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| Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 8 febbraio 2006, n. 47 |  | Regolamento   recante  le  modalita'  di  espletamento  dei  concorsi previsti  dall'articolo 16,  comma 1,  lettera a)  e  lettera b)  del decreto  legislativo n. 443/1992 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente  del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della  prova  d'esame  e  i  titoli  da  ammettere  a valutazione ove previsti,  la  composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi  e  le  modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.  82,  recante  «Regolamento  di  servizio  del  Corpo  di  polizia penitenziaria»;
 Visto,   in  particolare,  l'articolo 16  del  decreto  legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76,
 Ritenuta  la  necessita'  di stabilire le modalita' di accesso alla qualifica  iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria,  la  determinazione  della prova d'esame e i titoli da ammettere   a   valutazione   ove  previsti,  la  composizione  delle commissioni  esaminatrici,  nonche'  i  programmi  e  le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso;
 Esperite  le  procedure  previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
 Visto  l'articolo 17,  terzo  comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione  consultiva  per  gli  atti normativi dell'11 luglio 2005, n. 3058/2005;
 Ritenuto  di  non  poter  aderire al citato parere del Consiglio di Stato   e   dover  mantenere  invariato  l'articolo 13  che  reca  la previsione   che   anche   il  personale  vincitore  delle  procedure concorsuali   di  cui  al  Capo II  debba  frequentare  il  corso  di formazione   e   sostenere   gli   esami   di   fine  corso,  poiche' l'articolo 16,  commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443,  fa  espresso  rinvio  alla  necessita'  della previsione in argomento,  in  quanto  stabilisce  la  decorrenza della progressione economica  della  promozione alla qualifica di vice sovrintendente al giorno  successivo  alla  data  di conclusione del corso ed ancora la nomina alla suddetta qualifica all'ordine derivante dalla graduatoria risultante dagli esami di fine corso;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 4170-U del 20 ottobre 2005;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Nomina a vice sovrintendente
 1. La  nomina  alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del  Corpo della polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si consegue:
 a) nel  limite  del  40%  dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun   anno,   mediante   concorso   interno  per  esame  scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad  accertare  il  grado  di preparazione culturale e professionale e successivo   corso  di  formazione  professionale  della  durata  non inferiore a tre mesi;
 b) nel   limite   del  restante  60%  dei  posti  disponibili  al 31 dicembre  di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli, e superamento     di     un     successivo    corso    di    formazione tecnico-professionale,  di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in  ruolo  non  inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: «Ordinamento
 del Corpo di polizia penitenziaria».
 - Il  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n. 443 e
 successive  modifiche  ed  integrazioni, reca: «Ordinamento
 del  personale  del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
 dell'art.  14,  comma 1,  della  legge 15 dicembre 1990, n.
 395».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
 legislativo  30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come modificato
 dall'art. 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76
 «Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
 penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
 15 dicembre 1990, n. 395»:
 «Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina
 alla  qualifica  iniziale  del  ruolo dei sovrintendenti si
 consegue:
 a) nel  limite del 40 per cento dei posti disponibili
 al  31 dicembre  di ciascun anno, mediante concorso interno
 per  esame  scritto, consistente in risposte a questionario
 articolato  su  domande  tendenti  ad accertare il grado di
 preparazione  culturale e professionale, e successivo corso
 di  formazione  professionale  della durata non inferiore a
 tre  mesi,  riservato  al  personale  appartenente al ruolo
 degli  agenti  ed  assistenti  che  abbia  compiuto  almeno
 quattro   anni  di  effettivo  servizio  e  che  non  abbia
 riportato   nell'ultimo  biennio  un  giudizio  complessivo
 inferiore  a  «buono»  e  sanzione  disciplinare piu' grave
 della deplorazione;
 b) nel  limite  del  restante  60 per cento dei posti
 disponibili   al  31 dicembre  di  ciascun  anno,  mediante
 concorso  interno per titoli e superamento di un successivo
 corso  di  formazione  tecnico-professionale, di durata non
 inferiore  a  tre  mesi, riservato agli assistenti capo che
 ricoprono,  alla  predetta data, una posizione in ruolo non
 inferiore  a  quella  compresa  entro  il  doppio dei posti
 riservati  per  tale  concorso  e che non abbiano riportato
 nell'ultimo  biennio  un  giudizio  complessivo inferiore a
 buono    e   sanzione   disciplinare   piu'   grave   della
 deplorazione.
