Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 26 febbraio 2006, n. 50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3585):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 4
agosto 2005.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 27 settembre 2005 con pareri delle
commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 10ª e 11ª.
Esaminato dalla 3ª commissione l'8 novembre 2005.
Relazione scritta presentata il 15 novembre 2005 (atto
n. 3585-A relatore sen. Provera).
Esaminato in aula ed approvato il 22 novembre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6195):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 novembre 2005 con pareri delle commissioni
I, V, VI, IX, X e XI.
Esaminato dalla III commissione il 13 dicembre 2005 e
l'11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 24
gennaio 2006.
 
Allegato

ACCORDO
SUL TRASPORTO MARITTIMO
TRA LA COMUNITA' EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DALL'ALTRO
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,
Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in seguito denominati "Stati membri della Comunita'", e
LA COMUNITA' EUROPEA,
in seguito denominata "Comunita'"
da un lato, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE in seguito denominato "Cina",
dall'altro,
TENUTO CONTO dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica concluso nel maggio 1985 tra la Comunita' economica europea e la Repubblica popolare cinese,
TENUTO CONTO dell'importanza delle relazioni che esistono fra la Comunita' e i suoi Stati membri e la Cina nel settore dei trasporti marittimi,
CONVINTI che la cooperazione tra le parti nel settore dei trasporti marittimi internazionali favorira' lo sviluppo di relazioni commerciali ed economiche tra la Cina e la Comunita' e i suoi Stati membri,
DESIDEROSI di rafforzare e di consolidare le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti marittimi internazionali, sulla base del principio di uguaglianza e del reciproco vantaggio,
RICONOSCENDO l'importanza dei servizi di trasporto marittimo e nell'intento di promuovere ulteriormente i trasporti intermodali che comprendono una tratta marittima allo scopo di migliorare l'efficienza della catena di trasporti,
RICONOSCENDO l'importanza che riveste lo sviluppo di un'impostazione flessibile e fondata sulla logica del mercato e i vantaggi che presenta, per gli operatori economici delle due parti, la possibilita' di controllare e di operare i propri servizi di trasporto internazionale di merci nel contesto di un efficiente sistema di trasporti marittimi internazionali,
TENUTO CONTO dell'esistenza di accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunita' e la Cina nel settore marittimo,
ESPRIMENDO IL LORO APPOGGIO ai negoziati multilaterali riguardanti i servizi di trasporto marittimo organizzati nell'ambito della Organizzazione mondiale del commercio,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
IL REGNO DEL BELGIO:
Isabelle DURANT
Vice Primo Ministro e Ministro della mobilita' e dei trasporti
IL REGNO DI DANIMARCA:
Bendt BENDTSEN
Ministro dell'economia, del commercio e dell'industria
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Manfred STOLPE
Ministro federale dei trasporti, della costruzione e dell'edilizia abitativa
Wilhelm SCHONFELDER
Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica federale di Germania
LA REPUBBLICA ELLENICA:
Georgios ANOMERITIS
Ministro della marina mercantile
IL REGNO DI SPAGNA:
Francisco ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ
Ministro della promozione dello sviluppo
LA REPUBBLICA FRANCESE:
Pierre SELLAL
Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica francese
L'IRLANDA:
Peter GUNNING
Rappresentante Permanente aggiunto dell'Irlanda
LA REPUBBLICA ITALIANA:
Pietro LUNARDI
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:
Henri GRETHEN
Ministro dell'economia, Ministro dei trasporti
IL REGNO DEI PAESI BASSI:
Roelf Hendrik de BOER
Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:
Mathias REICHHOLD
Ministro federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO:
Luis Francisco VALENTE DE OLIVEIRA
Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:
Kimmo SASI
Ministro dei trasporti e delle comunicazioni
IL REGNO DI SVEZIA:
Ulrica MESSING
Ministro delle comunicazioni
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD:
David JAMIESON
Sottosegretario di Stato ai trasporti
LA COMUNITA' EUROPEA:
Bendt BENDTSEN
Ministro dell'economia, del commercio e dell'industria del Regno di Danimarca Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea
Loyola de PALACIO
Vicepresidente della Commissione delle Comunita' europee
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE:
Chunxian ZHANG
Ministro delle comunicazioni della Repubblica Popolare Cinese
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO 1
FINALITA'
Il presente accordo intende migliorare, nell'interesse degli operatori economici delle parti, le condizioni nelle quali si svolgono le operazioni di trasporto marittimo di merci destinate e provenienti dalla Cina, destinate e provenienti dalla Comunita', nonche' destinate e provenienti dalla Comunita' e dalla Cina, da un lato, ed i paesi terzi, dall'altro. L'accordo si basa sui principi della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, del libero accesso alle merci e al traffico con i paesi terzi, dell'accesso senza restrizione ai servizi ausiliari, nonche' sul principio del trattamento non discriminatorio in relazione all'utilizzo dei servizi portuali ed ausiliari e in relazione alla presenza commerciale. Esso riguarda tutti gli aspetti dei servizi porta a porta.
