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| Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 febbraio 2006, n. 48 |  | Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  tra  il  Governo  della Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire  le  evasioni  fiscali,  con  Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione  tra  il  Governo della Repubblica italiana ed il Governo della  Repubblica  del  Ghana  per  evitare  le doppie imposizioni in materia  di  imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato CONVENZIONE  TRA  IL  GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA  REPUBBLICA  DEL  GHANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN
 MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
 Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana,
 desiderosi  di  concludere  una  Convenzione per evitare le doppie imposizioni  in  materia  di  imposte  sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
 hanno convenuto quanto segue:
 Capitolo I
 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
 Articolo 1
 SOGGETTI
 La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
 Articolo 2
 IMPOSTE CONSIDERATE
 1.  La  presente  Convenzione si applica alle imposte sul reddito, compresi gli utili di capitale, prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
 2.  Sono  considerate  imposte  sul reddito, compresi gli utili di capitale,  le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del    reddito,   comprese   le   imposte   sugli   utili   derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo  degli  stipendi  e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
 3.  Le  imposte  attuali  cui  si  applica  la Convenzione sono in particolare:
 a) per quanto concerne la Repubblica del Ghana:
 1 - l'imposta sul reddito (income taac)
 2 - l'imposta sugli utili di capitale (capital income tax),
 3 - l'imposta sul reddito petrolifero (petroleum income tax);
 4  -  l'imposta  sui  minerali  e  sulle attivita' estrattive (the minerals and mining tax); (qui di seguito indicate quali "imposta del Ghana");
 b) per quanto concerne l'Italia:
 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive
 ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
 (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
 4.  La  Convenzione  si  applichera'  anche alle imposte di natura identica  o  analoga  che verranno istituite dopo la data della firma della  presente  Convenzione  in  aggiunta  o  in  sostituzione delle imposte  esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno  Ie  modifiche  importanti  apportate  alle rispettive legislazioni fiscali.
 Capitolo II
 DEFINIZIONI
 Articolo 3
 DEFINIZIONI GENERALI
 Ai  fini  della  presente  Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 a)  il  termine "Ghana" designa il territorio della Repubblica del Ghana,  ivi  compresi  il mare territoriale e le zone al di fuori del mare    territoriale   entro   cui,   in   conformita'   al   diritto internazionale,  la  Repubblica  del  Ghana  puo'  esercitare diritti sovrani  ai  fini  dell'esplorazione  e dello sfruttamento di risorse naturali  riguardanti  il  fondo  ed  il sottosuolo marino nonche' le acque sovrastanti;
 b)  il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi  zona  situata  al di fuori delle acque territoriali che e' considerata   come   zona   all'interno   della  quale  l'Italia,  in conformita'  alla  legislazione italiana ed in conformita' al diritto internazionale  consuetudinario,  esercita  diritti  sovrani relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonche' le acque sovrastanti;
 c)   le  espressioni  "uno  Stato  contraente"  e  "l'altro  Stato contraente"   designano,  come  il  contesto  richiede,  il  Ghana  o l'Italia;
 d)   il  termine  "persona"  comprende  una  persona  fisica,  una societa', un trust ed ogni altra associazione di persone;
 e)  il  termine  "societa'"  designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi   ente   che  e'  considerato  persona  giuridica  ai  fini dell'imposizione;
 f)  le  espressioni  "impresa  di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro  Stato  contraente"  designano  rispettivamente un'impresa esercitata  da  un  residente  di  uno  Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
 g)   l'espressione  "traffico  internazionale"  designa  qualsiasi attivita'  di  trasporto  effettuato  per  mezzo  di una nave o di un aeromobile  da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e'  situata  in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave  o  l'aeromobile  sia  utilizzato  esclusivamente  tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
 h) il termine "nazionali" designa:
 (i)  le  persone  fisiche  che  hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
 (ii)   le   persone  giuridiche,  le  societa'  di  persone  e  le associazioni  costituite  in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
 i) l'espressione "autorita' competente" designa:
 (i)  in  Ghana,  il  Commissioner  oflnternal  Revenue  od  il suo rappresentante autorizzato;
 (ii) in Italia, il Ministero delle Finanze;
 2.  Per  l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato  contraente,  le espressioni non diversamente definite hanno il significato  che  ad  esse  e' attribuito dalla legislazione di detto Stato  contraente  relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
 Articolo 4
 RESIDENTI
 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno  Stato  contraente"  designa  ogni  persona  che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua direzione  o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in  detto  Stato  soltanto  per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
 2.  Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica  e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
 a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione   permanente.  Quando  essa  dispone  di  un'abitazione permanente  in  entrambi  gli  Stati,  e' considerata residente dello Stato  nel  quale  le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
 b)  se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il  centro  dei  suoi  interessi  vitali,  o  se  la  medesima non ha un'abitazione  permanente  in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 c)  se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero  non  soggiorna  abitualmente  in  alcuno  di  essi,  essa  e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
