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| Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 febbraio 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione   della   qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.»,  ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  4 marzo  2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio  2005,  13 giugno  2005  e 20 ottobre 2005, con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato - Agroqualita' - Societa' per la certificazione della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 21 marzo 2001, e' stata prorogata fino al 1° marzo 2006;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» allo schema tipo di  controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale del 20 dicembre 2004, protocollo numero 68316;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 21 marzo 2001;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione     rilasciata    all'organismo    di    controllo «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a  r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con   decreto   21 marzo   2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla indicazione  geografica  protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con il  regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia'  prorogata con decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004,   20 gennaio   2005,  13 giugno  2005  e  20 ottobre  2005,  e' ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 21 marzo 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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