Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 272
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nel testo coordinato qui pubblicato gli articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, vengono riportati privi delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata.
Si procedera' successivamente alla pubblicazione del testo aggiornato del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.
Art. 1.
Assunzione di personale della Polizia di Stato
1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonche' per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, nell'ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia di Stato, e' autorizzata l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa massimo di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, e' assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Soppresso.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 95 e 96 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle
assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le
regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le
assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2,
della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma
2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e
quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle
procedure di mobilita', anche intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio
di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto
di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad
assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', nel limite di un contingente complessivo di
personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a
120 milioni di euro a regime. A tal fine e' costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a
160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro
per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in
ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2004):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis)
151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.».



 
Art. 1-bis.
Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura (( 1. Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 51 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002):
«Art. 51 (Fondi per le vittime dell'estorsione,
dell'usura e della mafia). - 1. Dopo l'art. 18 della legge
23 febbraio 1999, n. 44, e' inserito il seguente: "Art.
18-bis (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarieta'
per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18
e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura di cui all'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n.
108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato e'
surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi
titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei
danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e'
esercitato dal concessionario di cui all'art. 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno
dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono
versate dal concessionario in conto entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura.".
2. All'art. 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999,
n. 512, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal
concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo
di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso."».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
«Art. 15. - 1. E' istituito presso il Ministero del
tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura" di entita' pari a lire 300 miliardi, da
costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali
costituiti dai confidi, di cui all'art. 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire
fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una
garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita'
dei Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano
cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed
agli intermediari finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo
meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficolta' di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura esercitano le altre attivita'
previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da
rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli
affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri nonche' all'adozione del relativo regolamento di
gestione. La partecipazione alla commissione e' a titolo
gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.



 
Art. 1-ter.
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (( 1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 3, le parole: «All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale»;
b) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia). - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 497-ter (Possesso di segni distintivi contraffatti). - Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso»;
c) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: «con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;» sono sostituite dalle seguenti: «il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;».
2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: «Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, fuori dei casi previsti, dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi».
3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «sono proibite la raccolta e la detenzione» sono sostituite dalle seguenti: «sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita»;
b) al primo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte»;
c) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;
d) al quarto comma, le parole: «con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila».
4. All'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e' consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni».
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 10, comma 3 e 14,
comma 3, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale), come modificati dalla presente legge:
«Art. 10 (Nuove norme sull'identificazione personale).
- (Omissis).
3. All'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale,
dopo le parole: "da un imputato all'autorita' giudiziaria",
sono inserite le seguenti: "o da una persona sottoposta ad
indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria
delegata alle indagini."».
«Art. 14 (Nuove norme in materia di misure di
prevenzione). - (Omissis).
3. All'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente: "1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo
avviso e la persona risulti definitivamente condannata per
un delitto non colposo, il questore puo' imporre
all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza
speciale il divieto di cui all'art. 4, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le
disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del
medesimo art. 4.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 498 del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 498 (Usurpazione di titoli o di onori). -
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 497-ter,
abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni
distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo
politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una
professione per la quale e' richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in
pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignita' o
gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche
insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad alcuno
degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella
disposizione precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si
applica la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione
con le modalita' stabilite dall'art. 36 e non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 28, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale,
sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione
e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di
armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o
straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi
militari o di altri oggetti destinati all'armamento e
all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
Con la licenza di fabbricazione sono consentite le
attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi
prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e
l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro
tremila.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge
6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per
assicurare la funzionalita' degli uffici
dell'Amministrazione dell'interno), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5-bis (Attribuzione della qualifica di agente di
pubblica sicurezza).- 1. Per esigenze di carattere
eccezionale e temporaneo puo' essere conferita la qualifica
di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in
uso ad alte personalita' che rivestono inca-richi
istituzionali di governo nazionali e dell'Unione europea
nonche' ad altre personalita', da individuare con decreto
del Ministero dell'interno, al fine di consentire lo
svolgimento di una piu' efficace azione di prevenzione e
tutela dell'incolumita' di tali personalita'.
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza e'
conferita ai sensi dell'art. 43 del testo unico della legge
sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento
del possesso dei requisiti di cui all'art. 4-bis del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
prestano giuramento ai sensi dell'art. 32 del regolamento
di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.
4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente
articolo e' consentito l'uso di un segnale distintivo, di
un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante, definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti
dall'art. 177 del nuovo codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, quando ne sussistono le condizioni.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non
trova applicazione l'art. 73 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica
sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il
diritto alla corresponsione di alcun compenso.».



