Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 19 gennaio 2006 |
Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 34/06/CONS). |
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L'AUTORITA'
NELLA sua riunione di Consiglio del 19 gennaio 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
VISTA 1a delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
VISTA 1a delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell' 11 luglio 2005;
VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTA la delibera n. 117/05/CONS del 16 febbraio 2005, recante "Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 12 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 marzo 2005, n. 61;
SENTITA, in data 13 aprile 2005 la societa' Telecom Italia S.p.A.;
SENTITE, in data 14 aprile 2005, in audizione congiunta, le societa' Albacom S.p.A., Tiscali Italia Srl e Wind Telecomunicazioni S.p.A;
SENTITA, in data 14 aprile 2005 la societa' Fastweb S.p.A;
SENTITA, in data 14 aprile 2005 l'Associazione Italiana Internet Providers;
SENTITE, in data 14 aprile 2005, in audizione congiunta, le societa' Tele 2 Italia S.p.A. e Welcome Italia S.p.A;
VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;
CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 117/05/CONS, le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera ed il relativo allegato Bl contenente i Service Level Agreements da applicarsi ai contratti di interconnessione per i servizi di banda larga all'ingrosso;
CONSIDERATA l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato B2 al presente provvedimento;
VISTO il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 11 novembre 2005, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (Mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data 29 settembre 2005 e trasmesso all'AGCM in data 4 ottobre 2005;
CONSIDERATO che l'AGCM condivide la scelta di ricomprendere in un unico mercato, in ragione di un sufficiente grado di fungibilita', i servizi di accesso a banda larga offerti su diversi portanti trasmissivi (rete in rame, fibra ottica, trasmissioni satellitari) e di ricondurre ad un mercato distinto i servizi di unbundling del local loop, in ragione del non sufficiente grado di sostituibilita' fra questi ultimi ed i servizi di bitstream access di livello 1;
CONSIDERATO che l'AGCM concorda con l'Autorita' nell'individuazione di un unico mercato geografico dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di ampiezza nazionale, rilevando che anche qualora la disponibilita' di infrastrutture alternative consentisse la definizione di mercati rilevanti distinti dal punto di vista geografico, cio' risulterebbe al momento ininfluente in quanto le analisi a disposizione consentono di individuare una posizione dominante in capo a Telecom Italia anche in ambiti territoriali piu' ristretti rispetto all'intero territorio italiano;
CONSIDERATO che l'AGCM condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorita' in merito all'assenza di condizioni di concorrenza effettiva e all'identificazione in capo a Telecom Italia di un significativo potere di mercato nell'offerta dei servizi in questione, in ragione della rilevanza e dell'evoluzione delle quote di mercato detenute da Telecom Italia, nonche' delle elevate barriere all'ingresso e dei vantaggi assoluti di costo detenuti da Telecom Italia;
CONSIDERATO che l'AGCM condivide l'approccio regolamentare dell'Autorita', secondo il quale la definizione delle condizioni economiche dei servizi intermedi di accesso a banda larga debba basarsi sul principio dell'orientamento al costo, superando il metodo attualmente applicato del retail minus, al fine di garantire la traslazione sui prezzi all'utenza finale delle efficienze tecniche derivanti dall'innovazione e di prevenire l'adozione di strategie escludenti fondate su pratiche di sussidi incrociati;
VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2005) D/205970 del 3 novembre 2005 relativa allo schema di provvedimento concernente "Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (Mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data 29 settembre 2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 3 ottobre 2005;
CONSIDERATO che la Commissione Europea, pur sollevando alcune perplessita' circa l'inclusione dell'accesso satellitare nel mercato, sia per l'approccio della sostituibilita' indiretta adottato dall'Autorita' - che non si focalizzerebbe sufficientemente sulla sostituibilita' fra inputs a livello wholesale - sia per l'assenza di una dimostrazione puntuale dell'equivalenza fra accesso wholesale tramite offerte di servizi xDSL e tramite offerte di servizi satellitari e di evidenza atta a supportare che queste ultime non si configurano come offerte di pura rivendita, escluse dal perimetro del mercato, tuttavia ritiene che l'esclusione dei servizi di accesso satellitari dal mercato rilevante, non mutando le conclusioni dell'analisi del significativo potere di mercato, non rilevi ai fini dell'analisi;
CONSIDERATO che la Commissione Europea conclude che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorita' puo' adottare la decisone finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;
RITENUTO opportuno precisare che per garantire la verifica del minus applicato per le offerte wholesale, permangono in capo a Telecom Italia, fino all'approvazione dell'offerta di riferimento per i servizi bitstream, gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 della delibera 6/03/CIR relativi alla comunicazione delle offerte x-DSL all'ingrosso ed alla determinazione delle condizioni di offerta dei servizi x-DSL all'ingrosso;
CONSIDERATO che i lavori del tavolo tecnico di cui all'art. 14 del presente provvedimento sono volti a definire gli aspetti tecnici, economici e contabili dei servizi bitstream, e che pertanto tutti gli operatori partecipanti potranno apportare qualsiasi contributo ritenuto utile ad approfondire tali aspetti;
UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorita'; DELIBERA Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a. Servizio bitstream (o di flusso numerico): servizio consistente nella fornitura da parte dell'operatore di accesso della rete telefonica pubblica fissa della capacita' trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o ISP che vuole offrire il servizio a banda larga all'utente finale. b. DSLAM: l'elemento di commutazione e multiplazione presente nella centrale di stadio di linea che implementa le tecniche trasmissive xDSL sulle linee di accesso in rame. Per la tecnologia HDSL e per gli accessi in fibra ottica sono previsti nella centrale di stadio di linea apparati trasmissivi separati e dedicati; c. Parent switch: il primo elemento di commutazione dati, in tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui i DSLAM e gli apparati di commutazione e multiplazione in centrale di stadio di linea sono interconnessi; d. Distant switch: l'elemento di commutazione dati, in tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui sono direttamente interconnessi piu' parent switch. e. Servizio di trasporto di backhaul: il servizio di trasporto dati tra gli apparati di commutazione e multiplazione presenti nelle centrali di stadio di linea ed il parent switch di pertinenza; f. Servizio di trasporto tra parent switch e distant switch: il servizio di trasporto dei dati raccolti ad un parent switch sino al nodo distant switch di pertinenza; g. Servizio di trasporto metropolitano: il servizio di trasporto dei dati tra due parent switch direttamente interconnessi o tra un nodo parent switch ed un distant switch in una medesima area metropolitana; h. Virtual Circuit (VC): circuito virtuale della rete ATM; esso e' caratterizzato da una classe di servizio (UBR, ABR senza congestione, VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda massima, minima e dichiarata (PCR, MCR, SBR); i. Virtual Path (VP): percorso virtuale della rete ATM; esso racchiude diverse migliaia di VC ed e' caratterizzato dai medesimi parametri tecnici del VC. j. CVP (o servizio di canale virtuale permanente): la fornitura di un flusso di dati trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente e la rete dell'operatore entrante che Telecom Italia e' tenuta a fornire agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, societa' controllate, controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL; k. Multi-Protocol Label switching (MPLS): tecnologia che consente di integrare informazioni di livello 2 del protocollo ISO/OSI circa lo stato di rete, quali - ad esempio - larghezza di banda, latenza ed utilizzazione, nel livello 3 (IP), al fine di migliorare e semplificare lo scambio di pacchetti IP. |
| Art. 2
Identificazione del mercato rilevante e degli operatori aventi significativo potere di mercato
1. L'Autorita' adotta l'analisi di mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, svolta tenendo in massima considerazione la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche e le Linee Direttrici, ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Il testo dell'analisi di mercato e' riportato nell'allegato A e nell'allegato B1 alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
3. L'analisi di impatto della regolamentazione e' riportata nell'allegato B2 alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
4. L'Autorita' definisce il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso come la domanda e l'offerta di connettivita' su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia satellitare.
