Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 febbraio 2006, n. 47 |
Regolamento recante le modalita' di espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 443/1992 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto, in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso; Esperite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 luglio 2005, n. 3058/2005; Ritenuto di non poter aderire al citato parere del Consiglio di Stato e dover mantenere invariato l'articolo 13 che reca la previsione che anche il personale vincitore delle procedure concorsuali di cui al Capo II debba frequentare il corso di formazione e sostenere gli esami di fine corso, poiche' l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fa espresso rinvio alla necessita' della previsione in argomento, in quanto stabilisce la decorrenza della progressione economica della promozione alla qualifica di vice sovrintendente al giorno successivo alla data di conclusione del corso ed ancora la nomina alla suddetta qualifica all'ordine derivante dalla graduatoria risultante dagli esami di fine corso; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 4170-U del 20 ottobre 2005;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Nomina a vice sovrintendente 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si consegue: a) nel limite del 40% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi; b) nel limite del restante 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli, e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria». - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, reca: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395». - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»: «Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue: a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione; b) nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia. 3. La nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b). 4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, reca: Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
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| Art. 2. Bandi di concorso 1. I concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono indetti con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione. Il bando deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; d) le materie oggetto della prova d'esame ovvero le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Nota all'art. 2 - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
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| Art. 3. Requisiti di ammissione 1. Il concorso interno previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti: a) che sia in possesso alla data del 31 dicembre di ciascun anno di una anzianita' di effettivo servizio di almeno quattro anni; b) che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono»; c) che non abbia riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
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| Art. 4. Esclusione dal concorso 1. E' escluso dal concorso il personale che non e' in possesso dei requisiti previsti nonche', a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio. 2. L'esclusione dal concorso e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): «Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.».
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| Art. 5. Prova d'esame 1. Il personale in possesso dei requisiti previsti e' chiamato a sostenere una prova scritta consistente in risposte ad un questionario articolato su 120 domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati. La durata della prova non puo' superare i 100 minuti. 2. Il questionario e' articolato in domande a risposta a scelta multipla, vertenti, per il 30 per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali. 3. Le materie oggetto del questionario sono: a) cultura generale: italiano, storia, educazione civica, geografia fisica, politica ed economica d'Italia; b) preparazione professionale: diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario ed ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria. 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione puo' avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 5. La commissione stabilisce preventivamente la ripartizione delle domande tra le singole materie, la durata della prova entro i limiti previsti al comma 1 ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi. 6. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica. 7. La prova s'intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. |
| Art. 6. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame, e' composta da un Presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 3. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, puo' essere suddivisa in una o piu' sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti. 4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 5. La commissione e' nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione. |
| Art. 7. Formazione della graduatoria 1. La valutazione di ciascun candidato e' data dalla votazione riportata nella prova scritta. 2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' nella qualifica, l'ordine di ruolo. 3. Con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 4. Gli assistenti capo che risulteranno vincitori anche del concorso disciplinato dal Capo III del presente decreto, indetto lo stesso anno, sono esclusi, anche con successivo provvedimento, dalla graduatoria del concorso per esami. 5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. 6. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. |
| Art. 8. Requisiti di ammissione 1. Il concorso interno previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' riservato agli assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria: a) che ricoprono, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso; b) che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono»; c) che non abbia riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
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| Art. 9. Esclusione dal concorso 1. E' escluso dal concorso il personale che non e' in possesso dei requisiti previsti nonche', a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio. 2. L'esclusione dal concorso e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedi note all'art. 4.