 d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non  ha  la  nazionalita'  di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
 3.  Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa  da  una  persona  fisica  e' residente di entrambi gli Stati contraenti,  si  ritiene  che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
 Articolo 5
 STABILE ORGANIZZAZIONE
 1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"  designa  una  sede  fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
 2.    L'espressione    "stabile   organizzazione"   comprende   in particolare:
 a) una sede di direzione;
 b) una succursale;
 c) un ufficio;
 d) un'officina;
 e) un laboratorio;
 f)  una  miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
 g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o i servizi  di  supervisione  ad  essi  collegati,  ma solo quando detto cantiere  o  detta  installazione abbia durata superiore a sei mesi o dette attivita' si protraggano per un periodo superiore a sei mesi;
 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 a)  si  fa  uso  di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 b)  i  beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 c)  i  beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 d)  una  sede  fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
 e)  una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini   di   pubblicita',   di   fornire   informazioni,  di  ricerche scientifiche   o   di   attivita'   analoghe  che  abbiano  carattere preparatorio o ausiliario.
 4.  Una  persona  che  agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa  dell'altro  Stato  contraente  - diversa da un agente che goda  di  uno  status  indipendente,  di  cui  al  paragrafo  5  - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato  stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di  concludere  contratti  a  nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita'  di  detta  persona  sia  limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
 5.  Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile  organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che  essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di  un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di  uno  status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
 6.  Il  fatto  che  una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente delIaltro Stato contraente  ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per  se'  motivo  sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra
 Capitolo III
 IMPOSIZIONE DEI REDDITI
 Articolo 6
 REDDITI IMMOBILIARI
 1.  I  redditi  che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni   immobili  (compresi  i  redditi  delle  attivita'  agricole  o forestali)  situati  nell'altro  Stato  contraente sono imponibili in detto altro Stato.
 2.  L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione  dello  Stato  contraente  in  cui  i  beni  stessi sono situati.  L'espressione  comprende  in  ogni  caso  gli accessori, le scorte  morte  o  vive  delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti  ai  quali  si  applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti  la  proprieta'  fondiaria.  Sono,  altresi', considerati "beni  immobili"  l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni  variabili  o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento  di  giacimenti  minerari,  sorgenti  ed  altre  risorse naturali.  Le  navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
 3.  Le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente articolo si applicano  ai  redditi  derivanti  dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'auto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
 4.  Le  disposizioni  dei  paragrafi  1  e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei   beni   immobili   utilizzati  per  l'esercizio  di  una  libera professione.
 Articolo 7
 UTILI DELLE IMPRESE
 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto  in  detto  Stato,  a  meno  che l'impresa non svolga la sua attivita'  nell'altro  Stato  contraente  per  mezzo  di  una stabile organizzazione  ivi  situata.  Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto  nella  misura  in  cui  detti  utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
 2.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di  uno  Stato  contraente  svolge  la sua attivita' nell'altro Stato contraente  per  mezzo  di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno   Stato   contraente   vanno   attribuiti  a  detta  stabile organizzazione  gli  utili  che  si  ritiene  sarebbero stati da essa conseguiti  se  si  fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente  attivita'  identiche  o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
 3.  Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono  ammesse  in  deduzione  le  spese interamente, esclusivamente e necessariamente   sostenute   per   i   fini   della  stessa  stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione  cosi' sostenute sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
 4.   Qualora  uno  degli  Stati  contraenti  segua  la  prassi  di determinare  gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base  al  riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti  di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato  contraente  di  determinare  gli  utili  imponibili secondo la ripartizione  in  uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere  tale  che  il  risultato  ottenuto  sia  conforme ai principi contenuti nel presente articolo
 5.   Nessun   utile   puo'   essere   attribuito  ad  una  stabile organizzazione  per iI solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
 6.  Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile  organizzazione  sono  determinati  annualmente con lo stesso metodo, a meno che esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente
 7.  Quando  gli  utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente  in  altri  articoli  della  presente  Convenzione,  le disposizioni  di  tali  articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
 Articolo 8
 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di  navi  o  di  aeromobili  sono  imponibili  soltanto  nello  Stato contraente  in  cui  e'  situata  la  sede  della direzione effettiva dell'impresa.
