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| Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 26 febbraio 2006, n. 50 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunita'  europea  e  i  suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della  Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 P r o m u l g a
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  sul  trasporto marittimo tra la Comunita' europea e i suoi Stati  membri,  da  un  lato,  e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in   conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo 15  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3585):
 Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 4
 agosto 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   27   settembre   2005  con  pareri  delle
 commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 10ª e 11ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione l'8 novembre 2005.
 Relazione  scritta presentata il 15 novembre 2005 (atto
 n. 3585-A relatore sen. Provera).
 Esaminato in aula ed approvato il 22 novembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6195):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 24 novembre 2005 con pareri delle commissioni
 I, V, VI, IX, X e XI.
 Esaminato  dalla  III commissione il 13 dicembre 2005 e
 l'11 gennaio 2006.
 Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 24
 gennaio 2006.
 |  |  |  | Allegato 
 ACCORDO
 SUL TRASPORTO MARITTIMO
 TRA LA COMUNITA' EUROPEA
 E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
 E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DALL'ALTRO
 IL REGNO DEL BELGIO,
 IL REGNO DI DANIMARCA,
 LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
 LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
 LA REPUBBLICA ITALIANA,
 IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
 IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
 LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
 IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,
 Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in seguito denominati "Stati membri della Comunita'", e
 LA COMUNITA' EUROPEA,
 in seguito denominata "Comunita'"
 da un lato, e
 IL  GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE in seguito denominato "Cina",
 dall'altro,
 TENUTO CONTO dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica concluso  nel  maggio  1985  tra  la Comunita' economica europea e la Repubblica popolare cinese,
 TENUTO  CONTO  dell'importanza delle relazioni che esistono fra la Comunita'  e  i suoi Stati membri e la Cina nel settore dei trasporti marittimi,
 CONVINTI  che  la  cooperazione  tra  le  parti  nel  settore  dei trasporti marittimi internazionali favorira' lo sviluppo di relazioni commerciali  ed  economiche tra la Cina e la Comunita' e i suoi Stati membri,
 DESIDEROSI  di  rafforzare  e  di  consolidare le relazioni tra le parti  nel settore dei trasporti marittimi internazionali, sulla base del principio di uguaglianza e del reciproco vantaggio,
 RICONOSCENDO  l'importanza  dei  servizi  di trasporto marittimo e nell'intento  di promuovere ulteriormente i trasporti intermodali che comprendono   una   tratta   marittima   allo   scopo  di  migliorare l'efficienza della catena di trasporti,
 RICONOSCENDO    l'importanza    che   riveste   lo   sviluppo   di un'impostazione  flessibile  e  fondata  sulla logica del mercato e i vantaggi  che  presenta, per gli operatori economici delle due parti, la  possibilita'  di  controllare  e  di  operare i propri servizi di trasporto  internazionale  di  merci  nel  contesto  di un efficiente sistema di trasporti marittimi internazionali,
 TENUTO CONTO dell'esistenza di accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunita' e la Cina nel settore marittimo,
 ESPRIMENDO IL LORO APPOGGIO ai negoziati multilaterali riguardanti i  servizi  di  trasporto  marittimo  organizzati  nell'ambito  della Organizzazione mondiale del commercio,
 HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
 IL REGNO DEL BELGIO:
 Isabelle DURANT
 Vice Primo Ministro e Ministro della mobilita' e dei trasporti