5. Il mercato di cui al precedente comma 4 ha dimensione nazionale.
6. Nel mercato nazionale dell'accesso a banda larga all'ingrosso si registrano ancora condizioni di concorrenza insufficiente.
7. L'operatore Telecom Italia S.p.A. detiene un significativo potere di mercato nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, ai sensi dell'art. 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche e quindi notificato, in tale mercato, ai sensi dell'art. 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche. |
| Art. 3
Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete, ai sensi dell'art. 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che consiste nell'obbligo di offerta di servizi bitstream su rame e fibra ottica.
2. Telecom Italia garantisce l'interconnessione agli apparati di multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM) attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato (full unbundling e shared access) ed ai nodi di commutazione della rete di trasporto (parent switch, distant switch, nodo remoto IP level), indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o IP).
3. Telecom Italia fornisce l'interconnessione secondo le modalita' tecniche consentite dai propri apparati di rete e fornisce l'accesso a tutte le caratteristiche e le funzionalita' di configurazione, di data-rate, di sistemi di gestione e di interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete.
4. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream indipendentemente dalla finalita' d'uso che l'operatore richiedente intende farne e, in particolare, anche su linee non attive o prive di un contratto di accesso da parte dell'utente finale.
5. Le linee guida per l'implementazione di dettaglio degli obblighi in materia di accesso e di uso delle risorse di rete di cui al presente articolo, sono riportate al capo III della presente delibera. |
| Art. 4
Obbligo di non discriminazione
1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di non discriminazione, ai sensi dell'art. 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Telecom Italia, nella fornitura del servizio bitstream, applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle societa' ad essa collegate o da essa controllate.
3. Telecom Italia, ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1 comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, adotta adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi bitstream, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A tal fine, Telecom Italia garantisce che il personale incaricato della gestione dei servizi all'ingrosso sia diverso dal personale delle divisioni commerciali, che le divisioni commerciali non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi intermedi di Telecom Italia, che le divisioni preposte alla fornitura dei servizi all'ingrosso trattino le richieste di attivazione, disattivazione e ripristino dei servizi bitstream da parte degli operatori alternativi in modo uniforme ed indistinguibile rispetto alle medesime richieste di servizi avanzate dalle proprie divisioni commerciali.
4. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi bitstream, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle societa' ad essa collegate o da essa controllate.
5. Telecom Italia garantisce nel mercato all'ingrosso tempi di provisioning e assurance migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio.
6. Telecom Italia fornisce servizi bitstream mediante l'impiego delle tecnologie di accesso a banda larga che offre alle proprie divisioni commerciali, a societa' collegate o controllate per la predisposizione di servizi a livello retail.
7. Telecom Italia fornisce servizi bitstream mediante l'impiego delle tecnologie di trasporto dati che essa stessa impiega nei servizi rivolti alle proprie divisioni commerciali, a societa' collegate o controllate per la predisposizione di servizi a livello retail.
8. Telecom Italia prevede che le modalita' di provisioning ed assurance del servizio bitstream siano differenziate in SLA base e SLA premium tali da permettere agli operatori alternativi di replicare l'intera gamma di servizi finali che TI offre ai propri clienti residenziali ed ai propri clienti affari.
9. Le linee guida per l'implementazione dell'obbligo di non discriminazione sono riportate al capo III della presente delibera. |
| Art. 5
Obbligo di trasparenza
1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di trasparenza, ai sensi dell'art. 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Telecom Italia pubblica, con validita' annuale, l'offerta di riferimento relativa all'anno successivo. L'offerta di riferimento include idonei Service Level Agreement, differenziati in SLA base e SLA premium, ed e' sottoposta all'approvazione dell' Autorita'.
3. L'offerta di riferimento presenta l'elenco dei punti di interconnessione per l'accesso al servizio bitstream per ciascun livello di interconnessione.
4. L'offerta di riferimento presenta le condizioni economiche, tecniche e di fornitura dettagliate e disaggregate per ciascun servizio, evidenziando almeno gli elementi della rete di accesso, gli elementi relativi al DSLAM, nonche' gli elementi relativi ai circuiti di backhauling, al servizio di trasporto tra nodi ed alle porte di accesso ai nodi.
5. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, l'Offerta di riferimento prevede il servizio di trasporto tra parent switch e distant switch di pertinenza.
6. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, l'offerta di riferimento prevede, in tutte le aree metropolitane ove siano presenti piu' nodi di raccolta, il servizio di trasporto tra parent switch diversi o tra parent switch e distant switch nell'area metropolitana.
7. L'offerta di riferimento prevede che le condizioni economiche delle componenti di accesso siano differenziate nel caso di linee i cui costi siano gia' ricoperti dal canone di abbonamento telefonico dell'utente finale e di linee non attive o fornite in assenza di canone.
8. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia, sulla base di quanto indicato dall'Autorita', predispone SLA contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning e assurance per ciascun elemento del servizio e degli standard di qualita' adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
9. L'offerta di riferimento ed i relativi SLA sono formulati secondo le linee guida di cui al capo III del presente provvedimento.
10. Telecom Italia puo' proporre l'aggiornamento dell'offerta di riferimento con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto all'entrata in vigore prevista. L'offerta e' soggetta ad approvazione da parte dell'Autorita'. |
| Art. 6
Obbligo di separazione contabile
1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di separazione contabile ai sensi dell'art. 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. La contabilita' regolatoria reca il conto economico e lo stato patrimoniale di ciascun servizio bitstream fornito internamente ed esternamente. 3. Telecom Italia, nella propria contabilita' regolatoria, da' evidenza separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per la fornitura di servizi bitstream per gli aggregati regolatori di trasporto ed accesso. Per tali aggregati regolatori, Telecom Italia introduce un conto economico ed uno stato patrimoniale specifici per la fornitura di servizi bitstream che presentino, per ciascun centro di costo, il dettaglio dei costi del capitale e dei costi operativi, questi ultimi disaggregati in quota di ammortamento e quota dei costi di struttura. I conti economici forniscono evidenza di tutti gli oneri di cessione interna (transfer charge) tra i diversi aggregati regolatori ed i relativi ricavi interni, nonche' degli oneri e ricavi relativi ai servizi ceduti esternamente.
4. Ricavi ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati sulla base dei prezzi dell'offerta di riferimento, delle quantita' e delle caratteristiche dei beni acquisiti o ceduti.
5. In associazione a ciascun conto economico per la fornitura dei servizi bitstream, Telecom Italia introduce un prospetto di dettaglio che riporta, in modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge, le quantita' e le tipologie dei beni ceduti o acquistati dalle altre divisioni e dagli altri operatori, con un livello di dettaglio che permetta la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento e la parita' di trattamento tra divisioni commerciali ed operatori concorrenti.
6. Le linee guida circa le metodologie relative alla separazione contabile sono riportate al capo III della presente delibera. |
| Art. 7
Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi
1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi ai sensi dell'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. I prezzi dei servizi bitstream di cui al successivo comma 3 sono valutati, nel rispetto del principio di parita' di trattamento interno-esterno, a partire dai dati di contabilita' regolatoria, sulla base dei costi pertinenti ai servizi erogati e della remunerazione del capitale investito fissata dall'Autorita'.
3. I servizi per i quali Telecom Italia dovra' presentare offerte orientate ai costi sono: a. Servizi bitstream con interconnessione al DSLAM, limitatamente ai siti di centrale non ancora aperti ai servizi di accesso disaggregato; b. Servizi bitstream con interconnessione al parent switch; c. Servizi di trasporto metropolitano tra nodi parent switch;
4. La contabilita' dei costi include il dettaglio dei costi delle componenti di rete impiegate nei servizi dati, disaggregati per componente, dettagliati almeno in costi operativi, ammortamenti e costi del capitale, nonche' delle diverse quantita' prodotte relative a ciascun componente.
5. Per ciascun componente del servizio che viene offerto in diverse modalita', la contabilita' reca evidenza delle quantita' prodotte al fine di permettere la valutazione dei costi unitari secondo ciascuna modalita' di offerta.
6. Le linee guida relative al controllo dei prezzi ed alla contabilita' dei costi sono riportate al capo III della presente delibera. |
| Art. 8
Linee guida per l'implementazione degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream ai seguenti livelli di rete: a) agli apparati di multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM), limitatamente ai siti in cui non sono attualmente disponibili i servizi di accesso disaggregato; b) ai nodi di commutazione della rete di trasporto Parent Switch; c) ai nodi di commutazione della rete di trasporto Distant Switch; d) ai nodi remoti IP Level. 2. Nell'ambito dell'interconnessione al DSLAM, Telecom Italia fornisce la disponibilita' di accessi singoli, consentendo l'impiego di tutte le caratteristiche tecniche disponibili negli apparati, in termini di velocita', di tecnologia di accesso, (ADSL, ADSL2, SHDL, NxSHDL, ecc.), di porte di backhauling (ATM e Gigabit Ethernet), e di numero di VP e VC aperti. In tutti gli stadi di linea ove vi siano risorse ed apparati disponibili, Telecom Italia fornisce l'accesso agli apparati trasmissivi HDSL ed SDH fino alla velocita' di 155Mbps.
3. Con riferimento alle sole tecnologie HDSL ed SDH, Telecom Italia, qualora richiesto dall'operatore interconnesso, fornisce gli apparati terminali relativi alla sede del cliente.
4. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia consente all'operatore alternativo di definire la propria configurazione, purche' tecnicamente possibile, per i VP ed i VC ad essi relativi con riferimento alla loro aggregazione e dimensionamento, al numero di VC per accesso, al numero di VC per VP ed al numero di VP per porta. In ciascun nodo di commutazione, Telecom Italia rende possibile sia dedicare ciascun VP ad un singolo accesso, sia aggregare diversi VP in un VP di raccolta. Telecom Italia, inoltre, consente agli operatori interconnessi di decidere il numero e la configurazione dei VC nei singoli VP.
5. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia rende disponibili le classi di servizio supportate dai propri apparati e specificamente le classi UBR, ABR senza notifica di congestione (UBR+), ABR, VBR-rt e CBR.
6. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia permette la configurazione dei VP e dei VC con qualsiasi rapporto tra banda di picco e banda minima/sostenibile ammessi dai propri apparati e consente all'operatore richiedente il loro dimensionamento in tutte le tratte di trasporto coinvolte dal servizio.
7. L'interconnessione ai nodi di commutazione, ai DSLAM ed agli apparati negli stadi di linea, avviene mediante l'utilizzo dei medesimi flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di regolamentazione. Telecom Italia mette in atto ogni previsione utile alla condivisione dei flussi e delle porte degli apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di obbligo d'offerta.
8. Telecom Italia predispone un sistema automatizzato di gestione del provisioning e dell'assurance che permetta agli operatori acquirenti il servizio bitstream di gestire la fornitura, i cambi di configurazione, la migrazione degli utenti tra differenti operatori senza disservizi per gli utenti e la gestione delle penali. Telecom Italia fornisce, inoltre, i meccanismi di monitoraggio del grado di servizio, al fine di permettere le normali attivita' di adeguamento dei dimensionamenti di rete da parte degli operatori alternativi.