 2.  Se  la  sede  della  direzione  effettiva  di  una  impresa di navigazione  marittima  e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera  situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione   della  nave,  oppure,  in  mancanza  di  un  porto d'immatricolazione,  nello  Stato  contraente  di  cui  e'  residente l'esercente della nave.
 3.  Le  disposizioni  del  paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
 Articolo 9
 IMPRESE ASSOCIATE
 1. Allorche'
 a)  un'impresa  di  una  Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente,  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale  di un'impresa dell'altro Stato contraente,
 o
 b)  le  medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
 e,  nell'uno  e  nell'altro  caso,  le  due  imprese,  nelle  loro relazioni  commerciali  o  finanziarie,  sono vincolate da condizioni accettate  o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa  di  dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
 2.  Allorche'  uno  Stato  contraente  include  tra  gli  utili di un'impresa  di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione -  utili  per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta  a  tassazione  in  detto  altro  Stato, e gli utili cosi' inclusi  sono  utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto   altro   Stato   fara'   un'apposita   rettifica   all'importo dell'imposta  ivi  applicata  su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi  unicamente  in  conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 26.
 Articolo 10
 DIVIDENDI
 1.  I  dividendi  pagati  da  una  societa' residente di uno Stato contraente   ad   un   residente  dell'altro  Stato  contraente  sono imponibili in detto altro Stato.
 2.  Tuttavia,  tali  dividendi  possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed  in conformita' alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che  percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
 a)   il   5  per  cento  dell'ammontare  lordo  dei  dividendi  se l'effettivo  beneficiario e' una societa' (diversa da una societa' di persone)  che  ha  detenuto almeno il 10 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
 b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
 Le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
 Il  presente  paragrafo  non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
 3.  Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi  derivanti  da  azioni,  da azioni o diritti di godimento, da quote   minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote  di partecipazione  agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche' i redditi  di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo regime fiscale  dei  redditi  delle  azioni  secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice e comprende ogni altro elemento che, in conformita' alla legislazione dello Stato contraente  di  cui la societa' che paga i dividendi e' residente, e' considerato dividendo o distribuzione di dividendi di una societa'.
 4.  Le  disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in  cui  il  beneficiario  effettivo  dei dividendi, residente di uno Stato  contraente,  eserciti  nell'altro  Stato contraente, di cui e' residente  la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o  commerciale  per  mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure  una  professione  indipendente  mediante  una  base fissa ivi situata,  e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente  ad  esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 5.  Qualora  una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili  o  redditi  dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo'  applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno  che  tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente  ad  una  stabile  organizzazione  o  a una base fissa situate  in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di   imposizione   degli  utili  non  distribuiti,  sugli  utili  non distribuiti  della  societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non  distribuiti  costituiscono  in  tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
 6.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano se il diritto  generatore  dei  dividendi  era  stato  costituito  o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare dei presente articolo.
 Articolo 11
 INTERESSI
 1.  Gli  interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un  residente  dell'altro  Stato  contraente sono imponibili in detto altro Stato se tale residente ne e' l'effettivo beneficiario.
 2.  Tuttavia,  tali  interessi  sono  imponibili anche nello Stato contraente   dal   quale  essi  provengono  ed  in  conformita'  alla legislazione  di  detto  Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi  e'  un  residente  dell'altro  Stato contraente, l'imposta cosi'  applicata  non  puo'  eccedere  il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi  Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno  di  comune  accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
 3.  Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi  dei  titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione  agli  utili  del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura,  nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
 4.  Le  disposizioni  dei  paragrafi da 1 a 2 non si applicano nel caso  in  cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno  Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono  gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo   di   una  stabile  organizzazione  ivi  situata,  oppure  una professione  indipendente  mediante una base fissa ivi situata, ed il credito  generatore  degli  interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 5.   Gli   interessi  si  considerano  provenienti  da  uno  Stato contraente   quando   il   debitore  e'  lo  Stato  stesso,  una  sua suddivisione  politica  o  amministrativa,  un  suo  ente locale o un residente   di  detto  Stato.  Tuttavia,  quando  il  debitore  degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato  contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui  necessita'  viene  contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o  della  base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo  Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
 6.  Se,  in  conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore  e  il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale  sono  pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore  e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  soltanto  a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e'  imponibile  in  conformita'  della legislazione di ciascuno Stato contraente  e  tenuto  conto  delle altre disposizioni della presente Convenzione.
 7.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano se il diritto  generatore  degli  interessi  era  stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.
 Articolo 12
 CANONI
 1.  I  canoni  provenienti  da uno Stato contraente e pagati ad un residente  dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se tale residente ne e' il beneficiario effettivo.
 2.  Tuttavia,  tali  canoni  sono  imponibili  anche  nello  Stato contraente   dal   quale  essi  provengono  ed  in  conformita'  alla legislazione  di  detto  Stato,  ma, se il beneficiario effettivo dei canoni  e'  un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata  non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
 Le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
 3.  Ai  fini  del  presente articolo il termine "canoni" designa i compensi  di  qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in  uso,  di  un  diritto  d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,   ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  o  le pellicole   o   le  registrazioni  per  trasmissioni  radiofoniche  o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli,  progetti,  formule o processi segreti, nonche', per l'uso o la  concessione  in  uso  di  attrezzature industriali, commerciali o scientifiche  o  per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
 4.  Le  disposizioni del paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in  cui  il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i  canoni,  un'attivita'  commerciale  o industriale per mezzo di una stabile   organizzazione   ivi   situata,   oppure   una  professione indipendente  mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal  caso,  i  canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 5.  I  canoni  si  considerano provenienti da uno Stato contraente quando  il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o  amministrativa,  un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia,  quando  il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile organizzazione  o  una  base  fissa  per  le  cui necessita' e' stato contratto  l'obbligo  del  pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico  della  stabile  organizzazione  o della base fissa, i' canoni stessi  si  considerano  provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
 6.  Se,  in  conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore  e  il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,  l'ammontare  dei  canoni,  tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto  tra  debitore  e beneficiario e ttivo in assenza di simili relazioni,   le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano soltanto  a  quest'ultimo  ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei  pagamenti  e'  imponibile  in  conformita' della legislazione di ciascuno  Stato  contraente  e  tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
 7.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano se il diritto  generatore  degli  intaress:  era  stat0 costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.
 Articolo 13
 COMPENSI PER SERVIZI TECNICI
 1.  I  compensi  per  servizi  tecnici  provenienti  da  uno Stato contraente  e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
 2.  Tuttavia,  tali  compensi  per servizi tecnici sono imponibili anche  nello  Stato  contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in conformita'  alla  legislazione  di  detto  Stato, ma, se l'effettivo beneficiario  dei  compensi  per  servizi  tecnici  e'  un  residente dell'altro  Stato  contraente,  l'imposta  cosi'  applicata  non puo' eccedere  il  10  per  cento  dell'ammontare  lordo  dei compensi per servizi tecnici.
 3.  Ai  fine  del  presente  articolo  l'espressione "compensi per servizi tecnici" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti a una   persona,  diversa  da  un  proprio  lavoratore  dipendente,  in relazione  a qualsiasi servizio di carattere gestionale, tecnico o di consulenza.
 4.  Le  disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si  applicano  nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per  servizi  tecnici,  residente  di  uno Stato Contraente, eserciti nell'altro  Stato  contraente  dal  quale  provengono  i compensi dei servizi  tecnici, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una  stabile  organizzazione  ivi  situata,  oppure  una  professione indipendente  mediante  una  base  fissa  ivi  situata,  e  l'obbligo generatore   dei   compensi   per   servizi   tecnici  si  ricolleghi effettivamente  ad  esse. In tal caso, i compensi per servizi tecnici sono  imponibili  in  detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 5.  I  compensi  per servizi tecnici si considerano provenienti da uno  Stato  contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica  o  amministrativa,  un  suo  ente locale o un residente  di  detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha  in  uno  Stato  contraente  una stabile organizzazione o una base fissa  per  le  cui  necessita'  e'  stato  contratto  l'obbligo  del pagamento  dei  compensi per servizi tecnici, e tali pagamenti sono a carico  della  stabile  organizzazione o della base fissa, i compensi per  servizi  tecnici  stessi  si considerano provenienti dallo Stato contraente  in  cui  e'  situata  la stabile organizzazione o la base fissa.
 6.  Se,  in  conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo dei compensi per servizi tecnici o  tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi per servizi tecnici eccede, per qualsiasi motivo, l'ammontare che sarebbe stato  covenuto  tra  debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili  relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto  a  quest'ultime  ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei  pagamenti  e'  imponibile  in  conformita'  alla legislazione di ciascuno  Stato  contraente  e  tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
 7.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano se il diritto  generatore  dei  compensi  per  servizi  tecnici  era  stato costituito  o  ceduto  essenzialmente  al  fine  di  beneficiare  del presente articolo.
