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| Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 25 gennaio 2006 |  | Mercato  dell'accesso  e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche  pubbliche  mobili  (mercato  n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del  mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere  di  mercato  ed  individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 46/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 Vista  la  raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche, relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
 Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante «Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio 2004   e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
 Vista  la  delibera  n.  320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
 Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  373/05/CONS  del  16 settembre  2005,  che modifica   la   delibera   n.  118/04/CONS  recante  «Disciplina  dei procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
 Vista  la  delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso  ai  documenti»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
 Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti  approvato con delibera  n.  217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 Vista   la   delibera   n.  453/03/CONS,  recante  il  «Regolamento concernente  la  procedura  di  consultazione  di cui all'art. 11 del decreto   legislativo  1° agosto  2003,  n.  259»,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
 Vista  la  delibera n. 306/05/CONS, recante «Consultazione pubblica sull'identificazione  ed  analisi  del  mercato  dell'accesso e della raccolta  delle  chiamate  nelle  reti  telefoniche pubbliche mobili, sulla  valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per  le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette  le  imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 15 fra  quelli  identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 2005, n. 184;
 Sentita, in data 22 settembre 2005 la societa' TIM Italia S.p.A.;
 Sentita,  in  data  22 settembre  2005  la  societa'  Pagine Italia S.p.A.;
 Sentita,    in    data   23 settembre   2005   la   societa'   WIND Telecomunicazioni S.p.A.;
 Sentite,  in  data 23 settembre 2005 le societa' BT Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 S.p.A., Welcome Italia S.p.A. (congiuntamente);
 Sentita,  in  data  23 settembre  2005 la societa' Vodafone Omnitel N.V.;
 Sentita,   in  data  23 settembre  2005  la  societa'  Trans  World Communications S.p.A.;
 Sentita, in data 23 settembre 2005 la societa' Intermatica S.r.l.;
 Sentita, in data 23 settembre 2005 l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP);
 Visti   i   contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla consultazione pubblica;
 Considerate  le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera  n.  306/05/CONS  e  le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera;
 Visto  il  parere  dell'Autorita'  Garante  della Concorrenza e del Mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data 18 novembre 2005, relativo allo schema  di  provvedimento  concernente  «Mercato dell'accesso e della raccolta  delle  chiamate  nelle  reti  telefoniche  pubbliche mobili (Mercato  n.  15  della  Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)»  adottato  dall'Autorita'  in  data  5 ottobre  2005  e trasmesso all'AGCM in data 11 ottobre 2005;
 Considerato  che l'AGCM, pur auspicando che le osservazioni da essa formulate circa la definizione del mercato rilevante e la valutazione di  significativo potere di mercato dei soggetti ivi operanti possano essere tenute in considerazione in sede di adozione del provvedimento finale   da   parte  dell'Autorita',  si  riserva  di  formulare  una valutazione  conclusiva  solo  al  termine  del  proprio procedimento istruttorio, al momento in corso;
 Vista   la  lettera  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2005) D/206078  del  3 novembre  2005 relativa allo schema di provvedimento concernente  «Mercato  dell'accesso  e  della raccolta delle chiamate nelle   reti  telefoniche  pubbliche  mobili  (Mercato  n.  15  della Raccomandazione  della  Commissione europea n. 2003/311/CE)» adottato dall'Autorita'  in  data 5 ottobre 2005 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 10 ottobre 2005;
 Considerato   che   la   Commissione   europea,   anche  a  seguito dell'analisi  dei  dati integrativi ricevuti dall'Autorita', ha preso atto  del  fatto  che il mercato ha cominciato a mostrare evidenze di una  maggiore  competitivita'  quali:  la significativa riduzione dei prezzi  praticati  dal  terzo  operatore  per di quota di mercato; il disallineamento   dei   prezzi   dei  tre  maggiori  operatori  e  il significativo aumento della quota di mercato del quarto operatore nel corso degli ultimi due anni;
 Considerato  che  la  Commissione  europea,  nel  momento in cui ha constatato  che  i dati forniti dall'Autorita' mostrano che a partire dall'anno  2003  vi sono stati alcuni sviluppi positivi in termini di evoluzione  dei  prezzi  e  quote  di  mercato, ha osservato che tali sviluppi  del  mercato  sono  recenti  e  che  gli MNO, nonostante le numerose  negoziazioni in corso, finora non hanno garantito l'accesso agli  MVNO  al  fine di fornire servizi in concorrenza sul mercato al dettaglio   ed   ha,  pertanto,  invitato  l'Autorita'  a  monitorare attentamente  il  mercato  al  fine  di  verificare  che  esso  tenda irreversibilmente  verso  una  struttura  competitiva  in  cui non si riscontrino effetti derivanti da comportamenti taciti coordinati;
 Considerato che la Commissione europea, nell'invitare l'Autorita' a monitorare  costantemente il mercato, ha concluso che, secondo quanto stabilito   dall'art.   7,   comma  5,  della  Direttiva  2002/21/EC, l'Autorita'  puo'  adottare la decisione finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;
 Udita  la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori   ai   sensi   dell'art.   32  del  Regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 a) «Operatore  Virtuale  di  Rete Mobile» (o MVNO, Mobile Virtual Network Operator): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni mobili  al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di rete  mobile,  una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili  (HLR,  Home  Location  Register),  un  proprio codice di rete mobile  (MNC, Mobile Network Code), una propria attivita' di gestione dei   clienti   (commercializzazione,  fatturazione,  assistenza)  ed emettendo  proprie  carte  SIM (Subscriber Identification Module), ma che  non  ha  assegnate  delle  risorse frequenziali e si avvale, per l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o piu' operatori di rete mobile licenziatari;
 b) «Fornitore  Avanzato  di  Servizi»  (o  ESP,  Enhanced Service Provider):   un   soggetto   che  fornisce  al  pubblico  servizi  di telecomunicazioni,  fra  i  quali  puo' essere incluso il servizio di telefonia  vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile  licenziatario;  non possiede numerazione propria e non emette carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita del   servizio,   inclusa   la  distribuzione  delle  carte  SIM;  e' responsabile    delle    attivita'    di    gestione    dei   clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza);
 c) «Fornitore  di  Servizi» (o SP; Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione del  servizio  di  telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore  di  rete  mobile  licenziatario;  puo' essere responsabile delle attivita' di assistenza al cliente e fatturazione ed utilizzare un proprio marchio commerciale;
 d) «Rivenditore   di   traffico  su  rete  mobile»  (o  air  time reseller): un soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da un   operatore   di  rete  mobile  licenziatario  il  quale  mantiene l'evidenza del proprio marchio commerciale;
 e) «Fornitore  di  accesso  indiretto»  (o  IAP,  Indirect Access Provider):  un  soggetto  che  offre  servizi  di  telecomunicazioni, incluso  il  servizio di telefonia vocale, con accesso su rete mobile mediante  un  codice di carrier selection o preselection, avvalendosi di   un   opportuno   accordo   con   un  operatore  di  rete  mobile licenziatario.
 |  |  |  | Art. 2. Identificazione  del  mercato  rilevante  e  degli  operatori  aventi significativo potere di mercato
 1.   L'Autorita'   adotta   l'analisi  di  mercato  dell'accesso  e dell'originazione  delle  chiamate  nelle  rete telefoniche pubbliche mobili,  svolta  tenendo in massima considerazione la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni  elettroniche e le Linee Direttrici, ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 2.  Il  testo  dell'analisi di mercato e' riportato nell'allegato A alla   presente   delibera  e  ne  costituisce  parte  integrante  ed essenziale.
 3.  L'Autorita'  definisce  il  mercato  in oggetto come il mercato della  fornitura  congiunta  di  accesso  e  originazione da parte di operatori  mobili nazionali ad operatori sprovvisti di risorse radio, che  permetta  a questi ultimi di fornire servizi finali, sia vocali, sia dati quali gli SMS.
 4. Il mercato dell'accesso e originazione delle chiamate nelle rete telefoniche pubbliche mobili ha dimensione nazionale.
 5. Nel mercato nazionale dell'accesso e originazione delle chiamate nelle  reti  telefoniche  pubbliche  mobili  sussistono condizioni di sufficiente concorrenza.
 6.  Nessun operatore detiene un significativo potere di mercato nel mercato   dell'accesso  e  originazione  delle  chiamate  nelle  rete telefoniche  pubbliche mobili, ai sensi dell'art. 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 |  |  |  | Art. 3. Attivita' di monitoraggio
 1.  L'Autorita'  avvia  un'attivita'  di monitoraggio del mercato e delle  negoziazioni  in  corso  tra  MNO  ed  operatori sprovvisti di risorse   radio,   al   fine  di  verificare  che  il  mercato  tenda irreversibilmente  verso  una  struttura  competitiva  in  cui non si configurino effetti derivanti da comportamenti taciti coordinati.
 2. L'attivita' di monitoraggio di cui al comma precedente e' svolta con  cadenza semestrale. La prima verifica si conclude entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
 3.  L'Autorita'  si  riserva  di intervenire qualora l'attivita' di monitoraggio  dia esisti negativi, al fine di tutelare la concorrenza ed i consumatori.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 1.  La  presente  delibera e' trasmessa alla Commissione europea ed alle  Autorita'  di  regolamentazione  degli Stati membri dell'Unione europea.  Avverso  il  presente  provvedimento puo' essere presentato ricorso  al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 2.  La  presente  delibera  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
 
 Napoli, 25 gennaio 2006
 
 Il presidente
 Calabro'
 
 Il commissario relatore
 Savarese
 
 Il commissario relatore
 Napoli
 
 Per attestazione di conformita' a quanto deliberato:
 
 Il segretario generale
 Viola
 |  |  |  | ALLEGATO A alla delibera n. 46/06/ CONS
 
 IDENTIFICAZIONE  ED ANALISI DEL MERCATO DELL'ACCESSO E DELLA RACCOLTA
 DELLE  CHIAMATE  NELLE  RETI  TELEFONICHE PUBBLICHE MOBILI, SULLA
 VALUTAZIONE  DI  SUSSISTENZA  DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 PER  LE  IMPRESE  IVI OPERANTI E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI
 VANNO  SOGGETTE  LE  IMPRESE  CHE  DISPONGONO  DI  UN TALE POTERE
 (MERCATO  N. 15 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI
 MERCATI RILEVANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA).
 
 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
 
 1.1. Quadro di riferimento normativo
 
 1.  Il  24  aprile  2002  le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
 2. Il nuovo quadro regolamentare si compone di 5 direttive:
 a.   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/2l/CE), c.d. "direttiva quadro"(1);
 b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni(2) ;
 c.  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio relativa all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"(3);
 d.  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di  comunicazione  elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale"(4);
 e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati "(5).
 
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 (1) in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
 (2) in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
 (3) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
 (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
 (5)  In  GUCE  L  201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste
 direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
 europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
 di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
 (2002/77/CE,  c.d.  "direttiva  concorrenza", in GUCE L 249
 del  17  settembre  2002,  pag.  21),  la  decisione  della
 Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
 gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
 comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
 30  luglio  2002,  pag.  38),  la  decisione del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio  del 7 marzo 2002 relativa ad un
 quadro   normativo   in  materia  di  spettro  radio  nella
 Comunita'  europea  (676/2002/CE,  c.d.  "decisione spettro
 radio",  in  GUCE  L  108  del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
 Regolamento  relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete
 locale  del  18  dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
 del 30 dicembre 2000, pag. 4).
 
 3.  Nel  contesto  del  nuovo  quadro  regolamentare,  particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
 a.  la  Raccomandazione  sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi    nell'ambito   del   nuovo   quadro   regolamentare   delle comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex-ante  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata l'11 febbraio 2003(6) (di seguito, la Raccomandazione);
 b.  le  Linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio 2002(7) (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
 c.  la  Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003(8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
 
 4.  Il  nuovo quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la   direttiva   quadro,   la   direttiva   accesso,   la   direttiva autorizzazioni   e   la  direttiva  servizio  universale  sono  state recepite,  in  Italia,  dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice  delle  comunicazioni  elettroniche"(9) (di seguito, anche il Codice).
 5.  La  Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex-ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato   membro,   ove   ricorrano   particolari   circostanze,  possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice.
 6.  Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le  Autorita'  nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita)  devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi dei mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro, recepiti  rispettivamente  dagli  art. 17, 18 e 19 del Codice. L'art. 14,  in  particolare,  attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi   sul   grado  di  sviluppo  della  concorrenza  nei  mercati individuati  dalla  Raccomandazione  volte ad accertare se le imprese che  vi  operano  dispongano,  singolarmente  o congiuntamente, di un significativo potere di mercato.
 7.  Il  nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo   di  liberalizzazione  dei  mercati  e'  ormai  conclusa  e sancisce,  pertanto,  la  convergenza  tra disciplina regolamentare e disciplina  antitrust,  stabilendo  un'analogia tra la definizione di significativo  potere  di  mercato  e  quella di posizione dominante. Infatti,  la  direttiva  quadro  (considerando  25)  indica  che  "la definizione  di  quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE   (...)   si   e'  dimostrata  utile  nelle  prime  fasi  di liberalizzazione  dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi  ex-ante,  ma  essa deve essere adattata per tenere conto di realta'  di  mercato  piu'  complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione  di  cui  alla  presente  direttiva  e'  equivalente alla nozione  di  posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte  di  giustizia  e  del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee",  laddove  per posizione dominante si intende la "situazione di  potenza  economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in  grado  di  ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul   mercato  di  cui  trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere comportamenti   alquanto   indipendenti   nei   confronti   dei  suoi concorrenti,   dei   suoi   clienti   ed,   in   ultima  analisi,  di consumatori"(10).  Richiamandosi  a tale definizione, l'art. 14 della direttiva  quadro  stabilisce che "si presume che un'impresa disponga di   un   significativo  potere  di  mercato  se,  individualmente  o congiuntamente  con  altri,  gode di una posizione equivalente ad una posizione  dominante,  ossia una posizione di forza economica tale da consentirle  di  comportarsi  in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".
 8.  Il  percorso  che  il  nuovo  quadro regolamentare delinea per l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex-ante, sia per cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale lista.  Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi regolamentari.   Gli   artt.   18  e  19  del  Codice  prevedono,  in applicazione  degli  artt.  15  e  16  della direttiva quadro, che la definizione  dei  mercati  rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere  condotte  tenendo  nel  massimo conto la Raccomandazione e le Linee  guida.  In  tal  senso,  la  quota  di mercato sara' uno degli elementi  da  prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza  di  una  posizione  dominante, dovendo le ANR analizzare tutta  una  serie  di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
 9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di  mercato  rimarranno  in  vigore  fino  al termine dell'analisi di mercato  successiva",  fatta  salva  la  possibilita' di procedere ad un'attivita'  di  revisione  e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
 10.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella Raccomandazione  sull'art.  7,  negli  artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS12 e n. 453/03/CONS13. In particolare, viene previsto che, qualora  l'Autorita'  intenda  adottare  provvedimenti che abbiano un impatto  rilevante  sul  mercato di riferimento, le parti interessate possano   presentare   le  proprie  osservazioni  sulla  proposta  di provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art.  1,  comma  2  della delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.
 11.  Al termine della fase di consultazione nazionale, la proposta di   provvedimento   viene   inviata   all'Autorita'   garante  della concorrenza  e  del  mercato, che rende il parere entro il termine di quarantacinque giorni(14).
 12.  Infine, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile il testo del provvedimento alla Commissione europea e alle altre ANR - secondo le  modalita'  indicate  nella  Raccomandazione  sull'art. 7 - che si possono  esprimere  entro il termine di trenta giorni. 13. Qualora la Commissione,  durante  la consultazione, abbia espresso un parere nel quale dichiara che la misura proposta crea barriere al mercato unico, ovvero  potrebbe rivelarsi incompatibile con il diritto comunitario o con  gli  obiettivi  di  cui  all'art.  8  della direttiva quadro, il provvedimento  non  puo'  essere adottato per due mesi ulteriori, nel corso  dei  quali  la Commissione (sentito il Comitato comunicazioni) puo'  adottare  una decisione motivata in cui chiede all'Autorita' di ritirare  il  progetto.  Diversamente, se nei due mesi la Commissione non  si  pronuncia,  l'Autorita' puo' adottare il provvedimento cosi' come era stato notificato in origine.
 14.  In  deroga alla procedura descritta sopra, le Autorita' hanno la facolta' di adottare misure temporanee al fine di salvaguardare la concorrenza  e  tutelare  gli  interessi  degli  utenti.  Tali misure dovranno  comunque  essere  comunicate  alla Commissione e alle altre Autorita'  e,  in  ogni caso, per essere trasformate da temporanee in permanenti,  o  in caso di proroga, dovranno essere adottate seguendo la  procedura  di  cui  all'art.  12,  commi  3  e 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 15.  L'Autorita' ha pubblicato, in data 4 agosto 2005, sul proprio sito  web  e,  in  data 9 agosto 2005, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la proposta di provvedimento relativa al mercato in  esame  (allegato  b  alla  delibera  n.  306/05/CONS).  Ai  sensi dell'art.  3  della delibera n. 453/03/CONS, l'Autorita' ha convocato in audizione le imprese che hanno presentato apposita istanza al fine di  illustrare  le  proprie  osservazioni  in merito alla proposta di provvedimento.  In  particolare,  l'Autorita'  nei  giorni  22  e  23 settembre 2005 ha audito le societa':
 TIM Italia S.p.A.;
 WIND Telecomunicazioni S.p.A.;
 Pagine Italia S.p.A.;
 Trans World Communications S.p.A.;
 le  societa'  BT  Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 S.p.A., Welcome Italia S.p.A. (congiuntamente);
 la societa' Vodafone Omnitel N.V;
 Intermatica S.R.L.;
 l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP);
 
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 (6) in GUCE L 14 dell'8 maggio 2003, pag. 45.
 (7) in GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.
 (8) in CUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
 (9)  Pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale della Repubblica
 italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
 il 16 settembre 2003.
 (10)  Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n.
 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss..
 (11)  Da  effettuarsi,  in  ogni  caso,  ogni diciotto mesi
 (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
 (12)  Delibera  del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e
 integrazioni   al   regolamento  concernente  l'accesso  ai
 documenti,   approvato   con   delibera   n.   217/01/CONS"
 pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
 (13)  Delibera  del  23 dicembre 2003, recante "Regolamento
 concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
 all'articolo  11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
 259"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.
 (14)    Secondo    quanto    stabilito    nell'accordo   di
 collaborazione   tra  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
 comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del
 mercato  in  materia  di  comunicazioni elettroniche del 27
 gennaio 2004, pubblicato sul sito web dell'Autorita'.
 
 Tutte  le societa' appena elencate hanno anche presentato, entro i termini   previsti   dalla  delibera  n.  453/03/CONS,  un  documento contenente  le  osservazioni rappresentate in audizione. Il documento presentato  dalle societa' BT Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Eutelia S.p.A.,  Fastweb S.p.A., Tele2 S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e' stato anche  sottoscritto  dalle  societa' MCI Italia S.p.A.,Tiscali Italia S.R.L.  e  Colt  Telecom  S.p.A. Le societa' ELSACOM S.p.A., Sinergie S.R.L.  ed  il  Gruppo  SEAT  PAGINE  GIALLE  S.p A. hanno inviato il proprio  documento  di  risposta alla consultazione pubblica, pur non avendo richiesto di essere audite.
 16.  Il presente documento integra la proposta di provvedimento di cui     all'allegato     b     della    delibera    n.    306/05/CONS (sull'identificazione   ed   analisi   del   mercato  dell'accesso  e originazione  delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, sulla  valutazione del significativo potere di mercato per le imprese ivi  operanti  e  sugli  obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese  che  dispongono  di un tale potere, mercato n. 15 fra quelli identificati   dalla  Raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  della Commissione  europea)  con  la  sintesi  delle osservazioni formulate dagli  operatori  in  sede  di  consultazione  pubblica e le relative valutazioni dell'Autorita'.
 
