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| Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2006 |  | Norme  unificate  per  la  protezione  e la tutela delle informazioni classificate. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista  la  legge  24 ottobre  1977,  n. 801, recante «Istituzione e ordinamento  dei  servizi  per  le  informazioni  e  la  sicurezza  e disciplina  del  segreto  di Stato», in particolare l'art. 1, secondo comma;
 Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  regio  decreto-legge  11 luglio  1941,  n. 1161, recante «Norme relative al segreto militare»;
 Visti  il  Trattato  del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti:
 Accordo  tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni,  approvato  dal  Consiglio  del  Nord Atlantico in data 21 giugno 1996;
 Documento  C-M(2002)49  «La  sicurezza in seno all'Organizzazione del  Trattato  del  Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002;
 Visti  il  Trattato  di Bruxelles modificato istitutivo dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), ratificato con legge 16 marzo 1955, n. 239  e l'art. 3 dell'Accordo di sicurezza dell'UEO, fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995 e ratificato con legge 16 giugno 1997, n. 190;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 21 settembre   1999,   recante   «Criteri   per   il  rilascio  delle certificazioni  di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati»;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 aprile  2002,  recante  «Schema  nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini  della  tutela  delle  informazioni classificate, concernenti la sicurezza  interna ed esterna dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 aprile  2002,  recante  «Norme  di  sicurezza  per la tutela delle informazioni  UE  classificate  di  attuazione  della  decisione  del Consiglio  dell'Unione  europea  del  19 marzo  2001», pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  130  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2002;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 aprile  2003,  recante  «Norme  di  sicurezza  per la tutela delle informazioni  UE  classificate,  di  attuazione della Decisione della Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001», pubblicato nel  supplemento  ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003;
 Viste  le  circolari  della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto:
 n. 5/21.6-Ris. del 23 novembre 1979;
 n. 5/21.6-Ris. del 5 gennaio 1980;
 Viste le direttive:
 PCM-ANS  1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume I - Sistema di Sicurezza - Edizione 1987;
 PCM-ANS  1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume III - Sicurezza Industriale - Edizione 1993;
 PCM-ANS  1/R/A  -  Norme  unificate  per la tutela del segreto di Stato  -  Direttiva  per la protezione delle informazioni coperte dal segreto  di  Stato trattate in sistemi di elaborazione automatica e/o elettronica dei dati (EAD) - Edizione 1993;
 PCM-ANS  1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato -  Volume  II  -  Sicurezza  delle  comunicazioni ed organizzazione e procedure del servizio cifra - Edizione 1994;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2005,  recante «Disposizioni in materia di rilascio dei nulla osta di sicurezza»,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  210  del 9 settembre 2005;
 Ravvisata  l'esigenza  di  disporre  di  un  testo  unitario  delle principali  disposizioni  che  disciplinano la protezione e la tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati;
 Decreta:
 «NORME UNIFICATE PER LA PROTEZIONE
 E LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE»
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  Il  presente  decreto  si applica a tutti i soggetti pubblici e privati  che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessita' di  trattare  informazioni, documenti e materiali classificati ovvero coperti  da  segreto di Stato, sia nazionali che originati nel quadro del Trattato del Nord Atlantico, dell'Unione dell'Europa occidentale, dell'Unione  europea  e  di  qualunque  altro  accordo internazionale stipulato dallo Stato.
 |  |  |  | Art. 2. Obiettivi
 1.  La  sicurezza  delle  informazioni  persegue  principalmente  i seguenti obiettivi:
 a) proteggere  le  informazioni classificate dallo spionaggio, da manomissioni o dalla rivelazione non autorizzata;
 b) salvaguardare   le   informazioni  classificate  trattate  con sistemi  di  elaborazione  dati,  con  reti  di  comunicazione  e con prodotti delle tecnologie dell'informazione da minacce contro la loro segretezza, riservatezza, integrita', disponibilita' ed autenticita';
 c) preservare   le   installazioni,   gli   edifici  e  i  locali all'interno  dei  quali vengono trattate informazioni classificate da atti  di  sabotaggio  e  da  qualsiasi  altra  azione  finalizzata ad arrecare danni agli stessi.
 |  |  |  | Art. 3. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) «Organizzazione  nazionale  per  la  sicurezza », il complesso costituito  dagli  uffici e da qualunque altra unita' amministrativa, organizzativa,    produttiva    o    di   servizio   della   pubblica amministrazione e di ogni altra persona giuridica, ente, associazione od   organismo   legittimati   alla   trattazione   di   informazioni classificate  ovvero  coperte  da  segreto  di  Stato, finalizzato ad assicurare  modalita'  di  trattazione uniformi e sicure e protezione ininterrotta   alle   informazioni,   ai  documenti  e  ai  materiali classificati;
 b) «Autorita'  nazionale  per  la sicurezza» (ANS), il Presidente del  Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso delegato per l'esercizio  dei  compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela   delle   informazioni,   dei   documenti   e   dei  materiali classificati;
 c)    «Ufficio  centrale  per  la  sicurezza»  (UCSi),  l'Ufficio istituito   nell'ambito   della   Segreteria  generale  del  Comitato esecutivo  per  i  servizi  di  informazione  e  di  sicurezza,  alle dipendenze   dell'Autorita'   nazionale  per  la  sicurezza  per  gli adempimenti concernenti la tutela delle informazioni, dei documenti e del materiale classificato;
 d) «Organo  centrale  di  sicurezza», il complesso costituito dal Funzionario/Ufficiale   alla   sicurezza,  dal  Funzionario/Ufficiale COMSEC,   dal   Funzionario/Ufficiale   alla   sicurezza   EAD,   dal Funzionario/Ufficiale   preposto   al   servizio  di  sorveglianza  e controllo   delle   infrastrutture   (sicurezza   fisica),  dal  Capo dell'Organo  principale di sicurezza e dallo stesso Organo principale di  sicurezza.  Sono  fatte  salve  eventuali, diverse determinazioni legislative o regolamentari in materia;
 e) «Organo  principale  di  sicurezza», l'unita' amministrativa - facente  parte  integrante  di  un  Organo  centrale  di  sicurezza - responsabile  della  gestione  dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;
 f) «Organo  esecutivo  di  sicurezza»,  l'unita' amministrativa - istituita  a  livello  centrale  e  periferico  di un ente pubblico e funzionalmente  dipendente  dall'Organo  principale  di  sicurezza  - responsabile  della  gestione  dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;
 g) «Funzionario/Ufficiale        alla        sicurezza»,       il Funzionario/Ufficiale,  di  elevato  livello  gerarchico, al quale la massima  autorita'  dell'ente  di  appartenenza e, per le imprese, il rappresentante  legale,  delega  il compito di dirigere, coordinare e controllare  tutte  le  attivita'  che  riguardano la protezione e la tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati nell'ambito  dell'intero  Ministero, Forza armata, ente o impresa. In mancanza  di  tale  delega,  i  compiti  di cui sopra sono esercitati direttamente  dalla massima autorita' di una amministrazione pubblica e, per le imprese, dal rappresentante legale;
 h) «Funzionario/Ufficiale  COMSEC»,  il  Funzionario/Ufficiale al quale  e'  attribuito  il  compito  di  sovrintendere,  coordinare  e controllare,  nell'ambito dell'intero Ministero, Forza armata, ente o impresa  di  appartenenza,  tutte  le  attivita'  che  riguardano  la sicurezza   delle   comunicazioni   (COMSEC),  compresa  la  corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano la materia;
 i) «Funzionario/Ufficiale     alla     sicurezza     EAD»,     il Funzionario/Ufficiale   al   quale   e'   attribuito  il  compito  di sovrintendere,  coordinare  e  controllare,  nell'ambito  dell'intero Ministero,  Forza  armata,  ente  o impresa di appartenenza, tutte le attivita' che riguardano la sicurezza delle informazioni classificate trattate  con  sistemi  EAD,  compresa  la  corretta  applicazione  e l'integrazione   di   tutti   gli  aspetti  della  sicurezza  fisica, personale,  delle  procedure e tecnica dei sistemi per l'elaborazione automatica dei dati (EAD);
 l) «Funzionario/Ufficiale  preposto al servizio di sorveglianza e controllo     delle    infrastrutture    (sicurezza    fisica)»    il Funzionario/Ufficiale   al   quale   e'   attribuito  il  compito  di sovrintendere,  coordinare  e  controllare,  nell'ambito  dell'intero Ministero,  ente  o  impresa  di appartenenza, tutte le attivita' che riguardano  la sorveglianza e la sicurezza fisica del Ministero, ente o impresa di appartenenza;
 m) «Funzionario/Ufficiale di controllo», il Funzionario/Ufficiale al  quale il Funzionario/Ufficiale alla sicurezza del Ministero, ente o  impresa di appartenenza attribuisce l'incarico di Capo dell'Organo principale  o  esecutivo di sicurezza responsabile della protezione e della  tutela  delle  informazioni,  dei  documenti  e  dei materiali classificati  ricadenti  sotto la diretta responsabilita' dell'Organo in questione;
 n) «COMSEC»   (sicurezza   delle   comunicazioni),   il  termine, derivante  dalle  parole  inglesi  «communication»  e «security», che indica  la protezione risultante dall'applicazione alle comunicazioni di  misure  di sicurezza crittografica, delle trasmissioni, contro le emanazioni  compromettenti,  fisica  e  del  personale,  al  fine  di impedire   che  persone  non  autorizzate  vengano  a  conoscenza  di informazioni    classificate,   nonche'   per   garantire   la   loro autenticita';
 o) «Sistema  EAD»  (elaborazione automatica dei dati), un insieme di  apparati (in configurazione isolata o collegati in rete), metodi, procedure,  aree  e  persone  fisiche,  atto  a svolgere una serie di funzioni  elaborative  omogenee  (elaborazione  testi, dati, sviluppo software,    applicazioni    scientifiche,   comando   e   controllo, comunicazioni, gestione banche dati, ecc.);
 p) «COMPUSEC»  (sicurezza dei sistemi EAD), il termine, derivante dalle   parole   inglesi  «computer»  e  «security»,  che  indica  la protezione  derivante dalle misure di sicurezza attuate per prevenire la  deliberata o involontaria acquisizione, manipolazione, modifica o perdita  delle  informazioni classificate contenute o elaborate da un sistema EAD e l'uso non autorizzato del suddetto sistema;
 q) «INFOSEC»   (sicurezza   delle   informazioni),   il  termine, derivante dalle parole inglesi «information» e «security», che indica l'applicazione   delle   misure  di  sicurezza  atte  a  tutelare  le informazioni   classificate   elaborate  e  memorizzate  con  sistemi informatici e trasmesse con sistemi di comunicazione ed altri sistemi elettronici;
 r) «TEMPEST»,   il   termine,   derivante  dalle  parole  inglesi «transient  electro  magnetic  pulse  emanation standard», che indica quella  particolare  tecnologia  atta  ad eliminare o limitare, entro valori  non  pericolosi,  le  emanazioni  compromettenti  da parte di apparati   elettrici   o  elettronici  usati  per  la  trattazione  e l'elaborazione di informazioni classificate;
 s) «Sicurezza  crittografica»,  componente  della sicurezza delle comunicazioni  derivante  dalla  disponibilita'  di  sistemi cifranti tecnicamente sicuri e dal corretto impiego degli stessi;
 t) «Emanazioni    compromettenti»,   emissioni   involontarie   e sistematiche  di  segnali  elettrici condotti e irradiati da parte di apparecchiature  elettriche/elettroniche  che  trattano  o  elaborano informazioni  classificate,  correlabili  alle  informazioni stesse e che,   qualora  intercettati,  possono  consentire  di  ricavarne  il contenuto informativo classificato;
