IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro delle varieta' di cece; Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varieta' di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1; Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che prevede la possibilita' di rinnovare l'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza; Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione delle varieta' indicate nel dispositivo, riconoscendo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973; Ritenuto di dover procedere in conformita'; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione delle sotto riportate varieta' ai registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2015:
----> Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 27 della G.U. <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2006 Il direttore generale: La Torre
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |