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| Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 21 febbraio 2006, n. 49 |  | Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005,  n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti   per  le  prossime  Olimpiadi  invernali,  nonche'  la funzionalita'  dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Il  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,  nonche'  la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno.    Disposizioni    per    favorire   il   recupero   di tossicodipendenti   recidivi,   e'   convertito   in   legge  con  le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3716):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi),  e  dal Ministro dell'interno (Pisanu), il 30
 dicembre 2005.
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  9  gennaio  2006 con parere delle
 commissioni  1ª  (per  presupposti costituzionali), 2ª, 3ª,
 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 12ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita', l'11 gennaio 2006.
 Esaminato  dalla  1ª  commissione  l'11-17 e 18 gennaio
 2006.
 Esaminato  in aula il 19 e 25 gennaio 2006 ed approvato
 il 26 gennaio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6297):
 Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e XII
 (Affari sociali), in sede referente, il 30 gennaio 2006 con
 pareri  del comitato per la legislazione, delle commissioni
 I, III, V, VI, XI, XIV e della commissione parlamentare per
 le questioni regionali.
 Esaminato dalle commissioni riunite il 31 gennaio 2006;
 1° e 2 febbraio 2006.
 Esaminato  in  aula  il  1°,  3,  6 e 7 febbraio 2006 e
 approvato l'8 febbraio 2006.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  30  dicembre  2005, n. 272, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 303 del 30 dicembre 2005.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del  decreto-legge  coordinato  con legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in   questo  stesso  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
 Ufficiale alla pag. 65.
 
 
 
 
 |  |  |  | ALLEGATO 
 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 272
 
 All'articolo 1: al  comma  2,  dopo  le  parole:  "  limite di spesa " e' inserita la seguente: " massimo "; il comma 5 e' soppresso. Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: "   ART.  1-bis.  -  (Finanziamento  del  Fondo  per  la  prevenzione dell'usura). - 1. Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, resesi disponibili al termine di  ogni  esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per  il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo  15,  comma  1,  della  legge  7  marzo  1996, n. 108, e successive  modificazioni.  A  tale riguardo, si provvede con decreto del  Ministro  dell'interno,  adottato  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze. ART.  1-ter.  -  (Misure  urgenti  per  il  contrasto  del terrorismo internazionale).  -  1.  Al  decreto-legge  27  luglio  2005, n. 144, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  all'articolo  10,  comma  3, le parole: "All'articolo 495, quarto comma,  n.  2,  del  codice  penale"  sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale"; b) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: "ART. 10-bis. - (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali  in  uso ai Corpi di polizia). - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, e' inserito il seguente: `ART.  497-ter.  -  (Possesso di segni distintivi contraffatti). - Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente: 1)  a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti  di  identificazione  in  uso  ai  Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione; 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti  indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso"; c)   all'articolo   14,  comma  3,  capoverso,  le  parole:  "con  la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il  divieto  di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;" sono sostituite dalle seguenti: "il questore puo'   imporre   all'interessato   sottoposto   alla   misura   della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;". 2.  Al  primo  comma  dell'articolo 498 del codice penale, le parole: "Chiunque  abusivamente  porta  in  pubblico  la  divisa  o  i  segni distintivi" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi previsti  dall'articolo  497-ter,  abusivamente  porta in pubblico la divisa o i segni distintivi". 3.  All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  primo  comma,  le  parole:  "sono  proibite  la raccolta e la detenzione"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  proibite  la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita"; b)  al primo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Con la licenza  di  fabbricazione  sono  consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte"; c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La   licenza   e'   altresi'   necessaria   per   l'importazione   e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non   comprese   nei   materiali   di   armamento,   nonche'  per  la fabbricazione,  l'importazione  e  l'esportazione,  la  raccolta,  la detenzione  e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri  contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di  pubblica  sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato"; d) al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e con  l'ammenda  da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila". 4.  All'articolo  5-bis  del  decreto-legge  6  maggio  2002,  n. 83, convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e' consentito   l'uso  di  un  segnale  distintivo,  di  un  dispositivo supplementare  di  segnalazione  visiva a luce lampeggiante, definiti con  decreto  del  Ministro dell'interno di' concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  gli impieghi previsti dall'articolo  177  del  nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni". 5.  Le  disposizioni  di  cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al medesimo comma, la  licenza,  se  non  prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data. 6.  Le  disposizioni  di  cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto ". All'articolo 2: dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "   1-bis.  Per  l'espletamento  dei  compiti  di  istituto  connessi all'attuazione  della  normativa  in materia di immigrazione e asilo, anche  per  i  profili  attinenti  alla  prevenzione  e  al contrasto dell'immigrazione    clandestina,   e,   in   via   prioritaria,   al funzionamento  degli  uffici  immigrazione  delle  questure  e  degli sportelli   unici   per  l'immigrazione  delle  prefetture  -  uffici territoriali  del  Governo, nonche' degli altri compiti attribuiti al Ministero  dell'interno,  sono  autorizzati  nel  triennio  2006-2008 nell'ambito  dei  ruoli  del  personale  dell'Amministrazione  civile dell'interno: a)  per 48 unita' della carriera prefettizia l'assunzione utilizzando la  graduatoria  del  concorso  indetto  con  decreto ministeriale 18 dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie speciale  n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unita' la procedura di riammissione  prevista  dall'articolo  132  del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b)  per  30  unita'  di  dirigenti  di  seconda  fascia  dell'area  1 l'incremento della dotazione organica; c)  per  250  unita'  nei profili dell'area funzionale C l'incremento delle relative dotazioni organiche. 1-ter.  L'onere  aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 1-bis e' pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000 euro per il 2007 ed a 13.752.000 euro a decorrere dal 2008. 1-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione, a decorrere  dall'anno  2006,  dell'articolo  1-quinquies, comma 3, del decreto-legge  31  marzo  2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla  legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall'applicazione dell'articolo 13-ter  del  decreto-legge  30  giugno  2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. 1-quinquies.  All'onere  derivante  dall'attuazione dei commi 1-ter e 1-quater    si    provvede    mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "; la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: " (Misure urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione civile dell'interno) ". All'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "   1-bis.   Per   fronteggiare  le  urgenti  esigenze  del  servizio antincendio  aeroportuale  derivanti  dalla  riclassificazione  dello scalo  di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di  Torino,  la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e'  incrementata di cinquanta unita' appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco. 1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'interno   e'   autorizzato,   in   deroga   a   quanto  previsto dall'articolo  1,  comma  95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire   un   concorso   straordinario,   per   colloquio   e  prova tecnico-attitudinale,  a  venticinque posti nella qualifica di vigile del  fuoco,  riservato  al  personale  della societa' che attualmente assicura  il  servizio  antincendio  presso  lo scalo aeroportuale di Cuneo  Levaldigi, in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3 della  legge  23 dicembre 1980, n. 930, e dei requisiti fissati dalla normativa  vigente  per  l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di eta'. 1-quater.  In  attesa  dell'espletamento del concorso di cui al comma 1-ter e al fine di assicurare la continuita' del servizio antincendio aeroportuale  nello  scalo  di  Torino-Cuneo  Levaldigi, il Ministero dell'interno  e'  autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale  indicato  nel medesimo comma l -ter, venticinque unita' di personale  appartenente  alla  qualifica  di  vigile  del  fuoco.  Le predette  assunzioni  decorrono  dalla data in cui il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  assumera'  la  gestione diretta del predetto servizio. 1-quinquies.   Alla   copertura   degli  oneri  finanziari  derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,  pari  a 1.835.000 euro per l'anno  2006,  a  1.700.000 euro per l'anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere   dall'anno   2008,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ". All'articolo 4: al  comma  1,  in  fine, la parola: " soppresso " e' sostituita dalla seguente: " abrogato "; al  comma  2,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: " La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice   di   procedura  penale  non  si  applica  nei  confronti  di condannati,  tossicodipendenti  o  alcooldipendenti,  che  abbiano in corso,   al  momento  del  deposito  della  sentenza  definitiva,  un programma  terapeutico  di  recupero  presso  i  servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata  nei  casi  in  cui  l'interruzione  del  programma  puo' pregiudicarne la disintossicazione ". Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: " ART. 4-bis. - (Modificazioni all'articolo 73 del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. All'articolo  73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Produzione,  traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce,  fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede,  distribuisce,  commercia,  trasporta, procura ad altri, invia, passa  o  spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti   o   psicotrope   di   cui   alla  tabella  I  prevista dall'articolo  14,  e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000"; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.  Con  le  medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a)   sostanze   stupefacenti  o  psicotrope  che  per  quantita',  in particolare  se  superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro  della  salute  emanato  di  concerto  con il Ministro della giustizia   sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento   nazionale  per  le  politiche  antidroga,  ovvero  per modalita'  di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o   al  confezionamento  frazionato,  ovvero  per  altre  circostanze dell'azione,   appaiono   destinate  ad  un  uso  non  esclusivamente personale; b)  medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'"; d)  al  comma  2,  le  parole:  "nel  comma  1" sono sostituite dalle seguenti:  "nelle  tabelle I e II di cui all'articolo 14"; la parola: "otto"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "sei"  e  le  parole: "lire cinquanta  milioni  a  lire  seicento  milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 26.000 a euro 300.000"; e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.  Le  pene  di  cui  al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita  produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base  e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al  presente  testo  unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14"; f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3.  Le  stesse  pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva, produce o fabbrica   sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse  da  quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4.  Quando  le  condotte  di  cui  al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero  per  la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal  presente  articolo  sono  di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000"; g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al  presente  articolo  commessi  da  persona  tossicodipendente o da assuntore  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza  di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti  a  norma  dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta  dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba  concedersi  il  beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del  lavoro  di  pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  secondo  le  modalita'  ivi previste.  Con  la  sentenza  il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione  penale  esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro  di  pubblica  utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso  puo'  essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai  sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione  degli  obblighi  connessi  allo svolgimento del lavoro di pubblica  utilita',  in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero   o   d'ufficio,   il   giudice   che   procede,  o  quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di  procedura  penale,  tenuto  conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze  della  violazione,  dispone  la  revoca  della  pena con conseguente   ripristino   di   quella   sostituita.   Avverso   tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte". ART.  4-ter.  (Modifica  dell'articolo  75  del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309  del 1990). - 1. L'articolo  75  del  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "ART.  75.  -  (Condotte  integranti  illeciti  amministrativi). - 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo  o  comunque  detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle  ipotesi  di  cui  all'articolo  73,  comma 1-bis, o medicinali contenenti  sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II,  sezioni  B  e  C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma  2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore   a   un  anno,  a  una  o  piu'  delle  seguenti  sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b)   sospensione   della   licenza  di  porto  d'armi  o  divieto  di conseguirla; e)  sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d)  sospensione  del  permesso  di  soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. 2.  L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire   il  programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  di  cui all'articolo   122   o   altro   programma  educativo  e  informativo personalizzato   in   relazione  alle  proprie  specifiche  esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per  territorio  analogamente  a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. 3.  Accertati  i  fatti  di  cui  al  comma  1, gli organi di polizia procedono  alla  contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza  ritardo  e  comunque  entro  dieci giorni, con gli esiti degli esami  tossicologici  sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture  pubbliche  di  cui  al comma 10, al prefetto competente ai sensi  del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia  la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi  di  polizia  procedono  altresi'  all'immediato  ritiro della patente  di  guida.  Qualora  la  disponibilita'  sia  riferita ad un ciclomotore,  gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro  della  patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica  e  il  fermo  amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta  giorni  e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al  comma  4.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni degli  articoli  214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di  idoneita'  tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del  comma  13.  In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui  la  patente  sia  stata  ritirata  ovvero di circolazione con il veicolo    sottoposto    a   fermo   amministrativo,   si   applicano rispettivamente  le  sanzioni  previste  dagli articoli 216 e 214 del decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive modificazioni. 4.  Entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla  ricezione  della segnalazione,  il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a  seguito  di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro  durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo    operativo   costituito   presso   ogni   prefettura-ufficio territoriale  del  Governo.  Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle  facolta'  previste  dall'articolo  18  della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  e  non  venga  emessa ordinanza   motivata  di  archiviazione  degli  atti,  da  comunicare integralmente   all'organo   che   ha   effettuato  la  segnalazione, contestualmente   all'ordinanza   con   cui  viene  ritenuto  fondato l'accertamento,   da   adottare  entro  centocinquanta  giorni  dalla ricezione   degli   scritti   difensivi   ovvero   dallo  svolgimento dell'audizione   ove   richiesta,  il  prefetto  convoca  la  persona segnalata  ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata  presentazione  al  colloquio  comporta  l'irrogazione  delle sanzioni  di  cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene  fondato  l'accertamento  e convoca la persona segnalata puo' essere  proposta  opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci  giorni  dalla  notifica  all'interessato.  Nel  caso di minore l'opposizione  viene  proposta  al tribunale per i minorenni. Valgono per  la  competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati aI comma 13. 5.  Se  l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio'  non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori  o  chi  ne  esercita  la  potesta',  li  rende edotti delle circostanze  di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2. 6.  Degli  accertamenti  e  degli  atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere  fatto  uso  soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis. 7.  L'interessato  puo'  chiedere  di  prendere visione e di ottenere copia   degli  atti  di  cui  al  presente  articolo  che  riguardino esclusivamente  la  sua  persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu'  persone,  l'interessato  puo'  ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione. 8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero  maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al  questore  competente  per  territorio in relazione al luogo, come determinato  al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 9.  Al  decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma  1  e  eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione  entro  il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti  al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i  minorenni,  competente  in  relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. 10.  Gli  accertamenti  medico-legali  e  tossicologico-forensi  sono effettuati  presso  gli  istituti  di  medicina  legale, i laboratori universitari  di  tossicologia  forense,  le strutture delle Forze di polizia  ovvero  presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute. 11.  Se  risulta  che  l'interessato  si  sia  sottoposto,  con esito positivo,  al  programma  di  cui  al  comma 2, il prefetto adotta il provvedimento  di  revoca  delle  sanzioni,  dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente. 12.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le norme della sezione II del  capo  I  e  il  secondo  comma  dell'articolo  62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 13.  Il  prefetto  competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano  sconosciuti,  in  relazione  al luogo ove e' stato commesso il fatto,  applica  le  sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2. 14.  Se  per  i  fatti  previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita'  della  violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che   la   persona  si  asterra',  per  il  futuro,  dal  commetterli nuovamente,  in  luogo  della  sanzione,  e  limitatamente alla prima volta,  il  prefetto  puo'  definire  il  procedimento con il formale invito  a  non  fare  piu'  uso  delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno". ART.  4-quater.  (Inserimento dell'articolo 75-bis nel testo unico di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). 1. Dopo  l'articolo  75  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il seguente: "ART.  75-bis.  -  (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). -1. Qualora in relazione alle modalita' od alle circostanze dell'uso, dalla  condotta  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo  per  la  sicurezza pubblica, l'interessato che risulti gia' condannato,  anche  non definitivamente, per reati contro la persona, contro  il  patrimonio  o  per quelli previsti dalle disposizioni del presente  testo  unico  o  dalle  norme  sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o  destinatario  di misura di prevenzione o di sicurezza, puo' essere inoltre  sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o piu' delle seguenti misure: a)  obbligo  di  presentarsi  almeno  due volte a settimana presso il locale  ufficio  della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata  dimora,  entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; e)   obbligo  di  comparire  in  un  ufficio  o  comando  di  polizia specificamente  indicato,  negli  orari  di  entrata  ed uscita dagli istituti scolastici; f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. 2.  Il  questore,  ricevuta  copia  del decreto con il quale e' stata applicata  una  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure  di  cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto  dalla  notifica  all'interessato,  recante  l'avviso  che lo stesso  ha  facolta'  di  presentare,  personalmente  o  a  mezzo  di difensore,  memorie  o  deduzioni  al  giudice  della  convalida.  Il provvedimento  e'  comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice  di  pace  competente per territorio in relazione al luogo di residenza  o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se  ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore. 3.  Le  misure,  su  istanza  dell'interessato,  sentito il questore, possono  essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora   siano   cessate   o  mutate  le  condizioni  che  ne  hanno giustificato  l'emissione.  Le  prescrizioni  possono essere altresi' modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta  di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facolta'  prevista  dal  comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. 4.  Il  decreto  di  revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato  quando  l'interessato  risulta essersi sottoposto con esito positivo  al  programma  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  75, e' comunicato  al  questore  e  al  giudice  ai  fini  della  revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'. 5.  Della  sottoposizione  con  esito  positivo  al programma e' data comunicazione  al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75. 6. I1 contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. 7.  Qualora  l'interessato  sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio". ART. 4-quinquies. - (Modificazioni all'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. All'articolo  78 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Con  decreto  del  Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto  superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui all'articolo   1-ter,   e   periodicamente  aggiornato  in  relazione all'evoluzione  delle  conoscenze  nel  settore,  sono determinate le procedure  diagnostiche,  medico-legali  e  tossicologico-forensi per accertare  il  tipo,  il  grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti   o   psicotrope   ai   fini   dell'applicazione   delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis"; b) il comma 2 e' abrogato. ART.  4-sexies.  -  (Modificazioni all'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. All'articolo  89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1.  Qualora  ricorrano  i  presupposti  per la custodia cautelare in carcere   il  giudice,  ove  non  sussistano  esigenze  cautelari  di eccezionale   rilevanza,   dispone  gli  arresti  domiciliari  quando imputata  e'  una  persona  tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia  in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una  struttura  privata  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo 116, e l'interruzione   del   programma   puo'   pregiudicare   il  recupero dell'imputato.  Quando  si procede per i delitti di cui agli articoli 628,  terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel  caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e'  subordinato  alla  prosecuzione  del programma terapeutico in una struttura  residenziale.  Con  lo  stesso  provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che  il  tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di  recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo' assentarsi per l'attuazione del programma. 2.  Se  una  persona  tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia  cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero    presso   i   servizi   pubblici   per   l'assistenza   ai tossicodipendenti,  ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti   domiciliari   ove   non  ricorrano  esigenze  cautelari  di eccezionale   rilevanza.  La  sostituzione  e'  concessa  su  istanza dell'interessato;  all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da  un  servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera    d),    dell'articolo   116,   attestante   lo   stato   di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche,     nonche'    la    dichiarazione    di    disponibilita' all'accoglimento  rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque  tenuto  ad  accogliere  la  richiesta  dell'interessato  di sottoporsi  a  programma terapeutico. L'autorita' giudiziaria, quando si  procede  per  i  delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629,  secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale"; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede  per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26  luglio  1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli  di  cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del   codice   penale  purche'  non  siano  ravvisabili  elementi  di collegamento con la criminalita' organizzata od eversiva"; c)  al comma 5, le parole: "al comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e"; d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis.  Il  responsabile  della  struttura  presso  cui si svolge il programma  terapeutico  di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare  all'autorita'  giudiziaria  le  violazioni  commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato,   in   caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria  ne  da' comunicazione  alle  autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione  di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui  all'articolo  117,  ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura". ART.  4-septies.  - (Modificazioni all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. All'articolo  90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Nei  confronti  di  persona che debba espiare una pena detentiva inflitta  per  reati  commessi  in  relazione  al  proprio  stato  di tossicodipendente,  il  tribunale  di  sorveglianza  puo'  sospendere l'esecuzione  della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione  della  relazione  finale  di cui all'articolo 123, accerti  che  la  persona  si  e' sottoposta con esito positivo ad un programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  eseguito  presso  una struttura  sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi  dell'articolo  116.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  qualora l'interessato  si  trovi  in  disagiate  condizioni  economiche, puo' altresi'  sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia  stata  gia'  riscossa.  La sospensione puo' essere concessa solo quando  deve  essere  espiata  una  pena  detentiva,  anche residua e congiunta  a  pena  pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni  se  relativa  a  titolo  esecutivo  comprendente  reato  di cui all'articolo  4-bis  della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni"; b) al comma 2, dopo la parola: "concessa", sono inserite le seguenti: "e la relativa domanda e' inammissibile"; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.  La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure  di  sicurezza  nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali  della  condanna,  tranne  che  si  tratti  della confisca. La sospensione  non  si  estende  alle obbligazioni civili derivanti dal reato"; d)   al   comma   4,   le   parole  da:  "ed  il  tribunale  ai  fini dell'accertamento" fino alla fine del comma sono soppresse; e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis.  Si  applica,  per  quanto  non diversamente stabilito ed ove compatibile,  la  disciplina  prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni". ART.  4-octies.  -  (Modificazioni all'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. All'articolo  91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' abrogato; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.   All'istanza   di  sospensione  dell'esecuzione  della  pena  e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d),  dell'articolo  116  attestante,  ai  sensi dell'articolo 123, la procedura  con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  il  tipo  di  programma  terapeutico  e socio-riabilitativo  scelto,  l'indicazione  della  struttura  ove il programma  e'  stato  eseguito,  le  modalita'  di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso"; c) il comma 3 e' abrogato; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Se l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito la domanda e' presentata  al  magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo  di  detenzione, il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte   concrete   indicazioni   in  ordine  alla  sussistenza  dei presupposti  per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano  elementi  tali  da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga,  puo'  disporre  l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla  decisione  del  tribunale  di  sorveglianza,  il  magistrato di sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93,  comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354". ART.  4-novies.  -  (Modificazioni all'articolo 92 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. All'articolo  92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  comma  1,  dopo  le  parole: "indicato nella richiesta", sono inserite le seguenti: "o all'atto della scarcerazione"; b) al comma 3, le parole: "o al pretore" sono soppresse. ART.  4-decies.  -  (Modificazioni all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. All'articolo  93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma i e' sostituito dal seguente: "1.  Se  il  condannato  nei  cinque  anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  La  sospensione  dell'esecuzione  e'  revocata  di diritto se il condannato,  nel  termine  di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di  sorveglianza  che  ha  disposto la sospensione e' competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1"; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.  