 Articolo 14
 UTILI DI CAPITALE
 1.  Gli  utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
 2.  Gli  utili  derivanti  dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato  contraente  ha  nell'altro  Stato  contraente,  ovvero di beni mobili  appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno  Stato  contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una   professione   indipendente,   compresi  gli  utili  provenienti dall'alienazione  di  detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
 3.  Gli  utili  derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati  in  traffico  internazionale  o  di  beni  mobili  adibiti all'esercizio  di  dette  navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello  Stato  contraente  in  cui  e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
 4.  Gli  utili provenienti dall'alienazione di azioni o di diritti di  una  societa'  o  di  altro  ente  i  cui  beni,  direttamente  o indirettamente,  sono  costituiti  essenzialmente  da  beni  immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da  quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
 6.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano se il diritto  generatore  degli  utili  di capitale era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.
 Articolo 15
 PROFESSIONI INDIPENDENTI
 1.  I  redditi  che  un  residente  di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio   di  una  libera  professione  o  da  altre  analoghe attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che:
 i)  disponga  abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa  per  l'esercizio  delle  sue attivita'; in tal caso, i redditi sono  imponibili  nell'altro  Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure
 ii)  dimori  nell'altro  Stato contraente per un periodo o periodi pari  o superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici   mesi  che  inizi  o  termini  nel  corso  dell'anno  fiscale considerato;  in  tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma  unicamente nella misura in cui sono percepiti in corrispettivo di attivita' esercitate in detto altro Stato.
 2.  L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita'   indipendenti   di   carattere   scientifico,  letterario, artistico,  educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
 Articolo 16
 LAVORO SUBORDINATO
 1.  Salve le disposizioni degli articoli 17, 19, 20 e 21 i salari, gli  stipendi  e  le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno   Stato   contraente  riceve  in  corrispettivo  di  un'attivita' dipendente  sono  imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita'   non   venga   svolta   nell'altro  Stato  contraente.  Se l'attivita'  e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
 2.  Nonostante  le  disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che  un  residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita'  dipendente  svolta  nell'altro  Stato  contraente  sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 a)  il  beneficiario  soggiorna  nell'altro Stato per un periodo o periodi  che  non  oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale
 considerato, e
 b)  le  remunerazioni  sono  pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente
 dell'altro Stato, e
 c)  l'onere  delle  remuneraziom  non  e' sostenuto da una stabile organizzazione  o  da  una  base  fissa  che  il  datore di lavoro ha nell'altro Stato.
 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni  percepite  in  corrispettivo  di un lavoro subordinato svolto  a  bordo  di  navi  o  di  aeromobili  impiegati  in traffico internazionale  sono  imponibili  nello Stato contraente nel quale e' situata la' sede della direzione effettiva dell'impresa.
 Articolo 17
 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
 I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
 Articolo 18
 ARTISTI E SPORTIVI
 1.  Nonostante  le  disposizioni degli articoli 15 e 16, 1 redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali  svolte  nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da  un  artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e'  attribuito  ad  una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi,  detto  reddito  puo' essere tassato nello Stato contraente dove  dette  prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16.
 3.  Nonostante  le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che gli artisti dello spettacolo o gli sportivi che sono residenti di uno Stato  contraente  ritraggono dalle prestazioni esercitate nell'altro Stato  contraente  in  base ad un programma di scambi culturali tra i Governi  di  entrambi gli Stati contraenti sono esenti da imposizione in detto altro Stato contraente.
 Articolo 19
 PENSIONI
 1.  Fatte  salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di  uno  Stato  contraente  in  relazione ad un cessato impiego, sono imponibili  soltanto in questo Stato, se tale residente e' soggetto a imposta in relazione a detti elementi di reddito in detto Stato.
 2.  Se  un  residente  di  uno  Stato contraente diviene residente dell'altro  Stato  contraente,  le  somme ricevute da detto residente all'atto   della   cessazione   dell'impiego  nel  primo  Stato  come indennita'  di  fine  rapporto  o  remunerazioni forfetarie di natura analoga  sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del  presente  paragrafo, l'espressione "indennita' di fine rapporto" comprende  i  pagamenti  effettuati  all'atto  della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
 Articolo 20
 FUNZIONI PUBBLICHE
 1.  a)  Le  remunerazioni,  diverse  dalle pensioni, pagate da uno Stato  contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o  da  un  suo  ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi  resi  a  detto  Stato  o  a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
 b)   Tuttavia,   tali   remunerazioni   sono  imponibili  soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica e' un residente di questo Stato che:
 i) ha la nazionalita' di questo Stato; o
 ii)  non  e'  divenuto  residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione  politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente  sia  mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad  una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o  a  detta  suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
 b)  Tuttavia,  tali  pensioni  sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica e' un residente di questo Stato e ne ha la nazionalita'.