 2. Fermo  restando  quanto stabilito dall'art. 16 della
 legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita' di svolgimento
 dei  concorsi  di  cui al comma 1 del presente articolo, la
 determinazione  della prova d'esame e i titoli da ammettere
 a   valutazione   ove   previsti,   la  composizione  delle
 commissioni   esaminatrici,   nonche'   i  programmi  e  le
 modalita'  di  svolgimento  dei corsi e degli esami di fine
 corso   sono   fissati   con  decreto  del  Ministro  della
 giustizia.
 3. La  nomina  a  vice  sovrintendente e' conferita con
 decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della
 graduatoria  risultante  dagli  esami  di  fine  corso, con
 decorrenza  giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
 quello  nel  quale  si  sono  verificate  le  vacanze e con
 decorrenza  economica  dal  giorno  successivo alla data di
 conclusione  del  corso  medesimo.  I  vice  sovrintendenti
 nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel
 ruolo   quelli   nominati   in   attuazione   del  comma 1,
 lettera b).
 4. I  posti  disponibili  per  i  concorrenti di cui al
 comma 1,   lettera a)  rimasti  scoperti  sono  portati  in
 aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al
 comma 1, lettera b).».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
 2002,  n. 164, reca: Recepimento dell'accordo sindacale per
 le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
 concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
 militare  relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
 biennio economico 2002-2003.
 - Si  riporta  il testo del comma 3, dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 Nota all'art. 1:
 - Per  il  testo  dell'art.  16 del decreto legislativo
 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Bandi di concorso
 1. I  concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), del  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n. 443 sono indetti con provvedimento   del   direttore   generale   del  personale  e  della formazione. Il bando deve indicare:
 a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili;
 b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
 c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
 d) le  materie oggetto della prova d'esame ovvero le categorie di titoli  ammessi  a  valutazione  ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
 e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
 
 
 
 Nota all'art. 2
 - Per  il  testo  dell'art.  16 del decreto legislativo
 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti di ammissione
 1. Il   concorso   interno   previsto   dall'articolo 16,  comma 1, lettera a)  del  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n.  443, e' riservato   al   personale   del   Corpo   di  polizia  penitenziaria appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti:
 a) che  sia in possesso alla data del 31 dicembre di ciascun anno di una anzianita' di effettivo servizio di almeno quattro anni;
 b) che  non  abbia  riportato  nell'ultimo  biennio  un  giudizio complessivo inferiore a «buono»;
 c) che  non  abbia  riportato  nell'ultimo  biennio  una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per  il  testo  dell'art.  16 del decreto legislativo
 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Esclusione dal concorso
 1. E'  escluso dal concorso il personale che non e' in possesso dei requisiti  previsti nonche', a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.
 2. L'esclusione dal concorso e' disposta, in qualunque momento, con decreto  motivato  del  Direttore  Generale  del  personale  e  della formazione.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  93 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
 unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
 impiegati civili dello Stato):
 «Art.    93 (Esclusione    dagli    esami    e    dagli
 scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91
 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
 Quando  l'impiegato e' stato deferito al giudizio della
 Commissione  di  disciplina,  il  Ministro, anche se non ha
 disposto   la   sospensione  cautelare,  puo',  sentito  il
 Consiglio    d'amministrazione,    escludere    l'impiegato
 dall'esame o dallo scrutinio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Prova d'esame
 1. Il  personale  in  possesso dei requisiti previsti e' chiamato a sostenere   una   prova   scritta   consistente  in  risposte  ad  un questionario articolato su 120 domande tendenti ad accertare il grado di  preparazione  culturale  e professionale dei candidati. La durata della prova non puo' superare i 100 minuti.
 2. Il  questionario  e'  articolato  in domande a risposta a scelta multipla,  vertenti,  per  il  30  per  cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.
