| IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
 Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
 Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
 Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
 Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
 Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre  1992,  n.  542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre  2003,  per verificare il permanere delle caratteristiche proprie  delle  acque  minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari  di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della  salute,  entro  il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,  una  analisi  chimica  ed  una  analisi  microbiologica relative  a  prelievi  effettuati  nel  corso  dell'anno alle singole sorgenti;
 Considerato  che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresi' che la   mancata   ricezione   dei   certificati  analitici  comporta  la sospensione  della validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;
 Preso  atto che da parte della societa' titolare del riconoscimento dell'acqua  minerale  «Nuova  Cutolo  Rionero»  di Rionero in Vulture (Potenza)  non  e'  pervenuta  alcuna  certificazione  relativa  alle analisi effettuate nel corso dell'anno 2005;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospesa la validita' del  decreto  di  riconoscimento  dell'acqua  minerale  «Nuova Cutolo Rionero» di Rionero in Vulture (Potenza).
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
 Il  presente  decreto  sara' trasmesso alla societa' interessata ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.
 Roma, 9 febbraio 2006
 Il direttore generale: Greco
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