 IL REGNO DI DANIMARCA:
 Bendt BENDTSEN
 Ministro dell'economia, del commercio e dell'industria
 LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
 Manfred STOLPE
 Ministro federale dei trasporti, della costruzione e dell'edilizia abitativa
 Wilhelm SCHONFELDER
 Ambasciatore,  Rappresentante Permanente della Repubblica federale di Germania
 LA REPUBBLICA ELLENICA:
 Georgios ANOMERITIS
 Ministro della marina mercantile
 IL REGNO DI SPAGNA:
 Francisco ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ
 Ministro della promozione dello sviluppo
 LA REPUBBLICA FRANCESE:
 Pierre SELLAL
 Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica francese
 L'IRLANDA:
 Peter GUNNING
 Rappresentante Permanente aggiunto dell'Irlanda
 LA REPUBBLICA ITALIANA:
 Pietro LUNARDI
 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:
 Henri GRETHEN
 Ministro dell'economia, Ministro dei trasporti
 IL REGNO DEI PAESI BASSI:
 Roelf Hendrik de BOER
 Ministro  dei  lavori  pubblici,  dei  trasporti  e  dell'edilizia abitativa
 LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:
 Mathias REICHHOLD
 Ministro   federale   dei   trasporti,  dell'innovazione  e  della tecnologia
 LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO:
 Luis Francisco VALENTE DE OLIVEIRA
 Ministro  dei  lavori  pubblici,  dei  trasporti  e  dell'edilizia abitativa
 LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:
 Kimmo SASI
 Ministro dei trasporti e delle comunicazioni
 IL REGNO DI SVEZIA:
 Ulrica MESSING
 Ministro delle comunicazioni
 IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD:
 David JAMIESON
 Sottosegretario di Stato ai trasporti
 LA COMUNITA' EUROPEA:
 Bendt BENDTSEN
 Ministro  dell'economia,  del commercio e dell'industria del Regno di  Danimarca  Presidente  in  esercizio  del  Consiglio  dell'Unione europea
 Loyola de PALACIO
 Vicepresidente della Commissione delle Comunita' europee
 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE:
 Chunxian ZHANG
 Ministro delle comunicazioni della Repubblica Popolare Cinese
 I  QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
 ARTICOLO 1
 FINALITA'
 Il  presente  accordo  intende  migliorare,  nell'interesse  degli operatori  economici  delle  parti,  le  condizioni  nelle  quali  si svolgono  le  operazioni  di trasporto marittimo di merci destinate e provenienti  dalla  Cina,  destinate  e  provenienti dalla Comunita', nonche'  destinate  e provenienti dalla Comunita' e dalla Cina, da un lato,  ed  i  paesi terzi, dall'altro. L'accordo si basa sui principi della  libera  prestazione  dei  servizi  di trasporto marittimo, del libero   accesso  alle  merci  e  al  traffico  con  i  paesi  terzi, dell'accesso  senza  restrizione  ai  servizi  ausiliari, nonche' sul principio   del   trattamento   non   discriminatorio   in  relazione all'utilizzo  dei  servizi  portuali ed ausiliari e in relazione alla presenza  commerciale.  Esso  riguarda  tutti gli aspetti dei servizi porta a porta.
 ARTICOLO 2
 AMBITO DI APPLICAZIONE
 1.   Il   presente  accordo  si  applica  ai  trasporti  marittimi internazionali   di  merci  ed  ai  servizi  logistici,  comprese  le operazioni  multimodali  che  comprendono una tratta marittima, tra i porti della Cina e quelli degli Stati membri della Comunita', nonche' ai  trasporti  marittimi  internazionali  di  merci fra i porti degli Stati membri della Comunita'. Esso si applica inoltre al traffico con i  paesi terzi e ai movimenti di attrezzature quali i container vuoti (che non vengono trasportati come merci contro pagamento) fra i porti cinesi o i porti di uno Stato membro della Comunita'.
 Se  le navi di una parte navigano da un porto all'altro dell'altra parte  oppure  da  un  porto  all'altro  di  uno  Stato  membro della Comunita'  per  caricarvi  merci  destinate  a  paesi  esteri  o  per scaricarvi  merci  provenienti  da paesi esteri, tali operazioni sono considerate facenti parte del trasporto marittimo internazionale.
 Ii  presente  accordo  non si applica alle operazioni di trasporto nazionale che si svolgono esclusivamente fra porti cinesi o fra porti di uno Stato membro della Comunita'.
