Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 febbraio 2006 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato - Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 21 marzo 2001, e' stata prorogata fino al 1° marzo 2006; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 dicembre 2004, protocollo numero 68316; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 marzo 2001; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 21 marzo 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2006. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 marzo 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2006 Il direttore generale: La Torre |
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