 u) «Materiale COMSEC», i documenti, gli ausili, i dispositivi, le apparecchiature  (compreso  il materiale crittografico), usati per la sicurezza delle comunicazioni;
 v) «Custode  del  materiale crittografico», il responsabile della gestione e della custodia del materiale COMSEC e crittografico;
 z) «Agenzia  nazionale  di  distribuzione», la struttura preposta alla contabilizzazione e distribuzione del materiale COMSEC;
 aa)  «Trattazione  delle informazioni classificate», la gestione, la  trattazione sotto qualsiasi forma, la protezione fisica e logica, delle informazioni classificate;
 bb)  «Gestione  dei  documenti  classificati», l'originazione, la preparazione  dei  plichi,  la  spedizione,  la contabilizzazione, la diramazione,  la  ricezione,  la  registrazione,  la riproduzione, la conservazione,  la  custodia,  l'archiviazione,  il  trasporto  e  la distruzione autorizzata dei documenti classificati;
 cc)  «Informazione  classificata»,  ogni informazione o materiale come  definiti  alle lettere dd) ed ee), cui sia stata attribuita, da un'autorita' competente, una classifica di segretezza «SEGRETISSIMO», «SEGRETO»,  «Riservatissimo» o «Riservato», con o senza una qualifica di sicurezza internazionale, ovvero coperta da segreto di Stato;
 dd)   «Documento   classificato»,   l'informazione   classificata riportata,  per  intero  o  in  parte,  in qualsiasi rappresentazione comunque formata, sia grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica o di ogni altra specie;
 ee)  «Materiale  classificato», qualsiasi oggetto o componente di macchinario,  prototipo,  equipaggiamento, arma, sistema elementare o dispositivo o parte di esso, compreso il software operativo, prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente, finito o in  corso di lavorazione, compresi i materiali per la sicurezza delle comunicazioni  (COMSEC)  e  l'elaborazione automatica dei dati (EAD), coperti da una classifica di segretezza;
 ff) «Informazioni non classificate controllate», informazioni non classificate  che  richiedono  misure  di  protezione minime e il cui accesso  e'  consentito  alle  sole  persone  che hanno necessita' di trattarle   per   motivi   attinenti  al  loro  impiego,  incarico  o professione;
 gg) «Classifica di segretezza», l'indicazione del livello o grado di  segretezza  attribuito ad un'informazione, documento o materiale, con    uno   dei   seguenti   termini:   «SEGRETISSIMO»;   «SEGRETO»; «Riservatissimo»   o  «Riservato»,  con  o  senza  una  qualifica  di sicurezza;
 hh)  «Qualifica  di  sicurezza»  o  «qualifica», la sigla o altro termine  convenzionale  (es.  NATO, UEO, UE, ecc.), che attribuita ad un'informazione,   classificata  e  non,  determina  l'Organizzazione internazionale  o  comunitaria  di  appartenenza  della  stessa  e il relativo ambito di circolazione;
 ii) «Riduzione della classifica di segretezza», l'attribuzione ad un'informazione  classificata  di  una  classifica  di  segretezza di livello inferiore alla precedente;
 ll)  «Declassifica»,  l'abolizione della classifica di segretezza ad un'informazione classificata;
 mm)  «Dequalifica»,  l'abolizione della qualifica di sicurezza ad un'informazione classificata o non classificata;
 nn)  «Necessita'  di  conoscere»,  il  principio in base al quale l'accesso  alle informazioni classificate e' consentito soltanto alle persone  che,  a  prescindere  dal  NOS  individuale  e  dal  livello gerarchico  o  funzionale, hanno necessita' di conoscerle in funzione del proprio incarico;
 oo)   «Nulla   osta  di  sicurezza  temporaneo»  o  «Abilitazione temporanea»,  la  determinazione che autorizza il Ministero, l'ente o l'impresa  richiedente  ad  avvalersi di una persona in attivita' che comportano,  in  via  eccezionale  e  temporanea,  la  trattazione di informazioni classificate;
 pp)   «Nulla   osta   di   sicurezza»  -  in  seguito  NOS  -  la determinazione   che  autorizza  il  Ministero,  l'ente  o  l'impresa richiedente  ad  avvalersi di una persona in attivita' che comportano la    trattazione    di    informazioni    classificate   a   livello «Riservatissimo» o superiore;
 qq)  «Violazione  della  sicurezza»,  la conseguenza di azioni od omissioni  contrarie  ad  una disposizione in materia di protezione e tutela  delle  informazioni  classificate,  che  potrebbero mettere a repentaglio o compromettere le informazioni stesse;
 rr)  «Compromissione di informazioni classificate», la conoscenza di  informazioni classificate da parte di una persona non autorizzata ovvero  non adeguatamente abilitata ai fini della sicurezza o che non abbia  la  necessita'  di  conoscerle, oppure quando e' probabile che anche una delle suddette circostanze si sia verificata;
 ss)   «Lista   di   accesso»,   la   lista   con   la   quale  il Funzionario/Ufficiale  alla  sicurezza  predetermina,  sulla base del principio della «Necessita' di conoscere», quali - tra le persone del proprio Ministero, ente o impresa gia' adeguatamente abilitate - sono autorizzate    d'ufficio    a    trattare   informazioni   nazionali, internazionali  e comunitarie classificate «SEGRETISSIMO» e «SEGRETO» nonche' quelle qualificate ATOMAL;
 tt)    «Autorizzazione   all'accesso   cifra»,   la   particolare autorizzazione  rilasciata  dalla  competente  Autorita'  COMSEC  per l'accesso alle informazioni classificate COMSEC;
 uu)  «Abilitazione  preventiva»,  la  determinazione che consente all'impresa di partecipare a gare classificate in ambito nazionale ed internazionale ovvero a trattative per l'esecuzione di studi o lavori classificati;
 vv)  «Nulla osta di sicurezza complessivo», la determinazione che consente  all'impresa  aggiudicataria o affidataria della commessa di condurre  lavori,  esperienze,  studi e progettazioni classificati in ambito nazionale ed internazionale;
 zz)  «Abilitazione  COMSEC»,  la  determinazione che autorizza il Ministero,  l'ente  o  l'impresa  alla  trattazione  di  informazioni COMSEC;
 aaa)  «Omologazione  EAD»,  la  determinazione  che  autorizza il Ministero,  l'ente  o  l'impresa  alla  trattazione  di  informazioni classificate con un sistema EAD;
 bbb)  «Impresa»,  la  ditta  individuale, la societa', la persona giuridica  di  diritto  privato,  l'ente  privato,  l'associazione  o l'organismo interessati alla trattazione di informazioni classificate nel settore della sicurezza industriale;
 ccc)  «Istruzione  alla  sicurezza»,  l'attivita',  espletata dal Funzionario/Ufficiale   alla   sicurezza   o,   in   sua   vece,  dal Funzionario/Ufficiale  di  controllo  o  da  altra persona designata, finalizzata  a far conoscere al personale del proprio Ministero, ente o   impresa,   legittimato   alla   trattazione   delle  informazioni classificate, le disposizioni che regolano la materia.
 |  |  |  | Art. 4. Sistema di sicurezza
 1.  Scopo  del  sistema  di  sicurezza  e' quello di garantire, con appropriate norme e procedure, organizzative ed esecutive, completa e continua  protezione e tutela delle informazioni classificate nonche' delle installazioni riguardanti la sicurezza interna ed esterna dello Stato.
 2.  Nel settore della sicurezza materiale la protezione e la tutela delle   informazioni   classificate   e   controllate  si  realizzano attraverso  un'adeguata  protezione fisica delle installazioni, delle infrastrutture  e  dei locali dove esse vengono trattate, al fine sia di  ottenere  un  ambiente  sicuro  per  la  loro  trattazione sia di impedire che persone non autorizzate possano avervi accesso.
 3.   Nel  settore  della  tecnologia  delle  informazioni  e  delle comunicazioni,   la   protezione   e  la  tutela  delle  informazioni classificate  -  che si estendono alla protezione della riservatezza, dell'integrita'  e  della  disponibilita' delle informazioni trattate con  sistemi  elettrici  ed  elettronici  - si realizzano mediante il contrasto delle minacce, sia esse originate dall'azione dell'uomo sia determinate  dalle condizioni ambientali. Il contrasto e' finalizzato ad  impedire  che  persone non autorizzate possano avere accesso alle suddette informazioni, utilizzarle, divulgarle o modificarle, nonche' a  garantire  che detti accesso e utilizzo siano consentiti solo alle persone a cio' autorizzate.
 4.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di cui all'art. 2, il «sistema  di  sicurezza» prevede una «Organizzazione nazionale per la sicurezza» come delineata all'art. 8.
 |  |  |  | Art. 5. Classifiche di segretezza
 1.  Le classifiche di segretezza sono quattro e variano in funzione dell'entita'  del  danno  che  sarebbe  arrecato all'integrita' dello Stato  italiano,  anche  in relazione ad accordi internazionali, alla difesa  delle  istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al  libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza  dello  Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con  essi,  alla  preparazione e alla difesa militare dello Stato, in caso di rivelazione non autorizzata.
 2. Le classifiche di segretezza sono cosi' distinte:
 Segretissimo (in sigla «SS») = Danno eccezionalmente grave;
 Segreto (in sigla «S») = Danno molto grave;
 Riservatissimo (in sigla «RR») = Danno grave;
 Riservato (in sigla «R») = Danno lieve.
 3. La classifica di segretezza ad un'informazione e' attribuita dal suo  originatore  e non puo' essere modificata o abolita senza la sua preventiva autorizzazione.
 4.  L'Autorita'  nazionale  per  la sicurezza nella generalita' dei casi  e  gli  organi  gerarchicamente superiori all'amministrazione o impresa  che  ha originato un'informazione classificata o qualificata possono,  per  motivi  attinenti  alle  loro  funzioni,  competenze e responsabilita',   far  variare  o  fare  abolire  la  classifica  di segretezza o la qualifica di sicurezza attribuiti alla medesima.
 5.  Per evitare improprie attribuzioni del livello di classifica di segretezza,  e'  indispensabile che l'originatore valuti attentamente il  danno  che  deriverebbe alla sicurezza dello Stato in conseguenza della rivelazione non autorizzata dell'informazione.
 6.  L'originatore  dell'informazione  classificata  assoggettata  a variazione  della classifica di segretezza, abolizione della stessa e dequalifica,  informa  del provvedimento gli altri soggetti detentori della  medesima  informazione,  per  le  variazioni amministrative di circostanza.
 |  |  |  | Art. 6. Classifiche di segretezza internazionali e comunitarie
 1.  Le  classifiche  di  segretezza  internazionali  e  comunitarie trovano  riscontro  nei trattati, convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati, recepiti o a cui e' data attuazione in conformita' alle norme previste dall'ordinamento.
 2.  Le  classifiche  di  segretezza delle informazioni classificate appartenenti  alle  Organizzazioni  internazionali e alle istituzioni comunitarie,  sono  espresse  sia  nella  lingua  italiana, sia nelle lingue  ufficiali  previste  dai  rispettivi  trattati,  convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati.
 |  |  |  | Art. 7. Qualifiche di sicurezza
 1.  Le informazioni, i documenti e i materiali, classificati e non, appartenenti  a  talune  Organizzazioni  internazionali, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione delle Comunita' europee recano le qualifiche previste dai rispettivi trattati, convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati.
 |  |  |  | Art. 8. Articolazione
 1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza si articola in:
 a) Autorita' nazionale per la sicurezza;
 b) Ufficio centrale per la sicurezza;
 c) Organi centrali di sicurezza;
 d) Organi principali di sicurezza;
 e) Organi esecutivi di sicurezza;
 f) Organi di sicurezza istituiti nell'ambito delle imprese.
 |  |  |  | Art. 9. Autorita' nazionale per la sicurezza
 1.  L'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza esercita le funzioni concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero  coperte  da  segreto di Stato trattate da qualunque soggetto, pubblico  o  privato,  sottoposto alla sovranita' nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali e della normativa comunitaria, e sovrintende  a  tutte le attivita' ad esse relative. Essa e' anche la massima   Autorita'  in  materia  di  sicurezza  delle  comunicazioni classificate,  dei  sistemi  per  l'elaborazione  automatica dei dati classificati   e  dei  prodotti  delle  tecnologie  dell'informazione utilizzati per la trattazione delle informazioni classificate.
