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| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2006 |  | Ulteriori      disposizioni      per     fronteggiare     l'emergenza socio-economico-ambientale  nel  bacino  idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3494). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre  2005,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270  del  12 marzo  2003,  n.  3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre  2003,  n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n.  3378  dell'8 ottobre  2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del  23 dicembre  2004,  n.  3390  del  29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, e n. 3452 del 1° agosto 2005;
 Ravvisata   la  necessita'  di  apportare  ulteriori  modifiche  ed integrazioni    alle    citate   ordinanze   di   protezione   civile precedentemente  emanate,  al  fine  di un definitivo superamento del contesto  critico  in  rassegna,  con  particolare  riferimento  alla situazione  in  atto  nel  sistema  depurativo  del comprensorio Alto Sarno;
 Visti  gli  esiti  della  riunione  tenutasi presso il Dipartimento della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2005;
 Vista le note prot. n. DPC/CG/58643 del 24 novembre 2005 e prot. n. DPC/CG/63467  del  19 dicembre 2005 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista  la nota prot. n. GAB/2005/10670/B02 in data 20 dicembre 2005 dell'Ufficio  di  Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Vista  la  nota  prot.  n.  12927/MIN.1  del  28 dicembre  2005 del Generale Roberto Jucci - Commissario delegato;
 Vista  la  nota del 28 dicembre 2005 dell'Assessore alla protezione civile della regione Campania;
 Vista  la  nota  prot.  n.  25/F  dell'8 febbraio  2006,  con cui i rappresentanti  legali  della  Convenzione stipulata in data 2 luglio 2003   per   la  gestione  unitaria  e  coordinata  dell'impianto  di depurazione  di Solofra e Mercato San Severino hanno espresso formale assenso  in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte della Convenzione   medesima,  propedeutici  al  subentro  del  Commissario delegato nella gestione del sistema depurativo Alto Sarno;
 Acquisita  l'intesa  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Acquisita l'intesa della regione Campania;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Tenuto  conto dell'unicita' del complesso depurativo costituito dagli impianti di Solofra e Mercato San Severino, il Generale Roberto Jucci  -  Commissario delegato provvede, a decorrere dall'ultimazione degli  interventi da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, e  fino  alla  cessazione dello stato di emergenza, al subentro nella gestione  unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno e della rete dei collettori comprensoriali.
 2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente  ordinanza  la Convenzione stipulata dai comuni di Solofra e Mercato San Severino in data 2 luglio 2003 per la gestione unitaria e coordinata  dell'impianto  di  depurazione  di  Solofra - Mercato San Severino  provvede, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riscossione   dei  crediti  maturati  e  non  ancora  riscossi,  allo smaltimento   dei   fanghi  disidratati  derivanti  dal  processo  di depurazione, attualmente giacenti nelle apposite vasche.
 3.  I  soggetti gestori dei servizi idrici provvedono al versamento sulla  contabilita'  speciale  del  Commissario delegato dei proventi derivanti  dal  servizio  di riscossione dei proventi derivanti dalle tariffe  di depurazione e pubblica fognatura di cui all'art. 14 della legge  n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dalla riscossione delle medesime.
 4.   Ove   ricorrano   situazioni  di  inadempienza  rispetto  alle iniziative  da  porre  in  essere  da  parte dei soggetti gestori dei servizi  idrici  di  cui  al  comma 3,  il  Commissario  delegato  e' autorizzato  a  disporre  per  la  sostituzione delle Amministrazioni inadempienti;  a tal fine il Commissario delegato assegna al soggetto inadempiente  un  congruo  termine  per  provvedere  in  ordine  alle attivita'  predette,  decorso  inutilmente  il  quale provvede in via sostitutiva,   direttamente   ovvero  per  il  tramite  del  soggetto attuatore di cui al comma 5.
 5.  Per  lo  svolgimento dell'attivita' da porre in essere ai sensi della   presente   ordinanza,   con   particolare   riferimento  agli adempimenti  connessi  alla gestione operativa del sistema depurativo dell'Alto  Sarno,  il Commissario delegato si avvale dell'opera di un soggetto  attuatore  dal  medesimo  nominato,  cui affidare specifici settori  di  intervento  sulla  base  di  direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario.
 6.   In   ragione   dei  maggiori  oneri  connessi  agli  ulteriori adempimenti  previsti  dai  commi 1,  4 e 5 del presente articolo, e' assegnata  al  Generale  Jucci  -  Commissario  delegato, a titolo di anticipazione,  l'ulteriore somma pari ad un milione di euro a valere sul   Fondo   della  protezione  civile,  che  presenta  l'occorrente disponibilita'.
 7.  La  Convenzione  di  cui  al  precedente comma 2 cessa di avere efficacia  a  decorrere  dal  subentro  del  Generale Roberto Jucci - Commissario  delegato  nella gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno.
 8.  Con  successivo  provvedimento  del Capo del Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e' nominato  un  soggetto  attuatore  per  il  compimento  di  tutte  le iniziative  di  carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie maturate dalla Convenzione a decorrere dalla data dell'8 ottobre 2004 fino a quella di entrata in vigore del presente provvedimento.
 9.  Agli  oneri  conseguenti  alle iniziative di cui al comma 8, il soggetto attuatore provvede a valere sulle seguenti risorse:
 euro  542.523,16 rivenienti dalle economie realizzatesi a seguito dell'attivita'  posta  in  essere  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 8, dell'ordinanza   n.   3378/2004,  e  disponibili  sulla  contabilita' speciale del Commissario delegato;
 euro 2.500.000,00 a valere sul bilancio della regione Campania;
 ribassi  d'asta ottenuti a seguito dell'espletamento dei bandi di gara  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  ripristino della funzionalita'  degli  impianti  del  complesso  depurativo  dell'Alto Sarno;
 10.  I  commi  1,  2,  3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3378/2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   I  valori  limite  di  emissione  dello  scarico  del  sistema depurativo  del comprensorio Alto Sarno, che costituisce un complesso organico  ed  unitario  per  il trattamento dei reflui provenienti da detto  comprensorio  e  si  articola  nei  due  impianti di Solofra e Mercato  San  Severino  collegati  da  condotta  fognaria nella quale confluiscono   i   reflui   civili   dell'intero  comprensorio,  sono determinati sull'effluente dell'impianto di Mercato San Severino.
 2.  La  regione  Campania provvede, tenuto conto di quanto previsto dall'art.  45  del  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n. 152, e successive  modifiche  ed integrazioni, a rilasciare l'autorizzazione allo  scarico  in rete fognaria per l'impianto di Solofra, sulla base di  una  specifica relazione tecnica a cura del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza.
 3.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 33 del decreto legislativo 11 maggio  1999,  n.  152, e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto  attuatore  di  cui  all'art.  1,  comma 5,  della  presente ordinanza   adotta,   e   sottopone   alla   successiva  approvazione dell'amministrazione  pubblica competente, le relative determinazioni in  ordine  all'immissione  di  acque  reflue industriali nel sistema fognario tributario del sistema depurativo unitario.
 4.  Ai  fini  della  regolamentazione  degli  scarichi, il soggetto attuatore  predispone  apposita relazione tecnica, dalla quale devono risultare  le  motivazioni  delle eventuali deroghe previste ai sensi dell'art.  33  del  decreto  legislativo  n.  152/1999,  e successive modifiche  ed  integrazioni,  e le ragioni tecniche che consentono le medesime,  con specifico riferimento alla capacita' di trattamento ed alla funzionalita' del sistema depurativo unitario.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 febbraio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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