Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 25 gennaio 2006
Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 45/06/CONS).

L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2006; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex-ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003; VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001; VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05; VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004. VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005. VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2005. VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230; VISTA la delibera n. 66/98, recante "Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263; VISTA la delibera n. 171/99, recante "regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193; VISTA la delibera n. 197/99, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' n. 1/1999; VISTA la delibera n. 389/00/CONS, recante "Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della societa' Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168; VISTA la delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000; VISTA la delibera n. 711/00/CONS, recante "Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della societa' Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193; VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001; VISTA la delibera n. 393/01/CONS, "Offerta wholesale di linee affittate da parte di Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259; VISTA la delibera n. 59/02/CONS, recante "Offerta di linee affittate wholesale da parte della societa' Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61; VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002; VISTA la delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 novembre 2002, n. 278; VISTA la delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134; VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 aprile 2003; VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 198 del 27 agosto 2003; VISTA la delibera n. 304/03/CONS, del 5 agosto 2003, recante "Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° settembre 2003, n. 202; VISTA la delibera n. 440/03/CONS, recante "Approvazione delle nuove offerte di linee affittate Retail e Wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2004, n. 28; VISTA la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 124 del 28 maggio 2004, supplemento ordinario n. 101; VISTA la delibera n. 153/05/CONS del 9 marzo 2005, recante "Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005; SENTITE, in data 22 aprile 2005, le societa' Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. (congiuntamente); SENTITA, in data 21 aprile 2005, la societa' Telecom Italia S.p.A.; VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica; CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 153/05/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera ed i relativi sub allegati Al e A2 contenenti i criteri in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi nonche' di service level agreement; CONSIDERATA l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato B al presente provvedimento; CONSIDERATO che il provvedimento concernente i "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (Mercati n.13 e 14 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui Mercati Rilevanti della Commissione europea n. 2003/311/CE)" e' stato adottato dall'Autorita' in data 18 ottobre 2005, inviato all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 28 ottobre 2005. VISTO il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 25 novembre 2005, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercati dei segmenti terminali delle linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani"; CONSIDERATO che in merito alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM, ha reputato pienamente condivisibile la metodologia di analisi volta a delimitare il confine tra il mercato dei segmenti terminali e quello dei circuiti interurbani (trunk) sulla base dell'architettura di rete di Telecom Italia e degli operatori alternativi anche tenuto conto della discontinuita' presente nel grado di competizione nei mercati dei segmenti di capacita' trasmissiva; CONSIDERATO che l'AGCM ha ritenuto apprezzabile la definizione dei mercati fornita dall'Autorita' quale interpretazione corretta del principio di neutralita' tecnologica cui deve essere orientata l'intera analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche e che, con riguardo alla dimensione geografica, l'AGCM ha condiviso le valutazioni dell'Autorita' sulla determinazione di un ambito geografico nazionale per i mercati 13 e 14; CONSIDERATO che l'AGCM ha condiviso le conclusioni dell'Autorita', afferenti all'identificazione di Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nei mercati 13 e 14, in ragione della persistente posizione di preminenza di Telecom Italia in termini di quote di mercato e di altri fattori quali la completa integrazione verticale, l'esistenza di barriere all'uscita, dovute ai costi irrecuperabili, la sussistenza di rilevanti economie di scala nell'offerta di capacita' trasmissiva a banda dedicata, la non duplicabilita' economica (in termini di ritorno sugli investimenti in un contesto di mercato) della rete locale di Telecom Italia che si contraddistingue per diffusione e capillarita' sull'intero territorio nazionale dovute all'esigenza, antecedente alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, di realizzare un'infrastruttura di telefonia per la fornitura del servizio universale in un ambito di monopolio legale; CONSIDERATO che l'AGCM ha inteso mettere in evidenza la rilevanza dei tempi di attuazione delle nuove condizioni economiche applicate alle offerte dei segmenti terminali e trunk previste dalla proposta di provvedimento dell'Autorita' e che per tale ragione ha auspicato il trasferimento dei pregressi guadagni di efficienza a tutti gli operatori del mercato, procedendo all'adeguamento delle condizioni economiche praticate da Telecom Italia anche a partire dalla configurazione di offerta attualmente in vigore (Circuiti Diretti Numerici Wholesale); CONSIDERATA la particolare rilevanza assunta da un tempestivo trasferimento agli operatori del mercato, gia' a partire dall'offerta di riferimento 2006, dei guadagni di efficienza conseguiti da Telecom Italia nella fornitura di circuiti diretti numerici; RITENUTO necessario ridurre, i tempi di trasferimento degli stessi al mercato, attraverso una piu' breve procedura di pubblicazione ed approvazione da parte dell'Autorita' dell'offerta di riferimento 2006 dei circuiti diretti wholesale; VISTE le lettere della Commissione europea D/2005/648808 ECCCTF/B5/CLD del 9 novembre 2005 ed INFOSO B-5/ECCTF/B5/CLD/ab/D (2005) 650422 del 17 novembre con le quali la stessa richiedeva ulteriori informazioni in merito al provvedimento trasmesso; CONSIDERATO che la Commissione europea, nel richiedere ulteriori informazioni sul provvedimento in oggetto, ha evidenziato la necessita' che l'Autorita' specifichi se il mercato dei segmenti terminali di linee affittate includa anche i circuiti analogici e digitali con capacita' inferiore a 64Kbps; CONSIDERATO che l'Autorita', nel rispondere alle richieste della Commissione, ha chiarito che il mercato dei segmenti terminali di linee affittati (definito dalla notifica come circuiti analogici e digitali da 64Kbps a 2.5Gbps) include anche i segmenti terminali di linee affittate con capacita' di trasmissione inferiori ai 64 Kbps e che anche tale segmento e' pertanto da ritenersi sottoposto a regolamentazione ex-ante; VISTO il parere della Commissione europea SG-Greffe (2005) D/206372 del 25 novembre 2005 relativa allo schema di provvedimento in oggetto con la quale la Commissione europea ha fornito il proprio commento ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle Direttiva 2002/21/CE; CONSIDERATO che la Commissione europea ha rilevato, nel proprio parere, che l'analisi di mercato dei segmenti trunk non prevedeva segmentazioni per capacita' trasmissiva, ma che le misure regolamentari proposte escludono i circuiti di capacita' inferiore a 2Mbps; CONSIDERATO che, nello stesso parere, la Commissione europea ha invitato l'Autorita' a modificare il provvedimento finale nel senso di includere i circuiti interurbani a capacita' inferiore a 2Mbps nel mercato dei segmenti trunk; CONSIDERATO che la Commissione europea, stante il rilievo mosso, ha comunicato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorita' puo' adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione; CONSIDERATO che la definizione del mercato dei segmenti terminali di linee affittate comprende anche i circuiti analogici e digitali fino a 64Kbps e RITENUTO pertanto necessario evidenziare che obblighi ex-ente proposti sono applicati anche a tali circuiti; CONSIDERATO che la definizione del mercato dei segmenti trunk, non essendo caratterizzata da differenziazioni di prodotto o geografiche, ne' dal lato della domanda ne' sul versante dell'offerta, deve includere anche i circuiti a capacita' trasmissiva inferiori a 2Mbps; UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

DELIBERA

Art. 1.
(Definizioni e riferimenti)

1. Ai fini del presente testo si intende per:
a) "operatore": un'impresa titolare di autorizzazione generale;
b) "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
c) "operatore notificato" ovvero "operatore dominante": l'operatore designato quale detentore di significativo potere di mercato;
d) "segmenti terminali di linee affittate", ovvero "segmenti terminating": circuiti di capacita' dedicata in tecnica digitale o analogica, tra un punto terminale di rete ed un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia;
e) "circuiti interurbani di linee affittate", ovvero "segmenti trunk": circuiti di capacita' dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti;
f) "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale": circuiti di capacita' dedicata tra PoP dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
g) "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale": circuiti di capacita' dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche PoP, Point of Presence) dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale (Stadio di Linea di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
h) "raccordo interno di centrale": servizio di capacita' dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;
i) "RED": Ripartitore Elettronico Digitale (o anche Digital Cross-Connect - DXC) apparato di instradamento per flussi ad alta capacita' impiegato per commutare linee affittate;
j) "ADM": Add Drop Multipex apparato in grado di aggregare e disaggregare flussi ad alta capacita' secondo le gerarchie di trasporto e gli standard tecnici adottati della rete;
k) "rete di accesso": insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete e la prima centrale di Telecom Italia;
l) "rete di trasporto": insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l'instradamento dell'informazione;
m) "co-locazione": il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
n) "servizi aggiuntivi ai segmenti trunk e terminating": servizi opzionali per la fornitura dei segmenti trunk e terminating, tra cui collegamenti multipunto, rete privata virtuale e prestazioni di protezione.
o) "servizi aggiuntivi ai flussi di interconnessione": servizi opzionali per la fornitura di servizi di flussi di interconnessione tra cui i servizi di multiplazione e di protezione; .br,
p) "orientamento al costo": la pratica di prezzi che garantisce l'uguaglianza tra i ricavi complessivi di competenza d'esercizio di un dato servizio e la somma dei costi operativi e di capitale di competenza d'esercizio del servizio stesso;
q) "oneri di cessione interna": prodotto tra prezzi derivanti dall'Offerta di Riferimento e volumi dei servizi domandati internamente. 2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
Art. 2.
(Definizione dei mercati rilevanti e designazione
degli operatori detentori di significativo potere di mercato)

1. Il mercato rilevante n. 13 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, include i servizi dei segmenti terminali di linee affittate in tecnologia analogica e digitale per capacita' trasmissive fino 2,5 Gbps. 2. Il mercato rilevante n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, include i servizi dei segmenti trunk di linee affittate per capacita' trasmissive fino a 2,5 Gbps. 3. I confini geografici dei mercati di cui ai commi 1 e 2 hanno estensione nazionale. 4. Telecom Italia e' individuata quale operatore detentore di significativo potere di mercato nei mercati di cui ai commi 1 e 2 ai sensi dell'art. 17 del Codice e quindi e' notificato, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.
 
Art. 3.
(Obblighi in capo all'operatore notificato
quale avente significativo potere di mercato)

1. Ai sensi del Codice, delle Leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia, in qualita' di operatore notificato quale avente significativo potere di mercato nei mercati di cui all'art. 2, gli obblighi descritti nei seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento. 2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo III. 3. Ove non diversamente specificato, gli obblighi in capo all'operatore notificato si applicano ai servizi di cui all'art. 4 relativi ad entrambi i mercati.
 
Art. 4.
(Obblighi in materia di accesso e di uso
di determinate risorse di rete)

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi dei segmenti terminali e dei segmenti trunk e dei relativi servizi aggiuntivi. 2. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori e complementari relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e ragionali nonche' ai raccordi interni di centrale e dei relativi servizi aggiuntivi. 3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalita' d'uso di tali servizi. 4. I flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale nonche' i raccordi interni di centrale sono impiegati per l'accesso a tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia per i quali la stessa ha obblighi di offerta.
 
Art. 5.
(Obblighi di trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 4, con riferimento in particolare alla pubblicazione di un'Offerta di Riferimento a validita' annuale, soggetta ad approvazione dell'Autorita', contenente le condizioni tecniche ed economiche garantite da adeguate penali per la fornitura dei servizi di cui all'art. 4. 2. Telecom Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo. 3. L'Offerta di Riferimento include idonei Service Level Agreement (SLA), differenziati in SLA base e premium, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning e assurance per ciascun elemento del servizio e degli standard di qualita' adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali. 4. L'Offerta di Riferimento approvata ha validita' annuale a partire dal 1° gennaio dell'anno corrispondente e gli effetti dell'approvazione decorrono da tale data. 5. L'Offerta di Riferimento presenta le condizioni economiche, tecniche e di fornitura dettagliate e disaggregate per ciascun elemento del servizio. 6. L'Autorita' mette a disposizione delle parti interessate i conti economici e i rendiconti di capitale nonche' i dettagli degli oneri di cessione interna relativi agli esercizi contabili disponibili, prima della verifica di conformita' al sistema di contabilita' dei costi effettuata da un organismo indipendente dalle parti interessate. 7. I sistemi di separazione contabile e contabilita' dei costi sono pubblicati dall'Autorita' a seguito della certificazione di conformita' di tali sistemi contabili da parte di un organismo indipendente.
 
Art. 6.
(Obblighi di non discriminazione)

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di non discriminazione tra gli operatori terzi e le proprie divisioni nelle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di cui all'art. 4. 2. Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di proprie divisioni e di altri operatori e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni, alle societa' collegate o controllate. 3. Telecom Italia pratica i medesimi prezzi, relativi ai servizi di cui all'art. 4, sia agli operatori terzi, sia alle proprie divisioni ed alle societa' collegate o controllate. 4. Telecom Italia garantisce, nella fornitura dei servizi all'ingrosso, tempi di provisioning e assurance migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni per le corrispondenti offerte nei mercati al dettaglio. 5. Telecom Italia fornisce all'Autorita', su base trimestrale, per ogni tipologia di circuito, di prestazione opzionale e di SLA in offerta, un report con il dettaglio dei tempi di provisioning, assurance e disponibilita' annua effettivamente forniti alle proprie divisioni ed agli operatori alternativi nel 75%, 95% e 100% dei casi.
 
Art. 7.
(Obblighi di separazione contabile)

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di predisposizione e fornitura all'Autorita' di un sistema di separazione contabile per i servizi di cui all'art. 4 e per gli aggregati regolatori accesso, trasporto commerciale ed altre attivita'. 2. Telecom Italia fornisce un sistema di separazione contabile, per i servizi di cui all'art. 4 e per ciascun aggregato regolatorio, contenente almeno i conti economici e i rendiconti di capitale nonche' i formati contabili degli oneri di cessione interna e ogni altra informazione atta a verificare l'insussistenza di pratiche di prezzi anticoncorrenziali nella fornitura dei servizi all'ingrosso. 3. Telecom Italia predispone, nello schema di separazione contabile, i dettagli degli oneri di cessione interna tra i differenti aggregati regolatori sulla base dei prezzi praticati in offerta di riferimento e dei volumi domandati internamente. 4. Telecom Italia fornisce all'Autorita', nell'ambito della separazione contabile, evidenza separata dei conti economici, rendiconti di capitale e quantita' vendute relativi ai circuiti parziali ed ai circuiti diretti wholesale, fino alla completa cessazione delle offerte di tali servizi.
 
Art. 8.
(Obblighi di separazione amministrativa)

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. F della Legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 249 del 31 luglio 1997, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di separazione amministrativa prevedendo che il personale incaricato della gestione dei servizi di linee affittate all'ingrosso sia diverso dal personale relativo alle altre divisioni, che le altre divisioni non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi di linee affittate all'ingrosso, che le divisioni demandate alla fornitura dei servizi di linee affittate all'ingrosso trattino le richieste di attivazione, ripristino e disattivazione dei servizi da parte degli operatori alternativi in modo uniforme rispetto ai servizi forniti alle proprie divisioni commerciali. 2. Telecom Italia certifica, attraverso una relazione annuale redatta da un soggetto terzo, l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.
 
Art. 9.
(Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi)

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia e' soggetta ad obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi per i servizi di cui all'art. 4. 2. I prezzi dei segmenti terminating con capacita' fino a 155 Mbps incluse, i flussi di interconnessione di livello regionale e locale, nonche' dei raccordi interni di centrale sono orientati al costo sulla base dei costi operativi piu' una congrua remunerazione del capitale impiegato, la quale e' fissata dall'Autorita' con il provvedimento finale relativo al mercato n. 11 di cui alla Raccomandazione Commissione europea n. 311/03/CE. 3. I prezzi dei servizi aggiuntivi ai segmenti terminating e trunk nonche' ai flussi di interconnessione sono orientati ai costi sulla base dei costi operativi piu' la remunerazione del capitale di cui al comma precedente. 4. Le condizioni economiche dei segmenti terminating di capacita' trasmissiva strettamente superiore a 155 Mbps sono soggette al controllo dei prezzi massimi. 5. Le condizioni economiche dei segmenti trunk sono soggette al controllo dei prezzi massimi. 6. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di contabilita' dei costi per i servizi di cui all'art. 4 e per gli aggregati regolatori accesso, trasporto commerciale ed altre attivita', da predisporre conformemente all'Allegato Al. 7. I sistemi di contabilita' dei costi e di separazione contabile danno evidenza dell'orientamento al costo dei prezzi praticati alla fornitura efficiente dei servizi di cui ai commi 2 e 3. 8. Telecom Italia fornisce all'Autorita' i dettagli della contabilita' dei costi dei circuiti parziali e dei circuiti diretti wholesale fino alla completa cessazione delle offerte di tali servizi.
 
Art. 10
(Condizioni attuative degli obblighi di fornitura dei servizi)

1. Telecom Italia prevede nell'Offerta di Riferimento il servizio di flusso di interconnessione alla rete di transito regionale. Tale servizio consente agli operatori l'accesso ai nodi appartenenti ai livelli uno e due della rete di circuiti diretti di Telecom Italia. La parte chilometrica dei flussi di interconnessione alla rete di transito regionale corrisponde alla capacita' trasmissiva tra nodi appartenenti alla rete di transito regionale. Le distanze relative alla parte chilometrica si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito regionali interessate. 2. Telecom Italia prevede nell'Offerta di Riferimento il servizio di flusso di interconnessione alla rete locale. Tale servizio consente agli operatori di interconnettersi ai nodi di rete locali presso cui sono accessibili i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia. La parte chilometrica dei flussi di interconnessione alla rete di transito locale corrisponde alla capacita' trasmissiva tra nodi appartenenti alla rete di transito locale. Le distanze relative alla parte chilometrica si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito locali interessate. 3. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che i servizi di flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale possono essere richiesti congiuntamente, in tal caso le distanze chilometriche sono quelle relative alle singole tratte con le loro lunghezze. 4. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che i servizi di flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale si usano nel caso in cui il punto di presenza dell'operatore appartiene al medesimo bacino trasmissivo del punto di consegna dei servizi raccolti. Il punto di presenza puo' essere co-locato presso un nodo di rete di transito regionale o locale; in tal caso i servizi all'ingrosso sono raccolti con i raccordi interni di centrale. 5. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che la fatturazione dei servizi di flussi di interconnessione inizi dal momento del loro effettivo utilizzo, cioe' all'attivazione dei servizi voce, dati o linee affittate trasportati. 6. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che i raccordi interni di centrale siano impiegati per rilegare apparati di operatori diversi ubicati nel medesimo sito di Telecom Italia ed, in particolare, nella fornitura di ogni servizio per cui Telecom Italia ha l'obbligo d'offerta, al fine di rilegare gli apparati di Telecom Italia con quelli dell'operatore richiedente ubicati presso la centrale di consegna del servizio. 7. Telecom Italia prevede in offerta di riferimento che l'impiego di flussi di interconnessione e di raccordi interni di centrale sia consentito anche nel caso in cui gli apparati dell'operatore richiedente siano presso spazi di co-locazione di operatori terzi. 8. Telecom Italia prevede in offerta di riferimento che
a. la consegna dei segmenti terminating avvenga presso un qualsiasi nodo di primo e secondo livello interno al bacino trasmissivo regionale di pertinenza ovvero presso le centrali di livello locale idonee alla consegna dei circuiti;
b. la consegna dei segmenti trunk avvenga presso nodi di attestazione appartenenti a bacini trasmissivi regionali distinti. L'operatore richiedente e' interconnesso o co-locato presso almeno uno dei due nodi di attestazione. 9. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che un operatore alternativo interconnesso o co-locato presso uno solo dei due nodi di attestazione di un segmento trunk possa acquistare segmenti terminating presso il nodo remoto del trunk. 10. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento per il servizio di segmenti terminating tutte le velocita' trasmissive ed interfacce al punto terminale di rete impiegate nelle proprie offerte di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio. L'offerta di riferimento include almeno le velocita' trasmissive ed interfacce approvate con la delibera n. 440/03/CONS. 11. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento per il servizio di segmenti trunk tutte le velocita' trasmissive ed interfacce al punto di attestazione necessarie a replicare le proprie offerte di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio. L'offerta di riferimento include almeno le interfacce approvate con la delibera n. 440/03/CONS. 12. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento per i servizi di flussi di interconnessione alla rete regionale e locale tutte le velocita' trasmissive necessarie per la raccolta dei circuiti trunk e terminating, nonche' adeguati sistemi di multiplazione dei circuiti trasmissivi che permettano la condivisione dei flussi tra i differenti servizi. 13. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento per il servizio di circuiti terminating e trunk le prestazioni aggiuntive gia' approvate con la delibera n. 440/03/CONS. Con riferimento alle prestazioni di protezione con diversita' di instradamento e di percorso fisico, e di rete privata virtuale dedicata, Telecom Italia prevede nell'offerta che tali prestazioni possano essere associate a combinazioni di trunk e terminating. Telecom Italia implementa per i flussi di interconnessione e per i raccordi interni di centrale opportune prestazioni aggiuntive idonee al supporto dei servizi aggiuntivi previsti per trunk e terminating. 14. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento che, trascorso un anno dall'attivazione dei servizi di cui all'art. 4, l'operatore possa cessare il servizio con preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere. 15. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento modalita' di variazione della capacita' di flussi di interconnessione, circuiti trunk e terminating. Telecom Italia non prevede il pagamento dei ratei a scadere per i circuiti preesistenti soggetti ad ampliamento/aggregazione. 16. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento condizioni di provisioning, assurance e penali per i raccordi interni di centrale in linea con quelle previste per i servizi di flussi di interconnessione. 17. Telecom Italia integra i sistemi automatici di provisioning ed assurance includendo meccanismi automatici di reportistica che consentono il tracciamento dello stato delle singole attivita', l'indicazione delle cause di disservizio ed il computo da parte degli operatori delle penali relative a tutti gli aspetti contrattuali garantiti.
 
Art. 11
(Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza
e non discriminazione)

1. Telecom Italia fornisce prospetti dei costi con un livello di dettaglio che consente di dimostrare l'assenza di sussidi incrociati anticoncorrenziali. 2. I sistemi di separazione contabile e contabilita' dei costi comprendono note di accompagnamento ed allegati che illustrano le dinamiche economiche e contabili dei servizi di cui all'art. 4 nell'esercizio contabile di pertinenza. Gli allegati e le note di accompagnamento costituiscono parte integrante e sostanziale della contabilita' regolatoria. 3. Telecom Italia predispone in Offerta di Riferimento offerte di SLA che garantiscano tempi di provisioning, assurance e disponibilita' annua migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio ed in linea con le prestazioni richieste alle diverse tipologie di applicazioni. 4. Telecom Italia include in Offerta di Riferimento:
a. i confini territoriali dei bacini trasmissivi regionali relativi a ciascuna coppia di nodi RED interconnessi a livello nazionale;
b. l'elenco completo e la relativa ubicazione dei nodi ai quali e' tecnicamente possibile l'attestazione in raccolta dei servizi di circuiti terminating e trunk, con le indicazioni di livello gerarchico e topologico necessarie all'uso dei servizi di flussi di interconnessione;
c. la descrizione delle modalita' di gestione degli ordini di fornitura, ampliamento e dismissione, delle richieste di intervento in caso di disservizio e di calcolo delle penali;
d. le condizioni di SLA e penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti terminating e trunk, secondo quanto indicato nell'Allegato A2 alla presente delibera.
e. le condizioni di SLA premium corredate da penali per la fornitura e il ripristino dei servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, segmenti terminating e trunk, che consentano, sulla base della singola richiesta, la consegna o la riparazione di tali servizi in tempi migliorativi rispetto allo SLA base;
f. le condizioni di SLA premium corredate da penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti terminating e trunk, tali da garantire tempi di disponibilita' annua migliorativi rispetto allo SLA base ed in linea con le disponibilita' richieste alle diverse tipologie di applicazioni (interconnessione tra nodi, rilegamento radiobase, ecc.);
g. le modalita' di offerta per la gestione centralizzata (provisioning, assurance e penali) nel caso di clienti multisede e multitecnologia, con particolare riferimento al caso di fornitura dei segmenti terminating e trunk.
 
Art. 12
(Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile)

1. Gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS in materia di separazione contabile sono confermati. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, Telecom Italia fornisce i conti economici, rendiconti di capitale e i conti relativi agli oneri di cessione interna per i servizi di cui all'art. 4 adottando le linee guida contenute nell'Allegato A1 alla presente delibera a partire dall'esercizio contabile 2005 e fino a rimozione o modifica degli obblighi di contabilita' regolatoria imposti dall'Autorita'.
 
Art. 13
(Condizioni attuative degli obblighi di orientamento al costo)

1. I canoni relativi ai servizi di cui all'art. 4 sono regolati per le offerte di riferimento 2006, 2007 e 2008 attraverso il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi (network cap) di cui al presente articolo. 2. I servizi di cui all'art. 4 sono inclusi nei seguenti panieri:
a. Paniere A dei segmenti terminali Sottopaniere A1 dei segmenti terminali per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 155Mbps incluse:
i. canone di accesso distinto per ciascuna capacita', indifferenziato in relazione alla distanza;
ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacita' trasmissiva. Sottopaniere A2 dei segmenti terminali per capacita' trasmissive da 155Mbps escluse fino a 2,5Gbps incluse:
i. canone di accesso distinto per ciascuna capacita', indifferenziato in relazione alla distanza;
ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacita' trasmissiva.
b. Paniere B dei segmenti trunk per capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
i. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacita' trasmissiva.
c. Paniere C dei flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale (livelli 1 e 2) per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
i. canone di accesso distinto per ciascuna capacita', indifferenziato in relazione alla distanza;
ii. canone chilometrico della tratta di trasporto distinto per ciascuna capacita'.
d. Paniere D dei flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale (livello 0) per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
i. canone di accesso distinto per ciascuna capacita', indifferenziato in relazione alla distanza;
ii. canone chilometrico della tratta di trasporto distinto per ciascuna capacita'.
e. Paniere E dei raccordi interni di centrale per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse:
i. canone del servizio dei raccordi interni di centrale. 3. Ai fini della determinazione del valore iniziale dei panieri per l'offerta di riferimento 2006, Telecom Italia valorizza i canoni dei panieri A1, C, D, ed E sulla base dei costi derivanti dall'esercizio contabile 2004 del sistema di contabilita' regolatoria trasmesso all'Autorita' nel rispetto delle modalita' di allocazione dei costi di cui all'Allegato A1 e non pratica alcun sussidio tra i servizi di cui al precedente comma 2. 4. Ai fini della determinazione del valore iniziale dei panieri, per l'offerta di riferimento 2006, Telecom Italia non pratica ai canoni dei segmenti trunk, paniere B, condizioni economiche superiori ai prezzi della componente trasmissiva (trasporto) approvati con la delibera n. 440/03/CONS per l'offerta standard con fascia di spesa fino a 3 milioni di euro. 5. Per il valore iniziale del network cap relativo all'offerta di riferimento 2006, Telecom Italia non pratica ai canoni dei segmenti terminali di capacita' trasmissiva strettamente superiore a 155Mbps, paniere A2, condizioni economiche superiori ai prezzi delle componenti di accesso e trasporto approvati con la delibera n. 440/03/CONS per l'offerta standard con fascia di spesa fino a 3 milioni di euro. 6. Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno successivo al 2006, il valore del singolo paniere e' calcolato prima come prodotto delle quantita' di riferimento per i prezzi vigenti e poi come prodotto delle quantita' di riferimento per i prezzi proposti. La variazione percentuale del valore di ciascun paniere e' soggetta ad uno specifico vincolo definito nella misura di IPC - X (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e X il livello di variazione di produttivita' dell'insieme dei servizi e degli gli elementi appartenenti allo stesso paniere. 7. Ai fini dell'approvazione per l'anno 2007, le quantita' di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 - 30 giugno 2006, mentre, per l'anno 2008, le quantita' di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2006 - 30 giugno 2007. 8. Il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap e', per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni delle quantita' di riferimento. 9. I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza. 10. Telecom Italia, ogni anno, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorita', le quantita' di servizi vendute relative a ciascun paniere, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento). 11. La veridicita' dei dati prodotti e' autocertificata da Telecom Italia, che ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice, nelle forme e modalita' previste ai sensi del dPR 403/98. 12. La verifica da parte dell'Autorita' del rispetto dei vincoli di variazione di prezzo avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta. Ove non diversamente previsto, le eventuali modifiche dell'Offerta di Riferimento disposte dall'Autorita' entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno di validita' dell'offerta. 13. Telecom Italia pratica al valore dei panieri di cui al precedente comma 2 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC - X% per le offerte di riferimento 2007-2008 sulla base delle seguenti modalita':
a. Paniere A): IPC - 9,6%, per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;
- Sottopaniere A2: IPC + 0%, per capacita' trasmissive da 155Mbps escluse fino a 2,5Gbps;
b. Paniere B): IPC + 0%, per capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;
c. Paniere C): IPC - 9,6%, per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;
d. Paniere D): IPC - 9,6%, per CDA e CDN con capacita' trasmissive fino a 2,5Gbps incluse;
e. Paniere E): IPC - IPC, raccordi interni di centrale in tutte le tecnologie trasmissive. 14. Telecom Italia articola i prezzi dei collegamenti al variare delle velocita' trasmissive e per distanza chilometrica. 15. Per i servizi soggetti agli obblighi di orientamento al costo di cui all'art. 9 comma 1, il prezzo unitario per Mbps relativo ai circuiti di una data velocita' e' sempre maggiore o uguale al prezzo unitario per Mbps dei collegamenti di velocita' superiore. 16. Ad esclusione del sottopaniere A2 dei segmenti terminating, Telecom Italia determina per ciascuna capacita' i canoni iniziali chilometrici dei collegamenti trasmissivi dei servizi inclusi nei panieri A, C e D sulla base delle modalita' di seguito descritte:
i. determina i costi totali dei portanti fisici trasmissivi pertinenti ai servizi dei panieri A, C e D sulla base della contabilita' regolatoria 2004 trasmessa all'Autorita', per i diversi livelli gerarchici di rete;
ii. per ogni livello di rete ricava il costo totale relativo al flusso logico ad una data capacita', dividendo il costo del portante fisico per il numero totale di circuiti effettivamente attivi della capacita' data;
iii. ricava il costo a Km dividendo il costo totale di cui al punto precedente per la lunghezza media dei circuiti effettivamente attivi per la data capacita';
iv. determina i prezzi dei canoni iniziali chilometrici distintamente per i servizi dei panieri A, C e D a partire da una combinazione dei costi unitari ricavati precedentemente con i relativi fattori di utilizzo. 17. Laddove si delineino comportamenti anticompetitivi nelle politiche di prezzo dell'operatore notificato, l'Autorita' si riserva di intervenire richiedendo, nel rispetto dei vincoli di cap, la riformulazione dei prezzi dei panieri corrispondenti. 18. I servizi aggiuntivi ai segmenti trunk e terminating nonche' ai flussi di interconnessione sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilita' regolatoria. 19. E' fatto esplicito divieto a Telecom Italia di praticare articolazioni dei prezzi differenti da quelle previste dal presente provvedimento tra cui i contribuiti di attivazione/disattivazione e tutte le forme di una tantum nonche' sovrapprezzi specifici per gli operatori terzi.
 
Art. 14
(Condizioni attuative degli obblighi di contabilita' dei costi)

1. Gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e n. 399/02/CONS in materia di contabilita' dei costi sono confermati. 2. Fatti salvi gli obblighi previsti dalle delibere n. 152/02/CONS e 399/02/CONS, Telecom Italia adotta le linee guida previste dall'Allegato A1 a partire dall'esercizio contabile 2005 e fino a rimozione o modifica degli obblighi di contabilita' regolatoria imposti dall'Autorita'. 3. I cespiti relativi all'aggregato rete di accesso sono valutati a costi storici, mentre i cespiti afferenti l'aggregato rete di trasporto sono valutati a costi correnti, sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS. 4. I piani di ammortamento dei cespiti e il capitale impiegato relativi a tutti i servizi incluse le attivita' di implementazione dei servizi stessi, sono determinati sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS. 5. Telecom Italia fornisce il dettaglio contabile dei costi dei servizi aggiuntivi dei segmenti trunk e terminating nonche' dei flussi di interconnessione.
 
Art. 15
(Disposizioni transitorie)

1. Telecom Italia, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pubblica le condizioni economiche dei circuiti diretti wholesale per ogni distanza chilometrica e capacita' trasmissiva di cui alla delibera n. 440/03/CONS. 2. I prezzi dei circuiti diretti wholesale che rientrano nei segmenti terminating fino a 155 Mbps sono ridotti di una percentuale calcolata sulla base delle efficienze conseguite nell'offerta dei circuiti diretti wholesale nell'esercizio contabile 2004 e degli obblighi di orientamento al costo in capo ai servizi inclusi nel mercato n. 13. 3. A partire dall'offerta di riferimento 2006 e fino alla completamento della procedura di migrazione di cui al presente articolo, i prezzi dei circuiti parziali sono fissati ai valori approvati nell'offerta di riferimento 2005 di cui alla delibera n. 1/05/CIR. 4. L'Autorita' approva le condizioni economiche di cui ai precedenti commi 2 e 3 entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia.
 
Art. 16
(Disposizioni finali)

1. In fase di prima applicazione, Telecom Italia formula entro 45 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, l'Offerta di Riferimento relativa alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di cui all'art. 4. 2. L'Autorita' approva le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia. 3. L'Autorita' approva annualmente le offerte di riferimento dei servizi di cui all'art. 4 adeguando, laddove necessario, le condizioni attuative degli obblighi di cui al Capo III del presente provvedimento. 4. La migrazione dai circuiti parziali e circuiti diretti wholesale ai segmenti terminating e trunk di cui all'art. 15 si conclude entro 15 mesi dall'approvazione dell'offerta di riferimento da parte dell'Autorita'. 5. La revisione degli obblighi di cui al Capo II della presente delibera e' effettuata nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle Comunicazioni. Il presente provvedimento e' notificato a Telecom Italia ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Napoli, 25 gennaio 2006

Rpresidente: CORRADO CALABRO'

Il commissario relatore: NICOLA D'ANGELO

Il commissario relatore: STEFANO MANNONI

Perattestazione di conformita aquanto deliberato:
Il segretario generale: ROBERTO VIOLA
 
ALLEGATO A
(alla delibera n. 45/06/CONS)

MERCATI DEI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFIITTATE ED E I SEGMENTI DI
LINEE AFFITTATE SU CIRCUITI INTERRURBANI (MERCATI N. 13 E 14 FRA
QUELLI INDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE ED ANNALISI DEL
MERCATO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DI IMPRESE CON SIGNIFICATIVO
POTERE DI MERCATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLIM OBBLIGHI REGOLAMENTARI.

1. INTRODUZIONE

1.1. Il procedimento istruttorio
1. L'Autorita' ha avviato il 23 marzo 2005, con la delibera n. 153/05/CONS, la consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento in merito all'identificazione ed analisi del mercato del mercato dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della commissione europea). La consultazione pubblica e' stata finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione dagli organismi di telecomunicazioni portatori di interessi nel mercato dei servizi di segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.
2. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri contributi gli operatori Albacom, Atlanet, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb, MCI, Tiscali Italia, Telecom Italia, Welcome Italia, Vodafone Omintel e Wind Telecomunicazioni.
3. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso delle audizioni del 22 aprile 2005 con Albacom, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind Telecomunicazioni e del 21 aprile 2005 con Telecom Italia.

2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare

2.1. Quadro di riferimento normativo
4. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
5. Il nuovo quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti:
a. direttiva del Parlamento europeo c del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), e.d. "direttiva quadro"(1);
b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"(2);
c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), e.d. "direttiva accesso"(3);
d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale"(4);
e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"(5).
6. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata l'11 febbraio 20036 (di seguito, la Raccomandazione);
b. le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002(7) (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003(8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
7. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"(9) (di seguito, anche il Codice).
8. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
9. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato.
10. Il nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo di liberalizzazione dei mercati e' ormai conclusa e sancisce, pertanto, la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust, stabilendo un' analogia tra la definizione di significativo potere di mercato e quella di posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva e' equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilita' di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori"(10). Richiamandosi a tale definizione l'art. 14 della direttiva quadro stabilisce che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati, richiede che le Autorita' procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio' che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le Autorita' introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
11. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva(11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
12. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS(12) e n. 453/03/CONS(13). In particolare, viene previsto che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.

2.1.1. Quadro di riferimento regolamentare per le linee affittate

13. La direttiva 92/44/CE, all'articolo 8 comma 2 e all'articolo 10 comma 1, impone agli organismi notificati come aventi significativo potere di mercato (SPM) nel mercato nazionale delle linee affittate di rispettare i principi di orientamento al costo, trasparenza, obiettivita' e non discriminazione nella fornitura di linee affittate e nella determinazione delle relative condizioni economiche. Tali principi regolamentari, contenuti anche nel d.P.R. n. 318/97, hanno portato all'adozione dei provvedimenti di seguito riportati da parte dell'Autorita' nazionale.
14. Inizialmente, con delibera 66/98 l'Autorita' ha autorizzato Telecom Italia ad applicare le condizioni economiche proposte per l'offerta delle linee affittate. In seguito con delibera 171/99, paragrafo 3, punto 2, l'Autorita' ha incluso l'offerta di circuiti diretti da parte di operatori notificati come aventi notevole forza di mercato tra i servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo e all'obbligo di separazione contabile. Sempre nel 1999, con delibera 197/99, l'Autorita' ha notificato Telecom Italia come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale dei sistemi delle linee affittate. Successivamente con delibera n. 711/00/CONS, ha modificato le condizioni economiche precedentemente in vigore ed ha imposto l'introduzione di livelli di qualita' garantiti del servizio offerto, il cosiddetto Service Level Agreement (SLA) base. Ai sottoscrittori dell'offerta di linee affittate e' stata, inoltre, riconosciuta la possibilita' di richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di condizioni di fornitura e riparazione dei circuiti migliorative rispetto a quelle indicate nel Service Level Agreement base. In tali casi, a Telecom Italia e' imposto il rispetto del principio di non discriminazione e l'obbligo di negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.
15. Nel 2001, a seguito di una consultazione pubblica appositamente indetta, l'Autorita' con delibera n. 393/01/CONS ha ritenuto opportuno imporre a Telecom Italia di pubblicare un listino relativo alle condizioni economiche all'ingrosso ovvero un'offerta a condizioni diverse da quelle al dettaglio, espressamente dedicata agli operatori licenziatari ed autorizzati. La delibera n. 59/02/CONS stabilisce che, per poter accedere alle condizioni dell'offerta all'ingrosso, gli operatori in possesso del titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente devono utilizzare almeno un nodo e/o un apparato di proprieta' o di cui abbiano disponibilita'. Le condizioni economiche dell'offerta wholesale, approvate con la menzionata delibera n. 59/02/CONS, sono state definite depurando i prezzi al dettaglio dalle componenti di costo imputabili alla gestione del cliente finale, con l'intento di creare una netta demarcazione tra il mercato retail di linee affittate (delibera n. 711/00/CONS) e quello wholesale (delibera n. 59/02/CONS). Tale sistema ha portato ad una riduzione dei prezzi tra il 3% ed il 10% rispetto all'offerta al dettaglio di cui alla delibera n. 711/00/CONS.
16. La notifica di Telecom Italia quale unico soggetto avente significativo potere di mercato nel mercato delle lince affittate e' stata confermata dall'Autorita' anche per gli anni 2000 (delibera n. 350/02/CONS) e 2001 (delibera n. 160/03/CONS).
17. Infine l'Autorita', con delibera n. 304/03/CONS, alla luce dei recuperi di efficienza evidenziati dall'esame dei dati di contabilita' regolatoria, nonche' del confronto con i prezzi praticati in Europa, ha imposto una riduzione dei prezzi dell'offerta al dettaglio di almeno il 5,25% ed una specifica riduzione del 7% per i circuiti diretti numerici con velocita' di 2 Mbit/s, nell'ottica della successiva introduzione di un meccanismo di price cap. Contestualmente a tale riduzione, l'Autorita', sulla base delle valutazioni delle condizioni complessive di replicabilita' delle offerte e della stima dei costi evitabili, ha ritenuto opportuno imporre un allargamento della forchetta esistente tra la menzionata offerta al dettaglio e la corrispondente offerta all'ingrosso, e pertanto ha stabilito che il differenziale esistente tra prezzi al dettaglio e prezzi all'ingrosso non potesse essere in alcun caso inferiore al 12%.
18. In sede di approvazione delle offerte di linee affittate retail e wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 304/03/CONS, con delibera n. 440/03/CONS, l'Autorita' ha specificato i seguenti aspetti:
- oneri aggiuntivi a carico degli operatori sottoscrittori delle offerte: qualora in circostanze eccezionali e dimostrabili non risulti possibile la fornitura di linee affittate a condizioni standard, i relativi oneri aggiuntivi a carico degli operatori sono definiti da Telecom Italia nel rispetto dei principi di orientamento al costo, non discriminazione e parita' di trattamento interno-esterno e sono oggetto di rendicontazione separata nell'ambito della contabilita' regolatoria di Telecom Italia;
- procedura per la chiusura dei disservizi: Telecom Italia deve adottare una procedura di chiusura del disservizio concordata con gli operatori, che preveda, a seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuto ripristino del servizio, la disponibilita' per il cliente/operatore di un adeguato periodo di tempo nel quale poter compiere le proprie verifiche;
- tempi di ripristino del servizio: il calcolo dei tempi di ripristino del servizio espressi in ore lavorative deve essere basato sull'orario lavorativo 8.00-20.00, dal lunedi' al venerdi', e 8.00-13.00, il sabato;
- garanzia sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilita' del servizio: il parametro di disponibilita' annua, che rappresenta un aspetto fondamentale del livello di qualita' di servizio, deve essere contemplato dal Service Level Agreement base per tute le tipologie di circuito, ed i relativi valori garantiti devono essere definiti sulla base delle migliori prassi internazionali;
- Service Level Agreement Premium: le condizioni migliorative associate alla sottoscrizione a titolo onoreso di condizioni di fornitura premium devono essere formulate nel rispetto dei principi di parita' di trattamento interno-esterno e non discriminazione;

2.1.2. Quadro di riferimento regolamentare per i circuiti parziali
19. La delibera n. 10/00/CIR ha previsto l'obbligo di inserimento all'interno dell'Offerta di Riferimento di condizioni tecniche ed economiche di fornitura di circuiti parziali con velocita' pari a 64 kbit/s, 2 Mbit/s e 34 Mbit/s e per distanze fino a 5 km.
20. Con delibera n. 18/01/CIR l'Autorita' ha fissato i prezzi dei circuiti a 2 Mbit/s e 34 Mbit/s per distanze predeterminate (5 Km per i circuiti pari a 2 Mbit/s; 2 e 5 Km per i circuiti pari a 34 Mbit/s) pari ai valori massimi indicati nella raccomandazione europea (1999) 3863. Al contrario, con esclusivo riferimento ai circuiti parziali a 64 Kbit/s di lunghezza pari a 5 Km, si e' preferito adottare un meccanismo di allineamento graduale ai valori indicati nella suddetta raccomandazione.
21. Nelle premesse della medesima delibera l'Autorita', oltre a precisare che i servizi di circuiti parziali devono essere intesi come beni intermedi che realizzano un collegamento, tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo di consentire all'operatore interconnesso di fornire un servizio finale di linee affittate, ha sottolineato che la normativa europea stabilisce che tutte le tipologie di linee affittate fornite alla clientela finale dall'operatore notificato devono essere rese disponibili per l'interconnessione di linee dedicate a condizioni trasparenti, orientate ai costi e non discriminatorie, soggette all'approvazione del regolatore. In tale ottica, sempre nell'ambito della delibera n. 18/01/CIR, l'Autorita' ha affermato l'orientamento che l'offerta di circuiti parziali anche a lunghezze superiori a 5 chilometri, nonche' con velocita' superiori a 34 Mbit/s ed in generale tutte le velocita' disponibili, costituisca contenuto obbligatorio dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.
22. La necessita' di integrare l'offerta dei servizi di circuiti parziali estendendola anche a velocita' e distanze differenti da quelle indicate nella raccomandazione e' stata ribadita anche nella successiva delibera n. 4/02/CIR con la quale l'Autorita', all'art. 3, comma 1, lettera i, ha esplicitamente disposto l'inserimento delle condizioni di offerta per il servizio di circuito parziale per tutte le velocita' disponibili sulla rete Telecom Italia e con lunghezze anche superiori a 5 chilometri. Nelle premesse della medesima delibera si precisa tuttavia che, nel caso di circuiti di lunghezza superiore a 5 chilometri, la sede utente rilegata dal circuito parziale deve essere situata all'interno del medesimo distretto in cui e' situata la sede dell'operatore. A seguito delle disposizioni contenute nella delibera n. 4/02/CIR Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2002 ha incluso anche i circuiti parziali a velocita' e distanze differenti da quelle indicate nella raccomandazione della Commissione europea.
23. Con delibera n. 02/03/CIR l'Autorita' ha disposto l'eliminazione del contributo una tantum per sistema di attestazione, in quanto ha ritenuto che tali condizioni economiche non fossero in linea con quanto disposto dalle precedenti delibere (delibera n. 10/00/CIR, n. 18/01/CIR, delibera n. 4/02/CIR). Nelle premesse della menzionata delibera n. 02/03/CIR, l'Autorita' ha inoltre evidenziato che, qualora l'operatore alternativo ritenga maggiormente rispondente alle proprie esigenze l'utilizzo dell'offerta di circuiti parziali, Telecom Italia deve consentirne l'utilizzo indipendentemente dalla particolare prestazione attivata.
24. Nella delibera n. 11/03/CIR si e' sottolineato che per i circuirti parziali, cosi' come per i circuiti di interconnessione, vale il principio dell'orientamento al costo e, pertanto, le condizioni economiche ad essi applicate, a parita' di componenti impiantistiche, devono essere le stesse indipendentemente dalle finalita' per le quali viene utilizzato il circuito. In particolare, nella suddetta delibera, l'Autorita' ha tenuto a precisare che i circuiti parziali sono utilizzabili con la finalita' di realizzare linee affittate tra due o piu' punti terminali, a prescindere dalla tipologia di utenza attestata a detti punti terminali ed indipendentemente dal fatto che la coda di terminazione sia presente o fornita da Telecom Italia. L'art. 3, comma 1, lettera b della delibera n. 11/03/CIR ribadisce quanto gia' disposto dall'art.2 comma 3, della delibera 18/01/CIR ovvero che, per le linee in affitto che possono configurarsi come circuiti parziali o come composizione di circuiti parziali, Telecom Italia deve fornire una migrazione senza alcun onere anche nei casi in cui le lince in affitto contemplino prestazioni aggiuntive, quali ad es. SLA migliorativi o il doppio instradamento del flusso trasmissivo.
25. In occasione della valutazione ed approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004 (delibera n.3/04/CIR), l'Autorita' ha precisato con riguardo a restrizioni di utilizzo, SLA e condizioni di cessazione del servizio di circuiti parziali i seguenti aspetti:
- non sono ammesse restrizioni di utilizzo relative alla presenza di due code di terminazione;
- non sono ammesse restrizioni legate alla tipologia di servizio, pertanto, il circuito parziale puo' essere utilizzato per la realizzazione di una linea affittata dedicata al trasporto di tutte le tipologie di servizio, ivi inclusi i servizi dati e a larga banda.
- le condizioni di provisioning ed assurance dei circuiti parziali devono essere le stesse di quelle previste per le linee affittate wholesale.

3. Definizione del mercato rilevante

3.1. Introduzione
26. Secondo quanto previsto dal quadro regolamentare precedentemente in vigore (il c.d. quadro normativo ONP - open network provision - del 1998) non tutti i segmenti dell'industria delle telecomunicazioni soggetti a regolamentazione ex ante rappresentano "mercati" ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. Il nuovo quadro regolamentare si fonda, invece, sul principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.
27. In sintesi, nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato e' quel processo il cui fine ultimo e' di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico-delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.
28. Nell'applicare tale approccio, l'Autorita' riconosce la particolare importanza della valutazione del contesto competitivo in termini prospettici e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione, rispettando, al contempo, il principio di neutralita' tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche alla luce della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il livello di sostituibilita' tra i diversi servizi di comunicazioni elettroniche.
29. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati, e' l'utilizzo del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito, TMI), volto a valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta(14)
30. Il test viene applicato per stabilire se un incremento di prezzo contenuto, ma significativo e non transitorio (small but significant non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del mercato - partendo dalla sua definizione piu' restrittiva sia dal punto merceologico che geografico possa spingere i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati appartenenti allo stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista.
31. Salvo casi eccezionali, l'Autorita' applica il test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al 10% e il corrispondente periodo nel quale tale variazione si realizza sia pari 18 mesi (cioe', la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato).
32. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida, considera altresi' la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza potenziale e la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre quest'ultima non richiedendo costi addizionali d'entrata produce una risposta immediata alla variazione del prezzo, alla concorrenza potenziale sono associati costi irrecuperabili di ingresso sul mercato.
33. Una volta identificato il perimetro del mercato nella sua dimensione merceologica, si procede alla valutazione della sua dimensione geografica. Secondo la disciplina della concorrenza, il mercato geografico rilevante consiste in un' area in cui le condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in questione e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguerla da aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
34. Per giungere alla definizione di tale area geografica l'Autorita', oltre che ad utilizzare la metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di:
a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione;
b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere.
35. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo, ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, in quanto caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato
- verso condizioni di concorrenza effettiva, e iii) insufficienza dell'applicazione della disciplina antitrust ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorita' analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni - definiti nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
36. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti antitrust comunitarie nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante non e' necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.