 1.2. Quadro di riferimento regolamentare
 
 17.  In applicazione del quadro normativo del 1998, la delibera n. 197/99  (7  settembre  1999)  ha  identificato le societa' TIM Italia S.p.A.  (TIM)15  e  Vodafone  Omnitel  N.V. (Vodafone)16 quali aventi notevole forza di mercato (significant market power, SMP) nel mercato retail  dei  sistemi  di  comunicazioni  mobili ad uso pubblico e nel mercato  wholesale  dell'interconnessione(17). Per quanto riguarda il riferimento   geografico,  per  entrambi  i  mercati  l'Autorita'  ha stabilito che esso e' nazionale.
 18.  La delibera n. 350/02/CONS (6 novembre 2002) e la delibera n. 160/03/CONS (7 maggio 2003) hanno confermato l'identificazione di TIM e Vodafone quali societa' aventi SMP in questi due mercati.
 19.  I  principali  obblighi  imposti  a  TIM e Vodafone in quanto operatori  aventi  SMP riguardano i servizi wholesale di terminazione mobile.
 20.  La  delibera  n. 388/99 (6 dicembre 1999) ha imposto un tetto medio"  pari  al  360  lire/min (18,59 Eurocent/min) per il prezzo di terminazione  sulle  reti  TIM  e  Vodafone  (Titolo  I, punto 1). In applicazione  del  principio di orientamento al costo, l'Autorita' ha stabilito  tale  tetto  in  base ad un benchmark internazionale ed ai criteri  di  valutazione  individuati  dalla  Societa' KPMG per conto della  Commissione  Europea(19).  Tale  delibera  ha  inoltre imposto obblighi  di  non  discriminazione (Titolo IV, punto 2: "Il prezzo di terminazione [...] si applica a tutti i contratti di interconnessione dalla  data  di  entrata in vigore del presente provvedimento.") e di separazione  contabile  relativamente  ai  costi  di interconnessione (Titolo I, punto 2).
 21.  La  delibera  n.  47/03/CONS  (5 febbraio 2003) ha rivisto il tetto  medio  per  la  terminazione  mobile,  anche  alla  luce delle relazioni   del   consulente   indipendente   circa  la  contabilita' regolatoria  di  TIM  e  Vodafone  per  il  1999  del  dicembre 2002, predisposta  in  base  al  modello  "Fully  Allocated  Costs" a costi storici(20).  La  delibera, nel confermare gli altri obblighi imposti agli  operatori  mobili  con  SMP,  ha fissato il tetto medio a 14,59 Eurocent/min, a valere dal giugno 2003.
 22.  Il  servizio di terminazione mobile e' stato anche oggetto di un  provvedimento  cautelare  adottato  nell'ambito  del nuovo quadro normativo  introdotto in Italia con il Codice delle Comunicazioni. In particolare,   l'Autorita'   e'   intervenuta   con  la  delibera  n. 286/05/CONS  recante  "Misure  urgenti  in  materia di fissazione dei prezzi  massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili",  anticipando  una  misura  sul  controllo  dei prezzi che si sarebbe  dovuta  adottare  a  conclusione delle analisi di mercato in corso  presso  l'Autorita', in particolare nell'ambito del mercato n. 16 (quello della terminazione mobile). Considerando i tempi necessari alla  conclusione dell'analisi del mercato 16, nonche' la circostanza che  il prezzo di terminazione sulle reti mobili era rimasto bloccato al valore fissato nel 2003 (ormai divenuto ingiustificato rispetto ai costi sottostanti e ben superiore alla corrispondente media europea), l'Autorita' ha ritenuto non piu' rinviabile l'intervento di riduzione dei  prezzi di terminazione mobile e, di conseguenza, ha approvato le necessarie  disposizioni  nell'ambito  di un provvedimento temporaneo cautelare,  che restera' in vigore fino al completamento dell'analisi del mercato 16 previsto al massimo entro il 31 gennaio 2006.
 23.  Il  suddetto provvedimento cautelare identifica gli operatori TIM,  Vodafone, Wind e H3G come dominanti - ognuno sulla propria rete mobile  -  nel  mercato  rilevante  della terminazione delle chiamate vocali originate sia dalle reti fisse, sia dalle reti mobili. Per gli operatori  TIM, Vodafone e Wind viene, inoltre, ritenuto necessario e proporzionato  un  intervento  di  controllo  dei prezzi che fissi, a partire dal mese di settembre 2005, il prezzo massimo di terminazione a  12,1€cent/minuto per TIM e Vodafone e 14,35€cent/min per Wind. Per l'operatore  H3G,  alla  luce  del  suo recente ingresso sul mercato, della  sua  ancora  ridotta  base  degli  utenti, della necessita' di salvaguardare  il  livello degli investimenti effettuati, l'Autorita' ha  ritenuto  che  l'imposizione di un obbligo di controllo di prezzo rappresenti  -  allo  stato - un onere eccessivo e non proporzionato. Tale valutazione sara' oggetto di riesame tra dodici mesi.
 24. Dalla notifica quali operatori con SMP nel mercato dei sistemi radiomobili ad uso pubblico, la delibera n. 388/00/CONS fa discendere obblighi  per  TIM  e  Vodafone  relativamente  ai servizi di roaming nazionale  sulle reti di seconda generazione (2G) acquistati da nuovi operatori  mobili  che  entrino  sul  mercato in forza di licenze per servizi  di  comunicazione  di  terza  generazione  (3G).  Al momento attuale  tali obblighi sussistono in favore della societa' H3G S.p.A. (H3G).   In  particolare,  mentre  tutti  gli  operatori  di  seconda generazione   (TIM,  Vodafone  e  WIND)  devono  fornire  il  roaming nazionale  ai  nuovi  entranti  per  i  primi  30 mesi dall'avvio del servizio  su tutto il territorio nazionale(21) a condizioni eque, non discriminatorie  e  trasparenti,  TIM e Vodafone sono anche tenuti al "rispetto  del  principio  dell'orientamento  ai costi effettivamente sostenuti"  (art.  5,  punto 3). H3G ha iniziato a commercializzare i propri servizi nel marzo 2003(22).
 25. Oltre a quanto descritto sopra, non esistono altri obblighi di fornitura  di  capacita'  wholesale in capo agli operatori mobili con SMP  nel  mercato  dell'interconnessione(23) ne' sono stati imposti a TIM  e  Vodafone  specifici obblighi riguardo la fornitura di servizi retail.  Va  segnalato,  tuttavia,  che  la  delibera n. 544/00/CONS, recante  "Condizioni  regolamentari  relative  all'ingresso  di nuovi operatori  nel  mercato  dei sistemi radiomobili", impone a tutti gli operatori  mobili,  a  prescindere  dalla  loro  individuazione  come operatori  SMP,  il  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  non discriminazione nella fornitura di capacita', su base commerciale, ai soggetti  fornitori  di servizi avanzati e ai rivenditori di traffico su reti mobili.
 26.  I piu' importanti interventi dell'Autorita' nei mercati della telefonia  mobile oltre a quelli connessi all'imposizione di obblighi in   capo  alle  societa'  con  SMP  descritti  sopra  riguardano  la disciplina  della  portabilita'  del  numero  mobile  (mobile  number portability, MNP).
 27.  In  forza della delibera n. 12/01/CIR (7 giugno 2001), la MNP e' stata introdotta nell'aprile 2002. Con la delibera n. 19/01/CIR (7 agosto  2001),  l'Autorita' ha specificato, tra le altre cose, che il periodo  per  la  realizzazione  della  prestazione  di MNP non possa superare  i cinque giorni lavorativi e che in nessun caso l'operatore donor  possa addebitare direttamente all'utente, anche solo in parte, i  costi  per  la  migrazione  ad  altro operatore. In tale delibera, l'Autorita'  ha  invece  lasciato  facolta'  agli operatori mobili di accordarsi    relativamente    al   prezzo   interoperatore   (pagato dall'operatore  recipient  all'operatore  donor)  per  la prestazione della  MNP  per  il  periodo Aprile 2002-Dicembre 2002. Gli operatori hanno concordato un prezzo pari a Euro 27 per numero portato.
 28.  Con  la delibera n. 13/02/CIR (28 dicembre 2002), l'Autorita' ha  fissato l'attuale tetto per il prezzo interoperatore per la MNP a valere  dal  1°  gennaio  2003,  che  e'  pari a Euro10,02 per numero portato.
 
 OSSERVAZIONI  DI  CARATTERE GENERALE DEGLI OPERATORI ALLA PROPOSTA DI
 PROVVEDIMENTO
 
 29.  In  questa  sezione si espongono le osservazioni di carattere generale  alla proposta di provvedimento (allegato b alla delibera n. 306/05/CONS)   formulate  dagli  operatori  durante  le  audizioni  e riportate  nei  documenti di risposta alla consultazione pubblica. Le risposte  ai singoli quesiti contenuti nel documento di consultazione sono riportate nelle sezioni successive.
 
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 (15) Gia' Telecom Italia Mobile S.p.A.
 (16) Gia' Vodafone Omnitel e Omnitel Pronto Italia.
 (17)  Si  veda  la  Tabella  1  della nota esplicativa alla
 Raccomandazione  sui  mercati rilevanti per il collegamento
 tra  i segmenti di mercato soggetti agli obblighi stabiliti
 dal   quadro   normativo   del   1998   e   quelli  inclusi
 nell'allegato I della Direttiva Quadro.
 (18)   Alle  societa'  con  SMP  e'  lasciata  facolta'  di
 articolare  i  prezzi  di terminazione in funzione di fasce
 orarie  (peak  e  offpeak)  con  il  vincolo  che  la media
 ponderata  (utilizzando  come  pesi  i  volumi  di traffico
 nell'anno precedente) rispetti il tetto imposto.
 (19)  Il  lavoro  della  Societa'  KPMG  per la Commissione
 stabilisce   in   "otto   volte   il   doppio  transito  di
 terminazione su rete fissa" il valore massimo di differenza
 tra  il  costo di terminazione su rete fissa ed il costo di
 terminazione su rete mobile.
 (20) Le principali delibere con cui l'Autorita' ha definito
 gli  obblighi  di  separazione  contabile di T1M e Vodafone
 sono  le  seguenti:  n.  340/00/CONS  (9  giugno  2000); n.
 485/01/CONS  (4 dicembre 2002) e n. 399/02/CONS (4 dicembre
 2002).
 (21)  Tale  limite  e'  esteso  a 60 mesi "limitatamente ai
 capoluoghi  di  provincia  non  coperti  dal nuovo entrante
 secondo il calendario che verra' specificato nel capitolato
 d'oneri della licenza." (art. 5, punto 1, a).
 (22)  La  disciplina  del  roaming  nazionale  a favore del
 quarto  operatore mobile 2G, Blu (che e' uscito dal mercato
 nella  seconda  meta'  del  2002)  era ispirata agli stessi
 principi,  prevedendo  l'orientamento  al costo solo per le
 reti  degli  operatori  notificati,  TIM  e  Vodafone (vedi
 delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999).
 (23)   Nella  delibera  544/00/CONS  del  10  agosto  2000,
 l'Autorita'  stabilisce  all'art.  1 che "[...] allo stato,
 non    risult[a]    giustificato    un   intervento   della
 regolamentazione   diretto  a  fissare  le  condizioni  per
 l'ingresso   nel  mercato  dei  sistemi  radiomobili  degli
 operatori  virtuali  di rete mobile e dei fornitori accesso
 indiretto."
 
 30.  TIM  ritiene  che  la  ricostruzione  del  quadro normativo e regolamentare  effettuata dall'Autorita' non risulti del tutto chiara e   condivisibile,   in   particolare   con   riferimento  ad  alcune affermazioni   concernenti  la  terminazione  mobile  ed  il  roaming nazionale.  A parere di TIM, infatti, le delibere n. 338/99/CONS e n. 47/03/CONS  riguardano  solo  i  contratti di terminazione mobile per comunicazioni originate da rete fissa., infatti i prezzi del servizio di  terminazione  mobile-mobile,  fino  alla delibera n. 286/05/CONS, sono  sempre  stati  rimessi  alla  libera negoziazione fra le parti. Inoltre  TIM ritiene necessario precisare che l'obbligo di offrire il roaming  nazionale ai nuovi entranti sulle reti 2G a prezzi orientati ai costi su tutto il territorio nazionale e' venuto meno il 1° giugno 2005.
 31.  Vodafone  innanzitutto  sottolinea l'importanza della novita' rappresentata,  nel  Codice  delle  comunicazioni elettroniche, dalla previsione  generale  dell'analisi  di impatto della regolamentazione (AIR)   che   dovrebbe   contribuire,   nella  fase  dell'istruttoria procedimentale,  ad individuare gli elementi necessari per una scelta piu'  consapevole  dell'opzione  regolatoria  idonea al conseguimento delle finalita' prefissate. Nel caso di specie, a parere di Vodafone, viene  ancora una volta demandato ai partecipanti alla consultazione, non  gia'  di commentare l'analisi di impatto eventualmente proposta, bensi'  di  svolgere  per  proprio conto quell'attivita' di analisi e valutazione  che  e'  di  competenza  dell'Autorita'  amministrativa. Secondo   Vodafone   in   questo   modo,   si   riduce   la   portata dell'introduzione  dell'AIR  per  tutti  gli  atti  di  regolazione a carattere generale delle Autorita' indipendenti ad una mera richiesta di  informazione,  rivolta  ai  destinatari  del  procedimento, circa eventuali  costi  da  sopportare  nel caso di adozione della proposta presentata.
 Per  quanto  riguarda la ricostruzione del quadro regolamentare e, in  particolare,  la  delibera  n. 544/00/CONS, Vodafone concorda con l'Autorita'  sul  fatto che tale decisione rappresenti, anche ai fini dell'analisi  del  mercato  in  questione,  uno degli interventi piu' significativi  nella  specificazione  del  quadro  regolamentare  del mercato  mobile.  Tale  intervento  si  colloca  temporalmente  prima dell'adozione  delle  nuove  direttive  comunitarie  e,  soprattutto, nell'ambito  della  delicata fase di assegnazione delle licenze UMTS. In  quella  sede,  l'Autorita'  sosteneva  che l'introduzione di MVNO avrebbe limitato la concorrenza sulle reti e ridotto l'incentivo alla realizzazione  di  infrastrutture  alternative  e  poneva il tempo di recupero   degli   investimenti,   per   gli   operatori  di  seconda generazione, pari ad 8 anni dall'avvio dell'attivita' commerciale per i  sistemi  mobili  di  terza generazione. La successiva adozione del Codice   delle   comunicazioni  elettroniche  non  ha  mutato  questo riferimento.  A  parere di Vodafone, nella proposta di provvedimento, l'Autorita'  sembra invece dare una diversa interpretazione in quanto sembra  prevedere  la  possibilita',  per  gli  operatori  mobili, di stipulare  accordi commerciali per la fornitura del servizio di MVNO. Vodafone  richiede,  pertanto, all'Autorita' di chiarire, da un lato, se  effettivamente  dalla pubblicazione del provvedimento definitivo, gli   operatori  di  rete  mobile  debbano  ritenersi  legittimati  a concludere accordi con MVNO autorizzati che ne facessero richiesta e, dall'altro,  come  tale eventualita' sia conciliabile con le esigenze di  tutela  della  concorrenza sulle infrastrutture e con il recupero degli  investimenti  sostenuti  dagli  operatori  mobili.  Inoltre, a parere di Vodafone, l'Autorita' sembra introdurre una distinzione tra interventi  di  carattere generale, indirizzati a tutti i players, ed interventi  di  tipo specifico, riferibili al procedimento di analisi del  mercato  ed  individuazione  di  soggetti  dominanti ai quali si indirizzano le misure correttive. Gli obblighi di non discriminazione e   trasparenza,   introdotti   dalla  delibera  n.  544/00/CONS,  si atteggerebbero  come  principi generali di cui tutti gli operatori di rete  mobile  dovrebbero  tener  conto nell'ambito delle negoziazioni commerciali  per  la  fornitura di capacita' ai fornitori avanzati di servizi.  Vodafone  sostiene  che  non  sia  del tutto chiaro se tali principi    debbano   ritenersi   degli   obblighi   o   delle   mere raccomandazioni.  Nel  caso  si tratti di obblighi, questi dovrebbero essere  valutati  nell'ambito  del  processo  di analisi ed eventuale regolazione (asimmetrica e quindi concentrata su imprese con SMP) dei mercati indicati dalla Commissione. Se, al contrario, si trattasse di mere  indicazioni di principio, Vodafone chiede che valenza abbiano e soprattutto  quali vincoli impongano effettivamente alle negoziazioni con i fornitori avanzati di servizi.
 32. WIND concorda con la metodologia utilizzata dall'Autorita' per lo  svolgimento  dell'analisi  del  mercato  che consiste, al fine di individuare   il  mercato  15  dal  punto  di  vista  merceologico  e geografico e, eventualmente, imporre obblighi ex-ante, nel partire da una  caratterizzazione  del  mercato  al  dettaglio  dei  servizi  di comunicazioni  mobili  in Italia. A tal proposito WIND sottolinea che tutte  le  Autorita' europee sono giunte alla decisione di imporre, o meno,  obblighi  nel  mercato  all'ingrosso  dei servizi di accesso e originazione  delle  chiamate  mobili in seguito alla valutazione del livello di competizione presente nel mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione mobile.
 33. INTERMATICA, AIIP, TWC e Pagine Italia ritengono che i mercati retail  ed  wholesale  dei  servizi  di  comunicazione  mobile  siano caratterizzati    da    una   struttura   oligopolistica   fortemente concentrata.  In  particolare  riscontrano una serie di fallimenti di mercato  che si manifestano a livello wholesale, tra i quali: margini operativi  lordi  degli  MNO  di  gran lunga superiori alla media del settore  delle comunicazioni elettroniche; applicazione di condizioni economiche  eccessivamente  gravose  da parte degli MNO per i servizi wholesale  di  originazione  delle  chiamate dirette verso numeri non geografici, per la fatturazione conto terzi e l'incasso per i servizi resi  ai  propri  clienti  dai  fornitori  di  servizi VAS; rifiuto a negoziare  con  gli  MVNO;  imposizione  agli  operatori fornitori di servizi  a valore aggiunto del principio della titolarita' tariffaria in  capo  agli  MNO e di accordi di revenue sharing, in base ai quali gli  MNO  fatturano  al  cliente finale il servizio a valore aggiunto come  proprio,  trattengono  come  corrispettivo  per  il servizio di raccolta  e  di fatturazione una percentuale estremamente elevata del prezzo del servizio al cliente finale ed una percentuale altrettanto, se  non  piu' elevata, dello scatto alla risposta, e trasferiscono al fornitore  di servizi VAS il resto. Nel caso di chiamate raccolte per il  tramite dei cosi' detti numeri verdi viene applicata un surcharge ai  prezzi  di Telecom Italia che, essendo direttamente collegata con tutte  le reti degli MNO, provvede alla raccolta ed al transito verso gli altri operatori. Le societa' evidenziano come in entrambi i casi, revenue  sharing  e  surcharge,  gli  MNO applichino un corrispettivo aggregato per il "servizio chiavi in mano", anziche' un corrispettivo disaggregato  per  singolo  servizio di interconnessione del quale si avvalga il fornitore di VAS (ex delibera n. 47/03/CONS) cioe':
 (i) l'interconnessione per il servizio di raccolta delle chiamate da  rete  mobile e la loro consegna al nodo di rete del fornitore VAS (il   cui   costo   dovrebbe   essere   inferiore  a  quello  massimo dell'interconnessione di terminazione);
 (ii) un corrispettivo per il servizio di fatturazione conto terzi dovuto al MNO;
 (iii)   un  corrispettivo  per  remunerare  l'MNO  dell'eventuale rischio  di  insolvenza;  Peraltro,  le  societa'  osservano  che  le considerazioni  da  loro  svolte  si  basano  sul  presupposto che il servizio  di  terminazione  sia  orientato  ai  costi,  mentre questo risulta   di  molto  superiore  ai  costi  sostenuti  dagli  MNO.  In conclusione  le  societa'  ritengono  che  il  costo  dell'accesso  e raccolta,   se   orientato  ai  costi,  non  dovrebbe  eccedere  5,14 Eurocent/min per TIM e Vodafone e 6,1 Eurocent/min per WIND.
 
 INTERMATICA,  AIIP, TWC e Pagine Italia  sottolineano, richiamando il procedimento A-357 dell'AGCM, che le societa' TIM, Vodafone e WIND pongono  in essere comportamenti discriminatori tesi a massimizzare i profitti  ricavabili  da  ciascuna  categoria di consumatori. Inoltre evidenziano  l'assenza  sul  mercato  di offerte alternative a quelle degli  MNO  che  consentano  ad  un operatore non infrastrutturato di sviluppare  una  concorrenza "intra brand" (cioe' mediante i medesimi servizi  di  connettivita' di base offerti dal MNO) nonostante che la delibera  n.  544/00/CONS prevedesse, a tal fine, i modelli dell'ESP, del  Service  Provider  e  dell'  Air  Time  Reseller e nonostante le richieste  avanzate agli MNO da soggetti terzi interessati ad offerte wholesale.   Inoltre   TIM,   Vodafone   e   WIND   hanno  rifiutato, contestualmente e senza alcuna giustificazione oggettiva, le numerose richieste  di  accesso  alla  propria rete per la raccolta e/o per la terminazione  delle  chiamate,  per effettuare servizi di MVNO e ESP, formulate da parte di vari operatori.
 Le  circostanze  descritte,  a  parere di INTERMATICA, AIIP, TWC e Pagine  Italia,  non solo costituiscono esempi di market failures, ma evidenziano   altresi'   la   tendenza  alla  collusione  tacita  dei principali  MNO,  accentuata  dal  break-up  di  BLU  e dalla mancata operativita' di IPSE. Inoltre le summenzionate societa' osservano che ne'  WIND  ne'  H3G  avrebbero interesse a cominciare una "guerra dei prezzi" con TIM e Vodafone, in ragione del loro elevato indebitamento e  dei  maggiori  costi  operativi  che  sopportano  per  il fatto di possedere  frequenze  a  1800 MHz. In conclusione, le societa' audite ritengono  che  il  mercato nazionale dei servizi di telefonia mobile sia  caratterizzato  dall'esistenza  di  un  oligopolio ristretto nel quale   le   elevate   quote  di  mercato  dei  principali  operatori rappresentano  un  primo  indizio  della  esistenza  di una posizione dominante.  Tale  posizione dominante sarebbe confermata da fatto che TIM,  Vodafone  e,  probabilmente,  anche  WIND,  sono  in  grado  di anticipare reciprocamente il proprio comportamento e, percio' stesso, sono  fortemente  incoraggiate  ad  allineare le proprie condotte sul mercato al fine di massimizzare i profitti comuni.
 Il  Gruppo  SEAT  PAGINE  GIALLE  ha inviato un breve documento di osservazioni generali in merito alla proposta di provvedimento di cui alla  delibera  n.  306/05/CONS,  nel  quale  dichiara di condividere l'orientamento  espresso  dall'Autorita' circa la configurabilita' di un  distinto  mercato  della  fornitura  all'ingrosso del servizio di originazione  verso  numerazioni non geografiche. Il Gruppo, infatti, nel  corso  delle  negoziazioni  dei  contratti  di  accesso  con gli operatori  di  telefonia  mobile, ha sperimentato forti difficolta' a causa  di  comportamenti anticompetitivi posti in essere dagli stessi operatori.   Per   questa   ragione,   il  Gruppo  ritiene  che  tali comportamenti  giustifichino  l'individuazione di un distinto mercato rilevante da assoggettare ad obblighi di regolamentazione ex-ante.
 