 3. Le materie oggetto del questionario sono:
 a) cultura   generale:   italiano,   storia,  educazione  civica, geografia fisica, politica ed economica d'Italia;
 b) preparazione  professionale: diritto penale, procedura penale, diritto    penitenziario    ed    ordinamento    dell'Amministrazione Penitenziaria.
 4. Ai  fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla,  l'Amministrazione  puo' avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
 5. La  commissione stabilisce preventivamente la ripartizione delle domande  tra le singole materie, la durata della prova entro i limiti previsti  al  comma 1  ed  i  criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi.
 6. La  correzione  degli  elaborati  puo' essere effettuata anche a mezzo  di  strumentazioni  automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.
 7. La   prova  s'intende  superata  se  il  candidato  riporta  una votazione non inferiore a sei decimi.
 |  |  |  | Art. 6. Commissione esaminatrice
 1. La  commissione  esaminatrice  per  lo  svolgimento  della prova d'esame,  e'  composta  da  un  Presidente  scelto  tra  i funzionari dell'Amministrazione  Penitenziaria  con  qualifica dirigenziale e da altri  tre  funzionari  con  qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente  all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai  ruoli  direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario.
 2. Le   funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario dell'Amministrazione  Penitenziaria  con qualifica non inferiore alla VIII  ovvero  appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente  ai  ruoli  direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con  qualifica  non  inferiore  a  commissario capo penitenziario, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
 3. Qualora  il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con   successivo  decreto,  puo'  essere  suddivisa  in  una  o  piu' sottocommissioni  con  l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di  un  numero  di  componenti,  unico restando il presidente, pari a quello  della  commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti.
 4. Per  supplire  ad  eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno  dei  componenti  o  del  segretario  della  commissione  e delle sottocommissioni,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  uno o piu' componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da effettuarsi  con  lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
 5. La  commissione  e'  nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione.
 |  |  |  | Art. 7. Formazione della graduatoria
 1. La  valutazione  di  ciascun  candidato  e' data dalla votazione riportata nella prova scritta.
 2. A  parita'  di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' nella qualifica, l'ordine di ruolo.
 3. Con  provvedimento  del Direttore Generale del personale e della formazione,   riconosciuta   la   regolarita'  del  procedimento,  e' approvata  la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
 4. Gli   assistenti  capo  che  risulteranno  vincitori  anche  del concorso  disciplinato  dal Capo III del presente decreto, indetto lo stesso  anno, sono esclusi, anche con successivo provvedimento, dalla graduatoria del concorso per esami.
 5. Il  provvedimento  di approvazione della graduatoria di merito e di  dichiarazione  dei  vincitori  del  concorso  e'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
 6. La  graduatoria  dei vincitori e degli idonei del concorso sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Di tale  pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla  data  di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
 |  |  |  | Art. 8. Requisiti di ammissione
 1. Il   concorso   interno   previsto   dall'articolo 16,  comma 1, lettera b)  del  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n.  443, e' riservato agli assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria:
 a) che  ricoprono, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, una posizione  in  ruolo  non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso;
 b) che  non  abbia  riportato  nell'ultimo  biennio  un  giudizio complessivo inferiore a «buono»;
 c) che  non  abbia  riportato  nell'ultimo  biennio  una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Per  il  testo  dell'art.  16 del decreto legislativo
 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Esclusione dal concorso
 1. E'  escluso dal concorso il personale che non e' in possesso dei requisiti  previsti nonche', a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.
 2. L'esclusione dal concorso e' disposta, in qualunque momento, con decreto  motivato  del  Direttore  Generale  del  personale  e  della formazione.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Per  il testo dell'art. 93 del decreto del Presidente
 della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedi note all'art.
 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Commissione esaminatrice
 1. La  commissione  esaminatrice  per  lo  svolgimento  della prova d'esame,  e'  composta  da  un  Presidente  scelto  tra  i funzionari dell'Amministrazione  Penitenziaria  con  qualifica dirigenziale e da altri  tre  funzionari  con  qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente  all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai  ruoli  direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario.