3.2. Il mercati delle linee affittate all'ingrosso nella definizione della Commissione
37. L'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea relativa ai mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex-ante [C(2003) 497 dell'U Febbraio 2003] per quanto riguarda le linee affittate all'ingrosso identifica, tra gli altri mercati rilevanti:
Servizi all'ingrosso:
i. (13) Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate.
ii. (14) Fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.
Presi insieme, i mercati all'ingrosso 13 e 14 del presente elenco corrispondono ai mercati di cui all'allegato L punto 2 della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE ("Interconnessione delle linee affittate) e ai mercati di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 92/44/CEE ("Fornitura all'ingrosso di linee affittate a altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica).
38. Un servizio di linea affittata consente di collegare due o piu' punti garantendo una capacita' di trasmissione trasparente, non condivisa con altri utenti e utilizzabile dall'utente per fini diversi, in base alle proprie necessita'. In altri termini, una linea affittata e' un collegamento punto-punto a banda costante, a costanza di ritardo trasmissivo e con garanzia di elevati livelli di servizio.
39. I servizi di linee affittate sono forniti dagli operatori di telecomunicazioni ai clienti finali, tipicamente grandi aziende multisede (mercato al dettaglio o retail), ovvero ad altri operatori di rete fissa, di rete mobile e Internet Service Providers che li utilizzano come input per la fornitura di servizi di telecomunicazioni (nei mercati all'ingrosso e al dettaglio) che comprendono, ma non si limitano, a servizi di linee affittate retail.
40. Il nuovo quadro regolamentare richiede che l'Autorita' analizzi il mercato al dettaglio al fine di convalidare, o eventualmente modificare, la definizione del mercato del prodotto (il set minimo di linee affittate), e definirne la dimensione geografica, per poi valutare eventuali posizioni di dominanza (individuali o collettive). Una volta caratterizzato il mercato al dettaglio, si rende necessario individuare i corrispondenti servizi all'ingrosso.
41. Come gia' ricordato, la Raccomandazione individua due mercati all'ingrosso: il mercato dei segmenti terminali di circuiti affittati (terminating segments) ed il mercato dei circuiti interurbani (componenti della rete di trasporto di lunga distanza, o trunk segments).
42. Secondo la nota esplicativa alla Raccomandazione, all'Autorita' spetta specificare i confini dei due mercati, in particolare per quanto riguarda: i) la definizione dei segmenti terminating e trunk; ii) la dimensione geografica (nazionale o sub-nazionale), iii) eventuali segmentazioni in base alla capacita'. Una volta definito il mercato rilevante, l'Autorita' e' chiamata a valutare l'eventuale esistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, secondo le procedure fissate dalla Commissione europea.
43. Secondo quanto indicato nella Raccomandazione, la caratterizzazione dei mercati al dettaglio e' logicamente antecedente alla definizione dei mercati all'ingrosso, dal momento che la domanda di servizi all'ingrosso e' una domanda derivata dalla domanda di servizi finali. Tale relazione e' piu' labile nel caso delle linee affittate in quanto parte della capacita' acquistata all'ingrosso da OLO e ISP puo' essere utilizzata per fornire al dettaglio servizi differenti dalle linee affittate. A questo proposito la stessa Raccomandazione afferma che, con riferimento alle linee affittate, "si possono definire mercati al dettaglio e all'ingrosso grosso modo paralleli".
44. Nel definire i mercati all'ingrosso e' importante evitare il problema potenziale della circolarita', ovvero che i mercati all'ingrosso siano individuati sulla base di una definizione dei mercati al dettaglio influenzata da interventi regolamentari all'ingrosso.
I mercati all'ingrosso devono essere definiti ipotizzando che non vi sia alcun tipo di regolamentazione in nessun mercato.
45. Al fine di definire i mercati all'ingrosso 13 e 14 ed individuarne le rispettive caratteristiche, occorre individuare in primo luogo con chiarezza il confine tra i mercati dei servizi wholesale trunk e terminating per la fornitura di capacita' dedicata.

3.3. Individuazione del confine tra i segmenti trunk e terminating
46. La Commissione lascia totale liberta' alle Autorita' nazionali nella definizione del confine tra i due mercati all'ingrosso per la fornitura di capacita' dedicata, precisando che l'individuazione di tale confine deve essere basata sulla topologia di rete specifica di ciascuno Stato membro. Pertanto il confine tra i due mercati wholesale dovrebbe essere determinato sulla base di una valutazione relativa all'eventuale mutamento significativo delle condizioni concorrenziali. Se cosi' non fosse, infatti, la Commissione non avrebbe avuto motivo di individuare due mercati separati per la fornitura di capacita' dedicata wholesale.
47. Secondo quanto previsto dalla Commissione, per definire correttamente i mercati nazionali, e' necessario partire da un'analisi della topologia di rete specifica di ciascuno Stato membro. Pertanto, si e' reso necessario analizzare l'architettura di rete dell'operatore ex monopolista (Telecom Italia) e degli operatori alternativi, tenendo in considerazione anche la lunghezza dei circuiti e le aree geografiche.
48. L'analisi degli elementi di rete che costituiscono i due segmenti di mercato, parte dallo studio della topologia delle reti SDH (Synchronous Digital Hierarchy) e PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), utilizzate per fornire circuiti dedicati e non considera ovviamente la topologia della rete PSTN, relativa alla telefonia commutata.
49. La tecnologia sincrona (SDH) e' quella comunemente utilizzata nelle reti di recente costruzione, mentre la tecnologia plesiocrona (PDH) si trova ancora nelle infrastrutture di realizzazione meno recente e nelle zone periferiche della rete di Telcom Italia in cui viene progressivamente sostituita con l' SDH. Le reti degli operatori alternativi utilizzano quasi esclusivamente la tecnologia SDH.
50. I sistemi di multiplazione/permutazione utilizzati in tali topologie di rete consentono di individuare diversi livelli gerarchici all'interno della rete. In particolare la struttura della rete di trasmissione di Telecom Italia (TI) e' organizzata in tre livelli gerarchici sovrapposti:
- Nazionale: che fornisce la piena connettivita' sull'intero territorio nazionale; e' costituita da una maglia di anelli ottici in tecnologia SDH; connette i nodi di accesso e di transito nazionale ed i nodi di interconnessione alle reti internazionali.
- Regionale: realizza la piena connettivita' a livello regionale senza interessare il livello superiore della rete; e' costituita da una maglia di anelli ottici, prevalentemente in tecnologia SDH; connette i nodi regionali ed e' articolata in due livelli:
- Il livello (livello superiore): permette l'interconnessione dei nodi trasmissivi di transito regionale; consente sia la raccolta dei flussi originati da tali nodi sia provenienti dal livello inferiore;
- I livello (livello inferiore): permette l'interconnessione dei nodi periferici della rete regionale; consente la raccolta dei flussi originati da tali nodi sia provenienti dal livello locale.
Locale: costituisce il livello di raccolta dei flussi provenienti dai punti terminali della rete di TI; utilizza prevalentemente la tecnologia di trasmissione PDH e, solo parzialmente, quella SDH;

----> Vedere Figura a pag. 40 del S.O. <----

51. L'interconnessione fra i diversi livelli della rete PDH/SDH di TI avviene:
- fra la rete nazionale e rete regionale di Il livello, tramite una coppia di nodi per ciascun anello (o combinazione di anelli interconnessi) della rete regionale di livello Il (dual homing);
- fra rete regionale di II e I livello, tramite una coppia di nodi per ciascun anello (o combinazione di anelli interconnessi) della rete regionale di livello I (dual homing);
- fra rete regionale di I livello e rete locale, tramite un solo nodo per ciascun anello (o combinazione di anelli interconnessi) della rete locale (cingle homing).

----> Vedere Figura a pag. 41 del S.O. <----

52. La rete telefonica commutata impiega le portanti della rete SDH/PDH, ma i nodi trasmissivi di quest'ultima hanno una maggiore capillarita' sul territorio. Inoltre, sebbene la localizzazione geografica dei nodi della rete telefonica commutata generalmente coincida con quella dei nodi della rete PDH/SDH, la loro collocazione nella gerarchia di rete puo' essere differente.
53. Di conseguenza e' possibile individuare una relazione tra l'architettura delle suddette reti:
- nodi della rete regionale di II livello: includono tutti gli SGT ed i principali SGU;
- nodi della rete regionale di I livello: includono i restanti SGU;
- nodi della rete locale: includono tutti gli SL ed almeno un SGU

----> Vedere Figura a pag. 42 del S.O. <----

54. Per quanto riguarda il numero dei sistemi ad anello di cui e' complessivamente composta la rete PDH/SDH di TI, le loro consistenze sono indicativamente quantificate nella seguente tabella:

Tabella 1
Sistemi ad anello =====================================================================
| | Livello regionale | livello regionale Totale|livello locale| inferiore | superiore =====================================================================
1077 | 667 | 304 | 106
Fonte elaborazione AGCOM su notiziario tecnico TI n. 2 settembre 2002
55. Facendo riferimento alla topologia di rete di TI, il primo punto in cui e' tecnicamente possibile l'interconnessione per la fornitura del servizio di segmento terminale e' rappresentato dai nodi RED(15) di livello locale. Tale soluzione in considerazione dell'elevata capillarita' e dispersione geografica sul territorio dei nodi locali, nonche' dell'esiguo livello di penetrazione mediamente raggiunto delle reti degli operatori concorrenti, risulterebbe estremamente onerosa ed economicamente insostenibile per la totalita' degli operatori.
56. Le reti degli operatori concorrenti, essendo di piu' recente costruzione, utilizzano una topologia differente da quella di Telecom Italia. Tali reti sono costituite da MAN (Metropolitan Area Network) relative ad ambiti geografici locali in cui ciascun operatori ha investito in infrastrutture di rete e prevedono uno o piu' POP locali a secondo del livello di domanda dei servizi. I POP sono poi collegati attraverso backbone di lunga distanza. Le infrastrutture MAN sono tipicamente possedute dai soli operatori che domandano servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia e limitate ai soli ambiti geografici ove questi sono attivi. Dal punto di vista della topologia di rete degli OLO, pertanto, il confine tra i segmenti trunk e terminating dovrebbe essere determinato in funzione del livello gerarchico della rete di Telecom Italia raggiungibile con infrastrutture proprie da tutti gli operatori.
57. Tenendo in considerazione sia la topologia di rete di TI sia quella degli OLO, e' appropriato fissare il confine tra i due mercati in corrispondenza dei nodi della rete regionale di II livello della rete di trasmissione SDH di TI. I nodi di II livello regionale corrispondono, all'incirca, al livello SGT nella architettura della rete telefonica commutata. L'interconnessione agli SGT e' raggiunta da tutti gli operatori infrastrutturati, i quali, per la realizzazione dei propri servizi di traffico commutato, si dotano di backbone nazionali, o mediante infrastrutture proprie o acquistandoli da altri operatori.
58. Dall'analisi svolta discende che le condizioni di fornitura del servizio di segmenti di terminazione dovrebbero prevedere la suddivisione del territorio nazionale in bacini trasmissivi regionali in numero pari alle coppie di nodi di II livello di accesso alla rete nazionale contemplati dall'architettura di rete SDH/PDH di Telecom Italia.
59. In considerazione del fatto che in tutte le sedi SGT della rete telefonica di Telecom Italia sono presenti nodi regionali di II livello, e che diverse coppie di SGT sono sullo stesso anello regionale di secondo livello, e' possibile stimare che tale definizione del servizio comporti l'introduzione di circa venti bacini trasmissivi regionali.
60. Per poter accedere al servizio di terminating, ciascun OLO dovrebbe risultare interconnesso (ad es. perche' co-locato) con uno dei due nodi RED di livello II di TI, relativi al bacino trasmissivo regionale a cui appartiene il punto terminale di rete dove e' attestato l'utente. Al fine di evitare l'acquisto di risorse non necessarie, l'OLO dovra' poter accedere al servizio di segmento terminale anche a tutti i nodi di livello inferiore nel bacino trasmissivo regionale relativo al punto terminale desiderato.
61. Dalla definizione di segmento terminale discende quella di segmento trunk, come il servizio di trasporto di flussi a capacita' dedicata tra due nodi regionali di livello II di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi regionali diversi.
62. Al fine di poter accedere al servizio trunk l'OLO, in ciascuno dei due nodi di livello II raccordati, dovra' in alternativa:
- risultare interconnesso al nodo secondo le modalita' previste per tale servizio accessorio (ad es. perche' co-locato),
- aver acquistato un segmento di terminazione fino a tale nodo con caratteristiche di flusso di interconenssione,
- aver acquistato altri servizi all'ingrosso consegnati nel medesimo sito del nodo in oggetto, inclusi quelli basati sulla fornitura di componenti infrastrutturali;
63. Le modalita' di interconnessione dovrebbero essere comuni a tutti i servizi all'ingrosso, in quanto, l'utilizzo efficiente di flussi di interconnessione tra due reti diverse prevede la condivisione di questi ultimi per tutte le tipologie di traffico. A tal fine si osserva che la parte di trasporto SDH dei servizi terminating e di interconnessione utilizza i medesimi elementi di rete differenziandosi potenzialmente nella sola parte di accesso al punto terminale.
64. Si rileva, tuttavia, che l'attuale definizione del servizio di flusso di interconnessione per rete di telefonia pubblica non prevede alcuna limitazione geografica. I flussi di interconnessione rappresentano servizi intermedi essenziali necessari agli operatori concorrenti per interconnettersi ai nodi della rete di Telecom Italia al fine di accedere ai vari servizi all'ingrosso forniti da quest'ultima. In mancanza di tale prestazione, tutti gli operatori alternativi dovrebbero co-locarsi alle centrali di Telecom Italia sostenendo ingenti investimenti in infrastrutture difficilmente recuperabili nel lungo periodo. Inoltre, a causa dei limiti di spazio in centrale, l'accesso alla rete di Telecom Italia sarebbe precluso alla maggior parte degli operatori concorrenti con evidenti discriminazioni.
65. In ragione della funzione di accessorieta' dei flussi di interconnessione, la fornitura di tali servizi dovrebbe essere limitata ad un bacino trasmissivo regionale di riferimento e non dovrebbe essere effettuata per il trasporto di lunga distanza.
66. Il trasporto di lunga distanza tra diversi bacini trasmissivi regionali deve pertanto essere assicurato attraverso il servizio di segmenti trunk di linee affittate. L'accesso al servizio di trasporto di lunga distanza puo' pertanto avvenire attraverso il servizio accessorio dei flussi di interconnessione ai nodi RED delle rispettive regioni in cui l'operatore ha un punto di presenza.
67. Ricapitolando dall'analisi delle piattaforme trasmissive presenti in Italia, e' possibile definire i segmenti terminali di linee affittate come "capacita' dedicata tra l'utente ed un nodo RED di secondo livello presente all'interno del medesimo bacino trasmissivo cui l'utente appartiene". I segmenti terminali possono essere acquisiti dagli operatori e dagli ISP per collegare alla propria rete un generico punto terminale, per qualsiasi finalita' d'uso, inclusa quella di collegamento interno. Il servizio di "segmenti terminali di linee affittate" e' scomponibile a livello di rete in un elemento relativo alla rete di distribuzione locale (accesso) ed in un altro elemento relativo al trasporto di breve distanza corrispondente al collegamento trasmissivo tra la centrale locale e il nodo di consegna del servizio all'operatore richiedente. Per fruire dei segmenti terminali di linee affittate gli operatori devono necessariamente acquisire dei servizi accessori: i flussi di interconnessione ai nodi della rete dell'operatore dominante oppure i raccordi interni di centrale (qualora gli operatori siano co-locati).
68. Una volta definiti i segmenti terminating, ne deriva che i segmenti trunk sono definiti come "capacita' dedicata tra due nodi RED di secondo livello interni alla rete di trasporto di lunga distanza ed appartenenti a due diversi bacini trasmissivi regionali". Anche segmenti trunk sono fruibili dagli operatori solo se acquisiti congiuntamente ai servizi accessori di flussi di interconnessione o di raccordi interni di centrale.
69. Il servizio accessorio di flusso di interconnessione e' a sua volta assimilabile ad un terminating costituito da una tratta di accesso e da una tratta di trasporto.

----> Vedere Figura a pag. 45 del S.O. <----

70. Tutti i servizi di capacita' diretta attualmente sul mercato (circuiti parziali, collegamenti diretti wholesale e retail nonche' flussi di interconnessione) sono riclassificabili in termini di segmenti terminating e di segmenti trunk cosi' come definiti nei punti precedenti. In particolare, gli attuali circuiti parziali, i flussi di interconnessione di breve-media distanza sono classificabili come terminating. I collegamenti diretti wholesale e retail sono, invece, scomponibili in due componenti: un segmento teminating per la parte relativa all'accesso fino al nodo RED di secondo livello ed in un segmento trunk per la parte relativa al trasporto di lunga distanza.
71. Il valore dei ricavi dei segmenti di terminazione e dei segmenti trunk derivera' quindi dall'attuale valore dei ricavi riconducibili ai servizi di circuiti parziali, dei collegamenti diretti wholesale e retail nonche' dei flussi di interconnessione. Al termine del 2003, i ricavi totali di tali servizi ammontavano a circa 966 milioni di euro, suddivisi secondo quanto indicato nella figura 5.

----> Vedere Figura a pag. 45 del S.O. <----

72. E' necessario evidenziare che nella valutazione del valore del mercato sono state considerate congiuntamente le linee affittate wholesale e retail in quanto per lungo tempo gli operatori per motivi di economicita' dell'offerta hanno continuato ad acquistare circuiti retail ed utilizzarli come wholesale. E' pertanto prevedibile una migrazione dalle offerte retail ai nuovi servizi all'ingrosso.

CONCLUSIONI

73. Alla luce delle definizioni proposte, i mercati trunk e terminating, riguardando parti differenti della rete, rappresentano input intermedi complementari per la fornitura al dettaglio di capacita' dedicata per quegli operatori che non dispongono di un'infrastruttura proprietaria in grado di collegare tutte le sedi del cliente finale. Inoltre, i due segmenti di mercato possono essere utilizzati dagli operatori interconnessi in maniera indipendente l'uno dall'altro per la fornitura di altri servizi al dettaglio e all'ingrosso che necessitano di capacita' dedicata nella tratta trunk ovvero in quella terminating.
1 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire i servizi trunk e terminating sulla base delle considerazioni espresse dal punto 26 al punto 73?

3.3.1. Le osservazioni degli operatori
74. Telecom Italia ritiene che il confine di demarcazione tra i mercati trunk e terminating debba essere posto al nodo regionale di primo livello in ragione della propria rete trasmissiva e di quella degli altri operatori. Tale operatore non condivide inoltre l'inclusione dei flussi di interconnessione ai nodi della rete di Telecom Italia, in qualita' di servizio accessorio, all'interno delle analisi dei mercati 13 e 14 in quanto tali flussi dovrebbero essere impiegati per raccogliere i servizi a traffico di telefonia vocale e pertanto dovrebbero essere trattati nell'ambito delle analisi dei mercati 8, 9 c 10.
75. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di suddividere i mercati trunk e terminating al nodo regionale di secondo livello. Tuttavia gli operatori fanno presente che il servizio di terminating deve essere accessibile all'interno di un dato bacino regionale trasmissivo a qualsiasi nodo della rete di Telecom Italia e non solo ai cosiddetti nodi RED. In altre parole, il termine RED deve essere inteso come riferimento del tutto generico alla rete trasmissiva di Telecom Italia, senza cioe' implicare alcun vincolo tecnologico o amministrativo. Infine gli operatori ritengono che l'accesso alle risorse trasmissive di Telecom Italia deve essere consentito in tutti i casi in cui esso sia tecnicamente possibile; ovvero laddove l'operatore incumbent dispone di risorse trasmissive a capacita' dedicata che possano essere messe a disposizione di altri operatori.
76. Vodafone Omnitel condivide pienamente l'orientamento espresso dall'Autorita' di disciplinare la nuova modalita' di fornitura delle linee affittate come combinazione dei servizi trunk e terminating definiti sulla base della relativa analisi di mercato. Ciononostante tale operatore fa rilevare che al fine di implementare gli obblighi di fornitura dei segmenti trunk e terminating e' necessario un periodo transitorio di sperimentazione che si dovrebbe concludere al termine del 2006 senza pregiudicare gli effetti regolamentari relativi alle condizioni economiche.

3.3.2. Le conclusioni dell'Autorita'
77. L'Autorita', con il provvedimento di consultazione pubblica ha identificato, come nodo di demarcazione tra segmenti trunk e terminating, i nodi RED di secondo livello della rete di trasporto di Telecom Italia. Ai fini della individuazione del confine di demarcazione dei mercati rilevanti 13 e 14, sono state valutate le caratteristiche della topologia della rete di transito di Telecom Italia e il grado di sviluppo e di interconnessione delle reti degli operatori alternativi. In particolare, la demarcazione tra segmenti terminating e trunk e' stata individuata sulla base del livello di rete al quale sono maggiormente interconnessi gli operatori. La maggior parte degli operatori alternativi interconnette la propria rete ai nodi regionali di secondo livello. Tale livello di rete distingue nettamente le caratteristiche delle rete di trasporto di breve e media distanza dalla rete di trasporto di lunga distanza. La prima e' caratterizzata da una diffusione limitata principalmente alle aree a maggiore densita' di popolazione mentre la rete di trasporto di lunga distanza e' detenuta, anche se non per tutte le tratte, da diversi operatori alternativi. Cio' porta ad individuare la distinzione tra i due mercati in corrispondenza della discontinuita' nel grado di competizione. A questo riguardo, dalle risultanze della consultazione pubblica, l'Autorita' non ha rilevato elementi innovativi tali da giustificare una modifica dell'orientamento espresso con la delibera n. 153/05/CONS. L'Autorita' intende pertanto mantenere la suddivisione tra i due mercati in corrispondenza dei nodi di trasporto di accesso alla connettivita' nazionale individuati nell'ambito della proposta di provvedimento. Con riferimento a quanto segnalato dagli operatori nel processo di consultazione pubblica, l'Autorita' ritiene utile sottolineare che i segmenti trunk possono essere attestati a qualsiasi coppia di nodi appartenenti a due bacini regionali diversi, indipendentemente dall'apparato presente, purche' sussistano le condizioni tecniche per la consegna del circuito. Cio' al fine di evitare che distinzioni legate alla nomenclatura della rete possano comportare un diniego all'interconnessione di terzi operatori ai nodi della rete di Telecom Italia all'atto di richiesta di accesso ai servizi dei segmenti trunk.
78. Alla luce delle osservazioni espresse nel processo di consultazione pubblica, l'Autorita' richiamando espressamente le valutazioni effettuate nei considerati da 23 a 70 dell'Allegato B alla delibera n. 153/05/CONS ritiene che il mercato del prodotto dei segmenti terminating debba essere definito come il collegamento trasmissivo a banda dedicata tra punto il terminale di rete ed il generico nodo di rete di Telecom Italia interno al bacino regionale di pertinenza, cui sia tecnicamente possibile la consegna del circuito.
79. In modo speculare alla definizione del mercato dei segmenti terminating, l'Autorita' ritiene che il mercato n. 14 debba essere definito come il collegamento trasmissivo a banda dedicata tra nodi appartenenti a distinti bacini regionali trasmissivi.
80. I flussi di interconnessione costituiscono un servizio accessorio e necessario per fruire dei servizi trunk e terminating cosi' come di altri servizi all'ingrosso dalla rete di Telecom Italia. E' quindi evidente che gli obblighi in materia di flussi di interconnessione possono essere trattati nell'ambito di uno qualsiasi mercati rilevanti che include servizi la cui fruizione richiede l'impiego dei flussi di interconnessione.
81. Gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica, ad eccezione di Telecom Italia, concordano con l'orientamento espresso dall'Autorita' di voler estendere l'impiego dei flussi di interconnessione per raccogliere qualsiasi tipo di servizio (voce, dati,linee affittate) dai nodi della rete dell'operatore dominate.
82. L'Autorita', nel confermare l'orientamento espresso nella delibera n. 153/05/CONS, ritiene che i flussi di interconnessione debbano essere trattati nell'ambito della presente analisi quali servizi accessori alla fornitura tutti i servizi all'ingrosso per i quali Telecom Italia riceve obblighi regolamentari.

3.4. Le funzioni d'uso dei servizi di linee affittate all'ingrosso
83. Come gia' osservato, l'offerta di capacita' trasmissiva wholesale, sia trunk che terminating, e' rivolta ad operatori di rete fissa, di rete mobile e Internet Service Providers, che necessitano di acquistare capacita' trasmissiva come input per la fornitura di servizi a clienti finali o ad altri operatori del settore. Tali servizi comprendono, ma non si limitano, a servizi di linee affittate retail. Pertanto i servizi di trunk e terminating possono risultare direttamente collegati alle esigenze di fornitura del servizio di linee affittate agli utenti finali ovvero rappresentare un generico input, che gli operatori utilizzano per la fornitura di qualunque servizio di capacita' trasmissiva all'ingrosso e al dettaglio per gli utenti finali, gli altri operatori o per se stessi.
84. In base a tali considerazioni, i servizi all'ingrosso, sia trunk sia terminating, possono essere distinti, a seconda della loro funzione d'uso, nel seguente modo:
- Servizi di capacita' dedicata wholesale per retail (WpR), intendendo per tali la capacita' trasmissiva utilizzata come input per la fornitura di servizi di linee affittate nel mercato retail;
- Servizi di capacita' dedicata wholesale input generico (WIG), intendendo per tali la capacita' trasmissiva utilizzata come input per la fornitura di altri servizi di telecomunicazione;
85. Telecom Italia rappresenta l'unico operatore presente esclusivamente dal lato dell'offerta per entrambe le categorie di servizi (WpR e WIG); infatti, TI offre capacita' dedicata che viene utilizzata dagli OLO e dagli ISP sia per fornire servizi di linee affittate a livello retail, sia come input generico per la fornitura di altri servizi, ma, data la capillarita' della propria rete, non necessita di acquistare capacita' da altri operatori.
86. Gli altri operatori di rete fissa, sono presenti sia dal lato dell'offerta, sia dal lato della domanda. Dal lato dell'offerta possono essere distinti a loro volta in:
- Carriers che offrono quasi esclusivamente servizi WIG sul segmento trunk, essendo scarsamente focalizzati sui mercati retail;
- OLO che offrono entrambi i tipi di servizi, in funzione dell'eccesso di capacita' trasmissiva che si riscontra in alcuni punti della loro rete, sia sulla tratta trunk sia su quella terminating.
87. Sia i Carriers sia gli OLO sono presenti anche dal lato della domanda, come acquirenti di capacita' dedicata WIG per completare la copertura della propria rete. Gli OLO acquistano anche servizi WpR per poter effettuare la loro offerta di linee affittate nel mercato retail.
88. Gli operatori di rete mobile, invece, non sono presenti dal lato dell'offerta, ma solo dal lato della domanda, in quanto acquistano esclusivamente servizi WIG per il trasporto del traffico sulla propria rete. In termini di ricavi, la domanda degli operatori mobili rappresenta oltre il 50% dell'intero mercato all'ingrosso (trunk e terminating). Il peso di tali operatori arriva ad una quota ancora piu' significativa della domanda di mercato nelle classi di capacita' piu' elevata, se si considera che gli operatori mobili generalmente non acquistano collegamenti di capacita' inferiore ai 2 Mbit/s.
89. La suddivisione tra servizi WpR e WiG pone in evidenza la particolarita' del mercato all'ingrosso della capacita' dedicata per il quale viene meno la corrispondenza tra servizi retail ed wholesale. Mentre i primi servizi (WpR), infatti, sono definiti proprio in funzione dei mercati retail, i secondi (WIG) rappresentano la capacita' acquistata all'ingrosso da OLO, ISP e operatori mobili, per fornire al dettaglio servizi differenti dalle linee affittate.
90. Considerando la gamma di velocita' offerte nel mercato in esame, si puo' affermare che l'area di sovrapposizione fra le due funzioni d'uso dei servizi wholesale (WpR e WIG) si colloca nelle classi di velocita' medie ed alte. Le basse velocita' rappresentano, esclusivamente, servizi WpR, mentre le altissime velocita' si utilizzano unicamente nella fornitura di servizi WIG. Nella figura seguente e' rappresentata la differenziazione del mercato in funzione della tipologia di servizi acquistati e della relativa velocita' del collegamento.

----> Vedere Figura a pag. 49 del S.O. <----

3.5. I mercati merceologici
91. La nota esplicativa alla Raccomandazione prevede che, una volta definito il confine tra i mercati, l'Autorita' proceda a i) definire i mercati del prodotto dei segmenti terminating e trunk; ii) effettuare eventuali segmentazioni in base alla capacita' iii) determinare la dimensione geografica di entrambi i mercati (nazionale o sub-nazionale).
92. I confini di un mercato si determinano individuando i vincoli che un'impresa incontra nel fissare i prezzi. Esistono due tipi di vincoli competitivi: i) fino a che punto e' possibile per i clienti di un'impresa sostituire i beni o servizi forniti da quest'ultima con beni o servizi di altre imprese in seguito ad un aumento di prezzo (sostituibilita' dal lato della domanda); ii) fino a che punto e' possibile per altre imprese incrementare la produzione o passare alla produzione dei beni offerti dall'impresa considerata, in seguito ad un aumento di prezzo da parte di quest'ultima (sostituibilita' dal lato dell'offerta). Il test del monopolista ipotetico e' lo strumento comunemente utilizzato per valutare sia la sostituibilita' dal lato della domanda, sia la sostituibilita' dal lato dell'offerta.
93. Nel seguito e' riportata l'analisi di sostituibilita' dal lato delle domanda e dal lato dell'offerta per entrambi i mercati, terminating e trunk, al fine di giungere ad una definizione dei due mercati del prodotto, tenendo in considerazione le opinioni espresse dagli operatori a tal proposito.

3.6. Mercato terminating
94. Al fine di definire il mercato terminating del prodotto e' necessario valutare:
a. Se il mercato dei segmenti terminating sia distinto dal mercato degli altri servizi dati, ed in particolare, da quello dei servizi condivisi simmetrici ed asimmetrici;
b. Se il mercato dei segmenti terminating debba essere articolato in base alle diverse capacita' o se esista un unico mercato per tutte le capacita' offerte.
a) Mercato terminating vs. altri servizi dati
95. Per quanto riguarda il segmento terminating, al fine di individuare i servizi che rientrano nel mercato del prodotto, puo' risultare utile richiamare la definizione del servizio di linea affittata al dettaglio. Quest'ultimo e' definito come un collegamento permanente tra due sedi d'utente ad uso esclusivo di quest'ultimo con capacita' garantita, trasparente e non condivisa con altri utenti. Si tratta di collegamenti dedicati con banda costante e a costanza di ritardo trasmissivo. Tale capacita' e' simmetrica e puo' essere utilizzata per veicolare qualunque tipo di contenuto (voce, dati, immagini), compatibilmente con la banda disponibile.
96. Date le caratteristiche del servizio di linee affittate al dettaglio, i corrispondenti input devono essere in grado di garantire a livello retail una capacita' non condivisa e simmetrica; tale capacita' puo' essere utilizzata per qualsiasi tipologia di impiego quali il trasporto voce e/o dati e da qualsiasi tipologia di utenza, finale o operatore di comunicazioni.
97. Un discorso diverso vale per i servizi dati condivisi, sia asimmetrici sia simmetrici. Infatti, tali servizi, fornendo capacita' condivisa, possono non garantire caratteristiche qualitative paragonabili con quelle delle linee affittate. In generale i circuiti a banda condivisa possono essere impiegati per un minor numero di applicazioni rispetto a quelli con capacita' dedicata (ad esempio non sono adatti al trasporto di traffico vocale PCM), presentano costi minori (grazie all'uso condiviso delle risorse) e hanno spesso connessioni di accesso asimmetriche poiche' per l'accesso dati non e' richiesta una elevata capacita' di uplink. A riprova del differente tipo di utilizzo si consideri anche che e' estremamente difficile ed in genere oneroso trovare servizi con caratteristiche di qualita' di servizio garantita (disponibilita' annua, assurance ridotto, etc.) per servizi a banda condivisa, mentre i servizi a banda dedicata di norma includono SLA piu' stringenti.
98. Considerate tali caratteristiche, non appare verosimile ritenere che gli acquirenti di capacita' dedicata nella tratta terminating decidano di passare all'acquisto di capacita' condivisa, simmetrica o asimmetrica, in seguito ad un eventuale incremento di prezzo (SSNIP).
99. Per le ragioni appena esposte, e' evidente che i servizi condivisi non sono sostituibili con i servizi di capacita' dedicata e, pertanto, non devono essere inclusi nel mercato rilevante del segmento terminating. Viceversa tutti i collegamenti di capacita' non condivisa, simmetrica e trasparente da un punto terminale ad uno specifico punto di aggregazione vanno inclusi nel mercato rilevante del segmento terminating. Queste funzionalita', infatti, sono offerte utilizzando gli stessi componenti di rete e la stessa tecnologia dei segmenti terminali delle linee affittate e, come questi ultimi, sono caratterizzati dall'esistenza di forti barriere all'entrata di tipo strutturale dovute ai costi non recuperabili ed alle economie di scala e di diversificazione che costituiscono un vantaggio dal punto di vista competitivo per l'operatore dominante.
100. Alla luce di queste considerazioni si rende necessario evidenziare che i circuiti a banda simmetrica non condivisa includono applicazioni particolari diverse dalla fornitura di capacita' dedicata agli utenti finali e che pure rientrano a pieno titolo nel mercato del prodotto. I circuiti a banda simmetrica non condivisa sono infatti impiegati come componenti intermedi per la fornitura di altri servizi, come nel caso del raccordo tra due operatori (ad es. un carrier ed un ISP) o nel caso di un operatore che raccordi due sue nodi di rete (ad es. nel backhaul delle stazioni radio base -SRB).
101. Il caso del raccordo tra nodi di due operatori richiede il ricorso alle medesime componenti impiantistiche impiegate nei segmenti terminali ed e' pertanto soggetto alle medesime barriere che si rilevano nella realizzazione di un accesso in CDN alla sede di cliente finale.
102. I servizi di backhaul delle SRB forniscono capacita' dedicata tra l'SRB di un operatore mobile ed un suo punto di presenza presso la rete dell'operatore che fornisce tale connettivita'. I servizi di backhaul delle SRB sono input wholesale per la fornitura di servizi di telefonia mobile retail.
103. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' necessario considerare sia la concorrenza attuale, sia la concorrenza potenziale. La prima e' costituita dai servizi all'ingrosso su rete proprietaria utilizzati dagli OLO per fornire servizi al dettaglio. Questi ultimi anche se al momento utilizzano tale capacita' solo per fornire servizi retail alla propria clientela, teoricamente sarebbero in grado di offrire capacita' dedicata a livello wholesale in seguito ad un incremento di prezzo (SSNIP) da parte di un ipotetico monopolista dei segmenti terminali. Tuttavia e' poco probabile che gli OLO che hanno sostenuto ingenti investimenti per arrivare autonomamente a raggiungere i clienti finali decidano di rinunciare a tali clienti ed ai proventi da questi ultimi derivanti.
104. Per tale ragione si puo' affermare che la sostituibilita' dal lato dell'offerta non sia attuabile in una scala tale da poter condizionare il prezzo di un ipotetico monopolista. A tale conclusione si giunge anche se si considera che, per velocita' fino ai 2Mbit/s, l'ULL costituisce un sostituto dal lato dell'offerta di una linea affittata e, pertanto, tutti gli operatori che utilizzano l'ULL potrebbero teoricamente decidere di offrire linee affittate a livello retail.
105. Per quanto riguarda la concorrenza potenziale, e' poco probabile che un incremento di prezzo dei segmenti terminali comporti l'ingresso sul mercato di nuovi operatori. Infatti, qualunque operatore, al fine di passare rapidamente alla fornitura di segmenti terminating, dovrebbe sostenere ingenti investimenti. Anche in questo caso, pertanto, si ritiene che la sostituibilita' dal lato dell'offerta non sia attuabile in una scala tale da poter condizionare il prezzo di un ipotetico monopolista.

CONCLUSIONI

106. Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che il mercato terminating sia distinto dal mercato degli altri servizi dati condivisi, simmetrici ed asimmetrici.
2 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di escludere i servizi a banda condivisa dal mercato rilevante dei segmenti di terminazione?

3.6.1. Le osservazioni degli operatori
107. Ad eccezione di due operatori di rete fissa che non hanno espresso alcuna posizione in merito a tale tematica, tutti gli altri operatori, sia di rete mobile sia di rete fissa rispondenti alla consultazione (8 operatori), hanno espresso osservazioni favorevoli all'esclusione dei servizi a banda condivisa dai mercati rilevanti dei segmenti trunk e terminating.
108. La principale ragione di esclusione dei servizi a banda condivisa dai mercati in questione e' legata al differente livello qualitativo in termini di capacita' trasmissiva garantita rispetto ai segmenti trunk e terminating caratterizzati da capacita' trasmissiva dedicata.

3.6.2. Le conclusioni dell'Autorita'
109. Le risultanze delle osservazioni espresse dagli operatori nella consultazione pubblica hanno messo in evidenza la correttezza dell'analisi svolta dall'Autorita' in merito all'esclusione dei servizi a banda condivisa dai mercati rilevanti n. 13 e 14.
110. L'Autorita', pertanto, richiamando espressamente le considerazioni effettuate nei considerati da 71 a 94 dell'Allegato B alla delibera n. 153/05/CONS ritiene di dover confermare l'orientamento espresso nella domanda n. 2 del documento di consultazione pubblica escludendo i servizi a banda condivisa dai mercati rilevanti dei segmenti trunk e terminating.

3.7. Segmentazione del mercato terminating in base alla capacita'
111. Per quanto riguarda l'opportunita' di definire un unico mercato per tutte le capacita' offerte o articolare il mercato terminating in base alle diverse velocita' trasmissive, e' necessario in primo luogo verificare se esista o meno un punto di rottura nella catena di sostituzione tra le diverse velocita'. In altri termini occorre valutare se un aumento di prezzo dei servizi di una particolare capacita' da parte di un monopolista ipotetico indurrebbe gli acquirenti ad acquistare circuiti a capacita' maggiore o minore, al punto da rendere quell'aumento di prezzo non profittevole.
112. Affinche' due prodotti siano sostituibili dal lato della domanda, devono risultare sostituibili dal punto di vista funzionale. In questo senso e' fuor di dubbio che, nella maggior parte dei casi, i multipli di circuiti a bassa capacita' siano sostituti dei circuiti a maggiore capacita' e viceversa. Pertanto, si potrebbe concludere che a seguito di un aumento di prezzo dei circuiti di una particolare classe di capacita', una parte rilevante degli utenti sarebbe in grado di passare all'utilizzo di collegamenti di classi di capacita' attigue, rendendo non profittevole l'aumento di prezzo in una singola classe di velocita'.
113. Tuttavia, nel considerare l'opportunita' di segmentare il mercato terminating in funzione delle diverse classi di velocita', bisogna tener presente che l'analisi di sostituibilita', tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, dipende strettamente dalla capillarita' delle reti di accesso alternative. Pertanto, si rende necessario anticipare in questa sede alcune delle considerazioni che verranno sviluppate per la definizione geografica del mercato.
114. Dal punto di vista dell'acquirente, infatti, la sostituibilita' e' nulla se non esiste la possibilita' di rivolgersi a fornitori alternativi del servizio. Per tale tipologia di acquirenti la sostituibilita' non dipende dalla particolare classe di velocita' domandata, infatti, se esiste un unico fornitore e' verosimile che questo fissi simultaneamente i prezzi in modo da massimizzare il profitto per tutte le classi di velocita' offerte. In tal caso, pertanto, la segmentazione per classi di capacita' e' irrilevante.
115. La sostituibilita' dal lato della domanda e', quindi, ristretta alla classe di utenti servita da piu' fornitori di segmenti terminali. Solo per tale categoria di acquirenti, un aumento del prezzo dei collegamenti in una determinata classe di velocita' potrebbe indurre uno spostamento nelle classi di velocita' attigue, rendendo inefficace l'aumento di prezzo del monopolista ipotetico. Tale spostamento risulterebbe, in ogni caso, condizionato dagli switching cost che l'utente dovrebbe sostenere per passare ad un diverso fornitore.
116. Dal punto di vista dell'offerta, bisogna considerare sia la concorrenza attuale sia la concorrenza potenziale. Come precedentemente evidenziato, gli operatori che hanno sviluppato una propria rete di accesso sono in grado di offrire tempestivamente qualunque classe di velocita' domandata dall'utente, rendendo in tal modo non profittevole l'aumento di prezzo in una singola classe di velocita' da parte di un monopolista ipotetico.
117. Per quanto riguarda la concorrenza potenziale, e' poco probabile che un incremento di prezzo di una particolare classe di capacita' dei segmenti terminali comporti l'ingresso sul mercato di nuovi operatori solo per quella particolare classe. Infatti, come precedentemente rilevato, gli operatori che hanno sviluppato una propria rete di accesso sono in grado di offrire tempestivamente qualunque classe di velocita' domandata dall'utente, mentre gli operatori che non hanno una rete di accesso, al fine di passare rapidamente alla fornitura di segmenti terminating, dovrebbero sostenere ingenti investimenti. Anche in questo caso, pertanto, si ritiene che la sostituibilita' dal lato dell'offerta non sia attuabile in una scala tale da poter condizionare il prezzo di un ipotetico monopolista.

CONCLUSIONI

118. Tenendo conto dell'effettiva diffusione sul territorio di reti di accesso alternative, si puo' concludere che le condizioni concorrenziali non mutano significativamente al mutare della classe di velocita' del collegamento. Di conseguenza, l'articolazione dei servizi terminating per classe di capacita' non appare un criterio rilevante per la segmentazione del mercato in esame e si ritiene opportuno definire un unico mercato.
3 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un unico mercato per i segmenti di terminazione non differenziato per capacita'?

3.7.1. Le osservazioni degli operatori
119. Telecom Italia ritiene opportuna una segmentazione del mercato n. 13 in segmenti terminali a medio-bassa capacita' (fino a 2Mbps inclusa) e segmenti terminali a alta capacita' (34Mbps e superiore). Tale operatore ritiene infatti che i segmenti terminating con capacita' trasmissiva superiore a 2Mbps debbano essere realizzati attraverso tecnologie in fibra ottica che richiedono la realizzazione di progetti ad hoc. In un tale contesto, il mercato dei segmenti terminali ad alta capacita' trasmissiva presenterebbe caratteristiche concorrenziali in quanto gli investimenti necessari alla fornitura del servizio sarebbero realizzabili da tutti gli operatori.
120. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastwcb, Tiscali, Vodafone Omnitel, e Wind hanno prospettato una posizione favorevole alla definizione di un unico mercato rilevante per i segmenti terminating, non distino in funzione della capacita' trasmissiva. Tale posizione e' suffragata dal fatto che i segmenti terminating non presentano punti di rottura nella catena di sostituzione tra diverse capacita' trasmissive, ne' dal lato della domanda, ne' dal lato dell'offerta.

3.7.2. Le conclusioni dell'Autorita'
121. L'Autorita' rileva che un solo operatore di rete fissa propone di segmentare il servizio di terminating in relazione alla capacita' trasmissiva del circuito; tutti gli altri operatori rispondenti alla consultazione pubblica, invece, non ritengono corretta un'ulteriore separazione del mercato 13 in piu' segmenti di mercato.
122. La segmentazione di un mercato in piu' fasce di capacita' trasmissiva (bassa, media, alta) e' resa difficile dal cambio tecnologico e dal conseguente mutamento della domanda dei consumatori in termini di banda richiesta. In altre parole, il progresso tecnologico consente in intervalli di tempo sempre piu' ristretti di incrementare la capacita' trasmissiva su portanti in rame senza la necessita' di effettuare nuovi investimenti per la realizzazione di portanti in fibra. A questo proposito, Telecom Italia fornisce alla propria clientela affari (al dettaglio) un'offerta denominata HighBusiness la quale permette una connettivita' bilanciata su rame e protocollo Ethernet con velocita' pari a 4, 8 e a 9 Mbps.
123. L'offerta Highbusiness si rivolge ad aziende che hanno l'esigenza di contenere i costi delle proprie infrastrutture pur avendo la necessita' di poter disporre di soluzioni di accesso ad Internet ad alta velocita', utilizzando, per fare questo, portanti in rame.
124. Anche sulla base degli standard ETSI, l'Autorita' ha rilevato che su singola coppia in rame e' possibile trasmettere simmetricamente fino a 28,288 Mbps.
125. Lo sviluppo delle tecnologie xDSL non permette di definire in maniera univoca e nel lungo periodo una soglia di capacita' trasmissiva al di sotto e al sopra del quale sono necessari rispettivamente portanti trasmissivi in rame e fibra ottica.
126. Vale peraltro la pena richiamare le valutazioni svolte dall'Autorita' in merito alla catena di sostituzione presente nell'offerta delle differenti capacita' trasmissive dei servizi terminating secondo la quale un incremento significativo e non transitorio del prezzo di una data capacita' comporterebbe uno spostamento piu' che proporzionale della domanda verso capacita' trasmissive inferiori o superiori.
127. Cio' premesso, l'Autorita' ritiene che il mercato rilevante n. 13 debba essere composto dai segmenti terminating in tecnologia CDA e CDN con capacita' trasmissive da 64 Kbps a 2,5Gbps nonche' dai flussi di interconnessione, in qualita' di servizio accessorio, di pari capacita' necessari per raccogliere il servizio dei segmenti terminating dai nodi della rete di Telecom Italia.

3.8. Mercato trunk
128. Al fine di definire il mercato trunk del prodotto e' necessario valutare:
a. Se il mercato delle linee affittate trunk sia distinto dal mercato terminating;
b. Se il mercato trunk debba essere segmentato in piu' mercati in base alla capacita'.
a) Servizi trunk vs servizi terminating
129. Dal lato della domanda, i servizi trunk e terminating non sono sostituibili in quanto vengono forniti utilizzando elementi diversi della rete e di conseguenza soddisfano funzioni d'uso differenti. Ad esempio, come si e' gia' avuto modo di osservare, i servizi trunk e terminating sono per definizione input complementari per la fornitura di servizi di linee affittate retail.
130. Dal lato dell'offerta un ipotetico monopolista in uno dei due segmenti in esame sarebbe limitato dalla concorrenza da parte degli operatori attivi nell'altro segmento, in quanto questi ultimi non potrebbero trasferire la propria offerta da un tipo di servizio all'altro in tempi brevi, senza sostenere ingenti investimenti.
b) Segmentazione in base alla capacita'
131. Non si ritiene appropriato ne' dal punto di vista teorico ne' dal punto di vista pratico definire mercati trunk distinti in base alla capacita'. Infatti il mercato trunk presenta una elevata flessibilita' tecnica nel dimensionamento dei flussi trasmissivi. In tal senso, un mercato trunk ristretto ad una capacita' particolare, puo' essere facilmente ampliato per comprendere altre capacita' attraverso procedure di aggregazione e ripartizione delle necessita' di banda.

CONCLUSIONI

132. Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che il mercato trunk sia distinto dal mercato terminating e che non sia opportuno effettuare una segmentazione del mercato trunk in base alla capacita'.
4 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un mercato rilevante dei segmenti trunk distinto dal mercato dei segmenti terminating non differenziando in base alle capacita' trasmissive?

3.8.1. Le osservazioni degli operatori
133. Telecom Italia ritiene che il punto di demarcazione tra mercati trunk e terminating debba essere identificato con il nodo regionale di primo livello. In funzione di tale definizione tale operatore ritiene corretto separare il mercato trunk dal mercato terminating in quanto si tratta di servizi complementari e non sostituibili necessari alla realizzazione di linee affittate.
134. Tale operatore inoltre fa presente che la capacita' trasmissiva dei segmenti trunk non e' mai inferiore a 2Mbps.
135. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel, e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di identificare un unico mercato trunk non differenziato per capacita' trasmissive. I mercati trunk e terminating, infatti, sono distinti per gli evidenti motivi di carattere tecnico descritti al par. 104 del documento di consultazione dell'Autorita'. In merito alla possibilita' di differenziare il mercato trunk in funzione della capacita' trasmissiva, gli operatori fanno presente che le tecnologie trasmissive progressivamente introdotte in rete dagli operatori (SDH, WDM, DWDM, ecc.) forniscono un elevatissima flessibilita' nel dimensionamento della capacita' trasmissiva.

