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| Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005, n. 301 |  | Regolamento   recante   modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina   delle   iniziative   complementari   e  delle  attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 Visto  l'articolo  3  del  decreto-legge  20 giugno  1996,  n. 323, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, in particolare, il comma 5-bis;
 Vista  la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo  per  l'arricchimento  e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.  567,  come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile  1999, n. 156, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, concernente il regolamento delle iniziative complementari   e   delle  attivita'  integrative  nelle  istituzioni scolastiche;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  recante  le  norme  in  materia  di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319,   recante   il   regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  ulteriori  modificazioni e integrazioni  al  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 ottobre  1996,  n.  567,  in  particolare  per  quanto concerne la regolamentazione dei requisiti di partecipazione e delle procedure di ammissione  delle  associazioni studentesche e delle associazioni dei genitori  ai  forum  nazionali,  la  possibile istituzione di forum a livello  regionale,  la  copertura  finanziaria dei relativi oneri di funzionamento,  nonche' il ripristino dei termini originari stabiliti dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, per  l'espletamento  delle  operazioni  elettorali  di  rinnovo delle consulte provinciali degli studenti;
 Udito  il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza dell'11 settembre 2002;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 23 giugno 2003;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
 Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 30 giugno 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 1.  Nell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre  1996,  n.  567,  e  successive  modificazioni, di seguito denominato:   «regolamento»,   e'   inserita   la  seguente  rubrica: «(Assistenza medica)».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
 lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
 sindacali.».
 -  Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
 «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
 scuole di ogni ordine e grado».
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del decreto-legge
 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il
 risanamento   della   finanza   pubblica,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425:
 «Art.  3  (Riduzione  stanziamenti e blocco impegni). -
 1.-4. (Omissis).
 5.  Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di
 previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo
 al  fondo  per le esigenze di formazione del personale e di
 potenziamento   e   funzionamento   di   scuole   e  uffici
 dell'amministrazione  scolastica,  e'  ridotto  di  lire 50
 miliardi  per  l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno
 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello
 stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a
 lire  40  miliardi, e' assegnata ai capitoli dello stato di
 previsione   della   spesa  del  Ministero  della  pubblica
 istruzione    riguardanti   le   spese   di   funzionamento
 amministrativo   e   didattico   delle   scuole  secondarie
 superiori.
 5-bis.  Con  regolamento  governativo,  da  emanarsi ai
 sensi  dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
 successive   modificazioni,   e'  disciplinata  la  materia
 prevista   dalla  direttiva  del  Ministro  della  pubblica
 istruzione  3 aprile  1996, n. 133. Il finanziamento di cui
 al  comma  5  e'  finalizzato  all'attuazione  del predetto
 regolamento.
 6.-13-bis. (Omissis)».
 - La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: «Istituzione
 del  Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
 formativa e per gli interventi perequativi».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
 1996,  n.  567,  reca:  «Regolamento  recante la disciplina
 delle    iniziative   complementari   e   delle   attivita'
 integrative nelle istituzioni scolastiche».
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
 1999,  n.  156,  reca:  «Regolamento  recante  modifiche ed
 integrazioni  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
 10 ottobre  1996,  n.  567, concernente la disciplina delle
 iniziative  complementari  e  delle  attivita'  integrative
 nelle istituzioni scolastiche».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 13 febbraio   2001,  n.  105,  reca:  «Regolamento  recante
 ulteriori   modifiche   ed   integrazioni  al  decreto  del
 Presidente   della  Repubblica  10 ottobre  1996,  n.  567,
 concernente  la disciplina delle iniziative complementari e
 delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche».
 -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
 1999,  n.  275, reca: «Regolamento recante norme in materia
 di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, reca:
 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
 in materia di documentazione amministrativa».
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
 2003,  n.  319,  reca:  «Regolamento  di organizzazione del
 Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
 ricerca».
 Nota all'art. 1:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto del
 Presidente  della  Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come
 modificato dal decreto qui pubblicato:
 «Art.  2-bis  (Assistenza  medica).  -  1.  Al  fine di
 assicurare  l'assistenza  medica  nello  svolgimento  delle
 attivita' sportive e ludiche della scuola, anche per quanto
 riguarda  le  certificazioni  di  idoneita'  alle attivita'
 motorie,   le   istituzioni  scolastiche  autonome  possono
 stipulare  convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con
 decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro della
 pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il Ministro della
 sanita',  sono  individuate  le necessita' sulla presenza e
 l'intervento degli operatori sanitari.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1. L'articolo 5-bis del regolamento e' sostituito dal seguente:
 «Art. 5-bis (Forum nazionale delle associazioni studentesche). - 1. Il  Forum  nazionale  delle  associazioni  studentesche  maggiormente rappresentative,  istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare   la   partecipazione  e  l'attivita'  associativa  degli studenti  come  forma  di  espressione e di rappresentanza autonoma e complementare   a   quella   istituzionale,   nonche'  di  assicurare stabilita' al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.
