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| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2006 |  | Linee  guida  per  la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie  radioattive  e  fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto  legislativo  17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;
 Visto   il   decreto-legge   7 settembre   2001   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in particolare l'art. 5, comma 4-ter;
 Visto   il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  recante «Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107;
 Visto   il  decreto  legislativo  17 marzo  1992,  n.  230  recante «Attuazione    delle    direttive   89/618/Euratom,   90/641/Euratom, 92/3/Euratom  e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» e, in particolare, l'art. 125;
 Ritenuto,  pertanto,  necessario  dare  compiuta attuazione a detto art. 125;
 Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  unificata  nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2006;
 Decreta:
 In  considerazione  di quanto esposto in premessa sono approvate le allegate  linee  guida per la predisposizione della pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 febbraio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  | LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO  1995, N. 230 - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI.
 
 1. Premessa.
 L'art.  125  deI  decreto  legislativo n. 230/1995 dispone che il Dipartimento  della  protezione  civile  stabilisca  le  modalita' di applicazione  delle norme del capo X del predetto decreto legislativo al trasporto di materie radioattive e fissili.
 In  attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonche' dell'art.  5,  comma  4-ter del decreto-legge n. 343/2001 convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 401/2001, si delineano di seguito le  procedure  che  i  soggetti  competenti  dovranno  seguire per la redazione   del  piano  di  emergenza  per  fronteggiare  gli  eventi derivanti dal verificarsi del rischio connesso al predetto trasporto. 2. Campo di applicazione.
 Le  presenti  linee  guida  stabiliscono i casi e le modalita' di applicazione del capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni e si applicano al trasporto di materie  fissili  in qualsiasi quantita' ed al trasporto di materiali radioattivi  contenenti  radionuclidi  la  cui  attivita' specifica o totale   supera   i   valori   della   tavola  I,  sezione  IV  della regolamentazione  dell'Agenzia  internazionale  per l'energia atomica (AIEA)  per  il  trasporto  di  materie  radioattive,  recepita nella normativa  nazionale.  Per  quanto  concerne  la individuazione delle definizioni  valide  ai  fini  delle  presenti  linee guida si rinvia all'allegato 1. 3. Pianificazione di emergenza.
 La   pianificazione   di  emergenza  assolve  alla  finalita'  di assicurare  la  protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi  derivanti  da  una emergenza nucleare o radiologica. In tale ambito, pertanto, la pianificazione di emergenza verra' predisposta a livello sia nazionale sia provinciale.
 Pertanto,  ha valore fondamentale, per entrambi i livelli, sia la corretta  individuazione  e  prefigurazione degli scenari di rischio, sia  la  individuazione  dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel  corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.
 Rilievo   non   secondario  assume,  inoltre,  la  tempistica  di realizzazione   della   pianificazione   di   emergenza,  atteso  che quest'ultima  e'  volta  a salvaguardare interessi fondamentali, alla cui  tutela  e'  preposta  la  funzione  di  protezione civile, quali l'integrita'  della  vita  umana,  dell'ambiente,  dei  beni  e degli insediamenti.
 In  tale  contesto,  percio', il presente documento si propone di individuare  anche  una  tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani di emergenza che assume una valenza programmatoria peculiare ai fini  della  salvaguardia  dei  predetti  beni e per corrispondere in pieno  alle  esigenze  di  tutela  delle  popolazione  potenzialmente interessata dalla tipologia di rischio in questione.
 La  previsione  in questione, in altri termini, e' funzionale per avviare  lo  sviluppo di «best practices» e, quindi, la nascita di un percorso  virtuoso e di collaborazione tra le diverse amministrazioni preposte  alla  pianificazione  di  emergenza  che  sia  in  grado di condurre,   percio',   al   migliore  risultato  possibile  in  tempi apprezzabilmente brevi. 3.1. Pianificazione di emergenza nazionale.
