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| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 2 febbraio 2006 |  | Procedure  per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'autorita'. (Deliberazione n. 63/06/CONS) |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella  sua  riunione  di  Consiglio  del  1° febbraio  2006  ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 2 febbraio 2006;
 Vista  la  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-bis, comma 3;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 Vista  la  legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera g);
 Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
 Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di finanza, del 15 luglio 2002;
 Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra  l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione centrale  per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e  dell'immigrazione  del  Dipartimento della pubblica sicurezza, del 10 febbraio 2003;
 Vista la delibera n. 436/03/CONS del 17 dicembre 2003, con la quale sono state individuate le modalita' di esercizio del potere ispettivo dell'Autorita' previsto dalle norme di settore;
 Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato  con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del   21 dicembre   2005   recante   «Modifiche  ed  integrazioni  al regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006, ed, in particolare,  l'art.  19  «Servizio ispettivo e registro» e l'art. 31 «Definizione delle procedure»;
 Considerato  che  le  disposizioni di cui alla suddetta delibera n. 506/05/CONS entrano in vigore dal 1° febbraio 2006;
 Udita  la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 1.   Ai   fini   dello   svolgimento   delle   funzioni  attribuite all'Autorita'   in  virtu'  delle  leggi  vigenti,  l'Autorita'  puo' procedere  ad  ispezioni  presso  le  sedi  dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni. Il Consiglio puo' approvare un programma di  ispezioni  sistematiche  al  fine di verificare l'applicazione di specifiche norme o l'attuazione di delibere dell'Autorita'.
 2. I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal dirigente  preposto  all'ufficio  competente del Servizio ispettivo e registro  di  procedere  alle  ispezioni, esercitano i loro poteri su presentazione    di   un   atto   scritto   che   precisi   l'oggetto dell'accertamento  e  le  sanzioni  per  il rifiuto, l'omissione o il ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni  ed esibire  documenti  richiesti  nel  corso dell'ispezione, nonche' nel caso  in  cui  siano  fornite  informazioni  ed esibiti documenti non veritieri.  Il  personale  ispettivo  consegna altresi' la «carta dei diritti»,   acclusa  in  allegato  alla  presente  delibera,  recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si puo' avvalere il soggetto ispezionato.
 3.  In  ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di  omissione,  ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni previste dall'art.   1,   comma  30,  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249, l'opposizione:
 a) di   vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza  imposti  da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
 b) di  esigenze  di  autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
 c) di  esigenze  di  tutela  del segreto aziendale o industriale, salvo  i  casi  in  cui  l'Autorita'  riconosca  particolari esigenze segnalate al riguardo.
 4.   Per   documento  si  intende  ogni  rappresentazione  grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto  di  atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita'   e  rappresentativita'  dell'autore  del  documento, nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
 5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
 a) accedere  a  tutti  i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto  nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi  di  residenza o di domicilio estranei all'attivita' aziendale oggetto dell'indagine;
 b) controllare i documenti di cui al comma 4;
 c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
 d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
 6.  Nel  corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere  da  consulenti  di  propria  fiducia,  senza  tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
 7.  Di  tutta  l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione, con particolare  riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo verbale.
 8.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  ispettiva  l'Autorita' puo' avvalersi  della collaborazione dei militari della Guardia di finanza e  degli  appartenenti  alla  Polizia  postale e delle comunicazioni, anche   secondo  convenzioni  all'uopo  previste,  e  puo'  agire  in collaborazione  con  gli  ispettori  della  Societa' italiana per gli editori  e  autori. Tali soggetti agiscono con le facolta' e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  E'  approvata,  nel  testo  allegato alla presente delibera, la «carta  dei  diritti»,  recante  l'indicazione  dei  diritti  e delle garanzie  di  cui  si  puo' avvalere il soggetto che e' sottoposto ad ispezione.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nel  Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
 Roma, 2 febbraio 2006
 
 Il presidente
 Calabrò Il commissario relatore
 Sortino
 |  |  |  | Allegato Carta dei diritti
 1.  Il  personale incaricato dell'ispezione, prima di procedere a qualunque  operazione,  e'  tenuto  a  qualificarsi, rendendo nota la propria  identita' mediante l'esibizione di un documento di identita' /  tessera  di riconoscimento e dell'ordine di ispezione sottoscritto dal direttore dell'ufficio dal quale dipende.
