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| Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 25 gennaio 2006 |  | Mercati  dei  segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee  affittate  su  circuiti  interurbani  (mercati  n. 13 e 14 fra quelli  identificati  dalla raccomandazione della Commissione europea n.  2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di  sussistenza  di  imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione   degli   obblighi  regolamentari.  (Deliberazione  n. 45/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 NELLA sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2006; VISTA   la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; VISTO  il  decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro  regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione  di  misure  ex-ante  secondo  quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003; VISTA  la  delibera  n.  217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso  ai  documenti"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001; VISTA  la  delibera  n.  335/03/CONS  del  24 settembre 2003, recante "Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura  di  consultazione  di  cui  all'articolo  11  del  decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259"  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; VISTA   la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004,  recante "Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche",  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio 2004,  e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05; VISTA  la  delibera  n.  320/04/CONS  del  29 settembre 2004, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004. VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei  termini  di  conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera  n.  118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005. VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei  termini  di  conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera  118/04/CONS"  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2005. VISTA  la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la  delibera  n.  118/04/CONS  recante  "Disciplina  dei procedimenti istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230; VISTA  la  delibera  n.  66/98,  recante "Autorizzazione alla Telecom Italia  in  relazione  all'offerta  di  circuiti diretti", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263; VISTA   la  delibera  n.  171/99,  recante  "regolamentazione  ed  il controllo  dei  prezzi  dei  servizi  di  telefonia vocale offerti da Telecom  Italia  a  partire  dal  1°  agosto  1999", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193; VISTA la delibera n. 197/99, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni  aventi  notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' n. 1/1999; VISTA   la   delibera  n.  389/00/CONS,  recante  "Determinazioni  di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della societa'  Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168; VISTA  la  delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica  dell'offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom Italia  2000",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  256 del 2 novembre 2000; VISTA   la   delibera   n.  711/00/CONS,  recante  "Nuove  condizioni economiche  per  l'offerta di linee affittate da parte della societa' Telecom  Italia  S.p.A.",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193; VISTA  la  delibera  n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento  ai  contenuti  della  delibera  n. 10/00/CIR da parte di Telecom  Italia",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001; VISTA  la  delibera  n.  393/01/CONS,  "Offerta  wholesale  di  linee affittate  da  parte  di  Telecom  Italia  S.p.A.",  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259; VISTA  la delibera n. 59/02/CONS, recante "Offerta di linee affittate wholesale  da  parte della societa' Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61; VISTA  la  delibera  n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2001 di Telecom Italia",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 13 aprile 2002; VISTA   la  delibera  n.  350/02/CONS,  recante  "Identificazione  di organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno  2000",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 novembre 2002, n. 278; VISTA   la  delibera  n.  160/03/CONS,  recante  "Identificazione  di organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno  2001",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134; VISTA  la  delibera  n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 aprile 2003; VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento  per  l'anno  2003  di  Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 198 del 27 agosto 2003; VISTA la delibera n. 304/03/CONS, del 5 agosto 2003, recante "Criteri per  la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate retail e  wholesale"  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° settembre 2003, n. 202; VISTA  la  delibera n. 440/03/CONS, recante "Approvazione delle nuove offerte  di  linee  affittate Retail e Wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2004, n. 28; VISTA  la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento  di  Telecom  Italia  S.p.A. per l'anno 2004", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 124 del 28 maggio 2004, supplemento ordinario n. 101; VISTA   la   delibera  n.  153/05/CONS  del  9  marzo  2005,  recante "Consultazione  pubblica  sull'identificazione ed analisi del mercato dei  segmenti  terminali  di  linee affittate e dei segmenti di linee affittate  su  circuiti interurbani, sulla valutazione di sussistenza del  significativo  potere  di  mercato per le imprese ivi operanti e sugli  obblighi  regolamentari  cui  vanno  soggette  le  imprese che dispongono  di  un  tale  potere  (mercati  n.  13  e  14  fra quelli identificati   dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  della Commissione  europea)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005; SENTITE,  in data 22 aprile 2005, le societa' Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A.,  Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. (congiuntamente); SENTITA, in data 21 aprile 2005, la societa' Telecom Italia S.p.A.; VISTI   i   contributi   prodotti   dai  soggetti  partecipanti  alla consultazione pubblica; CONSIDERATA  la  consultazione  pubblica  di  cui  alla  delibera  n. 153/05/CONS,   le   risultanze   della   medesima  e  le  valutazioni dell'Autorita'  contenute nell'allegato A alla presente delibera ed i relativi  sub  allegati  Al  e  A2 contenenti i criteri in materia di separazione  contabile  e  contabilita'  dei costi nonche' di service level agreement; CONSIDERATA  l'analisi  di  impatto  della regolamentazione contenuta nell'allegato B al presente provvedimento; CONSIDERATO  che il provvedimento concernente i "Mercati dei segmenti terminali  di  linee  affittate  e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (Mercati n.13 e 14 fra quelli identificati dalla Raccomandazione  sui  Mercati  Rilevanti della Commissione europea n. 2003/311/CE)"  e'  stato  adottato  dall'Autorita' in data 18 ottobre 2005,  inviato  all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ed  alla  Commissione  europea  ed ai Paesi membri in data 28 ottobre 2005. VISTO  il  parere  dell'Autorita'  Garante  della  Concorrenza  e del Mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data 25 novembre 2005, relativo allo schema  di  provvedimento concernente "Mercati dei segmenti terminali delle  linee  affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani"; CONSIDERATO  che  in  merito  alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM,  ha  reputato  pienamente  condivisibile  la  metodologia  di analisi  volta  a  delimitare  il confine tra il mercato dei segmenti terminali  e  quello  dei  circuiti  interurbani  (trunk) sulla  base dell'architettura  di  rete  di  Telecom  Italia  e  degli  operatori alternativi  anche  tenuto  conto  della  discontinuita' presente nel grado   di   competizione  nei  mercati  dei  segmenti  di  capacita' trasmissiva; CONSIDERATO  che  l'AGCM  ha ritenuto apprezzabile la definizione dei mercati  fornita  dall'Autorita'  quale  interpretazione corretta del principio  di  neutralita'  tecnologica  cui  deve  essere  orientata l'intera  analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche e che, con  riguardo  alla  dimensione  geografica,  l'AGCM  ha condiviso le valutazioni   dell'Autorita'   sulla   determinazione  di  un  ambito geografico nazionale per i mercati 13 e 14; CONSIDERATO  che  l'AGCM  ha condiviso le conclusioni dell'Autorita', afferenti  all'identificazione  di  Telecom  Italia  quale  operatore detentore  di significativo potere di mercato nei mercati 13 e 14, in ragione  della  persistente posizione di preminenza di Telecom Italia in  termini  di quote di mercato e di altri fattori quali la completa integrazione verticale, l'esistenza di barriere all'uscita, dovute ai costi  irrecuperabili,  la sussistenza di rilevanti economie di scala nell'offerta  di  capacita'  trasmissiva  a  banda  dedicata,  la non duplicabilita' economica (in termini di ritorno sugli investimenti in un  contesto  di  mercato) della rete locale di Telecom Italia che si contraddistingue per diffusione e capillarita' sull'intero territorio nazionale  dovute all'esigenza, antecedente alla liberalizzazione del settore  delle  telecomunicazioni, di realizzare un'infrastruttura di telefonia  per  la  fornitura del servizio universale in un ambito di monopolio legale; CONSIDERATO che l'AGCM ha inteso mettere in evidenza la rilevanza dei tempi  di attuazione delle nuove condizioni economiche applicate alle offerte  dei  segmenti  terminali  e trunk previste dalla proposta di provvedimento  dell'Autorita'  e che per tale ragione ha auspicato il trasferimento  dei  pregressi  guadagni  di  efficienza  a  tutti gli operatori  del  mercato,  procedendo all'adeguamento delle condizioni economiche   praticate  da  Telecom  Italia  anche  a  partire  dalla configurazione  di  offerta  attualmente  in vigore (Circuiti Diretti Numerici Wholesale); CONSIDERATA   la  particolare  rilevanza  assunta  da  un  tempestivo trasferimento agli operatori del mercato, gia' a partire dall'offerta di riferimento 2006, dei guadagni di efficienza conseguiti da Telecom Italia nella fornitura di circuiti diretti numerici; RITENUTO necessario ridurre, i tempi di trasferimento degli stessi al mercato,  attraverso  una  piu'  breve  procedura di pubblicazione ed approvazione da parte dell'Autorita' dell'offerta di riferimento 2006 dei circuiti diretti wholesale; VISTE    le   lettere   della   Commissione   europea   D/2005/648808 ECCCTF/B5/CLD  del  9  novembre  2005 ed INFOSO B-5/ECCTF/B5/CLD/ab/D (2005) 650422  del  17  novembre  con  le  quali la stessa richiedeva ulteriori informazioni in merito al provvedimento trasmesso; CONSIDERATO  che  la  Commissione  europea,  nel richiedere ulteriori informazioni   sul   provvedimento  in  oggetto,  ha  evidenziato  la necessita'  che  l'Autorita'  specifichi  se  il mercato dei segmenti terminali  di  linee  affittate  includa anche i circuiti analogici e digitali con capacita' inferiore a 64Kbps; CONSIDERATO  che  l'Autorita',  nel  rispondere  alle richieste della Commissione,  ha  chiarito  che  il mercato dei segmenti terminali di linee  affittati  (definito  dalla notifica come circuiti analogici e digitali  da  64Kbps a 2.5Gbps) include anche i segmenti terminali di linee  affittate con capacita' di trasmissione inferiori ai 64 Kbps e che  anche  tale  segmento  e'  pertanto  da  ritenersi  sottoposto a regolamentazione ex-ante; VISTO  il  parere della Commissione europea SG-Greffe (2005) D/206372 del 25 novembre 2005 relativa allo schema di provvedimento in oggetto con la quale la Commissione europea ha fornito il proprio commento ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle Direttiva 2002/21/CE; CONSIDERATO  che  la  Commissione  europea  ha  rilevato, nel proprio parere,  che  l'analisi  di  mercato dei segmenti trunk non prevedeva segmentazioni   per   capacita'   trasmissiva,   ma   che  le  misure regolamentari  proposte escludono i circuiti di capacita' inferiore a 2Mbps; CONSIDERATO  che,  nello  stesso  parere,  la  Commissione europea ha invitato  l'Autorita'  a modificare il provvedimento finale nel senso di includere i circuiti interurbani a capacita' inferiore a 2Mbps nel mercato dei segmenti trunk; CONSIDERATO  che  la Commissione europea, stante il rilievo mosso, ha comunicato  che,  secondo  quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della  Direttiva  2002/21/EC,  l'Autorita'  puo' adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione; CONSIDERATO  che la definizione del mercato dei segmenti terminali di linee  affittate comprende anche i circuiti analogici e digitali fino a  64Kbps  e  RITENUTO  pertanto  necessario evidenziare che obblighi ex-ente proposti sono applicati anche a tali circuiti; CONSIDERATO  che  la  definizione del mercato dei segmenti trunk, non essendo caratterizzata da differenziazioni di prodotto o geografiche, ne'  dal  lato  della  domanda  ne'  sul  versante dell'offerta, deve includere anche i circuiti a capacita' trasmissiva inferiori a 2Mbps; UDITA  la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  Regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 
 DELIBERA
 
 Art. 1.
 (Definizioni e riferimenti)
 
 1. Ai fini del presente testo si intende per:
 a) "operatore": un'impresa titolare di autorizzazione generale;
 b) "autorizzazione  generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi  specifici  per  il  settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
 c) "operatore  notificato" ovvero "operatore dominante": l'operatore designato quale detentore di significativo potere di mercato;
 d) "segmenti   terminali   di  linee  affittate",  ovvero  "segmenti terminating":  circuiti  di  capacita' dedicata in tecnica digitale o analogica, tra un punto terminale di rete ed un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia;
 e) "circuiti  interurbani  di  linee  affittate",  ovvero  "segmenti trunk":  circuiti  di  capacita'  dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti;
 f) "flussi  di  interconnessione  alla  rete trasmissiva regionale": circuiti  di capacita' dedicata tra PoP dell'operatore alternativo ed un  punto  di  consegna  di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete  trasmissiva  regionale  di  Telecom  Italia.  Tale  servizio e' impiegato  anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete trasmissiva  regionale  per  la  raccolta  di servizi da nodi di pari livello;
 g) "flussi   di  interconnessione  alla  rete  trasmissiva  locale": circuiti  di  capacita' dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche  PoP, Point of Presence) dell'operatore alternativo ed un punto di  consegna  di  servizi  all'ingrosso  presso  un  nodo  della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato anche   quando  il  PoP  e'  co-locato  presso  un  nodo  della  rete trasmissiva  locale  (Stadio  di  Linea  di  seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
 h) "raccordo  interno  di  centrale": servizio di capacita' dedicata che  consente  la  connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;
 i) "RED":   Ripartitore   Elettronico   Digitale  (o  anche  Digital Cross-Connect   - DXC) apparato  di  instradamento per flussi ad alta capacita' impiegato per commutare linee affittate;
 j) "ADM":  Add  Drop  Multipex  apparato  in  grado  di  aggregare e disaggregare  flussi  ad  alta  capacita'  secondo  le  gerarchie  di trasporto e gli standard tecnici adottati della rete;
 k) "rete  di  accesso":  insieme  delle  infrastrutture  di rete che consentono  il  raccordo  tra  il  punto terminale di rete e la prima centrale di Telecom Italia;
 l) "rete  di  trasporto":  insieme  delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l'instradamento dell'informazione;
 m) "co-locazione":   il   servizio  che  consente  ad  un  operatore alternativo  di  disporre  di spazi presso le centrali dell'operatore notificato  equipaggiati  per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
 n) "servizi  aggiuntivi  ai  segmenti  trunk e terminating": servizi opzionali  per la fornitura dei segmenti trunk e terminating, tra cui collegamenti  multipunto,  rete  privata  virtuale  e  prestazioni di protezione.
 o) "servizi  aggiuntivi  ai  flussi  di  interconnessione":  servizi opzionali  per  la fornitura di servizi di flussi di interconnessione tra   cui   i   servizi   di  multiplazione  e  di  protezione;  .br,
 p) "orientamento  al  costo":  la  pratica  di prezzi che garantisce l'uguaglianza  tra  i ricavi complessivi di competenza d'esercizio di un  dato  servizio  e  la  somma dei costi operativi e di capitale di competenza d'esercizio del servizio stesso;
 q) "oneri  di  cessione  interna":  prodotto  tra  prezzi  derivanti dall'Offerta   di   Riferimento   e   volumi  dei  servizi  domandati internamente. 2.  Per  quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 |  |  |  | Art. 2. (Definizione dei mercati rilevanti e designazione
 degli operatori detentori di significativo potere di mercato)
 
 1. Il mercato rilevante n. 13 della Raccomandazione della Commissione europea  n.  311/03/CE,  include  i servizi dei segmenti terminali di linee  affittate  in  tecnologia  analogica  e digitale per capacita' trasmissive fino 2,5 Gbps. 2. Il mercato rilevante n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea  n.  311/03/CE, include i servizi dei segmenti trunk di linee affittate per capacita' trasmissive fino a 2,5 Gbps. 3.  I  confini  geografici  dei  mercati  di cui ai commi 1 e 2 hanno estensione nazionale. 4.  Telecom  Italia  e'  individuata  quale  operatore  detentore  di significativo  potere di mercato nei mercati di cui ai commi 1 e 2 ai sensi  dell'art.  17  del  Codice  e  quindi  e'  notificato, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.
 |  |  |  | Art. 3. (Obblighi in capo all'operatore notificato
 quale avente significativo potere di mercato)
 
 1.  Ai sensi del Codice, delle Leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249  del  31  luglio  1997, sono imposti in capo a Telecom Italia, in qualita' di operatore notificato quale avente significativo potere di mercato  nei  mercati  di  cui all'art. 2, gli obblighi descritti nei seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento. 2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo III. 3.   Ove   non   diversamente   specificato,  gli  obblighi  in  capo all'operatore  notificato  si  applicano ai servizi di cui all'art. 4 relativi ad entrambi i mercati.
 |  |  |  | Art. 4. (Obblighi in materia di accesso e di uso
 di determinate risorse di rete)
 
 1.  Ai  sensi  dell'art.  49  del  Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di  accesso  e  di  uso  delle  risorse  necessarie alla fornitura  dei  servizi dei segmenti terminali e dei segmenti trunk e dei relativi servizi aggiuntivi. 2.  Ai  sensi  dell'art.  49  del  Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di  fornitura  dei  servizi  accessori  e  complementari relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e ragionali  nonche'  ai  raccordi  interni  di centrale e dei relativi servizi aggiuntivi. 3.  I  servizi  di  cui  ai  commi  1 e 2 sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalita' d'uso di tali servizi. 4.  I  flussi  di  interconnessione alle reti di transito regionale e locale  nonche'  i  raccordi  interni  di centrale sono impiegati per l'accesso a tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia per i quali la stessa ha obblighi di offerta.
 |  |  |  | Art. 5. (Obblighi di trasparenza)
 
 1.  Ai  sensi  dell'art.  46  del  Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di  trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 4, con riferimento in particolare alla pubblicazione di un'Offerta di Riferimento   a   validita'   annuale,   soggetta   ad   approvazione dell'Autorita',  contenente  le  condizioni  tecniche  ed  economiche garantite  da  adeguate  penali  per  la fornitura dei servizi di cui all'art. 4. 2.  Telecom  Italia  pubblica,  entro  il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo. 3.  L'Offerta  di  Riferimento include idonei Service Level Agreement (SLA),  differenziati  in SLA base e premium, contenenti il dettaglio dei  processi  e  dei  tempi  di provisioning e assurance per ciascun elemento   del  servizio  e  degli  standard  di  qualita'  adottati, corredati  da  congrue  penali  in  caso  di  ritardato  e/o  mancato adempimento agli obblighi contrattuali. 4.  L'Offerta di Riferimento approvata ha validita' annuale a partire dal    1°    gennaio   dell'anno   corrispondente   e   gli   effetti dell'approvazione decorrono da tale data. 5.  L'Offerta  di  Riferimento  presenta  le  condizioni  economiche, tecniche  e  di  fornitura  dettagliate  e  disaggregate  per ciascun elemento del servizio. 6.  L'Autorita'  mette a disposizione delle parti interessate i conti economici  e  i rendiconti di capitale nonche' i dettagli degli oneri di  cessione  interna  relativi  agli esercizi contabili disponibili, prima  della  verifica  di conformita' al sistema di contabilita' dei costi   effettuata   da   un   organismo   indipendente  dalle  parti interessate. 7.  I  sistemi di separazione contabile e contabilita' dei costi sono pubblicati   dall'Autorita'   a   seguito   della  certificazione  di conformita'  di  tali  sistemi  contabili  da  parte  di un organismo indipendente.
 |  |  |  | Art. 6. (Obblighi di non discriminazione)
 
 1.  Ai  sensi  dell'art.  47  del  Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di  non  discriminazione  tra  gli  operatori terzi e le proprie   divisioni   nelle  condizioni  tecniche  ed  economiche  di fornitura dei servizi di cui all'art. 4. 2.  Telecom  Italia  applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti  in  circostanze  equivalenti  nei  confronti  di proprie divisioni  e di altri operatori e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni  alle  stesse  condizioni  di  quelle  che fornisce alle proprie divisioni, alle societa' collegate o controllate. 3.  Telecom  Italia pratica i medesimi prezzi, relativi ai servizi di cui  all'art. 4, sia agli operatori terzi, sia alle proprie divisioni ed alle societa' collegate o controllate. 4.   Telecom   Italia   garantisce,   nella   fornitura  dei  servizi all'ingrosso, tempi di provisioning e assurance migliorativi rispetto a  quelli  previsti  dalle  proprie  divisioni  per le corrispondenti offerte nei mercati al dettaglio. 5.  Telecom  Italia  fornisce all'Autorita', su base trimestrale, per ogni  tipologia  di  circuito,  di  prestazione opzionale e di SLA in offerta,  un  report  con  il  dettaglio  dei  tempi di provisioning, assurance  e disponibilita' annua effettivamente forniti alle proprie divisioni ed agli operatori alternativi nel 75%, 95% e 100% dei casi.
 |  |  |  | Art. 7. (Obblighi di separazione contabile)
 
 1.  Ai  sensi  dell'art.  48  del  Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo  di  predisposizione  e  fornitura  all'Autorita'  di  un sistema  di  separazione  contabile per i servizi di cui all'art. 4 e per  gli aggregati regolatori accesso, trasporto commerciale ed altre attivita'. 2. Telecom Italia fornisce un sistema di separazione contabile, per i servizi  di  cui  all'art.  4  e  per  ciascun aggregato regolatorio, contenente  almeno  i  conti  economici  e  i  rendiconti di capitale nonche'  i  formati  contabili degli oneri di cessione interna e ogni altra  informazione  atta a verificare l'insussistenza di pratiche di prezzi anticoncorrenziali nella fornitura dei servizi all'ingrosso. 3.  Telecom Italia predispone, nello schema di separazione contabile, i dettagli degli oneri di cessione interna tra i differenti aggregati regolatori  sulla base dei prezzi praticati in offerta di riferimento e dei volumi domandati internamente. 4.   Telecom   Italia   fornisce   all'Autorita',  nell'ambito  della separazione   contabile,   evidenza  separata  dei  conti  economici, rendiconti  di  capitale  e  quantita'  vendute  relativi ai circuiti parziali  ed  ai  circuiti  diretti  wholesale,  fino  alla  completa cessazione delle offerte di tali servizi.
 |  |  |  | Art. 8. (Obblighi di separazione amministrativa)
 
 1.  Ai  sensi  dell'art. 2 comma 12 lett. F della Legge n. 481 del 14 novembre  1995 e dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 249 del 31 luglio 1997,   Telecom   Italia   e'  soggetta  all'obbligo  di  separazione amministrativa  prevedendo che il personale incaricato della gestione dei servizi di linee affittate all'ingrosso sia diverso dal personale relativo  alle  altre  divisioni,  che le altre divisioni non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi  di  linee affittate all'ingrosso, che le divisioni demandate alla  fornitura  dei servizi di linee affittate all'ingrosso trattino le  richieste di attivazione, ripristino e disattivazione dei servizi da  parte  degli  operatori  alternativi in modo uniforme rispetto ai servizi forniti alle proprie divisioni commerciali. 2. Telecom Italia certifica, attraverso una relazione annuale redatta da  un  soggetto  terzo, l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.
 |  |  |  | Art. 9. (Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi)
 
 1.  Ai  sensi  dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia e' soggetta ad obblighi  di  controllo  dei prezzi e di contabilita' dei costi per i servizi di cui all'art. 4. 2.  I  prezzi  dei segmenti terminating con capacita' fino a 155 Mbps incluse,  i flussi di interconnessione di livello regionale e locale, nonche'  dei  raccordi  interni  di  centrale sono orientati al costo sulla  base  dei  costi  operativi piu' una congrua remunerazione del capitale  impiegato,  la  quale  e'  fissata  dall'Autorita'  con  il provvedimento   finale   relativo  al  mercato  n.  11  di  cui  alla Raccomandazione Commissione europea n. 311/03/CE. 3.  I  prezzi  dei servizi aggiuntivi ai segmenti terminating e trunk nonche'  ai  flussi di interconnessione sono orientati ai costi sulla base dei costi operativi piu' la remunerazione del capitale di cui al comma precedente. 4.  Le  condizioni  economiche  dei segmenti terminating di capacita' trasmissiva  strettamente  superiore  a  155  Mbps  sono  soggette al controllo dei prezzi massimi. 5.  Le  condizioni  economiche  dei  segmenti  trunk sono soggette al controllo dei prezzi massimi. 6.  Telecom  Italia e' soggetta all'obbligo di contabilita' dei costi per  i  servizi  di  cui  all'art.  4  e per gli aggregati regolatori accesso,  trasporto  commerciale  ed  altre attivita', da predisporre conformemente all'Allegato Al. 7.  I  sistemi  di  contabilita' dei costi e di separazione contabile danno  evidenza  dell'orientamento al costo dei prezzi praticati alla fornitura efficiente dei servizi di cui ai commi 2 e 3. 8.   Telecom   Italia   fornisce   all'Autorita'   i  dettagli  della contabilita'  dei  costi dei circuiti parziali e dei circuiti diretti wholesale  fino  alla  completa  cessazione  delle  offerte  di  tali servizi.
 |  |  |  | Art. 10 (Condizioni attuative degli obblighi di fornitura dei servizi)
 
 1.  Telecom Italia prevede nell'Offerta di Riferimento il servizio di flusso  di  interconnessione  alla  rete  di transito regionale. Tale servizio  consente  agli  operatori l'accesso ai nodi appartenenti ai livelli  uno  e due della rete di circuiti diretti di Telecom Italia. La  parte  chilometrica  dei  flussi di interconnessione alla rete di transito  regionale  corrisponde  alla capacita' trasmissiva tra nodi appartenenti  alla  rete  di transito regionale. Le distanze relative alla  parte chilometrica si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito regionali interessate. 2.  Telecom Italia prevede nell'Offerta di Riferimento il servizio di flusso  di  interconnessione alla rete locale. Tale servizio consente agli  operatori di interconnettersi ai nodi di rete locali presso cui sono accessibili i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia. La parte  chilometrica  dei  flussi  di  interconnessione  alla  rete di transito  locale  corrisponde  alla  capacita'  trasmissiva  tra nodi appartenenti  alla rete di transito locale. Le distanze relative alla parte  chilometrica  si  calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito locali interessate. 3.  Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che i servizi di flussi  di  interconnessione alle reti di transito regionale e locale possono  essere  richiesti  congiuntamente,  in  tal caso le distanze chilometriche  sono  quelle  relative alle singole tratte con le loro lunghezze. 4.  Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che i servizi di flussi  di  interconnessione alle reti di transito regionale e locale si  usano  nel  caso  in  cui  il  punto  di  presenza dell'operatore appartiene  al  medesimo bacino trasmissivo del punto di consegna dei servizi  raccolti.  Il punto di presenza puo' essere co-locato presso un nodo di rete di transito regionale o locale; in tal caso i servizi all'ingrosso sono raccolti con i raccordi interni di centrale. 5.   Telecom   Italia  prevede  in  Offerta  di  Riferimento  che  la fatturazione  dei  servizi  di  flussi  di interconnessione inizi dal momento  del  loro  effettivo  utilizzo,  cioe'  all'attivazione  dei servizi voce, dati o linee affittate trasportati. 6.  Telecom  Italia  prevede in Offerta di Riferimento che i raccordi interni   di  centrale  siano  impiegati  per  rilegare  apparati  di operatori  diversi ubicati nel medesimo sito di Telecom Italia ed, in particolare,  nella fornitura di ogni servizio per cui Telecom Italia ha  l'obbligo  d'offerta, al fine di rilegare gli apparati di Telecom Italia  con  quelli  dell'operatore  richiedente  ubicati  presso  la centrale di consegna del servizio. 7.  Telecom Italia prevede in offerta di riferimento che l'impiego di flussi  di  interconnessione  e  di  raccordi interni di centrale sia consentito   anche  nel  caso  in  cui  gli  apparati  dell'operatore richiedente siano presso spazi di co-locazione di operatori terzi. 8. Telecom Italia prevede in offerta di riferimento che
 a. la  consegna dei segmenti terminating avvenga presso un qualsiasi nodo  di  primo  e  secondo  livello  interno  al  bacino trasmissivo regionale  di  pertinenza ovvero presso le centrali di livello locale idonee alla consegna dei circuiti;
 b. la   consegna   dei   segmenti   trunk  avvenga  presso  nodi  di attestazione  appartenenti  a  bacini trasmissivi regionali distinti. L'operatore  richiedente  e'  interconnesso o co-locato presso almeno uno dei due nodi di attestazione. 9.  Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che un operatore alternativo interconnesso o co-locato presso uno solo dei due nodi di attestazione   di   un   segmento  trunk  possa  acquistare  segmenti terminating presso il nodo remoto del trunk. 10.  Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento per il servizio di  segmenti terminating tutte le velocita' trasmissive ed interfacce al  punto  terminale  di  rete  impiegate  nelle  proprie  offerte di circuiti  diretti  analogici  e  numerici  al dettaglio. L'offerta di riferimento  include  almeno  le  velocita' trasmissive ed interfacce approvate con la delibera n. 440/03/CONS. 11.  Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento per il servizio di  segmenti  trunk  tutte  le velocita' trasmissive ed interfacce al punto  di  attestazione  necessarie a replicare le proprie offerte di circuiti  diretti  analogici  e  numerici  al dettaglio. L'offerta di riferimento include almeno le interfacce approvate con la delibera n. 440/03/CONS. 12. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento per i servizi di flussi  di  interconnessione  alla  rete  regionale e locale tutte le velocita' trasmissive necessarie per la raccolta dei circuiti trunk e terminating,  nonche'  adeguati sistemi di multiplazione dei circuiti trasmissivi   che   permettano  la  condivisione  dei  flussi  tra  i differenti servizi. 13.  Telecom  Italia  include  nell'Offerta  di  Riferimento  per  il servizio  di  circuiti  terminating e trunk le prestazioni aggiuntive gia'  approvate  con la delibera n. 440/03/CONS. Con riferimento alle prestazioni  di  protezione  con  diversita'  di  instradamento  e di percorso  fisico, e di rete privata virtuale dedicata, Telecom Italia prevede  nell'offerta che tali prestazioni possano essere associate a combinazioni  di trunk e terminating. Telecom Italia implementa per i flussi  di  interconnessione  e  per  i  raccordi interni di centrale opportune  prestazioni  aggiuntive  idonee  al  supporto  dei servizi aggiuntivi previsti per trunk e terminating. 14.  Telecom  Italia prevede in Offerta di Riferimento che, trascorso un  anno  dall'attivazione dei servizi di cui all'art. 4, l'operatore possa  cessare  il  servizio  con preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere. 15.  Telecom  Italia  prevede  in Offerta di Riferimento modalita' di variazione  della  capacita'  di flussi di interconnessione, circuiti trunk  e  terminating.  Telecom  Italia  non prevede il pagamento dei ratei   a   scadere   per   i   circuiti   preesistenti  soggetti  ad ampliamento/aggregazione. 16.  Telecom  Italia  prevede in Offerta di Riferimento condizioni di provisioning,  assurance  e penali per i raccordi interni di centrale in   linea   con   quelle   previste  per  i  servizi  di  flussi  di interconnessione. 17.  Telecom  Italia  integra i sistemi automatici di provisioning ed assurance   includendo  meccanismi  automatici  di  reportistica  che consentono  il  tracciamento  dello  stato  delle  singole attivita', l'indicazione delle cause di disservizio ed il computo da parte degli operatori  delle  penali  relative  a  tutti gli aspetti contrattuali garantiti.
 |  |  |  | Art. 11 (Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza
 e non discriminazione)
 
 1.  Telecom  Italia  fornisce  prospetti  dei costi con un livello di dettaglio  che consente di dimostrare l'assenza di sussidi incrociati anticoncorrenziali. 2.  I  sistemi  di  separazione  contabile  e  contabilita' dei costi comprendono  note  di  accompagnamento  ed allegati che illustrano le dinamiche  economiche  e  contabili  dei  servizi  di  cui all'art. 4 nell'esercizio  contabile  di  pertinenza.  Gli allegati e le note di accompagnamento  costituiscono  parte  integrante e sostanziale della contabilita' regolatoria. 3. Telecom Italia predispone in Offerta di Riferimento offerte di SLA che  garantiscano  tempi  di provisioning, assurance e disponibilita' annua migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio ed in  linea  con  le  prestazioni  richieste  alle diverse tipologie di applicazioni. 4. Telecom Italia include in Offerta di Riferimento:
 a. i  confini territoriali dei bacini trasmissivi regionali relativi a ciascuna coppia di nodi RED interconnessi a livello nazionale;
 b. l'elenco  completo  e la relativa ubicazione dei nodi ai quali e' tecnicamente  possibile  l'attestazione  in  raccolta  dei servizi di circuiti   terminating   e  trunk,  con  le  indicazioni  di  livello gerarchico  e  topologico necessarie all'uso dei servizi di flussi di interconnessione;
 c. la  descrizione  delle  modalita'  di  gestione  degli  ordini di fornitura,  ampliamento  e dismissione, delle richieste di intervento in caso di disservizio e di calcolo delle penali;
 d. le  condizioni  di  SLA  e  penali  per  i  servizi  di flussi di interconnessione,  raccordi interni di centrale, circuiti terminating e  trunk,  secondo  quanto  indicato  nell'Allegato  A2 alla presente delibera.
 e. le condizioni di SLA premium corredate da penali per la fornitura e  il  ripristino dei servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni  di  centrale,  segmenti terminating e trunk, che consentano, sulla  base  della singola richiesta, la consegna o la riparazione di tali servizi in tempi migliorativi rispetto allo SLA base;
 f. le condizioni di SLA premium corredate da penali per i servizi di flussi  di  interconnessione,  raccordi interni di centrale, circuiti terminating  e trunk, tali da garantire tempi di disponibilita' annua migliorativi rispetto allo SLA base ed in linea con le disponibilita' richieste  alle  diverse  tipologie di applicazioni (interconnessione tra nodi, rilegamento radiobase, ecc.);
 g. le   modalita'   di   offerta   per   la  gestione  centralizzata (provisioning,  assurance  e  penali) nel caso di clienti multisede e multitecnologia, con particolare riferimento al caso di fornitura dei segmenti terminating e trunk.
 |  |  |  | Art. 12 (Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile)
 
 1.   Gli  obblighi  previsti  dalle  delibere  n.  152/02/CONS  e  n. 399/02/CONS in materia di separazione contabile sono confermati. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, Telecom Italia fornisce i conti economici, rendiconti di capitale e i conti relativi agli oneri di  cessione  interna  per  i  servizi di cui all'art. 4 adottando le linee  guida  contenute  nell'Allegato  A1  alla  presente delibera a partire  dall'esercizio  contabile 2005 e fino a rimozione o modifica degli obblighi di contabilita' regolatoria imposti dall'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 13 (Condizioni attuative degli obblighi di orientamento al costo)
 
 1.  I  canoni relativi ai servizi di cui all'art. 4 sono regolati per le  offerte di riferimento 2006, 2007 e 2008 attraverso il meccanismo di  controllo pluriennale dei prezzi (network cap) di cui al presente articolo. 2. I servizi di cui all'art. 4 sono inclusi nei seguenti panieri:
 a. Paniere A dei segmenti terminali Sottopaniere  A1  dei  segmenti terminali per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 155Mbps incluse:
 i. canone    di    accesso    distinto   per   ciascuna   capacita', indifferenziato in relazione alla distanza;
 ii. canone  chilometrico  della  tratta  di  trasporto, distinto per ciascuna capacita' trasmissiva. Sottopaniere  A2  dei segmenti terminali per capacita' trasmissive da 155Mbps escluse fino a 2,5Gbps incluse:
 i. canone    di    accesso    distinto   per   ciascuna   capacita', indifferenziato in relazione alla distanza;
 ii. canone  chilometrico  della  tratta  di  trasporto, distinto per ciascuna capacita' trasmissiva.
 b. Paniere  B  dei  segmenti  trunk per capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
 i. canone  chilometrico  della  tratta  di  trasporto, distinto per ciascuna capacita' trasmissiva.
 c. Paniere  C  dei  flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale  (livelli  1  e  2) per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
 i. canone    di    accesso   distinto   per   ciascuna   capacita', indifferenziato in relazione alla distanza;
 ii. canone  chilometrico  della  tratta  di  trasporto distinto per ciascuna capacita'.
 d. Paniere  D  dei  flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale  (livello  0)  per  CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
 i. canone    di    accesso   distinto   per   ciascuna   capacita', indifferenziato in relazione alla distanza;
 ii. canone  chilometrico  della  tratta  di  trasporto distinto per ciascuna capacita'.
 e. Paniere  E  dei  raccordi  interni  di centrale per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
 i. canone del servizio dei raccordi interni di centrale. 3.  Ai  fini della determinazione del valore iniziale dei panieri per l'offerta  di riferimento 2006, Telecom Italia valorizza i canoni dei panieri  A1, C, D, ed E sulla base dei costi derivanti dall'esercizio contabile  2004  del  sistema  di  contabilita' regolatoria trasmesso all'Autorita'  nel  rispetto delle modalita' di allocazione dei costi di  cui all'Allegato A1 e non pratica alcun sussidio tra i servizi di cui al precedente comma 2. 4.  Ai fini della determinazione del valore iniziale dei panieri, per l'offerta  di  riferimento 2006, Telecom Italia non pratica ai canoni dei  segmenti  trunk,  paniere  B, condizioni economiche superiori ai prezzi  della  componente  trasmissiva  (trasporto) approvati  con la delibera  n.  440/03/CONS  per l'offerta standard con fascia di spesa fino a 3 milioni di euro. 5.  Per  il  valore  iniziale del network cap relativo all'offerta di riferimento  2006,  Telecom Italia non pratica ai canoni dei segmenti terminali  di capacita' trasmissiva strettamente superiore a 155Mbps, paniere   A2,   condizioni   economiche  superiori  ai  prezzi  delle componenti  di  accesso  e  trasporto  approvati  con  la delibera n. 440/03/CONS  per  l'offerta  standard  con  fascia  di spesa fino a 3 milioni di euro. 6.  Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno successivo al  2006,  il  valore  del  singolo  paniere  e' calcolato prima come prodotto  delle  quantita'  di riferimento per i prezzi vigenti e poi come  prodotto  delle quantita' di riferimento per i prezzi proposti. La  variazione  percentuale del valore di ciascun paniere e' soggetta ad  uno  specifico  vincolo  definito nella misura di IPC  - X (cap), dove  IPC  (Indice  dei  Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale  su  base  annua  dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e X  il livello di variazione di produttivita' dell'insieme dei servizi e degli gli elementi appartenenti allo stesso paniere. 7.  Ai  fini  dell'approvazione  per  l'anno  2007,  le  quantita' di riferimento  sono  quelle  vendute  nel  periodo 30 giugno 2005  - 30 giugno  2006,  mentre,  per  l'anno 2008, le quantita' di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2006  - 30 giugno 2007. 8.   Il   valore  di  riferimento  dell'IPC  da  utilizzare  ai  fini dell'applicazione  del  network  cap  e',  per  ciascun  anno, quello risultante  dalla  rilevazione  ISTAT  per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni delle quantita' di riferimento. 9.  I  prezzi  dei  servizi  a  volume nullo inclusi nei panieri sono definiti  applicando  al  valore  dell'anno  precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza. 10.  Telecom  Italia,  ogni  anno, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta  di Riferimento, comunica all'Autorita', le quantita' di servizi  vendute  relative a ciascun paniere, distinte per semestri e riferite  al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento). 11.  La  veridicita'  dei dati prodotti e' autocertificata da Telecom Italia,  che  ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice, nelle forme e modalita' previste ai sensi del dPR 403/98. 12.  La  verifica da parte dell'Autorita' del rispetto dei vincoli di variazione  di  prezzo  avviene  con  l'approvazione  dell'Offerta di Riferimento  che,  a  tal  fine,  deve  essere pubblicata entro il 31 ottobre  dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta. Ove non  diversamente  previsto,  le  eventuali modifiche dell'Offerta di Riferimento  disposte  dall'Autorita' entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno di validita' dell'offerta. 13. Telecom Italia pratica al valore dei panieri di cui al precedente comma  2  le  variazioni percentuali annuali di tipo IPC  - X% per le offerte di riferimento 2007-2008 sulla base delle seguenti modalita':
 a. Paniere  A): IPC  - 9,6%, per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;
 - Sottopaniere  A2:  IPC + 0%, per capacita' trasmissive da 155Mbps escluse fino a 2,5Gbps;
 b. Paniere  B):  IPC  + 0%, per capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;
 c. Paniere  C): IPC  - 9,6%, per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;
 d. Paniere  D): IPC  - 9,6%, per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;
 e. Paniere  E): IPC  - IPC, raccordi interni di centrale in tutte le tecnologie trasmissive. 14.  Telecom  Italia  articola  i  prezzi dei collegamenti al variare delle velocita' trasmissive e per distanza chilometrica. 15.  Per i servizi soggetti agli obblighi di orientamento al costo di cui  all'art.  9  comma  1,  il  prezzo unitario per Mbps relativo ai circuiti  di una data velocita' e' sempre maggiore o uguale al prezzo unitario per Mbps dei collegamenti di velocita' superiore. 16.  Ad  esclusione  del  sottopaniere  A2  dei segmenti terminating, Telecom  Italia  determina  per  ciascuna capacita' i canoni iniziali chilometrici  dei  collegamenti  trasmissivi  dei servizi inclusi nei panieri A, C e D sulla base delle modalita' di seguito descritte:
 i. determina   i   costi  totali  dei  portanti  fisici  trasmissivi pertinenti  ai  servizi  dei  panieri  A,  C  e  D  sulla  base della contabilita'  regolatoria 2004 trasmessa all'Autorita', per i diversi livelli gerarchici di rete;
 ii. per  ogni  livello  di  rete  ricava il costo totale relativo al flusso  logico ad una data capacita', dividendo il costo del portante fisico  per  il numero totale di circuiti effettivamente attivi della capacita' data;
 iii. ricava  il costo a Km dividendo il costo totale di cui al punto precedente  per la lunghezza media dei circuiti effettivamente attivi per la data capacita';
 iv. determina    i   prezzi   dei   canoni   iniziali   chilometrici distintamente  per  i  servizi  dei panieri A, C e D a partire da una combinazione   dei  costi  unitari  ricavati  precedentemente  con  i relativi fattori di utilizzo. 17.   Laddove   si   delineino  comportamenti  anticompetitivi  nelle politiche di prezzo dell'operatore notificato, l'Autorita' si riserva di  intervenire  richiedendo,  nel  rispetto  dei  vincoli di cap, la riformulazione dei prezzi dei panieri corrispondenti. 18.  I  servizi aggiuntivi ai segmenti trunk e terminating nonche' ai flussi  di interconnessione sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilita' regolatoria. 19.  E'  fatto  esplicito  divieto  a  Telecom  Italia  di  praticare articolazioni  dei  prezzi differenti da quelle previste dal presente provvedimento  tra  cui i contribuiti di attivazione/disattivazione e tutte  le  forme di una tantum nonche' sovrapprezzi specifici per gli operatori terzi.
 |  |  |  | Art. 14 (Condizioni attuative degli obblighi di contabilita' dei costi)
 
 1.   Gli  obblighi  previsti  dalle  delibere  n.  152/02/CONS  e  n. 399/02/CONS in materia di contabilita' dei costi sono confermati. 2.  Fatti salvi gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e 399/02/CONS,   Telecom   Italia   adotta   le  linee  guida  previste dall'Allegato  A1  a  partire  dall'esercizio contabile 2005 e fino a rimozione  o  modifica  degli  obblighi  di  contabilita' regolatoria imposti dall'Autorita'. 3.  I  cespiti relativi all'aggregato rete di accesso sono valutati a costi  storici,  mentre  i  cespiti  afferenti  l'aggregato  rete  di trasporto  sono  valutati  a  costi  correnti,  sulla  base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS. 4.  I  piani  di  ammortamento  dei  cespiti  e il capitale impiegato relativi  a  tutti  i servizi incluse le attivita' di implementazione dei  servizi  stessi,  sono determinati sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS. 5.  Telecom  Italia  fornisce  il  dettaglio  contabile dei costi dei servizi  aggiuntivi  dei  segmenti  trunk  e  terminating nonche' dei flussi di interconnessione.
 |  |  |  | Art. 15 (Disposizioni transitorie)
 
 1.  Telecom  Italia,  entro  45  giorni  dalla  notifica del presente provvedimento, pubblica le condizioni economiche dei circuiti diretti wholesale  per  ogni distanza chilometrica e capacita' trasmissiva di cui alla delibera n. 440/03/CONS. 2. I prezzi dei circuiti diretti wholesale che rientrano nei segmenti terminating fino a 155 Mbps sono ridotti di una percentuale calcolata sulla  base  delle  efficienze  conseguite  nell'offerta dei circuiti diretti  wholesale  nell'esercizio contabile 2004 e degli obblighi di orientamento al costo in capo ai servizi inclusi nel mercato n. 13. 3.   A   partire   dall'offerta  di  riferimento  2006  e  fino  alla completamento  della  procedura  di  migrazione  di  cui  al presente articolo,  i  prezzi  dei  circuiti  parziali  sono fissati ai valori approvati  nell'offerta  di  riferimento 2005 di cui alla delibera n. 1/05/CIR. 4.  L'Autorita' approva le condizioni economiche di cui ai precedenti commi  2  e  3  entro  30  giorni dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia.
 |  |  |  | Art. 16 (Disposizioni finali)
 
 1.  In  fase  di  prima applicazione, Telecom Italia formula entro 45 giorni  dall'approvazione  del  presente  provvedimento, l'Offerta di Riferimento  relativa  alle  condizioni  tecniche  ed  economiche dei servizi di cui all'art. 4. 2.  L'Autorita'  approva  le  condizioni  tecniche  ed economiche dei servizi   di   cui   al   comma  precedente  entro  30  giorni  dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia. 3.  L'Autorita'  approva  annualmente  le  offerte di riferimento dei servizi   di   cui  all'art.  4  adeguando,  laddove  necessario,  le condizioni  attuative  degli obblighi di cui al Capo III del presente provvedimento. 4.  La  migrazione dai circuiti parziali e circuiti diretti wholesale ai  segmenti terminating e trunk di cui all'art. 15 si conclude entro 15  mesi  dall'approvazione  dell'offerta  di  riferimento  da  parte dell'Autorita'. 5.  La  revisione  degli  obblighi  di  cui al Capo II della presente delibera  e' effettuata nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle Comunicazioni. Il  presente  provvedimento  e'  notificato  a  Telecom  Italia ed e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
 Napoli, 25 gennaio 2006
 
 Rpresidente: CORRADO CALABRO'
 
 Il commissario relatore: NICOLA D'ANGELO
 
 Il commissario relatore: STEFANO MANNONI
 
 Perattestazione di conformita aquanto deliberato:
 Il segretario generale: ROBERTO VIOLA
 |  |  |  | ALLEGATO A (alla delibera n. 45/06/CONS)
 
 MERCATI DEI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFIITTATE ED E I SEGMENTI DI
 LINEE  AFFITTATE  SU CIRCUITI INTERRURBANI (MERCATI N. 13 E 14 FRA
 QUELLI   INDENTIFICATI   DALLA  RACCOMANDAZIONE  ED  ANNALISI  DEL
 MERCATO,  VALUTAZIONE  DI SUSSISTENZA DI IMPRESE CON SIGNIFICATIVO
 POTERE DI MERCATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLIM OBBLIGHI REGOLAMENTARI.
 
 1. INTRODUZIONE
 
 1.1. Il procedimento istruttorio
 1.  L'Autorita'  ha  avviato  il 23 marzo 2005, con la delibera n. 153/05/CONS,    la   consultazione   pubblica   sulla   proposta   di provvedimento  in  merito  all'identificazione ed analisi del mercato del  mercato dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di  linee  affittate  su  circuiti  interurbani, sulla valutazione di sussistenza  del  significativo  potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che  dispongono  di  un  tale  potere  (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati   dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  della commissione  europea). La consultazione pubblica e' stata finalizzata ad  acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione dagli  organismi  di  telecomunicazioni  portatori  di  interessi nel mercato  dei  servizi  di segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.
 2. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri contributi  gli  operatori  Albacom,  Atlanet, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb,   MCI,  Tiscali  Italia,  Telecom  Italia,  Welcome  Italia, Vodafone Omintel e Wind Telecomunicazioni.
 3.   Le   principali   tematiche  sollevate  nelle  risposte  alla consultazione  pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori  rispondenti  nel  corso delle audizioni del 22 aprile 2005 con Albacom, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind Telecomunicazioni e del 21 aprile 2005 con Telecom Italia.
 
 2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare
 
 2.1. Quadro di riferimento normativo
 4.  Il  24  aprile  2002  le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
 5.  Il  nuovo  quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti:
 a. direttiva   del   Parlamento   europeo  c  del  Consiglio  che istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), e.d. "direttiva quadro"(1);
 b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"(2);
 c. direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio relativa all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), e.d. "direttiva accesso"(3);
 d. direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di  comunicazione  elettronica  (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale"(4);
 e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"(5).
 6.  Nel  contesto  del  nuovo  quadro  regolamentare,  particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
 a. la  Raccomandazione  sui  mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi    nell'ambito   del   nuovo   quadro   regolamentare   delle comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex  ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata l'11 febbraio 20036 (di seguito, la Raccomandazione);
 b. le  Linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi  del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio 2002(7) (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
 c. la  Raccomandazione  relativa alle notificazioni, ai termini e alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  adottata  il  23 luglio 2003(8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
 7. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la  direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"(9) (di seguito, anche il Codice).
 8.  La  Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato   membro,   ove   ricorrano   particolari   circostanze,  possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 9.  Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le  Autorita'  nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi  dei mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro, recepiti  rispettivamente  dagli  art.  17,  18 e 19 del Codice delle comunicazioni  elettroniche.  L'art.  14, in particolare, attribuisce alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo della  concorrenza  nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati  rilevanti  volte  ad  accertare se le imprese che vi operano dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo potere di mercato.
 10.  Il nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo   di  liberalizzazione  dei  mercati  e'  ormai  conclusa  e sancisce,  pertanto,  la  convergenza  tra disciplina regolamentare e disciplina  antitrust,  stabilendo un' analogia tra la definizione di significativo  potere  di  mercato  e  quella di posizione dominante. Infatti,   la  direttiva  quadro  (considerando  25) indica  che  "la definizione  di  quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE   (...) si   e'   dimostrata   utile  nelle  prime  fasi  di liberalizzazione  dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi  ex  ante,  ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta'  di  mercato  piu'  complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione  di  cui  alla  presente  direttiva  e'  equivalente alla nozione  di  posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte  di  giustizia  e  del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee",  laddove  per posizione dominante si intende la "situazione di  potenza  economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in  grado  di  ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul   mercato  di  cui  trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere comportamenti   alquanto   indipendenti   nei   confronti   dei  suoi concorrenti,   dei   suoi   clienti   ed,   in   ultima  analisi,  di consumatori"(10).  Richiamandosi  a  tale definizione l'art. 14 della direttiva  quadro  stabilisce che "si presume che un'impresa disponga di   un   significativo  potere  di  mercato  se,  individualmente  o congiuntamente  con  altri,  gode di una posizione equivalente ad una posizione  dominante,  ossia una posizione di forza economica tale da consentirle  di  comportarsi  in misura notevole in modo indipendente dai  concorrenti,  dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Il percorso  che  il  nuovo  quadro  regolamentare delinea per l'analisi sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le  Autorita' procedano  dapprima  alla  definizione  del  mercato,  sia per quanto riguarda  i  mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto  suscettibili  di  regolamentazione  ex ante, sia per cio' che concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta   definito  il  mercato  dal  punto  di  vista  merceologico  e geografico,  si  procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi regolamentari.  Gli  artt.  18  e  19  del Codice delle comunicazioni elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e l'analisi  degli  stessi  debbano essere condotte tenendo nel massimo conto  la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato  sara'  uno  degli  elementi da prendere in considerazione al fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante, dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
 11.  Gli  obblighi  regolamentari  imposti  in  esito  di ciascuna analisi  di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di  mercato  successiva(11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
 12.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella Raccomandazione  sull'art.  7,  negli  artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS(12) e  n. 453/03/CONS(13). In particolare, viene previsto che,  qualora  l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano   presentare   le  proprie  osservazioni  sulla  proposta  di provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art.  1,  comma  2  della delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.
 