Il  termine  di  cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data  di  presentazione  dell'istanza  in seguito al provvedimento di sospensione  adottato  dal  pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656   del   codice  di  procedura  penale  o  della  domanda  di  cui all'articolo  91,  comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata  delle  limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si e'   spontaneamente   sottoposto   e   del  suo  comportamento,  puo' determinare   una   diversa,   piu'  favorevole  data  di  decorrenza dell'esecuzione". ART.  4-undecies. - (Modificazioni all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. All'articolo  94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  tati  di  tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Se  la  pena  detentiva  deve  essere  eseguita nei confronti di persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale  per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base  di  un  programma  da  lui  concordato  con  un'azienda  unita' sanitaria  locale  o  con  una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo  116.  L'affidamento  in prova in casi particolari puo' essere  concesso  solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od  a  quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di  cui  all'articolo  4-bis  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, e successive  modificazioni.  Alla  domanda  e'  allegata,  a  pena  di inammissibilita',   certificazione   rilasciata   da   una  struttura sanitaria  pubblica  o  da  una  struttura  privata  accreditata  per l'attivita'   di   diagnosi   prevista   dal  comma  2,  lettera  d), dell'articolo  116  attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza o di alcooldipendenza,  la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale   di   sostanze   stupefacenti,   psicotrope   o  alcoliche, l'andamento  del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita',   ai  fini  del  recupero  del  condannato.  Affinche'  il trattamento  sia  eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la  struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui aIl'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli  accordi  contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  Se  l'ordine  di  carcerazione  e' stato eseguito, la domanda e' presentata  al  magistrato  di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile,  se  sono  offerte  concrete  indicazioni in ordine alla sussistenza  dei  presupposti  per l'accoglimento della domanda ed al grave   pregiudizio   derivante  dalla  protrazione  dello  stato  di detenzione,  qualora  non  vi  siano elementi tali da far ritenere la sussistenza  del  pericolo  di  fuga,  puo'  disporre  l'applicazione provvisoria   della  misura  alternativa.  Si  applicano,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del  tribunale  di  sorveglianza,  il  magistrato  di sorveglianza e' competente  all'adozione  degli  ulteriori  provvedimenti di cui alla legge  26  luglio  1975,  n.  354, e successive modificazioni"; e) al comma   3   e'   aggiunto  il  seguente  periodo:  "Si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3"; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  I1  tribunale  accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero,  anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47,  comma  5,  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero  del  condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli  commetta  altri  reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento,  tra  le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi'  stabilite  le  prescrizioni  e  le  forme  di controllo per accertare   che   il  tossicodipendente  o  l'alcooldipendente  inizi immediatamente  o  prosegua  il  programma  di recupero. L'esecuzione della   pena   si  considera  iniziata  dalla  data  del  verbale  di affidamento,  tuttavia  qualora  il  programma terapeutico al momento della  decisione  risulti  gia' positivamente in corso, il tribunale, tenuto  conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si  e'  spontaneamente  sottoposto  e  del  suo  comportamento,  puo' determinare   una   diversa,   piu'  favorevole  data  di  decorrenza dell'esecuzione"; e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis.  Qualora  nel  corso  dell'affidamento  disposto ai sensi del presente  articolo  l'interessato  abbia  positivamente  terminato la parte  terapeutica  del  programma,  il  magistrato  di sorveglianza, previa   rideterminazione   delle   prescrizioni,  puo'  disporne  la prosecuzione  ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua  superi  quella  prevista  per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 6-ter.  Il  responsabile  della  struttura  presso  cui  si svolge il programma  terapeutico  di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare  all'autorita'  giudiziaria  le  violazioni  commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato,   in   caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria  ne  da' comunicazione  alle  autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione  di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui  all'articolo  117,  ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura". ART. 4-duodecies. - (Modificazioni all'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. All'articolo  96 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6.   Grava   sull'amministrazione   penitenziaria   l'onere  per  il mantenimento,  la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli  arresti  domiciliari  allorche' tale misura sia eseguita presso una  struttura  privata  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo  116 e convenzionata con il Ministero della giustizia"; b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di  patologie  psichiche  correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti  alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo  e  messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure   alternative  alla  detenzione,  alle  sanzioni  sostitutive, eseguite  con  provvedimenti  giudiziari di collocamento in comunita' terapeutiche  e  socio-riabilitative,  gli  oneri  per il trattamento sanitario  e  socio-riabilitativo  sono  a  carico  del  Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e,  nelle  more  della  piena  attuazione  del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale. 6-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  precedente comma, determinato  nella  misura  massima  di  euro  2.000.000  a decorrere dall'anno  2006,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente `Fondo speciale'  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per  gli  anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca". ART. 4-terdecies. - (Modifica dell'articolo 97 del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. L'articolo  97  del  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "ART.  97.  -  (Attivita'  sotto  copertura).  - 1. Fermo il disposto dell'articolo  51  del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita' specializzate antidroga, i quali,  al  solo  fine  di  acquisire  elementi di prova in ordine ai delitti  previsti  dal  presente  testo  unico  ed  in  esecuzione di operazioni  anticrimine  specificatamente  disposte  dalla  Direzione centrale  per  i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di  finanza  o  dal comandante del nucleo di Polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.  410, anche per interposta  persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attivita' prodromiche e strumentali. 2.  Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria  possono  utilizzare  documenti, identita' o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero  al  piu'  presto  e  comunque  entro  le  quarantotto  ore successive all'inizio delle attivita'. 3.  Dell'esecuzione  delle  operazioni  di  cui  al  comma  1 e' data immediata  e  dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi   antidroga   ed  all'Autorita'  giudiziaria,  indicando,  se necessario  o  se  richiesto,  anche  il nominativo dell'ufficiale di polizia   giudiziaria   responsabile   dell'operazione,   nonche'  il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate. 4.   Gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono  avvalersi  di ausiliari  ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita'  di  cui  al  presente  articolo.  Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili  ed  immobili,  nonche'  di  documenti di copertura secondo le modalita'   stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto  con  il  Ministro  della giustizia e con gli altri Ministri interessati. 5.  Chiunque,  nel  corso  delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni". ART. 4-quaterdecies. - (Modifica dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. L'articolo  113  del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "ART.  113. - (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano disciplinano  l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze  nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi: a)  le  attivita'  di  prevenzione  e  di  intervento contro l'uso di sostanze  stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni  di  parita'  dei  servizi  pubblici  per  l'assistenza ai tossicodipendenti  e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale; b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che  esercitano  attivita'  di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore,   devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116; c)  la  disciplina  dell'accreditamento  istituzionale  dei servizi e delle  strutture,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  all'articolo 8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi ed  alle  prestazioni  erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate; d)  ai  servizi  e  alle  strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni: 1)  analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia; 2)  controlli  clinici  e  di  laboratorio necessari per accertare lo stato   di   tossicodipendenza   effettuati  da  strutture  pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento; 3)  individuazione  del  programma  farmacologico  o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo  alla  individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza; 4)  elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo,  nel rispetto della liberta' di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente; 5)  progettazione  ed  esecuzione  in  forma  diretta  o indiretta di interventi di informazione e prevenzione". ART. 4-quinquiesdecies. - (Modifica dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1.  L'articolo  116  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "ART.  116.  -  (Livelli  essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente  e  ai  requisiti  per  l'autorizzazione  delle strutture private).  -  1.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano  assicurano,  quale  livello  essenziale delle prestazioni ai sensi   dell'articolo   117,   secondo   comma,   lettera  m),  della Costituzione,   la   liberta'   di  scelta  di  ogni  singolo  utente relativamente   alla   prevenzione,   cura   e  riabilitazione  delle tossicodipendenze.  La  realizzazione  di  strutture e l'esercizio di attivita'   sanitaria   e   socio-sanitaria   a  favore  di  soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi  dell'articolo  8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2.  L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in  presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali  ai  sensi  dell'articolo  117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: a)  personalita'  giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione  riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b)  disponibilita'  di  locali  e  attrezzature  adeguate  al tipo di attivita' prescelta; c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita' prescelto; d)  presenza  di  un'equipe  multidisciplinare  composta dalle figure professionali   del   medico   con  specializzazioni  attinenti  alle patologie  correlate  alla  tossicodipendenza  o del medico formato e perfezionato  in  materia di' tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello   psicologo   abilitato   all'esercizio  della  psicoterapia  e dell'infermiere  professionale,  qualora  l'attivita'  prescelta  sia quella di diagnosi della tossicodipendenza; e)  presenza  numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita',  supportata  dalle  figure professionali del medico, dello psicologo  e  delle  ulteriori  figure  richieste  per  la  specifica attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. 3.  Il  diniego  di  autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2. 4.  Le  regioni  e  le province autonome stabiliscono le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause    che   danno   luogo   alla   sospensione   o   alla   revoca dell'autorizzazione. 5.  Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei   rapporti   bilaterali   per  stipulare  accordi  finalizzati  a promuovere  e	supportare  le attivita' e il funzionamento dei servizi istituiti   da   organizzazioni  italiane  in  paesi  esteri  per  il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 6.  L'autorizzazione  con  indicazione  delle  attivita' prescelte e' condizione  necessaria  oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale  e  agli  accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per: a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114; b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129; c)  la  stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivita' per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione. 7.  Fino  al  rilascio  delle  autorizzazioni  ai  sensi del presente articolo  sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali. 8.  Presso  il  Ministero  della  giustizia  e' tenuto l'elenco delle strutture   private  autorizzate  e  convenzionate,  con  indicazione dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari. 9.  Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome  di  cui  al  comma  1  sono abilitate a ricevere erogazioni liberali  fatte  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a), del suddetto articolo.  Le  regioni  e  le province autonome ripartiscono le somme percepite  tra  gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da  questi  presentati  ed  i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee". ART. 4-sexiesdecies. - (Modifica dell'articolo 117 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. L'articolo  117  del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "ART.  117.  - (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali). -1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti   strutturali,  tecnologici  e  funzionali,  necessari  per l'accesso  degli  enti  autorizzati  all'istituto dell'accreditamento istituzionale  per  lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura, certificazione   attestante   lo  stato  di  tossicodipendenza  o  di alcooldipendenza,  recupero  e riabilitazione dei soggetti dipendenti da   sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  ai  sensi  dell'articolo 8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni. 2.  L'esercizio  delle  attivita'  di  prevenzione,  cura, recupero e riabilitazione  dei  soggetti  dipendenti  da sostanze stupefacenti e psicotrope,  con  oneri  a carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato   alla   stipula   degli   accordi  contrattuali  di  cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni". ART.  4-septiesdecies. - (Inserimento dell'articolo 122-bis nel testo unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).  -  1.  Dopo  l'articolo  122  del  testo unico delle leggi in materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il seguente: "ART.  122-bis.  -  (Verifiche  e  controlli). - 1. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai   sensi  dell'articolo  117,  comma  4,  presenta  annualmente  al Parlamento  una relazione sull'attivita' svolta dal servizio pubblico per   le   tossicodipendenze  e  dalle  comunita'  terapeutiche,  con particolare   riferimento   ai   programmi  terapeutici  definiti  ed effettivamente  eseguiti  dai  tossicodipendenti  e all'efficacia dei programmi medesimi". ART. 4-duodevicies. - (Modificazioni all'articolo 123 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). - 1.  All'articolo  123  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Verifica  del  trattamento  in  regime  di sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unita' sanitaria locale competente o  dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita' definite  con  decreto  del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  della  giustizia, relativamente alla procedura con la quale e'   stato  accertato  l'uso  abituale  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope,   all'andamento   del  programma,  al  comportamento  del soggetto  e  ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della   sua  eventuale  ultimazione,  in  termini  di  cessazione  di assunzione  delle  sostanze  e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14"; c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis.  Deve,  altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria ogni  nuova  circostanza  suscettibile  di  rilievo  in  relazione al provvedimento adottato". ART.  4-undevicies.  -  (Modificazioni all'articolo 656 del codice di procedura  penale).  -  1.  All'articolo  656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  comma  5,  primo  periodo, le parole: "ovvero a quattro" sono sostituite  dalle  seguenti:  "o  sei";  al terzo periodo, le parole: "nonche'  la  certificazione  da allegare ai sensi degli articoli 91, comma  2,  e  94,  comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309," sono sostituite dalle  seguenti:  "o  la  stessa  sia  inammissibile  ai  sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico"; b)  al  comma  6,  le  parole: "prescritta o necessaria, questa" sono sostituite   dalle   seguenti:   "utile,  questa,  salvi  i  casi  di inammissibilita',"; c)  al  comma  8,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi: "Il pubblico ministero   provvede  analogamente  quando  l'istanza  presentata  e' inammissibile  ai  sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e successive modificazioni, nonche', nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo  94  del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque  giorni  dalla  data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza   al  tribunale  di  sorveglianza,  dispone  gli  opportuni accertamenti"; d) al comma 9, lettera a), dopo le parole: "successive modificazioni" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  fatta  eccezione per coloro che si trovano  agli  arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del  testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni". ART.  4-vicies.  -  (Modificazione  all'articolo  671  del  codice di procedura  penale).  -  1. Al comma 1 dell'articolo 671 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fra gli elementi  che  incidono  sull'applicazione della disciplina del reato continuato  vi  e'  la  consumazione  di piu' reati in relazione allo stato di tossicodipendenza". ART.  4-vicies semel. - (Modificazione all'articolo 47 della legge n. 354  del  1975).  -  1.  Al  comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio  1975,  n.  354, le parole: "e ogni altro effetto penale" sono sostituite  dalle  seguenti: "detentiva ed ogni altro effetto penale. Il  tribunale  di  sorveglianza,  qualora  l'interessato  si trovi in disagiate  condizioni  economiche,  puo'  dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa". ART.  4-vicies  bis.  - (Modificazione all'articolo 56 della legge n. 689  del  1981).  -  1.  Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma  terapeutico  residenziale  o  semiresidenziale  presso una delle  strutture  di  cui  all'articolo  94 del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al   numero   2)   del  primo  comma  puo'  essere  sostituito  dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura". ART.  4-vicies  ter. - (Ulteriori modificazioni al testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 309 del 1990). - 1. All'articolo  2  del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  comma  1,  alla  lettera  e),  il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2)   il   completamento  e  l'aggiornamento  delle  tabelle  di  cui all'articolo  13,  sentiti  il  Consiglio  superiore  di sanita' e la Presidenza  del  Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;". 2.  All'articolo  13  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Le  sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed  al  controllo  del  Ministero  della  salute sono raggruppate, in conformita'  ai  criteri  di  cui  all'articolo  14,  in due tabelle, allegate   al   presente  testo  unico.  Il  Ministero  della  salute stabilisce  con  proprio  decreto  il completamento e l'aggiornamento delle  tabelle  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2)"; b) il comma 3 e' abrogato; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5.  Il  Ministero  della  salute,  sentiti il Consiglio superiore di sanita'  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri-Dipartimento nazionale  per  le  politiche,  ed  in  accordo  con  le  convenzioni internazionali  in  materia  di  sostanze  stupefacenti o psicotrope, dispone  con  apposito  decreto  l'esclusione da una o piu' misure di controllo  di  quei  medicinali  e dispositivi diagnostici che per la loro  composizione  qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati". 3. L'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "ART.  14.  -  (Criteri  per  la  formazione  delle tabelle). - 1. La inclusione  delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri: a) nella tabella I sono indicati: 1)  l'oppio  e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee  naturali,  estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad  azione  narcotico-analgesica  da  esso  estraibili;  le  sostanze ottenute  per  trasformazione  chimica  di  quelle prima indicate; le sostanze   ottenibili   per  sintesi  che  siano  riconducibili,  per struttura  chimica  o  per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 2)  le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso  centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute  per  trasformazione  chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; 3)  le  sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 4)  ogni  altra  sostanza  che  produca  effetti  sul sistema nervoso centrale  ed  abbia  capacita'  di  determinare  dipendenza  fisica o psichica   dello  stesso  ordine  o  di  ordine  superiore  a  quelle precedentemente indicate; 5)  gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati  feniletilamminici,  che  abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 6)   la   cannabis   indica,   i   prodotti   da   essa  ottenuti;  i tetraidrocannabinoli,  i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per  sintesi  o  semisintesi  che  siano  ad  essi  riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico; 7)  ogni  altra  pianta  i  cui  principi  attivi  possono  provocare allucinazioni  o  gravi  distorsioni  sensoriali  e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; b) nella sezione A della tabella II sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi; 2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico; 3)  i  medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per  le  quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 4)  i  barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica  o  psichica  o  entrambe,  nonche'  altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo  ad  essi  assimilabili  ed  i  medicinali  che  li contengono; e) nella sezione B della tabella II sono indicati: 1)   i   medicinali  che  contengono  sostanze  di  corrente  impiego terapeutico  per  le  quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione  di  dipendenza  fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 2)  i  barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione; 3)  le  benzodiazepine,  i  derivati  pirazolopirimidinici  ed i loro analoghi  ad  azione  ansiolitica  o  psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; d) nella sezione C della tabella II sono indicati: 1)  le  composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella  II,  sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi,  per  i  quali  sono  stati  accertati  concreti  pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica; e) nella sezione D della tabella II sono indicati: 1)  le  composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella  II,  sezioni  A  o  B,  da  sole o in associazione con altri principi  attivi  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa  e quantitativa  e  per  le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso   o   farmacodipendenza  di  grado  inferiore  a  quello  delle composizioni  medicinali  comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto  non  sono  assoggettate  alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 2)   le   composizioni  medicinali  ad  uso  parenterale  a  base  di benzodiazepine; 3)  le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le  quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono  alcaloidi  totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina  non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra;  le  suddette  composizioni  medicinali devono essere tali da impedire  praticamente  il  recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; f) nella sezione E della tabella II sono indicati: 1)  le  composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella  II,  sezioni  A  o  B,  da  sole o in associazione con altri principi  attivi,  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa e quantitativa  o  per  le  modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo  di  abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello  delle  composizioni  medicinali  elencate  nella  tabella II, sezioni A, C o D. 2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente  testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali  anche  relativi  agli  isomeri,  esteri  ed  eteri, nonche' gli stereoisomeri  nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze  ed  ai  preparati  inclusi  nelle  tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione. 3.   Le   sostanze   incluse  nelle  tabelle  sono  indicate  con  la denominazione    comune   internazionale,   il   nome   chimico,   la denominazione  comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto  sufficiente,  ai fini della applicazione del presente testo unico,  che  nelle  tabelle  la  sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla. 4.  Le  sostanze  e  le  piante  di  cui al comma 1, lettera a), sono soggette  alla  disciplina  del  presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela". 4.  All'articolo  26  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma i e' sostituito dal seguente: "1.  Salvo  quanto  stabilito  nel comma 2, e' vietata nel territorio dello  Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14". 5.  All'articolo  31  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma  1,  le  parole:  "I,  II,  III,  IV e V" sono sostituite dalle seguenti: "I e II, sezioni A e B". 6.  All'articolo  34  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu' militari  della  Guardia  di  finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita  delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza   a   carattere   continuativo   durante   i   cicli  di lavorazione". 7.  All'articolo  35  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma  1,  le  parole:  "I,  II,  III, IV e VI" sono sostituite dalle seguenti: "I e II, sezioni A e B". 8.  All'articolo  36  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al comma 1, le parole: "I, II, III, IV e V" sono sostituite dalle seguenti: "I e II"; b)  al  comma  3,  le  parole:  "delle  preparazioni  ottenute"  sono sostituite dalle seguenti: "dei prodotti ottenuti". 9.  All'articolo  38  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze  e  dei  medicinali  compresi  nelle  tabelle  I e II di cui all'articolo  14  deve  essere fatta alle persone autorizzate a norma del  presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario 'buoni acquisto' conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori  di  farmacie  aperte  al pubblico o ospedaliere per quanto attiene  ai  medicinali  compresi  nella  tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari  o  i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono   utilizzare   il  bollettario  'buoni  acquisto'  anche  per richiedere,  a  titolo  gratuito, i medicinali compresi nella tabella II,  sezioni  A,  B  e  C,  ad  altre  farmacie  aperte al pubblico o ospedaliere,   qualora   si   configuri   il   carattere  di  urgenza terapeutica"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.  Il  Ministero  della salute dispone, con proprio decreto, il modello   di  bollettario  `buoni  acquisto'  adatto  alle  richieste cumulative". 10.  Il  comma  1  dell'articolo  40  del  testo unico delle leggi in materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "1.   Il   Ministero  della  salute,  nel  rispetto  delle  normative comunitarie,   al   momento   dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica  e  posologia,  le  confezioni  dei medicinali contenenti sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  che  possono  essere  messe in commercio   ed   individua,   in  applicazione  dei  criteri  di  cui all'articolo  14,  la  sezione  della  tabella II in cui collocare il medicinale stesso". 11.  All'articolo  41  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  comma  1,  lettera d), le parole: "previste dall'articolo 14" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ", sezione A, di cui all'articolo 14"; b) al comma 1-bis, la parola: "farmaci" e' sostituita dalla seguente: "medicinali". 12.  All'articolo  42  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Acquisto di medicinali a base  di  sostanze  stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili  di  ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita' operativa  di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni  sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si  determini  la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  compresi nella tabella II, sezioni  A,  B  e  C,  di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La   prima   delle   predette  copie  rimane  per  documentazione  al richiedente;  le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta  all'ingrosso;  queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico  e  trasmettono  l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento"; e)  al  comma  2,  le  parole:  "delle  predette  preparazioni"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "dei  predetti medicinali" e le parole: "lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 ad euro 500"; d)  al  comma  3,  le  parole:  "delle  preparazioni acquistate" sono sostituite  dalle  seguenti: "dei medicinali acquistati" e le parole: "delle  preparazioni  stesse"  sono  sostituite  dalle seguenti: "dei medicinali stessi". 13.  L'articolo  43  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n, 309, e' sostituito dal seguente: "ART.  43. - (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). -  1.  I  medici  chirurghi  e  i  medici  veterinari  prescrivono  i medicinali  compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14,  su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute. 2.  La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale per una cura  di  durata  non  superiore  a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione  dei  medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la  ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno  stesso  medicinale  con  due  dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni. 3. Nella ricetta devono essere indicati: a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato; b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; c)  l'indirizzo  e  il  numero  telefonico  professionali  del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; e)  il  timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata. 4.  Le  ricette  di  cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco   per   i  medicinali  non  forniti  dal  Servizio  sanitario nazionale,  ed  in  triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata  dall'assistito  o dal proprietario dell'animale ammalato. Il  Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1. 5.  