 2.  Il  personale ispettivo e' tenuto a dichiarare immediatamente qualsivoglia  situazione  che  risulti incompatibile (es. rapporti di parentela  o  di  affinita'  con  il  soggetto  ispezionato)  con  lo svolgimento dell'attivita' ispettiva.
 3.  Il  personale  ispettivo  deve  informare l'ispezionato delle ragioni che giustificano l'accesso e dell'oggetto che lo riguarda.
 4.  L'ispezione  comporta  la  permanenza del personale ispettivo presso  la  sede  del  soggetto ispezionato per il tempo strettamente necessario  al compimento dell'attivita' ispettiva e, comunque, anche nei  casi  di  particolare  complessita' dell'indagine, le operazioni ispettive  non  dovranno  essere  protratte  oltre  il  tempo tecnico strettamente necessario.
 5.  Il  personale  ispettivo  e' tenuto al segreto in relazione a tutti  i  dati  ed  a  tutte  le  notizie  di  cui viene a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal regolamento.
 6.   L'ispezionato   deve   consentire   l'accesso  al  personale incaricato dell'ispezione, mettendo a disposizione di quest'ultimo la documentazione  richiesta e facilitando anche le ricerche documentali nell'ambito  dei  propri locali. Il rifiuto dell'esibizione (anche la semplice  dichiarazione  di  non  possedere)  di  libri contabili, di registri,  di scritture o del documento richiesto comporta la mancata utilizzabilita' a favore dell'ispezionato. Nel corso delle operazioni di  ispezione  il  soggetto  ispezionato  puo'  farsi assistere da un professionista  di  sua fiducia. L'assenza di tale professionista non e'  ostativa  alla prosecuzione dell'attivita' ispettiva ne' alla sua validita'.
 7.  Il  personale ispettivo deve verbalizzare tutte le operazioni eseguite, nonche' le domande rivolte alla parte, le risposte ricevute con  eventuali  osservazioni, omettendo ogni sorta di interpretazione personale sul contenuto delle dichiarazioni rese. Il processo verbale contiene le indicazioni relative a eventuali irregolarita' rilevate e le   motivazioni  in  ordine  alle  conclusioni  cui  l'ispettore  e' pervenuto  nonche'  le deduzioni della parte. In particolare, al fine di  garantire  una  cognizione  precisa  e  circostanziata dei fatti, nonche'  per assicurare la piu' efficace difesa possibile al soggetto ispezionato,  il  processo  verbale deve essere completo dei seguenti dati:
 tempo e luogo dell'ispezione;
 generalita' e qualifica del verbalizzante;
 generalita' e residenza del soggetto ispezionato;
 descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 norme violate ed elementi di prova acquisiti;
 eventuali dichiarazioni del soggetto ispezionato;
 sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto ispezionato.
 8.  Del verbale di ispezione deve essere data puntuale lettura al soggetto  ispezionato  che,  inoltre,  ha  diritto  ad  averne copia. Dell'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, informazioni o a  sottoscrivere  le  dichiarazioni  rese dovra' essere dato atto nel relativo  processo  verbale. Il personale incaricato puo' chiedere al soggetto  da ispezionare di esibire i verbali rilasciati nel corso di eventuali precedenti ispezioni.
 9.  L'ispezionato,  ove ritenga che il personale incaricato abbia svolto  l'ispezione  con  modalita'  non  conformi  alla  legge, puo' rivolgersi segnalando, verbalmente o per iscritto, tali irregolarita' al direttore dell'ufficio che ha autorizzato l'ispezione.
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