 2.1.1. Quadro di riferimento regolamentare per le linee affittate
 
 13.  La  direttiva 92/44/CE, all'articolo 8 comma 2 e all'articolo 10   comma   1,   impone   agli   organismi  notificati  come  aventi significativo  potere  di  mercato  (SPM) nel mercato nazionale delle linee  affittate  di  rispettare i principi di orientamento al costo, trasparenza,  obiettivita'  e  non discriminazione nella fornitura di linee  affittate  e  nella  determinazione  delle relative condizioni economiche.  Tali  principi regolamentari, contenuti anche nel d.P.R. n.  318/97,  hanno  portato all'adozione dei provvedimenti di seguito riportati da parte dell'Autorita' nazionale.
 14.  Inizialmente,  con  delibera 66/98 l'Autorita' ha autorizzato Telecom  Italia  ad  applicare  le condizioni economiche proposte per l'offerta  delle  linee  affittate.  In  seguito con delibera 171/99, paragrafo  3,  punto  2, l'Autorita' ha incluso l'offerta di circuiti diretti  da  parte di operatori notificati come aventi notevole forza di  mercato tra i servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo  e  all'obbligo  di separazione contabile. Sempre nel 1999, con delibera  197/99,  l'Autorita'  ha  notificato  Telecom  Italia  come organismo  dotato  di  significativo  potere  di  mercato nel mercato nazionale  dei  sistemi  delle  linee  affittate. Successivamente con delibera  n.  711/00/CONS,  ha  modificato  le  condizioni economiche precedentemente  in vigore ed ha imposto l'introduzione di livelli di qualita'  garantiti del servizio offerto, il cosiddetto Service Level Agreement   (SLA) base.   Ai  sottoscrittori  dell'offerta  di  linee affittate   e'   stata,  inoltre,  riconosciuta  la  possibilita'  di richiedere  a  Telecom  Italia,  dietro  corresponsione  di una somma aggiuntiva  da  definire  su  base  contrattuale,  la  definizione di condizioni  di  fornitura  e  riparazione  dei  circuiti migliorative rispetto  a quelle indicate nel Service Level Agreement base. In tali casi,  a  Telecom  Italia e' imposto il rispetto del principio di non discriminazione  e  l'obbligo di negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.
 15.   Nel   2001,   a   seguito   di  una  consultazione  pubblica appositamente  indetta,  l'Autorita'  con  delibera n. 393/01/CONS ha ritenuto  opportuno imporre a Telecom Italia di pubblicare un listino relativo  alle condizioni economiche all'ingrosso ovvero un'offerta a condizioni  diverse  da  quelle  al dettaglio, espressamente dedicata agli operatori licenziatari ed autorizzati. La delibera n. 59/02/CONS stabilisce  che,  per  poter  accedere  alle  condizioni dell'offerta all'ingrosso,  gli  operatori  in  possesso del titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente devono utilizzare almeno un nodo e/o un  apparato  di  proprieta'  o  di  cui  abbiano  disponibilita'. Le condizioni   economiche  dell'offerta  wholesale,  approvate  con  la menzionata  delibera  n.  59/02/CONS, sono state definite depurando i prezzi  al  dettaglio  dalle  componenti  di  costo  imputabili  alla gestione  del  cliente  finale,  con  l'intento  di  creare una netta demarcazione  tra  il  mercato retail di linee affittate (delibera n. 711/00/CONS) e   quello  wholesale  (delibera  n.  59/02/CONS).  Tale sistema  ha  portato  ad una riduzione dei prezzi tra il 3% ed il 10% rispetto   all'offerta   al   dettaglio   di  cui  alla  delibera  n. 711/00/CONS.
 16.  La  notifica  di  Telecom  Italia quale unico soggetto avente significativo  potere di mercato nel mercato delle lince affittate e' stata  confermata dall'Autorita' anche per gli anni 2000 (delibera n. 350/02/CONS) e 2001 (delibera n. 160/03/CONS).
 17. Infine l'Autorita', con delibera n. 304/03/CONS, alla luce dei recuperi   di   efficienza   evidenziati   dall'esame   dei  dati  di contabilita'   regolatoria,   nonche'  del  confronto  con  i  prezzi praticati in Europa, ha imposto una riduzione dei prezzi dell'offerta al dettaglio di almeno il 5,25% ed una specifica riduzione del 7% per i  circuiti  diretti  numerici con velocita' di 2 Mbit/s, nell'ottica della   successiva  introduzione  di  un  meccanismo  di  price  cap. Contestualmente  a  tale  riduzione,  l'Autorita',  sulla  base delle valutazioni  delle  condizioni  complessive  di  replicabilita' delle offerte  e  della  stima  dei  costi evitabili, ha ritenuto opportuno imporre  un  allargamento della forchetta esistente tra la menzionata offerta  al  dettaglio  e  la  corrispondente offerta all'ingrosso, e pertanto  ha  stabilito  che il differenziale esistente tra prezzi al dettaglio  e  prezzi  all'ingrosso  non  potesse essere in alcun caso inferiore al 12%.
 18.  In  sede  di  approvazione  delle  offerte di linee affittate retail  e  wholesale  formulate  da  Telecom  Italia  ai  sensi della delibera  n. 304/03/CONS, con delibera n. 440/03/CONS, l'Autorita' ha specificato i seguenti aspetti:
 - oneri  aggiuntivi a carico degli operatori sottoscrittori delle offerte:  qualora  in  circostanze  eccezionali  e  dimostrabili  non risulti  possibile  la  fornitura  di  linee  affittate  a condizioni standard,  i  relativi oneri aggiuntivi a carico degli operatori sono definiti  da Telecom Italia nel rispetto dei principi di orientamento al    costo,   non   discriminazione   e   parita'   di   trattamento interno-esterno   e   sono   oggetto   di   rendicontazione  separata nell'ambito della contabilita' regolatoria di Telecom Italia;
 - procedura  per  la chiusura dei disservizi: Telecom Italia deve adottare una procedura di chiusura del disservizio concordata con gli operatori, che preveda, a seguito del ricevimento della comunicazione di  avvenuto  ripristino  del  servizio,  la  disponibilita'  per  il cliente/operatore  di  un  adeguato  periodo di tempo nel quale poter compiere le proprie verifiche;
 - tempi  di  ripristino  del  servizio:  il  calcolo dei tempi di ripristino del servizio espressi in ore lavorative deve essere basato sull'orario   lavorativo  8.00-20.00,  dal  lunedi'  al  venerdi',  e 8.00-13.00, il sabato;
 - garanzia   sul   numero   massimo   di   ore  solari  annue  di indisponibilita'  del servizio: il parametro di disponibilita' annua, che  rappresenta  un  aspetto fondamentale del livello di qualita' di servizio,  deve  essere  contemplato dal Service Level Agreement base per  tute  le  tipologie  di circuito, ed i relativi valori garantiti devono   essere   definiti   sulla   base   delle   migliori   prassi internazionali;
 - Service  Level  Agreement  Premium:  le condizioni migliorative associate  alla  sottoscrizione  a  titolo  onoreso  di condizioni di fornitura  premium  devono essere formulate nel rispetto dei principi di parita' di trattamento interno-esterno e non discriminazione;
 
 2.1.2. Quadro di riferimento regolamentare per i circuiti parziali
 19.  La delibera n. 10/00/CIR ha previsto l'obbligo di inserimento all'interno  dell'Offerta  di  Riferimento  di condizioni tecniche ed economiche  di fornitura di circuiti parziali con velocita' pari a 64 kbit/s, 2 Mbit/s e 34 Mbit/s e per distanze fino a 5 km.
 20.  Con delibera n. 18/01/CIR l'Autorita' ha fissato i prezzi dei circuiti a 2 Mbit/s e 34 Mbit/s per distanze predeterminate (5 Km per i  circuiti  pari  a  2  Mbit/s;  2  e  5 Km per i circuiti pari a 34 Mbit/s) pari ai valori massimi indicati nella raccomandazione europea (1999) 3863.  Al  contrario,  con  esclusivo  riferimento ai circuiti parziali  a  64  Kbit/s  di  lunghezza  pari  a 5 Km, si e' preferito adottare  un  meccanismo  di allineamento graduale ai valori indicati nella suddetta raccomandazione.
 21.  Nelle  premesse  della medesima delibera l'Autorita', oltre a precisare  che  i  servizi  di circuiti parziali devono essere intesi come  beni  intermedi  che  realizzano  un collegamento, tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo di  consentire  all'operatore  interconnesso  di  fornire un servizio finale  di  linee affittate, ha sottolineato che la normativa europea stabilisce  che  tutte  le  tipologie di linee affittate fornite alla clientela   finale   dall'operatore  notificato  devono  essere  rese disponibili  per  l'interconnessione  di  linee dedicate a condizioni trasparenti,  orientate  ai  costi  e  non  discriminatorie, soggette all'approvazione  del  regolatore. In tale ottica, sempre nell'ambito della  delibera n. 18/01/CIR, l'Autorita' ha affermato l'orientamento che  l'offerta  di  circuiti parziali anche a lunghezze superiori a 5 chilometri,  nonche'  con  velocita'  superiori  a  34  Mbit/s  ed in generale   tutte  le  velocita'  disponibili,  costituisca  contenuto obbligatorio dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.
 22.  La  necessita' di integrare l'offerta dei servizi di circuiti parziali  estendendola  anche  a  velocita'  e distanze differenti da quelle  indicate  nella raccomandazione e' stata ribadita anche nella successiva delibera n. 4/02/CIR con la quale l'Autorita', all'art. 3, comma  1,  lettera  i, ha esplicitamente disposto l'inserimento delle condizioni  di offerta per il servizio di circuito parziale per tutte le  velocita'  disponibili  sulla rete Telecom Italia e con lunghezze anche  superiori  a  5  chilometri.  Nelle  premesse  della  medesima delibera  si  precisa tuttavia che, nel caso di circuiti di lunghezza superiore  a  5  chilometri,  la  sede  utente  rilegata dal circuito parziale  deve  essere  situata all'interno del medesimo distretto in cui  e'  situata la sede dell'operatore. A seguito delle disposizioni contenute  nella  delibera n. 4/02/CIR Telecom Italia nell'offerta di riferimento  2002  ha incluso anche i circuiti parziali a velocita' e distanze  differenti  da  quelle indicate nella raccomandazione della Commissione europea.
 23.   Con   delibera   n.   02/03/CIR   l'Autorita'   ha  disposto l'eliminazione del contributo una tantum per sistema di attestazione, in  quanto  ha ritenuto che tali condizioni economiche non fossero in linea  con  quanto  disposto  dalle  precedenti delibere (delibera n. 10/00/CIR,  n. 18/01/CIR, delibera n. 4/02/CIR). Nelle premesse della menzionata  delibera n. 02/03/CIR, l'Autorita' ha inoltre evidenziato che, qualora l'operatore alternativo ritenga maggiormente rispondente alle  proprie  esigenze l'utilizzo dell'offerta di circuiti parziali, Telecom  Italia  deve  consentirne l'utilizzo indipendentemente dalla particolare prestazione attivata.
 24.  Nella  delibera  n.  11/03/CIR  si  e' sottolineato che per i circuirti  parziali,  cosi'  come per i circuiti di interconnessione, vale   il  principio  dell'orientamento  al  costo  e,  pertanto,  le condizioni  economiche  ad  essi  applicate,  a parita' di componenti impiantistiche,  devono  essere  le  stesse  indipendentemente  dalle finalita'  per le quali viene utilizzato il circuito. In particolare, nella  suddetta  delibera,  l'Autorita'  ha  tenuto a precisare che i circuiti  parziali  sono  utilizzabili con la finalita' di realizzare linee  affittate  tra due o piu' punti terminali, a prescindere dalla tipologia   di   utenza   attestata   a   detti  punti  terminali  ed indipendentemente  dal fatto che la coda di terminazione sia presente o  fornita  da  Telecom  Italia.  L'art.  3, comma 1, lettera b della delibera n. 11/03/CIR ribadisce quanto gia' disposto dall'art.2 comma 3,  della  delibera 18/01/CIR ovvero che, per le linee in affitto che possono  configurarsi  come  circuiti parziali o come composizione di circuiti  parziali,  Telecom Italia deve fornire una migrazione senza alcun  onere  anche  nei  casi in cui le lince in affitto contemplino prestazioni  aggiuntive,  quali  ad  es. SLA migliorativi o il doppio instradamento del flusso trasmissivo.
 25. In occasione della valutazione ed approvazione dell'offerta di riferimento  di Telecom Italia per l'anno 2004 (delibera n.3/04/CIR), l'Autorita'  ha precisato con riguardo a restrizioni di utilizzo, SLA e  condizioni  di  cessazione  del  servizio  di  circuiti parziali i seguenti aspetti:
 - non sono ammesse restrizioni di utilizzo relative alla presenza di due code di terminazione;
 - non sono ammesse restrizioni legate alla tipologia di servizio, pertanto,   il  circuito  parziale  puo'  essere  utilizzato  per  la realizzazione  di  una linea affittata dedicata al trasporto di tutte le tipologie di servizio, ivi inclusi i servizi dati e a larga banda.
 - le   condizioni  di  provisioning  ed  assurance  dei  circuiti parziali  devono  essere  le  stesse  di quelle previste per le linee affittate wholesale.
 
 3. Definizione del mercato rilevante
 
 3.1. Introduzione
 26.    Secondo    quanto   previsto   dal   quadro   regolamentare precedentemente  in  vigore  (il  c.d.  quadro  normativo  ONP - open network  provision   - del  1998) non tutti i segmenti dell'industria delle   telecomunicazioni   soggetti   a   regolamentazione  ex  ante rappresentano  "mercati"  ai  sensi del diritto e della pratica della concorrenza.  Il  nuovo  quadro  regolamentare  si fonda, invece, sul principio  che  i  mercati  da  assoggettare a regolamentazione siano definiti   conformemente   ai  principi  delle  norme  europee  sulla concorrenza.
 27.  In  sintesi,  nell'ambito  della  pratica  del  diritto della concorrenza,  la definizione del mercato e' quel processo il cui fine ultimo  e'  di  individuare  un  insieme  di  prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per     la     soddisfazione     di     un     determinato    bisogno economico-delimitandone   al  tempo  stesso  l'ambito  geografico  di riferimento.
 28.   Nell'applicare  tale  approccio,  l'Autorita'  riconosce  la particolare  importanza della valutazione del contesto competitivo in termini  prospettici  e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione,   rispettando,   al   contempo,   il  principio  di neutralita'  tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche alla  luce  della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il livello  di  sostituibilita'  tra  i diversi servizi di comunicazioni elettroniche.
 29. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati,  e'  l'utilizzo  del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito,  TMI),  volto  a  valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta(14)
 30.  Il  test  viene  applicato  per stabilire se un incremento di prezzo  contenuto,  ma  significativo  e  non  transitorio (small but significant  non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del mercato   - partendo  dalla  sua definizione piu' restrittiva sia dal punto  merceologico  che  geografico  possa spingere i consumatori ad optare  per  altri  prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese  a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il caso,  i  prodotti/servizi/fornitori  alternativi vengono considerati appartenenti  allo  stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo  sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista.
 31.  Salvo  casi  eccezionali,  l'Autorita'  applica  il  test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al  10%  e  il  corrispondente  periodo  nel quale tale variazione si realizza  sia  pari  18  mesi  (cioe',  la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato).
 32.  Nell'analisi  del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  Linee  guida,  considera altresi'  la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza potenziale  e  la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre quest'ultima  non richiedendo costi addizionali d'entrata produce una risposta  immediata  alla  variazione  del  prezzo,  alla concorrenza potenziale  sono  associati  costi  irrecuperabili  di  ingresso  sul mercato.
 33.  Una  volta  identificato  il  perimetro del mercato nella sua dimensione  merceologica,  si  procede  alla  valutazione  della  sua dimensione  geografica.  Secondo  la disciplina della concorrenza, il mercato   geografico  rilevante  consiste  in  un'  area  in  cui  le condizioni   concorrenziali   (caratteristiche   della   domanda  dei prodotti/servizi  in  questione e delle imprese attive/potenzialmente attive  nell'offerta) sono  simili  o  sufficientemente  omogenee  da permettere  di  distinguerla  da aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
 34.   Per  giungere  alla  definizione  di  tale  area  geografica l'Autorita',  oltre  che  ad utilizzare la metodologia prima discussa circa  l'analisi  della  sostituibilita'  dal  lato  della  domanda e dell'offerta in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di:
 a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione;
 b) l'esistenza  di  strumenti  di regolamentazione giuridici o di altro genere.
 35. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo,  ad  una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione  ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti   suscettibili  di  regolamentazione  ex  ante,  in  quanto caratterizzati  da:  i) forti  ostacoli  non  transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano  - nel periodo di tempo considerato
 - verso  condizioni  di  concorrenza effettiva, e iii) insufficienza dell'applicazione   della   disciplina  antitrust  ad  assicurare  un corretto  funzionamento  del  mercato.  In secondo luogo, l'Autorita' analizza  i  dati  disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni	 - definiti nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
 36. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti  antitrust  comunitarie nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante non  e' necessariamente coincidente con quella a cui si arriva  - pur applicando  i  medesimi  metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi  - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.
 
 3.2.   Il   mercati   delle  linee  affittate  all'ingrosso  nella definizione della Commissione
 37.  L'allegato  alla  Raccomandazione  della  Commissione Europea relativa   ai  mercati  rilevanti  suscettibili  di  regolamentazione ex-ante  [C(2003) 497  dell'U  Febbraio  2003] per quanto riguarda le linee  affittate  all'ingrosso  identifica,  tra  gli  altri  mercati rilevanti:
 Servizi all'ingrosso:
 i. (13) Fornitura  all'ingrosso  di  segmenti  terminali di linee affittate.
 ii.   (14) Fornitura  all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.
 Presi  insieme, i mercati all'ingrosso 13 e 14 del presente elenco corrispondono  ai  mercati  di  cui  all'allegato  L  punto  2  della direttiva  quadro  in  riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE ("Interconnessione   delle  linee  affittate) e  ai  mercati  di  cui all'allegato  I,  punto  2 della direttiva quadro in riferimento alla direttiva  92/44/CEE  ("Fornitura  all'ingrosso  di linee affittate a altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica).
 38.  Un  servizio  di  linea affittata consente di collegare due o piu'  punti garantendo una capacita' di trasmissione trasparente, non condivisa  con  altri  utenti  e  utilizzabile  dall'utente  per fini diversi, in base alle proprie necessita'. In altri termini, una linea affittata e' un collegamento punto-punto a banda costante, a costanza di ritardo trasmissivo e con garanzia di elevati livelli di servizio.
 39.  I  servizi di linee affittate sono forniti dagli operatori di telecomunicazioni  ai  clienti  finali,  tipicamente  grandi  aziende multisede  (mercato al dettaglio o retail), ovvero ad altri operatori di  rete  fissa,  di  rete mobile e Internet Service Providers che li utilizzano    come   input   per   la   fornitura   di   servizi   di telecomunicazioni  (nei  mercati  all'ingrosso  e  al  dettaglio) che comprendono, ma non si limitano, a servizi di linee affittate retail.
 40.   Il  nuovo  quadro  regolamentare  richiede  che  l'Autorita' analizzi   il   mercato  al  dettaglio  al  fine  di  convalidare,  o eventualmente modificare, la definizione del mercato del prodotto (il set minimo di linee affittate), e definirne la dimensione geografica, per  poi  valutare  eventuali  posizioni  di dominanza (individuali o collettive).  Una  volta  caratterizzato  il mercato al dettaglio, si rende necessario individuare i corrispondenti servizi all'ingrosso.
 41.  Come gia' ricordato, la Raccomandazione individua due mercati all'ingrosso: il mercato dei segmenti terminali di circuiti affittati (terminating   segments) ed   il  mercato  dei  circuiti  interurbani (componenti  della  rete  di  trasporto  di  lunga  distanza, o trunk segments).
 42.    Secondo   la   nota   esplicativa   alla   Raccomandazione, all'Autorita'  spetta  specificare  i  confini  dei  due  mercati, in particolare  per  quanto  riguarda:  i) la  definizione  dei segmenti terminating  e  trunk;  ii) la  dimensione  geografica  (nazionale  o sub-nazionale),  iii) eventuali segmentazioni in base alla capacita'. Una  volta  definito  il mercato rilevante, l'Autorita' e' chiamata a valutare  l'eventuale esistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, secondo le procedure fissate dalla Commissione europea.
 43.    Secondo   quanto   indicato   nella   Raccomandazione,   la caratterizzazione dei mercati al dettaglio e' logicamente antecedente alla definizione dei mercati all'ingrosso, dal momento che la domanda di  servizi  all'ingrosso  e'  una  domanda derivata dalla domanda di servizi  finali.  Tale  relazione e' piu' labile nel caso delle linee affittate  in quanto parte della capacita' acquistata all'ingrosso da OLO  e  ISP  puo'  essere utilizzata per fornire al dettaglio servizi differenti  dalle  linee  affittate.  A  questo  proposito  la stessa Raccomandazione  afferma  che,  con riferimento alle linee affittate, "si  possono definire mercati al dettaglio e all'ingrosso grosso modo paralleli".
 44.  Nel  definire i mercati all'ingrosso e' importante evitare il problema   potenziale   della  circolarita',  ovvero  che  i  mercati all'ingrosso  siano  individuati  sulla  base  di una definizione dei mercati   al   dettaglio   influenzata  da  interventi  regolamentari all'ingrosso.
 I  mercati all'ingrosso devono essere definiti ipotizzando che non vi sia alcun tipo di regolamentazione in nessun mercato.
 45.  Al  fine  di  definire  i  mercati  all'ingrosso  13  e 14 ed individuarne  le  rispettive  caratteristiche, occorre individuare in primo  luogo  con  chiarezza  il  confine  tra  i mercati dei servizi wholesale trunk e terminating per la fornitura di capacita' dedicata.
 
 3.3. Individuazione del confine tra i segmenti trunk e terminating
 46. La Commissione lascia totale liberta' alle Autorita' nazionali nella  definizione  del confine tra i due mercati all'ingrosso per la fornitura  di  capacita' dedicata, precisando che l'individuazione di tale  confine deve essere basata sulla topologia di rete specifica di ciascuno  Stato  membro.  Pertanto  il  confine  tra  i  due  mercati wholesale  dovrebbe  essere determinato sulla base di una valutazione relativa   all'eventuale  mutamento  significativo  delle  condizioni concorrenziali.  Se  cosi'  non  fosse,  infatti,  la Commissione non avrebbe  avuto  motivo  di  individuare  due  mercati separati per la fornitura di capacita' dedicata wholesale.
 47.  Secondo  quanto  previsto  dalla  Commissione,  per  definire correttamente   i   mercati   nazionali,  e'  necessario  partire  da un'analisi  della  topologia  di  rete  specifica  di  ciascuno Stato membro.  Pertanto, si e' reso necessario analizzare l'architettura di rete dell'operatore ex monopolista (Telecom Italia) e degli operatori alternativi,   tenendo  in  considerazione  anche  la  lunghezza  dei circuiti e le aree geografiche.
 48.  L'analisi  degli  elementi  di  rete  che costituiscono i due segmenti  di  mercato,  parte dallo studio della topologia delle reti SDH  (Synchronous  Digital  Hierarchy) e  PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy),  utilizzate per fornire circuiti dedicati e non considera ovviamente  la  topologia  della  rete  PSTN, relativa alla telefonia commutata.
 49.  La tecnologia sincrona (SDH) e' quella comunemente utilizzata nelle  reti  di recente costruzione, mentre la tecnologia plesiocrona (PDH) si  trova  ancora  nelle  infrastrutture  di realizzazione meno recente  e  nelle zone periferiche della rete di Telcom Italia in cui viene progressivamente sostituita con l' SDH. Le reti degli operatori alternativi utilizzano quasi esclusivamente la tecnologia SDH.
 50.  I  sistemi  di  multiplazione/permutazione utilizzati in tali topologie   di   rete   consentono  di  individuare  diversi  livelli gerarchici  all'interno della rete. In particolare la struttura della rete  di  trasmissione  di  Telecom Italia (TI) e' organizzata in tre livelli gerarchici sovrapposti:
 - Nazionale:  che  fornisce  la  piena  connettivita' sull'intero territorio nazionale; e' costituita da una maglia di anelli ottici in tecnologia SDH; connette i nodi di accesso e di transito nazionale ed i nodi di interconnessione alle reti internazionali.
 - Regionale:  realizza la piena connettivita' a livello regionale senza  interessare  il livello superiore della rete; e' costituita da una  maglia  di  anelli  ottici,  prevalentemente  in tecnologia SDH; connette i nodi regionali ed e' articolata in due livelli:
 - Il  livello  (livello  superiore): permette l'interconnessione dei  nodi trasmissivi di transito regionale; consente sia la raccolta dei  flussi  originati  da  tali  nodi  sia  provenienti  dal livello inferiore;
 - I  livello (livello inferiore): permette l'interconnessione dei nodi periferici della rete regionale; consente la raccolta dei flussi originati da tali nodi sia provenienti dal livello locale.
 Locale: costituisce il livello di raccolta dei flussi provenienti dai  punti  terminali  della  rete di TI; utilizza prevalentemente la tecnologia di trasmissione PDH e, solo parzialmente, quella SDH;
 
 ----> Vedere Figura a pag. 40 del S.O. <----
 
 51. L'interconnessione fra i diversi livelli della rete PDH/SDH di TI avviene:
 - fra  la  rete nazionale e rete regionale di Il livello, tramite una  coppia  di  nodi  per  ciascun  anello (o combinazione di anelli interconnessi) della rete regionale di livello Il (dual homing);
 - fra  rete  regionale  di  II e I livello, tramite una coppia di nodi    per    ciascun    anello    (o    combinazione    di   anelli interconnessi) della rete regionale di livello I (dual homing);
 - fra  rete regionale di I livello e rete locale, tramite un solo nodo    per    ciascun    anello    (o    combinazione    di   anelli interconnessi) della rete locale (cingle homing).
 
 ----> Vedere Figura a pag. 41 del S.O. <----
 
 52.  La  rete  telefonica commutata impiega le portanti della rete SDH/PDH,  ma  i  nodi  trasmissivi di quest'ultima hanno una maggiore capillarita'  sul  territorio.  Inoltre,  sebbene  la  localizzazione geografica  dei  nodi  della  rete  telefonica commutata generalmente coincida con quella dei nodi della rete PDH/SDH, la loro collocazione nella gerarchia di rete puo' essere differente.
 53.  Di  conseguenza  e'  possibile  individuare una relazione tra l'architettura delle suddette reti:
 - nodi  della  rete  regionale di II livello: includono tutti gli SGT ed i principali SGU;
 - nodi  della  rete  regionale di I livello: includono i restanti SGU;
 - nodi della rete locale: includono tutti gli SL ed almeno un SGU
 
 ----> Vedere Figura a pag. 42 del S.O. <----
 
 54.  Per quanto riguarda il numero dei sistemi ad anello di cui e' complessivamente  composta la rete PDH/SDH di TI, le loro consistenze sono indicativamente quantificate nella seguente tabella:
 
 Tabella 1
 Sistemi ad anello =====================================================================
 |              |   Livello regionale   |   livello regionale Totale|livello locale|       inferiore       |       superiore =====================================================================
 1077 |     667      |          304          |          106
 Fonte  elaborazione  AGCOM su notiziario tecnico TI n. 2 settembre 2002
 55.  Facendo  riferimento  alla  topologia di rete di TI, il primo punto  in  cui  e'  tecnicamente  possibile l'interconnessione per la fornitura  del  servizio  di  segmento terminale e' rappresentato dai nodi  RED(15) di  livello  locale.  Tale  soluzione in considerazione dell'elevata capillarita' e dispersione geografica sul territorio dei nodi  locali,  nonche' dell'esiguo livello di penetrazione mediamente raggiunto   delle  reti  degli  operatori  concorrenti,  risulterebbe estremamente onerosa ed economicamente insostenibile per la totalita' degli operatori.
 56.  Le  reti degli operatori concorrenti, essendo di piu' recente costruzione, utilizzano una topologia differente da quella di Telecom Italia.   Tali   reti  sono  costituite  da  MAN  (Metropolitan  Area Network) relative   ad   ambiti  geografici  locali  in  cui  ciascun operatori  ha  investito  in infrastrutture di rete e prevedono uno o piu'  POP  locali a secondo del livello di domanda dei servizi. I POP sono   poi  collegati  attraverso  backbone  di  lunga  distanza.  Le infrastrutture  MAN sono tipicamente possedute dai soli operatori che domandano servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia  e  limitate ai soli ambiti geografici ove questi sono attivi. Dal  punto  di  vista della topologia di rete degli OLO, pertanto, il confine   tra   i   segmenti  trunk  e  terminating  dovrebbe  essere determinato  in funzione del livello gerarchico della rete di Telecom Italia   raggiungibile   con  infrastrutture  proprie  da  tutti  gli operatori.
 57.  Tenendo  in considerazione sia la topologia di rete di TI sia quella degli OLO, e' appropriato fissare il confine tra i due mercati in  corrispondenza  dei nodi della rete regionale di II livello della rete  di  trasmissione  SDH  di  TI.  I  nodi di II livello regionale corrispondono,  all'incirca,  al livello SGT nella architettura della rete  telefonica  commutata. L'interconnessione agli SGT e' raggiunta da   tutti   gli   operatori   infrastrutturati,   i  quali,  per  la realizzazione  dei propri servizi di traffico commutato, si dotano di backbone nazionali, o mediante infrastrutture proprie o acquistandoli da altri operatori.
 58.  Dall'analisi  svolta  discende che le condizioni di fornitura del  servizio  di  segmenti  di  terminazione dovrebbero prevedere la suddivisione del territorio nazionale in bacini trasmissivi regionali in numero pari alle coppie di nodi di II livello di accesso alla rete nazionale  contemplati  dall'architettura  di rete SDH/PDH di Telecom Italia.
 59.  In  considerazione  del  fatto che in tutte le sedi SGT della rete  telefonica di Telecom Italia sono presenti nodi regionali di II livello,  e  che  diverse  coppie  di  SGT  sono  sullo stesso anello regionale   di   secondo  livello,  e'  possibile  stimare  che  tale definizione  del  servizio  comporti  l'introduzione  di  circa venti bacini trasmissivi regionali.
 60.  Per  poter  accedere  al servizio di terminating, ciascun OLO dovrebbe  risultare  interconnesso (ad es. perche' co-locato) con uno dei  due nodi RED di livello II di TI, relativi al bacino trasmissivo regionale  a  cui  appartiene  il  punto  terminale  di  rete dove e' attestato  l'utente.  Al  fine  di  evitare l'acquisto di risorse non necessarie,  l'OLO  dovra'  poter  accedere  al  servizio di segmento terminale  anche  a  tutti  i  nodi  di  livello inferiore nel bacino trasmissivo regionale relativo al punto terminale desiderato.
 61.  Dalla  definizione  di  segmento terminale discende quella di segmento  trunk,  come il servizio di trasporto di flussi a capacita' dedicata  tra  due  nodi  regionali  di  livello II di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi regionali diversi.
 62. Al fine di poter accedere al servizio trunk l'OLO, in ciascuno dei due nodi di livello II raccordati, dovra' in alternativa:
 - risultare  interconnesso  al nodo secondo le modalita' previste per tale servizio accessorio (ad es. perche' co-locato),
 - aver  acquistato  un  segmento di terminazione fino a tale nodo con caratteristiche di flusso di interconenssione,
 - aver  acquistato  altri  servizi  all'ingrosso  consegnati  nel medesimo  sito  del  nodo  in  oggetto,  inclusi  quelli basati sulla fornitura di componenti infrastrutturali;
 63.  Le  modalita'  di interconnessione dovrebbero essere comuni a tutti  i  servizi  all'ingrosso,  in quanto, l'utilizzo efficiente di flussi   di   interconnessione   tra  due  reti  diverse  prevede  la condivisione  di  questi ultimi per tutte le tipologie di traffico. A tal  fine  si  osserva  che  la  parte  di  trasporto SDH dei servizi terminating  e  di  interconnessione  utilizza i medesimi elementi di rete  differenziandosi  potenzialmente nella sola parte di accesso al punto terminale.
 64. Si rileva, tuttavia, che l'attuale definizione del servizio di flusso di interconnessione per rete di telefonia pubblica non prevede alcuna   limitazione   geografica.   I   flussi  di  interconnessione rappresentano  servizi  intermedi essenziali necessari agli operatori concorrenti per interconnettersi ai nodi della rete di Telecom Italia al   fine  di  accedere  ai  vari  servizi  all'ingrosso  forniti  da quest'ultima.  In  mancanza  di tale prestazione, tutti gli operatori alternativi  dovrebbero  co-locarsi  alle  centrali di Telecom Italia sostenendo   ingenti  investimenti  in  infrastrutture  difficilmente recuperabili nel lungo periodo. Inoltre, a causa dei limiti di spazio in  centrale,  l'accesso alla rete di Telecom Italia sarebbe precluso alla   maggior   parte   degli  operatori  concorrenti  con  evidenti discriminazioni.
 65.  In  ragione  della  funzione  di  accessorieta' dei flussi di interconnessione,  la  fornitura  di  tali  servizi  dovrebbe  essere limitata  ad  un  bacino  trasmissivo  regionale di riferimento e non dovrebbe essere effettuata per il trasporto di lunga distanza.
 66.  Il trasporto di lunga distanza tra diversi bacini trasmissivi regionali  deve  pertanto essere assicurato attraverso il servizio di segmenti trunk di linee affittate. L'accesso al servizio di trasporto di  lunga  distanza  puo'  pertanto  avvenire  attraverso il servizio accessorio   dei   flussi  di  interconnessione  ai  nodi  RED  delle rispettive regioni in cui l'operatore ha un punto di presenza.
 67.   Ricapitolando  dall'analisi  delle  piattaforme  trasmissive presenti  in  Italia,  e'  possibile definire i segmenti terminali di linee  affittate come "capacita' dedicata tra l'utente ed un nodo RED di   secondo   livello   presente  all'interno  del  medesimo  bacino trasmissivo  cui  l'utente  appartiene". I segmenti terminali possono essere  acquisiti  dagli  operatori  e  dagli  ISP per collegare alla propria  rete  un  generico  punto terminale, per qualsiasi finalita' d'uso,  inclusa  quella  di  collegamento  interno.  Il  servizio  di "segmenti  terminali di linee affittate" e' scomponibile a livello di rete  in  un  elemento  relativo  alla  rete  di distribuzione locale (accesso) ed  in  un  altro  elemento  relativo al trasporto di breve distanza  corrispondente  al collegamento trasmissivo tra la centrale locale  e il nodo di consegna del servizio all'operatore richiedente. Per  fruire  dei  segmenti terminali di linee affittate gli operatori devono  necessariamente  acquisire dei servizi accessori: i flussi di interconnessione ai nodi della rete dell'operatore dominante oppure i raccordi interni di centrale (qualora gli operatori siano co-locati).
 68.  Una  volta  definiti  i segmenti terminating, ne deriva che i segmenti  trunk  sono  definiti come "capacita' dedicata tra due nodi RED  di  secondo  livello  interni  alla  rete  di trasporto di lunga distanza ed appartenenti a due diversi bacini trasmissivi regionali". Anche  segmenti trunk sono fruibili dagli operatori solo se acquisiti congiuntamente  ai  servizi accessori di flussi di interconnessione o di raccordi interni di centrale.
 69.  Il servizio accessorio di flusso di interconnessione e' a sua volta  assimilabile  ad  un  terminating  costituito da una tratta di accesso e da una tratta di trasporto.
 
 ----> Vedere Figura a pag. 45 del S.O. <----
 
 70.  Tutti  i servizi di capacita' diretta attualmente sul mercato (circuiti  parziali,  collegamenti diretti wholesale e retail nonche' flussi  di  interconnessione) sono  riclassificabili  in  termini  di segmenti  terminating  e  di  segmenti  trunk cosi' come definiti nei punti  precedenti.  In  particolare, gli attuali circuiti parziali, i flussi    di    interconnessione   di   breve-media   distanza   sono classificabili  come  terminating. I collegamenti diretti wholesale e retail  sono,  invece,  scomponibili  in  due componenti: un segmento teminating  per  la  parte  relativa  all'accesso fino al nodo RED di secondo  livello  ed  in  un  segmento trunk per la parte relativa al trasporto di lunga distanza.
 71.  Il  valore  dei  ricavi  dei  segmenti  di terminazione e dei segmenti  trunk  derivera'  quindi  dall'attuale  valore  dei  ricavi riconducibili  ai  servizi  di  circuiti  parziali,  dei collegamenti diretti wholesale e retail nonche' dei flussi di interconnessione. Al termine del 2003, i ricavi totali di tali servizi ammontavano a circa 966  milioni  di euro, suddivisi secondo quanto indicato nella figura 5.
 
 ----> Vedere Figura a pag. 45 del S.O. <----
 
 72. E' necessario evidenziare che nella valutazione del valore del mercato  sono  state  considerate  congiuntamente  le linee affittate wholesale e retail in quanto per lungo tempo gli operatori per motivi di  economicita' dell'offerta hanno continuato ad acquistare circuiti retail  ed  utilizzarli  come  wholesale. E' pertanto prevedibile una migrazione dalle offerte retail ai nuovi servizi all'ingrosso.
 
 CONCLUSIONI
 
 73.  Alla  luce  delle  definizioni  proposte,  i  mercati trunk e terminating,  riguardando  parti differenti della rete, rappresentano input  intermedi  complementari  per  la  fornitura  al  dettaglio di capacita'  dedicata  per  quegli  operatori  che  non  dispongono  di un'infrastruttura  proprietaria  in  grado di collegare tutte le sedi del cliente finale. Inoltre, i due segmenti di mercato possono essere utilizzati  dagli  operatori  interconnessi  in  maniera indipendente l'uno  dall'altro  per  la  fornitura di altri servizi al dettaglio e all'ingrosso che necessitano di capacita' dedicata nella tratta trunk ovvero in quella terminating.
 1 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire i servizi trunk  e  terminating  sulla  base  delle considerazioni espresse dal punto 26 al punto 73?
 
 3.3.1. Le osservazioni degli operatori
 74.  Telecom  Italia  ritiene che il confine di demarcazione tra i mercati  trunk  e terminating debba essere posto al nodo regionale di primo  livello  in ragione della propria rete trasmissiva e di quella degli   altri   operatori.   Tale  operatore  non  condivide  inoltre l'inclusione  dei  flussi  di  interconnessione ai nodi della rete di Telecom Italia, in qualita' di servizio accessorio, all'interno delle analisi  dei  mercati 13 e 14 in quanto tali flussi dovrebbero essere impiegati  per raccogliere i servizi a traffico di telefonia vocale e pertanto  dovrebbero  essere  trattati  nell'ambito delle analisi dei mercati 8, 9 c 10.
 75.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Welcome  Italia  e  Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di suddividere  i  mercati  trunk  e  terminating  al  nodo regionale di secondo  livello.  Tuttavia  gli  operatori  fanno  presente  che  il servizio  di  terminating  deve  essere accessibile all'interno di un dato  bacino  regionale  trasmissivo  a  qualsiasi nodo della rete di Telecom Italia e non solo ai cosiddetti nodi RED. In altre parole, il termine  RED  deve  essere inteso come riferimento del tutto generico alla  rete trasmissiva di Telecom Italia, senza cioe' implicare alcun vincolo  tecnologico o amministrativo. Infine gli operatori ritengono che  l'accesso alle risorse trasmissive di Telecom Italia deve essere consentito  in  tutti  i casi in cui esso sia tecnicamente possibile; ovvero laddove l'operatore incumbent dispone di risorse trasmissive a capacita'  dedicata  che possano essere messe a disposizione di altri operatori.
 76.  Vodafone Omnitel condivide pienamente l'orientamento espresso dall'Autorita'  di disciplinare la nuova modalita' di fornitura delle linee  affittate  come  combinazione  dei servizi trunk e terminating definiti  sulla base della relativa analisi di mercato. Ciononostante tale  operatore  fa rilevare che al fine di implementare gli obblighi di  fornitura  dei  segmenti  trunk  e  terminating  e' necessario un periodo  transitorio di sperimentazione che si dovrebbe concludere al termine   del  2006  senza  pregiudicare  gli  effetti  regolamentari relativi alle condizioni economiche.
 
 3.3.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 77. L'Autorita', con il provvedimento di consultazione pubblica ha identificato,   come  nodo  di  demarcazione  tra  segmenti  trunk  e terminating, i nodi RED di secondo livello della rete di trasporto di Telecom   Italia.   Ai  fini  della  individuazione  del  confine  di demarcazione  dei  mercati  rilevanti 13 e 14, sono state valutate le caratteristiche  della  topologia  della  rete di transito di Telecom Italia  e il grado di sviluppo e di interconnessione delle reti degli operatori  alternativi.  In particolare, la demarcazione tra segmenti terminating  e  trunk  e' stata individuata sulla base del livello di rete  al  quale  sono  maggiormente  interconnessi  gli operatori. La maggior  parte  degli  operatori alternativi interconnette la propria rete  ai  nodi  regionali  di  secondo  livello. Tale livello di rete distingue  nettamente  le  caratteristiche delle rete di trasporto di breve  e media distanza dalla rete di trasporto di lunga distanza. La prima  e'  caratterizzata  da  una diffusione limitata principalmente alle  aree  a  maggiore  densita'  di  popolazione  mentre la rete di trasporto  di  lunga  distanza e' detenuta, anche se non per tutte le tratte,  da  diversi operatori alternativi. Cio' porta ad individuare la   distinzione   tra   i   due   mercati  in  corrispondenza  della discontinuita'  nel  grado  di competizione. A questo riguardo, dalle risultanze  della consultazione pubblica, l'Autorita' non ha rilevato elementi    innovativi    tali    da    giustificare   una   modifica dell'orientamento   espresso   con   la   delibera   n.  153/05/CONS. L'Autorita'  intende  pertanto  mantenere  la  suddivisione tra i due mercati  in  corrispondenza  dei  nodi  di  trasporto di accesso alla connettivita'  nazionale  individuati  nell'ambito  della proposta di provvedimento. Con riferimento a quanto segnalato dagli operatori nel processo   di   consultazione  pubblica,  l'Autorita'  ritiene  utile sottolineare   che  i  segmenti  trunk  possono  essere  attestati  a qualsiasi coppia di nodi appartenenti a due bacini regionali diversi, indipendentemente   dall'apparato  presente,  purche'  sussistano  le condizioni  tecniche  per  la  consegna del circuito. Cio' al fine di evitare  che  distinzioni legate alla nomenclatura della rete possano comportare un diniego all'interconnessione di terzi operatori ai nodi della  rete  di  Telecom  Italia  all'atto di richiesta di accesso ai servizi dei segmenti trunk.
 78.   Alla  luce  delle  osservazioni  espresse  nel  processo  di consultazione  pubblica,  l'Autorita'  richiamando  espressamente  le valutazioni  effettuate  nei  considerati  da 23 a 70 dell'Allegato B alla  delibera n. 153/05/CONS ritiene che il mercato del prodotto dei segmenti  terminating  debba  essere  definito  come  il collegamento trasmissivo  a  banda  dedicata  tra punto il terminale di rete ed il generico  nodo  di rete di Telecom Italia interno al bacino regionale di  pertinenza,  cui  sia  tecnicamente  possibile  la  consegna  del circuito.
 79.  In  modo  speculare alla definizione del mercato dei segmenti terminating,  l'Autorita'  ritiene  che il mercato n. 14 debba essere definito  come  il collegamento trasmissivo a banda dedicata tra nodi appartenenti a distinti bacini regionali trasmissivi.
 80.   I  flussi  di  interconnessione  costituiscono  un  servizio accessorio  e  necessario  per fruire dei servizi trunk e terminating cosi'  come  di  altri  servizi  all'ingrosso  dalla  rete di Telecom Italia.  E'  quindi evidente che gli obblighi in materia di flussi di interconnessione possono essere trattati nell'ambito di uno qualsiasi mercati  rilevanti  che  include  servizi  la  cui fruizione richiede l'impiego dei flussi di interconnessione.
 81.  Gli  operatori  rispondenti  alla  consultazione pubblica, ad eccezione  di  Telecom Italia, concordano con l'orientamento espresso dall'Autorita'   di   voler   estendere   l'impiego   dei  flussi  di interconnessione  per  raccogliere  qualsiasi tipo di servizio (voce, dati,linee affittate) dai nodi della rete dell'operatore dominate.
 82.  L'Autorita',  nel  confermare  l'orientamento  espresso nella delibera  n.  153/05/CONS,  ritiene  che i flussi di interconnessione debbano  essere  trattati  nell'ambito  della  presente analisi quali servizi  accessori  alla fornitura tutti i servizi all'ingrosso per i quali Telecom Italia riceve obblighi regolamentari.
 
 3.4. Le funzioni d'uso dei servizi di linee affittate all'ingrosso
 83.  Come  gia'  osservato,  l'offerta  di  capacita'  trasmissiva wholesale, sia trunk che terminating, e' rivolta ad operatori di rete fissa,  di  rete mobile e Internet Service Providers, che necessitano di  acquistare  capacita'  trasmissiva come input per la fornitura di servizi  a  clienti  finali  o  ad  altri operatori del settore. Tali servizi comprendono, ma non si limitano, a servizi di linee affittate retail.  Pertanto  i servizi di trunk e terminating possono risultare direttamente  collegati  alle  esigenze  di fornitura del servizio di linee  affittate  agli utenti finali ovvero rappresentare un generico input,  che  gli  operatori  utilizzano per la fornitura di qualunque servizio di capacita' trasmissiva all'ingrosso e al dettaglio per gli utenti finali, gli altri operatori o per se stessi.
 84.  In  base  a  tali considerazioni, i servizi all'ingrosso, sia trunk  sia terminating, possono essere distinti, a seconda della loro funzione d'uso, nel seguente modo:
 - Servizi  di  capacita'  dedicata  wholesale  per  retail (WpR), intendendo  per  tali  la capacita' trasmissiva utilizzata come input per la fornitura di servizi di linee affittate nel mercato retail;
 - Servizi  di  capacita' dedicata wholesale input generico (WIG), intendendo  per  tali  la capacita' trasmissiva utilizzata come input per la fornitura di altri servizi di telecomunicazione;
 85.   Telecom   Italia   rappresenta  l'unico  operatore  presente esclusivamente  dal  lato  dell'offerta  per entrambe le categorie di servizi  (WpR  e WIG); infatti, TI offre capacita' dedicata che viene utilizzata  dagli  OLO  e  dagli ISP sia per fornire servizi di linee affittate  a livello retail, sia come input generico per la fornitura di  altri  servizi,  ma, data la capillarita' della propria rete, non necessita di acquistare capacita' da altri operatori.
 86.  Gli altri operatori di rete fissa, sono presenti sia dal lato dell'offerta,  sia  dal  lato  della  domanda.  Dal lato dell'offerta possono essere distinti a loro volta in:
 - Carriers  che  offrono  quasi  esclusivamente  servizi  WIG sul segmento trunk, essendo scarsamente focalizzati sui mercati retail;
 - OLO  che  offrono  entrambi  i  tipi  di  servizi,  in funzione dell'eccesso  di  capacita'  trasmissiva  che  si riscontra in alcuni punti  della  loro  rete,  sia  sulla  tratta  trunk  sia  su  quella terminating.
 87.  Sia i Carriers sia gli OLO sono presenti anche dal lato della domanda,  come acquirenti di capacita' dedicata WIG per completare la copertura  della  propria  rete. Gli OLO acquistano anche servizi WpR per  poter  effettuare la loro offerta di linee affittate nel mercato retail.
 88.  Gli  operatori  di rete mobile, invece, non sono presenti dal lato  dell'offerta,  ma  solo  dal  lato  della  domanda,  in  quanto acquistano  esclusivamente  servizi WIG per il trasporto del traffico sulla  propria rete. In termini di ricavi, la domanda degli operatori mobili  rappresenta  oltre  il  50%  dell'intero mercato all'ingrosso (trunk  e terminating). Il peso di tali operatori arriva ad una quota ancora  piu'  significativa  della domanda di mercato nelle classi di capacita'  piu'  elevata,  se  si  considera che gli operatori mobili generalmente  non acquistano collegamenti di capacita' inferiore ai 2 Mbit/s.
 89.  La  suddivisione  tra  servizi  WpR e WiG pone in evidenza la particolarita'  del mercato all'ingrosso della capacita' dedicata per il   quale  viene  meno  la  corrispondenza  tra  servizi  retail  ed wholesale.  Mentre  i  primi  servizi  (WpR),  infatti, sono definiti proprio in funzione dei mercati retail, i secondi (WIG) rappresentano la  capacita' acquistata all'ingrosso da OLO, ISP e operatori mobili, per fornire al dettaglio servizi differenti dalle linee affittate.
 90.  Considerando  la  gamma  di  velocita' offerte nel mercato in esame,  si  puo'  affermare  che l'area di sovrapposizione fra le due funzioni  d'uso  dei  servizi  wholesale (WpR e WIG) si colloca nelle classi  di velocita' medie ed alte. Le basse velocita' rappresentano, esclusivamente,   servizi  WpR,  mentre  le  altissime  velocita'  si utilizzano  unicamente  nella  fornitura di servizi WIG. Nella figura seguente e' rappresentata la differenziazione del mercato in funzione della  tipologia di servizi acquistati e della relativa velocita' del collegamento.
 
 ----> Vedere Figura a pag. 49 del S.O. <----
 
 3.5. I mercati merceologici
 91.  La  nota  esplicativa  alla  Raccomandazione prevede che, una volta  definito  il  confine  tra  i  mercati,  l'Autorita' proceda a i) definire  i mercati del prodotto dei segmenti terminating e trunk; ii) effettuare   eventuali   segmentazioni  in  base  alla  capacita' iii) determinare  la  dimensione  geografica  di  entrambi  i mercati (nazionale o sub-nazionale).
 92.  I confini di un mercato si determinano individuando i vincoli che  un'impresa  incontra  nel fissare i prezzi. Esistono due tipi di vincoli  competitivi:  i) fino a che punto e' possibile per i clienti di un'impresa sostituire i beni o servizi forniti da quest'ultima con beni  o  servizi  di altre imprese in seguito ad un aumento di prezzo (sostituibilita'  dal  lato  della  domanda); ii) fino a che punto e' possibile per altre imprese incrementare la produzione o passare alla produzione  dei  beni offerti dall'impresa considerata, in seguito ad un  aumento  di  prezzo da parte di quest'ultima (sostituibilita' dal lato dell'offerta). Il test del monopolista ipotetico e' lo strumento comunemente  utilizzato  per valutare sia la sostituibilita' dal lato della domanda, sia la sostituibilita' dal lato dell'offerta.
 93. Nel seguito e' riportata l'analisi di sostituibilita' dal lato delle  domanda  e  dal  lato  dell'offerta  per  entrambi  i mercati, terminating  e  trunk, al fine di giungere ad una definizione dei due mercati  del prodotto, tenendo in considerazione le opinioni espresse dagli operatori a tal proposito.
 
 3.6. Mercato terminating
 94.  Al  fine  di  definire il mercato terminating del prodotto e' necessario valutare:
 a. Se  il  mercato  dei  segmenti  terminating  sia  distinto dal mercato  degli  altri  servizi dati, ed in particolare, da quello dei servizi condivisi simmetrici ed asimmetrici;
 b. Se il mercato dei segmenti terminating debba essere articolato in base alle diverse capacita' o se esista un unico mercato per tutte le capacita' offerte.
 a) Mercato terminating vs. altri servizi dati
 95.  Per  quanto  riguarda  il  segmento  terminating,  al fine di individuare  i  servizi  che rientrano nel mercato del prodotto, puo' risultare  utile  richiamare  la  definizione  del  servizio di linea affittata al dettaglio. Quest'ultimo e' definito come un collegamento permanente tra due sedi d'utente ad uso esclusivo di quest'ultimo con capacita' garantita, trasparente e non condivisa con altri utenti. Si tratta  di  collegamenti  dedicati con banda costante e a costanza di ritardo  trasmissivo.  Tale  capacita'  e'  simmetrica  e puo' essere utilizzata  per  veicolare  qualunque  tipo di contenuto (voce, dati, immagini), compatibilmente con la banda disponibile.
 96.  Date  le  caratteristiche  del servizio di linee affittate al dettaglio, i corrispondenti input devono essere in grado di garantire a  livello  retail  una  capacita'  non  condivisa e simmetrica; tale capacita'  puo'  essere utilizzata per qualsiasi tipologia di impiego quali  il trasporto voce e/o dati e da qualsiasi tipologia di utenza, finale o operatore di comunicazioni.
 97.  Un  discorso  diverso  vale per i servizi dati condivisi, sia asimmetrici sia simmetrici. Infatti, tali servizi, fornendo capacita' condivisa,   possono   non   garantire   caratteristiche  qualitative paragonabili con quelle delle linee affittate. In generale i circuiti a  banda  condivisa  possono  essere impiegati per un minor numero di applicazioni rispetto a quelli con capacita' dedicata (ad esempio non sono  adatti  al  trasporto di traffico vocale PCM), presentano costi minori  (grazie  all'uso  condiviso  delle  risorse) e  hanno  spesso connessioni di accesso asimmetriche poiche' per l'accesso dati non e' richiesta  una  elevata capacita' di uplink. A riprova del differente tipo  di utilizzo si consideri anche che e' estremamente difficile ed in  genere oneroso trovare servizi con caratteristiche di qualita' di servizio   garantita   (disponibilita'   annua,   assurance  ridotto, etc.) per  servizi  a  banda  condivisa,  mentre  i  servizi  a banda dedicata di norma includono SLA piu' stringenti.
 98.   Considerate  tali  caratteristiche,  non  appare  verosimile ritenere  che  gli  acquirenti  di  capacita'  dedicata  nella tratta terminating  decidano di passare all'acquisto di capacita' condivisa, simmetrica  o  asimmetrica,  in seguito ad un eventuale incremento di prezzo (SSNIP).
 99.  Per  le  ragioni  appena  esposte,  e' evidente che i servizi condivisi  non  sono sostituibili con i servizi di capacita' dedicata e,  pertanto,  non  devono  essere  inclusi nel mercato rilevante del segmento terminating. Viceversa tutti i collegamenti di capacita' non condivisa,  simmetrica  e  trasparente  da  un punto terminale ad uno specifico  punto  di aggregazione vanno inclusi nel mercato rilevante del segmento terminating. Queste funzionalita', infatti, sono offerte utilizzando  gli stessi componenti di rete e la stessa tecnologia dei segmenti  terminali delle linee affittate e, come questi ultimi, sono caratterizzati  dall'esistenza  di forti barriere all'entrata di tipo strutturale  dovute  ai  costi  non  recuperabili ed alle economie di scala  e di diversificazione che costituiscono un vantaggio dal punto di vista competitivo per l'operatore dominante.
 100.  Alla  luce  di  queste  considerazioni  si  rende necessario evidenziare che i circuiti a banda simmetrica non condivisa includono applicazioni   particolari   diverse  dalla  fornitura  di  capacita' dedicata  agli  utenti finali e che pure rientrano a pieno titolo nel mercato  del  prodotto.  I  circuiti a banda simmetrica non condivisa sono  infatti impiegati come componenti intermedi per la fornitura di altri  servizi,  come nel caso del raccordo tra due operatori (ad es. un carrier ed un ISP) o nel caso di un operatore che raccordi due sue nodi di rete (ad es. nel backhaul delle stazioni radio base -SRB).
 101.  Il  caso  del raccordo tra nodi di due operatori richiede il ricorso   alle   medesime  componenti  impiantistiche  impiegate  nei segmenti terminali ed e' pertanto soggetto alle medesime barriere che si  rilevano  nella  realizzazione  di un accesso in CDN alla sede di cliente finale.
 102. I servizi di backhaul delle SRB forniscono capacita' dedicata tra  l'SRB  di un operatore mobile ed un suo punto di presenza presso la  rete dell'operatore che fornisce tale connettivita'. I servizi di backhaul  delle  SRB sono input wholesale per la fornitura di servizi di telefonia mobile retail.
 103.  Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta e'   necessario  considerare  sia  la  concorrenza  attuale,  sia  la concorrenza   potenziale.   La   prima   e'  costituita  dai  servizi all'ingrosso  su  rete  proprietaria utilizzati dagli OLO per fornire servizi  al  dettaglio.  Questi ultimi anche se al momento utilizzano tale   capacita'   solo  per  fornire  servizi  retail  alla  propria clientela,  teoricamente  sarebbero  in  grado  di  offrire capacita' dedicata  a  livello  wholesale in seguito ad un incremento di prezzo (SSNIP) da  parte di un ipotetico monopolista dei segmenti terminali. Tuttavia  e'  poco  probabile che gli OLO che hanno sostenuto ingenti investimenti  per  arrivare  autonomamente  a  raggiungere  i clienti finali decidano di rinunciare a tali clienti ed ai proventi da questi ultimi derivanti.
 104. Per tale ragione si puo' affermare che la sostituibilita' dal lato  dell'offerta  non  sia  attuabile  in  una  scala tale da poter condizionare   il   prezzo   di  un  ipotetico  monopolista.  A  tale conclusione  si  giunge anche se si considera che, per velocita' fino ai  2Mbit/s,  l'ULL costituisce un sostituto dal lato dell'offerta di una  linea  affittata e, pertanto, tutti gli operatori che utilizzano l'ULL  potrebbero  teoricamente decidere di offrire linee affittate a livello retail.
 105.  Per  quanto  riguarda  la  concorrenza  potenziale,  e' poco probabile che un incremento di prezzo dei segmenti terminali comporti l'ingresso   sul  mercato  di  nuovi  operatori.  Infatti,  qualunque operatore,  al fine di passare rapidamente alla fornitura di segmenti terminating, dovrebbe sostenere ingenti investimenti. Anche in questo caso,   pertanto,   si   ritiene  che  la  sostituibilita'  dal  lato dell'offerta   non   sia   attuabile  in  una  scala  tale  da  poter condizionare il prezzo di un ipotetico monopolista.
 
 CONCLUSIONI
 
 106.  Alla  luce  delle  considerazioni  svolte  si ritiene che il mercato terminating sia distinto dal mercato degli altri servizi dati condivisi, simmetrici ed asimmetrici.
 2  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  escludere  i servizi  a  banda  condivisa  dal  mercato  rilevante dei segmenti di terminazione?
 
 3.6.1. Le osservazioni degli operatori
 107.  Ad  eccezione  di  due operatori di rete fissa che non hanno espresso  alcuna posizione in merito a tale tematica, tutti gli altri operatori,  sia  di  rete  mobile  sia di rete fissa rispondenti alla consultazione  (8  operatori), hanno espresso osservazioni favorevoli all'esclusione  dei  servizi  a banda condivisa dai mercati rilevanti dei segmenti trunk e terminating.
 108.  La  principale  ragione  di  esclusione  dei servizi a banda condivisa  dai  mercati  in questione e' legata al differente livello qualitativo in termini di capacita' trasmissiva garantita rispetto ai segmenti  trunk e terminating caratterizzati da capacita' trasmissiva dedicata.
 
 3.6.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 109.  Le  risultanze  delle  osservazioni espresse dagli operatori nella  consultazione  pubblica hanno messo in evidenza la correttezza dell'analisi  svolta  dall'Autorita'  in  merito  all'esclusione  dei servizi a banda condivisa dai mercati rilevanti n. 13 e 14.
 110.   L'Autorita',   pertanto,   richiamando   espressamente   le considerazioni  effettuate nei considerati da 71 a 94 dell'Allegato B alla   delibera   n.   153/05/CONS   ritiene   di   dover  confermare l'orientamento   espresso   nella  domanda  n.  2  del  documento  di consultazione  pubblica  escludendo  i  servizi a banda condivisa dai mercati rilevanti dei segmenti trunk e terminating.
 
 3.7.	Segmentazione del mercato terminating in base alla capacita'
 111.  Per  quanto  riguarda  l'opportunita'  di  definire un unico mercato  per  tutte  le  capacita'  offerte  o  articolare il mercato terminating in base alle diverse velocita' trasmissive, e' necessario in  primo luogo verificare se esista o meno un punto di rottura nella catena  di  sostituzione  tra  le diverse velocita'. In altri termini occorre  valutare  se  un  aumento  di  prezzo  dei  servizi  di  una particolare capacita' da parte di un monopolista ipotetico indurrebbe gli  acquirenti ad acquistare circuiti a capacita' maggiore o minore, al punto da rendere quell'aumento di prezzo non profittevole.
 112.  Affinche'  due  prodotti  siano  sostituibili dal lato della domanda, devono risultare sostituibili dal punto di vista funzionale. In  questo senso e' fuor di dubbio che, nella maggior parte dei casi, i multipli di circuiti a bassa capacita' siano sostituti dei circuiti a  maggiore  capacita'  e viceversa. Pertanto, si potrebbe concludere che a seguito di un aumento di prezzo dei circuiti di una particolare classe  di  capacita',  una  parte  rilevante degli utenti sarebbe in grado  di passare all'utilizzo di collegamenti di classi di capacita' attigue, rendendo non profittevole l'aumento di prezzo in una singola classe di velocita'.
 113.  Tuttavia,  nel  considerare  l'opportunita' di segmentare il mercato  terminating  in  funzione delle diverse classi di velocita', bisogna  tener  presente  che l'analisi di sostituibilita', tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, dipende strettamente dalla  capillarita'  delle  reti di accesso alternative. Pertanto, si rende   necessario   anticipare   in   questa   sede   alcune   delle considerazioni  che verranno sviluppate per la definizione geografica del mercato.
 114.   Dal   punto   di   vista   dell'acquirente,   infatti,   la sostituibilita'  e' nulla se non esiste la possibilita' di rivolgersi a   fornitori   alternativi  del  servizio.  Per  tale  tipologia  di acquirenti la sostituibilita' non dipende dalla particolare classe di velocita'  domandata,  infatti,  se  esiste  un  unico  fornitore  e' verosimile  che  questo  fissi  simultaneamente  i  prezzi in modo da massimizzare il profitto per tutte le classi di velocita' offerte. In tal  caso,  pertanto,  la  segmentazione  per  classi di capacita' e' irrilevante.
 115.  La  sostituibilita'  dal  lato  della  domanda  e',  quindi, ristretta alla classe di utenti servita da piu' fornitori di segmenti terminali.  Solo  per  tale  categoria  di acquirenti, un aumento del prezzo  dei  collegamenti  in  una  determinata  classe  di velocita' potrebbe  indurre  uno spostamento nelle classi di velocita' attigue, rendendo  inefficace  l'aumento  di prezzo del monopolista ipotetico. Tale  spostamento  risulterebbe,  in  ogni  caso,  condizionato dagli switching  cost  che  l'utente  dovrebbe  sostenere per passare ad un diverso fornitore.
 116.  Dal  punto di vista dell'offerta, bisogna considerare sia la concorrenza    attuale    sia   la   concorrenza   potenziale.   Come precedentemente  evidenziato,  gli operatori che hanno sviluppato una propria  rete  di  accesso  sono  in grado di offrire tempestivamente qualunque  classe di velocita' domandata dall'utente, rendendo in tal modo  non  profittevole  l'aumento di prezzo in una singola classe di velocita' da parte di un monopolista ipotetico.
 117.  Per  quanto  riguarda  la  concorrenza  potenziale,  e' poco probabile  che  un  incremento di prezzo di una particolare classe di capacita'  dei  segmenti terminali comporti l'ingresso sul mercato di nuovi  operatori  solo  per  quella particolare classe. Infatti, come precedentemente  rilevato,  gli  operatori  che  hanno sviluppato una propria  rete  di  accesso  sono  in grado di offrire tempestivamente qualunque  classe  di  velocita'  domandata  dall'utente,  mentre gli operatori  che  non  hanno  una  rete  di accesso, al fine di passare rapidamente   alla  fornitura  di  segmenti  terminating,  dovrebbero sostenere  ingenti  investimenti.  Anche in questo caso, pertanto, si ritiene   che  la  sostituibilita'  dal  lato  dell'offerta  non  sia attuabile  in  una  scala  tale da poter condizionare il prezzo di un ipotetico monopolista.
 
 CONCLUSIONI
 
 118.  Tenendo  conto  dell'effettiva  diffusione sul territorio di reti  di  accesso  alternative,  si puo' concludere che le condizioni concorrenziali  non  mutano significativamente al mutare della classe di  velocita'  del  collegamento. Di conseguenza, l'articolazione dei servizi  terminating  per  classe di capacita' non appare un criterio rilevante  per  la  segmentazione  del  mercato in esame e si ritiene opportuno definire un unico mercato.
 3  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un unico mercato   per  i  segmenti  di  terminazione  non  differenziato  per capacita'?
 
