| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle varieta' stesse;
 Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
 Visto  il  decreto  ministeriale  25 agosto 1998, che istituisce il registro volontario delle varieta' di basilico;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Considerato  che  la  commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2005, ha espresso  parere  favorevole  all'iscrizione, nei registri nazionali, delle varieta' indicate all'art. 1, commi 1 e 2, del dispositivo e al reinserimento,   nei  relativi  registri  nazionali,  delle  varieta' indicate  all'art.  1,  comma  3,  del  dispositivo,  precedentemente cancellate   per  mancata  presentazione  delle  domande  di  rinnovo dell'iscrizione;
 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  8 ottobre  1973,  n. 1065, le sotto elencate varieta', le cui  descrizioni  ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso  questo  Ministero,  sono  iscritte, fino alla fine del decimo anno   civile  successivo  a  quello  dell'iscrizione  medesima,  nei registri  delle  varieta'  di  specie di piante ortive le cui sementi possono  essere  certificate  in  quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:
 
 ----> Vedere Tabelle da pag. 23 a pag. 24 della G.U. <----
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 9 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di  legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti,  art. 3, legge 14 gennaio  1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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