3.8.2. Le conclusioni dell'Autorita'
136. Le risultanze della consultazione pubblica non hanno fornito elementi innovativi circa la necessita' di suddividere il mercato dei segmenti trunk in relazione alle diverse capacita' trasmissive.
137. In merito alla suddivisione del mercato n. 14 in ulteriori segmenti di mercato derivanti dalle diverse capacita' trasmissive, l'Autorita' ritiene, per le ragioni esposte nei considerati da 104 a 107 dell'Allegato B alla delibera n. 153/05/CONS, che i segmenti trunk costituiscano un unico mercato all'interno del quale non e' necessaria alcuna suddivisione in sottomercati.
138. L'Autorita' ritiene, inoltre, che le capacita' trasmissive inferiori a 2Mbps non costituiscano una quota significativa del mercato e un dimensionamento efficiente dei collegamenti diretti di lunga distanza e che pertanto non debbano essere incluse all'interno del mercato n. 14.
139. In conclusione, l'Autorita' ritiene che il mercato n. 14 sia costituito dai segmenti trunk di capacita' da 2Mbps (inclusa) a 25Gbps (inclusa) e che i flussi di interconnessione nonche' i raccordi interni di centrale costituiscano un servizio accessorio necessario anche alla raccolta dei segmenti trunk.

3.9. Il mercato geografico
140. Le linee guida prevedono che, una volta identificato il mercato del prodotto rilevante, si debba procedere alla definizione della dimensione geografica del mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le condizioni della concorrenza sono simili, o sufficientemente omogenee, e che puo' essere distinta dalla aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il paragrafo 56 delle Lince Guida chiarisce "Per definire un mercato geografico non e' necessario che le condizioni della concorrenza tra gli operatori o fornitori di servizi siano perfettamente omogenee. E' sufficiente che esse siano simili o sufficientemente omogenee e si puo', quindi, ritenere che solo le aree in cui le condizioni della concorrenza sono eterogenee non costituiscano un mercato uniforme". Le considerazioni volte a valutare la dimensione del mercato geografico dei segmenti terminali e trunk sono analoghe a quelle svolte per i mercati retail delle linee affittate.
141. Infatti, considerata l'esigenza da parte dell'utente di disporre di un collegamento tra due sedi geograficamente distanti, e non tra generiche localita' geografiche, l'effettiva concorrenza si puo' esercitare solamente se esiste un'offerta competitiva, che include le tratte terminali del collegamento (dalla sede utente al nodo di rete dell'operatore). Anche in questo caso, pertanto, non e' sostenibile l'ipotesi di esistenza di sostituibilita' dal lato della domanda e dal lato dell'offerta per segmenti terminali o trunk in aree geografiche differenti. Dal lato della domanda, infatti, non e' plausibile sostenere che un segmento terminale o trunk che collega due particolari punti possa essere sostituibile con uno che collega altri due punti.
142. Per le ragioni appena esposte un approccio puramente teorico richiederebbe l'identificazione dei mercati, sia trunk sia terminating, on a route by route basis ed il test del monopolista ipotetico in senso stretto porterebbe a definire tanti mercati quanti sono i singoli collegamenti, introducendo una complessita' tale da rendere discutibili i benefici dell'attivita' regolamentare. Nella pratica, pertanto, si dovra' arrivare ad un livello di aggregazione superiore, che potra' essere, a seconda delle risultanze dei dati, un set limitato di routes, o, al limite, l'intero mercato nazionale.
143. Cio' premesso, e' evidente che quel che rileva maggiormente nella definizione geografica del mercato e' valutare se un acquirente del segmento terminating o trunk si trova a fronteggiare condizioni di mercato diverse a seconda dell'arca geografica in cui e' situato.
Dimensione geografica dei segmenti terminali
144. Per quanto riguarda il segmento terminating, indubbiamente esistono alcune aree, identificabili con le maggiori aree metropolitane, in cui gli OLO hanno sviluppato reti proprietarie alternative a quella di Telecom Italia. Di conseguenza, le condizioni di mercato in tali aree sono differenti da quelle in cui TI continua ad essere l'unico possibile fornitore di segmenti terminali. D'altra parte, l'esistenza nelle citta' di una o piu' reti metropolitane ad alta capacita' (Metropolitan Arca Network - MAN) non garantisce comunque la totale raggiungibilita' delle sedi di utente, in quanto la connettivita' dipende dalla capillarita' della rete.
145. Inoltre, se si tiene conto del fatto che il mercato terminating, almeno in parte, costituisce un input essenziale per il mercato delle linee affittate retail e quest'ultimo e' un servizio generalmente offerto sull'intero territorio nazionale, l'esistenza di alcune aree geografiche, nelle quali si riscontra un maggior livello di concorrenza dovuto alla presenza di operatori alternativi, non pare costituire un vincolo di prezzo effettivo al comportamento dell'ipotetico monopolista nazionale. Si conclude quindi che il mercato terminating ha un'estensione geografica nazionale.
Dimensione geografica dei segmenti trunk
146. Per il mercato trunk valgono considerazioni analoghe a quelle appena effettuate per il terminating. Anche in questo caso, infatti, esistono alcune direttrici in cui si riscontra una maggiore pressione competitiva. In Italia, negli ultimi anni, si e' assistito allo sviluppo di un significativo numero di backbone alternativi a quello di TI, che sono stati realizzati con il ricorso alle principali infrastrutture civili (autostrade, reti ferroviarie, reti elettriche, reti gas) e che collegano le principali aree metropolitane.
147. Tuttavia, l'esistenza di un limitato numero di direttrici, in cui operano piu' fornitori del medesimo servizio, non significa di per se' che per un ipotetico monopolista non risulti profittevole un incremento di prezzo (SSNIP). In altre parole, la presenza di network alternativi in un alcune direttrici non costituisce un vincolo di prezzo per l'ipotetico monopolista. Quanto appena affermato discende dal fatto che i servizi trunk vengono acquistati al fine di garantire servizi di telecomunicazione alla clientela finale, servizi che, pur non essendo limitati alla sola categoria delle linee affittate, sono comunque offerti prevalentemente su base nazionale.
148. Inoltre, si consideri che lo sviluppo di infrastrutture alternative a quelle dell'incumbent ha seguito una logica demand-oriented, ossia gli investimenti si sono concentrati in quelle direttrici che collegano le aree a maggior concentrazione di potenziali utenti. Di conseguenza, gli operatori che posseggono un network alternativo, per poter realizzare la propria offerta su base nazionale, necessitano di acquistare capacita' trasmissiva per le direttrici non servite dai propri networks. La maggior parte di tali direttrici possono essere offerte esclusivamente da un operatore che possegga un network costruito perseguendo l'obiettivo di ottenere una copertura completa ed omogenea del territorio nazionale.
149. Pertanto, in risposta all'aumento dei prezzi del monopolista nazionale, un OLO valuterebbe la convenienza di sostituire il fornitore di servizi trunk, per le direttrici servite da piu' network ma non dal proprio. Tale sostituzione, dal punto di vista economico, implica la necessita' di concludere piu' di un contratto, e, al limite, nel caso in cui ciascuna direttrice sia servita da un network diverso, di porre in essere un numero di contrattazioni pari al numero delle direttrici servite da piu' di un network. A cio' si dovra' aggiungere necessariamente un contratto con il monopolista nazionale, per quelle direttrici servite esclusivamente dal network di quest'ultimo. In alternativa, lo stesso operatore potrebbe decidere di continuare a rivolgersi al monopolista nazionale e soddisfare le sue necessita' di trasporto di flussi di comunicazione fra le diverse aree del territorio nazionale non servite dal proprio network con un'unica transazione.
150. In considerazione degli elevati costi fissi che caratterizzano i contratti di fornitura di servizi trunk, l'aumento di spesa dovuto al nuovo pricing del monopolista nazionale risulterebbe, per la maggior parte degli operatori che acquistano segmenti trunk, notevolmente inferiore all'aumento dei costi di transazione, che deriva dalla moltiplicazione dei contratti implicita nella sostituzione del fornitore per le direttrici servite da piu' network. Di conseguenza, si puo' ragionevolmente concludere che la sostituibilita' dal lato della domanda non sia attuabile in una scala tale da poter condizionare il prezzo di un ipotetico monopolista nazionale e che, pertanto, anche il mercato trunk abbia un'estensione geografica nazionale.

CONCLUSIONI

151. Alla luce delle considerazioni appena svolte si conclude che sia il mercato trunk sia il mercato terminating abbiano una estensione geografica nazionale.
5 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di considerare nazionale l'ambito geografico dei mercati dei segmenti trunk e terminating?

3.9.1. Le osservazioni degli operatori
152. In merito alla dimensione geografica del mercato n. 13, Telecom Italia non condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorita'. In base alla metodologia delle Guidelines della Commissione, tale operatore propone che siano identificati i seguenti mercati geografici separati:
1) mercato dei segmenti terminali di linee affittate nei 6 principali distretti (Milano, Torino, Genova, Bologna, Roma e Napoli);
2) mercato dei segmenti terminali di linee affittate in tutti gli altri distretti d'Italia.
153. Telecom Italia ritiene che nei sei principali distretti telefonici le condizioni competitive siano sufficientemente omogenee e diverse, soprattutto in ottica prospettica, da quelle prevalenti nei restanti distretti. Gli operatori alternativi, infatti, avrebbero lanciato i propri servizi adottando una strategia di graduale copertura del territorio, concentrando gli investimenti infrastrutturali inizialmente nelle principali aree urbane, caratterizzate da elevata densita' di utenti, per poi estendere le proprie infrastrutture alle realta' minori. Di conseguenza, tale operatore ritiene appropriato segmentare geograficamente i mercati nei sei principali distretti telefonici e nel resto del territorio nazionale.
154. Per quanto riguarda i confini geografici del mercato n. 14, Telecom Italia ritiene che le infrastrutture di lunga distanza hanno raggiunto un significativo livello di sviluppo sul territorio nazionale. In 14 citta' sono presenti con la propria rete almeno tre operatori alternativi. Poiche' tra queste 14 citta' si concentra la quasi totalita' del mercato dei circuiti di trunk, Telecom Italia ritiene che tale mercato non debba essere soggetto a nessun obbligo ex ante e richiede che in via subordinata, il mercato geografico rilevante sia individuato esclusivamente su quel numero residuale di direttrici per le quali c'e' una domanda di servizi trunk evadibile da un solo operatore.
155. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di voler definire i confini geografici dei mercati n. 13 e 14 a livello nazionale. Tali operatori ritengono che in Italia il mercato dell'offerta di linee affittate sia caratterizzato da condizioni di omogeneita' su tutto il territorio nazionale sia con riferimento alla gamma dei prodotti offerti sia ai prezzi praticati alla clientela finale.
156. Anche nelle aree urbane caratterizzate dalla presenza di reti alternative di operatori entranti, gli scenari competitivi non presentano delle specificita' tali da giustificare la individuazione di mercati locali non essendo gli operatori locali in grado di competere quanto a livello di diffusione di rete che a condizioni di servizio con l'operatore ex monopolista. Piu' in particolare, l'offerta dell'operatore ex-monopolista alla clientela non risulta differenziata sul territorio in ragione della maggiore o minore pressione competitiva. Anche nelle aree in cui gli operatori concorrenti sono presenti con infrastrutture di rete proprie non sempre sono in grado di competere con l'operatore ex-monopolista nell'acquisizione di clienti multisede localizzati sull'intero territorio nazionale in quanto le infrastrutture degli OLO non sono diffuse in modo capillare sul territorio come quelle dell'operatore dominante.

3.9.2. Le conclusioni dell'Autorita'
157. Le risultanze della consultazione pubblica evidenziano che tra tutti gli operatori rispondenti solo un operatore di rete fissa non condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un ambito geografico nazionale per i mercati n. 13 e 14.
158. Per quanto riguarda il mercato geografico rilevante dei segmenti terminating, l'Autorita' rileva che non sussistono significative differenze sul grado di competizione presente nelle principali citta' rispetto al resto del territorio nazionale. A questo proposito, giova rilevare che la presenza di operatori alternativi nelle principali citta' italiane con le cosiddette infrastrutture MAN (Metropolitan Area Network) non implica la possibilita' di servire tutti clienti situati in tali citta'. Tale infrastruttura di rete rappresenta, infatti, la rete di trasporto di breve-media distanza in grado coprire il territorio urbano collegando i principali stadi di linea. Anche nelle maggiori citta', tuttavia, taluni stadi di linea non sono collegati da MAN degli operatori alternativi e sono accessibili sono attraverso l'interconnessione alla rete di trasporto di Telecom Italia domandando il servizio di fornitura dei segmenti terminating. Una quota significativa di segmenti terminating e' destinata a servire clienti affari multisede che possono essere situati in aree urbane densamente popolate i cui stadi di linea di pertinenza non sono raggiunti dalle infrastrutture MAN degli operatori alternativi. Cio' e' dovuto al fatto che il raggiungimento di tutti gli stadi di linea attraverso investimenti massicci con infrastrutture di rete proprie richiede di disporre ex ante di un significativo parco clienti in grado di sfruttare le economie scala e di ripartire gli elevati investimenti fissi iniziali su un numero considerevole di clienti. In assenza di tali economie gli investimenti degli operatori alternativi possono essere realizzati esclusivamente in modo graduale, mirando le proprie offerte, basate su infrastrutture di rete proprietarie, alle aree con un piu' alto tasso di clientela affari.
159. I segmenti terminating includono al proprio interno elementi relativi alla rete di accesso che come noto rappresenta tuttora un essential facility economicamente non duplicabile fornita quasi esclusivamente da Telecom Italia sia all'ingrosso sia al dettaglio.
160. Cio' fa si' che la maggiore infrastrutturazione degli operatori alternativi nelle principali citta' non influenza in modo significativo il livello competitivo dei segmenti terminating a livello urbano o regionale.
161. Sulla base di quanto premesso l'Autorita' richiamando espressamente le valutazioni espresse nei considerati da 108 a 113 dell'Allegato B alla delibera n. 153/05/CONS ritiene che i confini del mercato geografico rilevante n. 13 debbano avere ambito nazionale.
162. In merito al mercato geografico dei segmenti trunk, l'Autorita' ha rilevato che un numero limitato di operatori alternativi di rete fissa detiene infrastrutture relative al trasporto di lunga distanza per alcune principali direttrici. I portanti trasmissivi di lunga distanza degli operatori alternativi sono diffusi prevalentemente nelle aree centro-settentrionali del Paese. Il singolo operatore concorrente di Telecom Italia non e' in grado di coprire l'intero territorio nazionale con la propria infrastruttura di rete di lunga distanza in quanto la realizzazione di una rete nazionale completa e' ancora in fase di realizzazione. La domanda di segmenti trunk da parte del singolo cliente non si concentra necessariamente su una specifica direttrice ma puo' richiedere il collegamento di piu' sedi situate all'interno di diverse regioni. Conseguentemente, un operatore alternativo che intende servire i clienti multi-sede potrebbe essere costretto a rivolgersi ad un numero rilevante di operatori diversi da Telecom Italia sostenendo ingenti costi di transazione e di interconnessione verso piu' operatori per essere in grado di coprire l'intero territorio nazionale con il servizio di lince affittate.
163. In conclusione, la presenza di infrastrutture di rete alternative a quella di Telecom Italia non ha mutato in modo significativo in ambito regionale il livello concorrenziale del trasporto di lunga distanza in quanto la domanda dei segmenti trunk e' rivolta al collegamento di piu' sedi dello stesso cliente localizzate su tutto il territorio nazionale.
164. L'Autorita', sulla base di quanto premesso e richiamando espressamente le valutazioni effettuate nei considerati da 114 a 118 dell'Allegato B alla delibera n. 153/O5/CONS, ritiene che in ragione dell'omogeneita' competitiva rilevata sul mercato, i confini geografici del mercato n. 14 debbano essere definiti a livello nazionale.
4. Valutazione del significativo potere di mercato

4.1. Introduzione
165. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo, in relazione al processo di definizione e di valutazione del significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento della definizione di significativo potere di mercato a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice, all'articolo 17, comma 2, afferma che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche e' contenuta nelle Linee guida dell'11 luglio 2002 che le ANR devono tenere in massimo conto nello svolgimento delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).
166. Le linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR devono fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. In realta' l'applicazione ex ante della nozione di significativo potere di mercato da parte delle ANR richiedera' un adeguamento delle modalita' di valutazione del potere di mercato utilizzate dalle Autorita' per la concorrenza, in virtu' della considerazione che le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi diverse da quelle assunte dalle Autorita' per la concorrenza nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni dell'Autorita' si avvarranno, inter alia, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte previsionale verra' calibrato sulla periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato, che come gia' specificato altrove, e' pari a 18 mesi.
167. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile delle vendite o dei ricavi a favore di altre imprese. Tale capacita' e' sottoposta ad una serie di vincoli di tipo concorrenziale provenienti sia dai concorrenti che l'impresa fronteggia direttamente nel proprio mercato di appartenenza, sia da imprese che potrebbero decidere di entrare nel mercato a medio termine qualora si verifichi un piccolo, ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi.
168. La quota di mercato detenuta da un'impresa puo' essere utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene nel nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al quadro precedente, le linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75, ricordano espressamente che "le quote di mercato sono spesso usate come indicatore indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se al paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e' preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri piu' adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla raccomandazione.
169. La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo 78, ricordano che le Autorita' di regolamentazione devono percio' "intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un significativo potere di mercato". A tal proposito vengono indicati quali criteri per la misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.
170. Il riscontro di una posizione di dominanza non puo' prescindere da una valutazione della facilita' di ingresso e quindi delle barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel settore delle comunicazioni sono costituite da vincoli normativi e dalla necessita' di effettuare notevoli investimenti, non sempre recuperabili. Per quanto riguarda i primi si pensi, ad esempio, al caso in cui si e' fissato un limite al numero di imprese aventi accesso allo spettro radio per l'offerta di servizi connessi. Per quanto riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali di produzione di investimenti in capitale fisso con limitati usi alternativi al di fuori dell'industria delle comunicazioni. Tali barriere all'ingresso, pero', possono rivestire un ruolo meno importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione tecnologica, come e' il caso per determinati servizi/reti di telecomunicazione.
171. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita' con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un rilevante potere di mercato, ossia puo' detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o piu' imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che la Commissione ha affermato che l'assenza di concorrenza effettiva non necessariamente deve essere ricondotta all'esistenza di legami economici, nel senso di legami strutturali, o ad altri fattori che potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.
172. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita' nazionali di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle condizioni possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato siano tali da favorire un coordinamento tacito, e ii) se tale coordinamento sia sostenibile. Affinche' il coordinamento sia sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a sottrarsi al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione degli altri componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti ed i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.
173. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che una posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano alcune specifiche condizioni di mercato tra le quali si ricordano: un'elevata concentrazione, un parallelismo fra la struttura dei prezzi e dei costi, una crescita moderata o stagnazione della domanda, una scarsa elasticita' della domanda, una maturita' tecnologica e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la sussistenza di legami e interconnessioni - anche informali - fra le imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.

4.2. L'analisi sul significativo potere di mercato
174. La dimensione e l'evoluzione dei mercati 13 e 14 sono state valutate sulla base dei dati ricevuti dagli operatori relativamente a volumi e ricavi per gli anni 2001, 2002 e 1° semestre 2003 segmentati per classi di capacita(16) e per distanza chilometrica(17). Tali dati sono stati richiesti separatamente per la capacita' venduta nella tratta utente finale-POP e nella tratta POP-POP al fine di stimare i volumi ed i ricavi, rispettivamente, per i mercati 13 (terminating) e 14 (trunk).
175. I volumi, ossia il numero dei collegamenti venduti, costituiscono un indicatore affidabile in quanto vengono rilevati direttamente dai sistemi di contabilita' industriale e di gestione della rete degli operatori, tuttavia, si tratta di un indicatore che non tiene conto della differenziazione del prodotto (in termini di capacita', lunghezza e servizi aggiuntivi).
176. I ricavi, viceversa, riflettendo la capacita' di offrire servizi complessi e diversificati, risultano un indicatore piu' direttamente collegato alla dinamica del mercato. Infatti, il prezzo di mercato delle linee affittate dipende, a parita' di altre condizioni commerciali e contrattuali, dalla lunghezza e dalla velocita' del collegamento. D'altro canto, un'analisi che tenga conto esclusivamente dei ricavi e' limitata dalla difficolta' di rilevazione dei medesimi nei sistemi di contabilita' industriale ad un livello di dettaglio tale da consentire un'adeguata segmentazione del mercato. Infatti, i servizi di linee affittate sono inclusi in molteplici offerte commerciali, non sempre facilmente riconducibili alla mera offerta di capacita' dedicata. I contratti ad essi relativi, in genere, prevedono un unico compenso a fronte di prestazioni diversificate (tecnicamente, geograficamente e temporalmente). Poiche' i servizi sono acquistati tanto da utenti finali quanto da operatori di telecomunicazione, sono poche le imprese che propongono listini differenziati retail e wholesale e comunque, spesso, anche quando i listini differenziati esistono, risultano entrambi accessibili agli operatori.
177. Per queste ragioni al fine di giungere ad una rappresentazione quanto piu' fedele dell'evoluzione del mercato nell'arco di tempo sottoposto a rilevazione (2001 - I semestre 2003), si ritiene opportuno utilizzare sia i volumi sia i ricavi. Infatti, un'analisi che ponga la dinamica del mercato in relazione al numero di collegamenti venduti da ciascun operatore puo' compensare le difficolta' di imputazione dei ricavi a ciascuna tipologia di servizio riconducibile all'offerta di capacita' dedicata all'ingrosso.
178. A tal proposito occorre evidenziare che le caratteristiche del mercato in esame suggeriscono di considerare stabile una quota di mercato che oscilli in un intervallo del 5%, centrato sul valore all'inizio della rilevazione. Infatti, si deve tener presente che:
a. le contrattazioni nascono dall'interazione fra un ristretto gruppo di operatori;
b. le contrattazioni raramente riguardano singoli collegamenti;
c. la struttura degli sconti favorisce la stipula di contratti di lunga durata e riferiti ad una pluralita' di servizi (ad esempio, Telecom Italia offre sconti per fatturato e per contratti con forniture pianificate nel tempo).
179. Pertanto, la domanda di mercato e' generata da un limitato numero di contrattazioni per ottenere la fornitura di un insieme complesso di servizi. Di conseguenza, la dinamica delle quote di mercato presenta discontinuita', che suggeriscono di non considerare come permanenti variazioni che potrebbero essere dovute, al limite, al trasferimento o alla cessazione di un unico contratto.
a) La dimensione del mercato e le quote di mercato
180. I volumi digitali venduti sono espressi, quando non specificato diversamente, in termini di "numero di collegamenti equivalenti ad una velocita' di 2 Mbit/s"(18). In tal modo, si puo' far riferimento ad un'unica unita' di misura della capacita' wholesale complessivamente venduta e, al contempo, si puo' utilizzare il medesimo parametro per effettuare un'analisi delle diverse classi di velocita' presenti sul mercato. Di conseguenza, la dimensione del mercato cui ci si riferisce deve essere intesa come espressione della capacita' acquistata, piuttosto che come indicazione del numero di collegamenti attivati.
181. Le classi di velocita' digitale sono state raggruppate nelle seguenti:
- bassa: collegamenti digitali fino a 2 Mbit/s;
- media: collegamenti a 2 Mbit/s;
- alta: collegamenti superiori a 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s;
- altissima: collegamenti oltre i 155 Mbit/s.
182. La misurazione dei volumi in circuiti equivalenti a 2 Mbit/s risulta sottostimare il reale numero dei collegamenti inferiori a 2 Mbit/s e sovrastimare quello dei collegamenti superiori ai 2 Mbit/s. Data la gamma dei collegamenti offerti dagli operatori, l'effetto prevalente risulta essere il secondo.
183. Il totale dei collegamenti attivati, analogici e digitali, e' passato da circa 50.000 nel 2001 a circa 58.000 nel 1° semestre 2003, con un tasso di crescita totale pari a circa il 16%. I circuiti analogici hanno mostrato un tasso di riduzione del 15%, mentre quelli digitali sono cresciuti del 17% nel medesimo periodo.
184. La domanda di capacita' trasmissiva dedicata puo' essere illustrata analizzando il contributo di ciascuna classe di velocita' al totale dei collegamenti attivati nel mercato wholesale, analogici e digitali:

Tabella 2
Quota sul totale volumi (n. collegamenti attivati)
Collegamenti digitali
| Bassa | Media | | Altissima Analogici| velocita' | velocita' |Alta velocita'| velocita' ---------------------------------------------------------------------
4% | 20% | 74% | 1,99% | 0,01%
Fonte: elaborazioni Autorita' su dati forniti dagli operatori

185. La tabella 2 evidenzia una concentrazione della domanda nella classe di collegamenti di velocita' media (2 Mbit/s) ed il ridotto numero di collegamenti attivati nelle classi di velocita' piu' elevate.
186. Nel periodo di rilevazione dei dati, il numero di collegamenti digitali (espressi in linee equivalenti a 2 Mbit/s) e' aumentato del 23% passando da circa 97.000, nel 2001, a circa di 120.000, al 30 giugno 2003. Tuttavia, tale aumento deve essere considerato come la somma di due effetti: la crescita del numero reale di collegamenti e la migrazione degli utenti verso servizi a velocita' piu' elevate. La tabella che segue illustra la domanda di capacita' trasmissiva dedicata analizzando il contributo di ciascuna classe di velocita' al totale dei volumi acquistati espressi in collegamenti a 2 Mbit/s:

Tabella 3
Quota sul totale volumi (n. collegamenti attivati) Bassa velocita' |Media velocita' |Alta velocita' |Altissima velocita'
1% | 36% | 46% | 17%
Fonte: elaborazioni Autorita' su dati forniti dagli operatori

187. Da un confronto con la tabella 2 risulta evidente che cambiando unita' di misura il peso sul totale dei volumi per ciascuna classe di velocita' muta radicalmente, pur tenendo presente che quest'ultima tabella 3 rappresenta solo i collegamenti digitali (cioe' circa il 96% del numero totale di collegamenti attivati riportati nella tabella 2).
188. Il confronto con la tabella 2 dimostra l'effetto della conversione in collegamenti equivalenti a 2Mbit/s sulla reale percezione dei volumi venduti. In particolare, appare evidente l'esiguo numero di collegamenti "fisici" che corrisponde agli elevati volumi rilevati nelle classi di velocita' superiore ai 2 Mbit/s.
189. Per quanto riguarda i ricavi, si osserva che questi ultimi, nel periodo della rilevazione, sono diminuiti complessivamente circa del 4.5%. In prima approssimazione, quindi, si potrebbe affermare che nel mercato in esame si e' assistito ad una generale riduzione dei prezzi. Tuttavia, si devono considerare alcune caratteristiche della struttura dei prezzi che possono aver comportato una riduzione dei ricavi:
a. il contributo fisso di attivazione della linea che, in un mercato dal ridotto tasso di rotazione della clientela, esaurisce i suoi effetti sui ricavi in un periodo di tempo limitato;
b. l'aumento della capillarita' delle reti, che diminuendo la lunghezza media dei collegamenti venduti nel mercato wholesale, riduce anche la spesa per l'acquisto di capacita' dedicata.
In effetti, il mercato in esame mostra un livello dei prezzi in lieve diminuzione ed una ancora piu' evidente riduzione del ricavo medio per collegamento.
190. Al 30 giugno 2003, il dato semestrale in ricavi mostra un totale pari a circa 417 milioni di euro. La seguente tabella illustra la diversa capacita' di generare ricavi delle classi di velocita' disponibili nel mercato delle linee affittate wholesale:

Tabella 4
Quota sul totale sei ricavi Bassa velocita' + | | |
analogia |Media velocita'|Alta velocita'|Altissima velocita' ---------------------------------------------------------------------
123% | 59% | 27,5% | 1,5%
Fonte elaborazione Autorita' su dati forniti dagli operatori

191. La tabella 4 conferma l'importanza dei collegamenti a 2 Mbit/s nel mercato wholesale della capacita' dedicata. 11 dato in ricavi, inoltre, considerato alla luce della tabella 2, dimostra l'elevata redditivita' dei collegamenti ad alta ed altissima velocita', che presentano un ricavo per linea estremamente piu' elevato di quello generato dalle altre classi di velocita', anche tenendo conto dell'effetto sui prezzi della lunghezza media dei collegamenti, generalmente correlata positivamente con la classe di velocita'.
192. Le quote di mercato sono state calcolate sia in volumi (espressi, quando non diversamente specificato, in termini di collegamenti equivalenti a 2 Mbit/s), sia in ricavi (espressi in migliaia di euro).
193. Per quanto riguarda i criteri per il calcolo della quota di mercato, e' importante ricordare che le Linee Guida della Commissione, nell'attribuire alle NRAs il compito di decidere i criteri piu' adatti per misurare la presenza sul mercato delle imprese, precisano "a titolo esemplificativo, i proventi delle linee affittate, la capacita' affittata o il numero di punti terminali delle linee affittate possono fungere da eventuali parametri del potere relativo dell'impresa nei mercati delle linee affittate. Come rilevato dalla Commissione il numero in se' dei punti terminali della linea affittata non tiene conto dei diversi tipi di linee affittate disponibili sul mercato, che vanno dalle linee affittate analogiche per la trasmissione vocale, alle linee affittate digitali ad alta velocita', dalle linee affittate locali alle linee a lunga distanza internazionali. Tra i due elementi, i ricavi delle linee affittate rappresentano forse il criterio di misurazione piu' trasparente e meno docile ". (par. 77 Linee Guida)
194. Come si e' visto precedentemente, la Commissione lascia alle Autorita' nazionali totale liberta' nella definizione del confine tra i due mercati all'ingrosso per la fornitura di circuiti dedicati pur precisando che l'individuazione di tale confine deve essere basata sulle topologie di rete specifiche di ciascuno stato membro. Sulla base di tali indicazioni si e' provveduto a fissare il confine tra i due mercati in corrispondenza dei nodi della rete regionale di II livello della rete di trasmissione SDH di TI.
195. Tuttavia, i sistemi di contabilita' aziendale e di gestione delle reti degli operatori, nella maggior parte dei casi, non prevedono allo stato la rilevazione separata tra servizi trunk e terminating dei ricavi e dei volumi da capacita' wholesale. Pertanto, solo alcuni operatori hanno fornito stime relative alla suddivisione tra trunk e terminating seguendo il livello di dettaglio richiesto, mentre la maggior parte ha fornito informazioni di carattere qualitativo sulla plausibile ripartizione dei volumi e dei ricavi tra i due mercati. L'unico operatore che ha fornito evidenza separata dei soli volumi relativi ai due mercati, suddivisi per classi di capacita' e lunghezza dei collegamenti, e' TI.
196. Per le suddette ragioni, risultando i dati forniti dagli operatori non omogenei e, in alcuni casi, incompleti, l'Autorita' ha fatto ricorso ad una procedura di stima per ottenere una valutazione delle quote di mercato detenute dai principali operatori attivi nei mercati dei segmenti trunk e terminating.
197. Il modello di stima utilizzato considera l'arco temporale che va dall'1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003, per il quale si dispone di informazioni sufficientemente omogenee e si propone di utilizzare le informazioni fornite dagli operatori per giungere ad una valutazione delle quote di mercato nei segmenti trunk e terminating.
198. Il modello di stima si basa sulle seguenti considerazioni:
a. TI e' l'unico operatore che offre collegamenti analogici e la sua quota nei collegamenti a bassa velocita' digitale (minori di 2 Mbit/s) e' prossima al 100%;
b. i dati consentono di calcolare, per ciascuna classe di velocita', il coefficiente di ripartizione (volumi terminating/volumi totali) dei volumi venduti da TI;
c. le informazioni di cui si dispone permettono di segmentare i volumi venduti da TI, per ogni classe di velocita', in tre fasce di lunghezza (entro i 60 Km, tra 60 e 300 Km ed oltre 300 Km) e di stimare la lunghezza media dei collegamenti in ciascuna fascia chilometrica;
d. i prezzi praticati da Telecom Italia sono pubblici e si applicano alla totalita' dei volumi venduti, pertanto i volumi dichiarati da TI possono essere valorizzati utilizzando i listini pubblicati;
e. per quanto riguarda gli OLO, le informazioni a disposizione non permettono di disaggregare l'offerta tra segmento terminating e segmento trunk; tuttavia, la modalita' di comunicazione dei dati da parte degli operatori giustifica la definizione di una delle due grandezze, volumi e ricavi in via residuale (ossia, come differenza fra il totale generale e la grandezza calcolata esplicitamente);
f. i dati quantitativi disponibili mostrano una composizione piuttosto eterogenea dell'offerta commerciale degli OLO tra i quali si riscontra, da un lato, la presenza di operatori di telefonia nazionale, generalmente dotati di un network abbastanza capillare, attivi tanto nel segmento trunk quanto nel terminating e, dall'altro lato, la presenza di Carriers, che concentrano la loro offerta nei piu' remunerativi servizi trunk(19);
g. si riscontra, inoltre, la presenza di operatori attivi in aree territoriali limitate, specializzati nell'offerta di servizi terminating (si pensi alle ex Municipalizzate) che complessivamente realizzano una quota residuale del fatturato totale;
199. La suddivisione del mercato per classi di velocita' dei collegamenti consente di semplificare l'analisi per alcune tipologie di collegamenti. Per esempio, la suddivisione esatta, in servizi trunk e terminating, dei volumi e dei ricavi generati da tutti i collegamenti analogici e da quelli a bassa velocita' digitale, appare di scarso valore informativo, dal momento che, nelle classi di velocita' in questione, la quota di mercato di Telecom Italia e' uguale, o prossima, al 100%, tanto nei servizi trunk che in quelli terminating.
200. Per quanto riguarda i collegamenti digitali ad altissima velocita', il criterio di suddivisione consente di trarre un'ulteriore conclusione in merito alla ripartizione dei volumi e dei ricavi. Si e' riscontrato, infatti, che le linee digitali ad altissima velocita', per le caratteristiche tecniche e commerciali che le contraddistinguono, vengono utilizzate quasi esclusivamente per fornire servizi trunk. Pertanto, nel modello di stima, non risulta necessario ripartire i volumi e ricavi relativi a questo tipo di collegamenti tra trunk e terminating, in quanto possono essere interamente inclusi nel mercato trunk.
201. Un discorso diverso vale, invece, per i collegamenti a media e ad alta velocita' digitale che vengono utilizzati per fornire sia servizi trunk sia servizi terminating. In questo caso, quindi, per giungere al calcolo delle quote di mercato, occorre conoscere la ripartizione, fra servizi trunk e terminating, di volumi e ricavi generati dall'offerta delle suddette categorie di collegamenti.
202. L'analisi delle quote di mercato e' stata effettuata secondo livelli di aggregazione crescenti. Inizialmente, si sono considerati i volumi ed i ricavi relativi ai collegamenti digitali a media ed alta velocita', separatamente per il terminating ed il trunk. Successivamente, sono stati inclusi nel segmento trunk ad alta velocita' i collegamenti ad altissima velocita' digitale. Infatti, l'esiguo numero di linee ad altissima velocita' digitale vendute rende scarsamente significativo l'approfondimento della dinamica delle quote di mercato in questa specifica classe di collegamenti. Inoltre, in considerazione del significativo impatto del fattore di equivalenza a 2 Mbit/s sulla misurazione dei volumi venduti, si e' ritenuto opportuno condurre l'analisi esclusivamente in termini di ricavi.
203. Sono state poi considerate congiuntamente le tre classi di velocita' digitale (media, alta ed altissima). Al fine di non ridurre la significativita' dei risultati ottenuti, questa fase dell'analisi quantitativa e' stata condotta esclusivamente in termini di ricavi. Infatti, solo in tal modo si sono potuti superare i problemi, gia' piu' volte evidenziati, causati dall'aggregazione di un insieme cosi' eterogeneo di servizi.
204. Infine, per giungere ad una stima delle quote per i mercati trunk e terminating cosi' come definiti precedentemente, sono stati inclusi nel calcolo delle quote di mercato anche i ricavi relativi alle linee analogiche ed alle basse capacita' digitali.
205. Il modello di stima ha prodotto i seguenti risultati: Bassa velocita' + | | |
analogia |Media velocita'|Alta velocita'|Altissima velocita' ---------------------------------------------------------------------
123% | 59% | 27,5% | 1,5%

Tabella 5
Quota di mercato di TI nel mercato TERMINATING in ricavi
; 2002 | 1° settembre 2003
96.1 | 95.7
Fonte elaborazione autorita' sui dati forniti dagli operatori
Tabella 6
Quota di mercato di TI nel mercato TRUNK in ricavi
2002 | 1° settembre 2003
87.2 | 87.5
Fonte elaborazione autorita' sui dati forniti dagli operatori

Le tabelle (5 e 6) mostrano valori molto elevati e stabili delle quote di mercato di TI in entrambi i mercati analizzati (terminating e trunk).
b) Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato nel mercato terminating. Vincoli che agiscono dal lato dell'offerta: barriere all'ingresso, economie di scala, di densita' e di diversificazione, integrazione verticale, accesso alle risorse finanziarie
206. Il riscontro di eventuali posizioni di dominanza non puo' prescindere da un'analisi approfondita delle caratteristiche economiche dei mercati rilevanti individuati. Si ritiene che, in relazione ai mercati terminating e trunk delle linee affittate, oltre alla dinamica del mercato ed all'ampiezza delle quote detenute dai singoli operatori, i criteri piu' importanti per la valutazione di posizioni dominanti siano: la dimensione delle barriere all'ingresso
- ed in particolare la presenza di sunk costs, di economie di scala, di densita' e di diversificazione - l'integrazione verticale, la difficolta' nell'accesso alle risorse finanziarie, nonche' l'esistenza delle barriere che agiscono dal lato della domanda di mercato. Si ritiene, invece, che i vantaggi a livello tecnologico non costituiscano un importante elemento di valutazione del grado di concorrenza presente nei mercati in esame. La tecnologia sottostante l'offerta di linee affittate e' alquanto matura e nessun operatore gode in maniera esclusiva o preferenziale di un tale beneficio.
207. La presenza di elevate barriere all'ingresso nel mercato terminating potrebbe incoraggiare, in linea di principio, eventuali condotte anticoncorrenziali da parte delle imprese in possesso di una quota di mercato significativa. Tali barriere, infatti, scoraggiando le nuove imprese ad entrare, riducono la possibilita' per la concorrenza potenziale di esercitare un vincolo competitivo ai comportamenti di mercato delle imprese gia' esistenti.
208. I principali ostacoli all'accesso al mercato in esame sono di natura strutturale. Per poter offrire segmenti terminali, infatti, un operatore deve sviluppare una rete capillare, il che richiede ingenti investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato (sunk costs) e tempi di realizzazione particolarmente lunghi. Si tratta, prevalentemente, di costi di scavo, di posa dei cavi e di acquisto di apparati, ovvero di costi che Telecom Italia ha prevalentemente sostenuto in una situazione di monopolio e con l'obiettivo di servire il 100% dell'utenza potenziale. Viceversa gli OLO, che sono tuttora nella fase di sviluppo delle proprie infrastrutture, devono valutare la convenienza economica di tali investimenti che, al di fuori di certe direttrici e di certe aree geografiche, potrebbe essere piuttosto bassa. Rispetto alle reti di backbone, facilmente riconvertibili ad utilizzi e clienti diversi, i segmenti terminali di rete sono caratterizzati da un elevato livello di specificita' rispetto ai clienti finali e, quindi, da maggiori livelli di rischio data la scarsa probabilita' di sfruttare appieno la capacita' nel corso della vita utile dell'investimento. Per tali ragioni, gli investimenti nelle infrastrutture di accesso costituiscono ancora un fenomeno piuttosto marginale, limitato alle aree geografiche caratterizzate da una maggiore densita' di clienti di medio-grandi dimensioni e con esigenze avanzate di connettivita'. In alcune aree metropolitane, un solo operatore (Fastweb) sta progressivamente realizzando un'infrastruttura di accesso in fibra ottica relativamente capillare. Tuttavia, va rilevato che tale operatore ha potuto beneficiare della possibilita' di utilizzare infrastrutture civili realizzate a meta' degli anni '90 da Telecom Italia nelle citta' maggiori (cfr. causa Seat Pagine Gialle - Cecchi Gori Communications, C.1458) per l'offerta di servizi di tipo televisivo, nonche' della possibilita' di accedere a risorse economiche in larga misura attraverso un processo di quotazione avviato in una fase congiunturale particolarmente positiva per il settore delle telecomunicazioni. Si ritiene, pertanto, che non vi siano elementi oggettivi per affermare che tale modello (infrastruttura FTTH) possa essere agevolmente replicato nel breve e medio periodo da parte di altri operatori, sia nelle stesse aree sia in nuove aree.
209. In base a quanto esposto precedentemente, si riconosce che le infrastrutture di accesso sono difficilmente replicabili con l'estensione e la capillarita' della rete di Telecom Italia.
210. La presenza nel mercato in esame di ingenti economie di scala, di densita' e di diversificazione determina ulteriori condizioni di vantaggio di cui beneficia Telecom Italia rispetto agli operatori alternativi.
211. Le tecnologie sottostanti la realizzazione di un'infrastruttura di accesso sono caratterizzate da un elevato rapporto tra costi fissi e costi variabili. La fornitura di tali servizi avviene, pertanto, in un regime di rendimenti crescenti che da' luogo ad elevate economie di scala: all'aumentare dei volumi venduti si riducono progressivamente i costi unitari. La presenza di economie di scala traspare, inoltre, implicitamente dalle condizioni di offerta sino ad oggi praticate agli utenti finali da Telecom Italia, che prevedono, infatti, l'applicazione di sconti a volume. Tali economie di scala sono rese ancor piu' rilevanti dalle elevate economie di densita' facilmente conseguibili nella fornitura di segmenti terminali di linee affittate: il costo della fornitura del servizio in esame decresce all'aumentare del numero dei segmenti terminali forniti in una determinata area geografica(20). L'esistenza di elevate economie di densita' e' una delle principali ragioni per le quali lo sviluppo di infrastrutture di accesso alternative a quella di Telecom Italia si sta realizzando nelle aree metropolitane caratterizzate da una maggiore concentrazione di clienti business (Milano, Roma, Torino). Tuttavia, anche in tali aree, dove gli OLO dispongono di propri segmenti terminali, Telecom Italia possiede ancora una base di utenti significativamente piu' ampia che le consente di sfruttare la propria rete in modo piu' efficiente.
212. La fornitura di segmenti terminali consente di realizzare anche consistenti economie di diversificazione. Tali segmenti di rete, infatti, possono essere utilizzati sia per fornire servizi di linee affittate sia per offrire altri servizi di telecomunicazione (trasmissione di dati, di voce e video) compatibilmente con la banda disponibile. L'entita' di tali economie dipende sia dalla gamma di servizi offerti, sia dai volumi di tali servizi. Telecom Italia, ad oggi, e' l'operatore che offre la maggiore varieta' di servizi e registra volumi che sono di gran lunga superiori a quelli dei concorrenti. E' evidente, quindi, che su tale mercato, ancora marginalmente aperto alla concorrenza, lo sviluppo ed il lancio di un'offerta altrettanto ampia non sembra assolutamente alla portata degli altri operatori.
213. Le considerazioni svolte evidenziano che, sul mercato all'ingrosso dei segmenti terminali, le barriere legate all'entita' degli investimenti, nonche' alle economie di scala, di densita' e di diversificazione sono consistenti.
214. L'unico operatore che dispone di un' effettiva e totale integrazione verticale lungo tutta la catena tecnica ed impiantistica rimane Telecom Italia, che e' in grado cosi' di beneficiare di considerevoli vantaggi competitivi.
215. Un'impresa integrata verticalmente, infatti, internalizza i costi di transazione e dispone di maggiori opportunita' di differenziazione dei propri servizi rispetto a quelli dei concorrenti. A cio' va aggiunta la possibilita' di appropriarsi dei margini di profitto e di controllare l'intera catena di valore, conseguendo una maggiore qualita' del servizio ed un piu' alto grado di efficienza. Oltre a queste considerazioni, un altro fattore che puo' avvantaggiare un operatore verticalmente integrato e' rappresentato dalla riluttanza di alcuni acquirenti verso un approccio di tipo multi-vendor. Spesso, infatti, gli operatori preferiscono acquistare servizi di capacita' trasmissiva costituiti da elementi che appartengono alla rete di un unico fornitore.
216. In realta' il modello di business che stanno cercando di perseguire gli OLO e' quello dell'integrazione verticale. Tuttavia, il minor livello di integrazione raggiunto rispetto a quello di Telecom Italia, consente loro di beneficiare dei vantaggi ad essa associati con minore intensita' poiche' sono spesso costretti ad acquistare inputs nel mercato all'ingrosso.
217. Per le imprese di piu' recente costituzione, indipendentemente dal mercato in cui si troveranno ad operare, e' molto difficile accedere alle risorse finanziarie nella misura necessaria e a condizioni favorevoli. Il mercato dei capitali tende, infatti, a discriminare i nuovi entranti ed a favorire imprese con una tradizione solida ed un rating elevato. Questo avviene anche all'interno del settore delle telecomunicazioni, dove, peraltro, negli ultimi anni si e' registrato un marcato calo di interesse da parte degli investitori. E' evidente che Telecom Italia, grazie alle sue notevoli dimensioni, alla diversificazione delle attivita' ed ai credit ratings favorevoli e' ritenuto un operatore poco rischioso e puo' accedere al credito a condizioni piu' favorevoli rispetto ai nuovi entranti. L'esposizione finanziaria raggiunta da molti operatori rende, invece, difficile reperire nuovi fondi in relazione tanto al capitale di rischio quanto a quello di debito.
c) Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato nel mercato terminating. Vincoli che agiscono dal lato della domanda: barriere al cambiamento e contropotere d'acquisto
218. Le barriere al cambiamento a livello wholesale sono generalmente elevate poiche' passare ad un nuovo fornitore comporta spesso ritardi ed interruzioni del servizio per i clienti finali. Nel caso dei servizi di linee affittate, tuttavia, questi disagi sono piuttosto contenuti per via della maturita' e della standardizzazione raggiunte dalla tecnologia. Ad impedire materialmente il cambiamento puo' essere, invece, l'assenza di altri fornitori. Come gia' precedentemente rilevato, lo sviluppo di reti alternative di accesso non ha interessato in modo omogeneo e capillare l'intero territorio nazionale, e si e' concentrato piuttosto sulle aree metropolitane a maggiore potenzialita' di mercato. Anche quando tali reti sono molto estese e capillari, l'area metropolitana non e' mai integralmente coperta ed e' sempre necessaria l'ulteriore realizzazione del tratto finale di collegamento dalla rete alla sede dell'utente (drop d'utente). Pertanto, gli operatori che vogliano acquistare all'ingrosso un segmento terminale possono ritrovarsi facilmente senza opzioni alternative all'offerta di Telecom Italia. Occorre aggiungere che, anche nel caso in cui esista un'infrastruttura alternativa a quella di Telecom Italia, gli OLO, spesso, non hanno alcun interesse a vendere all'ingrosso. Il modello di business sviluppatosi sui mercati delle linee affittate e', infatti, quello dell'integrazione verticale tra servizi wholesale e retail e, pertanto, dell'autofornitura degli input necessari per realizzare la propria offerta al dettaglio. Per un OLO l'offerta nel mercato all'ingrosso di segmenti terminating (date la lunghezza e la capacita' di tali collegamenti) non soltanto puo' rivelarsi poco profittevole, ma puo' portare al rischio di una maggiore concorrenza sul mercato retail. Anche quando cio' non avvenga ed esistano effettivamente piu' offerte nel mercato all'ingrosso, possono essere gli operatori stessi poco propensi ad adottare un approccio di tipo multi-vendor, preferendo, piuttosto, rivolgersi ad un unico fornitore. Tale scelta puo', infatti, dare diritto a sconti a volume ed e' garanzia di maggiore omogeneita' del livello delle prestazioni sull'intera rete, nonche' di riduzione della complessita' nell'integrazione e gestione.
219. Inoltre, un fornitore che detiene una quota consistente del mercato puo' vedere il proprio potere di mercato sensibilmente ridotto qualora debba confrontarsi con una domanda che dispone di una notevole forza contrattuale e negoziale. Solitamente questo avviene quando i clienti possono minacciare in modo credibile di servirsi altrove e hanno dimensioni tali che gli operatori non possono non tenere in considerazione i volumi da essi acquistati. Per le considerazioni esposte nel paragrafo precedente risulta evidente che le ridotte dimensioni dell'offerta wholesale di segmenti terminating alternativa a quella di Telecom Italia rendono difficile ipotizzare che la domanda sia in grado di esercitare qualche forma di pressione nel confronti del fornitore.
d) Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato nel mercato trunk. Vincoli che agiscono dal lato dell'offerta: barriere all'ingresso, economie di scala, di densita' e di diversificazione, integrazione verticale, accesso alle risorse finanziarie.
220. La presenza di elevate barriere all'ingresso nel mercato del trunk costituisce un importante fattore di vantaggio competitivo degli operatori in possesso di una quota di mercato significativa.
221. Analogamente a quanto avviene per il mercato all'ingrosso di segmenti terminali, l'ingresso su questo mercato e' ostacolato, principalmente, da barriere di natura strutturale legate sia all'entita' degli investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato (sunk costs) sia alla lunghezza dei tempi necessari per la realizzazione della rete. Tuttavia, occorre precisare che gli investimenti nella rete di trasporto, rispetto a quelli nell'infrastruttura di accesso, sono caratterizzati da livelli di rischio piu' bassi, data la maggiore riconvertibilita' della rete a diversi utilizzi e diversi clienti. Ad oggi, lo sviluppo dei backbone e' ancora concentrato lungo le direttrici principali, in particolare nei collegamenti tra le maggiori aree metropolitane e in diverse aree del Centro-Nord. La maggior parte degli operatori ha realizzato tali investimenti sfruttando, laddove possibile, le infrastrutture civili disponibili sul territorio (strade, autostrade, reti ferroviarie, reti elettriche, reti gas), o coinvolgendo partner locali quali le aziende municipalizzate. Lungo alcune direttrici, quindi, in particolare le piu' importanti in termini di richiesta di capacita' e ricavi potenziali, e' possibile affermare che esiste un certo livello di concorrenza. Tuttavia, e' altrettanto vero che rimangono aree estese in cui lo sviluppo di reti alternative non ha avuto luogo ed e' difficile ipotizzare che avvenga, per lo meno nel breve periodo.
222. Per l'insieme delle considerazioni esposte, anche con riferimento ai segmenti trunk, si riconosce che l'estensione e la capillarita' della rete di Telecom Italia sia ancora difficilmente replicabile.
223. Inoltre, il vantaggio di Telecom Italia nel mercato in esame e' ulteriormente rafforzato dalla presenza di economie di scala e di diversificazione. Come gia' sottolineato nell'analisi del mercato dei segmenti terminali, nella fornitura di servizi di linee affittate si producono consistenti economie di scala e di diversificazione. L'elevato rapporto tra costi fissi e costi variabili che caratterizza la tecnologia sottostante alla fornitura di tali servizi da' origine a consistenti economie di scala: una volta realizzata l'infrastruttura di trasporto, all'aumentare dei volumi o della capacita' venduta si riducono, infatti, progressivamente i costi unitari. Tali economie sono sicuramente accessibili anche agli OLO, ma grazie alla propria quota di mercato Telecom Italia e' in grado di sfruttarle in modo piu' efficiente.
224. Queste considerazioni sono valide anche relativamente alle economie di diversificazione, generate dall'utilizzo della rete di telecomunicazione per la fornitura di una molteplicita' di servizi. Solo una parte della capacita' totale dei circuiti viene usata per fornire servizi di linee affittate, per cui i costi ad essi associati sono condivisi da piu' prodotti. Di tali economie puo' teoricamente beneficiare tanto Telecom Italia, quanto gli OLO. Tuttavia, Telecom Italia, vendendo una piu' ampia gamma di servizi e volumi maggiori, si ritrova anche in questo caso, a poter beneficiare in misura maggiore dei vantaggi derivanti da tali economie.
225. Relativamente ai benefici di cui puo' disporre un operatore integrato verticalmente ed ai relativi effetti sul grado di concorrenza del mercato in esame, valgono le medesime considerazioni svolte nell'analisi del mercato terminating.
e) Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato nel mercato trunk. Vincoli che agiscono dal lato della domanda: barriere al cambiamento e contropotere d'acquisto
226. Come precedentemente affermato, per quanto riguarda il mercato terminating, le barriere al cambiamento a livello wholesale sono generalmente elevate poiche' il cambiamento di fornitore puo' facilmente comportare ritardi e interruzioni del servizio per i clienti finali. Tuttavia, anche per il mercato trunk, questi disagi sono piuttosto contenuti per via della maturita' e della standardizzazione raggiunte dalla tecnologia ed il principale ostacolo al cambiamento potrebbe, invece, derivare dalla mancanza di reali alternative.
227. Sebbene, negli ultimi anni si sia assistito ad un considerevole sviluppo di reti di trasporto di lunga distanza (backbone) degli OLO, tali reti non sono state realizzate in modo capillare ed omogeneo lungo il territorio nazionale, ma collegano essenzialmente le principali aree metropolitane, privilegiando il Centro-Nord rispetto al Sud di Italia. Gli operatori che vogliano acquistare un segmento trunk possono ritrovarsi, quindi, senza opzioni alternative all'offerta di Telecom Italia. Inoltre, come si e' detto nella sezione relativa al mercato terminating, il modello di business prevalente sui mercati delle linee affittate e' quello dell'integrazione verticale tra servizi wholesale e retail e, pertanto, dell'autofornitura degli input necessari per realizzare l'offerta al dettaglio. Nel caso di aumento dell'offerta di servizi di capacita' tramissiva a livello wholesale, cresce anche la concorrenza sul mercato retail, per cui gli operatori, in assenza di un obbligo regolamentare, possono essere poco propensi a vendere all'ingrosso. Tuttavia, rispetto al caso dei segmenti terminating, la vendita a livello wholesale di segmenti trunk e' sicuramente in grado di generare margini di profitto piu' ampi. Un'altra opzione per i clienti potrebbe essere quella dell'autofornitura. Come gia' ricordato pero', ad eccezione delle principali direttrici, la scelta di dotarsi di infrastrutture proprietarie spesso non e' economicamente conveniente. Inoltre, anche in questo caso, possono essere gli operatori stessi poco propensi ad adottare un approccio di tipo multi-vendor, preferendo piuttosto rivolgersi ad un unico fornitore. Tale scelta puo', infatti, dare diritto a sconti a volume ed e' garanzia di maggiore omogeneita' del livello delle prestazioni sull'intera rete, nonche' di riduzione della complessita' delle attivita' di gestione.
228. Infine, considerato che la domanda di linee affittate all'ingrosso e' generata da un numero limitato di operatori (si pensi all'incidenza degli acquisti da parte degli operatori mobili sul totale) si potrebbe pensare che la domanda sia in grado di esercitare qualche forma di pressione nei confronti dell'offerta. Tuttavia, in considerazione del fatto che una quota rilevante della domanda totale puo' essere effettivamente soddisfatta solo da un fornitore in possesso di un network capillare (si consideri che gli operatori mobili necessitano di capacita' dedicata per connettere i propri apparati trasmissivi SBR - omogeneamente diffusi sul territorio nazionale) il presunto contropotere della domanda in pratica non risulta efficace.

