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| Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 26 gennaio 2006 |  | Disposizioni  per  la  verifica  delle  comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la ricerca ambientale e lo sviluppo
 
 Vista  la  direttiva  n.  2003/87/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio  del  13 ottobre  2003  che  istituisce  un  sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva n. 2003/87/CE);
 Visto  l'art.  15  della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce che gli   Stati   membri  provvedono  affinche'  le  comunicazioni  delle emissioni  effettuate  dai  gestori  degli  impianti siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva medesima;
 Visto  l'allegato  V della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce i criteri  applicabili  alla  verifica  delle  emissioni comunicate dai gestori degli impianti;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  C(2004)  130 del 29 gennaio  2004  che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la  comunicazione  delle  emissioni  di  gas a effetto serra ai sensi della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 Visto  il  decreto-legge  12 novembre  2004,  n. 273, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  2004, n. 316, recante  Disposizioni  urgenti  per l'applicazione della direttiva n. 2003/87/CE  in  materia  di  scambio di quote di emissione dei gas ad effetto  serra  nella  Comunita' europea, ed in particolare l'art. 3, comma 1;
 Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alla  Comunita'  europea  ed  in  particolare l'art. 14 che delega il Governo  ad  emanare  la  normativa  per  recepire  la  direttiva  n. 2003/87/CEE;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto
 1.  Il  presente decreto reca le disposizioni per la verifica delle comunicazioni  delle  emissioni  previste  dall'art. 14, paragrafo 3, della  direttiva  n.  2003/87/CE.  Tali disposizioni sono applicabili fino  a  quando  non  saranno  operative  le  disposizioni in materia previste   dal   decreto  legislativo  di  recepimento  della  stessa direttiva.
 |  |  |  | Art. 2. Riconoscimento ai fini dell'attivita' di verifica
 1.  Lo  svolgimento  dell'attivita' di verifica delle comunicazioni delle  emissioni  prevista dall'art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE e'  soggetto al rilascio di un riconoscimento da parte dell'Autorita' nazionale  competente  di  cui  all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre  2004,  n.  273,  convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  30 dicembre  2004,  n. 316, secondo la procedura di cui agli articoli seguenti.
 |  |  |  | Art. 3. Procedura per il riconoscimento
 1.  Gli organismi che intendono svolgere l'attivita' di verifica di cui  all'art. 2 ne fanno richiesta all'Autorita' nazionale competente di  cui  all'art.  3,  comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, presentando la seguente documentazione:
 a) domanda contenente:
 i. ragione sociale;
 ii. sede legale;
 iii. struttura legale;
 iv. ruolo del firmatario della domanda;
 v.   informazioni  generali,  comprendenti  statuto,  capacita' finanziarie;
 b)  la/le  attivita'  per le quali e' richiesto il riconoscimento secondo il formato di cui all'allegato 1;
 c)   eventuale   accreditamento  ad  effettuare  verifiche  delle comunicazioni  delle  emissioni  previste  dall'art.  14, paragrafo 3 della  direttiva  n.  2003/87/CE  ottenuto  presso altro Stato membro dell'Unione europea, con indicazione dei settori accreditati;
 d)  la  lista  del  personale chiamato ad operare nelle verifiche delle comunicazioni dei gestori, con l'indicazione della tipologia di rapporto contrattuale;
 e) curricula firmati del personale di cui al punto d);
 f)  il  programma  delle  sessioni  di formazione organizzate per assicurare  la  conoscenza  in  materia  di stima e valutazione delle emissioni  di  gas  ad  effetto  serra, ed un documento attestante la partecipazione con successo a tali sessioni;
 g)  l'elenco  delle  eventuali attivita' condotte dal richiedente nel campo della stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra   nei   due  anni  civili  precedenti;  tale  elenco  comprende l'annualita'  di  riferimento, la descrizione del servizio svolto, il committente  ed  il settore di appartenenza, con riferimento, in caso di impianti soggetti alla direttiva n. 2003/87/CE, ai settori ed alle categorie dimensionali di cui all'allegato 1;
 h)  una descrizione delle procedure formalizzate ed applicate per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  verifica  e  per  la  garanzia dell'imparzialita' ed indipendenza;
 i) un autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'organismo  che  richiede  il  riconoscimento,  consapevole delle conseguenze  penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati  non  piu'  rispondenti a verita', dichiara la veridicita' della documentazione  presentata,  nonche'  la piena rispondenza ai criteri descritti  nell'art. 4, comma 2, e si impegna a rispettarli per tutto il tempo in cui svolgera' le attivita' di verifica.