 2.   Il   presente   accordo   lascia   del  tutto  impregiudicata l'applicazione  degli  accordi  marittimi  bilaterali conclusi fra la Cina  e  i singoli Stati membri della Comunita' per quanto attiene le questioni escluse dal proprio ambito di applicazione.
 3.  Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il diritto delle  navi  dei paesi terzi di effettuare operazioni di trasporto di merci  e  di passegger i tra i porti delle parti o tra i porti di una delle parti e quelli di un paese terzo.
 ARTICOLO 3
 DEFINIZIONI
 Ai fini del presente accordo si intende per:
 a)  "servizi  di  trasporto marittimo di merci e servizi logistici intemazionali":  la  fornitura di servizi internazionali di trasporto di  merci  e  di  servizi  collegati  di movimentazione, stoccaggio e magazzinaggio  delle  merci,  di  servizi di sdoganamento, deposito e containerizzazione,  nel  porto  o  a  terra,  di  servizi di agenzia marittima e di servizi di spedizione delle merci;
 b)  "operazioni  di  trasporto multimodale": il trasporto di merci per  mezzo  di  piu'  di  un  modo  di trasporto, compresa una tratta marittima, accompagnate da un unico documento;
 c) "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono, in una determinata zona geografica, nella rappresentanza, in qualita' di agente,  degli  interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione, per i seguenti scopi:
 -  la  commercializzazione  e  la  vendita di servizi di trasporto marittimo  e  di  servizi collegati, dalla presentazione dell'offerta alla  fatturazione,  il  rilascio  di  polizze di carico a nome delle compagnie,  la  contrattazione  dei  necessari  servizi collegati, la preparazione   dei   documenti   e   la   fornitura  di  informazioni commerciali;
 -  la  rappresentanza  delle  compagnie  nell'organizzazione dello scalo e, ove necessario, la presa in carico delle merci;
 d)  "servizi  di  spedizione  merci":  le attivita' che consistono nell'organizzare  e  sorvegliare  le  operazioni di spedizione a nome degli speditori, mediante la contrattazione dei servizi necessari, la preparazione   dei   documenti  e  la  fornitura  delle  informazioni commerciali;
 e)  "compagnia  di  navigazione":  una  societa'  che  possiede  i seguenti requisiti:
 i) essere costituita secondo il diritto pubblico o privato cinese, il  diritto  pubblico  o privato della Comunita' o di uno degli Stati membri della Comunita';
 ii)  avere  la  sede  sociale,  l'amministrazione  centrale  o  lo stabilimento principale rispettivamente nella Comunita' o in Cina;
 iii)  fornire  servizi  internazionali  di trasporto marittimo per mezzo di navi di cui e' proprietaria o da essa operate.
 Le  compagnie  di navigazione stabilite fuori del territorio della Comunita'  o  del territorio della Cina e controllate rispettivamente da  cittadini  di  uno  Stato  membro  della  Comunita'  o della Cina beneficiano  parimenti  delle  disposizioni  del  presente accordo, a condizione  che  le  loro navi siano immatricolate nello Stato membro interessato od in Cina in conformita' della normativa ivi in vigore;
 f)  "filiale":  una  societa'  di  proprieta'  di una compagnia di navigazione e dotata di personalita' giuridica;
 g)  "succursale'": uno stabilimento di proprieta' di una compagnia di navigazione e privo di personalita' giuridica propria;
 h)  "ufficio  di  rappresentanza":  un ufficio che rappresenta una compagnia di navigazione di una delle parti, stabilito sul territorio dell'altra parte;
 i)   "nave":   qualsiasi   nave  mercantile  immatricolata  presso l'ufficio d'immatricolazione delle navi di una delle parti e battente la  bandiera  nazionale della parte in questione in conformita' della legislazione  della  Cina,  della Comunita' o dei suoi Stati membri e che  effettua  trasporti  marittimi  internazionali, comprese le navi battenti  bandiera  di  un  paese terzo ma possedute o operate da una compagnia  di  navigazione  della  Cina  o  di uno Stato membro della Comunita'.  Sono  escluse  le  navi  da  guerra  e  le altre navi non mercantili.