 La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della protezione  civile,  includera',  entro  sei mesi dal ricevimento del rapporto  tecnico di cui al punto 4, nel piano nazionale di emergenza di  cui  all'art. 121 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive  modifiche e integrazioni, le misure protettive necessarie per assicurare la protezione della popolazione e dei beni nel caso di incidenti   che   avvengano   nel  corso  del  trasporto  di  materie radioattive   o   fissili   le   cui  conseguenze  attese  non  siano fronteggiabili  in  ambito provinciale attraverso i piani provinciali di emergenza.
 Tale  piano  e  le  sue integrazioni verranno trasmessi ad ognuna delle    amministrazioni,   anche   territoriali,   coinvolte   nella pianificazione   di   emergenza   e  dalle  stesse,  in  un  percorso discendente,  dovra'  essere  portato  a  conoscenza, per gli aspetti d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.
 La  sezione  specifica  di  cui sopra riportera', quali requisiti minimi,  le  procedure  di attivazione delle autorita' competenti, la catena  di  comando  e  controllo  per la gestione dell'emergenza, la procedura   di   diffusione   delle  informazioni  tra  le  autorita' coinvolte,  i  termini e le modalita' dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva e  di  emergenza,  della  popolazione, le norme di comportamento e di protezione,  le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di  irraggiamento  che  di  contaminazione, nonche' la costituzione e l'aggiornamento    professionale   di   apposite   squadre   speciali d'intervento  assicurando che in esse siano presenti professionalita' altamente specializzate nel campo sanitario.
 La  specifica  sezione  del  piano nazionale verra' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 Le  autorita'  competenti  sono  a  chiamate  a  dare  la massima diffusione,  ove  possibile,  ai contenuti del predetto piano ed alle funzioni attribuite ai soggetti coinvolti. 3.2. Pianificazione di emergenza provinciale.
 Il  prefetto  competente,  per  assicurare  la  protezione  della popolazione  e  dei  beni  dagli  effetti  dannosi  derivanti  da  un incidente  che avvenga nel corso del trasporto di materie radioattive o  di  materie fissili predispone o aggiorna, sulla base del rapporto tecnico di cui al paragrafo successivo, un apposito piano provinciale di  emergenza  d'intesa  con  la  regione o con la provincia autonoma interessata,  nelle sue componenti di protezione civile e sanita'; le medesime   amministrazioni  regionali  ovvero  le  province  autonome interessate  provvedono  al  rilascio  dell'intesa  dianzi richiamata sentite  le  amministrazioni  locali  interessate. Detto piano dovra' prevedere  l'insieme  coordinato  delle eventuali misure da adottare, con  la gradualita' che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle  conseguenze  dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti  e  delle  amministrazioni  chiamate  ad  intervenire, delle strutture,  degli  equipaggiamenti  e della strumentazione necessari, nonche'  definire  le  relative  procedure  d'intervento  secondo  la struttura ed i contenuti riportati nell'allegato 2.
 Il  prefetto,  successivamente  all'approvazione, trasmettera' il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione  civile,  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della difesa civile, nonche'  a  tutti  gli  enti  ed  alle amministrazioni interessate, e provvedera'  tempestivamente  a  porre  in  essere  ogni  adempimento necessario   per  assicurarne  l'attuazione  in  caso  di  emergenza, garantendone   l'integrazione   e   l'armonizzazione   con  le  altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio.
 Qualora, poi, si possa prevedere l'estensione a piu' province del rischio  in  esame, tale piano di emergenza dovra' essere predisposto contemporaneamente  per  ciascuna provincia con le medesime modalita' previste  nel presente paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.
 Tale  piano  stabilisce,  altresi', le modalita' operative per la definizione  e  la  diffusione  delle  informazioni di cui al punto 5 delle presenti linee guida.
 L'allegato  2  del  presente  documento fornisce l'indicazione di dettaglio  del contenuto tecnico del piano di emergenza. In ogni caso e  con particolare riferimento agli scenari identificati e analizzati nel  rapporto  tecnico  di cui al punto 4, il piano di emergenza deve individuare   lo   schema   generale  di  attuazione,  gli  obiettivi fondamentali  di sicurezza e di protezione da perseguire esplicitando la   normativa   nazionale   e   internazionale   di  riferimento  in correlazione  con  la  pianificazione  di emergenza; nel piano devono altresi'  essere  individuati  i  livelli  di  responsabilita'  delle amministrazioni  coinvolte  in  relazione  allo schema sommario delle azioni  da  attuare  durante  le  emergenze. Una parte specifica deve essere   riservata   alla   individuazione   della  strumentazione  e dell'equipaggiamento  minimo  indispensabile  per  gli  interventi da attuare durante le emergenze.