 2. L'Autorita' nazionale competente, di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge  12  novembre  2004,  n.  273  convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  2004,  n. 316, verifica la completezza  e correttezza della documentazione presentata, valuta il possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  4, comma 1 e rilascia il riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
 |  |  |  | Art. 4. Requisiti per il riconoscimento
 1. I requisiti per il riconoscimento sono relativi a:
 a) imparzialita' e indipendenza;
 b) competenze del gruppo di verifica;
 c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilita';
 d) ricorsi e reclami;
 e) documentabilita' e tracciabilita' dell'operato;
 f) garanzie finanziarie.
 2.  L'allegato  2 definisce i criteri minimi per la valutazione del possesso  dei  requisiti di cui al comma 1. Il possesso dei requisiti a), c), e) deve essere inoltre garantito tramite:
 a) accreditamento  esistente  a schemi che prevedono una verifica di  terza  parte in campo ambientale in base alla norma ISO 14001, al regolamento EMAS, oppure alla direttiva n. 2003/87/CE;
 b) o  iscrizione  all'albo  speciale  delle societa' di revisione contabile previsto dal decreto legislativo n. 58/1998.
 |  |  |  | Art. 5. Pubblicita'
 1.  La lista degli organismi riconosciuti ai fini dell'attivita' di verifica  delle  comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo  3  della  direttiva  n. 2003/87/CE, e' pubblicata sul sito internet  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le   decisioni  di  ritiro  o  sospensione  del  riconoscimento  sono ugualmente pubblicate su tale sito.
 |  |  |  | Art. 6. Valutazione dell'operato degli organismi verificatori
 1.  L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge  12  novembre  2004,  n.  273, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  2004,  n.  316, esamina la qualita'  dei rapporti di verifica e valuta l'operato degli organismi verificatori  in  termini di competenze dimostrate e indipendenza. In caso  di  esito  negativo  della  valutazione,  l'Autorita' nazionale competente  ne da' comunicazione all'organismo interessato e procede, se del caso, alla sospensione o al ritiro del riconoscimento.
 Roma, 26 gennaio 2006
 Il direttore generale: Clini
 |  |  |  | Allegato 1 SETTORI DI VERIFICA
 L'esperienza  acquisita  in impianti classificati nella colonna C e'  valida ai fini del rilascio del riconoscimento per impianti delle categorie dimensionali A, B e C.
 
 |A1|B2|C3 --------------------------------------------------------------------- 1. Attivita' energetiche....                                |  |  | --------------------------------------------------------------------- 1.1. Impianti di combustione con una potenza calorifica di  |  |  | combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti|  |  | pericolosi o urbani)....                                    |  |  | --------------------------------------------------------------------- 1.2. Raffinerie di petrolio....                             |  |  | --------------------------------------------------------------------- 1.3. Cokerie....                                            |  |  | --------------------------------------------------------------------- 2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi....      |  |  | --------------------------------------------------------------------- 2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali |  |  | metallici compresi i minerali solforati....                 |  |  | --------------------------------------------------------------------- 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione     |  |  | primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua|  |  | di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora....         |  |  | --------------------------------------------------------------------- 3. Industria dei prodotti minerali....                      |  |  | --------------------------------------------------------------------- 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento)|  |  | in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 |  |  | tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi |  |  | la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al      |  |  | giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di    |  |  | produzione di oltre 50 tonnellate al giorno....             |  |  | --------------------------------------------------------------------- 3.2. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli|  |  | destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita'  |  |  | di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno....             |  |  | --------------------------------------------------------------------- 3.3. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici     |  |  | mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni   |  |  | refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' |  |  | di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una    |  |  | capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di   |  |  | colata per forno superiore a 300 kg/m3....                  |  |  | --------------------------------------------------------------------- 4. Altre attivita'....                                      |  |  | --------------------------------------------------------------------- 4.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:     |  |  | ---------------------------------------------------------------------
 a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre    |  |  | materie fibrose....                                         |  |  | ---------------------------------------------------------------------
 b) di carta e cartoni con capacita' di produzione       |  |  | superiore a 20 tonnellate al giorno....                     |  |  |
 
 1 Categoria  A:  emissioni  annue  complessive  <  = 50  kt  CO2.
 2 Categoria  B:  50  kt  < emissioni annue complessive < = 500 kt CO2.     3 Categoria C: emissioni annue complessive > 500 kt CO2.
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 |  |  |  | Allegato 2 
 CRITERI MINIMI PER LA VALUTAZIONE
 DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 3
 
 Imparzialita' e indipendenza.
 1. L'organismo verificatore deve essere imparziale e indipendente rispetto  all'organismo  verificato.  L'organismo  assicura  altresi' l'imparzialita' e l'indipendenza di ogni singolo membro del gruppo di verifica,   che   deve   svolgere  i  propri  compiti  con  serieta', obiettivita' e professionalita'.