 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
 
 2.1. Introduzione
 
 34.    Secondo    quanto   previsto   dal   quadro   regolamentare precedentemente  in  vigore  (il  c.d.  quadro  normativo  ONP - open network  provision  -  del  1998) non tutti i segmenti dell'industria delle   telecomunicazioni   soggetti   a   regolamentazione   ex-ante rappresentano  "mercati"  ai  sensi del diritto della concorrenza. Il nuovo  quadro  regolamentare  si  fonda,  invece, sul principio che i mercati   da   assoggettare   a   regolamentazione   siano   definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.
 35.  In  sintesi,  nell'ambito  della  pratica  del  diritto della concorrenza,  la definizione del mercato e' quel processo il cui fine ultimo  e'  di  individuare  un  insieme  di  prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per   la   soddisfazione  di  un  determinato  bisogno  economico  -- delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.
 36.   Nell'applicare  tale  approccio,  l'Autorita'  riconosce  la particolare  importanza della valutazione del contesto competitivo in termini  prospettici  e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione,   rispettando,   al   contempo,   il  principio  di neutralita'  tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche alla  luce  della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il livello  di  sostituibilita'  tra  i diversi servizi di comunicazioni elettroniche.
 37. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati,  e'  l'utilizzo  del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito,  TIM),  volto  a  valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta(24).
 38.  Il  test  viene  applicato  per  stabilire se un contenuto ma significativo  incremento  non  transitorio  del  prezzo  (small  bul significavi  non transiiory increase in price, SSNIP) all'interno del mercato  -  partendo  dalla  sua definizione piu' restrittiva sia dal punto merceologico sia dal punto di vista geografico - possa spingere i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo  e'  il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati  appartenenti  allo  stesso  mercato.  Il  test viene poi ripetuto  fino  a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che   l'aumento   del   prezzo   sia   effettivamente  sostenibile  e profittevole per l'ipotetico monopolista.
 39.  Salvo  casi  eccezionali,  l'Autorita'  applica  il  test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al  10%  e  il  corrispondente  periodo  nel quale tale variazione si realizza  sia  pari  18  mesi  (cioe',  la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato).
 40.  Nell'analisi  del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  Linee  guida,  considera altresi'  la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza potenziale  e  la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre quest'ultima  - non richiedendo costi addizionali d'entrata - produce una  risposta  immediata alla variazione del prezzo, alla concorrenza potenziale  sono  associati  costi  irrecuperabili  di  ingresso  sul mercato.
 41.  Una  volta  identificato  il  perimetro del mercato nella sua dimensione   merceologica,   il  passo  successivo  nel  processo  di definizione  dei  mercati  e'  la  valutazione  della loro dimensione geografica.  Secondo  la  disciplina  della  concorrenza,  il mercato geografico  rilevante  consiste  in  un'area  in  cui  le  condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in questione  e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguerla da  aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
 
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 (24) Cfr. paragrafi 40 - 43 delle Linee guida.
 
 42.   Per  giungere  alla  definizione  di  tale  area  geografica l'Autorita', oltre che ad utilizzare la medesima metodologia discussa prima  circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di: a)  l'area  coperta  dalle  reti  di  comunicazione  in questione; b) l'esistenza  di  strumenti  di  regolamentazione giuridici o di altro genere.
 43. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo,  ad  una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione  ha incluso nella lista della Raccomandazione ex-ante, in quanto   caratterizzati   da:   i)   forti  ostacoli  non  transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato  -  verso  condizioni  di  concorrenza  effettiva, e iii) insufficienza   dell'applicazione   della   disciplina  antitrust  ad assicurare  un  corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorita'  analizza  i  dati  disponibili  per valutare se esistano altri  mercati  delle  comunicazioni  -  definiti  nel  rispetto  dei principi  del  diritto  della  concorrenza  - per i quali la presenza delle  tre  condizioni  di  cui  sopra  implichi  la necessita' di un intervento regolamentare.
 44. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti  antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex-ante non  e'  necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur applicando  i  medesimi  metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi - nell'ambito della tutela ex-post della concorrenza.
 
 2.1.1.  Il  mercato dell'accesso e raccolta delle chiamate nelle reti
 telefoniche pubbliche mobili nella definizione della Commissione
 
 45.   La  Raccomandazione  include  fra  i  mercati  rilevanti  da analizzare  ai  fini  di  una  eventuale  regolamentazione ex-ante il "mercato  dei  servizi  all'ingrosso  di  accesso  e  raccolta  delle chiamate  nelle  reti  telefoniche  pubbliche  mobili" (mercato n. 15 nella lista dell'allegato alla Raccomandazione).
 46.  Le  ANR  hanno  il  compito  di specificare i confini di tale mercato  sia  dal punto di vista merceologico, sia dal punto di vista geografico.  Per  quanto  riguarda  il  primo aspetto, la Commissione Europea  ha demandato alle ANR due importanti valutazioni, analizzate di seguito.
 47.  In  primo  luogo,  le ANR sono chiamate a valutare se occorra definire  un  unico  mercato  dell'accesso  e originazione, ovvero se esistano  anche  mercati  rilevanti  ai  fini  della regolamentazione ex-ante  ove  si  acquisti  l'uno e/o l'altro servizio separatamente. Infatti, nella nota esplicativa alla Raccomandazione (sezione 4.3.1), la Commissione osserva che:
 "L'accesso  alla  rete  e  la  raccolta  delle  chiamate  vengono tipicamente  forniti  congiuntamente da un operatore di rete, per cui entrambi  i  servizi  possono  essere  considerati parte dello stesso mercato   per  quanto  riguarda  il  settore  all'ingrosso.  Le  cose potrebbero  presentarsi  in  modo diverso in futuro, ad esempio se si introducesse la selezione del vettore sulle reti mobili, come e' gia' avvenuto ad esempio per gli operatori storici di reti fisse.
 Il  mercato  rilevante  all'ingrosso  sembra  essere  in generale quello  dell'accesso  e  della  raccolta  delle  chiamate  nelle reti mobili."
 
 48.   In   secondo   luogo,   sebbene   la   sezione  4.3.1  della Raccomandazione  faccia riferimento a servizi vocali mobili e affermi che "non e' individuato alcun mercato per gli SMS all'ingrosso" e per "altri  servizi  di  dati mobili", la Commissione ha riconosciuto che non  e'  escluso  che i servizi dati mobili all'ingrosso possano fare parte  di  mercati  rilevanti ai fini della regolamentazione ex-ante. Cio'  e'  quanto  si  deduce, ad esempio, dal documento contenente le osservazioni  che  la  Commissione  ha  predisposto,  in applicazione dell'art.  7(3)  della  direttiva quadro(25), in merito alla bozza di provvedimento  di  OFCOM(26)  del  4 Agosto 2003. OFCOM, al paragrafo 2.13, argomenta quanto segue:
 "[OFCOM]  ha  considerato  attentamente  i  mercati inclusi nella raccomandazione  della  Commissione  e  reputa  di  aver  definito il mercato  coerentemente  con la raccomandazione della Commissione. Non e'  completamente  chiaro  se  il  mercato definito dalla Commissione includa  anche  gli  SMS.  [...]  [OFCOM] ritiene che gli SMS debbano essere inclusi nel mercato dell'accesso e dell'originazione mobile al dettaglio ed all'ingrosso [...]."(27)
 
 49. La Commissione limita le proprie osservazioni al provvedimento di  OFCOM a quattro punti, in nessuno dei quali contesta l'inclusione degli  SMS  nel mercato. Si puo' dunque concludere che la Commissione concordi  con  le  valutazioni  di  OFCOM  e  che demandi alle ANR di valutare  se  occorra  includere  o meno gli SMS, od altri servizi di dati mobili, nel mercato.
 50.  Non esiste una giurisprudenza antitrust consolidata a livello europeo  riguardo  la  delimitazione  dei  confini  del  mercato  del prodotto(28)  -  e  piu'  in  generale  riguardo  le  varie questioni relative  alla  definizione  di  mercati  nazionali di servizi mobili all'ingrosso  - che possa servire come punto riferimento. Ad esempio, in  uno  tra  i  piu' recenti casi valutati dalla Commissione Europea (caso   COMP/M.3245  Vodafone/Singlepoint,  16  settembre  2003),  la Direzione  Generale  Concorrenza,  pur  riconoscendo la necessita' di definire mercati separati per servizi mobili al dettaglio (retail) da un  lato  e servizi mobili all'ingrosso (wholesale) dall'altro (para. 10) e la possibilita' che il mercato wholesale possa essere suddiviso in mercati piu' ristretti (para. 11), conclude che:
 "[A]i  fini del presente caso, comunque, l'esatta definizione del mercato  del prodotto puo' essere lasciata aperta dal momento che, in tutte le definizioni alternative del mercato, l'operazione non sembra sollevare problemi concorrenziali." (para. 14).29
 
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 (25) SG (2003) D/231466 del 29 agosto 2003.
 (26) L'ANR britannica, gia' OFTEL.
 (27)  "[OFCOM]  has  given  careful  consideration  to  the
 markets  listed  in  the  Commission's  Recommendation  and
 believes  that it has defined this market in line with that
 of  the  Commission's  Recommendation. It is not completely
 clear  whether  the  market  defined by the Commission also
 includes  SMS. [...] [OFCOM] takes the view that SMS should
 be  included  in  the access and cali origination market at
 the retail and wholesale leve/ [...]."
 (28)  Per  cio'  che  concerne la delimitazione del mercato
 geografico,  ove  questa  non  e' stata lasciata aperta, la
 giurisprudenza  e' concorde nel definire mercati nazionali,
 sia  per  quelli  al  dettaglio (si veda ad esempio il caso
 IV/M.1430  -  Vodafone  / Airtouch, 21 maggio 1999) sia per
 quelli all'ingrosso (si veda ad esempio il caso COMP/M.3245
 - Vodafone/Singlepoint, 16 settembre 2003).
 (29)  "For  the  purpose  of the present case, however, the
 exact  product market defcnition may be left open, since in
 all  alternative market definitions, the operation does not
 seem  to  raise  competition  concerns.  "  In  precedenza,
 analogamente a quanto sopra, la definizione dei mercati del
 prodotto  a  livello  wholesale e' stata lasciata aperta in
 molti  circostanze,  come,  ad  esempio, i casi COMP/M.1760
 Mannesmann  /  Orange  (20  dicembre  1999);  COMP/M.1795 -
 Vodafone   Airtouch   /   Mannesmann   (12   aprile  2000);
 COMP/M.2016  -  France  Telecom / Orange (12 agosto 2000) e
 COMP/M.2053  -Telenor  /  Bell  South  /  Sonofon (4 agosto
 2000).
 
 2.1.2. Descrizione del contesto nazionale
 
 51. Premesso quanto sopra, il punto di partenza per la definizione del  mercato  del  prodotto (e la successiva valutazione di eventuali posizioni  dominanti)  e'  rappresentato  dall'attuale disciplina dei mercati in oggetto contenuta nella delibera n. 544/00/CONS (1° agosto 2000),  adottata  a seguito di una consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva, svolta dall'Autorita' nel luglio 2000, circa condizioni  concorrenziali  ed  i  possibili interventi regolamentari relativamente  a  servizi  radiomobili  all'ingrosso,  diversi  dalla terminazione(30).
 52.  Alla  luce  dei risultati della consultazione, l'Autorita' ha identificato  (art.  1  delibera  n. 544/00/CONS) una serie di attori che,  non  disponendo  delle  risorse  radio  di  cui sono dotati gli operatori   di   rete  mobile  (Mobile  Network  Operator,  MNO),  ma disponendo di infrastrutture proprietarie piu' o meno estese, possono offrire  servizi mobili grazie all'utilizzo di input forniti loro dai MNO:
 Operatore  Virtuale  di  Rete  Mobile,  (Mobile  Virtual  Network Operator, MVNO);
 Fornitore di Servizi Avanzati (Enhanced Service Provider, ESP);
 Fornitore di Servizi (Service Provider, SP);
 Rivenditore di traffico su rete mobile (Air Time Reseller, ATR);
 Fornitore di accesso indiretto (Indirect Access Provider, IAP).
 
 53.  Le  principali  differenze tra questi soggetti riguardano, da una  lato,  il  grado  di  dipendenza da elementi della rete del MNO, dall'altro,  il  livello  di autonomia nel gestire il rapporto con il cliente   finale.   Le   caratteristiche  delle  diverse  fattispecie identificate  nella  delibera  n.  544/00/CONS  sono  riassunte nella Tabella 1 dove sono confrontate anche con le caratteristiche
 
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 (30)   Delibera  n.  400/00/CONS  del  5  luglio  2000.  Il
 documento  per la consultazione e la sintesi delle risposte
 e'  disponibile  sul  sito web dell'Autorita' all'indirizzo
 www.Autorita'.it/provv/d 400 00 cons.htm.
 |  |  |  | Tabelle 
 ----> Vedere tabella a pag. 22 del S.O. <----
 54.  Per  quanto  riguarda  la definizione del mercato, nel luglio 2000  l'Autorita' ha riconosciuto dunque la possibilita' che esistano mercati  ove  uno  o  piu'  operatori  acquistano  dai MNO accesso ed originazione  (ad esempio, i MVNO e gli ESP) accanto ad altri mercati ove  gli  scambi  riguardano  servizi  di sola originazione (come gli IAP),  nonche'  la  possibilita'  che  gli  scambi riguardino servizi vocali  e/o dati (in base all'art. 1, comma 1 punto c, della delibera n.   544/00/CONS,   gli   SP   forniscono  al  pubblico  "servizi  di telecomunicazione con esclusione del servizio di telefonia vocale").
 55.  Per  quanto riguarda invece le condizioni regolamentari negli scambi all'ingrosso tra MNO e tali operatori, l'Autorita' ha concluso che:
 1)  "[...]  allo  stato,  non  risulti giustificato un intervento della regolamentazione diretto a fissare le condizioni per l'ingresso nel  mercato dei sistemi radiomobili degli operatori virtuali di rete mobile e dei fornitori di accesso indiretto." (art. 2, comma 1);
 2)  "La  fornitura  di capacita' da parte degli operatori di rete mobile  ai  soggetti  di  cui  ai  commi  3 e 4 [cioe' ESP, SP e ATR] avviene  sulla  base  di  negoziazione  commerciale, nel rispetto dei principi  di trasparenza e non discriminazione. Per la risoluzione di eventuali  controversie  tra operatori si applica l'art. 1, comma 11, della  legge  n. 249/97. [cioe', sussiste l'obbligo a un tentativo di conciliazione  prima  di  ricorsi  in sede giurisdizionale]" (art. 2, comma 5).
 
 56.  La delibera 544/00/CONS non ha, dunque, imposto alcun obbligo di  fornitura  di  accesso e/o originazione in capo agli operatori di rete  mobile  nei  confronti  di nessuna delle categorie di operatori oggetto  di  definizione.  Quanto al generico richiamo ai principi di trasparenza  e  non  discriminazione  di  cui all'art. 2, comma 5, va osservato  come  esso, da un lato, non sia declinato nella previsione di  specifici  obblighi  in  capo  agli  operatori,  dall'altro,  sia riferito  a tutti gli operatori di rete mobile, indipendentemente dal fatto  che  siano  stati  identificati quali aventi SMP. Quest'ultima osservazione  riguarda anche l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di insorgenza di controversia tra le parti.
 
 2.2 Il mercato merceologico
 
 57.  Le  definizioni del mercato dal punto di vista merceologico e geografico si basano, fra le altre cose, su una caratterizzazione dei mercati  retail  che,  come  indicato  dalla  nota  esplicativa  alla Raccomandazione,   e'  propedeutica  alla  corretta  definizione  dei corrispondenti  mercati wholesale. In quanto segue verranno esaminate in  dettaglio  esclusivamente le problematiche ritenute rilevanti per una  caratterizzazione  dei  mercati  retail  (escluse  dunque quelle rilevanti   per  una  loro  puntuale  definizione)  e,  al  contempo, strumentali  rispetto  alla definizione dei mercati wholesale oggetto di analisi.
 58.   L'Autorita',   coerentemente   con   quanto  indicato  dalla Raccomandazione,  ritiene  opportuno  definire  il mercato 15 come il mercato  della fornitura congiunta di accesso e originazione da parte di  MNO  ad  operatori  sprovvisti  di  risorse radio, che permetta a questi  ultimi  di fornire servizi finali, sia vocali, sia dati quali gli SMS.
 59.  Per quanto riguarda invece la fornitura all'ingrosso del solo servizio  di  originazione  di  comunicazioni dati, considerata nella delibera  n.  544/00/CONS (ESP e SP possono richiedere tali servizi), l'Autorita'   ritiene  che  un'eventuale  sua  identificazione  quale rilevante   ai   fini   della   regolamentazione   ex  ante  richieda l'applicazione della procedura di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, in quanto  si  tratta  di un mercato non incluso nella lista dei mercati rilevanti. Le considerazioni svolte in questo documento relativamente al servizio all'ingrosso di accesso e raccolta dati da rete mobile ed ai  servizi  al  dettaglio collegati hanno il solo fine di illustrare l'analisi  del  mercato numero 15 dell'allegato alla Raccomandazione, senza  che  cio'  pregiudichi  un'eventuale  analisi  del  mercato di accesso e raccolta di comunicazione dati da rete mobile.
 60.  E'  possibile,  infine,  individuare  un'ultima  tipologia di servizio  relativa  alla  fornitura  all'ingrosso  - sia alle proprie divisioni  commerciali  sia  ad  un operatore terzo - del servizio di originazione  per  consentire  agli utenti mobili l'accesso a servizi erogati  su numerazioni non geografiche. L'Autorita' ritiene che tali servizi  rappresentino uno specifico mercato, distinto dal mercato di accesso  e  raccolta  delle  chiamate  nelle  reti telefoniche mobili oggetto   della   presente   analisi,  in  quanto  caratterizzato  da condizioni di domanda ed offerta, nonche' da dinamiche concorrenziali differenti  da  quelle  che  contraddistinguono  il mercato in esame. L'Autorita'  ritiene,  pertanto, che un'eventuale sua identificazione quale  mercato  rilevante  ai  fini  della  regolamentazione  ex ante richieda  l'applicazione della procedura di cui all'articolo 7, comma 4 della Direttiva Quadro.
 
 2.2.1. Caratterizzazione del mercato mobile al dettaglio
 
 61. L'uso principale, al livello di mercato al dettaglio, cui sono destinati  i  servizi all'ingrosso in oggetto e' quello di permettere la  fornitura  agli  utenti finali di servizi mobili di comunicazione a/da  altri  utenti collegati alla rete pubblica commutata. Si tratta di  servizi  finali  che,  allo stato attuale, in Italia sono forniti esclusivamente   da  operatori  mobili  con  propria  infrastruttura. L'organizzazione  della  produzione  di tali servizi finali ha dunque luogo  attraverso  l'istituzione  "impresa verticalmente integrata" - alternativa  all'istituzione  "mercato"  -  con  scambi  tra  le  sue divisioni  "rete" e "commerciale". In altri termini, ad eccezione del servizio  di  terminazione mobile, la produzione di servizi finali di comunicazione  mobile  commutata  attualmente  in Italia non comporta scambi  di  mercato tra imprese a valle della filiera produttiva, che acquistano input, e imprese a monte della stessa filiera, che vendono tali input.
 62.  Dal lato della domanda finale, in linea di principio, sarebbe possibile  distinguere fra servizi finali di accesso (la capacita' di effettuare/ricevere  chiamate)  e  servizi finali di comunicazioni in uscita  verso  altri  utenti  - fissi e mobili, nazionali ed esteri - attestati  alla  rete pubblica commutata.(31) In pratica pero', i due servizi  sono, ad oggi, richiesti congiuntamente dagli utenti finali. Si consideri infatti quanto segue:
 al  settembre  2004  la  percentuale  di  SIM  per  cui  e' stato sottoscritto  un  contratto  pre-pagato - che non prevede un addebito fisso  anche  se  non  si e' generato traffico (associabile dunque al solo servizio dell'accesso) - e' stimabile attorno ali' 85%;(32)
 le offerte post-pagate che si rivolgono al mercato di massa degli utenti  individuali  -  quota  preponderante  del  residuo 15% di SIM attive - in genere non includono alcun addebito fisso dovuto anche se non  si  e'  generato  traffico  (anzi,  non  e' infrequente che esse differiscano  da  offerte  post-pagate commercializzate con lo stesso nome   esclusivamente  per  la  modalita'  di  pagamento,  prevedendo identiche condizioni per le comunicazioni originate).(33)
 
 63.  L'Autorita'  riconosce  che  una frazione degli utenti mobili finali  possa  percepire  determinate  poste fisse (non proporzionali cioe'  al  traffico sviluppato) come corrispettivo dovuto per il solo servizio  di accesso. In particolare, si fa riferimento alla tassa di concessione    governativa    pagata    nei   contratti   post-pagati (differenziata  tra  clienti  affari  e  non) ed al "diritto fisso di ricarica" addebitato nei contratti pre-pagati ad ogni ricarica.
 64.  Mentre  nel  primo caso si tratta di una cifra effettivamente dovuta  allo  Stato,  nel  secondo caso l'addebito - sebbene talvolta impropriamente  denominato  "tassa"  -  e' incassato dall'operatore e girato almeno in parte ai gestori dei circuiti di distribuzione delle ricariche  (ad esempio, giornalai e banche). A parere dell'Autorita', in entrambi i casi appare improprio assimilare tali addebiti a quanto pagato,  ad  esempio, dagli utenti di rete fissa per il solo servizio d'accesso  (si  pensi  al  canone bimestrale di abbonamento a Telecom Italia).
 65.  In conclusione, pure in presenza di una pluralita' di MNO che potrebbero  predisporre  offerte  destinate  a  utenti che richiedano servizi  d'accesso  separati  da  servizi di traffico, questo tipo di domanda  non  appare  essersi  percettibilmente manifestata(34). Cio' porta   a   concludere  che  gli  utenti  finali  mobili  al  momento percepiscano accesso ed originazione come elementi indistinguibili di un  unico  servizio  di  "comunicazione  mobile". L'Autorita' ritiene dunque  che  essi  formino un bundle soggetto ad un vincolo di prezzo comune.
 66.  A questo punto e' necessario sottolineare che, oltre al fatto che   si   tratta   di  servizi  richiesti  congiuntamente,  esistono motivazioni  di  natura  tecnologica  che  portano  a  concludere che accesso  ed originazione mobile si debbano considerare congiuntamente nella  fornitura  di  servizi  finali mobili di comunicazione su rete pubblica commutata.
 67.  Infatti  la  risorsa  essenziale  per fornire l'accesso e' lo spettro  radio.  Quest'ultimo e' condiviso fra piu' utenti nel tempo, nello  spazio  e  nella  frequenza, senza che sia possibile - come e' invece  il  caso  per  le  reti  fisse  commutate - associare ad ogni singolo utente un determinato ammontare di risorse economiche volte a fornirlo (ad esempio, il singolo doppino in rame tra la sede d'utente e  lo  stadio  di  linea).  A differenza di quanto avviene nelle reti fisse,  dove la tecnologia attualmente in uso permette agli operatori alternativi  di  accedere  alle  infrastrutture in rame della rete di accesso, nelle reti mobili GSM la gestione dinamica dell'assegnazione delle  risorse  di  accesso  radio  agli utenti e' demandata alle BSC (Base Station Controller), che non possono essere controllati da piu' di un nodo MSC (Mobile Switching Center) per volta. Il superamento di tale  limitazione  richiederebbe la progettazione di nuovi apparati e la sostituzione di quelli in uso.
 68.  In  assenza  di modifiche radicali all'attuale tecnologia, il primo punto della rete mobile dove e' possibile l'interconnessione e' dunque  il MSC, cioe' un nodo di commutazione. Anche in questo senso, accesso  ed originazione devono considerarsi input inscindibili e non fruibili separatamente.
 69. L'Autorita' ritiene che l'insieme dei servizi di comunicazione mobile richiesti congiuntamente dagli utenti finali includa, oltre ai servizi   di  comunicazione  vocale  e  a  quelli  di  accesso  e  di originazione   di  comunicazioni  vocali,  anche  gli  SMS,  data  la maturita'  (vedi  nota 31) e diffusione di tale servizio. Riguardo la diffusione del servizio, l'Autorita' stima che tra il 2000 ed il 2004 il numero di SMS/anno inviati per SIM attiva sia piu' che raddoppiato -  vedi  Figura  1.  La figura mostra anche le variazioni rispetto al 2000 del numero di chiamate e del numero di minuti per SIM attiva.
 