 2.  Il  Forum  e'  composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni  di  associazioni  di alunni frequentanti nell'anno in corso  un  istituto  di  istruzione  secondaria  superiore  statale o paritario,  non legate  statutariamente ad alcun partito politico, in possesso  di  uno  statuto  o  documento costitutivo che espliciti la volonta'  di  operare  per  l'interesse  della  scuola  attraverso un programma  generale,  nonche'  gli obiettivi della loro attivita' nel rispetto  delle  regole  di  democrazia  interna e dei principi della Costituzione.
 3.  In  prima  applicazione  sono  riconosciute  quali maggiormente rappresentative   a   livello   nazionale   e  ammesse  al  Forum  le associazioni  studentesche  individuate  con  il  citato  decreto del Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 luglio 2002,  n.  79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca,  Confederazione  degli  studenti, Gioventu' studentesca, Liste  per  la  liberta'  della  scuola, Movimento studenti di Azione cattolica,  Movimento  studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.
 4.  Possono  essere altresi' accreditate al Forum, con le procedure di   cui   al  comma  5,  le  associazioni  o  le  confederazioni  di associazioni   di  studenti  in  possesso  delle  caratteristiche  di maggiore rappresentativita' a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:
 a) numero  di  associati  non  inferiore  a  3000  unita',  o  di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unita', o di  rappresentanti  nelle  consulte provinciali di cui all'articolo 6 non  inferiore  a 100 unita', o anche numero di progetti realizzati a norma  dell'articolo  4  non  inferiore  a  100  unita'.  Sono  anche considerate   maggiormente   rappresentative  le  associazioni  o  le confederazioni   di  associazioni  di  studenti  le  quali,  pur  non conseguendo  i  valori  minimi  sopra  indicati,  in due dei predetti requisiti  presentano  percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;
 b) presenza  nel  territorio  nazionale  in  non  meno di quattro regioni.
 5.  Le  associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la  domanda  di  accreditamento,  completa  della  documentazione, al Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti  di rappresentativita' descritti nel comma 4 possono essere comprovati  ai  sensi  degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa  di  cui  al  decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,   anche  con  dichiarazione  sostitutiva  resa  da  un responsabile  nazionale  dell'associazione  o della confederazione di associazioni,  in  possesso  di  maggiore  eta';  in  tale  caso,  il Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  si riserva  di  procedere  ad  idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'  delle  dichiarazioni  rese, a norma dell'articolo 71 del citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione  generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle   istanze   e   sulle  documentazioni  prodotte,  accredita  le associazioni  o  le  confederazioni  di  associazioni  al  Forum.  E' demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con  periodicita'  annuale,  della persistenza dei requisiti previsti per   la   permanenza   nel   Forum,  anche  in  contraddittorio  con l'associazione  o  la  confederazione  di  associazioni  interessata, secondo le modalita' stabilite dal Forum medesimo.
 6.  Le attivita' del Forum, cosi' come risultanti dai verbali, sono adeguatamente    pubblicizzate    dal    Ministero   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.
 7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali   possono  essere  costituiti  forum  delle  rappresentanze associative  presso  i  detti uffici, cui partecipano le associazioni degli  studenti  aderenti  al Forum nazionale, nonche', previe intese fra  le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti    maggiormente   rappresentative   a   livello   regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in  relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano  i  commi  5  e  6  per  quanto  concerne  le  procedure di accreditamento   e   di   verifica  a  cura  dell'Ufficio  scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Dopo   l'articolo   5-bis  del  regolamento,  come  sostituito dall'articolo 2, e' inserito il seguente:
 «Art. 5-ter (Forum nazionale delle associazioni dei genitori). - 1. Il  Forum  nazionale  delle  associazioni  dei  genitori maggiormente rappresentative,  istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di  valorizzare  la  partecipazione  e  l'attivita'  associativa  dei genitori  nella  scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma   e   complementare   a  quella  istituzionale,  nonche'  di assicurare  una  sede  stabile  di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.
 2.  Il  Forum  e'  composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni  di  associazioni  di  genitori  di alunni di istituto statale  o  paritario,  non  legate  statutariamente ad alcun partito politico  od  organizzazione  sindacale, in possesso di uno statuto o documento  costitutivo  che  espliciti  la  volonta'  di  operare per l'interesse  della  scuola  attraverso un programma generale, nonche' gli  obiettivi  della  loro  attivita'  nel  rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.