 3.  Le  disposizioni  degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni  e  pensioni  pagate  in  corrispettivo di servizi resi nell'ambito  di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno  degli  Stati  contraenti  o  da  una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
 Articolo 21
 PROFESSORI E INSEGNANTI
 1.   Un   professore   od   un   insegnante   il  quale  soggiorni temporaneamente,  per  un  periodo  non  superiore a due anni, in uno Stato  contraente  allo  scopo  di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione,  e  che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente  dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel primo Stato   contraente   limitatamente   alle   remunerazioni   derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
 2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai redditi  derivanti  da  attivita' di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata  dal professore o dall'insegnante nel pubblico interesse e non  principalmente  nell'interesse  privato  di  una  o piu' persone determinate.
 Articolo 22
 STUDENTI
 1.  Le  somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente  prima  di  recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro   Stato   contraente  e  che  soggiorna  nel  primo  Stato contraente  al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria  formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento,  d'istruzione  o  di formazione professionale, non sono imponibili  in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
 2.  Fatte  salve le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che  uno  studente  o  un apprendista che e' o era precedentemente un residente  di  uno  Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente  al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria  formazione  professionale riceve in corrispettivo di servizi temporanei  resi in detto altro Stato, non sono imponibili nell'altro Stato a condizione che detti servizi siano connessi con detti studi o formazione  professionale oppure che le remunerazioni di tali servizi siano  necessari  per  integrare le risorse a lui disponibili ai fini del suo mantenimento.
 Articolo 23
 ALTRI REDDITI
 1.   Gli  elementi  di  reddito  di  un  residente  di  uno  Stato contraente,  qualunque  ne  sia  la  provenienza,  che non sono stati trattati  negli  articoli  precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
 2.  Le  disposizioni  del  paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi  da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo  6,  nel  caso  in cui il beneficiario di tali redditi, residente   di   uno  Stato  contraente,  eserciti  nell'altro  Stato contraente  un'attivita'  industriale  o commerciale per mezzo di una stabile   organizzazione   ivi   situata,   oppure   una  professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene  produttivo  del  reddito  si  ricolleghi  effettivamente a tale stabile  organizzazione  o  base  fissa.  In tal caso gli elementi di reddito  sono  imponibili  in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
 Capitolo IV
 METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
 Articolo 24
 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
 1.  Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
 2. Per quanto concerne l'Italia:
 Se  un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili  in  Ghana, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito  specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere  nella  base  imponibile  di tali imposte detti elementi di reddito,  a meno che espresss disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
 In  tal caso, l'italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Ghana ma l'ammontare della detrazione non  puo'  eccedere  la  quota  di  imposta  italiana attribuibile ai predetti  elementi  di  reddito  nella  proporzione in cui gli stessi concorrono alle formazione del reddito complessivo.
 Tuttavia,  nessuna  detrazione  sara'  accordata ove l'elemento di reddito  di  reddito  venga  assoggettato  in  Italia  ad imposizione mediante  ritenuta  a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
 3. Per quanto concerne il Ghana:
 a)  L'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente  alle  disposizioni  della  presente  Convenzione,  sia direttamente  che  per  detrazione,  sugli  utili,  sui redditi o sui profitti  imponibili  provenienti  da  fonti  site  in  Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i  quali  sono  pagati  i  dividendi  stessi) e' ammessa in deduzione dall'imposta  del  Ghana  calcolata  sugli  stessi  utili,  redditi o profitti  imporibili  per  i  quali  e'  s'tnta  calcolata  l'imposta italiana;
 b)  Nal  caso  di  dividendi  pagati  da una societa' residente in Italia  ad una societa' residente in Ghana che controlla direttamente o  indirettamente  almeno il 25 per cento del capitale nella societa' che  paga  i  dividendi,  la  deduzione  tiene  conto  (in aggiunta a qualsiasi  imposta  italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo a) dell'imposta  italiana  dovuta dalla societa' sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi.
 c)  In ogni caso l'ammontare del credito fiscale che si accorda ai sensi  del  presente  paragrafo non puo' eccedere la quota di imposta del  Ghana attribuibile ai predetti utili, redditi o pro G imponibili nella  proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione degli utili, redditi o profitti imponibili complessivi, a seconda dei casi, che sono assoggettabili all'imposta del Ghana.