ARTICOLO 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente accordo si applica ai trasporti marittimi internazionali di merci ed ai servizi logistici, comprese le operazioni multimodali che comprendono una tratta marittima, tra i porti della Cina e quelli degli Stati membri della Comunita', nonche' ai trasporti marittimi internazionali di merci fra i porti degli Stati membri della Comunita'. Esso si applica inoltre al traffico con i paesi terzi e ai movimenti di attrezzature quali i container vuoti (che non vengono trasportati come merci contro pagamento) fra i porti cinesi o i porti di uno Stato membro della Comunita'.
Se le navi di una parte navigano da un porto all'altro dell'altra parte oppure da un porto all'altro di uno Stato membro della Comunita' per caricarvi merci destinate a paesi esteri o per scaricarvi merci provenienti da paesi esteri, tali operazioni sono considerate facenti parte del trasporto marittimo internazionale.
Ii presente accordo non si applica alle operazioni di trasporto nazionale che si svolgono esclusivamente fra porti cinesi o fra porti di uno Stato membro della Comunita'.
2. Il presente accordo lascia del tutto impregiudicata l'applicazione degli accordi marittimi bilaterali conclusi fra la Cina e i singoli Stati membri della Comunita' per quanto attiene le questioni escluse dal proprio ambito di applicazione.
3. Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il diritto delle navi dei paesi terzi di effettuare operazioni di trasporto di merci e di passegger i tra i porti delle parti o tra i porti di una delle parti e quelli di un paese terzo.
ARTICOLO 3
DEFINIZIONI
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) "servizi di trasporto marittimo di merci e servizi logistici intemazionali": la fornitura di servizi internazionali di trasporto di merci e di servizi collegati di movimentazione, stoccaggio e magazzinaggio delle merci, di servizi di sdoganamento, deposito e containerizzazione, nel porto o a terra, di servizi di agenzia marittima e di servizi di spedizione delle merci;
b) "operazioni di trasporto multimodale": il trasporto di merci per mezzo di piu' di un modo di trasporto, compresa una tratta marittima, accompagnate da un unico documento;
c) "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono, in una determinata zona geografica, nella rappresentanza, in qualita' di agente, degli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione, per i seguenti scopi:
- la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi collegati, dalla presentazione dell'offerta alla fatturazione, il rilascio di polizze di carico a nome delle compagnie, la contrattazione dei necessari servizi collegati, la preparazione dei documenti e la fornitura di informazioni commerciali;
- la rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo e, ove necessario, la presa in carico delle merci;
d) "servizi di spedizione merci": le attivita' che consistono nell'organizzare e sorvegliare le operazioni di spedizione a nome degli speditori, mediante la contrattazione dei servizi necessari, la preparazione dei documenti e la fornitura delle informazioni commerciali;
e) "compagnia di navigazione": una societa' che possiede i seguenti requisiti:
i) essere costituita secondo il diritto pubblico o privato cinese, il diritto pubblico o privato della Comunita' o di uno degli Stati membri della Comunita';
ii) avere la sede sociale, l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale rispettivamente nella Comunita' o in Cina;
iii) fornire servizi internazionali di trasporto marittimo per mezzo di navi di cui e' proprietaria o da essa operate.
Le compagnie di navigazione stabilite fuori del territorio della Comunita' o del territorio della Cina e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro della Comunita' o della Cina beneficiano parimenti delle disposizioni del presente accordo, a condizione che le loro navi siano immatricolate nello Stato membro interessato od in Cina in conformita' della normativa ivi in vigore;
f) "filiale": una societa' di proprieta' di una compagnia di navigazione e dotata di personalita' giuridica;
g) "succursale'": uno stabilimento di proprieta' di una compagnia di navigazione e privo di personalita' giuridica propria;
h) "ufficio di rappresentanza": un ufficio che rappresenta una compagnia di navigazione di una delle parti, stabilito sul territorio dell'altra parte;
i) "nave": qualsiasi nave mercantile immatricolata presso l'ufficio d'immatricolazione delle navi di una delle parti e battente la bandiera nazionale della parte in questione in conformita' della legislazione della Cina, della Comunita' o dei suoi Stati membri e che effettua trasporti marittimi internazionali, comprese le navi battenti bandiera di un paese terzo ma possedute o operate da una compagnia di navigazione della Cina o di uno Stato membro della Comunita'. Sono escluse le navi da guerra e le altre navi non mercantili.