 
Art. 2.
Misure urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione civile dell'Interno
1. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009». (( 1-bis. Per l'espletamento dei compiti di istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle questure e degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture - uffici territoriali del Governo, nonche' degli altri compiti attribuiti al Ministero dell'interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell'ambito dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno:
a) per 48 unita' della carriera prefettizia l'assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unita' la procedura di riammissione prevista dall'articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) per 30 unita' di dirigenti di seconda fascia dell'area 1 l'incremento della dotazione organica;
c) per 250 unita' nei profili dell'area funzionale C l'incremento delle relative dotazioni organiche.
1-ter. L'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 1-bis e' pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000 euro per il 2007 ed a 13.752.000 euro a decorrere dal 2008.
1-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione, a decorrere dall'anno 2006, dell'articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall'applicazione dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 19 maggio, n. 139 (Disposizioni in materia di
rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Disposizioni transitorie in materia di
valutazione comparativa e di progressione in carriera). -
1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianita'
dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto
dall'art. 7, comma 5, e' effettuato per la prima volta al
compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui
all'art. 34.
2. Le disposizioni di cui all'art. 16, in materia di
valutazione annuale dei funzionari della carriera
prefettizia, si applicano a decorrere dall'anno 2002 in
relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli
articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di
valutazione comparativa, si applicano per la prima volta
nell'anno 2002. Per il periodo antecedente continuano ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni
in materia di compilazione dei rapporti informativi e di
scrutinio per merito comparativo, fatta salva la competenza
della commissione per la progressione in carriera di cui
all'art. 17 a formulare, sulla base dei criteri determinati
dal consiglio di amministrazione, le proposte di
attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria
relativa agli scrutini successivi a quello per il
conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999.
3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare
ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti
disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' ammesso il
personale appartenente alla soppressa qualifica di
viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato,
alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo
servizio nelle soppresse qualifiche della carriera
prefettizia. Con le stesse modalita' si provvede al
conferimento dei posti che risultano disponibili entro il
30 giugno 2001 a seguito dell'incremento di organico
previsto dall'art. 2, comma 3, avendo riguardo
all'effettiva anzianita' di servizio maturata alla predetta
data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite
rispettivamente con decorrenza 1° luglio 2000 e 1° luglio
2001.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4, comma 1, ed
all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, le disposizioni del presente decreto riferite al capo
del dipartimento, al titolare dell'ufficio territoriale del
governo ed al prefetto-commissario del governo, si
intendono riferite, rispettivamente, al direttore generale
o equiparato, al titolare della prefettura e al titolare
della prefettura nelle sedi capoluogo di regione.
5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni
e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera,
le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, concernenti i
requisiti di servizio presso gli uffici centrali e
periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione
comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice
prefetto, non si applicano al personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale
personale si provvede ad individuare, con apposito decreto
del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre
2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice
prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2009, specifici
requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e
periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli
uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.
6. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui
all'art. 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la
commissione consultiva di cui all'art. 9, comma 2, provvede
agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo
sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale
interessato.».
- Si riporta il testo dell'art. 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato):
«Art. 132 (Riammissione). - L'impiegato con qualifica
inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per
dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza
dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c)
dell'art. 127, puo' essere riammesso in servizio, sentito
il parere del Consiglio di amministrazione.
Puo' essere riammesso in servizio l'impiegata
dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art.
127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia
verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino
straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza
per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del
matrimonio.
L'impiegato riammesso e' collocato nel ruolo e nella
qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal
servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica
stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza
del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal
servizio avvenne in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-quinquies del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con
modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89
(Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 1-quinquies (Disposizioni concernenti
l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia
e le Forze armate) (Omissis). 1. A decorrere dall'anno
2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'art.
3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004,
n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti
economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle
Forze armate e' stanziata la somma di euro 8.300.000 a
decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le
procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge
28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei
compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile
dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi
all'applicazione della normativa in materia di
depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo
unico di amministrazione per il miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali
e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
- Si riporta il testo dell'art. 13-ter del
decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168
(Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di
settori della pubblica amministrazione):
«Art. 13-ter (Disposizioni concernenti il personale
dell'amministrazione civile dell'interno) (Omissis). - 1.
Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei
compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile
dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi
all'applicazione della normativa in materia di
depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo
unico di amministrazione per il miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali
e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per il testo dell'art. 3, comma 151, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 vedasi nei riferimenti normativi
all'art. 1.