 2. L'Autorita' nazionale per la sicurezza, in particolare:
 a) sovrintende  e coordina l'attuazione dei provvedimenti emanati in  tutti  i  settori  concernenti  la  protezione  e la tutela delle informazioni classificate;
 b) autorizza  l'istituzione  di Organi principali di sicurezza e, per   quanto  concerne  gli  Organi  esecutivi  di  sicurezza,  delle Segreterie   Speciali   COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS,  delle  Segreterie NATO-UEOUE/S e dei Punti di Controllo COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS;
 c) emana disposizioni relative:
 1)  alla  sicurezza  materiale  e tecnica delle installazioni e delle aree dove vengono trattate informazioni classificate;
 2)  alla  trattazione  di  informazioni  classificate,  inclusa quella mediante sistemi di comunicazione e sistemi per l'elaborazione automatica dei dati;
 3)  alle  procedure  per  la  valutazione  e l'approvazione dei sistemi  e  dei prodotti delle tecnologie dell'informazione destinati alla trattazione delle informazioni classificate;
 4) all'attuazione delle disposizioni in materia di rilascio dei nulla  osta  di sicurezza, delle abilitazioni in materia di sicurezza industriale,  delle  certificazioni  ed  omologazioni  concernenti la sicurezza  EAD  e  delle  autorizzazioni e abilitazioni relative alla sicurezza    delle   comunicazioni   e   dei   centri   comunicazioni classificate;
 5) alla contabilizzazione e distribuzione del materiale COMSEC;
 6)  agli  adempimenti amministrativi relativi alla gestione dei documenti classificati;
 d) aggiorna, anche in relazione ad accordi internazionali ed alla normativa  comunitaria,  le  disposizioni concernenti le ispezioni di sicurezza ai soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione delle informazioni classificate;
 e) dispone  l'effettuazione  delle ispezioni di sicurezza, in via ordinaria  o  straordinaria,  in  forma diretta o delegata, a tutti i soggetti  pubblici  e  privati  legittimati  alla  trattazione  delle informazioni classificate, finalizzate a verificare l'idoneita' delle misure  di sicurezza adottate per la protezione dei siti e delle aree dove   sono  trattate  informazioni  classificate,  nonche'  l'esatta applicazione delle disposizioni concernenti la gestione dei documenti classificati;
 f) definisce  i  criteri  per  l'individuazione  delle  misure di sicurezza  fisica, tecnica e procedurale atti a prevenire, rilevare o comunque  ridurre il rischio dell'illecita installazione di strumenti e  dispositivi  tecnici  per  la  monitorizzazione, intercettazione e ascolto di informazioni classificate trattate in aree riservate, sale riunioni  o  ambienti  temporaneamente  destinati alla trattazione di informazioni classificate a livello Riservatissimo e superiore;
 g) garantisce  che  tutti  i  cittadini,  italiani  e  stranieri, impiegati   presso  soggetti  pubblici  e  privati  legittimati  alla trattazione  delle  informazioni classificate, prima di avere accesso ad  informazioni  classificate «SS», «S» e «RR» siano stati abilitati mediante il rilascio di appropriato NOS;
 h) stipula,  con le paritetiche Autorita' di altri Paesi, accordi di  sicurezza  per  la  tutela  delle  informazioni  classificate  di reciproco interesse;
 i) stipula,  con le paritetiche Autorita' di altri Paesi, accordi nel  settore della sicurezza delle comunicazioni finalizzati al mutuo riconoscimento  delle  rispettive  certificazioni ed approvazioni dei sistemi  e  dei prodotti per le tecnologie dell'informazione, nonche' per la protezione dei materiali COMSEC scambiati tra le parti;
 l) esercita  qualunque  altra funzione in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;
 m) e' organo nazionale di coordinamento e collegamento con:
 1)   le   Autorita'   di   sicurezza  della  NATO,  dell'Unione dell'Europa    occidentale,    dell'Unione   europea   e   di   altre Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte;
 2)  le  Autorita' nazionali per la sicurezza degli Stati membri della  NATO, dell'Unione dell'europa occidentale, dell'Unione europea e di altre Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte;
 n) sovrintende   alle   attivita'   dell'Agenzia   nazionale   di distribuzione.
 |  |  |  | Art. 10. Ufficio centrale per la sicurezza
 1.   L'Ufficio   centrale  per  la  sicurezza  e'  alle  dipendenze dell'Autorita'   nazionale  per  la  sicurezza  per  gli  adempimenti concernenti  la  tutela  delle  informazioni,  dei  documenti  e  del materiale  classificato.  A  tal  fine  esso  ha  il  compito di dare attuazione  a  tutte  le  norme  e  direttive  emanate dall'Autorita' nazionale  per  la  sicurezza in materia di protezione e tutela delle informazioni   classificate,   anche   in   relazione   agli  accordi internazionali ed alla normativa comunitaria.
 2.  L'Ufficio centrale per la sicurezza, ai fini di cui al comma 1, ha in particolare il compito di:
 a) svolgere  azioni  di  indirizzo,  coordinamento,  controllo  e consulenza nei confronti di tutti gli Organi centrali di sicurezza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;
 b) elaborare   le   disposizioni   di  competenza  dell'Autorita' nazionale per la sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, lettera c);
 c) istruire  le  pratiche  relative all'istituzione, a livello di vertice  di  un'Amministrazione  pubblica  o  di  un'impresa  che  ha necessita'  di  trattare  informazioni  classificate, di nuovi Organi principali di sicurezza;
 d) rilasciare  le autorizzazioni per la movimentazione, in ambito nazionale   ed   internazionale,  di  materiale  COMSEC  approvato  o autorizzato   dall'Autorita'   nazionale  per  la  sicurezza  per  la protezione  di informazioni classificate nonche' della documentazione COMSEC;
 e) esercitare   le  attribuzioni  di  competenza  in  materia  di abilitazioni di sicurezza personali e industriali, nonche' in materia di    sicurezza   delle   comunicazioni,   del   servizio   CIFRA   e dell'elaborazione  automatica  dei  dati coperti da una classifica di segretezza;
 f) controllare e verificare, mediante attivita' ispettiva diretta o  delegata,  ordinaria  o  straordinaria, l'attuazione delle norme e direttive  in  materia  di  protezione  e  tutela  delle informazioni classificate;
 g) partecipare,  presso  le  Organizzazioni  internazionali  e le istituzioni  comunitarie,  a  comitati,  gruppi  di lavoro e riunioni finalizzati all'elaborazione di progetti di accordi di sicurezza e di altre  disposizioni aventi ad oggetto la protezione e la tutela delle informazioni classificate di reciproco interesse;
 h) predisporre   gli   atti   per   la   valutazione,   da  parte dell'Autorita'  nazionale per la sicurezza, in merito alle violazioni della sicurezza e alle compromissioni di informazioni classificate di cui  viene  a  conoscenza  in sede di attivita' ispettiva e segnalate dagli Organi centrali di sicurezza;
 i) svolgere  qualunque  altro compito assegnatogli dall'Autorita' nazionale  per  la  sicurezza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate.
 3. Presso l'Ufficio centrale per la sicurezza sono istituiti:
 a) la  «Segreteria centrale» («Central registry»), con il compito di:
 1)  distribuire agli Organi principali di sicurezza i documenti «COSMIC-SEGRETISSIMO»   e   «ATOMAL»   che   ad  essa  pervengono  da Organizzazioni internazionali e Paesi alleati;
 2)  tenere  aggiornata  la  situazione  nazionale dei documenti «COSMIC-SEGRETISSIMO»  e  «ATOMAL»  da  essa  distribuiti agli Organi principali  di  sicurezza, nonche' di quelli della medesima categoria eventualmente  pervenuti  agli  Organi  principali  ed  esecutivi  di sicurezza  non  per il suo tramite, ma direttamente da Organizzazioni internazionali e Paesi alleati;
 3)  tenere  aggiornata  la  situazione  nazionale dei documenti «SEGRETISSIMO»  nazionali  in  possesso  degli  Organi  principali di sicurezza e degli Organi esecutivi di sicurezza;
 b) l'«Ufficio  centrale di registrazione UE SEGRETISSIMO», con il compito   di  distribuire  agli  Organi  principali  di  sicurezza  i documenti  «UE-SEGRETISSIMO»  che  ad  esso pervengono da istituzioni dell'Unione  europea,  nonche'  di  registrare  quelli della medesima categoria eventualmente pervenuti agli Organi principali ed esecutivi di  sicurezza  non per il suo tramite, ma direttamente da istituzioni dell'Unione  europea,  e di tenere aggiornata la situazione nazionale degli stessi.
 4. L'Ufficio centrale per la sicurezza e', altresi':
 a) depositario   e  responsabile  dell'uso  del  sigillo  «NATO», assegnato   all'Italia  dal  Consiglio  del  Nord  Atlantico  per  il trasporto      dei     documenti     e     materiali     classificati «NATO-RISERVATISSIMO»  e  superiori  verso  altri Paesi dell'Alleanza atlantica   nonche'   del   rilascio  dell'apposito  «Certificato  di corriere» all'amministrazione che dispone il trasporto;
 b) depositario   e  responsabile  del  sigillo  «UEO»,  assegnato all'Italia  dal Consiglio dell'Unione dell'Europa occidentale, per il trasporto dei documenti e materiali classificati «UEO-RISERVATISSIMO» e  superiori  verso  altri  Paesi dell'Unione dell'Europa occidentale nonche'   del   rilascio   dell'apposito  «Certificato  di  corriere» all'amministrazione che dispone il trasporto;
 c) competente  al rilascio della «Autorizzazione per le scorte di sicurezza»   (Authorization  for  security  guards)  di  documenti  e materiali  classificati  prodotti  dalle imprese nell'interesse della NATO,   nonche'   del  «Certificato  di  corriere  per  il  trasporto internazionale   a  mano  di  documenti  e  materiali  classificati», riferito  a documenti e materiali classificati prodotti dalle imprese e destinati all'estero nell'ambito di programmi internazionali.
 |  |  |  | Art. 11. Organi centrali di sicurezza
 1.  Presso  le  Amministrazioni pubbliche che trattano informazioni classificate,  la  responsabilita'  relativa  alla  protezione e alla tutela  delle medesime, a livello centrale e periferico, fa capo alla massima autorita' delle medesime.
 2.  In  funzione  della dimensione di una Amministrazione pubblica, della  sua  realta' organica ed infrastrutturale e di eventuali altre valutazioni  di  competenza  della  massima autorita' della medesima, l'esercizio  dei  compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela  delle  informazioni  classificate  puo' essere delegato ad un Funzionario/Ufficiale,  di  elevato livello gerarchico, che assume la denominazione  di  «Funzionario  alla  sicurezza»  o  «Ufficiale alla sicurezza».
 3.  Per  il  coordinamento  delle  altre  branche  di sicurezza, il Funzionario/Ufficiale alla sicurezza si avvale di:
 a) un Funzionario/Ufficiale COMSEC;
 b) un Funzionario/Ufficiale alla sicurezza EAD;
 c) un  Funzionario/Ufficiale preposto al servizio di sorveglianza e controllo delle infrastrutture (sicurezza fisica).
 4.    Per    esercitare   in   concreto   le   sue   funzioni,   il Funzionario/Ufficiale  alla  sicurezza ha alle sue dirette dipendenze il  Capo  dell'Organo  principale  di  sicurezza del Ministero o ente (Funzionario/Ufficiale   di   controllo),   coadiuvato  da  personale particolarmente esperto nella gestione dei documenti classificati.
 5.  L'Organo  centrale  di  sicurezza  e'  diretto e coordinato dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza.
 6.  La  nomina  dei Funzionari/Ufficiali di cui al comma 3, lettere a),  b)  e c), e' disposta dal Capo del Ministero o ente, su proposta del  Funzionario/Ufficiale  alla  sicurezza. Nel caso in cui esigenze organiche  o  funzionali  lo richiedano, il Capo del Ministero o ente puo'  attribuire  i  predetti  incarichi,  o alcuni di essi, anche al Funzionario/Ufficiale alla sicurezza.
 7.  La  nomina  del  Funzionario/Ufficiale di controllo dell'Organo principale di sicurezza del Ministero o ente, di due suoi sostituti e del  personale  assegnato  all'Organo  di  sicurezza  e' disposta dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza.
 8.  La  nomina  dei Funzionari/Ufficiali di controllo, dei relativi sostituti   e  del  personale  assegnato  agli  Organi  esecutivi  di sicurezza  istituiti  nell'ambito della sede centrale del Ministero o ente e' disposta dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza dell'Organo centrale  di  sicurezza,  su  proposta  del  responsabile  principale dell'articolazione   amministrativa  sede  dell'Organo  esecutivo  di sicurezza.
 9.  Gli  incarichi  di  Funzionario/Ufficiale  alla  sicurezza e di Funzionario/Ufficiale  di  controllo  non  possono,  di norma, essere assolti  dalla  stessa  persona. Solo in caso di eccezionali esigenze organiche   o   funzionali  l'incarico  di  Funzionario/Ufficiale  di controllo   puo'   essere   assunto  dal  Funzionario/Ufficiale  alla sicurezza.
