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| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2006 |  | Disposizioni  urgenti  di  protezione civile dirette a fronteggiare i danni  conseguenti  agli  eventi  alluvionali, verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3495). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza   in  ordine  alle  eccezionali  precipitazioni  meteoriche verificatesi  il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
 Considerato  che,  a  seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono  verificati  esondazioni  dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla  viabilita', alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonche' una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita';
 Ravvisata  la  necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti   finalizzati   a   fronteggiare  l'emergenza  nei  territori alluvionati,  consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle  popolazioni  ed il riavvio delle attivita' produttive, nonche' la  messa  in  sicurezza  dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
 Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  L'assessore  alla  protezione  civile  della  regione  autonoma Friuli-Venezia  Giulia  Gianfranco  Moretton  e' nominato Commissario delegato  per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
 2.   Il  Commissario  delegato  previa  individuazione  dei  comuni danneggiati  dagli  eventi  calamitosi del 9 settembre 2005, provvede all'accertamento  dei  danni,  a rimuovere le situazioni di pericolo, nonche'  all'adozione  di  tutte  le necessarie ed urgenti iniziative volte  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa.
 3. Il Commissario delegato provvede in particolare:
 a) al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture  pubbliche  danneggiate, nonche' alla realizzazione di adeguati  interventi  ed  opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti  idrogeologici;  gli  interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita';
 b) all'erogazione  di  contributi  per la ripresa delle attivita' produttive  e  per  il  ristoro dei danni ai beni immobili ed ai beni mobili, finalizzate a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita  delle  popolazioni  interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalita' attuative fissate con provvedimenti dal commissario delegato, sulla base di quanto disposto dall'art. 3.
 4.  Il  Commissario  delegato,  nei  limiti  delle somme assegnate, predispone,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), con il relativo cronoprogramma.
 5.  Gli  interventi  di  cui  ai  commi 2 e 3 sono realizzati anche avvalendosi,   in   qualita'   di   soggetti  attuatori,  dei  comuni interessati  dai  predetti  eventi alluvionali, i quali agiscono, per quanto  concerne  l'attivita'  di  gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo commissario delegato.
 6.  Il  Commissario  delegato, per gli adempimenti conseguenti alla presente  ordinanza  puo'  avvalersi delle strutture regionali, della collaborazione  degli  enti  territoriali  e non territoriali e delle amministrazioni  periferiche  dello  Stato,  nonche'  di  uno  o piu' soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per la realizzazione degli interventi compresi nel piano di cui all'art.    1,    comma   4,   il   Commissario   delegato   provvede all'approvazione   dei   progetti,  predisposti  anche  dai  soggetti attuatori,  per  gli  interventi  di  rispettiva  competenza;  per  i soggetti  attuatori,  l'approvazione  dei  progetti  avviene  tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario delegato.
 2.  La  conferenza  dei  servizi  di  cui  al  comma  1  delibera a maggioranza.  Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione  invitata  sia risultato assente, o, comunque, non dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo  dalla  sua  presenza,  e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza  dei  soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di  inammissibilita' le specifiche indicazioni progettuali necessarie al  fine  dell'assenso.  In  caso  di  motivato  dissenso espresso da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in  deroga  all'art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero  rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi  di  cui  al  comma  1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge   15 maggio   1997,   n.   127,   devono   essere   resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita' di  varianti  urbanistiche,  per l'adozione delle stesse si prescinde dalla  notifica  ai  proprietari  dei terreni interessati dal vincolo preordinato  all'esproprio;  i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci   giorni.   Dell'avvenuta   adozione  della  variante  e'  data comunicazione agli interessati a cura del comune.
 5.  Per  le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, o i soggetti attuatori,  provvedono,  una  volta  emesso il decreto di occupazione d'urgenza  e  prescindendo  da ogni altro adempimento, alla redazione dello  stato  di  consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.
 |  |  |  | Art. 3. 1. L'ammontare del danno di cui al presente articolo e' determinato dalla  stima  dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente per   la   nuova   acquisizione  del  bene  danneggiato;  tale  stima rappresenta l'ammontare della spesa ammissibile.
