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| Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 |  | Accordo  Stato,  regioni  e  province  autonome,  in attuazione degli articoli 36-quater,  comma  8,  e  36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo  19 settembre  1994,  n. 626, in materia di prevenzione e protezione  dei  lavoratori  sui  luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
 
 Nella seduta odierna del 26 gennaio 2006;
 Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del principio di leale collaborazione e nel perseguimento   di   obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed efficacia  dell'azione  amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza  Stato-regioni  accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
 Visto  il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di attuazione direttiva  2001/45/CE  relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute   per   l'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  da  parte  dei lavoratori,  modifica  il decreto legislativo n. 626/1994 il quale ha aggiunto,  tra  l'altro,  all'art.  36  (Disposizioni  concernenti le attrezzature  di  lavoro) ulteriori disposizioni riguardanti i lavori in quota mediante l'impiego di scale a pioli, ponteggi e funi;
 Visto l'art. 36-quater del citato decreto legislativo n. 235/2003 il  quale  prevede  che  i  lavoratori  addetti  alle  operazioni  di montaggio,  smontaggio  o trasformazione di ponteggi abbiano ricevuto una  formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso appositi  corsi,  precisando  che tale attivita' formativa deve avere carattere teorico pratico;
 Visto  l'art.  36-quinques  del  citato  decreto  legislativo  n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti all'uso di sistemi di  accesso  a  posizionamento  medianti  funi  abbiano  ricevuto una formazione adeguata e mirata attraverso appositi corsi;
 Visti  gli  art. 36-quater, comma 8, 36-quinques comma 4, i quali prevedono  che,  in  sede  Conferenza  Stato-regioni,  devono  essere individuati  i  soggetti  formatori,  la  durata,  gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei predetti corsi;
 Vista  la  nota  n.  101354/UL del 30 giugno 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di  accordo  in  attuazione  dei  citati articoli 36-quater, comma 8, 36-quinques  comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 235/2003;
 Considerato  che,  per  l'esame  del citato provvedimento si sono tenute  due  riunioni,  a  livello tecnico, il 28 novembre 2005 e del 19 gennaio   2006   a  seguito  delle  quali  si  e'  pervenuti  alla condivisione del testo;
 Vista  la nota n. 103570/26/1/2 del 20 gennaio 2006 del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali con la quale e' stato trasmesso un  nuovo  schema  di  accordo (Allegato A) il quale e' stato inviato alle regioni e alle province autonome in data 23 gennaio 2006;
 Considerato  che,  nel  corso  della  odierna  seduta  di  questa Conferenza,   le   regioni   hanno   espresso  avviso  favorevole  al conseguimento dell'accordo sullo schema, cosi' come convenuto in sede tecnica;
 Acquisito,  pertanto,  il  consenso  del Governo, delle regioni e delle province autonome;
 Sancisce accordo ai  sensi, dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo  schema  di  accordo  Stato,  regioni  e  province autonome, in attuazione degli art. 36-quater, commi 8, e 36-quinques, comma 4, del decreto   legislativo  n.  626/1994,  in  materia  di  prevenzione  e protezione  dei  lavoratori sui luoghi di lavoro, come modificato dal decreto  legislativo  8 luglio  2003, n. 235 (Attrezzature di lavoro) sul  testo  condiviso in sede tecnica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.
 Roma, 26 gennaio 2006 Il Presidente: La Loggia
 Il segretario: Carpino
 |  |  |  | Allegato A 
 ----> Vedere Allegato da pag. 44 a pag. 52 della G.U. <----
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