 ARTICOLO 4
 PRESTAZIONE DI SERVIZI
 1.  Ciascuna  parte  continua  ad  accordare  alle  navi  battenti bandiera   dell'altra   parte  o  operate  da  cittadini  o  societa' dell'altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato  alle  proprie  navi  in  relazione  all'accesso ai porti e all'uso  delle  infrastrutture  marittime  e  dei  servizi  ausiliari marittimi  di  detti  porti,  nonche'  in relazione alle tariffe e ai diritti  connessi,  alle  formalita'  doganali e all'assegnazione dei posti  di  attracco  e  delle  attrezzature  per  la caricazione e la scaricazione.
 2.  Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso  senza  restrizioni  al  mercato e al traffico marittimo internazionale su una base commerciale e non discriminatoria.
 3. Nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti:
 a)  non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi  stipulati  con  i  paesi  terzi  nel  settore dei servizi di trasporto  marittimo  ed  abrogano,  entro  un ragionevole periodo di tempo,  le disposizioni di questa natura eventualmente contemplate da accordi bilaterali conclusi in passato;
 b)  revocano,  a  partire  dall'entrata  in  vigore  del  presente accordo,  tutte le misure unilaterali, amministrative e tecniche o di altra  natura,  atte  a  costituire  restrizioni indirette o ad avere effetti  discriminatori  nei  confronti  della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto marittimo internazionale;
 c)  si  astengono dall'applicare, a partire dall'entrata in vigore del  presente  accordo, misure amministrative, tecniche o legislative che possano avere effetti discriminatori nei confronti di cittadini o societa'  dell'altra parte nella prestazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale.
 4. Le compagnie di navigazione di una delle parti sono autorizzate dall'altra  parte  ad  accedere  ed  utilizzare,  in  condizioni  non discriminatorie  e  secondo  modalita'  concordate  tra  le  societa' interessate,  servizi  di  feederaggio  prestati  dalle  compagnie di navigazione  registrate in tale parte per il trasporto internazionale tra  i  porti  della  Cina  o  fra  i porti di uno Stato membro della Comunita'.
 ARTICOLO 5
 PRESENZA COMMERCIALE
 Per  quanto  riguarda  le  attivita'  legate  alla  prestazione di servizi   di   trasporto  marittimo  internazionale  di  merci  e  la prestazione  di servizi logistici, comprese le operazioni multimodali porta  a  porta, ciascuna parte autorizza le compagnie di navigazione dell'altra  parte  a  stabilire  una presenza commerciale sul proprio territorio,   nella   forma   di  filiali,  succursali  o  uffici  di rappresentanza  controllati  al  100%  o  risultanti  da investimenti congiunti  e,  limitatamente  alle  succursali  ed  alle  filiali, ad esercitare   attivita'  economiche  in  conformita'  con  le  proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tali attivita' comprendono, tra l'altro:
 1) ricerca del carico e riserva di spazi per il carico;
 2) elaborazione, conferma, trattamento e rilascio della polizza di carico;   compresa   la   polizza  di  carico  diretta  o  cumulativa comunemente  accettata  nel  trasporto  marittimo  internazionale; la preparazione   della   documentazione   relativa  ai  certificati  di trasporto e ai certificati doganali;
 3)  fissazione,  riscossione  e  trasferimento del nolo e di altri oneri  sostenuti sulla base dei contratti di servizio o delle tariffe applicate;
 4) negoziazione e sottoscrizione di contratti di servizio;
 5)  sottoscrizione  di  contratti  per il trasporto delle merci su strada  o  ferrovia,  per  la  distribuzione  delle merci e per altri servizi ausiliari connessi;
 6) valutazione e pubblicazione dei tariffari;
 7)  esercizio  di attivita' di commercializzazione in relazione ai servizi offerti,
 8)  proprieta'  degli impianti e delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attivita' economica;
 9)  fornitura  d'informazioni  di  natura  commerciale  attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informatici e scambio elettronico di dati, nell'osservanza di eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni;
 10)  creazione  di  imprese  comuni (joint ventures) con qualsiasi agenzia  di  navigazione  locale  al  fine  di  esercitare  attivita' connesse con l'agenzia, quali l'organizzazione dello scalo delle navi o la presa in consegna delle merci per la spedizione.
