| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Torino
 
 Visto  l'art. 2545-septiesdecies del codice civile, come modificato dal   decreto   legislativo   17 gennaio  2003,  n.  6,  che  assegna all'autorita'  di  vigilanza  la  facolta'  di sciogliere le societa' cooperative  e  gli  enti  mutualistici,  che non perseguono lo scopo mutualistico  o  non  sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui  sono  stati  costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato  il  bilancio  d'esercizio  o  non  hanno compiuto atti di gestione;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della cooperazione;
 Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive;
 Esaminati  i  verbali  ispettivi  e  la documentazione agli atti di questa  direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate societa'  cooperative  trovasi  nelle  condizioni  previste dall'art. 2545-septiesdecies   del   codice   civile,   nonche'   dai   decreti ministeriali  del 17 luglio 2003 in materia di nomina del commissario liquidatore;
 Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo  1996  ha decentrato  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;
 Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di  scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato  che  alla  data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
 Decreta lo  scioglimento,  senza  nomina  del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies  del  codice civile, delle societa' cooperative di seguito elencate:
 1)  societa'  cooperativa «Eurotransport» a r.l., con sede legale in Torino, via Reiss Romoli n. 122/10/L, costituita per rogito notaio dott.ssa  Maria  Pia  Ansalone in data 12 aprile 2002, partita IVA n. 08433770016, pos. prov. n. 7378;
 2)  societa' cooperativa «Ala» a r.l., con sede legale in Torino, via  S.  Clemente  n.  22, costituita per rogito notaio dott. Roberto Martino   in  data  20 ottobre  1995,  partita  IVA  n.  06998070012, posizione provinciale n. 6179.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Torino, 8 febbraio 2006
 Il direttore provinciale: Martino
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