Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2006
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3493).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novenbre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004; n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del 4 marzo 2005; n. 3417 del 24 marzo 2005; n. 3429 del 29 aprile 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 ed in particolare l'art. 1, commi 1, che prevede la risoluzione del contratto con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, Fibe SpA e Fibe Campania SpA, 6, con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 maggio 2006, e 7, laddove si stabilisce l'obbligo, per le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania, di assicurare la prosecuzione del servizio medesimo e provvedere alla gestione delle imprese ed utilizzo dei beni posti nella loro disponibilita', garantendo la realizzazione dei necessari interventi ed opere;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005, la n. 3481 del 29 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2006 e la n. 3491 del 25 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 2006;
Tenuto conto della sopravvenienza di situazioni di impedimento assoluto all'utilizzo di discariche allocate presso altre regioni a fronte di cui risulta indispensabile utilizzare, in via d'urgenza e per tempi limitati, siti attrezzati gia' presenti nella regione Campania;
Tenuto conto, altresi', che l'acuirsi della situazione emergenziale dovuta ad una serie di circostanze del tutto imprevedibili, rende indifferibile assumere iniziative di carattere straordinario volte ad evitare maggiori pregiudizi all'interesse pubblico derivanti dal mancato smaltimento dei rifiuti urbani;
Preso atto, inoltre, degli esiti delle istruttorie compiute presso la struttura commissariale e presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile circa la possibilita' di individuare interventi di carattere alternativo, idonei a fronteggiare adeguatamente l'imprevedibile aggrava- mento della situazione d'emergenza;
Visto che, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche del tutto straordinarie, e' stata ritardata l'apertura del sito localizzato presso il comune di Montesarchio in provincia di Benevento;
Considerata l'ineludibile esigenza di individuare temporaneamente discariche di servizio nel territorio della regione Campania, adottando le necessarie opere per la relativa messa in sicurezza, presso le quali conferire rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, assicurando, altresi', la realizzazione delle occorrenti misure igienico-sanitarie ed ambientali, a tutela degli interessi fondamentali delle collettivita' locali;
Ravvisata la necessita' di provvedere con immediatezza a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto decreto-legge n. 245 del 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, per le motivazioni di cui in premessa, e' tenuto ad individuare con ogni urgenza e comunque entro e non oltre il 14 febbraio 2006 le discariche di servizio presso le quali conferire rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a finanziare, con le somme di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, come convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, opere di messa in sicurezza in termini di somma urgenza di discariche di servizio gia' autorizzate, anche non pubbliche, presso le quali residuano volumetrie disponibili per l'ulteriore conferimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi; detti conferimenti dovranno essere disposti per quantita' predefinite e per un periodo limitato di quaranta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
3. Il Commissario delegato, al fine di garantire l'adeguato livello di sicurezza alle popolazioni locali sotto il profilo igienico, sanitario ed ambientale, provvede a predisporre un apposito piano di sorveglianza e controllo.
 
Art. 2.
1. In relazione alla specificita' del contesto emergenziale, rispetto a cui e' adottata la presente ordinanza, il Commissario delegato opera in deroga alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, art. 5, art. 7, comma 3, ed articoli 8, 9, 10, 13 e 14;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 13, 15, 17, 19, 23, 27, 28;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 14, 19, 20 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 collegate all'applicazione delle indicate norme.
2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi delle deroghe gia' presenti nelle ordinanze di protezione civile di cui in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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