| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Considerato   che,   con   regolamento   (CE)  n.  1855/2005  della Commissione  del 14 novembre 2005, la denominazione «Mela Alto Adige» o  «Südtiroler  Apfel» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali,  allo  stato  naturale  o  trasformati,  e'  iscritta  quale indicazione  geografica  protetta nel registro delle denominazioni di origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)  previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la  scheda  riepilogativa della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel», affinche' le disposizioni contenute nei  predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
 Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o  «Südtiroler Apfel», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005.
 I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» possono utilizzare, in sede di presentazione  e  designazione del prodotto, la menzione «indicazione geografica  protetta»  solo  sulle produzioni conformi al regolamento (CEE)  n.  2081/92  e  sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
 Roma, 15 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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