Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005, n. 301
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, in particolare, il comma 5-bis;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Ritenuta la necessita' di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei requisiti di partecipazione e delle procedure di ammissione delle associazioni studentesche e delle associazioni dei genitori ai forum nazionali, la possibile istituzione di forum a livello regionale, la copertura finanziaria dei relativi oneri di funzionamento, nonche' il ripristino dei termini originari stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, per l'espletamento delle operazioni elettorali di rinnovo delle consulte provinciali degli studenti;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza dell'11 settembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 23 giugno 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 30 giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Nell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, di seguito denominato: «regolamento», e' inserita la seguente rubrica: «(Assistenza medica)».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il
risanamento della finanza pubblica, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425:
«Art. 3 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). -
1.-4. (Omissis).
5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo
al fondo per le esigenze di formazione del personale e di
potenziamento e funzionamento di scuole e uffici
dell'amministrazione scolastica, e' ridotto di lire 50
miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno
1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello
stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a
lire 40 miliardi, e' assegnata ai capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione riguardanti le spese di funzionamento
amministrativo e didattico delle scuole secondarie
superiori.
5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e' disciplinata la materia
prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica
istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui
al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto
regolamento.
6.-13-bis. (Omissis)».
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: «Istituzione
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, reca: «Regolamento recante la disciplina
delle iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1999, n. 156, reca: «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle
iniziative complementari e delle attivita' integrative
nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 105, reca: «Regolamento recante
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
concernente la disciplina delle iniziative complementari e
delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
2003, n. 319, reca: «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 2-bis (Assistenza medica). - 1. Al fine di
assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle
attivita' sportive e ludiche della scuola, anche per quanto
riguarda le certificazioni di idoneita' alle attivita'
motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono
stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della
sanita', sono individuate le necessita' sulla presenza e
l'intervento degli operatori sanitari.».



 
Art. 2.
1. L'articolo 5-bis del regolamento e' sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis (Forum nazionale delle associazioni studentesche). - 1. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attivita' associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonche' di assicurare stabilita' al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.
2. Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volonta' di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonche' gli obiettivi della loro attivita' nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.
3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventu' studentesca, Liste per la liberta' della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.
4. Possono essere altresi' accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentativita' a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:
a) numero di associati non inferiore a 3000 unita', o di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unita', o di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a 100 unita', o anche numero di progetti realizzati a norma dell'articolo 4 non inferiore a 100 unita'. Sono anche considerate maggiormente rappresentative le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;
b) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.
5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentativita' descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore eta'; in tale caso, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E' demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicita' annuale, della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalita' stabilite dal Forum medesimo.
6. Le attivita' del Forum, cosi' come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.
7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti aderenti al Forum nazionale, nonche', previe intese fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».
 
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 5-bis del regolamento, come sostituito dall'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 5-ter (Forum nazionale delle associazioni dei genitori). - 1. Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attivita' associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonche' di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.
2. Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volonta' di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonche' gli obiettivi della loro attivita' nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.
3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei genitori, individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici.
4. Possono essere altresi' accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentativita' a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri:
a) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;
b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;
c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;
d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).
5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentativita' descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni; in tale caso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni emesse, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E demandata alla stessa Direzione generale per lo studente, la verifica con periodicita' triennale della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalita' stabilite dal Forum medesimo.
6. Le attivita' del Forum, cosi' come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.
7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonche', previe intese tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».
 
Art. 4.
1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione della consulta e' convocata dal dirigente del detto ufficio scolastico locale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
come modificato dal decreto qui pubblicato:
«1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun
istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si
riuniscono in consulta provinciale in una sede
appositamente attrezzata e messa a disposizione
dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che
assicura alla consulta il supporto organizzativo e la
consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali
rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con
le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli
studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione della
consulta e' convocata dal dirigente del detto ufficio
scolastico locale entro quindici giorni dal completamento
delle operazioni elettorali.».



 
Art. 5.
1. All'articolo 6-bis, comma 1, del regolamento sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 63



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«1. Con le risorse finanziarie destinate alle attivita'
previste dal presente regolamento sono, altresi', coperti
gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di
iniziative attuate all'esterno degli istituti, come
deliberate dai competenti organi, nonche' il rimborso delle
spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i
dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto
Ministeri, in favore dei componenti delle consulte degli
studenti individuati per la partecipazione alle predette
iniziative ed in favore degli studenti e dei genitori
partecipanti ai forum istituiti ai sensi degli
articoli 5-bis e 5-ter.».



 
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