9. Nell'ambito dell'interconnessione al DSLAM, Telecom Italia consente la configurazione delle singole schede di accesso e di backhauling prevedendo meccanismi automatizzati di gestione.
10. Telecom Italia prevede per il servizio bitstream tutte le metodologie di accesso previste per i servizi CVP, nonche' tutte le tecnologie e velocita' di accesso impiegate nei propri servizi finali. |
| Art. 9
Linee guida per l'implementazione dell'obbligo di non discriminazione
1. Con riferimento al tempo di provisioning, Telecom Italia garantisce che gli SLA del servizio bitstream prevedano tempi di consegna di almeno 4 giorni inferiori rispetto ai tempi previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte del mercato al dettaglio.
2. Telecom Italia prevede che i tempi di fornitura, di assurance ed i tempi di disponibilita' siano espressi in termini di giorni di calendario ed ore effettive e che le penali per singolo circuito siano definite in modo proporzionale al canone ed al numero di giorni o ore di ritardo o disservizio.
3. Con riferimento alle durate contrattuali, Telecom Italia prevede per le componenti di accesso del servizio durate contrattuali equivalenti a quelle previste nei contratti per i propri servizi di accesso in banda larga.
4. Telecom Italia indica specifiche procedure di disattivazione del servizio, secondo tempistiche coerenti con il principio di parita' di trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura progressiva su base temporale.
5. Telecom Italia comunica all'Autorita' su base semestrale adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilita' di tutti i servizi bitstream, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali. Tale reportistica indica almeno i tempi medi ed il 95° percentile dei tempi effettivamente forniti riportando le relative modalita' di calcolo, i tempi previsti nelle offerte di servizi intermedi e garantiti internamente alle divisioni commerciali ed evidenzia in modo disaggregato le diverse tipologie di SLA (base o premium) e di servizio finale.
6. Al fine di verificare le condizioni di offerta dei servizi bitstream, Telecom Italia comunica all'Autorita' le condizioni tecniche (inclusi gli SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna offerta al dettaglio di servizi a banda larga, nonche' i costi delle componenti impiantistiche e commerciali aggiuntive rispetto al servizio bitstream regolamentato. In particolare, Telecom Italia, contestualmente all'avvio della commercializzazione, fornisce evidenza disaggregata dei servizi aggiuntivi (ad es. apparati forniti gratuitamente, spazi web, caselle di posta elettronica, accesso gratuito a servizi a pagamento, accesso a servizi riservati alla clientela) e dei costi non pertinenti, tra cui quelli di seguito elencati: - marketing; - pubblicita'; - rete di vendita diretta e indiretta; - fatturazione; - rischio insolvenza; - assistenza clienti; - infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse nei servizi all'ingrosso, inclusivi dei costi di manutenzione.
7. Telecom Italia formula lo SLA base a partire dalle condizioni di cui all'allegato B1.
8. I prezzi relativi alle prestazioni opzionali di SLA premium sono orientati ai costi sulla base delle evidenze contabili relative ai costi aggiuntivi di fornitura rispetto a quelli sostenuti per la fornitura del servizio base.
9. Telecom Italia prevede negli SLA premium, a condizioni orientate al costo, soluzioni tecniche che consentano il raggiungimento di tempi garantiti di disponibilita' annua degli accessi bitstream tali da rispondere alle esigenze della clientela, inclusa quella non residenziale.
10. Telecom Italia, su indicazione dell'operatore richiedente, prevede, negli SLA premium, modalita' di attivazione sincronizzata e di gestione unificata dei guasti e della fatturazione relativamente a differenti sedi-cliente.
11. Telecom Italia formula specifiche procedure per la gestione della migrazione di un cliente finale da un fornitore ad un altro, atte a minimizzare il disservizio all'utenza finale ed a garantire uguali opportunita' competitive tra gli operatori nel mercato a valle. Tali procedure prevedono: a) che la richiesta di migrazione sia comunicata dal cliente finale all'operatore verso cui intende migrare (di seguito "recipient"); b) che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione a Telecom Italia; c) che Telecom Italia comunichi detta richiesta all'operatore che cede il cliente (di seguito "donating"); d) che nel caso il cliente abbia attivi servizi bitstream con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 10 giorni dalla data di comunicazione all'operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio; e) che nel caso il cliente abbia attivi servizi di accesso disaggregato (full unbundling o shared access) con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 20 giorni dalla data di comunicazione all' operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio; f) che la procedura di disattivazione sia interrotta dall'operatore donating qualora quest'ultimo, effettuate le proprie verifiche con il cliente finale, comunichi la volonta' di quest'ultimo di non recedere dal servizio; g) che Telecom Italia dia evidenza al recipient della eventuale interruzione della procedura di migrazione; h) che, allo scadere del termine di cui ai punti d) ed e), in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del donating, Telecom Italia esegua e notifichi l'avvenuta operazione di migrazione sia al donating che al recipient; i) che i termini di cui ai punti d) ed e) non si applichino qualora l'operatore donating sia Telecom Italia, essendo le verifiche amministrative gia' previste nel processo di attivazione dei servizi.
12. Qualora l'operatore donating sia diverso da Telecom Italia ed impieghi servizi di accesso disaggregato, la richiesta reca le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente; b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione del servizio bitstream; c) indicazione dell'operatore donor e data di sottoscrizione del contratto con quest' ultimo; d) data richiesta per la disattivazione del servizio.
