IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilita'; Considerati i motivi che hanno determinato la necessita' di dette variazioni; Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 9 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 novembre 2005, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilita' della conservazione in purezza di dette varieta' nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione; Attesa la necessita' di modificare i citati decreti; Decreta: Art. 1. La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto elencate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:
----> Vedere Tabella a pag. 29 della G.U. <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2006 Il direttore generale: La Torre Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |