Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 febbraio 2006
Iscrizione di talune varieta' di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il registro volontario delle varieta' di basilico;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei registri nazionali, delle varieta' indicate all'art. 1, commi 1 e 2, del dispositivo e al reinserimento, nei relativi registri nazionali, delle varieta' indicate all'art. 1, comma 3, del dispositivo, precedentemente cancellate per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varieta' di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

----> Vedere Tabelle da pag. 23 a pag. 24 della G.U. <----

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2006
Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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