Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2006 |
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali, verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3495). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilita', alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonche' una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attivita' produttive, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. Il Commissario delegato previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 9 settembre 2005, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa. 3. Il Commissario delegato provvede in particolare: a) al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici; gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'; b) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attivita' produttive e per il ristoro dei danni ai beni immobili ed ai beni mobili, finalizzate a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalita' attuative fissate con provvedimenti dal commissario delegato, sulla base di quanto disposto dall'art. 3. 4. Il Commissario delegato, nei limiti delle somme assegnate, predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), con il relativo cronoprogramma. 5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi alluvionali, i quali agiscono, per quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo commissario delegato. 6. Il Commissario delegato, per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza puo' avvalersi delle strutture regionali, della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di uno o piu' soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento. |
| Art. 2. 1. Per la realizzazione degli interventi compresi nel piano di cui all'art. 1, comma 4, il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario delegato. 2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita' le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita' di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante e' data comunicazione agli interessati a cura del comune. 5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. |
| Art. 3. 1. L'ammontare del danno di cui al presente articolo e' determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene danneggiato; tale stima rappresenta l'ammontare della spesa ammissibile. 2. I contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), sono finalizzati al ripristino dei beni distrutti o danneggiati e sono concessi: a) ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di beni immobili destinati a propria abitazione principale, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza; il contributo a fondo perduto puo' raggiungere, sulla base delle risorse disponibili, il limite massimo del 75% dei danni subiti, accertati con le modalita' di cui all'art. 4, e comunque fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile non sia destinato ad abitazione principale, il limite massimo erogabile e' pari al 75% dei danni subiti, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile sia destinato ad uso non abitativo, il limite massimo erogabile e' pari al 75% dei danni subiti, fino ad un massimo di Euro 20.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; il contributo puo' altresi' essere erogato ai conduttori di immobili locati, previa autorizzazione da parte del proprietario, entro il limite massimo del 75% dei danni subiti, fino ad un massimo di Euro 50.000,00; b) ai proprietari di beni mobili, danneggiati, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per l'intero complesso dei beni contenuti nell'unita' immobiliare, sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto; qualora risultino colpiti solo alcuni locali dell'unita' immobiliare, e conseguentemente i beni in essi contenuti il suddetto contributo massimo e' ridotto proporzionalmente; c) alle imprese industriali, commerciali, artigianali, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' alle societa' sportive e associazioni, proprietarie di beni immobili e mobili, ivi comprese le scorte, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, il contributo a fondo perduto puo' raggiungere il limite massimo del 70% dei danni subiti, accertati con le modalita' di cui al comma 5, e comunque fino ad un massimo complessivo di Euro 200.000,00 per ogni unita' produttiva danneggiata; il contributo di cui alla presente lettera puo' essere erogato altresi' al proprietario dell'immobile locato ai soggetti di cui alla presente lettera c) per uso non abitativo, nonche' all'impresa conduttrice, previa autorizzazione dei proprietari. 3. Sono ammissibili a contributo anche, secondo modalita' e limiti fissati dal Commissario stesso: le eventuali spese di perizia finalizzate all'accertamento dei danni dei beni mobili delle imprese; le spese tecniche relative agli interventi di ripristino degli immobili; le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonche' per l'emungimento delle acque. Le spese accessorie previste dal presente comma concorrono alla determinazione delle somme massime erogabili a titolo di contributo, previste dal comma 2, lettere a) e c). 4. Possono essere previste anche forme di contribuzione in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi. 5. E' ammessa la cumulabilita' fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, secondo modalita' e con i limiti che saranno fissati dal commissario delegato e comunque non oltre l'importo del costo effettivo di ricostruzione o riparazione dei beni distrutti o danneggiati. 6. Entro il limite massimo complessivo erogabile di cui al comma 2, lettere a) e c), sono ammissibili a contributo lavori in economia. I relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di Euro 5.000,00, ai privati e fino ad un massimo di Euro 25.000,00 per le imprese, sulla base di quanto risulta dalla contabilita' aziendale, secondo modalita' attuative fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti. 7. I contributi alle imprese erogati sulla base della presente ordinanza non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
| Art. 4. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato a concedere alle amministrazioni locali, secondo modalita' procedurali che saranno fissate con provvedimenti del medesimo commissario, contributi fino al 70% della spesa sostenuta, previa stima dei danni effettuata dagli uffici tecnici delle medesime amministrazioni, nel limite massimo di Euro 500.000,00, per il ripristino del proprio patrimonio edilizio. 2. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla presentazione di apposito rendiconto. 3. Il commissario delegato e' autorizzato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino dei beni immobili, fino al 70% del danno accertato, entro il limite massimo complessivo di Euro 200.000,00, secondo le modalita' fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti. |
| Art. 5. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative: legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), art. 378; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97 e 98; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, art. 7; legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, art. 21; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 3, 9 e 10; legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, articoli 26 e 27; decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 1, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, art. 132; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7/2000, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis, 22-terties, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del presidente della regione 5 giugno 2003, n. 0165/II Pres., per le parti strettamente collegate; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11; contratto collettivo di lavoro del personale del comparto regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001; contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998-2001 - area non dirigenziale - art. 14, commi 5 e 6; contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1994-1997 - area dirigenziale - art. 4, commi 4 e 5; decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.; decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres. |
| Art. 6. 1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 7, comma 2, e all'art. 8, comma 4, si provvede con le economie rivenienti dalle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 2451 del 1996, n. 2516 del 1997, n. 2861 del 1998, n. 2974 del 1999, n. 3110 del 2001, nonche' con gli articoli 4, comma 10 e 5, della legge n. 677 del 1996, e articoli 5, 6 e 7 della legge n. 226 del 1999, quantificate in Euro 20.457.252,15. 2. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali. 3. I contributi di cui alla presente ordinanza saranno proporzionalmente ridotti in relazione alla reale consistenza delle risorse finanziarie disponibili. |
| Art. 7. 1. Relativamente alle emergenze in atto, al fine di perseguire con la massima urgenza il rafforzamento delle strutture di protezione civile necessario a soddisfare le straordinarie esigenze connesse alle finalita' di messa in sicurezza del territorio mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, il personale comunque in servizio presso la protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e gia' impiegato in attivita' volte alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione puo' essere autorizzato, ove ne ricorrano condizioni di assoluta necessita', a prestare servizio presso la medesima protezione civile, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, conseguenti all'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza, anche in deroga ai limiti percentuali di utilizzo rispetto all'organico regionale, stabiliti dall'art. 10, comma 1, del contratto collettivo di lavoro stato giuridico del personale regionale 1998-2001, area non dirigenziale. 2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo dell'1,5%, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6; l'eventuale eccedenza sara' posta a carico del fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato, in relazione alla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza puo' autorizzare il personale regionale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6. 4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti. |
| Art. 8. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, e' stabilita dal Capo del dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il Capo del dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di due unita' anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. 4. Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, un programma di attivita' sperimentali nel campo delle metodologie di verifica e quantificazione dei danni da realizzare, con il supporto del consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni, attraverso il ricorso a periti assicurativi. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del fondo della protezione civile. |
| Art. 9. 1. Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2006 Il Presidente: Berlusconi |
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