13. Telecom Italia non discrimina fra richieste relative ad apparati terminali presso gli utenti finali e quelle di tipo tradizionale ed apparati di tipo Radio-LAN. |
| Art. 10
Linee guida per l'implementazione dell'obbligo di trasparenza
1. Nell'offerta di riferimento Telecom Italia pubblica: a) le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso, prevedendo l'interconnessione al DSLAM, limitatamente ai siti in cui non sono disponibili i servizi di accesso disaggregato, al parent switch, al distant switch ed ai nodi remoti IP managed; b) l'elenco esaustivo e la localizzazione dei DSLAM della propria rete, indicando il modello e caratteristiche degli apparati DSLAM presenti in ciascun sito, le tecnologie di accesso e di backhauling disponibili al singolo DSLAM, le caratteristiche delle porte di backhauling disponibili e le configurazioni ammesse, con riferimento a velocita' e tecnologia di accesso ed alla configurazione dei circuiti; c) dettagliate informazioni relative all'ubicazione, alla topologia di interconnessione ed al livello gerarchico di tutti gli switch ATM delle proprie reti, distinguendo i parent switch dai distant switch; d) le condizioni economiche disaggregate relative a ciascun elemento componente il servizio bitstream, inclusive degli elementi di accesso, di quelli relativi agli apparati DSLAM, dei circuiti di backhauling, del servizio di trasporto tra nodi e delle porte di accesso ai nodi; e) le condizioni economiche per la quota di accesso differenziate per le linee gia' ripagate dal canone di abbonamento telefonico dell'utente finale e per le linee non attive o fornite in assenza di canone; f) le modalita' di configurazione e di fornitura della banda ATM con riferimento alle singole tratte di trasporto e di backhauling, al dimensionamento ed alla aggregazione dei VP e dei VC, al numero dei circuiti per porta, al numero di VP per VC ed alle classi di servizio.
2. Telecom Italia pubblica un Service Level Agreement base e Service Level Agreement premium tali da consentire la replicabilita' dell'intera gamma di servizi finali che TI offre ai propri clienti residenziali ed ai propri clienti affari. In particolare: a) ciascuna componente di rete sottoposta ad offerta e' corredata da adeguati SLA e penali relativamente alle condizioni di provisioning, assurance, disponibilita' annua, tasso di errata attivazione; b) le modalita' di gestione di provisioning prevedono la notifica agli operatori alternativi della data di rilascio degli accessi con un preavviso di almeno 3 giorni, a fine di permettere a questi ultimi di predisporre i propri sistemi e le proprie attivita'; c) i sistemi informatizzati di provisioning ed assurance del servizio bitstream recano traccia di tutte le tempistiche relative alle attivita' richieste, permettendo agli operatori alternativi di verificare il rispetto degli SLA ed il pagamento delle penali associate; d) i sistemi di assurance mantengono traccia delle singole comunicazioni, del referente di Telecom Italia, delle causali di guasto individuate e delle tempistiche di lavorazione; e) i sistemi informatizzati di provisioning ed assurance del servizio bitstream prevedono una sezione dedicata alla migrazione dei clienti finali tra operatori alternativi. |
| Art. 11
Linee guida per l'implementazione dell'obbligo di separazione contabile
1. L'aggregato trasporto comprende le componenti di rete relative alla tratta stadio di linea - primo nodo ATM/IP (estremi inclusi), includendo, tra l'altro, gli apparati di accesso pertinenti al servizio bitstream, nonche' le interfacce e gli adattatori al nodo di consegna.
2. La divisione trasporto fornisce servizi bitstream, sulla base del principio di non discriminazione, alle altre divisioni di Telecom Italia ed agli operatori interconnessi, utilizzando i servizi della divisione accesso per le componenti di rete di pertinenza di quest'ultima, valutati sulla base di transfer charge; i costi di trasferimento interno di tali ultimi servizi sono definiti sulla base del principio di parita' di trattamento interno-esterno.
3. Il conto economico della divisione trasporto per i servizi bitstream da' evidenza separata dei ricavi provenienti dalle divisioni commerciali, disaggregati per tipologia di servizio al dettaglio, dei ricavi da altre divisioni di Telecom Italia che fanno uso di tale servizio intermedio con finalita' diverse dalla fornitura di capacita' agli utenti finali (quali, ad esempio per raccordi Radio-LAN, ecc.) e dei ricavi da altri operatori. Il conto economico deve dare evidenza di tutti gli oneri di cessione interna (transfer charge) verso la rete di accesso relativi alle componenti di servizio di pertinenza di quest'ultima.
4. Il conto economico dell'aggregato trasporto per i servizi bitstream da' evidenza disaggregata degli ammortamenti relativi alle portanti ed agli apparati trasmissivi allocati pro quota al trasporto ATM ed IP, agli apparati di commutazione ATM ed IP, ai DSLAM, agli spazi nelle centrali e negli stadi di linea allocati pro quota ai singoli apparati.
5. Lo stato patrimoniale dell'aggregato trasporto per i servizi bitstream evidenzia le immobilizzazioni alle quali i summenzionati ammortamenti sono riferiti.
6. L'aggregato accesso comprende gli apparati collocati nei punti terminali di rete.
7. Il conto economico per la componente di accesso dei servizi bitstream da' evidenza dei ricavi provenienti dalle altre divisioni di Telecom Italia distinti secondo le medesime articolazioni previste per l'aggregato Trasporto. Il conto economico riporta il dettaglio degli ammortamenti relativi a portanti in rame ed in fibra.
8. Lo stato patrimoniale per la componente di accesso dei servizi bitstream riporta, oltre al valore delle immobilizzazioni cui i suddetti ammortamenti sono riferiti, il dettaglio dell'attivo circolante e delle passivita' relative alla fornitura dei servizi bitstream. |
| Art. 12
Linee guida per l'implementazione degli obblighi in materia di controllo dei prezzi
1. Nel caso in cui l'utente finale corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico, il prezzo della componente relativa alla rete d'accesso dei servizi bitstream di cui al precedente Art. 7, comma 3, punti 1 e 2 e' formulato in base al principio dell'orientamento al costo in relazione alle sole componenti di rete non remunerate dal canone telefonico.
2. Nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico o perche' il servizio bitstream viene richiesto su linea non attiva, o perche' il servizio di accesso telefonico al dettaglio viene cessato dall'utente finale successivamente all'attivazione del servizio bitstream, il prezzo della componente relativa alla rete di accesso remunerata dal canone telefonico, viene corrisposto a Telecom Italia dall'operatore alternativo e valutato sulla base della metodologia del retail minus, a partire dal canone di Telecom Italia per l'accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicita' e rete di vendita), i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti) ed i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate.
3. Limitatamente al periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento e l'approvazione dell'offerta di riferimento, Telecom Italia prevede che il valore del minus per le offerte wholesale non possa essere fissato in misura inferiore al 30%.