 2. Le   funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario dell'Amministrazione  Penitenziaria  con qualifica non inferiore alla VIII  ovvero  appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente  ai  ruoli  direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con  qualifica  non  inferiore  a  commissario capo penitenziario, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
 3. Qualora  il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con   successivo  decreto,  puo'  essere  suddivisa  in  una  o  piu' sottocommissioni  con  l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di  un  numero  di  componenti,  unico restando il presidente, pari a quello  della  commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti.
 4. Per  supplire  ad  eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno  dei  componenti  o  del  segretario  della  commissione  e delle sottocommissioni,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  uno o piu' componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da effettuarsi  con  lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
 5. La  commissione  e'  nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione.
 |  |  |  | Art. 11. T i t o l i
 1. Sono  ammessi  a  valutazione i titoli di servizio acquisiti nel triennio  precedente  la  data  di  decorrenza della promozione fatta eccezione per i titoli indicati alla categoria VII e IX.
 2. Le  categorie  di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: A) Categoria I - Rapporti   informativi  e  giudizi  complessivi  del
 triennio anteriore, fino a punti 21:
 Per il giudizio complessivo di ottimo con punti:
 32 - punti 7,00;
 31 - punti 6,80;
 30 - punti 6,60;
 29 - punti 6,40;
 28 - punti 6,20;
 27 - punti 6,00.
 Per il giudizio complessivo di distinto con punti:
 26 - punti 5,80;
 25 - punti 5,60;
 24 - punti 5,40.
 Per il giudizio complessivo di buono con punti:
 23 - punti 5,20;
 22 - punti 5,00;
 21 - punti 4,80;
 20 - punti 4,60. B) Categoria II - Qualita'  delle  funzioni  svolte  con  particolare riferimento  alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado  di responsabilita' assunta in relazione alla sede di servizio: fino  a  punti 10.    Per  i  periodi  inferiori  ad  un anno saranno valutabili  soltanto  le frazioni superiori a sei mesi. Tali funzioni dovranno   essere   attestate   dalle  sedi  di  appartenenza,  anche attraverso l'esame del fascicolo personale. Sottocategoria B1:
 Coordinamento  di unita' operativa con piu' posti di servizio nelle attivita'  di  vigilanza  ed  osservazione  nei  reparti detentivi in relazione alla capienza detenuti di seguito indicata:
 capienza detenuti superiore a 200 unita': punti 3,00 per anno;
 capienza  detenuti compresa tra 101 e 200 unita': punti 2,70 per anno;
 capienza  detenuti  compresa tra 50 e 100 unita': punti 2,40 per anno;
 capienza detenuti inferiore a 50 unita': punti 2,10 per anno. Sottocategoria B2:
 Coordinamento  di unita' operativa con piu' posti di servizio nelle attivita'  di vigilanza ed osservazione diverse da quelle dei reparti detentivi,  indicate  alla precedente sottocategoria B1. Punteggio da attribuire  in  relazione  al  carico  di  lavoro  e responsabilita', ripartito per come segue:
 numero  di  unita'  da sorvegliare superiore a 25: punti 1,80 per anno;
 numero  di unita' da sorvegliare compreso tra 25 e 15: punti 1,50 per anno;
 numero  di  unita' da sorvegliare compreso tra 14 e 5: punti 1,30 per anno;
 numero  di  unita'  da  sorvegliare inferiore a 5: punti 1,10 per anno. Sottocategoria B3:
 Funzioni di caposcorta: punti 1,60 per anno;
 Partecipazione  a Nucleo Traduzioni e piantonamenti: punti 1,40 per anno;
 Incarichi specialistici: punti 1,00 per anno. Sottocategoria B4:
 Coordinamento  di  unita'  operativa  con piu' posti di servizio in attivita'  diverse  da  quelle di cui ai punti precedenti: punti 0,80 per anno. C) Categoria III - Incarichi   e   servizi   svolti   conferiti   con provvedimento  dell'amministrazione di appartenenza che non rientrino nei normali compiti istituzionali, ovvero che comportino un rilevante aggravio   di  lavoro  e  presuppongano  una  particolare  competenza
 professionale, giuridica, amministrativa o tecnica: fino a punti 5.