 10. Gli Organi centrali di sicurezza hanno il compito di:
 a) coordinare e controllare, presso tutti gli Organi di sicurezza funzionalmente  dipendenti,  sia  a  livello centrale che periferico, l'applicazione  di  tutte  le disposizioni inerenti alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate;
 b) emanare    direttive    interne   per   l'applicazione   delle disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e tutela delle informazioni classificate;
 c) segnalare   all'Autorita'   nazionale   per   la  sicurezza  i nominativi dei Funzionari/Ufficiali di cui al comma 3, lettere a), b) e  c), e loro sostituti, nonche' del Funzionario di controllo, e suoi sostituti, dell'Organo principale di sicurezza;
 d) inoltrare  all'Autorita'  nazionale  per la sicurezza proposte finalizzate  al  miglioramento  del  «Sistema  di  sicurezza» in atto nell'ambito della propria Amministrazione, sia a livello centrale che periferico;
 e) tenere aggiornato il registro dei NOS, e relativo scadenzario, del personale abilitato della propria Amministrazione;
 f) assolvere,  nei  limiti  previsti  dalle vigenti disposizioni, alle  attribuzioni  in materia di rilascio, rinnovo, diniego, revoca, sospensione, declassifica e dequalifica dei NOS;
 g) inoltrare  all'Autorita'  nazionale  per la sicurezza proposte intese a modificare o estinguere Organi esecutivi di sicurezza la cui istituzione  e'  stata  autorizzata  dall'Autorita'  nazionale per la sicurezza,  o  la  cui  modifica,  in  funzione della nuova tipologia dell'Organo   di   sicurezza,   comporta   la  previa  autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza;
 h) comunicare all'Autorita' nazionale per la sicurezza l'avvenuta modifica  o  estinzione  di  Organi  esecutivi  di  sicurezza da essi istituiti;
 i) curare   gli   adempimenti  in  materia  di  violazione  della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate;
 l) segnalare  all'Autorita' nazionale per la sicurezza le imprese che  hanno  chiesto  di partecipare a gare nazionali e internazionali classificate,  o  di  eseguire  commesse  per  la  lavorazione  o  la produzione di materiali classificati.
 11.  Gli Organi centrali di sicurezza, ferme restando le competenze dell'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza in materia, possono, in relazione  ad  esigenze  funzionali,  istituire  Organi  esecutivi di sicurezza,   sia   a   livello   centrale   che  periferico,  dandone comunicazione all'Autorita' nazionale per la sicurezza.
 12.  Gli  Organi  centrali  di  sicurezza delle Forze armate hanno, inoltre,  il  compito  di  trattare, secondo le modalita' e i termini indicati  dalle  vigenti  disposizioni, gli atti preparatori relativi all'istruttoria  delle pratiche per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza industriali.
 13.   Gli   Organi  centrali  di  sicurezza  delle  amministrazioni interessate  acquisiscono e comunicano all'Autorita' nazionale per la sicurezza i nominativi delle imprese che hanno chiesto di partecipare a  gare classificate internazionali nel settore delle infrastrutture, o  di  espletare  commesse  di  materiali classificati nazionali o di materiali  classificati il cui brevetto appartiene ad altri Paesi ed, altresi',  specie  e  quantita' dei materiali costituenti le predette commesse.
 |  |  |  | Art. 12. Denominazione  degli  Organi  principali  di  sicurezza, degli Organi esecutivi di sicurezza e degli Organi di sicurezza presso le imprese 1.  La  denominazione  di  un  Organo  di  sicurezza, principale od esecutivo,  sia presso un'Amministrazione pubblica che nell'ambito di un'impresa,   determina   la   sfera  di  competenza  in  materia  di trattazione   delle  informazioni  classificate.  Essa  ha  anche  la funzione  di rendere note agli altri Organi di sicurezza le categorie di documenti classificati rispettivamente legittimati a trattare (per es.,  una  Segreteria  NATO-UEO-UE/S,  principale  od  esecutiva,  e' legittimata  a  trattare  informazioni nazionali classificate fino al massimo  livello  di  segretezza «SEGRETISSIMO», e quelle della NATO, dell'Unione  dell'Europa  occidentale  e  dell'Unione europea fino al livello «SEGRETO»).
 2.  Gli  Organi di sicurezza principali od esecutivi, legittimati a trattare    informazioni   classificate   della   NATO,   dell'Unione dell'Europa occidentale e dell'Unione europea, sono anche autorizzati a    trattare    informazioni   classificate   originate   da   altre Organizzazioni  internazionali  di  cui  l'Italia e' parte o relative alla   partecipazione  dell'Italia  in  attivita'  internazionali  di cooperazione militare.
 |  |  |  | Art. 13. Organi principali di sicurezza
 1.   Gli   Organi   principali   di  sicurezza  sono  retti  da  un Funzionario/Ufficiale   di   controllo,   coadiuvato   da   personale particolarmente esperto nella gestione dei documenti classificati.
 2.  In  relazione  alle  necessita'  del  Ministero o ente e previa autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, nell'ambito di  un  Organo  centrale  di  sicurezza puo' essere istituito uno dei seguenti Organi principali di sicurezza:
 a) «Segreteria speciale principale COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS»;
 b) «Segreteria speciale principale COSMIC-FOCAL-ATOMAL»;
 c) «Segreteria speciale principale COSMIC-FOCAL»;
 d) «Segreteria principale NATO-UEO-UE/S»;
 e) «Segreteria principale NATO-UEO»;
 f) «Segreteria principale di sicurezza UE/S»;
 g) «Segreteria principale di sicurezza».
 3. Gli Organi principali di sicurezza hanno il compito di:
 a) coadiuvare   il   Funzionario/Ufficiale   alla  sicurezza  del Ministero  o  ente  nella  sua  azione  di  direzione, coordinamento, controllo, ispettiva, di istruzione alla sicurezza, di inchiesta e di quant'altro  concerne  la trattazione delle informazioni classificate nell'ambito  dell'intera  Organizzazione di sicurezza del Ministero o ente, sia a livello centrale sia a livello periferico;
 b) promuovere,  nell'ambito  del  proprio  Ministero  o  ente, la conoscenza    delle    norme   legislative   e   delle   disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate;
 c) istruire,  con periodicita' semestrale, il personale abilitato del  proprio Ministero o ente in ordine alle responsabilita' connesse alla conoscenza e trattazione delle informazioni classificate;
 d) tenere  aggiornata  la  «lista  di accesso» di cui all'art. 3, comma 1, lettera ss);
 e) tenere   aggiornata   la   situazione  di  tutti  i  documenti classificati di cui si e' responsabili, con particolare riferimento a quelli  classificati  «SEGRETISSIMO»,  «SEGRETO»  e  «RISERVATISSIMO» nazionali, internazionali e comunitari;
 f) tenere  aggiornato  il  registro  dei  NOS,  con  il  relativo scadenzario, del personale abilitato del proprio Ministero o ente;
 g) attuare  le disposizioni di competenza relative alle richieste per  il  rilascio  e  il rinnovo dei NOS per il personale del proprio Ministero o ente;
 h) proporre al Funzionario/Ufficiale alla sicurezza la revoca dei NOS  relativi  al  personale  del proprio Ministero o ente che non ha piu' necessita' di accedere alle informazioni classificate;
 i) segnalare   al   Funzionario/Ufficiale   alla  sicurezza  ogni controindicazione  sopravvenuta  a carico del personale abilitato del proprio   Ministero  o  ente,  ritenuta  d'interesse  ai  fini  della valutazione  dell'affidabilita'  della persona sotto il profilo della salvaguardia della sicurezza dello Stato;
 l) segnalare   al   Funzionario/Ufficiale   alla  sicurezza  ogni proposta  ritenuta  necessaria  per  il miglioramento del «sistema di sicurezza» del proprio Ministero o ente;
 m) segnalare   all'Autorita'   nazionale   per   la  sicurezza  i nominativi  delle  persone  abilitate  del  proprio  Ministero o ente designate dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza ad attribuire alle informazioni,  ai  documenti  e ai materiali la massima classifica di segretezza «SEGRETISSIMO», con o senza qualifica di sicurezza;
 n) ricevere,  registrare,  custodire  e,  ove previsto, inoltrare agli   Organi   esecutivi  di  sicurezza  tecnicamente  dipendenti  i documenti classificati a loro pervenuti, per la relativa trattazione;
 o) segnalare all'Autorita' nazionale per la sicurezza gli estremi dei documenti «COSMIC-SEGRETISSIMO», «FOCAL-SEGRETISSIMO», «ATOMAL» e «UE-SEGRETISSIMO» ricevuti non per il suo tramite;
 p) comunicare   all'Autorita'   nazionale   per  la  sicurezza  i nominativi  dei  Funzionari/Ufficiali di controllo, e loro sostituti, degli Organi esecutivi di sicurezza funzionalmente dipendenti;
 q) segnalare  con  tempestivita'  all'Autorita'  nazionale per la sicurezza   o   all'Organo   centrale   di  sicurezza  interessato  o all'organismo  internazionale  competente,  il  livello  del  NOS del personale  del  proprio  Ministero  o  ente designato a partecipare a conferenze o riunioni classificate in Italia o all'estero;
 r) effettuare   annualmente   l'inventario  e  il  controllo  dei documenti   nazionali   classificati   «SEGRETISSIMO»   e  di  quelli qualificati/classificati «COSMIC-SEGRETISSIMO», «FOCAL-SEGRETISSIMO», «UE-SEGRETISSIMO»  e  «ATOMAL»  in carico e trasmettere all'Autorita' nazionale  per  la sicurezza i verbali di distruzione relativi a tali documenti, unitamente al registro d'inventario, per la parifica;
 s) trattare i documenti classificati di competenza in conformita' alle disposizioni emanate dall'Autorita' nazionale per la sicurezza;
 t) curare  gli adempimenti di competenza in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate;
 u) comunicare,   con   immediatezza  e  in  modo  circostanziato, all'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza  e all'originatore delle informazioni classificate, tutti i casi di violazione della sicurezza e   di   compromissione   delle  predette  informazioni  verificatisi nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
 |  |  |  | Art. 14. Organi esecutivi di sicurezza
 1.  Presso  ogni  amministrazione  pubblica,  gia'  sede  di Organo centrale   di  sicurezza,  possono  essere  istituiti,  per  esigenze funzionali,  sia a livello centrale (Direzioni generali, Ispettorati, Dipartimenti  ecc.)  che  periferico  (Agenzie, Ambasciate, Consolati ecc.),  Organi  esecutivi  di  sicurezza  nella  misura  strettamente necessaria.
 2.   Gli   Organi   esecutivi   di   sicurezza  sono  retti  da  un Funzionario/Ufficiale    di   controllo   coadiuvato   da   personale particolarmente esperto nella gestione dei documenti classificati.
 3.  L'istituzione  di una determinata tipologia di Organo esecutivo di  sicurezza  e'  funzione delle categorie di documenti classificati che  quella Direzione generale, quell'Ispettorato, quel Dipartimento, quell'Agenzia, quell'Ambasciata, quel Consolato ecc. ha necessita' di trattare.
 4. Le tipologie di Organi esecutivi di sicurezza sono le seguenti:
 a) «Segreteria speciale COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS»;
 b) «Segreteria speciale COSMIC-FOCAL-UE/SS»;
 c)  «Segreteria di sicurezza UE/S»;
 d)  «Punto di controllo COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS»;
 e) «Punto di controllo COSMIC-FOCAL-UE/SS»;
 f) «Punto di controllo COSMIC-FOCAL»;
 g) «Punto di controllo NATO-UEO-UE/S»;
 h) «Punto di controllo NATO-UEO»;
 i) «Segreteria NATO-UEO-UE/S»;
 l) «Segreteria di sicurezza».