 Capitolo V
 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
 Articolo 25
 NON DISCRIMINAZIONE
 1.  I  nazionali  di  uno  Stato  contraente non sono assoggettati nell'altro  Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativi, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati  i  nazionali  di detto altro Stato che si trovino nella stessa  situazione.  La  presente  disposizione  si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
 2.  L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno  Stato  contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese  di  detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente  disposizione  non  puo'  essere  interpretata nel senso che faccia  obbligo  ad  uno  Stato  contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni  di  imposta  che  esso  accorda  ai  propri  residenti  in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
 3.  Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12 e del paragrafo 6 dell'articolo 13, gli interessi, i canoni, i compensi per servizi tecnici ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente   ad   un   residente  dell'altro  Stato  contraente  sono deducibili,  ai  fini  della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno   o   piu'   residenti  dell'altro  Stato  contraente,  non  sono assoggettate  nel  primo  Stato  contraente  ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
 5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le  disposizioni  dell'articolo  2,  alle  imposte  di  ogni genere e denominazione.
 6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo  non  pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per  prevenire  l'evasione  e l'elusione fiscale. Questa disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilita' di spese ed altri  elementi  negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.
 Articolo 26
 PROCEDURA AMICHEVOLE
 1.  Quando  una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi  gli  Stati  contraenti  comportano o comporteranno per essa un'imposizione   non   conforme   alle  disposizioni  della  presente Convenzione,  essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione  nazionale  di  detti  Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita'  competente dello Stato contraente di cui e' residente, o,  se  il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello  Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere  sottoposto  entro  i  due  anni che seguono la prima notifica della   misura   che   comporta   un'imposizione  non  conforme  alle disposizioni della Convenzione.
 2.  L'autorita'  competente,  se il ricorso le appare fondato e se essa  non  e'  in  grado  di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara'  del  suo  meglio  per  regolare  il caso per via di amichevole composizione  con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio   per   risolvere   per  via  di  amichevole  composizione  le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
 4.   Le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  potranno comunicare  direttamente  tra loro al fine di pervenire ad un accordo come  indicato  nei  paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di  tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata  da  rappresentanti  delle  autorita'  competenti degli Stati contraenti.
 5.  Se  le  difficolta'  o  i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione  della  Convenzione non possono essere risolti dalle autorita'  competenti  in  conformita'  ai  paragrafi  precedenti del presente  articolo,  il  caso  puo' essere sottoposto ad arbitrato se entrambe le autorita' competenti e il contribuente ne convengono e il contribuente concordi per iscritto di essere vincolato alla decisione del  collegio arbitrale. La decisione del collegio arbitrale inerente un caso particolare e' vincolante per entrambi gli Stati con riguardo a  tale  caso.  La  procedura viene stabilita mediante uno scambio di note tra gli Stati contraenti.
 Articolo 27
 SCAMBIO DI INFORMAZIONI
 1.  Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le  informazioni  necessarie  per  applicare  le  disposizioni  della presente  Convenzione  o  quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati contraenti  relative  alle  imposte  di  ogni  genere e denominazione prelevate  per  conto  di  ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla  Convenzione,  nonche'  per  prevenire  le  evasioni fiscali. Lo scambio  di  informazioni non viene limitato dagli articolo 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente  alle  informazioni ottertLLta in base alla legislazione interna  di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita'  (ivi  compresi  i  tribunali  e gli organi amministrativi) incaricate   dell'accertamento  o  della  riscossione  delle  imposte previste  dalla  Convenzione,  delle  procedure  o  dei  procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.
 Dette   persone   o   le  predette  autorita'  utilizzeranno  tali informazioni  soltanto  per  questi  fini.  Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
 2.  Le  disposizioni  del  paragrafo  1 non possono in nessun caso essere  interpretate  nel  senso  di  imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
 a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione   o  alla  propria  prassi  amministrativa  o  a  quelle dell'altro Stato contraente;
 b)  di  fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base  alla  propria  legislazione  o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
 c)  di  fornire  informazioni  che  potrebbero rivelare un segreto commerciale,  aziendale,  industriale,  professionale  o  un processo commerciale   oppure   informazioni   la  cui  comunicazione  sarebbe contraria all'ordine pubblico.
