Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 febbraio 2006
Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 10 gennaio 2006, recante modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive ed approvazione dell'elenco ufficiale 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'energia e le risorse minerarie
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; e in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, e in particolare l'art. 32, comma 1, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;
Visto il decreto direttoriale 10 gennaio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2006, recante modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive ed approvazione dell'elenco ufficiale 2006;
1. Vista l'istanza del 19 gennaio 2005, nonche' l'integrazione alla stessa del 27 giugno 2005, con le quali la SEI Societa' Esplosivi Industriali S.p.A. ha chiesto il riconoscimento di idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive di 13 detonatori elettrici prodotti dalla Societa' Davey Bickford di Hery, Francia;
Visto che la Societa' SEI SpA ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;
Visto che le prove effettuate dall'organismo notificato francese e documentate dalla Societa' SEI S.p.A. appaiono sufficienti a verificare la conformita' dei detonatori in questione alle caratteristiche di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 21 aprile 1979, per le rispettive sottoclassi di appartenenza;
Vista la nota dell'11 gennaio 2006, con la quale la Societa' SEI S.p.A. comunica il versamento di euro 650,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attivita' produttive, effettuato dalla stessa societa' presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Brescia in data 10 gennaio 2006 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attivita' estrattive per l'anno 2006 dei detonatori elettrici sopra descritti;
2. Vista l'istanza in data 7 novembre 2005 e la relativa nota integrativa del 23 dicembre 2005, con le quali la Societa' SEI S.p.A. ha chiesto il riconoscimento di idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive dell'esploditore per sistemi non-elettrici denominato «HN1» fabbricato dalla Societa' Dyno Nobel di Gyttorp, Svezia;
Considerato che l'esploditore «HN1» non dispone di marcatura CE in quanto, non contenendo sostanze esplosive, non e' soggetto alla direttiva comunitaria 93/15/CEE;
Visto che dalle verifiche effettuate nel laboratorio dell'Ufficio sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie sull'esploditore «HN1» non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive;
Considerato il versamento di euro 50,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attivita' produttive, effettuato dalla Societa' SEI S.p.A. presso la Tesoreria provinciale di Brescia in data 6 febbraio 2006 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attivita' estrattive per l'anno 2006 del citato prodotto;
3. Vista l'istanza del 25 ottobre 2005 con cui la Societa' UEE Italia S.r.l. ha chiesto il riconoscimento di idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive dell'esploditore per sistemi non-elettrici denominato «ETOC-2002», fabbricato dalla societa' Aitemin di Madrid, Spagna;
Considerato che l'esploditore «ETOC-2002» non dispone di marcatura CE in quanto, non contenendo sostanze esplosive, non e' soggetto alla direttiva comunitaria 93/15/CEE;
Visto il versamento di euro 50,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attivita' produttive, effettuato dalla Societa' UEE Italia S.r.l. presso la Tesoreria provinciale di Massa in data 10 gennaio 2006 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attivita' estrattive per l'anno 2006 del citato prodotto;
4. Vista l'istanza dell'8 settembre 2005 nonche' l'integrazione alla stessa del 17 gennaio 2006, con le quali la Societa' Vano Sud S.r.l. chiede di consentire l'utilizzo, senza l'ausilio del «booster», degli esplosivi «CHE-ANFO Extra» (codice MAP: 1Aa 2178), «Geostak g 7.5» (codice MAP: 1Aa 2189) e «Geostak g 10» (codice MAP: 1Aa 2190);
Considerato che il verbale del 26 gennaio 2006, redatto da personale tecnico dell'Ufficio sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, relativo alle prove eseguite su tutti gli esplosivi menzionati al fine di valutarne la detonabilita', per cartucce del diametro minimo prodotto, senza l'impiego del «booster», non evidenzia motivi ostativi all'accettazione della richiesta avanzata dalla Societa' Vano Sud S.r.l.;
5. Viste le istanze del 25 novembre 2005 con cui la Societa' Inter.E.M. S.r.l. chiede il riconoscimento di idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive, in sotterraneo e a cielo aperto, degli esplosivi denominati «Austrogel G1» e «Austrogel G2» fabbricati dalla Societa' Austin Powder GmbH di St. Lambrecht, Austria;