CONCLUSIONI

229. In considerazione dell'elevato livello delle quote di mercato detenute da TI sia nel mercato trunk sia in quello terminating, nonche' delle valutazioni relative agli altri criteri indicati dalle linee guida, si ritiene che TI detenga un significativo potere di mercato in entrambi i mercati della capacita' dedicata wholesale.
6 Si condivide la valutazione dell'Autorita' in merito al significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia nei mercati dei segmenti terminali e dei segmenti trunk?

4.2.1. Le osservazioni degli operatori
230. Telecom Italia non condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorita' in merito alla valutazione del grado di concorrenza nei mercati dei segmenti di terminazione e dei segmenti trunk.
Tale operatore ha riscontrato la necessita' di distinguere il significativo potere di mercato tra diversi ambiti geografici a causa di diverse condizioni concorrenziali. A tale riguardo lo stesso operatore ritiene che sulla base dell'elevata pressione competitiva rilevata non sussistano i presupposti per l'identificazione di operatori SMP nei seguenti mercati:
- mercato dei segmenti terminali di linee affittate per le velocita' a 34 Mbit/s e superiori;
- mercato dei segmenti terminali di linee affittate per le velocita' fino a 2 Mbit/s nei 6 principali distretti (Milano, Torino, Genova, Bologna, Roma e Napoli);
- mercato dei segmenti trunk per tutte le tratte.
231. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel, Welcome Italia e Wind hanno, invece, espresso osservazioni favorevoli all'orientamento dell'Autorita' di identificare Telecom Italia quale unico operatore detentore di significativo potere di mercato all'interno dei mercati dei segmenti trunk e terminating.

4.2.2. Le conclusioni dell'Autorita'
232. Le osservazioni espresse dalla quasi totalita' degli operatori nell'ambito della consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' di identificare Telecom Italia quale unico operatore detentore di significativo potere di mercato sia nel mercato n. 13 sia nel mercato n. 14.
233. La valutazione del significativo potere di mercato dipende da variabili strutturali del mercato stesso e da aspetti legati a comportamenti attuabili dagli operatori in esso presenti.
234. La struttura del mercato e' data dalle quote di mercato, dalla presenza di barriere all'ingresso e all'uscita nonche' da economie di scala, di integrazione veriticale, ecc. Una struttura di mercato altamente concentrata non implica di per se' assenza di contendibilita' se nessun operatore in esso presente e' in grado di agire indipendentemente dai concorrenti e dai consumatori.
235. L'Autorita' ha fornito nel capitolo 3 dell'Allegato B alla delibera n. 153/05/CONS un'analisi dettagliata del significativo potere di mercato di mercato detenuto da Telecom Italia nei mercati n. 13 e 14.
236. Per quanto attiene il mercato n. 13, il significativo potere di mercato e' dato oltre che da una struttura di mercato concentrata anche dalla capacita' di Telecom Italia di agire indipendentemente dai concorrenti e dai consumatori in termini di determinazione delle condizioni economiche e di fornitura praticabili ai segmenti terminating. La domanda di segmenti terminating presenta, infatti, elementi di rigidita' al variare del prezzo in ragione del fatto che Telecom Italia e' l'unico operatore nazionale a disporre di infrastrutture di rete di accesso capillarmente distribuite sul territorio nazionale. Gli operatori interconnessi, inoltre, non sono ancora in grado di fornire una rete alternativa di trasporto locale (MAN) tale da coprire l'intero territorio nazionale nel rilegamento degli stadi di linea. La presenza di barriere all'entrata e uscita tipiche del mercato n. 13 non consente altresi' un'efficacia delle cosiddette azioni hit and run attraverso le quali gli operatori potrebbero entrare nel mercato in tempi relativamente brevi, offrendo servizi a prezzi inferiori rispetto a quelli vigenti all'atto di ingresso sul mercato, ed uscire dallo stesso senza sostenere i cosiddetti sunk costs nel caso in cui l'operatore dominante dovesse mettere in atto politiche di prezzi al ribasso in risposta all'azione degli operatori concorrenti.
237. L'unico operatore di rete fissa contrario all'orientamento espresso dall'Autorita' in merito alla valutazione del grado di dominanza ha addotto come principale motivazione all'assenza di significativo potere di mercato la suddivisione del mercato n. 13 in aree geografiche competitive e non competitive (6 distretti telefonici e resto del Paese) nonche' in collegamenti trasmissivi a bassa e media-alta velocita'. In particolare, tale operatore ritiene che nei collegamenti ad alta velocita' esiterebbe un livello di concorrenza tale da non identificare alcun operatore con significativo potere di mercato.
238. L'Autorita' nelle valutazioni che precedono, relative alla definizione del mercato, non ha ritenuto opportuno segmentare il mercato n. 13 in base alle diverse capacita' trasmissive, ne' in relazione a perimetri geografici diversi dall'ambito nazionale. Conseguentemente rimangono valide le valutazioni effettuate dall'Autorita' nel documento di consultazione pubblica in merito al significativo potere di mercato espresse nella proposta di provvedimento ed in particolare le considerazioni relative all'analisi della struttura di mercato in termini di presenza di significative barriere all'entrata e uscita, nonche' di quote di mercato ed economie di scala e diffusione sfruttabili da Telecom Italia e non dagli altri operatori presenti sul mercato.
239. Le osservazioni ricevute dall'unico operatore di rete fissa contrarie all'identificazione di Telecom Italia quale unico operatore dominate non hanno fornito pertanto elementi di valutazione tali da modificare gli orientamenti espressi nella proposta di provvedimento da parte dell'Autorita' in quanto la valutazione dell'assenza di dominanza e' stata focalizzata da tale operatore su segmenti di mercato caratterizzati da alte capacita' trasmissive e da ambiti geografici ristretti ai sei principali distretti telefonici.
240. Giova infatti rilevare che il potere di mercato di Telecom Italia e' esercitabile anche nel caso di offerta di segmenti terminali ad alta capacita' nei sei principali distretti italiani. A questo proposito si sottolinea che grazie alle attuali tecnologie trasmissive, la rete di distribuzione in rame detenuta da Telecom Italia e capillarmente distribuita sull'intero territorio nazionale, e' in grado di soddisfare richieste di segmenti terminating
con capacita' trasmissive superiori ai 28 Mbps. Inoltre si fa rilevare che nessun operatore co-locato negli stadi di linea di Telecom Italia nei sei principali distretti italiani, e' in grado di fornire una valida alternativa all'offerta di segmenti terminali della stessa Telecom Italia. Gli operatori che raccolgono linee di accesso, attraverso le reti MAN, non necessariamente sono presenti in tutti gli stadi di linea e anche laddove ricevessero richieste di segmenti terminali da terzi operatori difficilmente conseguirebbero una congrua remunerazione degli investimenti da un'offerta all'ingrosso di segmenti terminali. In particolare, gli operatori alternativi che intendono raggiungere gli stadi di linea di Telecom Italia devono sostenere ingenti investimenti per la realizzazione di reti MAN e di predisposizione dei siti nei quali co-locarsi. A questo si devono aggiungere i costi di attivazione e noleggio delle linee di Telecom Italia, le quali a loro volta sono gravate da una significativa quota di costi specifici per la gestione degli operatori (fatturazione, customer care, ecc.) da parte della divisione wholesale di Telecom Italia. E' pertanto evidente che gli operatori alternativi presenti negli stadi di linea delle sei principali province italiane non sono in grado di recuperare i costi e di conseguire un ritorno sugli investimenti attraverso una vendita all'ingrosso dei segmenti terminali.
241. Il potere di mercato di Telecom Italia nei mercati dei segmenti terminating e trunk e' dato anche dagli elevati investimenti necessari alla realizzazione ed interconnessione delle reti i quali costituiscono una barriera all'ingresso nei mercati. Tali investimenti, infatti, richiedono parita' nelle condizioni economiche di accesso ai mezzi finanziari. Al riguardo, rispetto alle imprese di grandi dimensioni, le piccole e medie imprese (PMI) o nuove entranti sopportano vincoli maggiori in termini di costo e disponibilita' dei finanziamenti. Diversamente da Telecom Italia gli altri operatori di rete fissa non sono in grado di reperire fondi sui mercati dei capitali se non in casi eccezionali e in misura molto limitata. Tali operatori devono pertanto attingere a fonti di finanziamento come credito bancario o a forme di finanziamento esterno piu' costose. Piu' in particolare, gli operatori alternativi di rete fissa dispongono di minori attivita' da offrire in garanzia ed hanno un rischio di insolvenza e di mercato superiori alle imprese di grandi dimensioni consolidate nei mercati. Anche nel caso in cui gli operatori alternativi fossero in grado di reperire mezzi finanziari sui mercati di capitali sia il tasso di remunerazione del debito sia il tasso di remunerazione del capitale proprio sarebbero significativamente piu' elevati rispetto a quelli di Telecom Italia e influenzerebbero in modo negativo la realizzazione di investimenti.
242. Per quanto riguarda i segmenti trunk, l'Autorita' rileva che gli operatori concorrenti a Telecom Italia non dispongono di infrastrutture di rete di lunga distanza per tutte le principali direttrici. Affinche' possa essere garantita una valida alternativa all'offerta di segmenti trunk di Telecom Italia su tutto il territorio nazionale, un generico operatore si dovrebbe rivolgere in modo combinato a 9 operatori di rete fissa sostenendo elevati costi di transazione oltre ai costi fissi e variabili per l'interconnessione tra le differenti reti degli operatori necessari per fruire dei segmenti trunk. Giova comunque rilevare che i nove operatori alternativi a Telecom Italia non sono in grado di servire con la propria rete di trasporto di lunga distanza tutte le direttrici nazionali, per le quali l'unico fornitore resta tuttora Telecom Italia.
243. La presenza di uno o piu' operatori alternativi per una data direttrice di traffico non implica di per se' che per tale direttrice non esiste un operatore con significativo potere di mercato.
Dall'analisi della domanda risulta, infatti, che Telecom Italia e' ancora l'operatore detentore di significativo potere di mercato nell'offerta all'ingrosso dei segmenti trunk. Anche dal lato dell'offerta Telecom Italia rappresenta il maggior operatore che realizza autoproduzione di segmenti trunk per il completamento di servizi finali.
244. Valgono infine le stesse considerazioni formulate per il mercato n. 13, in merito al fatto che il mercato trunk puo' essere definito solo potenzialmente contendibile in quanto la presenza di barriere all'ingresso e uscita dal mercato sono ancora rilevanti e tali da impedire azioni competitive di tipo hit and run nel breve-medio periodo.
245. Ciononostante, l'Autorita' ha rilevato che diversi operatori di rete fissa alternativi a Telecom Italia dispongono di infrastrutture di rete per il trasporto di lunga distanza per il completamento di sevizi finali che potrebbero essere impiegate gradualmente anche in offerte all'ingrosso verso operatori terzi.
246. L'Autorita' sulla base di quanto premesso e richiamando espressamente le valutazioni effettuate nei punti da 120 a 184 dell'Allegato B alla delibera n. 153/05/CONS, ritiene pertanto che Telecom Italia sia l'unico operatore detentore di significativo potere di mercato nella fornitura di segmenti terminating e trunk.
5. Definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

5.1. Premessa
247. I segmenti di terminazione e i segmenti trunk di linee affittate appartengono a mercati rilevanti distinti e rappresentano beni intermedi necessari agli operatori al fine di fornire servizi all'ingrosso e al dettaglio di telecomunicazioni, tra cui il servizio di linee affittate.
248. All'interno dei due mercati a monte dei segmenti di terminazione e dei circuiti interurbani di linee affittate (di seguito anche terminating e trunk), Telecom Italia e' l'unico operatore detentore di significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 17 del Codice.
249. Al fine di prevenire comportamenti anticompetitivi derivanti dalla dominanza di Telecom Italia all'interno di tali mercati all'ingrosso, afferenti l'accesso e l'interconnessione, l'Autorita' puo' imporre obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi e contabilita' dei costi.
250. L'art. 5 comma 4 del Codice prevede che gli obblighi imposti dall'Autorita', in seguito alla designazione di significativo potere di mercato in capo a un operatore, siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e principi dell'attivita' regolamentare, stabiliti dagli articoli 4 e 13 del Codice stesso.
251. Nell'ambito dei mercati all'ingrosso dei segmenti di terminazione e di segmenti trunk di linee affittate, gli obblighi regolamentari imposti dall'Autorita' sono volti a:
- prevenire distorsioni e restrizioni della concorrenza;
- incoraggiare gli investimenti infrastrutturali efficienti e sostenibili nonche' l'innovazione tecnologica;
- garantire l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda;
- garantire la non discriminazione nel trattamento delle imprese che offrono reti e servizi di comunicazioni;
- garantire l'accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
- garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica.

5.2. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete ai sensi dell'art. 49
a) Segmenti terminali
252. Nell'ambito dell'analisi di mercato, i segmenti terminali sono stati definiti, come quella parte di circuito dedicato tra il punto terminale di rete ed il primo nodo RED di secondo livello di Telecom Italia.
253. Le risultanze dell'analisi relativa all'accertamento del grado di potere di mercato hanno evidenziato che Telecom Italia, oltre a detenere una quota di mercato nell'offerta dei segmenti terminali superiore al 95%, dispone anche di infrastrutture di rete economicamente non replicabili dagli operatori che concorrono nei mercati a valle di linee affittate e negli altri mercati all'ingrosso di telecomunicazione per i quali i segmenti terminali sono beni intermedi essenziali. La dominanza in tale mercato all'ingrosso potrebbe essere fonte di comportamenti esclusivi dell'operatore dominante nei confronti di altri operatori che intendono accedere all'offerta di segmenti di terminazione sia per la fornitura di linee affittate retail sia per la fornitura di altri servizi di telecomunicazione, e dunque, di riflesso, potrebbe danneggiare gli interessi degli utenti finali.
254. L'Autorita' ritiene che, anche al fine di prevenire possibili comportamenti anticompetitivi nel mercato all'ingrosso dei segmenti di terminazione, Telecom Italia debba essere soggetta agli obblighi previsti dall'art. 49 del Codice e che debba pertanto offrire il servizio di segmenti terminali formulando condizioni tecniche ed economiche accessibili a tutti gli operatori di comunicazioni, indipendentemente dalla finalita' d'uso.
255. La fornitura di segmenti di terminazione da parte di Telecom Italia deve prevedere la consegna del circuito all'operatore richiedente al massimo ad un nodo RED di secondo livello presente nel bacino trasmissivo regionale relativo al punto terminale di rete ovvero, laddove esplicitamente richiesto dall'operatore interconnesso, ad uno qualsiasi dei RED di livello inferiore nel medesimo bacino regionale. L'operatore richiedente per poter raccogliere il segmento terminating richiesto dovra', dunque, interconnettere la propria rete al nodo di consegna prescelto; a tal fine Telecom Italia deve rendere accessibile il servizio di flusso di interconnessione gia' previsto per l'interconnessione alla rete telefonica pubblica.
256. Le velocita' trasmissive e le interfacce al punto terminale di rete fornite da Telecom Italia devono essere tutte quelle necessarie alla replicabilita' dell'attuale offerta di Telecom Italia di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio. In particolare Telecom Italia deve garantire per i segmenti terminali la fornitura delle velocita' trasmissive e delle interfacce approvate con la delibera n. 440/03/CONS.
257. In considerazione dell'uso dei segmenti di terminazione per fornire linee affittate a livello retail, Telecom Italia deve prevedere delle condizioni tecniche di fornitura del servizio tali da consentire la realizzazione delle prestazioni aggiuntive attualmente previste nell'offerta di linee affittate wholesale, con particolare riferimento ai collegamenti multipunto per CDA e CDN, alle prestazioni di protezione con diversita' di percorso fisico, di instradamento e di apparato ed ai servizi aggiuntivi di rete privata virtuale dedicata (RPV-D).
258. In considerazione del significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia nel mercato dei segmenti di terminazione, l'Autorita' ritiene che l'imposizione degli obblighi stabiliti dall'art. 49 del Codice siano proporzionati anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 49 stesso.
259. In particolare i principali ostacoli all'accesso al mercato in esame sono di natura strutturale. Per poter offrire segmenti terminali, infatti, un operatore deve sviluppare una rete capillare, il che richiede ingenti investimenti difficilmente recuperabili anche nel lungo periodo e soprattutto in caso di uscita dal mercato (sunk costs). Si tratta, prevalentemente, di costi di scavo, di posa dei cavi e di acquisto di apparati, ovvero di costi che Telecom Italia ha prevalentemente sostenuto in una situazione di monopolio e con l'obiettivo di servire il 100% dell'utenza potenziale.
260. La presenza nel mercato in esame di ingenti economie di scala, di densita' e di diversificazione determina condizioni di vantaggio di cui beneficia Telecom Italia rispetto agli operatori alternativi. In conclusione, non si prevede nel medio/lungo periodo la replicabilita' delle infrastrutture di accesso da parte di operatori interconnessi con l'estensione e la capillarita' della rete di Telecom Italia al fine di rendere piu' competitive le proprie offerte di mercato.
261. L'imposizione degli obblighi derivanti dai commi 1 e 2 dell'art. 49 nei confronti dell'offerta di segmenti di terminazione all'ingrosso di Telecom Italia non richiede investimenti iniziali aggiuntivi in quanto la capacita' disponibile di Telecom Italia e' particolarmente capillare in termini di diffusione sul territorio nazionale. Il servizio in oggetto ricade, per natura impiantistica e per condizioni di offerta, nell'ambito di servizi all'ingrosso gia' attualmente forniti da Telecom Italia, quali i circuiti parziali e le linee affittate wholesale. Tali investimenti, peraltro, non sono soggetti ad uno specifico rischio di impresa diverso da quello previsto per il tasso di remunerazione del capitale fissato dall'Autorita' sulla base delle modalita' previste dall'Allegato B1 alla delibera n. 415/04/CONS.
b) Segmenti trunk
262. Nell'ambito dell'analisi di mercato, i segmenti trunk sono stati definiti, come quella parte di circuito dedicato tra due nodi RED di secondo livello appartenenti a bacini trasmissivi regionali distinti.
263. Sebbene si rilevi la presenza di infrastrutture di altri operatori interconnessi ai medesimi nodi in grado di formulare offerte di capacita' in ambito interregionale, Telecom Italia rappresenta ancora l'operatore che dispone del massimo grado di infrastrutturazione anche per tale segmento di offerta. L'analisi di mercato ha individuato Telecom Italia quale unico operatore dominante in grado di sfruttare le economie di scala e di diffusione derivanti dall'offerta all'ingrosso dei circuiti trunk di linee affittate.
264. Per le stesse motivazioni espresse al paragrafo a), l'Autorita' ritiene che, al fine di prevenire possibili comportamenti anticompetitivi nel mercato all'ingrosso dei segmenti trunk, Telecom Italia debba essere soggetta agli obblighi previsti dall'art. 49 del Codice e che debba, pertanto, offrire un servizio di segmenti trunk cui possano accedere tutti gli operatori di comunicazioni per offrire sia servizi al dettaglio sia per realizzare altri servizi di telecomunicazioni.
265. La fornitura di capacita' nella tratta di trasporto, non comporta nel medio termine, da parte di Telecom Italia, investimenti infrastrutturali ed attivita' di ampliamento di risorse e che non possano rientrare nella normale pianificazione di rete che essa effettua per se stessa.
266. La fornitura di segmenti trunk da parte di Telecom Italia deve garantire che un operatore possa trasportare il traffico relativo ad un dato bacino trasmissivo regionale convogliato presso un nodo RED di secondo livello di Telecom Italia fino a un altro nodo RED di secondo livello di Telecom Italia relativo ad un differente bacino regionale. L'operatore richiedente per poter utilizzare il servizio trunk dovra', dunque, interconnettere la propria rete ad entrambi i nodi di Telecom Italia; a tal fine Telecom Italia deve rendere accessibile il servizio di flusso di interconnessione gia' previsto per l'interconnessione alla rete telefonica pubblica.
267. Le velocita' trasmissive e le interfacce fornite da Telecom Italia per i segmenti trunk devono essere tutte quelle necessarie alla replicabilita' dell'attuale offerta di Telecom Italia di circuiti diretti analogici e numerici retail. Telecom Italia deve quindi garantire la fornitura di tutte le velocita' trasmissive e le interfacce approvate con la delibera n. 440/03/CONS, prevedere delle condizioni tecniche di fornitura del servizio tali da consentire all'operatore interconnesso la realizzazione delle prestazioni aggiuntive attualmente previste nell'offerta di linee affittate wholesale, con particolare riferimento ai collegamenti multipunto per CDA e CDN, alle prestazioni di protezione con diversita' di percorso fisico, di instradamento e di apparato ed ai servizi aggiuntivi di rete privata virtuale dedicata (RPV-D).
268. In considerazione del significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia nel mercato dei segmenti di trunk di linee affittate, l'Autorita' ritiene che l'imposizione degli obblighi stabiliti dall'art. 49 del Codice siano proporzionati anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 49 stesso. A tal fine, la proporzionalita' degli obblighi imposti per la fornitura dei segmenti trunk di linee affittate e' giustificata, tra l'altro, dalle valutazioni sulle barriere all'entrata descritte nell'analisi sul significativo potere di mercato.
c) Servizio di flussi di interconnessione
269. Come evidenziato nei punti precedenti, l'offerta di flussi di interconnessione, inteso come un circuito trasmissivo che collega una sede di Telecom Italia con la sede dell'operatore alternativo e gia' prevista per il collegamento della rete telefonica dell'operatore alternativo alla rete di Telecom Italia, rappresenta un servizio accessorio essenziale alla fornitura di tutti i servizi all'ingrosso per i quali Telecom Italia riceve obblighi regolamentari, con particolare riferimento, non soltanto ai servizi dei mercati dei segmenti di linee affittate (segmenti trunk e segmenti terminali), ma anche ovviamente al traffico telefonico (raccolta, terminazione e transito), ai servizi di accesso a banda larga ed all'accesso disaggregato alle coppie in rame (unbundling del local loop).
270. In mancanza di tale prestazione accessoria, gli operatori alternativi per poter utilizzare i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia dovrebbero raggiungere tutte le sedi di centrale e gli stadi di linea di Telecom Italia con infrastrutture trasmissive proprie sostenendo, oltre ai costi di co-locazione, ingenti investimenti infrastrutturali in scavi e portanti. Inoltre, in tale scenario, a causa degli evidenti limiti fisici degli spazi in centrale, ad alcuni operatori potrebbe restare precluso l'accesso diretto ai servizi di Telecom Italia; tali operatori risulterebbero pertanto discriminati rispetto ai primi arrivati e costretti a scelte impiantistiche inefficienti.
271. Cio' premesso, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba continuare ad offrire le tipologie di flussi di interconnessione attualmente previste nell' Offerta di Riferimento, consentendone l'uso per la raccolta del traffico relativo ai servizi wholesale citati nel precedente punto ed estendendone, con le dovute modifiche tecniche ed economiche, l'utilizzo anche al caso di rilegamento degli stadi di linea ove sono disponibili servizi wholesale con le sedi degli operatori. Conseguentemente, il servizio di prolungamento dell'accesso anche tramite canale numerico viene ad essere sostituito dalla fornitura del servizio di flusso di interconnessione esteso allo stadio di linea.
272. Un'altra tipologia di servizio che condivide con i flussi di interconnessione sia le infrastrutture impiantistiche sia le caratteristiche della domanda sono i circuiti di accesso alle Cable Station che rilegano le centrali Telecom Italia a cui si attestano i cavi sottomarini dei Carrier internazionali alle sedi degli operatori concorrenti. L'Autorita' rileva che tali circuiti rappresentano un elemento essenziale per la fornitura di servizi di terminazione internazionale; eventuali restrizioni alla fornitura dei circuiti di accesso alle Cable Station si rifletterebbero sulle condizioni di offerta dei servizi di trasporto internazionale degli operatori concorrenti. Analogamente al caso dei flussi di interconnessione, per carenza di spazi di co-locazione, sarebbe precluso l'accesso diretto alle Cable Station a tutti gli operatori. In considerazione di cio', l'Autorita' ritiene che il servizio di flusso di interconnessione debba essere utilizzabile dagli operatori alternativi anche per il collegamento delle proprie sedi alle Cable Station.
273. Poiche' le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio di flusso di interconnessione attualmente presenti nell'Offerta di Riferimento fanno riferimento al collegamento della sede dell'operatore con una sede di centrale a livello SGU o SGT di Telecom Italia, per consentire l'utilizzo di tale servizio anche per rilegare sedi di stadi di linea (sedi SL) e' necessario introdurre un servizio opzionale di prolungamento dell'interconnessione che renda disponibile una capacita' trasmissiva tra sedi le SL, aperte ai servizi wholesale, ed i nodi di transito locale di competenza (tipicamente SGU).
274. Per quanto concerne le condizioni di impiego dei flussi di interconnessione, l'Autorita', in linea con quanto agli art. 2 comma 1 lett. d delibera n. 1/00/CIR, all'art. 4, comma 2, della delibera n. 10/00/CIR, all'art. 2, comma 5, lett. a della delibera n. 3/04/CIR, conferma che Telecom Italia debba rendere disponibile il servizio di estensione dell'interconnessione in modalita' "sito adiacente al nodo di Telecom Italia" oppure tramite modalita' "punto di interconnessione presso il nodo di Telecom Italia", contemplando tutte le velocita' superiori o uguali a 2Mbps previste dall'offerta approvata con la delibera n. 440/03/CONS e la possibilita' di raccogliere tutte le tipologie di servizi all'ingrosso per le quali Telecom Italia riceve obblighi regolamentari di offerta.
275. L'Autorita' ribadisce l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a, punto 5, della delibera n. 2/03/CIR, secondo cui la modalita' di interconnessione "Accesso alla rete di Telecom Italia con Punto di Interconnessione presso il nodo di Telecom Italia" e' applicabile anche quando il Punto di Interconnessione e' individuato presso gli spazi di co-locazione di un operatore terzo.
276. Per consentire efficacemente la possibilita' di impiego dell'offerta di flussi di interconnessione e del servizio opzionale di prolungamento dell'interconnessione per la raccolta delle tipologie di traffico succitate, Telecom Italia dovra' introdurre nell'Offerta di Riferimento, oltre alle tipologie di circuiti attualmente previste, anche le velocita', le modalita' frazionate e le interfacce attualmente disponibili nell'offerta di linee affittate approvata con la delibera n. 440/03/CONS. Analogamente con quanto avviene con il servizio di ampliamento dei canali fonici (che consente l'acquisto incrementale di circuiti a 2Mbps per la sola interconnessione vocale), Telecom Italia dovra' prevedere servizi di canali trasmissivi in ampliamento per tutti i casi di utilizzo dei flussi di interconnessione alle stesse condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei flussi stessi.
277. Al punto di interconnessione con l'operatore, dovra' essere consentito un uso efficiente delle porte dei multiplatori e dei flussi di interconnessione. A tal fine, ogni qual volta sia tecnicamente possibile, Telecom Italia, secondo le richieste dell'operatore interconnesso, dovra' consentire la multiplazione sul medesimo circuito di interconnessione di flussi di traffico relativi a segmenti terminali e/o trunk diversi ed in generale a servizi all'ingrosso diversi. Analogamente, nel caso in cui l'operatore sia presente con propri apparati trasmissivi presso la centrale di Telecom Italia, in propri spazi di co-locazione o tramite accordi con terze parti, Telecom Italia dovra' fornire il servizio di raccordi interni di centrale tra i propri apparati e quelli relativi all'operatore interconnesso.
278. L'Autorita' rileva che in assenza di opportune restrizioni sulle condizioni di fornitura, gli operatori potrebbero mettere in atto impieghi del servizio di flussi di interconnessione al di fuori dell'ambito in cui esso rappresenta un componete accessoria essenziale all'utilizzo degli altri servizi all'ingrosso. A tal fine l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia limiti la fornitura dei flussi di interconnessione e dell'estensione dell'interconnessione ai soli casi in cui la sede dell'operatore e la centrale di Telecom Italia a cui l'operatore si interconnette si trovino all'interno dello stesso bacino trasmissivo regionale. Per realizzare i circuiti di interconnessione interregionali sara' necessario utilizzare congiuntamente al servizio di flusso di interconnessione anche il servizio di segmento trunk per realizzare il trasporto interregionale.
7 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia gli obblighi concernenti la fornitura dei segmenti terminali e dei circuiti trunk in conformita' alle modalita' descritte nel paragrafo 5.2?
8 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di modificare l'offerta di flussi di interconnessione secondo quanto previsto nel paragrafo 5.2?
9 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di sostituire l'offerta del prolungamento dell'accesso, dell'estensione del collegamento, dell'ampliamento dei canali fonici e dei circuiti di accesso alle Cable Station con i servizi di flusso di interconnessione e di estensione del flusso di interconnessione?

5.2.1. Le osservazioni degli operatori
279. Con riferimento al quesito numero 7, Telecom Italia, nel ribadire la necessita' che la segmentazione tra segmenti trunk e terminating sia posta a livello dei nodi di livello 1 della rete trasmissiva di Telecom Italia, evidenzia come la situazione competitiva nel mercato del trunk sia tale da non presentare alcuna dominanza a carico di Telecom Italia.
280. Con riferimento al quesito numero 8, Telecom Italia non condivide l'inclusione dei flussi di interconnessione nel mercato dei terminating segment, in quanto i flussi di interconnessione sono da sempre dei servizi accessori al traffico voce scambiato tra operatori interconnessi. Pertanto tali circuiti, devono essere inclusi nei mercati 8, 9 e 10 come, tra l'altro, ha fatto Ofcom che li ha regolamentati nella "Review of the fixed narrowband wholesale exchange line, call origination, conveyance and transit markets". Telecom Italia sottolinea che il mercato dei flussi di interconnessione, anche con riferimento alla definizione della loro destinazione d'uso, ha trovato un equilibrio soddisfacente nel disposto della delibera 3/04/CIR in cui si e' conseguito l'obiettivo di razionalizzare, a favore degli OLO infrastrutturati, l'accesso ai servizi trasmissivi venduti da Telecom Italia.
281. In merito al quesito numero 9, Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorita' di sostituire l'offerta del prolungamento dell'accesso con il servizio di estensione del flusso di interconnessione, mantenendo l'attuale configurazione dell'offerta, che prevede la presenza dell'operatore sia sull'SL (in sala di colocazione per ULL o SA) sia sull'SGU di riferimento sul quale viene richiesta l'estensione e dove l'operatore puo' essere presente o in modalita' "sito adiacente" o in modalita' "punto di interconnessione presso il nodo Telecom Italia".
282. Per quanto riguarda invece quanto proposto in merito ai circuiti di accesso alle Cable Station Telecom Italia e' contraria per le seguenti ragioni:
- L'Autorita' non ha effettuato un'analisi di mercato della terminazione internazionale in generale o dell'Accesso alle Cable Station/backhaul in particolare;
- Il mercato delle terminazioni internazionali e' competitivo e non presenta significative barriere all'ingresso;
- In assenza di analisi di mercato da parte dell' Autorita' non e' giustificata alcuna misura ex ante a carico di Telecom Italia relativamente all'accesso alle Cable Station/backhaul.
283. Telecom Italia in particolare propone di eliminare le misure regolamentari con riferimento all'accesso alle cable station ed al backhaul citati nel provvedimento di cui alla delibera 153/05/CONS, occorre inoltre rimuovere le misure previste alla delibera 10/00/CIR
- art. 6 comma 2 ed alla delibera 3/03/CIR art. 3 comma 1, lett. c).
284. Con riferimento all'orientamento espresso al quesito numero 7, gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind, concordano con le conclusioni raggiunte dall'Autorita' relativamente all'imposizione degli obblighi di fornitura dei segmenti terminali e dei circuiti trunk, segnalando tuttavia che la dicitura adottata dall'Autorita' per designare il punto di raccolta di un segmento terminale " ... uno qualsiasi dei RED di livello inferiore nel medesimo bacino regionale" sia inesatta in quanto, se intesa letteralmente, limitando i punti di interconnessione ai soli RED interni al bacino trasmissivo, implicherebbe un uso inefficiente delle risorse trasmissive. Gli operatori, indipendentemente dal fatto che la rete di Telecom Italia sia accessibile presso un qualsiasi ADM, si troverebbero infatti costretti ad acquistare circuiti di lunghezza molto maggiore del necessario, soltanto per dover raggiungere i nodi RED. Tale inefficienza sarebbe evitata estendendo l'obbligo di fornitura dei circuiti a qualsiasi nodo SL diverso da quello da cui si origina il segmento terminale, o, piu' in generale, a qualsiasi nodo all'interno del bacino regionale prescelto dall'operatore, indipendentemente dalla sua relazione gerarchica con il nodo da cui si origina il segmento terminale in questione. La medesima problematica e' segnalata anche con riferimento ai punti di attestazione dei flussi di interconnessione.
285. Gli operatori segnalano inoltre che l'Autorita', nel far riferimento all'uso del " ... flusso di interconnessione gia' previsto per l'interconnessione alla rete telefonica pubblica", dovrebbe specificare che i punti di interconnessione per l'offerta di capacita' trasmissiva non sono quelli preesistenti destinati all'interconnessione alla rete telefonica pubblica. Se cosi' fosse, infatti, la struttura dell'interconnessione trasmissiva resterebbe congelata allo stato raggiunto in base alle esigenze di interconnessione alla rete telefonica e, paradossalmente, risulterebbe impossibile, ad esempio, interconnettersi ad un sito della rete a larga banda che non coincida con la sede di un autocommutatore della rete telefonica.
286. Gli operatori sottolineano inoltre, con riferimento ai punti 194 e 195 del documento di consultazione, che definiscono per Telecom Italia alcuni degli obblighi necessari per rendere replicabile dai concorrenti la propria offerta di circuiti affittati, la necessita' che tale replicabilita' debba riguardare anche i circuiti end to end che non utilizzano alcun tratto della rete dell'operatore nuovo entrante. Tale punto, oggetto di controversie con Telecom Italia in relazione all'applicabilita' delle prestazioni aggiuntive (RPVD, prestazioni di protezione, etc.) al listino di linee affittate
 
wholesale, assume particolare rilevo in quanto riduce significativamente le possibilita' competitive degli operatori alternativi nelle aree in cui non sono presenti capillarmente sul territorio e che, in buona misura, coincidono con le zone in cui non sono presenti offerte in ULL.
287. Gli operatori evidenziano le medesime considerazioni anche con riferimento alla fornitura dei segmenti trunk.
288. Con riferimento al punto 204 della proposta provvedimento, che definisce le modalita' di fornitura del servizio trunk, gli operatori ritengono che l'Autorita' debba prevedere che:
- l'interconnessione e' necessaria solo ad uno dei 2 nodi di 2° livello coinvolti, in particolare quello ubicato nell'area regionale in cui si trova la sede dell'operatore che raccoglie i servizi trasportati dal trunk;
- tale interconnessione trasmissiva possa essere ottenuta anche mediante il servizio di estensione del flusso di interconnessione da uno qualsiasi dei nodi presenti all'interno dell'area regionale a cui l'operatore e' interconnesso.
289. Con riferimento al punto 215 delle proposta di provvedimento, gli operatori richiedono che la multiplazione fisica e l'upgrade dei circuiti di interconnessione in circuiti di capacita' superiore sia consentita senza pagamento dei ratei a scadere dei circuiti a piu' bassa velocita' multiplati o dismessi.
290. Con riferimento al quesito numero 8, gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind concordano con la proposta di modificare l'offerta di flussi di interconnessione secondo quanto al paragrafo 4.2 del documento di consultazione, pur tuttavia con alcune precisazioni. In particolare gli operatori sottolineano l'importanza della previsione di utilizzo dei circuiti di interconnessione anche per il rilegamento degli stadi di linea (SL). Su questo punto specifico gli operatori ritengono che, oltre al caso di raccolta presso il sito SGU di competenza descritto nel testo di consultazione, dovrebbe essere previsto anche il caso in cui un operatore che raggiunge con infrastruttura propria un SL possa, da quel punto di interconnessione trasmissivo, raccogliere anche servizi forniti in altri siti appartenenti al medesimo bacino regionale. Questa previsione sarebbe coerente con quanto osservato in precedenza nel testo della consultazione e non e' legata ad una definizione gerarchica della rete trasmissiva di Telecom Italia che non trova, in generale, riscontri documentali.
291. Gli operatori sottolineano che i raccordi interni di centrale, da fornire per raccordare flussi di interconnessione e di i circuiti trunk e terminating agli apparati degli operatori co-locati o presso spazi di terzi, necessitano di precisi obblighi di fornitura e di condizioni economiche basati sui medesimi principi che sottostanno a quanto definito per i flussi di interconnessione.
292. In merito al quesito numero 9, gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di sostituire l'offerta del prolungamento dell'accesso, dell'estensione del collegamento, dell'ampliamento dei canali fonici e dei circuiti di accesso alle cable station con i servizi di flusso di interconnessione e di estensione del flusso di interconnessione.
293. Al fine di evitare possibili strumentalizzazioni da parte di Telecom Italia, gli operatori richiedono che l'Autorita' precisi nel documento finale che l'estensione dell'interconnessione si applica sia relativamente allo spazio -definendo quindi la possibilita' di raggiungere, da un sito gia' interconnesso a livello trasmissivo, altri siti di Telecom Italia all'interno della medesima area regionale che risultano quindi a loro volta interconnessi alla rete dell'OLO, sia relativamente all'aumento della consistenza dei singoli flussi di interconnessione, anche a quelli ottenuti tramite il medesimo servizio di estensione utilizzato nell'accezione precedente.
294. Gli operatori ritengono che il servizio di estensione dell'interconnessione debba poter essere richiesto ogniqualvolta sia necessario collegare un proprio apparato di rete periferico, purche' l'altro punto terminale coincida con un sito trasmissivo di Telecom Italia cui l'OLO e' interconnesso, anche per mezzo di infrastruttura acquisita da altro operatore ivi colocato.
295. Con riferimento al quesito numero 7, Vodafone, nel condividere il mantenimento in capo a Telecom Italia dell'obbligo di offerta dei servizi terminali a condizioni tecniche ed economiche indipendenti dalla finalita' d'uso degli stessi, sottolinea la necessita' di garantire un uso efficiente delle porte dei multiplatori e dei flussi di interconnessione. In tal senso, Vodafone ritiene necessario esplicitare la possibilita' per l'operatore di definire delle direttrici trasmissive di interconnessione tra la propria rete ed alcuni nodi di consegna di Telecom Italia da utilizzare per raccogliere sia i diversi servizi terminating e trunk attestati al nodo medesimo sia gli altri servizi wholesale utilizzati dall'operatore stesso (ad esempio: ADSL, CVP ....). Tale previsione consentirebbe all'operatore di non richiedere un flusso di interconnessione per ciascun servizio utilizzato, ma di avvalersi dell'interconnessione esistente con il nodo di attestazione, eventualmente adeguandone la capacita' (canali trasmissivi in ampliamento) anche in modo indipendente (o asincrono) dalle richieste di flussi terminating o delle componenti terminali degli altri servizi wholesale.
296. Con riferimento al quesito numero 8, Vodafone ritiene che Telecom Italia dovrebbe fornire la multiplazione e demultiplazione dei flussi trasmissivi di gerarchia inferiore dedicati al singolo servizio (terminating, xDSL, ....) nei flussi trasmissivi di interconnessione di gerarchia superiore realizzati tra la sede dell'operatore e la sede Telecom Italia. Telecom Italia pertanto dovrebbe realizzare il collegamento tra i circuiti terminali (e le componenti terminali dei vari servizi wholesale) e il circuito di interconnessione ad alta velocita' verso la sede dell'operatore oppure il raccordo di centrale nel caso di co-locazione. Tale previsione garantirebbe agli operatori maggiore flessibilita' ed una riduzione del costo complessivo per la gestione dei servizi medesimi.
297. Con riferimento al quesito numero 7, MCI sottolinea che la mancanza di disposizioni puntuali da parte dell'Autorita' in merito alle condizioni di fornitura e' un incentivo per Telecom Italia a fornire il servizio di trunk e terminating con bassi livelli di qualita' e comunque con livelli qualitativi inferiori rispetto agli standard offerti ai propri clienti retail o alle divisioni del proprio gruppo. I livelli di qualita' dei servizi di trunk e terminating devono pertanto essere in linea con i livelli offerti da altri operatori sia in Europa sia in Italia ed, in ogni caso, non dovranno mai essere inferiori a quelli offerti da Telecom Italia alle proprie divisioni retail.
298. MCI condivide la posizione dell'Autorita' in merito al quesito numero 8.
299. Con riferimento al quesito numero 7, Welcome condivide l'orientamento dell'Autorita' per quanto concerne gli obblighi relativi ai segmenti terminali, ma dissente dall'orientamento dell'Autorita' con riferimento ai circuiti trunk ed ai servizi di flussi di interconnessione, con riferimento in particolare alla parte in cui "l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia limiti la fornitura dei flussi di interconnessione e dell'estensione dell'interconnessione ai soli casi in cui la sede dell'Operatore e la centrale di Telecom Italia a cui l'Operatore s 'interconnette si trovino all'interno dello stesso bacino trasmissivo regionale. Per realizzare i circuiti di interconnessione interregionali sara' necessario utilizzare congiuntamente al servizio di flusso di interconnessione anche il servizio di segmento trunk per realizzare il trasporto interregionale".
300. Welcome evidenzia che tale orientamento, laddove venisse confermato, determinerebbe per operatori presenti sul mercato con un'architettura di rete basata sui flussi di interconnessione di lunga distanza (circuiti interregionali) e che raggiunge i propri clienti grazie a circuiti collegati con gli SGT di Telecom Italia dislocati nelle regioni italiane dove Welcome Italia non ha un punto di interconnessione o un punto di presenza, conseguenze economiche molto pesanti in termini di potenziali aggravi di costi.
301. Secondo Welcome, i circuiti interregionali (flussi di interconnessione + servizio di trunk) avranno costi decisamente superiori a quelli attualmente in offerta di riferimento e tali, da un lato, da impedire a societa' come Welcome di garantire un servizio ai propri clienti competitivo sia rispetto all'operatore di accesso che rispetto agli operatori facility based, dall'altro, tali da azzerare l'offerta di Telecom Italia relativamente ai circuiti di lunga distanza (60-300 km e oltre 300 km).
302. Welcome ritiene che la migrazione dall'attuale struttura di rete in essere risultera' problematica, con grosse incertezze sui costi e auspica che gli operatori dotati di infrastrutture, in grado di fornire un servizio di trasporto, offrano condizioni economiche migliorative o comunque equiparabili a quelle dei flussi di interconnessione attualmente esistenti.
303. In merito al quesito numero 8, Welcome non condivide l'orientamento di modificare l'offerta dei flussi di interconnessione e richiede il mantenimento dell'obbligo per Telecom Italia di offrire i flussi di interconnessione secondo le modalita' ed i termini previsti dall'attuale Offerta di Riferimento sulla base dei principi di orientamento al costo e con assoggettamento ai vincoli di network cap.
304. In caso contrario Welcome, insieme agli operatori che si trovano nella medesima condizione, verrebbero notevolmente penalizzate dal punto di vista economico, a causa degli ingenti costi di interconnessione che andrebbero a sostenere qualora costrette ad acquistare CDN a condizioni retail minus analoghe a quelle descritte nell'attuale offerta CDN wholesale di Telecom Italia. Welcome segnala che l'Autorita' renderebbe non applicabile l'offerta CDN di Telecom Italia, dal momento che sarebbe impossibile acquistare il servizio di trunk da Telecom Italia, mantenendo le condizioni economiche attuali.
305. In merito al quesito numero 9, Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita', mentre Welcome cd MCI non esprimono alcuna posizione specifica.