 
Art. 3.
Finanziamenti per le Olimpiadi invernali
1. All'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attivita' di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"». (( 1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di cinquanta unita' appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'interno e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della societa' che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di eta'.
1-quater. In attesa dell'espletamento del concorso di cui al comma 1-ter e al fine di assicurare la continuita' del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 1-ter, venticinque unita' di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumera' la gestione diretta del predetto servizio.
1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quinquisdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11-quinquiesdecies (Contrasto alla diffusione del
gioco illegale). (Omissis) - 1. Il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile
2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti
operanti la raccolta dei giochi nonche' l'UNIRE per le
scommesse sulle corse dei cavalli, le regole della
raccolta, attraverso Internet, televisione digitale,
terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia
fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici
enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle
scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.
278, e della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I
provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela
dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di
raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento
on line, prevedono, in particolare:
a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del
lotto, di cui all'art. 1, comma 489, della legge del
30 dicembre 2004, n. 311, nonche' l'effettuazione
giornaliera del concorso pronostici enalotto;
b) l'estensione, nel caso in cui non sia gia'
previsto dalle vigenti convenzioni di concessione,
dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni
del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a
totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale
2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di
cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a
distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude
ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non
comporta l'attribuzione, per ciascun concessionario, di
giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtu'
della o delle concessioni conferite;
c) la possibilita' di raccolta a distanza dei giochi
di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di
concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi,
concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali
dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti
tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di
connessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a
distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla
lettera b), che garantiscano la sicurezza nelle transazioni
in rete e la possibilita' di collegamento tra tutti i
concessionari di giochi, nonche' le modalita' di
retribuzione di tali soggetti;
d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai
sensi dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del
lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a
totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale
2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di
cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via
esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa
gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la
partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 292
del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004. Per tali
attivita' e' riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del
valore dei mezzi di pagamento venduti.
2. Per il triennio 2006-2008 e' introdotto, in via
sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui
giochi del lotto, del concorso pronostici enalotto, del
concorso pronostici totip, dei concorsi pronostici su base
sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e
della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello
di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui
seguenti criteri:
a) nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei
giochi sopra richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi
giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200
milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la
raccolta relativa all'anno 2007 e' fissato nella misura del
9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo
al concorso pronostici enalotto, al concorso pronostici
totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle
scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale
2 agosto 1999, n. 278, alla scommessa tris ed alla nuova
scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' diminuito di un punto
percentuale rispetto alla raccolta;
b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei
giochi sopra richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi
giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600
milioni di euro, e' confermata, per gli anni 2008 e
successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera
a).
3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato individua, con proprio provvedimento, le modalita' di
determinazione e di pubblicizzazione del livello di
raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.
4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' e le disposizioni
tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco
opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto ed
al gioco del lotto, senza variazioni nella misura
dell'aggio, basate sui seguenti principi:
a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50
euro;
b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per
cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti
dalle formule di gioco attuali;
d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con
gli eventuali premi a punteggio;
e) possibilita' di accesso al gioco attraverso mezzi
di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.
6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle
concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attivita' anche
mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso
sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la
raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa
regione, da attivare entro il 31 marzo 2006 e fino alla
operativita' del riordino del settore delle scommesse
sportive di cui all'art. 1, commi 286 e 287, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. L'apertura degli sportelli
distaccati non determina alcun diritto preferenziale
nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle
scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o piu'
provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2006, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato determina le modalita' di
apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle
scommesse, assicurando priorita' ai comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da
agenzie di scommesse.
7. All'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) le operazioni inerenti e connesse
all'organizzazione ed all'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato,
mediazione e intermediazione relative a dette operazioni»;
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle operazioni di cui all'art. 10, numeri 6) e 7),
e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative a dette operazioni».
8. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7
e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria
per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli
e' stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni
biglietto giocato non puo' essere inferiore a 3 euro.
Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque
tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sentita l'UNIRE per le
scommesse sulle corse dei cavalli.
10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a.
per effetto dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, in posizione di distacco presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con
oneri a carico della predetta amministrazione, e'
trasferito, a domanda, nei ruoli della citata
amministrazione, con le modalita' previste dall'art. 1,
comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. Ferme restando le previsioni dell'art. 1, commi 290
e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il
31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce,
con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione
della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e
delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale,
terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia
fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalita' di
gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la
tutela dell'ordine pubblico e la possibilita' di
connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in
particolare:
a) la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti
titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi
o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un
sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed
organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee
con partecipazione a distanza previste dall'art. 1, comma
292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale
attivita' e' riconosciuto un aggio pari all'8 per cento
della raccolta effettuata;
b) la possibilita' di attivazione, da parte dei
concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota
fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in
luoghi diversi dai locali della sede autorizzata,
l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i
concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse,
nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta
delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline
relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174;
c) le modalita' di estrazione centralizzata, di
gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli
attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29.
12. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a
totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per
ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura
del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio
2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006
afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di
euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per
cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette
eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta
dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi
diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa"».
13. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con
proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i
cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono
direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di
promuovere, attraverso attivita' di sponsorizzazione e di
licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino
2006".».
- Per il testo dell'art. 1, commi 95 e 96, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, vedasi nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi
negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed
amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco):
«Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A
l'espletamento del servizio antincendi e' assicurato, a
proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui
all'art. 788 del codice della navigazione i quali abbiano
la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti
pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione
passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita
abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o
interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento
della sussistenza di adeguati requisiti di idoneita' e di
capacita' tecnica. Le modalita' per il conseguimento
dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai
fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei
titolari o degli enti sopra indicati.
Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attivita'
aerea sia gestita da piu' enti, questi dovranno
consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi
antincendi.
Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima
di personale e la consistenza e le caratteristiche dei
mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di
cui al primo comma.
La responsabilita' della regolarita' e dell'efficienza
dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete
al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma.
Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione
del servizio antincendi, il Ministero dell'interno
riscontri inadempienze o difformita' rispetto a quanto
stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma,
non si fara' luogo all'emanazione di apposito decreto
ministeriale istitutivo del servizio antincendi.
Nel caso che la prestazione del servizio venga
effettuata in favore di terzi, a questi sara' richiesto un
corrispettivo la cui tariffa e' sottoposta all'approvazione
del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene
richiesto nel prevalente interesse del privato. Le
prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo
Stato sono effettuate gratuitamente.».



 
Art. 4.
Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti
in programmi di recupero
1. L'articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e' abrogato. (( 2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma puo' pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto. ))
 
Art. 4-bis.
Modificazioni all'articolo 73 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta»;
d) al comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14»; la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «lire cinquanta milioni a lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000 a euro 300.000»;
e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14»;
f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000»;
g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
senza le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia,
acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi
previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art.
14, e' punito con la reclusione da otto a venti anni e con
la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento
milioni.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri
metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nel comma 1, e' punito con la reclusione da otto a ventidue
anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire
seicento milioni.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3
riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle
tabelle II e IV previste dall'art. 14, si applicano la
reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci
milioni a lire centocinquanta milioni.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le
circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita'
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da
uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art.
14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro
anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni
se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.».