 2.  Imparzialita'  ed  indipendenza  devono  essere  garantite al minimo da:
 i) un  sistema  di  identificazione e gestione dei conflitti di interesse  che possono nascere durante le attivita' di verifica; tale sistema  dovra'  essere formalizzato attraverso un'apposita procedura documentata ed attiva al momento della richiesta di abilitazione;
 ii)  l'assenza  di  servizi di consulenza erogati all'operatore verificato  nel corso dei due anni precedenti l'inizio della missione di verifica;
 iii)   l'impegno   a   non   erogare   servizi   di  consulenza all'operatore  verificato  nei  due  anni successivi alla conclusione della verifica delle emissioni. Competenza del gruppo di verifica.
 1.  L'organismo verificatore e' responsabile della competenza dei propri  membri  del  gruppo  di verifica, i quali devono conoscere in modo accurato:
 i) la  normativa applicabile in Italia al sistema di scambio di gas ad effetto serra ed in particolare: il suo campo di applicazione, le  disposizioni regolamentari relative alla dichiarazione e verifica delle  emissioni,  le sanzioni in caso di mancanza o di carenze nella dichiarazione;
 ii)  le modalita' di stima e valutazione delle emissioni di gas ad  effetto  serra,  riguardanti  in  particolare  il  calcolo  delle emissioni,  l'utilizzo di fattori di emissione e l'incertezza - per i settori  e  le  categorie  dimensionali  per  i  quali  e'  richiesta l'abilitazione:  tale conoscenza puo' risultare sia da una formazione gia' acquisita sia dall'organizzazione di corsi specifici;
 iii) le norme tecniche:
 a) EA  6/03  «Guidance for recognition of verification bodies under EU ETS Directive»;
 b) ISO/DIS   14065   «Greenhouse   gases:   Requirements  for validation and verification bodies for use in accreditation and other forms of recognition»;
 c) ISO/DIS  14064  «Greenhouse  gases: Part 1 - Specification with  guidance  at  the  organization  level  for  quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals»;
 d) ISO/DIS 14064 «Greenhouse gases: Part 2: Specification for the quantification, monitoring and reporting of project emissions and removals»;
 e) ISO/DIS  14064  «Greenhouse  gases: Part 3 - Specification with guidance for validation, verification and certification»;
 iv)  le  modalita'  di  conduzione degli audit, con particolare riferimento  all'analisi  strategica, analisi dei processi ed analisi dei  rischi,  ivi  comprese  le  necessarie  tecniche  statistiche di campionamento dei dati;
 2.  Almeno  uno dei membri del gruppo di verifica impegnato nelle attivita' in loco deve disporre di:
 i) una  formazione  tecnica o scientifica minima, comprovata da diploma  di  maturita'  piu'  tre anni di livello universitario o suo equivalente,   attraverso  un'esperienza  professionale  che  dia  le capacita' sufficienti per esercitare una visita di verifica;
 ii) un'esperienza professionale di quattro anni continuativi in materia  di  audit ambientali, certificazione ambientale, ispezione o controllo tecnico;
 iii) un'esperienza professionale che abbia portato ad una buona conoscenza  dei  processi  esistenti  nel  settore  e nella categoria dimensionale   per  i  quali  si  richiede  il  riconoscimento,  come riportato  in  allegato  1,  con particolare riguardo al rilevamento, alla  misurazione,  al  calcolo  e  alla  comunicazione  dei dati per ciascuna fonte di emissione.
 3.  Il  responsabile  del gruppo di verifica deve disporre, oltre alle  competenze stabilite per il personale ordinario di verifica, di un'esperienza  nell'esercizio  di  responsabilita'  in  attivita'  di audit. Struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilita'.
 1.  L'organismo  verificatore deve essere dotato di una struttura organizzativa  formalizzata,  che  preveda una chiara attribuzione di responsabilita'   individuali   e   definizione  delle  modalita'  di conduzione delle attivita' di verifica. Ricorsi e reclami.
 1.  L'organismo  verificatore  deve  disporre  di  una  procedura pubblica per la gestione di eventuali ricorsi e reclami. Documentabilita' e tracciabilita' dell'operato.
 1.  L'organismo verificatore deve garantire e dimostrare la piena tracciabilita'     delle     attivita'     condotte     dai    membri dell'organizzazione coinvolti nella verifica. Garanzie finanziarie.
 1.   L'organismo   verificatore   deve   disporre  di  dimensioni finanziarie   sufficienti   per  l'esercizio  delle  sue  missioni  e sottoscrivere  un'assicurazione di responsabilita' civile che copra i rischi derivanti dai suoi incarichi.
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