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| Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 13 dicembre 2005 |  | Inclusione   delle   sostanze   attive   bifenazate   e   milbemectin nell'allegato  I  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione  della  direttiva  2005/58/CE  della  Commissione  del  21 settembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
 Vista  la  direttiva  della Commissione 2005/58/CE del 21 settembre 2005,  concernente  l'iscrizione  delle  sostanze attive bifenazate e milbemectin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Tenuto conto che i Paesi Bassi, Stato membro relatore designato per lo  studio  delle  sostanze  attive  bifenazate  e milbemectin, hanno effettuato  il  lavoro  di  valutazione  su  tali  sostanze attive in conformita'  alle  disposizioni  dell'art.  6,  paragrafi 2 e 4 della direttiva   91/414/CEE,   presentando  alla  Commissione  i  relativi rapporti di valutazione;
 Considerato  che  i  suddetti  rapporti  di  valutazione sono stati riesaminati  dagli  Stati  membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli animali,  con conclusione dei riesami il 3 giugno 2005 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;
 Considerato  che  dall'esame  delle  due  sostanze  attive non sono emersi  problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del  Comitato  scientifico per le piante o dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (AESA);
 Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenazate  e  milbemectin, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art.  5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della  direttiva  91/414/CEE  in  particolare per quanto riguarda gli impieghi  esaminati  e  specificati  nei relativi rapporti di riesame della Commissione;
 Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2005/58/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive bifenazate  e milbemectin nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
 Considerato  inoltre  che  l'attuazione  della direttiva 2005/58/CE deve  tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva  nei  rispettivi  rapporti  di revisione, messi a disposizione degli interessati;
 Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Le sostanze attive bifenazate e milbemectin, sono iscritte, fino al 30 novembre 2015, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Ministero  della  salute adotta, entro il 31 maggio 2006, i provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  indicate nell'art. 1.
 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  i  titolari di autorizzazioni provvisorie  di  prodotti  fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenazate e milbemectin, presentano al Ministero della salute, entro il 31 marzo 2006, in alternativa:
 a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 194,
 b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
 3.   In   assenza   dei   provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  le autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti  le  sostanze attive bifenazate e milbemectin non aventi i requisiti  di  cui  all'art.  1  e  all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° giugno 2006.
 4.  Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente bifenazate e milbemectin, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive  iscritte  entro  il  30 novembre  2005  nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi  di  cui  all'allegato  VI, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato  III  del  suddetto  decreto.  A  tal fine i titolari di autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  bifenazate e milbemectin  come unica gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,  presentano  al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 agosto 2006.  Tali  autorizzazioni  saranno  adeguate  o  revocate  entro il 31 maggio  2007  a  conclusione  del  previsto  esame  effettuato  in applicazione dei principi uniformi.
 5.  Le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  per i quali le imprese  interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro  il  31 agosto  2006,  si  intendono  revocate  a decorrere dal 1° settembre 2006.
 6.  Per i prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in combinazione  con  bifenazate  e  milbemectin,  resta  comunque salva l'applicazione  dei  termini  piu'  ampi sia per la presentazione dei fascicoli  che  per  la  conseguente  valutazione  secondo i principi uniformi,  qualora  le relative direttive di iscrizione prevedano per la  conclusione  dell'esame  dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 31 maggio 2007 indicato al comma 4.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione  degli interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  bifenazate  e milbemectin  revocati  ai  sensi  dell'art.  2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 30 novembre 2006.
 2.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 maggio 2008.
 3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2007.
 4.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari contenenti  bifenazate  e  milbemectin  sono  tenuti ad adottare ogni iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 13 dicembre 2005
 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 70
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato a pag. 33  <----
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