 3.7.1. Le osservazioni degli operatori
 119.  Telecom  Italia  ritiene  opportuna  una  segmentazione  del mercato  n.  13 in segmenti terminali a medio-bassa capacita' (fino a 2Mbps  inclusa) e  segmenti  terminali  a  alta  capacita'  (34Mbps e superiore). Tale operatore ritiene infatti che i segmenti terminating con capacita' trasmissiva superiore a 2Mbps debbano essere realizzati attraverso tecnologie in fibra ottica che richiedono la realizzazione di  progetti  ad  hoc.  In  un tale contesto, il mercato dei segmenti terminali ad alta capacita' trasmissiva presenterebbe caratteristiche concorrenziali  in  quanto  gli investimenti necessari alla fornitura del servizio sarebbero realizzabili da tutti gli operatori.
 120.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastwcb, Tiscali, Vodafone  Omnitel,  e Wind hanno prospettato una posizione favorevole alla  definizione  di  un  unico  mercato  rilevante  per  i segmenti terminating,  non  distino  in  funzione della capacita' trasmissiva. Tale posizione e' suffragata dal fatto che i segmenti terminating non presentano  punti di rottura nella catena di sostituzione tra diverse capacita'  trasmissive,  ne'  dal  lato  della  domanda, ne' dal lato dell'offerta.
 
 3.7.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 121.  L'Autorita'  rileva  che  un  solo  operatore  di rete fissa propone  di  segmentare  il servizio di terminating in relazione alla capacita'   trasmissiva  del  circuito;  tutti  gli  altri  operatori rispondenti   alla  consultazione  pubblica,  invece,  non  ritengono corretta  un'ulteriore separazione del mercato 13 in piu' segmenti di mercato.
 122.  La  segmentazione  di  un mercato in piu' fasce di capacita' trasmissiva   (bassa,  media,  alta) e'  resa  difficile  dal  cambio tecnologico e dal conseguente mutamento della domanda dei consumatori in  termini  di  banda  richiesta.  In  altre  parole,  il  progresso tecnologico  consente in intervalli di tempo sempre piu' ristretti di incrementare  la  capacita'  trasmissiva su portanti in rame senza la necessita'  di  effettuare nuovi investimenti per la realizzazione di portanti  in  fibra. A questo proposito, Telecom Italia fornisce alla propria   clientela   affari   (al  dettaglio) un'offerta  denominata HighBusiness la quale permette una connettivita' bilanciata su rame e protocollo Ethernet con velocita' pari a 4, 8 e a 9 Mbps.
 123.  L'offerta  Highbusiness  si  rivolge  ad  aziende  che hanno l'esigenza  di  contenere  i  costi  delle proprie infrastrutture pur avendo  la  necessita'  di  poter disporre di soluzioni di accesso ad Internet ad alta velocita', utilizzando, per fare questo, portanti in rame.
 124. Anche sulla base degli standard ETSI, l'Autorita' ha rilevato che   su   singola   coppia   in   rame   e'   possibile  trasmettere simmetricamente fino a 28,288 Mbps.
 125. Lo sviluppo delle tecnologie xDSL non permette di definire in maniera   univoca  e  nel  lungo  periodo  una  soglia  di  capacita' trasmissiva  al  di  sotto  e  al  sopra  del  quale  sono  necessari rispettivamente portanti trasmissivi in rame e fibra ottica.
 126.  Vale  peraltro  la  pena  richiamare  le  valutazioni svolte dall'Autorita'   in  merito  alla  catena  di  sostituzione  presente nell'offerta  delle  differenti  capacita'  trasmissive  dei  servizi terminating  secondo  la  quale  un  incremento  significativo  e non transitorio  del  prezzo  di  una  data  capacita'  comporterebbe uno spostamento  piu'  che  proporzionale  della  domanda verso capacita' trasmissive inferiori o superiori.
 127.  Cio'  premesso, l'Autorita' ritiene che il mercato rilevante n.  13  debba  essere composto dai segmenti terminating in tecnologia CDA  e CDN con capacita' trasmissive da 64 Kbps a 2,5Gbps nonche' dai flussi  di  interconnessione,  in qualita' di servizio accessorio, di pari  capacita'  necessari  per  raccogliere il servizio dei segmenti terminating dai nodi della rete di Telecom Italia.
 
 3.8. Mercato trunk
 128.  Al  fine  di  definire  il  mercato  trunk  del  prodotto e' necessario valutare:
 a. Se  il  mercato  delle  linee affittate trunk sia distinto dal mercato terminating;
 b. Se il mercato trunk debba essere segmentato in piu' mercati in base alla capacita'.
 a) Servizi trunk vs servizi terminating
 129.  Dal  lato  della  domanda, i servizi trunk e terminating non sono  sostituibili  in  quanto  vengono  forniti utilizzando elementi diversi  della  rete  e  di  conseguenza  soddisfano  funzioni  d'uso differenti.  Ad  esempio,  come si e' gia' avuto modo di osservare, i servizi  trunk e terminating sono per definizione input complementari per la fornitura di servizi di linee affittate retail.
 130. Dal lato dell'offerta un ipotetico monopolista in uno dei due segmenti  in  esame sarebbe limitato dalla concorrenza da parte degli operatori  attivi  nell'altro  segmento,  in quanto questi ultimi non potrebbero  trasferire  la  propria  offerta  da  un tipo di servizio all'altro in tempi brevi, senza sostenere ingenti investimenti.
 b) Segmentazione in base alla capacita'
 131. Non si ritiene appropriato ne' dal punto di vista teorico ne' dal  punto  di  vista pratico definire mercati trunk distinti in base alla  capacita'.  Infatti  il  mercato  trunk  presenta  una  elevata flessibilita'  tecnica nel dimensionamento dei flussi trasmissivi. In tal  senso,  un mercato trunk ristretto ad una capacita' particolare, puo'  essere  facilmente  ampliato  per  comprendere  altre capacita' attraverso  procedure di aggregazione e ripartizione delle necessita' di banda.
 
 CONCLUSIONI
 
 132.  Alla  luce  delle  considerazioni  svolte  si ritiene che il mercato  trunk  sia  distinto  dal  mercato terminating e che non sia opportuno effettuare una segmentazione del mercato trunk in base alla capacita'.
 4  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  definire  un mercato  rilevante  dei  segmenti  trunk  distinto  dal  mercato  dei segmenti  terminating  non  differenziando  in  base  alle  capacita' trasmissive?
 
 3.8.1. Le osservazioni degli operatori
 133.  Telecom  Italia  ritiene  che  il  punto di demarcazione tra mercati  trunk  e  terminating  debba essere identificato con il nodo regionale  di  primo  livello.  In  funzione di tale definizione tale operatore  ritiene  corretto  separare  il  mercato trunk dal mercato terminating  in  quanto  si  tratta  di  servizi  complementari e non sostituibili necessari alla realizzazione di linee affittate.
 134.   Tale   operatore  inoltre  fa  presente  che  la  capacita' trasmissiva dei segmenti trunk non e' mai inferiore a 2Mbps.
 135.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel, e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di identificare  un  unico mercato trunk non differenziato per capacita' trasmissive.  I  mercati  trunk e terminating, infatti, sono distinti per  gli  evidenti  motivi di carattere tecnico descritti al par. 104 del   documento  di  consultazione  dell'Autorita'.  In  merito  alla possibilita'  di  differenziare  il  mercato  trunk in funzione della capacita' trasmissiva, gli operatori fanno presente che le tecnologie trasmissive progressivamente introdotte in rete dagli operatori (SDH, WDM,   DWDM,   ecc.) forniscono  un  elevatissima  flessibilita'  nel dimensionamento della capacita' trasmissiva.
 
 3.8.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 136.  Le risultanze della consultazione pubblica non hanno fornito elementi innovativi circa la necessita' di suddividere il mercato dei segmenti trunk in relazione alle diverse capacita' trasmissive.
 137.  In  merito  alla suddivisione del mercato n. 14 in ulteriori segmenti  di  mercato  derivanti dalle diverse capacita' trasmissive, l'Autorita'  ritiene, per le ragioni esposte nei considerati da 104 a 107  dell'Allegato  B  alla  delibera  n. 153/05/CONS, che i segmenti trunk  costituiscano  un  unico  mercato all'interno del quale non e' necessaria alcuna suddivisione in sottomercati.
 138.  L'Autorita'  ritiene,  inoltre, che le capacita' trasmissive inferiori  a  2Mbps  non  costituiscano  una  quota significativa del mercato  e  un dimensionamento efficiente dei collegamenti diretti di lunga  distanza e che pertanto non debbano essere incluse all'interno del mercato n. 14.
 139.  In conclusione, l'Autorita' ritiene che il mercato n. 14 sia costituito  dai  segmenti  trunk  di  capacita'  da 2Mbps (inclusa) a 25Gbps  (inclusa) e  che  i  flussi  di  interconnessione  nonche'  i raccordi  interni  di  centrale  costituiscano un servizio accessorio necessario anche alla raccolta dei segmenti trunk.
 
 3.9. Il mercato geografico
 140.  Le  linee  guida  prevedono  che,  una volta identificato il mercato  del  prodotto rilevante, si debba procedere alla definizione della  dimensione  geografica del mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le  condizioni  della  concorrenza  sono  simili,  o sufficientemente omogenee,  e che puo' essere distinta dalla aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il  paragrafo 56 delle Lince Guida chiarisce "Per definire un mercato geografico  non e' necessario che le condizioni della concorrenza tra gli operatori o fornitori di servizi siano perfettamente omogenee. E' sufficiente  che  esse  siano simili o sufficientemente omogenee e si puo',  quindi,  ritenere  che solo le aree in cui le condizioni della concorrenza  sono  eterogenee non costituiscano un mercato uniforme". Le   considerazioni  volte  a  valutare  la  dimensione  del  mercato geografico  dei  segmenti  terminali  e  trunk sono analoghe a quelle svolte per i mercati retail delle linee affittate.
 141.  Infatti,  considerata  l'esigenza  da  parte  dell'utente di disporre  di un collegamento tra due sedi geograficamente distanti, e non  tra  generiche localita' geografiche, l'effettiva concorrenza si puo'  esercitare  solamente  se  esiste  un'offerta  competitiva, che include  le  tratte  terminali del collegamento (dalla sede utente al nodo  di rete dell'operatore). Anche in questo caso, pertanto, non e' sostenibile  l'ipotesi di esistenza di sostituibilita' dal lato della domanda  e  dal  lato  dell'offerta per segmenti terminali o trunk in aree  geografiche differenti. Dal lato della domanda, infatti, non e' plausibile  sostenere  che  un segmento terminale o trunk che collega due  particolari  punti possa essere sostituibile con uno che collega altri due punti.
 142.  Per le ragioni appena esposte un approccio puramente teorico richiederebbe   l'identificazione   dei   mercati,   sia   trunk  sia terminating,  on  a  route  by route basis ed il test del monopolista ipotetico in senso stretto porterebbe a definire tanti mercati quanti sono  i  singoli  collegamenti, introducendo una complessita' tale da rendere  discutibili  i  benefici dell'attivita' regolamentare. Nella pratica,  pertanto,  si dovra' arrivare ad un livello di aggregazione superiore, che potra' essere, a seconda delle risultanze dei dati, un set limitato di routes, o, al limite, l'intero mercato nazionale.
 143.  Cio'  premesso, e' evidente che quel che rileva maggiormente nella definizione geografica del mercato e' valutare se un acquirente del  segmento  terminating o trunk si trova a fronteggiare condizioni di mercato diverse a seconda dell'arca geografica in cui e' situato.
 Dimensione geografica dei segmenti terminali
 144.  Per  quanto  riguarda il segmento terminating, indubbiamente esistono   alcune   aree,   identificabili   con   le  maggiori  aree metropolitane,  in  cui  gli  OLO  hanno sviluppato reti proprietarie alternative a quella di Telecom Italia. Di conseguenza, le condizioni di  mercato in tali aree sono differenti da quelle in cui TI continua ad  essere l'unico possibile fornitore di segmenti terminali. D'altra parte,  l'esistenza  nelle citta' di una o piu' reti metropolitane ad alta   capacita'  (Metropolitan  Arca  Network - MAN) non  garantisce comunque  la  totale raggiungibilita' delle sedi di utente, in quanto la connettivita' dipende dalla capillarita' della rete.
 145.  Inoltre,  se  si  tiene  conto  del  fatto  che  il  mercato terminating,  almeno in parte, costituisce un input essenziale per il mercato  delle  linee  affittate retail e quest'ultimo e' un servizio generalmente offerto sull'intero territorio nazionale, l'esistenza di alcune  aree geografiche, nelle quali si riscontra un maggior livello di  concorrenza  dovuto  alla  presenza di operatori alternativi, non pare  costituire  un  vincolo  di  prezzo  effettivo al comportamento dell'ipotetico  monopolista  nazionale.  Si  conclude  quindi  che il mercato terminating ha un'estensione geografica nazionale.
 Dimensione geografica dei segmenti trunk
 146. Per il mercato trunk valgono considerazioni analoghe a quelle appena  effettuate per il terminating. Anche in questo caso, infatti, esistono alcune direttrici in cui si riscontra una maggiore pressione competitiva.  In  Italia,  negli  ultimi  anni,  si e' assistito allo sviluppo  di un significativo numero di backbone alternativi a quello di  TI,  che  sono  stati  realizzati  con il ricorso alle principali infrastrutture civili (autostrade, reti ferroviarie, reti elettriche, reti gas) e che collegano le principali aree metropolitane.
 147. Tuttavia, l'esistenza di un limitato numero di direttrici, in cui  operano  piu'  fornitori del medesimo servizio, non significa di per  se' che per un ipotetico monopolista non risulti profittevole un incremento di prezzo (SSNIP). In altre parole, la presenza di network alternativi  in  un  alcune  direttrici non costituisce un vincolo di prezzo  per l'ipotetico monopolista. Quanto appena affermato discende dal fatto che i servizi trunk vengono acquistati al fine di garantire servizi  di telecomunicazione alla clientela finale, servizi che, pur non  essendo limitati alla sola categoria delle linee affittate, sono comunque offerti prevalentemente su base nazionale.
 148.  Inoltre,  si  consideri  che  lo  sviluppo di infrastrutture alternative   a   quelle   dell'incumbent   ha   seguito  una  logica demand-oriented, ossia gli investimenti si sono concentrati in quelle direttrici   che  collegano  le  aree  a  maggior  concentrazione  di potenziali  utenti.  Di  conseguenza, gli operatori che posseggono un network  alternativo, per poter realizzare la propria offerta su base nazionale,  necessitano  di  acquistare  capacita' trasmissiva per le direttrici  non servite dai propri networks. La maggior parte di tali direttrici  possono essere offerte esclusivamente da un operatore che possegga un network costruito perseguendo l'obiettivo di ottenere una copertura completa ed omogenea del territorio nazionale.
 149.  Pertanto, in risposta all'aumento dei prezzi del monopolista nazionale,  un  OLO  valuterebbe  la  convenienza  di  sostituire  il fornitore di servizi trunk, per le direttrici servite da piu' network ma  non dal proprio. Tale sostituzione, dal punto di vista economico, implica  la  necessita'  di  concludere  piu'  di un contratto, e, al limite, nel caso in cui ciascuna direttrice sia servita da un network diverso,  di  porre  in  essere  un  numero di contrattazioni pari al numero  delle  direttrici  servite  da  piu' di un network. A cio' si dovra'  aggiungere  necessariamente  un  contratto con il monopolista nazionale,  per  quelle direttrici servite esclusivamente dal network di   quest'ultimo.  In  alternativa,  lo  stesso  operatore  potrebbe decidere  di  continuare  a  rivolgersi  al  monopolista  nazionale e soddisfare  le sue necessita' di trasporto di flussi di comunicazione fra  le diverse aree del territorio nazionale non servite dal proprio network con un'unica transazione.
 150.   In   considerazione   degli   elevati   costi   fissi   che caratterizzano  i  contratti di fornitura di servizi trunk, l'aumento di   spesa   dovuto   al  nuovo  pricing  del  monopolista  nazionale risulterebbe,  per  la  maggior  parte degli operatori che acquistano segmenti  trunk,  notevolmente  inferiore  all'aumento  dei  costi di transazione, che deriva dalla moltiplicazione dei contratti implicita nella  sostituzione  del  fornitore per le direttrici servite da piu' network.  Di  conseguenza,  si puo' ragionevolmente concludere che la sostituibilita' dal lato della domanda non sia attuabile in una scala tale  da  poter  condizionare  il  prezzo di un ipotetico monopolista nazionale e che, pertanto, anche il mercato trunk abbia un'estensione geografica nazionale.
 
 CONCLUSIONI
 
 151.  Alla luce delle considerazioni appena svolte si conclude che sia   il  mercato  trunk  sia  il  mercato  terminating  abbiano  una estensione geografica nazionale.
 5   Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  considerare nazionale  l'ambito  geografico  dei  mercati  dei  segmenti  trunk e terminating?
 
 3.9.1. Le osservazioni degli operatori
 152.  In  merito  alla  dimensione  geografica  del mercato n. 13, Telecom Italia non condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorita'. In  base  alla  metodologia  delle Guidelines della Commissione, tale operatore   propone   che   siano  identificati  i  seguenti  mercati geografici separati:
 1) mercato  dei  segmenti  terminali  di  linee  affittate  nei 6 principali   distretti  (Milano,  Torino,  Genova,  Bologna,  Roma  e Napoli);
 2) mercato dei segmenti terminali di linee affittate in tutti gli altri distretti d'Italia.
 153.  Telecom  Italia  ritiene  che  nei  sei principali distretti telefonici  le condizioni competitive siano sufficientemente omogenee e  diverse,  soprattutto  in ottica prospettica, da quelle prevalenti nei restanti distretti. Gli operatori alternativi, infatti, avrebbero lanciato  i  propri  servizi  adottando  una  strategia  di  graduale copertura    del    territorio,    concentrando    gli   investimenti infrastrutturali   inizialmente   nelle   principali   aree   urbane, caratterizzate  da  elevata  densita' di utenti, per poi estendere le proprie  infrastrutture  alle  realta'  minori.  Di conseguenza, tale operatore  ritiene  appropriato  segmentare geograficamente i mercati nei  sei  principali  distretti telefonici e nel resto del territorio nazionale.
 154.  Per  quanto riguarda i confini geografici del mercato n. 14, Telecom  Italia ritiene che le infrastrutture di lunga distanza hanno raggiunto   un  significativo  livello  di  sviluppo  sul  territorio nazionale.  In 14 citta' sono presenti con la propria rete almeno tre operatori  alternativi.  Poiche' tra queste 14 citta' si concentra la quasi  totalita'  del  mercato  dei circuiti di trunk, Telecom Italia ritiene  che  tale mercato non debba essere soggetto a nessun obbligo ex  ante  e  richiede  che  in via subordinata, il mercato geografico rilevante  sia individuato esclusivamente su quel numero residuale di direttrici  per  le quali c'e' una domanda di servizi trunk evadibile da un solo operatore.
 155.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone  Omnitel,  Welcome  Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'  di voler definire i confini geografici dei mercati n. 13  e  14 a livello nazionale. Tali operatori ritengono che in Italia il  mercato  dell'offerta  di  linee  affittate sia caratterizzato da condizioni  di  omogeneita'  su tutto il territorio nazionale sia con riferimento  alla  gamma dei prodotti offerti sia ai prezzi praticati alla clientela finale.
 156. Anche nelle aree urbane caratterizzate dalla presenza di reti alternative  di  operatori  entranti,  gli  scenari  competitivi  non presentano  delle specificita' tali da giustificare la individuazione di  mercati  locali  non  essendo  gli  operatori  locali in grado di competere  quanto a livello di diffusione di rete che a condizioni di servizio   con  l'operatore  ex  monopolista.  Piu'  in  particolare, l'offerta  dell'operatore  ex-monopolista  alla clientela non risulta differenziata  sul  territorio  in  ragione  della  maggiore o minore pressione   competitiva.  Anche  nelle  aree  in  cui  gli  operatori concorrenti  sono  presenti  con  infrastrutture  di rete proprie non sempre  sono  in  grado  di  competere con l'operatore ex-monopolista nell'acquisizione   di   clienti  multisede  localizzati  sull'intero territorio  nazionale  in quanto le infrastrutture degli OLO non sono diffuse  in  modo capillare sul territorio come quelle dell'operatore dominante.
 
 3.9.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 157.  Le  risultanze  della consultazione pubblica evidenziano che tra  tutti  gli operatori rispondenti solo un operatore di rete fissa non  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di definire un ambito geografico nazionale per i mercati n. 13 e 14.
 158.  Per  quanto  riguarda  il  mercato  geografico rilevante dei segmenti   terminating,   l'Autorita'   rileva   che  non  sussistono significative  differenze  sul  grado  di competizione presente nelle principali  citta'  rispetto  al  resto  del  territorio nazionale. A questo  proposito,  giova  rilevare  che  la  presenza  di  operatori alternativi  nelle  principali  citta'  italiane  con  le  cosiddette infrastrutture   MAN   (Metropolitan  Area  Network) non  implica  la possibilita'  di  servire  tutti clienti situati in tali citta'. Tale infrastruttura  di rete rappresenta, infatti, la rete di trasporto di breve-media distanza in grado coprire il territorio urbano collegando i  principali  stadi di linea. Anche nelle maggiori citta', tuttavia, taluni  stadi  di  linea  non  sono  collegati da MAN degli operatori alternativi  e  sono  accessibili  sono attraverso l'interconnessione alla  rete  di  trasporto di Telecom Italia domandando il servizio di fornitura  dei  segmenti  terminating.  Una  quota  significativa  di segmenti  terminating e' destinata a servire clienti affari multisede che  possono  essere situati in aree urbane densamente popolate i cui stadi  di linea di pertinenza non sono raggiunti dalle infrastrutture MAN  degli  operatori  alternativi.  Cio'  e'  dovuto al fatto che il raggiungimento  di  tutti  gli stadi di linea attraverso investimenti massicci  con  infrastrutture di rete proprie richiede di disporre ex ante  di  un  significativo  parco  clienti  in grado di sfruttare le economie scala e di ripartire gli elevati investimenti fissi iniziali su  un  numero  considerevole di clienti. In assenza di tali economie gli   investimenti   degli   operatori   alternativi  possono  essere realizzati  esclusivamente  in  modo  graduale,  mirando  le  proprie offerte, basate su infrastrutture di rete proprietarie, alle aree con un piu' alto tasso di clientela affari.
 159.  I segmenti terminating includono al proprio interno elementi relativi  alla  rete  di accesso che come noto rappresenta tuttora un essential  facility  economicamente  non  duplicabile  fornita  quasi esclusivamente da Telecom Italia sia all'ingrosso sia al dettaglio.
 160.  Cio'  fa  si'  che  la  maggiore  infrastrutturazione  degli operatori  alternativi  nelle principali citta' non influenza in modo significativo  il  livello  competitivo  dei  segmenti  terminating a livello urbano o regionale.
 161.   Sulla  base  di  quanto  premesso  l'Autorita'  richiamando espressamente  le  valutazioni  espresse nei considerati da 108 a 113 dell'Allegato  B  alla  delibera n. 153/05/CONS ritiene che i confini del   mercato   geografico  rilevante  n.  13  debbano  avere  ambito nazionale.
 162.   In   merito  al  mercato  geografico  dei  segmenti  trunk, l'Autorita'   ha   rilevato  che  un  numero  limitato  di  operatori alternativi   di   rete  fissa  detiene  infrastrutture  relative  al trasporto  di  lunga  distanza  per  alcune  principali direttrici. I portanti  trasmissivi  di  lunga distanza degli operatori alternativi sono  diffusi  prevalentemente  nelle  aree centro-settentrionali del Paese.  Il  singolo operatore concorrente di Telecom Italia non e' in grado  di  coprire  l'intero  territorio  nazionale  con  la  propria infrastruttura  di  rete di lunga distanza in quanto la realizzazione di una rete nazionale completa e' ancora in fase di realizzazione. La domanda  di  segmenti  trunk  da  parte  del  singolo  cliente non si concentra   necessariamente  su  una  specifica  direttrice  ma  puo' richiedere  il  collegamento  di  piu'  sedi  situate  all'interno di diverse  regioni.  Conseguentemente,  un  operatore  alternativo  che intende  servire  i  clienti  multi-sede  potrebbe essere costretto a rivolgersi  ad  un  numero  rilevante di operatori diversi da Telecom Italia  sostenendo ingenti costi di transazione e di interconnessione verso  piu'  operatori  per  essere  in  grado  di  coprire  l'intero territorio nazionale con il servizio di lince affittate.
 163.  In  conclusione,  la  presenza  di  infrastrutture  di  rete alternative  a  quella  di  Telecom  Italia  non  ha  mutato  in modo significativo  in  ambito  regionale  il  livello  concorrenziale del trasporto  di  lunga distanza in quanto la domanda dei segmenti trunk e'  rivolta  al  collegamento  di  piu'  sedi  dello  stesso  cliente localizzate su tutto il territorio nazionale.
 164.  L'Autorita',  sulla  base  di  quanto premesso e richiamando espressamente  le valutazioni effettuate nei considerati da 114 a 118 dell'Allegato  B alla delibera n. 153/O5/CONS, ritiene che in ragione dell'omogeneita'   competitiva   rilevata   sul  mercato,  i  confini geografici  del  mercato  n.  14  debbano  essere  definiti a livello nazionale.
 4. Valutazione del significativo potere di mercato
 
 4.1. Introduzione
 165. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo,  in  relazione al processo di definizione e di valutazione del  significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento della  definizione  di  significativo potere di mercato a quella data dalla  Corte  di  giustizia  europea  per  la  nozione  di  posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice, all'articolo  17,  comma  2,  afferma  che "si presume che un'impresa disponga  di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente  con  altri,  gode di una posizione equivalente ad una posizione  dominante  ossia  una posizione di forza economica tale da consentirle  di  comportarsi  in misura notevole in modo indipendente dai  concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una sintesi  degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del    concetto   di   posizione   dominante   nell'industria   delle comunicazioni  elettroniche  e'  contenuta  nelle Linee guida dell'11 luglio  2002  che  le  ANR  devono  tenere  in  massimo  conto  nello svolgimento  delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).
 166.  Le  linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR devono  fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della  Commissione  ed  alla  relativa  giurisprudenza della Corte di giustizia  e  del  Tribunale  di  primo grado in materia di posizione dominante.  In  realta'  l'applicazione  ex  ante  della  nozione  di significativo  potere  di  mercato  da parte delle ANR richiedera' un adeguamento  delle  modalita'  di  valutazione  del potere di mercato utilizzate  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza,  in  virtu' della considerazione  che  le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi diverse   da  quelle  assunte  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza nell'applicazione  retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni  dell'Autorita'  si  avvarranno, inter alia, di elementi di tipo  previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del  mercato  disponibili  al  momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte  previsionale  verra' calibrato sulla periodicita' che il Codice  impone  per  le analisi di mercato, che come gia' specificato altrove, e' pari a 18 mesi.
 167. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si  misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile  delle  vendite  o dei ricavi a favore di altre imprese. Tale  capacita'  e'  sottoposta  ad  una  serie  di  vincoli  di tipo concorrenziale   provenienti   sia   dai  concorrenti  che  l'impresa fronteggia  direttamente  nel proprio mercato di appartenenza, sia da imprese  che  potrebbero  decidere  di  entrare  nel  mercato a medio termine  qualora  si  verifichi  un  piccolo,  ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi.
 168.  La  quota  di  mercato  detenuta  da  un'impresa puo' essere utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene nel  nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi  concorrenziali  risulti  ridimensionato  rispetto  al quadro precedente,  le  linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75, ricordano  espressamente  che  "le quote di mercato sono spesso usate come  indicatore  indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se al  paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e' preferibile  utilizzare  quote  di  mercato  calcolate sulla base del valore  delle  vendite,  al  successivo  paragrafo 77, si afferma che "spetta  alle  ANR  decidere  i  criteri  piu' adatti per misurare la presenza  sul  mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla raccomandazione.
 169.  La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo 78,  ricordano  che  le  Autorita' di regolamentazione devono percio' "intraprendere  un'analisi  completa  e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza  di  un significativo potere di mercato". A tal proposito vengono  indicati  quali  criteri  per  la  misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di    infrastrutture    difficilmente    duplicabili,   le   barriere all'ingresso,   le   economie   di   scala   e  di  diversificazione, l'integrazione  verticale,  la  rete  di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.
 170.   Il  riscontro  di  una  posizione  di  dominanza  non  puo' prescindere  da  una valutazione della facilita' di ingresso e quindi delle  barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel settore  delle  comunicazioni  sono costituite da vincoli normativi e dalla  necessita'  di  effettuare  notevoli  investimenti, non sempre recuperabili.  Per  quanto  riguarda i primi si pensi, ad esempio, al caso  in  cui  si  e'  fissato  un limite al numero di imprese aventi accesso  allo  spettro  radio  per l'offerta di servizi connessi. Per quanto  riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali di  produzione  di  investimenti  in  capitale fisso con limitati usi alternativi  al  di  fuori  dell'industria  delle comunicazioni. Tali barriere   all'ingresso,  pero',  possono  rivestire  un  ruolo  meno importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione tecnologica,   come  e'  il  caso  per  determinati  servizi/reti  di telecomunicazione.
 171. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita' con  l'articolo  82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un rilevante  potere  di  mercato,  ossia  puo'  detenere  una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e  la  giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o piu'  imprese  detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto  ai  loro  clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che la  Commissione  ha  affermato che l'assenza di concorrenza effettiva non  necessariamente  deve  essere ricondotta all'esistenza di legami economici,  nel  senso  di legami strutturali, o ad altri fattori che potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.
 172. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita' nazionali  di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle condizioni  possano  favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva,  devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato siano  tali  da  favorire  un  coordinamento  tacito,  e  ii) se tale coordinamento   sia   sostenibile.  Affinche'  il  coordinamento  sia sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a sottrarsi  al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione degli  altri  componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti ed  i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.
 173. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la giurisprudenza  della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che una  posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano alcune  specifiche  condizioni  di mercato tra le quali si ricordano: un'elevata  concentrazione,  un  parallelismo  fra  la  struttura dei prezzi  e  dei  costi,  una  crescita  moderata  o  stagnazione della domanda,   una   scarsa  elasticita'  della  domanda,  una  maturita' tecnologica  e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la sussistenza di legami e interconnessioni  - anche informali  - fra le imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.
 
 4.2. L'analisi sul significativo potere di mercato
 174.  La  dimensione e l'evoluzione dei mercati 13 e 14 sono state valutate sulla base dei dati ricevuti dagli operatori relativamente a volumi e ricavi per gli anni 2001, 2002 e 1° semestre 2003 segmentati per classi di capacita(16) e per distanza chilometrica(17). Tali dati sono  stati  richiesti  separatamente  per la capacita' venduta nella tratta  utente finale-POP e nella tratta POP-POP al fine di stimare i volumi ed i ricavi, rispettivamente, per i mercati 13 (terminating) e 14 (trunk).
 175.   I   volumi,  ossia  il  numero  dei  collegamenti  venduti, costituiscono  un  indicatore  affidabile  in quanto vengono rilevati direttamente  dai  sistemi  di contabilita' industriale e di gestione della  rete degli operatori, tuttavia, si tratta di un indicatore che non  tiene  conto  della differenziazione del prodotto (in termini di capacita', lunghezza e servizi aggiuntivi).
 176.  I  ricavi,  viceversa,  riflettendo  la capacita' di offrire servizi  complessi  e  diversificati,  risultano  un  indicatore piu' direttamente  collegato alla dinamica del mercato. Infatti, il prezzo di  mercato  delle  linee  affittate  dipende,  a  parita'  di  altre condizioni  commerciali  e  contrattuali,  dalla  lunghezza  e  dalla velocita' del collegamento. D'altro canto, un'analisi che tenga conto esclusivamente   dei   ricavi   e'   limitata  dalla  difficolta'  di rilevazione  dei  medesimi nei sistemi di contabilita' industriale ad un  livello di dettaglio tale da consentire un'adeguata segmentazione del  mercato.  Infatti,  i servizi di linee affittate sono inclusi in molteplici  offerte  commerciali, non sempre facilmente riconducibili alla  mera  offerta  di  capacita'  dedicata.  I  contratti  ad  essi relativi,  in  genere,  prevedono  un  unico  compenso  a  fronte  di prestazioni    diversificate    (tecnicamente,    geograficamente   e temporalmente).  Poiche'  i  servizi  sono acquistati tanto da utenti finali  quanto  da  operatori  di  telecomunicazione,  sono  poche le imprese  che  propongono  listini  differenziati retail e wholesale e comunque,  spesso,  anche  quando  i  listini differenziati esistono, risultano entrambi accessibili agli operatori.
 177.   Per   queste   ragioni   al   fine   di   giungere  ad  una rappresentazione  quanto  piu'  fedele  dell'evoluzione  del  mercato nell'arco  di  tempo  sottoposto  a  rilevazione  (2001  - I semestre 2003),  si  ritiene  opportuno  utilizzare sia i volumi sia i ricavi. Infatti, un'analisi che ponga la dinamica del mercato in relazione al numero  di  collegamenti venduti da ciascun operatore puo' compensare le  difficolta'  di  imputazione  dei  ricavi a ciascuna tipologia di servizio    riconducibile    all'offerta    di   capacita'   dedicata all'ingrosso.
 178.  A  tal  proposito occorre evidenziare che le caratteristiche del mercato in esame suggeriscono di considerare stabile una quota di mercato  che  oscilli  in  un  intervallo del 5%, centrato sul valore all'inizio della rilevazione. Infatti, si deve tener presente che:
 a. le  contrattazioni  nascono  dall'interazione fra un ristretto gruppo di operatori;
 b. le contrattazioni raramente riguardano singoli collegamenti;
 c. la struttura degli sconti favorisce la stipula di contratti di lunga  durata  e  riferiti  ad una pluralita' di servizi (ad esempio, Telecom  Italia  offre  sconti  per  fatturato  e  per  contratti con forniture pianificate nel tempo).
 179.  Pertanto,  la  domanda di mercato e' generata da un limitato numero  di  contrattazioni  per  ottenere  la fornitura di un insieme complesso  di  servizi.  Di  conseguenza,  la dinamica delle quote di mercato  presenta discontinuita', che suggeriscono di non considerare come  permanenti  variazioni che potrebbero essere dovute, al limite, al trasferimento o alla cessazione di un unico contratto.
 a) La dimensione del mercato e le quote di mercato
 180.   I   volumi  digitali  venduti  sono  espressi,  quando  non specificato  diversamente,  in  termini  di  "numero  di collegamenti equivalenti  ad  una velocita' di 2 Mbit/s"(18). In tal modo, si puo' far   riferimento  ad  un'unica  unita'  di  misura  della  capacita' wholesale complessivamente venduta e, al contempo, si puo' utilizzare il  medesimo parametro per effettuare un'analisi delle diverse classi di  velocita' presenti sul mercato. Di conseguenza, la dimensione del mercato cui ci si riferisce deve essere intesa come espressione della capacita'  acquistata,  piuttosto  che come indicazione del numero di collegamenti attivati.
 181.  Le classi di velocita' digitale sono state raggruppate nelle seguenti:
 - bassa: collegamenti digitali fino a 2 Mbit/s;
 - media: collegamenti a 2 Mbit/s;
 - alta: collegamenti superiori a 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s;
 - altissima: collegamenti oltre i 155 Mbit/s.
 182.  La misurazione dei volumi in circuiti equivalenti a 2 Mbit/s risulta  sottostimare  il reale numero dei collegamenti inferiori a 2 Mbit/s  e sovrastimare quello dei collegamenti superiori ai 2 Mbit/s. Data  la  gamma  dei  collegamenti offerti dagli operatori, l'effetto prevalente risulta essere il secondo.
 183. Il totale dei collegamenti attivati, analogici e digitali, e' passato da circa 50.000 nel 2001 a circa 58.000 nel 1° semestre 2003, con  un  tasso  di  crescita  totale  pari a circa il 16%. I circuiti analogici hanno mostrato un tasso di riduzione del 15%, mentre quelli digitali sono cresciuti del 17% nel medesimo periodo.
 184.  La  domanda  di  capacita'  trasmissiva dedicata puo' essere illustrata  analizzando il contributo di ciascuna classe di velocita' al  totale dei collegamenti attivati nel mercato wholesale, analogici e digitali:
 
 Tabella 2
 Quota sul totale volumi (n. collegamenti attivati)
 Collegamenti digitali
 |    Bassa     |    Media     |              |  Altissima Analogici|  velocita'   |  velocita'   |Alta velocita'|  velocita' ---------------------------------------------------------------------
 4%    |     20%      |     74%      |    1,99%     |    0,01%
 Fonte: elaborazioni Autorita' su dati forniti dagli operatori
 
 185. La tabella 2 evidenzia una concentrazione della domanda nella classe  di  collegamenti  di velocita' media (2 Mbit/s) ed il ridotto numero  di  collegamenti  attivati  nelle  classi  di  velocita' piu' elevate.
 186.   Nel   periodo   di  rilevazione  dei  dati,  il  numero  di collegamenti  digitali  (espressi in linee equivalenti a 2 Mbit/s) e' aumentato  del  23%  passando  da  circa 97.000, nel 2001, a circa di 120.000,  al  30  giugno  2003.  Tuttavia,  tale  aumento deve essere considerato  come  la  somma  di  due effetti: la crescita del numero reale  di  collegamenti  e la migrazione degli utenti verso servizi a velocita'  piu'  elevate. La tabella che segue illustra la domanda di capacita'  trasmissiva dedicata analizzando il contributo di ciascuna classe  di  velocita'  al  totale  dei  volumi acquistati espressi in collegamenti a 2 Mbit/s:
 
 Tabella 3
 Quota sul totale volumi (n. collegamenti attivati) Bassa velocita' |Media velocita' |Alta velocita' |Altissima velocita'
 1%       |      36%       |      46%      |        17%
 Fonte: elaborazioni Autorita' su dati forniti dagli operatori
 
 187.  Da  un  confronto  con  la  tabella  2  risulta evidente che cambiando unita' di misura il peso sul totale dei volumi per ciascuna classe  di  velocita'  muta  radicalmente,  pur  tenendo presente che quest'ultima  tabella  3  rappresenta  solo  i  collegamenti digitali (cioe'  circa  il  96%  del  numero  totale  di collegamenti attivati riportati nella tabella 2).
 188.  Il  confronto  con  la  tabella  2  dimostra l'effetto della conversione   in  collegamenti  equivalenti  a  2Mbit/s  sulla  reale percezione  dei  volumi  venduti.  In  particolare,  appare  evidente l'esiguo numero di collegamenti "fisici" che corrisponde agli elevati volumi rilevati nelle classi di velocita' superiore ai 2 Mbit/s.
 189.  Per  quanto riguarda i ricavi, si osserva che questi ultimi, nel  periodo della rilevazione, sono diminuiti complessivamente circa del 4.5%. In prima approssimazione, quindi, si potrebbe affermare che nel  mercato  in  esame si e' assistito ad una generale riduzione dei prezzi.  Tuttavia, si devono considerare alcune caratteristiche della struttura  dei  prezzi  che possono aver comportato una riduzione dei ricavi:
 a. il  contributo  fisso  di  attivazione  della linea che, in un mercato  dal  ridotto tasso di rotazione della clientela, esaurisce i suoi effetti sui ricavi in un periodo di tempo limitato;
 b. l'aumento  della  capillarita'  delle  reti, che diminuendo la lunghezza  media  dei  collegamenti  venduti  nel  mercato wholesale, riduce anche la spesa per l'acquisto di capacita' dedicata.
 In  effetti,  il  mercato in esame mostra un livello dei prezzi in lieve  diminuzione  ed  una ancora piu' evidente riduzione del ricavo medio per collegamento.
 190.  Al  30  giugno  2003, il dato semestrale in ricavi mostra un totale pari a circa 417 milioni di euro. La seguente tabella illustra la  diversa  capacita'  di  generare ricavi delle classi di velocita' disponibili nel mercato delle linee affittate wholesale:
 
 Tabella 4
 Quota sul totale sei ricavi Bassa velocita' + |               |              |
 analogia     |Media velocita'|Alta velocita'|Altissima velocita' ---------------------------------------------------------------------
 123%       |      59%      |    27,5%     |       1,5%
 Fonte elaborazione Autorita' su dati forniti dagli operatori
 
 191.  La  tabella  4  conferma  l'importanza  dei collegamenti a 2 Mbit/s  nel  mercato  wholesale  della capacita' dedicata. 11 dato in ricavi,  inoltre,  considerato  alla  luce  della tabella 2, dimostra l'elevata   redditivita'   dei  collegamenti  ad  alta  ed  altissima velocita',  che  presentano  un  ricavo  per  linea estremamente piu' elevato  di  quello  generato  dalle altre classi di velocita', anche tenendo  conto  dell'effetto  sui  prezzi  della  lunghezza media dei collegamenti,  generalmente  correlata positivamente con la classe di velocita'.
 192.  Le  quote  di  mercato  sono  state  calcolate sia in volumi (espressi,   quando  non  diversamente  specificato,  in  termini  di collegamenti  equivalenti  a  2  Mbit/s),  sia in ricavi (espressi in migliaia di euro).
 193.  Per  quanto riguarda i criteri per il calcolo della quota di mercato,   e'   importante   ricordare   che  le  Linee  Guida  della Commissione,  nell'attribuire  alle  NRAs  il  compito  di decidere i criteri  piu'  adatti  per  misurare  la  presenza  sul mercato delle imprese,  precisano "a titolo esemplificativo, i proventi delle linee affittate,  la  capacita'  affittata  o  il numero di punti terminali delle  linee  affittate  possono  fungere  da eventuali parametri del potere  relativo dell'impresa nei mercati delle linee affittate. Come rilevato dalla Commissione il numero in se' dei punti terminali della linea  affittata  non tiene conto dei diversi tipi di linee affittate disponibili  sul  mercato, che vanno dalle linee affittate analogiche per  la  trasmissione  vocale,  alle linee affittate digitali ad alta velocita',  dalle  linee affittate locali alle linee a lunga distanza internazionali.  Tra  i  due elementi, i ricavi delle linee affittate rappresentano  forse  il  criterio  di misurazione piu' trasparente e meno docile ". (par. 77 Linee Guida)
 194.  Come si e' visto precedentemente, la Commissione lascia alle Autorita' nazionali totale liberta' nella definizione del confine tra i  due mercati all'ingrosso per la fornitura di circuiti dedicati pur precisando  che  l'individuazione  di tale confine deve essere basata sulle  topologie  di  rete specifiche di ciascuno stato membro. Sulla base  di tali indicazioni si e' provveduto a fissare il confine tra i due  mercati  in  corrispondenza  dei nodi della rete regionale di II livello della rete di trasmissione SDH di TI.
 195.  Tuttavia,  i sistemi di contabilita' aziendale e di gestione delle  reti  degli  operatori,  nella  maggior  parte  dei  casi, non prevedono  allo  stato  la  rilevazione  separata tra servizi trunk e terminating dei ricavi e dei volumi da capacita' wholesale. Pertanto, solo  alcuni operatori hanno fornito stime relative alla suddivisione tra  trunk  e terminating seguendo il livello di dettaglio richiesto, mentre   la  maggior  parte  ha  fornito  informazioni  di  carattere qualitativo sulla plausibile ripartizione dei volumi e dei ricavi tra i due mercati. L'unico operatore che ha fornito evidenza separata dei soli  volumi  relativi  ai  due  mercati,  suddivisi  per  classi  di capacita' e lunghezza dei collegamenti, e' TI.
 196.  Per  le  suddette  ragioni,  risultando i dati forniti dagli operatori  non omogenei e, in alcuni casi, incompleti, l'Autorita' ha fatto  ricorso ad una procedura di stima per ottenere una valutazione delle  quote  di mercato detenute dai principali operatori attivi nei mercati dei segmenti trunk e terminating.
 197. Il modello di stima utilizzato considera l'arco temporale che va  dall'1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003, per il quale si dispone di informazioni  sufficientemente omogenee e si propone di utilizzare le informazioni  fornite dagli operatori per giungere ad una valutazione delle quote di mercato nei segmenti trunk e terminating.
 198. Il modello di stima si basa sulle seguenti considerazioni:
 a.  TI e' l'unico operatore che offre collegamenti analogici e la sua  quota  nei  collegamenti a bassa velocita' digitale (minori di 2 Mbit/s) e' prossima al 100%;
 b. i  dati  consentono  di  calcolare,  per  ciascuna  classe  di velocita', il coefficiente di ripartizione (volumi terminating/volumi totali) dei volumi venduti da TI;
 c. le  informazioni  di cui si dispone permettono di segmentare i volumi  venduti  da TI, per ogni classe di velocita', in tre fasce di lunghezza  (entro  i  60  Km,  tra  60 e 300 Km ed oltre 300 Km) e di stimare  la  lunghezza  media  dei  collegamenti  in  ciascuna fascia chilometrica;
 d. i  prezzi  praticati  da  Telecom  Italia  sono  pubblici e si applicano  alla  totalita'  dei  volumi  venduti,  pertanto  i volumi dichiarati  da  TI  possono  essere valorizzati utilizzando i listini pubblicati;
 e. per  quanto  riguarda  gli OLO, le informazioni a disposizione non  permettono  di disaggregare l'offerta tra segmento terminating e segmento  trunk;  tuttavia, la modalita' di comunicazione dei dati da parte  degli  operatori  giustifica  la  definizione di una delle due grandezze,  volumi  e ricavi in via residuale (ossia, come differenza fra il totale generale e la grandezza calcolata esplicitamente);
 f. i  dati  quantitativi  disponibili  mostrano  una composizione piuttosto  eterogenea  dell'offerta commerciale degli OLO tra i quali si  riscontra,  da  un  lato,  la  presenza di operatori di telefonia nazionale,  generalmente  dotati  di un network abbastanza capillare, attivi  tanto nel segmento trunk quanto nel terminating e, dall'altro lato,  la  presenza  di Carriers, che concentrano la loro offerta nei piu' remunerativi servizi trunk(19);
 g. si riscontra, inoltre, la presenza di operatori attivi in aree territoriali   limitate,   specializzati   nell'offerta   di  servizi terminating  (si  pensi alle ex Municipalizzate) che complessivamente realizzano una quota residuale del fatturato totale;
 199.  La  suddivisione  del  mercato  per  classi di velocita' dei collegamenti  consente di semplificare l'analisi per alcune tipologie di  collegamenti.  Per  esempio,  la  suddivisione esatta, in servizi trunk  e  terminating,  dei  volumi  e dei ricavi generati da tutti i collegamenti analogici e da quelli a bassa velocita' digitale, appare di  scarso  valore  informativo,  dal  momento  che,  nelle classi di velocita'  in  questione,  la  quota  di mercato di Telecom Italia e' uguale,  o  prossima,  al 100%, tanto nei servizi trunk che in quelli terminating.
 200.  Per  quanto  riguarda  i  collegamenti digitali ad altissima velocita',   il   criterio   di   suddivisione   consente  di  trarre un'ulteriore conclusione in merito alla ripartizione dei volumi e dei ricavi.  Si  e'  riscontrato,  infatti,  che  le  linee  digitali  ad altissima  velocita',  per  le caratteristiche tecniche e commerciali che  le  contraddistinguono,  vengono utilizzate quasi esclusivamente per  fornire  servizi  trunk.  Pertanto,  nel  modello  di stima, non risulta necessario ripartire i volumi e ricavi relativi a questo tipo di  collegamenti  tra  trunk  e terminating, in quanto possono essere interamente inclusi nel mercato trunk.
 201.  Un discorso diverso vale, invece, per i collegamenti a media e  ad  alta velocita' digitale che vengono utilizzati per fornire sia servizi  trunk  sia  servizi terminating. In questo caso, quindi, per giungere  al  calcolo  delle  quote  di mercato, occorre conoscere la ripartizione,  fra  servizi  trunk  e terminating, di volumi e ricavi generati dall'offerta delle suddette categorie di collegamenti.
 202.  L'analisi delle quote di mercato e' stata effettuata secondo livelli  di aggregazione crescenti. Inizialmente, si sono considerati i  volumi  ed  i  ricavi relativi ai collegamenti digitali a media ed alta  velocita',  separatamente  per  il  terminating  ed  il  trunk. Successivamente,  sono  stati  inclusi  nel  segmento  trunk  ad alta velocita'  i  collegamenti  ad altissima velocita' digitale. Infatti, l'esiguo  numero  di  linee  ad  altissima velocita' digitale vendute rende  scarsamente  significativo  l'approfondimento  della  dinamica delle  quote  di  mercato in questa specifica classe di collegamenti. Inoltre,  in  considerazione del significativo impatto del fattore di equivalenza  a  2  Mbit/s sulla misurazione dei volumi venduti, si e' ritenuto  opportuno  condurre  l'analisi esclusivamente in termini di ricavi.
 203.  Sono  state  poi considerate congiuntamente le tre classi di velocita' digitale (media, alta ed altissima). Al fine di non ridurre la  significativita' dei risultati ottenuti, questa fase dell'analisi quantitativa  e'  stata condotta esclusivamente in termini di ricavi. Infatti,  solo  in  tal modo si sono potuti superare i problemi, gia' piu' volte evidenziati, causati dall'aggregazione di un insieme cosi' eterogeneo di servizi.
 204.  Infine,  per giungere ad una stima delle quote per i mercati trunk  e  terminating cosi' come definiti precedentemente, sono stati inclusi  nel  calcolo  delle quote di mercato anche i ricavi relativi alle linee analogiche ed alle basse capacita' digitali.
 205. Il modello di stima ha prodotto i seguenti risultati: Bassa velocita' + |               |              |
 analogia     |Media velocita'|Alta velocita'|Altissima velocita' ---------------------------------------------------------------------
 123%       |      59%      |    27,5%     |       1,5%
 
 Tabella 5
 Quota di mercato di TI nel mercato TERMINATING in ricavi
 ; 2002            |           1° settembre 2003
 96.1             |                 95.7
 Fonte elaborazione autorita' sui dati forniti dagli operatori
 Tabella 6
 Quota di mercato di TI nel mercato TRUNK in ricavi
 2002            |           1° settembre 2003
 87.2            |                  87.5
 Fonte elaborazione autorita' sui dati forniti dagli operatori
 
