| 
| Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 13 dicembre 2005 |  | Recepimento  della  direttiva  2004/44/CE  della  Commissione  del 13 aprile  2004,  che  modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi  di  campionamento  e  d'analisi per il controllo ufficiale di diossine  e  la  determinazione  di  PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista  la direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004 che  modifica  la  direttiva  2002/69/CE  che  stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari;
 Visto  il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
 Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio recante modifica del  regolamento  CE  n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
 Visto il regolamento CE n. 684/2004 della Commissione del 13 aprile 2004  che  modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine;
 Visto  il  decreto  ministeriale  23  luglio  2003,  concernente il recepimento  della  direttiva  2002/69/CE  della  Commissione  del 26 luglio  2002  relativa  ai metodi di campionamento e d'analisi per il controllo   ufficiale   di   diossine  e  la  determinazione  di  PCB diossina-simili  nei  prodotti  alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003;
 Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;
 Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 12 settembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Il decreto ministeriale 23 luglio 2003 e' modificato come segue:
 a) all'allegato I sono apportate le seguenti mo-difiche:
 1) dopo il punto 4.1 e' aggiunto il seguente punto 4.2:
 «4.2. Modalita'  specifiche  di  prelievo dei campioni di partite contenenti pesci interi.
 Il  numero  di  campioni  elementari  prelevato  dalla  partita  e' definito  alla  tabella 1. Il peso del campione globale che raggruppa tutti  i  campioni  elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto 3.5).
 Se  la  partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da pesci  di piccola dimensione (singoli pesci che pesano &60; 1 kg), il pesce  intero viene prelevato come campione elementare per formare il campione globale.
 Se il campione globale pesa piu' di 3 kg, i campioni elementari che formano  il  campione  globale  possono essere costituiti dalla parte centrale  dei pesci. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno  100  grammi.  Il  campione  intero (parte intera) a cui viene applicato  il livello massimo viene utilizzato per l'omogeneizzazione del campione.
 Se  la  partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da pesci  di  grande dimensione (singoli pesci che pesano piu' di 1 kg), il  campione elementare e' costituito dalla parte centrale del pesce. Il  peso  di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. Se  la  partita e' costituita da pesci di taglia molto grande (&62; 6 kg),  tale  da far si' che il prelievo della parte centrale del pesce comporti un danno economico significativo, e' considerato sufficiente il prelievo di tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalla dimensione della partita.».
 2) Il punto 5 e' sostituito dal testo seguente:
 «5. Conformita' della partita o sottopartita alle specifiche.
 La  partita e' accettata se il risultato di una singola analisi non supera  il rispettivo livello massimo fissato dal regolamento (CE) n. 466/2001  e  successive  modifica, tenuto conto dell'incertezza della misura.
 La partita e' considerata non conforme al livello massimo stabilito dal  regolamento  (CE)  n.  466/2001  e  successive  modifiche  se il risultato  ottenuto  dall'analisi, confermato da una doppia analisi e calcolato  come la media di due risultati distinti, supera il livello massimo  oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza della misura.
 Si  tiene  conto  dell'incertezza  della misurazione in base ad una delle seguenti modalita':
 calcolando   l'incertezza   estesa,  utilizzando  un  fattore  di sicurezza  di  2  corrispondente  ad un livello di confidenza del 95% circa;
 stabilendo  il limite di decisione (CC\alpha ) conformemente alle disposizioni  della  decisione  2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto  2002,  che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al   rendimento   dei  metodi  analitici  e  all'interpretazione  dei risultati  (punto  3.1.2.5 dell'allegato, nel caso di sostanze per le quali e' stato stabilito un limite consentito).
 b) all'allegato  II e' aggiunto alla fine del punto 2 Contesto il seguente paragrafo:
 «Ai  soli fini del presente decreto, il limite di quantificazione specifico  accettato di un congenere individuale e' la concentrazione di  un  analita nell'estratto di un campione che produce una risposta strumentale  a  due  diversi  ioni, da monitorare con un rapporto S/R (segnale/rumore)  di  3:1 per il segnale meno sensibile, e risponde a requisiti   identificativi   di  base  quali,  ad  esempio  tempo  di ritenzione   o   rapporto   isotopico   secondo   la   procedura   di determinazione descritta nel metodo EPA 1613 revisione B.».
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 dicembre 2005
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 52
 |  |  |  |  |