5.2.2. Le conclusioni dell'Autorita'
306. Con riferimento alla definizione dei punti di accesso al servizio di terminating, l'Autorita', in relazione a quanto segnalato dagli operatori nel processo di consultazione pubblica, evidenzia che la dicitura "qualsiasi dei RED di livello inferiore nel medesimo bacino regionale" deve essere considerata in modo estensivo e che in considerazione del fatto che l'accesso alla rete di linee affittata di Telecom Italia e' tecnicamente possibile ai generici nodi ADM, per nodo RED va inteso qualsiasi nodo nel bacino trasmissivo regionale di riferimento ove l'interconnessione sia tecnicamente possibile. Tale misura appare necessaria al fine di evitare che limitazioni amministrative non tecnicamente giustificate possano comportare un diniego all'interconnessione di operatori terzi ai nodi della rete di Telecom Italia all'atto di richiesta di accesso ai servizi dei segmenti terminating o aggravi di spesa ingiustificati per questi ultimi. Conseguentemente, l'Autorita' ritiene necessario che l'uso di flussi di interconnessione per la raccolta dei servizi terminating debba estendersi a tutti i nodi di rete per i quali la raccolta dei segmenti terminali sia tecnicamente possibile. E' tuttavia necessario sottolineare che l'offerta di flussi di interconnessione attualmente disponibile impiega, nella tratta di accesso tra PoP OLO e nodo di Telecom Italia, infrastrutture dedicate predisposte con pianificazioni di lungo termine. Al fine di non incrementare i costi di pertinenza dei flussi di interconnessione esistenti, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia debba distinguere i flussi di interconnessione al generico nodo SL predisponendo un apposito servizio, denominato flusso di interconnessione alla rete di transito locale, che comprende una parte di accesso (tratta SL PoP OLO) e una parte chilometrica interna alla rete trasmissiva locale della rete di Telecom Italia. Tale servizio dovra' consentire l'accesso ai nodi di centrale locale aperti all'attestazione dei circuiti terminating, nonche' permettere la raccolta ed aggregazione dei servizi all'ingrosso accessibili ai restanti nodi della rete locale.
307. La richiesta da parte degli operatori di poter accedere a circuiti wholesale end-toend tra clienti finali che non utilizzano alcun tratto della rete dell'operatore richiedente, appare non giustificata in quanto potrebbe disincentivare i concorrenti di Telecom Italia ad investire in infrastrutture. L'Autorita' ritiene necessario pertanto non prevedere obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia in tal senso. Tale considerazione deve intendersi valida sia per i circuiti terminating sia, a maggior ragione, per i circuiti trunk. La fornitura a condizioni regolamentate delle prestazioni aggiuntive quali l'RPVD e le prestazioni di protezione in diversita' di instradamcnto dovra' pertanto essere opportunamente ridefinita in funzione della struttura dei servizi di trunk e terminating.
308. L'Autorita' ritiene necessario che le condizioni di offerta per tali prestazioni siano definite nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta dei servizi di trunk e terminating. Tale procedimento sara' volto, tra l'altro, a individuare gli aspetti di dettaglio dell'implementazione dell'offerta di trunk e terminating e le modalita' di migrazione tra la nuova e la vecchia offerta.
309. Appare invece giustificata la richiesta degli operatori di poter accedere al servizio trunk anche nel caso in cui l'operatore richiedente abbia un solo PoP ad una delle due estremita' del circuito. L'Autorita' ritiene che, effettivamente, l'introduzione di tale restrizione possa frenare la diffusione del servizio di trunk e danneggiare gli operatori attivi prevalentemente in ambito regionale. Anche al fine di salvaguardare gli operatori meno infrastrutturati, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia debba prevedere una modalita' di fornitura del trunk secondo cui l'operatore sia presente o interconnesso ad uno solo dei due estremi del circuito. Telecom Italia prevede inoltre la fornitura di tale circuito in congiunzione con il servizio di terminating (nel caso di un generico punto terminale di rete) o di raccordo interno di centrale (solo qualora il trunk termini in una centrale di Telecom Italia presso gli apparati di Telecom Italia o di un operatore terzo).
310. L'Autorita' ritiene utile precisare che l'accesso al servizio trunk debba essere garantito anche mediante l'uso del servizio di flusso di interconnessione alla rete di transito regionale e locale. Con riferimento alle limitazioni d'uso di tali ultimi servizi, l'Autorita' precisa che la parte chilometrica del flusso di interconnessione alla rete di transito locale corrisponde alla capacita' trasmissiva tra nodi di Telecom Italia appartenenti alla rete trasmissiva locale di livello 0, mentre la parte chilometrica dei flussi di interconnessione alla rete di transito regionale corrisponde alla capacita' di trasporto interna ai nodi di livello 1 e 2 della rete del bacino trasmissivo regionale. Le distanze per i due servizi sono pertanto calcolate in linea d'aria tra le centrali della rete trasmissiva locale, in un caso, e tra le centrali della trasmissiva rete regionale nell'altro.
311. La cessazione dei circuiti CDN wholesale e dei circuiti parziali, nonche' la modifica delle condizioni d'uso dei flussi di interconnessione avverra' a seguito dell'implementazione dei nuovi servizi, al termine del periodo fissato per la migrazione. Con riferimento alla modalita' di trattamento dei ratei a scadere relativi ai circuiti a piu' bassa capacita' multiplati o dismessi nel corso del passaggio alla nuova offerta, l'Autorita' ritiene che l'onere relativo alla cessazione dei circuiti non debba essere addebitato agli operatori alternativi. Analogamente, l'Autorita' ritiene che le scadenze contrattuali preesistenti debbano essere, ovunque possibile, mantenute nei nuovi contratti, prevedendo che la migrazione di trunk e terminating non comporti estensioni artificiali della durata contrattuale dei nuovi circuiti. Anche al fine di limitare i problemi relativi al disallineamento tra i contratti finali tra clienti ed operatori ed i contratti all'ingrosso tra operatori e Telecom Italia, l'Autorita' intende prevedere per i circuiti terminating e trunk che, trascorsa la durata contrattuale di un anno, non siano previste penalizzazioni in caso di recesso.
312. Con riferimento alle condizioni di fornitura, l'Autorita' ritiene necessario che le condizioni di SLA siano definite in linea con le best practice europea ed tal fine conferma la necessita' che l'offerta di Telecom Italia contempli almeno le condizioni di fornitura definite dal documento di consultazione. L'Autorita' ritiene che gli aspetti di dettaglio nelle condizioni di provisioning ed assurance potranno piu' agevolmente essere finalizzati nel corso del procedimento istruttorio di approvazione dell'offerta di trunk e terminating. Tale procedimento dovra' inoltre definire le modalita' di passaggio dalla vecchia alla nuova offerta.
313. In merito alla richiesta espressa dagli operatori meno infrastrutturati di mantenere vigenti le attuali offerte di flussi di interconnessione, l'Autorita', in considerazione del fatto che l'impiego dei flussi di interconnessione interregionali congiuntamente alla loro apertura a tutte le tipologie di traffico ne consentirebbe un uso improprio, ritiene necessario confermare il vincolo di utilizzo intraregionale previsto in consultazione, valutando il periodo di migrazione tra le offerte sufficiente a consentire agli operatori le modifiche richieste nella pianificazione delle proprie infrastrutture.
314. Con riferimento alla finalita' d'uso dei flussi di interconnessione, l'Autorita', in conformita' con quanto gia' espresso nell'ambito delle consultazioni pubbliche relative ai mercati 8, 9, 10, 11 e 12, ed in linea con quanto previsto dalle delibere 2/03/CIR, 11/03/CIR e 3/04/CIR, sottolinea che i flussi di interconnessione rappresentano una prestazione accessoria indispensabile alla fornitura di tutti i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia. In quanto tali, i servizi di flusso di interconnessione risultano di pertinenza di ognuno dei mercati all'ingrosso e ciascun provvedimento ha pertanto facolta' ed onere di definire condizioni specifiche di fornitura per tali circuiti in relazione al servizio all'ingrosso che tramite essi si intendera' rendere accessibile.
315. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene necessario imporre l'obbligo in capo a Telecom di fornitura di flussi di interconnessione per qualsiasi tipologia di servizi ceduti all'ingrosso per i quali abbia obblighi regolamentari, inclusi i segmenti terminali di linee affittate. In particolare, Telecom Italia dovra' prevedere che i flussi di interconnessione possano essere attestati presso qualsiasi nodo a cui e' possibile la raccolta di tali servizi. Con riferimento alle osservazioni degli operatori in merito alla possibilita' di interconnettersi presso gli SL, l'Autorita' ritiene necessario sottolineare che nel caso in cui il punto di raccolta dei servizi all'ingrosso sia presso nodi appartenenti alla rete di trasporto locale di Telecom Italia, il servizio di interconnessione potra' prevedere l'uso congiunto dei flussi di interconnessione alla rete di transito locale e regionale di livello 0, 1 e 2. Analogamente con l'uso congiunto di tali servizi dovra' essere consentito ad un operatore che raggiunge con infrastruttura propria un SL, di raccogliere anche servizi forniti in altri siti appartenenti al medesimo bacino regionale. Infine, i medesimi servizi potranno essere raccolti, con l'impiegando ulteriore della componente di accesso del flusso di interconnessione alla rete di transito di locale, presso un PoP OLO, qualora quest'ultimo si trovi nell'area di pertinenza di un SL appartenete alla rete locale trasmissiva.
316. L'Autorita' specifica che le configurazioni di fornitura del servizio di interconnessione alla rete di transito locale, nel nuovo sistema di offerte di linee all'ingrosso, non sono limitate alle modalita' gia' previste per il servizio di prolungamento dell'accesso ma comprendono tutti i casi di flussi di interconnessione tra nodi di Telecom Italia appartenenti al medesimo segmento trasmissivo di rete locale secondo le modalita' gia' riportate nei punti precedenti. In particolare, i flussi di interconnessione alla rete di transito locale consente anche 1' interconnessione di siti SL raggiunti fisicamente da un operatore con altri punti di raccolta dei servizi ceduti all'ingrosso relativi al medesimo segmento trasmissivo di rete locale.
317. L'Autorita' ritiene necessario specificare che i raccordi interni di centrale debbano essere forniti per raccordare flussi di interconnessione e i circuiti trunk e terminating attestati ad una data centrale con agli apparati degli operatori co-locati o presso spazi di terzi nella medesima centrale. In tal senso, in linea con quanto peraltro previsto dalla delibera 1/05/CIR, Telecom Italia dovra' prevedere precisi obblighi di fornitura e garanzie in linea con quelle adottate per i flussi di interconnessione. In generale i raccordi interni di centrale sono forniti in tutti i casi in cui un operatore co-locato o presso spazi di terzi richiede l'accesso a servizi ceduti all'ingrosso da Telecom Italia presso la medesima centrale. Il servizio e' inoltre ceduto da Telecom Italia per raccordare gli apparati di operatori diversi co-locati presso la medesima centrale.
318. L'Autorita' ritiene inoltre necessario prevedere l'obbligo di fornitura in capo a Telecom Italia delle prestazioni di multiplazione e demultiplazione dei flussi trasmissivi provenienti al singolo servizio (terminating, xDSL, ....) nei flussi trasmissivi di interconnessione di gerarchia superiore realizzati tra la sede dell'operatore e la sede Telecom Italia. Tale scelta consente un uso efficiente delle risorse trasmissive ed una riduzione di costo per l'operatore alternativo che puo' avvantaggiarsi delle efficienze legate all'utilizzo dei flussi a capacita' superiori.
319. L'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia offra un servizio di ampliamento della capacita' per il servizio di flusso di interconnessione sia alla rete di transito locale (di livello 0) sia alla rete di transito regionale (di livello 1 e 2), che consenta di variare la capacita' di flussi gia' richiesti.
320. L'Autorita', per quanto concerne i circuiti di accesso alle Cable Station di Telecom Italia, sottolinea che tali circuiti non rappresentano un mercato a se stante o servizi sostituibili ai segmenti trunk e terminating. L'Autorita' ritiene che tali servizi, alla stregua dei flussi di interconnessione, rappresentino una essential facility all'accesso dei servizi di terminazione internazionale. Come evidenziato nell'ambito della delibera di consultazione pubblica di cui alla delibera 30/05/CONS, l'Autorita' ritiene che condizione necessaria alla rimozione degli obblighi ex-ante relativi al mercato di terminazione internazionale sia l'abbattimento delle barriere di accesso a tale servizio.
321. Sulla base di tale considerazioni, l'Autorita' ritiene necessario che la conferma dell'obbligo di fornitura dei flussi di interconnessione per l'accesso alle Cable Station sia esaminato nell'ambito provvedimento relativo alla delibera 30/05/CONS, con riferimento alla analisi sul mercato della terminazione internazionale.
322. L'Autorita' ritiene che il servizio di flusso di interconnessione alla rete di transito locale e regionale possano essere offerti esclusivamente per l'interconnessione con Telecom Italia, e che pertanto un operatore presente presso un sito di Telecom Italia con infrastruttura propria o acquisita da altro operatore ivi co-locato possa accedere a tali servizi per raggiungere qualsiasi punto di consegna di servizi all'ingrosso forniti da Telecom Italia a condizioni regolamentate all'interno del bacino regionale di pertinenza.

5.3. Obbligo di trasparenza ai sensi dell'art. 46
323. Gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 46 del Codice rispondono all'esigenza di garantire che gli operatori concorrenti nei mercati a valle non debbano acquisire risorse all'ingrosso non strettamente necessarie per offerta dei propri servizi al dettaglio. A tal fine e' necessario che l'offerta di Telecom Italia sia sufficientemente disaggregata per componenti di rete e dettagliata in termini di condizioni economiche nonche' di specifiche tecniche, prevedendo condizioni di SLA e di assurance comprensive di livelli di penale giornalieri sufficienti a disincentivare comportamenti anticompetitivi. Rientrano, inoltre, negli obblighi di cui al presente paragrafo quelli di trasparenza verso l'Autorita' sulla contabilita' dei costi soggiacenti alle offerte.
324. La pubblicazione di informazioni in materia di specifiche tecniche e di condizioni di fornitura nonche' di separazione contabile e contabilita' dei costi e', nel caso dei servizi all'ingrosso dei segmenti di terminazione, propedeutica e complementare agli obblighi relativi all'accesso e uso delle risorse di rete, di non discriminazione e di controllo dei prezzi. Le offerte di flussi di interconnessione, di segmenti terminali e di segmenti trunk sono pertanto soggette, all'obbligo di pubblicazione ed approvazione annuale come parte integrante dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.
325. A tale riguardo la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia dei segmenti di terminazione e dei segmenti trunk deve comprendere:
- i confini territoriali di ciascun bacino trasmissivo regionale relativo ad una specifica coppia di nodi RED di secondo livello;
- l'elenco completo e la relativa ubicazione geografica dei nodi di primo e secondo livello e di livello locale ai quali gli operatori potranno interconnettersi per domandare servizi all'ingrosso di segmenti di terminazione e di segmenti trunk;
- le modalita' di comunicazione degli ordini da parte degli operatori richiedenti;
- le condizioni di recesso dal servizio secondo quanto previsto dall'offerta di linee affittate all'ingrosso approvate con la delibera n. 440/03/CONS;
- le condizioni economiche del servizio;
- le condizioni di provisioning, assurance e di penali articolate secondo quanto previsto al paragrafo 5.5 del presente provvedimento;
- meccanismi automatici di reportistica verso gli operatori richiedenti, aventi caratteristiche di periodicita' e dettaglio adeguati alla verifica delle condizioni di penale da parte degli operatori, secondo quanto attualmente previsto per il servizio di linee affittate wholesale ai sensi della delibera n. 304/03/CONS ed in linea con quanto previsto al paragrafo 5.5 del presente provvedimento.
326. In merito ai flussi di interconnessione, sono confermati gli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti mentre per le condizioni di SLA si rimanda a quanto previsto dalla delibera n. 30/05/CONS
327. In linea con quanto all'art. 3, comma 1, lett. h, punto 1 della delibera n. 4/02/CIR, per consentire la massima trasparenza delle condizioni economiche formulate da Telecom Italia, le distanze considerate ai fini della determinazione dei prezzi dei flussi di interconnessione e dei servizi opzionali di prolungamento dell'interconnessione sono valutate con la modalita' di misurazione "in linea d'aria" tra le centrali Telecom Italia interessate. In particolare, nei casi in cui l'operatore richieda l'interconnessione ad un SL aperto ai servizi wholesale e la propria sede si trovi nell'area di competenza di una centrale SGU/SGT diversa da quella relativa all'SL in oggetto, il servizio complessivo sara' dato dalla somma di un'estensione dell'interconnessione valutata sulla distanza tra sede SL e nodo di transito trasmissivo locale e di un flusso di interconnessione valutato sulla base della distanza tra nodo di transito trasmissivo locale ed SGU/SGT scelto per l'interconnessione. L'Autorita' sottolinea che la distinzione tra le due tipologie di tratta chilometrica consente di mantenere invariati i costi attribuiti ai pre-esistenti servizi di flussi di interconnessione, in quanto questi ultimi sono relativi al trasporto interno alla rete regionale. Al contempo, i costi relativi al servizio di prolungamento dell'interconnessione ricadono integralmente sulla tratta di trasporto interna alla rete locale.
328. In fase di prima applicazione, termini, condizioni tecniche ed economiche poste da Telecom Italia e non specificatamente previste dalla descrizione dei presenti obblighi regolamentari dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dall'Autorita'.
329. La pubblicazione del dettaglio relativo alla separazione contabile e alla contabilita' dei costi dei servizi di fornitura di segmenti terminali, segmenti trunk di linee affittate e di flussi di interconnessione dovra' essere conforme a quanto specificato nell'Allegato B2 della proposta di provvedimento concernente la contabilita' regolatoria. Il formato contabile previsto nell'Allegato B2 dovra' essere applicato a partire dall'esercizio contabile 2004.
a) Migrazione dei servizi di circuiti parziali, linee affittate all'ingrosso e flussi di interconnessione interregionali
330. La migrazione dei circuiti preesistenti (circuiti parziali, linee affittate all'ingrosso e flussi di interconnessione di lunga distanza) in circuiti di interconnessione interni ai bacini trasmissivi regionali, in segmenti terminali e in segmenti trunk avviene in via amministrativa e senza oneri in capo agli operatori richiedenti. In particolare, le nuove condizioni economiche relative ai circuiti per cui l'operatore fa richiesta di migrazione decorrono a partire dalla data di richiesta. Telecom Italia attuera' in ogni caso unilateralmente la migrazione applicando le nuove condizioni economiche e tecniche ai circuiti in essere a partire dal 1 gennaio 2007. Di seguito si riporta una tabella sinottica di corrispondenza tra i servizi inclusi nei mercati 13 e 14 nel vecchio e nuovo quadro regolamentare.

=====================================================================
Servizi regolamentati vecchio | Servizi offerti sotto il nuovo
quadro regolamentare | quadro regolamentare =====================================================================
|Segmento terminale + flusso di
|interconnessione regionale o Circuito parziale |raccordo interno di centrale ---------------------------------------------------------------------
|Segmento terminale + flusso di Collegamento diretto wholesale |interconnessione regionale o breve-media distanza |raccordo interno di centrale ---------------------------------------------------------------------
|Segmento terminale + segmento
|trunk + flusso di interconnessione Collegamento diretto wholesale |regionale o raccordo interno di lunga distanza |centrale --------------------------------------------------------------------- Flusso di interconnessione |Flusso di interconnessione breve-media distanza |regionale distanza ---------------------------------------------------------------------
|Segmento trunk + flusso di Flusso di interconnessione lunga |interconnessione regionale o distanza |raccordo interno di centrale

10 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia gli obblighi di trasparenza sulla base delle modalita' descritte nel paragrafo 5.3 per la fornitura dei segmenti terminali, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione?

5.3.1. Le osservazioni degli operatori
331. Sul quesito in oggetto Telecom Italia, non ritenendo di avere una posizione dominante sul mercato dei trunk, sottolinea che l'imposizione di qualsiasi obbligo e quindi anche quello di trasparenza su tale mercato, sia iniquo e non giustificato. Per quanto riguarda il mercato dei terminating segment, Telecom Italia ribadisce la necessita' di modulare i remedies in funzione della velocita' (rispettivamente fino ai 2 Mbit/s e oltre) e quindi del portante fisico su cui il terminating potra' essere fornito.
332. Per quanto riguarda il servizio di estensione dell'interconnessione, Telecom Italia ritiene che nel definire le regole di calcolo delle distanze (punto 221 della proposta di provvedimento) l'Autorita' prende ad esempio un caso di estensione dell'interconnessione che attualmente non e' previsto nel servizio di prolungamento, e che, secondo Telecom Italia, sarebbe stato esplicitamente escluso al punto 212 della proposta di provvedimento. Telecom Italia ritiene che il servizio di estensione dell'interconnessione possa essere fornito solo tra SL e SGU di competenza dove l'OLO e' presente, analogamente a quanto previsto per il servizio di prolungamento.
333. In merito poi al tema della migrazione degli attuali servizi nelle nuove configurazioni descritto al punto 224 della proposta di provvedimento, Telecom Italia non ritiene di dover sopportare da sola tutti gli oneri derivanti dalla suddetta migrazione, perche' tale migrazione richiedera' di adeguare tutti i sistemi informatici di supporto ai processi di provisioning, assurance, charging e billing, compreso le banche dati tecniche in uso alla rete.
334. Telecom Italia sottolinea che tale migrazione si tradurra' in costi addizionali, per se stessa e per gli OLO/ISP (177 ad oggi) a causa della riorganizzazione tecnica, commerciale ed amministrativa dei servizi attualmente esistenti in funzione dei nuovi elementi di servizio terminating e trunk, evidenziando che l'attuale base installata e' di oltre 72.000 collegamenti, per un valore economico di oltre 700 ml € annui.
335. Telecom Italia riassume le principali attivita' necessarie per la conversione delle offerte attuali e la commercializzazione della nuova offerta:
- Predisposizione della nuova contrattualistica, con allegata la nuova modulistica per gli ordini di attivazione/variazione/trasloco/cessazione e le nuove specifiche tecniche per la realizzazione e la consegna di segmenti di collegamenti diretti;
- Formalizzazione dei contratti con tutti gli operatori che attualmente hanno firmato i contratti per i circuiti parziali ed i collegamenti diretti wholesale;
- Individuazione della tipologia di terminazione (sede di POP OLO o sede cliente o di altro OLO o sede periferica dell'OLO stesso) e del livello a cui spezzare il circuito end to end nelle varie componenti al fine di definire le regole di trasformazione degli attuali servizi nelle nuove configurazioni;
- Stesura dei requisiti per l'implementazione delle banche dati (commerciali e tecniche) con le nuove informazioni ad oggi non presenti e con le regole automatiche di trasformazione dalla vecchia alla nuova offerta ai fini dello sviluppo del software;
- Mantenimento della vecchia offerta finche' non si firmino i contratti con tutti gli operatori: Telecom Italia non intende gestire parte degli operatori con la vecchia offerta e parte con la nuova non intende pertanto applicare le nuove condizioni unilateralmente;
- A seguito della firma di tutti i contratti, migrazione automatica della consistenza ed inizio commercializzazione della nuova offerta;
- Gestione del prevedibile elevato contenzioso con gli operatori per gli scarti generati dall'applicazione automatica di regole standard nella migrazione.
336. Secondo Telecom Italia la nuova configurazione dei servizi potrebbe impattare anche sul piano industriale di investimento degli operatori, che potrebbero essere spinti ad apportare modifiche alla propria struttura di rete. Sulla base di tali considerazioni Telecom Italia ritiene che la migrazione richiedera' lunghi tempi tecnici di attuazione, ingenti investimenti informatici e organizzativi e comunque, che richiedera' un periodo transitorio adeguato per il passaggio dal vecchio regime al nuovo che presumibilmente occupera' tutto il 2006.
337. In merito al quesito numero 10, gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind richiedono che l'Autorita' definisca le regole certe da seguire nella migrazione al fine di calare le configurazioni esistenti nel nuovo regime di offerte. Data la grande mole di circuiti esistenti gli operatori ritengono che la migrazione debba avvenire sulla base regole di carattere generale, per esempio su base territoriale, e che non possa ne' essere lasciata alla decisione di Telecom Italia, ne' forzata ad una data limite alla quale virtualmente potrebbe accadere di dover migrare l'intero parco circuiti.
338. Gli operatori ritengono che il processo di migrazione, nonche' la definizione dei costi degli elementi della nuova offerta, debbano garantire come risultato condizioni economiche complessivamente migliorative in ragione dell'applicazione di un piu' stretto principio di orientamento al costo e della maggiore disaggregazione dell'offerta, che dovrebbe consentire di acquistare esclusivamente le tratte di rete necessarie, e dei recuperi di efficienza che la stessa Autorita' ha evidenziato.
339. Gli operatori propongono che il provvedimento finale, sottoposto all'approvazione della commissione europea, debba prevedere con grande precisione le modalita' di introduzione dei nuovi servizi regolamentati, che non possono quindi essere quelle generali sommariamente delineate nel documento posto in consultazione. Gli operatori ritengono indispensabile da parte dell'Autorita', preliminarmente all'effettiva implementazione del nuovo assetto regolamentare, la definizione di una adeguata normativa di dettaglio. Stante la complessita' della materia gli operatori ritengono che la definizione di dettaglio sia effettuata nel contesto dei lavori di un'apposita task force, gestita dall'Autorita', a cui partecipino gli operatori nuovi entranti e Telecom Italia. Tale strumento operativo dovra' esplicitare ogni possibile incertezza sull'interpretazione dei principi sottostanti la nuova normativa ed enunciati nel documento di consultazione, al fine di produrre specifici manuali operativi che coprano in particolare le seguenti aree:
definizione della topologia e della consistenza della rete trasmissiva di Telecom Italia e regole di comunicazione delle sue variazioni;
interfaccia di sistema per provisioning e assurance;
definizione di SLA di dettaglio per tutte le componenti di offerta;
analisi delle casistiche di migrazione e conseguente definizione delle opportune regole;
definizione delle tempistiche di migrazione;
definizione precisa delle basi costo sulla base delle quali effettuare la valorizzazione della nuova offerta.
340. Secondo gli operatori, i documenti in esito a tale task force dovranno essere approvati con delibera dall'Autorita' e costituire parte integrante della normativa in materia. A tal fine, nel periodo transitorio che precede la piena entrata in vigore delle nuove regole, i listini vigenti di circuiti parziali e di linee affittate wholesale dovranno recepire i recuperi di efficienza di Telecom Italia riscontrati dall'Autorita' ed evidenziati nel documento di consultazione.
341. Con specifico riferimento alle condizioni di trasparenza oggetto del quesito 10, gli operatori scriventi condividono le modalita' proposte dall'Autorita' pur con le precisazioni riportate di seguito.
342. Secondo gli operatori tali informazioni dovrebbero essere disponibili nell'ambito della task force di cui sopra. Le condizioni di provisioning e di assurance, cosi' come le modalita' di comunicazione degli ordini, dovranno essere previste nel "Manuale delle procedure", parte integrante dell'offerta di riferimento, secondo quanto definito nel tavolo d'implementazione guidato dall'Autorita'.
343. Gli operatori giudicano inaccettabile che Telecom Italia pubblichi le modalita' di richiesta in maniera unilaterale e non condivisa con gli utilizzatori di questi servizi.
344. Con riferimento ai flussi di interconnessione, gli operatori richiedono che siano specificate nell'offerta di riferimento:
- le modalita' mediante le quali un operatore accede alla rete di Telecom Italia attraverso un raccordo interno di centrale effettuato a partire dagli impianti co-locati di un operatore terzo;
- la disponibilita' dei flussi in tutti i casi in cui un operatore attestato ad un sito di Telecom Italia intenda raggiungere altri soggetti presenti in quello stesso sito;
- la fatturazione dei circuiti a partire dalla data dell'effettivo utilizzo per il trasporto del traffico commutato;
- l'introduzione di circuiti di interconnessione a velocita' almeno pari a 622 Mbit/s, in considerazione delle aumentate necessita' di banda che caratterizzano i nuovi servizi.
345. Gli operatori richiedono che Telecom Italia pubblichi l'offerta di linee affittate entro il 31 ottobre 2005 e che questa sia approvata dall'Autorita', come ribadito nella sezione dedicata agli obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi al punto 284 della proposta di provvedimento.
346. Con riferimento alle modalita' di calcolo chilometrico, gli operatori segnalano che l'Autorita', al punto 221, nel ribadire l'attuale metodo di calcolo della distanza chilometrica per flussi di interconnessione e dell'estensione dell'interconnessione (distanza in linea d'aria tra le centrali Telecom Italia), escluderebbe la possibilita' di rilegare direttamente uno SL ad un SGU dove l'OLO e' interconnesso qualora quest'ultimo sia diverso dalla centrale di competenza del SL oggetto di rilegamento. La proposta sembrerebbe infatti richiedere che l'OLO debba prima rilegare l'SL interessato al nodo trasmissivo di competenza (utilizzando l'estensione dell'interconnessione) e successivamente interconnettere questo nodo trasmissivo al SGU dove l'OLO e' colocato. Gli operatori evidenziano che l'imposizione di vincoli legati all'architettura di rete di Telecom Italia potrebbe determinare artificiali incrementi delle lunghezze complessive dei collegamenti acquistati, che si tradurrebbero in uno svantaggio economico per gli OLO.
347. Gli operatori ritengono che l'Autorita' dovra' espressamente prevedere che la migrazione non comporti alcuna novazione contrattuale con Telecom Italia. A tal proposito gli operatori evidenziano, come Telecom Italia abbia richiesto in passato la rinegoziazione dei contratti come condizione preliminare per effettuare la migrazione, ad esempio, al listino wholesale all'atto della sua introduzione.
348. Gli operatori richiedono infine che sia introdotta una clausola di salvaguardia da variazioni unilaterali delle condizioni di fornitura, da specificare in sede di task force, analoga a quella presente tra BT ed OLO in materia di variazioni delle condizioni tecniche di offerta di tutti i servizi wholesale.
349. Sulla domanda in esame Vodafone, richiede che, con riferimento al punto 221 della proposta di consultazione, l'Autorita' chiarisca le modalita' di misurazione della distanza dei flussi di interconnessione ed assicuri che i costi attribuiti ai servizi di flussi di interconnessione pre-esistenti rimangano invariati, indipendentemente dalle variazioni dei bacini di riferimento.
350. In merito al questo numero 10, Welcome ritiene che la migrazione non debba avvenire prima del 1 gennaio 2008. Il periodo transitorio deve consentire agli Operatori che hanno fatto determinati investimenti di modificare la propria strategia di rete.
351. Con riferimento al questo numero 10, MCI richiede che sia introdotta la specifica negli obblighi relativi alla migrazione secondo cui un circuito preesistente che viene migrato mantiene la sua data di scadenza originaria.
352. Con riferimento alla proposta dell'Autorita' di includere gli obblighi di reporting nello SLA di Telecom Italia, MCI sottolinea che tale obbligo garantirebbe un piu' efficace controllo sia degli obblighi di non discriminazione sia del calcolo degli eventuali importi dovuti per i ritardi nella consegna o nella ripristino dei guasti.
353. MCI, inoltre, ritiene necessario che l'Autorita' abbia visione periodica della reportistica di Telecom Italia per la fornitura agli operatori concorrenti. A tal fine MCI richiede che Telecom Italia produca report su ciascuna delle fasi di fornitura del servizio, report mensili inviati entro il quinto giorno del mese seguente, preveda incontri bimestrali per verificare congiuntamente l'andamento delle performance e concordare azioni preventive ed infine report inviati all'Autorita' per monitorare i comportamenti discriminatori.
354. MCI infine sottolinea che le condizioni di linee affittate trunk e terminating dovrebbero comprendere SLA sulla 1) disponibilita' annua in linea con la prassi europea (il livello attuale e' inaccettabile), 2) SLA premium di fornitura che permettano, a fronte di un corrispettivo, tempi di consegna migliorativi, 3) l'obbligo di fornire le ragioni del disservizio (Reason for outage) 4) garanzie e penali in caso di degrado del servizio (abbassamento della qualita' senza completa interruzione del servizio).

5.3.2. Le conclusioni dell'Autorita'
355. Con riferimento alle condizioni di offerta dei flussi di interconnessione alla rete di transito locale (livello 0), l'Autorita' sottolinea che tale servizio non dovra' essere limitato alla sola connettivita' SL/SGU, in quanto i punti di accesso ai servizi per cui Telecom Italia ha obbligo di fornitura non sono limitati alle sole centrali telefoniche.
356. A tal fine l'Autorita' ritiene che i flussi di interconnessione alla rete di transito locale possano essere impiegati da un operatore alternativo, presente presso un sito della rete locale, per raccogliere servizi all'ingrosso di Telecom Italia disponibili presso altri nodi dello stesso livello di rete.
357. L'offerta di riferimento dovra' includere un servizio di ampliamento della capacita' trasmissiva per i flussi di interconnessione alla rete di transito locale e regionale, che consenta di variare la capacita' di flussi gia' richiesti alle medesime condizioni di offerta previste per i servizi dei flussi di interconnessione.
358. In merito al tema della migrazione degli attuali servizi nelle nuove configurazioni, l'Autorita' ribadisce che gli oneri contrattuali legati alla cessazione dei circuiti parziali e linee affittate wholesale nell'ambito del passaggio alle nuove offerte non possano essere ribaltati sugli operatori. L'Autorita' evidenzia tuttavia che i costi di adeguamento dei sistemi informatici di supporto ai processi di provisioning, assurance, charging e billing, nonche' delle banche dati in uso alla rete e dei sistemi di contabilita' dei costi, rappresentino, qualora adeguatamente giustificati, elementi pertinenti alla fornitura dei nuovi servizi. L'Autorita' ritiene pertanto che il costo di adeguamento dei sistemi necessari alla fornitura dei segmenti trunk e terminating rientri tra i beni ad utilita' pluriennale che dovranno essere ammortizzati sulla base delle regole contabili derivanti dal bilancio civilistico. Tali costi rientreranno nella formulazione dei prezzi dei servizi sulla base dell'orientamento al costo.
359. Con riferimento alle modalita' di migrazione l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba prevedere un tempo di coesistenza tra le due offerte che permetta, da un lato di minimizzare il disservizio per gli operatori e, dall'altro, consenta interventi di correzione nelle condizioni di offerta sulla base delle eventuali esigenze che prevedibilmente si evidenzieranno in fase attuativa.
360. Tale periodo di migrazione, anche in previsione delle richieste degli operatori meno infrastrutturati, al fine di consentire le necessarie modifiche nei piani di sviluppo degli operatori, dovra' durare 12 mesi dalla attuazione effettiva dell'offerta di trunk e terminating di Telecom Italia.
361. Con riferimento specifico alle regole da impiegare nelle modalita' di migrazione, l'Autorita', in linea generale, ritiene che tutti i circuiti preesistenti (circuiti parziali e linee affittate wholesale) che possono essere riconvertiti senza variazioni di instradamento o di sistemi di attestazione in combinazioni di circuiti terminating, trunk, e dei flussi di interconnessione (livello 0, 1 e 2) sulla base delle modalita' di utilizzo previste per tali servizi, debbano essere convertiti nella nuova offerta senza oneri in capo agli operatori richiedenti. L'Autorita' demanda al procedimento istruttorio di approvazione dell'offerta di servizi trunk e terminating la definizione delle regole di passaggio tra vecchie e nuove offerte nei casi in cui siano richieste variazioni impiantistica nei circuiti (ad esempio nel caso di multiplazione di piu' circuiti in solo flusso di interconnessione).
362. Sulla base delle modalita' di fornitura definite dall'Autorita', gli operatori interconnessi che intenderanno domandare i segmenti trunk e terminating dovranno gia' disporre di un punto di presenza all'interno del bacino trasmissivo regionale di attestazione. Gli operatori che non dispongono di un numero adeguato di punti presenza o che dovranno rinunciare ai flussi di interconnessione interregionali dovranno realizzare investimenti in un arco di tempo biennale. Al fine di fornire certezza al mercato in merito alla tempistica di introduzione dei segmenti terminali e trunk e cessazione delle offerte di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale, l'Autorita' ritiene che le attivita' di implementazione debbano rispettare la tempistica di seguito riportata:
1. Telecom Italia, entro 90 giorni dall'approvazione del provvedimento finale relativo ai mercati 13 e 14, formula una proposta di offerta di riferimento in merito alle condizioni tecniche ed economiche dei segmenti trunk e terminating nonche' dei circuiti diretti wholesale coerentemente con le distanze definite per la fornitura dei terminating.
2. L'Autorita' approva le condizioni tecniche ed economiche dei segmenti trunk e terminating nonche' dei servizi accessori e dei circuiti parziali e diretti wholesale entro 60 dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia.
3. La migrazione dai circuiti parziali e diretti wholesale ai segmenti trunk e terminating si conclude entro 15 mesi a decorrere dalla effettiva attuazione dell'offerta di riferimento approvata dall'Autorita'.
363. Con riferimento al contenuto mimimo della proposta dell'offerta di riferimento, l'Autorita' ritiene che gli SLA dei circuiti trunk e terminating dovranno comprendere condizioni di provisiong, assurance e garanzie sulla minima disponibilita' annua in linea con la prassi europea, nonche' SLA premium di fornitura che permettano tempi di consegna migliorativi e meccanismi di reportistica che evidenzino le cause di disservizio. A tal proposito, l'Autorita' conferma che al fine di garantire maggiore trasparenza nel calcolo delle penali e ridurre il tasso di contenzioso tra operatori, il servizio dovra' prevedere un sistema informatizzato di reportistica che dettagli tutti i principali momenti della fornitura e gli aspetti coperti da SLA.
364. L'Autorita' conferma che l'offerta di riferimento dovra' contenere le condizioni previste al punto 219 del provvedimento, prevedendo altresi' che l'offerta dei flussi di interconnessione a tutti i livelli di rete supporti tutte le capacita' e le opzioni necessarie alla raccolta dei circuiti terminating e trunk offerti.

5.4. Obbligo di separazione contabile ai sensi dell'art. 48
365. La separazione contabile dei servizi per i quali Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato ha la duplice finalita' di garantire trasparenza in termini di allocazione dei costi e di non discriminazione per quanto attiene i prezzi praticati verso divisioni interne e nei confronti di terzi operatori. In particolare, al fine di prevenire possibili sovvenzioni incrociate e comportamenti di discriminazione tra operatori, l'Autorita' puo' pubblicare scritture contabili che evidenzino i prezzi all'ingrosso praticati nonche' i prezzi dei trasferimenti interni.
366. A tale riguardo, la Raccomandazione n. 322 dell'8 aprile 1998 prevede che "Gli oneri di cessione per l'uso interno debbono essere calcolati in funzione dell'uso moltiplicato per il prezzo unitario. L'onere per l'uso interno dovrebbe essere equivalente all'onere che sarebbe stato addebitato se il prodotto o servizio fosse stato venduto all'esterno invece che all'interno".
367. In considerazione del grado di scarsa competizione sul mercato in esame, e della doppia natura di Telecom Italia, di fornitore del servizio all'ingrosso e di competitore nei mercati a valle dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorita' ritiene che l'applicazione degli obblighi derivanti dall'art. 48 del Codice per la fornitura dei flussi di interconnessione, dei segmenti di terminazione e di segmenti trunk sia proporzionata nella misura in cui persegue le finalita' stabilite dall'art. 13 comma 5, lettera d) del Codice.
368. A tale proposito, per garantire che non ci siano pratiche di discriminazione di prezzo tra gli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba pubblicare una contabilita' separata con il dettaglio dei volumi (intesi come quantita' e distanze) e dei prezzi di trasferimento interno, articolati per velocita', di segmenti di terminazione e di segmenti trunk e, dove applicabile, di flussi di interconnessione, nonche' delle relative prestazioni aggiuntive.
369. Le voci di transfer charge verso la rete di accesso e verso la rete di trasporto presenti nei conti economici dei servizi offerti da Telecom Italia dovranno quindi derivare dal prodotto dei prezzi pubblicati in Offerta di Riferimento ed i volumi richiesti dalle divisioni interne di Telecom Italia nonche' dai volumi domandati dagli operatori interconnessi. Le medesime disposizioni si applicano ai transfer charge tra aggregati di accesso e trasporto, che dovranno essere basati sui prezzi pubblicati in Offerta di Riferimento e sui volumi di servizi scambiati.
370. A tal fine dovranno essere rendicontate in modo separato, sia le voci di costo relative ai servizi forniti internamente, sia quelle relative ad altri operatori, specificando per ciascun servizio le condizioni di offerta fruite. In particolare i trasferimenti interni dei segmenti terminali e trunk nonche' dei flussi di interconnessione dovranno comprendere i conti di dettaglio relativi ai volumi e oneri di cessione tra divisioni interne distinti in rete di accesso e di trasporto locale e regionale sulla base dei formati contabili riportati nell'Allegato B2 della proposta di provvedimento.
11 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia gli obblighi di separazione contabile descritti nel paragrafo 5.4 nella fornitura dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione?

5.4.1. Le osservazioni degli operatori
371. Telecom Italia pur condividendo la legittimita' dell'imposizione di obblighi di separazione contabile sui mercati 13 e 14, ritiene che le modalita' di separazione contabile proposte dall'Autorita' nell'Allegato B2 siano incoerenti, inadeguate ed onerose rispetto a quanto previsto quadro comunitario ed alle sue finalita'.
372. Tale operatore ritiene inoltre che i sistemi, i principi e le metodologie contabili sono trasversali a tutti i mercati e devono essere trattati organicamente per assicurare la coerenza di funzionamento e l'omogeneita' delle regole.
373. Lo stesso operatore ha infine evidenziato le principali criticita' relative alle modalita' di separazione contabile proposte dall'Autorita' per i mercati 13 e 14:
a) Incoerenza ed inadeguatezza dell'articolazione della Contabilita' regolatoria nei due aggregati "Rete di Accesso" e "Rete di Trasporto" sia rispetto alla nuova logica dei mercati che rispetto all'articolazione definita in delibera 152/02/CONS;
b) Incoerenza con la normativa europea dell'obbligo di utilizzo "congiunto" di costi storici e correnti per il costing di un medesimo servizio;
c) Onerosita' e non proporzionalita' degli obblighi di dettaglio dell'informativa contabile, come definiti nell'Allegato B2.
374. Otto operatori di rete fissa e due operatori di rete mobile condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre obblighi di separazione contabile sui segmenti trunk e terminating e ritengono che l'Allegato B2 alla delibera n. 153/05/CONS relativo alla separazione contabile e contabilita' dei costi debba essere ulteriormente integrato con informazioni di dettaglio.
375. Le informazioni integrative di dettaglio dovrebbero riferirsi principalmente a:
a) Livello di dettaglio dei conti economici e di capitale;
b) La quota del costo che e' stata allocata sul servizio oggetto di valutazione;
c) Processo di pubblicazione dei dati economico/contabili;
d) Applicazione della metodologia LRIC.

5.4.2. Le conclusioni dell'Autorita'
376. Ad eccezione di un operatore, i rispondenti alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre obblighi di contabilita' dei costi e separazione contabile in base alle modalita' descritte nella proposta di provvedimento nonche' nell'Allegato B2 alla medesima proposta di provvedimento.
377. L'Autorita' in particolare ha proposto di introdurre conti economici e di capitale per i segmenti terminating, trunk e flussi di interconnessione nonche' di dettagliare la separazione contabile anche attraverso l'introduzione di un nuovo formato contabile che da' evidenza degli oneri di cessione interna al fine di garantire la non discriminazione delle condizioni economiche dei servizi all'ingrosso. L'Autorita' ha altresi' proposto di introdurre tabelle di dettaglio dei costi e volumi al fine di garantire l'orientamento al costo dei prezzi dei segmenti terminali e trunk nonche' dei flussi di interconnessione.
378. Il fine della separazione contabile e' garantire che le condizioni economiche praticate da Telecom Italia alle proprie divisioni interne siano uguali a quelle praticate agli operatori alternativi, mentre un sistema di contabilita' dei costi sufficientemente dettagliato e' strumentale per verificare l'effettivo orientamento al costo dei prezzi praticati.
379. La Raccomandazione 322/98 rappresenta uno dei principali riferimenti normativi in materia di contabilita' regolatoria ed in particolare dei criteri e formati contabili necessari all'implementazione di una corretta separazione contabile e di un adeguato livello di disaggregazione della contabilita' dei costi. La Raccomandazione n. 322/98 e' stata recentemente aggiornata dalla Raccomandazione del 19 settembre 2005 concernente la separazione contabile e contabilita' dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche.
380. Ai fini del presente provvedimento risultano di particolare rilevanza la possibilita' di estendere gli obblighi di contabilita' separata anche in mercati in cui tale operatore non detiene un significativo potere di mercato. A questo proposito e' prevista una separazione contabile in grado di fornire informazioni su attivita' che sarebbero gestite separatamente nel caso in cui le imprese a integrazione verticale fossero scorporate.
381. La Raccomandazione del 19 settembre 2005 richiede di tenere debitamente in conto dei problemi di prezzi e concorrenza che potrebbero emergere dall'attuazione di un sistema basato su contabilita' a costi correnti per la rete di accesso.
382. La Raccomandazione pone particolare attenzione alla pubblicazione annuale di un adeguato livello di dettaglio della separazione contabile e della contabilita' dei costi al fine di garantire la non discriminazione e l'orientamento al costo dei prezzi praticati.
383. Per quanto concerne la tutela del principio di non discriminazione, e' altresi' previsto che gli oneri di cessione interna siano contraddistinti e dettagliati al fine di garantire il principio di non discriminazione dei prezzi praticati ai servizi all'ingrosso.
384. E' infine raccomandato alle Autorita' di regolamentazione nazionali che la contabilita' dei costi sia sufficientemente disaggregata per garantire l'applicazione degli obblighi regolamentari imposti dal diritto nazionale o comunitario.
385. L'art. 50, comma 3 del Codice prevede che qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti.
386. Al riguardo e al fine di determinare i costi di un efficiente fornitura dei servizi, il comma 4 dell'art. 50 prevede che l'Autorita' abbia facolta' di approntare una metodologia di contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.
387. Le risultanze della consultazione pubblica non hanno fornito elementi innovativi rispetto a quanto valutato dall'Autorita' nel corso del procedimento istruttorio se non per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione della contabilita' regolatoria.
388. L'Autorita' ritiene pertanto di confermare l'orientamento di imporre obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi per gli aggregati regolatori (Accesso, Trasporto, Commerciale, Altre attivita) di Telecom Italia nonche' per i servizi di segmenti terminali, segmenti trunk, raccordi interni di centrale e flussi di interconnessione secondo le modalita' e formati contabili previsti dall'Allegato B2 alla delibera n. 153/05/CONS. Telecom Italia dovra' pertanto implementare la separazione contabile e il sistema di contabilita' dei costi conformemente all'Allegato B2 a partire dall'esercizio contabile 2005 e fino alla revoca degli obblighi contabili derivanti dalle analisi di mercato. L'Allegato B2 alla delibera n. 153/05/CONS, con le necessarie integrazioni volte a tener conto della struttura dei servizi di interconnesione, e' riportato all'Allegato A della presente delibera.
389. Al fine di garantire trasparenza al mercato circa le metodologie e le risultanze contabili dei servizi regolamentati, l'Autorita' ritiene necessario rendere accessibili alle parti interessate i conti economici e i rendiconti di capitale nonche' gli oneri di cessione interna relativi agli esercizi contabili disponibili, non ancora verificati dall'organismo indipendente previsto dall'art. 50 del Codice.
390. L'Autorita' ritiene inoltre di confermare l'orientamento circa l'adozione di una base di costo storico per la valorizzazione dei cespiti della rete di accesso e una base di costi correnti per i cespiti afferenti la rete di trasporto.
391. Alla luce delle risultanze della consultazione nonche' della necessita' di includere nel meccanismo di network cap un paniere relativo ai raccordi interni di centrale e tenuto conto di quanto previsto dalla Raccomandazione del 19 settembre 2005 in materia di controllo dei prezzi, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba fornire un conto economico, un rendiconto di capitale e il dettaglio inerente le quote di ammortamento e manutenzione dei raccordi interni di centrale.
392. L'Autorita' si riserva, infine, di modificare laddove pertinente le prescrizioni previste dall'Allegato A al presente provvedimento a seguito di uno specifico procedimento istruttorio volto a rendere coerenti gli obblighi di contabilita' dei costi e separazione contabile imposti nei servizi inclusi nei mercati rilevanti.
393. In via transitoria e fino al ritiro dell'offerta di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale permangono per tali servizi gli attuali obblighi concernenti la contabilita' dei costi e la separazione contabile (esercizi contabili 2005, 2006 e 2007).

