Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 febbraio 2006
Modifica dell'allegato al decreto ministeriale 29 dicembre 2005, recante: «Imposizione degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuita' territoriale della regione Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv.»

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2005, n. 8, con il quale venivano imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., - Cagliari-Bologna e vv., - Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv.;
Considerato che nell'allegato al sopra citato decreto, al paragrafo 2.1.4 e' stata erroneamente indicata la rotta «Bologna-Torino» in luogo della rotta «Torino-Cagliari»;
Ritenuto necessario apportare le dovute correzioni al testo del sopra citato decreto ministeriale;
Decreta:
Articolo unico
Il paragrafo 2.1.4 dell'allegato al decreto ministeriale 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2005, n. 8, con il quale venivano imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv., e' sostituito dal seguente:
«2.1.4. - sulla rotta Cagliari-Torino:
a) Frequenze minime giornaliere: sulla rotta Cagliari-Torino dovranno essere garantiti almeno 1/2 * voli in andata e 1/2* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua).
(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla Regione autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
b) Orari: La collocazione oraria dovra' tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo in uscita dalla Sardegna dovra' partire non oltre le 9,30 ed almeno un volo di rientro in Sardegna dovra' partirte non prima delle 19,00.
c) Capacita' offerta: La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovra' essere di 150 posti sulla rotta Cagliari-Torino e di 150 posti sulla rotta Torino-Cagliari.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 300 posti sulla rotta Cagliari -Torino e di 300 posti sulla rotta Torino-Cagliari.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.».
Roma, 8 febbraio 2006
Il Ministro: Lunardi
 
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