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| Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato CSQA   -   Certificazioni   Srl,  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione  di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del 12 giugno  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione  della  denominazione di origine protetta Mozzarella di Bufala  Campana,  nel  quadro  della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee legge comunitaria 1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  24 gennaio 2003 con il quale l'organismo CSQA - Certificazioni  Srl  e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n.  2081/92  per  la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;
 Visto  il  decreto  23 maggio  2005,  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di  controllo  CSQA - Certificazioni Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 giugno 2005;
 Visto  il  decreto  23 settembre  2005  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 23 maggio  2005,  e' stato differito di novanta giorni a far data dal 22 ottobre 2005;
 Visto   il   decreto   4 maggio  2006,  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 23 maggio  2005 e 23 settembre 2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 gennaio 2006;
 Vista  la  comunicazione  del Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella  di  Bufala  Campana,  datata 27 ottobre 2005 con la quale viene  indicato  per  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine protetta  «Mozzarella di Bufala Campana», l'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
 Considerato  che l'organismo CSQA - Certificazioni Srl risulta gia' iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati per le denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto  per  la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala  Campana», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Mozzarella di Bufala Campana»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  di  controllo,  CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 e' autorizzato ad espletare le funzioni  di  controllo,  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del  Consiglio  n.  2081/92  per la denominazione di origine protetta «Mozzarella  di  Bufala  Campana»,  registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA -  Certificazioni  Srl  del  rispetto delle prescrizioni previste nel presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53,  comma  4  della  legge  24 aprile  1998,  n. 128 come sostituito dall'art.  14  della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo   autorizzato   CSQA   -   Certificazioni   Srl  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo  disciplinare  di  produzione  e che sulle confezioni con le quali  viene  commercializzata la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana»,  venga  apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo   autorizzato   CSQA  -  Certificazioni  Srl  non  puo' modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di  controllo per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala  Campana»,  cosi'  come  depositati  presso il Ministero delle politiche  agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  CSQA  -  Certificazioni Srl e' tenuto ad adempiere a tutte   le   disposizioni  complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  CSQA  -  Certificazioni  Srl comunica con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione  di  origine  protetta  «Mozzarella di Bufala Campana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl immette anche nel sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «Mozzarella  di  Bufala  Campana»  rilasciate  agli  utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Campania e Lazio.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  CSQA  -  Certificazioni Srl e' sottoposto alla  vigilanza  esercitata  dal Ministero delle politiche agricole e forestali  e  dalle  regioni Campania e Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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