 5.  Gli  Organi  esecutivi  di sicurezza di cui al comma 4 hanno il compito di:
 a) promuovere,    nell'ambito    della    propria   articolazione amministrativa   (Direzione   generale,  Ispettorato  ecc.),  o  ente (Agenzia,  Ambasciata,  Consolato  ecc.),  la  conoscenza delle norme legislative e delle disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate;
 b) istruire, con periodicita' almeno semestrale, il personale per il  quale  sia stato rilasciato il NOS sulle responsabilita' connesse alla conoscenza e trattazione delle informazioni classificate;
 c) tenere  aggiornata  la  «lista  di accesso» di cui all'art. 3, comma 1, lettera ss);
 d) controllare  e  trattare  i  documenti  classificati originati nell'ambito della propria sfera di competenze;
 e) controllare e trattare i documenti classificati ricevuti;
 f) tenere   aggiornata   la   situazione  di  tutti  i  documenti classificati di cui si e' responsabili, con particolare riferimento a quelli  classificati  «SEGRETISSIMO»,  «SEGRETO»  e  «RISERVATISSIMO» nazionali, internazionali e comunitari;
 g) effettuare   annualmente   l'inventario  e  il  controllo  dei documenti   nazionali   classificati   «SEGRETISSIMO»   e  di  quelli qualificati/classificati «COSMIC-SEGRETISSIMO», «FOCAL-SEGRETISSIMO», «UE-SEGRETISSIMO»  e  «ATOMAL»  in carico e trasmettere all'Autorita' nazionale  per  la sicurezza i verbali di distruzione relativi a tali documenti, unitamente al registro d'inventario, per la parifica;
 h) tenere  aggiornato  il  registro  dei  NOS,  con  il  relativo scadenzario, del personale della propria articolazione o ente;
 i) attuare  le disposizioni di competenza relative alle richieste per  il  rilascio e il rinnovo dei NOS per il personale della propria articolazione o ente;
 l) proporre al proprio Organo centrale di sicurezza la revoca dei NOS  relativi al personale della propria articolazione o ente che non ha  piu'  necessita'  di  accedere  alla  conoscenza  di informazioni classificate;
 m) segnalare   al  proprio  Organo  centrale  di  sicurezza  ogni controindicazione,  sotto il profilo dell'affidabilita' ai fini della salvaguardia  delle informazioni classificate, che si rilevi a carico del  personale  della  propria  articolazione o ente per il quale sia stato rilasciato il NOS;
 n) inoltrare  al proprio Organo centrale di sicurezza le proposte necessarie  per  migliorare  il  sistema  di  sicurezza della propria articolazione o ente;
 o) segnalare al proprio Organo centrale di sicurezza i nominativi delle  persone  della  propria  articolazione  o  ente  designate  ad attribuire   le   classifiche   di   segretezza  «SEGRETISSIMO»  alle informazioni, ai documenti e ai materiali;
 p) segnalare  con  tempestivita'  all'Autorita'  nazionale per la sicurezza  o  all'Organo centrale di sicurezza interessato il livello del  NOS  del  personale  del  proprio ente designato a partecipare a conferenze o riunioni classificate in Italia o all'estero;
 q) curare  gli adempimenti di competenza in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate.
 |  |  |  | Art. 15. Organi di sicurezza istituiti nell'ambito delle imprese
 1.  Nell'ambito  delle  imprese  legittimate alla trattazione delle informazioni classificate possono essere istituiti appositi Organi di sicurezza.  Si  rinvia  alle  disposizioni in materia di protezione e tutela  delle  informazioni  classificate nel settore industriale, di cui al Capo VI.
 |  |  |  | Art. 16. Funzione del NOS (Art. 2, commi 1, 2 e 3, del D.P.C.M. 7 giugno 2005) 1. Il rilascio del NOS consente alla pubblica amministrazione, alla ditta  individuale,  alla societa', alla persona giuridica di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo, gia' legittimati alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una persona  in  attivita'  che  comportano  la  necessita'  di  trattare informazioni     classificate     «SEGRETISSIMO»,     «SEGRETO»     o «RISERVATISSIMO».
 2.  Il  rilascio  del  NOS e' subordinato al favorevole esito di un preventivo  procedimento  di accertamento soggettivo sulla base delle disposizioni  emanate  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, a seguito  del  quale deve essere comunque esclusa dalla trattazione di informazioni   classificate  la  persona  il  cui  comportamento  nei confronti  delle  istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di  scrupolosa  fedelta' ai valori della Costituzione repubblicana ed alle  ragioni  di  sicurezza  dello  Stato,  nonche'  ai  fini  della conservazione del segreto.
 3.  La pubblica amministrazione, le ditte individuali, le societa', le persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni e gli   organismi   legittimati   alla   trattazione   di  informazioni classificate  definiscono,  sulla  base  dei  rispettivi  ordinamenti interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini del rilascio dei NOS, l'effettiva necessita' di trattare informazioni classificate «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».
 |  |  |  | Art. 17. Autorita'  competenti  al  rilascio  del  NOS  (Art.  3  del D.P.C.M. 7 giugno 2005)
 1.  L'Autorita'  nazionale  per  la sicurezza rilascia i NOS fino a livello  «SEGRETISSIMO»,  con  o  senza  una  o  piu'  qualifiche  di sicurezza internazionali, relativi a:
 a) ambasciatori,   dirigenti   di   prima   fascia  e  qualifiche corrispondenti della pubblica amministrazione;
 b) consiglieri  di ambasciata, prefetti, vice prefetti, ufficiali generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;
 c) cittadini   stranieri   appartenenti   ad   uno  Stato  membro dell'Unione    europea,    dell'Alleanza   atlantica   o   di   altra organizzazione  internazionale  di cui l'Italia e' parte in virtu' di trattati,  accordi,  convenzioni o intese comunque denominati, sempre che non sia diversamente disposto dalle pertinenti norme di sicurezza che regolano la materia;
 d) cittadini  stranieri diversi da quelli di cui alla lettera c), sempre  che  sussistano  sufficienti  elementi di valutazione ai fini della  salvaguardia  della  difesa  e  sicurezza, interna ed esterna, dello Stato.
 Agli  adempimenti  istruttori  provvede  il  III  Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS.
 2.  Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il Capo  del  III  Reparto  -  Ufficio  centrale  per la sicurezza della Segreteria   generale  del  CESIS  rilascia  i  NOS  fino  a  livello «SEGRETISSIMO»,  con  o  senza  una  o  piu'  qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:
 a) colonnelli  e  gradi  corrispondenti  delle Forze armate e dei Corpi  armati dello Stato, dirigenti di seconda fascia della pubblica amministrazione e vice prefetti aggiunti;
 b) personale   civile   della   pubblica  amministrazione,  fatta eccezione  per  quello  di cui ai commi 3, 4, lettera b) e 5, lettera b), e fatto salvo quanto previsto al comma 7;
 c) cancellieri della giustizia militare;
 d) legali   rappresentanti,   dirigenti  ed  impiegati  di  ditte individuali,  societa',  persone giuridiche di diritto privato, enti, associazioni od organismi;
 e) persone della pubblica amministrazione o di ditta individuale, societa', persona giuridica di diritto privato, ente, associazione od organismo,  designate  a  partecipare,  in  qualita'  di  esperti,  a conferenze,  commissioni,  comitati,  gruppi di lavoro o riunioni, in Italia e all'estero, che richiedono il NOS;
 f) persone con incarichi riferiti a specifiche esigenze.
 3.  Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il Capo  della  Segreteria  Speciale  COSMIC-FOCAL-UE/SS  del  Ministero dell'interno rilascia i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:
 a) personale    dell'amministrazione    civile    del   Ministero dell'interno con qualifica non dirigenziale;
 b) personale   della   Polizia   di   Stato   con  qualifica  non dirigenziale;
 c) personale  del  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  con qualifica non dirigenziale.
 4.  Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il Vice   Capo   reparto   impiego  delle  Forze  dello  Stato  maggiore dell'esercito,   il  Vice  Capo  reparto  per  le  Telecomunicazioni, Comando,  Controllo,  Informatica  e  Sicurezza  (TEIS)  dello  Stato maggiore della marina III Reparto, il Capo Reparto generale sicurezza dell'Aeronautica  e  il  Capo  del  II  Reparto  del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO», con  o  senza  una  o  piu'  qualifiche  di sicurezza internazionali, relativi a:
 a) personale  militare  della  rispettiva  Forza armata con grado inferiore a colonnello o corrispondente;
 b) personale  civile  dipendente  appartenente  alle  Aree  A e B ovvero inquadrato in livelli equivalenti;
 c) personale   operaio   e   assimilato   dipendente   da   ditta individuale,  societa',  persona  giuridica  di diritto privato, ente privato, associazione od organismo il cui controllo, sotto il profilo della  sicurezza  e  della tutela delle informazioni classificate, e' affidato   all'Organo   centrale  di  sicurezza  della  Forza  armata competente.
 5.  Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il Comandante  e  il Vice Comandante delle Forze operative terrestri, il Comandante delle truppe alpine, i Comandanti delle Forze operative di difesa  -  1°  e 2° FOD, il Comandante del C4-IEW, l'Ispettore per il reclutamento   e   le   forze   di   completamento,   il   Comandante dell'Aviazione   dell'Esercito   e   il   Comandante   della  Brigata artiglieria  contraerea dell'Esercito rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO»,   con   o   senza  una  o  piu'  qualifiche  di  sicurezza internazionali,  relativi  al personale militare e civile in servizio presso i Comandi e gli enti dipendenti, rispettivamente:
 a) con grado inferiore a maggiore;
 b) appartenente  alle  Aree  A  e  B ovvero inquadrato in livelli equivalenti.
 6.  Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il Capo  del  II Reparto del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza  rilascia  i  NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o piu'  qualifiche  di  sicurezza internazionali, relativi al personale militare con grado inferiore a colonnello.
 7.  Su  autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, i NOS  a  livello  «SEGRETISSIMO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale di cui ai commi 3, 4, 5  e  6,  sono rilasciati dal Capo del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS.
 8.   Il  rilascio  del  NOS  e'  comunicato  all'ente  richiedente, unitamente  ai  livelli  di  classifica di segretezza e qualifiche di sicurezza internazionali accordati.
 |  |  |  | Art. 18. Nulla osta di sicurezza temporaneo o Abilitazione temporanea
 1.  Su  autorizzazione  dell'Autorita'  nazionale per la sicurezza, tutte le Autorita' di cui all'art. 17 rilasciano anche l'Abilitazione temporanea nei limiti di rispettiva competenza e nei soli casi in cui sussistono urgenti, improvvise e provate esigenze di servizio.
 2. La richiesta del rilascio dell'Abilitazione temporanea specifica i  motivi,  la  classifica  di segretezza e la qualifica di sicurezza necessari.
 3.  L'Abilitazione  temporanea  ha  una validita' non superiore a 6 mesi dalla data di rilascio, prorogabile una sola volta.
 |  |  |  | Art. 19. Autorita'  competenti  all'attribuzione delle qualifiche di sicurezza internazionali (Art. 4 del D.P.C.M. 7 giugno 2005)
 1.  L'attribuzione,  ai  NOS, di una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali,  e' di competenza delle Autorita' di cui all'art. 17, commi  1,  2,  3, 4, 5 e 6, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva dell'Autorita' nazionale per la sicurezza.
 |  |  |  | Art. 20. Istruttoria  per  il  rilascio  dei NOS (Art. 5 del D.P.C.M. 7 giugno 2005)
 1. Fatte salve le competenze del III Reparto - Ufficio centrale per la  sicurezza  della  Segreteria  generale  del  CESIS in ordine alle istruttorie  relative  all'adozione  delle  decisioni  di  competenza dell'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza,  l'istruttoria  per il rilascio,   il   rinnovo   o   l'elevazione  del  NOS  e'  effettuata dall'Autorita' competente ad adottare la decisione.
 2.  L'ente interessato al rilascio, al rinnovo o all'elevazione del NOS  invia la relativa richiesta all'Autorita' competente ad adottare la  decisione. La richiesta specifica i motivi per i quali la persona indicata  ha  necessita'  di  trattare informazioni classificate e il livello  di  classifica  di  segretezza  ed  eventuali  qualifiche di sicurezza internazionali da accordare.
 3.  Quando nel corso dell'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione  del  NOS  vengono  a  cessare  i  motivi che ne avevano determinato  la  richiesta,  il  richiedente interrompe la procedura, dandone  comunicazione  all'ente  competente  per  l'istruttoria e la decisione.
 4. L'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS si  conclude  entro  il  termine di dodici mesi dal ricevimento della richiesta  da parte dell'Autorita' competente ad istruire la pratica, prorogabile  fino  ad un massimo di ulteriori 6 mesi nel caso risulti particolarmente complessa.
 5.  L'Arma  dei  carabinieri,  la Polizia di Stato e il Corpo della Guardia  di finanza, forniscono alle Autorita' competenti ad adottare le  decisioni  gli  elementi  informativi  nei  limiti  di  cui  agli articoli 8,  comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297; 2,  comma 9-bis,  del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e 8, comma  1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e delle disposizioni emanate dall'Autorita' nazionale per la sicurezza.