 ARTICOLO 6
 TRASPARENZA
 1.  Ciascuna  parte  pubblica  rapidamente, previa consultazione e preavviso  adeguato,  tutte  le  misure  pertinenti  di  applicazione generale  relative  al  presente  accordo  o  che  incidono sulla sua applicazione.
 2.   Quando  la  pubblicazione  di  cui  al  paragrafo  1  risulta impossibile,  le  informazioni del caso sono rese pubbliche con altri mezzi.
 3.   Ciascuna   parte   risponde   rapidamente  a  ogni  richiesta d'informazione  specifica  rivoltale  dall'altra parte riguardante le misure  di  applicazione  generale  da  essa  adottate  ai  sensi del paragrafo I.
 ARTICOLO 7
 NORMATIVA NAZIONALE
 1.  Le  parti  provvedono  ad  amministrare  in  modo ragionevole, obiettivo ed imparziale tutte le misure di applicazione generale atte ad   incidere   sugli  scambi  nei  servizi  di  trasporto  marittimo internazionale.
 2.   Nell'ipotesi  in  cui  e'  prescritta  un'autorizzazione,  le autorita'  competenti  di  ciascuna  parte,  trascorso un ragionevole periodo  di  tempo  dopo  la presentazione di una domanda considerata completa   secondo  la  vigente  normativa  nazionale,  informano  il richiedente della decisione adottata in merito alla sua richiesta. Su domanda   del   richiedente,  le  autorita'  competenti  delle  parti comunicano, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni riguardanti la situazione della richiesta.
 3. Per garantire che le misure relative alle norme tecniche e alle prescrizioni  e  alle  procedure  di autorizzazione non costituiscano inutili  ostacoli  al  commercio,  le  relative  disposizioni  devono fondarsi  su  criteri  obiettivi,  non discriminatori, prestabiliti e trasparenti,  quali  la  capacita'  di prestare il servizio; nel caso delle  procedure  di  autorizzazione,  tali  disposizioni  non devono costituire  di per se' una restrizione o un ostacolo alla prestazione del servizio.
 ARTICOLO 8
 PERSONALE DI BASE
 Le  filiali,  succursali o uffici di rappresentanza controllati al 100%  o  risultanti  da un investimento congiunto di una compagnia di navigazione  di  una  parte stabilita sul territorio dell'altra parte hanno  facolta' di impiegare personale di base, nell'osservanza della normativa  in  vigore  nel  paese  ospitante, indipendentemente dalla nazionalita'. Ciascuna parte agevolera' l'ottenimento dei permessi di lavoro e dei visti necessari per i lavoratori stranieri.
 ARTICOLO 9
 PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI
 1.  I  proventi  realizzati  dai cittadini o dalle societa' di una delle   parti   mediante   le   operazioni   di  trasporto  marittimo internazionale  e  le  operazioni  multimodali  svolte sul territorio dell'altra   parte   possono  essere  pagati  in  valute  liberamente convertibili.
 2.  I proventi e le spese connesse alle attivita' economiche delle filiali,  succursali  e di uffici di rappresentanza delle societa' di navigazione  di  una  parte stabilite nel territorio dell'altra parte possono  essere pagate nella moneta nazionale del paese ospitante. Il saldo  dovuto  dopo  il  pagamento  delle tasse locali da parte delle societa' di navigazione o delle loro filiali, succursali od uffici di rappresentanza   sopracitati   puo'   essere  liberamente  trasferita all'estero   al   cambio   praticato   dalla   banca  alla  data  del trasferimento.