 Articolo 28
 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
 Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  non pregiudicano i privilegi  fiscali  di  cui  beneficiano  gli  agenti diplomatici o i funzionari  consolari  in  virtu'  delle  regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
 Articolo 29
 RIMBORSI
 1.  Le  imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di  cui esso e' residente qualora iI diritto alla percezione di dette imposte sia Iimitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
 2.  Le  istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti   dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto  ad effettuare   iI  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  da  un attestato  ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente  certificante  che  sussistono  le condizioni richieste per aver  diritto  all'applicazione  dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
 3.  Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune  accordo,  conformemente  alle  disposizioni  dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.
 Capitolo VI
 DISPOSIZIONI FINALI
 Articolo 30
 ENTRATA IN VIGORE
 1.  La  presente  Convenzione  sara'  ratificata  ai  sensi  della legislazione  interna di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ACCRA non appena possibile.
 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
 a)  in Italia con riferimento alle imposte sul reddito relative ai periodi  imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno  solare  immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  la Convenzione entra in vigore;
 b)  in  Ghana  con  riferimento alle altre imposte sul reddito per l'esercizio  finanziario  che  inizia  il,  o  successivamente al, 1° gennaio  dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cu la Convenzione entra in vigore.
 3.  L'Accordo  tra  il Governo italiano e il Governo del Ghana per evitare  le  doppie  imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio del  trasporto marittimo ed aereo, firmato ad Accra il 23 agosto 1968 e'  abrogato  e  cessa  di  avere  effetto al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
 Articolo 31
 DENUNCIA
 La  presente  Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte  di  uno degli Stati contraenti, Ciascuno Stato contraente puo' denunciare  la  Convenzione  per  via diplomatica non prima che siano trascorsi  cinque  anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione  almeno  sei  mesi  prima  della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:
 a)  in Italia con riferimento alle imposte sul reddito relative ai periodi  imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno  solare  immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  la Convenzione entra in vigore;
 b)  in  Ghana  con  riferimento alle altre imposte sul reddito per l'esercizio  finanziario  che  inizia  il,  o  successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.
 IN  FEDE  DI  CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
 FATTA  a  ACCRA,  il 19 febbraio 2004, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 .off;  Per  il  Governo  della  Per  il  Governo  della Repubblica Italiana Repubblica del Ghana (firmato) (firmato)
 PROTOCOLLO
 alla  Convenzione  tra  il  Governo della Repubblica italiana e il Governo  della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in  materia  di  imposte  sul  reddito  e  per  prevenire le evasioni fiscali.
 All'atto  della  firma  della Convenzione conclusa in data odierna tra   il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il  Governo  della Repubblica  del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte   sul   reddito  e  per  prevenire  le  evasioni  fiscali,  i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della detta Convenzione.
 Resta inteso che:
 1.   Per   quanto  concerne  l'articolo  8,  gli  utili  derivanti dall'esercizio,  in  traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
 a)  gli  utili'  derivanti  dal  noleggio  a  scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
 b)  gli  utili  derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora  essi  costituiscano  utili  occasionali e secondari rispetto agli  altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
 2.  Con  riferimento  al  paragrafo 4 dell'articolo 10, il termine "interessi" comprende anche le penalita' per pagamento tardivo.
 3. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 4 dell'articolo  11,  al  paragrafo  4 dell'articolo 12, al paragrafo 4 dell'articolo  13, ed al paragrafo 2 dell'articolo 23, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 15 della presente Convenzione.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano  il  diritto  delle  autorita'  competenti  degli  Stati contraenti  di  stabilire,  di  comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.
 5.  Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto  degli  Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
 IN  FEDE  DI  CHE  i sottoscritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.
 FATTA  a  ACCRA,  il 19 febbraio 2004, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. .off;  Per  il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Ghana (firmato) (firmato)
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3401):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 27 aprile 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  24 maggio 2005 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione il 22 novembre 2005 ed
 il 13 dicembre 2005.
 Relazione  scritta presentata il 13 dicembre 2005 (Atto
 n. 3401-A relatore sen. Pellicini).
 Esaminato in aula ed approvato il 14 dicembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6226):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il  21  dicembre  2005  con  il  parere  delle
 commissioni I, II, V, VII, IX, X e XI.
 Esaminato  dalla  III  commissione  il  17 e 19 gennaio
 2006.
 Esaminato in aula il 23 gennaio 2006 ed approvato il 24
 gennaio 2006.
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