 Ai  fini del rilascio dei NOS a livello «SEGRETO» e «SEGRETISSIMO», gli Organismi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.  801,  forniscono  all'Autorita'  nazionale  per  la sicurezza, su richiesta  del  III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria   generale   del   CESIS,  gli  elementi  di  informazione eventualmente acquisiti agli atti delle competenti articolazioni.
 Gli elementi informativi sono forniti all'Autorita' che ne ha fatto richiesta  entro  il  termine  di  centoventi  giorni  dalla  data di ricezione  della  stessa.  L'inutile  decorso del termine e' valutato quale assenza di elementi di controindicazione.
 Le  informazioni  pervenute  oltre  il termine di centoventi giorni sono  comunque  valutate  ai  fini  del diniego, revoca, sospensione, riduzione  di  classifica  di  segretezza,  di qualifica di sicurezza internazionale e dequalifica del NOS.
 |  |  |  | Art. 21. Diniego,   revoca,   sospensione,   riduzione   della  classifica  di segretezza  e  riduzione  della  qualifica o dequalifica di sicurezza internazionale dei NOS (Art. 6 del D.P.C.M. 7 giugno 2005)
 1.  Il  NOS  e' negato, revocato, sospeso, ridotto di classifica di segretezza,  di qualifica di sicurezza internazionale e dequalificato in  tutti i casi in cui emergano, nei confronti della persona in esso indicata,  fondati  elementi  che influiscono negativamente sulla sua affidabilita'  sotto  il  profilo della scrupolosa fedelta' ai valori della  Costituzione  repubblicana  ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche' della conservazione del segreto.
 2.  Le decisioni concernenti il diniego e la revoca dei NOS sono di esclusiva competenza dell'Autorita' nazionale per la sicurezza.
 3. Tutte le Autorita' competenti al rilascio dei NOS adottano anche le   decisioni   concernenti   la  sospensione,  la  riduzione  della classifica  di  segretezza, la riduzione della qualifica di sicurezza internazionale e la dequalifica dei NOS, nell'ambito delle rispettive competenze.
 Le  Autorita'  di cui all'art. 17, commi 3, 4, 5 e 6, comunicano le decisioni innanzi descritte all'Autorita' nazionale per la sicurezza, per  il  tramite  del  Capo del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS.
 4.  I  NOS revocati o sospesi sono restituiti alle Autorita' che li hanno  rilasciati  entro  trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione della decisione.
 |  |  |  | Art. 22. Sicurezza personale (Capo I del D.P.C.M. 21 settembre 1999)
 1.   I   procedimenti  di  accertamento  soggettivo  finalizzati  a determinare  l'eventuale  sussistenza  di controindicazioni che danno luogo  a decisioni concernenti il diniego, la revoca, la sospensione, la  declassifica,  la  dequalifica  e  le  limitazioni  territoriali, temporali  o  di  elevabilita',  del  nulla  osta di sicurezza (NOS), riguardano i settori sensibili che seguono.
 a) Area   di  vulnerabilita'  per  l'esistenza  di  precedenti  o procedimenti  penali  in corso da cui risultano elementi di fatto che possono  influire  sull'affidabilita'  della  persona  ai  fini della tutela   delle   informazioni,   dei   documenti   e   dei  materiali classificati. Decisione da adottare:
 1)  diniego/revoca  del NOS in presenza di sentenza definitiva di condanna  o  di  sentenza  di  condanna  di primo grado confermata in appello, per:
 1.1. reati non colposi;
 1.2.  reati  colposi afferenti alla tutela e salvaguardia delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati;
 2)  sospensione  del NOS all'atto dell'acquisizione della notizia che  la  persona  e' stata sottoposta a taluna delle misure cautelari personali  previste  dalla  legislazione  vigente,  o  ha  assunto la qualita' di imputato;
 3)  sospensione  della procedura per il rilascio o il rinnovo del NOS  all'atto dell'acquisizione della notizia che la persona e' stata sottoposta  a  taluna delle misure cautelari personali previste dalla legislazione vigente, o ha assunto la qualita' di imputato.
 b) In  riferimento  a  taluna delle decisioni di cui alla lettera a), numero 1, sottonumeri 1.1 e 1.2, la richiesta di rilascio del NOS puo'  essere  riproposta  qualora  la  persona  interessata sia stata riabilitata  e  la riabilitazione abbia estinto le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.
 c) Nei casi di cui alla lettera a), numeri 2) e 3), il ripristino della  validita'  del  NOS,  o  la  ripresa  della  procedura  per il rilascio/rinnovo,   ha   luogo   previa   esibizione,  da  parte  del richiedente,  del provvedimento di archiviazione, o della sentenza di proscioglimento,  o  della  sentenza  di  assoluzione  di primo grado confermata in appello.
 d) Area  di  vulnerabilita' per attivita' contrarie alla difesa e alla  sicurezza  dello  Stato (persone sul conto delle quali si hanno elementi  di  informazione tali da poterle considerare interessate ad attivita'   di   spionaggio,   sabotaggio,   collusione,   relazione, collaborazione  con elementi che perseguono fini o svolgono attivita' contrarie  alla  difesa e alla sicurezza dello Stato italiano o degli Stati  membri  delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte). Decisione da adottare:
 1) diniego/revoca del NOS.
 e) Area   di   vulnerabilita'   per   attivita'   eversive  o  di fiancheggiamento  svolte  da  persone appartenute, appartenenti o sul conto  delle  quali si hanno elementi di informazione tali da poterle considerare  collegate  a  movimenti,  nuclei o gruppi che perseguono fini  contrari  alle  istituzioni  democratiche  dello  Stato, ovvero svolgono   propaganda   diretta   a   sovvertire   con   la  violenza l'ordinamento democratico. Decisione da adottare:
 1) diniego/revoca del NOS.
 f) Area  di  vulnerabilita'  riferita  a  persone sul conto delle quali  si  hanno elementi di informazione tali da poterle considerare appartenute  o  appartenenti  ad  organizzazioni di tipo mafioso o ad altre  organizzazioni  che  perseguono  fini  criminosi,  ovvero sono dedite  ad  attivita'  contrarie ai fondamentali interessi economici, finanziari e industriali del Paese. Decisione da adottare:
 1) diniego/revoca del NOS.
 g) Area  di  vulnerabilita' riferita a persone risultanti affette da   stati   psicopatologici,   ovvero   da  dipendenza  da  sostanze psicotrope, stupefacenti o alcoliche, tali da influire sulla garanzia di  affidabilita'  ai  fini  della  protezione  e  della tutela delle informazioni,  dei  documenti e dei materiali classificati. Decisione da adottare:
 1) diniego/revoca del NOS.
 h) Area  di  vulnerabilita'  riferita  a  persone sul conto delle quali  esistono  situazioni di fatto, pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalita' di tutela perseguite, che possono verosimilmente rendere le medesime influenzabili, vulnerabili o possibili oggetto di atti  di condizionamento o pressione, tali da influire sulla liberta' di  determinazione,  od  indurle  a  commettere azioni contrarie alla sicurezza  nazionale  (ad  es.: legami di parentela o di familiarita' con  persone  riconducibili  alle  aree di vulnerabilita' di cui alle lettere  e)  ed  f);  rilevanti  esposizioni  debitorie;  fallimenti; pignoramenti;    frequentazione    di    soggetti   o   di   ambienti controindicati). Decisione da adottare:
 1) diniego/revoca del NOS, oppure NOS con limitazioni.
 |  |  |  | Art. 23. Sospensione,  declassifica,  dequalifica  e revoca del NOS in caso di violazione   della  sicurezza  e  compromissione  delle  informazioni classificate
 1.  L'Autorita' nazionale per la sicurezza e le Autorita' di cui ai commi  2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 17 possono adottare, rispettivamente, i  provvedimenti  di  revoca  e quelli di sospensione, declassifica e dequalifica  dell'abilitazione  nei  casi  di  grave violazione della sicurezza e di compromissione delle informazioni classificate.
 |  |  |  | Art. 24. Abilitazioni di sicurezza delle imprese
 1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente Capo sono riferite alle abilitazioni  di  sicurezza che devono essere possedute dalle imprese ai   fini   della  realizzazione  di  opere,  esecuzione  di  lavori, realizzazione  di  studi,  progettazioni  ed  acquisizione  di beni e servizi ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza.
 2.  Lo  svolgimento, da parte delle imprese, delle attivita' di cui al comma 1 richiede, a seconda dei casi, il previo possesso, da parte delle  stesse,  dell'Abilitazione  preventiva  o  del  Nulla  osta di sicurezza  complessivo  rilasciati  dall'Autorita'  nazionale  per la sicurezza.
 3.  Nei  casi  previsti  al  comma 2, se l'impresa ha necessita' di trattare  informazioni  classificate  anche con sistemi EAD e COMSEC, deve   richiedere   all'Autorita'   nazionale   per   la   sicurezza, contestualmente  all'Abilitazione  preventiva  o  al  Nulla  osta  di sicurezza complessivo, anche le autorizzazioni EAD e COMSEC.
 |  |  |  | Art. 25. Abilitazione preventiva
 1.  L'impresa  che  intende partecipare ad una gara classificata in ambito  nazionale  od internazionale, o a trattative per l'esecuzione di   studi  o  lavori  classificati,  deve  richiedere  all'Autorita' nazionale per la sicurezza il rilascio dell'Abilitazione preventiva.
 2.  Nei  casi  previsti  al  comma 1, se l'impresa ha necessita' di trattare  informazioni  classificate anche con sistemi EAD, la stessa deve   richiedere   all'Autorita'   nazionale   per   la   sicurezza, contestualmente  all'Abilitazione preventiva, anche l'omologazione di tali sistemi.
 |  |  |  | Art. 26. Nulla osta di sicurezza complessivo
 1.  L'impresa  che  deve  dare esecuzione ad un contratto di cui e' risultata  aggiudicataria  o assegnataria, che prevede la trattazione di  informazioni classificate, richiede il rilascio del Nulla osta di sicurezza  complessivo  all'Autorita'  nazionale per la sicurezza, in conformita' alle disposizioni che regolano la materia.
 2.  Nei  casi  previsti  al  comma 1, se l'impresa ha necessita' di trattare informazioni classificate con sistemi EAD o COMSEC, richiede all'Autorita'  nazionale  per  la sicurezza, contestualmente al Nulla osta di sicurezza complessivo, anche l'omologazione di tali sistemi e l'abilitazione COMSEC.
 |  |  |  | Art. 27. Responsabilita'  della  protezione  e della tutela delle informazioni classificate nell'ambito delle imprese
 1.  Presso  ogni  impresa  che tratta informazioni classificate, la responsabilita'   relativa   alla  protezione  e  alla  tutela  delle medesime,  a livello centrale e periferico, fa capo al rappresentante legale dell'impresa.
 2.   Il  rappresentante  legale  dell'impresa,  in  relazione  alla dimensione  dell'impresa  e  ad  altre valutazioni di sua competenza, puo'  delegare l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione   e   tutela   delle   informazioni   classificate  ad  un Funzionario, di elevato livello gerarchico ed adeguatamente abilitato ai  fini della sicurezza, che assume la denominazione di «Funzionario alla sicurezza».
 3.  Presso  ciascuna sede periferica dell'impresa il rappresentante legale dell'impresa puo' nominare altro «Funzionario alla sicurezza», adeguatamente abilitato ai fini della sicurezza, coordinato e diretto dal «Funzionario alla sicurezza» della sede principale dell'impresa.
 4.  La  nomina  dei  Funzionari alla sicurezza presso le imprese e' soggetta alla preventiva approvazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza.
 |  |  |  | Art. 28. Organi di sicurezza presso le imprese
 1.  Nell'ambito  delle  imprese  legittimate alla trattazione delle informazioni    classificate   possono   essere   istituiti,   previa autorizzazione  dell'Autorita'  nazionale  per la sicurezza, appositi Organi di sicurezza.
 2. Presso l'impresa che ha anche sedi periferiche:
 a) a  livello  centrale,  puo'  essere istituito uno dei seguenti Organi  principali di sicurezza, diretto e coordinato dal Funzionario alla sicurezza:
 1) «Segreteria principale NATO-UEO-UE/S»;
 2) «Segreteria principale NATO-UEO»;
 3) «Segreteria principale di sicurezza UE/S»;
 4) «Segreteria principale di sicurezza»;
 b) a  livello  periferico, puo' essere istituito uno dei seguenti Organi  esecutivi  di sicurezza, diretto e coordinato dal Funzionario alla sicurezza della sede periferica:
 1) «Segreteria NATO-UEO-UE/S»;
 2) «Segreteria NATO-UEO»;
 3) «Punto di controllo NATO-UEO-UE/S»;
 4) «Segreteria di sicurezza UE/S».