 Il  prefetto  predispone  il piano di emergenza avvalendosi di un comitato  misto  composto da rappresentanti delle strutture operative di protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n.   225,   nonche'  della  regione  e  degli  enti  territorialmente interessati.
 Sono  chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti designati  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della   protezione   civile   e   dall'agenzia   per   la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
 Il  piano  di  emergenza  deve  essere  riesaminato  in  caso  di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al presente documento e,  in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti  sopravvenuti  nelle  circostanze precedentemente valutate, fra   le   quali  assumono  peculiare  rilevanza  l'ambiente  fisico, demografico  e  le  modalita'  per l'impiego dei mezzi previsti, allo scopo  di  adeguarlo  alle  mutate  esigenze  della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.
 Gli  aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure esposte nel presente documento.
 La  presente  fase  dovra'  concludersi  entro centottanta giorni dalla   ricezione   del   rapporto  tecnico  da  parte  del  prefetto competente. 3.3. Pianificazione  di  emergenza  provinciale  per  il trasporto di combustibile irraggiato.
 Il  prefetto  competente  per territorio predispone uno specifico piano   di  emergenza  in  relazione  al  trasporto  di  combustibile irraggiato.   Tale   tipologia   di  pianificazione  dovra'  avere  a fondamento un apposito rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato all'esecuzione del trasporto in esame.
 Il piano di emergenza di cui al presente paragrafo ed il rapporto tecnico  saranno redatti secondo le modalita' previste dalle presenti linee guida. 4. Rapporto tecnico.
 Per   la   redazione   del  piano  di  emergenza  assume  valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.
 Tale  rapporto  verra' predisposto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
 Il rapporto tecnico dovra' recare i seguenti elementi:
 a) l'esposizione analitica, per ciascuna modalita' di trasporto (via  mare,  aereo,  su  strada  e  ferroviario),  delle  presumibili condizioni  ambientali  pericolose  per  la popolazione e per i beni, derivanti  dai  singoli  incidenti  nel  corso  del trasporto e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
 b) la  descrizione  dei mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione  della  radioattivita' nell'ambiente circostante all'area dell'incidente  nel  corso  del  trasporto, e delle loro modalita' di impiego;
 c) gli    incidenti    le    cui   conseguenze   attese   siano circoscrivibili  nell'ambito  provinciale o interprovinciale e quelli che   eventualmente   debbano  richiedere  misure  protettive  su  un territorio piu' ampio.
 Il   predetto  rapporto  viene  sottoposto  dall'agenzia  per  la protezione  dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici alla commissione tecnica  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Successivamente,  il rapporto  tecnico, munito del parere della commissione tecnica, viene trasmesso  dall'agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi   tecnici  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento  della  protezione  civile,  che  lo  invia  ai prefetti competenti   per   territorio   per   la  predisposizione  dei  piani provinciali di emergenza.
 Alfine di avviare il processo virtuoso di cui al punto precedente la  fase  in  esame  dovrebbe  concludersi  in  un periodo massimo di centottanta  giorni  decorrenti  dalla data di redazione del rapporto tecnico.
 Per  il trasporto del combustibile irraggiato il rapporto tecnico predisposto  dal trasportatore autorizzato dovra' dallo stesso essere trasmesso all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
 La  predetta agenzia, successivamente all'acquisizione del parere tecnico  della commissione di cui all'art. 9, del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, trasmettera'    il   rapporto   al   prefetto   competente   per   la predisposizione   del  relativo  piano  di  emergenza  inerente  allo specifico trasporto. 5. Informazione alla popolazione.