 Le  tabelle  (5 e 6) mostrano valori molto elevati e stabili delle quote  di mercato di TI in entrambi i mercati analizzati (terminating e trunk).
 b) Criteri  aggiuntivi  di  valutazione  del potere di mercato nel mercato  terminating.  Vincoli  che  agiscono  dal lato dell'offerta: barriere   all'ingresso,   economie   di  scala,  di  densita'  e  di diversificazione,   integrazione   verticale,  accesso  alle  risorse finanziarie
 206.  Il  riscontro  di  eventuali posizioni di dominanza non puo' prescindere   da   un'analisi   approfondita   delle  caratteristiche economiche  dei  mercati  rilevanti  individuati.  Si ritiene che, in relazione ai mercati terminating e trunk delle linee affittate, oltre alla  dinamica  del  mercato ed all'ampiezza delle quote detenute dai singoli  operatori,  i  criteri piu' importanti per la valutazione di posizioni  dominanti siano: la dimensione delle barriere all'ingresso
 - ed in particolare la presenza di sunk costs, di economie di scala, di  densita'  e  di  diversificazione  - l'integrazione verticale, la difficolta'    nell'accesso   alle   risorse   finanziarie,   nonche' l'esistenza  delle  barriere  che  agiscono dal lato della domanda di mercato. Si ritiene, invece, che i vantaggi a livello tecnologico non costituiscano  un  importante  elemento  di  valutazione del grado di concorrenza  presente nei mercati in esame. La tecnologia sottostante l'offerta  di  linee  affittate e' alquanto matura e nessun operatore gode in maniera esclusiva o preferenziale di un tale beneficio.
 207.  La  presenza  di  elevate  barriere all'ingresso nel mercato terminating  potrebbe  incoraggiare, in linea di principio, eventuali condotte anticoncorrenziali da parte delle imprese in possesso di una quota  di mercato significativa. Tali barriere, infatti, scoraggiando le  nuove  imprese  ad  entrare,  riducono  la  possibilita'  per  la concorrenza  potenziale  di  esercitare  un  vincolo  competitivo  ai comportamenti di mercato delle imprese gia' esistenti.
 208. I principali ostacoli all'accesso al mercato in esame sono di natura strutturale. Per poter offrire segmenti terminali, infatti, un operatore deve sviluppare una rete capillare, il che richiede ingenti investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato (sunk  costs) e  tempi  di  realizzazione  particolarmente lunghi. Si tratta,  prevalentemente,  di  costi  di scavo, di posa dei cavi e di acquisto   di  apparati,  ovvero  di  costi  che  Telecom  Italia  ha prevalentemente  sostenuto  in  una  situazione  di  monopolio  e con l'obiettivo  di servire il 100% dell'utenza potenziale. Viceversa gli OLO,   che   sono  tuttora  nella  fase  di  sviluppo  delle  proprie infrastrutture,  devono  valutare  la  convenienza  economica di tali investimenti  che,  al  di  fuori di certe direttrici e di certe aree geografiche,  potrebbe  essere piuttosto bassa. Rispetto alle reti di backbone,  facilmente riconvertibili ad utilizzi e clienti diversi, i segmenti  terminali di rete sono caratterizzati da un elevato livello di  specificita'  rispetto  ai  clienti finali e, quindi, da maggiori livelli  di  rischio data la scarsa probabilita' di sfruttare appieno la  capacita'  nel corso della vita utile dell'investimento. Per tali ragioni,   gli   investimenti   nelle   infrastrutture   di   accesso costituiscono  ancora  un fenomeno piuttosto marginale, limitato alle aree  geografiche  caratterizzate da una maggiore densita' di clienti di  medio-grandi dimensioni e con esigenze avanzate di connettivita'. In   alcune  aree  metropolitane,  un  solo  operatore  (Fastweb) sta progressivamente  realizzando  un'infrastruttura  di accesso in fibra ottica  relativamente  capillare.  Tuttavia,  va  rilevato  che  tale operatore  ha  potuto  beneficiare  della  possibilita' di utilizzare infrastrutture  civili  realizzate  a meta' degli anni '90 da Telecom Italia nelle citta' maggiori (cfr. causa Seat Pagine Gialle  - Cecchi Gori   Communications,  C.1458) per  l'offerta  di  servizi  di  tipo televisivo,   nonche'   della  possibilita'  di  accedere  a  risorse economiche  in  larga  misura  attraverso  un  processo di quotazione avviato  in  una  fase  congiunturale particolarmente positiva per il settore  delle  telecomunicazioni.  Si  ritiene, pertanto, che non vi siano   elementi   oggettivi   per   affermare   che   tale   modello (infrastruttura  FTTH) possa essere agevolmente replicato nel breve e medio  periodo da parte di altri operatori, sia nelle stesse aree sia in nuove aree.
 209. In base a quanto esposto precedentemente, si riconosce che le infrastrutture   di   accesso   sono  difficilmente  replicabili  con l'estensione e la capillarita' della rete di Telecom Italia.
 210.  La  presenza  nel  mercato  in  esame di ingenti economie di scala,   di   densita'  e  di  diversificazione  determina  ulteriori condizioni di vantaggio di cui beneficia Telecom Italia rispetto agli operatori alternativi.
 211.    Le    tecnologie    sottostanti    la   realizzazione   di un'infrastruttura  di  accesso  sono  caratterizzate  da  un  elevato rapporto  tra  costi  fissi  e  costi variabili. La fornitura di tali servizi  avviene,  pertanto, in un regime di rendimenti crescenti che da'  luogo  ad  elevate  economie  di scala: all'aumentare dei volumi venduti  si riducono progressivamente i costi unitari. La presenza di economie  di scala traspare, inoltre, implicitamente dalle condizioni di  offerta  sino  ad  oggi  praticate  agli utenti finali da Telecom Italia,  che  prevedono,  infatti, l'applicazione di sconti a volume. Tali  economie  di scala sono rese ancor piu' rilevanti dalle elevate economie  di  densita'  facilmente  conseguibili  nella  fornitura di segmenti  terminali  di linee affittate: il costo della fornitura del servizio  in  esame  decresce  all'aumentare  del numero dei segmenti terminali forniti in una determinata area geografica(20). L'esistenza di  elevate  economie di densita' e' una delle principali ragioni per le  quali  lo  sviluppo  di  infrastrutture  di accesso alternative a quella  di Telecom Italia si sta realizzando nelle aree metropolitane caratterizzate  da  una  maggiore  concentrazione di clienti business (Milano,  Roma,  Torino).  Tuttavia, anche in tali aree, dove gli OLO dispongono  di  propri  segmenti  terminali,  Telecom Italia possiede ancora  una  base  di  utenti  significativamente  piu'  ampia che le consente di sfruttare la propria rete in modo piu' efficiente.
 212.  La  fornitura  di  segmenti terminali consente di realizzare anche  consistenti  economie  di  diversificazione.  Tali segmenti di rete,  infatti,  possono essere utilizzati sia per fornire servizi di linee  affittate  sia  per offrire altri servizi di telecomunicazione (trasmissione  di dati, di voce e video) compatibilmente con la banda disponibile.  L'entita'  di  tali economie dipende sia dalla gamma di servizi  offerti,  sia dai volumi di tali servizi. Telecom Italia, ad oggi,  e'  l'operatore  che  offre  la maggiore varieta' di servizi e registra  volumi  che  sono  di  gran  lunga  superiori  a quelli dei concorrenti.  E'  evidente,  quindi,  che  su  tale  mercato,  ancora marginalmente  aperto  alla  concorrenza, lo sviluppo ed il lancio di un'offerta  altrettanto  ampia  non sembra assolutamente alla portata degli altri operatori.
 213.   Le  considerazioni  svolte  evidenziano  che,  sul  mercato all'ingrosso  dei  segmenti terminali, le barriere legate all'entita' degli  investimenti, nonche' alle economie di scala, di densita' e di diversificazione sono consistenti.
 214.  L'unico  operatore  che  dispone  di  un' effettiva e totale integrazione verticale lungo tutta la catena tecnica ed impiantistica rimane  Telecom  Italia,  che  e'  in  grado  cosi' di beneficiare di considerevoli vantaggi competitivi.
 215.  Un'impresa  integrata verticalmente, infatti, internalizza i costi   di   transazione   e  dispone  di  maggiori  opportunita'  di differenziazione   dei   propri   servizi   rispetto   a  quelli  dei concorrenti.  A  cio' va aggiunta la possibilita' di appropriarsi dei margini  di  profitto  e  di  controllare  l'intera catena di valore, conseguendo  una maggiore qualita' del servizio ed un piu' alto grado di  efficienza.  Oltre  a queste considerazioni, un altro fattore che puo'   avvantaggiare   un   operatore   verticalmente   integrato  e' rappresentato   dalla   riluttanza  di  alcuni  acquirenti  verso  un approccio  di  tipo  multi-vendor.  Spesso,  infatti,  gli  operatori preferiscono  acquistare  servizi di capacita' trasmissiva costituiti da elementi che appartengono alla rete di un unico fornitore.
 216.  In  realta'  il  modello  di business che stanno cercando di perseguire  gli  OLO e' quello dell'integrazione verticale. Tuttavia, il  minor  livello  di  integrazione  raggiunto  rispetto a quello di Telecom  Italia,  consente  loro  di beneficiare dei vantaggi ad essa associati  con  minore  intensita'  poiche'  sono spesso costretti ad acquistare inputs nel mercato all'ingrosso.
 217.    Per    le    imprese   di   piu'   recente   costituzione, indipendentemente  dal  mercato  in  cui si troveranno ad operare, e' molto  difficile  accedere  alle  risorse  finanziarie  nella  misura necessaria  e a condizioni favorevoli. Il mercato dei capitali tende, infatti,  a  discriminare  i nuovi entranti ed a favorire imprese con una  tradizione  solida  ed  un  rating elevato. Questo avviene anche all'interno  del  settore  delle  telecomunicazioni,  dove, peraltro, negli  ultimi  anni  si e' registrato un marcato calo di interesse da parte  degli investitori. E' evidente che Telecom Italia, grazie alle sue  notevoli dimensioni, alla diversificazione delle attivita' ed ai credit  ratings  favorevoli e' ritenuto un operatore poco rischioso e puo'  accedere  al  credito  a condizioni piu' favorevoli rispetto ai nuovi   entranti.   L'esposizione   finanziaria  raggiunta  da  molti operatori  rende, invece, difficile reperire nuovi fondi in relazione tanto al capitale di rischio quanto a quello di debito.
 c) Criteri  aggiuntivi  di  valutazione  del potere di mercato nel mercato  terminating.  Vincoli  che  agiscono dal lato della domanda: barriere al cambiamento e contropotere d'acquisto
 218.   Le   barriere  al  cambiamento  a  livello  wholesale  sono generalmente  elevate  poiche' passare ad un nuovo fornitore comporta spesso ritardi ed interruzioni del servizio per i clienti finali. Nel caso  dei  servizi  di  linee affittate, tuttavia, questi disagi sono piuttosto contenuti per via della maturita' e della standardizzazione raggiunte  dalla tecnologia. Ad impedire materialmente il cambiamento puo'   essere,  invece,  l'assenza  di  altri  fornitori.  Come  gia' precedentemente  rilevato, lo sviluppo di reti alternative di accesso non  ha  interessato in modo omogeneo e capillare l'intero territorio nazionale,  e  si e' concentrato piuttosto sulle aree metropolitane a maggiore  potenzialita' di mercato. Anche quando tali reti sono molto estese  e  capillari,  l'area  metropolitana non e' mai integralmente coperta  ed e' sempre necessaria l'ulteriore realizzazione del tratto finale  di  collegamento  dalla  rete  alla  sede  dell'utente  (drop d'utente).   Pertanto,   gli   operatori   che   vogliano  acquistare all'ingrosso  un  segmento  terminale  possono  ritrovarsi facilmente senza  opzioni  alternative  all'offerta  di  Telecom Italia. Occorre aggiungere  che,  anche  nel  caso  in  cui  esista un'infrastruttura alternativa  a  quella  di Telecom Italia, gli OLO, spesso, non hanno alcun  interesse  a  vendere  all'ingrosso.  Il  modello  di business sviluppatosi  sui  mercati  delle linee affittate e', infatti, quello dell'integrazione   verticale  tra  servizi  wholesale  e  retail  e, pertanto,  dell'autofornitura degli input necessari per realizzare la propria  offerta  al  dettaglio.  Per  un  OLO  l'offerta nel mercato all'ingrosso   di  segmenti  terminating  (date  la  lunghezza  e  la capacita'  di  tali  collegamenti) non  soltanto  puo' rivelarsi poco profittevole,  ma puo' portare al rischio di una maggiore concorrenza sul  mercato  retail.  Anche  quando  cio'  non  avvenga  ed esistano effettivamente  piu' offerte nel mercato all'ingrosso, possono essere gli  operatori  stessi poco propensi ad adottare un approccio di tipo multi-vendor,   preferendo,   piuttosto,   rivolgersi   ad  un  unico fornitore.  Tale scelta puo', infatti, dare diritto a sconti a volume ed  e' garanzia di maggiore omogeneita' del livello delle prestazioni sull'intera   rete,   nonche'   di   riduzione   della   complessita' nell'integrazione e gestione.
 219.  Inoltre,  un fornitore che detiene una quota consistente del mercato  puo'  vedere  il  proprio  potere  di  mercato sensibilmente ridotto qualora debba confrontarsi con una domanda che dispone di una notevole  forza  contrattuale e negoziale. Solitamente questo avviene quando  i  clienti  possono  minacciare in modo credibile di servirsi altrove  e  hanno  dimensioni  tali che gli operatori non possono non tenere  in  considerazione  i  volumi  da  essi  acquistati.  Per  le considerazioni  esposte nel paragrafo precedente risulta evidente che le  ridotte dimensioni dell'offerta wholesale di segmenti terminating alternativa  a  quella di Telecom Italia rendono difficile ipotizzare che  la domanda sia in grado di esercitare qualche forma di pressione nel confronti del fornitore.
 d) Criteri  aggiuntivi  di  valutazione  del potere di mercato nel mercato  trunk.  Vincoli che agiscono dal lato dell'offerta: barriere all'ingresso,  economie  di scala, di densita' e di diversificazione, integrazione verticale, accesso alle risorse finanziarie.
 220.  La presenza di elevate barriere all'ingresso nel mercato del trunk  costituisce  un  importante  fattore  di vantaggio competitivo degli operatori in possesso di una quota di mercato significativa.
 221.  Analogamente a quanto avviene per il mercato all'ingrosso di segmenti  terminali,  l'ingresso  su  questo  mercato  e' ostacolato, principalmente,   da   barriere  di  natura  strutturale  legate  sia all'entita'  degli investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita   dal  mercato  (sunk  costs) sia  alla  lunghezza  dei  tempi necessari   per   la  realizzazione  della  rete.  Tuttavia,  occorre precisare  che  gli  investimenti nella rete di trasporto, rispetto a quelli nell'infrastruttura di accesso, sono caratterizzati da livelli di  rischio piu' bassi, data la maggiore riconvertibilita' della rete a  diversi  utilizzi  e  diversi  clienti.  Ad  oggi, lo sviluppo dei backbone  e'  ancora  concentrato  lungo le direttrici principali, in particolare  nei collegamenti tra le maggiori aree metropolitane e in diverse  aree  del  Centro-Nord.  La maggior parte degli operatori ha realizzato   tali  investimenti  sfruttando,  laddove  possibile,  le infrastrutture civili disponibili sul territorio (strade, autostrade, reti  ferroviarie, reti elettriche, reti gas), o coinvolgendo partner locali  quali  le  aziende  municipalizzate. Lungo alcune direttrici, quindi,  in particolare le piu' importanti in termini di richiesta di capacita'  e  ricavi potenziali, e' possibile affermare che esiste un certo  livello  di  concorrenza.  Tuttavia,  e'  altrettanto vero che rimangono  aree  estese in cui lo sviluppo di reti alternative non ha avuto  luogo  ed e' difficile ipotizzare che avvenga, per lo meno nel breve periodo.
 222.   Per  l'insieme  delle  considerazioni  esposte,  anche  con riferimento  ai  segmenti  trunk,  si riconosce che l'estensione e la capillarita'  della  rete  di Telecom Italia sia ancora difficilmente replicabile.
 223.  Inoltre, il vantaggio di Telecom Italia nel mercato in esame e'  ulteriormente rafforzato dalla presenza di economie di scala e di diversificazione. Come gia' sottolineato nell'analisi del mercato dei segmenti  terminali, nella fornitura di servizi di linee affittate si producono  consistenti  economie  di  scala  e  di  diversificazione. L'elevato rapporto tra costi fissi e costi variabili che caratterizza la  tecnologia sottostante alla fornitura di tali servizi da' origine a    consistenti    economie   di   scala:   una   volta   realizzata l'infrastruttura  di  trasporto,  all'aumentare  dei  volumi  o della capacita'  venduta  si  riducono,  infatti,  progressivamente i costi unitari.  Tali  economie sono sicuramente accessibili anche agli OLO, ma grazie alla propria quota di mercato Telecom Italia e' in grado di sfruttarle in modo piu' efficiente.
 224.  Queste  considerazioni  sono valide anche relativamente alle economie  di  diversificazione,  generate dall'utilizzo della rete di telecomunicazione  per  la fornitura di una molteplicita' di servizi. Solo  una  parte  della capacita' totale dei circuiti viene usata per fornire servizi di linee affittate, per cui i costi ad essi associati sono  condivisi  da piu' prodotti. Di tali economie puo' teoricamente beneficiare  tanto  Telecom Italia, quanto gli OLO. Tuttavia, Telecom Italia,  vendendo  una piu' ampia gamma di servizi e volumi maggiori, si  ritrova  anche  in  questo  caso,  a  poter beneficiare in misura maggiore dei vantaggi derivanti da tali economie.
 225.  Relativamente  ai benefici di cui puo' disporre un operatore integrato   verticalmente   ed  ai  relativi  effetti  sul  grado  di concorrenza  del mercato in esame, valgono le medesime considerazioni svolte nell'analisi del mercato terminating.
 e) Criteri  aggiuntivi  di  valutazione  del potere di mercato nel mercato  trunk. Vincoli che agiscono dal lato della domanda: barriere al cambiamento e contropotere d'acquisto
 226.  Come  precedentemente  affermato,  per  quanto  riguarda  il mercato  terminating,  le barriere al cambiamento a livello wholesale sono  generalmente  elevate  poiche' il cambiamento di fornitore puo' facilmente  comportare  ritardi  e  interruzioni  del  servizio per i clienti  finali.  Tuttavia, anche per il mercato trunk, questi disagi sono   piuttosto   contenuti   per   via   della  maturita'  e  della standardizzazione   raggiunte   dalla  tecnologia  ed  il  principale ostacolo  al cambiamento potrebbe, invece, derivare dalla mancanza di reali alternative.
 227.   Sebbene,   negli   ultimi  anni  si  sia  assistito  ad  un considerevole  sviluppo  di  reti  di  trasporto  di  lunga  distanza (backbone) degli  OLO,  tali  reti  non sono state realizzate in modo capillare  ed  omogeneo  lungo  il territorio nazionale, ma collegano essenzialmente  le  principali  aree  metropolitane, privilegiando il Centro-Nord  rispetto  al  Sud  di Italia. Gli operatori che vogliano acquistare  un  segmento  trunk  possono  ritrovarsi,  quindi,  senza opzioni  alternative  all'offerta di Telecom Italia. Inoltre, come si e' detto nella sezione relativa al mercato terminating, il modello di business  prevalente  sui  mercati  delle  linee  affittate e' quello dell'integrazione   verticale  tra  servizi  wholesale  e  retail  e, pertanto,  dell'autofornitura  degli  input  necessari per realizzare l'offerta  al  dettaglio. Nel caso di aumento dell'offerta di servizi di   capacita'  tramissiva  a  livello  wholesale,  cresce  anche  la concorrenza  sul mercato retail, per cui gli operatori, in assenza di un  obbligo  regolamentare,  possono  essere  poco propensi a vendere all'ingrosso. Tuttavia, rispetto al caso dei segmenti terminating, la vendita a livello wholesale di segmenti trunk e' sicuramente in grado di  generare  margini  di  profitto piu' ampi. Un'altra opzione per i clienti   potrebbe   essere   quella  dell'autofornitura.  Come  gia' ricordato  pero', ad eccezione delle principali direttrici, la scelta di   dotarsi   di   infrastrutture   proprietarie   spesso   non   e' economicamente  conveniente.  Inoltre,  anche in questo caso, possono essere gli operatori stessi poco propensi ad adottare un approccio di tipo  multi-vendor,  preferendo  piuttosto  rivolgersi  ad  un  unico fornitore.  Tale scelta puo', infatti, dare diritto a sconti a volume ed  e' garanzia di maggiore omogeneita' del livello delle prestazioni sull'intera  rete,  nonche'  di  riduzione  della  complessita' delle attivita' di gestione.
 228.  Infine,  considerato  che  la  domanda  di  linee  affittate all'ingrosso e' generata da un numero limitato di operatori (si pensi all'incidenza  degli  acquisti  da  parte  degli operatori mobili sul totale) si potrebbe pensare che la domanda sia in grado di esercitare qualche  forma  di pressione nei confronti dell'offerta. Tuttavia, in considerazione del fatto che una quota rilevante della domanda totale puo'  essere  effettivamente  soddisfatta  solo  da  un  fornitore in possesso  di  un  network  capillare  (si consideri che gli operatori mobili  necessitano  di  capacita'  dedicata  per connettere i propri apparati  trasmissivi  SBR   - omogeneamente  diffusi  sul territorio nazionale) il  presunto  contropotere  della  domanda  in pratica non risulta efficace.
 
 CONCLUSIONI
 
 229. In considerazione dell'elevato livello delle quote di mercato detenute  da  TI  sia  nel  mercato  trunk sia in quello terminating, nonche'  delle valutazioni relative agli altri criteri indicati dalle linee  guida,  si  ritiene  che TI detenga un significativo potere di mercato in entrambi i mercati della capacita' dedicata wholesale.
 6   Si  condivide  la  valutazione  dell'Autorita'  in  merito  al significativo  potere  di  mercato  detenuto  da  Telecom  Italia nei mercati dei segmenti terminali e dei segmenti trunk?
 
 4.2.1. Le osservazioni degli operatori
 230.   Telecom  Italia  non  condivide  le  conclusioni  raggiunte dall'Autorita'  in  merito  alla valutazione del grado di concorrenza nei mercati dei segmenti di terminazione e dei segmenti trunk.
 Tale  operatore  ha  riscontrato  la  necessita' di distinguere il significativo potere di mercato tra diversi ambiti geografici a causa di  diverse  condizioni  concorrenziali.  A  tale  riguardo lo stesso operatore  ritiene  che sulla base dell'elevata pressione competitiva rilevata  non  sussistano  i  presupposti  per  l'identificazione  di operatori SMP nei seguenti mercati:
 - mercato  dei  segmenti  terminali  di  linee  affittate  per le velocita' a 34 Mbit/s e superiori;
 - mercato  dei  segmenti  terminali  di  linee  affittate  per le velocita' fino a 2 Mbit/s nei 6 principali distretti (Milano, Torino, Genova, Bologna, Roma e Napoli);
 - mercato dei segmenti trunk per tutte le tratte.
 231.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone  Omnitel,  Welcome  Italia  e  Wind  hanno, invece, espresso osservazioni    favorevoli    all'orientamento    dell'Autorita'   di identificare  Telecom  Italia  quale  unico  operatore  detentore  di significativo  potere di mercato all'interno dei mercati dei segmenti trunk e terminating.
 
 4.2.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 232.   Le   osservazioni  espresse  dalla  quasi  totalita'  degli operatori   nell'ambito   della  consultazione  pubblica  condividono l'orientamento  dell'Autorita'  di  identificare Telecom Italia quale unico  operatore detentore di significativo potere di mercato sia nel mercato n. 13 sia nel mercato n. 14.
 233. La valutazione del significativo potere di mercato dipende da variabili  strutturali  del  mercato  stesso  e  da  aspetti legati a comportamenti attuabili dagli operatori in esso presenti.
 234.  La  struttura  del  mercato  e' data dalle quote di mercato, dalla  presenza  di  barriere  all'ingresso  e  all'uscita nonche' da economie  di scala, di integrazione veriticale, ecc. Una struttura di mercato  altamente  concentrata  non  implica  di  per se' assenza di contendibilita'  se  nessun operatore in esso presente e' in grado di agire indipendentemente dai concorrenti e dai consumatori.
 235.  L'Autorita'  ha  fornito nel capitolo 3 dell'Allegato B alla delibera  n.  153/05/CONS  un'analisi  dettagliata  del significativo potere  di  mercato di mercato detenuto da Telecom Italia nei mercati n. 13 e 14.
 236.  Per quanto attiene il mercato n. 13, il significativo potere di  mercato e' dato oltre che da una struttura di mercato concentrata anche  dalla  capacita'  di Telecom Italia di agire indipendentemente dai  concorrenti e dai consumatori in termini di determinazione delle condizioni   economiche   e  di  fornitura  praticabili  ai  segmenti terminating.  La  domanda  di segmenti terminating presenta, infatti, elementi  di rigidita' al variare del prezzo in ragione del fatto che Telecom   Italia   e'  l'unico  operatore  nazionale  a  disporre  di infrastrutture  di  rete  di  accesso  capillarmente  distribuite sul territorio  nazionale. Gli operatori interconnessi, inoltre, non sono ancora  in  grado di fornire una rete alternativa di trasporto locale (MAN) tale  da  coprire l'intero territorio nazionale nel rilegamento degli  stadi  di  linea. La presenza di barriere all'entrata e uscita tipiche  del  mercato  n. 13 non consente altresi' un'efficacia delle cosiddette  azioni  hit  and  run  attraverso  le quali gli operatori potrebbero entrare nel mercato in tempi relativamente brevi, offrendo servizi  a  prezzi  inferiori  rispetto  a quelli vigenti all'atto di ingresso  sul  mercato,  ed  uscire  dallo  stesso  senza sostenere i cosiddetti  sunk  costs nel caso in cui l'operatore dominante dovesse mettere in atto politiche di prezzi al ribasso in risposta all'azione degli operatori concorrenti.
 237.  L'unico  operatore  di rete fissa contrario all'orientamento espresso  dall'Autorita'  in  merito  alla  valutazione  del grado di dominanza  ha  addotto  come  principale  motivazione  all'assenza di significativo  potere di mercato la suddivisione del mercato n. 13 in aree   geografiche   competitive   e  non  competitive  (6  distretti telefonici  e  resto del Paese) nonche' in collegamenti trasmissivi a bassa  e media-alta velocita'. In particolare, tale operatore ritiene che  nei  collegamenti  ad  alta  velocita'  esiterebbe un livello di concorrenza   tale   da   non   identificare   alcun   operatore  con significativo potere di mercato.
 238.  L'Autorita'  nelle  valutazioni che precedono, relative alla definizione  del  mercato,  non  ha  ritenuto opportuno segmentare il mercato  n.  13  in  base  alle diverse capacita' trasmissive, ne' in relazione  a  perimetri  geografici  diversi  dall'ambito  nazionale. Conseguentemente   rimangono   valide   le   valutazioni   effettuate dall'Autorita'  nel  documento di consultazione pubblica in merito al significativo   potere   di   mercato   espresse  nella  proposta  di provvedimento   ed   in   particolare   le   considerazioni  relative all'analisi  della  struttura  di  mercato  in termini di presenza di significative  barriere  all'entrata  e  uscita,  nonche' di quote di mercato  ed  economie  di  scala  e diffusione sfruttabili da Telecom Italia e non dagli altri operatori presenti sul mercato.
 239.  Le  osservazioni ricevute dall'unico operatore di rete fissa contrarie all'identificazione di Telecom Italia quale unico operatore dominate  non  hanno fornito pertanto elementi di valutazione tali da modificare  gli orientamenti espressi nella proposta di provvedimento da  parte  dell'Autorita'  in  quanto  la valutazione dell'assenza di dominanza  e'  stata  focalizzata  da  tale  operatore su segmenti di mercato  caratterizzati  da  alte  capacita'  trasmissive e da ambiti geografici ristretti ai sei principali distretti telefonici.
 240.  Giova  infatti  rilevare che il potere di mercato di Telecom Italia  e'  esercitabile  anche  nel  caso  di  offerta  di  segmenti terminali  ad alta capacita' nei sei principali distretti italiani. A questo  proposito  si  sottolinea  che grazie alle attuali tecnologie trasmissive,  la  rete  di  distribuzione in rame detenuta da Telecom Italia  e capillarmente distribuita sull'intero territorio nazionale, e' in grado di soddisfare richieste di segmenti terminating
 con  capacita'  trasmissive  superiori  ai  28 Mbps. Inoltre si fa rilevare  che  nessun  operatore  co-locato  negli  stadi di linea di Telecom  Italia nei sei principali distretti italiani, e' in grado di fornire  una  valida  alternativa  all'offerta  di segmenti terminali della  stessa  Telecom  Italia. Gli operatori che raccolgono linee di accesso, attraverso le reti MAN, non necessariamente sono presenti in tutti  gli  stadi  di  linea e anche laddove ricevessero richieste di segmenti  terminali  da terzi operatori difficilmente conseguirebbero una   congrua   remunerazione   degli   investimenti   da  un'offerta all'ingrosso  di  segmenti  terminali.  In particolare, gli operatori alternativi  che  intendono raggiungere gli stadi di linea di Telecom Italia  devono sostenere ingenti investimenti per la realizzazione di reti MAN e di predisposizione dei siti nei quali co-locarsi. A questo si devono aggiungere i costi di attivazione e noleggio delle linee di Telecom   Italia,   le  quali  a  loro  volta  sono  gravate  da  una significativa   quota  di  costi  specifici  per  la  gestione  degli operatori   (fatturazione,   customer   care,  ecc.) da  parte  della divisione  wholesale  di Telecom Italia. E' pertanto evidente che gli operatori  alternativi  presenti  negli  stadi  di  linea  delle  sei principali  province italiane non sono in grado di recuperare i costi e  di conseguire un ritorno sugli investimenti attraverso una vendita all'ingrosso dei segmenti terminali.
 241.  Il  potere  di  mercato  di  Telecom  Italia nei mercati dei segmenti terminating e trunk e' dato anche dagli elevati investimenti necessari  alla  realizzazione ed interconnessione delle reti i quali costituiscono   una   barriera   all'ingresso   nei   mercati.   Tali investimenti, infatti, richiedono parita' nelle condizioni economiche di accesso ai mezzi finanziari. Al riguardo, rispetto alle imprese di grandi  dimensioni, le piccole e medie imprese (PMI) o nuove entranti sopportano  vincoli maggiori in termini di costo e disponibilita' dei finanziamenti.  Diversamente da Telecom Italia gli altri operatori di rete  fissa  non  sono  in  grado  di  reperire fondi sui mercati dei capitali  se non in casi eccezionali e in misura molto limitata. Tali operatori  devono  pertanto  attingere  a fonti di finanziamento come credito  bancario  o  a  forme di finanziamento esterno piu' costose. Piu'   in  particolare,  gli  operatori  alternativi  di  rete  fissa dispongono  di  minori  attivita'  da offrire in garanzia ed hanno un rischio  di  insolvenza e di mercato superiori alle imprese di grandi dimensioni  consolidate  nei  mercati.  Anche  nel  caso  in  cui gli operatori  alternativi  fossero in grado di reperire mezzi finanziari sui  mercati di capitali sia il tasso di remunerazione del debito sia il   tasso   di   remunerazione   del   capitale   proprio  sarebbero significativamente piu' elevati rispetto a quelli di Telecom Italia e influenzerebbero in modo negativo la realizzazione di investimenti.
 242.  Per quanto riguarda i segmenti trunk, l'Autorita' rileva che gli   operatori  concorrenti  a  Telecom  Italia  non  dispongono  di infrastrutture  di  rete  di  lunga  distanza per tutte le principali direttrici.  Affinche'  possa essere garantita una valida alternativa all'offerta   di  segmenti  trunk  di  Telecom  Italia  su  tutto  il territorio  nazionale, un generico operatore si dovrebbe rivolgere in modo  combinato  a 9 operatori di rete fissa sostenendo elevati costi di    transazione    oltre   ai   costi   fissi   e   variabili   per l'interconnessione  tra  le differenti reti degli operatori necessari per  fruire  dei  segmenti  trunk. Giova comunque rilevare che i nove operatori  alternativi  a Telecom Italia non sono in grado di servire con  la  propria  rete  di  trasporto  di  lunga  distanza  tutte  le direttrici  nazionali,  per  le quali l'unico fornitore resta tuttora Telecom Italia.
 243.  La presenza di uno o piu' operatori alternativi per una data direttrice di traffico non implica di per se' che per tale direttrice non esiste un operatore con significativo potere di mercato.
 Dall'analisi della domanda risulta, infatti, che Telecom Italia e' ancora  l'operatore  detentore  di  significativo  potere  di mercato nell'offerta   all'ingrosso   dei  segmenti  trunk.  Anche  dal  lato dell'offerta  Telecom  Italia  rappresenta  il  maggior operatore che realizza  autoproduzione  di  segmenti  trunk per il completamento di servizi finali.
 244.  Valgono  infine  le  stesse  considerazioni formulate per il mercato  n.  13,  in merito al fatto che il mercato trunk puo' essere definito  solo  potenzialmente  contendibile in quanto la presenza di barriere  all'ingresso  e  uscita dal mercato sono ancora rilevanti e tali  da  impedire  azioni  competitive  di  tipo  hit  and  run  nel breve-medio periodo.
 245.  Ciononostante, l'Autorita' ha rilevato che diversi operatori di   rete   fissa   alternativi   a   Telecom  Italia  dispongono  di infrastrutture  di  rete  per  il  trasporto di lunga distanza per il completamento  di  sevizi  finali  che  potrebbero  essere  impiegate gradualmente anche in offerte all'ingrosso verso operatori terzi.
 246.  L'Autorita'  sulla  base  di  quanto  premesso e richiamando espressamente  le  valutazioni  effettuate  nei  punti  da  120 a 184 dell'Allegato  B  alla  delibera n. 153/05/CONS, ritiene pertanto che Telecom  Italia  sia  l'unico  operatore  detentore  di significativo potere di mercato nella fornitura di segmenti terminating e trunk.
 5.  Definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
 
 5.1. Premessa
 247.  I  segmenti  di  terminazione  e  i  segmenti trunk di linee affittate  appartengono  a mercati rilevanti distinti e rappresentano beni  intermedi  necessari  agli operatori al fine di fornire servizi all'ingrosso e al dettaglio di telecomunicazioni, tra cui il servizio di linee affittate.
 248.   All'interno  dei  due  mercati  a  monte  dei  segmenti  di terminazione  e  dei  circuiti  interurbani  di  linee  affittate (di seguito  anche  terminating  e  trunk),  Telecom  Italia  e'  l'unico operatore  detentore  di  significativo  potere  di  mercato ai sensi dell'art. 17 del Codice.
 249.  Al fine di prevenire comportamenti anticompetitivi derivanti dalla  dominanza  di  Telecom  Italia  all'interno  di  tali  mercati all'ingrosso,  afferenti  l'accesso e l'interconnessione, l'Autorita' puo'   imporre   obblighi   di   trasparenza,   non  discriminazione, separazione  contabile, accesso e uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi e contabilita' dei costi.
 250.  L'art. 5 comma 4 del Codice prevede che gli obblighi imposti dall'Autorita',  in seguito alla designazione di significativo potere di mercato in capo a un operatore, siano proporzionati e giustificati alla  luce  degli  obiettivi e principi dell'attivita' regolamentare, stabiliti dagli articoli 4 e 13 del Codice stesso.
 251.   Nell'ambito   dei  mercati  all'ingrosso  dei  segmenti  di terminazione  e  di  segmenti  trunk di linee affittate, gli obblighi regolamentari imposti dall'Autorita' sono volti a:
 - prevenire distorsioni e restrizioni della concorrenza;
 - incoraggiare  gli  investimenti  infrastrutturali  efficienti e sostenibili nonche' l'innovazione tecnologica;
 - garantire   l'accesso  e  l'interconnessione  per  le  reti  di comunicazione elettronica a larga banda;
 - garantire  la non discriminazione nel trattamento delle imprese che offrono reti e servizi di comunicazioni;
 - garantire   l'accesso  al  mercato  delle  reti  e  servizi  di comunicazioni   elettroniche   secondo   criteri   di   obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
 - garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica.
 
 5.2.	Obblighi  in  materia  di  accesso  e  di  uso di determinate risorse di rete ai sensi dell'art. 49
 a) Segmenti terminali
 252.  Nell'ambito  dell'analisi  di  mercato, i segmenti terminali sono  stati  definiti,  come quella parte di circuito dedicato tra il punto  terminale  di  rete ed il primo nodo RED di secondo livello di Telecom Italia.
 253.  Le  risultanze  dell'analisi  relativa  all'accertamento del grado  di  potere  di  mercato  hanno evidenziato che Telecom Italia, oltre  a  detenere  una  quota  di  mercato nell'offerta dei segmenti terminali  superiore  al 95%, dispone anche di infrastrutture di rete economicamente  non  replicabili  dagli  operatori che concorrono nei mercati a valle di linee affittate e negli altri mercati all'ingrosso di  telecomunicazione  per  i  quali  i  segmenti terminali sono beni intermedi  essenziali.  La  dominanza  in  tale  mercato all'ingrosso potrebbe  essere  fonte  di  comportamenti  esclusivi  dell'operatore dominante  nei  confronti  di  altri operatori che intendono accedere all'offerta di segmenti di terminazione sia per la fornitura di linee affittate   retail   sia   per  la  fornitura  di  altri  servizi  di telecomunicazione,  e  dunque,  di riflesso, potrebbe danneggiare gli interessi degli utenti finali.
 254. L'Autorita' ritiene che, anche al fine di prevenire possibili comportamenti  anticompetitivi  nel mercato all'ingrosso dei segmenti di  terminazione,  Telecom Italia debba essere soggetta agli obblighi previsti  dall'art.  49  del  Codice  e che debba pertanto offrire il servizio  di  segmenti  terminali  formulando  condizioni tecniche ed economiche  accessibili  a  tutti  gli  operatori  di  comunicazioni, indipendentemente dalla finalita' d'uso.
 255.  La fornitura di segmenti di terminazione da parte di Telecom Italia   deve   prevedere  la  consegna  del  circuito  all'operatore richiedente al massimo ad un nodo RED di secondo livello presente nel bacino  trasmissivo  regionale  relativo  al  punto terminale di rete ovvero,     laddove     esplicitamente    richiesto    dall'operatore interconnesso,  ad  uno  qualsiasi  dei  RED di livello inferiore nel medesimo   bacino   regionale.   L'operatore  richiedente  per  poter raccogliere   il   segmento  terminating  richiesto  dovra',  dunque, interconnettere  la propria rete al nodo di consegna prescelto; a tal fine Telecom Italia deve rendere accessibile il servizio di flusso di interconnessione  gia'  previsto  per  l'interconnessione  alla  rete telefonica pubblica.
 256.  Le  velocita' trasmissive e le interfacce al punto terminale di  rete  fornite  da  Telecom  Italia  devono  essere  tutte  quelle necessarie alla replicabilita' dell'attuale offerta di Telecom Italia di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio. In particolare Telecom  Italia  deve garantire per i segmenti terminali la fornitura delle  velocita'  trasmissive  e  delle  interfacce  approvate con la delibera n. 440/03/CONS.
 257.  In  considerazione dell'uso dei segmenti di terminazione per fornire  linee  affittate  a  livello  retail,  Telecom  Italia  deve prevedere delle condizioni tecniche di fornitura del servizio tali da consentire  la realizzazione delle prestazioni aggiuntive attualmente previste  nell'offerta  di linee affittate wholesale, con particolare riferimento   ai   collegamenti   multipunto  per  CDA  e  CDN,  alle prestazioni  di  protezione  con  diversita'  di  percorso fisico, di instradamento  e di apparato ed ai servizi aggiuntivi di rete privata virtuale dedicata (RPV-D).
 258.   In  considerazione  del  significativo  potere  di  mercato detenuto  da Telecom Italia nel mercato dei segmenti di terminazione, l'Autorita'   ritiene  che  l'imposizione  degli  obblighi  stabiliti dall'art.  49  del  Codice  siano proporzionati anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 49 stesso.
 259.  In  particolare i principali ostacoli all'accesso al mercato in  esame  sono  di  natura  strutturale.  Per poter offrire segmenti terminali,  infatti, un operatore deve sviluppare una rete capillare, il che richiede ingenti investimenti difficilmente recuperabili anche nel  lungo  periodo e soprattutto in caso di uscita dal mercato (sunk costs).  Si  tratta,  prevalentemente, di costi di scavo, di posa dei cavi e di acquisto di apparati, ovvero di costi che Telecom Italia ha prevalentemente  sostenuto  in  una  situazione  di  monopolio  e con l'obiettivo di servire il 100% dell'utenza potenziale.
 260.  La  presenza  nel  mercato  in  esame di ingenti economie di scala,  di  densita'  e  di  diversificazione determina condizioni di vantaggio  di  cui  beneficia  Telecom Italia rispetto agli operatori alternativi.  In  conclusione, non si prevede nel medio/lungo periodo la  replicabilita'  delle  infrastrutture  di  accesso  da  parte  di operatori interconnessi con l'estensione e la capillarita' della rete di  Telecom  Italia  al  fine  di rendere piu' competitive le proprie offerte di mercato.
 261.  L'imposizione  degli  obblighi  derivanti  dai  commi  1 e 2 dell'art.  49  nei confronti dell'offerta di segmenti di terminazione all'ingrosso  di  Telecom  Italia  non richiede investimenti iniziali aggiuntivi  in  quanto  la capacita' disponibile di Telecom Italia e' particolarmente  capillare  in  termini  di diffusione sul territorio nazionale.  Il servizio in oggetto ricade, per natura impiantistica e per  condizioni  di offerta, nell'ambito di servizi all'ingrosso gia' attualmente forniti da Telecom Italia, quali i circuiti parziali e le linee  affittate  wholesale.  Tali  investimenti,  peraltro, non sono soggetti  ad  uno  specifico  rischio  di  impresa  diverso da quello previsto   per   il  tasso  di  remunerazione  del  capitale  fissato dall'Autorita'  sulla  base delle modalita' previste dall'Allegato B1 alla delibera n. 415/04/CONS.
 b) Segmenti trunk
 262.  Nell'ambito  dell'analisi  di mercato, i segmenti trunk sono stati  definiti,  come quella parte di circuito dedicato tra due nodi RED  di  secondo  livello appartenenti a bacini trasmissivi regionali distinti.
 263.  Sebbene  si  rilevi  la  presenza di infrastrutture di altri operatori  interconnessi  ai  medesimi  nodi  in  grado  di formulare offerte   di  capacita'  in  ambito  interregionale,  Telecom  Italia rappresenta  ancora  l'operatore  che  dispone  del  massimo grado di infrastrutturazione  anche per tale segmento di offerta. L'analisi di mercato ha individuato Telecom Italia quale unico operatore dominante in  grado di sfruttare le economie di scala e di diffusione derivanti dall'offerta all'ingrosso dei circuiti trunk di linee affittate.
 264.   Per   le  stesse  motivazioni  espresse  al  paragrafo  a), l'Autorita' ritiene che, al fine di prevenire possibili comportamenti anticompetitivi  nel mercato all'ingrosso dei segmenti trunk, Telecom Italia  debba essere soggetta agli obblighi previsti dall'art. 49 del Codice  e  che debba, pertanto, offrire un servizio di segmenti trunk cui possano accedere tutti gli operatori di comunicazioni per offrire sia  servizi  al  dettaglio  sia  per  realizzare  altri  servizi  di telecomunicazioni.
 265.  La  fornitura  di  capacita'  nella tratta di trasporto, non comporta  nel medio termine, da parte di Telecom Italia, investimenti infrastrutturali  ed  attivita'  di  ampliamento di risorse e che non possano  rientrare  nella  normale  pianificazione  di  rete che essa effettua per se stessa.
 266.  La  fornitura  di  segmenti trunk da parte di Telecom Italia deve  garantire  che  un  operatore  possa  trasportare  il  traffico relativo  ad  un dato bacino trasmissivo regionale convogliato presso un nodo RED di secondo livello di Telecom Italia fino a un altro nodo RED  di  secondo  livello di Telecom Italia relativo ad un differente bacino  regionale.  L'operatore  richiedente  per poter utilizzare il servizio  trunk  dovra',  dunque,  interconnettere la propria rete ad entrambi  i  nodi  di  Telecom Italia; a tal fine Telecom Italia deve rendere  accessibile  il  servizio di flusso di interconnessione gia' previsto per l'interconnessione alla rete telefonica pubblica.
 267.  Le  velocita' trasmissive e le interfacce fornite da Telecom Italia  per  i  segmenti  trunk devono essere tutte quelle necessarie alla   replicabilita'  dell'attuale  offerta  di  Telecom  Italia  di circuiti  diretti  analogici  e  numerici retail. Telecom Italia deve quindi  garantire la fornitura di tutte le velocita' trasmissive e le interfacce  approvate con la delibera n. 440/03/CONS, prevedere delle condizioni  tecniche  di  fornitura  del  servizio tali da consentire all'operatore   interconnesso   la  realizzazione  delle  prestazioni aggiuntive  attualmente  previste  nell'offerta  di  linee  affittate wholesale, con particolare riferimento ai collegamenti multipunto per CDA  e CDN, alle prestazioni di protezione con diversita' di percorso fisico,  di  instradamento  e di apparato ed ai servizi aggiuntivi di rete privata virtuale dedicata (RPV-D).
 268.   In  considerazione  del  significativo  potere  di  mercato detenuto da Telecom Italia nel mercato dei segmenti di trunk di linee affittate,  l'Autorita'  ritiene  che  l'imposizione  degli  obblighi stabiliti  dall'art.  49  del Codice siano proporzionati anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 49 stesso. A tal fine, la  proporzionalita'  degli  obblighi  imposti  per  la fornitura dei segmenti trunk di linee affittate e' giustificata, tra l'altro, dalle valutazioni  sulle  barriere  all'entrata  descritte nell'analisi sul significativo potere di mercato.
 c) Servizio di flussi di interconnessione
 269. Come evidenziato nei punti precedenti, l'offerta di flussi di interconnessione, inteso come un circuito trasmissivo che collega una sede  di Telecom Italia con la sede dell'operatore alternativo e gia' prevista  per  il  collegamento  della rete telefonica dell'operatore alternativo  alla  rete  di  Telecom  Italia, rappresenta un servizio accessorio  essenziale alla fornitura di tutti i servizi all'ingrosso per  i  quali  Telecom  Italia  riceve  obblighi  regolamentari,  con particolare  riferimento,  non  soltanto  ai  servizi dei mercati dei segmenti di linee affittate (segmenti trunk e segmenti terminali), ma anche  ovviamente  al  traffico  telefonico (raccolta, terminazione e transito),  ai  servizi  di  accesso  a  banda  larga  ed all'accesso disaggregato alle coppie in rame (unbundling del local loop).
 270.  In  mancanza  di  tale prestazione accessoria, gli operatori alternativi  per  poter  utilizzare i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia dovrebbero raggiungere tutte le sedi di centrale e gli stadi  di  linea  di  Telecom  Italia  con infrastrutture trasmissive proprie   sostenendo,   oltre   ai  costi  di  co-locazione,  ingenti investimenti  infrastrutturali  in scavi e portanti. Inoltre, in tale scenario,  a  causa  degli  evidenti  limiti  fisici  degli  spazi in centrale,  ad  alcuni  operatori  potrebbe restare precluso l'accesso diretto  ai  servizi di Telecom Italia; tali operatori risulterebbero pertanto discriminati rispetto ai primi arrivati e costretti a scelte impiantistiche inefficienti.
 271.  Cio'  premesso, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba continuare  ad  offrire  le  tipologie  di flussi di interconnessione attualmente  previste  nell'  Offerta  di  Riferimento, consentendone l'uso  per  la  raccolta  del  traffico relativo ai servizi wholesale citati  nel precedente punto ed estendendone, con le dovute modifiche tecniche ed economiche, l'utilizzo anche al caso di rilegamento degli stadi  di  linea  ove  sono disponibili servizi wholesale con le sedi degli  operatori.  Conseguentemente,  il  servizio  di  prolungamento dell'accesso anche tramite canale numerico viene ad essere sostituito dalla  fornitura  del  servizio  di flusso di interconnessione esteso allo stadio di linea.
 272.  Un'altra tipologia di servizio che condivide con i flussi di interconnessione   sia   le   infrastrutture  impiantistiche  sia  le caratteristiche  della  domanda sono i circuiti di accesso alle Cable Station  che rilegano le centrali Telecom Italia a cui si attestano i cavi sottomarini dei Carrier internazionali alle sedi degli operatori concorrenti.  L'Autorita'  rileva  che tali circuiti rappresentano un elemento  essenziale  per  la  fornitura  di  servizi di terminazione internazionale;  eventuali restrizioni alla fornitura dei circuiti di accesso  alle  Cable  Station  si rifletterebbero sulle condizioni di offerta  dei  servizi  di  trasporto  internazionale  degli operatori concorrenti. Analogamente al caso dei flussi di interconnessione, per carenza  di spazi di co-locazione, sarebbe precluso l'accesso diretto alle  Cable Station a tutti gli operatori. In considerazione di cio', l'Autorita'  ritiene  che  il  servizio di flusso di interconnessione debba  essere  utilizzabile  dagli operatori alternativi anche per il collegamento delle proprie sedi alle Cable Station.
 273. Poiche' le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio   di   flusso   di   interconnessione  attualmente  presenti nell'Offerta  di  Riferimento fanno riferimento al collegamento della sede  dell'operatore  con una sede di centrale a livello SGU o SGT di Telecom  Italia, per consentire l'utilizzo di tale servizio anche per rilegare sedi di stadi di linea (sedi SL) e' necessario introdurre un servizio  opzionale  di prolungamento dell'interconnessione che renda disponibile  una  capacita'  trasmissiva  tra  sedi  le SL, aperte ai servizi  wholesale,  ed  i  nodi  di  transito  locale  di competenza (tipicamente SGU).
 274.  Per  quanto  concerne le condizioni di impiego dei flussi di interconnessione,  l'Autorita', in linea con quanto agli art. 2 comma 1  lett.  d delibera n. 1/00/CIR, all'art. 4, comma 2, della delibera n.  10/00/CIR,  all'art.  2,  comma  5,  lett.  a  della  delibera n. 3/04/CIR,  conferma  che  Telecom Italia debba rendere disponibile il servizio  di  estensione  dell'interconnessione  in  modalita'  "sito adiacente  al nodo di Telecom Italia" oppure tramite modalita' "punto di  interconnessione  presso il nodo di Telecom Italia", contemplando tutte  le  velocita' superiori o uguali a 2Mbps previste dall'offerta approvata  con  la  delibera  n.  440/03/CONS  e  la  possibilita' di raccogliere  tutte  le tipologie di servizi all'ingrosso per le quali Telecom Italia riceve obblighi regolamentari di offerta.
 275.  L'Autorita'  ribadisce l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a,  punto  5,  della  delibera  n.  2/03/CIR, secondo cui la modalita'  di  interconnessione  "Accesso alla rete di Telecom Italia con  Punto  di  Interconnessione presso il nodo di Telecom Italia" e' applicabile  anche quando il Punto di Interconnessione e' individuato presso gli spazi di co-locazione di un operatore terzo.
 276.  Per  consentire  efficacemente  la  possibilita'  di impiego dell'offerta  di  flussi di interconnessione e del servizio opzionale di   prolungamento   dell'interconnessione   per  la  raccolta  delle tipologie  di  traffico  succitate,  Telecom Italia dovra' introdurre nell'Offerta   di  Riferimento,  oltre  alle  tipologie  di  circuiti attualmente  previste,  anche le velocita', le modalita' frazionate e le interfacce attualmente disponibili nell'offerta di linee affittate approvata  con  la  delibera  n. 440/03/CONS. Analogamente con quanto avviene  con  il  servizio  di  ampliamento  dei  canali  fonici (che consente  l'acquisto  incrementale  di  circuiti  a 2Mbps per la sola interconnessione  vocale), Telecom Italia dovra' prevedere servizi di canali  trasmissivi  in  ampliamento per tutti i casi di utilizzo dei flussi   di  interconnessione  alle  stesse  condizioni  tecniche  ed economiche di fornitura dei flussi stessi.
 277.  Al  punto di interconnessione con l'operatore, dovra' essere consentito  un  uso  efficiente  delle  porte  dei multiplatori e dei flussi   di  interconnessione.  A  tal  fine,  ogni  qual  volta  sia tecnicamente   possibile,   Telecom   Italia,  secondo  le  richieste dell'operatore  interconnesso, dovra' consentire la multiplazione sul medesimo  circuito di interconnessione di flussi di traffico relativi a  segmenti  terminali  e/o  trunk  diversi  ed in generale a servizi all'ingrosso  diversi.  Analogamente, nel caso in cui l'operatore sia presente  con  propri  apparati  trasmissivi  presso  la  centrale di Telecom Italia, in propri spazi di co-locazione o tramite accordi con terze  parti,  Telecom  Italia dovra' fornire il servizio di raccordi interni   di  centrale  tra  i  propri  apparati  e  quelli  relativi all'operatore interconnesso.
 278.  L'Autorita'  rileva  che in assenza di opportune restrizioni sulle  condizioni  di  fornitura, gli operatori potrebbero mettere in atto  impieghi del servizio di flussi di interconnessione al di fuori dell'ambito   in   cui   esso  rappresenta  un  componete  accessoria essenziale  all'utilizzo degli altri servizi all'ingrosso. A tal fine l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia limiti la fornitura dei      flussi     di     interconnessione     e     dell'estensione dell'interconnessione ai soli casi in cui la sede dell'operatore e la centrale  di  Telecom  Italia  a  cui l'operatore si interconnette si trovino  all'interno  dello  stesso bacino trasmissivo regionale. Per realizzare   i  circuiti  di  interconnessione  interregionali  sara' necessario   utilizzare  congiuntamente  al  servizio  di  flusso  di interconnessione  anche  il servizio di segmento trunk per realizzare il trasporto interregionale.
 7  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia gli obblighi concernenti la fornitura dei segmenti terminali e dei  circuiti  trunk  in  conformita'  alle  modalita'  descritte nel paragrafo 5.2?
 8   Si   condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  modificare l'offerta  di  flussi di interconnessione secondo quanto previsto nel paragrafo 5.2?
 9   Si   condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  sostituire l'offerta   del   prolungamento   dell'accesso,  dell'estensione  del collegamento,  dell'ampliamento  dei  canali fonici e dei circuiti di accesso   alle   Cable   Station   con   i   servizi   di  flusso  di interconnessione e di estensione del flusso di interconnessione?
 
 5.2.1. Le osservazioni degli operatori
 279.  Con  riferimento  al  quesito  numero 7, Telecom Italia, nel ribadire  la  necessita'  che  la  segmentazione tra segmenti trunk e terminating  sia  posta  a  livello  dei nodi di livello 1 della rete trasmissiva   di   Telecom   Italia,  evidenzia  come  la  situazione competitiva  nel  mercato del trunk sia tale da non presentare alcuna dominanza a carico di Telecom Italia.
 280.  Con  riferimento  al  quesito  numero  8, Telecom Italia non condivide l'inclusione dei flussi di interconnessione nel mercato dei terminating  segment,  in quanto i flussi di interconnessione sono da sempre dei servizi accessori al traffico voce scambiato tra operatori interconnessi.  Pertanto  tali  circuiti,  devono  essere inclusi nei mercati  8,  9  e  10  come,  tra  l'altro,  ha fatto Ofcom che li ha regolamentati   nella  "Review  of  the  fixed  narrowband  wholesale exchange  line,  call  origination,  conveyance and transit markets". Telecom   Italia   sottolinea   che   il   mercato   dei   flussi  di interconnessione,  anche  con riferimento alla definizione della loro destinazione  d'uso,  ha  trovato  un  equilibrio  soddisfacente  nel disposto  della delibera 3/04/CIR in cui si e' conseguito l'obiettivo di  razionalizzare, a favore degli OLO infrastrutturati, l'accesso ai servizi trasmissivi venduti da Telecom Italia.
 281.  In  merito  al  quesito  numero  9, Telecom Italia condivide l'orientamento    dell'Autorita'    di   sostituire   l'offerta   del prolungamento  dell'accesso  con il servizio di estensione del flusso di     interconnessione,    mantenendo    l'attuale    configurazione dell'offerta,  che prevede la presenza dell'operatore sia sull'SL (in sala  di  colocazione  per  ULL o SA) sia sull'SGU di riferimento sul quale  viene  richiesta  l'estensione  e dove l'operatore puo' essere presente  o  in  modalita'  "sito adiacente" o in modalita' "punto di interconnessione presso il nodo Telecom Italia".
 282.  Per  quanto  riguarda  invece  quanto  proposto in merito ai circuiti  di  accesso  alle Cable Station Telecom Italia e' contraria per le seguenti ragioni:
 - L'Autorita'  non  ha  effettuato  un'analisi  di  mercato della terminazione  internazionale  in  generale  o dell'Accesso alle Cable Station/backhaul in particolare;
 - Il  mercato  delle terminazioni internazionali e' competitivo e non presenta significative barriere all'ingresso;
 - In  assenza  di analisi di mercato da parte dell' Autorita' non e'  giustificata  alcuna  misura  ex  ante a carico di Telecom Italia relativamente all'accesso alle Cable Station/backhaul.
 283.  Telecom Italia in particolare propone di eliminare le misure regolamentari  con  riferimento  all'accesso alle cable station ed al backhaul  citati  nel provvedimento di cui alla delibera 153/05/CONS, occorre  inoltre rimuovere le misure previste alla delibera 10/00/CIR
 - art. 6 comma 2 ed alla delibera 3/03/CIR art. 3 comma 1, lett. c).
 284.  Con  riferimento all'orientamento espresso al quesito numero 7,  gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind, concordano  con le conclusioni raggiunte dall'Autorita' relativamente all'imposizione  degli obblighi di fornitura dei segmenti terminali e dei  circuiti  trunk,  segnalando  tuttavia  che la dicitura adottata dall'Autorita'  per  designare  il  punto  di raccolta di un segmento terminale  "  ...  uno  qualsiasi  dei  RED  di livello inferiore nel medesimo   bacino  regionale"  sia  inesatta  in  quanto,  se  intesa letteralmente,  limitando  i  punti  di  interconnessione ai soli RED interni  al  bacino  trasmissivo,  implicherebbe  un uso inefficiente delle risorse trasmissive. Gli operatori, indipendentemente dal fatto che  la  rete  di  Telecom Italia sia accessibile presso un qualsiasi ADM,  si  troverebbero  infatti  costretti  ad acquistare circuiti di lunghezza   molto   maggiore   del  necessario,  soltanto  per  dover raggiungere  i nodi RED. Tale inefficienza sarebbe evitata estendendo l'obbligo  di  fornitura  dei circuiti a qualsiasi nodo SL diverso da quello  da cui si origina il segmento terminale, o, piu' in generale, a   qualsiasi   nodo   all'interno  del  bacino  regionale  prescelto dall'operatore,  indipendentemente dalla sua relazione gerarchica con il  nodo  da  cui  si  origina il segmento terminale in questione. La medesima  problematica e' segnalata anche con riferimento ai punti di attestazione dei flussi di interconnessione.
 285.  Gli  operatori  segnalano  inoltre  che l'Autorita', nel far riferimento  all'uso  del  "  ...  flusso  di  interconnessione  gia' previsto  per  l'interconnessione  alla  rete  telefonica  pubblica", dovrebbe specificare che i punti di interconnessione per l'offerta di capacita'   trasmissiva   non   sono  quelli  preesistenti  destinati all'interconnessione  alla  rete telefonica pubblica. Se cosi' fosse, infatti,  la  struttura  dell'interconnessione trasmissiva resterebbe congelata   allo   stato   raggiunto   in   base   alle  esigenze  di interconnessione    alla    rete   telefonica   e,   paradossalmente, risulterebbe  impossibile,  ad  esempio,  interconnettersi ad un sito della  rete  a  larga  banda  che  non  coincida  con  la  sede di un autocommutatore della rete telefonica.
 286.  Gli operatori sottolineano inoltre, con riferimento ai punti 194 e 195 del documento di consultazione, che definiscono per Telecom Italia  alcuni  degli  obblighi necessari per rendere replicabile dai concorrenti  la  propria offerta di circuiti affittati, la necessita' che  tale replicabilita' debba riguardare anche i circuiti end to end che  non  utilizzano  alcun  tratto  della  rete dell'operatore nuovo entrante.  Tale  punto, oggetto di controversie con Telecom Italia in relazione  all'applicabilita'  delle  prestazioni  aggiuntive  (RPVD, prestazioni  di  protezione,  etc.) al  listino  di  linee  affittate
 |  |  |  | wholesale,    assume    particolare    rilevo    in   quanto   riduce significativamente   le   possibilita'  competitive  degli  operatori alternativi  nelle  aree  in  cui non sono presenti capillarmente sul territorio  e che, in buona misura, coincidono con le zone in cui non sono presenti offerte in ULL. 287.  Gli  operatori  evidenziano le medesime considerazioni anche con riferimento alla fornitura dei segmenti trunk.
 288.  Con  riferimento  al punto 204 della proposta provvedimento, che  definisce  le  modalita'  di  fornitura  del servizio trunk, gli operatori ritengono che l'Autorita' debba prevedere che:
 - l'interconnessione  e'  necessaria solo ad uno dei 2 nodi di 2° livello  coinvolti, in particolare quello ubicato nell'area regionale in  cui  si  trova  la  sede  dell'operatore  che raccoglie i servizi trasportati dal trunk;
 - tale  interconnessione  trasmissiva possa essere ottenuta anche mediante  il servizio di estensione del flusso di interconnessione da uno qualsiasi dei nodi presenti all'interno dell'area regionale a cui l'operatore e' interconnesso.
 289. Con riferimento al punto 215 delle proposta di provvedimento, gli  operatori richiedono che la multiplazione fisica e l'upgrade dei circuiti  di  interconnessione in circuiti di capacita' superiore sia consentita  senza  pagamento  dei ratei a scadere dei circuiti a piu' bassa velocita' multiplati o dismessi.
 290.  Con  riferimento al quesito numero 8, gli operatori Albacom, Atlanet,  Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind concordano con la proposta di  modificare l'offerta di flussi di interconnessione secondo quanto al  paragrafo  4.2  del  documento di consultazione, pur tuttavia con alcune   precisazioni.  In  particolare  gli  operatori  sottolineano l'importanza   della   previsione   di   utilizzo   dei  circuiti  di interconnessione  anche per il rilegamento degli stadi di linea (SL). Su  questo punto specifico gli operatori ritengono che, oltre al caso di  raccolta  presso il sito SGU di competenza descritto nel testo di consultazione,  dovrebbe  essere  previsto  anche  il  caso in cui un operatore  che  raggiunge  con infrastruttura propria un SL possa, da quel punto di interconnessione trasmissivo, raccogliere anche servizi forniti  in  altri  siti  appartenenti  al medesimo bacino regionale. Questa previsione sarebbe coerente con quanto osservato in precedenza nel  testo  della  consultazione  e  non e' legata ad una definizione gerarchica della rete trasmissiva di Telecom Italia che non trova, in generale, riscontri documentali.
 291.   Gli  operatori  sottolineano  che  i  raccordi  interni  di centrale, da fornire per raccordare flussi di interconnessione e di i circuiti  trunk e terminating agli apparati degli operatori co-locati o presso spazi di terzi, necessitano di precisi obblighi di fornitura e   di   condizioni  economiche  basati  sui  medesimi  principi  che sottostanno a quanto definito per i flussi di interconnessione.
 292.  In  merito  al  quesito  numero  9,  gli  operatori Albacom, Atlanet,  Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'    di    sostituire    l'offerta   del   prolungamento dell'accesso,  dell'estensione del collegamento, dell'ampliamento dei canali  fonici  e  dei  circuiti  di accesso alle cable station con i servizi  di  flusso di interconnessione e di estensione del flusso di interconnessione.
 293.  Al fine di evitare possibili strumentalizzazioni da parte di Telecom  Italia, gli operatori richiedono che l'Autorita' precisi nel documento  finale  che  l'estensione dell'interconnessione si applica sia  relativamente  allo spazio  -definendo quindi la possibilita' di raggiungere,  da  un  sito  gia' interconnesso a livello trasmissivo, altri   siti  di  Telecom  Italia  all'interno  della  medesima  area regionale  che  risultano quindi a loro volta interconnessi alla rete dell'OLO, sia relativamente all'aumento della consistenza dei singoli flussi  di  interconnessione,  anche  a  quelli  ottenuti  tramite il medesimo servizio di estensione utilizzato nell'accezione precedente.
 294.  Gli  operatori  ritengono  che  il  servizio  di  estensione dell'interconnessione  debba poter essere richiesto ogniqualvolta sia necessario  collegare un proprio apparato di rete periferico, purche' l'altro  punto  terminale coincida con un sito trasmissivo di Telecom Italia  cui l'OLO e' interconnesso, anche per mezzo di infrastruttura acquisita da altro operatore ivi colocato.
 295.   Con   riferimento   al  quesito  numero  7,  Vodafone,  nel condividere  il mantenimento in capo a Telecom Italia dell'obbligo di offerta  dei  servizi  terminali  a condizioni tecniche ed economiche indipendenti  dalla  finalita'  d'uso  degli  stessi,  sottolinea  la necessita'   di   garantire   un   uso  efficiente  delle  porte  dei multiplatori e dei flussi di interconnessione. In tal senso, Vodafone ritiene  necessario  esplicitare  la  possibilita' per l'operatore di definire  delle  direttrici  trasmissive  di  interconnessione tra la propria  rete  ed  alcuni  nodi  di  consegna  di  Telecom  Italia da utilizzare  per raccogliere sia i diversi servizi terminating e trunk attestati al nodo medesimo sia gli altri servizi wholesale utilizzati dall'operatore  stesso  (ad esempio: ADSL, CVP ....). Tale previsione consentirebbe   all'operatore   di   non   richiedere  un  flusso  di interconnessione  per  ciascun  servizio  utilizzato, ma di avvalersi dell'interconnessione   esistente   con   il  nodo  di  attestazione, eventualmente   adeguandone   la  capacita'  (canali  trasmissivi  in ampliamento) anche in modo indipendente (o asincrono) dalle richieste di  flussi  terminating  o  delle  componenti  terminali  degli altri servizi wholesale.
 296.  Con  riferimento  al  quesito numero 8, Vodafone ritiene che Telecom  Italia  dovrebbe  fornire la multiplazione e demultiplazione dei  flussi  trasmissivi  di  gerarchia inferiore dedicati al singolo servizio   (terminating,   xDSL,   ....) nei  flussi  trasmissivi  di interconnessione  di  gerarchia  superiore  realizzati  tra  la  sede dell'operatore  e  la  sede  Telecom  Italia. Telecom Italia pertanto dovrebbe  realizzare  il  collegamento tra i circuiti terminali (e le componenti  terminali  dei  vari  servizi wholesale) e il circuito di interconnessione  ad  alta  velocita'  verso  la  sede dell'operatore oppure  il  raccordo  di  centrale  nel  caso  di  co-locazione. Tale previsione  garantirebbe agli operatori maggiore flessibilita' ed una riduzione del costo complessivo per la gestione dei servizi medesimi.
 297.  Con  riferimento  al quesito numero 7, MCI sottolinea che la mancanza  di  disposizioni puntuali da parte dell'Autorita' in merito alle  condizioni  di  fornitura  e' un incentivo per Telecom Italia a fornire  il  servizio  di  trunk  e  terminating con bassi livelli di qualita'  e  comunque con livelli qualitativi inferiori rispetto agli standard  offerti  ai  propri  clienti  retail  o  alle divisioni del proprio  gruppo.  I  livelli  di  qualita'  dei  servizi  di  trunk e terminating  devono pertanto essere in linea con i livelli offerti da altri  operatori  sia  in  Europa sia in Italia ed, in ogni caso, non dovranno mai essere inferiori a quelli offerti da Telecom Italia alle proprie divisioni retail.
 298.  MCI  condivide  la  posizione  dell'Autorita'  in  merito al quesito numero 8.
 299.  Con  riferimento  al  quesito  numero  7,  Welcome condivide l'orientamento   dell'Autorita'  per  quanto  concerne  gli  obblighi relativi   ai   segmenti  terminali,  ma  dissente  dall'orientamento dell'Autorita'  con  riferimento  ai  circuiti trunk ed ai servizi di flussi di interconnessione, con riferimento in particolare alla parte in  cui  "l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia limiti la fornitura   dei   flussi   di   interconnessione   e  dell'estensione dell'interconnessione ai soli casi in cui la sede dell'Operatore e la centrale  di  Telecom  Italia  a  cui l'Operatore s 'interconnette si trovino  all'interno  dello  stesso bacino trasmissivo regionale. Per realizzare   i  circuiti  di  interconnessione  interregionali  sara' necessario   utilizzare  congiuntamente  al  servizio  di  flusso  di interconnessione  anche  il servizio di segmento trunk per realizzare il trasporto interregionale".
 300.  Welcome  evidenzia  che  tale  orientamento, laddove venisse confermato,  determinerebbe  per  operatori  presenti sul mercato con un'architettura  di  rete  basata  sui  flussi di interconnessione di lunga  distanza  (circuiti  interregionali) e  che raggiunge i propri clienti  grazie  a  circuiti  collegati con gli SGT di Telecom Italia dislocati  nelle regioni italiane dove Welcome Italia non ha un punto di  interconnessione  o  un punto di presenza, conseguenze economiche molto pesanti in termini di potenziali aggravi di costi.
 301.   Secondo  Welcome,  i  circuiti  interregionali  (flussi  di interconnessione  +  servizio  di  trunk) avranno  costi  decisamente superiori  a  quelli attualmente in offerta di riferimento e tali, da un lato, da impedire a societa' come Welcome di garantire un servizio ai  propri  clienti competitivo sia rispetto all'operatore di accesso che  rispetto  agli  operatori  facility  based,  dall'altro, tali da azzerare  l'offerta  di  Telecom  Italia relativamente ai circuiti di lunga distanza (60-300 km e oltre 300 km).
 302.  Welcome  ritiene che la migrazione dall'attuale struttura di rete  in  essere  risultera'  problematica, con grosse incertezze sui costi  e auspica che gli operatori dotati di infrastrutture, in grado di  fornire  un  servizio di trasporto, offrano condizioni economiche migliorative   o   comunque  equiparabili  a  quelle  dei  flussi  di interconnessione attualmente esistenti.
 303.  In  merito  al  quesito  numero  8,  Welcome  non  condivide l'orientamento di modificare l'offerta dei flussi di interconnessione e richiede il mantenimento dell'obbligo per Telecom Italia di offrire i  flussi  di  interconnessione  secondo  le  modalita'  ed i termini previsti  dall'attuale Offerta di Riferimento sulla base dei principi di  orientamento al costo e con assoggettamento ai vincoli di network cap.
 304.  In  caso  contrario  Welcome,  insieme agli operatori che si trovano    nella   medesima   condizione,   verrebbero   notevolmente penalizzate dal punto di vista economico, a causa degli ingenti costi di  interconnessione  che andrebbero a sostenere qualora costrette ad acquistare  CDN a condizioni retail minus analoghe a quelle descritte nell'attuale offerta CDN wholesale di Telecom Italia. Welcome segnala che  l'Autorita'  renderebbe non applicabile l'offerta CDN di Telecom Italia, dal momento che sarebbe impossibile acquistare il servizio di trunk da Telecom Italia, mantenendo le condizioni economiche attuali.
 305.   In   merito   al   quesito  numero  9,  Vodafone  condivide l'orientamento  dell'Autorita',  mentre  Welcome cd MCI non esprimono alcuna posizione specifica.
 