 
Art. 4-ter.
Modifica dell'articolo 75 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. L'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi). - 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno». ))
 
Art. 4-quater. Inserimento dell'articolo 75-bis nel testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il seguente:
«Art. 75-bis (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). - 1. Qualora in relazione alle modalita' od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti gia' condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo' essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o piu' delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresi' modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facolta' prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.». ))
 
Art. 4-quinquies.
Modificazioni all'articolo 78 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. All'articolo 78 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis»;
b) il comma 2 e' abrogato. ))
 
Art. 4-sexies.
Modificazioni all'articolo 89 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. All'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e' subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo' assentarsi per l'attuazione del programma.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche' la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorita' giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche' non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalita' organizzata od eversiva»;
c) al comma 5, le parole: « al comma » sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei
tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso
programmi terapeutici). - 1. Non puo' essere disposta la
custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando
imputata e' una persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma
terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per
l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di
una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma
puo' pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con
lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice
stabilisce i controlli necessari per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il
programma di recupero.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente,
che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi
ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per
l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura
autorizzata residenziale, la misura cautelare e' revocata,
sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza. La revoca e' concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione,
rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza
o di alcooldipendenza, nonche' la dichiarazione di
disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura.
Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la
richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma
terapeutico.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere
o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha
interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un
comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o
quando accerta che la persona non ha collaborato alla
definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano quando si procede per uno dei delitti previsti
dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del
codice di procedura penale.
5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni previste dall'art. 96, comma 6.».



 
Art. 4-septies.
Modificazioni all'articolo 90 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e' sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' altresi' sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. La sospensione puo' essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;
b) al comma 2, dopo la parola: «concessa», sono inserite le seguenti: «e la relativa domanda e' inammissibile»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato»;
d) al comma 4, le parole da: « ed il Tribunale ai fini dell'accertamento» fino alla fine del comma sono soppresse;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni». ))
 
Art. 4-octies.
Modificazioni all'articolo 91 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. All'articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma e' stato eseguito, le modalita' di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso»;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 91 (Istanza per la sospensione dell'esecuzione).
- 1. La sospensione dell'esecuzione della pena e' concessa
su istanza del condannato presentata al Tribunale di
sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.
2. All'istanza e' allegata, a pena di inammissibilita',
certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze attestante il tipo di programma
terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione
della struttura, anche privata, ove il programma e' stato
eseguito o e' in corso, le modalita' di realizzazione e
l'eventuale completamento del programma.
3. Se l'ordine di carcerazione non e' stato ancora
emesso o eseguito, l'istanza e' presentata al pubblico
ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al
comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione
fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, al quale
trasmette immediatamente gli atti. Il Tribunale decide
entro quarantacinque giorni dalla presentazione
dell'istanza.
4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando
l'istanza e' presentata dopo che l'ordine di carcerazione
e' stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina
la scarcerazione del condannato se non osta il limite di
pena di cui al comma 1 dell'art. 90.».



 
Art. 4-novies.
Modificazioni all'articolo 92 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «indicato nella richiesta», sono inserite le seguenti: «o all'atto della scarcerazione»;
b) al comma 3, le parole: «o al pretore» sono soppresse. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 92 (Procedimento innanzi alla sezione di
sorveglianza). - 1. Il Tribunale di sorveglianza, nominato
un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza
indugio la data della trattazione, dandone avviso al
richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno
cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare
l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella
richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il Tribunale
dichiara inammissibile la richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il Tribunale di
sorveglianza puo' acquisire copia degli atti del
procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in
ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo
effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data
immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore
competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione
non e' concessa, emette ordine di carcerazione.».



 
Art. 4-decies.
Modificazioni all'articolo 93 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. All'articolo 93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione e' competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 93 (Estinzione del reato. Revoca della
sospensione). - 1. Se il condannato attua il programma
terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento
di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non
colposo punibile con la sola reclusione la pena e ogni
altro effetto penale si estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di
diritto se il condannato si sottrae al programma senza
giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma
1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta
la pena della reclusione.».



 
Art. 4-undecies.
Modificazioni all'articolo 94 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unita' sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari puo' essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita', ai fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;
c) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti gia' positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione»;
e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, puo' disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 senza le
modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 94 (Affidamento in prova in casi particolari). -
1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro
anni o ancora da scontare nella stessa misura deve essere
eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma di
recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato
puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova
al servizio sociale per proseguire o intraprendere
l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui
concordato con una unita' sanitaria locale o con uno degli
enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve
essere allegata, a pena di inammissibilita', certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante
lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la
idoneita', ai fini del recupero del condannato, del
programma concordato.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.
3. Ai fini della decisione, il tribunale di
sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del
procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in
ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi'
accertare che lo stato di tossicodipendenza o
alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero
non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
4. Se il tribunale di sorveglianza dispone
l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere
comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione
del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le
forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o
l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero.
L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data
del verbale di affidamento.
5. L'affidamento in prova al servizio sociale non puo'
essere disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di
due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito,
la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,
come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.».
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario.



 
Art. 4-duodecies.
Modificazioni all'articolo 96 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. All'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6.Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia»;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunita' terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 96 (Prestazioni socio-sanitarie per
tossicodipendenti detenuti). - 1. Chi si trova in stato di
custodia cautelare o di espiazione di pena per reati
commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza
o sia ritenuto dall'autorita' sanitaria abitualmente dedito
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che
comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di
ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria
all'interno degli istituti carcerari a scopo di
riabilitazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a
seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, alle
misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la
prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al
quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unita' sanitarie locali, d'intesa con gli
istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i
servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono
alla cura e alla riabilitazione dei detenuti
tossicodipendenti o alcoolisti.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia
organizza, con proprio decreto, su basi territoriali,
reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo
d'intesa con le competenti autorita' regionali e con i
centri di cui all'art. 115.
5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a
segnalare ai centri medici e di assistenza sociale
regionali competenti coloro che, liberati dal carcere,
siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per
il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della
persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale
misura sia eseguita presso le comunita' terapeutiche o di
riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi
di cui all'art. 116, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, sentite le regioni interessate.».



 
Art. 4-terdecies.
Modifica dell'articolo 97 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. L'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 97 (Attivita' sotto copertura). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita' specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attivita' prodromiche e strumentali.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attivita'.
3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 e' data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'autorita' giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche' il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.
4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita' di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche' di documenti di copertura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.
5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni». ))
 
Art. 4-quaterdecies.
Modifica dell'articolo 113 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 113 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:
a) le attivita' di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parita' dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;
b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;
c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;
d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;
3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta' di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione». ))
 
Art. 4-quinquiesdecies.
Modifica dell'articolo 116 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. L'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 116 (Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita' prescelto;
d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivita' prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita', supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita' e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
6. L'autorizzazione con indicazione delle attivita' prescelte e' condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivita' per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee». ))
 
Art. 4-sexiesdecies.
Modifica dell'articolo 117 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. L'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 117 (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali). - 1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. L'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni». ))
 
Art. 4-septiesdecies.
Inserimento dell'articolo 122-bis nel testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. Dopo l'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Verifiche e controlli). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunita' terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi». ))
 
Art. 4-duodevicies.
Modificazioni all'articolo 123 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. All'articolo 123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unita' sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14»;
c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Deve, altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 123 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 123 (Verifica del trattamento in regime di
sospensione del procedimento o di esecuzione della pena). -
1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato
disposto in regime di sospensione del procedimento o di
sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del
presente testo unico, viene trasmessa dalla unita'
sanitaria locale competente per territorio, su richiesta
dell'autorita' che ha disposto la sospensione, una
relazione secondo modalita' definite con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, relativamente all'andamento del
programma, al comportamento del soggetto e ai risultati
conseguiti a seguito della ultimazione del programma
stesso, in termini di cessazione di assunzione delle
sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.».



 
Art. 4-undevicies.
Modificazioni all'articolo 656 del codice di procedura penale (( 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «ovvero a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «o sei»; al terzo periodo, le parole: «nonche' la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono sostituite dalle seguenti: «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico»;
b) al comma 6, le parole: « prescritta o necessaria, questa » sono sostituite dalle seguenti: «utile, questa, salvi i casi di inammissibilita',»;
c) al comma 8, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifi-cazioni, nonche', nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti»;
d) al comma 9, lettera a), dopo le parole: «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 656 c.p.p. come modificato dalla
presente legge:
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del
condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'art. 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni o sei anni
nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il
pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9,
ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il
decreto di sospensione sono notificati al condannato e al
difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in
difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del
giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere
presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla
documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione
di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli
articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art.
94 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della
pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso
informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza o la
stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e
seguenti del citato testo unico l'esecuzione della pena
avra' corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta
salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza
decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'art. 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, fatta eccezione per coloro che si
trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell'art. 89 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma,
del codice penale».
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero
sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e
trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di
sorveglianza perche' provveda alla eventuale applicazione
di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino
alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».



 
Art. 4-vicies.
Modificazione all'articolo 671 del codice di procedura penale (( 1. Al comma 1 dell'articolo 671 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi e' la consumazione di piu' reati in relazione allo stato di tossicodipendenza». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 671 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 671 (Applicazione della disciplina del concorso
formale e del reato continuato). - 1. Nel caso di piu'
sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in
procedimenti distinti contro la stessa persona, il
condannato o il pubblico ministero possono chiedere al
giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del
concorso formale o del reato continuato, sempre che la
stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della
disciplina del reato continuato vi e' la consumazione di
piu' reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la
pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte
con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 81,
quarto comma, del codice penale.
3. Il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi'
la sospensione condizionale della pena e la non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale,
quando cio' consegue al riconoscimento del concorso formale
o della continuazione. Adotta infine ogni altro
provvedimento conseguente.».



 
Art. 4-vicies semel.
Modificazione all'articolo 47 della legge n. 354 del 1975 (( 1. Al comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «e ogni altro effetto penale» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta», come modificato dalla presente
legge.
«Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). -
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il
condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori
dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da
scontare.
2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei
risultati della osservazione della personalita', condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in
cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche
attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca
alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo'
essere disposto senza procedere all'osservazione in
istituto quando il condannato, dopo la commissione del
reato, ha serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, il magistrato di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve
essere rivolta, puo' sospendere l'esecuzione della pena e
ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione
dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di
sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che
decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non e'
accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non puo'
essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
successivamente proposta.
5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui
sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla
dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova
il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono
stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento
del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della
prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la
pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale
di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in
disagiate condizioni economiche, puo' dichiarare estinta
anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che
abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo
concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua personalita',
puo' essere concessa la detrazione di pena di cui all'art.
54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonche'
l'art. 54, comma 3.».



 
Art. 4-vicies bis.
Modificazione all'articolo 56 della legge n. 689 del 1981 (( 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: « Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma puo' essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura». ))



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema
penale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Liberta' controllata). - La liberta'
controllata comporta in ogni caso:
1) il divieto di allontanarsi dal comune di
residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta
ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di
famiglia o di salute;
2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al
giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni
di lavoro o di studio del condannato, presso il locale
ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo,
presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente;
3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi,
munizioni ed esplosivi, anche se e' stata concessa la
relativa autorizzazione di polizia;
4) la sospensione della patente di guida;
5) il ritiro del passaporto, nonche' la sospensione
della validita', ai fini dell'espatrio, di ogni altro
documento equipollente;
6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni
richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi
fissato l'ordinanza emessa a norma dell'art. 62 e
l'eventuale provvedimento di modifica delle modalita' di
esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64.
Nei confronti del condannato il magistrato di
sorveglianza puo' disporre che i centri di servizio sociale
previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli
interventi idonei al suo reinserimento sociale.
Nei confronti del condannato tossicodipendente che
abbia in corso un programma terapeutico residenziale o
semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'art.
94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui
al numero 2) del primo comma puo' essere sostituito dalla
attestazione di presenza da parte del responsabile della
struttura».