La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A,  di  cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione  dagli  stati  di  tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza,  e'  effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma  1  nel  rispetto  del  piano  terapeutico  predisposto  da una struttura  sanitaria  pubblica o da una struttura privata autorizzata ai  sensi  dell'articolo  116  e  specificamente  per  l'attivita' di diagnosi  di  cui  al  comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al  presente  comma  e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso. 6.  I  medici  chirurghi  e  i  medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi  attraverso  autoricettazione,  a  trasportare  e  a detenere   i   medicinali  compresi  nell'allegato  III-bis  per  uso professionale  urgente,  utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una  copia  della  ricetta  e'  conservata  dal medico chirurgo o dal medico   veterinario   che   tiene   un  registro  delle  prestazioni effettuate,  annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali  di  cui  si  e'  approvvigionato e che successivamente ha somministrato.  Il  registro  delle  prestazioni  non  e'  di modello ufficiale   e  deve  essere  conservato  per  due  anni  a  far  data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono  conservate,  come  giustificativo  dell'entrata,  per lo stesso periodo del registro. 7.  Il  personale  che  opera  nei  distretti  sanitari di base o nei servizi  territoriali  o  negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende  sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa,  ad  esclusione del trattamento domiciliare degli stati di  tossicodipendenza  da  oppiacei,  le  quantita'  terapeutiche dei medicinali   compresi   nell'allegato   III-bis   accompagnate  dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare. 8.  Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare  nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali  delle  aziende  sanitarie  locali  e  i  familiari  dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi  effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche    dei   medicinali   compresi   nell'allegato   III-bis accompagnate   dalla   certificazione  medica  che  ne  prescrive  la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo   in   corso  di  patologia  neoplastica  o  degenerativa,  ad esclusione    del    trattamento    domiciliare    degli   stati   di tossicodipendenza da oppiacei. 9.  La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B,  C  e  D,  di  cui  all'articolo  14  e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista. 10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica". 14.  L'articolo  45  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "ART. 45. - (Dispensazione dei medicinali). - 1. La dispensazione dei medicinali  compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14  e'  effettuata  dal  farmacista  che  si  accerta  dell'identita' dell'acquirente  e  prende  nota  degli  estremi  di  un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta. 2.  Il  farmacista  dispensa  i  medicinali  di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal   comma   1  dell'articolo  43  nella  quantita'  e  nella  forma farmaceutica prescritta. 3.  Il  farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta  secondo  le  disposizioni  stabilite  nell'articolo  43,  di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60. 4.  La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e  C,  e'  effettuata  dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica  da  rinnovarsi  volta  per  volta. Il farmacista appone sulla ricetta  la  data  di  spedizione  e  il  timbro  della farmacia e la conserva  tenendone  conto  ai  fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1. 5.  Il  farmacista  conserva  per  due  anni,  a  partire  dal giorno dell'ultima  registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1,  le  ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni  A,  H  e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio  sanitario  nazionale,  il farmacista e' tenuto a conservare una   copia   della  ricetta  originale  o  fotocopia  della  ricetta originale, recante la data di spedizione. 6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, e'  effettuata  dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. 7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica. 8.  Decorsi  trenta  giorni  dalla data del rilascio, la prescrizione medica non puo' essere piu' spedita. 9.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il contravventore alle disposizioni   del   presente  articolo  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa  pecuniaria  del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600. 10.  Il  Ministro  della  salute  provvede  a  stabilire, con proprio decreto,  tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio  2004  in materia di tracciabilita' di medicinali, la forma ed il  contenuto  dei  moduli  idonei  al  controllo  del  movimento dei medicinali  a  base  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti". 15.  All'articolo  46  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al comma 1, le parole: "delle preparazioni indicate nelle tabelle I,  II,  III,  IV  e V previste" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista"; b)  al comma 4, le parole: "delle preparazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali". 16.  All'articolo  47  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura E riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al comma 1, le parole: "delle preparazioni indicate nelle tabelle I,  II,  III,  IV  e V previste" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista"; b)  al comma 4, le parole: "delle preparazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali". 17.  All'articolo  54  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al comma 1, le parole: "I, II, III, IV e V" sono sostituite dalle seguenti: "I e II, sezioni A e B,"; b)  al  comma  2,  le  parole:  "I,  II, e III" sono sostituite dalle seguenti: "I e II, sezione A,". 18.  L'articolo  60  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "ART.  60.  -  (Registro  di  entrata e uscita). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle  tabelle  previste  dall'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale  nel  quale,  senza  alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine  cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza  o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e  di  uscita  delle  stesse  sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato  e  firmato  in  ogni  pagina  dal responsabile dell'azienda unita'  sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina  gli  estremi  della  autorizzazione  ministeriale  e dichiara nell'ultima  il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il  registro  e'  conservato  da  parte  degli  enti  e delle imprese autorizzati  alla  fabbricazione,  per  la  durata  di dieci anni dal giorno  dell'ultima  registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni  per  le  officine  autorizzate  all'impiego  e  per  le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. 2.  I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla  tabella  II,  sezioni A, B e C secondo le modalita' indicate al comma precedente. 3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'  le  unita'  operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie  locali  sono  dotate  di  registro di carico e scarico dei medicinali  di  cui  alla  tabella  II,  sezioni  A,  B e C, prevista dall'articolo 14. 4.  I  registri  di  cui  ai  commi  1  e  3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute. 5.  In  alternativa  ai  registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della   salute   stabilisce  con  proprio  decreto  le  modalita'  di registrazione  su  supporto  informatico  della  movimentazione delle sostanze  e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14. 6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario, o  da  un  suo  delegato,  che  provvede  alla  sua distribuzione. Il registro   e'   conservato,   in   ciascuna   unita'  operativa,  dal responsabile  dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione. 7.  Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e' responsabile della  effettiva  corrispondenza  tra  la giacenza contabile e quella reale  dei  medicinali  di  cui  alla  tabella  II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14. 8.   Il  direttore  responsabile  del  servizio  farmaceutico  compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto  di  cui  al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria". 19.  All'articolo  61  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Nel  registro  di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese  autorizzati  alla  fabbricazione  di sostanze stupefacenti o psicotrope  nonche'  dei  medicinali,  compresi  nelle tabelle di cui all'articolo  14,  e'  annotata  ciascuna  operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione". 20.  All'articolo  62  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese   autorizzati   all'impiego   ed  al  commercio  di  sostanze stupefacenti  o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste  dall'articolo  14  ed il registro delle farmacie per quanto concerne  i  medicinali  di  cui  alla  tabella  II,  sezioni  A e C, dell'articolo  14,  sono  chiusi  al  31  dicembre  di  ogni anno. La chiusura  si  compie  mediante  scritturazione riassuntiva di tutti i dati  comprovanti  i  totali  delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati  durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo". 21.  All'articolo  63  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti  o  psicotrope  nonche'  dei  medicinali  compresi nelle tabelle   di  cui  all'articolo  14  tengono  anche  un  registro  di lavorazione,  numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero  della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita'  di  materie  prime  poste  in lavorazione, con indicazione della  loro  esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione". 22.  Il  comma  1  dell'articolo  65  del  testo unico delle leggi in materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "1.   Gli  enti  e  le  imprese  autorizzati  alla  produzione,  alla fabbricazione  e  all'impiego  di  sostanze stupefacenti o psicotrope nonche'  dei  medicinali,  compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14,  trasmettono  al  Ministero della salute, alla Direzione centrale per  i  servizi  antidroga  e alla competente unita' sanitaria locale annualmente,  non  oltre  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; b)   la  quantita'  e  qualita'  delle  sostanze  utilizzate  per  la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; c)  la  quantita'  e  la  qualita'  dei  medicinali venduti nel corso dell'anno; d)  la  quantita'  e  la  qualita'  delle  giacenze  esistenti  al 31 dicembre". 23.  