 3.  Presso  l'impresa  che  ha sede unica puo' essere istituito uno degli  Organi di sicurezza di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 2, lettera b), diretto e coordinato dal Funzionario alla sicurezza.
 |  |  |  | Art. 29. Compiti del Funzionario alla sicurezza della sede principale od unica dell'impresa
 1.  Il  Funzionario  alla  sicurezza della sede principale od unica dell'impresa ha il compito di:
 a) fornire  al  rappresentante  legale dell'impresa consulenza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;
 b) dirigere,  coordinare  e  controllare  tutte  le attivita' che riguardano   la  protezione  e  la  tutela  delle  informazioni,  dei documenti   e   dei   materiali   classificati  trattati  nell'ambito dell'impresa, sia a livello centrale che periferico;
 c) assicurare  il  controllo  delle lavorazioni classificate e la salvaguardia delle stesse dall'accesso di personale non adeguatamente abilitato   sotto   il  profilo  della  sicurezza  e,  comunque,  non autorizzato;
 d) coordinare  le  altre  branche  della  sicurezza  inerenti  il servizio  di sorveglianza e controllo delle infrastrutture, COMSEC ed EAD;
 e) curare  gli  adempimenti relativi al rilascio dei NOS a favore del personale dell'impresa che ha necessita' di trattare informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO e superiore;
 f) comunicare  all'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza  ogni variazione  riguardante l'assetto dirigenziale dell'impresa e, per le societa' di capitale, le variazioni relative al pacchetto azionario;
 g) istruire   il   personale   legittimato  alla  trattazione  di informazioni classificate sulle disposizioni che regolano la materia;
 h) comunicare   all'Autorita'   nazionale  per  la  sicurezza,  e all'ente cui e' stato delegato il controllo relativo alle lavorazioni classificate,   ogni   evento  che  possa  costituire  minaccia  alla sicurezza e tutela delle informazioni classificate;
 i) assicurare  la  corretta  osservanza  delle procedure relative alle  visite,  da  parte  di personale estraneo all'impresa, nei siti dove sono trattate informazioni classificate;
 l) curare   gli  aspetti  di  sicurezza  inerenti  le  trattative contrattuali   che   prevedono   la   trattazione   di   informazioni classificate.
 |  |  |  | Art. 30. Compiti   del   Funzionario  alla  sicurezza  della  sede  periferica dell'impresa
 1. Il Funzionario alla sicurezza della sede periferica dell'impresa esegue  le  disposizioni  impartite  dal  Funzionario  alla sicurezza dell'Organo  principale  di  sicurezza  dell'impresa  in  materia  di protezione  e tutela delle informazioni classificate e, relativamente all'ambito di propria competenza, svolge i compiti indicati nell'art. 29,   non  espressamente  riservati  al  Funzionario  alla  sicurezza dell'Organo principale di sicurezza dell'impresa.
 |  |  |  | Art. 31. Diniego,   revoca,   sospensione,   riduzione   della  classifica  di segretezza  e  riduzione  della  qualifica o dequalifica di sicurezza internazionale  dell'AP e del NOSC (Capo II del D.P.C.M. 21 settembre 1999)
 1.  Nel  caso  in  cui  le  controindicazioni  di  cui  all'art. 21 riguardano il titolare della ditta individuale, i soci della societa' di  persone  o  i  legali  rappresentanti  della persona giuridica di diritto privato, dell'ente, dell'associazione od organismo, si adotta una delle seguenti decisioni:
 a) diniego,   revoca,  sospensione,  declassifica  o  dequalifica dell'Abilitazione  Preventiva  (AP)  o  del  Nulla  osta di sicurezza complessivo (NOSC).
 2.  La decisione concernente il diniego, la revoca, la sospensione, la  declassifica o la dequalifica dell'Abilitazione preventiva (AP) o del  Nulla  osta  di  sicurezza complessivo (NOSC), e' adottata anche quando  l'organizzazione  di sicurezza della ditta, persona giuridica di  diritto  privato,  societa', ente, associazione od organismo, non da' sicuro affidamento, ai fini della protezione e della tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, a causa di:
 a) carenza   delle  misure  fisiche  di  sicurezza  o  inadeguata attuazione delle procedure di sicurezza prescritte;
 b) insufficienza  del  numero  di  persone  (dirigenti,  tecnici, impiegati,  operai  e consulenti), nei confronti delle quali e' stato possibile   rilasciare  il  NOS,  in  relazione  alla  necessita'  di garantire  la  protezione e la tutela delle attivita' classificate da espletare o in atto.
 3.  Per  la  societa'  di  capitale,  la  decisione  concernente il diniego,  la revoca, la sospensione, la declassifica o la dequalifica dell'Abilitazione  preventiva  (AP)  o  del  Nulla  osta di sicurezza complessivo (NOSC), e' adottata anche quando:
 a) sul  conto dei titolari di quote di partecipazione qualificate in rapporto al capitale sociale dell'impresa tali da conferire, avuto anche   riguardo   alle   circostanze  di  fatto  e  di  diritto,  la possibilita' di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorche'  non  dominante,  emergono  controindicazioni  o  si  hanno elementi   d'informazione   sufficienti   per   poterli   considerare riconducibili  alle  aree di vulnerabilita' di cui all'art. 22, comma 1, lettere d), e) ed f);
 b) i  titolari di quote di partecipazione qualificate in rapporto al  capitale  sociale  dell'impresa  tali  da  conferire, avuto anche riguardo  alle  circostanze di fatto e di diritto, la possibilita' di esercitare  sull'impresa  stessa un'influenza notevole, ancorche' non dominante,  risultano  cittadini  di Stati nei cui confronti si hanno elementi  di  informazione  tali  da  poterli  considerare potenziali autori  di  azioni  di  penetrazione  economica  a  danno dello Stato italiano.
 4. In presenza di taluna delle carenze o controindicazioni indicate ai  commi 1 e 2, si puo' soprassedere all'adozione della decisione di diniego,    revoca,    sospensione,    declassifica   o   dequalifica dell'Abilitazione  preventiva  (AP)  o  del  Nulla  osta di sicurezza complessivo (NOSC), a condizione che la ditta individuale, la persona giuridica  di  diritto privato, la societa', l'ente, l'associazione o l'organismo   s'impegni   ad   eliminarla   nei   termini   stabiliti dall'autorita'  competente  ad assumere la decisione e siano comunque assicurati  gli  standard  minimi  di  sicurezza  richiesti.  Se, nei termini   stabiliti   dalla   autorita'  competente  ad  assumere  la decisione,  le  carenze  o le controindicazioni segnalate non vengono eliminate,  l'Abilitazione  preventiva,  o il Nulla osta di sicurezza complessivo,  si  intendono,  a  seconda  dei  casi,  revocati  o non concessi.
 |  |  |  | Art. 32. Appendice riservata
 1.  L'atto  contrattuale che prevede la trattazione di informazioni classificate   contiene  in  se'  informazioni  non  classificate  ed informazioni   classificate.   Queste   ultime   sono   contenute  in un'appendice classificata, non soggetta a pubblicita' e divulgazione, denominata «Appendice riservata».
 2.  L'Appendice  riservata  contiene,  tra  le  altre  clausole  di sicurezza   finalizzate   alla   protezione   e   alla  tutela  delle informazioni   classificate,  anche  una  lista  che  determina,  per ciascuna   informazione,   il   relativo  livello  di  classifica  di segretezza ed eventuale qualifica di sicurezza.
 |  |  |  | Art. 33. Sicurezza  delle  lavorazioni  classificate  e  deroghe al divieto di divulgazione
 1.  Le  lavorazioni  classificate  sono  soggette al rispetto delle procedure  di  sicurezza  stabilite  dall'Autorita'  nazionale per la sicurezza.
 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  l'Autorita'  nazionale per la sicurezza  emana  disposizioni  di dettaglio relative alle visite, da parte  di  persone  estranee,  alla  struttura  dove vengono trattate informazioni  classificate  e  controllate  di carattere industriale, nonche'  relative  ai  trasporti  di  materiali  classificati, sia in ambito    nazionale    che   internazionale,   anche   connessi   con l'esportazione,   l'importazione   e   il   transito   di   materiali classificati.
 3.  Ai  fini  della  protezione  e  della tutela delle informazioni classificate  nel  settore  industriale, l'Autorita' nazionale per la sicurezza e' titolare del potere ispettivo. Le ispezioni di sicurezza possono  essere  effettuate  in  via  ordinaria o straordinaria ed in forma diretta o delegata.
 4.  L'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza,  mediante deroga al divieto  di  divulgazione,  autorizza  la  cessione  di  informazioni classificate  nei  casi  previsti  dalla  legge,  da  regolamenti, da Accordi  internazionali  e  da programmi intergovernativi industriali assoggettabili a licenza globale di progetto.
 |  |  |  | Art. 34. Generalita'
 1.  Le  informazioni  e  i materiali concernenti la sicurezza delle comunicazioni  classificate  richiedono,  per  la  loro specificita', norme e procedure di protezione, trattazione e controllo particolari.
 2.  Al  fine  di  poter  trattare  informazioni  classificate,  gli apparati  e  i  sistemi di comunicazione devono essere sottoposti, ai fini   della   sicurezza,   a   specifici  processi  di  valutazione, certificazione, approvazione e abilitazione.
 3.  La  trattazione,  da  parte  di  qualunque soggetto, pubblico o privato, di informazioni o materiali COMSEC, richiede la costituzione di  una  struttura  di sicurezza autorizzata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza e basata su:
 a) infrastrutture e locali rispondenti a specifici requisiti;
 b) procedure di sicurezza dedicate;
 c) la  designazione  di  un  funzionario/ufficiale  COMSEC, di un custode CIFRA e di un sostituto del custode CIFRA.
 |  |  |  | Art. 35. Accesso alle informazioni e ai materiali COMSEC
 1.  L'accesso alle informazioni e ai materiali COMSEC e' consentito solo a persone che:
 a) siano cittadini italiani;
 b) siano  gia' state abilitate con il NOS a livello non inferiore a «SEGRETO»;
 c) siano  provviste  della  particolare autorizzazione denominata «Autorizzazione   all'accesso  CIFRA»,  che  viene  rilasciata  dalla competente  autorita'  solo  a  seguito  di opportuno indottrinamento sulla materia.
 |  |  |  | Art. 36 Materiale COMSEC
 1.  Costituiscono  materiali COMSEC gli apparati, i dispositivi, le pubblicazioni   e   i   documenti   relativi   alla  sicurezza  delle comunicazioni  classificate.  In  tale ambito, allo scopo di limitare l'accesso alle sole persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 35,  ad  essi  sono  applicate,  a  seconda  dei casi, le indicazioni «Cifra»  o  «Sicurezza Cifra» e «CCI» (Materiale Crittografico COMSEC Controllato).
 |  |  |  | Art. 37. Contabilizzazione e distribuzione del materiale COMSEC
 1.  La  contabilizzazione  e  la distribuzione del materiale COMSEC sono effettuate attraverso:
 a) l'Agenzia nazionale di distribuzione;
 b) sub Agenzie di distribuzione;
 c) singoli utenti.
 |  |  |  | Art. 38. Generalita'
 1.  Le  informazioni  e  i materiali concernenti la sicurezza della trattazione  di  informazioni classificate con sistemi EAD richiedono norme  e  procedure  di  protezione specifiche. Nei casi in cui per i sistemi  informativi  e'  prevista  l'applicazione  contemporanea  di misure  di  sicurezza  COMPUSEC  e  COMSEC, si attuano le conseguenti misure di sicurezza INFOSEC.
 2.  Al  fine di poter trattare informazioni classificate, i sistemi informatici  devono  essere  sottoposti,  ai  fini della sicurezza, a specifici processi di certificazione ed omologazione.