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| Art. 10. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame, e' composta da un Presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 3. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, puo' essere suddivisa in una o piu' sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti. 4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 5. La commissione e' nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione. |
| Art. 11. T i t o l i 1. Sono ammessi a valutazione i titoli di servizio acquisiti nel triennio precedente la data di decorrenza della promozione fatta eccezione per i titoli indicati alla categoria VII e IX. 2. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: A) Categoria I - Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 21: Per il giudizio complessivo di ottimo con punti: 32 - punti 7,00; 31 - punti 6,80; 30 - punti 6,60; 29 - punti 6,40; 28 - punti 6,20; 27 - punti 6,00. Per il giudizio complessivo di distinto con punti: 26 - punti 5,80; 25 - punti 5,60; 24 - punti 5,40. Per il giudizio complessivo di buono con punti: 23 - punti 5,20; 22 - punti 5,00; 21 - punti 4,80; 20 - punti 4,60. B) Categoria II - Qualita' delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta in relazione alla sede di servizio: fino a punti 10. Per i periodi inferiori ad un anno saranno valutabili soltanto le frazioni superiori a sei mesi. Tali funzioni dovranno essere attestate dalle sedi di appartenenza, anche attraverso l'esame del fascicolo personale. Sottocategoria B1: Coordinamento di unita' operativa con piu' posti di servizio nelle attivita' di vigilanza ed osservazione nei reparti detentivi in relazione alla capienza detenuti di seguito indicata: capienza detenuti superiore a 200 unita': punti 3,00 per anno; capienza detenuti compresa tra 101 e 200 unita': punti 2,70 per anno; capienza detenuti compresa tra 50 e 100 unita': punti 2,40 per anno; capienza detenuti inferiore a 50 unita': punti 2,10 per anno. Sottocategoria B2: Coordinamento di unita' operativa con piu' posti di servizio nelle attivita' di vigilanza ed osservazione diverse da quelle dei reparti detentivi, indicate alla precedente sottocategoria B1. Punteggio da attribuire in relazione al carico di lavoro e responsabilita', ripartito per come segue: numero di unita' da sorvegliare superiore a 25: punti 1,80 per anno; numero di unita' da sorvegliare compreso tra 25 e 15: punti 1,50 per anno; numero di unita' da sorvegliare compreso tra 14 e 5: punti 1,30 per anno; numero di unita' da sorvegliare inferiore a 5: punti 1,10 per anno. Sottocategoria B3: Funzioni di caposcorta: punti 1,60 per anno; Partecipazione a Nucleo Traduzioni e piantonamenti: punti 1,40 per anno; Incarichi specialistici: punti 1,00 per anno. Sottocategoria B4: Coordinamento di unita' operativa con piu' posti di servizio in attivita' diverse da quelle di cui ai punti precedenti: punti 0,80 per anno. C) Categoria III - Incarichi e servizi svolti conferiti con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza che non rientrino nei normali compiti istituzionali, ovvero che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, giuridica, amministrativa o tecnica: fino a punti 5. Incarichi che presuppongono l'assunzione di particolare responsabilita', ovvero abbiano natura fiduciaria o carattere di riservatezza: punti 0,30 per ciascun incarico. Partecipazione a comitati e consigli, commissioni di studio, gruppi di lavoro o altri organi collegiali costituiti con formali provvedimenti nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia ovvero costituiti al di fuori dell'Amministrazione di appartenenza ma con formale provvedimento di una Pubblica Amministrazione: punti 0,30 per ciascun incarico. Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, di aggiornamento ed equiparati che vertano su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuti da un'Amministrazione statale o ente pubblico territoriale: punti 0,50 per ciascun incarico. D) Categoria IV - Titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati: fino a punti 5. Per ciascuno di essi viene attribuito il punteggio di seguito indicato in relazione al particolare profitto riportato: giudizio finale di «Ottimo» punti 0,80; giudizio finale di «Distinto» punti 0,60; giudizio finale di «Buono» punti 0,40; giudizio finale di «sufficiente», «con profitto», «esito favorevole», «idoneita» e «positivo» punti 0,30. E) Categoria V - Lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 7. Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che, pertanto, vertono su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione. Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile variera' da un minimo di 1,00 ad un massimo di 2,00. F) Categoria VI - Pubblicazioni scientifiche relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche o tecniche, attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione e che costituiscano un contributo apprezzabile alla dottrina, ovvero alla pratica professionale: fino a punti 7. Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile variera' da un minimo di 1,00 ad un massimo di 2,00. G) Categoria VII - Titoli di studio. 1) Laurea specialistica, da punti 7 fino a punti 9; 2) Laurea, da punti 4 fino a punti 6; 3) Specializzazioni/perfezionamenti post-laurea: per ciascun corso: punti 1,50; 4) Diploma di maturita', da punti 1 fino a punti 3. I punteggi di cui ai punti 1, 2 e 4 non sono cumulabili. Ai fini dell'attribuzione dell'esatto punteggio relativo ai diplomi di laurea ed al diploma di maturita' la commissione esaminatrice terra' conto della votazione conseguita. H) Categoria VIII - Speciali riconoscimenti: fino a punti 6. Sono valutati i sottoindicati riconoscimenti: 1) medaglia d'oro al valor militare o civile: punti 2,00; 2) medaglia d'argento al valor militare o civile: punti 1,50; 3) medaglia di bronzo al valor militare o civile: punti 1,00; 4) attestato di pubblica benemerenza: punti 0,30; 5) encomio solenne: punti 0,80; 6) encomio: punti 0,60; 7) lode ministeriale ovvero lode ex articolo 78, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82: punti 0,40. I) Categoria IX - Anzianita' complessiva di servizio: fino a punti 14. Si attribuiscono 0,70 punti per ogni anno di servizio nella qualifica di assistente capo. 3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 4. La Direzione Generale del personale e della formazione invia alla commissione esaminatrice la domanda di ogni singolo candidato corredata dalla documentazione allegata utile al fine dell'attribuzione del punteggio. 5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante. |
| Art. 12. Formazione ed approvazione della graduatoria 1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato e' dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli. 2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica e l'ordine di ruolo. 3. Con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 4. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. 5. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. |
| Art. 13. Corso di formazione 1. I vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, frequentano un corso di formazione tecnico-professionale, della durata di mesi quattro. Il corso di formazione prevede un periodo di «formazione in sede lavoro» e persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti. 2. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche articolate secondo i programmi di cui all'allegato A. 3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale secondo le modalita' di cui all'allegato B. 4. Il personale che ha superato gli esami di fine corso, con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione, viene nominato nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 5. I vice sovrintendenti nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
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| Art. 14. Abrogazione di norme 1. Il decreto 30 dicembre 1998, n. 510, e' abrogato.