 La    popolazione   effettivamente   interessata   dall'emergenza radiologica  in  caso  di  incidente  nel  corso  del trasporto viene immediatamente   informata  sui  fatti  relativi  all'emergenza,  sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.
 In   particolare  vengono  fornite  in  modo  rapido  e  ripetuto informazioni riguardanti:
 a) la   sopravvenuta   emergenza   e,   in  base  alle  notizie disponibili,   le  sue  caratteristiche:  tipo,  origine,  portata  e prevedibile evoluzione;
 b) le  disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
 c) le  autorita'  e  le  strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni,  consiglio,  assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.
 Le  predette  informazioni  sono integrate, in funzione del tempo disponibile,  con  richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattivita' e sugli effetti sull'essere umano e sull'ambiente.
 Informazioni  specifiche  sono rivolte a particolari gruppi della popolazione,  in relazione alla loro attivita', funzione ed eventuali responsabilita'  nei  riguardi  della collettivita', nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.
 I  soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica dovuta ad incidente nel trasporto,  devono  ricevere  un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata  sui  rischi  che l'intervento puo' comportare per la loro salute  e  sulle  precauzioni  da  prendere;  dette informazioni sono completate  con  notizie  particolareggiate  in  funzione del caso in concreto verificatosi.
 Il  piano  di informazione deve indicare l'autorita' responsabile della  diffusione  delle  informazioni,  i  mezzi di diffusione delle informazioni  e  le  modalita' di revisione e aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione. 6. Attuazione del piano provinciale di emergenza.
 Il  piano provinciale di emergenza e le misure protettive vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 In  ogni  caso  il trasportatore autorizzato ha l'obbligo di dare immediata  comunicazione  al  prefetto  ed al Comando provinciale dei vigili  del  fuoco  di qualsiasi incidente avvenuto durante ogni fase del trasporto che comporti pericolo per la pubblica incolumita' e per i  beni,  indicando  le  misure adottate per contenerlo e comunicando ogni  altro  dato  tecnico  per l'attuazione del piano provinciale di emergenza, specificando l'entita' prevedibile dell'incidente. Per gli incidenti  occorsi  in  ambito portuale il trasportatore e' tenuto ad effettuare  la  predetta  comunicazione anche all'autorita' marittima territorialmente competente.
 Ricevuta  la  comunicazione, il prefetto attiva immediatamente la regione  o  la  provincia  autonoma e gli enti locali interessati, il Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco,  il competente Comando militare  territoriale,  nonche'  gli  organi  del Servizio sanitario nazionale,  dell'agenzia  regionale  per la protezione dell'ambiente, dell'ufficio   di   sanita'  marittima  e  dell'autorita'  marittima, competenti per territorio.
 Il  prefetto  informa  immediatamente la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  - Dipartimento della protezione civile ed il Ministero dell'interno  -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico  e  della  difesa civile, nonche' il presidente della giunta regionale e l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
 Il  prefetto  avvia  le  azioni previste dal piano provinciale di emergenza,  oppure,  se  ne  sussistono  le condizioni, quelle di cui all'art.  121, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni.
 Al  Comando  provinciale dei vigili del fuoco spetta l'attuazione dei  primi  interventi  di  soccorso  tecnico urgente nell'ambito del piano di emergenza.
 Nel  caso  in  cui  si  preveda  che  il pericolo per la pubblica incolumita'  o  il  danno  alle  cose  possa  estendersi  a  province limitrofe,  il  prefetto  ne da' immediato avviso agli altri prefetti interessati   ed   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della protezione civile. 7. Esercitazioni.
 Il   prefetto,   nell'ambito   delle   proprie  competenze,  deve effettuare   esercitazioni   periodiche   al   fine   di   verificare l'adeguatezza  del  piano  di  emergenza  provinciale  e dei relativi strumenti di attuazione. 8. Comunicazioni alle autorita'.