 
Art. 4-vicies ter.
Ulteriori modificazioni al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (( 1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;».
2. All'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2);
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o piu' misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati».
3. L'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). - 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela».
4. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14».
5. All'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B».
6. All'articolo 34 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione».
7. All'articolo 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e VI» sono sostituite dalle seguenti: « I e II, sezioni A e B».
8. All'articolo 36 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II»;
b) al comma 3, le parole: « delle preparazioni ottenute » sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».
9. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative».
10. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro compo-sizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso».
11. All'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, sezione A, di cui all'articolo 14»;
b) al comma 1-bis, la parola: « farmaci » e' sostituita dalla seguente: « medicinali».
12. All'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento»;
c) al comma 2, le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;
d) al comma 3, le parole: « delle preparazioni acquistate» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi».
13. L'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). - 1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e' approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica».
14. L'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). - 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 e' effettuata dal farmacista che si accerta dell'identita' dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantita' e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista e' tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilita' di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti».
15. All'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».
16. All'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste » sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».
17. All'articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B,»;
b) al comma 2, le parole: «I, II, e III» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezione A,».
18. L'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalita' indicate al comma precedente.
3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalita' di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.
6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria».
19. All'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione».
20. All'articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo».
21. All'articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione».
22. Il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre».
23. All'articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente».
24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.
25. All'articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14».
26. All'articolo 82 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 4, le parole: «le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste» sono sostituite dalle seguenti: «i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista».
27. All'articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unita' sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116».
28. All'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1 la parola: «ausiliari» e' soppressa.
29. All'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo»;
b) al comma 3, le parole: «dell'unita» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende unita» e dopo le parole: «unita' sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorita' competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili».
30. All'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o di solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente»;
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» e' inserita la seguente: «e»;
c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo».
31. All'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purche' i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalita' clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi».
32. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte le seguenti tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del citato testo unico, come modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo: ))