 2.  I  contributi  di  cui  all'art.  1,  comma 2, lettera b), sono finalizzati  al  ripristino  dei  beni distrutti o danneggiati e sono concessi:
 a)  ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di beni  immobili destinati a propria abitazione principale, danneggiati dagli   eventi   alluvionali  di  cui  alla  presente  ordinanza;  il contributo a fondo perduto puo' raggiungere, sulla base delle risorse disponibili,  il  limite  massimo del 75% dei danni subiti, accertati con  le modalita' di cui all'art. 4, e comunque fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, comprese le   relative   pertinenze  catastali;  qualora  l'immobile  non  sia destinato  ad  abitazione  principale, il limite massimo erogabile e' pari  al  75%  dei danni subiti, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per  ciascuna  unita'  immobiliare  danneggiata, comprese le relative pertinenze  catastali;  qualora  l'immobile  sia destinato ad uso non abitativo,  il  limite  massimo  erogabile  e'  pari al 75% dei danni subiti,  fino  ad  un  massimo  di Euro 20.000,00 per ciascuna unita' immobiliare  danneggiata,  comprese le relative pertinenze catastali; il  contributo puo' altresi' essere erogato ai conduttori di immobili locati,  previa  autorizzazione  da  parte del proprietario, entro il limite  massimo  del 75% dei danni subiti, fino ad un massimo di Euro 50.000,00;
 b)  ai  proprietari  di  beni mobili, danneggiati, in conseguenza degli  eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00  per  l'intero  complesso  dei  beni  contenuti nell'unita' immobiliare,  sulla  base delle spese documentate per il ripristino o il   riacquisto;   qualora   risultino  colpiti  solo  alcuni  locali dell'unita'  immobiliare, e conseguentemente i beni in essi contenuti il suddetto contributo massimo e' ridotto proporzionalmente;
 c)   alle   imprese  industriali,  commerciali,  artigianali,  di trasporto,  professionali,  di  servizi,  turistiche  ed alberghiere, nonche'  alle  societa' sportive e associazioni, proprietarie di beni immobili  e  mobili, ivi comprese le scorte, danneggiati dagli eventi alluvionali  di  cui  trattasi,  il  contributo  a fondo perduto puo' raggiungere il limite massimo del 70% dei danni subiti, accertati con le  modalita'  di  cui  al  comma  5,  e  comunque fino ad un massimo complessivo   di   Euro   200.000,00   per   ogni  unita'  produttiva danneggiata;  il  contributo di cui alla presente lettera puo' essere erogato  altresi' al proprietario dell'immobile locato ai soggetti di cui   alla  presente  lettera  c)  per  uso  non  abitativo,  nonche' all'impresa conduttrice, previa autorizzazione dei proprietari.
 3.  Sono ammissibili a contributo anche, secondo modalita' e limiti fissati dal Commissario stesso:
 le  eventuali  spese  di perizia finalizzate all'accertamento dei danni dei beni mobili delle imprese;
 le  spese  tecniche  relative agli interventi di ripristino degli immobili;
 le  spese  per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonche' per l'emungimento delle acque.
 Le  spese  accessorie  previste  dal presente comma concorrono alla determinazione  delle somme massime erogabili a titolo di contributo, previste dal comma 2, lettere a) e c).
 4.  Possono  essere  previste  anche  forme di contribuzione in via anticipata,  nella  misura  massima  del 50% del contributo concesso, previa  prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi.
 5. E' ammessa la cumulabilita' fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, secondo modalita' e con i limiti che saranno fissati  dal  commissario delegato e comunque non oltre l'importo del costo  effettivo  di ricostruzione o riparazione dei beni distrutti o danneggiati.
 6. Entro il limite massimo complessivo erogabile di cui al comma 2, lettere  a) e c), sono ammissibili a contributo lavori in economia. I relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di Euro 5.000,00,  ai  privati  e fino ad un massimo di Euro 25.000,00 per le imprese,  sulla  base di quanto risulta dalla contabilita' aziendale, secondo  modalita'  attuative  fissate  dal  commissario delegato con propri provvedimenti.
 7.  I  contributi  alle  imprese  erogati sulla base della presente ordinanza  non  concorrono  a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  a  concedere  alle amministrazioni  locali,  secondo  modalita'  procedurali che saranno fissate  con  provvedimenti del medesimo commissario, contributi fino al 70% della spesa sostenuta, previa stima dei danni effettuata dagli uffici  tecnici delle medesime amministrazioni, nel limite massimo di Euro 500.000,00, per il ripristino del proprio patrimonio edilizio.
 2. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla presentazione di apposito rendiconto.