4. Limitatamente al medesimo periodo di cui al comma precedente ed al fine di permettere la verifica del minus applicato per le offerte wholesale, Telecom Italia e' tenuta a comunicare per iscritto all'Autorita' le condizioni tecniche (inclusi gli SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna nuova offerta al dettaglio ed all'ingrosso di servizi a banda larga. La comunicazione delle offerte al dettaglio ed all'ingrosso avviene secondo tutte le modalita' ed i tempi previsti dagli articoli 1 e 2 della delibera 6/03/CIR. L'Autorita' verifichera' caso per caso, sulla base della documentazione prodotta da Telecom Italia, la correttezza del minus applicato. |
| Art. 13
Linee guida per l'implementazione degli obblighi in materia di contabilita' dei costi
1. La contabilita' regolatoria dell'aggregato accesso individua per i servizi forniti su rame, centri di costo comuni a tutte le tipologie di accesso (quali, ad esempio, cavi, scavi, armadi, pozzetti, attivita' di gestione ordinarie ecc.) e centri di costo diretti specifici alla singola tecnologia di accesso. I costi di gestione e manutenzione devono essere attribuiti ad una voce di costo di gestione da ripartire su tutte le linee attive a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Analogamente, la contabilita' regolatoria riporta centri di costo comuni a tutti i servizi forniti su fibra e centri di costo specifici alle singola velocita' di accesso in SDH.
2. Ai fini del calcolo del costo unitario per singola coppia, i costi comuni relativi alla rete di accesso (apparati, portanti ed attivita' di fornitura), sono attribuiti sulla base del criterio FDC, sul totale delle coppie domandate internamente e da operatori terzi per qualsiasi tecnologia di accesso. La contabilita' da' evidenza dettagliata del numero di coppie impiegate per ciascuna tecnologia di accesso.
3. I prezzi delle componenti di accesso dei servizi bitstream sono ottenuti a partire dai costi unitari cosi' individuati, sulla base di opportuni fattori di utilizzo. Il criterio generale di ripartizione dei costi di accesso sui prezzi dei servizi e' il numero di coppie in rame o in fibra impiegate nella fornitura. Per tutte le tipologie di accesso che prevedono l'impiego contestuale della banda fonica dovra' essere definito un costo nel caso in cui la linea non sia attiva ed un costo nel caso in cui la linea sia gia' impiegata da un utente finale di Telecom Italia. La contabilita' regolatoria deve dare evidenza delle tabelle impiegate nella composizione dei prezzi dei servizi a partire dai costi unitari.
4. Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea non attiva, per ciascuna tecnologia il prezzo e' ottenuto a partire dal canone di abbonamento telefonico residenziale di Telecom Italia, depurato dei costi commerciali ed impiantistici non pertinenti al servizio all'ingrosso. La contabilita' reca evidenza di tali costi, dei criteri di ripartizione sui servizi di accesso e delle metodologie di calcolo del prezzo all'ingrosso a partire dal canone residenziale di Telecom Italia.
5. Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea gia' attiva per il servizio POTS, il prezzo e' solo quello relativo al costo unitario per le attivita' di gestione della specifica tecnologia richiesta.
6. Le voci di costo relative all'aggregato accesso sono classificate in costi di rete di distribuzione, di manutenzione correttiva e di gestione operatori, ciascuna distinta in costi operativi, con il dettaglio della quota di ammortamenti, e capitale impiegato.
7. La contabilita' regolatoria del trasporto individua centri di costi distinti per ogni tipologia di apparato impiegato nella fornitura servizio tra la centrale SL ed il primo nodo ATM o IP di consegna. Si individuano centri di costo separati per portanti ed apparati trasmissivi, attribuiti pro quota a partire dai costi generali delle componenti trasmissive di rete di Telecom Italia.
8. Per le tecnologie HDSL ed SDH, i costi attribuibili ad apparati dedicati al singolo accesso sono computati separatamente ed attribuiti direttamente ai servizi. I costi relativi ad apparati comuni quali ad es. gli ADM sono ripartiti in proporzione alla capacita' fornita su quella totale.
9. I costi comuni relativi alla parte trasmissiva tra stadio di linea e primo nodo ATM/IP, opzionale ed alternativa all'interconnessione diretta al DSLAM, sono ripartiti tra i diversi servizi e le diverse tecnologie.
10. Telecom Italia adotta per la rete di accesso il medesimo tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC) nella fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale (mercato n. 11) di cui alla Raccomandazione 2003/311/EC della Commissione europea relativa ai mercati di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex-ante.
11. Telecom Italia adotta per i costi della rete di trasporto il medesimo WACC applicato per la remunerazione del capitale impegnato nella fornitura di servizi di originazione, terminazione e trasporto delle chiamate nella rete pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10) di cui alla Raccomandazione 2003/311/EC della Commissione europea relativa ai mercati di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex-ante.
12. Telecom Italia adotta per l'aggregato regolatorio trasporto il criterio contabile dei costi correnti (CCA). Il conto economico, lo stato patrimoniale e gli elementi di dettaglio riportano il valore dei costi storici e la colonna dei relativi aggiustamenti CCA. Lo stato patrimoniale riporta il dettaglio dell'attivo circolante e delle passivita' relative alla fornitura del servizio.
13. In linea con quanto previsto per i servizi di unbundling, il criterio contabile adottato per la valorizzazione delle componenti di rete nell'aggregato di accesso e' quello dei costi storici (HCA).
14. Con specifico riguardo alla struttura della contabilita' della di rete di trasporto dati ed alle modalita' di attribuzione dei costi ai servizi, Telecom Italia : a) riporta in una apposita relazione di accompagnamento della contabilita' regolatoria le informazioni sull'ubicazione dei nodi della rete dati, sulla topologia della rete, sul tipo di apparati DSLAM e di commutazione di pacchetto/cella, e sulle caratteristiche tecniche utili all'interconnessione ed all'accesso ai servizi bitstream; b) da' evidenza separata in contabilita' regolatoria dei costi attribuiti a ciascuna tipologia di nodo di commutazione, distinto per tecnologia (IP o ATM) e per livello gerarchico nell'architettura di rete; c) da' evidenza separata in contabilita' regolatoria dei volumi (in Mbyte annui trasmessi e ricevuti) relativi a ciascun elemento di rete individuato nell'architettura di riferimento con riguardo ai costi unitari relativi alle componenti di trasporto dati (portanti ed apparati trasmissivi, nodi di commutazione, porte, elementi di segnalazione ecc.). Analogamente da' evidenza separata, in contabilita' regolatoria, delle somme delle capacita' di picco e minime garantite dei circuiti virtuali (in Mbps) allocate mediamente nell'anno e riferite a ciascun elemento di rete.
