IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti; Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresi' che la mancata ricezione dei certificati analitici comporta la sospensione della validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale; Preso atto che da parte della societa' titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Pic» di Vaie (Torino) non e' pervenuta alcuna certificazione relativa alle analisi effettuate nel corso dell'anno 2005; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospesa la validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Pic» di Vaie (Torino). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Il presente decreto sara' trasmesso alla societa' interessata ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza. Roma, 9 febbraio 2006 Il direttore generale: Greco |