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 (31)  Queste  ultime,  prima  limitate  alle  comunicazioni
 vocali,  sono  poi  state  estese a brevi messaggi di testo
 (SMS,  Short  Messaging  System)  dalla seconda meta' degli
 anni   '90,   seguiti   dai   messaggi  multimediali  (MMS;
 Multimedia   Messaging  System)  attorno  al  2002  fino  a
 giungere   ai  servizi  innovativi  di  video-comunicazione
 mobile  attualmente  in  fase  di  lancio.  In taluni casi,
 l'offerta  congiunta  all'utente  finale include servizi di
 navigazione  Internet  via  terminale mobile introdotti nel
 2000.
 (32) Fonte: Mobile Communications, numero 385, 28 settembre
 2004.
 (33)   Sebbene   sia  possibile  fare  cio'  anche  tramite
 contratti  pre-pagati,  l'offerta  post  pagata (attraverso
 fatturazione a scadenze regolari prefissate) si presta piu'
 naturalmente a: i) praticare un prezzo per il solo accesso,
 separato  cioe'  dagli  altri  servizi  fruibili  grazie  a
 quest'ultimo;  e  ii) praticare prezzi diversi a utenti con
 diversa   propensione  a  generare  traffico  (ad  esempio,
 attraverso chiamate a prezzo zero fino al raggiungimento di
 un  certo  ammontare contro il pagamento di una cifra fissa
 mensile   ovvero   prezzi  scontati  al  raggiungimento  di
 determinate  soglie  di  spesa).  Pacchetti  tariffari  con
 queste  ultime  caratteristiche  sono  presenti sul mercato
 italiano.
 (34)  Naturalmente,  la presenza sul mercato di offerte che
 evidenzino   separatamente   un  importo  a  copertura  del
 servizio  d'accesso  e',  in linea di principio, condizione
 necessaria  ma  non sufficiente a concludere che essi siano
 considerati  dagli utenti finali come servizi non legati da
 un unico vincolo di prezzo.
 
 ----> Vedere grafico a pag. 26 del S.O. <----
 70. La figura 2 riporta, per classi d'eta' degli utenti finali, la percentuale  di  quelli  che, in una scala da 1 a 10, hanno assegnato un'importanza non inferiore a 5 ad almeno una fra quattro motivazioni per l'utilizzo degli SMS.(35)
 
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 (35)Tali  motivazioni  sono:  i)  un  SMS costa meno di una
 chiamata  voce  a  persone  che  utilizzano  il  mio stesso
 operatore;  ii) un SMS costa meno di una chiamata a persone
 che  utilizzano  un  operatore  diverso  dal  mio;  iii) la
 persona   che   intendo   chiamare   non   e'   al  momento
 raggiungibile;  iv)  uso  gli SMS perche' sono una forma di
 comunicazione moderna, piu' efficace e discreta.
 
 ----> Vedere grafico a pag. 27 del S.O. <----
 
 71.  Per quanto riguarda gli altri servizi, quali i servizi MMS ed i  servizi  di  navigazione  internet  in banda stretta via terminale mobile(36),  e'  piu'  difficile  concludere  se  il  loro  grado  di diffusione  e  maturita'  giustifichi  o  meno la loro inclusione nel bundle  di  servizi  mobili legati da un comune vincolo di prezzo dal lato  della  domanda.  La  questione  puo'  comunque  essere lasciata aperta,  dal  momento  che cio' non influisce sulla valutazione della dominanza.
 72.  Per  quanto  riguarda invece i servizi di video-comunicazione mobile, essi appaiono possedere le caratteristiche proprie di servizi emergenti,   per   i   quali   sussiste   la   presunzione   che   la regolamentazione  ex-ante  non  sia  appropriata. Sebbene l'Autorita' tenda  a  ritenere  che questi servizi non rientrino nel mercato come fin  qui  definito,  anche  in questo caso la questione puo' comunque essere   lasciata   aperta,  dal  momento  che  non  influisce  sulla valutazione della dominanza.
 1.   Si   condivide   l'orientamento   dell'Autorita'   circa   la caratterizzazione   del   mercato   al   dettaglio   dei  servizi  di comunicazione mobili disponibili al pubblico?
 
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 (36) Per banda stretta si intende a velocita' comparabili a
 quelle  della  navigazione  internet dial-up su rete fissa,
 inferiori  a  quelle  che saranno possibili, ad esempio, su
 reti  mobili  di  terza  generazione.  Si  noti inoltre che
 questo  servizio  differisce  dagli  altri  servizi fin qui
 considerati  e  dai  servizi  di video-comunicazione mobile
 considerati    piu'   sotto,   in   quanto   non   comporta
 comunicazioni  tra  individui  attestati alla rete pubblica
 commutata.
 
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 73.  TIM e WIND condividono l'orientamento dell'Autorita' circa la caratterizzazione  del  mercato  al  dettaglio  in base alla quale si includono  in  un  unico mercato i servizi di accesso e originazione, ossia  i  servizi di comunicazione da rete mobile, quali voce ed SMS, mentre si escludono i servizi di accesso dati, tra cui i servizi MMS. Inoltre  le  societa'  condividono  la  decisione  dell'Autorita'  di escludere  dal  mercato  all'ingrosso i servizi di originazione delle chiamate da rete mobile verso numerazioni non geografiche. Per quanto riguarda la fornitura all'ingrosso del servizio di originazione verso numerazioni  non geografiche, TIM ritiene che un'eventuale inclusione di   tale   mercato   nella  lista  dei  mercati  rilevanti  richieda necessariamente  l'adozione  della  procedura ex art. 7, commi 3 e 4, della Direttiva 2002/21 /CE.
 74.  Vodafone  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  circa la caratterizzazione  del  mercato al dettaglio, mentre non condivide le considerazioni   inerenti   l'originazione   a   servizi  erogati  su numerazioni  non  geografiche.  La  Societa' ritiene, difatti, che il mercato  dell'accesso  ed  originazione  mobile non possa prescindere dalla raccolta verso le numerazioni non geografiche.
 75.  Atlanet,  BT  Albacom,  Colt, Tiscali, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele2 e Welcome Italia ritengono che la caratterizzazione del mercato mobile  al  dettaglio  sia  condivisibile  in  generale,  ma  risulti incompleta  e  poco  chiara  sotto  i  seguenti  profili:  la mancata distinzione  tra  utenti  finali  famiglia  e  business  e la mancata chiarezza  riguardo  l'inclusione  o  meno  nel  mercato retail delle chiamate  voce  e  dati  dirette  a  numerazioni non geografiche. Per quanto  riguarda  il  primo  punto,  le  societa'  ritengono che tale mancata  distinzione  abbia  comportato  una valutazione non corretta dell'andamento  dei  prezzi  da  parte  dell'Autorita'.  Infatti,  la maggiore profittabilita' dei clienti business si traduce in dinamiche di prezzi piu' favorevoli rispetto quelle cui hanno accesso i clienti residenziali;  inoltre la maggiore dinamicita' delle offerte business e'  imputabile  alla  sottoscrizione  da parte di taluni operatori di contratti   per   la   vendita   di   pacchetti   di  SIM  aziendali, caratterizzati da valorizzazioni particolarmente ridotte del traffico on-net   e   da  consistenti  sconti  a  volume,  da  utilizzare  per trasformare   il  traffico  fisso-mobile  in  traffico  mobile-mobile mediante  il  GSM  box.  Le  societa'  audite  osservano  che  da una opportuna  distinzione tra clienti business e famiglia sarebbe emersa una  sostanziale  costanza  dei  prezzi,  tipica  di  un  contesto di oligopolio  collusivo,  e  una  diminuzione  dei  prezzi del segmento affari da imputarsi pero' principalmente ai fenomeni sopra descritti. Per  quanto  riguarda  il secondo punto, le societa' ritengono che il documento  non indichi chiaramente se il mercato al dettaglio includa o  meno  le chiamate originate da reti mobili e dirette a numerazioni non geografiche mentre il servizio all'ingrosso di originazione delle chiamate  verso  tali  numeri  e'  chiaramente  escluso  dal  mercato all'ingrosso.  Le  societa'  audite  ritengono  che  l'analisi  delle caratteristiche  di  tale  tipologia  di chiamate sia particolarmente rilevante  ai  fini dell'analisi della domanda retail dal momento che esiste  gia'  una  domanda  da  parte dei clienti finali a sviluppare traffico  su  reti  di operatori alternativi all'operatore d'accesso. Inoltre,  se  tale  domanda  si  e'  sviluppata  nonostante i clienti debbano  digitare  un  numero di accesso alla piattaforma, nonche' un PIN prima di poter digitare il numero di destinazione desiderato, con conseguenti  lunghi  tempi  di  attesa, e' presumibile che la domanda retail potenziale sia ancora maggiore.
 Sempre   riguardo  la  caratterizzazione  del  mercato  mobile  al dettaglio,  le societa' non condividono l'orientamento dell'Autorita' in  base  al  quale  i servizi di accesso da rete mobile sono ad oggi richiesti "congiuntamente" dagli utenti finali. La domanda di servizi di  sola originazione non si e' manifestata semplicemente perche' non esiste  un'offerta  di  tali servizi. A conferma di cio', le societa' audite  osservano  come  finora  abbia riscosso notevole successo una fruizione  molto  piu' complessa della carrierselection rappresentata dall'impiego di numeri verdi.
 Le societa', infine, non condividono l'affermazione dell'Autorita' secondo  la  quale  il  costo  fisso di ricarica per i pre-pagati non costituisce  una  remunerazione  dell'accesso,  in considerazione del fatto  che  se  la  ricarica  non  viene rinnovata periodicamente, il servizio  di accesso non e' disponibile pur in presenza di un credito residuo.
 76.  Intermatica,  AIIP,  TWC  e Pagine Italia non condividono del tutto   le   conclusioni   raggiunte   dalla  Autorita'  in  tema  di caratterizzazione  del  mercato  al  dettaglio.  Da un lato, infatti, concordano sulla opportunita' di considerare congiuntamente i servizi di  accesso  ed  originazione ma, d'altro lato, ritengono che debbano essere  individuati  mercati  distinti di accesso ed originazione per voce, dati ed SMS. A parere delle societa' audite, tale segmentazione dei   mercati  non  comporterebbe  necessariamente  l'adozione  della procedura di cui all'art. 7, commi 3 e 4, della Direttiva 2002/21/CE.
 77.  ELSACOM pur riconoscendo che per la clientela al dettaglio il mercato  dei  servizi  mobili  satellitari sia distinto da quello dei servizi   mobili   terrestri,  ritiene  che  le  aree  di  potenziale sovrapposizione dei servizi mobili satellitari e terrestri potrebbero condurre  a  configurare  un  mercato  unitario  dei servizi mobili e personali  o,  in  alternativa, un mercato piu' ristretto dei servizi mobili in tecnica integrata satellitare e terrestre. ELSACOM segnala, inoltre,   di   possedere   tutte   le   caratteristiche  individuate dall'Autorita' per qualificare gli MNO.
 78.  Sinergie  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  circa la caratterizzazione   del   mercato   al   dettaglio   dei  servizi  di comunicazione mobili.
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 79.  In  merito  alla  caratterizzazione del mercato al dettaglio, strumentale  rispetto  alla definizione del mercato wholesale oggetto di  analisi,  l'Autorita'  ritiene  che  gli utenti finali al momento percepiscano  i  servizi  di  accesso  e  originazione  come elementi indistinguibili  di  un  unico  servizio di comunicazione mobile. Per questa ragione, tali servizi formano un bundle soggetto ad un vincolo di  prezzo  comune.  In  merito alla remunerazione dell'accesso e, in particolare,  ai  diritti  fissi di ricarica addebitati nei contratti pre-pagati,  l'Autorita',  pur  riconoscendo  che  se la ricarica non viene   rinnovata  periodicamente  il  servizio  di  accesso  non  e' disponibile  anche in presenza di un credito residuo, ritiene che non sia  appropriato  assimilare  tali  addebiti al canone di abbonamento alla  rete  fissa.  Si tratta, infatti, di addebiti girati, almeno in parte, ai gestori dei circuiti di distribuzione delle ricariche.
 80.   Per  quanto  riguarda  il  servizio  di  originazione  verso numerazioni non geografiche a livello retail, l'Autorita' osserva che le  condizioni  di  accesso  alle  numerazioni NNG in genere non sono evidenziate  nelle  offerte  che  si rivolgono al pubblico al fine di incentivare  la  sottoscrizione  di un abbonamento con un particolare MNO.   Pertanto   l'Autorita'   e'  dell'opinione  che  tali  servizi costituiscano un cd. after-market rispetto alla scelta dell'operatore mobile, che e' invece influenzata da altri fattori.
 81. Per quanto riguarda la mancata distinzione tra utenti business e  famiglia,  la  metodologia  seguita dall'Autorita' e' in linea con quanto  previsto  dalla Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti  in  base  alla  quale  nel  "mercato  al  dettaglio  delle comunicazioni  mobili  nel  suo  complesso non e' chiaro se privati e imprese  possano  essere  considerati  facenti  parte  di  uno stesso mercato  o  meno  in quanto non sembra esservi un criterio chiaro per distinguerli,  benche'  possano essere applicate modalita' tariffarie molto  diverse  per  attirare  un  certo tipo di cliente o modello di utenza".  A tal proposito l'Autorita' osserva che la clientela mobile retail puo' essere raggruppata in tre categorie principali: famiglie, piccole  imprese  e  grandi imprese. Per quanto riguarda le prime due tipologie,  risulta  estremamente  difficile  distinguere  tra utenti business  e  famiglia,  in  quanto l'utilizzo promiscuo del terminale mobile  e'  molto  frequente.  In  virtu'  di  queste  considerazioni l'Autorita'  ha ritenuto corretto utilizzare come criterio distintivo tra  le  due  categorie di clienti l'utilizzo di contratti pre-pagati (famiglie)   o   post-pagati   (piccole  imprese).  L'analisi  svolta dall'Autorita'  ha  riscontrato una riduzione dei prezzi per entrambe le   tipologie   di  contratto  (vedi  fig.  3-6  della  proposta  di provvedimento).  Diverso  e' il caso dei grandi clienti affari, i cui contratti  sono  generalmente  personalizzati  per  cui  e' difficile calcolare  un  indice  di  prezzo.  Per questa ragione l'Autorita' ha ritenuto  opportuno  includere nell'analisi dell'andamento dei prezzi l'impatto  complessivo  di  offerte  promozionali non considerato nel calcolo  del  prezzo dei panieri , riscontrando anche in tal caso una riduzione generalizzata dei prezzi.
 82.  Alla luce delle considerazioni appena effettuate, l'Autorita' ritiene  che  il  mercato  al  dettaglio dei servizi di comunicazione mobile  includa  i  servizi  voce  ed  SMS,  mentre restano esclusi i servizi   di  accesso  dati,  tra  cui  i  servizi  MMS.  L'Autorita' ribadisce,  infatti,  che i servizi di accesso dati in banda larga da rete  mobile  costituiscono un mercato emergente per i quali sussiste la presunzione che la regolamentazione ex-ante non sia appropriata. A tal  proposito,  l'Autorita'  concorda  con le valutazioni sviluppate dalla Commissione nella Raccomandazione al paragrafo 4.3.
 
 Mercato mobile all'ingrosso
 
 83.  A  livello  del  mercato all'ingrosso collegato al mercato al dettaglio  appena  caratterizzato,  l'Autorita' ritiene che, anche in base   ad  una  valutazione  prospettica,  allo  stato  attuale,  non esistano,  sostituti  dal  lato  della  domanda  ai servizi wholesale prodotti per il loro uso interno (cd. autoproduzione) dagli operatori che gestiscono reti mobili GSM e UMTS.
 84.  L'Autorita'  ritiene  infatti che l'alternativa piu' prossima dal  lato  della domanda ai servizi di accesso ed originazione mobile dei  MNO  sia  costituita da quei servizi che potrebbero teoricamente essere  offerti  da gestori di reti R-LAN (Radio Local Area Network). Tuttavia,  tali  servizi  non  posseggono, ne' possederanno nel breve periodo,  la  copertura  e l'interoperabilita' tecnica con altre reti commutate  tali  da  renderli  sufficientemente intercambiabili con i corrispondenti servizi prodotti dai MNO.
 85.  L'Autorita'  ritiene  inoltre  che  i  servizi  di accesso ed originazione   prodotti   da   un  particolare  MNO  siano  sostituti sufficientemente  prossimi rispetto a quelli offerti da un altro MNO, e  conclude  di conseguenza che esiste un unico mercato rilevante che include  tutti i MNO dotati di risorse di frequenza, anziche' mercati separati (uno per ciascuna rete mobile).
 86.  Rispetto a questo ultimo punto, l'Autorita' riconosce che dal punto  di  vista  di  un  IAP le reti mobili non sono necessariamente perfettamente  sostituibili  l'una  con  l'altra.  Infatti, un IAP ha verosimilmente  piu' interesse ad ottenere (attraverso un servizio di Carrier  Selection,  CS, o Carrier Pre-Selection) l'accesso alle reti con  ampie  basi di clienti. Tuttavia questa circostanza, piu' che al momento  della  definizione  del  mercato,  puo'  assumere  una certa rilevanza   al   momento   dell'eventuale   imposizione  di  obblighi regolamentari  in  capo  ai  MNO con significativo potere di mercato. Infatti  l'obbligo  di  fornire  un  servizio  di CPS puo' essere uno strumento  per  porre rimedio alla dominanza di MNO con ampie basi di clienti.
 87.  In  conclusione,  l'Autorita' identifica un unico mercato dei servizi all'ingrosso di accesso ed originazione (forniti da operatori GSM  ed UMTS) che permettano ad operatori senza risorse di spettro di concorrere con i MNO nella fornitura di bundle alternativi di servizi mobili (voci e dati) agli utenti finali.
 88.  Si  tratta  di  servizi  grazie  ai quali gli operatori senza risorse  di  spettro, possono sostituirsi ai MNO; in altre parole, un cliente  di  un  operatore  mobile puo' terminare il proprio rapporto contrattuale   con   il  proprio  MNO  per  iniziarne  un  altro  con l'operatore  senza  risorse  di  spettro  volto  alla  fornitura  del medesimo insieme di servizi.
 89.   La   definizione  di  questo  mercato,  al  momento  attuale inesistente(37),  e'  propedeutica  ad  un'eventuale  imposizione  di obblighi   che   portino   alla  sua  nascita  qualora  si  riconosca un'insufficienza della concorrenza fra operatori mobili verticalmente integrati  per  garantire  gli  obiettivi  del  regolatore tramite un intervento ex-ante.
 90.  L'Autorita' ritiene che la questione se tale intervento debba comprendere  o  meno l'utilizzo di SIM emesse dai MNO, oppure servizi di  accesso  indiretto  non  vada trattata in sede di definizione del mercato,    ma   nell'ambito   della   definizione   degli   obblighi regolamentari  che segue un'eventuale identificazione di soggetti con significativo  potere di mercato. Infatti, solo a valle di un'analisi che  evidenzi  che  il funzionamento del mercato finale dei bundle di servizi  mobili  sia  pregiudicato da ben individuate distorsioni nel mercato  all'ingrosso  in  oggetto  risolvibili  con regolamentazione ex-ante, sara' possibile decidere se l'intervento regolamentare debba essere  mirato  anche  a  facilitare  la  nascita  di  operatori  che necessitano di diversi gradi di accesso alle risorse dei MNO - come i MVNO,  gli  ESP  o  gli  IAP.  Per  quanto riguarda questi ultimi, e' opportuno  qui  sottolineare  che  un  eventuale obbligo di CPS, data l'attuale  diffusione di contratti post-pagati con le caratteristiche di  fatturazione  descritte  sopra,  per poter avere un impatto sugli equilibri  di mercato, dovrebbe verosimilmente essere attuato in modo tale  da  permettere  di  rimuovere  ogni  obbligo  contrattuale  tra l'utente  finale  e il MNO che fornisce il servizio di CPS. In questo modo  l'obbligo  di  CPS  diventerebbe molto simile ai servizi di cui necessita un ESP che, a differenza di un MVNO, non dispone di proprie risorse di numerazione e non emette SIM.
 2. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' circa la definizione del  mercato  all  'ingrosso  dei  servizi di accesso ed originazione mobili  per  operatori mobili senza risorse radio per la fornitura di bundle  di  servizi  mobili agli utenti finali sostitutivi rispetto a quelli attualmente offerti esclusivamente da operatori con risorse di spettro?
 
 ------------------------------
 
 (37)  Inesistente  in  quanto non avvengono transazioni tra
 imprese  distinte,  ma  solo tra divisione rete e divisioni
 commerciali, all'interno della stessa impresa verticalmente
 integrata.
 