Vista la nota di modifica all'istanza relativa all'esplosivo «Austrogel G2» del 4 gennaio 2006 con la quale la Societa' Inter.E.M. S.r.l. chiede che tale esplosivo sia iscritto per il solo utilizzo nelle attivita' di superficie;
Visto che la Societa' Inter.E.M. S.r.l. ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato tedesco BAM all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;
Visto che le prove effettuate dall'organismo notificato suddetto e documentate dalla Societa' Inter.E.M. S.r.l. appaiono sufficienti a verificare la conformita' dei prodotti in questione alle caratteristiche di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 21 aprile 1979, per le rispettive classi di appartenenza;
Considerato il versamento di euro 100,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attivita' produttive, effettuato dalla Societa' Inter.E.M. S.r.l. presso la Tesoreria provinciale di Alessandria in data 6 febbraio 2006 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attivita' estrattive per l'anno 2006 dei citati prodotti;
6. Vista l'istanza del 9 ottobre 2005 con cui la Societa' Schlumberger Italiana S.p.A. chiede il riconoscimento di idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive di 67 prodotti esplodenti di cui alla tabella 5 (che dispongono tutti del marchio CE), da impiegare nelle operazioni di messa in produzione di pozzi petroliferi in Italia;
Visto che la Societa' Schlumberger Italiana S.p.A. ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte degli organismi notificati inglese HSE, tedesco BAM e francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;
Visto il verbale del 12 ottobre 2005 redatto da personale tecnico dell'Ufficio sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, relativo alle prove eseguite su un campione rappresentativo di prodotti, nel quale non sono evidenziati motivi ostativi al rilascio dell'idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive;
Considerato il versamento di euro 3.350,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attivita' produttive, effettuato dalla Societa' Schlumberger Italiana S.p.A. presso la Tesoreria provinciale di Ravenna in data 7 febbraio 2006 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attivita' estrattive per l'anno 2006 dei prodotti di cui alla tabella 5;
7. Viste le istanze del 12 dicembre 2005 e del 18 gennaio 2006 presentate dalla Societa' Copgo Services S.r.l. per la modifica della denominazione dei 7 prodotti esplodenti destinati all'impiego nelle attivita' di messa in produzione di giacimenti petroliferi di cui alla tabella 6a sotto riportata;
Vista l'istanza del 17 gennaio 2006 presentata dalla medesima societa', relativa alla sostituzione di 2 micce detonanti destinate all'impiego nelle attivita' di messa in produzione di giacimenti petroliferi, iscritte in elenco, con le altre 2 micce di cui alla tabella 6b, aventi gli stessi scopi e le stesse caratteristiche tecniche, prodotte dalla Societa' Ensign-Bickford di Simsbury, Connecticut, Stati Uniti d'America;
Visto che dalle verifiche effettuate nel laboratorio dell'Ufficio sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie non sono emersi motivi ostativi all'accettazione delle istanze citate;
8. Viste le note delle Societa':
a) Copgo Services S.r.l. pervenuta il 3 febbraio 2006;
b) Inter.E.M. S.r.l. del 31 gennaio 2006;
c) SEI Societa' Esplosivi Industriali S.p.A. del 31 gennaio 2006, con le quali le medesime comunicano di aver versato il canone per i prodotti che intendono mantenere iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive in numero inferiore a quello presente nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 febbraio 2006 (S.O. n. 29);
Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti di cui alle richieste presentate rispettivamente dalle societa' SEI S.p.A., UEE Italia S.r.l., Vano Sud S.r.l., Inter.E.M. S.r.l., Schlumberger Italiana S.p.A. e Copgo Services S.r.l., che integri e modifichi il decreto direttoriale 10 gennaio 2006 recante modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive ed approvazione dell'elenco ufficiale 2006;
Decreta:
Art. 1. Prodotti intestati alla S.E.I. Societa' Esplosivi Industriali S.p.A.
1. I detonatori elettrici di cui alla seguente tabella 1a, prodotti dalla Societa' Davey Bickford di Hery, Francia (codice societa': DAV) ed intestati alla Societa' Esplosivi Industriali S.p.A. (codice societa': SEI), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive.
2. I detonatori di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive nella sezione 2a, classe B e nella sottoclasse indicata, prodotto per prodotto, nella tabella 1a. Agli stessi sono attribuiti i seguenti codici del Ministero delle attivita' produttive (MAP):

----> Vedere Articoli da pag. 40 a pag. 43 della G.U. <----
 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 14 febbraio 2006
Il direttore generale: Garribba
 
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