5.5. Obbligo di non discriminazione ai sensi dell'art. 47
394. Telecom Italia e' presente nei mercati a valle con offerte di servizi al dettaglio di telecomunicazioni il cui completamento richiede la fornitura di servizi all'ingrosso di segmenti di terminazione e di segmenti trunk da parte delle proprie divisioni interne. Gli operatori che concorrono con Telecom Italia sia nei mercati all'ingrosso di linee affittate sia nei mercati al dettaglio di altri servizi di telecomunicazione hanno necessita' di accedere ai servizi all'ingrosso di segmenti di terminazione e di segmenti trunk al fine di sopperire alla ridotta capillarita' delle proprie infrastrutture di rete.
395. Come visto nei punti precedenti, nell'ambito della definizione dei mercati rilevanti dei segmenti terminali e dei segmenti trunk, l'Autorita' ha rilevato che le modalita' di interconnessione dovrebbero essere comuni a tutti i servizi all'ingrosso, in quanto, l'utilizzo efficiente dei flussi di interconnessione tra due reti diverse prevede la condivisione di questi ultimi per tutte le tipologie di traffico scambiato.
396. L'art. 47 del Codice prevede appunto che la non discriminazione debba essere garantita dall'operatore detentore di significativo potere di mercato applicando condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti. A tal proposito, anche in considerazione della natura accessoria del servizio, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba praticare agli operatori le medesime condizioni economiche per i servizi di flussi di interconnessione indipendentemente dal fatto che gli operatori accedano ai servizi di linee affittate, agli autocommutatori telefonici della rete di Telecom Italia o ai nodi ATM di quest'ultima.
397. Al fine di garantire che l'offerta all'ingrosso di segmenti di terminazione non sia discriminatoria in relazione alla cessione interna dello stesso servizio, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba fornire agli operatori servizi e informazioni soggetti a condizioni tecniche ed economiche nonche' di qualita' identici a quelli forniti internamente.
398. A tale riguardo, in considerazione del fatto che Telecom Italia impiega internamente i segmenti terminali ed i segmenti trunk anche per la predisposizione di servizi diversi da quelli di linee affittate al dettaglio, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba offrire livelli di SLA differenziati:
- un'offerta base di segmenti di terminazione e di segmenti trunk, in cui Telecom Italia dovra' garantire condizioni di provisioning, assurance e disponibilita' annua che permettano la replicabilita' del servizio al dettaglio di linee affittate di Telecom Italia, secondo quanto descritto nel paragrafo 5.3.
- un'offerta opzionale di segmenti di terminazione, in cui Telecom Italia dovra' garantire condizioni di provisioning, assurance e disponibilita' annua migliorativi e tali da soddisfare requisiti di disponibilita' annua in linea con quelli necessari alla connessione di nodi di operatori (ad esempio per le stazioni radio base delle reti radio-mobili).
- un'offerta opzionale di segmenti di trunk, in cui Telecom Italia dovra' garantire condizioni di provisioning, assurance e disponibilita' annua migliorativi e tali da soddisfare requisiti di affidabilita' analoghi a quelli richiesti nella connessione tra nodi interni di rete.
399. A tale proposito, l'Autorita' osserva che, con le delibere n. 304/03/CONS e n. 440/03/CONS, sono state indicate le condizioni di provisioning ed assurance per le linee affittate wholesale. Tali condizioni riguardano, tra l'altro, gli orari per la segnalazione dei disservizi, le procedure di chiusura concordata dei guasti, le opzioni di SLA premium nonche' il sistema delle penali. L'Autorita' ritiene opportuno confermare un SLA per i segmenti di terminazione e di trunk sulla base di quello approvato per il servizio di linee affittate wholesale dalla delibera n. 440/03/CONS secondo quanto al presente paragrafo.
400. Con specifico riferimento ai tempi di provisioning, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba garantire che l'offerta di SLA anche nella sua versione "base" preveda tempi minimi per la consegna per i servizi di segmenti terminali e di trunk ed in ogni caso inferiori ai tempi di consegna previsti per le medesime velocita' sui mercati al dettaglio. A tal proposito, la Commissione Europea, con la raccomandazione C(2005) 103/1 del 21 gennaio 2005 relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, ha evidenziato la necessita' per tutti gli stati membri di riadeguare le condizioni di fornitura alla miglior prassi internazionale. L'Autorita', al fine di garantire un tempo di provisioning efficiente, in linea con tale Raccomandazione, ritiene che Telecom Italia debba prevedere per i segmenti terminali e di trunk tempi massimi di provisioning garantiti con penali nel 100% dei casi analogamente a quanto approvato con la delibera n. 440/03/CONS nonche' tempi massimi di provisioning garantiti con penali nel 95% dei casi. I tempi di provisioning garantiti dovranno risultare in linea con la migliore prassi europea e considerare il margine necessario agli operatori per replicare le offerte al dettaglio di Telecom Italia a partire dalle offerte all'ingrosso di segmenti terminali e di trunk. In considerazione del fatto che cosi' gia' previsto nella delibera n. 440/03/CONS per un operatore efficiente e' necessario un margine di almeno quattro giorni per replicare le offerte al dettaglio di Telecom Italia a partire dalle offerte all'ingrosso di segmenti terminali e di trunk, Telecom Italia applichera' per l'offerta di provisioning base di tali servizi, i tempi massimi garantiti nel 95% dei casi riportati nella seguente tabella:

fino a 64Kbps: |14 giorni di calendario 2Mbps non strutturati |26 giorni di calendario 2Mbps strutturati |29 giorni di calendario 34Mbps non strutturati |48 giorni di calendario

401. Per le restanti capacita' i tempi massimi sono definiti in modo coerente a quelli previsti in tabella sulla base delle componenti di rete e delle funzioni aziendali coinvolte. Tali tempi devono essere garantiti per il 95% dei circuiti di ciascuna capacita' acquistati dall' operatore nell'anno. Le penali relative a tale SLA, distinte dalle penali relative ai tempi massimi previsti nel 100% dei casi, sono espresse nella forma di un importo prefissato per giorno di ritardo per linea ordinata.
402. Relativamente al parametro di disponibilita' annua, si ricorda che per una linea affittata il tempo di indisponibilita' e' circa pari alla somma dei tempi di indisponibilita' delle singole tratte componenti. In considerazione del fatto che i segmenti terminali sono sempre componenti intermedi del servizio, poiche' si chiudono ad un punto di interconnessione, Telecom Italia dovra', nell'offerta base, garantire condizioni per il parametro di disponibilita' tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail che includa due segmenti di terminazione. Telecom Italia dovra', inoltre, nell'offerta premium, garantire per il parametro di disponibilita' condizioni tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail che includa due segmenti di terminazione ed un segmento trunk. Analogamente a quanto attualmente previsto per le linee affittate wholesale, le garanzie sui tempi di disponibilita' sono offerte per singolo circuito, partono dalla data di effettiva attivazione dello stesso, sono previste per ogni tipologia di linea, sono calcolate sul tempo di disservizio in ore solari e rispetto alla durata della fornitura in giorni di calendario.
403. Al fine di rendere maggiormente efficace il meccanismo di penale previsto negli SLA, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia metta in atto, nella definizione dei meccanismi automatici di reportistica, ogni previsione utile ad agevolare il computo da parte degli operatori delle penali, prevedendo la possibilita' di escludere dai conteggi i circuiti il cui provisioning sia oggetto di contestazione. In particolare, al fine di verificare che l'offerta all'ingrosso di segmenti di terminazione non sia discriminatoria in relazione alla cessione interna dello stesso servizio, Telecom Italia dovra' produrre per l'Autorita', su base trimestrale, per ogni tipologia di circuito, di prestazione opzionale e di SLA in offerta, un report con il dettaglio dei tempi di provisioning, assurance e disponibilita' effettivamente forniti alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi nel 75%, 95% e 100% dei casi.
404. Sempre in virtu' del principio di non discriminazione, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire, infine, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. c, della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 6, lett. b, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui l'operatore, trascorso un anno di durata del contratto per la fornitura dei flussi di interconnessione, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale proroga contrattuale puo' cessare con un ragionevole preavviso i circuiti senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi. Tale previsione e' applicata anche ai servizi di terminating e trunk.
a) Obblighi di non discriminazione e contabilita' regolatoria
405. L'obbligo di non discriminazione richiede che la divisione di Telecom Italia, che fornisce i servizi all'ingrosso, debba praticare le stesse condizioni economiche in termini di prezzi unitari sia agli operatori interconnessi sia alla propria divisione commerciale. A tale riguardo, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba predisporre un sistema contabile che evidenzi gli oneri di cessione interna dei segmenti terminali e dei segmenti trunk nonche' dei flussi di interconnessione che renda trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso applicati internamente e verso altri operatori.
406. Gli oneri di cessione per l'uso interno sono calcolati a partire dal volume di utilizzo del servizio per il relativo prezzo unitario. In particolare nell'ambito della separazione contabile l'onere unitario per l'uso interno di un dato servizio all'ingrosso deve essere sempre equivalente all'onere addebitato per lo stesso servizio domandato da altri operatori e quindi deve essere pari al prezzo pubblicato nell'Offerta di Riferimento. I transfer charge presenti nei conti economici dei servizi offerti da Telecom Italia derivano quindi dal prodotto tra prezzi desumibili dall'offerta di riferimento e volumi domandati internamente dalle divisioni di Telecom Italia. Anche le eventuali prestazioni richieste dalle direzioni interne e non direttamente riconducibili a prezzi pubblicati nell'Offerta di Riferimento dovranno essere documentate in contabilita' regolatoria dando evidenza dei prezzi di trasferimento interni e delle quantita' cedute.
12 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia gli obblighi di non discriminazione sulla base delle modalita' descritte nel paragrafo 5.5?

5.5.1. Le osservazioni degli operatori
407. Con riferimento alla relazione tra obblighi di non discriminazione e obblighi di contabilita' regolatoria Telecom Italia ribadisce quanto gia' affermato in risposta al quesito 11, circa la modalita' di definizione dei transfer charge.
408. Telecom Italia evidenzia che quando la fornitura di servizi wholesale comporta attivita' specifiche o costi specifici di transazione o provisioning verso gli OLO interconnessi, tali costi non possono essere ripartiti anche sui propri servizi retail. Secondo Telecom Italia l'attribuzione dei costi secondo il principio di causalita' (attribuzione dei costi alle attivita/servizi che li hanno generati) richiede che tali costi siano attribuiti ai clienti wholesale. Telecom Italia ritiene che i benefici da integrazione verticale goduti da Telecom Italia per diverse tipologie di costo (ad esempio, la fatturazione) siano legittimi, non anticompetitivi ed a beneficio della clientela finale, tutelati costituzionalmente e quindi non possono essere ripartiti artificialmente sui servizi retail.
409. Per quanto riguarda la qualita' del servizio, ed in particolare il parametro disponibilita', Telecom Italia fa presente che, oltre il livello attualmente raggiunto da Telecom Italia nello SLA base e premium, i valori di qualita' possono migliorare solo a seguito di ingenti costi/investimenti in termini di personale e sistemi. Tali costi si trasferiranno inevitabilmente sul prezzo dei circuiti e/o degli SLA. Relativamente al provisioning Telecom Italia non condivide il sistema della doppia penale per il ritardo nei tempi di consegna dei circuiti (sia sul 100% che sul 95% dei casi); infatti, per i circuiti consegnati in ritardo rispetto al tempo massimo valido nel 100% dei casi, Telecom Italia dovrebbe pagare due volte, perche' sicuramente essi saranno in ritardo rispetto al tempo fissato nel 95% dei casi.
410. Telecom Italia evidenzia di aver sempre fornito i dati relativi alle consegne effettuate nel 95% dei casi i cui tempi oscillano intorno ai valori richiesti dall'Autorita' senza necessita' di ulteriori vincoli e penali.
411. In merito al questo 12, gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre a carico dell'operatore dominante l'obbligo di non discriminazione che deve essere applicato "...a tutti gli aspetti pertinenti dei servizi forniti, quali l'ordinazione, la migrazione, la consegna, la qualita', i tempi di riparazione, le comunicazioni e le sanzioni... " (considerando 10 della Raccomandazione della Commissione C(2005) 103/1). Con riferimento alla distinzione tra SLA base, SLA opzionale e SLA premium proposta dall'Autorita', gli operatori richiedono un ulteriore approfondimento sui punti 235 e 236 dell'allegacto B della delibera 153/05/CONS.
412. In particolare gli operatori ritengono necessaria l'introduzione da parte di Telecom Italia dei soli SLA base e SLA premium, indipendenti dalle "destinazione d'uso" del collegamento, che permettano all'operatore richiedente la scelta in funzione delle proprie necessita'.
413. Gli operatori ritengono che la predisposizione dello SLA premium debba essere realizzata da Telecom Italia a titolo non oneroso per consentire la replicabilita' delle offerte retail che Telecom Italia realizza ai propri clienti business.
414. Gli operatori richiedono l'adozione di SLA base coerenti con quanto previsto dalla Commissione nella Raccomandazione C(2005) 103/1 e condividono quanto proposto per il provisioning dei segmenti terminali e trunk alla tabella al punto 237 dell'allegato B della delibera 153/05/CONS, applicabile nel 95 % dei casi, confermando il margine di 4 gg di calendario per replicare le offerte al dettaglio di Telecom Italia.
415. Gli operatori tuttavia richiedono che l'Autorita' fissi i tempi massimi di riferimento nel caso del provisioning nel 100% dei casi, in quanto in caso contrario Telecom Italia potrebbe eliminare i vantaggi rappresentati dai miglioramenti degli SLA proposti. Gli operatori richiedono, inoltre, che gli stessi valori di SLA siano espressamente applicati anche alle prestazioni aggiuntive.
416. Per quanto riguarda le penali, gli operatori evidenziano come l'indicazione fornita dall'Autorita' riguardo il criterio di calcolo delle penali, "importo prefissato per giorno di ritardo per linea ordinata" non chiarisca se vigano ancora o meno gli attuali valori previsti dalla Delibera 440/03/CONS, sottolineando, in ogni caso, che gli attuali valori di penali non sono sufficienti per incentivare Telecom Italia alla consegna delle linee affittate entro i tempi massimi stabiliti dalla delibera 440/03/CONS. A tal fine gli operatori richiedono che l'Autorita' attui un sostanziale incremento degli attuali livelli di penale, che includendo anche il caso del superamento dei limiti di disponibilita' annua (ad oggi non previste).
417. A tal fine gli operatori richiedono che gli importi aumentino in modo piu' che proporzionale alla durata del ritardo nella fornitura, che il sistema di sanzioni finanziarie incentivi effettivamente il fornitore ad assicurare una fornitura rapida anche quando si verifichino verificato un ritardi e che in caso di contestazioni dei ritardi, l'onere della prova sia a carico dell'operatore notificato.
418. Gli operatori, con riferimento alla durata minima contrattuale, segnalano che attualmente, nonostante le disposizioni prescrivano una durata minima pari ad 1 anno e la possibilita' di recesso nei mesi successivi con il rispetto di un preavviso ragionevole senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi, Telecom Italia, per le offerte destinate alle Pubbliche Amministrazioni ed ai clienti business, in base a quanto emerso nell'ambito del procedimento A351, prevede la possibilita' di recesso durante il primo anno di validita' del contratto, alla fine di ogni bimestre, con un preavviso di 30 giorni senza incorrere in nessuna penalizzazione. Gli operatori ritengono the tale previsione debba essere applicata alle offerte wholesale dei segmenti terminali e trunk.
419. A tal proposito, gli operatori ribadiscono la richiesta che l'Autorita' recepisca nell'attuale quadro regolamentare gli impegni assunti da Telecom Italia nel procedimento Agcm A351, in materia di linee affittate ed in particolare, con riferimento all'obbligo di replicabilita' menzionato dall'Autorita' al punto 235 della proposta di provvedimento, si ritiene utile segnalare le seguenti misure:
- obbligo di rispettare anche nelle procedure di gara pubbliche, per le componenti regolamentate, il superamento dei test di replicabilita' economica, tecnica e qualitativa applicati alla clientela business privata. In particolare, nel caso di partecipazione ad una gara della pubblica amminstrazione, Telecom Italia si impegna a predisporre un documento attestante la piena replicabilita' dell'offerta da parte dei concorrenti;
- obbligo di consentire l'upgrade dei circuiti di interconnessione e/o la multiplazione fisica in circuiti di capacita' superiore secondo le condizioni tecniche previste nell'offerta di riferimneto senza pagamento dei ratei a scadere dei circuiti a piu' bassa velocita' multiplati o dimessi (punto 13 dell'accordo Parcu);
- obbligo di centralizzazione e gestione coordinata delle attivita' di attivazione delle linee. Nei casi in cui la connessione dei clienti multisede e multitecnologia OLO venga realizzata utilizzando anche infrastrutture di Telecom Italia e' necessario imporre l'obbligo di coordinare tra le attivita' lato OLO e Telecom Italia in fase di attivazione del cliente e che si richieda la centralizzazione dell'attivita' di segnalazione, ripristino guasti e fatturazione. Negli impegni A351 Telecom Italia si impegna ad "assicurare ai concorrenti, a titolo non oneroso, la centralizzazione e il coordinamento delle attivita' di attivazione dei collegamenti e di gestione guasti attraverso la costituzione all'interno della Direzione Wholesale di una "Funzione di Interfaccia Concorrenti". Tale funzione wholesale di TI permettera' ai concorrenti di configurare i propri clienti multi sede come un unico cliente al quale afferiscono piu' sedi e piu' tipologie di collegamenti (CVP, ADSL wholesale, ISDN, linee affittate, eventualmente comprensive di prestazioni aggiuntive quali RPVD). La stessa funzione wholesale di TI dovra' permettere al concorrente la possibilita' di scegliere la modalita' piu' consona di fatturazione (es. unica fatturazione per l'OLO che comprenda tutti i servizi acquistati dal cliente sulle varie sedi)". Nel dare attuazione a tali impegni, Telecom Italia limita la fornitura del servizio ad alcune tipologie di collegamenti, tale limitazione di fornitura dell'attivita' di coordinamento fa si che gran parte delle attivita' siano offerte, ma a titolo oneroso. Gli operatori richiedono pertanto che l'Autorita' specifichi che il coordinamento a titolo gratuito per i clienti multisede e multitecnologia con riferimento alle attivita' di provisioning, gestione e fatturazione di tale tipologia di clientela, sia esteso ai servizi trunk e terminating per tutte le modalita' di attivazione e per qualsiasi tecnologia utilizzata.
420. Con riferimento agli aspetti economici, gli operatori sottolineano che il principio di non discriminazione prevede, come ricordato dall'Autorita', che vengano applicate le medesime condizioni agli operatori concorrenti rispetto alle proprie divisioni commerciali (punti 234 del documento di consultazione). Gli operatori sottolineano come tale obbligo non possa prescindere dall'esplicitazione di un test di prezzo che garantisca la replicabilita' delle offerte retail proposte da Telecom Italia, evidenziando contemporaneamente i transfer charges applicati dall'operatore notificato per la cessione interna dei servizi oggetto della presente analisi.
421. Gli operatori, nel richiamare quanto gia' esposto nell'ambito della consultazione pubblica sul mercato 7, ritengono necessario prevedere che il test di prezzo sia esplicitato anche nel mercato wholesale sia al fine di rendere chiara la natura di rimedio "intermedio" (ovvero che si pone tra mercati wholesale e retail) del test di prezzo, sia al fine di individuare con chiarezza le relazioni tra i prezzi di trasferimento interni oggetto del presente provvedimento ed i prezzi finali praticabili dalle divisioni commerciali di Telecom Italia.
422. Con riferimento all'esame della contabilita' regolatoria (punti 242-243 della proposta di provvedimento), gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia la predisposizione di un sistema contabile che evidenzi gli oneri di cessione di questi servizi (segmenti terminali, segmenti trunk e flussi di interconnessione) alle proprie divisioni interne. Il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione impone, infatti, che il prezzo unitario di un servizio ceduto per uso interno debba essere "sempre equivalente all'onere addebitato per lo stesso servizio domandato da altri operatori e quindi deve essere pari al prezzo pubblicato nell'offerta di riferimento".
423. In merito al quesito n. 12, Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom Italia gli obblighi di non discriminazione proposti.
424. Vodafone richiede, un miglioramento sullo SLA attuale (contratto linee affittate wholesale) sia in termini di disponibilita' annua sia in termini di tempi di ripristino associati all'orario di segnalazione del disservizio. In particolare, Vodafone richiede che anche per segnalazioni comprese tra le 12.00 e le 17.30 vengano rispettati i medesimi tempi di ripristino garantiti se la segnalazione viene aperta dalle 8.00 alle 12.00. Vodafone richiede che in sede di migrazione di detti contratti venga definita come una unica durata contrattuale quella annuale in analogia a quella dei flussi di interconnessione.
425. Con riferimento al quesito 12, Welcome sottolinea che l'obbligo di non discriminazione debba essere applicato a tutti gli aspetti dei servizi forniti, quali l'ordinazione, la migrazione, la consegna, la qualita', i tempi di riparazione, le comunicazioni e le sanzioni.
426. Con riferimento agli obblighi di non discriminazione, MCI sottolinea che i contenuti dello SLA debbano essere definiti dall'Autorita' nel modo piu' dettagliato possibile e devono pertanto essere facilmente misurabili, puntuali ed efficaci.

5.5.2. Le conclusioni dell'Autorita'
427. L'Autorita', con riferimento alla relazione tra obblighi di non discriminazione e obblighi di contabilita' regolatoria, ritiene necessario confermare quanto previsto nella proposta di provvedimento e che, in particolare, i prezzi di trasferimento interni debbano essere basati sui prezzi pubblicati in offerta di riferimento. Il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione impone, infatti, che il prezzo unitario di un servizio ceduto per uso interno deve essere sempre equivalente all'onere addebitato per lo stesso servizio domandato da altri operatori e quindi deve essere pari al prezzo pubblicato nell'offerta di riferimento.
428. In merito alla specifica questione sollevata da Telecom Italia, l'Autorita', sottolinea che l'obbligo di separazione amministrativa prevede che il personale per la fornitura dei servizi all'ingrosso debba essere distinto dal personale impiegato dalle divisioni commerciali e che l'obbligo di non discriminazione prevede che l'offerta dei servizi all'esterno avvenga con le medesime modalita' di fornitura praticate internamente (e dunque con i medesimi meccanismi gestionali). Sulla base di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene corretto che il costo della gestione operatori sia ripartito su tutti i servizi prodotti inclusi quelli ceduti internamente alle proprie divisioni commerciali. Tale criterio di attribuzione e', peraltro, consistente con il criterio di causalita' dei costi, ove in regime di separazione amministrativa, le divisioni wholesale trattino in modo uniforme gli ordinativi interni e quelli esterni. L'Autorita' sottolinea, infine, che l'impiego di sistemi di fornitura differenziati tra servizi ceduti internamene e venduti agli operatori alternativi, oltre a comportare asimmetrie tra costi sostenuti dalle divisioni commerciale e dagli operatori alternativi, potrebbe implicare discriminazioni nelle modalita' di provisioning dei servizi.
429. L'Autorita', pur condividendo le osservazioni degli operatori in merito alla necessita' di introdurre un adeguato test di prezzo che garantisca la replicabilita' delle offerte retail proposte da Telecom Italia, sulla base dei dei transfer charges applicati dall'operatore notificato per la cessione interna dei servizi oggetto della presente analisi, ritiene utile che i dettagli di tale strumento di controllo siano definiti nell'ambito del mercato 7. L'Autorita' sottolinea che la definizione dei test di prezzo potrebbe richiedere l'introduzione di ulteriori e specifici formati contabili relativi ai trasferimenti interni e che pertanto tali aspetti dovranno essere inclusi nelle disposizioni in materia di contabilita' regolatoria.
430. L'Autorita' ritiene utile necessario confermare quanto previsto nella proposta di provvedimento in merito alle condizione tecniche di offerta dei flussi di interconnessione, dei trunk e terminating. L'Autorita', nel sottolineare che le condizioni minime di offerta devono risultare non peggiorative rispetto a quelle approvate con la delibera 440/03/CONS, evidenzia l'esigenza di un miglioramento delle condizioni previste nello SLA base e premium, con specifico riferimento alle condizioni di disponibilita', al fine di allineare le condizioni offerta alla miglior prassi internazionale.
431. L'Autorita' ribadisce la necessita' di prevedere tempi certi di fornitura garantiti nel totale dei casi, sottolineando che tale previsione ha, tra l'altro, lo scopo di ridurre la possibilita' di operare politiche discriminatorie tra i clienti degli operatori alternativi.
432. Con riferimento alla introduzione di SLA premium orientati al costo, l'Autorita' precisa che la fornitura di tali prestazioni deve avvenire indipendentemente dalla finalita' d'uso ma in funzione della richiesta dell'operatore che le sottoscrive, e che il prezzo di tali prestazioni dovra' corrispondere all'incremento di costo sostenuto da Telecom Italia rispetto alla corrispondente prestazione SLA base.
433. L'Autorita', con riferimento agli obblighi assunti da Telecom Italia nel procedimento Agcm A351, in materia di linee affittate ritiene necessario introdurre tra gli obblighi in capo a Telecom Italia l'obbligo di predisporre un documento attestante la piena replicabilita' dell'offerta da parte dei concorrenti, nel caso di partecipazione a gare della pubblica amministrazione. L'Autorita' ritiene inoltre che Telecom Italia debba prevedere nell'offerta di riferimento la possibilita' di ampliare la capacita' dei circuiti di interconnessione, di trunk e terminating senza che sia dovuto il pagamento dei ratei a scadere dei circuiti preesistenti. Telecom Italia infine e' tenuta a introdurre il servizio di centralizzazione e gestione coordinata delle attivita' di provisioning, assurance e fatturazione delle linee per clienti multisede e multitecnologia per tutti i servizi offerti da Telecom Italia. Tale ultima prestazione, alla scadenza degli impegni presi autonomamente, dovra' essere orientata al costo.
434. L'Autorita' ritiene che il dettaglio sulle condizioni di fornitura debba essere fissato sulla base della proposta di Telecom Italia nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'offerta di linee affittate.
435. L'Autorita' ritiene necessario fissare la durata minima contrattuale per i servizi di flusso di interconnessione e circuiti trunk ad un anno. Trascorso tale termine l'operatore puo' richiedere la disattivazione del circuito senza pagare alcuna penale. Per i circuiti terminating l'Autorita' ritiene che la durata minima debba essere almeno annuale e che tale limite possa essere rivisto a seguito di ulteriori approfondimenti sulle offerte di Telecom Italia alle Pubbliche Amministrazioni ed ai clienti business nel procedimento di approvazione dell'offerta di trunk e terminating.

5.6. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi ai sensi dell'art. 50
436. La capacita' di Telecom Italia di formulare condizioni tecniche ed economiche per i segmenti di terminazione indipendentemente dagli altri operatori, dai propri clienti e in generale dai consumatori potrebbe comportare la pratica di prezzi eccessivamente elevati o di sovvenzioni incrociate. Una tale politica di prezzi avrebbe come effetto, da un lato, di ridurre la domanda di servizi all'ingrosso, a causa degli elevati costi iniziali a carico degli altri operatori, e, dall'altro, di incrementare i prezzi dei servizi al dettaglio a danno degli utenti in ragione della contrazione delle offerte commerciali degli operatori.
437. L'Autorita' ritiene, pertanto, che le condizioni economiche dei servizi di segmenti di terminazione debbano essere soggette a obblighi di orientamento al costo ai sensi dell'art. 50 del Codice all'interno di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi (di seguito anche network cap) definito in modo tale che sia limitata la possibilita' per l'operatore dominante di praticare prezzi eccessivi o sovvenzioni incrociate tra servizi appartenenti allo stesso paniere.
438. A differenza di quanto risultato nel mercato dei segmenti terminating, le risultanze dell'analisi di mercato relativa ai segmenti trunk hanno mostrato che, nonostante il significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia, sussistono potenzialmente le condizioni per uno sviluppo della sostituibilita' dal lato dell'offerta. In particolare, sono presenti nel mercato in esame operatori con proprie infrastrutture di rete in grado di incrementare la capacita' produttiva, e di offerta verso il mercato, nel caso in cui l'operatore dominate dovesse incrementare i prezzi relativi alla capacita' trasmissiva per il trasporto nazionale di lunga distanza.
439. L'Autorita' ritiene, pertanto, che l'offerta relativa ai servizi di segmenti trunk debba essere soggetta al controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 50 del Codice attraverso un meccanismo di network cap che controllando da un lato i prezzi massimi praticati da Telecom Italia dall'altro non necessariamente imponga a Telecom Italia uno stretto orientamento al costo.
440. I servizi di flussi di interconnessione ed il relativo servizio opzionale di estensione dell'interconnessione sono servizi accessori necessari per l'utilizzo dei servizi wholesale regolamentati che rappresenta un'asimmetria a svantaggio degli operatori concorrenti di Telecom Italia in quanto sono utilizzati solo da loro per poter completare i servizi regolati offerti a Telecom Italia e non dalle direzioni commerciali di Telecom Italia stessa che non essendo dotata di infrastruttura di rete acquisisce dalla direzione rete direttamente i servizi end-to-end. Per tali ragioni l'Autorita' ritiene opportuno confermare che, analogamente a quanto gia' oggi in vigore, tali servizi siano soggetti all'obbligo di orientamento al costo ai sensi dell'art. 50 del Codice all'interno di un meccanismo di network cap che garantisca il prezzo minimo per gli operatori alternativi.
a) Il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione (network cap).
441. Con l'applicazione del cosiddetto meccanismo di network cap, l'Autorita' intende perseguire, per i segmenti terminali, i segmenti trunk e i flussi di interconnessione, le stesse finalita' pro competitive perseguite nella delibera n. 3/03/CIR relativa al controllo pluriennale dei prezzi dei servizi all'ingrosso. In particolare l'Autorita' ritiene che l'applicazione del meccanismo di network cap ai prezzi dei servizi dei segmenti terminali dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione permetta di conseguire i seguenti obiettivi:
- garantire l'orientamento al costo dei servizi intermedi essenziali per la fornitura di ulteriori servizi all'ingrosso o al dettaglio offerti da operatori concorrenti a Telecom Italia;
- fornire all'operatore detentore di significativo potere di mercato incentivi ad una maggiore efficienza nei costi di rete specialmente nei servizi dove il grado di concorrenza non e' ancora sviluppato;
- ridurre i tempi di verifica e approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia ed eliminare la necessita' di conguagli;
- aumentare la prevedibilita' dei costi che gli operatori alternativi devono sostenere per l'acquisto dei servizi all'ingrosso presenti nell'offerta di riferimento.
442. L'applicazione del meccanismo di network cap richiede la definizione di una serie di variabili qualitative e quantitative:
a) paniere dei servizi soggetti al controllo di prezzo
b) prezzo iniziale di riferimento;
c) intervallo di tempo di efficacia del network cap;
d) variazione annuale percentuale subita dal valore medio del paniere nell'intervallo di tempo di efficacia del network cap.
b) Paniere dei servizi soggetti al controllo di prezzo
443. I segmenti terminali di linee affittate sono composti, dal punto di vista infrastrutturale, da una tratta trasmissiva di breve-media distanza interna alla rete di trasporto di Telecom Italia e da una tratta di accesso dal punto terminale di rete alla sede di centrale piu' vicina. In particolare la tratta di trasporto dei segmenti terminali e' basata sia sull'infrastruttura trasmissiva delle reti regionali sia sulle componenti trasmissive relative alla rete di trasporto locale di Telecom Italia.
444. Analogamente, i flussi di interconnessione si compongono di elementi della rete di accesso e di elementi della rete di trasporto di breve-media distanza interna alla rete di Telecom Italia. La parte di trasporto dei flussi tra nodi interni alla rete regionale di Telecom Italia e' quella attualmente impiegata per i flussi di interconnessione forniti da Telecom Italia secondo le condizioni economiche previste dal punto 7.2.4 dell'Offerta di Riferimento 2005. La tratta di trasporto dei flussi tra nodi interni alla rete locale di Telecom Italia, a causa dell'eterogeneita' delle tecnologie impiegate, dovra' prevedere condizioni economiche separate nell'ambito del servizio opzionale di estensione dell'interconnessione. Nel calcolo dei costi di pertinenza sono inclusi i soli anelli di rete locale relativi agli SL aperti ai servizi wholesale (ad esempio l'unbundling).
445. I segmenti trunk forniscono capacita' dedicata tra due nodi RED di secondo livello interni alla rete di trasporto di lunga distanza dell'operatore che offre il servizio ed appartenenti a due diversi bacini trasmissivi regionali.
446. Alla luce di quanto descritto, la fornitura dei servizi di segmenti terminali e di segmenti trunk si compone di una combinazione di macro-elementi di rete afferenti l'accesso e il trasporto che dipende dal grado di infrastrutturazione degli operatori richiedenti i servizi all'ingrosso. Piu' in particolare, il completamento del servizio di segmenti terminating richiede la fornitura di elementi di rete di accesso e di una tratta di trasporto di breve-media distanza basata sia sulla rete regionale di Telecom Italia, sia sulla meno efficiente rete locale di quest'ultima. Al contempo, il completamento del servizio di segmenti trunk richiede esclusivamente gli apparati e i portanti trasmissivi afferenti alla rete di trasporto nazionale di lunga distanza.
447. Infine, anche i flussi di interconnessione si realizzano attraverso elementi della rete di accesso ed elementi della rete di trasporto di breve-media distanza. Gli elementi di accesso differiscono dai raccordi di accesso dei terminating ad uso generale, in quanto sono tipicamente realizzati in fibra ottica in maniera ottimizzata per l'accesso ai nodi di rete degli operatori interconnessi e per la gestione di rilevanti volumi di traffico; essi, inoltre, risultano essere presenti in determinate aree geografiche tipicamente molto concentrate, di numero ridotto e coincidenti con i bacini di utenza a maggiore densita'. Gli elementi di trasporto, invece, quando collegano nodi interni alla rete regionale, corrispondono in gran parte a quelli impiegati per la fornitura dell'attuale servizio di flussi di interconnessione, mentre presentano costi potenzialmente diversi per le tratte di nuova introduzione che attraversano la rete locale di Telecom Italia.
448. Sulla base delle considerazioni di cui al precedente punto, l'Autorita' evidenzia in merito all'utilizzo dei servizi descritti, che l'utilizzo del servizio di terminating per il rilegamento di stazioni radio base delle reti radio-mobili ad un punto della rete di Telecom Italia non ricade tra i casi in cui e' possibile adoperare il servizio di flusso di interconnessione per completare il collegamento tra il suddetto punto della rete di Telecom Italia ed il nodo (tipicamente di tipo BSC) dell'operatore mobile; il servizio di consegna in tali casi viene realizzato piu' propriamente con l'impiego di un altro servizio terminating dalla centrale di Telecom Italia alla BSC. Infatti, in tali casi, anche in considerazione della diffusione sul territorio delle stazioni radio base e delle stazioni BSC, il circuito di consegna all'operatore mobile ha caratteristiche tecniche ed economiche analoghe a quelle di un terminating ad uso generale e dissimili da quelle di un flusso di interconnessione.
449. Cio' premesso, considerando in particolare le caratteristiche impiantistiche ed i differenti obiettivi del sistema di network cap illustrati in premessa, l'Autorita' ritiene che il meccanismo di controllo pluriennale dei servizi dei segmenti terminali, dei segmenti trunk e dei servizi relativi ai flussi di interconnessione ai nodi della rete di Telecom Italia debba essere applicato separatamente ai seguenti panieri di servizi:
A) Servizi di segmenti terminali al variare della velocita' trasmissiva;
B) Servizi di segmenti trunk al variare della velocita' trasmissiva;
C) Servizi di flussi di interconnessione al variare della velocita' trasmissiva;
D) Servizi di estensione dell'interconnessione al variare della velocita' trasmissiva.
450. L'Autorita' ritiene che una volta realizzata la contabilita' regolatoria, a partire dall'esercizio contabile 2004, con il dettaglio richiesto nell'Allegato B2 sara' possibile prevedere una scomposizione dei servizi inclusi nei panieri di cui al punto precedente in componenti elementari relative alla rete di accesso ed alla rete di trasporto. Tale segmentazione consentirebbe di controllare separatamente il prezzo delle componenti elementari costituenti i vari servizi ottenendo, sia per le parti di rete comuni sia per le parti specifiche di ogni servizio, un livello di orientamento al costo maggiormente evidente. Le componenti elementari dovrebbero essere individuare in modo da consentire, da un alto, di riottenere da una loro combinazione tutti i servizi inclusi nei panieri A, B, C e D e, dall'altro, di rispecchiare segmenti della rete omogenee in termini di strutture dei costi.
13 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare i servizi soggetti al meccanismo di network cap sulla base delle modalita' descritte nel paragrafo 5.6?
14 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito all'impiego dei flussi di interconnessione e dei segmenti terminali descritti nel paragrafo 5.6?

5.6.1. Le osservazioni degli operatori
451. Telecom Italia ritiene che per il mercato dei trunk, non essendo dominante, non deve essere soggetta a nessun obbligo e quindi neanche ad un meccanismo di Network Cap. Lo stesso operatore concorda, comunque, con l'Autorita' nella descrizione della catena impiantistica dei vari servizi fermo restando la definizione del confine dei due mercati ai nodi di livello I.
452. Tale operatore ritiene che i flussi di interconnessione vadano analizzati nei mercati 8, 9 e 10. Comunque, data la definizione di terminating segment dell'Autorita', si concorda con l'Autorita' nell'individuare due tipologie di terminating: una per i flussi di interconnessione con nodi dell'OLO e l'altra ad uso generale, visto che per fornire quest'ultima tipologia si impegna sempre la rete di accesso cosa che non avviene, per definizione, nel fornire i flussi di interconnessione.
453. Per lo stesso motivo sopra descritto, tale operatore concorda con l'Autorita' nell'escludere l'utilizzo dei flussi di interconnessione per rilegare le BSC.
454. Con riferimento all'impiego dei flussi di interconnessione, l'Autorita' ne esclude l'utilizzo per gli operatori mobili che intendano collegare le proprie stazioni radio attraverso terminating segment (punto 256). Cio' e' dovuto al fatto che, mentre le stazioni radio base e BSC sono disperse sul territorio, i flussi di interconnessione sono ottimizzati per l'accesso ai nodi di rete, per la gestione di rilevanti volumi di traffico, sono localizzati in aree concentrate, in numero ridotto e coincidenti con bacini di utenza a maggiore densita' (punto 255).
455. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono in linea generale l'orientamento dell'Autorita' di sottoporre al meccanismo di network cap tutti i servizi all'ingrosso che rientrano all'interno dei mercati 13 e 14. In tal senso ritengono necessario introdurre in aggiunta ai panieri identificati dall'Autorita' nel paragrafo 257 un ulteriore paniere relativo ai servizi di fornitura dei raccordi interni di centrale, in quanto tali servizi non risultano ad oggi inseriti in nessun paniere sebbene l'Autorita' stessa ne confermi il rilievo laddove l'operatore alternativo ha scelto di usufruire dei servizi di co-locazione.
456. Gli stessi operatori fanno inoltre osservare che in relazione alle modalita' di applicazione del network cap e' fondamentale il rafforzamento dei poteri di intervento dell'Autorita' nel caso dovessero emergere comportamenti abusivi nell'utilizzo del meccanismo del network cap. Ad esempio introducendo una norma che consenta all'Autorita' di intervenire qualora le variazioni tariffarie proposte da Telecom Italia fossero tali da comportare effetti anticompetitivi. Tale norma, peraltro, e' sempre stata presente all'interno del meccanismo del network cap britannico.
457. Tali operatori richiedono invece una modifica dell'orientamento dell'Autorita' in relazione alla classificazione del collegamento tra un nodo di Telecom Italia ed un nodo OLO/BSC per il backhauling del traffico raccolto da una o piu' BTS (paragrafo 256).
458. Infatti, alla luce della definizione fornita dalla stessa Autorita' in merito alla diversa catena impiantistica utilizzata dai flussi di interconnessione e' possibile ritenere tale collegamento come facente parte della categoria dei flussi di interconnessione. Cio' in quanto:
- I BSC sono elementi della rete radiomobile che, raccolgono/trasmettono un'enorme mole di traffico in quanto il numero di BTS che insistono sul medesimo BSC e' particolarmente rilevante (in media circa 60 BTS insistono sullo stesso BSC).
- In tal senso, e' razionale ritenere che, laddove per il rilegamento della singola BTS alla rete di Telecom Italia possa essere utilizzata l'infrastruttura in rame (tipica dei segmenti terminating), cio' non sia possibile per il canale di trasporto che trasferisce il traffico di una molteplicita' di BTS verso il BSC di pertinenza.
459. Pertanto, il collegamento tra la rete di Telecom Italia ed i BSC presenta proprio quelle "caratteristiche tecniche ed economiche" tipiche di un flusso di interconnessione piu' che di un segmento terminating.
460. Vodafone non condivide l'orientamento dell'Autorita' con riferimento ai servizi trunk ed in particolare alla mancata imposizione di un obbligo di orientamento al costo dei prezzi relativi. Tale operatore ritiene che l'offerta alternativa a Telecom Italia di servizi trunk non possa aumentare il grado di sostituibilita' gia' raggiunto, rimanendo comunque confinata solo ad alcune aree geografiche limitate (generalmente quelle a piu' alta densita), cio' anche a causa dell'onere eccessivo dato dagli investimenti necessari alla realizzazione di nuove tratte. Vodafone condivide, invece, l'orientamento dell'Autorita' con riferimento ai flussi di interconnessione.
461. Vodafone non condivide le considerazioni espresse dall'Autorita' al punto 256 con riferimento al rilegamento delle stazioni radio base delle reti radiomobili. In particolare, non si condividono le motivazioni addotte alla decisione di non consentire agli operatori radiomobili di utilizzare il flusso di interconnessione per completare il collegamento tra le BTS (punti terminali della rete Telecom Italia) e le BSC (nodi dell'operatore mobile). Le BSC degli operatori mobili sono infatti dei nodi della rete radiomobile a tutti gli effetti, cosi' come gli MSC, generalmente colocate nei medesimi siti degli MSC e sicuramente con una diffusione sul territorio sensibilmente inferiore a quella degli SGU di Telecom Italia. Tali considerazioni risultano peraltro in contrasto con gli stessi obblighi regolamentari imposti dall'Autorita', discriminando gli operatori mobili dagli operatori di rete fissa. Inoltre, non si condivide la considerazione dell'Autorita' secondo la quale le caratteristiche tecniche dei circuiti di consegna all'operatore mobile risultano dissimili da quelle di un flusso di interconnessione.
462. Cio' considerato, Vodafone richiede che per i rilegamenti delle BTS alle BSC venga consentito l'utilizzo dei flussi di interconnessione.
463. Con riferimento ai diversi panieri cui applicare il network cap Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita'.

5.6.2. Le conclusioni dell'Autorita'
464. Le risultanze della consultazione pubblica hanno evidenziato che a parte Telecom Italia tutti gli operatori di rete fissa e mobile rispondenti alla consultazione pubblica hanno condiviso in linea generale la composizione dei panieri dei servizi soggetti al meccanismo di network cap.
465. Alcuni operatori hanno fatto osservare in particolare che l'Autorita' non ha definito uno specifico paniere per i servizi relativi ai raccordi interni di centrale pur avendo previsto il caso di co-locazione nelle centrali di Telecom Italia quale fattispecie di raccolta dei servizi all'ingrosso da parte degli operatori alternativi.
466. I raccordi interni di centrale sono servizi accessori necessari a rilegare gli apparati di due o piu' operatori co-locati nelle centrali di Telecom Italia. Tali apparati possono essere situati anche presso spazi di co-locazione appartenenti a operatori terzi. Per tale ragione le condizioni economiche dei raccordi interni di centrale devono essere soggette a obblighi di orientamento al costo, e di separazione contabile nonche' di contabilita' dei costi.
467. Alla luce degli esiti di consultazione pubblica e della opportunita' di regolamentare i servizi accessori necessari per accedere alle offerte dei segmenti terminali e trunk, l'Autorita', nel richiamare espressamente le motivazioni riportate nel documento di consultazione pubblica, ritiene di confermare la proposta relativa alla composizione dei panieri (A, B, C e D) e di integrare tale composizione attraverso il paniere E afferente il servizio di raccordi interni di centrale.
468. Per quanto concerne l'impiego dei flussi di interconnessione per il rilegamento delle reti radiomobili con la rete fissa di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene che i segmenti terminali impiegati per il collegamento alle BTS possano essere multiplati all'interno dei flussi di interconnessione in funzione del differente livello di rete cui gli operatori intendono accedere (livello 0, 1 e 2). In particolare, qualora l'operatore di rete mobile richieda di accedere ad un nodo di rete locale (centrale SL) al fine di rilegare alla BSC i segmenti terminali ai propri BTS potra' ricorrere ai flussi di interconnessione alla rete di transito locale (livello 0).

5.7. I prezzi iniziali dei panieri dei servizi di segmenti di terminazione e dei flussi di interconnessione (Panieri A, C e D)
469. L'impiego di formule di prezzo scomposte in prezzi di attivazione/disattivazione, in contributi una tantum nonche' in condizioni economiche aggiuntive in relazione a particolari fattispecie di fornitura del servizio e' uno strumento per l'operatore con significativo potere di mercato per disincentivare la domanda del servizio all'ingrosso e di conseguenza per disincentivare l'entrata degli operatori interconnessi nei mercati a valle.
470. Al fine di promuovere la contendibilita' dei mercati, attraverso la limitazione delle barriere all'entrata e all'uscita poste in essere dall'operatore detentore di significativo potere di mercato, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba recuperare i costi per la fornitura dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione esclusivamente praticando prezzi strutturati secondo le tipologie di canoni di seguito descritte. E' pertanto fatto esplicito divieto a Telecom Italia di praticare articolazioni dei prezzi differenti da quelle previste dal presente provvedimento tra cui i contribuiti di attivazione/disattivazione e tutte le forme di una tantum.
471. Le condizioni economiche dei servizi di fornitura dei segmenti di terminazione (Paniere A) dovranno prevedere per ciascuna velocita' trasmissiva un canone mensile relativo al raccordo di accesso, indipendente dalla distanza, e un canone mensile variabile su base chilometrica afferente i collegamenti trasmissivi della rete di trasporto.
472. Analogamente ai segmenti terminali, i prezzi dei flussi di interconnessione (Panieri C e D) saranno articolati per ciascuna velocita' trasmissiva sulla base di un canone mensile di accesso, indipendente dalla distanza, e di un canone mensile variabile su base chilometrica relativo al collegamento trasmissivo.
473. L'Autorita' ritiene che, in ragione dello scarso grado di contendibilita' presente nel mercato, i servizi di segmenti di terminazione e di flussi di interconnessione (panieri A, C e D) debbano essere soggetti a obblighi di stretto orientamento al costo nell'ambito di funzionamento del meccanismo di network cap. A tale proposito, l'Autorita' ha effettuato un'analisi circa l'andamento dei costi/volumi desumibili dalla contabilita' regolatoria e delle condizioni economiche praticate.
474. Come mostrato in tabella 7, le condizioni economiche dei canoni di accesso dei flussi di interconnessione per il periodo di osservazione 2003-2005 sono rimaste sostanzialmente invariate nonostante il meccanismo di network cap della delibera n. 3/03/CIR prevedesse una riduzione del tipo IPC - 8%. Dall'altro lato i costi unitari afferenti la rete di accesso sono diminuiti di un tasso medio annuale pari al 10,9%. Tale situazione ha permesso a Telecom Italia di conseguire dei significativi guadagni di efficienza nel pieno rispetto dei meccanismi di funzionamento del network cap previsti dalla delibera 3/03/CIR.

TABELLA 7
Variazione dei prezzi e dei costi/volumi della rete di accesso
dei flussi di interconnessione =====================================================================
|2002/2003|2003/2004|2004/2005 ===================================================================== Variazioni dei prezzi dei raccordi dei | | | flussi di interconnessione praticati da| | | Telecom Italia (cap previsto dalla | | | delibera 3/03/CIR IPC-8%) | 0% | 0% | 0% --------------------------------------------------------------------- Variazione media annua del rapporto | | | costi totali (operativi e di capitale) | | | su volumi desumibili dalla | | | 21)contabilita' regolatoria di TI | -10,9% | -10,9% |-9,6%(21) --------------------------------------------------------------------- Guadagni di efficienza | -10,9% | -20,6% | -28,2%

475. Analogamente, come mostrato nella tabella 8, l'Autorita' ha rilevato che, all'interno del meccanismo di network cap approvato con delibera n. 3/03/CIR, i prezzi medi relativi alla parte trasmissiva dei flussi di interconnessione e dei circuiti parziali hanno seguito un andamento decrescente inferiore al trend dei costi operativi e di capitale. Cio' evidenzia che Telecom Italia nel vigente regime di network cap, pur rispettando i vincoli relativi ai prezzi massimi imposti dalla delibera 3/03/CIR, ha conseguito dei significativi guadagni di efficienza in termini di riduzione dei costi. Si osserva che i prezzi medi dei circuiti parziali e dei flussi di interconnessione, praticati da Telecom Italia nelle offerte di riferimento 2003-2005, sono stati caratterizzati da riduzioni a tassi crescenti, verosimilmente per trasferire al mercato le riduzioni di costo conseguite.