----> Vedere tabella da pag. 91 a pag. 104 <----



Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 2 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 senza le modifiche
apportate dalla presente legge:
«Art. 2 (Attribuzioni del Ministro della sanita). - 1.
Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie
competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, gli indirizzi per le attivita' di prevenzione
del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o
psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento
sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o
psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale,
con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di
controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e
sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni
Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC),
con i competenti organismi della Comunita' economica
europea e con ogni altra organizzazione internazionale
avente competenza nella materia di cui al presente testo
unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi
alle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope
effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate,
nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le
imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico
da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e
di Bolzano e delle unita' sanitarie locali, concernente le
dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la
produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio,
l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' quelle per la produzione, il commercio,
l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze
suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'art. 70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di quelle di
cui al comma 1 dell'art. 70;
2) le tabelle di cui all'art. 13, sentito
l'Istituto superiore di sanita', curandone il tempestivo
aggiornamento;
3) le indicazioni relative alla confezione dei
farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
4) [i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci
sostitutivi];
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a
cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la
loro capacita' di indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli
aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici,
riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici
in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni,
iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di
siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche
l'immissione nel mercato di siringhe monouso
autobloccanti.».
«Art. 13 (Tabelle delle sostanze soggette a controllo).
- 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla
vigilanza ed al controllo del Ministero della sanita' sono
raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'art. 14,
in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sentito l'Istituto superiore di sanita' e il Consiglio
superiore di sanita'.
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere
l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati
nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono
aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto
dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove
acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalita'
indicate dal comma 1.
4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e inserito nella successiva
edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro della sanita' con proprio decreto, con
le stesse modalita' adottate per l'inserimento nelle
tabelle, dispone in accordo con le convenzioni
internazionali in materia di sostanze stupefacenti e
psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di
controllo di quelle preparazioni che per la loro
composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare
un uso diverso da quello cui sono destinate.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 senza le
modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 26 (Coltivazioni e produzioni vietate). - 1.
Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel
territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di
qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi
allucinogeni e delle specie di papavero (papaver
somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite
sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'art. 14,
debbono essere indicate altre piante da cui possono
ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui
coltivazione deve essere vietata nel territorio dello
Stato.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 31 (Quote di fabbricazione). - 1. Il Ministro
della sanita', entro il mese di novembre di ogni anno,
tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni
internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantita'
delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese
nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 14, che
possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o
all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente
o impresa autorizzati alla fabbricazione.».
- Si riporta il comma 1 degli articoli 34 e 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 senza le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 34 (Controllo sui cicli di lavorazione). - 1.
Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art.
14, devono essere dislocati uno o piu' sottufficiali o
militari di truppa della Guardia di finanza per il
controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a
carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.».
«Art. 35 (Controllo sulle materie prime). - 1. Il
Ministero della sanita' esercita il controllo sulle
quantita' di materie prime ad azione stupefacente, sulle
quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui all'art. 14,
fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e
sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla
ripartizione quantitativa sul mercato.».
- Si riporta il comma 1 e il comma 3 dell'art. 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, senza le modifiche apportate alla presente legge:
«Art. 36 (Autorizzazioni all'impiego). - 1. Chiunque
intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II,
III, IV e V di cui all'art. 14, purche' regolarmente
autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve
presentare domanda al Ministero della sanita', secondo le
modalita' previste dal comma 4 dell'art. 32, in quanto
applicabili.».
«3. Il decreto di autorizzazione e' valido per
l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a
controllo, nonche' per la vendita delle preparazioni
ottenute.».
- Si riporta il comma 1 degli articoli 38 e 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, senza le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 38 (Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o
psicotrope). - 1. La vendita o cessione, a qualsiasi
titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese
nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 14 deve
essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente
testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte
al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da
staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme
a modello predisposto e distribuito dal Ministero della
sanita'. La richiesta scritta non e' necessaria per la
vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o
direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni
comprese nella tabella V di cui all'art. 14 acquistate
presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.».
«Art. 40 (Confezioni per la vendita). - 1. Il Ministro
della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', al
momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla
loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le
confezioni delle preparazioni contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in
commercio.».
- Si riporta il comma 1 e comma 1-bis dell'art. 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, senza le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 41 (Modalita' di consegna). - 1. La consegna di
sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o
delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere
fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione
al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua
identita', qualora la consegna sia effettuata presso la
sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del
documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o
dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al
domicilio dell'acquirente, previo accertamento della
identita' di quest'ultimo e annotando i dati del documento
di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato.
In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o
psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'art.
14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il
trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a
cura del mittente, al piu' vicino ufficio di Polizia di
Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere
fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantita'
terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III-bis,
accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di
medicina generale, di continuita' assistenziale o dal
medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne
prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare
di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.».
- Si riporta l'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza le modifiche
apportate dalla presente legge:
«Art. 42 (Acquisto di preparazioni di sostanze
stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi). -
1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e
case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia
interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle
professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie
preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui
all'art. 14, nella quantita' occorrente per le normali
necessita' degli ospedali, ambulatori, istituti, case di
cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di
dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La
prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al
farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio
discarico e trasmette l'altra alla competente autorita'
sanitaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto
delle predette preparazioni in misura eccedente in modo
apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire un milione.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di
cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e
scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono
specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in
ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.».
- Si riporta il comma 1 e 4 degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, senza le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 46 (Approvvigionamento e somministrazione a bordo
delle navi mercantili). - 1. La richiesta per l'acquisto
delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e
V previste dall'art. 14, di cui devono essere provviste le
navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n.
1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti
dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di
bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario
dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del
natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio di
iscrizione della nave per la quale viene rilasciata;
inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo
ove trovasi il natante.».
«4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il
capitano della nave, e' consegnatario delle preparazioni e
deve annotare in apposito registro il carico e lo
scarico.».
«Art. 47 (Approvvigionamento e somministrazione nei
cantieri di lavoro). - 1. La richiesta per l'acquisto delle
preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V
previste dall'art. 14, di cui devono essere provviste le
aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo, 1956,
303, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle
disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico
fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome
dell'azienda e il luogo ove e' ubicato il cantiere per il
quale e' rilasciata, nonche' il numero dei lavoratori
addetti; inoltre deve esse vistata dall'autorita' sanitaria
locale nella cui circoscrizione il cantiere e' ubicato.».
«4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere
o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e'
consegnatario delle preparazioni e deve annotare in
apposito registro il carico e lo scarico.».
- Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
senza le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 54 (Prelevamento di campioni). - 1. Nel caso di
importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 14 la
dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a
richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita' da
questi fissate.».
«2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti
e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste
dall'art. 14 la dogana preleva quattro separati campioni
con le modalita' indicate nel presente articolo.».
- Si riporta l'art. 61, comma 1 e 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 61 (Registro di entrata e uscita per gli enti e
le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope). - 1. Nel registro di entrata e
uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art.
14, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e
di uscita o di passaggio in lavorazione.».
«Art. 62 (Registro di entrata e uscita per gli enti o
le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie). - 1.
Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle
imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III,
IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le
sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'art. 14,
debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La
chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva
di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e
quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e
qualita' dei prodotti impiegati o commerciati durante
l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o
residuo.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 63 (Registro di lavorazione per gli enti e le
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope). 1. Gli enti o le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V di
cui all'art. 14 devono tenere anche un registro di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un
funzionario del Ministero della sanita' all'uopo delegato,
nel quale devono essere iscritte le quantita' di materie
prime poste in lavorazione, con indicazione della loro
esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di
lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna
lavorazione.».
- Si riporta l'art. 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza le modifiche
apportate dalla presente legge:
«Art. 65 (Obbligo di trasmissione di dati). - 1. Gli
enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla
fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di
cui all'art. 14, devono trasmettere al Ministero della
sanita', al Servizio centrale antidroga e alla competente
unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il
15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno
precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e
scarico;
b) la quantita' e qualita' delle materie utilizzate
per la produzione di specialita' medicinali e prodotti
galenici preparati nel corso dell'anno;
c) la quantita' e la qualita' dei prodotti e
specialita' medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantita' e la qualita' delle giacenze
esistenti al 31 dicembre.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 66 (Trasmissione di notizie e dati trimestrali).
- 1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle
I, II, III, IV e V di cui all'art. 14, devono trasmettere
al Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla fine
di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantita'
delle materie prime ricevute, e di quelle utilizzate per la
lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope
ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre
precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le
foglie e pasta di coca, deve, essere indicato il titolo in
principi attivi ad azione stupefacente.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 79 (Agevolazione dell'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque adibisce o
consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo
privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone
che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le
sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'art.
14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se
l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV
previste dallo stesso art. 14.».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza
le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 82 (Istigazione, proselitismo e induzione al
reato di persona minore). - 4. Se il fatto riguarda le
sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14
le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un
terzo alla meta'.».
- Si riporta il testo degli articoli 114 e 115 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, senza le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 114 (Compiti di assistenza degli enti locali). -
1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di
propria competenza i comuni e le comunita' montane,
avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui
all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi,
ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a
mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro,
riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema
di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:
a) prevenzione della emarginazione e del
disadattamento sociale mediante la progettazione e
realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi
programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione
con le autorita' scolastiche, delle cause locali di disagio
familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei
giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del
tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma
1 puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane
o dalle loro associazioni alle competenti unita' sanitarie
locali».
«Art. 115 (Enti ausiliari). - 1. I comuni, le comunita'
montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi
pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita'
sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti
dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di
gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui
all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro
attivita' con finalita' di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni,
di enti di loro emanazione con finalita' di educazione dei
giovani, di sviluppo socio-culturale della personalita', di
formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli
articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a
frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di
partecipare all'opera di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale degli assistiti».
- Si riportano i commi 1, 3, 4 e 7 dell'art. 120 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, senza le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 120 (Terapia volontaria e anonimato). - 1.
Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le
tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti
diagnostici e di definire un programma terapeutico e
socio-riabili-tativo.».
«3. Gli interessati, a loro richiesta, possono
beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i
presidi e le strutture dell'unita' sanitarie locali,
nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il
personale addetto o dipendente.».
«4. Gli esercenti la professione medica che assistono
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio
del servizio pubblico per le tossicodipendenze.».
«7. I dipendenti del servizio pubblico per le
tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su
quanto hanno conosciuto per ragione della propria
professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne'
davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le
disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e
si estendono le garanzie previste per il difensore dalle
disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale
in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a
coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o
gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art.
117.».
- Si riporta l'art. 122 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza le modifiche
apportate dalla presente legge:
«Art. 122 (Definizione del programma terapeutico e
socio-riabilitativo). - 1. Il servizio pubblico per le
tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e
sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli
accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico
e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere,
ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo
consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art.
114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale
e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte
ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e
la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita'
o di solidarieta' sociale. Nell'ambito del programma, in
casi di riconosciute necessita' ed urgenza, il servizio per
le tossicodipendenze puo' disporre l'effettuazione di
terapie di disintossicazione, nonche' trattamenti
psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le
tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da
parte del tossicodipendente.
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto
della dignita' della persona, tenendo conto in ogni caso
delle esigenze di lavoro e di studio delle condizioni di
vita familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma e' attuato presso strutture del
servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte
in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con
l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma
presso strutture riabilitative iscritte in un albo
regionale o provinciale, la scelta puo' cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta
negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo
periodo, che dichiari di essere in condizioni di
accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze,
destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121
ovvero del provvedimento di cui all'art. 75, comma 9,
definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di
ricezione della segnalazione o del provvedimento
suindicato, il programma terapeutico e
socio-riabilitativo.».
- Si riporta il comma 7 e 8 dell'art. 127 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
senza le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga). - 7. Con atto di indirizzo e coordinamento
deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli
operatori sociali di cui all'art. 132, sono stabiliti i
criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei
progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare
le seguenti finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi
quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati
al recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e
sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di
orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della
qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra
assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i
soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a
livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di
progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.».
«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7
non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art.
14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende
unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita'
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi.».
- Le Tabelle di cui agli articoli 13 e 14 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni sono
previste dal decreto del Ministro della sanita' 27 luglio
1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
12 agosto 1992.