 3.  La  certificazione  del  sistema  EAD,  che tratta informazioni classificate,    consiste   nel   processo   di   valutazione   della documentazione  tecnica  prodotta  dal  soggetto, pubblico o privato, interessato  all'impiego  del sistema. La documentazione in argomento e'  riferita  alle  misure di sicurezza, previste per il sistema, che devono  essere  idonee a soddisfare i requisiti necessari a garantire la  riservatezza,  la  disponibilita'  e  l'integrita'  dei  dati. Il certificato  relativo  all'idoneita'  del  sistema  in  argomento  e' rilasciato dall'Ufficio centrale per la sicurezza.
 4.  A  seguito  del  rilascio  del  certificato  di cui al comma 3, l'Ufficio centrale per la sicurezza verifica la corretta ed integrale realizzazione  delle  misure  di  sicurezza  del  sistema  EAD che ha formato oggetto del processo di certificazione.
 5. La positiva conclusione del processo di certificazione di cui al comma 3 e della verifica di cui al comma 4, da' luogo al rilascio, da parte  dell'Autorita'  nazionale per la sicurezza, del certificato di omologazione. Con detto certificato il soggetto richiedente, pubblico o  privato,  e'  autorizzato  ad  impiegare  il  sistema  EAD  per la trattazione delle informazioni classificate.
 6.   La   valutazione  relativa  all'idoneita'  delle  funzioni  di sicurezza  COMPUSEC di un prodotto o sistema e' effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002.
 7.  La  valutazione  di  cui  al comma 6 e' effettuata dall'Ufficio centrale per la sicurezza nella qualita' di «Ente di certificazione», mentre  il  certificato  attestante  la  sicurezza  delle  tecnologie dell'informazione  e'  rilasciato  dall'Autorita'  nazionale  per  la sicurezza quale «Autorita' di certificazione».
 8.  La  trattazione,  da  parte  di  qualunque soggetto, pubblico o privato,  di  informazioni  classificate con sistemi EAD, richiede la costituzione    di    una   struttura   di   sicurezza,   autorizzata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza, basata su:
 a) infrastrutture e locali rispondenti a specifici requisiti;
 b) procedure di sicurezza dedicate;
 c) la designazione di un funzionario/ufficiale alla sicurezza EAD e del suo sostituto.
 |  |  |  | Art. 39. Competenze
 1. Il funzionario/ufficiale alla sicurezza EAD, in relazione ad una analisi  del  rischio finalizzata a valutare l'entita' della minaccia esterna  e  la  vulnerabilita'  del  sistema,  definisce le misure di sicurezza da adottare a protezione del sistema stesso. Esso agisce in coordinazione con il funzionario/ufficiale COMSEC.
 2.  Il  funzionario/ufficiale  alla  sicurezza EAD ha il compito di garantire  la  corretta applicazione delle procedure di sicurezza del sistema EAD e della sua integrita'.
 |  |  |  | Art. 40. Scopo e requisiti di sicurezza
 1.  Scopo  delle misure di sicurezza materiale e' quello di evitare che   persone  non  autorizzate  abbiano  accesso  alle  informazioni classificate.
 2.  Ai  fini di cui al comma 1, i locali, le aree, gli edifici, gli uffici,  le  stanze,  i  sistemi di comunicazione e d'informazione ed altro,  in cui sono trattate informazioni classificate, sono protetti da adeguate misure di sicurezza materiale.
 3.  Per  decidere  sul grado di protezione materiale necessario per ciascun  caso,  occorre  tener  conto  dei  fattori  pertinenti e, in particolare, di quelli di seguito indicati:
 a) livello di classificazione delle informazioni da proteggere;
 b) quantita'  e  forma  delle  informazioni classificate trattate (supporto cartaceo, mezzi di archiviazione elettronica);
 c) grado   di   esposizione  della  sede  dove  vengono  trattate informazioni  classificate  al  rischio  di spionaggio e ad azioni di sabotaggio,  di terrorismo, di sovversione e di qualsiasi altra forma di criminalita'.
 |  |  |  | Art. 41. Aree riservate
 1.  Le  aree  dove  vengono  trattate  informazioni  classificate a livello  Riservatissimo e superiore sono organizzate e strutturate in modo da corrispondere ad una delle seguenti tipologie:
 a) «aree  riservate  di  I classe»: sono quelle in cui l'ingresso consente,  a  tutti  gli  effetti  pratici,  di  poter  accedere alle informazioni  classificate  (ad  esempio  le sale operative, i centri operativi,  le  sale  situazioni,  i  locali  dove operano gli organi principali  ed  esecutivi  di  sicurezza,  le  sale  cifra,  i centri comunicazioni  classificate, i centri EAD e simili). Per tali aree e' necessario prevedere:
 1)  un perimetro definito e protetto, con tutte le entrate e le uscite controllate;
 2)  un sistema di controllo all'entrata che consenta l'ingresso solo   alle   persone   adeguatamente   abilitate   ed  espressamente autorizzate;
 3)   l'indicazione   dei   livelli  massimi  di  classifica  di segretezza  e  qualifiche di sicurezza delle informazioni normalmente custodite  nell'area,  cioe'  delle informazioni alle quali l'entrata nell'area da' la possibilita' di accedere;
 b) «aree  riservate  di  II  classe»:  sono  quelle  che  vengono protette,   mediante   controlli   predisposti  internamente,  contro l'accesso  di persone non autorizzate (ad esempio le strutture in cui si   trovano   uffici   che   trattano  e  custodiscono  regolarmente informazioni  classificate  Riservatissimo  e  superiore). Dette aree necessitano di:
 1) un perimetro chiaramente delimitato e protetto, con tutte le entrate e le uscite controllate;
 2)  un sistema di controllo all'entrata che consenta l'ingresso senza  accompagnamento  solo  alle persone adeguatamente abilitate ed espressamente autorizzate ad entrare in tale area. Per tutte le altre persone  e'  necessario  prevedere l'accompagnamento o altra forma di controllo  per  evitare  l'accesso  non autorizzato alle informazioni classificate,  nonche'  l'ingresso non controllato alle aree soggette ad ispezioni tecniche di sicurezza.
 2.  Le  aree  non controllate 24 ore al giorno sono ispezionate sia immediatamente  dopo il normale orario di lavoro sia successivamente, in   modo   da  garantire  che  le  informazioni  classificate  siano adeguatamente protette.
 |  |  |  | Art. 42. Aree controllate
 1.  In  prossimita'  delle  aree  riservate di I e II classe, o per accedere  ad  esse,  puo'  essere  definita  un'area  protetta con un livello  di  sicurezza  minore.  In  tal  caso,  occorre prevedere un perimetro  chiaramente delimitato per l'ispezione del personale e dei veicoli.   Nell'area   protetta   sono   trattate  solo  informazioni classificate a livello non superiore a Riservato.
 |  |  |  | Art. 43. Controlli all'entrata e all'uscita
 1.  L'ingresso nelle aree riservate di I e II classe e' controllato mediante un sistema di «passi» o di riconoscimento individuale per il personale in organico all'ente.
 2.   E'   necessario  disporre  di  un  sistema  di  controllo  dei visitatori,   al  fine  di  impedire  l'accesso  non  autorizzato  ad informazioni  classificate.  I  sistemi di riconoscimento individuale possono  essere  anche  di  tipo  elettronico (badge), senza che cio' sostituisca del tutto il personale preposto al servizio di vigilanza.
 3.  Una  modifica  nella valutazione del rischio puo' comportare un rafforzamento delle misure di controllo delle entrate e delle uscite, per esempio durante le visite di personalita'.
 |  |  |  | Art. 44. Vigilanza
 1.  Personale  di  vigilanza  espressamente  preposto  effettua  il controllo  delle  aree  riservate  di  I  e II classe al di fuori del normale   orario   di   lavoro,   al  fine  di  prevenire  rischi  di manomissioni, danni o perdite di informazioni classificate.
 |  |  |  | Art. 45. Contenitori di sicurezza e camere blindate
 1.  Le  informazioni  classificate  sono  custodite  in contenitori suddivisi in tre categorie:
 a) categoria  A:  contenitori, approvati a livello nazionale, per la  custodia  delle informazioni classificate SEGRETISSIMO nelle aree riservate di I e II classe;
 b) categoria  B:  contenitori, approvati a livello nazionale, per la  custodia delle informazioni classificate SEGRETO e RISERVATISSIMO nelle aree riservate di I e II classe;
 c) categoria C: mobili da ufficio, con serrature, per la custodia delle informazioni classificate RISERVATO.
 2.   Per  le  camere  blindate  costruite  all'interno  di  un'area riservata  di  I  o  di  II classe e per tutte le aree riservate di I classe - dove le informazioni classificate RISERVATISSIMO o superiore sono  depositate  in  scaffali  aperti,  o  esposte su grafici, carte geografiche, mappe, prospetti, piantine, ecc. e' necessario acquisire la  certificazione  e  l'omologazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza  attestante  che  le pareti, il pavimento, il soffitto e le porte provviste di serratura offrono le stesse garanzie di protezione della categoria di contenitori di sicurezza approvata per la custodia delle informazioni classificate di pari livello di segretezza.
 |  |  |  | Art. 46. Dispositivi di chiusura
 1.  I  dispositivi  di  chiusura  utilizzati  per  i contenitori di sicurezza  e  le  camere  blindate in cui sono custodite informazioni classificate devono soddisfare i seguenti requisiti:
 a) gruppo  A, approvati a livello nazionale per contenitori della categoria A;
 b) gruppo  B, approvati a livello nazionale per contenitori della categoria B;
 c) gruppo  C, idonei solo per i mobili da ufficio della categoria C.
 |  |  |  | Art. 47. Dispositivi per il rilevamento di intrusi
 1.  Le  aree  riservate di I e II classe devono essere protette con idonei   sistemi   di   allarme  e  dispositivi  elettronici  per  il rilevamento delle intrusioni.
 2.  I  sistemi  e  dispositivi elettronici di cui al comma 1 devono essere  dotati  di  misure  antimanomissione  ed  antisabotaggio e di alimentazione elettrica sussidiaria.
 |  |  |  | Art. 48. Attrezzatura di sicurezza approvata
 1. L'Autorita' nazionale per la sicurezza tiene elenchi aggiornati, suddivisi  per tipologia e modelli, dell'attrezzatura di sicurezza da essa   approvata  per  la  protezione,  diretta  o  indiretta,  delle informazioni classificate.
 |  |  |  | Art. 49. Protezione   contro   la  visione  o  l'ascolto  non  autorizzati  di informazioni classificate
 1.  I  locali  dove  vengono  trattate  informazioni classificate a livello  Riservatissimo  e  superiore  sono assoggettati a periodiche verifiche  ambientali  atte  ad  impedirne  la  visione  o  l'ascolto clandestino.
 2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate, in particolare:
 a) prima dello svolgimento di riunioni classificate;
 b) dopo  l'esecuzione di lavori, compresi quelli di manutenzione, alle  strutture  o  in  seguito  all'installazione  o  riparazione di impianti elettrici o elettronici di qualsiasi genere;
 c) in  ogni  altra situazione giudicata dal funzionario/ufficiale alla   sicurezza  a  rischio  di  compromissione  delle  informazioni classificate.
 3.   Le   verifiche   di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  effettuate esclusivamente  da  personale  adeguatamente  abilitato ai fini della sicurezza.
 4.  L'esigenza  di verifiche ambientali e' comunicata all'Autorita' nazionale  per  la  sicurezza, che in merito puo' procedere anche con delega.
 |  |  |  | Art. 50. Direttive dell'Autorita' nazionale per la sicurezza
 L'Autorita'   nazionale   per   la  sicurezza  emana,  con  proprie direttive,   anche   classificate,  le  disposizioni  tecniche  e  di dettaglio  per  adeguare la disciplina applicativa ai principi di cui al  presente decreto ed in conformita' agli accordi internazionali di settore.
 |  |  |  | Art. 51. Abrogazioni e disposizioni finali
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  Dalla  stessa  data  sono abrogate le seguenti direttive:
 a) PCM  ANS  1/R  -  Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume I - Sistema di Sicurezza - Edizione 1987;
 b) PCM  ANS  1/R  -  Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume II - Sicurezza delle comunicazioni ed organizzazione e procedure del servizio cifra - Pubblicazione COMSEC - Edizione 1994;
 c) PCM  ANS  1/R  -  Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume III - Sicurezza Industriale - Edizione 1993;
 d) PCM-ANS  1/R/A  - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato  -  Direttiva  per la protezione delle informazioni coperte dal segreto  di  Stato trattate in sistemi di elaborazione automatica e/o elettronica dei dati (EAD) - Edizione 1993.
 Roma, 3 febbraio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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