 5.2.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 306.  Con  riferimento  alla  definizione  dei punti di accesso al servizio di terminating, l'Autorita', in relazione a quanto segnalato dagli operatori nel processo di consultazione pubblica, evidenzia che la  dicitura  "qualsiasi  dei  RED  di livello inferiore nel medesimo bacino  regionale" deve essere considerata in modo estensivo e che in considerazione  del  fatto che l'accesso alla rete di linee affittata di Telecom Italia e' tecnicamente possibile ai generici nodi ADM, per nodo RED va inteso qualsiasi nodo nel bacino trasmissivo regionale di riferimento  ove  l'interconnessione sia tecnicamente possibile. Tale misura   appare   necessaria  al  fine  di  evitare  che  limitazioni amministrative  non  tecnicamente  giustificate possano comportare un diniego all'interconnessione di operatori terzi ai nodi della rete di Telecom  Italia  all'atto  di  richiesta  di  accesso  ai servizi dei segmenti  terminating  o  aggravi  di spesa ingiustificati per questi ultimi. Conseguentemente, l'Autorita' ritiene necessario che l'uso di flussi  di  interconnessione  per la raccolta dei servizi terminating debba  estendersi  a tutti i nodi di rete per i quali la raccolta dei segmenti terminali sia tecnicamente possibile. E' tuttavia necessario sottolineare  che l'offerta di flussi di interconnessione attualmente disponibile  impiega,  nella  tratta di accesso tra PoP OLO e nodo di Telecom    Italia,    infrastrutture    dedicate    predisposte   con pianificazioni  di lungo termine. Al fine di non incrementare i costi di  pertinenza  dei flussi di interconnessione esistenti, l'Autorita' ritiene  necessario  che Telecom Italia debba distinguere i flussi di interconnessione  al  generico  nodo  SL  predisponendo  un  apposito servizio, denominato flusso di interconnessione alla rete di transito locale,  che comprende una parte di accesso (tratta SL PoP OLO) e una parte chilometrica interna alla rete trasmissiva locale della rete di Telecom  Italia. Tale servizio dovra' consentire l'accesso ai nodi di centrale  locale  aperti  all'attestazione  dei circuiti terminating, nonche'   permettere   la   raccolta   ed  aggregazione  dei  servizi all'ingrosso accessibili ai restanti nodi della rete locale.
 307.  La  richiesta  da  parte degli operatori di poter accedere a circuiti  wholesale  end-toend  tra clienti finali che non utilizzano alcun  tratto  della  rete  dell'operatore  richiedente,  appare  non giustificata  in  quanto  potrebbe  disincentivare  i  concorrenti di Telecom  Italia  ad  investire in infrastrutture. L'Autorita' ritiene necessario  pertanto  non  prevedere obblighi regolamentari in capo a Telecom  Italia  in  tal  senso.  Tale considerazione deve intendersi valida  sia  per i circuiti terminating sia, a maggior ragione, per i circuiti   trunk.  La  fornitura  a  condizioni  regolamentate  delle prestazioni aggiuntive quali l'RPVD e le prestazioni di protezione in diversita'  di  instradamcnto  dovra'  pertanto essere opportunamente ridefinita  in  funzione  della  struttura  dei  servizi  di  trunk e terminating.
 308.  L'Autorita'  ritiene necessario che le condizioni di offerta per  tali  prestazioni siano definite nell'ambito del procedimento di approvazione  dell'offerta  dei  servizi di trunk e terminating. Tale procedimento  sara'  volto, tra l'altro, a individuare gli aspetti di dettaglio  dell'implementazione dell'offerta di trunk e terminating e le modalita' di migrazione tra la nuova e la vecchia offerta.
 309.  Appare  invece  giustificata la richiesta degli operatori di poter  accedere  al  servizio trunk anche nel caso in cui l'operatore richiedente  abbia  un  solo  PoP  ad  una  delle  due estremita' del circuito.  L'Autorita' ritiene che, effettivamente, l'introduzione di tale  restrizione possa frenare la diffusione del servizio di trunk e danneggiare gli operatori attivi prevalentemente in ambito regionale. Anche  al  fine di salvaguardare gli operatori meno infrastrutturati, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia debba prevedere una modalita' di fornitura del trunk secondo cui l'operatore sia presente o  interconnesso  ad  uno  solo dei due estremi del circuito. Telecom Italia  prevede inoltre la fornitura di tale circuito in congiunzione con  il  servizio  di  terminating  (nel  caso  di  un generico punto terminale di rete) o di raccordo interno di centrale (solo qualora il trunk  termini  in una centrale di Telecom Italia presso gli apparati di Telecom Italia o di un operatore terzo).
 310. L'Autorita' ritiene utile precisare che l'accesso al servizio trunk  debba  essere  garantito  anche mediante l'uso del servizio di flusso  di interconnessione alla rete di transito regionale e locale. Con  riferimento  alle  limitazioni  d'uso  di  tali  ultimi servizi, l'Autorita'   precisa   che  la  parte  chilometrica  del  flusso  di interconnessione  alla  rete  di  transito  locale  corrisponde  alla capacita'  trasmissiva  tra  nodi di Telecom Italia appartenenti alla rete  trasmissiva  locale  di livello 0, mentre la parte chilometrica dei  flussi  di  interconnessione  alla  rete  di  transito regionale corrisponde  alla capacita' di trasporto interna ai nodi di livello 1 e  2  della  rete del bacino trasmissivo regionale. Le distanze per i due  servizi  sono pertanto calcolate in linea d'aria tra le centrali della  rete  trasmissiva  locale, in un caso, e tra le centrali della trasmissiva rete regionale nell'altro.
 311.  La  cessazione  dei  circuiti  CDN  wholesale e dei circuiti parziali,  nonche'  la  modifica delle condizioni d'uso dei flussi di interconnessione  avverra'  a  seguito dell'implementazione dei nuovi servizi,  al  termine  del  periodo  fissato  per  la migrazione. Con riferimento  alla  modalita'  di  trattamento  dei  ratei  a  scadere relativi ai circuiti a piu' bassa capacita' multiplati o dismessi nel corso  del  passaggio  alla  nuova  offerta,  l'Autorita' ritiene che l'onere  relativo  alla  cessazione  dei  circuiti  non  debba essere addebitato  agli  operatori  alternativi.  Analogamente,  l'Autorita' ritiene  che  le  scadenze  contrattuali preesistenti debbano essere, ovunque  possibile,  mantenute nei nuovi contratti, prevedendo che la migrazione di trunk e terminating non comporti estensioni artificiali della  durata  contrattuale  dei  nuovi  circuiti.  Anche  al fine di limitare  i  problemi  relativi  al  disallineamento  tra i contratti finali  tra  clienti  ed  operatori  ed  i contratti all'ingrosso tra operatori  e  Telecom  Italia,  l'Autorita'  intende  prevedere per i circuiti terminating e trunk che, trascorsa la durata contrattuale di un anno, non siano previste penalizzazioni in caso di recesso.
 312.  Con  riferimento  alle  condizioni di fornitura, l'Autorita' ritiene  necessario  che le condizioni di SLA siano definite in linea con  le  best practice europea ed tal fine conferma la necessita' che l'offerta  di  Telecom  Italia  contempli  almeno  le  condizioni  di fornitura   definite  dal  documento  di  consultazione.  L'Autorita' ritiene che gli aspetti di dettaglio nelle condizioni di provisioning ed  assurance  potranno piu' agevolmente essere finalizzati nel corso del  procedimento istruttorio di approvazione dell'offerta di trunk e terminating.  Tale  procedimento dovra' inoltre definire le modalita' di passaggio dalla vecchia alla nuova offerta.
 313.  In  merito  alla  richiesta  espressa  dagli  operatori meno infrastrutturati di mantenere vigenti le attuali offerte di flussi di interconnessione,   l'Autorita',  in  considerazione  del  fatto  che l'impiego    dei    flussi    di    interconnessione   interregionali congiuntamente alla loro apertura a tutte le tipologie di traffico ne consentirebbe  un  uso  improprio,  ritiene  necessario confermare il vincolo   di   utilizzo  intraregionale  previsto  in  consultazione, valutando  il  periodo  di  migrazione  tra  le offerte sufficiente a consentire agli operatori le modifiche richieste nella pianificazione delle proprie infrastrutture.
 314.   Con   riferimento   alla  finalita'  d'uso  dei  flussi  di interconnessione,   l'Autorita',   in  conformita'  con  quanto  gia' espresso   nell'ambito  delle  consultazioni  pubbliche  relative  ai mercati  8,  9,  10,  11  e 12, ed in linea con quanto previsto dalle delibere  2/03/CIR,  11/03/CIR e 3/04/CIR, sottolinea che i flussi di interconnessione    rappresentano    una    prestazione    accessoria indispensabile alla fornitura di tutti i servizi all'ingrosso offerti da   Telecom   Italia.  In  quanto  tali,  i  servizi  di  flusso  di interconnessione  risultano  di  pertinenza  di  ognuno  dei  mercati all'ingrosso e ciascun provvedimento ha pertanto facolta' ed onere di definire  condizioni  specifiche  di  fornitura  per tali circuiti in relazione  al  servizio  all'ingrosso  che tramite essi si intendera' rendere accessibile.
 315.  Sulla  base  di  tali  considerazioni,  l'Autorita'  ritiene necessario imporre l'obbligo in capo a Telecom di fornitura di flussi di   interconnessione  per  qualsiasi  tipologia  di  servizi  ceduti all'ingrosso  per  i  quali  abbia  obblighi regolamentari, inclusi i segmenti terminali di linee affittate. In particolare, Telecom Italia dovra'  prevedere  che  i  flussi  di interconnessione possano essere attestati  presso  qualsiasi  nodo  a cui e' possibile la raccolta di tali  servizi.  Con  riferimento alle osservazioni degli operatori in merito   alla   possibilita'   di  interconnettersi  presso  gli  SL, l'Autorita'  ritiene  necessario  sottolineare che nel caso in cui il punto   di   raccolta   dei  servizi  all'ingrosso  sia  presso  nodi appartenenti  alla  rete  di  trasporto  locale di Telecom Italia, il servizio  di  interconnessione  potra'  prevedere l'uso congiunto dei flussi  di  interconnessione alla rete di transito locale e regionale di livello 0, 1 e 2. Analogamente con l'uso congiunto di tali servizi dovra'   essere   consentito   ad  un  operatore  che  raggiunge  con infrastruttura propria un SL, di raccogliere anche servizi forniti in altri  siti  appartenenti  al  medesimo  bacino  regionale. Infine, i medesimi servizi potranno essere raccolti, con l'impiegando ulteriore della  componente di accesso del flusso di interconnessione alla rete di  transito  di  locale,  presso un PoP OLO, qualora quest'ultimo si trovi  nell'area  di pertinenza di un SL appartenete alla rete locale trasmissiva.
 316.  L'Autorita' specifica che le configurazioni di fornitura del servizio  di interconnessione alla rete di transito locale, nel nuovo sistema  di  offerte  di  linee  all'ingrosso, non sono limitate alle modalita' gia' previste per il servizio di prolungamento dell'accesso ma comprendono tutti i casi di flussi di interconnessione tra nodi di Telecom  Italia appartenenti al medesimo segmento trasmissivo di rete locale  secondo  le modalita' gia' riportate nei punti precedenti. In particolare,  i  flussi  di  interconnessione  alla  rete di transito locale  consente  anche  1'  interconnessione  di  siti  SL raggiunti fisicamente  da  un operatore con altri punti di raccolta dei servizi ceduti all'ingrosso relativi al medesimo segmento trasmissivo di rete locale.
 317.  L'Autorita'  ritiene  necessario  specificare che i raccordi interni  di  centrale debbano essere forniti per raccordare flussi di interconnessione  e  i  circuiti trunk e terminating attestati ad una data  centrale  con  agli apparati degli operatori co-locati o presso spazi  di  terzi  nella medesima centrale. In tal senso, in linea con quanto  peraltro  previsto  dalla  delibera  1/05/CIR, Telecom Italia dovra'  prevedere  precisi  obblighi di fornitura e garanzie in linea con  quelle  adottate per i flussi di interconnessione. In generale i raccordi  interni  di centrale sono forniti in tutti i casi in cui un operatore  co-locato  o  presso  spazi  di terzi richiede l'accesso a servizi  ceduti  all'ingrosso  da  Telecom  Italia presso la medesima centrale.  Il  servizio  e'  inoltre  ceduto  da  Telecom  Italia per raccordare  gli  apparati  di  operatori  diversi co-locati presso la medesima centrale.
 318. L'Autorita' ritiene inoltre necessario prevedere l'obbligo di fornitura in capo a Telecom Italia delle prestazioni di multiplazione e  demultiplazione  dei  flussi  trasmissivi  provenienti  al singolo servizio   (terminating,   xDSL,   ....) nei  flussi  trasmissivi  di interconnessione  di  gerarchia  superiore  realizzati  tra  la  sede dell'operatore  e la sede Telecom Italia. Tale scelta consente un uso efficiente  delle  risorse  trasmissive ed una riduzione di costo per l'operatore  alternativo  che  puo'  avvantaggiarsi  delle efficienze legate all'utilizzo dei flussi a capacita' superiori.
 319.  L'Autorita'  ritiene  necessario che Telecom Italia offra un servizio  di ampliamento della capacita' per il servizio di flusso di interconnessione  sia alla rete di transito locale (di livello 0) sia alla  rete  di transito regionale (di livello 1 e 2), che consenta di variare la capacita' di flussi gia' richiesti.
 320.  L'Autorita',  per quanto concerne i circuiti di accesso alle Cable  Station  di  Telecom  Italia, sottolinea che tali circuiti non rappresentano  un  mercato  a  se  stante  o  servizi sostituibili ai segmenti  trunk  e terminating. L'Autorita' ritiene che tali servizi, alla  stregua  dei  flussi  di  interconnessione,  rappresentino  una essential   facility   all'accesso   dei   servizi   di  terminazione internazionale.   Come  evidenziato  nell'ambito  della  delibera  di consultazione  pubblica  di cui alla delibera 30/05/CONS, l'Autorita' ritiene  che  condizione  necessaria  alla  rimozione  degli obblighi ex-ante  relativi  al  mercato  di  terminazione  internazionale  sia l'abbattimento delle barriere di accesso a tale servizio.
 321.  Sulla  base  di  tale  considerazioni,  l'Autorita'  ritiene necessario  che  la  conferma dell'obbligo di fornitura dei flussi di interconnessione  per  l'accesso  alle  Cable  Station  sia esaminato nell'ambito  provvedimento  relativo  alla  delibera  30/05/CONS, con riferimento    alla    analisi   sul   mercato   della   terminazione internazionale.
 322.   L'Autorita'   ritiene   che   il   servizio  di  flusso  di interconnessione  alla  rete  di  transito locale e regionale possano essere  offerti  esclusivamente  per  l'interconnessione  con Telecom Italia,  e  che  pertanto  un  operatore  presente  presso un sito di Telecom  Italia  con  infrastruttura  propria  o  acquisita  da altro operatore ivi co-locato possa accedere a tali servizi per raggiungere qualsiasi  punto  di  consegna  di  servizi  all'ingrosso  forniti da Telecom  Italia  a  condizioni  regolamentate  all'interno del bacino regionale di pertinenza.
 
 5.3.	Obbligo di trasparenza ai sensi dell'art. 46
 323.  Gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 46 del Codice rispondono  all'esigenza  di  garantire che gli operatori concorrenti nei  mercati  a  valle non debbano acquisire risorse all'ingrosso non strettamente  necessarie per offerta dei propri servizi al dettaglio. A  tal  fine  e'  necessario  che  l'offerta  di  Telecom  Italia sia sufficientemente disaggregata per componenti di rete e dettagliata in termini  di  condizioni  economiche  nonche'  di specifiche tecniche, prevedendo condizioni di SLA e di assurance comprensive di livelli di penale   giornalieri   sufficienti   a  disincentivare  comportamenti anticompetitivi.   Rientrano,  inoltre,  negli  obblighi  di  cui  al presente  paragrafo  quelli  di  trasparenza  verso l'Autorita' sulla contabilita' dei costi soggiacenti alle offerte.
 324.  La  pubblicazione  di  informazioni in materia di specifiche tecniche   e  di  condizioni  di  fornitura  nonche'  di  separazione contabile   e  contabilita'  dei  costi  e',  nel  caso  dei  servizi all'ingrosso   dei   segmenti   di   terminazione,   propedeutica   e complementare  agli obblighi relativi all'accesso e uso delle risorse di rete, di non discriminazione e di controllo dei prezzi. Le offerte di  flussi  di  interconnessione, di segmenti terminali e di segmenti trunk   sono  pertanto  soggette,  all'obbligo  di  pubblicazione  ed approvazione   annuale   come   parte   integrante   dell'Offerta  di Riferimento di Telecom Italia.
 325.  A tale riguardo la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento di  Telecom  Italia dei segmenti di terminazione e dei segmenti trunk deve comprendere:
 - i  confini territoriali di ciascun bacino trasmissivo regionale relativo ad una specifica coppia di nodi RED di secondo livello;
 - l'elenco  completo e la relativa ubicazione geografica dei nodi di primo e secondo livello e di livello locale ai quali gli operatori potranno  interconnettersi  per  domandare  servizi  all'ingrosso  di segmenti di terminazione e di segmenti trunk;
 - le  modalita'  di  comunicazione  degli  ordini  da parte degli operatori richiedenti;
 - le  condizioni  di recesso dal servizio secondo quanto previsto dall'offerta   di  linee  affittate  all'ingrosso  approvate  con  la delibera n. 440/03/CONS;
 - le condizioni economiche del servizio;
 - le condizioni di provisioning, assurance e di penali articolate secondo quanto previsto al paragrafo 5.5 del presente provvedimento;
 - meccanismi  automatici  di  reportistica  verso  gli  operatori richiedenti,  aventi  caratteristiche  di  periodicita'  e  dettaglio adeguati  alla  verifica  delle  condizioni  di penale da parte degli operatori,  secondo  quanto  attualmente  previsto per il servizio di linee  affittate  wholesale ai sensi della delibera n. 304/03/CONS ed in   linea   con  quanto  previsto  al  paragrafo  5.5  del  presente provvedimento.
 326.  In merito ai flussi di interconnessione, sono confermati gli obblighi   di   pubblicazione   attualmente  vigenti  mentre  per  le condizioni  di  SLA  si  rimanda  a quanto previsto dalla delibera n. 30/05/CONS
 327.  In  linea  con  quanto all'art. 3, comma 1, lett. h, punto 1 della  delibera  n.  4/02/CIR,  per consentire la massima trasparenza delle  condizioni economiche formulate da Telecom Italia, le distanze considerate  ai  fini  della  determinazione dei prezzi dei flussi di interconnessione   e   dei   servizi   opzionali   di   prolungamento dell'interconnessione  sono  valutate con la modalita' di misurazione "in  linea  d'aria"  tra  le  centrali Telecom Italia interessate. In particolare,  nei casi in cui l'operatore richieda l'interconnessione ad  un  SL  aperto  ai  servizi  wholesale e la propria sede si trovi nell'area  di  competenza  di  una centrale SGU/SGT diversa da quella relativa  all'SL in oggetto, il servizio complessivo sara' dato dalla somma  di un'estensione dell'interconnessione valutata sulla distanza tra  sede  SL e nodo di transito trasmissivo locale e di un flusso di interconnessione  valutato  sulla  base  della  distanza  tra nodo di transito trasmissivo locale ed SGU/SGT scelto per l'interconnessione. L'Autorita'  sottolinea  che  la  distinzione tra le due tipologie di tratta   chilometrica   consente   di  mantenere  invariati  i  costi attribuiti ai pre-esistenti servizi di flussi di interconnessione, in quanto  questi  ultimi  sono  relativi al trasporto interno alla rete regionale. Al contempo, i costi relativi al servizio di prolungamento dell'interconnessione   ricadono   integralmente   sulla   tratta  di trasporto interna alla rete locale.
 328.  In  fase di prima applicazione, termini, condizioni tecniche ed economiche poste da Telecom Italia e non specificatamente previste dalla descrizione dei presenti obblighi regolamentari dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dall'Autorita'.
 329.  La  pubblicazione  del  dettaglio  relativo alla separazione contabile  e  alla contabilita' dei costi dei servizi di fornitura di segmenti  terminali, segmenti trunk di linee affittate e di flussi di interconnessione   dovra'   essere   conforme  a  quanto  specificato nell'Allegato  B2  della  proposta  di  provvedimento  concernente la contabilita' regolatoria. Il formato contabile previsto nell'Allegato B2 dovra' essere applicato a partire dall'esercizio contabile 2004.
 a) Migrazione  dei  servizi  di circuiti parziali, linee affittate all'ingrosso e flussi di interconnessione interregionali
 330.  La  migrazione dei circuiti preesistenti (circuiti parziali, linee  affittate  all'ingrosso  e flussi di interconnessione di lunga distanza) in   circuiti   di   interconnessione   interni  ai  bacini trasmissivi  regionali,  in  segmenti  terminali  e in segmenti trunk avviene  in  via  amministrativa e senza oneri in capo agli operatori richiedenti.  In particolare, le nuove condizioni economiche relative ai  circuiti per cui l'operatore fa richiesta di migrazione decorrono a  partire  dalla  data di richiesta. Telecom Italia attuera' in ogni caso  unilateralmente  la  migrazione  applicando le nuove condizioni economiche  e  tecniche ai circuiti in essere a partire dal 1 gennaio 2007.  Di  seguito si riporta una tabella sinottica di corrispondenza tra  i servizi inclusi nei mercati 13 e 14 nel vecchio e nuovo quadro regolamentare.
 
 =====================================================================
 Servizi regolamentati vecchio   |  Servizi offerti sotto il nuovo
 quadro regolamentare       |       quadro regolamentare =====================================================================
 |Segmento terminale + flusso di
 |interconnessione regionale o Circuito parziale                 |raccordo interno di centrale ---------------------------------------------------------------------
 |Segmento terminale + flusso di Collegamento diretto wholesale    |interconnessione regionale o breve-media distanza              |raccordo interno di centrale ---------------------------------------------------------------------
 |Segmento terminale + segmento
 |trunk + flusso di interconnessione Collegamento diretto wholesale    |regionale o raccordo interno di lunga distanza                    |centrale --------------------------------------------------------------------- Flusso di interconnessione        |Flusso di interconnessione breve-media distanza              |regionale distanza ---------------------------------------------------------------------
 |Segmento trunk + flusso di Flusso di interconnessione lunga  |interconnessione regionale o distanza                          |raccordo interno di centrale
 
 10 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia  gli  obblighi  di  trasparenza  sulla  base  delle  modalita' descritte  nel paragrafo 5.3 per la fornitura dei segmenti terminali, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione?
 
 5.3.1. Le osservazioni degli operatori
 331. Sul quesito in oggetto Telecom Italia, non ritenendo di avere una  posizione  dominante  sul  mercato  dei  trunk,  sottolinea  che l'imposizione   di   qualsiasi  obbligo  e  quindi  anche  quello  di trasparenza  su  tale  mercato,  sia  iniquo  e non giustificato. Per quanto  riguarda  il  mercato dei terminating segment, Telecom Italia ribadisce  la  necessita'  di  modulare  i remedies in funzione della velocita'  (rispettivamente  fino  ai  2 Mbit/s e oltre) e quindi del portante fisico su cui il terminating potra' essere fornito.
 332.    Per    quanto   riguarda   il   servizio   di   estensione dell'interconnessione,  Telecom  Italia  ritiene  che nel definire le regole  di  calcolo  delle  distanze  (punto  221  della  proposta di provvedimento) l'Autorita'  prende  ad  esempio un caso di estensione dell'interconnessione che attualmente non e' previsto nel servizio di prolungamento,   e   che,   secondo  Telecom  Italia,  sarebbe  stato esplicitamente  escluso al punto 212 della proposta di provvedimento. Telecom    Italia    ritiene    che   il   servizio   di   estensione dell'interconnessione  possa  essere  fornito  solo  tra  SL e SGU di competenza dove l'OLO e' presente, analogamente a quanto previsto per il servizio di prolungamento.
 333.  In merito poi al tema della migrazione degli attuali servizi nelle  nuove  configurazioni descritto al punto 224 della proposta di provvedimento, Telecom Italia non ritiene di dover sopportare da sola tutti  gli  oneri  derivanti  dalla suddetta migrazione, perche' tale migrazione  richiedera'  di  adeguare  tutti i sistemi informatici di supporto  ai processi di provisioning, assurance, charging e billing, compreso le banche dati tecniche in uso alla rete.
 334. Telecom Italia sottolinea che tale migrazione si tradurra' in costi  addizionali,  per  se stessa e per gli OLO/ISP (177 ad oggi) a causa  della  riorganizzazione tecnica, commerciale ed amministrativa dei  servizi  attualmente esistenti in funzione dei nuovi elementi di servizio   terminating  e  trunk,  evidenziando  che  l'attuale  base installata  e'  di oltre 72.000 collegamenti, per un valore economico di oltre 700 ml € annui.
 335.  Telecom  Italia  riassume le principali attivita' necessarie per  la  conversione  delle  offerte attuali e la commercializzazione della nuova offerta:
 - Predisposizione  della nuova contrattualistica, con allegata la nuova        modulistica        per        gli        ordini       di attivazione/variazione/trasloco/cessazione   e  le  nuove  specifiche tecniche   per   la  realizzazione  e  la  consegna  di  segmenti  di collegamenti diretti;
 - Formalizzazione  dei  contratti  con  tutti  gli  operatori che attualmente  hanno  firmato  i contratti per i circuiti parziali ed i collegamenti diretti wholesale;
 - Individuazione della tipologia di terminazione (sede di POP OLO o  sede  cliente  o di altro OLO o sede periferica dell'OLO stesso) e del  livello  a  cui  spezzare  il  circuito  end  to end nelle varie componenti  al  fine  di  definire  le regole di trasformazione degli attuali servizi nelle nuove configurazioni;
 - Stesura  dei  requisiti per l'implementazione delle banche dati (commerciali  e  tecniche) con  le  nuove  informazioni  ad  oggi non presenti  e con le regole automatiche di trasformazione dalla vecchia alla nuova offerta ai fini dello sviluppo del software;
 - Mantenimento  della  vecchia  offerta  finche' non si firmino i contratti con tutti gli operatori: Telecom Italia non intende gestire parte degli operatori con la vecchia offerta e parte con la nuova non intende pertanto applicare le nuove condizioni unilateralmente;
 - A   seguito  della  firma  di  tutti  i  contratti,  migrazione automatica  della  consistenza  ed  inizio  commercializzazione della nuova offerta;
 - Gestione  del prevedibile elevato contenzioso con gli operatori per  gli  scarti  generati  dall'applicazione  automatica  di  regole standard nella migrazione.
 336.  Secondo  Telecom  Italia la nuova configurazione dei servizi potrebbe  impattare anche sul piano industriale di investimento degli operatori,  che  potrebbero essere spinti ad apportare modifiche alla propria  struttura di rete. Sulla base di tali considerazioni Telecom Italia  ritiene che la migrazione richiedera' lunghi tempi tecnici di attuazione,   ingenti  investimenti  informatici  e  organizzativi  e comunque,  che  richiedera'  un  periodo  transitorio adeguato per il passaggio  dal  vecchio regime al nuovo che presumibilmente occupera' tutto il 2006.
 337.  In  merito  al  quesito  numero  10,  gli operatori Albacom, Atlanet,  Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind richiedono che l'Autorita' definisca  le  regole  certe  da  seguire nella migrazione al fine di calare  le configurazioni esistenti nel nuovo regime di offerte. Data la  grande  mole di circuiti esistenti gli operatori ritengono che la migrazione  debba  avvenire  sulla base regole di carattere generale, per esempio su base territoriale, e che non possa ne' essere lasciata alla decisione di Telecom Italia, ne' forzata ad una data limite alla quale  virtualmente potrebbe accadere di dover migrare l'intero parco circuiti.
 338.  Gli  operatori  ritengono  che  il  processo  di migrazione, nonche'  la definizione dei costi degli elementi della nuova offerta, debbano    garantire    come    risultato    condizioni    economiche complessivamente migliorative in ragione dell'applicazione di un piu' stretto   principio   di  orientamento  al  costo  e  della  maggiore disaggregazione  dell'offerta,  che dovrebbe consentire di acquistare esclusivamente  le  tratte  di  rete  necessarie,  e  dei recuperi di efficienza che la stessa Autorita' ha evidenziato.
 339.   Gli  operatori  propongono  che  il  provvedimento  finale, sottoposto   all'approvazione   della   commissione   europea,  debba prevedere  con  grande  precisione  le  modalita' di introduzione dei nuovi  servizi  regolamentati,  che  non possono quindi essere quelle generali    sommariamente    delineate   nel   documento   posto   in consultazione.   Gli  operatori  ritengono  indispensabile  da  parte dell'Autorita',  preliminarmente  all'effettiva  implementazione  del nuovo assetto regolamentare, la definizione di una adeguata normativa di  dettaglio.  Stante  la  complessita'  della materia gli operatori ritengono che la definizione di dettaglio sia effettuata nel contesto dei  lavori  di un'apposita task force, gestita dall'Autorita', a cui partecipino  gli  operatori  nuovi  entranti  e  Telecom Italia. Tale strumento  operativo  dovra'  esplicitare  ogni  possibile incertezza sull'interpretazione  dei  principi sottostanti la nuova normativa ed enunciati  nel  documento  di  consultazione,  al  fine  di  produrre specifici  manuali  operativi  che coprano in particolare le seguenti aree:
 definizione  della  topologia  e  della  consistenza  della  rete trasmissiva  di  Telecom  Italia  e regole di comunicazione delle sue variazioni;
 interfaccia di sistema per provisioning e assurance;
 definizione  di  SLA  di  dettaglio  per  tutte  le componenti di offerta;
 analisi  delle casistiche di migrazione e conseguente definizione delle opportune regole;
 definizione delle tempistiche di migrazione;
 definizione  precisa  delle  basi  costo  sulla  base delle quali effettuare la valorizzazione della nuova offerta.
 340. Secondo gli operatori, i documenti in esito a tale task force dovranno  essere  approvati  con delibera dall'Autorita' e costituire parte  integrante della normativa in materia. A tal fine, nel periodo transitorio  che  precede  la  piena  entrata  in  vigore delle nuove regole,  i  listini vigenti di circuiti parziali e di linee affittate wholesale  dovranno  recepire  i  recuperi  di  efficienza di Telecom Italia  riscontrati  dall'Autorita'  ed  evidenziati nel documento di consultazione.
 341.  Con  specifico  riferimento  alle  condizioni di trasparenza oggetto  del  quesito  10,  gli  operatori  scriventi  condividono le modalita'  proposte  dall'Autorita' pur con le precisazioni riportate di seguito.
 342.  Secondo  gli  operatori  tali informazioni dovrebbero essere disponibili  nell'ambito della task force di cui sopra. Le condizioni di   provisioning   e  di  assurance,  cosi'  come  le  modalita'  di comunicazione  degli  ordini,  dovranno  essere previste nel "Manuale delle  procedure",  parte  integrante  dell'offerta  di  riferimento, secondo   quanto   definito   nel  tavolo  d'implementazione  guidato dall'Autorita'.
 343.  Gli  operatori  giudicano  inaccettabile  che Telecom Italia pubblichi  le  modalita'  di  richiesta  in maniera unilaterale e non condivisa con gli utilizzatori di questi servizi.
 344.  Con riferimento ai flussi di interconnessione, gli operatori richiedono che siano specificate nell'offerta di riferimento:
 - le modalita' mediante le quali un operatore accede alla rete di Telecom  Italia attraverso un raccordo interno di centrale effettuato a partire dagli impianti co-locati di un operatore terzo;
 - la  disponibilita'  dei  flussi  in  tutti  i  casi  in  cui un operatore  attestato ad un sito di Telecom Italia intenda raggiungere altri soggetti presenti in quello stesso sito;
 - la   fatturazione   dei   circuiti   a   partire   dalla   data dell'effettivo utilizzo per il trasporto del traffico commutato;
 - l'introduzione  di  circuiti  di  interconnessione  a velocita' almeno   pari   a  622  Mbit/s,  in  considerazione  delle  aumentate necessita' di banda che caratterizzano i nuovi servizi.
 345.   Gli  operatori  richiedono  che  Telecom  Italia  pubblichi l'offerta  di  linee  affittate entro il 31 ottobre 2005 e che questa sia  approvata  dall'Autorita',  come ribadito nella sezione dedicata agli  obblighi  in  materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi al punto 284 della proposta di provvedimento.
 346.  Con  riferimento alle modalita' di calcolo chilometrico, gli operatori  segnalano  che  l'Autorita',  al  punto  221, nel ribadire l'attuale metodo di calcolo della distanza chilometrica per flussi di interconnessione e dell'estensione dell'interconnessione (distanza in linea  d'aria  tra  le  centrali  Telecom  Italia),  escluderebbe  la possibilita'  di rilegare direttamente uno SL ad un SGU dove l'OLO e' interconnesso  qualora  quest'ultimo  sia  diverso  dalla centrale di competenza  del  SL  oggetto  di rilegamento. La proposta sembrerebbe infatti richiedere che l'OLO debba prima rilegare l'SL interessato al nodo    trasmissivo    di    competenza   (utilizzando   l'estensione dell'interconnessione) e  successivamente interconnettere questo nodo trasmissivo  al SGU dove l'OLO e' colocato. Gli operatori evidenziano che  l'imposizione  di  vincoli  legati  all'architettura  di rete di Telecom  Italia  potrebbe  determinare  artificiali  incrementi delle lunghezze   complessive   dei   collegamenti   acquistati,   che   si tradurrebbero in uno svantaggio economico per gli OLO.
 347.  Gli operatori ritengono che l'Autorita' dovra' espressamente prevedere   che   la   migrazione   non   comporti  alcuna  novazione contrattuale  con  Telecom  Italia.  A  tal  proposito  gli operatori evidenziano,  come  Telecom  Italia  abbia  richiesto  in  passato la rinegoziazione   dei   contratti   come  condizione  preliminare  per effettuare  la  migrazione, ad esempio, al listino wholesale all'atto della sua introduzione.
 348.  Gli  operatori  richiedono  infine  che  sia  introdotta una clausola  di  salvaguardia da variazioni unilaterali delle condizioni di  fornitura, da specificare in sede di task force, analoga a quella presente  tra  BT  ed  OLO  in materia di variazioni delle condizioni tecniche di offerta di tutti i servizi wholesale.
 349.   Sulla   domanda   in  esame  Vodafone,  richiede  che,  con riferimento al punto 221 della proposta di consultazione, l'Autorita' chiarisca  le  modalita'  di misurazione della distanza dei flussi di interconnessione  ed  assicuri  che  i costi attribuiti ai servizi di flussi   di   interconnessione   pre-esistenti  rimangano  invariati, indipendentemente dalle variazioni dei bacini di riferimento.
 350.  In  merito  al  questo  numero  10,  Welcome  ritiene che la migrazione  non  debba  avvenire prima del 1 gennaio 2008. Il periodo transitorio   deve   consentire   agli   Operatori  che  hanno  fatto determinati investimenti di modificare la propria strategia di rete.
 351.  Con  riferimento  al  questo numero 10, MCI richiede che sia introdotta  la  specifica  negli  obblighi  relativi  alla migrazione secondo  cui  un  circuito preesistente che viene migrato mantiene la sua data di scadenza originaria.
 352. Con riferimento alla proposta dell'Autorita' di includere gli obblighi di reporting nello SLA di Telecom Italia, MCI sottolinea che tale  obbligo  garantirebbe  un  piu'  efficace  controllo  sia degli obblighi  di  non  discriminazione  sia  del  calcolo degli eventuali importi  dovuti  per  i ritardi nella consegna o nella ripristino dei guasti.
 353.  MCI,  inoltre,  ritiene  necessario  che  l'Autorita'  abbia visione  periodica  della  reportistica  di  Telecom  Italia  per  la fornitura  agli  operatori  concorrenti.  A tal fine MCI richiede che Telecom Italia produca report su ciascuna delle fasi di fornitura del servizio,  report  mensili  inviati  entro  il quinto giorno del mese seguente,  preveda  incontri bimestrali per verificare congiuntamente l'andamento  delle  performance  e  concordare  azioni  preventive ed infine  report  inviati  all'Autorita' per monitorare i comportamenti discriminatori.
 354.  MCI  infine  sottolinea che le condizioni di linee affittate trunk    e    terminating    dovrebbero    comprendere    SLA   sulla 1) disponibilita'  annua  in  linea con la prassi europea (il livello attuale   e'   inaccettabile),   2) SLA   premium  di  fornitura  che permettano,   a   fronte  di  un  corrispettivo,  tempi  di  consegna migliorativi,  3) l'obbligo  di  fornire  le  ragioni del disservizio (Reason  for  outage) 4) garanzie  e  penali  in  caso di degrado del servizio (abbassamento della qualita' senza completa interruzione del servizio).
 
 5.3.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 355.  Con  riferimento  alle  condizioni  di offerta dei flussi di interconnessione   alla   rete   di   transito  locale  (livello  0), l'Autorita'  sottolinea  che tale servizio non dovra' essere limitato alla  sola  connettivita'  SL/SGU,  in  quanto  i punti di accesso ai servizi  per  cui  Telecom  Italia  ha  obbligo di fornitura non sono limitati alle sole centrali telefoniche.
 356.   A   tal   fine   l'Autorita'   ritiene   che  i  flussi  di interconnessione   alla   rete  di  transito  locale  possano  essere impiegati  da un operatore alternativo, presente presso un sito della rete  locale,  per raccogliere servizi all'ingrosso di Telecom Italia disponibili presso altri nodi dello stesso livello di rete.
 357.  L'offerta  di  riferimento  dovra'  includere un servizio di ampliamento   della   capacita'   trasmissiva   per   i   flussi   di interconnessione  alla  rete  di  transito  locale  e  regionale, che consenta  di  variare  la  capacita'  di  flussi  gia' richiesti alle medesime  condizioni  di offerta previste per i servizi dei flussi di interconnessione.
 358.  In  merito  al  tema  della migrazione degli attuali servizi nelle  nuove  configurazioni,  l'Autorita'  ribadisce  che  gli oneri contrattuali  legati  alla  cessazione  dei circuiti parziali e linee affittate  wholesale nell'ambito del passaggio alle nuove offerte non possano  essere  ribaltati  sugli  operatori.  L'Autorita'  evidenzia tuttavia  che  i  costi  di  adeguamento  dei  sistemi informatici di supporto  ai processi di provisioning, assurance, charging e billing, nonche'  delle  banche  dati  in  uso  alla  rete  e  dei  sistemi di contabilita'   dei   costi,   rappresentino,   qualora  adeguatamente giustificati,  elementi  pertinenti alla fornitura dei nuovi servizi. L'Autorita'  ritiene pertanto che il costo di adeguamento dei sistemi necessari alla fornitura dei segmenti trunk e terminating rientri tra i beni ad utilita' pluriennale che dovranno essere ammortizzati sulla base  delle regole contabili derivanti dal bilancio civilistico. Tali costi  rientreranno  nella  formulazione dei prezzi dei servizi sulla base dell'orientamento al costo.
 359.  Con  riferimento  alle  modalita'  di migrazione l'Autorita' ritiene  che  Telecom  Italia debba prevedere un tempo di coesistenza tra  le  due  offerte  che  permetta,  da  un  lato di minimizzare il disservizio  per  gli operatori e, dall'altro, consenta interventi di correzione  nelle  condizioni  di  offerta sulla base delle eventuali esigenze che prevedibilmente si evidenzieranno in fase attuativa.
 360.  Tale  periodo  di  migrazione,  anche  in  previsione  delle richieste   degli   operatori   meno  infrastrutturati,  al  fine  di consentire  le  necessarie  modifiche  nei  piani  di  sviluppo degli operatori,   dovra'   durare   12  mesi  dalla  attuazione  effettiva dell'offerta di trunk e terminating di Telecom Italia.
 361.  Con  riferimento  specifico  alle  regole da impiegare nelle modalita'  di migrazione, l'Autorita', in linea generale, ritiene che tutti  i  circuiti  preesistenti (circuiti parziali e linee affittate wholesale) che   possono  essere  riconvertiti  senza  variazioni  di instradamento  o  di  sistemi  di  attestazione  in  combinazioni  di circuiti   terminating,  trunk,  e  dei  flussi  di  interconnessione (livello  0,  1  e 2) sulla base delle modalita' di utilizzo previste per tali servizi, debbano essere convertiti nella nuova offerta senza oneri  in  capo  agli  operatori  richiedenti. L'Autorita' demanda al procedimento  istruttorio  di  approvazione  dell'offerta  di servizi trunk  e  terminating  la  definizione  delle regole di passaggio tra vecchie  e  nuove  offerte nei casi in cui siano richieste variazioni impiantistica  nei  circuiti (ad esempio nel caso di multiplazione di piu' circuiti in solo flusso di interconnessione).
 362.   Sulla   base   delle   modalita'   di   fornitura  definite dall'Autorita',   gli   operatori   interconnessi   che  intenderanno domandare i segmenti trunk e terminating dovranno gia' disporre di un punto  di  presenza  all'interno  del bacino trasmissivo regionale di attestazione.  Gli operatori che non dispongono di un numero adeguato di   punti   presenza   o   che  dovranno  rinunciare  ai  flussi  di interconnessione  interregionali  dovranno realizzare investimenti in un  arco di tempo biennale. Al fine di fornire certezza al mercato in merito alla tempistica di introduzione dei segmenti terminali e trunk e  cessazione  delle  offerte di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale,  l'Autorita'  ritiene  che le attivita' di implementazione debbano rispettare la tempistica di seguito riportata:
 1. Telecom   Italia,   entro   90  giorni  dall'approvazione  del provvedimento  finale  relativo  ai  mercati  13  e  14,  formula una proposta di offerta di riferimento in merito alle condizioni tecniche ed  economiche  dei segmenti trunk e terminating nonche' dei circuiti diretti  wholesale  coerentemente  con  le  distanze  definite per la fornitura dei terminating.
 2. L'Autorita'  approva  le condizioni tecniche ed economiche dei segmenti  trunk  e  terminating  nonche'  dei servizi accessori e dei circuiti  parziali  e  diretti wholesale entro 60 dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia.
 3. La  migrazione  dai  circuiti  parziali e diretti wholesale ai segmenti  trunk  e  terminating si conclude entro 15 mesi a decorrere dalla  effettiva  attuazione  dell'offerta  di  riferimento approvata dall'Autorita'.
 363.   Con   riferimento   al   contenuto  mimimo  della  proposta dell'offerta  di  riferimento,  l'Autorita'  ritiene  che gli SLA dei circuiti  trunk  e  terminating  dovranno  comprendere  condizioni di provisiong, assurance e garanzie sulla minima disponibilita' annua in linea  con  la  prassi  europea, nonche' SLA premium di fornitura che permettano   tempi   di   consegna   migliorativi   e  meccanismi  di reportistica che evidenzino le cause di disservizio. A tal proposito, l'Autorita'  conferma  che  al fine di garantire maggiore trasparenza nel  calcolo  delle  penali  e  ridurre  il  tasso di contenzioso tra operatori,  il servizio dovra' prevedere un sistema informatizzato di reportistica  che dettagli tutti i principali momenti della fornitura e gli aspetti coperti da SLA.
 364.  L'Autorita'  conferma  che  l'offerta  di riferimento dovra' contenere  le  condizioni  previste  al  punto 219 del provvedimento, prevedendo  altresi'  che  l'offerta dei flussi di interconnessione a tutti  i  livelli  di  rete  supporti tutte le capacita' e le opzioni necessarie alla raccolta dei circuiti terminating e trunk offerti.
 
 5.4.	Obbligo di separazione contabile ai sensi dell'art. 48
 365.  La  separazione  contabile  dei  servizi per i quali Telecom Italia  detiene  un  significativo  potere  di  mercato ha la duplice finalita'  di  garantire  trasparenza  in  termini di allocazione dei costi  e di non discriminazione per quanto attiene i prezzi praticati verso  divisioni  interne  e  nei  confronti  di  terzi operatori. In particolare,  al fine di prevenire possibili sovvenzioni incrociate e comportamenti  di  discriminazione  tra  operatori,  l'Autorita' puo' pubblicare  scritture  contabili che evidenzino i prezzi all'ingrosso praticati nonche' i prezzi dei trasferimenti interni.
 366. A tale riguardo, la Raccomandazione n. 322 dell'8 aprile 1998 prevede  che  "Gli oneri di cessione per l'uso interno debbono essere calcolati  in  funzione dell'uso moltiplicato per il prezzo unitario. L'onere  per  l'uso interno dovrebbe essere equivalente all'onere che sarebbe  stato  addebitato  se  il  prodotto  o  servizio fosse stato venduto all'esterno invece che all'interno".
 367.  In  considerazione  del  grado  di  scarsa  competizione sul mercato  in  esame,  e  della  doppia  natura  di  Telecom Italia, di fornitore  del  servizio  all'ingrosso e di competitore nei mercati a valle  dei  servizi  di  telecomunicazioni,  l'Autorita'  ritiene che l'applicazione  degli  obblighi derivanti dall'art. 48 del Codice per la   fornitura  dei  flussi  di  interconnessione,  dei  segmenti  di terminazione  e  di  segmenti trunk sia proporzionata nella misura in cui  persegue  le  finalita'  stabilite dall'art. 13 comma 5, lettera d) del Codice.
 368.  A tale proposito, per garantire che non ci siano pratiche di discriminazione  di  prezzo  tra  gli operatori che forniscono reti e servizi  di  comunicazioni,  l'Autorita'  ritiene  che Telecom Italia debba  pubblicare  una  contabilita'  separata  con  il dettaglio dei volumi   (intesi   come   quantita'   e  distanze) e  dei  prezzi  di trasferimento  interno,  articolati  per  velocita',  di  segmenti di terminazione  e  di  segmenti trunk e, dove applicabile, di flussi di interconnessione, nonche' delle relative prestazioni aggiuntive.
 369.  Le  voci di transfer charge verso la rete di accesso e verso la rete di trasporto presenti nei conti economici dei servizi offerti da  Telecom  Italia  dovranno quindi derivare dal prodotto dei prezzi pubblicati  in  Offerta  di  Riferimento  ed i volumi richiesti dalle divisioni  interne  di  Telecom  Italia  nonche' dai volumi domandati dagli  operatori interconnessi. Le medesime disposizioni si applicano ai transfer charge tra aggregati di accesso e trasporto, che dovranno essere  basati  sui prezzi pubblicati in Offerta di Riferimento e sui volumi di servizi scambiati.
 370. A tal fine dovranno essere rendicontate in modo separato, sia le voci di costo relative ai servizi forniti internamente, sia quelle relative  ad  altri  operatori,  specificando per ciascun servizio le condizioni  di offerta fruite. In particolare i trasferimenti interni dei segmenti terminali e trunk nonche' dei flussi di interconnessione dovranno  comprendere i conti di dettaglio relativi ai volumi e oneri di  cessione  tra  divisioni interne distinti in rete di accesso e di trasporto  locale  e  regionale  sulla  base  dei  formati  contabili riportati nell'Allegato B2 della proposta di provvedimento.
 11 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia  gli obblighi di separazione contabile descritti nel paragrafo 5.4  nella fornitura dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione?
 
 5.4.1. Le osservazioni degli operatori
 371.    Telecom    Italia   pur   condividendo   la   legittimita' dell'imposizione  di obblighi di separazione contabile sui mercati 13 e  14,  ritiene  che  le  modalita' di separazione contabile proposte dall'Autorita'  nell'Allegato  B2  siano  incoerenti,  inadeguate  ed onerose  rispetto  a  quanto  previsto quadro comunitario ed alle sue finalita'.
 372. Tale operatore ritiene inoltre che i sistemi, i principi e le metodologie  contabili  sono  trasversali  a tutti i mercati e devono essere   trattati   organicamente   per  assicurare  la  coerenza  di funzionamento e l'omogeneita' delle regole.
 373.  Lo  stesso  operatore  ha  infine  evidenziato le principali criticita'  relative alle modalita' di separazione contabile proposte dall'Autorita' per i mercati 13 e 14:
 a) Incoerenza    ed    inadeguatezza   dell'articolazione   della Contabilita'  regolatoria nei due aggregati "Rete di Accesso" e "Rete di Trasporto" sia rispetto alla nuova logica dei mercati che rispetto all'articolazione definita in delibera 152/02/CONS;
 b) Incoerenza  con  la normativa europea dell'obbligo di utilizzo "congiunto" di costi storici e correnti per il costing di un medesimo servizio;
 c) Onerosita'  e non proporzionalita' degli obblighi di dettaglio dell'informativa contabile, come definiti nell'Allegato B2.
 374.  Otto  operatori di rete fissa e due operatori di rete mobile condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  di  imporre  obblighi di separazione  contabile  sui  segmenti trunk e terminating e ritengono che   l'Allegato  B2  alla  delibera  n.  153/05/CONS  relativo  alla separazione   contabile   e   contabilita'  dei  costi  debba  essere ulteriormente integrato con informazioni di dettaglio.
 375. Le informazioni integrative di dettaglio dovrebbero riferirsi principalmente a:
 a) Livello di dettaglio dei conti economici e di capitale;
 b) La  quota del costo che e' stata allocata sul servizio oggetto di valutazione;
 c) Processo di pubblicazione dei dati economico/contabili;
 d) Applicazione della metodologia LRIC.
 