15. Per ciascuna componente di costo la contabilita' reca il dettaglio delle quote di ammortamento annuo e del capitale netto impiegato. Al fine di garantire la verifica del calcolo dei prezzi unitari, tutte le grandezze di costo sono riportate in contabilita' con un numero di cifre tale da garantire che il numero di cifre significative dei costi unitari desumibili dagli elementi di dettaglio sia non inferiore a quello impiegato nella formulazione dei prezzi stessi. |
| Art. 14
Fasi per l'implementazione dell'offerta di servizi bitstream
1. Telecom Italia, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, predispone la proposta per l'offerta di servizi bitstream ed i relativi schemi di contabilita' regolatoria, in accordo agli obblighi di cui al capo II e alle linee guida di cui al capo III.
2. L'Autorita', entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, tenuto conto del carattere innovativo dei servizi in questione, avvia un tavolo tecnico con tutti gli operatori, con la finalita' di chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici, economici e contabili propedeutici all'implementazione di servizi bitstream. Gli operatori partecipanti potranno portare all'attenzione del tavolo tecnico qualsiasi contributo afferente le materie oggetto di discussione ritenuto opportuno.
3. In particolare, il tavolo tecnico, che avra' durata non superiore a 60 giorni, sulla base della proposta di Telecom Italia di cui al comma 1 e di eventuali ulteriori contributi, avra' l'obiettivo di: a. precisare i dettagli relativi ai contenuti ed alle modalita' di implementazione dell'offerta bitstream con riferimento, tra l'altro, alle tecnologie di rete impiegate da Telecom Italia; b. analizzare il livello di dettaglio e di completezza degli schemi di contabilita' regolatoria.
4. All'esito dei lavori del tavolo tecnico, l'Autorita' definisce, e comunica a Telecom Italia, gli schemi per la predisposizione dell'offerta di riferimento per i servizi bitstream e della relativa contabilita' regolatoria.
5. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, Telecom Italia pubblica l'offerta di riferimento per i servizi bitstream.
6. L'Autorita' approva con eventuali modifiche l'offerta di riferimento per i servizi bitstream. |
| Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Telecom Italia garantisce la migrazione amministrativa, a titolo non oneroso, dalle attuali offerte di ADSL wholesale e CVP ai servizi bitstream.
2. Telecom Italia fornisce, con cadenza bimestrale, le informazioni necessarie all'Autorita' per il monitoraggio del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, con particolare attenzione agli andamenti delle attivazioni e delle disattivazioni, ed alle migrazioni della clientela finale tra diversi operatori. |
| Art. 16
Disposizioni finali
1. La revisione degli obblighi di cui al Capo II della presente delibera avverra' nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. La presente delibera e' trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea. Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7. La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia s.p.a., ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
Roma, 19 gennaio 2006 IL PRESIDENTE Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE Roberto Napoli Enzo Savarese
Per attestazione di conformita' a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Viola |
| Allegato A alla delibera n. 34/06/CONS IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO DELL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE (MERCATO N. 12 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA)
1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
Quadro di riferimento normativo
1. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
2. Il nuovo quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti: a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" (1); b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" (2); c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso" (3); d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale" (4); e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" (5).
3. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero: a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 2003 (6) (di seguito, la Raccomandazione); b. le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002 (7) (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida); c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003 (8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
4. Il nuovo quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (9) (di seguito, anche il Codice).
5. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l' art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
6. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato (SPM).
7. Il nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo di liberalizzazione dei mercati e' ormai conclusa e sancisce, pertanto, la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust, stabilendo un'analogia tra la definizione di significativo potere di mercato e quella di posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva e' equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilita' di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori" (10). Richiamandosi a tale definizione l'art.14 della direttiva quadro stabilisce che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".
8. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati, richiede che le Autorita' procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio' che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le Autorita' introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
10. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS (12) e n. 453/03/CONS (13). In particolare, viene previsto che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni. Quadro di riferimento regolamentare
11. L'Autorita', sin dalla fine del 1999, ha dedicato una specifica disciplina al mercato dei servizi di accesso ad Internet in banda larga all'ingrosso, configurando tali servizi come forme di accesso speciale alla rete.
12. Il D.P.R. 318 del 1997, che regolava l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni nell'ambito del precedente quadro regolamentare, all'articolo 5, comma 5, disponeva che "ogni organismo che fornisce reti e servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, aveva l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete ed alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche". All'Autorita' veniva attribuito un potere di intervento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete fossero eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producessero benefici per gli utenti, nonche', ove giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi. Tali disposizioni normative hanno portato all'adozione dei provvedimenti da parte dell'Autorita' di seguito riportati.
13. Inizialmente, con delibera 407/99, l'Autorita' ha rilasciato alla societa' Telecom Italia un'autorizzazione provvisoria per la fornitura di servizi all'ingrosso di accesso ad Internet ad alta velocita' basati sull'applicazione della tecnologia ADSL. L'autorizzazione era subordinata al rispetto degli obblighi e vincoli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in ottemperanza al principio di parita' di trattamento, l'offerta del servizio all'ingrosso doveva essere trasparente e non discriminatoria - con riferimento alle modalita' ed ai tempi di fornitura - rispetto a quanto fornito da Telecom Italia alle societa' controllanti, controllate, collegate ed alle proprie divisioni operative, e doveva essere tale da consentire agli operatori di telecomunicazioni di fornire tempestivamente sul mercato finale un servizio di qualita' equivalente e a condizioni concorrenziali. Tale delibera disponeva che Telecom Italia dovesse fornire all'Autorita' una contabilita' separata dei servizi ADSL wholesale offerti alle societa' controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative, nonche' evidenza dei criteri di determinazione delle relative condizioni economiche, disaggregate per componenti. Inoltre, Telecom Italia doveva garantire condizioni generali di Service Level Agreement (SLA) che comprendessero i processi e le modalita' di fornitura del servizio, le modalita' ed i costi di risoluzione dei casi di non immediata attivabilita', le procedure e tempistiche per la segnalazione e la riparazione dei guasti. Eventuali variazioni delle condizioni di fornitura di servizi all'ingrosso in tecnologia ADSL dovevano essere comunicate da Telecom Italia all'Autorita' ed ai soggetti interessati con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dell'avvio della loro commercializzazione. Anche in relazione alle offerte ADSL retail era previsto a carico della societa' un obbligo di preventiva comunicazione nei confronti dell'Autorita', con indicazione e dettagliata descrizione dei relativi costi (tra i quali, in particolare, i costi di commercializzazione dell'offerta e di gestione del cliente). In sede di valutazione delle offerte ADSL retail di Telecom Italia, all'Autorita' era riconosciuta la facolta' di modificare le condizioni relative alla fornitura dei corrispondenti servizi all'ingrosso.