TABELLA 8
Variazione dei prezzi e dei costi/volumi
dei collegamenti trasmissivi =====================================================================
|2002/2003|2003/2004|2004/2005 ===================================================================== Variazioni medie dei prezzi dei flussi | | | di interconnessione e dei circuiti | | | parziali praticate daTelecom Italia | | | (delibera 3/03/CIR paniere A: IPC - 8%)| -7,6% | -9,4% | -14,4% --------------------------------------------------------------------- Variazione media del rapporto costi | | | totali (operativi e di capitale) su | | | volumi desumibili dalla contabilita22) | | | regolatoria di TI | -13,1% | -13,1% | -17,6% --------------------------------------------------------------------- Guadagni di efficienza | -5,5% | -8,0% | -9,3%

476. Al fine di incentivare una sempre maggiore efficienza nei costi di rete, i meccanismi di network cap prevedono che l'operatore trattenga i guadagni di efficienza conseguiti durante il periodo di applicazione dello stesso. In linea con il principio di funzionamento del network cap, l'Autorita', al fine di garantire l'orientamento al costo, ritiene che Telecom Italia debba riallineare i prezzi dei servizi A, C e D ai costi desumibili dalla contabilita' regolatoria.
477. All'interno del nuovo meccanismo di network cap relativo al periodo 2005-2008 Telecom Italia dovra', pertanto, riformulare le condizioni economiche del prezzo iniziale dei servizi di segmenti di terminazione e di flussi di interconnessione (Panieri A, C e D) sulla base dei costi pertinenti ai servizi in esame e desumibili dalla contabilita' regolatoria 2003.
478. In particolare i prezzi iniziali relativi ai canoni di accesso dei servizi A, C e D dovranno essere giustificati dalla contabilita' dei costi e separazione contabile 2003 predisposte a costi storici pienamente distribuiti.
479. Analogamente i prezzi relativi alla parte trasmissiva dovranno essere valutati sulla base dei costi pertinenti agli elementi della rete di trasporto desumibili dalla contabilita' regolatoria 2003. Gli ammortamenti e il capitale impiegato dei cespiti afferenti la rete di trasporto dovranno essere contabilizzati a costi correnti pienamente distribuiti.
480. Relativamente all'articolazioni dei prezzi dei collegamenti al variare delle velocita' trasmissive e per distanza chilometrica, Telecom Italia dovra' formulare i prezzi dei servizi sulla base dei criteri di seguito descritti.
481. L'architettura di rete di Telecom Italia e' basata su portanti trasmissivi (fisici) con capacita' massima di 2,5Gbps e lOGbps. I servizi di interconnessione e di segmenti terminali richiedono per la tratta relativa al trasporto tra nodi interni alla rete di Telecom Italia l'impiego di portanti appartenenti alla rete di trasposto di Telecom Italia. Le capacita' tipicamente utilizzate risultano significativamente inferiori rispetto alla capacita' massima dei portanti fisici. I collegamenti trasmissivi necessari alla fornitura di servizi di interconnessione e di segmenti terminali richiedono quindi l'allocazione di una quota di capacita' logica a partire dalla capacita' totale dei portanti trasmissivi.
482. Nell'architettura di rete SDH, la fornitura di un flusso ad una data capacita' richiede sempre l'allocazione di un flusso di capacita' immediatamente superiore(23). Fissato il costo del portante trasmissivo fisico, per ciascun livello gerarchico di rete (locale, regionale), e' possibile ricavare il costo relativo al flusso logico, di una data capacita', dividendo il costo del flusso di capacita' immediatamente superiore per il numero di circuiti effettivamente attivi della capacita' data.
483. In considerazione del fatto che solo raramente i circuiti lavorano al massimo grado di riempimento, anche trascurando le inefficienze legate al passaggio tra livelli di capacita' della gerarchia SDH, e' evidente che il prezzo per Mbps relativo ad una data capacita' e' sempre maggiore o uguale al prezzo per Mbps relativo alla capacita' superiore.
484. Dall'analisi delle Offerte di Riferimento per gli anni 2003, 2004 e 2005, l'Autorita' ha rilevato che, per determinate fasce chilometriche, il prezzo unitario per Mbps realitvo ai circuiti a 34Mbps e 155Mbps e' sensibilmente superiore al prezzo unitario per Mbps relativo ai circuiti di velocita' 2Mbps. L'applicazione di tali condizioni economiche comporta che, per un operatore interconnesso, sia piu' conveniente l'acquisto di 16 o 63 flussi a 2Mbps piuttosto che acquistare un unico circuito equivalente rispettivamente di velocita' 34Mbps o 155Mbps. Tali condizioni economiche oltre a comportare delle evidenti distorsioni di mercato nella domanda dei collegamenti trasmissivi ad alta velocita' rispetto ai collegamenti a bassa e media velocita', costringono gli operatori interconnessi a scelte infrastrutturali evidentemente inefficienti.
485. Al fine di correggere tale distorsione, l'Autorita' ritiene Telecom Italia debba definire i prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, C e D in modo tale che, per ogni distanza, il prezzo unitario per Mbps relativo ai circuiti di una data velocita' deve sempre essere maggiore o uguale al prezzo unitario per Mbps dei collegamenti di velocita' superiore. In particolare, il prezzo unitario dei circuiti di velocita' inferiore a 2Mbps deve sempre essere maggiore o uguale al prezzo per Mbps del flusso a 2Mbps; analogamente i prezzi unitari dei circuiti a 34Mbps e superiori devono sempre essere inferiori o uguali al prezzo per Mbps del flusso a 2Mbps.
486. Telecom Italia deve quindi determinare per ciascuna capacita' i canoni iniziali chilometrici dei collegamenti trasmissivi dei servizi inclusi nei panieri A, C e D sulla base delle modalita' di seguito descritte:
- determina i costi totali dei portanti fisici trasmissivi pertinenti ai servizi dei panieri A, C e D, sulla base dei dati della contabilita' 2003, per i diversi livelli gerarchici di rete;
- per ogni livello di rete ricava il costo totale relativo al flusso logico ad una data capacita', dividendo il costo del portante fisico per il numero totale di circuiti effettivamente(24) attivi della capacita' data;
- ricava il costo a Km dividendo il costo totale di cui al punto precedente per la lunghezza media dei circuiti effettivamente attivi per la data capacita';
- determina i prezzi dei canoni iniziali chilometrici distintamente per i servizi dei panieri A, C e D a partire da una combinazione dei costi unitari ricavati precedentemente con i relativi fattori di utilizzo.
487. L'applicazione di tale criterio di ripartizione e allocazione dei costi, includendo tutti i circuiti prodotti per uso interno e per la fornitura ad altri operatori, garantisce il rispetto delle corrette relazioni tra i prezzi unitari dei singoli circuiti, la copertura dei costi totali relativi ai collegamenti trasmissivi chilometrici nonche' la copertura dei costi afferenti tutte le forme di attivazioni/disattivazioni del servizio.
15 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare i prezzi iniziali dei servizi di segmenti di terminazione e di flussi di interconnessione sulla base delle modalita' descritte nel paragrafo 5.7?

5.7.1. Le osservazioni degli operatori
488. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'AGCom circa gli obblighi imposti sulla definizione del prezzo iniziale dei servizi di terminazione e di flusso di interconnessione.
In particolare tale operatore ritiene:
- non condivisibile l'imposizione a Telecom Italia di riformulare le condizioni economiche dei prezzi iniziali dei servizi dei panieri A,C e D sulla base dei costi di contabilita' regolatoria 2003, ritenendo invece che i prezzi iniziali di riferimento debbano essere definiti sulla base delle condizioni economiche attualmente vigenti.
- non accettabile l'adozione di criteri di attribuzione dci costi o di assunzioni metodologiche diverse da quelle attualmente consolidate nella Co.Re., che non siano verificate e condivise con Telecom Italia.
- condivisibile, in linea di principio, la struttura di prezzo proposta dall'AGCom, articolata esclusivamente in canoni mensili, fermo restando che l'Autorita' precisi che i canoni annuali devono comunque essere tali da consentire di recuperare, nel periodo di vigenza del contratto con l'OLO, tutti i costi sostenuti per la fornitura del servizio, ivi compresi costi relativi ad attivita' una tantum
- non trasparenti le valutazioni e le stime effettuate da AGCom sulle variazioni dei prezzi e dei costi/volumi, in quanto carenti di informazioni e indicazioni dettagliate, tali da consentire di poter adeguatamente interpretare e/o verificare le valutazioni condotte;
- non corretto estendere, come fa AGCom, le valutazioni economiche dei trend dei flussi di interconnessione nel periodo 2003
- 2005, anche ai terminating segment del paniere A.
489. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con la decisione dell'Autorita' di vietare articolazioni di prezzo differenti da quelle previste dal provvedimento, ed in particolare di vistare l'introduzione dei contributi di attivazione/disattivazione e di qualunque formula tariffaria una tantum (par. 260), al fine di promuovere la contendibilita' dei mercati, attraverso la limitazione delle barriere all'entrata e all'uscita.
490. Tali operatori condividono la proposta dell'Autorita' di stabilire i prezzi iniziali dei circuiti contenuti nei panieri "A", "C" e "D" sulla base dei dati di contabilita' regolatoria 2003
- precisando le % di riduzione indicate nelle tabelle 1 e 2, rispettivamente per i segmenti di accesso e per i segmenti trasmissivi (e dunque ponendo le basi per una manovra tariffaria in riduzione, come evidenziato anche in premessa) - ma tale condivisione e' subordinata ai tempi di introduzione delle percentuali di riduzione. Infatti, l'utilizzo della contabilita' regolatoria 2003 e' giustificato solo se i valori cosi' determinati vengono implementati nel corso del 2005, altrimenti sarebbe necessario aggiornare le tariffe sulla base di una contabilita' regolatoria piu' recente (2004 per le tariffe 2006, ecc.).
491. Sempre con riferimento ai valori iniziali, si ricorda di determinare tali valori anche per il servizio di raccordi interni di centrale, che non era stato inserito nell'analisi in tabella.
492. Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita' di fare divieto a Telecom Italia di praticare articolazioni di prezzo basate su contributi di attivazione/disattivazione o una tantum, ivi inclusi i contributi fuori standard oggi richiesti per le linee wholesale.

5.7.2. Le conclusioni dell'Autorita'
493. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' circa le modalita' di determinazione dei prezzi iniziali ad eccezione dell'orientamento al costo di tali prezzi per il quale Telecom Italia ha osservato la necessita' di un allineamento dei prezzi alle condizioni economiche attualmente vigenti.
494. I segmenti terminali e i flussi di interconnessione (livello 0, 1 e 2) nonche' i raccordi interni di centrale sono servizi soggetti a obblighi di orientamento al costo in ragione del significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia e dello scarso sviluppo di offerte alternative prevedibile nel lungo periodo per gli operatori interconnessi.
495. L'obbligo di orientamento al costo non puo' avere quale riferimento le condizioni economiche praticate nel periodo di vigenza del network cap, ma deve essere determinato in relazione ad una base di costo costituita dai costi operativi e di capitale di pertinenza del servizio regolamentato. Tali costi sono desumibili esclusivamente dai sistemi di separazione contabile e contabilita' dei costi imposti dall'Autorita'.
496. L'Autorita', pertanto, nel richiamare le motivazioni espresse con la delibera n. 153/05/CONS e tenuto conto delle osservazioni degli operatori rispondenti alla consultazione pubblica, ritiene di confermare l'orientamento di fissare i prezzi iniziali dei servizi di segmenti di terminazione, di flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale sulla base dei dati desumibili dall'ultimo esercizio contabile del sistema di contabilita' regolatoria trasmesso all'Autorita'.
497. Telecom Italia e' tenuta pertanto a fornire evidenza contabile che prezzi iniziali applicati a partire dall'offerta di riferimento 2006 derivino dai costi operativi e di capitale pertinenti ai segmenti terminali, flussi di interconnessione, e raccordi interni di centrale contabilizzati sulla base delle disposizioni in materia di contabilita' regolatoria di cui all'Allegato A.
498. L'Autorita' nel richiamare espressamente le motivazioni riportate nei paragrafi da 259 a 276 dell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS ritiene di confermare l'orientamento espresso in merito alle modalita' di determinazione dei prezzi iniziali.
499. Telecom Italia deve quindi determinare, nell'ambito dell'offerta di riferimento 2006, per ciascuna capacita' i canoni iniziali chilometrici dei collegamenti trasmissivi dei servizi inclusi nei panieri A, C e D sulla base delle modalita' di seguito descritte:
- determina i costi totali dei portanti fisici trasmissivi pertinenti ai servizi dei panieri A, C e D, sulla base dei dati della contabilita' 2004, per i diversi livelli gerarchici di rete;
- per ogni livello di rete ricava il costo totale relativo al flusso logico ad una data capacita', dividendo il costo del portante fisico per il numero totale di circuiti effettivamente24 attivi della capacita' data;
- ricava il costo a Km dividendo il costo totale di cui al punto precedente per la lunghezza media dei circuiti effettivamente attivi per la data capacita';
- determina i prezzi dei canoni iniziali chilometrici distintamente per i servizi dei panieri A, C e D a partire da una combinazione dei costi unitari ricavati precedentemente con i relativi fattori di utilizzo.
500. L'applicazione di tale criterio di ripartizione e allocazione dei costi, includendo tutti i circuiti prodotti per uso interno e per la fornitura ad altri operatori, garantisce il rispetto delle corrette relazioni tra i prezzi unitari dei singoli circuiti, la copertura dei costi totali relativi ai collegamenti trasmissivi chilometrici nonche' la copertura dei costi afferenti tutte le forme di attivazioni/disattivazioni del servizio.
501. L'Autorita' ha rilevato dagli esiti della consultazione pubblica che il processo di implementazione dell'offerta dei segmenti trunk e terminating richiedera' un lasso di tempo superiore all'anno. Nel corso del regime transitorio e fino alla completa migrazione degli operatori alle offerte di segmenti terminali e trunk, gli obblighi di fornitura delle attuali offerte di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale rimangono vigenti.
502. Dagli elementi acquisiti nell'ambito della consultazione pubblicata, e' emerso che le offerte di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale rappresentano una parte rilevante della futura offerta di segmenti terminali, verosimilmente intorno al 95%. L'Autorita' ha previsto nel documento di consultazione pubblica di imporre obblighi di orientamento al costo delle condizioni economiche dei segmenti terminali e dei servizi accessori in generale. L'Autorita', pertanto, ritiene che nel corso del periodo transitorio, e fino al pieno completamento dell'implementazione dei segmenti terminali e trunk, le condizioni economiche relative ai circuiti parziali e circuiti diretti wholesale debbano essere coerenti con quelle che verrebbero a determinarsi con l'implementazione dei segmenti trunk e terminating.
503. Telecom Italia deve quindi formulare le condizioni economiche dei circuiti diretti wholesale, che rientreranno nei segmenti terminali, sulla base degli obblighi di orientamento al costo previsti per questi ultimi servizi.

5.8. Il prezzo iniziale del servizio di segmenti trunk
504. Come gia' osservato in precedenza, da un punto di vista prospettico il mercato dei segmenti trunk presenta le caratteristiche di un mercato potenzialmente contendibile nonostante la presenza di possibili barriere all'uscita dovute ai costi non recuperabili relativi all'infrastruttura di rete. D'altra parte il significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia congiuntamente alla presenza di barriere all'uscita non consente una piena de-regolamentazione delle condizioni economiche praticabili.
505. Telecom Italia offre gia' oggi un servizio comparabile ai segmenti trunk nell'ambito della cosiddetta offerta di circuiti diretti wholesale. Il servizio rappresenta l'aggregazione dei segmenti terminali e del trasporto di lunga distanza di linee affittate relativi ai mercati 13 e 14. Il prezzo attuale dei circuiti diretti wholesale e' stato fissato dalla delibera n. 440/03/CONS attraverso il meccanismo di retail minus, il quale garantisce agli operatori interconnessi condizioni economiche all'ingrosso inferiori del 12% rispetto ai corrispondenti circuiti diretti offerti da Telecom Italia ai propri clienti al dettaglio.
506. L'Autorita' ritiene che nel caso specifico dei segmenti trunk la componente di trasporto dell'attuale offerta dei circuiti diretti wholesale sia completamente assimilabile al servizio di segmenti trunk sia dal punto di vista infrastrutturale sia delle condizioni d'uso.
507. Cio' considerato, l'Autorita' ritiene che le condizioni economiche iniziali dei servizi a 2 Mbps inclusi nel paniere B, debbano essere le medesime di quelle approvate con la delibera n. 440/03/CONS per i soli canoni della componente trasmissivi (trasporto) secondo l'attuale scala di sconti e suddivisione per fasce chilometriche.
508. Relativamente alle altre velocita' trasmissive, si osserva che, analogamente a quanto rilevato per i segmenti terminating, le condizioni economiche praticate potrebbero comportare delle distorsioni di mercato nella domanda dei collegamenti trasmissivi ad alta velocita' rispetto ai collegamenti a bassa c media velocita' o viceversa qualora non fosse garantita una coerenza tra i prezzi unitari a Mbps praticati al variare della velocita' trasmissiva.
509. Per evitare tale distorsione, l'Autorita' ritiene che i prezzi dei servizi trunk alle velocita' diverse dal 2Mbps per qualsiasi distanza debbano essere fissati uguali a quelli approvati con la delibera n. 440/03/CONS per i soli canoni della componente trasmissivi (trasporto) qualora sia verificata la regola di coerenza di cui al punto 485 altrimenti debbano essere variati nella misura minima tale da garantire i rispetto di tale regola.
16 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare il prezzo iniziale dei servizi del paniere B sulla base delle modalita' descritte nel presente paragrafo

5.8.1. Le osservazioni degli operatori
510. Telecom Italia ritiene che sul mercato dei trunk, per quanto detto in precedenza, si debba poter operare su base offerta commerciale.
511. Tale operatore comunque, non concorda con la fissazione del prezzo per il segmento trunk pari alla sola componente trasmissiva dell'attuale offerta CD wholesale: non e' infatti corretto assimilare l'offerta di segmenti trunk alla sola componente di trasporto dell'offerta wholesale. Il servizio attualmente offerto a livello wholesale che puo' essere assimilato completamente al servizio di segmenti trunk sia dal punto di vista infrastrutturale che delle condizioni d'uso e' quello dei collegamenti diretti a medio-lunga distanza con entrambe le sedi del cliente colocate nelle centrali di Telecom Italia. Il prezzo di tale servizio, come approvato dalla stessa Autorita', comprende una componente relativa al trasporto (componente trasmissiva) e una componente relativa alla remunerazione della quota di utilizzo degli apparati nella centrale Telecom Italia (canone di accesso per sedi colocate). Il prezzo iniziale da applicare al servizio di segmenti trunk e' pertanto rappresentato dal prezzo dell'attuale offerta di collegamenti colocati di Telecom Italia.
512. Gli operatori Albacom, Atlanect, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di stabilire il prezzo iniziale per i circuiti trunk a 2 Mbps in misura pari ai soli canoni della componente trasmissiva (trasporto) approvati con la Delibera 440/03/CONS, secondo l'attuale scala di sconti e suddivisione per fasce chilometriche.
513. Tali operatori concordano anche con l'obbligo di fissare i prezzi iniziali per le capacita' diverse dal 2 Mbps al livello previsto dalla Delibera 440/03/CONS, salvo laddove risultino non verificare la regola di coerenza (il prezzo per Mbps di una determinata capacita' deve essere sempre superiore, o al piu' uguale, al corrispondente prezzo per Mbps della capacita' superiore); in quel caso, infatti, devono essere fissati nella misura minima che garantisce la suddetta coerenza.
514. Welcome Italia ribadisce quanto gia' dichiarato in precedenza circa la scelta dell'Autorita' di decretare la "morte" dei circuiti di lunga distanza, non condividendone la ratio, visto che cio' portera' ad un notevole aumento dei costi di rete per operatori che hanno strategicamente realizzato interconnessioni di lunga distanza.
5.8.2. Le conclusioni dell'Autorita'.
515. Ad eccezione di Telecom Italia e Welcome Italia, gli altri operatori di rete fissa e mobile rispondenti alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorita' in merito alle modalita' di controllo delle condizioni economiche dei segmenti trunk.
516. L'Autorita' con la proposta di riduzione dei vincoli concernenti le modalita' di fissazione dei prezzi dei segmenti trunk intende promuovere una concorrenza effettiva anche nei mercati all'ingrosso di linee affittate riservandosi di modificare tale orientamento con le prossime analisi di mercato qualora il significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia si rafforzi.
517. L'Autorita', sulla base di quanto premesso, tenuto conto dell'esito della consultazione pubblica e richiamando espressamente le motivazioni espresse nell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS nei paragrafi 277 a 282, ritiene che le condizioni economiche iniziali dei servizi a 2 Mbps inclusi nel paniere B, debbano essere le medesime di quelle approvate con la delibera n. 440/03/CONS per i canoni della componente trasmissiva (trasporto) secondo l'attuale scala di sconti e suddivisione per fasce chilometriche piu' il canone di raccordo interno di centrale relativo al paniere E.
518. Relativamente alle altre velocita' trasmissive, si osserva che, analogamente a quanto rilevato per i segmenti terminating, le condizioni economiche praticate potrebbero comportare delle distorsioni di mercato nella domanda dei collegamenti trasmissivi ad alta velocita' rispetto ai collegamenti a bassa e media velocita' o viceversa qualora non fosse garantita una coerenza tra i prezzi unitari a Mbps praticati al variare della velocita' trasmissiva.
519. Per evitare tale distorsione, l'Autorita' ritiene che i prezzi dei servizi trunk alle velocita' diverse dal 2Mbps per qualsiasi distanza debbano essere fissati uguali a quelli approvati con la delibera n. 440/03/CONS per i soli canoni della componente trasmissivi (trasporto) qualora sia verificata la regola di coerenza di cui al punto 275 dell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS, altrimenti debbano essere variati nella misura minima tale da garantire il rispetto di tale regola.

5.9. Periodo di riferimento del meccanismo di network cap
520. Per quanto concerne la determinazione del periodo di efficacia del sistema di controllo dei prezzi, gli obiettivi del network cap, relativi alla prevedibilita' dei costi di interconnessione per gli operatori alternativi e alla possibilita' per Telecom Italia di conseguire guadagni di efficienza, richiedono che il periodo di efficacia del sistema di controllo dei prezzi sia non inferiore a tre anni. A tale riguardo l'Autorita' ritiene che il valore iniziale dei servizi inclusi nei panieri, definito secondo quanto previsto ai precedenti punti, debba essere introdotto nell'offerta di riferimento 2006 e che siano soggette a controllo le variazioni di prezzo per gli anni 2007 e 2008.
521. L'Offerta di Riferimento 2006 dovra' essere pubblicata per l'approvazione entro il 31 ottobre 2005 corredata delle evidenze contabili necessarie a giustificare i prezzi formulati. L'Autorita' si riserva di valutare le condizioni economiche iniziali di tali servizi alla luce delle evidenze contabili prodotte da Telecom Italia.
17 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare in tre anni il periodo di efficacia del network cap?

5.9.1. Le osservazioni degli operatori
522. Telecom Italia concorda in linea di principio con l'Autorita' sulla durata triennale di un meccanismo di Network Cap. In merito, invece, all'anno di applicazione di tale meccanismo si evidenzia che per i flussi di interconnessione l'attuale Network Cap scade nel 2006 per cui una nuova formulazione del Network Cap non puo' partire prima del 2007.
523. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di fissare in tre anni il periodo di efficacia del network cap, fatto salvo il potere dell'Autorita' di modificarne le condizioni alla prossima analisi di mercato.
524. Data la tendenza di Telecom Italia a eludere le norme imposte dall'Autorita', si ritiene importante precisare che network cap dovra' essere applicato dal 2006 al 2008, anziche' indicare un obbligo generico di vigenza pari a 3 anni; infatti, l'obbligo di vigenza relativo incentiverebbe Telecom Italia a procrastinare l'entrata in vigore del nuovo quadro.

5.9.2. Le conclusioni dell'Autorita'
525. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorita' fissare in tre anni il periodo di efficacia del network cap. Dalla consultazione pubblica e' comunque emerso che il processo di migrazione dagli attuali circuiti parziali e circuiti diretti wholesale lato ai segmenti trunk e terminating, richiedera' un periodo superiore all'anno. L'Autorita' ritiene che le modalita' di dettaglio di migrazione e implementazione della fornitura dei segmenti trunk e terminating dovranno essere definite nell'abito del procedimento istruttorio di approvazione della relativa offerta. L'Autorita' pertanto ritiene che il meccanismo di network cap debba avere durata triennale a partire dall'offerta di riferimento 2006.
526. Sulla base delle modalita' di fornitura definite dall'Autorita', gli operatori interconnessi che intenderanno domandare i segmenti trunk e terminating dovranno gia' disporre di un punto di presenza all'interno dei bacini trasmissivi regionali. Gli operatori che non dispongono di tali punti di presenza dovranno realizzare investimenti in un arco di tempo biennale. Al fine di fornire certezza al mercato in merito alla tempistica di introduzione dei segmenti terminali e trunk e cessazione delle offerte di circuiti parziali e circuiti diretti wholesale, l'Autorita' ritiene che le attivita' di implementazione debbano rispettare la tempistica di seguito riportata:
- Telecom Italia, entro 90 giorni dall'approvazione del provvedimento finale relativo ai mercati 13 e 14, formula una proposta in merito alle condizioni tecniche ed economiche dei segmenti trunk e terminating nonche' dei circuiti diretti wholesale coerentemente con gli obblighi di orientamento al costo per le distanze definite per la fornitura dei terminating.
- L'Autorita' approva le condizioni tecniche ed economiche dei segmenti trunk e terminating nonche' dei servizi accessori e dei circuiti parziali e diretti wholesale entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'offerta di Telecom Italia.
- La migrazione dai circuiti parziali e diretti wholesale ai segmenti trunk e terminating si conclude entro 15 mesi a decorrere dalla approvazione dell'offerta di Telecom Italia.

5.10. Variazione percentuale annuale (il fattore X)
527. La variazione programmata dei prezzi dei servizi all'ingrosso si attua su base annuale. La verifica da parte dell'Autorita' del rispetto dei vincoli di variazione di prezzo avviene in fase di approvazione dell'Offerta di Riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata da Telecom Italia entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta.
528. Per ogni servizio il vincolo e' definito nella misura di IPC
- X (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e il fattore X rappresenta il livello di variazione di produttivita' dello specifico servizio. Il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap e', per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni dei consumi dei servizi inclusi nei panieri A, B,C e D.
529. Qualora nel corso di un anno siano effettuate riduzione dei prezzi tali da comportare variazioni dei valori dei singoli servizi superiori a quelle disposte, la differenza percentuale puo' essere computabile ai fini del rispetto del vincolo di cap dell'anno successivo.
530. La variazione percentuale annuale subita dal prezzo medio di ciascun servizio e' calcolata sulla base dei prezzi relativi all'anno precedente e dei volumi riferiti al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento). I volumi dovranno essere comunicati distinti per semestri e, nel caso dei segmenti trunk dovranno, essere disaggregati per livelli di sconto al fine di operare la corretta valorizzazione dei servizi inclusi nel paniere B.
531. In ragione del fatto che i servizi relativi ai segmenti terminali e ai segmenti trunk saranno introdotti solo a seguito dell'approvazione del provvedimento finale, per i servizi e le velocita' a volume nullo le variazioni dei prezzi dovranno essere applicate in misura non inferiore al fattore X di appartenenza.
532. Ai fini della determinazione della variazione percentuale annuale subita dal prezzo iniziale medio del servizio di riferimento, le analisi dei mercati rilevanti dei segmenti terminali e dei flussi di interconnessione hanno evidenziato pressioni competitive differenziate per i servizi afferenti le tratte della rete di accesso e per i servizi concernenti i collegamenti trasmissivi della rete di trasporto.
533. Da un punto di vista prospettico i volumi attesi dei servizi inclusi nei panieri A, B, C e D non sono stimabili in modo puntuale in quanto i servizi dei segmenti di terminazione cosi' come i circuiti di trasporto di lunga distanza non sono previsti dalle Offerte di Riferimento correnti. Ciononostante e' possibile stimare che la domanda all'ingrosso dei servizi di segmenti di terminazione e dei flussi di interconnessione possa aumentare sensibilmente negli anni 2006-2008 in ragione del fatto che la domanda di circuiti parziali, di collegamenti diretti wholesale e di flussi di interconnessione e' stata limitata anche per problemi connessi alla presenza di alcune restrizioni nella fornitura di tali servizi. Con l'eliminazione di tali restrizioni e delle potenziali distorsioni derivanti dalle pregresse modalita' di determinazione dei prezzi, praticate da Telecom Italia, i volumi attesi dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione, anche se non quantificabili in modo puntuale, risultano crescenti per il triennio 2006-2008.
18 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di controllare i prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, B, C, D attraverso un meccanismo programmato di tipo IPC - X come descritto nel paragrafo 5.10?

5.10.1. Le osservazioni degli operatori
534. In linea di principio Telecom Italia concorda con l'Autorita' che, una volta deciso di applicare un meccanismo di Network Cap, i prezzi dei servizi inseriti nei vari panieri vada controllato con meccanismo programmato di tipo IPC-X.
535. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di controllare i prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, B, C, D ed E (paniere richiesto dagli operatori nella domanda 13 per i raccordi trasmissivi). In merito alla definizione del meccanismo di network cap ed alle tutele necessarie per impedire una strumentalizzazione dello stesso da parte di Telecom Italia a fini anticompetitivi, si rimanda a quanto gia' espresso all'interno della domanda 13.

5.10.2. Le conclusioni dell'Autorita'
536. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica hanno condiviso l'orientamento dell'Autorita' di controllare i prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, B, C, D attraverso un meccanismo di tipo IPC - X. Alcuni operatori di rete fissa tuttavia hanno richiesto di includere un ulteriore paniere relativo ai raccordi interni di centrale, da sottoporre a controllo dei prezzi.
537. L'Autorita' alla luce delle osservazioni degli operatori e delle motivazioni espresse in merito alla necessita' di costituire un paniere per i raccordi interni di centrale ritiene che il meccanismo di tipo IPC - X debba essere applicato ai panieri A, B, C e D come proposto nell'Allegato B alla delibera 153/05/CONS nonche' al paniere E.

5.11. Il fattore X dei panieri A, C e D
538. Al fine di determinare la variazione percentuale annuale programmata dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, C e D, l'Autorita' ha proceduto ad analizzare i costi operativi e di capitale desumibili dalle contabilita' regolatorie 2001-2003 partendo dai dati della rete di accesso. In particolare sono stati analizzati gli andamenti dei volumi nonche' dei costi operativi e di capitale dei componenti della rete di accesso. Le variazioni percentuali annuali dei costi operativi e di capitale sono caratterizzate da pari consistenza e da un andamento decrescente quasi lineare nel tempo. La riduzione media annua dei costi totali si e' attestata al 14,2%. Tuttavia, si e' rilevato che i costi della rete di accesso si riducono a tassi decrescenti. In conseguenza di quanto premesso, l'Autorita' ha stimato l'andamento prospettico dei costi unitari della rete di accesso a partire dal tasso di riduzione incrementale rilevato nell'ultimo anno del periodo osservato.
539. L'Autorita' ha, inoltre, valutato i costi relativi ai componenti di rete afferenti i collegamenti trasmissivi all'interno della rete di trasporto di Telecom Italia. In particolare sono stati analizzati i costi operativi e i costi di capitale per gli apparati e portanti trasmissivi riportati nelle contabilita' regolatorie di Telecom Italia 2001-2003. Le risultanze delle analisi hanno evidenziato una riduzione media dei costi operativi degli apparati e portanti trasmissivi dell'ordine del 13% annuo. Tali riduzioni di costo sono dovute tra l'altro all'introduzione del sistema contabile a costi correnti.
540. Al fine di valutare i potenziali guadagni di efficienza conseguibili da Telecom Italia nel periodo di efficacia del meccanismo di network cap (2005-2008) per la fornitura degli elementi di trasporto dei servizi del paniere C, si e' proceduto a valutare la riduzione media dei costi totali (operativi e di capitale) al netto del tasso di inflazione rilevando delle riduzioni di costo conseguite da Telecom Italia a tassi decrescenti. E' pertanto plausibile che i costi relativi agli apparati e portanti trasmissivi diminuiscano a tassi annuali inferiori ala media anche in ragione del fatto che il capitale impiegato si e' gia' ridotto sensibilmente e che l'effetto di riduzione del valore dei cespiti derivante dall'introduzione dei costi correnti e' probabilmente destinato a stabilizzarsi nei prossimi anni. L'Autorita' ha quindi effettuato delle stime circa il possibile andamento futuro dei costi operativi e di capitale degli apparati e portanti trasmissivi anche in funzione dei volumi attesi della domanda. Tale stima e' basata sulla costruzione di una funzione di produzione semplificata i cui costi (operativi e di capitale) e volumi sono derivati dalle contabilita' regolatorie degli anni 2001-2003. I punti della funzione sono stati quindi interpolati con una funzione di tipo lineare (curva costi/volume) risultata statisticamente significativa (R2: 0,999) per ottenere le consistenze economiche del servizio al 2008.
541. Sulla base dei risultati conseguibili al 2008 sono, infine, stati determinati i guadagni di efficienza annuali sostenibili da Telecom Italia nella fornitura dei servizi inclusi nei panieri A, C e D. Tali guadagni sono stati valutati nella misura del 9,6% su base annuale in termini di riduzione combinata dei costi totali (operativi e di capitale) sia dell'accesso che del trasporto.
542. L'Autorita' ritiene quindi che i guadagni di efficienza conseguibili negli anni 2005-2008 da Telecom Italia nell'offerta dei servizi dei panieri A, C e D debbano essere trasferiti nelle condizioni economiche attraverso il meccanismo di controllo programmato dei prezzi di tipo IPC - 9,6% annuale. La riduzione percentuale annuale (IPC - 9,6%) deve essere applicata separatamente alle componenti di accesso e di trasporto dei prezzi dei servizi in esame (laddove presenti) in modo tale da assicurare che non ci siano sussidi incrociati nelle riduzioni delle condizioni economiche praticate.
19 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare la variazione percentuale annuale dei prezzi dei servizi dei panieri A, C e D sulla base del meccanismo programmato di tipo IPC - 9,6%?

5.11.1. Le osservazioni degli operatori
543. Telecom Italia non e' contraria, in linea di principio, all'introduzione di un meccanismo di programmazione dei prezzi del tipo IPC-X sui mercati in oggetto, Telecom Italia non condivide tuttavia:
1) un unico vincolo IPC-X per i tre panieri indicati;
2) la scarsa trasparenza delle valutazioni economiche condotte dall'Autorita';
3) l'errata metodologia di valorizzazione del tasso prospettico X (9,6% anno) di recupero di efficienza da parte dell'operatore notificato
544. In alla determinazione del tasso prospettico X, Telecom Italia ha chiesto alla societa' NERA di effettuare, in completa indipendenza e autonomia, un'analisi sull'efficienza di Telecom Italia comparata rispetto alle LEC (Local Exchange Companies) USA implementando la medesima metodologia utilizzata per OFCom. sulla base dei dati di costo rilevabili dalla Contabilita' Regolatoria.
545. Tale analisi e' la medesima metodologia utilizzata per OFCom. in merito al punto 3), ritiene che l'analisi comparativa commissionata alla societa' NERA e dell'ottimo posizionamento anche rispetto a quelle piu' efficienti.
546. Telecom Italia ritiene che i risultati ottenuti dall'applicazione dei modelli statistici descritti sulla base dei dati di contabilita' 2003 relativi ai costi di rete danno evidenza del livello di eccellenza di Telecom Italia e mostrano un differenziale medio di efficienza di Telecom Italia rispetto al primo decile di LECs (cioe' quello delle LECs piu' efficienti in un insieme di 67 LECs) mediamente pari a - 3,7 punti percentuali (contro una fascia tra il -9% ed il -10% di BT).
547. In conclusione, sulla base di quanto precedentemente sottolineato, Telecom Italia ribadisce come la sola analisi storica condotta da AGCom non sia sufficiente e tanto meno adeguata per la fissazione della X: il metodo e' errato metodologicamente e contrastante con il percorso seguito nella delibera 3/03/CIR per il traffico commutato. Inoltre, l'assunzione che nel futuro Telecom Italia otterra' recuperi di produttivita' analoghi a quelli degli anni passati e' del tutto apodittica e non fondata su evidenze di alcun tipo.
548. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone Omnitel, Welcome Italia e Wind ritengono appropriata la metodologia utilizzata dall'Autorita' per stimare i recuperi di efficienza conseguibili da Telecom Italia nel corso dei prossimi anni ed in tal senso condividono l'orientamento dell'Autorita' di fissare ad IPC-9,6% il meccanismo di discesa programmata dei prezzi per i servizi dei panieri A, B e D, nonche' il paniere E richiesto dagli operatori nella domanda 13 per i raccordi trasmissivi.
549. Inoltre, le societa' scriventi condividono l'orientamento dall'Autorita' circa la necessita' di impedire che Telecom Italia effettui sussidi incrociati tra le componenti accesso e trasporto dei singoli servizi afferenti ai mercati 13 e 14. In tal senso ritengono che quanto precisato al punto 296 in merito all'imposizione di sub cap per le componenti di prezzo di trasporto ed accesso possa costituire un utile complemento alle tutele necessarie per impedire una strumentalizzazione del meccanismo del network cap stesso da parte di Telecom Italia.

5.11.2. Le conclusioni dell'Autorita'
550. Il fattore X relativo alla variazione percentuale annuale dei prezzi e' tipicamente definito sulla base di analisi prospettiche basate sull'andamento atteso dei costi/volumi del servizio o su analisi comparate delle performance di efficienza di piu' operatori che offrono gli stessi servizi. E' quindi evidente che al fine di limitare gli errori intrinseci alle analisi prospettiche, la definizione del fattore X deve essere determinata in momento prossimo all'introduzione del meccanismo di network cap. Un operatore di rete fissa ha prodotto un'analisi comparata al fine di stimare il fattore X in relazione al grado di efficienza di Telecom Italia in relazione agli operatori (Local Exchange Companies) americani nella fornitura dei servizi di telecomunicazioni.
551. L'Autorita', pur avendo rilevato errori quantitativi e qualitativi di comparazione, condivide la metodologia di base secondo la quale il fattore X puo' essere determinato in relazione al grado di efficienza relativa raggiunta da Telecom Italia e si riserva di valutarne l'affidabilita' ed efficacia.
In conclusione, l'Autorita' ritiene di confermare il fattore X dei panieri dei servizi A, C e D determinato nella misura di -9,6% con la delibera n. 153/05/CONS, e si riserva di rivedere tale percentuale alla luce di eventi che ne possano modificare il valore. Per quanto concerne il paniere E dei raccordi interni centrale, l'Autorita' ritiene di fissare il vincolo di variazione dei prezzi nella misura di IPC - 9,6%.

5.12. Il fattore X del servizio B
552. Come gia' evidenziato in precedenza, l'Autorita' intende promuovere la contendibilita' nel mercato dei circuiti di trasporto di lunga distanza (segmenti trunk) attraverso un controllo dei prezzi che lasci a Telecom Italia la possibilita' di determinare i prezzi dei servizi trunk nel rispetto di un vincolo programmato in grado di prevenire prezzi eccessivi e al contempo di garantire il recupero del tasso di inflazione.
553. L'Autorita' ritiene quindi che i prezzi dei circuiti di trasporto di lunga distanza (servizi del paniere B), debbano essere soggetti al meccanismo di controllo programmato del tipo IPC + 0%.
20 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di fissare la variazione percentuale annuale dei prezzi del servizio B sulla base del meccanismo programmato di tipo IPC + O?

5.12.1. Le osservazioni degli operatori
554. Telecom Italia ritiene che il paniere B non debba esistere perche' il mercato del trunk e gia' per la quasi totalita' aperto alla concorrenza. In via subordinata, Telecom Italia richiede di valutare la definizione di remedies da applicare solo a quel numero residuale di direttrici per le quali c'e' una domanda di servizi trunk evadibile solo da Telecom Italia.
555. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita'.
556. Vodafone non condivide l'orientamento dell'Autorita' ritenendo con contendibile il mercato dei servizi trunk per le ragioni esposte ai quesiti 13 e 14.
557. In tal senso, si ritiene piu' opportuno definire una variazione percentuale annuale dei prezzi inferiore a quella prevista per i restanti panieri ma tale da riflettere la riduzione dei costi operativi di Telecom Italia, ivi incluso il guadagno di efficienza. Si suggerisce un valore del 5%.
558. Welcome Italia non condivide l'orientamento di assoggettare il prezzo iniziale di tale servizio, gia' spropositato quale prezzo iniziale perche' basato sul retail minus, ad un IPC + 0, visto che il vincolo del network cap, cosi' come anche riportato nella domanda 18 e' un IPC - (meno) la X pre-vede comunque un recupero di efficienza e quindi una riduzione del costo dello stesso.
559. Cio' detto nella consapevolezza che la X dovrebbe avere tre cifre per avere una riduzione accettabile.

5.12.2. Le conclusioni dell'Autorita'
560. Le osservazioni degli operatori non convergono verso un'unica posizione sulla determinazione del fattore X di variazione annuale dei prezzi dei segmenti trunk.
561. L'Autorita' ha rilevato dagli esiti della consultazione pubblica che nonostante il significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia, i servizi trunk presentano margini di contendibilita' tra operatori derivante da un certo livello di autoproduzione presente nel mercato. L'imposizione di uno stretto orientamento al costo rischierebbe di deprimere la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture e reti di lunga distanza.
562. L'art. 13, comma 4, lettera c), del Codice prevede proprio che le misure regolamentari siano volte a incoraggiare gli investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda.
563. L'art. 50 del Codice prevede che l'Autorita' abbia facolta' di imporre obblighi concernenti il controllo dei prezzi, diversi dai meccanismi di orientamento al costo.
564. Sulla base di quanto premesso, tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica e richiamando espressamente le motivazioni riportate nell'allegato B alla delibera n. 153/05/CONS, l'Autorita' ritiene che il fattore X di variazione annuale dei prezzi del paniere B debba essere definito nella misura dello 0% e si riserva di rivedere tale percentuale alla luce di eventi che ne possano modificare il valore.

5.13. Il tasso di remunerazione del capitale impiegato nei segmenti terminali e nei segmenti trunk nonche' nei flussi di interconnessione.
565. L'art. 50 del Codice prevede, in materia di controllo dei prezzi, che l'Autorita' tenga conto degli investimenti effettuati dall'operatore e di un'equa remunerazione del capitale investito.
566. Nel caso specifico dei mercati 13 e 14, il tasso di remunerazione del capitale e' necessario per determinare il costo del capitale investito nei segmenti terminali e trunk nonche' nei flussi di interconnessione. Il costo del capitale costituisce una quota significativa dei costi totali del servizio allorquando gli investimenti sostenuti sono di recente realizzazione.
567. Il tasso di remunerazione del capitale e', pertanto, un elemento di costo fondamentale nella determinazione del livello di orientamento al costo dei prezzi praticati dall'operatore dominante nonche' necessario per la fissazione dei prezzi iniziali dei servizi inclusi nei panieri. La metodologia utilizzata per determinare il tasso di remunerazione puo' avere un impatto significativo sui risultati finali in quanto i parametri impiegati per il calcolo della media ponderata del costo del capitale (Weighted Average Cost of Capitai) sono particolarmente sensibili alle diverse tecniche di calcolo impiegabili.
568. Per tali ragioni, l'Autorita' ha predisposto in Allegato B1 alla delibera n. 415/04/CONS una metodologia di calcolo del tasso di remunerazione del capitale che possa essere consolidata una volta acquisite le posizioni degli operatori al termine del processo di consultazione pubblica.
569. L'orientamento al costo dei prezzi iniziali dei servizi inclusi nei panieri A, C e D dovra' essere determinato applicando al capitale impiegato, desumibile dalla contabilita' regolatoria 2003 dei rispettivi servizi, il tasso di remunerazione del capitale derivante dal provvedimento finale concernente i mercati 13 e 14.
21 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di revisionare il tasso di remunerazione del capitale sulla base delle modalita' indicate nell'Allegato B1 alla delibera 415/04/CONS e che le risultanze di tale revisione abbiano effetto sui prezzi iniziali dei servizi inclusi nei panieri A, C e D?

5.13.1. Le osservazioni degli operatori
570. Su tale tematica Telecom Italia richiama quanto essa ha gia' espresso nell'ambito delle precedenti consultazioni ed, in particolare, quella relativa alla delibera 415/04/CONS nonche' alla delibera 117/05/CONS.
571. In questa sede ribadisce, inoltre, come l'adozione dei criteri di cui alla delibera 415, ed in particolare l'adozione di WACC differenziati per aggregati regolatori, conduca anche in questo contesto alle incongruenza gia' evidenziate in relazione al mercato 12, circa l'inconsistenza e la non esperibilita' della valutazione di un rischio differenziato di un componente di Rete rispetto a quello medio del portafoglio di attivita/servizi finali.
572. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Vodafone e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di revisionare l'attuale modalita' di calcolo del tasso di remunerazione del capitale impiegato.
573. In merito alla modalita' di revisione proposta all'interno dell'Allegato B1 alla delibera 415/04/CONS, le societa' scriventi rimandano agli elaborati gia' inviati all'Autorita' in risposta alle consultazioni sulla determinazione del WACC nell'ambito dei procedimenti di analisi dei mercati 8, 9, 10 ed 11.
574. In merito poi a quanto precisato dall'Autorita' al punto 303, le societa' scriventi ritengono che per la remunerazione del capitale impiegato delle risorse di rete cui afferiscono i servizi all'ingrosso pertinenti ai mercati 13 e 14 debbano essere utilizzati esclusivamente i valori del WACC che l'Autorita' determinera' per i diversi aggregati regolatori (cfr. Co.Re. di Telecom Italia); in particolare per le risorse di rete pertinenti all'aggregato regolatorio Accesso dovra' essere utilizzato il WACC stimato dall'Autorita' per l'aggregato Accesso, mentre per le risorse di rete pertinenti l'aggregato regolatorio Trasporto dovra' essere utilizzato il WACC stimato dall'Autorita' per l'aggregato Trasporto. In tal senso non risulta chiaro il riferimento ad un non ben definito tasso di remunerazione del capitale definito per i mercati 13 e 14. Qualora l'Autorita' intendesse invece calcolare un tasso di remunerazione medio per i mercati 13 e 14 (ad esempio pesando i tassi di remunerazione degli aggregati regolatori accesso e trasporto in funzione del capitale impiegato per i diversi elementi di rete dei mercati 13 e 14 che afferiscono a tali aggregati) da applicare poi al capitale impiegato medio di ogni servizio appartenente ai mercati 13 e 14, le societa' scriventi riterrebbero tale approccio non corretto in quanto comporterebbe dei sussidi incrociati indebiti tra i servizi dei mercati 13 e 14 in funzione del maggior o minor utilizzo di elementi di rete appartenenti all'aggregato regolatorio accesso o trasporto.

5.13.2. Le conclusioni dell'Autorita'
575. In merito alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale si rimanda a quanto sara' definito con il provvedimento definitivo relativo al mercato n. 11.

5.14. Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione ai sensi dell'art. 44.
576. A seguito dell'approvazione del provvedimento finale, il servizio di fornitura dei segmenti terminali sostituira' il servizio dei circuiti parziali presente nell'attuale Offerta di Riferimento di Telecom Italia. Analogamente a quanto previsto per i circuiti parziali, la combinazione dei servizi ottenibili con i segmenti terminating e trunk sostituira' il servizio dei collegamenti diretti wholesale presente nell'omonima offerta di riferimento.
577. Per quanto gia' illustrato nei punti precedenti, inoltre, i servizi di flussi di interconnessione (di livello 0, 1 e 2) sostituiranno l'offerta del prolungamento dell'accesso, dell'estensione del collegamento, dell'ampliamento dei canali fonici e dei circuiti di accesso alle Cable Station.
578. In quanto servizi non piu' soggetti all'obbligo di fornitura da parte di Telecom Italia nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, il provvedimento finale che seguira' alla presente consultazione pubblica comportera' la revoca degli obblighi previgenti al Codice riconducibili ai circuiti parziali e ai collegamenti diretti wholesale.
579. Gli obblighi regolamentari oggetto di revoca vigenti alla data di entrata in vigore del Codice, derivano dalle delibere di seguito riportate. Sono pertanto revocati gli obblighi relativi:
- all'art. 2 comma 1 lett. a) per la sola parte afferente i circuiti parziali e all'art. 2 commi 6 lett. a) e 7 della delibera n. 3/04/CIR;
- all'art. 3 comma 1 lett. b) e all'art. 3 comma 4 lett. f) e g) della delibera n. 11/03/CIR;
- all'art. 3 comma 1 lett. a) e all'art. 3 comma 1 lett. d) della delibera n. 3/03/CIR per la parte afferente i circuiti parziali
- all'art. 1 comma 1 lett. i) c j) della delibera n. 2/03/CIR;
- all'art. 1 comma 1 lett. i) e all'art. 3 comma 1 lett. e) e i) della delibera n. 4/02/CIR;
- all'art. 2 commi 1, 2 e 3 della delibera n. 18/01/CIR;
- all'art. 5 della delibera n. 10/00/CIR
- alla delibera n. 440/03/CONS per le parti non richiamate nel presente provvedimento di consultazione pubblica;
- alla delibera n. 304/03/CONS per le parti non richiamate nel presente provvedimento di consultazione pubblica;
- alla delibera n. 59/02/CONS;
- alla delibera n. 711/00/CONS.
22 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di revocare gli obblighi in capo a Telecom Italia relativamente ai servizi di circuiti parziali e collegamenti diretti wholesale elencati nel paragrafo 5.14?