 5.4.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 376.   Ad   eccezione   di   un   operatore,  i  rispondenti  alla consultazione  pubblica  condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre obblighi di contabilita' dei costi e separazione contabile in base alle modalita' descritte nella proposta di provvedimento nonche' nell'Allegato B2 alla medesima proposta di provvedimento.
 377.  L'Autorita'  in  particolare ha proposto di introdurre conti economici e di capitale per i segmenti terminating, trunk e flussi di interconnessione  nonche'  di  dettagliare  la  separazione contabile anche attraverso l'introduzione di un nuovo formato contabile che da' evidenza  degli oneri di cessione interna al fine di garantire la non discriminazione delle condizioni economiche dei servizi all'ingrosso. L'Autorita'  ha  altresi' proposto di introdurre tabelle di dettaglio dei  costi  e volumi al fine di garantire l'orientamento al costo dei prezzi   dei  segmenti  terminali  e  trunk  nonche'  dei  flussi  di interconnessione.
 378.  Il  fine  della  separazione  contabile  e' garantire che le condizioni  economiche  praticate  da  Telecom  Italia  alle  proprie divisioni  interne  siano  uguali  a  quelle praticate agli operatori alternativi,   mentre   un   sistema   di   contabilita'   dei  costi sufficientemente    dettagliato   e'   strumentale   per   verificare l'effettivo orientamento al costo dei prezzi praticati.
 379.  La  Raccomandazione  322/98  rappresenta  uno dei principali riferimenti  normativi  in  materia di contabilita' regolatoria ed in particolare    dei    criteri    e    formati   contabili   necessari all'implementazione  di  una  corretta  separazione contabile e di un adeguato  livello di disaggregazione della contabilita' dei costi. La Raccomandazione  n.  322/98  e'  stata  recentemente aggiornata dalla Raccomandazione  del  19  settembre  2005  concernente la separazione contabile  e  contabilita'  dei  costi  nel  quadro  normativo  delle comunicazioni elettroniche.
 380.  Ai  fini del presente provvedimento risultano di particolare rilevanza  la  possibilita' di estendere gli obblighi di contabilita' separata  anche  in  mercati  in  cui  tale  operatore non detiene un significativo  potere  di mercato. A questo proposito e' prevista una separazione  contabile  in grado di fornire informazioni su attivita' che  sarebbero  gestite  separatamente  nel  caso in cui le imprese a integrazione verticale fossero scorporate.
 381.  La  Raccomandazione del 19 settembre 2005 richiede di tenere debitamente  in  conto  dei  problemi  di  prezzi  e  concorrenza che potrebbero   emergere   dall'attuazione   di  un  sistema  basato  su contabilita' a costi correnti per la rete di accesso.
 382.   La   Raccomandazione   pone   particolare  attenzione  alla pubblicazione  annuale  di  un  adeguato  livello  di dettaglio della separazione  contabile  e  della  contabilita'  dei  costi al fine di garantire la non discriminazione e l'orientamento al costo dei prezzi praticati.
 383.   Per   quanto  concerne  la  tutela  del  principio  di  non discriminazione,  e'  altresi'  previsto  che  gli  oneri di cessione interna  siano  contraddistinti e dettagliati al fine di garantire il principio  di  non  discriminazione  dei  prezzi praticati ai servizi all'ingrosso.
 384.  E'  infine  raccomandato  alle Autorita' di regolamentazione nazionali   che   la  contabilita'  dei  costi  sia  sufficientemente disaggregata    per    garantire    l'applicazione   degli   obblighi regolamentari imposti dal diritto nazionale o comunitario.
 385.  L'art.  50,  comma  3  del  Codice  prevede  che  qualora un operatore  abbia  l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere  della  prova  che  il  prezzo  applicato  si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti.
 386. Al riguardo e al fine di determinare i costi di un efficiente fornitura   dei   servizi,  il  comma  4  dell'art.  50  prevede  che l'Autorita'   abbia   facolta'   di  approntare  una  metodologia  di contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.
 387.  Le risultanze della consultazione pubblica non hanno fornito elementi  innovativi  rispetto  a  quanto valutato dall'Autorita' nel corso  del  procedimento  istruttorio  se non per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione della contabilita' regolatoria.
 388.  L'Autorita' ritiene pertanto di confermare l'orientamento di imporre  obblighi  di  separazione contabile e contabilita' dei costi per  gli aggregati regolatori (Accesso, Trasporto, Commerciale, Altre attivita) di  Telecom  Italia  nonche'  per  i  servizi  di  segmenti terminali,  segmenti  trunk, raccordi interni di centrale e flussi di interconnessione  secondo  le  modalita' e formati contabili previsti dall'Allegato  B2 alla delibera n. 153/05/CONS. Telecom Italia dovra' pertanto  implementare  la  separazione  contabile  e  il  sistema di contabilita'  dei  costi  conformemente  all'Allegato  B2  a  partire dall'esercizio  contabile  2005  e  fino  alla  revoca degli obblighi contabili  derivanti  dalle  analisi  di  mercato. L'Allegato B2 alla delibera n. 153/05/CONS, con le necessarie integrazioni volte a tener conto  della  struttura  dei servizi di interconnesione, e' riportato all'Allegato A della presente delibera.
 389.  Al  fine  di  garantire  trasparenza  al  mercato  circa  le metodologie  e  le  risultanze  contabili  dei servizi regolamentati, l'Autorita'   ritiene   necessario  rendere  accessibili  alle  parti interessate  i conti economici e i rendiconti di capitale nonche' gli oneri   di   cessione   interna   relativi  agli  esercizi  contabili disponibili,   non   ancora  verificati  dall'organismo  indipendente previsto dall'art. 50 del Codice.
 390.  L'Autorita'  ritiene  inoltre  di  confermare l'orientamento circa  l'adozione  di una base di costo storico per la valorizzazione dei  cespiti della rete di accesso e una base di costi correnti per i cespiti afferenti la rete di trasporto.
 391.  Alla luce delle risultanze della consultazione nonche' della necessita'  di  includere  nel  meccanismo  di network cap un paniere relativo  ai  raccordi  interni  di centrale e tenuto conto di quanto previsto  dalla  Raccomandazione  del 19 settembre 2005 in materia di controllo  dei  prezzi,  l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba fornire  un conto economico, un rendiconto di capitale e il dettaglio inerente le quote di ammortamento e manutenzione dei raccordi interni di centrale.
 392.   L'Autorita'  si  riserva,  infine,  di  modificare  laddove pertinente  le  prescrizioni  previste  dall'Allegato  A  al presente provvedimento  a  seguito  di  uno specifico procedimento istruttorio volto  a  rendere  coerenti  gli obblighi di contabilita' dei costi e separazione   contabile  imposti  nei  servizi  inclusi  nei  mercati rilevanti.
 393.  In via transitoria e fino al ritiro dell'offerta di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale permangono per tali servizi gli attuali   obblighi   concernenti  la  contabilita'  dei  costi  e  la separazione contabile (esercizi contabili 2005, 2006 e 2007).
 
 5.5.	Obbligo di non discriminazione ai sensi dell'art. 47
 394. Telecom Italia e' presente nei mercati a valle con offerte di servizi  al  dettaglio  di  telecomunicazioni  il  cui  completamento richiede   la  fornitura  di  servizi  all'ingrosso  di  segmenti  di terminazione  e  di  segmenti  trunk da parte delle proprie divisioni interne.  Gli  operatori  che  concorrono  con Telecom Italia sia nei mercati  all'ingrosso di linee affittate sia nei mercati al dettaglio di altri servizi di telecomunicazione hanno necessita' di accedere ai servizi  all'ingrosso di segmenti di terminazione e di segmenti trunk al   fine  di  sopperire  alla  ridotta  capillarita'  delle  proprie infrastrutture di rete.
 395.   Come   visto   nei   punti  precedenti,  nell'ambito  della definizione  dei  mercati  rilevanti  dei  segmenti  terminali  e dei segmenti   trunk,   l'Autorita'  ha  rilevato  che  le  modalita'  di interconnessione   dovrebbero   essere   comuni  a  tutti  i  servizi all'ingrosso,   in   quanto,  l'utilizzo  efficiente  dei  flussi  di interconnessione  tra  due  reti  diverse  prevede la condivisione di questi ultimi per tutte le tipologie di traffico scambiato.
 396.   L'art.   47   del   Codice   prevede  appunto  che  la  non discriminazione  debba  essere  garantita dall'operatore detentore di significativo  potere di mercato applicando condizioni equivalenti in circostanze  equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi  equivalenti.  A tal proposito, anche in considerazione della natura  accessoria  del  servizio,  l'Autorita'  ritiene  che Telecom Italia   debba   praticare  agli  operatori  le  medesime  condizioni economiche    per   i   servizi   di   flussi   di   interconnessione indipendentemente  dal fatto che gli operatori accedano ai servizi di linee  affittate,  agli  autocommutatori  telefonici  della  rete  di Telecom Italia o ai nodi ATM di quest'ultima.
 397.  Al  fine di garantire che l'offerta all'ingrosso di segmenti di  terminazione  non  sia discriminatoria in relazione alla cessione interna dello stesso servizio, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba  fornire  agli  operatori  servizi  e  informazioni  soggetti a condizioni  tecniche  ed  economiche  nonche'  di qualita' identici a quelli forniti internamente.
 398.  A  tale  riguardo,  in  considerazione del fatto che Telecom Italia  impiega internamente i segmenti terminali ed i segmenti trunk anche  per  la  predisposizione di servizi diversi da quelli di linee affittate  al dettaglio, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba offrire livelli di SLA differenziati:
 - un'offerta  base  di  segmenti  di  terminazione  e di segmenti trunk,   in   cui  Telecom  Italia  dovra'  garantire  condizioni  di provisioning,  assurance  e  disponibilita'  annua  che permettano la replicabilita'  del  servizio  al  dettaglio  di  linee  affittate di Telecom Italia, secondo quanto descritto nel paragrafo 5.3.
 - un'offerta  opzionale  di  segmenti  di  terminazione,  in  cui Telecom Italia dovra' garantire condizioni di provisioning, assurance e disponibilita' annua migliorativi e tali da soddisfare requisiti di disponibilita'  annua  in linea con quelli necessari alla connessione di  nodi  di  operatori  (ad esempio per le stazioni radio base delle reti radio-mobili).
 - un'offerta  opzionale  di  segmenti  di  trunk,  in cui Telecom Italia  dovra'  garantire  condizioni  di  provisioning,  assurance e disponibilita'  annua  migliorativi e tali da soddisfare requisiti di affidabilita'  analoghi a quelli richiesti nella connessione tra nodi interni di rete.
 399. A tale proposito, l'Autorita' osserva che, con le delibere n. 304/03/CONS  e  n.  440/03/CONS, sono state indicate le condizioni di provisioning  ed  assurance  per  le  linee affittate wholesale. Tali condizioni riguardano, tra l'altro, gli orari per la segnalazione dei disservizi,  le  procedure  di  chiusura  concordata  dei  guasti, le opzioni  di  SLA premium nonche' il sistema delle penali. L'Autorita' ritiene  opportuno confermare un SLA per i segmenti di terminazione e di  trunk  sulla  base  di  quello approvato per il servizio di linee affittate  wholesale  dalla delibera n. 440/03/CONS secondo quanto al presente paragrafo.
 400.   Con   specifico   riferimento  ai  tempi  di  provisioning, l'Autorita'  ritiene che Telecom Italia debba garantire che l'offerta di  SLA  anche  nella sua versione "base" preveda tempi minimi per la consegna  per  i  servizi di segmenti terminali e di trunk ed in ogni caso  inferiori  ai  tempi  di  consegna  previsti  per  le  medesime velocita'  sui  mercati al dettaglio. A tal proposito, la Commissione Europea,  con  la  raccomandazione  C(2005) 103/1 del 21 gennaio 2005 relativa  alla  fornitura  di linee affittate nell'Unione europea, ha evidenziato la necessita' per tutti gli stati membri di riadeguare le condizioni   di   fornitura   alla   miglior  prassi  internazionale. L'Autorita',   al   fine   di  garantire  un  tempo  di  provisioning efficiente,  in  linea  con tale Raccomandazione, ritiene che Telecom Italia  debba  prevedere  per  i  segmenti terminali e di trunk tempi massimi  di  provisioning  garantiti  con  penali  nel  100% dei casi analogamente  a  quanto  approvato  con  la  delibera  n. 440/03/CONS nonche'  tempi  massimi  di provisioning garantiti con penali nel 95% dei  casi.  I  tempi  di provisioning garantiti dovranno risultare in linea  con  la  migliore  prassi  europea  e  considerare  il margine necessario  agli  operatori  per replicare le offerte al dettaglio di Telecom  Italia  a  partire  dalle  offerte  all'ingrosso di segmenti terminali  e  di  trunk.  In  considerazione del fatto che cosi' gia' previsto nella delibera n. 440/03/CONS per un operatore efficiente e' necessario  un  margine  di  almeno  quattro  giorni per replicare le offerte  al  dettaglio  di  Telecom  Italia  a  partire dalle offerte all'ingrosso  di  segmenti  terminali  e  di  trunk,  Telecom  Italia applichera'  per  l'offerta  di  provisioning base di tali servizi, i tempi  massimi  garantiti  nel  95% dei casi riportati nella seguente tabella:
 
 fino a 64Kbps:                    |14 giorni di calendario 2Mbps non strutturati             |26 giorni di calendario 2Mbps strutturati                 |29 giorni di calendario 34Mbps non strutturati            |48 giorni di calendario
 
 401.  Per  le  restanti capacita' i tempi massimi sono definiti in modo   coerente  a  quelli  previsti  in  tabella  sulla  base  delle componenti  di  rete e delle funzioni aziendali coinvolte. Tali tempi devono essere garantiti per il 95% dei circuiti di ciascuna capacita' acquistati  dall' operatore nell'anno. Le penali relative a tale SLA, distinte dalle penali relative ai tempi massimi previsti nel 100% dei casi,  sono  espresse nella forma di un importo prefissato per giorno di ritardo per linea ordinata.
 402.  Relativamente  al  parametro  di  disponibilita'  annua,  si ricorda  che  per una linea affittata il tempo di indisponibilita' e' circa  pari  alla  somma  dei tempi di indisponibilita' delle singole tratte  componenti.  In  considerazione  del  fatto  che  i  segmenti terminali  sono  sempre componenti intermedi del servizio, poiche' si chiudono  ad  un  punto  di  interconnessione, Telecom Italia dovra', nell'offerta   base,   garantire   condizioni  per  il  parametro  di disponibilita'  tali  da  permettere  la  replicabilita' di una linea affittata  retail  che  includa due segmenti di terminazione. Telecom Italia  dovra',  inoltre,  nell'offerta  premium,  garantire  per  il parametro   di   disponibilita'  condizioni  tali  da  permettere  la replicabilita' di una linea affittata retail che includa due segmenti di   terminazione   ed  un  segmento  trunk.  Analogamente  a  quanto attualmente  previsto  per  le linee affittate wholesale, le garanzie sui  tempi  di  disponibilita'  sono  offerte  per  singolo circuito, partono  dalla  data  di  effettiva  attivazione  dello  stesso, sono previste  per  ogni  tipologia  di linea, sono calcolate sul tempo di disservizio  in  ore solari e rispetto alla durata della fornitura in giorni di calendario.
 403.  Al  fine  di  rendere maggiormente efficace il meccanismo di penale  previsto negli SLA, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia  metta in atto, nella definizione dei meccanismi automatici di reportistica,  ogni previsione utile ad agevolare il computo da parte degli operatori delle penali, prevedendo la possibilita' di escludere dai   conteggi   i  circuiti  il  cui  provisioning  sia  oggetto  di contestazione.  In  particolare,  al fine di verificare che l'offerta all'ingrosso  di  segmenti di terminazione non sia discriminatoria in relazione alla cessione interna dello stesso servizio, Telecom Italia dovra'  produrre  per  l'Autorita',  su  base  trimestrale,  per ogni tipologia  di circuito, di prestazione opzionale e di SLA in offerta, un  report  con  il  dettaglio dei tempi di provisioning, assurance e disponibilita'   effettivamente   forniti   alle   proprie  divisioni commerciali  ed  agli  operatori  alternativi nel 75%, 95% e 100% dei casi.
 404.  Sempre  in  virtu'  del  principio  di  non discriminazione, l'Autorita'  ritiene  opportuno  ribadire, infine, le disposizioni di cui  all'art.  3,  comma  2,  lett. c, della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 6, lett. b, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui l'operatore,  trascorso  un  anno  di  durata  del  contratto  per la fornitura  dei  flussi  di  interconnessione,  nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale proroga contrattuale puo' cessare con un ragionevole  preavviso i circuiti senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi.   Tale  previsione  e'  applicata  anche  ai  servizi  di terminating e trunk.
 a) Obblighi di non discriminazione e contabilita' regolatoria
 405. L'obbligo di non discriminazione richiede che la divisione di Telecom  Italia, che fornisce i servizi all'ingrosso, debba praticare le stesse condizioni economiche in termini di prezzi unitari sia agli operatori  interconnessi  sia  alla  propria divisione commerciale. A tale   riguardo,   l'Autorita'   ritiene  che  Telecom  Italia  debba predisporre  un  sistema contabile che evidenzi gli oneri di cessione interna  dei  segmenti  terminali  e  dei  segmenti trunk nonche' dei flussi di interconnessione che renda trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso applicati internamente e verso altri operatori.
 406.  Gli  oneri  di  cessione  per l'uso interno sono calcolati a partire  dal  volume  di utilizzo del servizio per il relativo prezzo unitario.  In  particolare  nell'ambito  della  separazione contabile l'onere  unitario  per l'uso interno di un dato servizio all'ingrosso deve  essere  sempre  equivalente  all'onere addebitato per lo stesso servizio  domandato  da  altri operatori e quindi deve essere pari al prezzo  pubblicato  nell'Offerta  di  Riferimento.  I transfer charge presenti  nei  conti  economici dei servizi offerti da Telecom Italia derivano  quindi  dal  prodotto tra prezzi desumibili dall'offerta di riferimento  e  volumi  domandati  internamente  dalle  divisioni  di Telecom  Italia.  Anche  le  eventuali  prestazioni  richieste  dalle direzioni   interne   e   non  direttamente  riconducibili  a  prezzi pubblicati nell'Offerta di Riferimento dovranno essere documentate in contabilita'  regolatoria  dando evidenza dei prezzi di trasferimento interni e delle quantita' cedute.
 12 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia gli obblighi di non discriminazione sulla base delle modalita' descritte nel paragrafo 5.5?
 
 5.5.1. Le osservazioni degli operatori
 407.   Con   riferimento   alla  relazione  tra  obblighi  di  non discriminazione e obblighi di contabilita' regolatoria Telecom Italia ribadisce  quanto  gia' affermato in risposta al quesito 11, circa la modalita' di definizione dei transfer charge.
 408.  Telecom  Italia evidenzia che quando la fornitura di servizi wholesale   comporta   attivita'  specifiche  o  costi  specifici  di transazione  o  provisioning  verso gli OLO interconnessi, tali costi non possono essere ripartiti anche sui propri servizi retail. Secondo Telecom  Italia  l'attribuzione  dei  costi  secondo  il principio di causalita' (attribuzione dei costi alle attivita/servizi che li hanno generati) richiede   che  tali  costi  siano  attribuiti  ai  clienti wholesale.  Telecom  Italia  ritiene  che  i benefici da integrazione verticale goduti da Telecom Italia per diverse tipologie di costo (ad esempio,  la  fatturazione) siano legittimi, non anticompetitivi ed a beneficio  della  clientela  finale,  tutelati  costituzionalmente  e quindi  non  possono  essere  ripartiti  artificialmente  sui servizi retail.
 409.   Per  quanto  riguarda  la  qualita'  del  servizio,  ed  in particolare  il  parametro disponibilita', Telecom Italia fa presente che,  oltre  il livello attualmente raggiunto da Telecom Italia nello SLA  base  e  premium, i valori di qualita' possono migliorare solo a seguito  di  ingenti  costi/investimenti  in  termini  di personale e sistemi.  Tali  costi si trasferiranno inevitabilmente sul prezzo dei circuiti  e/o degli SLA. Relativamente al provisioning Telecom Italia non condivide il sistema della doppia penale per il ritardo nei tempi di  consegna  dei  circuiti  (sia  sul  100%  che  sul 95% dei casi); infatti,  per  i  circuiti  consegnati  in  ritardo rispetto al tempo massimo  valido nel 100% dei casi, Telecom Italia dovrebbe pagare due volte,  perche' sicuramente essi saranno in ritardo rispetto al tempo fissato nel 95% dei casi.
 410.  Telecom  Italia  evidenzia  di  aver  sempre  fornito i dati relativi  alle  consegne  effettuate  nel  95%  dei  casi i cui tempi oscillano intorno ai valori richiesti dall'Autorita' senza necessita' di ulteriori vincoli e penali.
 411.  In  merito  al  questo  12,  gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia,   Fastweb,   Tiscali   e   Wind  condividono  l'orientamento dell'Autorita' di imporre a carico dell'operatore dominante l'obbligo di  non  discriminazione  che  deve  essere applicato "...a tutti gli aspetti  pertinenti  dei  servizi  forniti,  quali  l'ordinazione, la migrazione,  la  consegna,  la  qualita',  i tempi di riparazione, le comunicazioni   e   le   sanzioni...   "   (considerando   10   della Raccomandazione  della  Commissione  C(2005) 103/1).  Con riferimento alla  distinzione  tra SLA base, SLA opzionale e SLA premium proposta dall'Autorita', gli operatori richiedono un ulteriore approfondimento sui punti 235 e 236 dell'allegacto B della delibera 153/05/CONS.
 412.   In   particolare   gli   operatori   ritengono   necessaria l'introduzione  da  parte  di  Telecom Italia dei soli SLA base e SLA premium,  indipendenti  dalle  "destinazione d'uso" del collegamento, che  permettano all'operatore richiedente la scelta in funzione delle proprie necessita'.
 413.  Gli  operatori  ritengono  che  la predisposizione dello SLA premium  debba  essere  realizzata  da  Telecom  Italia  a titolo non oneroso  per  consentire  la  replicabilita' delle offerte retail che Telecom Italia realizza ai propri clienti business.
 414.  Gli operatori richiedono l'adozione di SLA base coerenti con quanto previsto dalla Commissione nella Raccomandazione C(2005) 103/1 e  condividono  quanto  proposto  per  il  provisioning  dei segmenti terminali  e  trunk  alla  tabella al punto 237 dell'allegato B della delibera  153/05/CONS,  applicabile nel 95 % dei casi, confermando il margine  di  4 gg di calendario per replicare le offerte al dettaglio di Telecom Italia.
 415.  Gli  operatori  tuttavia  richiedono che l'Autorita' fissi i tempi  massimi  di riferimento nel caso del provisioning nel 100% dei casi, in quanto in caso contrario Telecom Italia potrebbe eliminare i vantaggi  rappresentati  dai  miglioramenti  degli  SLA proposti. Gli operatori  richiedono,  inoltre,  che  gli stessi valori di SLA siano espressamente applicati anche alle prestazioni aggiuntive.
 416. Per quanto riguarda le penali, gli operatori evidenziano come l'indicazione  fornita dall'Autorita' riguardo il criterio di calcolo delle  penali,  "importo  prefissato  per giorno di ritardo per linea ordinata"  non  chiarisca  se vigano ancora o meno gli attuali valori previsti dalla Delibera 440/03/CONS, sottolineando, in ogni caso, che gli  attuali  valori  di  penali non sono sufficienti per incentivare Telecom  Italia  alla  consegna  delle  linee affittate entro i tempi massimi   stabiliti  dalla  delibera  440/03/CONS.  A  tal  fine  gli operatori  richiedono che l'Autorita' attui un sostanziale incremento degli  attuali  livelli  di  penale, che includendo anche il caso del superamento   dei   limiti  di  disponibilita'  annua  (ad  oggi  non previste).
 417. A tal fine gli operatori richiedono che gli importi aumentino in  modo  piu'  che  proporzionale  alla  durata  del  ritardo  nella fornitura,   che   il   sistema  di  sanzioni  finanziarie  incentivi effettivamente  il fornitore ad assicurare una fornitura rapida anche quando  si  verifichino  verificato  un  ritardi  e  che  in  caso di contestazioni   dei   ritardi,  l'onere  della  prova  sia  a  carico dell'operatore notificato.
 418.   Gli   operatori,   con   riferimento   alla  durata  minima contrattuale,  segnalano  che attualmente, nonostante le disposizioni prescrivano  una  durata  minima  pari ad 1 anno e la possibilita' di recesso   nei  mesi  successivi  con  il  rispetto  di  un  preavviso ragionevole  senza  il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi, Telecom Italia, per le offerte destinate alle Pubbliche Amministrazioni ed ai clienti   business,   in   base   a  quanto  emerso  nell'ambito  del procedimento  A351,  prevede  la  possibilita'  di recesso durante il primo  anno  di  validita' del contratto, alla fine di ogni bimestre, con   un   preavviso   di   30  giorni  senza  incorrere  in  nessuna penalizzazione.  Gli  operatori  ritengono  the tale previsione debba essere  applicata  alle  offerte  wholesale  dei segmenti terminali e trunk.
 419.  A  tal proposito, gli operatori ribadiscono la richiesta che l'Autorita'  recepisca  nell'attuale quadro regolamentare gli impegni assunti  da  Telecom Italia nel procedimento Agcm A351, in materia di linee  affittate  ed  in  particolare, con riferimento all'obbligo di replicabilita'  menzionato dall'Autorita' al punto 235 della proposta di provvedimento, si ritiene utile segnalare le seguenti misure:
 - obbligo  di rispettare anche nelle procedure di gara pubbliche, per   le   componenti  regolamentate,  il  superamento  dei  test  di replicabilita'   economica,  tecnica  e  qualitativa  applicati  alla clientela   business   privata.   In   particolare,   nel   caso   di partecipazione  ad  una  gara  della pubblica amminstrazione, Telecom Italia  si  impegna  a  predisporre  un documento attestante la piena replicabilita' dell'offerta da parte dei concorrenti;
 - obbligo    di    consentire    l'upgrade    dei   circuiti   di interconnessione e/o la multiplazione fisica in circuiti di capacita' superiore  secondo  le  condizioni  tecniche previste nell'offerta di riferimneto  senza  pagamento dei ratei a scadere dei circuiti a piu' bassa velocita' multiplati o dimessi (punto 13 dell'accordo Parcu);
 - obbligo   di   centralizzazione  e  gestione  coordinata  delle attivita'  di attivazione delle linee. Nei casi in cui la connessione dei   clienti   multisede  e  multitecnologia  OLO  venga  realizzata utilizzando  anche  infrastrutture  di  Telecom  Italia e' necessario imporre  l'obbligo  di coordinare tra le attivita' lato OLO e Telecom Italia  in  fase  di  attivazione  del  cliente  e che si richieda la centralizzazione  dell'attivita' di segnalazione, ripristino guasti e fatturazione.  Negli  impegni  A351  Telecom  Italia  si  impegna  ad "assicurare ai concorrenti, a titolo non oneroso, la centralizzazione e  il coordinamento delle attivita' di attivazione dei collegamenti e di  gestione  guasti  attraverso  la  costituzione  all'interno della Direzione  Wholesale  di  una  "Funzione di Interfaccia Concorrenti". Tale   funzione   wholesale  di  TI  permettera'  ai  concorrenti  di configurare  i  propri  clienti  multi  sede come un unico cliente al quale  afferiscono  piu'  sedi e piu' tipologie di collegamenti (CVP, ADSL  wholesale,  ISDN, linee affittate, eventualmente comprensive di prestazioni  aggiuntive  quali RPVD). La stessa funzione wholesale di TI  dovra'  permettere al concorrente la possibilita' di scegliere la modalita'  piu'  consona  di fatturazione (es. unica fatturazione per l'OLO  che  comprenda  tutti  i  servizi acquistati dal cliente sulle varie  sedi)".  Nel  dare  attuazione  a tali impegni, Telecom Italia limita la fornitura del servizio ad alcune tipologie di collegamenti, tale  limitazione  di fornitura dell'attivita' di coordinamento fa si che  gran  parte  delle attivita' siano offerte, ma a titolo oneroso. Gli  operatori  richiedono pertanto che l'Autorita' specifichi che il coordinamento   a   titolo   gratuito   per  i  clienti  multisede  e multitecnologia  con  riferimento  alle  attivita'  di  provisioning, gestione e fatturazione di tale tipologia di clientela, sia esteso ai servizi  trunk  e terminating per tutte le modalita' di attivazione e per qualsiasi tecnologia utilizzata.
 420.   Con  riferimento  agli  aspetti  economici,  gli  operatori sottolineano  che  il  principio di non discriminazione prevede, come ricordato   dall'Autorita',   che   vengano   applicate  le  medesime condizioni agli operatori concorrenti rispetto alle proprie divisioni commerciali (punti 234 del documento di consultazione). Gli operatori sottolineano    come    tale    obbligo    non    possa   prescindere dall'esplicitazione   di   un   test  di  prezzo  che  garantisca  la replicabilita'  delle  offerte  retail  proposte  da  Telecom Italia, evidenziando   contemporaneamente   i   transfer   charges  applicati dall'operatore notificato per la cessione interna dei servizi oggetto della presente analisi.
 421. Gli operatori, nel richiamare quanto gia' esposto nell'ambito della  consultazione  pubblica  sul  mercato  7, ritengono necessario prevedere  che  il  test  di prezzo sia esplicitato anche nel mercato wholesale  sia  al  fine  di  rendere  chiara  la  natura  di rimedio "intermedio"  (ovvero che si pone tra mercati wholesale e retail) del test di prezzo, sia al fine di individuare con chiarezza le relazioni tra   i   prezzi   di  trasferimento  interni  oggetto  del  presente provvedimento   ed   i  prezzi  finali  praticabili  dalle  divisioni commerciali di Telecom Italia.
 422.  Con  riferimento  all'esame  della  contabilita' regolatoria (punti  242-243  della  proposta  di  provvedimento),  gli  operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia la  predisposizione di un sistema contabile che evidenzi gli oneri di cessione  di  questi  servizi  (segmenti  terminali, segmenti trunk e flussi   di  interconnessione) alle  proprie  divisioni  interne.  Il rispetto  dei  principi  di trasparenza e non discriminazione impone, infatti, che il prezzo unitario di un servizio ceduto per uso interno debba  essere  "sempre equivalente all'onere addebitato per lo stesso servizio  domandato  da  altri operatori e quindi deve essere pari al prezzo pubblicato nell'offerta di riferimento".
 423. In merito al quesito n. 12, Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita'  di  imporre  a  Telecom  Italia  gli  obblighi di non discriminazione proposti.
 424.   Vodafone  richiede,  un  miglioramento  sullo  SLA  attuale (contratto    linee    affittate   wholesale) sia   in   termini   di disponibilita'  annua sia in termini di tempi di ripristino associati all'orario  di segnalazione del disservizio. In particolare, Vodafone richiede  che anche per segnalazioni comprese tra le 12.00 e le 17.30 vengano  rispettati  i  medesimi  tempi di ripristino garantiti se la segnalazione  viene  aperta  dalle 8.00 alle 12.00. Vodafone richiede che  in sede di migrazione di detti contratti venga definita come una unica  durata  contrattuale  quella  annuale in analogia a quella dei flussi di interconnessione.
 425.  Con  riferimento  al  quesito  12,  Welcome  sottolinea  che l'obbligo  di  non discriminazione debba essere applicato a tutti gli aspetti  dei  servizi forniti, quali l'ordinazione, la migrazione, la consegna,  la qualita', i tempi di riparazione, le comunicazioni e le sanzioni.
 426.  Con  riferimento  agli  obblighi di non discriminazione, MCI sottolinea   che  i  contenuti  dello  SLA  debbano  essere  definiti dall'Autorita'  nel modo piu' dettagliato possibile e devono pertanto essere facilmente misurabili, puntuali ed efficaci.
 
 5.5.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 427.  L'Autorita',  con riferimento alla relazione tra obblighi di non  discriminazione  e obblighi di contabilita' regolatoria, ritiene necessario confermare quanto previsto nella proposta di provvedimento e  che,  in  particolare,  i  prezzi di trasferimento interni debbano essere  basati  sui  prezzi  pubblicati in offerta di riferimento. Il rispetto  dei  principi  di trasparenza e non discriminazione impone, infatti, che il prezzo unitario di un servizio ceduto per uso interno deve  essere  sempre  equivalente  all'onere addebitato per lo stesso servizio  domandato  da  altri operatori e quindi deve essere pari al prezzo pubblicato nell'offerta di riferimento.
 428.  In  merito  alla  specifica  questione  sollevata da Telecom Italia,   l'Autorita',   sottolinea   che  l'obbligo  di  separazione amministrativa  prevede che il personale per la fornitura dei servizi all'ingrosso  debba  essere  distinto  dal  personale impiegato dalle divisioni  commerciali e che l'obbligo di non discriminazione prevede che  l'offerta  dei  servizi  all'esterno  avvenga  con  le  medesime modalita'  di  fornitura  praticate  internamente  (e  dunque  con  i medesimi  meccanismi  gestionali). Sulla base di tali considerazioni, l'Autorita'  ritiene  corretto  che il costo della gestione operatori sia  ripartito  su  tutti  i  servizi  prodotti inclusi quelli ceduti internamente  alle  proprie  divisioni  commerciali. Tale criterio di attribuzione  e', peraltro, consistente con il criterio di causalita' dei  costi, ove in regime di separazione amministrativa, le divisioni wholesale  trattino  in modo uniforme gli ordinativi interni e quelli esterni.  L'Autorita' sottolinea, infine, che l'impiego di sistemi di fornitura differenziati tra servizi ceduti internamene e venduti agli operatori  alternativi,  oltre  a  comportare  asimmetrie  tra  costi sostenuti  dalle divisioni commerciale e dagli operatori alternativi, potrebbe  implicare  discriminazioni  nelle modalita' di provisioning dei servizi.
 429. L'Autorita', pur condividendo le osservazioni degli operatori in  merito  alla  necessita' di introdurre un adeguato test di prezzo che  garantisca  la  replicabilita'  delle offerte retail proposte da Telecom  Italia,  sulla  base  dei  dei  transfer  charges  applicati dall'operatore notificato per la cessione interna dei servizi oggetto della  presente  analisi,  ritiene  utile  che  i  dettagli  di  tale strumento  di  controllo  siano  definiti  nell'ambito del mercato 7. L'Autorita' sottolinea che la definizione dei test di prezzo potrebbe richiedere  l'introduzione di ulteriori e specifici formati contabili relativi  ai  trasferimenti  interni  e  che  pertanto  tali  aspetti dovranno essere inclusi nelle disposizioni in materia di contabilita' regolatoria.
 430.   L'Autorita'  ritiene  utile  necessario  confermare  quanto previsto  nella  proposta  di provvedimento in merito alle condizione tecniche  di  offerta  dei  flussi  di  interconnessione, dei trunk e terminating.  L'Autorita',  nel sottolineare che le condizioni minime di  offerta  devono  risultare  non  peggiorative  rispetto  a quelle approvate  con  la  delibera  440/03/CONS, evidenzia l'esigenza di un miglioramento delle condizioni previste nello SLA base e premium, con specifico  riferimento  alle condizioni di disponibilita', al fine di allineare le condizioni offerta alla miglior prassi internazionale.
 431.  L'Autorita' ribadisce la necessita' di prevedere tempi certi di  fornitura  garantiti  nel totale dei casi, sottolineando che tale previsione  ha,  tra  l'altro, lo scopo di ridurre la possibilita' di operare  politiche  discriminatorie  tra  i  clienti  degli operatori alternativi.
 432. Con riferimento alla introduzione di SLA premium orientati al costo,  l'Autorita' precisa che la fornitura di tali prestazioni deve avvenire indipendentemente dalla finalita' d'uso ma in funzione della richiesta  dell'operatore che le sottoscrive, e che il prezzo di tali prestazioni dovra' corrispondere all'incremento di costo sostenuto da Telecom Italia rispetto alla corrispondente prestazione SLA base.
 433. L'Autorita', con riferimento agli obblighi assunti da Telecom Italia  nel  procedimento  Agcm  A351,  in materia di linee affittate ritiene  necessario  introdurre  tra  gli  obblighi in capo a Telecom Italia  l'obbligo  di  predisporre  un  documento attestante la piena replicabilita'  dell'offerta  da  parte  dei concorrenti, nel caso di partecipazione  a  gare  della  pubblica amministrazione. L'Autorita' ritiene  inoltre  che  Telecom Italia debba prevedere nell'offerta di riferimento  la possibilita' di ampliare la capacita' dei circuiti di interconnessione,  di  trunk  e  terminating  senza che sia dovuto il pagamento  dei  ratei  a  scadere  dei circuiti preesistenti. Telecom Italia  infine e' tenuta a introdurre il servizio di centralizzazione e  gestione  coordinata  delle attivita' di provisioning, assurance e fatturazione  delle linee per clienti multisede e multitecnologia per tutti  i  servizi offerti da Telecom Italia. Tale ultima prestazione, alla  scadenza  degli  impegni  presi  autonomamente,  dovra'  essere orientata al costo.
 434.  L'Autorita'  ritiene  che  il  dettaglio sulle condizioni di fornitura  debba  essere fissato sulla base della proposta di Telecom Italia  nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'offerta di linee affittate.
 435.  L'Autorita'  ritiene  necessario  fissare  la  durata minima contrattuale  per  i servizi di flusso di interconnessione e circuiti trunk  ad un anno. Trascorso tale termine l'operatore puo' richiedere la  disattivazione  del  circuito  senza  pagare alcuna penale. Per i circuiti  terminating  l'Autorita' ritiene che la durata minima debba essere  almeno  annuale  e  che  tale  limite  possa essere rivisto a seguito  di ulteriori approfondimenti sulle offerte di Telecom Italia alle   Pubbliche   Amministrazioni   ed   ai   clienti  business  nel procedimento di approvazione dell'offerta di trunk e terminating.
 
 5.6.	Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi ai sensi dell'art. 50
 436.  La  capacita'  di  Telecom  Italia  di  formulare condizioni tecniche    ed    economiche   per   i   segmenti   di   terminazione indipendentemente  dagli  altri  operatori,  dai  propri clienti e in generale  dai  consumatori  potrebbe  comportare la pratica di prezzi eccessivamente elevati o di sovvenzioni incrociate. Una tale politica di  prezzi avrebbe come effetto, da un lato, di ridurre la domanda di servizi  all'ingrosso,  a causa degli elevati costi iniziali a carico degli  altri  operatori,  e, dall'altro, di incrementare i prezzi dei servizi   al   dettaglio  a  danno  degli  utenti  in  ragione  della contrazione delle offerte commerciali degli operatori.
 437.  L'Autorita'  ritiene, pertanto, che le condizioni economiche dei  servizi  di  segmenti  di terminazione debbano essere soggette a obblighi  di  orientamento  al costo ai sensi dell'art. 50 del Codice all'interno  di  un  meccanismo  di  controllo pluriennale dei prezzi massimi  (di seguito anche network cap) definito in modo tale che sia limitata  la  possibilita'  per  l'operatore  dominante  di praticare prezzi  eccessivi  o  sovvenzioni incrociate tra servizi appartenenti allo stesso paniere.
 438.  A  differenza  di  quanto risultato nel mercato dei segmenti terminating,  le  risultanze  dell'analisi  di  mercato  relativa  ai segmenti trunk hanno mostrato che, nonostante il significativo potere di  mercato  detenuto da Telecom Italia, sussistono potenzialmente le condizioni   per   uno   sviluppo   della  sostituibilita'  dal  lato dell'offerta.  In  particolare,  sono  presenti  nel mercato in esame operatori con proprie infrastrutture di rete in grado di incrementare la  capacita'  produttiva, e di offerta verso il mercato, nel caso in cui  l'operatore dominate dovesse incrementare i prezzi relativi alla capacita' trasmissiva per il trasporto nazionale di lunga distanza.
 439.  L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  che  l'offerta relativa ai servizi  di  segmenti  trunk  debba  essere soggetta al controllo dei prezzi  ai  sensi dell'art. 50 del Codice attraverso un meccanismo di network cap che controllando da un lato i prezzi massimi praticati da Telecom  Italia  dall'altro  non  necessariamente  imponga  a Telecom Italia uno stretto orientamento al costo.
 440.  I  servizi  di  flussi  di  interconnessione  ed il relativo servizio  opzionale  di estensione dell'interconnessione sono servizi accessori    necessari   per   l'utilizzo   dei   servizi   wholesale regolamentati   che  rappresenta  un'asimmetria  a  svantaggio  degli operatori  concorrenti  di  Telecom  Italia in quanto sono utilizzati solo  da  loro  per  poter  completare  i  servizi regolati offerti a Telecom  Italia  e  non dalle direzioni commerciali di Telecom Italia stessa  che  non  essendo dotata di infrastruttura di rete acquisisce dalla  direzione  rete  direttamente  i  servizi end-to-end. Per tali ragioni  l'Autorita' ritiene opportuno confermare che, analogamente a quanto  gia'  oggi in vigore, tali servizi siano soggetti all'obbligo di orientamento al costo ai sensi dell'art. 50 del Codice all'interno di  un  meccanismo di network cap che garantisca il prezzo minimo per gli operatori alternativi.
 a) Il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi dei segmenti di  terminazione, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione (network cap).
 441.  Con l'applicazione del cosiddetto meccanismo di network cap, l'Autorita'  intende perseguire, per i segmenti terminali, i segmenti trunk  e  i  flussi  di  interconnessione,  le  stesse  finalita' pro competitive   perseguite  nella  delibera  n.  3/03/CIR  relativa  al controllo   pluriennale  dei  prezzi  dei  servizi  all'ingrosso.  In particolare  l'Autorita' ritiene che l'applicazione del meccanismo di network cap ai prezzi dei servizi dei segmenti terminali dei segmenti trunk  e  dei  flussi  di  interconnessione  permetta di conseguire i seguenti obiettivi:
 - garantire   l'orientamento   al  costo  dei  servizi  intermedi essenziali  per  la  fornitura di ulteriori servizi all'ingrosso o al dettaglio offerti da operatori concorrenti a Telecom Italia;
 - fornire  all'operatore  detentore  di  significativo  potere di mercato  incentivi  ad  una  maggiore  efficienza  nei  costi di rete specialmente  nei  servizi dove il grado di concorrenza non e' ancora sviluppato;
 - ridurre  i  tempi  di  verifica  e approvazione dell'Offerta di Riferimento   di   Telecom  Italia  ed  eliminare  la  necessita'  di conguagli;
 - aumentare   la  prevedibilita'  dei  costi  che  gli  operatori alternativi  devono sostenere per l'acquisto dei servizi all'ingrosso presenti nell'offerta di riferimento.
 442.  L'applicazione  del  meccanismo  di  network cap richiede la definizione di una serie di variabili qualitative e quantitative:
 a)  paniere dei servizi soggetti al controllo di prezzo
 b)  prezzo iniziale di riferimento;
 c)  intervallo di tempo di efficacia del network cap;
 d)  variazione  annuale  percentuale  subita dal valore medio del paniere nell'intervallo di tempo di efficacia del network cap.
 b)   Paniere dei servizi soggetti al controllo di prezzo
 443.  I  segmenti  terminali di linee affittate sono composti, dal punto  di  vista  infrastrutturale,  da  una  tratta  trasmissiva  di breve-media distanza interna alla rete di trasporto di Telecom Italia e  da  una tratta di accesso dal punto terminale di rete alla sede di centrale  piu'  vicina.  In  particolare  la  tratta di trasporto dei segmenti  terminali  e'  basata  sia  sull'infrastruttura trasmissiva delle  reti  regionali sia sulle componenti trasmissive relative alla rete di trasporto locale di Telecom Italia.
 444.  Analogamente,  i flussi di interconnessione si compongono di elementi  della rete di accesso e di elementi della rete di trasporto di breve-media distanza interna alla rete di Telecom Italia. La parte di  trasporto  dei  flussi  tra  nodi  interni alla rete regionale di Telecom  Italia  e'  quella  attualmente  impiegata  per  i flussi di interconnessione  forniti  da  Telecom  Italia  secondo le condizioni economiche previste dal punto 7.2.4 dell'Offerta di Riferimento 2005. La  tratta  di trasporto dei flussi tra nodi interni alla rete locale di  Telecom  Italia,  a  causa  dell'eterogeneita'  delle  tecnologie impiegate,    dovra'   prevedere   condizioni   economiche   separate nell'ambito      del     servizio     opzionale     di     estensione dell'interconnessione.  Nel  calcolo  dei  costi  di  pertinenza sono inclusi  i  soli  anelli  di  rete  locale relativi agli SL aperti ai servizi wholesale (ad esempio l'unbundling).
 445.  I  segmenti trunk forniscono capacita' dedicata tra due nodi RED  di  secondo  livello  interni  alla  rete  di trasporto di lunga distanza  dell'operatore  che offre il servizio ed appartenenti a due diversi bacini trasmissivi regionali.
 446.  Alla  luce  di quanto descritto, la fornitura dei servizi di segmenti terminali e di segmenti trunk si compone di una combinazione di  macro-elementi  di  rete  afferenti  l'accesso e il trasporto che dipende  dal grado di infrastrutturazione degli operatori richiedenti i  servizi  all'ingrosso.  Piu'  in particolare, il completamento del servizio di segmenti terminating richiede la fornitura di elementi di rete  di accesso e di una tratta di trasporto di breve-media distanza basata  sia  sulla  rete  regionale di Telecom Italia, sia sulla meno efficiente rete locale di quest'ultima. Al contempo, il completamento del servizio di segmenti trunk richiede esclusivamente gli apparati e i  portanti trasmissivi afferenti alla rete di trasporto nazionale di lunga distanza.
 447.  Infine,  anche  i  flussi  di interconnessione si realizzano attraverso  elementi  della rete di accesso ed elementi della rete di trasporto   di   breve-media   distanza.   Gli  elementi  di  accesso differiscono dai raccordi di accesso dei terminating ad uso generale, in  quanto  sono  tipicamente  realizzati  in fibra ottica in maniera ottimizzata   per   l'accesso   ai   nodi  di  rete  degli  operatori interconnessi  e  per  la  gestione  di rilevanti volumi di traffico; essi,   inoltre,   risultano  essere  presenti  in  determinate  aree geografiche  tipicamente  molto  concentrate,  di  numero  ridotto  e coincidenti  con i bacini di utenza a maggiore densita'. Gli elementi di  trasporto,  invece,  quando  collegano  nodi  interni  alla  rete regionale,  corrispondono  in  gran  parte  a quelli impiegati per la fornitura dell'attuale servizio di flussi di interconnessione, mentre presentano  costi  potenzialmente  diversi  per  le  tratte  di nuova introduzione che attraversano la rete locale di Telecom Italia.
 448.  Sulla  base delle considerazioni di cui al precedente punto, l'Autorita'  evidenzia  in merito all'utilizzo dei servizi descritti, che  l'utilizzo  del  servizio  di  terminating per il rilegamento di stazioni radio base delle reti radio-mobili ad un punto della rete di Telecom Italia non ricade tra i casi in cui e' possibile adoperare il servizio di flusso di interconnessione per completare il collegamento tra  il  suddetto  punto  della  rete  di  Telecom  Italia ed il nodo (tipicamente  di  tipo  BSC) dell'operatore  mobile;  il  servizio di consegna   in  tali  casi  viene  realizzato  piu'  propriamente  con l'impiego  di un altro servizio terminating dalla centrale di Telecom Italia alla BSC. Infatti, in tali casi, anche in considerazione della diffusione  sul territorio delle stazioni radio base e delle stazioni BSC,  il circuito di consegna all'operatore mobile ha caratteristiche tecniche  ed  economiche  analoghe  a quelle di un terminating ad uso generale e dissimili da quelle di un flusso di interconnessione.
 449. Cio' premesso, considerando in particolare le caratteristiche impiantistiche  ed  i differenti obiettivi del sistema di network cap illustrati  in  premessa,  l'Autorita'  ritiene  che il meccanismo di controllo   pluriennale  dei  servizi  dei  segmenti  terminali,  dei segmenti  trunk  e dei servizi relativi ai flussi di interconnessione ai   nodi  della  rete  di  Telecom  Italia  debba  essere  applicato separatamente ai seguenti panieri di servizi:
 A)   Servizi  di  segmenti  terminali  al variare della velocita' trasmissiva;
 B)    Servizi  di  segmenti  trunk  al  variare  della  velocita' trasmissiva;
 C)   Servizi  di  flussi  di  interconnessione  al  variare della velocita' trasmissiva;
 D)   Servizi di estensione dell'interconnessione al variare della velocita' trasmissiva.
 450.  L'Autorita' ritiene che una volta realizzata la contabilita' regolatoria,   a   partire  dall'esercizio  contabile  2004,  con  il dettaglio  richiesto  nell'Allegato  B2 sara' possibile prevedere una scomposizione  dei  servizi  inclusi  nei  panieri  di  cui  al punto precedente  in componenti elementari relative alla rete di accesso ed alla   rete   di   trasporto.  Tale  segmentazione  consentirebbe  di controllare  separatamente  il  prezzo  delle  componenti  elementari costituenti i vari servizi ottenendo, sia per le parti di rete comuni sia  per  le  parti  specifiche  di  ogni  servizio,  un  livello  di orientamento al costo maggiormente evidente. Le componenti elementari dovrebbero  essere  individuare in modo da consentire, da un alto, di riottenere  da  una  loro  combinazione  tutti  i servizi inclusi nei panieri  A,  B,  C  e D e, dall'altro, di rispecchiare segmenti della rete omogenee in termini di strutture dei costi.
 13  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di identificare i servizi  soggetti  al  meccanismo  di  network  cap  sulla base delle modalita' descritte nel paragrafo 5.6?
 14   Si   condivide   l'orientamento   dell'Autorita'   in  merito all'impiego  dei  flussi di interconnessione e dei segmenti terminali descritti nel paragrafo 5.6?
 
 5.6.1. Le osservazioni degli operatori
 451.  Telecom  Italia  ritiene  che  per il mercato dei trunk, non essendo dominante, non deve essere soggetta a nessun obbligo e quindi neanche  ad  un  meccanismo  di  Network  Cap.  Lo  stesso  operatore concorda,  comunque,  con  l'Autorita' nella descrizione della catena impiantistica  dei  vari  servizi  fermo  restando la definizione del confine dei due mercati ai nodi di livello I.
 452.  Tale  operatore  ritiene  che  i  flussi di interconnessione vadano   analizzati  nei  mercati  8,  9  e  10.  Comunque,  data  la definizione  di  terminating  segment dell'Autorita', si concorda con l'Autorita'  nell'individuare due tipologie di terminating: una per i flussi  di  interconnessione  con  nodi  dell'OLO  e  l'altra  ad uso generale,  visto  che  per  fornire quest'ultima tipologia si impegna sempre  la rete di accesso cosa che non avviene, per definizione, nel fornire i flussi di interconnessione.
 453. Per lo stesso motivo sopra descritto, tale operatore concorda con    l'Autorita'    nell'escludere   l'utilizzo   dei   flussi   di interconnessione per rilegare le BSC.
 454.  Con  riferimento all'impiego dei flussi di interconnessione, l'Autorita'  ne  esclude  l'utilizzo  per  gli  operatori  mobili che intendano  collegare le proprie stazioni radio attraverso terminating segment  (punto 256). Cio' e' dovuto al fatto che, mentre le stazioni radio   base  e  BSC  sono  disperse  sul  territorio,  i  flussi  di interconnessione  sono ottimizzati per l'accesso ai nodi di rete, per la gestione di rilevanti volumi di traffico, sono localizzati in aree concentrate,  in  numero ridotto e coincidenti con bacini di utenza a maggiore densita' (punto 255).
 455.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Welcome  Italia  e  Wind condividono in linea generale l'orientamento dell'Autorita'  di  sottoporre  al  meccanismo di network cap tutti i servizi  all'ingrosso  che rientrano all'interno dei mercati 13 e 14. In  tal  senso ritengono necessario introdurre in aggiunta ai panieri identificati  dall'Autorita'  nel  paragrafo 257 un ulteriore paniere relativo ai servizi di fornitura dei raccordi interni di centrale, in quanto  tali servizi non risultano ad oggi inseriti in nessun paniere sebbene l'Autorita' stessa ne confermi il rilievo laddove l'operatore alternativo ha scelto di usufruire dei servizi di co-locazione.
 456. Gli stessi operatori fanno inoltre osservare che in relazione alle  modalita'  di  applicazione  del network cap e' fondamentale il rafforzamento  dei  poteri  di  intervento  dell'Autorita'  nel  caso dovessero emergere comportamenti abusivi nell'utilizzo del meccanismo del  network  cap.  Ad  esempio  introducendo  una norma che consenta all'Autorita'   di   intervenire  qualora  le  variazioni  tariffarie proposte  da  Telecom  Italia  fossero  tali  da  comportare  effetti anticompetitivi.  Tale  norma,  peraltro,  e'  sempre  stata presente all'interno del meccanismo del network cap britannico.
 457.    Tali    operatori    richiedono    invece   una   modifica dell'orientamento  dell'Autorita'  in  relazione alla classificazione del collegamento tra un nodo di Telecom Italia ed un nodo OLO/BSC per il  backhauling  del  traffico  raccolto da una o piu' BTS (paragrafo 256).
 458.  Infatti,  alla  luce  della definizione fornita dalla stessa Autorita'  in merito alla diversa catena impiantistica utilizzata dai flussi  di  interconnessione  e' possibile ritenere tale collegamento come  facente  parte  della categoria dei flussi di interconnessione. Cio' in quanto:
 - I    BSC    sono   elementi   della   rete   radiomobile   che, raccolgono/trasmettono un'enorme mole di traffico in quanto il numero di  BTS  che  insistono sul medesimo BSC e' particolarmente rilevante (in media circa 60 BTS insistono sullo stesso BSC).
 - In  tal  senso,  e'  razionale  ritenere  che,  laddove  per il rilegamento  della  singola  BTS  alla  rete  di Telecom Italia possa essere  utilizzata  l'infrastruttura  in  rame  (tipica  dei segmenti terminating),  cio'  non sia possibile per il canale di trasporto che trasferisce  il  traffico di una molteplicita' di BTS verso il BSC di pertinenza.
 459.  Pertanto, il collegamento tra la rete di Telecom Italia ed i BSC  presenta proprio quelle "caratteristiche tecniche ed economiche" tipiche  di  un  flusso  di  interconnessione piu' che di un segmento terminating.
 460.  Vodafone  non  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' con riferimento   ai   servizi  trunk  ed  in  particolare  alla  mancata imposizione  di  un  obbligo  di  orientamento  al  costo  dei prezzi relativi.  Tale operatore ritiene che l'offerta alternativa a Telecom Italia   di   servizi   trunk   non   possa  aumentare  il  grado  di sostituibilita'  gia' raggiunto, rimanendo comunque confinata solo ad alcune  aree  geografiche  limitate  (generalmente quelle a piu' alta densita),   cio'  anche  a  causa  dell'onere  eccessivo  dato  dagli investimenti  necessari  alla realizzazione di nuove tratte. Vodafone condivide,  invece,  l'orientamento dell'Autorita' con riferimento ai flussi di interconnessione.
 461.   Vodafone   non   condivide   le   considerazioni   espresse dall'Autorita'  al  punto  256  con  riferimento al rilegamento delle stazioni  radio  base  delle reti radiomobili. In particolare, non si condividono  le  motivazioni addotte alla decisione di non consentire agli    operatori    radiomobili   di   utilizzare   il   flusso   di interconnessione  per  completare  il  collegamento tra le BTS (punti terminali  della  rete  Telecom Italia) e le BSC (nodi dell'operatore mobile).  Le  BSC  degli operatori mobili sono infatti dei nodi della rete   radiomobile   a   tutti  gli  effetti,  cosi'  come  gli  MSC, generalmente  colocate  nei medesimi siti degli MSC e sicuramente con una  diffusione sul territorio sensibilmente inferiore a quella degli SGU  di  Telecom  Italia.  Tali  considerazioni risultano peraltro in contrasto    con    gli   stessi   obblighi   regolamentari   imposti dall'Autorita', discriminando gli operatori mobili dagli operatori di rete   fissa.   Inoltre,   non   si   condivide   la   considerazione dell'Autorita'  secondo  la  quale  le  caratteristiche  tecniche dei circuiti  di  consegna  all'operatore  mobile  risultano dissimili da quelle di un flusso di interconnessione.
 462.  Cio'  considerato,  Vodafone  richiede che per i rilegamenti delle  BTS  alle  BSC  venga  consentito  l'utilizzo  dei  flussi  di interconnessione.
 463.  Con  riferimento ai diversi panieri cui applicare il network cap Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita'.
 
 5.6.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 464.  Le risultanze della consultazione pubblica hanno evidenziato che a parte Telecom Italia tutti gli operatori di rete fissa e mobile rispondenti  alla  consultazione  pubblica  hanno  condiviso in linea generale   la  composizione  dei  panieri  dei  servizi  soggetti  al meccanismo di network cap.
 465.  Alcuni  operatori  hanno  fatto osservare in particolare che l'Autorita'  non  ha  definito  uno  specifico  paniere per i servizi relativi  ai raccordi interni di centrale pur avendo previsto il caso di co-locazione nelle centrali di Telecom Italia quale fattispecie di raccolta   dei   servizi   all'ingrosso   da  parte  degli  operatori alternativi.
 466.  I  raccordi  interni  di  centrale  sono  servizi  accessori necessari  a  rilegare gli apparati di due o piu' operatori co-locati nelle  centrali  di  Telecom  Italia.  Tali  apparati  possono essere situati  anche  presso spazi di co-locazione appartenenti a operatori terzi. Per tale ragione le condizioni economiche dei raccordi interni di  centrale  devono  essere  soggette  a obblighi di orientamento al costo, e di separazione contabile nonche' di contabilita' dei costi.
 467.  Alla  luce  degli  esiti  di  consultazione pubblica e della opportunita'  di  regolamentare  i  servizi  accessori  necessari per accedere  alle  offerte  dei segmenti terminali e trunk, l'Autorita', nel  richiamare  espressamente le motivazioni riportate nel documento di consultazione pubblica, ritiene di confermare la proposta relativa alla  composizione  dei  panieri  (A,  B,  C e D) e di integrare tale composizione  attraverso  il  paniere  E  afferente  il  servizio  di raccordi interni di centrale.
 468.  Per quanto concerne l'impiego dei flussi di interconnessione per  il  rilegamento  delle  reti  radiomobili  con  la rete fissa di Telecom   Italia,   l'Autorita'  ritiene  che  i  segmenti  terminali impiegati  per  il  collegamento  alle  BTS possano essere multiplati all'interno dei flussi di interconnessione in funzione del differente livello  di rete cui gli operatori intendono accedere (livello 0, 1 e 2).  In  particolare,  qualora l'operatore di rete mobile richieda di accedere  ad un nodo di rete locale (centrale SL) al fine di rilegare alla  BSC  i  segmenti  terminali  ai  propri BTS potra' ricorrere ai flussi di interconnessione alla rete di transito locale (livello 0).
 
 5.7.  I  prezzi  iniziali  dei  panieri dei servizi di segmenti di terminazione e dei flussi di interconnessione (Panieri A, C e D)
 469.  L'impiego  di  formule  di  prezzo  scomposte  in  prezzi di attivazione/disattivazione,  in  contributi  una  tantum  nonche'  in condizioni   economiche   aggiuntive   in   relazione  a  particolari fattispecie   di   fornitura   del  servizio  e'  uno  strumento  per l'operatore con significativo potere di mercato per disincentivare la domanda del servizio all'ingrosso e di conseguenza per disincentivare l'entrata degli operatori interconnessi nei mercati a valle.
 470.  Al  fine  di  promuovere  la  contendibilita'  dei  mercati, attraverso  la  limitazione  delle  barriere all'entrata e all'uscita poste  in  essere dall'operatore detentore di significativo potere di mercato,  l'Autorita'  ritiene  che Telecom Italia debba recuperare i costi  per  la  fornitura  dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk  e  dei  flussi  di  interconnessione esclusivamente praticando prezzi   strutturati  secondo  le  tipologie  di  canoni  di  seguito descritte.  E'  pertanto  fatto esplicito divieto a Telecom Italia di praticare  articolazioni dei prezzi differenti da quelle previste dal presente     provvedimento     tra     cui     i    contribuiti    di attivazione/disattivazione e tutte le forme di una tantum.
 471.  Le  condizioni  economiche  dei  servizi  di  fornitura  dei segmenti  di terminazione (Paniere A) dovranno prevedere per ciascuna velocita'  trasmissiva  un  canone  mensile  relativo  al raccordo di accesso,  indipendente  dalla distanza, e un canone mensile variabile su  base chilometrica afferente i collegamenti trasmissivi della rete di trasporto.
 472.  Analogamente  ai  segmenti terminali, i prezzi dei flussi di interconnessione  (Panieri  C  e  D) saranno  articolati per ciascuna velocita'  trasmissiva  sulla  base  di un canone mensile di accesso, indipendente dalla distanza, e di un canone mensile variabile su base chilometrica relativo al collegamento trasmissivo.
 473.  L'Autorita'  ritiene  che,  in ragione dello scarso grado di contendibilita'  presente  nel  mercato,  i  servizi  di  segmenti di terminazione  e  di  flussi  di  interconnessione  (panieri  A,  C  e D) debbano  essere  soggetti  a  obblighi  di stretto orientamento al costo  nell'ambito  di funzionamento del meccanismo di network cap. A tale   proposito,   l'Autorita'   ha   effettuato   un'analisi  circa l'andamento    dei   costi/volumi   desumibili   dalla   contabilita' regolatoria e delle condizioni economiche praticate.
 474.  Come  mostrato  in  tabella  7, le condizioni economiche dei canoni  di  accesso  dei flussi di interconnessione per il periodo di osservazione   2003-2005   sono   rimaste  sostanzialmente  invariate nonostante  il  meccanismo  di network cap della delibera n. 3/03/CIR prevedesse  una riduzione del tipo IPC  - 8%. Dall'altro lato i costi unitari afferenti la rete di accesso sono diminuiti di un tasso medio annuale  pari  al 10,9%. Tale situazione ha permesso a Telecom Italia di  conseguire  dei  significativi  guadagni  di efficienza nel pieno rispetto  dei  meccanismi  di  funzionamento del network cap previsti dalla delibera 3/03/CIR.
 