Nota all'art. 14: - Il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 510, abrogato del presente regolamento, recava: «Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso e della selezione previste dall'art. 16, lettera a) e lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame nonche' le modalita' di attuazione e i programmi del corso».
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| Art. 15. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 febbraio 2006 Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ministeri istituzionali registro n. 2, foglio n. 26
Nota all'art. 15: Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 reca: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».
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| Allegato A MATERIE DI INSEGNAMENTO DI BASE Ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione: principi ispiratori Il trattamento penitenziario e l'organizzazione penitenziaria. Diritto penale: uso legittimo delle armi. la norma penale; il reato; delitti e contravvenzioni; i soggetti del reato e l'oggetto; imputabilita'; forme di reato; concorso di reati; il reo; la pena e la misura di sicurezza; cause di estinzione del reato e della pena; le sanzioni sostitutive delle pene brevi; l'uso delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica. Procedura penale e atti di polizia giudiziaria. codice di procedura penale; soggetti e parti del processo penale; il regime di invalidita' e il regime di nullita'; gli atti; le misure cautelari; le indagini preliminari; il giudice per le indagini preliminari; la notizia di reato e le condizioni di procedibilita'; udienza preliminare; il giudizio - i procedimenti speciali - le impugnazioni; l'esecuzione della pena; l'attivita' di polizia giudiziaria. Organizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria e ordinamento del personale. il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; i provveditorati regionali, gli istituti, i servizi; le aree operative; l'ordinamento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria; legge 15 dicembre 1990, n. 395 - i decreti delegati emanati in attuazione della legge n. 395/1990; l'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di polizia penitenziaria; il contratto nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Cenni sulle principali teorie dell'organizzazione del lavoro e sulla gestione delle risorse umane: organizzazione, attivita' organizzativa, interdisciplinarieta'; gerarchia e coordinamento; i processi decisionali; la gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi; i gruppi, i ruoli, la leadership; tematiche e problematiche della comunicazione; autorita' e autorevolezza; efficacia efficienza e produttivita'. Elementi di diritto pubblico generale: la Costituzione italiana; l'ordinamento della Repubblica; la pubblica amministrazione; gli enti territoriali; cenni di giustizia amministrativa; la tutela internazionale dei diritti dell'uomo e dei detenuti. Cenni di contabilita' carceraria. Cenni di contabilita' generale, di organizzazione finanziaria e del bilancio dello Stato, organizzazione e gestione finanziaria degli Istituti Penitenziari: le figure contabili. Elementi di educazione sanitaria: principali situazioni di emergenza sanitaria (autolesionismo, tentativi di suicidio, incidenti); tossicodipendenze; il problema delle malattie infettive; l'AIDS e l'epatite B; principi di profilassi; l'incompatibilita' con il regime detentivo per motivi di salute. Principi normativi sulla sicurezza e tutela della persona nell'ambiente lavorativo: decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche. Elementi di criminologia: concetto di devianza e controllo sociale; forme e modalita' d'intervento istituzionale in relazione alle diverse tipologie criminali. Strutture funzionali e regole grammaticali della lingua straniera (inglese). Il concetto di deontologia professionale: deontologia nei rapporti interpersonali: con l'autorita' dirigente, con i colleghi, con i collaboratori, con gli altri operatori. Materie addestrative: addestramento all'uso delle armi; addestramento formale - Scuola comando; educazione fisica propedeutica e tecniche di difesa personale. Argomenti di approfondimento professionale: i compiti istituzionali, i servizi di istituto intramurali ed extramurali e loro modalita' di svolgimento; ruolo della Polizia penitenziaria nel «trattamento di rieducazione»; rapporti con le altre figure professionali; analisi delle diverse tipologie dei detenuti: problematiche inerenti la gestione (appartenenti alla criminalita' organizzata, collaboratori di giustizia); le misure alternative alla detenzione e rapporti con la magistratura di sorveglianza. |
| Allegato B MODALITA' D'ESAME Le prove consistono: in una prova scritta tramite somministrazione di un questionario; in una prova orale. Si terra' altresi' conto dei risultati conseguiti nell'addestramento teorico e pratico all'uso delle armi, nonche' della valutazione globale su tutto il percorso formativo. Gli esami si intendono superati con un punteggio non inferiore a 6/10. |
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