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 91.  TIM  ritiene  che l'Autorita', nel definire il mercato, sembra delineare possibili interventi regolamentari. A parere di TIM, emerge una  chiara  competitivita'  del  mercato e pertanto non si comprende come  sia  stato  possibile  ipotizzare  rimedi specifici a fronte di problemi  competitivi  che  attualmente, ed in linea prospettica, non sono stati identificati dall'analisi svolta dall'Autorita'.
 92.  Vodafone  ritiene piu' opportuno definire un mercato unico dei servizi  all'ingrosso  di  accesso  e  originazione che permettano ad operatori  senza  risorse  di  spettro di fornire servizi mobili agli utenti  finali,  ivi incluse le chiamate dirette alle numerazioni non geografiche.  Inoltre  la  societa'  non ritiene appropriato limitare l'offerta  dei  servizi  ad  un  bundle  che  consenta  all'operatore alternativo   di   sostituirsi  integralmente  all'operatore  mobile. L'operatore  alternativo  potrebbe  anche  voler  offrire solo alcune direttrici  di traffico pagando una raccolta all'operatore mobile per singola  chiamata.  93.  WIND condivide l'orientamento dell'Autorita' circa  la  caratterizzazione  del mercato all'ingrosso dei servizi di accesso ed originazione mobili per operatori senza risorse radio.
 94.  Atlanet,  BT  Albacom,  Colt,  Tiscali, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele2  e Welcome Italia non condividono l'orientamento dell'Autorita' circa la definizione del mercato all'ingrosso in quanto ritengono che la   definizione  di  tale  mercato  debba  essere  coerente  con  la definizione  del mercato retail e debba, pertanto, includere anche le comunicazioni  mobili  a  numerazioni  non  geografiche.  Le societa' ritengono  corretto  definire il mercato all'ingrosso come il mercato dei  servizi  di  accesso  e di originazione mobile, ma non ritengono corretto  precisare  che  la  finalita'  dell'operatore  che acquista accesso/originazione  nel  mercato  wholesale  sia  "la  fornitura di bundle  di  servizi  mobili" nel mercato retail. Infatti, le societa' ritengono  che  la  domanda  del  servizio  wholesale  di accesso sia costituita  da:  1)  domanda  delle divisioni commerciali dei MNO; 2) roaming  degli operatori MNO nuovi entranti; c) domanda di accesso di operatori   privi  di  risorse  radio.  Quest'ultima  domanda  rimane insoddisfatta  a  causa  del diniego a fornire accesso da parte degli operatori  MNO.  Analogamente,  per  quanto  concerne  il servizio di originazione  delle  chiamate,  che  a  parere  delle societa' audite rappresenta  un  "di cui" del servizio di accesso, la domanda sarebbe cosi'  costituita: 1) domanda delle divisioni commerciali dei MNO; 2) domanda  di  operatori  diversi  interessati ad acquistare servizi di raccolta   di   traffico   dati;  3)  domanda  di  operatori  diversi interessati  ad  acquistare servizi di raccolta di traffico voce, ivi inclusa  la direttrice di traffico verso numerazioni non geografiche. L'unico servizio wholesale attualmente offerto dai MNO e' la raccolta di traffico voce verso le numerazioni non geografiche.
 Inoltre   le   societa'   audite   non  condividono  l'affermazione dell'Autorita'  secondo  cui  il  mercato dei servizi all'ingrosso di accesso e originazione e' inesistente, per cui non risulta necessario alcun  obbligo.  Le  societa',  al  contrario,  ritengono che: le pur limitate  transazioni  che  avvengono  nel mercato wholesale non sono solo  quelle  indicate  dall'Autorita', ma anche quelle che avvengono tra  MNO per la fornitura del servizio di roaming nazionale e tra MNO e  altri  operatori  per  i  servizi di accesso a NNG; la mancanza di ulteriori  transazioni  non  e'  dovuta all'assenza di domanda, ma al rifiuto  a  contrarre  da  parte  degli  MNO. A parere delle societa' audite, il ridotto livello di transazioni nel mercato dovrebbe essere un  elemento di preoccupazione da parte dell'Autorita', piuttosto che un  elemento  che porti conduca alla conclusione dell'inesistenza del mercato  stesso.  Infine,  le societa' non condividono le valutazioni dell'Autorita' in base alle quali esisterebbero motivazioni di natura tecnologica  che  portano  a  concludere  che  accesso e originazione debbano  essere  considerate  servizi inscindibili. Infatti, il fatto che  il  primo  possibile punto di raccolta del traffico coincide con l'MSC  non  comporta  l'inscindibilita'  dei  servizi  di  accesso  e traffico.
 In  conclusione  le  societa'  audite  propongono  che  il  mercato all'ingrosso  dei  servizi  di  accesso  e  originazione  mobili  sia definito   come   l'insieme   dei  servizi  intermedi  di  accesso  e originazione  forniti  da  un  MNO, che includono l'accesso alla rete mobile,  i servizi voce di base, il roaming nazionale, i servizi voce supplementari e VAS e gli SMS ed i servizi offerti in auto-produzione alle proprie divisioni commerciali.
 95.  INTERMATICA,  AIIP,  TWC  e  Pagine Italia condividono solo in parte  le  conclusioni  raggiunte  dalla  Autorita'.  In  particolare ritengono  che  il  mercato  wholelsale  debba  essere  costituito da servizi  tra loro disaggregati e non da un bundle di servizi. Inoltre sottolineano  che  il  fatto  che il mercato sia, al momento attuale, "inesistente" e' dovuto esclusivamente al rifiuto a trattare da parte degli   MNO,   circostanza   che   rende   necessario  un  intervento regolamentare.
 96.  ELSACOM  ritiene  che  il  mercato dei servizi all'ingrosso di accesso  e  originazione dovrebbe includere tra gli MNO, accanto agli operatori GSM ed UMTS, anche la stessa ELSACOM in quanto fornitore di capacita' e servizi mobili satellitari.
 97.  Sinergie condivide l'orientamento dell'Autorita' relativamente alla  definizione  del  mercato  dell'accesso  e originazione da rete mobile.
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 98.  Per  quanto  riguarda la definizione del mercato all'ingrosso l'Autorita'  osserva  quanto segue. Il servizio di originazione verso numerazioni  non  geografiche risulta caratterizzato da condizioni di domanda  e offerta e da dinamiche concorrenziali differenti da quelle che  contraddistinguono  il  mercato in esame, sebbene le diverse NNG utilizzino  sostanzialmente  le  stesse  risorse della rete d'accesso mobile  e  richiedano  le  stesse  attivita' di configurazione ed uso delle  rete  intelligente  per il riconoscimento, l'istradamento e la tariffazione  della  chiamata. A conferma di cio', si osservi che nel caso in cui un MNO aumenti in maniera significativa e non transitoria il  prezzo  all'ingrosso per l'accesso dei suoi utenti alle NNG di un operatore   interconnesso,   il   titolare  della  NNG  non  potrebbe sostituire  l'accesso  alle  numerazioni di un MNO con l'accesso alle numerazioni  di una altro MNO, dato che si tratta nella maggior parte dei casi di persone differenti.
 99.  Alla  luce di queste considerazioni l'Autorita' ritiene che i servizi  di  accesso  alle  NNG  rappresentino  un  mercato specifico eventualmente  soggetto ad identificazione quale mercato rilevante ai fini  della regolamentazione ex-ante di cui all'art.7, comma 4, della Direttiva Quadro.
 100.  Per quanto riguarda la possibilita' di considerare accesso e originazione  nelle  reti  pubbliche  mobili  come  mercati separati, l'Autorita',  in  linea con la Raccomandazione sui mercati rilevanti, osserva  che  i servizi di accesso e originazione vengono solitamente forniti  congiuntamente  da  un operatore di rete, per cui entrambi i servizi  possono  essere  considerati  parte dello stesso mercato per quanto riguarda il settore all'ingrosso.
 101.   Con   riferimento  all'osservazione  effettuata  da  alcune societa'  audite  in  base  alla  quale  il  mercato all'ingrosso dei servizi  di  accesso  e  originazione  non  sarebbe inesistente, come affermato  dall'Autorita',  in quanto le pur limitate transazioni che avvengono  nel  mercato  wholesale  includerebbero  anche  quelle che avvengono   tra  MNO,  per  la  fornitura  del  servizio  di  roaming nazionale,  e  tra  MNO  e  altri  operatori  per  l'accesso  a  NNG, l'Autorita' osserva quanto segue: i) il servizio di roaming nazionale non  e'  considerato  un servizio compreso tra quelli suscettibili di regolamentazione  ex-ante  in  quanto  si  tratta di una disposizione regolamentare  transitoria  imposta  agli  operatori  di  rete mobile esistenti  per fornire il roaming agli abbonati di un nuovo operatore di  rete  nella  fase  iniziale della sua attivita'; ii) i servizi di accesso  alle  NNG,  come  sopra  piu'  estesamente  argomentato, non risultano   essere   oggetto  della  presente  analisi.  L'Autorita', pertanto,  ritiene che, allo stato attuale, il mercato dei servizi di accesso e originazione in Italia risulti inesistente nel senso che in tale  mercato  non avvengono transazioni tra imprese distinte ma solo tra  divisione rete e divisioni commerciali, all'interno della stessa impresa verticalmente integrata.
 102.  In  conclusione,  l'Autorita'  conferma  la  definizione del mercato  in  oggetto  come  il  mercato  della fornitura congiunta di accesso  e  originazione  da  parte di MNO ad operatori sprovvisti di risorse  radio,  che  permetta  a  questi  ultimi  di fornire servizi finali, sia vocali, sia dati quali SMS.
 
 2.3. Il mercato geografico
 
 103.  Tenuto  conto  della  giurisprudenza  antitrust Comunitaria, delle  Linee  guida  e  del  fatto che le abilitazioni a gestire reti mobili  e  le relative reti esistenti/in corso di completamento hanno copertura  nazionale, l'Autorita' ritiene che l'ambito geografico sia l'intero territorio nazionale.
 3.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in  merito alla dimensione geografica del mercato?
 104. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito alla dimensione geografica del mercato.
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 105. L'Autorita' conferma che la dimensione geografica del mercato e' nazionale.
 
 3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 106. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo,  in  relazione al processo di definizione e di valutazione del  significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento della  definizione  di  significativo potere di mercato a quella data dalla  Corte  di  giustizia  europea  per  la  nozione  di  posizione dominante  di  cui all'articolo 82 del trattato CE. Una sintesi degli orientamenti  della  Commissione circa l'interpretazione del concetto di    posizione    dominante   nell'industria   delle   comunicazioni elettroniche  e' contenuta nelle Linee guida dell' 11 luglio 2002 che le  ANR  devono  tenere in massimo conto nello svolgimento delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).
 107. Le Linee guida al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR devono fare  in  modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della Commissione  ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e  del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. In realta'  l'applicazione ex-ante della nozione di significativo potere di  mercato  da  parte  delle  ANR  richiedera'  un adeguamento delle modalita'  di  valutazione  del  potere  di  mercato utilizzate dalle Autorita'  per  la concorrenza, in virtu' della considerazione che le ANR  si  baseranno,  necessariamente,  su  ipotesi  diverse da quelle assunte   dalle   Autorita'   per  la  concorrenza  nell'applicazione retrospettiva   dell'articolo   82.   In  particolare,  le  decisioni dell'Autorita'  si  avvarranno,  inter  alia,  di  elementi  di  tipo previsionale  basati  su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato   disponibili   al  momento  dell'adozione  della  decisione. L'orizzonte  previsionale  verra' calibrato sulla periodicita' che il Codice  impone  per  le analisi di mercato, che come gia' specificato altrove, e' pari a 18 mesi.
 108. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si  misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile  delle  vendite  o dei ricavi a favore di altre imprese. Tale  capacita'  e'  sottoposta  ad  una  serie  di  vincoli  di tipo concorrenziale   provenienti   sia   dai  concorrenti  che  l'impresa fronteggia  direttamente  nel proprio mercato di appartenenza, sia da imprese  che  potrebbero  decidere  di  entrare  nel  mercato a medio termine  qualora  si  verifichi  un  piccolo,  ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi.
 109.  La  quota  di  mercato  detenuta  da  un'impresa puo' essere utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene nel  nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi  concorrenziali  risulti  ridimensionato  rispetto  al quadro precedente,  le  Linee  guida  della  Commissione,  al  paragrafo 75, ricordano  espressamente  che  "le quote di mercato sono spesso usate come  indicatore  indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se al  paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e' preferibile  utilizzare  quote  di  mercato  calcolate sulla base del valore  delle  vendite,  al  successivo  paragrafo 77, si afferma che "spetta  alle  ANR  decidere  i  criteri  piu' adatti per misurare la presenza  sul  mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla raccomandazione.
 110.  La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato e le Linee guida, al paragrafo 78,  ricordano  che  le  Autorita' di regolamentazione devono percio' "intraprendere  un'analisi  completa  e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza  di  un significativo potere di mercato". A tal proposito vengono  indicati  quali  criteri  per  la  misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di    infrastrutture    difficilmente    duplicabili,   1e   barriere all'ingresso,   le   economie   di   scala   e  di  diversificazione, l'integrazione  verticale,  la  rete  di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.
 111.   Il  riscontro  di  una  posizione  di  dominanza  non  puo' prescindere  da  una valutazione della facilita' di ingresso e quindi delle  barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel settore  delle  comunicazioni  sono costituite da vincoli normativi e dalla  necessita'  di  effettuare  notevoli  investimenti, non sempre recuperabili.  Per  quanto  riguarda i primi si pensi, ad esempio, al caso  in  cui  si  e'  fissato  un limite al numero di imprese aventi accesso  allo  spettro  radio  per l'offerta di servizi connessi. Per quanto  riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali di  produzione  di  investimenti  in  capitale fisso con limitati usi alternativi  al  di  fuori  dell'industria  delle comunicazioni. Tali barriere   all'ingresso,  pero',  possono  rivestire  un  ruolo  meno importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione tecnologica,   come  e'  il  caso  per  determinati  servizi/reti  di comunicazione elettronica.
 
 3.1.  Il mercato della fornitura congiunta di accesso ed originazione
 voce e dati
 
 112.  In  una  industria dove operano sia MNO sia operatori mobili virtuali  (in  senso  lato),  la  quota  di  ciascun  MNO nel mercato all'ingrosso  e' calcolata sommando alla sua quota retail (che misura l'autoproduzione)  le  quote retail degli operatori virtuali a cui il MINO  fornisce input di rete. 113. Come gia' osservato nel precedente capitolo,  fino  ad  ora  in  Italia non sono avvenuti scambi in tale mercato   all'ingrosso,   sebbene   potenziali   acquirenti   abbiano manifestato interesse per questi servizi.(38)
 114.  L'applicazione al caso italiano della metodologia di calcolo delle  quote  di  mercato  descritta  sopra porterebbe dunque a delle quote  di  mercato  all'ingrosso  identiche  a  quelle detenute dagli operatori mobili attivi nel mercato al dettaglio a causa dell'assenza di operatori mobili senza rete proprietaria.
 115.  Utilizzare  le quote all'ingrosso cosi' calcolate come punto di partenza della valutazione della concorrenzialita' del mercato dei servizi  di  accesso  ed  originazione  mobile secondo 1e Linee guida della  Commissione  Europea sarebbe ovviamente improprio. Infatti, e' fuorviante  parlare  di  quote  di  mercato  laddove  il  mercato  e' totalmente assente.
 116.  La valutazione di possibili posizioni dominanti (individuali o collettive) nella fornitura di questi servizi all'ingrosso non puo' dunque  che  partire  dall'analisi  quantitativa  e  qualitativa  del mercato  al  dettaglio  per  mettere  in  evidenza  eventuali deficit competitivi  attribuibili  a  fattori  attinenti  al  controllo dello spettro  radio e sanabili tramite gli strumenti di intervento ex-ante a disposizione del regolatore.
 
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 (38)"  Al  riguardo,  va  segnalato che l'Autorita' garante
 della  concorrenza  e  del mercato in data 23 febbraio 2005
 (provvedimento  n.  14045)  ai sensi dell'articolo 14 della
 legge  n.  287/90,  ha  aperto un'istruttoria nei confronti
 delle  societa'  TIM,  Vodafone  e  WIND per l'accertamento
 dell'eventuale  esistenza  di  violazioni degli articoli 81
 e/o  82  del  Trattato CE. L'istruttoria e' stata avviata a
 seguito  della  presentazione  di  denunce  da  parte delle
 societa'  Tele2,  Trans World Communication, Startel e Rete
 Italy,  relative  a  comportamenti  ritenuti  lesivi  della
 concorrenza  asseritamente posti in essere da TIM, Vodafone
 e  WIND  in materia di fornitura di servizi di accesso alle
 reti mobili.
 
 3.1.1 Dimensione e concentrazione nel mercato al dettaglio
 
 117.  I  ricavi  totali  nel  mercato  dei servizi al dettaglio di telefonia  mobile vocale e SMS (per comunicazioni originate in Italia e per comunicazioni originate e ricevute, ove applicabile, in roaming internazionale) nel 2004 sono superiori a 11 miliardi di Euro. Questa cifra  rappresenta  poco  piu'  della meta' del fatturato complessivo degli  operatori  mobili;  circa 1/3 del fatturato proviene invece da servizi   all'ingrosso  forniti  ad  altri  operatori  (terminazione, roaming  nazionale  ed internazionale), il resto deriva dalla vendita di  terminali  e  accessori  ed  altri servizi. Al dicembre 2004, gli utenti  mobili  in  Italia  erano  poco  piu' di 57 milioni(39) e nel periodo  successivo  il loro numero e' ulteriormente aumentato fino a superare i 60 milioni a maggio 2005.
 118.  La  tabella  2 riassume la dinamica del mercato negli ultimi quattro anni in termini di ricavi, volumi e numero di abbonati.
 
 Tabella 2 Dinamiche di mercato, 2000-2004
 
 (2000=100)
 
 =====================================================================
 |  2001   |  2002   |  2003  |  2004 ===================================================================== Ricavi Totali (voce e SMS)     |   119   |   135   |  154   |  169 Minuti voce(1)                 |   123   |   138   |  153   |  178 Numero SMS(2)                  |   177   |   258   |  304   |  358 Abbonati(3)                    |   121   |   126   |  134   |  139
 
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 (1)   Minuti   fatturati  a  clienti  finali  per  chiamate
 originate  in  Italia  e  per chiamate originate e ricevute
 (ove  applicabile) in roaming internazionale br; (2) Numero
 di   SMS  fatturati  a  clienti  finali  per  comunicazioni
 originate  in  Italia  e  per comunicazioni e ricevute (ove
 applicabile) in roaming internazionale.
 (3)  Fonte: Mobile Communications. Indici calcolati in base
 al numero di abbonati al dicembre di ciascun anno.
 
 119.  Nonostante  il  progressivo  ridursi  delle  possibilita' di crescita  dovute  all'aggiunta  di  nuovi abbonati(40), il mercato ha dunque  continuato  a  crescere  a tassi sostenuti. Dal confronto dei tassi  di crescita in termini di ricavi e di volumi si deduce che, in media,  i  prezzi  nominali(41)  sono scesi negli ultimi quattro anni (per un analisi dettagliata della dinamica dei prezzi si veda infra).
 120.  Per il 2005 e il 2006, si prevede una crescita del fatturato complessivo  (servizi  al  dettaglio, compresi quelli piu' innovativi basati  su  tecnologia  UMTS, e servizi all'ingrosso) degli operatori mobili di poco superiore al 7% annuo42.
 121. Attualmente, gli operatori attivi nell'industria italiana dei servizi di telecomunicazione mobile sono quattro, vale a dire:
 TIM,  operante  dall'aprile  1990,  gestore di reti TACS e GSM, e titolare anche di licenza UMTS; appartenente allo stesso gruppo a cui fa  capo  l'operatore di rete fissa Telecom Italia con il quale e' in corso un processo di fusione;
 
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 (39) Fonte: Mobile Communications.
 (40)  Attualmente  il tasso di penetrazione e' superiore al
 100%. Mobile Communications stima che tale soglia sia stata
 superata nel settembre 2004.
 (41)  Per  ottenere  la variazione in termini reali occorre
 tenere  conto  dell'inflazione. Ad esempio, l'ISTAT riporta
 che tra il 2000 ed il 2003 l'indice nazionale dei prezzi al
 consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati (dicembre
 2003  su  gennaio  2000)  e'  cresciuto del 10% (cioe' 2,5%
 annuo).  42 Relazione annuale sull'attivita' e svolta e sui
 programmi di lavoro, 2005 dell'Autorita'.
 
 Vodafone Omnitel, operante dall'ottobre 1995, gestore di rete GSM e titolare anche di licenza UMTS; appartenente al gruppo Vodafone che controlla  operatori  mobili  in  vari paesi europei ed extraeuropei;
 WIND,  operante dal marzo 1999, gestore di rete GSM e titolare anche di  licenza UMTS; gestisce anche una rete di telecomunicazione fissa;
 H3G, operante dal marzo 2003, gestore di una rete UMTS, appartenente al  gruppo  Hutchison  Whampoa che controlla operatori mobili UMTS in vari paesi europei ed extraeuropei.
 
 122.  Una  quinta licenza per la gestione di reti UMTS e' detenuta da  IPSE 2000, che pero' non sembra avere in programma l'inizio delle attivita' durante il periodo di riferimento di questa analisi.
 123.  Un  altro  operatore GSM, Blu, dopo aver iniziato le proprie attivita'  nella prima meta' del 2000, e' uscito al mercato alla fine del  2002(43)  124.  Fino ad ora, dunque, gli operatori mobili attivi contemporaneamente in Italia non sono mai stati piu' di quattro.
 125. Cio' premesso, la Tabella 3 riporta le quote di mercato degli operatori  attivi  nel  mercato  dei  servizi voce e SMS forniti agli utenti  finali  per il periodo 2000-2004, calcolate in base ai ricavi annui(44).  Nel  calcolo  delle  quote  sono  stati esclusi ricavi da vendita  al  dettaglio  di  servizi  dati GPRS/UMTS, servizi a valore aggiunto  e  vendita di terminali. Si noti che la quota di mercato di H3G per il 2003 risente del fatto che questo operatore e' entrato nel mercato  nel  corso  dell'anno  ed ha dunque conseguito ricavi non in tutti  i  12  mesi  dell'anno.  La  tabella riporta inoltre il valore dell'Indice  Herfindahl-Hirschman  (HHI)  che  sintetizza il grado di concentrazione  del  mercato(45). La dinamica delle quote di mercato, calcolate  in base ai ricavi annui, e' proseguita nel corso del 2004; in particolare l'aumento di quota di H3G e' stato accompagnato da una riduzione delle quote detenute dagli altri operatori, ad eccezione di WIND.
 