 TABELLA 7
 Variazione dei prezzi e dei costi/volumi della rete di accesso
 dei flussi di interconnessione =====================================================================
 |2002/2003|2003/2004|2004/2005 ===================================================================== Variazioni dei prezzi dei raccordi dei |         |         | flussi di interconnessione praticati da|         |         | Telecom Italia (cap previsto dalla     |         |         | delibera 3/03/CIR IPC-8%)              |   0%    |   0%    |   0% --------------------------------------------------------------------- Variazione media annua del rapporto    |         |         | costi totali (operativi e di capitale) |         |         | su volumi desumibili dalla             |         |         | 21)contabilita' regolatoria di TI      | -10,9%  | -10,9%  |-9,6%(21) --------------------------------------------------------------------- Guadagni di efficienza                 | -10,9%  | -20,6%  | -28,2%
 
 475.  Analogamente,  come mostrato nella tabella 8, l'Autorita' ha rilevato che, all'interno del meccanismo di network cap approvato con delibera  n.  3/03/CIR, i prezzi medi relativi alla parte trasmissiva dei  flussi di interconnessione e dei circuiti parziali hanno seguito un  andamento decrescente inferiore al trend dei costi operativi e di capitale.  Cio'  evidenzia  che  Telecom Italia nel vigente regime di network  cap,  pur  rispettando  i vincoli relativi ai prezzi massimi imposti  dalla  delibera  3/03/CIR,  ha  conseguito dei significativi guadagni  di efficienza in termini di riduzione dei costi. Si osserva che   i   prezzi   medi   dei  circuiti  parziali  e  dei  flussi  di interconnessione,  praticati  da  Telecom  Italia  nelle  offerte  di riferimento 2003-2005, sono stati caratterizzati da riduzioni a tassi crescenti,  verosimilmente  per trasferire al mercato le riduzioni di costo conseguite.
 
 TABELLA 8
 Variazione dei prezzi e dei costi/volumi
 dei collegamenti trasmissivi =====================================================================
 |2002/2003|2003/2004|2004/2005 ===================================================================== Variazioni medie dei prezzi dei flussi |         |         | di interconnessione e dei circuiti     |         |         | parziali praticate daTelecom Italia    |         |         | (delibera 3/03/CIR paniere A: IPC - 8%)|  -7,6%  |  -9,4%  | -14,4% --------------------------------------------------------------------- Variazione media del rapporto costi    |         |         | totali (operativi e di capitale) su    |         |         | volumi desumibili dalla contabilita22) |         |         | regolatoria di TI                      | -13,1%  | -13,1%  | -17,6% --------------------------------------------------------------------- Guadagni di efficienza                 |  -5,5%  |  -8,0%  |  -9,3%
 
 476.  Al  fine  di  incentivare una sempre maggiore efficienza nei costi  di rete, i meccanismi di network cap prevedono che l'operatore trattenga  i  guadagni di efficienza conseguiti durante il periodo di applicazione dello stesso. In linea con il principio di funzionamento del  network cap, l'Autorita', al fine di garantire l'orientamento al costo,  ritiene  che  Telecom  Italia  debba riallineare i prezzi dei servizi A, C e D ai costi desumibili dalla contabilita' regolatoria.
 477.  All'interno  del nuovo meccanismo di network cap relativo al periodo  2005-2008  Telecom  Italia  dovra', pertanto, riformulare le condizioni  economiche del prezzo iniziale dei servizi di segmenti di terminazione e di flussi di interconnessione (Panieri A, C e D) sulla base  dei  costi  pertinenti  ai  servizi in esame e desumibili dalla contabilita' regolatoria 2003.
 478.  In  particolare  i  prezzi  iniziali  relativi  ai canoni di accesso  dei  servizi  A,  C  e  D dovranno essere giustificati dalla contabilita'  dei  costi  e  separazione contabile 2003 predisposte a costi storici pienamente distribuiti.
 479.   Analogamente  i  prezzi  relativi  alla  parte  trasmissiva dovranno  essere  valutati  sulla  base  dei  costi  pertinenti  agli elementi  della  rete  di  trasporto  desumibili  dalla  contabilita' regolatoria  2003.  Gli  ammortamenti  e  il  capitale  impiegato dei cespiti afferenti la rete di trasporto dovranno essere contabilizzati a costi correnti pienamente distribuiti.
 480.  Relativamente  all'articolazioni dei prezzi dei collegamenti al  variare  delle velocita' trasmissive e per distanza chilometrica, Telecom  Italia  dovra' formulare i prezzi dei servizi sulla base dei criteri di seguito descritti.
 481.  L'architettura  di  rete  di  Telecom  Italia  e'  basata su portanti  trasmissivi  (fisici) con  capacita'  massima  di 2,5Gbps e lOGbps.  I  servizi  di  interconnessione  e  di  segmenti  terminali richiedono  per la tratta relativa al trasporto tra nodi interni alla rete  di  Telecom Italia l'impiego di portanti appartenenti alla rete di  trasposto  di Telecom Italia. Le capacita' tipicamente utilizzate risultano   significativamente   inferiori  rispetto  alla  capacita' massima  dei  portanti  fisici.  I collegamenti trasmissivi necessari alla fornitura di servizi di interconnessione e di segmenti terminali richiedono  quindi  l'allocazione  di una quota di capacita' logica a partire dalla capacita' totale dei portanti trasmissivi.
 482.  Nell'architettura  di rete SDH, la fornitura di un flusso ad una  data  capacita'  richiede  sempre  l'allocazione di un flusso di capacita' immediatamente superiore(23). Fissato il costo del portante trasmissivo  fisico,  per ciascun livello gerarchico di rete (locale, regionale), e' possibile ricavare il costo relativo al flusso logico, di  una  data  capacita',  dividendo il costo del flusso di capacita' immediatamente  superiore  per  il  numero di circuiti effettivamente attivi della capacita' data.
 483.  In  considerazione  del  fatto che solo raramente i circuiti lavorano  al  massimo  grado  di  riempimento,  anche  trascurando le inefficienze  legate  al  passaggio  tra  livelli  di capacita' della gerarchia  SDH,  e'  evidente  che il prezzo per Mbps relativo ad una data  capacita'  e'  sempre  maggiore  o  uguale  al  prezzo per Mbps relativo alla capacita' superiore.
 484.  Dall'analisi delle Offerte di Riferimento per gli anni 2003, 2004  e  2005,  l'Autorita'  ha  rilevato  che, per determinate fasce chilometriche,  il  prezzo  unitario  per Mbps realitvo ai circuiti a 34Mbps  e  155Mbps  e' sensibilmente superiore al prezzo unitario per Mbps  relativo ai circuiti di velocita' 2Mbps. L'applicazione di tali condizioni  economiche  comporta che, per un operatore interconnesso, sia  piu'  conveniente l'acquisto di 16 o 63 flussi a 2Mbps piuttosto che  acquistare  un  unico  circuito  equivalente  rispettivamente di velocita'  34Mbps  o  155Mbps.  Tali  condizioni  economiche  oltre a comportare  delle  evidenti  distorsioni di mercato nella domanda dei collegamenti trasmissivi ad alta velocita' rispetto ai collegamenti a bassa  e  media  velocita', costringono gli operatori interconnessi a scelte infrastrutturali evidentemente inefficienti.
 485.  Al  fine di correggere tale distorsione, l'Autorita' ritiene Telecom  Italia  debba  definire  i  prezzi  dei  servizi inclusi nei panieri  A,  C  e  D  in  modo tale che, per ogni distanza, il prezzo unitario  per  Mbps  relativo  ai circuiti di una data velocita' deve sempre  essere  maggiore  o  uguale  al  prezzo unitario per Mbps dei collegamenti  di  velocita'  superiore.  In  particolare,  il  prezzo unitario  dei  circuiti  di  velocita'  inferiore a 2Mbps deve sempre essere  maggiore  o  uguale  al  prezzo  per Mbps del flusso a 2Mbps; analogamente  i  prezzi  unitari  dei  circuiti  a 34Mbps e superiori devono sempre essere inferiori o uguali al prezzo per Mbps del flusso a 2Mbps.
 486. Telecom Italia deve quindi determinare per ciascuna capacita' i  canoni  iniziali  chilometrici  dei  collegamenti  trasmissivi dei servizi  inclusi  nei  panieri A, C e D sulla base delle modalita' di seguito descritte:
 - determina  i  costi  totali  dei  portanti  fisici  trasmissivi pertinenti ai servizi dei panieri A, C e D, sulla base dei dati della contabilita' 2003, per i diversi livelli gerarchici di rete;
 - per  ogni  livello  di  rete ricava il costo totale relativo al flusso  logico ad una data capacita', dividendo il costo del portante fisico  per  il  numero  totale di circuiti effettivamente(24) attivi della capacita' data;
 - ricava  il costo a Km dividendo il costo totale di cui al punto precedente  per la lunghezza media dei circuiti effettivamente attivi per la data capacita';
 - determina   i   prezzi   dei   canoni   iniziali   chilometrici distintamente  per  i  servizi  dei panieri A, C e D a partire da una combinazione   dei  costi  unitari  ricavati  precedentemente  con  i relativi fattori di utilizzo.
 487. L'applicazione di tale criterio di ripartizione e allocazione dei costi, includendo tutti i circuiti prodotti per uso interno e per la  fornitura  ad  altri  operatori,  garantisce  il  rispetto  delle corrette  relazioni  tra  i  prezzi  unitari dei singoli circuiti, la copertura  dei  costi  totali  relativi  ai  collegamenti trasmissivi chilometrici  nonche' la copertura dei costi afferenti tutte le forme di attivazioni/disattivazioni del servizio.
 15  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare i prezzi iniziali  dei  servizi  di  segmenti  di  terminazione e di flussi di interconnessione  sulla  base delle modalita' descritte nel paragrafo 5.7?
 
 5.7.1. Le osservazioni degli operatori
 488.  Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'AGCom circa gli  obblighi  imposti  sulla  definizione  del  prezzo  iniziale dei servizi di terminazione e di flusso di interconnessione.
 In particolare tale operatore ritiene:
 - non condivisibile l'imposizione a Telecom Italia di riformulare le  condizioni economiche dei prezzi iniziali dei servizi dei panieri A,C  e  D  sulla  base  dei  costi  di contabilita' regolatoria 2003, ritenendo  invece che i prezzi iniziali di riferimento debbano essere definiti sulla base delle condizioni economiche attualmente vigenti.
 - non accettabile l'adozione di criteri di attribuzione dci costi o   di   assunzioni   metodologiche  diverse  da  quelle  attualmente consolidate  nella  Co.Re.,  che non siano verificate e condivise con Telecom Italia.
 - condivisibile,  in  linea  di principio, la struttura di prezzo proposta  dall'AGCom,  articolata  esclusivamente  in canoni mensili, fermo  restando  che  l'Autorita' precisi che i canoni annuali devono comunque  essere  tali  da  consentire  di recuperare, nel periodo di vigenza  del  contratto  con  l'OLO,  tutti  i costi sostenuti per la fornitura  del servizio, ivi compresi costi relativi ad attivita' una tantum
 - non  trasparenti  le valutazioni e le stime effettuate da AGCom sulle  variazioni dei prezzi e dei costi/volumi, in quanto carenti di informazioni  e  indicazioni dettagliate, tali da consentire di poter adeguatamente interpretare e/o verificare le valutazioni condotte;
 - non   corretto   estendere,   come  fa  AGCom,  le  valutazioni economiche  dei trend dei flussi di interconnessione nel periodo 2003
 - 2005, anche ai terminating segment del paniere A.
 489.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Welcome  Italia  e Wind concordano con la decisione dell'Autorita' di vietare  articolazioni  di  prezzo  differenti da quelle previste dal provvedimento,  ed  in  particolare  di  vistare  l'introduzione  dei contributi  di  attivazione/disattivazione  e  di  qualunque  formula tariffaria   una   tantum  (par.  260),  al  fine  di  promuovere  la contendibilita' dei mercati, attraverso la limitazione delle barriere all'entrata e all'uscita.
 490.  Tali  operatori  condividono  la  proposta dell'Autorita' di stabilire  i  prezzi iniziali dei circuiti contenuti nei panieri "A", "C"  e  "D"  sulla  base  dei  dati  di contabilita' regolatoria 2003
 - precisando  le  %  di  riduzione  indicate  nelle  tabelle  1 e 2, rispettivamente   per   i  segmenti  di  accesso  e  per  i  segmenti trasmissivi  (e  dunque ponendo le basi per una manovra tariffaria in riduzione,   come   evidenziato   anche   in   premessa)  - ma   tale condivisione   e'   subordinata   ai   tempi  di  introduzione  delle percentuali  di  riduzione.  Infatti,  l'utilizzo  della contabilita' regolatoria  2003  e' giustificato solo se i valori cosi' determinati vengono   implementati   nel   corso  del  2005,  altrimenti  sarebbe necessario  aggiornare  le  tariffe  sulla  base  di una contabilita' regolatoria piu' recente (2004 per le tariffe 2006, ecc.).
 491.  Sempre  con  riferimento  ai  valori iniziali, si ricorda di determinare  tali valori anche per il servizio di raccordi interni di centrale, che non era stato inserito nell'analisi in tabella.
 492.  Vodafone  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di fare divieto  a Telecom Italia di praticare articolazioni di prezzo basate su contributi di attivazione/disattivazione o una tantum, ivi inclusi i contributi fuori standard oggi richiesti per le linee wholesale.
 
 5.7.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 493.  Tutti  gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  circa  le  modalita'  di determinazione  dei prezzi iniziali ad eccezione dell'orientamento al costo  di  tali  prezzi  per  il quale Telecom Italia ha osservato la necessita'  di  un allineamento dei prezzi alle condizioni economiche attualmente vigenti.
 494.  I segmenti terminali e i flussi di interconnessione (livello 0,  1  e  2) nonche'  i  raccordi  interni  di  centrale sono servizi soggetti   a  obblighi  di  orientamento  al  costo  in  ragione  del significativo  potere  di  mercato detenuto da Telecom Italia e dello scarso  sviluppo di offerte alternative prevedibile nel lungo periodo per gli operatori interconnessi.
 495.  L'obbligo  di  orientamento  al  costo  non puo' avere quale riferimento le condizioni economiche praticate nel periodo di vigenza del  network cap, ma deve essere determinato in relazione ad una base di  costo  costituita dai costi operativi e di capitale di pertinenza del servizio regolamentato. Tali costi sono desumibili esclusivamente dai sistemi di separazione contabile e contabilita' dei costi imposti dall'Autorita'.
 496. L'Autorita', pertanto, nel richiamare le motivazioni espresse con  la  delibera  n.  153/05/CONS  e tenuto conto delle osservazioni degli  operatori  rispondenti alla consultazione pubblica, ritiene di confermare l'orientamento di fissare i prezzi iniziali dei servizi di segmenti  di  terminazione,  di flussi di interconnessione e raccordi interni  di  centrale  sulla  base  dei  dati  desumibili dall'ultimo esercizio contabile del sistema di contabilita' regolatoria trasmesso all'Autorita'.
 497.   Telecom  Italia  e'  tenuta  pertanto  a  fornire  evidenza contabile  che  prezzi  iniziali  applicati a partire dall'offerta di riferimento   2006   derivino  dai  costi  operativi  e  di  capitale pertinenti  ai  segmenti  terminali,  flussi  di  interconnessione, e raccordi   interni   di  centrale  contabilizzati  sulla  base  delle disposizioni   in   materia   di   contabilita'  regolatoria  di  cui all'Allegato A.
 498.  L'Autorita'  nel  richiamare  espressamente  le  motivazioni riportate nei paragrafi da 259 a 276 dell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS  ritiene  di confermare l'orientamento espresso in merito alle modalita' di determinazione dei prezzi iniziali.
 499.   Telecom   Italia   deve   quindi  determinare,  nell'ambito dell'offerta  di  riferimento  2006,  per ciascuna capacita' i canoni iniziali   chilometrici  dei  collegamenti  trasmissivi  dei  servizi inclusi  nei  panieri  A, C e D sulla base delle modalita' di seguito descritte:
 - determina  i  costi  totali  dei  portanti  fisici  trasmissivi pertinenti ai servizi dei panieri A, C e D, sulla base dei dati della contabilita' 2004, per i diversi livelli gerarchici di rete;
 - per  ogni  livello  di  rete ricava il costo totale relativo al flusso  logico ad una data capacita', dividendo il costo del portante fisico per il numero totale di circuiti effettivamente24 attivi della capacita' data;
 - ricava  il costo a Km dividendo il costo totale di cui al punto precedente  per la lunghezza media dei circuiti effettivamente attivi per la data capacita';
 - determina   i   prezzi   dei   canoni   iniziali   chilometrici distintamente  per  i  servizi  dei panieri A, C e D a partire da una combinazione   dei  costi  unitari  ricavati  precedentemente  con  i relativi fattori di utilizzo.
 500. L'applicazione di tale criterio di ripartizione e allocazione dei costi, includendo tutti i circuiti prodotti per uso interno e per la  fornitura  ad  altri  operatori,  garantisce  il  rispetto  delle corrette  relazioni  tra  i  prezzi  unitari dei singoli circuiti, la copertura  dei  costi  totali  relativi  ai  collegamenti trasmissivi chilometrici  nonche' la copertura dei costi afferenti tutte le forme di attivazioni/disattivazioni del servizio.
 501.  L'Autorita'  ha  rilevato  dagli  esiti  della consultazione pubblica che il processo di implementazione dell'offerta dei segmenti trunk e terminating richiedera' un lasso di tempo superiore all'anno. Nel  corso  del  regime  transitorio  e fino alla completa migrazione degli  operatori  alle  offerte  di  segmenti  terminali e trunk, gli obblighi  di  fornitura  delle attuali offerte di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale rimangono vigenti.
 502.  Dagli  elementi  acquisiti  nell'ambito  della consultazione pubblicata,  e' emerso che le offerte di circuiti parziali e circuiti diretti  wholesale  rappresentano  una  parte  rilevante della futura offerta   di  segmenti  terminali,  verosimilmente  intorno  al  95%. L'Autorita'  ha  previsto  nel documento di consultazione pubblica di imporre obblighi di orientamento al costo delle condizioni economiche dei   segmenti   terminali  e  dei  servizi  accessori  in  generale. L'Autorita', pertanto, ritiene che nel corso del periodo transitorio, e  fino  al  pieno  completamento  dell'implementazione  dei segmenti terminali  e  trunk,  le  condizioni  economiche relative ai circuiti parziali  e  circuiti  diretti  wholesale debbano essere coerenti con quelle  che  verrebbero  a  determinarsi  con  l'implementazione  dei segmenti trunk e terminating.
 503. Telecom Italia deve quindi formulare le condizioni economiche dei   circuiti  diretti  wholesale,  che  rientreranno  nei  segmenti terminali,  sulla  base  degli  obblighi  di  orientamento  al  costo previsti per questi ultimi servizi.
 
 5.8. Il prezzo iniziale del servizio di segmenti trunk
 504.  Come  gia'  osservato  in  precedenza,  da un punto di vista prospettico il mercato dei segmenti trunk presenta le caratteristiche di  un  mercato potenzialmente contendibile nonostante la presenza di possibili  barriere  all'uscita  dovute  ai  costi  non  recuperabili relativi  all'infrastruttura  di rete. D'altra parte il significativo potere  di  mercato  detenuto  da  Telecom Italia congiuntamente alla presenza    di   barriere   all'uscita   non   consente   una   piena de-regolamentazione delle condizioni economiche praticabili.
 505.  Telecom  Italia  offre  gia' oggi un servizio comparabile ai segmenti  trunk  nell'ambito  della  cosiddetta  offerta  di circuiti diretti   wholesale.   Il  servizio  rappresenta  l'aggregazione  dei segmenti  terminali  e  del  trasporto  di  lunga  distanza  di linee affittate relativi ai mercati 13 e 14. Il prezzo attuale dei circuiti diretti  wholesale  e'  stato  fissato  dalla delibera n. 440/03/CONS attraverso  il  meccanismo  di retail minus, il quale garantisce agli operatori  interconnessi condizioni economiche all'ingrosso inferiori del  12%  rispetto  ai  corrispondenti  circuiti  diretti  offerti da Telecom Italia ai propri clienti al dettaglio.
 506. L'Autorita' ritiene che nel caso specifico dei segmenti trunk la  componente di trasporto dell'attuale offerta dei circuiti diretti wholesale  sia  completamente  assimilabile  al  servizio di segmenti trunk  sia  dal  punto di vista infrastrutturale sia delle condizioni d'uso.
 507.  Cio'  considerato,  l'Autorita'  ritiene  che  le condizioni economiche  iniziali  dei  servizi  a  2  Mbps inclusi nel paniere B, debbano  essere  le  medesime  di quelle approvate con la delibera n. 440/03/CONS   per   i   soli   canoni  della  componente  trasmissivi (trasporto) secondo  l'attuale  scala  di  sconti  e suddivisione per fasce chilometriche.
 508.  Relativamente  alle  altre velocita' trasmissive, si osserva che,  analogamente  a  quanto rilevato per i segmenti terminating, le condizioni   economiche   praticate   potrebbero   comportare   delle distorsioni  di mercato nella domanda dei collegamenti trasmissivi ad alta  velocita'  rispetto ai collegamenti a bassa c media velocita' o viceversa  qualora  non  fosse  garantita  una  coerenza tra i prezzi unitari a Mbps praticati al variare della velocita' trasmissiva.
 509.  Per  evitare  tale  distorsione,  l'Autorita'  ritiene che i prezzi  dei  servizi  trunk  alle  velocita'  diverse  dal  2Mbps per qualsiasi  distanza  debbano essere fissati uguali a quelli approvati con  la  delibera  n.  440/03/CONS per i soli canoni della componente trasmissivi  (trasporto) qualora sia verificata la regola di coerenza di  cui  al  punto 485 altrimenti debbano essere variati nella misura minima tale da garantire i rispetto di tale regola.
 16 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare il prezzo iniziale  dei  servizi  del  paniere  B  sulla  base  delle modalita' descritte nel presente paragrafo
 
 5.8.1. Le osservazioni degli operatori
 510.  Telecom Italia ritiene che sul mercato dei trunk, per quanto detto   in  precedenza,  si  debba  poter  operare  su  base  offerta commerciale.
 511.  Tale  operatore comunque, non concorda con la fissazione del prezzo  per  il  segmento trunk pari alla sola componente trasmissiva dell'attuale offerta CD wholesale: non e' infatti corretto assimilare l'offerta  di  segmenti  trunk  alla  sola  componente  di  trasporto dell'offerta  wholesale.  Il  servizio  attualmente offerto a livello wholesale  che  puo'  essere  assimilato completamente al servizio di segmenti  trunk  sia  dal  punto  di vista infrastrutturale che delle condizioni  d'uso  e'  quello  dei collegamenti diretti a medio-lunga distanza  con entrambe le sedi del cliente colocate nelle centrali di Telecom  Italia.  Il  prezzo  di  tale servizio, come approvato dalla stessa  Autorita',  comprende  una  componente  relativa al trasporto (componente trasmissiva) e una componente relativa alla remunerazione della  quota di utilizzo degli apparati nella centrale Telecom Italia (canone  di  accesso  per  sedi  colocate).  Il  prezzo  iniziale  da applicare al servizio di segmenti trunk e' pertanto rappresentato dal prezzo  dell'attuale  offerta  di  collegamenti  colocati  di Telecom Italia.
 512.  Gli  operatori Albacom, Atlanect, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone  Omnitel e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di stabilire  il prezzo iniziale per i circuiti trunk a 2 Mbps in misura pari     ai     soli     canoni    della    componente    trasmissiva (trasporto) approvati  con la Delibera 440/03/CONS, secondo l'attuale scala di sconti e suddivisione per fasce chilometriche.
 513.  Tali  operatori  concordano anche con l'obbligo di fissare i prezzi  iniziali  per  le  capacita'  diverse  dal  2 Mbps al livello previsto  dalla  Delibera  440/03/CONS,  salvo  laddove risultino non verificare  la  regola  di  coerenza  (il  prezzo  per  Mbps  di  una determinata capacita' deve essere sempre superiore, o al piu' uguale, al corrispondente prezzo per Mbps della capacita' superiore); in quel caso,   infatti,  devono  essere  fissati  nella  misura  minima  che garantisce la suddetta coerenza.
 514. Welcome Italia ribadisce quanto gia' dichiarato in precedenza circa  la  scelta dell'Autorita' di decretare la "morte" dei circuiti di  lunga  distanza,  non  condividendone  la  ratio,  visto che cio' portera'  ad  un notevole aumento dei costi di rete per operatori che hanno strategicamente realizzato interconnessioni di lunga distanza.
 5.8.2. Le conclusioni dell'Autorita'.
 515.  Ad  eccezione  di Telecom Italia e Welcome Italia, gli altri operatori  di  rete  fissa  e  mobile  rispondenti alla consultazione pubblica  condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  in merito alle modalita'  di  controllo  delle  condizioni  economiche  dei segmenti trunk.
 516.   L'Autorita'  con  la  proposta  di  riduzione  dei  vincoli concernenti  le modalita' di fissazione dei prezzi dei segmenti trunk intende  promuovere  una  concorrenza  effettiva  anche  nei  mercati all'ingrosso  di  linee  affittate  riservandosi  di  modificare tale orientamento   con   le   prossime  analisi  di  mercato  qualora  il significativo  potere  di  mercato  detenuto  da  Telecom  Italia  si rafforzi.
 517.  L'Autorita',  sulla  base  di  quanto premesso, tenuto conto dell'esito  della  consultazione pubblica e richiamando espressamente le  motivazioni espresse nell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS nei  paragrafi  277  a  282,  ritiene  che  le  condizioni economiche iniziali  dei  servizi a 2 Mbps inclusi nel paniere B, debbano essere le  medesime di quelle approvate con la delibera n. 440/03/CONS per i canoni  della  componente  trasmissiva  (trasporto) secondo l'attuale scala di sconti e suddivisione per fasce chilometriche piu' il canone di raccordo interno di centrale relativo al paniere E.
 518.  Relativamente  alle  altre velocita' trasmissive, si osserva che,  analogamente  a  quanto rilevato per i segmenti terminating, le condizioni   economiche   praticate   potrebbero   comportare   delle distorsioni  di mercato nella domanda dei collegamenti trasmissivi ad alta  velocita'  rispetto ai collegamenti a bassa e media velocita' o viceversa  qualora  non  fosse  garantita  una  coerenza tra i prezzi unitari a Mbps praticati al variare della velocita' trasmissiva.
 519.  Per  evitare  tale  distorsione,  l'Autorita'  ritiene che i prezzi  dei  servizi  trunk  alle  velocita'  diverse  dal  2Mbps per qualsiasi  distanza  debbano essere fissati uguali a quelli approvati con  la  delibera  n.  440/03/CONS per i soli canoni della componente trasmissivi  (trasporto) qualora sia verificata la regola di coerenza di  cui  al  punto  275 dell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS, altrimenti  debbano  essere  variati  nella  misura  minima  tale  da garantire il rispetto di tale regola.
 
 5.9.	Periodo di riferimento del meccanismo di network cap
 520.   Per  quanto  concerne  la  determinazione  del  periodo  di efficacia  del  sistema  di  controllo  dei prezzi, gli obiettivi del network    cap,   relativi   alla   prevedibilita'   dei   costi   di interconnessione  per  gli  operatori alternativi e alla possibilita' per  Telecom  Italia di conseguire guadagni di efficienza, richiedono che  il  periodo di efficacia del sistema di controllo dei prezzi sia non  inferiore a tre anni. A tale riguardo l'Autorita' ritiene che il valore  iniziale  dei  servizi  inclusi nei panieri, definito secondo quanto   previsto   ai  precedenti  punti,  debba  essere  introdotto nell'offerta  di riferimento 2006 e che siano soggette a controllo le variazioni di prezzo per gli anni 2007 e 2008.
 521.  L'Offerta  di  Riferimento 2006 dovra' essere pubblicata per l'approvazione  entro  il  31  ottobre  2005 corredata delle evidenze contabili  necessarie  a giustificare i prezzi formulati. L'Autorita' si  riserva  di  valutare  le  condizioni economiche iniziali di tali servizi  alla  luce  delle  evidenze  contabili  prodotte  da Telecom Italia.
 17  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di fissare in tre anni il periodo di efficacia del network cap?
 
 5.9.1. Le osservazioni degli operatori
 522. Telecom Italia concorda in linea di principio con l'Autorita' sulla  durata  triennale  di un meccanismo di Network Cap. In merito, invece,  all'anno di applicazione di tale meccanismo si evidenzia che per i flussi di interconnessione l'attuale Network Cap scade nel 2006 per cui una nuova formulazione del Network Cap non puo' partire prima del 2007.
 523.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone  Omnitel,  Welcome  Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'  di  fissare  in  tre anni il periodo di efficacia del network  cap,  fatto salvo il potere dell'Autorita' di modificarne le condizioni alla prossima analisi di mercato.
 524. Data la tendenza di Telecom Italia a eludere le norme imposte dall'Autorita',  si  ritiene  importante  precisare  che  network cap dovra'  essere  applicato  dal  2006  al  2008,  anziche' indicare un obbligo  generico  di  vigenza  pari  a 3 anni; infatti, l'obbligo di vigenza   relativo  incentiverebbe  Telecom  Italia  a  procrastinare l'entrata in vigore del nuovo quadro.
 
 5.9.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 525. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' fissare  in  tre  anni il periodo di efficacia del network cap. Dalla consultazione   pubblica  e'  comunque  emerso  che  il  processo  di migrazione   dagli  attuali  circuiti  parziali  e  circuiti  diretti wholesale  lato  ai  segmenti  trunk  e  terminating,  richiedera' un periodo  superiore  all'anno. L'Autorita' ritiene che le modalita' di dettaglio   di  migrazione  e  implementazione  della  fornitura  dei segmenti  trunk e terminating dovranno essere definite nell'abito del procedimento  istruttorio  di  approvazione  della  relativa offerta. L'Autorita'  pertanto  ritiene che il meccanismo di network cap debba avere durata triennale a partire dall'offerta di riferimento 2006.
 526.   Sulla   base   delle   modalita'   di   fornitura  definite dall'Autorita',   gli   operatori   interconnessi   che  intenderanno domandare i segmenti trunk e terminating dovranno gia' disporre di un punto  di  presenza all'interno dei bacini trasmissivi regionali. Gli operatori  che  non  dispongono  di  tali  punti di presenza dovranno realizzare  investimenti  in  un  arco  di tempo biennale. Al fine di fornire certezza al mercato in merito alla tempistica di introduzione dei segmenti terminali e trunk e cessazione delle offerte di circuiti parziali  e  circuiti  diretti  wholesale, l'Autorita' ritiene che le attivita'  di  implementazione  debbano  rispettare  la tempistica di seguito riportata:
 - Telecom   Italia,   entro   90   giorni  dall'approvazione  del provvedimento  finale  relativo  ai  mercati  13  e  14,  formula una proposta  in  merito  alle  condizioni  tecniche  ed  economiche  dei segmenti  trunk  e terminating nonche' dei circuiti diretti wholesale coerentemente  con  gli  obblighi  di  orientamento  al  costo per le distanze definite per la fornitura dei terminating.
 - L'Autorita'  approva  le  condizioni tecniche ed economiche dei segmenti  trunk  e  terminating  nonche'  dei servizi accessori e dei circuiti   parziali   e  diretti  wholesale  entro  60  giorni  dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia.
 - La  migrazione  dai  circuiti  parziali  e diretti wholesale ai segmenti  trunk  e  terminating si conclude entro 15 mesi a decorrere dalla approvazione dell'offerta di Telecom Italia.
 
 5.10. Variazione percentuale annuale (il fattore X)
 527. La variazione programmata dei prezzi dei servizi all'ingrosso si  attua  su  base  annuale. La verifica da parte dell'Autorita' del rispetto  dei  vincoli  di  variazione  di  prezzo avviene in fase di approvazione dell'Offerta di Riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata da Telecom Italia entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta.
 528.  Per ogni servizio il vincolo e' definito nella misura di IPC
 - X  (cap),  dove  IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione  percentuale  su  base  annua  dell'indice  dei  prezzi al consumo  delle  famiglie  di  operai  e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza  tabacchi) e il fattore X rappresenta il livello di variazione di  produttivita'  dello specifico servizio. Il valore di riferimento dell'IPC  da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap e', per  ciascun  anno,  quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso  periodo  a  cui si riferiscono le rilevazioni dei consumi dei servizi inclusi nei panieri A, B,C e D.
 529.  Qualora  nel corso di un anno siano effettuate riduzione dei prezzi  tali  da comportare variazioni dei valori dei singoli servizi superiori  a  quelle  disposte, la differenza percentuale puo' essere computabile  ai  fini  del  rispetto  del  vincolo  di  cap dell'anno successivo.
 530.  La variazione percentuale annuale subita dal prezzo medio di ciascun servizio e' calcolata sulla base dei prezzi relativi all'anno precedente  e dei volumi riferiti al periodo di dodici mesi terminato il  30  giugno  di  ciascun  anno  (periodo di riferimento). I volumi dovranno  essere  comunicati  distinti  per  semestri e, nel caso dei segmenti trunk dovranno, essere disaggregati per livelli di sconto al fine  di  operare  la corretta valorizzazione dei servizi inclusi nel paniere B.
 531.  In  ragione  del  fatto  che  i servizi relativi ai segmenti terminali  e  ai  segmenti  trunk  saranno  introdotti solo a seguito dell'approvazione  del  provvedimento  finale,  per  i  servizi  e le velocita'  a  volume  nullo  le variazioni dei prezzi dovranno essere applicate in misura non inferiore al fattore X di appartenenza.
 532.  Ai  fini  della  determinazione della variazione percentuale annuale subita dal prezzo iniziale medio del servizio di riferimento, le  analisi dei mercati rilevanti dei segmenti terminali e dei flussi di   interconnessione   hanno   evidenziato   pressioni   competitive differenziate per i servizi afferenti le tratte della rete di accesso e  per i servizi concernenti i collegamenti trasmissivi della rete di trasporto.
 533.  Da un punto di vista prospettico i volumi attesi dei servizi inclusi  nei  panieri A, B, C e D non sono stimabili in modo puntuale in  quanto  i  servizi  dei  segmenti  di  terminazione  cosi' come i circuiti  di  trasporto  di  lunga  distanza  non sono previsti dalle Offerte  di  Riferimento correnti. Ciononostante e' possibile stimare che la domanda all'ingrosso dei servizi di segmenti di terminazione e dei  flussi  di  interconnessione possa aumentare sensibilmente negli anni  2006-2008  in  ragione  del  fatto  che  la domanda di circuiti parziali,   di   collegamenti   diretti  wholesale  e  di  flussi  di interconnessione  e'  stata limitata anche per problemi connessi alla presenza  di  alcune restrizioni nella fornitura di tali servizi. Con l'eliminazione  di  tali  restrizioni  e delle potenziali distorsioni derivanti  dalle  pregresse  modalita'  di determinazione dei prezzi, praticate  da  Telecom  Italia,  i  volumi  attesi  dei  segmenti  di terminazione,  dei  segmenti  trunk e dei flussi di interconnessione, anche se non quantificabili in modo puntuale, risultano crescenti per il triennio 2006-2008.
 18  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di controllare i prezzi  dei  servizi  inclusi  nei  panieri  A, B, C, D attraverso un meccanismo  programmato di tipo IPC  - X come descritto nel paragrafo 5.10?
 
 5.10.1. Le osservazioni degli operatori
 534. In linea di principio Telecom Italia concorda con l'Autorita' che,  una  volta  deciso di applicare un meccanismo di Network Cap, i prezzi  dei  servizi  inseriti  nei vari panieri vada controllato con meccanismo programmato di tipo IPC-X.
 535.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone  Omnitel,  Welcome  Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'  di  controllare  i  prezzi  dei  servizi  inclusi nei panieri  A,  B,  C,  D  ed E (paniere richiesto dagli operatori nella domanda  13  per  i raccordi trasmissivi). In merito alla definizione del  meccanismo di network cap ed alle tutele necessarie per impedire una  strumentalizzazione  dello  stesso  da parte di Telecom Italia a fini  anticompetitivi,  si rimanda a quanto gia' espresso all'interno della domanda 13.
 
 5.10.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 536.  Tutti  gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica hanno condiviso l'orientamento dell'Autorita' di controllare i prezzi dei  servizi  inclusi nei panieri A, B, C, D attraverso un meccanismo di  tipo  IPC   - X.  Alcuni  operatori  di rete fissa tuttavia hanno richiesto  di  includere  un  ulteriore  paniere relativo ai raccordi interni di centrale, da sottoporre a controllo dei prezzi.
 537.  L'Autorita'  alla  luce delle osservazioni degli operatori e delle motivazioni espresse in merito alla necessita' di costituire un paniere  per i raccordi interni di centrale ritiene che il meccanismo di  tipo  IPC  - X debba essere applicato ai panieri A, B, C e D come proposto nell'Allegato B alla delibera 153/05/CONS nonche' al paniere E.
 
 5.11. Il fattore X dei panieri A, C e D
 538.  Al  fine  di  determinare  la variazione percentuale annuale programmata  dei  prezzi  dei  servizi  inclusi nei panieri A, C e D, l'Autorita'  ha  proceduto  ad  analizzare  i  costi  operativi  e di capitale desumibili dalle contabilita' regolatorie 2001-2003 partendo dai  dati della rete di accesso. In particolare sono stati analizzati gli  andamenti  dei  volumi nonche' dei costi operativi e di capitale dei  componenti  della  rete  di  accesso.  Le variazioni percentuali annuali dei costi operativi e di capitale sono caratterizzate da pari consistenza e da un andamento decrescente quasi lineare nel tempo. La riduzione  media  annua  dei  costi  totali si e' attestata al 14,2%. Tuttavia,  si  e'  rilevato  che  i  costi  della  rete di accesso si riducono  a  tassi  decrescenti.  In  conseguenza di quanto premesso, l'Autorita'  ha  stimato  l'andamento  prospettico  dei costi unitari della  rete  di accesso a partire dal tasso di riduzione incrementale rilevato nell'ultimo anno del periodo osservato.
 539.  L'Autorita'  ha,  inoltre,  valutato  i  costi  relativi  ai componenti  di  rete afferenti i collegamenti trasmissivi all'interno della  rete di trasporto di Telecom Italia. In particolare sono stati analizzati i costi operativi e i costi di capitale per gli apparati e portanti  trasmissivi  riportati  nelle  contabilita'  regolatorie di Telecom   Italia   2001-2003.   Le  risultanze  delle  analisi  hanno evidenziato  una riduzione media dei costi operativi degli apparati e portanti  trasmissivi  dell'ordine  del  13% annuo. Tali riduzioni di costo  sono dovute tra l'altro all'introduzione del sistema contabile a costi correnti.
 540.  Al  fine  di  valutare  i  potenziali guadagni di efficienza conseguibili   da   Telecom  Italia  nel  periodo  di  efficacia  del meccanismo di network cap (2005-2008) per la fornitura degli elementi di trasporto dei servizi del paniere C, si e' proceduto a valutare la riduzione  media  dei costi totali (operativi e di capitale) al netto del tasso di inflazione rilevando delle riduzioni di costo conseguite da  Telecom  Italia a tassi decrescenti. E' pertanto plausibile che i costi  relativi  agli  apparati e portanti trasmissivi diminuiscano a tassi  annuali  inferiori ala media anche in ragione del fatto che il capitale  impiegato  si e' gia' ridotto sensibilmente e che l'effetto di  riduzione  del valore dei cespiti derivante dall'introduzione dei costi   correnti  e'  probabilmente  destinato  a  stabilizzarsi  nei prossimi  anni. L'Autorita' ha quindi effettuato delle stime circa il possibile  andamento  futuro  dei costi operativi e di capitale degli apparati  e  portanti trasmissivi anche in funzione dei volumi attesi della domanda. Tale stima e' basata sulla costruzione di una funzione di  produzione  semplificata  i cui costi (operativi e di capitale) e volumi  sono  derivati  dalle  contabilita'  regolatorie  degli  anni 2001-2003.  I  punti della funzione sono stati quindi interpolati con una   funzione   di   tipo   lineare  (curva  costi/volume) risultata statisticamente significativa (R2: 0,999) per ottenere le consistenze economiche del servizio al 2008.
 541.  Sulla  base dei risultati conseguibili al 2008 sono, infine, stati  determinati  i  guadagni  di efficienza annuali sostenibili da Telecom Italia nella fornitura dei servizi inclusi nei panieri A, C e D.  Tali  guadagni  sono stati valutati nella misura del 9,6% su base annuale in termini di riduzione combinata dei costi totali (operativi e di capitale) sia dell'accesso che del trasporto.
 542.  L'Autorita'  ritiene  quindi  che  i  guadagni di efficienza conseguibili  negli anni 2005-2008 da Telecom Italia nell'offerta dei servizi  dei  panieri  A,  C  e  D  debbano  essere  trasferiti nelle condizioni   economiche   attraverso   il   meccanismo  di  controllo programmato  dei  prezzi  di  tipo  IPC  - 9,6% annuale. La riduzione percentuale annuale (IPC  - 9,6%) deve essere applicata separatamente alle  componenti  di accesso e di trasporto dei prezzi dei servizi in esame  (laddove presenti) in modo tale da assicurare che non ci siano sussidi   incrociati  nelle  riduzioni  delle  condizioni  economiche praticate.
 19  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  fissare  la variazione  percentuale annuale dei prezzi dei servizi dei panieri A, C e D sulla base del meccanismo programmato di tipo IPC  - 9,6%?
 
 5.11.1. Le osservazioni degli operatori
 543.  Telecom  Italia  non  e'  contraria,  in linea di principio, all'introduzione  di  un  meccanismo di programmazione dei prezzi del tipo  IPC-X  sui  mercati  in  oggetto,  Telecom Italia non condivide tuttavia:
 1) un unico vincolo IPC-X per i tre panieri indicati;
 2) la  scarsa  trasparenza  delle valutazioni economiche condotte dall'Autorita';
 3) l'errata metodologia di valorizzazione del tasso prospettico X (9,6%   anno) di  recupero  di  efficienza  da  parte  dell'operatore notificato
 544.  In  alla  determinazione  del  tasso  prospettico X, Telecom Italia  ha  chiesto  alla  societa'  NERA  di effettuare, in completa indipendenza  e  autonomia,  un'analisi  sull'efficienza  di  Telecom Italia  comparata  rispetto  alle  LEC (Local Exchange Companies) USA implementando  la  medesima  metodologia  utilizzata per OFCom. sulla base dei dati di costo rilevabili dalla Contabilita' Regolatoria.
 545. Tale analisi e' la medesima metodologia utilizzata per OFCom. in   merito   al   punto   3),   ritiene  che  l'analisi  comparativa commissionata  alla  societa' NERA e dell'ottimo posizionamento anche rispetto a quelle piu' efficienti.
 546.   Telecom   Italia   ritiene   che   i   risultati   ottenuti dall'applicazione  dei  modelli  statistici  descritti sulla base dei dati  di  contabilita'  2003 relativi ai costi di rete danno evidenza del   livello   di   eccellenza  di  Telecom  Italia  e  mostrano  un differenziale medio di efficienza di Telecom Italia rispetto al primo decile di LECs (cioe' quello delle LECs piu' efficienti in un insieme di  67  LECs) mediamente  pari  a - 3,7 punti percentuali (contro una fascia tra il -9% ed il -10% di BT).
 547.   In   conclusione,  sulla  base  di  quanto  precedentemente sottolineato,  Telecom  Italia ribadisce come la sola analisi storica condotta  da  AGCom  non sia sufficiente e tanto meno adeguata per la fissazione   della   X:  il  metodo  e'  errato  metodologicamente  e contrastante  con  il percorso seguito nella delibera 3/03/CIR per il traffico  commutato.  Inoltre,  l'assunzione  che  nel futuro Telecom Italia  otterra'  recuperi  di  produttivita' analoghi a quelli degli anni  passati  e'  del  tutto apodittica e non fondata su evidenze di alcun tipo.
 548.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone  Omnitel,  Welcome  Italia  e  Wind ritengono appropriata la metodologia  utilizzata  dall'Autorita'  per  stimare  i  recuperi di efficienza conseguibili da Telecom Italia nel corso dei prossimi anni ed  in tal senso condividono l'orientamento dell'Autorita' di fissare ad  IPC-9,6%  il  meccanismo  di discesa programmata dei prezzi per i servizi  dei  panieri  A, B e D, nonche' il paniere E richiesto dagli operatori nella domanda 13 per i raccordi trasmissivi.
 549.  Inoltre,  le  societa'  scriventi condividono l'orientamento dall'Autorita'  circa  la  necessita'  di impedire che Telecom Italia effettui sussidi incrociati tra le componenti accesso e trasporto dei singoli  servizi afferenti ai mercati 13 e 14. In tal senso ritengono che  quanto  precisato  al punto 296 in merito all'imposizione di sub cap  per  le  componenti  di  prezzo  di  trasporto  ed accesso possa costituire  un  utile complemento alle tutele necessarie per impedire una  strumentalizzazione  del  meccanismo  del  network cap stesso da parte di Telecom Italia.
 
 5.11.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 550. Il fattore X relativo alla variazione percentuale annuale dei prezzi  e'  tipicamente  definito  sulla base di analisi prospettiche basate  sull'andamento  atteso  dei  costi/volumi  del  servizio o su analisi  comparate  delle performance di efficienza di piu' operatori che  offrono  gli  stessi  servizi. E' quindi evidente che al fine di limitare   gli   errori  intrinseci  alle  analisi  prospettiche,  la definizione del fattore X deve essere determinata in momento prossimo all'introduzione  del meccanismo di network cap. Un operatore di rete fissa  ha prodotto un'analisi comparata al fine di stimare il fattore X  in relazione al grado di efficienza di Telecom Italia in relazione agli  operatori  (Local Exchange Companies) americani nella fornitura dei servizi di telecomunicazioni.
 551.  L'Autorita',  pur  avendo  rilevato  errori  quantitativi  e qualitativi di comparazione, condivide la metodologia di base secondo la  quale  il fattore X puo' essere determinato in relazione al grado di  efficienza  relativa  raggiunta da Telecom Italia e si riserva di valutarne l'affidabilita' ed efficacia.
 In conclusione, l'Autorita' ritiene di confermare il fattore X dei panieri dei servizi A, C e D determinato nella misura di -9,6% con la delibera  n.  153/05/CONS,  e si riserva di rivedere tale percentuale alla  luce  di eventi che ne possano modificare il valore. Per quanto concerne  il  paniere  E  dei  raccordi interni centrale, l'Autorita' ritiene  di  fissare il vincolo di variazione dei prezzi nella misura di IPC  - 9,6%.
 
 5.12. Il fattore X del servizio B
 552.	Come  gia'  evidenziato  in  precedenza,  l'Autorita' intende promuovere  la  contendibilita' nel mercato dei circuiti di trasporto di lunga distanza (segmenti trunk) attraverso un controllo dei prezzi che  lasci  a  Telecom Italia la possibilita' di determinare i prezzi dei  servizi trunk nel rispetto di un vincolo programmato in grado di prevenire prezzi eccessivi e al contempo di garantire il recupero del tasso di inflazione.
 553.  L'Autorita'  ritiene  quindi  che  i  prezzi dei circuiti di trasporto  di  lunga distanza (servizi del paniere B), debbano essere soggetti al meccanismo di controllo programmato del tipo IPC + 0%.
 20  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  fissare  la variazione  percentuale  annuale dei prezzi del servizio B sulla base del meccanismo programmato di tipo IPC + O?
 
 5.12.1. Le osservazioni degli operatori
 554.  Telecom  Italia  ritiene che il paniere B non debba esistere perche'  il  mercato  del  trunk e gia' per la quasi totalita' aperto alla  concorrenza.  In  via  subordinata,  Telecom Italia richiede di valutare  la  definizione di remedies da applicare solo a quel numero residuale  di  direttrici  per  le  quali c'e' una domanda di servizi trunk evadibile solo da Telecom Italia.
 555.  Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'.
 556.   Vodafone   non   condivide   l'orientamento  dell'Autorita' ritenendo  con  contendibile  il  mercato  dei  servizi  trunk per le ragioni esposte ai quesiti 13 e 14.
 557.  In  tal  senso,  si  ritiene  piu'  opportuno  definire  una variazione percentuale annuale dei prezzi inferiore a quella prevista per  i  restanti panieri ma tale da riflettere la riduzione dei costi operativi  di  Telecom Italia, ivi incluso il guadagno di efficienza. Si suggerisce un valore del 5%.
 558.  Welcome  Italia non condivide l'orientamento di assoggettare il  prezzo  iniziale di tale servizio, gia' spropositato quale prezzo iniziale perche' basato sul retail minus, ad un IPC + 0, visto che il vincolo  del network cap, cosi' come anche riportato nella domanda 18 e'  un IPC  - (meno) la X pre-vede comunque un recupero di efficienza e quindi una riduzione del costo dello stesso.
 559.  Cio'  detto nella consapevolezza che la X dovrebbe avere tre cifre per avere una riduzione accettabile.
 
 5.12.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 560. Le osservazioni degli operatori non convergono verso un'unica posizione  sulla  determinazione  del fattore X di variazione annuale dei prezzi dei segmenti trunk.
 561.  L'Autorita'  ha  rilevato  dagli  esiti  della consultazione pubblica  che  nonostante il significativo potere di mercato detenuto da   Telecom   Italia,   i   servizi   trunk  presentano  margini  di contendibilita'  tra  operatori  derivante  da  un  certo  livello di autoproduzione  presente  nel  mercato.  L'imposizione di uno stretto orientamento  al  costo  rischierebbe  di  deprimere la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture e reti di lunga distanza.
 562.  L'art.  13,  comma 4, lettera c), del Codice prevede proprio che   le   misure   regolamentari  siano  volte  a  incoraggiare  gli investimenti  efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo  l'innovazione  e  lo  sviluppo  di  reti  e  servizi  di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda.
 563.  L'art.  50 del Codice prevede che l'Autorita' abbia facolta' di  imporre obblighi concernenti il controllo dei prezzi, diversi dai meccanismi di orientamento al costo.
 564. Sulla base di quanto premesso, tenuto conto degli esiti della consultazione  pubblica  e  richiamando  espressamente le motivazioni riportate  nell'allegato  B alla delibera n. 153/05/CONS, l'Autorita' ritiene che il fattore X di variazione annuale dei prezzi del paniere B  debba  essere  definito  nella  misura  dello  0%  e si riserva di rivedere  tale  percentuale  alla  luce  di  eventi  che  ne  possano modificare il valore.
 
 5.13.  Il  tasso  di  remunerazione  del  capitale  impiegato  nei segmenti  terminali  e  nei  segmenti  trunk  nonche'  nei  flussi di interconnessione.
 565.  L'art.  50  del  Codice prevede, in materia di controllo dei prezzi,  che  l'Autorita'  tenga  conto degli investimenti effettuati dall'operatore e di un'equa remunerazione del capitale investito.
 566.  Nel  caso  specifico  dei  mercati  13  e  14,  il  tasso di remunerazione del capitale e' necessario per determinare il costo del capitale  investito nei segmenti terminali e trunk nonche' nei flussi di  interconnessione.  Il  costo  del  capitale costituisce una quota significativa   dei   costi   totali  del  servizio  allorquando  gli investimenti sostenuti sono di recente realizzazione.
 567.  Il  tasso  di  remunerazione  del  capitale e', pertanto, un elemento  di  costo  fondamentale nella determinazione del livello di orientamento  al  costo dei prezzi praticati dall'operatore dominante nonche'  necessario per la fissazione dei prezzi iniziali dei servizi inclusi  nei  panieri.  La  metodologia utilizzata per determinare il tasso  di  remunerazione  puo'  avere  un  impatto  significativo sui risultati finali in quanto i parametri impiegati per il calcolo della media  ponderata  del  costo  del  capitale (Weighted Average Cost of Capitai) sono  particolarmente  sensibili  alle  diverse  tecniche di calcolo impiegabili.
 568.  Per  tali ragioni, l'Autorita' ha predisposto in Allegato B1 alla  delibera n. 415/04/CONS una metodologia di calcolo del tasso di remunerazione  del  capitale  che  possa essere consolidata una volta acquisite  le  posizioni  degli  operatori al termine del processo di consultazione pubblica.
 569.  L'orientamento  al  costo  dei  prezzi  iniziali dei servizi inclusi  nei panieri A, C e D dovra' essere determinato applicando al capitale  impiegato,  desumibile  dalla contabilita' regolatoria 2003 dei  rispettivi  servizi,  il  tasso  di  remunerazione  del capitale derivante dal provvedimento finale concernente i mercati 13 e 14.
 21  Si  condivide  l'orientamento dell'Autorita' di revisionare il tasso  di  remunerazione  del  capitale  sulla  base  delle modalita' indicate   nell'Allegato  B1  alla  delibera  415/04/CONS  e  che  le risultanze  di tale revisione abbiano effetto sui prezzi iniziali dei servizi inclusi nei panieri A, C e D?
 
 5.13.1. Le osservazioni degli operatori
 570.  Su tale tematica Telecom Italia richiama quanto essa ha gia' espresso   nell'ambito   delle   precedenti   consultazioni   ed,  in particolare,  quella  relativa alla delibera 415/04/CONS nonche' alla delibera 117/05/CONS.
 571.  In  questa  sede  ribadisce,  inoltre,  come  l'adozione dei criteri  di  cui  alla  delibera 415, ed in particolare l'adozione di WACC  differenziati per aggregati regolatori, conduca anche in questo contesto  alle  incongruenza gia' evidenziate in relazione al mercato 12, circa l'inconsistenza e la non esperibilita' della valutazione di un  rischio  differenziato di un componente di Rete rispetto a quello medio del portafoglio di attivita/servizi finali.
 572.  Gli  operatori  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone   e   Wind   condividono  l'orientamento  dell'Autorita'  di revisionare l'attuale modalita' di calcolo del tasso di remunerazione del capitale impiegato.
 573.  In  merito  alla modalita' di revisione proposta all'interno dell'Allegato  B1  alla  delibera  415/04/CONS, le societa' scriventi rimandano  agli elaborati gia' inviati all'Autorita' in risposta alle consultazioni   sulla   determinazione   del   WACC  nell'ambito  dei procedimenti di analisi dei mercati 8, 9, 10 ed 11.
 574. In merito poi a quanto precisato dall'Autorita' al punto 303, le societa' scriventi ritengono che per la remunerazione del capitale impiegato   delle   risorse   di   rete  cui  afferiscono  i  servizi all'ingrosso  pertinenti ai mercati 13 e 14 debbano essere utilizzati esclusivamente  i  valori del WACC che l'Autorita' determinera' per i diversi  aggregati  regolatori  (cfr.  Co.Re.  di Telecom Italia); in particolare   per   le   risorse  di  rete  pertinenti  all'aggregato regolatorio   Accesso   dovra'  essere  utilizzato  il  WACC  stimato dall'Autorita' per l'aggregato Accesso, mentre per le risorse di rete pertinenti l'aggregato regolatorio Trasporto dovra' essere utilizzato il  WACC  stimato  dall'Autorita'  per  l'aggregato Trasporto. In tal senso  non risulta chiaro il riferimento ad un non ben definito tasso di remunerazione del capitale definito per i mercati 13 e 14. Qualora l'Autorita'  intendesse  invece  calcolare  un tasso di remunerazione medio  per  i  mercati  13  e  14  (ad  esempio  pesando  i  tassi di remunerazione  degli  aggregati  regolatori  accesso  e  trasporto in funzione  del  capitale  impiegato per i diversi elementi di rete dei mercati 13 e 14 che afferiscono a tali aggregati) da applicare poi al capitale  impiegato medio di ogni servizio appartenente ai mercati 13 e  14, le societa' scriventi riterrebbero tale approccio non corretto in quanto comporterebbe dei sussidi incrociati indebiti tra i servizi dei  mercati  13  e  14  in  funzione del maggior o minor utilizzo di elementi  di  rete  appartenenti  all'aggregato regolatorio accesso o trasporto.
 
 5.13.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 575.  In merito alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale  si  rimanda  a  quanto  sara' definito con il provvedimento definitivo relativo al mercato n. 11.
 