 Incarichi    che    presuppongono   l'assunzione   di   particolare responsabilita',  ovvero  abbiano  natura  fiduciaria  o carattere di riservatezza: punti 0,30 per ciascun incarico.
 Partecipazione a comitati e consigli, commissioni di studio, gruppi di   lavoro   o   altri  organi  collegiali  costituiti  con  formali provvedimenti nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia ovvero costituiti  al  di  fuori dell'Amministrazione di appartenenza ma con formale provvedimento di una Pubblica Amministrazione: punti 0,30 per ciascun incarico.
 Incarichi  di  docenza  in  corsi  o  seminari  di  formazione,  di aggiornamento  ed  equiparati  che  vertano  su  materie attinenti ai servizi     dell'Amministrazione     penitenziaria,     tenuti     da un'Amministrazione  statale  o ente pubblico territoriale: punti 0,50 per ciascun incarico. D) Categoria IV - Titoli  attinenti alla formazione professionale del candidato  con  particolare  riguardo  ai  corsi  professionali  e di
 specializzazione frequentati e superati: fino a punti 5.
 Per  ciascuno  di  essi  viene  attribuito  il punteggio di seguito indicato in relazione al particolare profitto riportato:
 giudizio finale di «Ottimo» punti 0,80;
 giudizio finale di «Distinto» punti 0,60;
 giudizio finale di «Buono» punti 0,40;
 giudizio   finale   di   «sufficiente»,  «con  profitto»,  «esito favorevole», «idoneita» e «positivo» punti 0,30. E) Categoria V - Lavori  originali  elaborati per il servizio: fino a punti 7.
 Sono  da  considerare  lavori  originali  elaborati per il servizio quelli  che  il  candidato  ha  svolto  nell'esercizio  delle proprie attribuzioni     o     per     speciale     incarico     conferitogli dall'Amministrazione  di  appartenenza  o da quella presso cui presta servizio e che, pertanto, vertono su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione.
 Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile variera' da un minimo di 1,00 ad un massimo di 2,00. F) Categoria VI - Pubblicazioni scientifiche relative alle discipline giuridiche,   amministrative,   economiche   o   tecniche,  attinenti all'attivita'   ed  ai  servizi  propri  dell'amministrazione  e  che costituiscano  un  contributo apprezzabile alla dottrina, ovvero alla pratica professionale: fino a punti 7.
 Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile variera' da un minimo di 1,00 ad un massimo di 2,00. G) Categoria VII - Titoli di studio.
 1) Laurea specialistica, da punti 7 fino a punti 9;
 2) Laurea, da punti 4 fino a punti 6;
 3) Specializzazioni/perfezionamenti post-laurea: per ciascun corso: punti 1,50;
 4) Diploma di maturita', da punti 1 fino a punti 3.
 I  punteggi  di  cui ai punti 1, 2 e 4 non sono cumulabili. Ai fini dell'attribuzione dell'esatto punteggio relativo ai diplomi di laurea ed  al  diploma di maturita' la commissione esaminatrice terra' conto della votazione conseguita. H) Categoria VIII - Speciali riconoscimenti: fino a punti 6.
 Sono valutati i sottoindicati riconoscimenti:
 1) medaglia d'oro al valor militare o civile: punti 2,00;
 2) medaglia d'argento al valor militare o civile: punti 1,50;
 3) medaglia di bronzo al valor militare o civile: punti 1,00;
 4) attestato di pubblica benemerenza: punti 0,30;
 5) encomio solenne: punti 0,80;
 6) encomio: punti 0,60;
 7) lode  ministeriale  ovvero  lode  ex  articolo 78, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82: punti 0,40. I) Categoria IX - Anzianita'   complessiva   di   servizio:   fino  a punti 14.
 Si  attribuiscono  0,70 punti  per  ogni  anno  di  servizio  nella qualifica di assistente capo.
