Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006
Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del 26 gennaio 2006;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di attuazione direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, modifica il decreto legislativo n. 626/1994 il quale ha aggiunto, tra l'altro, all'art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) ulteriori disposizioni riguardanti i lavori in quota mediante l'impiego di scale a pioli, ponteggi e funi;
Visto l'art. 36-quater del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso appositi corsi, precisando che tale attivita' formativa deve avere carattere teorico pratico;
Visto l'art. 36-quinques del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti all'uso di sistemi di accesso a posizionamento medianti funi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata attraverso appositi corsi;
Visti gli art. 36-quater, comma 8, 36-quinques comma 4, i quali prevedono che, in sede Conferenza Stato-regioni, devono essere individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei predetti corsi;
Vista la nota n. 101354/UL del 30 giugno 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in attuazione dei citati articoli 36-quater, comma 8, 36-quinques comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 235/2003;
Considerato che, per l'esame del citato provvedimento si sono tenute due riunioni, a livello tecnico, il 28 novembre 2005 e del 19 gennaio 2006 a seguito delle quali si e' pervenuti alla condivisione del testo;
Vista la nota n. 103570/26/1/2 del 20 gennaio 2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale e' stato trasmesso un nuovo schema di accordo (Allegato A) il quale e' stato inviato alle regioni e alle province autonome in data 23 gennaio 2006;
Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'accordo sullo schema, cosi' come convenuto in sede tecnica;
Acquisito, pertanto, il consenso del Governo, delle regioni e delle province autonome;
Sancisce accordo ai sensi, dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli art. 36-quater, commi 8, e 36-quinques, comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 (Attrezzature di lavoro) sul testo condiviso in sede tecnica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Roma, 26 gennaio 2006 Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
 
Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 44 a pag. 52 della G.U. <----
 
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