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 (43)  Si  veda  il  caso  n.  COMP/M.2958  - W1ND / BLU, 12
 settembre  2002,  per  il  dettaglio  circa le modalita' di
 dismissione delle attivita' in precedenza operate da Blu.
 (44)  Questi  ricavi  includono  quanto  pagato dall'utente
 finale   per   ricevere   comunicazioni   quando  si  trova
 all'estero (cioe', in roaming internazionale). L'esclusione
 di   tali   ricavi   non   modifica   percettibilmente   la
 distribuzione delle quote di mercato.
 (45)  L'HHI  e'  definito  come la somma dei quadrati delle
 quote  (espresse  in  base  100)  delle  imprese attive nel
 mercato. Esso e' pari a 10.000 in un mercato monopolistico,
 e  decresce  al  crescere  della frammentazione del mercato
 (maggiore  numero  di  imprese  e/o minori differenze nelle
 quote  di  mercato  tra imprese piu' grandi ed imprese piu'
 piccole).
 ----> Vedere tabelle a pag. 39 del S.O. <----
 128. Quanto sopra mostra una tendenza del mercato verso una minore concentrazione.  Le difficolta' incontrate da Blu gia' nel 2002 hanno rallentato  tale  fenomeno. Tuttavia, con l'ingresso di H3G poco dopo l'uscita  di Blu, la tendenza verso una maggiore concorrenzialita' ha ripreso  forza,  come  evidenziano  le quote di mercato per numero di utenti  nel  2004  e,  ancor  piu',  nel 2005. Dal momento che queste ultime   "anticipano"  quelle  in  ricavi  con  un  certo  intervallo temporale,  e'  possibile  prevedere  che  nei  prossimi  anni  l'HHI calcolato  in  base  alle quote in ricavi (a parere dell'Autorita' la misura   piu'   corretta  della  concentrazione  nel  mercato)  possa diminuire  fino  a  raggiungere  valori  attorno  a  3500  punti.  In conclusione,  l'Autorita'  osserva  che,  sia  in termini attuali sia prospettici,  solo  la  quota  di  TIM supera le soglie di attenzione fissate dalla Commissione Europea; tale quota e' comunque in costante - seppur lenta - diminuzione.
 
 3.1.2 L'andamento dei prezzi
 
 129. La valutazione dei prezzi dei bundle composti da servizi voce ed  SMS,  che si acquistano a condizioni differenti in funzione della destinazione   della  comunicazione,  della  fascia  oraria  e  delle quantita'  acquistate,  richiede  la  costruzione di indici basati su panieri  prefissati  di  consumi (minuti di conversazione e numero di SMS).
 130.  Questo  e' l'approccio comunemente utilizzato da altre ANR e dai  maggiori organismi internazionali (per esempio dalla Commissione Europea  e dall'OCSE) per studiare l'andamento dei prezzi nel mercato in  oggetto,  al  fine  di effettuare sia confronti tra imprese/paesi nello stesso periodo, sia confronti tra diversi periodi.
 131.  In  genere  si  considerano  panieri  con diversi livelli di traffico  (ad  esempio  utenti  ad  alto/medio/basso  consumo)  e con diverse  tipologie di pagamento (post-pagato/ pre-pagato). Sebbene la sostituibilita'  dal  lato  dell'offerta  porti  a  concludere che ai diversi  livelli  di domanda/modalita' di pagamento non corrispondono mercati   separati  -  punto  su  cui  l'Autorita'  concorda  con  la Commissione  Europea47- appare utile evidenziare eventuali differenze associate  a  tali  fattori  nelle  dinamiche  di  prezzo  per meglio valutare la concorrenzialita' del mercato nel suo complesso.
 132. Al fine di applicare l'approccio appena descritto allo studio dell'andamento  dei  prezzi  dei  servizi  mobili  "tradizionali"  al dettaglio,  l'Autorita'  ha definito quattro panieri corrispondenti a quattro  differenti  profili  di  consumo.  133.  I primi due panieri (Paniere  A1  e  Paniere  A2)  prevedono  la  modalita'  di pagamento post-pagato,  mentre  gli  altri due prevedono modalita' di pagamento pre-pagato  (Paniere  B1  e  Paniere  B2). I panieri con modalita' di pagamento  post-pagato  sviluppano  volumi  di traffico, voce e dati, circa doppi rispetto al traffico dei panieri pre-pagati.
 134.  Nell'ambito di panieri con la stessa modalita' di pagamento, l'Autorita'  ha inoltre individuato due diversi profili di consumo, a seconda  che  l'utente,  a  parita' di volumi di traffico sviluppato, effettui  o  meno  chiamate  in  roaming internazionale. Pertanto, la differenza  tra  i panieri post-pagati A1 e A2, e' data dal fatto che gli  utenti con quest'ultimo profilo di consumo sviluppano gli stessi volumi   di   traffico   degli  utenti  con  un  profilo  di  consumo corrispondente  al  paniere  A1  ma,  a  differenza di questi ultimi, effettuano  un  certo  numero  di chiamate in roaming internazionale. Allo  stesso modo, la differenza tra i panieri pre-pagati B1 e B2, e' data  dal  fatto  che  gli utenti con quest'ultimo profilo di consumo sviluppano  gli stessi volumi di traffico degli utenti con un profilo di  consumo  corrispondente  al paniere B1 ma, a differenza di questi ultimi,   effettuano   un   certo   numero  di  chiamate  in  roaming internazionale(48).
 
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 (46)  Si noti comunque che le quote di mercato calcolate in
 base  esclusivamente  ai  volumi di minuti non differiscono
 sensibilmente da quelle in ricavi. Quelle calcolate in base
 al  numero  di SMS invece differiscono da quelle in ricavi,
 ma solo per TIM e Vodafone.
 (47) Vedi par. 4.3.1 della Raccomandazione.
 (48) Per una descrizione dettagliata dei diversi panieri di
 consumo si rimanda all'Allegato 1 del questionario relativo
 al  Cluster  "Telefonia  Mobile",  pubblicato  sul sito web
 dell'Autorita'.
 
 135.  Agli  operatori  e'  stato chiesto di calcolare, per ciascun paniere,  la  spesa annua sostenuta dai loro abbonati ipotizzando che questi scelgano il piano tariffario piu' adatto al profilo di consumo individuato dall'Autorita'.
 136. I dati sono stati normalizzati sia per facilitare i confronti inter-temporali,  sia  per evitare che valori assoluti di spesa annua possano  essere interpretati come rappresentativi del cosiddetto ABPU (Average  Bili  Per  User)  di  ciascun  operatore per ciascuna delle quattro tipologie di cliente considerate.
 137.  L'andamento del prezzo di ciascun paniere, per gli operatori attivi  tra  gennaio  2000  e  luglio  2003 (TIM, Vodafone e WIND) e' riportato,  in  forma anonima, nelle figure seguenti, che mostrano un andamento simile per tutti i panieri.
 138.  Sebbene  il  ranking  dei prezzi rimanga pressoche' immutato (MN01  e'  quasi  sempre l'operatore meno conveniente e MN03 e' quasi sempre  quello  piu' conveniente), si osserva una certa riduzione dei prezzi.
 
 ----> Vedere grafici da pag. 41 a pag. 43 del S.O. <----
 140.  I  dati  riportati  nella tabella 5 (che includono l'impatto complessivo  di  offerte promozionali non considerato nel calcolo del prezzo  dei  panieri)  mostrano  che  i prezzi medi dei tre operatori negli  ultimi  due  anni  hanno  seguito un andamento differente: una riduzione  costante  per TIM, un andamento stabile per Vodafone ed un incremento  iniziale,  seguito  da una rapida riduzione, per Wind. Le stesse considerazioni valgono per i prezzi medi unitari degli SMS.
 141.  Per  quanto  riguarda  una  valutazione  di  carattere  piu' qualitativo  della  concorrenza  attraverso  la  differenziazione dei piani  tariffari,  si osserva una continua introduzione di condizioni innovative   (ed   offerte   promozionali)  rapidamente  adottate  ed integrate dai concorrenti con positivi riflessi per i consumatori. Ad esempio  nel  1995  TIM e' stato uno dei primi operatori in Europa ad introdurre  la  formula del pre-pagato(49). Gia' nel 1996 Vodafone ha introdotto  piani  tariffari  con  sconti  a volume e condizioni piu' vantaggiose per le chiamate on-net a determinate numerazioni. Offerte differenziate,  riguardanti  il  totale  del  traffico "on-net", sono state  proposte  negli  anni  successivi  da tutti gli operatori(50). Infine,  nel  1999  e'  stato  introdotto  il  servizio innovativo di ricarica  sulla  base del traffico ricevuto. Per quel che riguarda le innovazioni  tariffarie,  il  mercato italiano e' in linea con quelli europei  piu'  all'avanguardia. Un'ulteriore conferma della crescente competizione  e'  data  dall'adozione  da parte dei vari operatori di diverse    soluzioni   tecnologiche   per   l'offerta   sempre   piu' differenziata  di  servizi innovativi quali l'I-mode per WIND, l'EDGE per  TIM e l'UMTS per Vodafone ed H3G. Inoltre, il fatto che i prezzi medi unitari dei servizi voce sono in diminuzione dal 2003 mostra che il   mercato   sta   attraversando   una   nuova   fase   competitiva caratterizzata  da  prezzi  medi  unitari  divergenti  tra operatori, nonche'  da  notevoli  differenze tra le quote di mercato dei diversi operatori.
 
 3.1.3. Redditivita'
 
 142.  La  redditivita'  delle  imprese operanti in un dato mercato costituisce un valido indicatore della effettiva concorrenzialita' di quest'ultimo  per  due  ragioni. Innanzitutto, mercati effettivamente concorrenziali   possono   essere   caratterizzati   da   livelli  di redditivita' alti e prolungati solo in rare circostanze(51). Inoltre, l'andamento  storico  della  redditivita'  delle  imprese  attive  in un'industria,  costituisce  un  utile punto di partenza su cui basare valutazioni prospettiche.
 
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 (49)  Il  pre-pagato  fu  proposto  per  la  prima volta da
 Telecom Portugal, seguita da TIM in Italia.
 (50)  dati piu' recenti (1° sem. 2003) mostrano prezzi medi
 di mercato per le chiamate on-net di 12,9 Eurocent e per le
 chiamate  off-net  di  21,8  Eurocent, mentre i prezzi medi
 della  terminazione all'ingrosso mobile-mobile sono di 17,1
 Eurocent.  In  linea  di  massima  la  differenziazione dei
 prezzi  e'  un  indice  di rivalita' tra imprese. Eventuali
 effetti  anticompetitivi  connessi all'osservata disparita'
 tra  i  prezzi finali on-net/off-net discendono dal mercato
 all'ingrosso della terminazione mobile e per questo vengono
 trattati separatamente nell'analisi dedicata a tale mercato
 rilevante per la regolamentazione ex-ante.
 (51)  Questo e' ad esempio il caso in cui, anche in assenza
 di  barriere all'ingresso di nuove imprese o all'espansione
 di  quelle esistenti, la crescita della domanda e' talmente
 rapida  da  generare,  per  un certo periodo, extraprofitti
 nell'industria.
 
 143.   In   linea  di  principio  si  possono  stimare  indici  di redditivita'  riferiti  ai  soli  servizi  mobili finali tradizionali (voce  ed SMS), per poi confrontarli con l'indice di redditivita' dei rimanenti   servizi   retail  o  con  quello  dei  servizi  wholesale (eventualmente  a  sua  volta  disaggregato  nelle sue componenti, ad esempio  terminazione  mobile,  servizi  originazione mobile ed altri servizi).  Il  grado  di  arbitrarieta'  nell'allocazione  dei  costi comuni,  necessario per portare a termine tale esercizio, rende pero' i risultati incerti e di scarso valore esplicativo.
 144.  Per  tale  motivo, l'Autorita' ritiene preferibile esaminare gli    indici   di   redditivita'   riferiti   all'intera   attivita' caratteristica  (servizi di telecomunicazione) svolta dall'operatore, anziche' indici di redditivita' riferiti a singole componenti.
 145.  Per  quanto  riguarda TIM e Vodafone, l'Autorita' sottolinea che  gli  indici  di redditivita' globale sono interpretabili come la media  ponderata  (in  base  al  fatturato)  degli indici (incogniti) relativi  alle  varie  componenti dell'attivita' caratteristica di un MNO  dove  il  peso  maggiore (attorno al 50%) e' quello assegnato ai servizi  mobili  voce  e  SMS forniti agli utenti finali, seguito dai servizi mobili all'ingrosso di terminazione (attorno al 25%)(52).
 146.   Per  quanto  riguarda  WIND,  gli  indici  riportati  fanno riferimento  all'intera attivita' dell'operatore nell'industria delle telecomunicazioni,  cioe'  sia  ai servizi mobili sia a quelli fissi. Nel bilancio di WIND queste due componenti hanno circa lo stesso peso (in   termini   di   fatturato).  Gli  indici  di  WIND  sono  dunque interpretabili   come   medie   (ove   la   media  semplice  coincide approssimativamente  con  quella ponderata) di indici di redditivita' fissa  e  indici  di  redditivita' mobile, questi ultimi scomponibili come riportato nel paragrafo precedente.
 147.   Infine,   per   quanto   riguarda   H3G,  il  suo  ingresso relativamente  recente sul mercato fa si' che il calcolo degli indici ed il loro confronto con gli altri operatori non sia significativo.
 148.  Cio'  premesso, la Tabella 6 riporta, limitatamente alle tre maggiori  societa'  che  gestiscono  reti  mobili  e  per  il periodo 1999-2003,  due  indici:   la  differenza  tra  ricavi della gestione caratteristica  e  il  totale  dei costi della produzione al netto di ammortamenti,  svalutazioni  ed  oneri  diversi di gestione, espresso come  percentuale  rispetto  ai ricavi della gestione caratteristica. Tale   indice   e'  denominato  MOL  (Margine  Operativo  Lordo)  per l'affinita'  con  l'omonimo  indice  utilizzato in finanza. Il MOL e' dunque  una proxy del margine sui costi variabili (servizi acquistati da  terzi  e costi per il personale);  la differenza tra ricavi della gestione  caratteristica  e  il  totale dei costi della produzione al netto  degli oneri diversi di gestione (espressi come percentuale del totale   dell'attivo   nello  stato  patrimoniale).  Tale  indice  e' denominato  ROl  (Return On Investment) per l'affinita' con l'omonimo indice  utilizzato  in  finanza.  Il  ROI  e'  dunque una proxy della redditivita'  complessiva dell'operatore che tiene conto non solo dei costi variabili ma anche dei costi fissi.
 149.  Ciascun indice e' messo a confronto con due valori. Il primo e'  il  corrispettivo  indice  dell'operatore  di  rete fissa Telecom Italia.   La   societa'   Telecom   Italia   e'  stata  sottoposta  a regolamentazione su gran parte dei servizi, sia retail sia wholesale, da  essa  forniti  durante il periodo di riferimento della tabella, e quindi  puo'  rappresentare un utile metro di paragone - si tratta di un  operatore  la  cui  redditivita'  e'  almeno  in  parte  limitata dall'intervento  regolamentare. Il secondo valore di confronto e' una media  ponderata  degli indici in questione calcolati per un campione di   imprese   industriali   e   di   servizi   quotate  nel  listino principales(53)  della  Borsa  Italiana. Il campione rappresenta piu' del 83% della capitalizzazione totale di Borsa di imprese industriali di  servizi escluse TIM, Telecom Italia ed ENEL (quest'ultima esclusa dal computo in quanto controllante di WIND).(54)
 
 ----> Vedere tabella a pag. 46 del S.O. <----
 150.  La  Tabella  6  mette  dunque in evidenza che i due maggiori operatori   mobili   -   TIM  e  Vodafone  -  hanno  una  performance sensibilmente superiore a quella del maggiore operatore di rete fissa e alla media di mercato, sia in termini di MOL sia di ROI.
 
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 (52)  Riguardo  a  queste  due  componenti  che formano 3/4
 dell'attivita'   caratteristica,  l'Autorita'  osserva  che
 sebbene   sia   difficile   concludere   a   priori  se  la
 redditivita'   dei   servizi   finali   voce  ed  SMS  (non
 regolamentati  ma  soggetti a concorrenza) sia superiore od
 inferiore  alla  redditivita'  dei  servizi all'ingrosso di
 terminazione    (monopolistici    ma   regolamentati),   e'
 verosimile che i secondi siano piu' profittevoli dei primi.
 (53)  Ad  esclusione  quindi  di  imprese quotate nel Nuovo
 Mercato o nel Mercato Ristretto.
 (54)   A  causa  dell'indisponibilita'  di  serie  storiche
 complete,  le societa' incluse nel campione variano di anno
 in    anno.    La   copertura   (in   termini   di   valori
 capitalizzazione  al  dicembre  2003)  varia  da  un minimo
 dell'83% nel 1999 ad un massimo del 95% nel 2001 e 2002.
 
 151.  Per  quando  riguarda WIND, la valutazione e' resa complessa dal  fatto  che questo operatore offre sia servizi radiomobili sia di rete  fissa.  Quando  pero' si consideri che il MOL ed il ROI di gran parte  degli  operatori  di  rete fissa al di fuori di Telecom Italia sono  stati  spesso  negativi  dall'inizio dell'attivita' ad oggi, si puo'  ragionevolmente  concludere  che anche per WIND la fornitura di servizi   radiomobili   produca   dei   margini  positivi  -  sebbene verosimilmente piu' contenuti rispetto agli altri operatori mobili.
 152.  In  conclusione,  la  redditivita'  nell'industria mobile e' stata,  ed  e',  piuttosto  elevata  e  non  mostra alcuna tendenza a diminuire  nonostante il consolidamento del terzo e quarto operatore. In termini prospettici, appare dunque improbabile che la redditivita' dell'impresa  si  allinei rapidamente a quella media registrata nelle altre attivita' industriali e di servizi.
 
 3.1.4 Confronto internazionale
 
 153.  Il  quadro  del  mercato della telefonia mobile al dettaglio risulta completo se accompagnato da un'analisi del posizionamento del mercato italiano rispetto ai principali partner europei.
 154.  A  tal  fine  nella  tabella  che  segue si riportano alcuni indicatori  relativi  ai  primi  dieci  paesi  per numero di abbonati (prima   colonna   della   tabella),  costruiti  utilizzando  i  dati pubblicati   dalla   Commissione   Europea   nel   X  Rapporto  sulla "regolamentazione   ed   i   mercati   europei   delle  comunicazioni elettroniche".
 155.   Gli   indicatori   riportati   sono   il   coefficiente  di penetrazione, la quota di mercato complessiva dei primi due operatori mobili ed il prezzo medio mensile di tre panieri di consumo, relativi rispettivamente  agli  utenti  basso, medio ed alto "consumanti". Per ciascun  indicatore  la  tabella riporta, oltre al dato rilevante, un numero tra parentesi in basso che indica il posizionamento di ciascun paese  rispetto  ai  primi  dieci  paesi  per numero di abbonati (per esempio  il tasso di penetrazione in Germania e' pari all'82%, quindi la  Germania  risulta  ottava come posizionamento rispetto agli altri paesi considerati).
 156.  Per quanto riguarda il mercato italiano la tabella mostra un tasso di penetrazione del 98% che posiziona l'Italia al secondo posto dopo  la  Svezia  e  costituisce  un  indicatore  di un mercato molto sviluppato  e  prossimo  alla saturazione. L'Italia risulta invece al quinto  posto  in termini di quota di mercato congiunta dei primi due operatori  (81%).  Anche se si tratta di un valore piuttosto alto, va rilevato  che  tale  valore  non  si  discosta  molto  da  quello dei principali partner europei.
 157.  Per  quanto  riguarda,  infine,  il prezzo medio mensile dei panieri di consumo predisposti dalla Commissione Europea, l'Italia si trova  all'ottavo  posto  per  il  prezzo  del  paniere  degli utenti caratterizzati  da  un  profilo  di  consumo  basso,  mentre  risulta rispettivamente  al  secondo  e terzo posto per il prezzo dei panieri relativi  agli  utenti  a  medio  e alto consumo(55). In quest'ultimo caso,  pertanto,  l'Italia  risulta  uno  dei  paesi  con prezzi piu' elevati.
 158.  In  sintesi,  da un confronto internazionale, non si possono evincere conclusioni univoche relativamente al mercato italiano della telefonia  mobile.  Infatti se il nostro paese per alcuni indicatori, come   il  tasso  di  penetrazione,  risulta  ai  primi  posti  della classifica europea, per altri (per esempio il prezzo medio di due dei panieri  di consumo definiti dalla Commissione Europea) si colloca in coda  alla  classifica  e per altri ancora (quota di mercato detenuta dai primi due operatori) risulta quasi in linea con la media europea.
 
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 (55)  I  risultati  restano  sostanzialmente immutati se si
 esprime il valore dei panieri in PPP.
 ----> Vedere tabella a pag. 48 del S.O. <----
 
 3.1.5  Conclusioni preliminari circa la concorrenzialita' del mercato
 al dettaglio
 
 159.  In  linea  di  principio,  qualora  si riscontri l'effettiva concorrenzialita'  di un mercato al dettaglio, e' possibile escludere la necessita' di un intervento regolamentare ex-ante per disciplinare l'accesso  agli  input  necessari  alla  fornitura  dei  beni/servizi finali.
 160.  L'analisi  svolta  mostra  che,  in  un  mercato come quello italiano caratterizzato fino ad ora da barriere assolute all'ingresso e  conseguente  assenza  di  concorrenza  potenziale,  si  registrano livelli  di redditivita' alti e stabili accompagnati da un livello di concentrazione in lenta diminuzione.
 161.  L'Autorita'  riconosce  che  una  crescita  sostenuta  della domanda,  accompagnata  da  una  certa  riduzione dei prezzi e da una notevole differenziazione tariffaria, indica l'esistenza di una certa rivalita'  nel mercato, facilitata anche dall'introduzione della MNP. Pertanto,  parte  degli  extraprofitti  possono  essere  spiegati dal successo  dei  servizi  proposti  alla clientela e/o da miglioramenti dell'efficienza produttiva.
 162.  L'Autorita'  ritiene,  tuttavia,  che  le evidenze empiriche presentate   ed   il   posizionamento  del  mercato  mobile  italiano relativamente ai maggiori paesi europei, non siano sufficienti di per se'  per concludere che la combinazione di interventi piu' adeguata a perseguire  l'interesse pubblico sia necessariamente costituita dalla disciplina  antitrust  sui  mercati  al  dettaglio, accompagnata alla regolamentazione  ex-ante  del  collo  di  bottiglia costituito dalla terminazione  all'ingrosso(56)  ed alla previsione di efficaci misure asimmetriche a favore dei nuovi entranti.
 163.  In  conclusione,  in base all'analisi del mercato italiano e del  confronto delle sue caratteristiche e performance con i maggiori paesi europei, l'Autorita' ritiene che non sia possibile escludere la necessita'  di  un  intervento  regolamentare  diretto  a favorire la nascita   di   operatori   mobili   non  completamente  verticalmente integrati.   In  altre  parole,  appare  opportuno  procedere  ad  un approfondimento  dell'analisi  per  valutare  se  esista  un  deficit concorrenziale   non  transitorio  associato  ad  una  situazione  di dominanza   sull'accesso  eliminabile  efficacemente  attraverso  gli strumenti   previsti   dal  Codice  a  disposizione  del  regolatore. Naturalmente,  questo approfondimento sara' incentrato principalmente sugli aspetti relativi alle caratteristiche della produzione.
 