All'articolo  66  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Gli  enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano   effettuato   importazioni   o   esportazioni   di  sostanze stupefacenti  o  psicotrope  nonche'  di  medicinali  compresi  nelle tabelle  di  cui  all'articolo  14,  trasmettono  al  Ministero della salute,  entro  quindici  giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso  del  trimestre  precedente.  Gli enti e le imprese autorizzati alla  fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura e quantita'  delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione  degli  stupefacenti  o  sostanze  psicotrope nonche' dei medicinali  ricavati,  e  di  quelli  venduti nel corso del trimestre precedente.  In  tale  rapporto,  per  l'oppio grezzo, nonche' per le foglie  e  pasta  di coca e' indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente". 24,  Gli  articoli  69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati. 25.  All'articolo  79  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "I. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che  ivi  si  danno  all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito,  per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e  con  la  multa  da  euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze  e  i  medicinali  compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste  dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e  con  la  multa  da  euro  3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali  compresi  nella  tabella  II,  sezione  B, prevista dallo stesso articolo 14". 26.  All'articolo  82  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma  4,  le  parole:  "le  sostanze  di  cui  alle  tabelle II e IV previste"  sono  sostituite dalle seguenti: "i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista". 27.  All'articolo  114  del  testo  unico  delle  leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo' essere affidato   dai   comuni  e  dalle  comunita'  montane  o  dalle  loro associazioni  alle  competenti aziende unita' sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116". 28.  All'articolo  115  del  testo  unico  delle  leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1 la parola: "ausiliari" e' soppressa. 29.  All'articolo  120  del  testo  unico  delle  leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo'  chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura   privata   autorizzata   ai   sensi  dell'articolo  116  e specificamente  per  l'attivita'  di  diagnosi,  di  cui  al comma 2, lettera   d),   del   medesimo   articolo  di  essere  sottoposto  ad accertamenti  diagnostici  e  di  eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo"; b)  al  comma  3,  le  parole:  "dell'unita'"  sono  sostituite dalle seguenti:  "delle aziende unita'" e dopo le parole: "unita' sanitarie locali,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116"; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni  tempo,  avvalersi  dell'ausilio  del  servizio  pubblico per le tossicodipendenze  e  delle  strutture  private  autorizzate ai sensi dell'articolo 116"; d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7.  Gli  operatori  del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo  di  segnalare all'autorita' competente tutte le violazioni commesse   dalla   persona   sottoposta   al   programma  terapeutico alternativo  a  sanzioni  amministrative  o  ad  esecuzione  di  pene detentive,  non  possono  essere  obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto   per  ragione  della  propria  professione,  ne'  davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si   applicano  le  disposizioni  dell'articolo  200  del  codice  di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle  disposizioni  dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili". 30.  All'articolo  122  del  testo  unico  delle  leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Il  servizio  pubblico  per  le tossicodipendenze e le strutture private  autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti  e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico  di  fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente  lo  consentano,  in collaborazione con i centri di cui  all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale  e  delle  associazioni  di  cui all'articolo 115, iniziative volte  ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione   professionale,  attivita'  di  pubblica  utilita'  o  di solidarieta'  sociale.  Nell'ambito  dei programmi terapeutici che lo prevedono,  possono  adottare metodologie di disassuefazione, nonche' trattamenti  psico-sociali  e farmacologici adeguati. Il servizio per le  tossicodipendenze  controlla  l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente"; b)  al  comma  2,  le  parole:  "deve  essere"  sono sostituite dalla seguente: "viene" e dopo la parola: "studio" e' inserita la seguente: "e"; c)  al  comma  3,  le  parole:  "riabilitative  iscritte  in  un albo regionale  o  provinciale"  sono  sostituite dalle seguenti: "private autorizzate ai sensi dell'articolo 116"; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Quando  l'interessato  ritenga  di  attuare  il programma presso strutture   private   autorizzate   ai   sensi  dell'articolo  116  e specificamente  per  l'attivita'  di  diagnosi,  di  cui  al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura  situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo". 31.  All'articolo  127  del  testo  unico  delle  leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8.  I  progetti  di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere   la   somministrazione   delle   sostanze  stupefacenti  o psicotrope  incluse  nella  tabella  I di cui all'articolo 14 e delle sostanze  non  inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei    medicinali   oppioidi   prescrivibili,   purche'   i   dosaggi somministrati   e  la  durata  del  trattamento  abbiano  l'esclusiva finalita'  clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti a successivi programmi riabilitativi". 32.  Al  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte  le seguenti tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14  del  citato  testo  unico,  come  modificati  dai commi 2 e 3 del presente articolo:
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 
 Tabella II Sezione C
 
 Ricetta da rinnovarsi volta per volta Composizioni medicinali contenenti: BARBEXACLONE DESTROPROPOSSIFENE FENOBARBITAL PENTAZOCINA
 
 TABELLA II SEZIONE D
 
 Ricetta da rinnovarsi volta per volta Per  i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del  dolore  severo  in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis): Ricetta a ricalco COMPOSIZIONI  ad  uso  diverso  da  quello  parenterale,  le quali in associazione  con  altri  principi  attivi  o in quantita' totale per confezione  non  superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n. 8)   contengono   acetildiidrocodeina,   codeina**,  diidrocodeina**, etilmorfina,  folcodina,  nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali   per  un  quantitativo  complessivo  delle  suddette  sostanze, espresso  come  base  anidra, compreso tra 1'1 per cento e il 2,5 per cento  inclusi o per le composizioni monodose una quantita' superiore a  0,010  g  per unita' di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unita' di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,100  g  per  unita'  di  somministrazione  e  comunque in quantita' totale,  per  ciascuna  confezione,  non  superiore  a  0,500 g delle suddette  sostanze;  le  suddette composizioni debbono essere tali da impedire  praticamente  il  recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. COMPOSIZIONI  ad  uso  diverso  da  quello  parenterale,  le quali in associazione  con  altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi  totali  dell'oppio  con  equivalente ponderale in morfina, espresso  come  base  anidra,  non  superiore allo 0,05 per cento; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero  dello  stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. COMPOSIZIONI  di  difenossilato  contenenti,  per unita' di dosaggio, come  massimo  2,5  mg  di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantita' di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantita' di difenossilato. COMPOSIZIONI  di difenossina contenenti, per unita' di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantita' di atropina pari al 5 per cento della quantita' di difenossina. COMPOSIZIONI  che contengono, per unita' di somministrazione, non piu di  0,1  g  di  propiram  mescolati ad una quantita' almeno uguale di metilcellulosa. COMPOSIZIONI   per  uso  diverso  da  quello  iniettabile,  le  quali contengono  destropropossifene  in  associazione  con  altri principi attivi COMPOSIZIONI contenenti tramadolo COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti: CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM) DIAZEPAM LORAZEPAM MIDAZOLAM
 
 TABELLA II SEZIONE E
 
 Ricetta medica COMPOSIZIONI  ad  uso  diverso  da  quello  parenterale,  le quali in associazione  con  altri  principi  attivi  o in quantita' totale per confezione  non superiore alla dose massima delle 24 h (FU Tabella n. 8)    contengono    acetildiidrocodeina,    codeina,   diidrocodeina, etilmorfina,  folcodina,  nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali   per  un  quantitativo  complessivo  delle  suddette  sostanze, espresso  come  base anidra, non superiore all' 1 per le composizioni multidose, o per le composizioni monodose una quantita' non superiore a  0,010  g  per unita' di somministrazione per via orale o a 0,020 g per  unita'  di  somministrazione  per  via  rettale,  e  comunque in quantita'  totale,  per  ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. COMPOSIZIONI  le  quali,  in  associazione con altri principi attivi, contengono  i  barbiturici  od  altre  sostanze  ad  azione  ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B. COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti: ALAZEPAM ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPATO CLORDIAZEPOSSIDO CLOTIAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIZOLAM FLURAZEPAM KETAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM MEPROBAMATO MIDAZOLAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OSSAZEPAM OSSAZOLAM PINAZEPAM PRAZEPAM QUAZEPAM TEMAZEPAM TETRAZEPAM TRIAZOLAM ZALEPLON ZOLPIDEM ZOPICLONE"". All'articolo  5,  al  comma  1, dopo le parole: "articolo 5, comma 4, del", sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al". Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "ART.5-bis.  - (Lotta alla contraffazione) - 1. All'articolo 1, comma 7,   del   decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo  2,  comma  4-bis,  lettera  a),  del  decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  al primo periodo, le parole: "da 100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 euro"". Nel  titolo  del  decreto-legge  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e  modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".
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