 3.  In  prima  applicazione  sono  riconosciute  quali maggiormente rappresentative   a   livello   nazionale   e  ammesse  al  Forum  le associazioni  dei  genitori,  individuate  con  il citato decreto del Ministro    dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori,  Associazione  genitori  scuole  cattoliche,  Coordinamento genitori democratici.
 4.  Possono  essere altresi' accreditate al Forum, con le procedure di   cui   al  comma  5,  le  associazioni  o  le  confederazioni  di associazioni  di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di  maggiore  rappresentativita' a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri:
 a) presenza  nel  territorio  nazionale  in  non  meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;
 b) costituzione  da  almeno  due  anni alla data della domanda di ammissione;
 c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;
 d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).
 5.  Le  associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la  domanda  di  accreditamento,  completa  della  documentazione, al Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti  di rappresentativita' descritti nel comma 4 possono essere comprovati  ai  sensi  degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del  citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.   445,   e   successive  modificazioni,  anche  con  dichiarazione sostitutiva  resa  da  un  responsabile nazionale dell'associazione o della  confederazione  di  associazioni;  in  tale  caso il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  si  riserva di procedere  ad  idonei  controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle  dichiarazioni  emesse,  a  norma  dell'articolo  71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale  per  lo  studente,  esperite  le istruttorie del caso sulle istanze  e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le  confederazioni  di associazioni al Forum. E demandata alla stessa Direzione  generale  per  lo  studente,  la verifica con periodicita' triennale  della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel   Forum,   anche  in  contraddittorio  con  l'associazione  o  la confederazione  di  associazioni  interessata,  secondo  le modalita' stabilite dal Forum medesimo.
 6.  Le attivita' del Forum, cosi' come risultanti dai verbali, sono adeguatamente    pubblicizzate    dal    Ministero   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.
 7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali,  possono  essere  costituiti  Forum  delle  rappresentanze associative  presso  i  detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei  genitori aderenti al Forum nazionale, nonche', previe intese tra le  regioni  e  gli  Uffici  scolastici regionali, le associazioni di genitori    maggiormente   rappresentative   a   livello   regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in  relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si applicano  i  commi  5  e  6  per  quanto  concerne  le  procedure di accreditamento   e   di   verifica  a  cura  dell'Ufficio  scolastico regionale,  d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».
 |  |  |  | Art. 4. 1.  All'articolo 6, comma 1, del regolamento, il secondo, il terzo, il  quarto  ed  il  quinto  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti: «L'elezione  di  tali  rappresentanti  avviene entro il 31 ottobre di ogni  anno  con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli  studenti  nel  consiglio  di istituto. La prima riunione della consulta  e'  convocata  dal  dirigente  del detto ufficio scolastico locale  entro  quindici  giorni  dal  completamento  delle operazioni elettorali.».
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
 come modificato dal decreto qui pubblicato:
 «1.  Due  rappresentanti  degli  studenti  per  ciascun
 istituto  o  scuola  di  istruzione secondaria superiore si
 riuniscono    in   consulta   provinciale   in   una   sede
 appositamente    attrezzata    e   messa   a   disposizione
 dall'ufficio  scolastico  locale  a livello provinciale che
 assicura  alla  consulta  il  supporto  organizzativo  e la
 consulenza    tecnico-scientifica.   L'elezione   di   tali
 rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con
 le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli
 studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione della
 consulta  e'  convocata  dal  dirigente  del  detto ufficio
 scolastico  locale  entro quindici giorni dal completamento
 delle operazioni elettorali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 1.  All'articolo  6-bis,  comma  1,  del regolamento sono aggiunte, infine,  le  seguenti  parole:  «ed  in  favore  degli studenti e dei genitori   partecipanti   ai   Forum   istituiti   ai   sensi   degli articoli 5-bis e 5-ter.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 63
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 6-bis, comma 1, del
 decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:
 «1. Con le risorse finanziarie destinate alle attivita'
 previste  dal  presente regolamento sono, altresi', coperti
 gli   oneri   derivanti  dalla  completa  realizzazione  di
 iniziative   attuate   all'esterno   degli  istituti,  come
 deliberate dai competenti organi, nonche' il rimborso delle
 spese  di  viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i
 dipendenti  della  VIII  qualifica  funzionale del comparto
 Ministeri,  in  favore  dei componenti delle consulte degli
 studenti  individuati  per  la partecipazione alle predette
 iniziative  ed  in  favore  degli  studenti  e dei genitori
 partecipanti    ai   forum   istituiti   ai   sensi   degli
 articoli 5-bis e 5-ter.».
 
 
 
 
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