 I  trasportatori  autorizzati  hanno  l'obbligo  di comunicazione preventiva  al  prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed  alla  azienda  sanitaria  locale  dei  luoghi  di  partenza  e di destinazione del trasporto, quando si verifichino i seguenti casi:
 a) spedizioni di materie fissili;
 b) spedizioni  di materiali radioattivi in imballaggi di tipo A la  cui attivita' complessiva per spedizione e' > 3 A1 (materie sotto forma  speciale) oppure > 3 A2 (materie sotto altra forma), dove A1 e A2  sono  i  quantitativi massimi ammessi in un imballaggio di tipo A secondo   la   regolamentazione  internazionale  AIEA  e  secondo  la normativa nazionale per il trasporto aereo e ferroviario;
 c) spedizioni  di materiali radioattivi in imballaggi di tipo B la cui attivita' complessiva per spedizione e' > 30 A1 (materie sotto forma speciale) o > 30 A2 (materie sotto altra forma).
 Nel   caso   di  spedizioni  comprendenti  piu'  radioisotopi,  i quantitativi  massimi  corrispondenti  ai  valori  3  A1 o 3 A2 ed ai valori  30  A1  o  30  A2  devono  essere  calcolati,  ai  fini della comunicazione  preventiva  di  cui  sopra,  con la procedura prevista dalla  regolamentazione  internazionale  AIEA  e secondo la normativa nazionale per il trasporto aereo e ferroviario.
 Per  i trasporti via mare la predetta comunicazione dovra' essere effettuata  anche nei confronti dell'autorita' marittima del porto di partenza e del porto di arrivo.
 In  ogni  caso  la comunicazione preventiva deve pervenire almeno quindici giorni prima della data di spedizione e deve includere:
 informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio;
 nome    e   caratteristiche   chimico-fisiche   delle   materie radioattive o delle materie nucleari trasportate;
 attivita' massima e quantita' in massa.
 Nel  caso  di  spedizioni  internazionali  l'obbligo  di notifica preventiva  dovra'  essere  adempiuto nei confronti del prefetto, del comando  provinciale  dei  vigili del fuoco e della azienda sanitaria locale   del  luogo  di  partenza  del  trasporto.  Per  i  trasporti internazionali  via  mare  la  predetta  comunicazione  dovra' essere effettuata  anche nei confronti dell'autorita' marittima del porto di partenza.
 La tabella dei valori di A1 e A2 per tutti i radionuclidi, di cui alla  regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi recepita  nella  normativa  italiana  con decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  2 settembre 2003, n. 160, fa parte integrante del presente documento di linee guida.
 |  |  |  | Allegato 1 DEFINIZIONI
 Ai  fini  dell'applicazione delle presenti linee guida valgono le seguenti definizioni:
 a) materiale   radioattivo:   si  intende  qualsiasi  materiale contenente  radionuclidi  nel  quale  sia  l'attivita'  specifica che l'attivita'  totale  trasportata  superano  i  valori della tavola I, sezione  IV  della  regolamentazione AIEA per il trasporto di materie radioattive;
 b) attivita' specifica: si intende l'attivita' del radionuclide per  unita'  di massa del nuclide stesso. L'attivita' specifica di un materiale  nel  quale  il  radionuclide  e'  distribuito  in  maniera uniforme e' l'attivita' per unita' di massa del materiale;
 c) materiale  radioattivo  sotto  forma speciale: si intende il materiale  radioattivo  solido  non  disperdibile, oppure una capsula metallica contenente materiale radioattivo;
 d) combustibile   irraggiato:  materia  fissile  sottoposta  ad irraggiamento  in impianti nucleari di potenza o in reattori nucleari di ricerca;
 e) materia fissile: sostanza contenente uranio-233, uranio-235, plutonio-238, plutonio 239, plutonio-241 o una qualsiasi combinazione di questi nuclidi. Non sono compresi in questa definizione:
 l'uranio naturale o l'uranio impoverito non irraggiato;
 l'uranio    naturale   o   l'uranio   impoverito   irraggiato esclusivamente in reattori termici;
 f) trasportatore:     ogni     persona,     organizzazione    o amministrazione   statale   che  gestisce  il  trasporto  di  materie radioattive o nucleari con qualunque mezzo di trasporto;