 
Art. 5.
Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
1. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione della scadenza elettorale, e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4 milioni per l'aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104
(Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n.
459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero):
«Art. 5 (Elenco aggiornato). - 1. Nell'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di
cui all'art. 5, comma 1, della legge, sono registrati i
seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano,
cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo
e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo,
casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono
raccolti e registrati al fine della predisposizione
dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato
ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'art. 1,
comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione dei dati per finalita' diverse da quelle
stabilite dalla legge.
3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre
1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il
Ministero dell'interno, i comuni.
4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato,
i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a
confrontare in via informatica i dati contenuti nelle
anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli
degli schedari consolari.
5. In base alle risultanze del confronto di cui al
comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire
nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti
contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani
residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonche'
i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle
anagrafi degli italiani residenti all'estero.
6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei
nominativi contenuti esclusivamente negli schedari
consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano gia'
provveduto prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati
la documentazione prevista dalla normativa vigente per la
trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione
nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero,
provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta
giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune.
Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato
civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono
alla trascrizione degli atti nonche' alla conseguente
iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani
residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco
aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna
preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale
ultimo termine e' fissato in trenta giorni dalla ricezione,
da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini
della iscrizione nelle anagrafi citate.
7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli
italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari,
dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita,
il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla
residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari
consolari.
8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le
modalita' di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli
affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la
data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei
residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della
successiva distribuzione in via informatica agli uffici
consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.



 
Art. 5-bis.
Lotta alla contraffazione
1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo periodo, le parole: «da 100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale), come
modificato dall'art. 2, comma 4-bis, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, (per l'argomento
vedi nelle note all'art. 3) convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal
presente decreto:
Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del
sistema produttivo). - (Omissis).
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro fino a
10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima
accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di
cose che, per la loro qualita' o per la condizione di chi
le offre o per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere
che siano state violate le norme in materia di origine e
provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta'
intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si
applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare
o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate,
senza averne prima accertata la legittima provenienza. In
ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle
cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Qualora
l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o
importatore o da qualunque altro soggetto diverso
dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad
un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art.
13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento
delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa.



 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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