ARTICOLO 4
PRESTAZIONE DI SERVIZI
1. Ciascuna parte continua ad accordare alle navi battenti bandiera dell'altra parte o operate da cittadini o societa' dell'altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi in relazione all'accesso ai porti e all'uso delle infrastrutture marittime e dei servizi ausiliari marittimi di detti porti, nonche' in relazione alle tariffe e ai diritti connessi, alle formalita' doganali e all'assegnazione dei posti di attracco e delle attrezzature per la caricazione e la scaricazione.
2. Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e al traffico marittimo internazionale su una base commerciale e non discriminatoria.
3. Nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti:
a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi stipulati con i paesi terzi nel settore dei servizi di trasporto marittimo ed abrogano, entro un ragionevole periodo di tempo, le disposizioni di questa natura eventualmente contemplate da accordi bilaterali conclusi in passato;
b) revocano, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, amministrative e tecniche o di altra natura, atte a costituire restrizioni indirette o ad avere effetti discriminatori nei confronti della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto marittimo internazionale;
c) si astengono dall'applicare, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche o legislative che possano avere effetti discriminatori nei confronti di cittadini o societa' dell'altra parte nella prestazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale.
4. Le compagnie di navigazione di una delle parti sono autorizzate dall'altra parte ad accedere ed utilizzare, in condizioni non discriminatorie e secondo modalita' concordate tra le societa' interessate, servizi di feederaggio prestati dalle compagnie di navigazione registrate in tale parte per il trasporto internazionale tra i porti della Cina o fra i porti di uno Stato membro della Comunita'.
ARTICOLO 5
PRESENZA COMMERCIALE
Per quanto riguarda le attivita' legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale di merci e la prestazione di servizi logistici, comprese le operazioni multimodali porta a porta, ciascuna parte autorizza le compagnie di navigazione dell'altra parte a stabilire una presenza commerciale sul proprio territorio, nella forma di filiali, succursali o uffici di rappresentanza controllati al 100% o risultanti da investimenti congiunti e, limitatamente alle succursali ed alle filiali, ad esercitare attivita' economiche in conformita' con le proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tali attivita' comprendono, tra l'altro:
1) ricerca del carico e riserva di spazi per il carico;
2) elaborazione, conferma, trattamento e rilascio della polizza di carico; compresa la polizza di carico diretta o cumulativa comunemente accettata nel trasporto marittimo internazionale; la preparazione della documentazione relativa ai certificati di trasporto e ai certificati doganali;
3) fissazione, riscossione e trasferimento del nolo e di altri oneri sostenuti sulla base dei contratti di servizio o delle tariffe applicate;
4) negoziazione e sottoscrizione di contratti di servizio;
5) sottoscrizione di contratti per il trasporto delle merci su strada o ferrovia, per la distribuzione delle merci e per altri servizi ausiliari connessi;
6) valutazione e pubblicazione dei tariffari;
7) esercizio di attivita' di commercializzazione in relazione ai servizi offerti,
8) proprieta' degli impianti e delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attivita' economica;
9) fornitura d'informazioni di natura commerciale attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informatici e scambio elettronico di dati, nell'osservanza di eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni;
10) creazione di imprese comuni (joint ventures) con qualsiasi agenzia di navigazione locale al fine di esercitare attivita' connesse con l'agenzia, quali l'organizzazione dello scalo delle navi o la presa in consegna delle merci per la spedizione.
ARTICOLO 6
TRASPARENZA
1. Ciascuna parte pubblica rapidamente, previa consultazione e preavviso adeguato, tutte le misure pertinenti di applicazione generale relative al presente accordo o che incidono sulla sua applicazione.
2. Quando la pubblicazione di cui al paragrafo 1 risulta impossibile, le informazioni del caso sono rese pubbliche con altri mezzi.
3. Ciascuna parte risponde rapidamente a ogni richiesta d'informazione specifica rivoltale dall'altra parte riguardante le misure di applicazione generale da essa adottate ai sensi del paragrafo I.
ARTICOLO 7
NORMATIVA NAZIONALE
1. Le parti provvedono ad amministrare in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale tutte le misure di applicazione generale atte ad incidere sugli scambi nei servizi di trasporto marittimo internazionale.
2. Nell'ipotesi in cui e' prescritta un'autorizzazione, le autorita' competenti di ciascuna parte, trascorso un ragionevole periodo di tempo dopo la presentazione di una domanda considerata completa secondo la vigente normativa nazionale, informano il richiedente della decisione adottata in merito alla sua richiesta. Su domanda del richiedente, le autorita' competenti delle parti comunicano, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni riguardanti la situazione della richiesta.
