Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 gennaio 2006
Modalita' di effettuazione dei controlli automatici dei versamenti, relativi all'imposta sugli intrattenimenti, concernente gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., nonche' di quelli meccanici o elettromeccanici richiamati dall'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 548, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che disciplina il controllo dei versamenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti dovuta per gli apparecchi previsti all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, rinviando a uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalita' di effettuazione dei controlli automatici;
Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di effettuazione dei controlli automatici al fine di provvedere all'invio ai contribuenti degli esiti dei suddetti controlli nei casi in cui i versamenti dovuti risultino omessi, carenti o intempestivi;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
a) per Amministrazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) per T.U.L.P.S., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) per gestore, colui che esercita una attivita' organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., per i quali e' titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio, nonche' degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie. E' equiparato al gestore l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui ne sia proprietario;
d) per nulla osta, il nulla osta per la messa in esercizio rilasciato dalla Amministrazione al gestore, ai sensi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
e) per banca dati, l'insieme delle informazioni, memorizzate nel sistema informativo dell'Amministrazione, che sono dichiarate dai gestori per gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., nonche' contenute nei relativi nulla osta rilasciati ai sensi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalla stessa Amministrazione.
 
Art. 2.
Liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
1. L'Amministrazione provvede a liquidare l'imposta sugli intrattenimenti dovuta per ciascun anno solare dai gestori per gli apparecchi previsti all'art. 110, comma 7, del TULPS sulla base delle informazioni memorizzate nella banca dati. Gli apparecchi si considerano installati, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, nel mese in cui l'Amministrazione rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con consegna all'Amministrazione del medesimo atto autorizzatorio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, nel mese in cui l'Amministrazione riconsegna, a seguito di specifica richiesta, il nulla osta al gestore.
2. Ai sensi dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo l'imposta e' liquidata per l'intero anno solare; per gli apparecchi installati a decorrere dalla suddetta data, l'imposta e' liquidata in dodicesimi dal mese di prima installazione fino alla fine dell'anno.
3. Nella liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti dovuta per l'anno 2004 si tiene conto, anche ai fini dell'individuazione della data di installazione degli apparecchi, dei dati comunicati con le dichiarazioni di titolarita' e con le dichiarazioni di installazione degli apparecchi presentate dai gestori.
4. Per la determinazione della base imponibile e dell'aliquota dell'imposta l'Amministrazione applica le disposizioni contenute nell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e nella tariffa allegata allo stesso decreto.
 
Art. 3.
Liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. nei casi di modifica della titolarita' del nulla osta.
1. Nei casi di modifica in corso d'anno della titolarita' del nulla osta, l'imposta e' liquidata per l'intero anno nei confronti del gestore che dalla banca dati risulta essere titolare del relativo nulla osta nell'ultimo giorno del mese di febbraio. Per gli apparecchi e congegni installati a decorrere dal primo marzo l'imposta e' liquidata, per l'intero periodo compreso tra il mese di prima installazione e la fine dell'anno, nei confronti del gestore che ha provveduto alla loro prima installazione.
 
Art. 4.
Controllo automatico dei versamenti relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
1. Con riferimento a ciascun anno solare l'Amministrazione controlla, mediante procedure automatizzate, che l'imposta liquidata secondo i criteri indicati negli articoli precedenti sia stata versata dai gestori titolari dei nulla osta relativi agli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., entro le scadenze fissate nell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. In presenza di versamenti omessi, carenti o tardivi, l'Amministrazione comunica l'esito del controllo al contribuente indicando gli importi da versare costituiti dall'imposta sugli intrattenimenti, ove dovuta, dai relativi interessi e dalla sanzione per ritardato od omesso versamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 
Art. 5.
Liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti e controllo automatico dei versamenti relativi agli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento.
1. L'Amministrazione provvede a liquidare l'imposta sugli intrattenimenti dovuta per ciascun anno solare in base alle dichiarazioni relative agli apparecchi mecca-nici od elettromeccanici presentate dai gestori con le modalita' indicate nei decreti direttoriali emanati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Nella liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti dovuta dai gestori per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, l'Amministrazione applica le disposizioni contenute nell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nella Tariffa ivi allegata nonche' nei decreti direttoriali di cui al comma 1.
3. Con riferimento a ciascun anno solare l'Amministrazione controlla, mediante procedure automatizzate, la tempestivita' e la rispondenza con le dichiarazioni di cui al comma 1 dei versamenti effettuati dai gestori. In presenza di versamenti omessi, carenti o tardivi, l'Amministrazione comunica l'esito del controllo al contribuente indicando gli importi da versare costituiti dall'imposta sugli intrattenimenti, ove dovuta, dai relativi interessi e dalla sanzione per ritardato od omesso versamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 30 gennaio 2006
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 333
 
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