| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre 1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da fibra;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visti  i  propri  decreti  con  i  quali  sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato  indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;
 Viste  le  richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le variazioni di dette responsabilita';
 Considerati i motivi che hanno determinato la necessita' di dette variazioni;
 Considerato  che  la  Commissione sementi di cui all'art. 9 della legge  n. 1096/1971, nella riunione del 25 novembre 2005, ha espresso parere   favorevole   alla   variazione   di   responsabilita'  della conservazione  in  purezza  di  dette varieta' nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;
 Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  responsabilita'  della  conservazione  in purezza delle sotto elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  ditta con precedente decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di ciascuna indicata:
 
 ----> Vedere Tabella a pag. 29 della G.U. <----
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 10 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 Avvertenza:
 Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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