 5.14. Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione ai sensi dell'art. 44.
 576.  A  seguito  dell'approvazione  del  provvedimento finale, il servizio  di fornitura dei segmenti terminali sostituira' il servizio dei circuiti parziali presente nell'attuale Offerta di Riferimento di Telecom  Italia.  Analogamente  a  quanto  previsto  per  i  circuiti parziali,  la  combinazione  dei  servizi  ottenibili  con i segmenti terminating  e trunk sostituira' il servizio dei collegamenti diretti wholesale presente nell'omonima offerta di riferimento.
 577.  Per  quanto gia' illustrato nei punti precedenti, inoltre, i servizi   di   flussi   di   interconnessione  (di  livello  0,  1  e 2) sostituiranno    l'offerta    del    prolungamento   dell'accesso, dell'estensione  del collegamento, dell'ampliamento dei canali fonici e dei circuiti di accesso alle Cable Station.
 578.  In quanto servizi non piu' soggetti all'obbligo di fornitura da   parte   di   Telecom   Italia   nell'ambito   del  nuovo  quadro regolamentare,  il  provvedimento  finale  che seguira' alla presente consultazione   pubblica   comportera'   la   revoca  degli  obblighi previgenti   al  Codice  riconducibili  ai  circuiti  parziali  e  ai collegamenti diretti wholesale.
 579.  Gli  obblighi  regolamentari  oggetto di revoca vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del Codice, derivano dalle delibere di seguito riportate. Sono pertanto revocati gli obblighi relativi:
 - all'art.  2  comma  1  lett.  a) per  la sola parte afferente i circuiti parziali e all'art. 2 commi 6 lett. a) e 7 della delibera n. 3/04/CIR;
 - all'art.  3  comma  1  lett. b) e all'art. 3 comma 4 lett. f) e g) della delibera n. 11/03/CIR;
 - all'art. 3 comma 1 lett. a) e all'art. 3 comma 1 lett. d) della delibera n. 3/03/CIR per la parte afferente i circuiti parziali
 - all'art. 1 comma 1 lett. i) c j) della delibera n. 2/03/CIR;
 - all'art.  1  comma  1  lett. i) e all'art. 3 comma 1 lett. e) e i) della delibera n. 4/02/CIR;
 - all'art. 2 commi 1, 2 e 3 della delibera n. 18/01/CIR;
 - all'art. 5 della delibera n. 10/00/CIR
 - alla  delibera  n.  440/03/CONS per le parti non richiamate nel presente provvedimento di consultazione pubblica;
 - alla  delibera  n.  304/03/CONS per le parti non richiamate nel presente provvedimento di consultazione pubblica;
 - alla delibera n. 59/02/CONS;
 - alla delibera n. 711/00/CONS.
 22  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di revocare gli obblighi  in  capo  a  Telecom  Italia  relativamente  ai  servizi di circuiti  parziali  e  collegamenti  diretti  wholesale  elencati nel paragrafo 5.14?
 
 5.14.1. Le osservazioni degli operatori
 580.   Fermo  restando  la  posizione  espressa  nelle  precedenti osservazioni,   Telecom  Italia  auspica  che  il  provvedimento  che scaturira'   da  questa  consultazione  diventi  l'unico  riferimento regolatorio  per  tutti  i  servizi  trasmissivi analizzati in questa delibera.
 581.  Gli  operatori  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali Welcome Italia e Wind non ritengono opportuna l'immediata abrogazione delle  norme  di  cui  alla domanda 22 del documento di consultazione pubblica. La sovrapposizione per un periodo transitorio del vecchio e del   nuovo   quadro   regolamentare   non  potrebbe  infatti  essere prospettata  in  presenza  di una abrogazione delle norme fondanti il vecchio  quadro  regolamentare:  l'abrogazione  di  tali norme potra' invece  essere  attuata  soltanto  a partire dal momento in cui sara' effettivamente completata la migrazione dai servizi regolamentati nel vecchio  quadro  regolamentare  ai  servizi  regolamentati  nel nuovo quadro regolamentare.
 582.  Si  ritiene  pertanto  che l'Autorita' debba specificare che tale  revoca  sara'  valida  solo  dal  momento  in  cui  sara' stata completata   la   migrazione   dei   circuiti,   e   non  "a  seguito dell'approvazione  del  provvedimento  finale"  come proposto al par. 304.  Fino  a  quel momento, e' evidente che gli obblighi elencati al par.  307  del  presente  provvedimento dovranno essere mantenuti nei confronti  di  Telecom Italia, altrimenti verrebbe a crearsi un vuoto normativo.
 583.   Si   sottolinea   inoltre  la  necessita'  che  l'Autorita' specifichi  che  il  momento  dell'abrogazione   - coincidente con il completamento  della migrazione  - dovra' essere da lei espressamente sancito,  al  fine di evitare comportamenti anticompetitivi derivanti dall'asimmetria informativa detenuta da Telecom Italia.
 584.   Vodafone   condivide   l'orientamento   dell'Autorita'   di sostituire  integralmente l'offerta di collegamenti diretti wholesale e   circuiti  parziali  con  la  combinazione  dei  servizi  trunk  e terminating. In tal senso, deve essere fatto divieto a Telecom Italia di  presentare  offerte  di tipologia diversa da quelle per i servizi trunk  e terminating oggetto di tale provvedimento, nell'ambito della quale  devono ricadere tutte le tipologie di collegamenti trasmissivi offerti da Telecom Italia.
 
 5.14.2. Le conclusioni dell'Autorita'
 585.  Le  risultanze  della  consultazione pubblica hanno messo in evidenza  la  necessita'  di  un periodo transitorio per il passaggio dall'attuale   offerta  dei  circuiti  parziali  e  circuiti  diretti wholesale  ai  segmenti  terminating  e  trunk.  L'Autorita'  ritiene pertanto  che  la  revoca  degli  obblighi regolamentari sottoposti a consultazione  pubblica  debba  essere  subordinata  al completamento dell'implementazione  dei  servizi  inclusi  nei  mercati  13  e  14. -------------------------------------------
 (1) In CUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
 (2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
 (3) In GUCE L 108 dcl 24 aprile 2002, pag. 7.
 (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
 (5) In  GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste
 direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
 europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
 di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
 (2002/77/CE,  c.d.  "direttiva  concorrenza", in gUCE L 249
 del  17  settembre  2002,  pag.  21),  la  decisione  della
 Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
 gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
 comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
 30  luglio  2002,  pag.  38),  la  decisione del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio  del 7 marzo 2002 relativa ad un
 quadro   normativo   in  materia  di  spettro  radio  nella
 Comunita'  europea  (676/2002/CE,  c.d.  "decisione spettro
 radio",  in  CUCE  L  108  del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
 Regolamento  relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete
 locale  del  18  dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
 del 30 dicembre 2000, pag. 4).
 (6) In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag.45.
 (7) In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.
 (8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
 (9) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
 italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
 il 16 settembre 2003.
 (10) Sentenza  United Brands del 14 febbraio 1978, causa
 n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss.
 (11)   Da  effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi
 (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
 (12) Delibera  del 24 settembre 2003, recante "Modifiche
 e  integrazioni  al  regolamento  concernente  l'accesso ai
 documenti,   approvato   con   delibera   n.   217/01/CONS"
 pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
 (13) Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento
 concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
 all'articolo  11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
 259"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.
 (14) Cfr.  paragrafi  40   - 43  delle  Linee  guida per
 l'analisi dei mercati.
 (15) Con   la   sigla   RED   (Ripartitore   Elettronico
 Digitale) nel  seguito e' designato il generico apparati di
 commutazione di Telecom Italia dedicato ai circuiti diretti
 numerici.  Gli apparati presenti in rete sono in prevalenza
 ODXC  (Optical  Digital Cross Connect) e possono supportare
 diverse tecnologie di trasporto, tra cui SDH e PDH.
 (16) Capacita'  analogica;  capacita'  fino a 64 Kbit/s;
 capacita'   >64Kbit/s  e  <2Mbitls;  capacita'  a  2Mbit/s;
 capacita'  >  2Mbit/s  e  < 34Mbit/s; capacita' >34Mbit/s e
 <155Mbit/s;  capacita'  >155Mbit/s e < 622Mbit/s; capacita'
 >622Mbit/s
 (17) Collegamenti  fino  a  60  chilometri, oltre i 60 e
 fino a 300km, oltre i 300 km.
 (18) La  conversione  in  circuiti equivalenti a 2Mbit/s
 non  e'  stata  effettuata per i circuiti analogici, che di
 conseguenza sono stati tenuti separati dai digitali e i cui
 volumi riflettono il numero effettivo di linee attivate.
 (19) Il   maggiore   operatore  della  categoria,  ATLC,
 dichiara di realizzare una quota del tutto trascurabile del
 proprio fatturato nel segmento terminating.
 (20) Per   economie  di  densita'  si  intendono  quelle
 riduzioni nei costi unitari che si verificano all'aumentare
 della concentrazione abitativa della clientela servita. Nel
 settore delle telecomunicazioni tali economie si verificano
 in  quanto,  a  parita'  di estensione della rete locale, i
 costi  unitari  sono  tanto  minori  quanto  maggiore e' il
 numero  di  utenti  presenti  nell'area  servita dalla rete
 locale.
 (21) A  partire  dal  2004/2005  e  fino al 2007/2008 le
 variazioni   percentuali  sono  stimate  sulla  base  delle
 riduzioni  dei  costi  operativi  e  di capitale desumibili
 dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia.
 (22) A  partire  dal  2004/2005  e  fino al 2007/2008 le
 variazioni   percentuali  sono  stimate  sulla  base  delle
 riduzioni  dei  costi  operativi  e  di capitale desumibili
 dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia.
 (23) Cio'  comporta che alla fornitura di un circuito di
 34Mbps corrisponde sempre l'allocazione di almeno un flusso
 di  capacita'  155Mbps,  ad un circuito a 2Mbps corrisponde
 sempre  almeno  un  flusso a 34Mbps e che analogamente alla
 fornitura  di  flussi  da  64Kbps  a  1,980Mbps corrisponde
 sempre l'allocazione di almeno un collegamento a 2Mbps.
 (24) Fissata    una    capacita',    sono    considerati
 effettivamente  attivi tutti i circuiti logici di capacita'
 superiore  che  trasportano  il circuito della capacita' in
 esame.
 |  |  |  | ALLEGATO A1 (alla delibera n. 45/06/CONS)
 
 Criteri in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi
 
 Premessa
 1 componenti di rete riferiti alla parte di accesso e al trasporto sono attualmente soggetti a forme differenti di contabilita' di costi in  ragione  del  maggiore o minore grado di competizione effettiva e potenziale  presente nei rispettivi mercati. In particolare i servizi afferenti  l'accesso  sono  contabilizzati  a costi storici laddove i servizi  relativi al trasporto fanno riferimento a una contabilita' a costi  correnti  secondo  le  linee  guida previste dalla delibera n. 399/02/CONS.
 La  predisposizione  di  un  sistema contabile a costi correnti ha come  finalita'  quella di fornire al mercato informazioni economiche che  consentono  agli  operatori  concorrenti di comparare i costi di interconnessione  con  i  costi  necessari  alla realizzazione di una propria  infrastruttura  di  rete alternativa a quella dell'operatore dominante.
 I   servizi   all'ingrosso   relativi   all'accesso  sono  tuttora riconducibili  a  una  essential  facility  e  quindi  ad un servizio intermedio  che  per  definizione  non  puo'  essere  tecnicamente  o economicamente duplicato.
 E'  quindi  evidente  che l'introduzione di un sistema contabile a costi  correnti  per i servizi di accesso all'ingrosso non avrebbe in alcun   caso,   anche  nel  lungo  periodo,  l'effetto  di  garantire un'alternativa  di  scelta  tra  il  "make  or buy" per gli operatori concorrenti  che necessitano di tali servizi al fine di completare le successive  offerte  all'ingrosso  o al dettaglio di altri servizi di telecomunicazioni.
 Per  quanto riguarda invece i servizi di trasporto, l'applicazione della  metodologia  a  costi  correnti permette di rapportare i costi storici di un'azienda, che ha avviato la sua operativita' in esercizi precedenti, ai costi che deve sostenere un'impresa nuova entrante nel mercato  di  riferimento la quale utilizza la combinazione di fattori produttivi piu' tecnologicamente piu' moderna ed efficiente.
 Alla  luce di quanto premesso, i costi relativi alla fornitura dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk di linee affittate e dei flussi di interconnessione devono essere determinati sulla base della metodologia  contabile  dei costi pienamente distribuiti utilizzando, come  base  di costo, i costi storici per la tratta di rete afferente l'accesso  e  i  costi  correnti  per  la parte relativa al trasporto (tratte chilometriche tra le centrali).
 In  particolare,  gli  elementi di rete afferenti il trasporto dei segmenti   terminali,   dei   segmenti   trunk   e   dei   flussi  di interconnessione  devono essere contabilizzati sulla base del sistema contabile  a  costi  correnti  previsto  dalla delibera 399/02/CONS e s.m.i.
 Al  fine  di  predisporre  un  sistema  omogeneo  di  contabilita' regolatoria,  i presenti obblighi in materia di separazione contabile e  contabilita'  dei costi sono soggetti a revisione a seguito di uno specifico procedimento istruttorio.
 Per  quanto  concerne  gli  obblighi  di  separazione  contabile e contabilita' dei costi, di seguito sono riportati i conti economici e di  capitale  nonche' le tabelle di dettaglio e i conti relativi agli oneri  di cessione interna dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk di linee affittate e dei flussi di interconnessione. Le tabelle di  dettaglio  ed  i  conti economici e di capitale sono distinti per velocita' trasmissiva e per servizio.
 I conti economici di ciascun servizio riportano, tra gli altri, il valore storico e corrente degli ammortamenti, i costi di struttura da imputare,  per  la  quota  parte  di  competenza,  anche  alle  altre divisioni di Telecom Italia e i transfer charge tra divisioni interne derivanti  dal  prodotto  tra  quantita'  e  prezzi  dell'offerta  di riferimento.
 Gli  obblighi di contabilita' dei costi e di separazione contabile imposti  sui  segmenti  terminating e trunk in tecnologia numerica si applicano  anche  ai  circuiti  in  tecnologia analogica, ai raccordi interni  di centrale nonche' ai servizi aggiuntivi di cui all'art. 4. I  conti  economici e di capitale nonche' le tabelle di dettaglio e i conti relativi agli oneri di cessione interna di tali servizi seguono formati contabili analoghi a quelli previsti dal presente allegato.
 CONTO ECONOMICO
 RETE DI TRASPORTO
 Segmenti Terminali di Linee Affittate
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI(1)                 |           | --------------------------------------------------------------------- Ricavi da altri Operatori                    |           | --------------------------------------------------------------------- Totale Ricavi                                |           | ---------------------------------------------------------------------
 |    HCA    |    CCA --------------------------------------------------------------------- Ammortamenti:                                |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui apparati trasmissivi                |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui portanti trasmissivi                |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui immobili                            |           | --------------------------------------------------------------------- - Altro                                      |           | --------------------------------------------------------------------- Costi esterni e altri:                       |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altri operatori         |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altre societa'          |           | --------------------------------------------------------------------- Personale:                                   |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui costi generali di struttura(2)      |           | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso la rete di accesso     |           | (raccordo)                                   |           | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti a divisioni di TI      |           | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti ad altri operatori     |           | --------------------------------------------------------------------- Totale costi operativi                       |           | --------------------------------------------------------------------- RISULTATO                                    |           |
 ----------------------------------
 (1)  Le  voci riferite alle divisioni di TI presenti nei
 conti economici e nei conti relativi agli oneri di cessione
 interna  richiedono  che  sia  specificata  la divisione di
 pertinenza  a  cui  imputare  i  relativi  costi,  ricavi e
 transfer charge.
 (2)  I  costi  generali  di  struttura includono anche i
 costi    di   pianificazione   commerciale,   fatturazione,
 contrattualistica,   perdite   su  crediti,  relative  alla
 gestione  per  altri operatori fra cui le divisioni interne
 di Telecom Italia.
 CONTO ECONOMICO
 RETE DI TRASPORTO
 Flussi di interconnessione
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI                    |           | --------------------------------------------------------------------- Ricavi da altri Operatori                    |           | --------------------------------------------------------------------- Totale Ricavi                                |           | ---------------------------------------------------------------------
 |    HCA    |    CCA --------------------------------------------------------------------- Ammortamenti:                                |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui apparati trasmissivi                |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui portanti trasmissivi                |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui immobili                            |           | --------------------------------------------------------------------- - Altro                                      |           | --------------------------------------------------------------------- Costi esterni e altri:                       |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altri operatori         |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altre societa'          |           | --------------------------------------------------------------------- Personale:                                   |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui costi generali di struttura         |           | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso la rete di accesso     |           | (raccordo)                                   |           | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti a divisioni di TI      |           | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti ad altri operatori     |           | --------------------------------------------------------------------- Totale costi operativi                       |           | --------------------------------------------------------------------- RISULTATO                                    |           |
 CONTO ECONOMICO
 RETE DI TRASPORTO
 Flussi di interconnessione alla rete di transito locale
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI                    |           | --------------------------------------------------------------------- Ricavi da altri Operatori                    |           | --------------------------------------------------------------------- Totale Ricavi                                |           | ---------------------------------------------------------------------
 |    HCA    |    CCA --------------------------------------------------------------------- Ammortamenti:                                |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui apparati trasmissivi                |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui portanti trasmissivi                |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui immobili                            |           | --------------------------------------------------------------------- - Altro                                      |           | --------------------------------------------------------------------- Costi esterni e altri:                       |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altri operatori         |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altre societa'          |           | Personale:                                   |           | --------------------------------------------------------------------- - Di cui costi generali di struttura         |           | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso la rete di accesso     |           | (raccordo)                                   |           | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti a divisioni di TI      |           | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti ad altri operatori     |           | --------------------------------------------------------------------- Totale costi operativi                       |           | --------------------------------------------------------------------- RISULTATO                                    |           |
 CONTO ECONOMICO
 RETE DI TRASPORTO
 Circuiti interurbani di Linee Affittate
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI                 |             | Ricavi da altri Operatori                 |             | Totale Ricavi                             |             |
 |     HCA     |    CCA Ammortamenti:                             |             | - Di cui apparati trasmissivi             |             | - Di cui portanti trasmissivi             |             | - Di cui immobili                         |             | - Altro                                   |             | Costi esterni e altri:                    |             | - Di cui quota verso altri operatori      |             | - Di cui quota verso altre societa'       |             | Personale:                                |             | - Di cui costi generali di struttura      |             | Transfer charge verso la rete di accesso  |             | - Per servizi venduti a TI commerciale    |             | - Per servizi venduti ad altri operatori  |             | Totale costi operativi                    |             | RISULTATO                                 |             |
 CONTO ECONOMICO
 RETE DI ACCESSO
 Segmenti Terminali di Linee Affittate
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI                         | Ricavi da altri operatori                         | Totale Ricavi                                     |
 |       HCA Ammortamenti:                                     | - Di cui apparati                                 | - Di cui portanti trasmissivi in rame             | - Di cui portanti trasmissivi in fibra            | - Di cui immobili                                 | - Altro                                           | Costi esterni e altri:                            | - Di cui quota verso altri operatori              | - Di cui quota verso altre societa'               | Personale:                                        | - Di cui costi generali di struttura              | Manutenzione correttiva                           | Manutenzione preventiva                           | Totale costi operativi                            | RISULTATO                                         |
 CONTO ECONOMICO
 RETE DI ACCESSO
 Flussi di interconnessione
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI                         | Ricavi da altri operatori                         | Totale Ricavi                                     |
 |       HCA Ammortamenti:                                     | - Di cui apparati                                 | - Di cui portanti trasmissivi in rame             | - Di cui portanti trasmissivi in fibra            | - Di cui immobili                                 | - Altro                                           | Costi esterni e altri:                            | - Di cui quota verso altri operatori              | - Di cui quota verso altre societa'               | Personale:                                        | - Di cui costi generali di struttura              | Manutenzione correttiva                           | Manutenzione preventiva                           | Totale costi operativi                            | RISULTATO                                         |
 CONTO ECONOMICO
 RETE DI ACCESSO
 Flussi di interconnessione alla rete di transito locale.
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI                         | Ricavi da altri operatori                         | Totale Ricavi                                     |
 |       HCA Ammortamenti:                                     | - Di cui apparati                                 | - Di cui portanti trasmissivi in rame             | - Di cui portanti trasmissivi in fibra            | - Di cui immobili                                 | - Altro                                           | Costi esterni e altri:                            | - Di cui quota verso altri operatori              | - Di cui quota verso altre societa'               | Personale:                                        | - Di cui costi generali di struttura              | Manutenzione correttiva                           | Manutenzione preventiva                           | Totale costi operativi                            | RISULTATO                                         |
 RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
 RETE DI TRASPORTO
 Segmenti Terminali di Linee Affittate
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni                         |     HCA     |     CCA Materiali:                               |             | - Di cui apparati                        |             | - Di cui portanti                        |             | - Di cui immobili                        |             | - Altro                                  |             | Immateriali                              |             | Totale immobilizzazioni                  |             | Attivo circolante                        |             | Rimanenze                                |             | Crediti commerciali                      |             | Altre attivita'                          |             | Totale attivo circolante                 |             | Passivita'                               |             | Debiti commerciali                       |             | Fondi rischi e oneri                     |             | Altre passivita'                         |             | Totale passivita'                        |             |
 |     HCA     |     CCA Totale capitale impiegato                |             | Redditivita' del capitale impiegato      |             |
 RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
 RETE DI TRASPORTO
 Flussi di interconnessione
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni                         |     HCA     |     CCA Materiali:                               |             | - Di cui apparati                        |             | - Di cui portanti                        |             | - Di cui immobili                        |             | - Altro                                  |             | Immateriali                              |             | Totale immobilizzazioni                  |             | Attivo circolante                        |             | Rimanenze                                |             | Crediti commerciali                      |             | Altre attivita'                          |             | Totale attivo circolante                 |             | Passivita'                               |             | Debiti commerciali                       |             | Fondi rischi e oneri                     |             | Altre passivita'                         |             | Totale e passivita'                      |             |
 |     HCA     |     CCA Totale capitale impiegato                |             | Redditivita' del capitale impiegato      |             |
 RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
 RETE DI TRASPORTO
 Flussi di interconnessione alla rete di transito locale
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni                         |     HCA     |     CCA Materiali:                               |             | - Di cui apparati                        |             | - Di cui portanti                        |             | - Di cui immobili                        |             | - Altro                                  |             | Immateriali                              |             | Totale immobilizzazioni                  |             | Attivo circolante                        |             | Rimanenze                                |             | Crediti commerciali                      |             | Altre attivita'                          |             | Totale attivo circolante                 |             | Passivita'                               |             | Debiti commerciali                       |             | Fondi rischi e oneri                     |             | Altre passivita'                         |             | Totale passivita'                        |             |
 |     HCA     |     CCA Totale capitale impiegato                |             | Redditivita' del capitale impiegato      |             |
 RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
 RETE DI TRASPORTO
 Circuiti interurbani di linee affittate
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni                         |     HCA     |     CCA Materiali:                               |             | - Di cui apparati                        |             | - Di cui portanti                        |             | - Di cui immobili                        |             | - Altro                                  |             | Immateriali                              |             | Totale immobilizzazioni                  |             | Attivo circolante                        |             | Rimanenze                                |             | Crediti commerciali                      |             | Altre attivita'                          |             | Totale attivo circolante                 |             | Passivita'                               |             | Debiti commerciali                       |             | Fondi rischi e oneri                     |             | Altre passivita'                         |             | Totale passivita'                        |             |
 |     HCA     |     CCA Totale capitale impiegato                |             | Redditivita' del capitale impiegato      |             |
 RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
 RETE DI ACCESSO
 Segmenti Terminali di Linee Affittate
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni                                 |        HCA Materiali:                                       | - Di cui apparati                                | - Di cui portanti trasmissivi in rame            | - Di cui portanti trasmissivi in fibra           | - Di cui immobili                                | - Altro                                          | Immateriali                                      | Totale immobilizzazioni                          | Attivo circolante                                | Rimanenze                                        | Crediti commerciali                              | Altre attivita'                                  | Totale attivo circolante                         | Passivita'                                       | Debiti commerciali                               | Fondi rischi e oneri                             | Altre passivita'                                 | Totale passivita'                                |
 |        HCA Totale capitale impiegato                        | Redditivita' del capitale impiegato              |
 RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
 RETE DI ACCESSO
 Flussi di interconnessione
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni                                 |        HCA Materiali:                                       | - Di cui apparati                                | - Di cui portanti trasmissivi in rame            | - Di cui portanti trasmissivi in fibra           | - Di cui immobili                                | - Altro                                          | Immateriali                                      | Totale immobilizzazioni                          | Attivo circolante                                | Rimanenze                                        | Crediti commerciali                              | Altre attivita'                                  | Totale attivo circolante                         | Passivita'                                       | Debiti commerciali                               | Fondi rischi e oneri                             | Altre passivita'                                 | Totale passivita'                                |
 |        HCA Totale capitale impiegato                        | Redditivita' del capitale impiegato              |
 RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
 RETE DI ACCESSO
 Flussi di interconnessione alla rete locale
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni                                 |        HCA Materiali:                                       | - Di cui apparati                                | - Di cui portanti trasmissivi in rame            | - Di cui portanti trasmissivi in fibra           | - Di cui immobili                                | - Altro                                          | Immateriali                                      | Totale immobilizzazioni                          | Attivo circolante                                | Rimanenze                                        | Crediti commerciali                              | Altre attivita'                                  | Totale attivo circolante                         | Passivita'                                       | Debiti commerciali                               | Fondi rischi e oneri                             | Altre passivita'                                 | Totale passivita'                                |
 |        HCA Totale capitale impiegato                        | Redditivita' del capitale impiegato              |
 
 
 SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO
 DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
 Segmenti Terminali di Linee Affittate
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti                     | --------------------------------------------------------------------- per ciascuna capacita'                                      | --------------------------------------------------------------------- - Numero di Km di collegamenti                              | --------------------------------------------------------------------- trasmissivi venduti per ciascuna capacita'                  | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti                     | --------------------------------------------------------------------- per ciascuna capacita'                                      | --------------------------------------------------------------------- - Numero di Km di collegamenti                              | --------------------------------------------------------------------- trasmissivi venduti per ciascuna capacita'                  | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento                | --------------------------------------------------------------------- - Raccordi per ciascuna capacita'                           | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro distinti per      | ciascuna capacita'                                          | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso divisioni di TI:(3)                   | --------------------------------------------------------------------- - per i raccordi                                            | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI:(4)                      | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi                            |
 SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO
 DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
 Circuiti interurbani di Linee Affittate
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna        | capacita'                                                   | --------------------------------------------------------------------- - Numero di Km di circuito venduti per ciascuna capacita' e | fascia chilometrica                                         | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri operatori                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna        | capacita'                                                   | --------------------------------------------------------------------- - Numero di chilometri di circuiti venduti distinti per     | ciascuna capacita' e fascia chilometrica                    | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento                | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro distinti per      | ciascuna capacita' e fascia chilometrica                    | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI:(5)                      | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi                            |
 ----------------------------------
 (3)Con  "Transfer  charge  verso  divisioni  di  TI" nel
 seguito  si intendono gli oneri ceduti dall'aggregato a cui
 appartiene    il   dettaglio   di   separazione   contabile
 all'aggregato  che  cede  un servizio intermedio (in questo
 caso Accesso).
 (4)Con  "Transfer charge da divisioni di TI" nel seguito
 si  intendono  gli  oneri  ricevuti  dall'aggregato  a  cui
 appartiene  il dettaglio di separazione contabile e versati
 dagli  aggregati  che  acquistano i suoi servizi (in questo
 caso Commerciale ed Altri servizi).
 (5)Vedi nota 4.
 SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO
 DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
 Flussi di interconnessione
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna        | capacita'                                                   | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna        | capacita'                                                   | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento                | --------------------------------------------------------------------- - Raccordi per ciascuna capacita'                           | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro                   | --------------------------------------------------------------------- relativi alle reti regionali distinti per ciascuna          | capacita'.                                                  | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro                   | --------------------------------------------------------------------- relativi alle reti locali distinti per ciascuna capacita'   | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso divisioni di TI:(6)                   | --------------------------------------------------------------------- - per i raccordi                                            | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI(7)                       | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi relativi alle reti         | regionali                                                   | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi relativi alle reti locali  |
 ----------------------------------
 (6)Vedi nota 3.
 (7)Vedi nota 4.
 SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO
 DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
 Flussi di interconnessione alla rete di transito locale
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti                     | --------------------------------------------------------------------- per ciascuna capacita'                                      | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna        | capacita'                                                   | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento                | --------------------------------------------------------------------- - Raccordi per ciascuna capacita'                           | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro relativi alle reti| regionali distinti per ciascuna capacita'.                  | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro                   | --------------------------------------------------------------------- relativi alle reti locali distinti per ciascuna capacita'   | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso divisioni di TL:(8)                   | --------------------------------------------------------------------- - per i raccordi                                            | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI:(9)                      | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi relativi alle reti         | regionali                                                   | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi relativi alle reti locali  |
 SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI ACCESSO
 DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
 Segmenti Terminali di Linee Affittate
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna        | capacita'                                                   | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna        | capacita'                                                   | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento                | --------------------------------------------------------------------- - Raccordi per ciascuna capacita'                           | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI(10)                      | --------------------------------------------------------------------- - per i raccordi                                            |
 ----------------------------------
 (8) Vedi nota 3.
 (9) Vedi nota 4.
 (10)  Con  "Transfer  charge  da  divisioni  di  TI" nel
 seguito  si  intendono  gli oneri ricevuti dall'aggregato a
 cui  appartiene  il  dettaglio  di  separazione contabile e
 versati  dagli  aggregati che acquistano i suoi servizi (in
 questo caso Trasporto).
 SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI ACCESSO
 DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
 Flussi di interconnessione
 (Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna        | capacita'                                                   | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori                                 | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna        | capacita'                                                   | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento                | --------------------------------------------------------------------- - Raccordi per ciascuna capacita'                           | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI:(11)                     | --------------------------------------------------------------------- - per i raccordi                                            |
 ----------------------------------
 (11) Vedi nota 10.
 
 ----> Vedere tabelle da pag. 154 a pag. 155 del S.O. <----
 |  |  |  | ALLEGTO A2 (alla delibera n. 45/06/CONS)
 
 Service Level Agreement
 1  Telecom Italia, al fine di garantire che l'offerta all'ingrosso di segmenti di terminazione non sia discriminatoria in relazione alla cessione  interna  dello  stesso  servizio,  fornisce  agli operatori concorrenti  servizi  e informazioni adottando le medesime condizioni tecniche, economiche e gestionali fornite internamente.
 2. Telecom  Italia  impiega internamente i segmenti terminali ed i segmenti  trunk  per  la  predisposizione dei propri servizi, inclusi quelli di linee affittate al dettaglio.
 3. Telecom  Italia,  fermo restando quanto alla presente delibera, ove  non espressamente previsto, formula le procedure gestionali ed i livelli minimi di SLA per i segmenti di terminazione e di trunk sulla base di quelli approvati per il servizio di linee affittate wholesale con la delibera n. 440/03/CONS.
 4. Telecom  Italia articola gli SLA per i segmenti di terminazione e di trunk in:
 un'offerta  base  per  i  segmenti  di  terminazione  e trunk che garantisce  condizioni  di  provisioning,  assurance e disponibilita' annua  che  permettano la replicabilita' del servizio al dettaglio di linee affittate di Telecom Italia;
 un'offerta  premium per i segmenti di terminazione che garantisce condizioni di assurance e disponibilita' annua migliorativi e tali da soddisfare  requisiti  di  affidabilita'  necessari al rilegamento di nodi terminali di altri operatori;
 un'offerta premium per i segmenti trunk che garantisce condizioni di assurance e disponibilita' annua migliorativi e tali da soddisfare requisiti   di   affidabilita'  analoghi  a  quelli  richiesti  nella connessione tra nodi interni di rete;
 un'offerta  premium  per  i  segmenti trunk e di terminazione che garantisca su base richiesta tempi di provisioning migliorativi.
 5. Telecom  Italia  garantisce  per i tempi di provisioning che le offerte  di  SLA  base  prevedano  tempi minimi per la consegna per i servizi  di  segmenti  terminali  e  di  trunk  inferiori ai tempi di consegna previsti per le medesime velocita' sul mercato al dettaglio.
 6. Telecom  Italia  prevede  per  i  segmenti terminali e di trunk tempi  massimi  di provisioning garantiti con penali nel 100% nonche' tempi  massimi di provisioning garantiti con penali nel 95% dei casi. I  tempi di provisioning garantiti dovranno risultare in linea con la migliore  prassi  europea e considerare un margine di almeno 4 giorni necessario  agli  operatori  per replicare le offerte al dettaglio di Telecom  Italia  a  partire  dalle  offerte  all'ingrosso di segmenti terminali e di trunk.
 7. Telecom  Italia  applichera' per l'offerta di provisioning base di  segmenti  terminali e di trunk, i tempi massimi garantiti nel 95% dei casi riportati nella seguente tabella:
 fino a 64Kbps:^14 giorni di calendario
 2Mbps non strutturati^26 giorni di calendario
 2Mbps strutturati^29 giorni di calendario
 34Mbps non strutturati^48 giorni di calendario
 8. Telecom Italia definisce i tempi massimi di provisioning per le restanti  capacita'  in  modo  coerente  a  quelli  previsti al punto precedente  sulla  base  delle  componenti  di  rete e delle funzioni aziendali  coinvolte.  Tali  tempi  sono  garantiti  per  il  95% dei circuiti  di  ciascuna capacita' acquistati dall'operatore nell'anno. Le  penali  relative  a  tale  SLA, distinte dalle penali relative ai tempi  massimi  previsti nel 100% dei casi, sono espresse nella forma di un importo prefissato per giorno di ritardo per linea ordinata.
 9. Telecom  Italia  garantisce  per il parametro di disponibilita' nell'offerta  base condizioni tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail che includa due segmenti di terminazione.
 10. Telecom  Italia  garantisce nelle offerte premium garanzie per il  parametro  di disponibilita' tali da permettere la replicabilita' di   una   linea   affittata  retail  che  includa  due  segmenti  di terminazione   ed  un  segmento  trunk.  Le  garanzie  sui  tempi  di disponibilita'  sono offerte per singolo circuito, partono dalla data di  effettiva  attivazione  dello  stesso,  sono  previste  per  ogni tipologia  di  linea,  sono calcolate sul tempo di disservizio in ore solari   e   rispetto  alla  durata  della  fornitura  in  giorni  di calendario.
 11. Telecom  Italia nella definizione dei meccanismi automatici di reportistica, prevede opportune funzioni atte ad agevolare il computo da  parte degli operatori delle penali, prevedendo la possibilita' di escludere  dai conteggi i circuiti il cui provisioning sia oggetto di contestazione.  I  meccanismi  di  reportistica  danno evidenza delle ragioni del disservizio e dei tempi previsti per il ripristino.
 12. Telecom  Italia  produce per l'Autorita', su base trimestrale, per  ogni  tipologia  di circuito, di prestazione premium e di SLA in offerta,  un  report  con  il  dettaglio  dei  tempi di provisioning, assurance   e  disponibilita'  effettivamente  forniti  alle  proprie divisioni ed agli operatori alternativi nel 75%, 95% e 100% dei casi.
 |  |  |  | ALLEGTO B (alla delibera n. 45/06/CONS)
 
 ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
 1.  l'ambito  di  intervento,  con  particolare  riferimento alle categorie  di  soggetti destinatarie o coinvolte nei costi e benefici dell'intervento normativo proposto;
 2.  gli obiettivi generali e specifici immediati e di medio/lungo periodo  del  provvedimento,  indicando  contestualmente  l'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero realizzarsi;
 3.  la  metodologia  adottata  per  l'analisi  dell'impatto della regolamentazione;
 4.  l'impatto  sulla  pubblica  amministrazione,  sui destinatari diretti  ed indiretti attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici   economici  e  finanziari  inerenti  la  produttivita',  la crescita  economica,  il  reddito,  la  concorrenza, l'occupazione. A questo   riguardo  tale  valutazione  richiede  che  sia  predisposta un'adeguata batteria di indicatori.
 
 A.  AMBITO  DI  INTERVENTO  OGGETTIVO  E  SOGGETTIVO;  DESTINATARI INDIRETTI E DIRETTI
 1.1 Ambito di intervento oggettivo
 Dal punto di vista del prodotto, l'ambito di intervento oggettivo, e'  rappresentato  dai  mercati  dei  segmenti  terminali  e circuiti interurbani  di  linee  affittate che rappresentano quei collegamenti trasmissivi  che  forniscono  capacita'  a  banda  dedicata  in  modo combinato  tra  punti  terminali  di  rete  e  nodi  degli operatori. L'ambito  geografico di fornitura e di domanda dei segmenti terminali e  trunk  di  linee  affittate  ha  dimensione  nazionale  in  quanto l'accesso a tali servizi non e' necessariamente finalizzato a offrire servizi al dettaglio all'interno di un'area locale ma piu' spesso per rilegare  centrali o sedi di clienti dislocate sull'intero territorio nazionale.
 I  segmenti terminali di linee affittate sono servizi domandati da tutti  quegli operatori che intendono rilegare direttamente i nodi di centrale  o  sedi  di clienti alla propria rete di trasporto di breve distanza  senza  passare  per  la rete di trasporto di lunga distanza offerta da altri operatori di telecomunicazioni.
 I  segmenti  trunk  di  linee  affittate  sono domandati da quegli operatori   che  necessitano  di  rilegare,  attraverso  la  rete  di trasporto  di  lunga distanza, due nodi di centrale situati in bacini trasmissivi   regionali  diversi.  Tali  servizi  sono  domandati  da operatori  che  dispongono  di  limitate  infrastrutture di rete o da operatori   che   seppur   infrastrutturali  non  sono  in  grado  di raggiungere  con  la  propria  rete  le  aree meno servite del Paese. L'ambito  di  intervento  e'  pertanto  identificabile  attraverso  i confini  geografici  e  di  prodotto  dei  mercati  rilevanti 13 e 14 definiti dal presente provvedimento.
 Nell'ambito  del  provvedimento  relativo  ai mercati 13 e 14 sono state regolamentate le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei  flussi  di  interconnessione  e dei raccordi interni di centrale quali  servizi  accessori  necessari  agli  operatori alternativi per domandare servizi all'ingrosso dai nodi di Telecom Italia.
 
 1.2 Ambito di intervento soggettivo
 L'intervento  regolamentare  impone  agli  operatori  detentori di significativo potere di mercato obblighi di controllo dei prezzi e di condizioni tecniche di fornitura per i servizi inclusi nei mercati 13 e 14.
 I  destinatari diretti dell'intervento regolamentare sono pertanto riconducibili  a operatori presenti nei mercati delle linee affittate all'ingrosso dal lato della domanda e dal lato dell'offerta.
 Dal  lato  dell'offerta  dei  segmenti  terminating,  e'  presente sostanzialmente  un unico operatore (Telecom Italia) il quale dispone di una rete di distribuzione in rame e in fibra capillarmente diffusa sul  territorio nazionale. Tale operatore, detenendo un significativo potere  di  mercato,  e'  soggetto  al  controllo regolamentare delle condizioni  tecniche  ed  economiche  praticate a terzi operatori sui segmenti terminali.
 Telecom  Italia  e'  anche  il  principale  operatore presente sul versante  dell'offerta  all'ingrosso dei segmenti trunk, in quanto e' l'unico  operatore  a  disporre  di  una  rete  di trasporto di lunga distanza  per  tutte  le  tratte nazionali. Gli operatori alternativi possono  offrire  segmenti  trunk  per  diverse  finalita' tra cui il rilegamento   di   centrali   o  la  vendita  a  terzi  operatori  di collegamenti  di  capacita' dedicata end-to-end di punti terminali di rete   componendo  il  servizio  attraverso  l'acquisto  di  segmenti terminating  da  Telecom  Italia  ed  offrendo la propria rete per la tratta di trasporto di lunga distanza.
 Sempre  dal lato l'offerta dei segmenti trunk vi sono i cosiddetti Carriers  vale a dire operatori non presenti nei mercati al dettaglio che  hanno  come  scopo la rivendita di capacita' trasmissiva a terzi operatori  e  che  dispongono  in  parte  di  infrastrutture  di rete proprietarie per il trasporto di lunga distanza.
 Per   quanto  concerne  il  versante  della  domanda,  i  segmenti terminating  sono  domandati  prevalentemente dagli operatori di rete mobile,  dagli  operatori che dispongono di una rete fissa di breve e lunga   distanza  e  dagli  ISP.  I  segmenti  terminating  domandati rappresentano  fattori  produttivi  per offrire ulteriori servizi sia all'ingrosso  sia  al  dettaglio.  A  questo  riguardo, le differenti capacita'  trasmissive  giocano un ruolo determinante nella finalita' d'uso  dei segmenti terminating domandati. In particolare, i segmenti terminating   a  bassa  capacita'  trasmissiva  sono  prevalentemente domandati   da  operatori  che  intendono  offrire,  nei  mercati  al dettaglio, servizi di linee affittate per rilegare le sedi dei propri clienti  affari. Al contrario, i segmenti terminali ad alta capacita' sono  impiegati  principalmente per offrire servizi all'ingrosso come il  rilegamento  delle centrali della rete mobile per il trasporto di traffico.  A  questo  proposito, e' stato rilevato che il rilegamento della  centrali  di  rete  radiomobile rappresenta oltre il 50% della domanda dei segmenti terminating.
 Tutti  i destinatari diretti dell'intervento hanno la possibilita' di  richiedere  un  servizio, economicamente non duplicabile (accesso alla  rete di distribuzione in rame e fibra), a condizioni economiche orientate  al  costo e condizioni tecniche tali da garantire un certo standard di funzionalita' del servizio richiesto.
 Anche gli operatori di rete fissa che non domandano segmenti trunk e  terminating sono destinatari diretti del provvedimento relativo ai mercati  13  e  14.  L'intervento  regolamentare, infatti, disciplina anche le condizioni economiche e tecniche per la fornitura dei flussi di  interconnessione  e  dei  raccordi  interni  di  centrale i quali rappresentano servizi necessari per raccogliere in generale i servizi all'ingrosso dai nodi di Telecom Italia.
 I  soggetti  indiretti  destinatari  dell'intervento regolamentare sono  molteplici  e  non  tutti  identificabili  puntualmente. I piu' importanti  soggetti indiretti sono rappresentati dagli utenti affari che  acquistano dagli operatori di telecomunicazioni servizi di linee affittate  al dettaglio. Tali utenti sono rappresentati da imprese di piccole, medie e grandi dimensioni le quali domandano servizi a banda dedicata  differenziati  a  secondo  delle  dimensioni  aziendali. Le imprese  di  piccole  e  medie  dimensioni necessitano in generale di connessioni  Internet  e  di  trasmissione  dati  attraverso un'unica connessione  a  larga  banda,  mentre  le  grandi  imprese  hanno  la necessita'  di  connettere  le  diversi sedi dislocate sul territorio nazionale con una rete privata virtuale a larga banda.
 In   ragione   del   fatto   che  i  segmenti  terminali  e  trunk rappresentano  servizi intermedi per gli operatori di rete mobile, e' possibile  annoverare  tra  i  soggetti indiretti anche i consumatori finali  che  domandano  servizi  al dettaglio di traffico dati e voce attraverso i telefoni cellulari di seconda e terza generazione.
 B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
 2.1 Obiettivi generali di breve-medio periodo
 L'intervento    regolamentare    si    propone    di    perseguire nell'immediato, attraverso lo sviluppo della concorrenza, l'obiettivo generale   di   condizioni  economiche  competitive  nei  mercati  al dettaglio  delle  linee  affittate e negli altri mercati all'ingrosso che  necessitano  dei  segmenti  trunk  e  terminating  quali servizi intermedi.
 Da  un  punto  di  vista prospettico di medio periodo, l'obiettivo generale  della misura regolamentare proposta, oltre al miglioramento dei  prezzi  vigenti  nei mercati al dettaglio, e' anche quello di un potenziale  incremento  della  qualita'  e  della  gamma  dei servizi attualmente offerti agli utenti finali.
 
 2.2 Obiettivi specifici di breve-medio periodo
 Gli   obiettivi   generali   sono   perseguibili   attraverso   il raggiungimento   di  obiettivi  intermedi  (specifici) identificabili nella eliminazione delle barriere economiche per l'accesso ai mercati dei  servizi  di  segmenti  terminali e trunk. L'eliminazione di tali barriere   richiede   il  controllo  regolamentare  delle  condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi all'ingrosso.
 Per quanto concerne le condizioni tecniche di fornitura, la misura regolamentare  si  propone  di perseguire una concorrenza sostenibile tra    operatori    che    raggiungono    un    livello   minimo   di infrastrutturazione   di   rete   all'interno  del  bacino  regionale trasmissivo  dal  quale  intendono  raccogliere  i  segmenti  trunk e terminating.
 Il  fine  e' incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti  e  servizi  di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice.
 C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
 
 3.1 Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare
 La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e'  basata  sull'identificazione dei benefici (obiettivi) e dei costi derivanti   ai   destinatari   diretti   e   indiretti  delle  misure regolamentari  nei  mercati dei segmenti terminali e trunk. L'analisi e'  rivolta  a  quantificare,  laddove  possibile, il costo-beneficio delle  categorie  dirette  e  indirette  destinatarie dell'intervento regolamentare   anche   alla  luce  di  valutazioni  prospettiche  di breve-medio  periodo  e  di  sistema,  con particolare riferimento ai mercati coinvolti dal provvedimento.
 Le  tecniche  di  calcolo  utilizzate  sono di tipo econometrico e afferenti  l'analisi  di  indici  rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto regolamentare.
 In   taluni   casi,   i  benefici  netti  derivanti  dalla  misura regolamentare   sono   identificabili   in   ragione   degli  effetti competitivi  generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non quantificabili  puntualmente  in  quanto  la numerosita' degli attori coinvolti  e'  elevata  e le informazioni e dati non sono reperibili. Tali  soggetti  peraltro  operano spesso in mercati le cui condizioni economiche  sono  estremamente  differenziate,  a  parita' di servizi offerti,  cd  il collegamento ai mercati dei servizi all'ingrosso dei segmenti terminali e trunk e' solo indiretto.
 I mercati oggetto di analisi sono caratterizzati da una situazione di  significativo  potere  di  mercato detenuto da Telecom Italia. Il servizio  dei  segmenti  terminali  rappresenta  tuttora un essential facility  in  quanto  si  tratta  di  un  servizio economicamente non duplicabile  da  operatori  alternativi.  I segmenti trunk nonostante siano  caratterizzati  da  una  situazione di significativo potere di mercato  vedono  una  certa presenza di autoproduzione da parte degli operatori  interconnessi.  L'analisi  dell'impatto  regolamentare  e' pertanto  volta  a quantificare e qualificare il benessere sociale in una situazione di significativo potere di mercato.
 D. IMPATTO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Il   provvedimento   puo'   avere   un   impatto   sulla  pubblica amministrazione solo in via indiretta in qualita' di utente finale di servizi  di  linee  affittate al dettaglio. Non si ritiene, comunque, che  il  provvedimento  abbia  un  impatto  specifico  sulla pubblica amministrazione  rispetto  agli  altri  utenti  finali  presenti  nei mercati al dettaglio delle comunicazioni elettroniche.
 La  misura  regolamentare  proposta  ha  un impatto sull'attivita' istituzionale   dell'Autorita'  la  quale  e'  chiamata  a  garantire l'adeguamento   della   normativa  secondaria  di  riferimento  e  la vigilanza   della   effettiva  e  corretta  applicazione  del  quadro normativo  imposto  in  capo all'operatore detentore di significativo potere  di mercato nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice   delle  comunicazioni  elettroniche  qualora  si  verifichino violazioni della normativa vigente.
 E. IMPATTO SUI DESTINATARI DIRETTI
 4.1 Impatto diretto della misura regolamentare
 L'impatto  della  misura regolamentare sui destinatari diretti non e'  determinabile  in modo puntuale in ragione del complesso riordino delle   condizioni  tecniche  ed  economiche  dei  segmenti  trunk  e terminating derivante dal presente provvedimento. In particolare tale riordino  prevede  la  migrazione  dagli attuali servizi dei circuiti parziali  e dei circuiti diretti wholesale verso i segmenti terminali e  trunk  di  linee  affittate  i  quali  presentano  caratteristiche tecniche   (elementi  di  rete) e  condizioni  economiche  differenti rispetto al precedente regime regolamentare. A questo riguardo, giova rilevare, che sotto il vecchio quadro regolamentare, il controllo dei prezzi  dei  circuiti  diretti wholesale era effettuato attraverso un meccanismo  di  retail  minus,  vale  a dire applicando una riduzione percentuale  al  prezzo  dei servizi al dettaglio di linee affittate. Con  le  nuove  misure  regolamentari,  invece, i prezzi dei segmenti terminating  deriveranno  da  obblighi  di  orientamento  al  costo e saranno  programmati  in  un  arco  di  tempo triennale attraverso il cosiddetto meccanismo di network cap.
 L'introduzione  di  un  meccanismo  di  programmazione pluriennale delle  condizioni economiche dei segmenti trunk e terminating nonche' dei  servizi  accessori,  impatta  in modo asimmetrico sull'operatore detentore  di  significativo  potere  di  mercato rispetto agli altri destinatari  diretti  quali  gli operatori alternativi di rete fissa, gli ISP e gli operatori di rete mobile.
 In  particolare,  la  riduzione programmata dei prezzi dei servizi inclusi  nei  panieri del network cap simula la pressione competitiva sull'operatore  con  significativo  potere  di mercato il quale ha un incentivo  ad  una maggiore efficienza nei costi di rete specialmente nei servizi dove il grado di concorrenza non e' ancora sviluppato.
 Dall'altro  lato  gli  operatori  che  domandano  segmenti trunk e terminating vedono garantito maggiormente l'orientamento al costo dei servizi.
 Il  valore  del  paniere  dei  segmenti terminali e trunk fornisce pertanto da un lato i ricavi all'ingrosso dell'operatore detentore di significativo potere di mercato e dall'altro la spesa sostenuta dalla domanda,  rappresentata nel caso specifico da operatori di rete fissa e mobile nonche' dagli ISP.
 In  applicazione  degli  obblighi previsti dagli artt. 49 e 50 del Codice,  la  misura  regolamentare  proposta prevede la fornitura dei servizi  di  segmenti  terminali  e  trunk  a  predefinite condizioni tecniche  nonche'  a  condizioni economiche programmate in un arco di tempo  di  tre  anni.  Piu' nello specifico, l'operatore detentore di significativo   potere   di   mercato   non   potra'  piu'  praticare articolazioni  di prezzi una tantum quali i contributi di attivazione e  disattivazione  dei servizi e dovra' recuperare i costi praticando esclusivamente  canoni  mensili  orientati  ai  costi derivanti dalla contabilita' regolatoria.
 Tale misura regolamentare dovrebbe tendere a eliminare le barriere comportamentali  alla  fruizione dei segmenti trunk e terminating. In conseguenza  di  cio',  l'andamento  decrescente  dei volumi di linee affittate all'ingrosso e al dettaglio registrato negli ultimi anni si dovrebbe  invertire  con conseguenti benefici per tutti i destinatari diretti e indiretti del provvedimento.
 A   fronte   di   tale   incremento,   l'operatore   detentore  di significativo  potere  di  mercato  potra'  migliorare  il  grado  di riempimento  della  propria  rete  di  linee  affittate  ed aumentare conseguentemente  i  ricavi  all'ingrosso  dei  segmenti  terminali e trunk.  La  vendita  incrementale  di linee affittate all'ingrosso da parte  dell'operatore  detentore  di  significativo potere di mercato dovrebbe incrementare anche i propri margini operativi dei servizi al dettaglio  in  quanto  i  segmenti  trunk  e terminating sono servizi intermedi   necessari  al  completamento  sia  di  ulteriori  servizi all'ingrosso sia di servizi al dettaglio di linee affittate. Peraltro la  pressione  competitiva  esercitata  dagli operatori interconnessi sull'operatore  con  significativo  potere  di  mercato puo' spingere quest'ultimo  a sviluppare servizi innovativi a condizioni economiche concorrenziali  ed  incrementare  conseguente  i  propri  ricavi  dei servizi offerti nei mercati al dettaglio (benefici indiretti).
 Sul  versante della domanda, gli operatori alternativi beneficiano di  un  controllo  pluriennale  dei  prezzi,  al  lordo  del tasso di inflazione annuale, praticati ai segmenti trunk e terminating.
 La certezza delle condizioni economiche praticate nelle offerte di riferimento  dei  prossimi  tre  anni riduce il rischio di mercato al quale  sono  soggetti  gli investimenti che gli operatori alternativi hanno  pianificato  di  realizzare nella rete di trasporto di breve e lunga  distanza. La riduzione dei prezzi reali dei segmenti terminali e  trunk  dovrebbe  comportare un risparmio dei costi di acquisizione dei  servizi  intermedi  per gli operatori alternativi al termine del 2007 rispetto alle attuali condizioni economiche praticate da Telecom Italia  nell'offerta  di riferimento 2005 e nell'offerta dei circuiti diretti wholesale.
 La  riduzione  dei  prezzi  reali  dei  segmenti terminali e trunk dovrebbe,  inoltre,  comportare  una  crescita attesa della capacita' trasmissiva  complessiva  domandata  dagli  operatori  alternativi  e conseguentemente  un incremento dei servizi offerti ai clienti finali nei diversi mercati al dettaglio e dei ricavi da essi derivanti.
 Le  misure  regolamentari  del  presente  provvedimento  hanno  un impatto  anche  sugli  operatori  di  rete  fissa  che  non domandano necessariamente  segmenti  trunk  e  terminating, ma piu' in generale servizi all'ingrosso dall'operatore detentore di significativo potere di  mercato.  Nell'ambito  del provvedimento relativo ai mercati 13 e 14,  infatti,  sono  state  disciplinate  le  condizioni  tecniche ed economiche  per  la  fornitura  dei  flussi di interconnessione e dei raccordi   interni  di  centrale.  Si  tratta  di  servizi  accessori necessari per la raccolta di tutti i servizi all'ingrosso dai nodi di Telecom  Italia.  A  questo proposito, gli operatori che non hanno un punto  di  presenza  all'interno  di un bacino regionale non potranno piu'  acquisire  flussi  di interconnessione di lunga distanza per il rilegamento  di  nodi  di  centrale  situati  in  bacini  trasmissivi regionali diversi. Tali operatori, pertanto, per accedere ai generici servizi  all'ingrosso  offerti da Telecom Italia dovranno predisporre perlomeno  un  punto  di  presenza all'interno di ciascun bacino o in alternativa  acquisire  segmenti  trunk  i  quali  potrebbero  essere caratterizzati   da  condizioni  economiche  maggiori  rispetto  agli attuali prezzi dei flussi di interconnessione di lunga distanza.
 Le  risultanze  dell'analisi  dei costi e benefici della categoria dei  soggetti  destinatari  diretti  mette  in  luce  che la gamma di servizi  offerti  e  il  valore della produzione sono superiori in un contesto concorrenziale rispetto ad un ambito di significativo potere di  mercato  nel quale i servizi di linee affittate all'ingrosso e al dettaglio sono offerti principalmente da un operatore.
 F. IMPATTO SUI DESTINATARI INDIRETTI
 
 5.1 Impatto indiretto della misura regolamentare
 I principali destinatari indiretti sono rappresentati dagli utenti finali i quali a seguito della misura regolamentare possono fruire di servizi su rete fissa a larga banda (dedicata) differenziati rispetto a  quelli  dell'operatore dominante e forniti a condizioni economiche competitive dagli operatori.
 Sono rilevabili due principali categorie di utenti finali in grado di  beneficiare  delle  misure  regolamentari  concernenti i segmenti terminali e trunk. Tali categorie sono identificabili nelle piccole e medie imprese nonche' nelle imprese multi-sede di grandi dimensione e nei  clienti  finali  che  domandano  servizi di traffico dati e voce attraverso telefoni cellulari.
 Gli  operatori  di  rete  fissa  che  domandano  segmenti  tnink e terminating  possono  trasferire  ai propri clienti finali i benefici derivanti dalla nuove condizioni tecniche ed economiche, disciplinate dal  presente  provvedimento.  In  conseguenza  di cio', le piccole e medie  imprese  nonche'  le  grandi  imprese multisede, che domandano linee  affittate al dettaglio, possono conseguire benefici in termini di  differenziazione  delle  offerte  e di riduzione delle condizioni economiche   praticate  dagli  operatori  concorrenti  rispetto  alle offerte di Telecom Italia.
 Gli operatori di rete mobile rappresentano una parte significativa della  domanda  di  linee affittate all'ingrosso. La regolamentazione delle condizioni tecniche e la riduzione programmata delle condizioni economiche imposte dall'Autorita' sui segmenti terminating potrebbero avere  effetti  sulle  offerte  al  dettaglio  in termini di migliori condizioni  economiche o addirittura di una maggiore gamma di servizi offerti  per  i  consumatori finali che domandano servizi di traffico voce  e  dati  accessibili  da  telefoni cellulari di seconda e terza generazione.
 Il  beneficio  per  i  consumatori  finali e' pertanto legato alla possibilita'  di  accedere  a servizi di linee affittate e servizi di traffico   voce  e  dati  offerti  su  reti  mobili  qualitativamente superiori  e a condizioni economiche competitive, se comparate ad una situazione   di   assenza  dell'intervento  regolamentare  nel  quale l'operatore  con  significativo  potere  di  mercato  non  fornisce i segmenti  trunk  e  terminating o li fornisce a condizioni economiche commerciali.
 La  riduzione programmata dei prezzi reali prevista dal meccanismo di   network   cap   dovrebbe   peraltro  consentire  agli  operatori alternativi  oltre alla riduzione dei prezzi dei servizi al dettaglio anche la possibilita' di realizzare ulteriori investimenti nella rete di   trasporto  di  breve  e  lunga  distanza,  nell'acquisizione  di ulteriori  segmenti  trunk  e  terminating  nonche'  nell'offerta  di servizi al dettaglio innovativi e differenziati.
 Tra  i  destinatari  indiretti  del  provvedimento  dell'Autorita' compaiono  le  aziende manifatturiere produttrici di apparati di rete (sia  in  centrale  sia  nei  punti terminali) con tecnologia a banda larga.  Lo  sviluppo  della  domanda dei segmenti trunk e terminating derivante  dalle presenti misure regolamentari potrebbe indurre a sua volta  la  crescita  della  domanda  di  posa  dei  cavi in fibra per rilegare  quei  punti  terminali di rete che necessitano di altissime capacita' trasmissive (tipicamente i nodi degli operatori).
 La crescita attesa della domanda di segmenti trunk e terminating e la   richiesta   del  mercato  al  dettaglio  di  maggiore  capacita' trasmissiva,  comportera'  nuovi  investimenti  da parte di tutti gli operatori  in apparati e tecnologie di rete. Tali investimenti a loro volta  comporteranno  un aumento della domanda degli apparati di rete con conseguente beneficio per i produttori.
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