3. Per garantire che le misure relative alle norme tecniche e alle prescrizioni e alle procedure di autorizzazione non costituiscano inutili ostacoli al commercio, le relative disposizioni devono fondarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti, quali la capacita' di prestare il servizio; nel caso delle procedure di autorizzazione, tali disposizioni non devono costituire di per se' una restrizione o un ostacolo alla prestazione del servizio.
ARTICOLO 8
PERSONALE DI BASE
Le filiali, succursali o uffici di rappresentanza controllati al 100% o risultanti da un investimento congiunto di una compagnia di navigazione di una parte stabilita sul territorio dell'altra parte hanno facolta' di impiegare personale di base, nell'osservanza della normativa in vigore nel paese ospitante, indipendentemente dalla nazionalita'. Ciascuna parte agevolera' l'ottenimento dei permessi di lavoro e dei visti necessari per i lavoratori stranieri.
ARTICOLO 9
PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI
1. I proventi realizzati dai cittadini o dalle societa' di una delle parti mediante le operazioni di trasporto marittimo internazionale e le operazioni multimodali svolte sul territorio dell'altra parte possono essere pagati in valute liberamente convertibili.
2. I proventi e le spese connesse alle attivita' economiche delle filiali, succursali e di uffici di rappresentanza delle societa' di navigazione di una parte stabilite nel territorio dell'altra parte possono essere pagate nella moneta nazionale del paese ospitante. Il saldo dovuto dopo il pagamento delle tasse locali da parte delle societa' di navigazione o delle loro filiali, succursali od uffici di rappresentanza sopracitati puo' essere liberamente trasferita all'estero al cambio praticato dalla banca alla data del trasferimento.
ARTICOLO 10
COOPERAZIONE NEL SETTORE MARITTIMO
Le parti, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle loro industrie marittime, incoraggiano le rispettive autorita' competenti, le compagnie di navigazione, le autorita' portuali, gli istituti di ricerca, le universita' e gli altri istituti di insegnamento a cooperare, almeno ma non solo, nei seguenti settori:
(1) scambio di opinioni in relazione alle attivita' svolte dalle parti nell'ambito delle organizzazioni marittime internazionali;
(2) elaborazione e perfezionamento della normativa relativa ai trasporti marittimi e alla gestione del mercato;
(3) promozione di servizi di trasporto efficienti per il commercio marittimo internazionale tramite l'ottimizzazione dell'uso dei porti e delle rispettive flotte;
(4) rafforzamento della sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento marino;
(5) promozione della formazione e dell'addestramento in ambito marittimo, con speciale riferimento alla formazione della gente di mare;
(6) scambio di personale, d'informazioni scientifiche e di tecnologie;
(7) intensificazione degli sforzi per la lotta alla pirateria ed al terrorismo.
ARTICOLO 11
CONSULTAZIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Le parti istituiscono procedure adeguate per garantire la corretta applicazione del presente accordo.
2. Qualora fra le parti dovesse insorgere una controversia in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le autorita' competenti delle parti procurano di risolverla mediante consultazioni amichevoli. Qualora non si giunga ad un accordo la controversia sara' risolta tramite i canali diplomatici.
ARTICOLO 12
MODIFICAZIONI
Il presente accordo puo' essere modificato mediante accordo scritto fra le parti contraenti; la modifica entra in vigore secondo le procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
ARTICOLO 13
AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea e alle condizioni stabilite da tale trattato e, dall'altro, al territorio cinese.
ARTICOLO 14
TESTI FACENTI FEDE
Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e cinese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.
ARTICOLO 15
DURATA ED ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente accordo e' concluso per un periodo di cinque anni. Esso sara' tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia scritta di una delle parti notificata sei mesi prima della data di scadenza.
2. Il presente accordo e' approvato dalle parti secondo le proprie procedure interne.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.
3. Qualora il presente accordo risulti meno favorevole, per taluni aspetti, agli accordi bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri della Comunita' e la Cina, prevalgono le disposizioni piu' favorevoli, senza pregiudizio degli obblighi comunitari e tenendo conto delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea. Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono a quelle degli accordi bilaterali precedentemente stipulati fra gli Stati membri della Comunita' e la Cina qualora queste ultime disposizioni risultino in contrasto o identiche alle disposizioni dell'accordo, ad eccezione dell'ipotesi contemplata nella frase precedente. Le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, non contemplate dal presente accordo, continuano ad essere applicabili.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addi' sei dicembre duemiladue.

----> Vedere firme da pag. 25 a pag. 30 <----
 
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