 3. Nell'ambito    delle    suddette   categorie,   la   commissione esaminatrice  determina  i  titoli valutabili ed i criteri di massima per  la  valutazione  degli  stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
 4. La  Direzione  Generale  del  personale e della formazione invia alla  commissione  esaminatrice  la domanda di ogni singolo candidato corredata    dalla    documentazione    allegata    utile   al   fine dell'attribuzione del punteggio.
 5. La  commissione  esaminatrice  annota  i  titoli  valutati  ed i relativi  punteggi  su  apposite  schede  individuali sottoscritte da tutti  i  componenti  ed  allegate  ai  verbali  del  concorso di cui costituiscono parte integrante.
 |  |  |  | Art. 12. Formazione ed approvazione della graduatoria
 1. Il  punteggio  complessivo  di  ciascun  candidato e' dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
 2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica e l'ordine di ruolo.
 3. Con  provvedimento  del Direttore Generale del personale e della formazione,   riconosciuta   la   regolarita'  del  procedimento,  e' approvata  la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
 4. Il  provvedimento  di approvazione della graduatoria di merito e di  dichiarazione  dei  vincitori  del  concorso  e'  pubblicato  nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
 5. La  graduatoria  dei vincitori e degli idonei del concorso sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale  pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla  data  di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
 |  |  |  | Art. 13. Corso di formazione
 1. I   vincitori   dei   concorsi  di  cui  alle  lettere a)  e  b) dell'articolo 16,  comma 1,  del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443,  frequentano  un  corso di formazione tecnico-professionale, della  durata  di  mesi  quattro.  Il  corso di formazione prevede un periodo di «formazione in sede lavoro» e persegue obiettivi didattici finalizzati   all'esercizio   delle   funzioni   previste   per   gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.
 2. Le  materie  di  insegnamento  vengono  individuate  nelle  aree tematiche articolate secondo i programmi di cui all'allegato A.
 3. Al  termine  del corso i partecipanti sostengono un esame finale secondo le modalita' di cui all'allegato B.
 4. Il  personale  che  ha  superato  gli  esami  di fine corso, con decreto  del  Direttore  Generale  del  personale e della formazione, viene nominato nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel  quale  si  sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
 5. I  vice  sovrintendenti nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1,  lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, seguono  nel  ruolo  quelli  nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
 6. I  posti  disponibili  per  i  concorrenti  di  cui  al comma 1, lettera a)  dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443,  rimasti  scoperti  sono  portati  in  aumento  all'aliquota disponibile  per  il  personale  di  cui  al  comma 1, lettera b) del medesimo articolo.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Per  il  testo  dell'art.  16 del decreto legislativo
 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Abrogazione di norme
 1. Il decreto 30 dicembre 1998, n. 510, e' abrogato.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Il  decreto  ministeriale  30 dicembre  1998, n. 510,
 abrogato  del  presente  regolamento,  recava: «Regolamento
 recante  norme  per  l'espletamento  del  concorso  e della
 selezione  previste  dall'art. 16, lettera a) e lettera b),
 del  decreto  legislativo  30 ottobre  1992, n. 443, per la
 nomina  alla  qualifica di vice sovrintendente del Corpo di
 polizia  penitenziaria,  la  composizione delle commissioni
 esaminatrici,  le  materie  oggetto  dell'esame  nonche' le
 modalita' di attuazione e i programmi del corso».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. R i n v i o
 1. Per  quanto  non  previsto  dal presente decreto si applicano le disposizioni  del  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le disposizioni  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, in quanto compatibili.
 Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 8 febbraio 2006
 Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ministeri istituzionali registro n. 2, foglio n. 26
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
 1994,  n. 487 reca: «Regolamento recante norme sull'accesso
 agli   impieghi   nelle   pubbliche  amministrazioni  e  le
 modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
 delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato A MATERIE DI INSEGNAMENTO DI BASE Ordinamento  penitenziario  e  regolamento  di  esecuzione:  principi
 ispiratori
 Il trattamento penitenziario e l'organizzazione penitenziaria.
 Diritto penale: uso legittimo delle armi.
 la norma penale;
 il reato;
 delitti e contravvenzioni;
 i soggetti del reato e l'oggetto;
 imputabilita';
 forme di reato;
 concorso di reati;
 il reo;
 la pena e la misura di sicurezza;
 cause di estinzione del reato e della pena;
 le sanzioni sostitutive delle pene brevi;
 l'uso delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica.