 ARTICOLO 10
 COOPERAZIONE NEL SETTORE MARITTIMO
 Le  parti,  allo  scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  delle  loro industrie marittime, incoraggiano le rispettive autorita' competenti, le  compagnie  di navigazione, le autorita' portuali, gli istituti di ricerca,  le  universita'  e  gli  altri  istituti  di insegnamento a cooperare, almeno ma non solo, nei seguenti settori:
 (1)  scambio  di opinioni in relazione alle attivita' svolte dalle parti nell'ambito delle organizzazioni marittime internazionali;
 (2)  elaborazione  e  perfezionamento  della normativa relativa ai trasporti marittimi e alla gestione del mercato;
 (3) promozione di servizi di trasporto efficienti per il commercio marittimo  internazionale tramite l'ottimizzazione dell'uso dei porti e delle rispettive flotte;
 (4)   rafforzamento   della   sicurezza  marittima  e  prevenzione dell'inquinamento marino;
 (5)  promozione  della  formazione  e dell'addestramento in ambito marittimo,  con  speciale  riferimento alla formazione della gente di mare;
 (6)   scambio  di  personale,  d'informazioni  scientifiche  e  di tecnologie;
 (7)  intensificazione  degli sforzi per la lotta alla pirateria ed al terrorismo.
 ARTICOLO 11
 CONSULTAZIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 1.  Le  parti  istituiscono  procedure  adeguate  per garantire la corretta applicazione del presente accordo.
 2.  Qualora  fra  le  parti  dovesse insorgere una controversia in ordine  all'interpretazione  o all'applicazione del presente accordo, le  autorita' competenti delle parti procurano di risolverla mediante consultazioni  amichevoli.  Qualora  non  si  giunga ad un accordo la controversia sara' risolta tramite i canali diplomatici.
 ARTICOLO 12
 MODIFICAZIONI
 Il  presente  accordo  puo'  essere  modificato  mediante  accordo scritto  fra le parti contraenti; la modifica entra in vigore secondo le procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
 ARTICOLO 13
 AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
 Il  presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si  applica  il  trattato  che istituisce la Comunita' europea e alle condizioni  stabilite  da  tale trattato e, dall'altro, al territorio cinese.
 ARTICOLO 14
 TESTI FACENTI FEDE
 Il  presente  accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue danese,  finlandese,  francese,  greca,  inglese, italiana, olandese, portoghese,  spagnola,  svedese, tedesca e cinese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.
 ARTICOLO 15
 DURATA ED ENTRATA IN VIGORE
 1.  Il presente accordo e' concluso per un periodo di cinque anni. Esso  sara'  tacitamente  rinnovato  di  anno  in anno salvo denuncia scritta  di  una  delle parti notificata sei mesi prima della data di scadenza.
 2. Il presente accordo e' approvato dalle parti secondo le proprie procedure interne.
 Il  presente  accordo  entra in vigore il primo giorno del secondo mese  successivo  alla  data  in  cui  le parti si saranno notificate reciprocamente  l'avvenuto  espletamento  delle  procedure  di cui al primo comma.
 3. Qualora il presente accordo risulti meno favorevole, per taluni aspetti, agli accordi bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri della   Comunita'   e   la  Cina,  prevalgono  le  disposizioni  piu' favorevoli,  senza  pregiudizio  degli  obblighi comunitari e tenendo conto  delle  disposizioni  del  trattato che istituisce la Comunita' europea.  Le  disposizioni  del  presente  accordo si sostituiscono a quelle  degli  accordi  bilaterali  precedentemente stipulati fra gli Stati  membri  della  Comunita'  e  la  Cina  qualora  queste  ultime disposizioni  risultino  in  contrasto  o identiche alle disposizioni dell'accordo,  ad  eccezione  dell'ipotesi  contemplata  nella  frase precedente.  Le  disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, non contemplate dal presente accordo, continuano ad essere applicabili.
 IN  FEDE  DI  CHE  i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
 Fatto a Bruxelles, addi' sei dicembre duemiladue.
 
 ---->  Vedere firme da pag. 25 a pag. 30   <----
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