 3.  Il  commissario  delegato e' autorizzato a concedere contributi alle  parrocchie per il ripristino dei beni immobili, fino al 70% del danno   accertato,  entro  il  limite  massimo  complessivo  di  Euro 200.000,00, secondo le modalita' fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), art. 378;
 regio  decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97 e 98;
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed  integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
 regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
 regio   decreto   30 dicembre   1923,   n.   3267   e  successive modificazioni, art. 7;
 legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, art. 21;
 legge  7 agosto  1990,  n.  241,  articoli 7,  8,  9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 decreto-legge   5 ottobre   1993,   n.   398,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
 decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 3, 9 e 10;
 legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;
 legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, articoli 26 e 27;
 decreto-legge  12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito  in  legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 1, comma 1;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive  modificazioni,  articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;
 decreto   legislativo   30 marzo   2001,  n.  165,  e  successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
 decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159;
 legge  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, art. 132;
 legge  regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22;
 legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;
 legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;
 legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52;
 legge  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;
 legge   regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia  n.  7/2000, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis, 22-terties, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32;
 legge  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14,  articoli  2,  3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  23,  27, 28, 29, 30, 33, 36, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del presidente della regione  5 giugno  2003,  n. 0165/II Pres., per le parti strettamente collegate;
 legge  regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;
 legge  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;
 legge  regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;
 legge  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69;
 legge  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28;
 legge  regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11;
 contratto collettivo di lavoro del personale del comparto regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;
 contratto  collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998-2001 - area non dirigenziale - art. 14, commi 5 e 6;
 contratto  collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1994-1997 - area dirigenziale - art. 4, commi 4 e 5;
 decreto  del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.;
 decreto  del  presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Per  la  realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente  ordinanza,  fatta eccezione per quanto previsto all'art. 7, comma  2,  e  all'art.  8,  comma 4,  si  provvede  con  le  economie rivenienti  dalle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  ai sensi delle ordinanze di protezione civile n.  2451  del  1996,  n. 2516 del 1997, n. 2861 del 1998, n. 2974 del 1999,  n.  3110  del  2001, nonche' con gli articoli 4, comma 10 e 5, della  legge  n. 677 del 1996, e articoli 5, 6 e 7 della legge n. 226 del 1999, quantificate in Euro 20.457.252,15.
 2.  Il  Commissario  delegato,  d'intesa  con  la  regione,  per la realizzazione   degli  interventi  urgenti  previsti  dalla  presente ordinanza  e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul  bilancio  regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo  28 marzo  2000,  n.  76,  ed  alle relative disposizioni normative   regionali,   nonche'   ulteriori   e   diverse  fonti  di finanziamento regionali, comunitarie e statali.
 3.   I   contributi   di   cui   alla  presente  ordinanza  saranno proporzionalmente  ridotti  in relazione alla reale consistenza delle risorse finanziarie disponibili.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Relativamente alle emergenze in atto, al fine di perseguire con la  massima  urgenza  il  rafforzamento delle strutture di protezione civile  necessario  a  soddisfare  le straordinarie esigenze connesse alle  finalita'  di  messa  in  sicurezza  del territorio mediante la realizzazione  delle  relative opere di ripristino e degli interventi di  prevenzione  del  rischio idrogeologico, il personale comunque in servizio   presso   la   protezione  civile  della  regione  autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  e  gia'  impiegato  in  attivita' volte alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione puo'  essere  autorizzato,  ove  ne  ricorrano condizioni di assoluta necessita', a prestare servizio presso la medesima protezione civile, fino  al  completamento  delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio  regionale  e  alla prevenzione del rischio idrogeologico, conseguenti  all'evento  calamitoso  di  cui alla presente ordinanza, anche   in   deroga   ai  limiti  percentuali  di  utilizzo  rispetto all'organico   regionale,   stabiliti  dall'art.  10,  comma  1,  del contratto   collettivo   di  lavoro  stato  giuridico  del  personale regionale 1998-2001, area non dirigenziale.
 2.  Gli  oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo  dell'1,5%, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6; l'eventuale eccedenza sara' posta a carico del fondo regionale per la  protezione  civile,  di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64.
 3.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 1 il Commissario delegato,  in  relazione  alla  situazione  emergenziale  di cui alla presente  ordinanza puo' autorizzare il personale regionale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di  70  ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6.
 4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle  organizzazioni  di  volontariato  impiegate  in occasione degli eventi  in  premessa,  nonche'  al rimborso degli oneri sostenuti dai datori  di  lavoro  dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro  autonomo.  Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato  d'emergenza  il  commissario  delegato predispone entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni  dalla  scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica   al  dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato  di avanzamento  dei  programmi,  evidenziando  e motivando gli eventuali scostamenti  e  indicando  le  misure  che  si intendono adottare per ricondurre  la  realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  il  Capo  del  dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro  nell'ordinario  con  il  compito  di  esaminare e valutare i documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
 3.  La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2,  e'  stabilita  dal Capo del dipartimento della protezione civile, utilizzando  personale in servizio presso il dipartimento stesso. Per le  medesime  finalita'  il  Capo  del  dipartimento della protezione civile  e'  inoltre  autorizzato  a stipulare fino a tre contratti di collaborazione  coordinata  e  continuativa,  con  personale estraneo all'amministrazione,  determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di due unita' anche  appartenente  a  pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.
 4.  Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il dipartimento della  protezione  civile, un programma di attivita' sperimentali nel campo  delle  metodologie  di verifica e quantificazione dei danni da realizzare,   con   il   supporto  del  consorzio  universitario  per l'ingegneria  nelle  assicurazioni,  attraverso  il  ricorso a periti assicurativi.
 5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 febbraio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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