 Procedura penale e atti di polizia giudiziaria.
 codice di procedura penale;
 soggetti e parti del processo penale;
 il regime di invalidita' e il regime di nullita';
 gli atti;
 le misure cautelari;
 le indagini preliminari;
 il giudice per le indagini preliminari;
 la notizia di reato e le condizioni di procedibilita';
 udienza preliminare;
 il giudizio - i procedimenti speciali - le impugnazioni;
 l'esecuzione della pena;
 l'attivita' di polizia giudiziaria.
 Organizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria e ordinamento del personale.
 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
 i provveditorati regionali, gli istituti, i servizi;
 le aree operative;
 l'ordinamento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria;
 legge  15 dicembre  1990,  n. 395 - i decreti delegati emanati in attuazione della legge n. 395/1990;
 l'accordo  quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di polizia penitenziaria;
 il  contratto  nazionale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile.
 Cenni  sulle  principali  teorie  dell'organizzazione  del lavoro e sulla gestione delle risorse umane:
 organizzazione, attivita' organizzativa, interdisciplinarieta';
 gerarchia e coordinamento;
 i processi decisionali;
 la gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi;
 i gruppi, i ruoli, la leadership;
 tematiche e problematiche della comunicazione;
 autorita' e autorevolezza;
 efficacia efficienza e produttivita'.
 Elementi di diritto pubblico generale:
 la Costituzione italiana;
 l'ordinamento della Repubblica;
 la pubblica amministrazione;
 gli enti territoriali;
 cenni di giustizia amministrativa;
 la tutela internazionale dei diritti dell'uomo e dei detenuti.
 Cenni di contabilita' carceraria.
 Cenni di contabilita' generale, di organizzazione finanziaria e del bilancio  dello  Stato,  organizzazione  e gestione finanziaria degli Istituti Penitenziari: le figure contabili.
 Elementi di educazione sanitaria:
 principali  situazioni  di  emergenza  sanitaria (autolesionismo, tentativi di suicidio, incidenti);
 tossicodipendenze;
 il problema delle malattie infettive;
 l'AIDS e l'epatite B;
 principi di profilassi;
 l'incompatibilita' con il regime detentivo per motivi di salute.
 Principi   normativi   sulla   sicurezza  e  tutela  della  persona nell'ambiente lavorativo: decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche.
 Elementi di criminologia:
 concetto di devianza e controllo sociale;
 forme  e  modalita'  d'intervento istituzionale in relazione alle diverse tipologie criminali.
 Strutture  funzionali  e regole grammaticali della lingua straniera (inglese).
 Il concetto di deontologia professionale:
 deontologia   nei   rapporti   interpersonali:   con  l'autorita' dirigente,  con  i  colleghi,  con  i  collaboratori,  con  gli altri operatori.
 Materie addestrative:
 addestramento all'uso delle armi;
 addestramento formale - Scuola comando;
 educazione fisica propedeutica e tecniche di difesa personale.
 Argomenti di approfondimento professionale:
 i  compiti  istituzionali,  i  servizi di istituto intramurali ed extramurali e loro modalita' di svolgimento;
 ruolo   della   Polizia   penitenziaria   nel  «trattamento  di rieducazione»;
 rapporti con le altre figure professionali;
 analisi  delle  diverse  tipologie  dei detenuti: problematiche inerenti  la  gestione  (appartenenti  alla criminalita' organizzata, collaboratori di giustizia);
 le  misure  alternative  alla  detenzione  e  rapporti  con  la magistratura di sorveglianza.
 |  |  |  | Allegato B MODALITA' D'ESAME
 Le prove consistono:
 in una prova scritta tramite somministrazione di un questionario;
 in  una  prova  orale.  Si  terra'  altresi'  conto dei risultati conseguiti  nell'addestramento  teorico e pratico all'uso delle armi, nonche' della valutazione globale su tutto il percorso formativo.
 Gli  esami  si  intendono superati con un punteggio non inferiore a 6/10.
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