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| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 30 gennaio 2006 |  | Modalita'  di  effettuazione dei controlli automatici dei versamenti, relativi   all'imposta   sugli   intrattenimenti,   concernente   gli apparecchi  da  divertimento  ed intrattenimento, di cui all'articolo 110,   comma  7,  del  T.U.L.P.S.,  nonche'  di  quelli  meccanici  o elettromeccanici   richiamati   dall'articolo  14-bis,  comma 5,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 Visto  l'art.  22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto l'art. 1, comma 548, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che disciplina  il  controllo  dei  versamenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti  dovuta  per  gli  apparecchi  previsti all'art. 110, comma  7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio  decreto  18 giugno  1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni,    nonche'    per    gli    apparecchi   meccanici   ed elettromeccanici,  rinviando  a  uno  o  piu'  decreti  del Ministero dell'economia  e  delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di   Stato  la  definizione  delle  modalita'  di  effettuazione  dei controlli automatici;
 Considerata   la   necessita'   di   stabilire   le   modalita'  di effettuazione   dei   controlli  automatici  al  fine  di  provvedere all'invio ai contribuenti degli esiti dei suddetti controlli nei casi in cui i versamenti dovuti risultino omessi, carenti o intempestivi;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
 a) per  Amministrazione,  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 b) per  T.U.L.P.S.,  il  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;
 c) per  gestore,  colui  che  esercita  una attivita' organizzata diretta  alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., per  i  quali  e'  titolare  del  relativo nulla osta per la messa in esercizio,  nonche' degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento  ed  intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od  associazioni  di  qualunque  specie.  E'  equiparato  al  gestore l'esercente  del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui ne sia proprietario;
 d) per  nulla  osta,  il  nulla  osta  per  la messa in esercizio rilasciato  dalla  Amministrazione  al gestore, ai sensi dell'art. 38 della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, per gli apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
 e) per  banca dati, l'insieme delle informazioni, memorizzate nel sistema  informativo  dell'Amministrazione,  che  sono dichiarate dai gestori  per  gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.,  nonche'  contenute nei relativi nulla osta rilasciati ai sensi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalla stessa Amministrazione.
 |  |  |  | Art. 2. Liquidazione   dell'imposta  sugli  intrattenimenti  relativa  agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
 1.   L'Amministrazione   provvede   a   liquidare  l'imposta  sugli intrattenimenti  dovuta  per  ciascun anno solare dai gestori per gli apparecchi previsti all'art. 110, comma 7, del TULPS sulla base delle informazioni   memorizzate   nella  banca  dati.  Gli  apparecchi  si considerano  installati,  ai  fini della quantificazione dell'imposta dovuta,  nel mese in cui l'Amministrazione rilascia il relativo nulla osta.  Gli  apparecchi  che  siano  stati  disinstallati dal soggetto titolare   del  nulla  osta,  con  consegna  all'Amministrazione  del medesimo   atto   autorizzatorio   entro   il  31 dicembre  dell'anno precedente,  si considerano installati, ai fini della quantificazione dell'imposta  dovuta, nel mese in cui l'Amministrazione riconsegna, a seguito di specifica richiesta, il nulla osta al gestore.
 2.  Ai  sensi  dell'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, per gli apparecchi installati antecedentemente  al  primo marzo l'imposta e' liquidata per l'intero anno solare; per gli apparecchi installati a decorrere dalla suddetta data,  l'imposta  e'  liquidata  in  dodicesimi  dal  mese  di  prima installazione fino alla fine dell'anno.
 3. Nella liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti dovuta per l'anno  2004  si tiene conto, anche ai fini dell'individuazione della data  di  installazione  degli apparecchi, dei dati comunicati con le dichiarazioni  di titolarita' e con le dichiarazioni di installazione degli apparecchi presentate dai gestori.
 4.  Per  la  determinazione  della  base imponibile e dell'aliquota dell'imposta  l'Amministrazione  applica  le  disposizioni  contenute nell'art.   14-bis   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e nella tariffa allegata allo stesso decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Liquidazione   dell'imposta  sugli  intrattenimenti  relativa  agli apparecchi  di  cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. nei casi di modifica della titolarita' del nulla osta.
 1. Nei casi di modifica in corso d'anno della titolarita' del nulla osta,  l'imposta  e'  liquidata  per  l'intero anno nei confronti del gestore  che  dalla  banca  dati risulta essere titolare del relativo nulla   osta  nell'ultimo  giorno  del  mese  di  febbraio.  Per  gli apparecchi   e   congegni  installati  a  decorrere  dal  primo marzo l'imposta  e' liquidata, per l'intero periodo compreso tra il mese di prima  installazione  e  la fine dell'anno, nei confronti del gestore che ha provveduto alla loro prima installazione.
 |  |  |  | Art. 4. Controllo automatico dei versamenti relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
 1.   Con   riferimento  a  ciascun  anno  solare  l'Amministrazione controlla,  mediante procedure automatizzate, che l'imposta liquidata secondo  i  criteri  indicati  negli  articoli precedenti  sia  stata versata  dai gestori titolari dei nulla osta relativi agli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., entro le scadenze fissate  nell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 640. In presenza di versamenti omessi, carenti o tardivi,   l'Amministrazione   comunica   l'esito  del  controllo  al contribuente indicando gli importi da versare costituiti dall'imposta sugli  intrattenimenti,  ove  dovuta,  dai relativi interessi e dalla sanzione  per  ritardato  od omesso versamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 |  |  |  | Art. 5. Liquidazione   dell'imposta   sugli   intrattenimenti  e  controllo automatico  dei  versamenti  relativi  agli  apparecchi  meccanici  o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento.
 1.   L'Amministrazione   provvede   a   liquidare  l'imposta  sugli intrattenimenti   dovuta   per  ciascun  anno  solare  in  base  alle dichiarazioni relative agli apparecchi mecca-nici od elettromeccanici presentate   dai  gestori  con  le  modalita'  indicate  nei  decreti direttoriali  emanati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
 2. Nella liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti dovuta dai gestori    per   gli   apparecchi   meccanici   o   elettromeccanici, l'Amministrazione  applica le disposizioni contenute nell'art. 14-bis del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nella Tariffa ivi allegata nonche' nei decreti direttoriali di cui al comma 1.
 3.   Con   riferimento  a  ciascun  anno  solare  l'Amministrazione controlla,  mediante  procedure  automatizzate, la tempestivita' e la rispondenza  con  le  dichiarazioni  di cui al comma 1 dei versamenti effettuati  dai  gestori. In presenza di versamenti omessi, carenti o tardivi,   l'Amministrazione   comunica   l'esito  del  controllo  al contribuente indicando gli importi da versare costituiti dall'imposta sugli  intrattenimenti,  ove  dovuta,  dai relativi interessi e dalla sanzione  per  ritardato  od omesso versamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 Roma, 30 gennaio 2006
 Il direttore generale: Tino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 333
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