 g) trasporto:  attivita'  comprendente tutte le operazioni e le condizioni   associate   coinvolgenti   il   movimento  di  materiale radioattivo  inclusi la preparazione, la consegna, il caricamento, il trasporto,  l'immagazzinamento  in  transito,  lo  scaricamento ed il ricevimento alla destinazione finale del materiale radioattivo;
 h) incidente nel corso del trasporto: evento imprevisto durante ogni  fase  del  trasporto  tale  da  comportare  danni al sistema di contenimento o al materiale trasportato e tale da comportare, per una o  piu'  persone,  possibili dosi superiori ai limiti previsti per la popolazione   dal   decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230  e successive modifiche e integrazioni;
 i) imballaggio:   l'insieme   dei   componenti   necessari  per racchiudere completamente i contenuti radioattivi;
 j) sistema    di   contenimento:   l'insieme   dei   componenti dell'imballaggio  indicati dal progettista come atti ad assicurare il confinamento  della  materia  radioattiva  o  fissile  nel  corso del trasporto;
 k) collo:   si  intende  l'imballaggio  con  i  suoi  contenuti radioattivi, cosi' come presentato per il trasporto;
 l) A1  e  A2: valori limite di attivita' per ogni radionuclide, contenuti  nella  tavola  IV  della  «Regolamentazione  AIEA  per  il trasporto di materiale radioattivo»;
 m) collo  di  tipo  A: e' un imballaggio o un contenitore merci contenente  un'attivita'  fino  ad  A1  se  si  tratta  di  materiale radioattivo  sotto  forma  speciale,  o  fino  ad  A2 se si tratta di materiale radioattivo non sotto forma speciale;
 n) collo  di  tipo  B: e' un imballaggio o un contenitore merci contenente  un'attivita'  superiore  ad A1, se si tratta di materiale radioattivo  sotto  forma speciale, o superiore ad A2 se si tratta di materiale radioattivo non sotto forma speciale.
 |  |  |  | Allegato 2 CONTENUTO DEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
 Parte generale:
 premessa,  con  l'elenco  della  normativa  di  riferimento, la descrizione  della situazione locale che giustifica la pianificazione di emergenza, le misure cautelative previste in via ordinaria;
 obiettivi della pianificazione;
 presupposti  tecnici  della  pianificazione, con la sintesi del documento tecnico di riferimento della pianificazione.
 Lineamenti della pianificazione:
 le  misure  generali  e  gli  interventi  previsti  in  caso di emergenza, eventualmente suddivisi per livelli progressivi di azione, da  sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo punto c);
 le  autorita'  interessate  al  piano,  il sistema di comando e controllo, le responsabilita';
 i sistemi di telecomunicazione.
 Modello d'intervento:
 la  procedura  di  attivazione  del  piano  con  la descrizione analitica  delle  prime  azioni da parte delle autorita' responsabili della  gestione  dell'emergenza  al  momento dell'evento, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;
 la  procedura  di scambio delle informazioni con la descrizione analitica  del  meccanismo  di  scambio  delle  informazioni  tra  le autorita'  responsabili  della  gestione  dell'emergenza, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;
 i  piani  particolareggiati  delle  amministrazioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione di emergenza;
 il piano di informazione alla popolazione.
 Allegati  al  piano  di  emergenza:  quali  documenti  tecnici di riferimento,   cartografia   di  inquadramento  e  dati  territoriali dell'area  interessata  dall'applicazione del piano; tra gli allegati devono figurare almeno i seguenti documenti:
 documento di riferimento dei presupposti tecnici per il piano di emergenza;
 livelli  di  intervento per emergenze radiologiche e nucleari ex   decreto   legislativo   17 marzo   1995,  n.  230  e  successive modificazioni e integrazioni;
 dati   territoriali,   demografici,   patrimonio  agricolo  e zootecnico dell'area di riferimento;
 schema di diramazione dell'allarme;
 schema del flusso delle informazioni;
 carta      topografica     del     territorio     interessato dall'applicazione del piano di emergenza;
 elenco telefonico di reperibilita'.
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