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| Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 6 febbraio 2006 |  | Modifiche  al  decreto  del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984,  recante  norme  per  gli  allibi  di  oli  minerali  e  di gas compressi,  gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas. |  | 
 |  |  |  | IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
 
 Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
 Vista  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle capitanerie di porto;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della marina mercantile 3 maggio 1984,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante  norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas;
 Considerata  la  necessita'  di  modificare il succitato decreto al fine di ammettere al trasferimento da una nave all'altra anche il gas metano;
 Sentito  il  parere  espresso nella seduta del 13 dicembre 2005 dal Gruppo di lavoro merci pericolose costituito con decreto dirigenziale 19 maggio 2005;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  Il  decreto del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984, in premessa citato, e' modificato nel modo seguente:
 a) all'art.  1,  comma 3, dopo la parola: «isobutano» e' inserita la seguente: «metano,»;
 b) all'art.  3,  punto 9), le parole: «l'art. 24» sono sostituite dalle seguenti: «l'art. 25»;
 c) all'art.  14,  comma  2,  dopo  la  parola:  «manichette» sono inserite  le  seguenti:  «o  bracci  di  carico»,  al comma 3 dopo la parola:  «manichette»  sono  inserite  le  seguenti: «o dei bracci di carico»,  al  comma  4,  ultimo periodo, dopo la parola: «manichette» sono  inserite  le  seguenti: «o dei bracci» e dopo l'ultimo comma e' inserito   il   seguente:   «Il   sistema  di  ormeggio  deve  essere dimensionato in modo tale che i movimenti relativi tra le due unita', ormeggiate  nelle  condizioni  ambientali previste, siano compatibili con  la  flessibilita'  delle  manichette  o  dei  bracci  di  carico utilizzati.»;
 d) dopo l'art. 24 e' inserito il seguente:
 «Art.  25  (Bracci  per il trasferimento del carico). - I bracci di carico  da  impiegare per l'allibo devono essere collaudati dall'Ente tecnico   o   da   un  altro  registro  di  classificazione  aderente all'International Association Classification Societies (I.A.C.S.).
 I  relativi  certificati,  copia dei quali deve essere conservata a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:
 massima pressione di esercizio;
 minima pressione di esercizio;
 massima temperatura di esercizio;
 minima temperatura di esercizio;
 inviluppo  di  tutte  le  posizioni di esercizio della flangia di connessione del braccio di carico, inclusi i limiti di allarme;
 rapporto sugli sforzi nelle diverse condizioni di carico;
 massima velocita' del vento ammissibile per l'esercizio;
 certificati dei seguenti test:
 test di bilanciamento;
 test di connessione/sconnessione rapida;
 test del sistema di rilascio in emergenza (se presente);
 test  dei  circuiti idraulici pressati a 1.5 volte la pressione di progetto.
 La flangia di rapida connessione/sconnessione deve essere costruita in accordo ad uno standard riconosciuto.».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 febbraio 2006
 Il comandante generale: Dassatti
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