 3.1.6  Caratteristiche  tecniche  ed  economiche delle reti mobili in
 Italia
 
 164.   La  Tabella  8  riassume  la  situazione  attuale  riguardo l'assegnazione  dello  spettro  e le tecnologie utilizzate per il suo sfruttamento relativamente ai MNO attivi in Italia.
 
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 (56)   A   questo   mercato  rilevante  l'Autorita'  dedica
 un'analisi contenuta nella delibera n. 465/04/CONS.
 
 ----> Vedere tabella a pag. 50 del S.O. <----
 165.  La  tecnologia  TACS  e' in corso di dismissione (gli utenti TACS di TIM non ancora migrati ad altra tecnologia e/o operatore sono attorno  a  100.000  a  fine  2004);  questo  processo si concludera' verosimilmente  nei  prossimi  mesi.  Data  l'importanza marginale e, prospetticamente,   nulla   della   fattispecie,   questa  non  viene considerata nel seguito dell'analisi.
 166.  Le tecnologie GSM ed UMTS sono degli standard internazionali liberamente  accessibili,  cosicche'  nessun  operatore  possiede una posizione  privilegiata  relativamente  al  loro utilizzo. Per quanto riguarda  l'assegnazione dello spettro, mentre esiste una sostanziale parita'  riguardo  alle  frequenze  destinate all'UMTS, lo stesso non accade per le frequenze destinate al GSM.
 167.  Oltre  al  fatto che H3G non ne possiede, i due MNO maggiori hanno  maggiore  disponibilita'  di  spettro  nella  banda  a  900Mhz rispetto al terzo operatore. Dal momento che il raggio massimo di una cella  in  una  rete  a  1800Mhz  e' inferiore a quello di una rete a 900Mhz, i costi associati alle reti a 1800Mhz sono superiori a quelli delle  reti a 900Mhz - ad eccezione dei casi in cui la concentrazione geografica  del  traffico  spinga  a utilizzare comunque celle il cui raggio  e'  inferiore  al  limite  massimo  in  una  rete  a 1800Mhz. Quantificare con esattezza i risparmi connessi alla disponibilita' di spettro  a  900Mhz  richiede  la  considerazione  di molti fattori. A titolo   di   esempio,  si  ricorda  che  il  regolatore  britannico, applicando  l'approccio  dei costi incrementali di lungo periodo alla stima  dei costi del servizio di terminazione mobile, ha concluso che gli  operatori con spettro sia a 900Mhz sia a 1800Mhz (02 e Vodafone) hanno  risparmi di costi attorno al 12,6% rispetto agli operatori con solo spettro a 1800Mhz (Orange e TMobile)(57).
 168.  Data  la  disponibilita'  dello spettro, i tre operatori GSM hanno   realizzato   reti   ad   oggi   sostanzialmente   ubique   ed autosufficienti per la fornitura di servizi mobili voce ed SMS58. Per quanto  riguarda la rete UMTS di H3G, questa copre a fine 2004 il 75% della  popolazione  italiana.  Questi  utenti  hanno  accesso  sia ai servizi  mobili  tradizionali sia ai servizi innovativi a larga banda (video-chiamata,  mobile  broadcasting,  ecc.).  La  copertura  della maggior parte della restante popolazione per la fornitura da parte di H3G di servizi voce ed SMS e' realizzata grazie ad accordi di roaming nazionale con altri MNO.
 169.  Le  economie  di scala (riduzioni nei costi medi al crescere dei  volumi  prodotti)  che  si possono realizzare nella fornitura di servizi  mobili  tradizionali  variano in maniera non trascurabile in funzione,  tra  le  altre  cose,  delle  caratteristiche  fisiche del territorio su cui si muovono gli utenti finali e dalla concentrazione nel  tempo e nello spazio della domanda che si intende soddisfare. In altre  parole,  anche a parita' di efficienza nell'uso della medesima tecnologia,  i  costi  medi  associati  ad  un determinato livello di produzione  possono  differire  non  marginalmente  da  un  operatore all'altro a causa di altri fattori.
 170.   L'Autorita',   pur   riconoscendo   le   difficolta'  nella valutazione  dell'impatto  delle  economie  di  scala  nell'industria mobile,  ritiene che sia comunque possibile stimarne l'importanza con un  sufficiente grado di precisione attraverso misure sia dirette che indirette,  almeno  relativamente  alla  gestione  di reti di seconda generazione.
 171. Per quanto riguarda una valutazione diretta delle economie di scala,   l'Autorita'  ha  preso  in  considerazione  quanto  rilevato attraverso  la  contabilita'  regolatoria  a  costi  storici  per gli operatori  TIM  e Vodafone per gli anni disponibili, cioe' il periodo 1999-2002.
 172.  Ogni  anno,  ciascun  operatore  riporta il volume totale di servizi  forniti, ed i corrispondenti costi, suddivisi per tipologia. Al  fine  di  valutare  la  portata  delle  economie  di scala che si realizzano nella gestione dell'infrastruttura di rete, non sono stati presi in considerazione i costi commerciali (diretti ed indiretti)59. Le  spese  di produzione considerate nello studio della relazione tra costi  sostenuti  e  volumi prodotti sono dunque le seguenti: i costi industriali  (diretti  ed  indiretti)  riportati  dagli operatori, il costo  del  capitale  (ove  l'ammontare  di  capitale utilizzato come riportato  dagli operatori e' stato remunerato al tasso del 18%, vedi delibera  n.  47/03/CONS)  ed  i  costi  generali  di  struttura (cd. overheads).  Sebbene  parte  degli  overheads  sia  riconducibile  ad attivita'   commerciali,   la  loro  totalita'  e'  stata  attribuita all'attivita' di rete, in modo da evitare una sottostima dell'entita' delle  relative economie di scala dovuta al metodo di allocazione dei costi(60).
 173.  Date le equivalenti dotazioni di spettro, il simile grado di maturita'  delle  reti  e  l'accesso  alle  stesse tecnologie dei due operatori, e' possibile considerare le otto coppie di valori relativi a  costi  e  volumi  (2  operatori per 4 anni) come punti di un'unica funzione  costo-volume che si assume non muti nel tempo. Quest'ultima ipotesi  viene  adottata  per giungere ad una stima prudenziale delle economie di scala, ove cioe' il rischio di una loro sottostima sia il piu'  possibile  contenuto.  Si osservi infatti che, oltre che per il trattamento  degli  overheads,  l'entita'  delle  economie  di  scala misurate  sotto l'ipotesi di nessun progresso tecnologico puo' essere sovrastimata   (in  quanto  parte  delle  riduzioni  dei  costi  medi associate  all'aumento  dei  volumi  potrebbero  essere dovute ad uno spostamento verso il basso dell'intera curva).
 174.  Un'ispezione  grafica delle otto coppie di valori mostra che appare  sussistere  una  relazione  lineare  tra  costi di rete (C) e volumi  (V)  del  tipo  C  = alfa + beta V. La stima econometrica(61) conferma  quanto  sopra  -  la  regressione  "spiega"  il 96,3% della variazione  osservata  nella  variabile  dipendente.(62)  La Figura 7 riporta la relazione tra volumi e costi medi come dedotto dalla stima econometrica.  Per  assicurare  la  riservatezza,  i  dati sono stati normalizzati. Per quanto riguarda i volumi, e' stata posta pari a 100 una  stima  dei  volumi  totali  nell'industria  mobile nel 2002. Per quanto  riguarda  i  costi  medi,  e' stato posto pari a 100 il costo medio  di  un  ipotetico  monopolista che fornisse la totalita' della domanda stimata per il 2002.
 
 ----> Vedere grafico a pag. 52 del S.O. <----
 
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 (57)  OFCOM  (gia'  OFTEL),  Wholesale  Mobile  Voice  Cali
 Termination.  Proposals for the identification and analysis
 of  markets,  determination  of market power and setting of
 SMP  conditions  Explanatory Statement and Notification, 19
 Dicembre 2003, tavola 6.3.
 (58)  Al  giugno 2003 la rete di piu' recente realizzazione
 dipendeva  da  servizi  di  roaming nazionale fornito dalle
 altre  per meno dell'0,5% in termini di popolazione coperta
 (la  popolazione  coperta  era  dunque  piu'  del 99,5%; la
 copertura  espressa  in termini di superficie era superiore
 al 98%).
 (59) Nel periodo considerato, questi rappresentano in media
 il 21,5% del totale dei costi dichiarati dai due operatori.
 (60)  Nel  periodo considerato, gli overheads rappresentano
 in  media  il 10,9% del totale dei costi dichiarati dai due
 operatori.
 (61) Ottenuta con metodo dei minimi quadrati con correzione
 per eteroschedasticita' utilizzando il metodo di White.
 (62)  Le  stime dell'intercetta e del coefficiente angolare
 sono   significative  ad  un  livello  di  confidenza  pari
 rispettivamente  al  5% ed all'1%. Data la riservatezza dei
 dati utilizzati, i valori puntuali dei coefficienti stimati
 non vengono riportati.
 
 175.  La  figura  7  mostra  dunque  come un operatore con 1/4 del mercato  abbia  costi  medi  non  superiori  del  10%  a quelli di un ipotetico   monopolista.  In  altre  parole,  le  economie  di  scala associate alle infrastruttura di rete sembrerebbero far si' che, dato il  volume  di domanda nel 2002, ci sia spazio nel mercato per almeno quattro operatori verticalmente integrati.
 176.  Un  approccio indiretto per la valutazione delle economie di scala consiste nel contare quanti operatori sono stabilmente presenti in  ciascun mercato nazionale. Tenuto conto che l'accesso nel mercato e' limitato dal numero di licenze/autorizzazioni messe a disposizione dai governi nazionali, il numero di operatori stabilmente presenti in ciascun mercato rappresenta un limite inferiore rispetto al numero di quelli che il mercato nazionale puo' sostenere.
 177. La Tabella 9 riporta il numero degli operatori che gestiscono proprie  reti  GSM  attivi  a  fine  2004  in  ciascuno  dei 15 paesi dell'Unione  Europea  prima  dell'allargamento  del 2004(63). I paesi sono elencati in ordine decrescente per dimensione di mercato (numero di  utenti)(64).  Per  valutare  la  stabilita'  della presenza degli operatori attivi e' riportata l'eta' dell'ultimo entrato (al Dicembre 2004,  compreso).  La  tabella e' completata da altre tre colonne. La prima  riporta  le  variazioni  nel  numero  di  operatori di seconda generazione  intervenute  nei  quattro  anni  precedenti. La seguente riporta  il  numero  di  operatori  UMTS  attivi  in  ciascun mercato nazionale(65).  Infine,  l'ultima  riporta il numero di operatori che forniscono servizi mobili senza avere a disposizione spettro radio.
 
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 (63) Fonte: Mobile Communications.
 (64)  Il  numero di utenti include anche quelli attestati a
 reti  TACS  e  UMTS. I risultati dell'analisi riportati nel
 seguito  non  muterebbero in maniera sostanziale qualora si
 prendessero in considerazione i soli utenti GSM.
 (65)  Al  Dicembre  2004,  in ogni paese dove sono presenti
 operatori UMTS, questi sono indipendenti da quelli GSM.
 
 ----> Vedere tabella a pag. 54 del S.O. <----
 178. Quanto sopra mostra che l'entita' delle economie di scala non impedisce la contemporanea presenza di 4-5 operatori anche in mercati di dimensioni relativamente piu' contenute (Olanda, Grecia, Austria e Danimarca).  Ad  eccezione  della  Grecia,  in ogni paese l'operatore ultimo  entrante  e' gia' stato attivo per un periodo ben superiore a quello  dell'operatore  GSM italiano che e' uscito dal mercato a fine 2002.
 179.  La tabella evidenzia inoltre come l'ingresso di operatori di terza  generazione non sia particolarmente concentrato nei mercati di dimensioni maggiori, ad ulteriore riprova che le economie di scala di cui godono gli incombenti di seconda generazione non rappresentino un vantaggio insormontabile per un nuovo entrante.
 180.  Si osservi poi che l'unico paese dove il numero di operatori attivi  GSM  non  e'  pari  al numero di licenze (ora autorizzazioni) messe  a  disposizione  dai  governi  nazionali nel piano di gestione dello spettro e' l'Italia. Dato che il mercato italiano e' il secondo per  dimensioni  tra  quelli  considerati,  tale circostanza parrebbe mostrare che fattori diversi dalle economie di scala - quali, tra gli altri la disponibilita' di servizi di roaming nazionale nelle fase di lancio    dell'attivita(66)    e    le    tariffe   di   terminazione mobile-mobile(67)  -  influenzino maggiormente la struttura (e dunque la performance) dei mercati.
 181.  I  dati  circa  il  numero  di  operatori  "virtuali" attivi mostrano  infine  come  le economie di scala di cui gode un operatore che svolge esclusivamente/prevalentemente l'attivita' commerciale non appaiono di grande entita'.
 182.  In  conclusione, la presenza di economie di scala di per se' non  sembra  impedire  lo  sviluppo  del  mercato  verso  livelli  di concentrazione non particolarmente elevati (5 o piu' operatori).
 183.  Al  fine  di  valutare  in che misura la distribuzione delle frequenze   comporti   un  limite  alla  capacita'  produttiva  degli operatori  (volumi  di  traffico  gestibili senza che la qualita' del servizio  scenda  sotto livelli standard) che possa rappresentare una barriera all'espansione per gli operatori attivi sul mercato e' utile in   primo   luogo  confrontare,  limitatamente  alle  reti  GSM,  la situazione  italiana  rispetto  a quella dei principali paesi europei (per numero di utenti, al Dicembre 2004, come riportati nella Tabella 9.
 184.      Utilizzando      quanto     pubblicato     dall'European Radiocommunications Office (ERO) riguardo l'utilizzo di frequenze GSM (900Mhz  e  1800Mhz)  in  Europa  al  marzo  2004(68),  la Tabella 10 riporta,  per ciascun operatore nei primi dieci paesi europei per cui dati  aggiornati  al  marzo 2004 sono disponibili,(69) l'ammontare di spettro  disponibile  ed il numero di utenti per Mhz. Dal momento che l'ERO riporta i dati per l'Italia al settembre 2002, si e' provveduto ad  aggiornarli  utilizzando  quanto  riportato  nella Tabella 10 per calcolare  i Mhz a disposizione di ciascun operatore(70) ed il numero di utenti al marzo 2004 come riportato da Mobile Communications.
 185.  La tabella riporta valori normalizzati nel modo seguente. In primo   luogo,  e'  posto  pari  a  100  lo  spettro  a  disposizione dell'operatore con il maggiore numero di Mhz accoppiati (Telefonica e Vodafone in Spagna) fra quelli operanti nei dieci paesi esaminati. In secondo  luogo,  analogamente  a quanto sopra, e' posto pari a 100 il valore utenti/Mhz per quell'operatore (T-Mobile in Germania) ove tale rapporto  e'  il  piu'  elevato  -  vale  a dire ove l'utilizzo medio dell'input  essenziale  e'  piu' intenso (la risorsa e' relativamente piu' congestionata a parita' di altre condizioni di utilizzo).
 186.  Assumendo  che  gli  operatori italiani possano duplicare il piu' alto livello di utilizzazione dello spettro osservata in pratica per  TIM  sarebbe  possibile servire il 60% di utenti in piu' (38/62) utilizzando  appieno  lo  spettro gia' a disposizione; per Vodafone e WIND  i  margini  di  crescita di cosi' stimati sarebbero invece pari rispettivamente al 92% ed al 257% di utenti in piu'.
 187.  La  colonna  di destra (Mhz accoppiati assegnati) mostra poi che:  (i)  i  tre  operatori  GSM  italiani  siano  su  un  piano  di sostanziale   parita'  riguardo  l'ammontare  complessivo  (900Mhz  e 1800Mhz)  dello  spettro a disposizione - sebbene vada ricordato come le  frequenze  di  WIND siano di qualita' inferiore rispetto a quelle degli  altri  MNO data la preponderanza di spettro a 1800Mhz - e (ii) gli operatori italiani hanno a disposizione un ammontare di frequenze in  linea  con la media europea (pari a 68, stante la normalizzazione adottata),  e  comunque superiori a quelli a disposizione di ciascuno operatore tedesco (la Germania e' il mercato nazionale piu' grande).
 188.  Quanto  sopra  mostra  dunque  che  non  sembrano sussistere barriere  all'espansione  dovuta  alla  limitazione  dello  spettro a disposizione  per  nessuno  degli operatori italiani. Naturalmente la valutazione  svolta  nei  paragrafi  precedenti  prescinde da fattori quali la concentrazione geografica/temporale dell'utilizzo delle reti mobili.  A  parita'  di  altre  condizioni,  una  rete raggiunge piu' rapidamente  la  congestione  al  crescere  dei volumi di traffico se questi  sono  piu'  concentrati  nello  spazio  e  nel  tempo. Ove si consideri pero' che, tra i primi tre paesi per dimensione del mercato mobile,   l'Italia   e'  quella  che  di  gran  lunga  ha  la  minore concentrazione  geografica  dell'utenza (misurata attraverso le proxy densita'  di  popolazione  e  percentuale  di  popolazione  in centri urbani)(71),  e  che  la  distribuzione  temporale  delle chiamate e' probabilmente non significativamente differente da un paese all'altro (come  dimostrato  da  simili  distinzioni  tra  fascia  di  punta  e ridotta),  e'  ragionevole  presumere che gli operatori italiani sono forse addirittura meno limitati nell'espansione di quanto implichi la valutazione  "ceteris  paribus" fatta a prescindere da considerazioni circa la distribuzione spazio-temporale dell'uso dello spettro.
 189.  Quando  poi  si  tenga  conto  che  tutti  gli operatori GSM italiani  dispongono  anche  di  frequenze  UMTS  si  puo' senz'altro escludere   l'esistenza  di  vincoli  di  capacita'  che  favoriscano l'instaurarsi di posizione di dominanza individuale.
 
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 (66) Alla domanda se le condizioni praticate per il roaming
 nazionale  rappresentino  una  barriera  all'ingresso,  TIM
 risponde: "Le condizioni alle quali gli operatori esistenti
 hanno  fornito  il  roaming  nazionale ai newcomers si sono
 rivelate  piu'  che idonee al conseguimento delle finalita'
 pro-concorrenziali  della  misura in oggetto, come dimostra
 la rapidita' del consolidamento sul mercato degli operatori
 che ne hanno fruito [Prima Omnitel Pronto Italia, poi W1ND,
 Blu   ed   infine   H3G.]",   documento   TIM,   protocollo
 1013/SAMEC/03 del 20 ottobre 2003. La posizione di Vodafone
 e'   la   seguente:   "[Vodafone]   ha   avuto  consistenti
 difficolta'  nelle  negoziazioni  degli  accordi di roaming
 nazionale   dall'operatore   TIM  all'avvio  della  propria
 attivita'  nell'anno `95 [...]. Le condizioni praticate [da
 Vodafone,   N.d.R.]   per  il  roaming  obbligatorio  hanno
 costituito  non  una  barriera  all'entrata,  ma  un  forte
 vantaggio  competitivo  per  gli  operatori  nuovi entranti
 [...]", documento Vodafone, protocollo 1216/SAMEC/03 del 14
 ottobre  2003.  WIND  ritiene  che:  "Le politiche messe in
 pratica da [TIM e Vodafone] volte ad imporre un alto prezzo
 per  il roaming nazionale [...] abbiano ostacolato WIND nel
 periodo  iniziale.  WIND, ritiene che stante le difficolta'
 passate   ed   attuali  di  realizzare  una  copertura  del
 territorio  soddisfacente  in  tempi  brevi,  le condizioni
 economiche  praticate  per  il  roaming  nazionale  possano
 costituire   [...]   una   forte  barriera  concorrenziale.
 Tuttavia   nel   mercato  italiano  [...]  vi  sono  chiare
 indicazioni  che l'offerta di tale servizio si caratterizza
 per   una   crescente   concorrenza   tra   gli   operatori
 radiomobili..",  documento WIND, protocollo 1299/SAMEC/2003
 del  20  ottobre  2003. Infine H3G risponde che: "come gia'
 accaduto  per  il  roaming  voce  [GSM,  n.d.r], al fine di
 assicurare  l'offerta  del servizio alla propria clientela,
 e'  stata  costretta  ad una transazione con TIM non avendo
 modo  di  ottenere  un  reale  orientamento al costo per il
 prezzo  del roaming GPRS in tempi congrui con l'offerta del
 servizio   al   pubblico.",   documento   H3G,   protocollo
 1298/SAMEC/03 del 20 ottobre 2003.
 (67)  Mentre  per  TIM e Vodafone il saldo tra terminazione
 mobile-mobile  venduta  ed  acquistata e' positivo, per gli
 operatori  di  dimensione  inferiore  e' negativo: per WIND
 questo  deficit  rappresenta  il 4,7% dei ricavi da servizi
 retail  voce ed SMS nel 2002, ed e' stimabile attorno al 4%
 per  il 2003. Per H3G, il saldo negativo nel primo semestre
 2003  superava  il  totale  dei  ricavi  da  servizi retail
 "tradizionali".
 (68) ERO Information Document on GSM Frequency Utilisation,
 marzo 2004, disponibile sul sito www.ero.dk.
 (69)  Per  tale motivo, rispetto alla graduatoria riportata
 nella  Tabella 9, e' stata esclusa la Grecia (per cui l'ERO
 riporta dati al gennaio 2001) ed inclusa l'Austria.
 (70)  Per  tenere  conto  dell'assegnazione  di parte dello
 spettro  solo all'interno/esterno delle 16 maggiori citta',
 tali   porzioni   di   spettro   sono   state   conteggiate
 ponderandole  per la percentuale della popolazione italiana
 ivi residente.
 (71)  Rispettivamente  190  abitanti/Km2 e 67,5% in Italia,
 mentre i valori per la Germania sono 231 ab./ /Km2 e 88,5%,
 per il Regno Unito 244 ab./ /Km2 e 89,2% (dati per il 2005,
 fonte:  World  Populalion  Prospects:•  The  2002 Revision,
 United Nations Population Division).
 
