| 
| Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 8 febbraio 2006 |  | Modifica  dell'allegato  al  decreto  ministeriale  29 dicembre 2005, recante:  «Imposizione  degli  oneri  di servizio pubblico al fine di assicurare   la  continuita'  territoriale  della  regione  Sardegna, relativi  ai  servizi  aerei  di linea per le rotte Alghero-Bologna e vv.,  Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv.» |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Visto  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale dell'11 gennaio 2005, n. 8, con il quale venivano imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-Bologna e vv.,   Alghero-Torino   e   vv.,   -   Cagliari-Bologna   e   vv.,  - Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli  e  vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv.;
 Considerato che nell'allegato al sopra citato decreto, al paragrafo 2.1.4  e'  stata  erroneamente  indicata la rotta «Bologna-Torino» in luogo della rotta «Torino-Cagliari»;
 Ritenuto  necessario  apportare  le  dovute correzioni al testo del sopra citato decreto ministeriale;
 Decreta:
 Articolo unico
 Il   paragrafo   2.1.4   dell'allegato   al   decreto  ministeriale 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2005,  n.  8,  con  il  quale  venivano imposti gli oneri di servizio pubblico  sulle  rotte:  Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna  e  vv.,  Cagliari-Torino  e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv.,  Olbia-Bologna  e  vv.,  Olbia-Verona  e  vv., e' sostituito dal seguente:
 «2.1.4. - sulla rotta Cagliari-Torino:
 a) Frequenze  minime  giornaliere:  sulla rotta Cagliari-Torino dovranno  essere  garantiti  almeno  1/2 *  voli  in andata e 1/2* in ritorno  dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno  dal  1° giugno  al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua).
 (*)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e'  variabile  all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno   della  settimana.  L'operativo  definitivo,  articolato  per periodi  e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che   hanno   accettato  gli  oneri.  Tale  operativo  dovra'  essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere  depositato  dai  vettori  che  hanno  accettato  gli oneri di servizio   almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  di  ciascuna stagione  aeronautica  presso  l'ENAC nonche' comunicato alla Regione autonoma  della  Sardegna,  che si riserva di chiederne l'adeguamento ove  riscontrasse  delle  carenze.  Il  collegamento  deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
 b) Orari:   La   collocazione   oraria   dovra'  tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna  ed  una  permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo in uscita dalla Sardegna dovra' partire non oltre le  9,30 ed almeno un volo di rientro in Sardegna dovra' partirte non prima delle 19,00.
 c) Capacita'  offerta:  La  capacita' giornaliera offerta viene determinata  considerando  le  diverse  frequenze  previste  nei  due periodi indicati negli oneri.
 La  capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovra' essere di 150 posti sulla rotta Cagliari-Torino e di 150 posti sulla rotta Torino-Cagliari.
 La  capacita'  minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 300  posti  sulla  rotta  Cagliari -Torino e di 300 posti sulla rotta Torino-Cagliari.
 Nell'ipotesi  in  cui  il  coefficiente  di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con   la   Regione   autonoma  della  Sardegna,  ad  introdurre  voli supplementari  o  ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al  soddisfacimento  della  domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
 Nell'ipotesi  in  cui  il  coefficiente  di riempimento giornaliero complessivo  dei  voli  previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori  accettanti  la  rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa  con  la  Regione  autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico  con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.».
 Roma, 8 febbraio 2006
 Il Ministro: Lunardi
 |  |  |  |  |