5.14.1. Le osservazioni degli operatori
580. Fermo restando la posizione espressa nelle precedenti osservazioni, Telecom Italia auspica che il provvedimento che scaturira' da questa consultazione diventi l'unico riferimento regolatorio per tutti i servizi trasmissivi analizzati in questa delibera.
581. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali Welcome Italia e Wind non ritengono opportuna l'immediata abrogazione delle norme di cui alla domanda 22 del documento di consultazione pubblica. La sovrapposizione per un periodo transitorio del vecchio e del nuovo quadro regolamentare non potrebbe infatti essere prospettata in presenza di una abrogazione delle norme fondanti il vecchio quadro regolamentare: l'abrogazione di tali norme potra' invece essere attuata soltanto a partire dal momento in cui sara' effettivamente completata la migrazione dai servizi regolamentati nel vecchio quadro regolamentare ai servizi regolamentati nel nuovo quadro regolamentare.
582. Si ritiene pertanto che l'Autorita' debba specificare che tale revoca sara' valida solo dal momento in cui sara' stata completata la migrazione dei circuiti, e non "a seguito dell'approvazione del provvedimento finale" come proposto al par. 304. Fino a quel momento, e' evidente che gli obblighi elencati al par. 307 del presente provvedimento dovranno essere mantenuti nei confronti di Telecom Italia, altrimenti verrebbe a crearsi un vuoto normativo.
583. Si sottolinea inoltre la necessita' che l'Autorita' specifichi che il momento dell'abrogazione - coincidente con il completamento della migrazione - dovra' essere da lei espressamente sancito, al fine di evitare comportamenti anticompetitivi derivanti dall'asimmetria informativa detenuta da Telecom Italia.
584. Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorita' di sostituire integralmente l'offerta di collegamenti diretti wholesale e circuiti parziali con la combinazione dei servizi trunk e terminating. In tal senso, deve essere fatto divieto a Telecom Italia di presentare offerte di tipologia diversa da quelle per i servizi trunk e terminating oggetto di tale provvedimento, nell'ambito della quale devono ricadere tutte le tipologie di collegamenti trasmissivi offerti da Telecom Italia.

5.14.2. Le conclusioni dell'Autorita'
585. Le risultanze della consultazione pubblica hanno messo in evidenza la necessita' di un periodo transitorio per il passaggio dall'attuale offerta dei circuiti parziali e circuiti diretti wholesale ai segmenti terminating e trunk. L'Autorita' ritiene pertanto che la revoca degli obblighi regolamentari sottoposti a consultazione pubblica debba essere subordinata al completamento dell'implementazione dei servizi inclusi nei mercati 13 e 14. -------------------------------------------
(1) In CUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
(2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
(3) In GUCE L 108 dcl 24 aprile 2002, pag. 7.
(4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
(5) In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste
direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione
europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002
(2002/77/CE, c.d. "direttiva concorrenza", in gUCE L 249
del 17 settembre 2002, pag. 21), la decisione della
Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il
gruppo dei "Regolatori europei per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
30 luglio 2002, pag. 38), la decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un
quadro normativo in materia di spettro radio nella
Comunita' europea (676/2002/CE, c.d. "decisione spettro
radio", in CUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete
locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
del 30 dicembre 2000, pag. 4).
(6) In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag.45.
(7) In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.
(8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
(9) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
il 16 settembre 2003.
(10) Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa
n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss.
(11) Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi
(artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
(12) Delibera del 24 settembre 2003, recante "Modifiche
e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai
documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
(13) Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento
concernente la procedura di consultazione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.
(14) Cfr. paragrafi 40 - 43 delle Linee guida per
l'analisi dei mercati.
(15) Con la sigla RED (Ripartitore Elettronico
Digitale) nel seguito e' designato il generico apparati di
commutazione di Telecom Italia dedicato ai circuiti diretti
numerici. Gli apparati presenti in rete sono in prevalenza
ODXC (Optical Digital Cross Connect) e possono supportare
diverse tecnologie di trasporto, tra cui SDH e PDH.
(16) Capacita' analogica; capacita' fino a 64 Kbit/s;
capacita' >64Kbit/s e <2Mbitls; capacita' a 2Mbit/s;
capacita' > 2Mbit/s e < 34Mbit/s; capacita' >34Mbit/s e
<155Mbit/s; capacita' >155Mbit/s e < 622Mbit/s; capacita'
>622Mbit/s
(17) Collegamenti fino a 60 chilometri, oltre i 60 e
fino a 300km, oltre i 300 km.
(18) La conversione in circuiti equivalenti a 2Mbit/s
non e' stata effettuata per i circuiti analogici, che di
conseguenza sono stati tenuti separati dai digitali e i cui
volumi riflettono il numero effettivo di linee attivate.
(19) Il maggiore operatore della categoria, ATLC,
dichiara di realizzare una quota del tutto trascurabile del
proprio fatturato nel segmento terminating.
(20) Per economie di densita' si intendono quelle
riduzioni nei costi unitari che si verificano all'aumentare
della concentrazione abitativa della clientela servita. Nel
settore delle telecomunicazioni tali economie si verificano
in quanto, a parita' di estensione della rete locale, i
costi unitari sono tanto minori quanto maggiore e' il
numero di utenti presenti nell'area servita dalla rete
locale.
(21) A partire dal 2004/2005 e fino al 2007/2008 le
variazioni percentuali sono stimate sulla base delle
riduzioni dei costi operativi e di capitale desumibili
dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia.
(22) A partire dal 2004/2005 e fino al 2007/2008 le
variazioni percentuali sono stimate sulla base delle
riduzioni dei costi operativi e di capitale desumibili
dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia.
(23) Cio' comporta che alla fornitura di un circuito di
34Mbps corrisponde sempre l'allocazione di almeno un flusso
di capacita' 155Mbps, ad un circuito a 2Mbps corrisponde
sempre almeno un flusso a 34Mbps e che analogamente alla
fornitura di flussi da 64Kbps a 1,980Mbps corrisponde
sempre l'allocazione di almeno un collegamento a 2Mbps.
(24) Fissata una capacita', sono considerati
effettivamente attivi tutti i circuiti logici di capacita'
superiore che trasportano il circuito della capacita' in
esame.
 
ALLEGATO A1
(alla delibera n. 45/06/CONS)

Criteri in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi

Premessa
1 componenti di rete riferiti alla parte di accesso e al trasporto sono attualmente soggetti a forme differenti di contabilita' di costi in ragione del maggiore o minore grado di competizione effettiva e potenziale presente nei rispettivi mercati. In particolare i servizi afferenti l'accesso sono contabilizzati a costi storici laddove i servizi relativi al trasporto fanno riferimento a una contabilita' a costi correnti secondo le linee guida previste dalla delibera n. 399/02/CONS.
La predisposizione di un sistema contabile a costi correnti ha come finalita' quella di fornire al mercato informazioni economiche che consentono agli operatori concorrenti di comparare i costi di interconnessione con i costi necessari alla realizzazione di una propria infrastruttura di rete alternativa a quella dell'operatore dominante.
I servizi all'ingrosso relativi all'accesso sono tuttora riconducibili a una essential facility e quindi ad un servizio intermedio che per definizione non puo' essere tecnicamente o economicamente duplicato.
E' quindi evidente che l'introduzione di un sistema contabile a costi correnti per i servizi di accesso all'ingrosso non avrebbe in alcun caso, anche nel lungo periodo, l'effetto di garantire un'alternativa di scelta tra il "make or buy" per gli operatori concorrenti che necessitano di tali servizi al fine di completare le successive offerte all'ingrosso o al dettaglio di altri servizi di telecomunicazioni.
Per quanto riguarda invece i servizi di trasporto, l'applicazione della metodologia a costi correnti permette di rapportare i costi storici di un'azienda, che ha avviato la sua operativita' in esercizi precedenti, ai costi che deve sostenere un'impresa nuova entrante nel mercato di riferimento la quale utilizza la combinazione di fattori produttivi piu' tecnologicamente piu' moderna ed efficiente.
Alla luce di quanto premesso, i costi relativi alla fornitura dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk di linee affittate e dei flussi di interconnessione devono essere determinati sulla base della metodologia contabile dei costi pienamente distribuiti utilizzando, come base di costo, i costi storici per la tratta di rete afferente l'accesso e i costi correnti per la parte relativa al trasporto (tratte chilometriche tra le centrali).
In particolare, gli elementi di rete afferenti il trasporto dei segmenti terminali, dei segmenti trunk e dei flussi di interconnessione devono essere contabilizzati sulla base del sistema contabile a costi correnti previsto dalla delibera 399/02/CONS e s.m.i.
Al fine di predisporre un sistema omogeneo di contabilita' regolatoria, i presenti obblighi in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi sono soggetti a revisione a seguito di uno specifico procedimento istruttorio.
Per quanto concerne gli obblighi di separazione contabile e contabilita' dei costi, di seguito sono riportati i conti economici e di capitale nonche' le tabelle di dettaglio e i conti relativi agli oneri di cessione interna dei segmenti di terminazione, dei segmenti trunk di linee affittate e dei flussi di interconnessione. Le tabelle di dettaglio ed i conti economici e di capitale sono distinti per velocita' trasmissiva e per servizio.
I conti economici di ciascun servizio riportano, tra gli altri, il valore storico e corrente degli ammortamenti, i costi di struttura da imputare, per la quota parte di competenza, anche alle altre divisioni di Telecom Italia e i transfer charge tra divisioni interne derivanti dal prodotto tra quantita' e prezzi dell'offerta di riferimento.
Gli obblighi di contabilita' dei costi e di separazione contabile imposti sui segmenti terminating e trunk in tecnologia numerica si applicano anche ai circuiti in tecnologia analogica, ai raccordi interni di centrale nonche' ai servizi aggiuntivi di cui all'art. 4. I conti economici e di capitale nonche' le tabelle di dettaglio e i conti relativi agli oneri di cessione interna di tali servizi seguono formati contabili analoghi a quelli previsti dal presente allegato.
CONTO ECONOMICO
RETE DI TRASPORTO
Segmenti Terminali di Linee Affittate
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI(1) | | --------------------------------------------------------------------- Ricavi da altri Operatori | | --------------------------------------------------------------------- Totale Ricavi | | ---------------------------------------------------------------------
| HCA | CCA --------------------------------------------------------------------- Ammortamenti: | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui apparati trasmissivi | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui portanti trasmissivi | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui immobili | | --------------------------------------------------------------------- - Altro | | --------------------------------------------------------------------- Costi esterni e altri: | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altri operatori | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altre societa' | | --------------------------------------------------------------------- Personale: | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui costi generali di struttura(2) | | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso la rete di accesso | | (raccordo) | | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti a divisioni di TI | | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti ad altri operatori | | --------------------------------------------------------------------- Totale costi operativi | | --------------------------------------------------------------------- RISULTATO | |
----------------------------------
(1) Le voci riferite alle divisioni di TI presenti nei
conti economici e nei conti relativi agli oneri di cessione
interna richiedono che sia specificata la divisione di
pertinenza a cui imputare i relativi costi, ricavi e
transfer charge.
(2) I costi generali di struttura includono anche i
costi di pianificazione commerciale, fatturazione,
contrattualistica, perdite su crediti, relative alla
gestione per altri operatori fra cui le divisioni interne
di Telecom Italia.
CONTO ECONOMICO
RETE DI TRASPORTO
Flussi di interconnessione
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI | | --------------------------------------------------------------------- Ricavi da altri Operatori | | --------------------------------------------------------------------- Totale Ricavi | | ---------------------------------------------------------------------
| HCA | CCA --------------------------------------------------------------------- Ammortamenti: | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui apparati trasmissivi | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui portanti trasmissivi | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui immobili | | --------------------------------------------------------------------- - Altro | | --------------------------------------------------------------------- Costi esterni e altri: | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altri operatori | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altre societa' | | --------------------------------------------------------------------- Personale: | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui costi generali di struttura | | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso la rete di accesso | | (raccordo) | | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti a divisioni di TI | | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti ad altri operatori | | --------------------------------------------------------------------- Totale costi operativi | | --------------------------------------------------------------------- RISULTATO | |
CONTO ECONOMICO
RETE DI TRASPORTO
Flussi di interconnessione alla rete di transito locale
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI | | --------------------------------------------------------------------- Ricavi da altri Operatori | | --------------------------------------------------------------------- Totale Ricavi | | ---------------------------------------------------------------------
| HCA | CCA --------------------------------------------------------------------- Ammortamenti: | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui apparati trasmissivi | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui portanti trasmissivi | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui immobili | | --------------------------------------------------------------------- - Altro | | --------------------------------------------------------------------- Costi esterni e altri: | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altri operatori | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui quota verso altre societa' | | Personale: | | --------------------------------------------------------------------- - Di cui costi generali di struttura | | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso la rete di accesso | | (raccordo) | | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti a divisioni di TI | | --------------------------------------------------------------------- - Per servizi venduti ad altri operatori | | --------------------------------------------------------------------- Totale costi operativi | | --------------------------------------------------------------------- RISULTATO | |
CONTO ECONOMICO
RETE DI TRASPORTO
Circuiti interurbani di Linee Affittate
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI | | Ricavi da altri Operatori | | Totale Ricavi | |
| HCA | CCA Ammortamenti: | | - Di cui apparati trasmissivi | | - Di cui portanti trasmissivi | | - Di cui immobili | | - Altro | | Costi esterni e altri: | | - Di cui quota verso altri operatori | | - Di cui quota verso altre societa' | | Personale: | | - Di cui costi generali di struttura | | Transfer charge verso la rete di accesso | | - Per servizi venduti a TI commerciale | | - Per servizi venduti ad altri operatori | | Totale costi operativi | | RISULTATO | |
CONTO ECONOMICO
RETE DI ACCESSO
Segmenti Terminali di Linee Affittate
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI | Ricavi da altri operatori | Totale Ricavi |
| HCA Ammortamenti: | - Di cui apparati | - Di cui portanti trasmissivi in rame | - Di cui portanti trasmissivi in fibra | - Di cui immobili | - Altro | Costi esterni e altri: | - Di cui quota verso altri operatori | - Di cui quota verso altre societa' | Personale: | - Di cui costi generali di struttura | Manutenzione correttiva | Manutenzione preventiva | Totale costi operativi | RISULTATO |
CONTO ECONOMICO
RETE DI ACCESSO
Flussi di interconnessione
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI | Ricavi da altri operatori | Totale Ricavi |
| HCA Ammortamenti: | - Di cui apparati | - Di cui portanti trasmissivi in rame | - Di cui portanti trasmissivi in fibra | - Di cui immobili | - Altro | Costi esterni e altri: | - Di cui quota verso altri operatori | - Di cui quota verso altre societa' | Personale: | - Di cui costi generali di struttura | Manutenzione correttiva | Manutenzione preventiva | Totale costi operativi | RISULTATO |
CONTO ECONOMICO
RETE DI ACCESSO
Flussi di interconnessione alla rete di transito locale.
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Ricavi da divisioni di TI | Ricavi da altri operatori | Totale Ricavi |
| HCA Ammortamenti: | - Di cui apparati | - Di cui portanti trasmissivi in rame | - Di cui portanti trasmissivi in fibra | - Di cui immobili | - Altro | Costi esterni e altri: | - Di cui quota verso altri operatori | - Di cui quota verso altre societa' | Personale: | - Di cui costi generali di struttura | Manutenzione correttiva | Manutenzione preventiva | Totale costi operativi | RISULTATO |
RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
RETE DI TRASPORTO
Segmenti Terminali di Linee Affittate
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni | HCA | CCA Materiali: | | - Di cui apparati | | - Di cui portanti | | - Di cui immobili | | - Altro | | Immateriali | | Totale immobilizzazioni | | Attivo circolante | | Rimanenze | | Crediti commerciali | | Altre attivita' | | Totale attivo circolante | | Passivita' | | Debiti commerciali | | Fondi rischi e oneri | | Altre passivita' | | Totale passivita' | |
| HCA | CCA Totale capitale impiegato | | Redditivita' del capitale impiegato | |
RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
RETE DI TRASPORTO
Flussi di interconnessione
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni | HCA | CCA Materiali: | | - Di cui apparati | | - Di cui portanti | | - Di cui immobili | | - Altro | | Immateriali | | Totale immobilizzazioni | | Attivo circolante | | Rimanenze | | Crediti commerciali | | Altre attivita' | | Totale attivo circolante | | Passivita' | | Debiti commerciali | | Fondi rischi e oneri | | Altre passivita' | | Totale e passivita' | |
| HCA | CCA Totale capitale impiegato | | Redditivita' del capitale impiegato | |
RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
RETE DI TRASPORTO
Flussi di interconnessione alla rete di transito locale
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni | HCA | CCA Materiali: | | - Di cui apparati | | - Di cui portanti | | - Di cui immobili | | - Altro | | Immateriali | | Totale immobilizzazioni | | Attivo circolante | | Rimanenze | | Crediti commerciali | | Altre attivita' | | Totale attivo circolante | | Passivita' | | Debiti commerciali | | Fondi rischi e oneri | | Altre passivita' | | Totale passivita' | |
| HCA | CCA Totale capitale impiegato | | Redditivita' del capitale impiegato | |
RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
RETE DI TRASPORTO
Circuiti interurbani di linee affittate
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni | HCA | CCA Materiali: | | - Di cui apparati | | - Di cui portanti | | - Di cui immobili | | - Altro | | Immateriali | | Totale immobilizzazioni | | Attivo circolante | | Rimanenze | | Crediti commerciali | | Altre attivita' | | Totale attivo circolante | | Passivita' | | Debiti commerciali | | Fondi rischi e oneri | | Altre passivita' | | Totale passivita' | |
| HCA | CCA Totale capitale impiegato | | Redditivita' del capitale impiegato | |
RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
RETE DI ACCESSO
Segmenti Terminali di Linee Affittate
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni | HCA Materiali: | - Di cui apparati | - Di cui portanti trasmissivi in rame | - Di cui portanti trasmissivi in fibra | - Di cui immobili | - Altro | Immateriali | Totale immobilizzazioni | Attivo circolante | Rimanenze | Crediti commerciali | Altre attivita' | Totale attivo circolante | Passivita' | Debiti commerciali | Fondi rischi e oneri | Altre passivita' | Totale passivita' |
| HCA Totale capitale impiegato | Redditivita' del capitale impiegato |
RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
RETE DI ACCESSO
Flussi di interconnessione
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni | HCA Materiali: | - Di cui apparati | - Di cui portanti trasmissivi in rame | - Di cui portanti trasmissivi in fibra | - Di cui immobili | - Altro | Immateriali | Totale immobilizzazioni | Attivo circolante | Rimanenze | Crediti commerciali | Altre attivita' | Totale attivo circolante | Passivita' | Debiti commerciali | Fondi rischi e oneri | Altre passivita' | Totale passivita' |
| HCA Totale capitale impiegato | Redditivita' del capitale impiegato |
RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO
RETE DI ACCESSO
Flussi di interconnessione alla rete locale
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Immobilizzazioni | HCA Materiali: | - Di cui apparati | - Di cui portanti trasmissivi in rame | - Di cui portanti trasmissivi in fibra | - Di cui immobili | - Altro | Immateriali | Totale immobilizzazioni | Attivo circolante | Rimanenze | Crediti commerciali | Altre attivita' | Totale attivo circolante | Passivita' | Debiti commerciali | Fondi rischi e oneri | Altre passivita' | Totale passivita' |
| HCA Totale capitale impiegato | Redditivita' del capitale impiegato |


SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO
DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
Segmenti Terminali di Linee Affittate
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti | --------------------------------------------------------------------- per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- - Numero di Km di collegamenti | --------------------------------------------------------------------- trasmissivi venduti per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti | --------------------------------------------------------------------- per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- - Numero di Km di collegamenti | --------------------------------------------------------------------- trasmissivi venduti per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento | --------------------------------------------------------------------- - Raccordi per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro distinti per | ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso divisioni di TI:(3) | --------------------------------------------------------------------- - per i raccordi | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI:(4) | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi |
SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO
DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
Circuiti interurbani di Linee Affittate
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna | capacita' | --------------------------------------------------------------------- - Numero di Km di circuito venduti per ciascuna capacita' e | fascia chilometrica | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri operatori | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna | capacita' | --------------------------------------------------------------------- - Numero di chilometri di circuiti venduti distinti per | ciascuna capacita' e fascia chilometrica | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro distinti per | ciascuna capacita' e fascia chilometrica | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI:(5) | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi |
----------------------------------
(3)Con "Transfer charge verso divisioni di TI" nel
seguito si intendono gli oneri ceduti dall'aggregato a cui
appartiene il dettaglio di separazione contabile
all'aggregato che cede un servizio intermedio (in questo
caso Accesso).
(4)Con "Transfer charge da divisioni di TI" nel seguito
si intendono gli oneri ricevuti dall'aggregato a cui
appartiene il dettaglio di separazione contabile e versati
dagli aggregati che acquistano i suoi servizi (in questo
caso Commerciale ed Altri servizi).
(5)Vedi nota 4.
SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO
DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
Flussi di interconnessione
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna | capacita' | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna | capacita' | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento | --------------------------------------------------------------------- - Raccordi per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro | --------------------------------------------------------------------- relativi alle reti regionali distinti per ciascuna | capacita'. | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro | --------------------------------------------------------------------- relativi alle reti locali distinti per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso divisioni di TI:(6) | --------------------------------------------------------------------- - per i raccordi | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI(7) | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi relativi alle reti | regionali | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi relativi alle reti locali |
----------------------------------
(6)Vedi nota 3.
(7)Vedi nota 4.
SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI TRASPORTO
DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
Flussi di interconnessione alla rete di transito locale
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti | --------------------------------------------------------------------- per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna | capacita' | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento | --------------------------------------------------------------------- - Raccordi per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro relativi alle reti| regionali distinti per ciascuna capacita'. | --------------------------------------------------------------------- - Collegamenti trasmissivi per chilometro | --------------------------------------------------------------------- relativi alle reti locali distinti per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge verso divisioni di TL:(8) | --------------------------------------------------------------------- - per i raccordi | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI:(9) | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi relativi alle reti | regionali | --------------------------------------------------------------------- - per i collegamenti trasmissivi relativi alle reti locali |
SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI ACCESSO
DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
Segmenti Terminali di Linee Affittate
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna | capacita' | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna | capacita' | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento | --------------------------------------------------------------------- - Raccordi per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI(10) | --------------------------------------------------------------------- - per i raccordi |
----------------------------------
(8) Vedi nota 3.
(9) Vedi nota 4.
(10) Con "Transfer charge da divisioni di TI" nel
seguito si intendono gli oneri ricevuti dall'aggregato a
cui appartiene il dettaglio di separazione contabile e
versati dagli aggregati che acquistano i suoi servizi (in
questo caso Trasporto).
SEPARAZIONE CONTABILE RETE DI ACCESSO
DETTAGLIO ONERI DI CESSIONE INTERNA
Flussi di interconnessione
(Per ciascuna capacita' X da 64Kbps a 2,5Gbps) Servizi per divisioni di TI | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna | capacita' | --------------------------------------------------------------------- Servizi per altri Operatori | --------------------------------------------------------------------- - Numero di raccordi di accesso venduti per ciascuna | capacita' | --------------------------------------------------------------------- Prezzi praticati nell'offerta di riferimento | --------------------------------------------------------------------- - Raccordi per ciascuna capacita' | --------------------------------------------------------------------- Transfer charge da divisioni di TI:(11) | --------------------------------------------------------------------- - per i raccordi |
----------------------------------
(11) Vedi nota 10.

----> Vedere tabelle da pag. 154 a pag. 155 del S.O. <----
 
ALLEGTO A2
(alla delibera n. 45/06/CONS)

Service Level Agreement
1 Telecom Italia, al fine di garantire che l'offerta all'ingrosso di segmenti di terminazione non sia discriminatoria in relazione alla cessione interna dello stesso servizio, fornisce agli operatori concorrenti servizi e informazioni adottando le medesime condizioni tecniche, economiche e gestionali fornite internamente.
2. Telecom Italia impiega internamente i segmenti terminali ed i segmenti trunk per la predisposizione dei propri servizi, inclusi quelli di linee affittate al dettaglio.
3. Telecom Italia, fermo restando quanto alla presente delibera, ove non espressamente previsto, formula le procedure gestionali ed i livelli minimi di SLA per i segmenti di terminazione e di trunk sulla base di quelli approvati per il servizio di linee affittate wholesale con la delibera n. 440/03/CONS.
4. Telecom Italia articola gli SLA per i segmenti di terminazione e di trunk in:
un'offerta base per i segmenti di terminazione e trunk che garantisce condizioni di provisioning, assurance e disponibilita' annua che permettano la replicabilita' del servizio al dettaglio di linee affittate di Telecom Italia;
un'offerta premium per i segmenti di terminazione che garantisce condizioni di assurance e disponibilita' annua migliorativi e tali da soddisfare requisiti di affidabilita' necessari al rilegamento di nodi terminali di altri operatori;
un'offerta premium per i segmenti trunk che garantisce condizioni di assurance e disponibilita' annua migliorativi e tali da soddisfare requisiti di affidabilita' analoghi a quelli richiesti nella connessione tra nodi interni di rete;
un'offerta premium per i segmenti trunk e di terminazione che garantisca su base richiesta tempi di provisioning migliorativi.
5. Telecom Italia garantisce per i tempi di provisioning che le offerte di SLA base prevedano tempi minimi per la consegna per i servizi di segmenti terminali e di trunk inferiori ai tempi di consegna previsti per le medesime velocita' sul mercato al dettaglio.
6. Telecom Italia prevede per i segmenti terminali e di trunk tempi massimi di provisioning garantiti con penali nel 100% nonche' tempi massimi di provisioning garantiti con penali nel 95% dei casi. I tempi di provisioning garantiti dovranno risultare in linea con la migliore prassi europea e considerare un margine di almeno 4 giorni necessario agli operatori per replicare le offerte al dettaglio di Telecom Italia a partire dalle offerte all'ingrosso di segmenti terminali e di trunk.
7. Telecom Italia applichera' per l'offerta di provisioning base di segmenti terminali e di trunk, i tempi massimi garantiti nel 95% dei casi riportati nella seguente tabella:
fino a 64Kbps:^14 giorni di calendario
2Mbps non strutturati^26 giorni di calendario
2Mbps strutturati^29 giorni di calendario
34Mbps non strutturati^48 giorni di calendario
8. Telecom Italia definisce i tempi massimi di provisioning per le restanti capacita' in modo coerente a quelli previsti al punto precedente sulla base delle componenti di rete e delle funzioni aziendali coinvolte. Tali tempi sono garantiti per il 95% dei circuiti di ciascuna capacita' acquistati dall'operatore nell'anno. Le penali relative a tale SLA, distinte dalle penali relative ai tempi massimi previsti nel 100% dei casi, sono espresse nella forma di un importo prefissato per giorno di ritardo per linea ordinata.
9. Telecom Italia garantisce per il parametro di disponibilita' nell'offerta base condizioni tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail che includa due segmenti di terminazione.
10. Telecom Italia garantisce nelle offerte premium garanzie per il parametro di disponibilita' tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail che includa due segmenti di terminazione ed un segmento trunk. Le garanzie sui tempi di disponibilita' sono offerte per singolo circuito, partono dalla data di effettiva attivazione dello stesso, sono previste per ogni tipologia di linea, sono calcolate sul tempo di disservizio in ore solari e rispetto alla durata della fornitura in giorni di calendario.
11. Telecom Italia nella definizione dei meccanismi automatici di reportistica, prevede opportune funzioni atte ad agevolare il computo da parte degli operatori delle penali, prevedendo la possibilita' di escludere dai conteggi i circuiti il cui provisioning sia oggetto di contestazione. I meccanismi di reportistica danno evidenza delle ragioni del disservizio e dei tempi previsti per il ripristino.
12. Telecom Italia produce per l'Autorita', su base trimestrale, per ogni tipologia di circuito, di prestazione premium e di SLA in offerta, un report con il dettaglio dei tempi di provisioning, assurance e disponibilita' effettivamente forniti alle proprie divisioni ed agli operatori alternativi nel 75%, 95% e 100% dei casi.
 
ALLEGTO B
(alla delibera n. 45/06/CONS)

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
1. l'ambito di intervento, con particolare riferimento alle categorie di soggetti destinatarie o coinvolte nei costi e benefici dell'intervento normativo proposto;
2. gli obiettivi generali e specifici immediati e di medio/lungo periodo del provvedimento, indicando contestualmente l'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero realizzarsi;
3. la metodologia adottata per l'analisi dell'impatto della regolamentazione;
4. l'impatto sulla pubblica amministrazione, sui destinatari diretti ed indiretti attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici economici e finanziari inerenti la produttivita', la crescita economica, il reddito, la concorrenza, l'occupazione. A questo riguardo tale valutazione richiede che sia predisposta un'adeguata batteria di indicatori.

A. AMBITO DI INTERVENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO; DESTINATARI INDIRETTI E DIRETTI
1.1 Ambito di intervento oggettivo
Dal punto di vista del prodotto, l'ambito di intervento oggettivo, e' rappresentato dai mercati dei segmenti terminali e circuiti interurbani di linee affittate che rappresentano quei collegamenti trasmissivi che forniscono capacita' a banda dedicata in modo combinato tra punti terminali di rete e nodi degli operatori. L'ambito geografico di fornitura e di domanda dei segmenti terminali e trunk di linee affittate ha dimensione nazionale in quanto l'accesso a tali servizi non e' necessariamente finalizzato a offrire servizi al dettaglio all'interno di un'area locale ma piu' spesso per rilegare centrali o sedi di clienti dislocate sull'intero territorio nazionale.
I segmenti terminali di linee affittate sono servizi domandati da tutti quegli operatori che intendono rilegare direttamente i nodi di centrale o sedi di clienti alla propria rete di trasporto di breve distanza senza passare per la rete di trasporto di lunga distanza offerta da altri operatori di telecomunicazioni.
I segmenti trunk di linee affittate sono domandati da quegli operatori che necessitano di rilegare, attraverso la rete di trasporto di lunga distanza, due nodi di centrale situati in bacini trasmissivi regionali diversi. Tali servizi sono domandati da operatori che dispongono di limitate infrastrutture di rete o da operatori che seppur infrastrutturali non sono in grado di raggiungere con la propria rete le aree meno servite del Paese. L'ambito di intervento e' pertanto identificabile attraverso i confini geografici e di prodotto dei mercati rilevanti 13 e 14 definiti dal presente provvedimento.
Nell'ambito del provvedimento relativo ai mercati 13 e 14 sono state regolamentate le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei flussi di interconnessione e dei raccordi interni di centrale quali servizi accessori necessari agli operatori alternativi per domandare servizi all'ingrosso dai nodi di Telecom Italia.

1.2 Ambito di intervento soggettivo
L'intervento regolamentare impone agli operatori detentori di significativo potere di mercato obblighi di controllo dei prezzi e di condizioni tecniche di fornitura per i servizi inclusi nei mercati 13 e 14.
I destinatari diretti dell'intervento regolamentare sono pertanto riconducibili a operatori presenti nei mercati delle linee affittate all'ingrosso dal lato della domanda e dal lato dell'offerta.
Dal lato dell'offerta dei segmenti terminating, e' presente sostanzialmente un unico operatore (Telecom Italia) il quale dispone di una rete di distribuzione in rame e in fibra capillarmente diffusa sul territorio nazionale. Tale operatore, detenendo un significativo potere di mercato, e' soggetto al controllo regolamentare delle condizioni tecniche ed economiche praticate a terzi operatori sui segmenti terminali.
Telecom Italia e' anche il principale operatore presente sul versante dell'offerta all'ingrosso dei segmenti trunk, in quanto e' l'unico operatore a disporre di una rete di trasporto di lunga distanza per tutte le tratte nazionali. Gli operatori alternativi possono offrire segmenti trunk per diverse finalita' tra cui il rilegamento di centrali o la vendita a terzi operatori di collegamenti di capacita' dedicata end-to-end di punti terminali di rete componendo il servizio attraverso l'acquisto di segmenti terminating da Telecom Italia ed offrendo la propria rete per la tratta di trasporto di lunga distanza.
Sempre dal lato l'offerta dei segmenti trunk vi sono i cosiddetti Carriers vale a dire operatori non presenti nei mercati al dettaglio che hanno come scopo la rivendita di capacita' trasmissiva a terzi operatori e che dispongono in parte di infrastrutture di rete proprietarie per il trasporto di lunga distanza.
Per quanto concerne il versante della domanda, i segmenti terminating sono domandati prevalentemente dagli operatori di rete mobile, dagli operatori che dispongono di una rete fissa di breve e lunga distanza e dagli ISP. I segmenti terminating domandati rappresentano fattori produttivi per offrire ulteriori servizi sia all'ingrosso sia al dettaglio. A questo riguardo, le differenti capacita' trasmissive giocano un ruolo determinante nella finalita' d'uso dei segmenti terminating domandati. In particolare, i segmenti terminating a bassa capacita' trasmissiva sono prevalentemente domandati da operatori che intendono offrire, nei mercati al dettaglio, servizi di linee affittate per rilegare le sedi dei propri clienti affari. Al contrario, i segmenti terminali ad alta capacita' sono impiegati principalmente per offrire servizi all'ingrosso come il rilegamento delle centrali della rete mobile per il trasporto di traffico. A questo proposito, e' stato rilevato che il rilegamento della centrali di rete radiomobile rappresenta oltre il 50% della domanda dei segmenti terminating.
Tutti i destinatari diretti dell'intervento hanno la possibilita' di richiedere un servizio, economicamente non duplicabile (accesso alla rete di distribuzione in rame e fibra), a condizioni economiche orientate al costo e condizioni tecniche tali da garantire un certo standard di funzionalita' del servizio richiesto.
Anche gli operatori di rete fissa che non domandano segmenti trunk e terminating sono destinatari diretti del provvedimento relativo ai mercati 13 e 14. L'intervento regolamentare, infatti, disciplina anche le condizioni economiche e tecniche per la fornitura dei flussi di interconnessione e dei raccordi interni di centrale i quali rappresentano servizi necessari per raccogliere in generale i servizi all'ingrosso dai nodi di Telecom Italia.
I soggetti indiretti destinatari dell'intervento regolamentare sono molteplici e non tutti identificabili puntualmente. I piu' importanti soggetti indiretti sono rappresentati dagli utenti affari che acquistano dagli operatori di telecomunicazioni servizi di linee affittate al dettaglio. Tali utenti sono rappresentati da imprese di piccole, medie e grandi dimensioni le quali domandano servizi a banda dedicata differenziati a secondo delle dimensioni aziendali. Le imprese di piccole e medie dimensioni necessitano in generale di connessioni Internet e di trasmissione dati attraverso un'unica connessione a larga banda, mentre le grandi imprese hanno la necessita' di connettere le diversi sedi dislocate sul territorio nazionale con una rete privata virtuale a larga banda.
In ragione del fatto che i segmenti terminali e trunk rappresentano servizi intermedi per gli operatori di rete mobile, e' possibile annoverare tra i soggetti indiretti anche i consumatori finali che domandano servizi al dettaglio di traffico dati e voce attraverso i telefoni cellulari di seconda e terza generazione.
B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
2.1 Obiettivi generali di breve-medio periodo
L'intervento regolamentare si propone di perseguire nell'immediato, attraverso lo sviluppo della concorrenza, l'obiettivo generale di condizioni economiche competitive nei mercati al dettaglio delle linee affittate e negli altri mercati all'ingrosso che necessitano dei segmenti trunk e terminating quali servizi intermedi.
Da un punto di vista prospettico di medio periodo, l'obiettivo generale della misura regolamentare proposta, oltre al miglioramento dei prezzi vigenti nei mercati al dettaglio, e' anche quello di un potenziale incremento della qualita' e della gamma dei servizi attualmente offerti agli utenti finali.

2.2 Obiettivi specifici di breve-medio periodo
Gli obiettivi generali sono perseguibili attraverso il raggiungimento di obiettivi intermedi (specifici) identificabili nella eliminazione delle barriere economiche per l'accesso ai mercati dei servizi di segmenti terminali e trunk. L'eliminazione di tali barriere richiede il controllo regolamentare delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi all'ingrosso.
Per quanto concerne le condizioni tecniche di fornitura, la misura regolamentare si propone di perseguire una concorrenza sostenibile tra operatori che raggiungono un livello minimo di infrastrutturazione di rete all'interno del bacino regionale trasmissivo dal quale intendono raccogliere i segmenti trunk e terminating.
Il fine e' incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice.
C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA

3.1 Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare
La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e' basata sull'identificazione dei benefici (obiettivi) e dei costi derivanti ai destinatari diretti e indiretti delle misure regolamentari nei mercati dei segmenti terminali e trunk. L'analisi e' rivolta a quantificare, laddove possibile, il costo-beneficio delle categorie dirette e indirette destinatarie dell'intervento regolamentare anche alla luce di valutazioni prospettiche di breve-medio periodo e di sistema, con particolare riferimento ai mercati coinvolti dal provvedimento.
Le tecniche di calcolo utilizzate sono di tipo econometrico e afferenti l'analisi di indici rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto regolamentare.
In taluni casi, i benefici netti derivanti dalla misura regolamentare sono identificabili in ragione degli effetti competitivi generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non quantificabili puntualmente in quanto la numerosita' degli attori coinvolti e' elevata e le informazioni e dati non sono reperibili. Tali soggetti peraltro operano spesso in mercati le cui condizioni economiche sono estremamente differenziate, a parita' di servizi offerti, cd il collegamento ai mercati dei servizi all'ingrosso dei segmenti terminali e trunk e' solo indiretto.
I mercati oggetto di analisi sono caratterizzati da una situazione di significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia. Il servizio dei segmenti terminali rappresenta tuttora un essential facility in quanto si tratta di un servizio economicamente non duplicabile da operatori alternativi. I segmenti trunk nonostante siano caratterizzati da una situazione di significativo potere di mercato vedono una certa presenza di autoproduzione da parte degli operatori interconnessi. L'analisi dell'impatto regolamentare e' pertanto volta a quantificare e qualificare il benessere sociale in una situazione di significativo potere di mercato.
D. IMPATTO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il provvedimento puo' avere un impatto sulla pubblica amministrazione solo in via indiretta in qualita' di utente finale di servizi di linee affittate al dettaglio. Non si ritiene, comunque, che il provvedimento abbia un impatto specifico sulla pubblica amministrazione rispetto agli altri utenti finali presenti nei mercati al dettaglio delle comunicazioni elettroniche.
La misura regolamentare proposta ha un impatto sull'attivita' istituzionale dell'Autorita' la quale e' chiamata a garantire l'adeguamento della normativa secondaria di riferimento e la vigilanza della effettiva e corretta applicazione del quadro normativo imposto in capo all'operatore detentore di significativo potere di mercato nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche qualora si verifichino violazioni della normativa vigente.
E. IMPATTO SUI DESTINATARI DIRETTI
4.1 Impatto diretto della misura regolamentare
L'impatto della misura regolamentare sui destinatari diretti non e' determinabile in modo puntuale in ragione del complesso riordino delle condizioni tecniche ed economiche dei segmenti trunk e terminating derivante dal presente provvedimento. In particolare tale riordino prevede la migrazione dagli attuali servizi dei circuiti parziali e dei circuiti diretti wholesale verso i segmenti terminali e trunk di linee affittate i quali presentano caratteristiche tecniche (elementi di rete) e condizioni economiche differenti rispetto al precedente regime regolamentare. A questo riguardo, giova rilevare, che sotto il vecchio quadro regolamentare, il controllo dei prezzi dei circuiti diretti wholesale era effettuato attraverso un meccanismo di retail minus, vale a dire applicando una riduzione percentuale al prezzo dei servizi al dettaglio di linee affittate. Con le nuove misure regolamentari, invece, i prezzi dei segmenti terminating deriveranno da obblighi di orientamento al costo e saranno programmati in un arco di tempo triennale attraverso il cosiddetto meccanismo di network cap.
L'introduzione di un meccanismo di programmazione pluriennale delle condizioni economiche dei segmenti trunk e terminating nonche' dei servizi accessori, impatta in modo asimmetrico sull'operatore detentore di significativo potere di mercato rispetto agli altri destinatari diretti quali gli operatori alternativi di rete fissa, gli ISP e gli operatori di rete mobile.
In particolare, la riduzione programmata dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri del network cap simula la pressione competitiva sull'operatore con significativo potere di mercato il quale ha un incentivo ad una maggiore efficienza nei costi di rete specialmente nei servizi dove il grado di concorrenza non e' ancora sviluppato.
Dall'altro lato gli operatori che domandano segmenti trunk e terminating vedono garantito maggiormente l'orientamento al costo dei servizi.
Il valore del paniere dei segmenti terminali e trunk fornisce pertanto da un lato i ricavi all'ingrosso dell'operatore detentore di significativo potere di mercato e dall'altro la spesa sostenuta dalla domanda, rappresentata nel caso specifico da operatori di rete fissa e mobile nonche' dagli ISP.
In applicazione degli obblighi previsti dagli artt. 49 e 50 del Codice, la misura regolamentare proposta prevede la fornitura dei servizi di segmenti terminali e trunk a predefinite condizioni tecniche nonche' a condizioni economiche programmate in un arco di tempo di tre anni. Piu' nello specifico, l'operatore detentore di significativo potere di mercato non potra' piu' praticare articolazioni di prezzi una tantum quali i contributi di attivazione e disattivazione dei servizi e dovra' recuperare i costi praticando esclusivamente canoni mensili orientati ai costi derivanti dalla contabilita' regolatoria.
Tale misura regolamentare dovrebbe tendere a eliminare le barriere comportamentali alla fruizione dei segmenti trunk e terminating. In conseguenza di cio', l'andamento decrescente dei volumi di linee affittate all'ingrosso e al dettaglio registrato negli ultimi anni si dovrebbe invertire con conseguenti benefici per tutti i destinatari diretti e indiretti del provvedimento.
A fronte di tale incremento, l'operatore detentore di significativo potere di mercato potra' migliorare il grado di riempimento della propria rete di linee affittate ed aumentare conseguentemente i ricavi all'ingrosso dei segmenti terminali e trunk. La vendita incrementale di linee affittate all'ingrosso da parte dell'operatore detentore di significativo potere di mercato dovrebbe incrementare anche i propri margini operativi dei servizi al dettaglio in quanto i segmenti trunk e terminating sono servizi intermedi necessari al completamento sia di ulteriori servizi all'ingrosso sia di servizi al dettaglio di linee affittate. Peraltro la pressione competitiva esercitata dagli operatori interconnessi sull'operatore con significativo potere di mercato puo' spingere quest'ultimo a sviluppare servizi innovativi a condizioni economiche concorrenziali ed incrementare conseguente i propri ricavi dei servizi offerti nei mercati al dettaglio (benefici indiretti).
Sul versante della domanda, gli operatori alternativi beneficiano di un controllo pluriennale dei prezzi, al lordo del tasso di inflazione annuale, praticati ai segmenti trunk e terminating.
La certezza delle condizioni economiche praticate nelle offerte di riferimento dei prossimi tre anni riduce il rischio di mercato al quale sono soggetti gli investimenti che gli operatori alternativi hanno pianificato di realizzare nella rete di trasporto di breve e lunga distanza. La riduzione dei prezzi reali dei segmenti terminali e trunk dovrebbe comportare un risparmio dei costi di acquisizione dei servizi intermedi per gli operatori alternativi al termine del 2007 rispetto alle attuali condizioni economiche praticate da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2005 e nell'offerta dei circuiti diretti wholesale.
La riduzione dei prezzi reali dei segmenti terminali e trunk dovrebbe, inoltre, comportare una crescita attesa della capacita' trasmissiva complessiva domandata dagli operatori alternativi e conseguentemente un incremento dei servizi offerti ai clienti finali nei diversi mercati al dettaglio e dei ricavi da essi derivanti.
Le misure regolamentari del presente provvedimento hanno un impatto anche sugli operatori di rete fissa che non domandano necessariamente segmenti trunk e terminating, ma piu' in generale servizi all'ingrosso dall'operatore detentore di significativo potere di mercato. Nell'ambito del provvedimento relativo ai mercati 13 e 14, infatti, sono state disciplinate le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei flussi di interconnessione e dei raccordi interni di centrale. Si tratta di servizi accessori necessari per la raccolta di tutti i servizi all'ingrosso dai nodi di Telecom Italia. A questo proposito, gli operatori che non hanno un punto di presenza all'interno di un bacino regionale non potranno piu' acquisire flussi di interconnessione di lunga distanza per il rilegamento di nodi di centrale situati in bacini trasmissivi regionali diversi. Tali operatori, pertanto, per accedere ai generici servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia dovranno predisporre perlomeno un punto di presenza all'interno di ciascun bacino o in alternativa acquisire segmenti trunk i quali potrebbero essere caratterizzati da condizioni economiche maggiori rispetto agli attuali prezzi dei flussi di interconnessione di lunga distanza.
Le risultanze dell'analisi dei costi e benefici della categoria dei soggetti destinatari diretti mette in luce che la gamma di servizi offerti e il valore della produzione sono superiori in un contesto concorrenziale rispetto ad un ambito di significativo potere di mercato nel quale i servizi di linee affittate all'ingrosso e al dettaglio sono offerti principalmente da un operatore.
F. IMPATTO SUI DESTINATARI INDIRETTI

5.1 Impatto indiretto della misura regolamentare
I principali destinatari indiretti sono rappresentati dagli utenti finali i quali a seguito della misura regolamentare possono fruire di servizi su rete fissa a larga banda (dedicata) differenziati rispetto a quelli dell'operatore dominante e forniti a condizioni economiche competitive dagli operatori.
Sono rilevabili due principali categorie di utenti finali in grado di beneficiare delle misure regolamentari concernenti i segmenti terminali e trunk. Tali categorie sono identificabili nelle piccole e medie imprese nonche' nelle imprese multi-sede di grandi dimensione e nei clienti finali che domandano servizi di traffico dati e voce attraverso telefoni cellulari.
Gli operatori di rete fissa che domandano segmenti tnink e terminating possono trasferire ai propri clienti finali i benefici derivanti dalla nuove condizioni tecniche ed economiche, disciplinate dal presente provvedimento. In conseguenza di cio', le piccole e medie imprese nonche' le grandi imprese multisede, che domandano linee affittate al dettaglio, possono conseguire benefici in termini di differenziazione delle offerte e di riduzione delle condizioni economiche praticate dagli operatori concorrenti rispetto alle offerte di Telecom Italia.
Gli operatori di rete mobile rappresentano una parte significativa della domanda di linee affittate all'ingrosso. La regolamentazione delle condizioni tecniche e la riduzione programmata delle condizioni economiche imposte dall'Autorita' sui segmenti terminating potrebbero avere effetti sulle offerte al dettaglio in termini di migliori condizioni economiche o addirittura di una maggiore gamma di servizi offerti per i consumatori finali che domandano servizi di traffico voce e dati accessibili da telefoni cellulari di seconda e terza generazione.
Il beneficio per i consumatori finali e' pertanto legato alla possibilita' di accedere a servizi di linee affittate e servizi di traffico voce e dati offerti su reti mobili qualitativamente superiori e a condizioni economiche competitive, se comparate ad una situazione di assenza dell'intervento regolamentare nel quale l'operatore con significativo potere di mercato non fornisce i segmenti trunk e terminating o li fornisce a condizioni economiche commerciali.
La riduzione programmata dei prezzi reali prevista dal meccanismo di network cap dovrebbe peraltro consentire agli operatori alternativi oltre alla riduzione dei prezzi dei servizi al dettaglio anche la possibilita' di realizzare ulteriori investimenti nella rete di trasporto di breve e lunga distanza, nell'acquisizione di ulteriori segmenti trunk e terminating nonche' nell'offerta di servizi al dettaglio innovativi e differenziati.
Tra i destinatari indiretti del provvedimento dell'Autorita' compaiono le aziende manifatturiere produttrici di apparati di rete (sia in centrale sia nei punti terminali) con tecnologia a banda larga. Lo sviluppo della domanda dei segmenti trunk e terminating derivante dalle presenti misure regolamentari potrebbe indurre a sua volta la crescita della domanda di posa dei cavi in fibra per rilegare quei punti terminali di rete che necessitano di altissime capacita' trasmissive (tipicamente i nodi degli operatori).
La crescita attesa della domanda di segmenti trunk e terminating e la richiesta del mercato al dettaglio di maggiore capacita' trasmissiva, comportera' nuovi investimenti da parte di tutti gli operatori in apparati e tecnologie di rete. Tali investimenti a loro volta comporteranno un aumento della domanda degli apparati di rete con conseguente beneficio per i produttori.
 
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