 ----> Vedere tabella a pag. 57 del S.O. <----
 
 3.1.6  Conclusioni  circa  dominanza  individuale  nel  mercato della
 fornitura  congiunta di accesso ed originazione mobile voce e dati
 all'ingrosso in Italia
 
 190.   Fra   i  vari  settori  che  compongono  l'industria  delle telecomunicazioni,  la  telefonia  mobile e' senz'altro quella ove la concorrenza  facilities-based ha avuto il maggiore successo. A fronte di  quattro  operatori  mobili  infrastrutturati con copertura che e' ubiqua  o  lo  sara'  entro  breve,  le reti fisse in concorrenza con quella  di  Telecom  Italia  per la fornitura di servizi di telefonia commutata o dati (tra cui i servizi internet a larga banda) sono piu' limitate,  sia nel loro numero, sia nell'ammontare di clienti da esse potenzialmente  raggiungibili  autonomamente nelle poche zone coperte (maggiori centri urbani).
 191.  La  situazione  descritta sopra caratterizza anche gli altri paesi  europei  (anche  se  in alcuni di essi la concorrenza tra reti fisse  trae vantaggio dalla presenza di reti TV via cavo - assenti in Italia - che in alcuni casi sono state modificate per fornire servizi di  telecomunicazione):  comunemente,  a  livello  nazionale  ad  una pluralita'   di  reti  mobili  indipendenti  corrisponde,  almeno  al momento,  un'unica  rete  fissa.  Di  conseguenza, usualmente ciascun paese   europeo  prevede  obblighi  per  l'operatore  di  rete  fissa individualmente  dominante  tra  cui  l'Unbundling del Local Loop, il Wholesale   Line   Rental,   la   Carrier   Selection  e  la  Carrier Pre-Selection  (per  i servizi telefonici) ovvero lo Shared Access ed il Bitstream Access (per i servizi internet a banda larga).
 192.  L'imposizione  di  obblighi,  che  consentano  l'entrata sul mercato degli MVNO, analoghi in senso lato a quelli elencati sopra in base   all'esistenza  di  una  posizione  di  dominanza  individuale, potrebbe  essere  giustificata qualora sussistesse un'analogia tra il settore mobile e quello fisso.
 193.  L'analisi dei paragrafi precedenti mostra che nell'industria mobile  esiste una pluralita' di infrastrutture alternative, esistono standard  tecnologici  condivisi,  e  ne' le economie di scala ne' le frequenze  a  disposizione  rappresentano vincoli insormontabili alla concorrenza  effettiva  tra  gli operatori attualmente attivi. Questi ultimi  si  trovano,  inoltre,  in  posizione  di sostanziale parita' riguardo all'accesso ai mercati finanziari e alla capacita' di trarre vantaggio da economie derivanti dalla diversificazione dell'offerta e dall'integrazione verticale.
 194.  Alla  luce  di  quanto  sopra  TIM, il naturale candidato ad essere identificato come operatore individualmente dominante, qualora si  utilizzi  la  quota  di mercato retail come rappresentativa della quota  del  corrispondente  mercato  all'ingrosso (dove pero' tutti i volumi  sono  "auto-produzione"  e  non  esistono effettivi scambi di mercato), non e' in una posizione di relativo vantaggio rispetto agli altri  operatori  tale  da  permettergli singolarmente di impedire la nascita  del  mercato all'ingrosso dell'accesso ovvero distorcerne il funzionamento a danno dei consumatori finali.
 195. Per quanto riguarda eventuali posizioni dominanti collettive, l'Autorita'  Garante  della  Concorrenza  e  del Mercato, nell'ambito dell'istruttoria  A357,  sta valutando se, a causa della simmetria in termini di capacita' produttiva, del grado di integrazione verticale, della  trasparenza  del  mercato  e  della  possibilita' di frequenti occasioni  di incontro e scambio di informazioni tra gli operatori, i tre   criteri  possano  ritenersi  verificati  e  se  sia,  pertanto, possibile concludere che gli operatori TIM, Vodafone e WIND detengano congiuntamente  una  posizione  di  dominanza nel mercato dei servizi all'ingrosso di accesso alla rete mobile.
 196.  Sebbene  l'Autorita'  riconosca  che  la  barriera  assoluta all'ingresso  costituita dalla limitazione dello spettro radio che il governo  riserva  alle reti di telecomunicazioni mobili non favorisce la  concorrenza  nei  mercati  dei servizi mobili finali, l'Autorita' conclude  in  ogni  caso  che  non  ricorrano  le  condizioni  per un intervento regolamentare nel mercato in oggetto che sia fondato sulla fattispecie   della  dominanza  individuale  o  collettiva.  Piu'  in generale,  l'Autorita'  ritiene  che,  in  presenza  di  una efficace regolamentazione  di  altri  servizi di rete mobile e di una gestione pro-concorrenziale  dello spettro radio disponibile, la presenza gia' di  quattro  operatori  infrastrutturati  assicuri,  nel  periodo  di riferimento   della   presente  analisi,  condizioni  di  concorrenza effettiva  e  la  realizzazione  degli obiettivi del Codice, ove tale valutazione e' svolta non solo relativamente alla situazione attuale, ma anche in un'ottica prospettica.
 197.  Tale  posizione  risulta  coerente con quella adottata dalla Commissione  Europea  gia'  nel  settembre  2002  nella sua decisione relativa  alla fusione WIND-Blu (Caso n. COMP/M.2958), nella quale si argomenta:  "17. La presente operazione non suscita seri dubbi di una possibile  creazione o rafforzamento di posizione dominante in favore di  WIND  nel mercato della telefonia mobile in Italia. Al contrario, sebbene essa comporti l'uscita dal mercato del quarto operatore, essa permettera' a WIND di aumentare la propria clientela e di consolidare la  propria  posizione  nei  confronti di TIM e di Vodafone. Inoltre, grazie alla futura acquisizione da parte di H3G di una gran parte dei siti  BTS  di  BLU, H3G sara' presto in grado di lanciare in Italia i propri servizi di telefonia mobile di terza generazione UMTS."
 198.  L'analisi  dei mercati mobili al dettaglio e' comunque utile ad  evidenziare  che  esistono  ampi  margini  di miglioramento nelle performance  dell'industria non solo attraverso interventi fortemente pro-concorrenziali  basati  su  posizioni  di  dominanza detenute nei mercati  mobili  rilevanti  previsti  dal  Codice (in particolare, la terminazione  mobile), ma anche tramite interventi che verifichino la sostituibilita'  di  un  numero  di  operatori  maggiore  di quattro, compatibilmente  con  le  risorse  frequenziali  disponibili  per  un eventuale  operatore  nuovo  entrante.  A  tale  fine,  e' necessario svolgere   le  opportune  valutazioni  nell'ambito  del  processo  di assegnazione  delle  frequenze. L'analisi di mercato svolta in questo documento  evidenzia  che,  all'interno  di  tale  processo,  occorre prevedere  misure  asimmetriche  pro-concorrenziali a favore di nuovi entranti  (relativamente,  inter  alia,  al  roaming  nazionale, agli obblighi  di  copertura ed all'interconnessione con altri operatori), che  permettano di allontanare il mercato da equilibri oligopolistici nocivi alla collettivita'.
 199.  L'Autorita'  riconosce  che  la  nascita di operatori mobili virtuali  potrebbe  produrre  eventuali  benefici  per  i consumatori finali,  arricchendo l'attuale contesto competitivo. L'attuale quadro regolamentare disegnato dalla delibera n. 544/00/CONS gia' disciplina la  fornitura  di capacita' ai fornitori avanzati di servizi da parte degli  operatori  di  rete  mobile,  sulla  base  di una negoziazione commerciale  e  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  non discriminazione.  Il  provvedimento  non ha, invece, introdotto alcun intervento   regolamentare  diretto  a  "fissare  le  condizioni  per l'ingresso  nel  mercato  dei  sistemi  radiomobili  degli  operatori virtuali di rete mobile e dei fornitori di accesso indiretto".
 200. E' evidente che l'assenza di specifici obblighi regolamentari alla  fornitura  del servizio di MVNO da parte degli operatori mobili non  esclude la possibilita' che gli operatori stipulino tali accordi su  base  commerciale.  Le  negoziazioni  sono svolte nell'ambito del quadro   normativo  vigente  ed  in  particolare  del  diritto  della concorrenza.
 4.  Si  condividono  le  conclusioni  raggiunte  dall'Autorita' in merito  alla  valutazione  della  concorrenzialita' nel mercato della fornitura congiunta di accesso ed originazione mobile voce e dati?
 
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 201.  TIM  e Vodafone condividono le conclusioni dell'Autorita' in merito  alla  valutazione  della concorrenzialita' nel mercato mobile voce  e  dati. Tuttavia Vodafone esprime alcune riserve relativamente alla  possibilita'  di  assegnare frequenze ad un nuovo operatore GSM (cfr  par.  167),  che  a suo parere risulterebbe in contrasto con le conclusioni  a  cui  l'Autorita' e' pervenuta nella presente analisi. Con  riferimento alla possibile introduzione di eventuali obblighi di accesso   a  beneficio  di  MVNO,  Vodafone  ritiene  necessario  che l'Autorita'  chiarisca  la  propria interpretazione della delibera n. 544/00/CONS.
 202.  WIND condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorita' circa la valutazione della concorrenzialita' del mercato.
 203.  Atlanet,  BT  Albacom, Colt, Tiscali, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele2  e Welcome Italia dissentono totalmente dalle conclusioni a cui e'  giunta  l'Autorita',  sia  con  riguardo  all'asserito  grado  di concorrenzialita'  che  contraddistinguerebbe il mercato al dettaglio dei  pacchetti  di  servizi  mobili  voce  e dati offerti agli utenti finali,  sia  con  riguardo  alla  circostanza che le caratteristiche tecnico-economiche    dei    corrispondenti    mercati   all'ingrosso dell'accesso  alle  reti  mobili  non sarebbero tali da richiedere un intervento  regolamentare.  In  particolare,  le  societa'  scriventi ritengono  che  l'insieme dei mercati in questione, e segnatamente il mercato a monte dei servizi di accesso all'ingrosso alle reti mobili, presenti  le  caratteristiche  di  un  oligopolio ristretto collusivo caratterizzato   dall'esistenza   di   una   posizione  di  dominanza congiuntamente detenuta dagli operatori TIM, Vodafone e WIND.
 204.  INTERMATICA,  AIIP,  TWC e Pagine Italia condividono solo in parte le conclusioni raggiunte dall'Autorita'. Innanzitutto ritengono che  la  base  corretta  per  valutare  il  potere  di mercato sia il fatturato  e soprattutto, il margine operativo lordo, e non il numero di   clienti.   Inoltre  ritingono  che,  ai  fini  di  una  corretta valutazione  prospettica  del  grado di concentrazione, sia opportuno valutare  gli  effetti  delle  offerte da parte dei principali MNO di comunicazioni on-net a prezzi estremamente bassi. Per quanto riguarda l'andamento  dei  prezzi, le societa' sono del parere che l'indice di spesa  media  in  panieri  non  costituisca  un  corretto  indicatore dell'andamento  dei prezzi in quanto ne accentua la riduzione. I dati mostrano,  invece, che i prezzi dei tre principali operatori, dopo un periodo  di riduzione iniziale, si sono allineati e, successivamente, sono  rimasti  sostanzialmente  invariati.  Le societa' ritengono che tale  andamento  dei  prezzi  sia  tipico  di un mercato strettamente oligopolistico, caratterizzato da una posizione dominante collettiva, nel   quale   si  ritiene  necessario  un  intervento  da  parte  del regolatore.
 205. ELSACOM non condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorita' in  quanto  ritiene  che  gli operatori mobili, applicando condizioni contrattuali,  quali  il prezzo di roaming nazionale, discriminatorie ed   ingiustificatamente  gravose,  sono  in  grado  di  limitare  le possibilita'   di   crescita   degli  operatori  mobili  satellitari, impedendo  loro  il  consolidamento  della  propria  base  clienti  e l'efficace integrazione dei servizi satellitari con quelli terrestri. Pertanto,   la   societa'   ritiene   sussistano  le  condizioni  per individuare  una posizione di dominanza individuale ovvero collettiva detenuta dai tre operatori TIM, Vodafone e WIND.
 206. Sinergie condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorita' in merito alla valutazione della concorrenzialita' del mercato.
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 207.  In merito alla concorrenzialita' del mercato della fornitura congiunta  di  accesso  e  originazione mobile, l'Autorita' evidenzia che,  dal lato dell'offerta, nell'industria dei servizi mobili esiste una  pluralita'  di  infrastrutture  alternative,  si  sono affermati standard  tecnologici  condivisi,  ne'  le  economie di scala, ne' le frequenze  a  disposizione  rappresentano vincoli insormontabili alla concorrenza  effettiva  tra  gli operatori attualmente attivi. Questi ultimi  si  trovano  in  posizione  di  sostanziale  parita' riguardo l'accesso  ai mercati finanziari e alla capacita' di trarre vantaggio da   economie   derivanti   dalla   diversificazione  dell'offerta  e dall'integrazione  verticale.  Inoltre,  l'analisi svolta ha mostrato che  il  mercato  e'  caratterizzato  da  un  livello  sufficiente di concorrenza  come  evidenziato da diversi indicatori, tra cui: i) una riduzione  generalizzata dei prezzi, senza che vi sia evidenza di una leadership  di  prezzo  da  parte  di un operatore; ii) una riduzione graduale  dell'indice di concentrazione; iii) l'adozione di politiche commerciali  sempre piu' competitive da parte di tutti gli operatori. Quest'ultimo  profilo  si  e', peraltro, accentuato in corrispondenza dell'entrata  nel  mercato  di  H3G.  Infine,si osserva che in Italia l'introduzione  del  meccanismo  della  mobile  number portability ha fortemente  accresciuto la concorrenza tra operatori mobili; i numeri mobili portati, a giugno 2005, sono stati piu' di 4,6 milioni.
 208.   Per   quanto  riguarda  le  eventuali  posizioni  dominanti collettive  detenute  dai soli operatori con licenze GSM, evidenziate da   alcuni   operatori   intervenuti  alla  consultazione  pubblica, l'Autorita'  osserva  che  secondo  una  giurisprudenza  consolidata, affinche'  in  un  mercato oligopolistico si riscontri l'esistenza di una  posizione  dominante  collettiva  e'  necessario  che  risultino verificate simultaneamente le seguenti tre condizioni. In primo luogo sussista  la  capacita'  delle imprese appartenenti all'oligopolio di coordinare  i  propri  comportamenti;  in  secondo  luogo,  esista la possibilita',  da parte delle imprese appartenenti all'oligopolio, di adottare   strategie   punitive   nei  confronti  delle  imprese  che eventualmente    deviano    dall'accordo;    infine,   si   riscontri l'impossibilita' da parte dei concorrenti e dei consumatori a reagire efficacemente  agli effetti dell'accordo. Al riguardo l'Autorita' non ha  riscontrato elementi che diano inequivocabilmente prova che i tre criteri  siano  soddisfatti  anzi,  come  argomentato  nel  paragrafo precedente,  l'analisi  ha messo in luce che la struttura del mercato non  e'  coerente  con  una  situazione  di dominanza congiunta. Piu' precisamente,  non  si  riscontrano  quote  di  mercato analoghe, ne' analoghe strutture dei costi (con particolare riguardo agli operatori piu'  di recente entrati sul mercato). Allo stesso tempo, le quote di mercato  si  sono modificate nel corso del tempo determinando effetti pro-competitivi,   mentre   l'ulteriore   potenziale  concorrenza  e' rappresentata dalla possibilita' di ingresso sul mercato di un quinto operatore.
 209.  Alla  luce  di  tali considerazioni l'Autorita' conclude che allo  stato  non  si  rileva  nello  specifico  mercato una dominanza congiunta o alterazioni sostanziali della concorrenza.
 210.  Per  quanto  riguarda  gli obblighi derivanti dalla delibera n.544/00/CONS,  l'Autorita'  ritiene  che da tale delibera non derivi per  gli MNO un obbligo a contrarre con eventuali MVNO, tuttavia cio' non  esclude la possibilita' di negoziazione volontaria tra le parti, su  base  commerciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.  L'Autorita'  riconosce  che la nascita di operatori mobili  virtuali  costituisce  un  indubbio  fattore  di stimolo alla concorrenza  che potrebbe arricchire l'attuale contesto competitivo e produrre, di conseguenza, notevoli benefici per i consumatori finali. In  tal  senso,  l'Autorita'  valuta favorevolmente lo sviluppo delle trattative  attualmente  in  corso  tra  operatori  di rete mobile ed operatori  sprovvisti  di risorse radio, vigila sulla loro evoluzione ed auspica che si concludano positivamente.
 
 4. DEFINIZIONE  DEGLI  OBBLIGHI  PER  LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN
 SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 4.1.  Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi
 regolamentari nei mercati rilevanti
 
 211.  Ai  sensi  dell'art.  19,  commi  3 e 5, del Codice, qualora l'Autorita'   accerti   che   un   mercato   non  sia  effettivamente concorrenziale,  e'  chiamata a valutare l'opportunita' di mantenere, modificare  o  revocare gli obblighi regolamentari vigenti. L'art. 5, comma  4, del Codice prevede che gli obblighi imposti dall'Autorita', in  seguito  alla  designazione di significativo potere di mercato in capo  a  un  operatore,  siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e principi dell'attivita' regolamentare.
 
 4.2. Rimedi proposti
 
 212.   Alla  luce  delle  conclusioni  raggiunte  in  merito  alla valutazione    della   concorrenzialita'   del   mercato   rilevante, nell'ambito  del  quale  si  e'  escluso  il  possesso da parte degli operatori  di  rete  mobile  di  posizioni di dominanza individuale e congiunta,   l'Autorita'   non  ritiene  di  dover  imporre  obblighi regolamentari,  e dunque conferma la situazione regolamentare vigente che  non  prevede  in  capo  a nessuno degli operatori di rete mobile specifici  obblighi  di  accesso,  trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi.
 5.  Si  condividono  le  conclusioni  raggiunte  dall'Autorita' in merito alla mancata imposizione di obblighi regolamentari?
 
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 213.  TIM  e  WIND  condividono  le  conclusioni  a  cui  perviene l'Autorita'  in  base  alle  quali nel mercato oggetto di analisi non ricorrano  le  condizioni, vista l'assenza di dominanza individuale o collettiva, per un intervento regolamentare.
 214.  Vodafone  condivide l'orientamento dell'Autorita', ma chiede di  esplicitare che gli obblighi di trasparenza e non discriminazione indicati nella delibera 544/00/CONS debbano ritenersi superati.
 215.  Atlanet,  BT  Albacom, Colt, Tiscali, Eutelia, Fastweb, MCI, Tele2  e  Welcome  Italia  non  condividono  l'orientamento  espresso dall'Autorita'  nella  delibera in oggetto dove, malgrado la presenza di  palesi  condizioni  di  oligopolio  collusivo,  non  si riconosce l'effettiva   presenza   di   problemi  concorrenziali.  Le  societa' richiedono,  pertanto,  l'imposizione, in capo agli operatori di rete mobile  con  significato potere di mercato, di obblighi in materia di accesso  e  di  uso  di  determinate risorse di rete, dell'obbligo di trasparenza,   dell'obbligo   di  non  discriminazione  in  relazione all'interconnessione  e all'accesso, che si concretizza nel principio di   parita'   di   trattamento   interna   ed   esterna   e   quindi nell'applicazione  delle  medesime  condizioni tecnico-economiche sia alle   proprie   divisioni   commerciali  che  agli  altri  operatori richiedenti i servizi intermedi, nonche' l'imposizione degli obblighi in  materia  di  controllo dei prezzi, di contabilita' dei costi e di separazione contabile.
 216.  INTERMATICA,  AIIP,  TWC  e Pagine Italia non condividono le conclusioni  raggiunte  dalla  Autorita', in quanto ritengono che nel mercato  oggetto di analisi esista una posizione dominante collettiva da  parte  di TIM e Vodafone e, probabilmente, anche di WIND, per cui si  rende  necessario  un  adeguato  intervento  ex-ante ad esito del presente procedimento.
 In  particolare,  le  societa' richiedono che l'Autorita' adotti i seguenti rimedi:
 1.  l'obbligo  di  fornire  servizi  all'ingrosso  di  accesso  e raccolta;   l'obbligo   di   pubblicare   un'offerta  di  riferimento sufficientemente disaggregata per le diverse prestazioni e servizi di rete;
 2.    l'obbligo    di    non    discriminazione    in   relazione all'interconnessione e all'accesso;
 3. l'obbligo di orientamento al costo;
 4. l'obbligo di tenere una contabilita' separata.
 
 217.  ELSACOM  non  condivide  le conclusioni raggiunte al termine della  corrente  analisi di mercato e richiede pertanto un intervento dell'Autorita'  allo  scopo  di adottare opportuni provvedimenti tesi alla  cessazione  delle  condotte anticompetitive poste in essere dai tre operatori mobili.
 218.  Sinergie ritiene che l'accesso e l'originazione alle reti da parte  degli  operatori  virtuali  di  rete  mobile  non  avviene nel rispetto  di  quanto  e'  gia'  consentito  e pertanto afferma che la mancanza  di  imposizione  di  obblighi  regolamentari non conduce al rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione.
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 219.  Sebbene  l'Autorita'  riconosca  che  la  barriera  assoluta all'ingresso  costituita  dalla limitazione dello spettro radio possa non favorire la concorrenza nei mercati dei servizi mobili, alla luce dell'analisi  svolta  ritiene che nel mercato in oggetto si riscontri un  livello  sufficiente  di  concorrenza  e,  in particolare, non si registrino  posizioni  di  dominanza  singola  o congiunta. Pertanto, l'Autorita' ritiene che non ricorrano le condizioni per un intervento regolamentare  che  sia  fondato  sulla  fattispecie  della dominanza individuale  o  collettiva  e  conferma  la  situazione regolamentare vigente.
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