14. Successivamente, nel mese di gennaio 2000, l'Autorita' ha avviato un'attivita' di verifica dei dati forniti da Telecom Italia in ottemperanza alla delibera 407/99, il cui esito ha portato all'introduzione - con la delibera 217/00/CONS - di alcune variazioni alle condizioni economiche ed alle modalita' di provisioning dell'offerta ADSL wholesale. In particolare, la delibera ha previsto che l'abbonamento al servizio telefonico di base di Telecom Italia non fosse vincolante ai fini della fornitura del servizio wholesale ADSL (art. 1, comma 2) e ha imposto che eventuali sconti praticati da Telecom Italia fossero applicati tenendo conto di effettive economie di scala conseguibili nell'offerta del servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e preventivamente comunicati all'Autorita' per le relative valutazioni (art. 2, comma 3).
15. Sempre in seguito all'attivita' di verifica delle offerte DSL presentate da Telecom Italia, l'Autorita' ha inoltre definito, con la delibera 2/00/CIR, alcune linee guida per la fornitura di servizi in tecnologia xDSL. L'art. 5 poneva in capo a Telecom Italia l'obbligo di offrire agli operatori un servizio di accesso logico di tipo "canale virtuale permanente", definito in delibera come un "flusso di dati trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente e la rete dell'operatore entrante", in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL fossero utilizzati per la fornitura di servizi di accesso in banda larga alla clientela finale da parte di proprie divisioni commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti, collegate o consociate. Telecom Italia era tenuta a garantire condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura agli operatori di un servizio di canale virtuale permanente, con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche e qualitative. Per quanto concerne le condizioni economiche, la delibera prevedeva l'applicazione del principio del retail minus, ovvero il prezzo del servizio intermedio doveva essere determinato sottraendo dal prezzo che Telecom Italia praticava alla clientela finale per l'offerta di servizi xDSL i costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicita' e rete di vendita) ed i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti). L'obiettivo dell'intervento regolamentare era quello di evitare che l'incumbent potesse utilizzare la posizione di forza economica goduta nel mercato dell'accesso per effettuare operazioni di pre-emption del mercato della banda larga. Era previsto inoltre un divieto di bundling tra l'offerta del servizio di accesso a banda larga ed altri servizi. In particolare, la delibera disponeva che l'offerta di servizi in tecnologia xDSL alla clientela dovesse essere effettuata da parte di Telecom Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali, di societa' controllate, controllanti, collegate o consociate. Su richiesta dell'Autorita', inoltre, Telecom Italia era tenuta a fornire una relazione in merito alla propria offerta dei servizi in tecnologia xDSL, indicando, per ciascuno dei servizi offerti, le caratteristiche tecniche e le modalita' d'offerta, i prezzi e le diverse tipologie di clientela servita (es. clienti residenziali, imprese, Internet Service Providers, operatori licenziatari).
16. In seguito, nell'ambito di alcuni provvedimenti di valutazione delle offerte wholesale proposte da Telecom Italia, l'Autorita' ha provveduto a dettagliare i principi generali definiti dalla delibera 2/00/CIR ed a introdurre nuove disposizioni di carattere regolamentare.
17. Con la delibera 15/00/CIR, l'Autorita', oltre a specificare le modalita' di fornitura del servizio e di realizzazione di un dettagliato Service Level Agreement, ha definito pari al 30% la percentuale di sconto da applicare nell'offerta all'ingrosso rispetto alla corrispondente offerta al dettaglio, ai fini dell'applicazione del principio del retail minus.
18. Con la delibera 3/01/CIR, invece, l'Autorita' ha esteso agli Internet Service Provider la possibilita' di acquistare servizi di accesso xDSL a condizioni wholesale, al fine di assicurare condizioni non discriminatorie tra OLO ed ISP sul mercato dei servizi intermedi.
19. Occorre peraltro rilevare che le dinamiche di mercato hanno, nel tempo, sostanzialmente modificato il ruolo ed il conseguente approccio regolamentare adottato inizialmente dall'Autorita' in relazione ai servizi xDSL all'ingrosso. Da un lato, i tempi necessari all'effettiva implementazione dei servizi di accesso disaggregato, dall'altro, l'esigenza - anche in condizioni di piena disponibilita' dei servizi di accesso disaggregato - di assicurare agli operatori alternativi strumenti flessibili e meno onerosi per realizzare una capillare copertura del mercato, hanno indotto ad individuare l'esistenza di un rapporto di complementarita' tra il servizio di accesso disaggregato alla rete locale ed i servizi DSL wholesale. Al primo approccio regolamentare, sotteso alle disposizioni della delibera 2/00/CIR, per cui l'offerta di servizi DSL all'ingrosso costituiva uno strumento regolamentare di transizione verso la piena implementazione dell'accesso disaggregato, ne e' seguito un nuovo.
20. Da ultimo, nel 2003, con la delibera 6/03/CIR sono state introdotte importanti novita' di carattere regolamentare al fine di assicurare il rispetto del principio di parita' di trattamento interno-esterno. In primo luogo, al fine di consentire a tutti gli OLO di poter essere presenti tempestivamente sul mercato finale, sono stati introdotti tempi piu' lunghi per l'avvio della commercializzazione di nuove offerte all'ingrosso: il periodo intercorrente tra la comunicazione di una nuova offerta e l'avvio della commercializzazione della stessa e' stato definito pari a 90 giorni. Lo stesso termine e' stato imposto a Telecom Italia in caso di modifica di un'offerta gia' presente sul mercato: solo in caso di modifiche riguardanti esclusivamente le condizioni economiche di offerta, senza variazioni delle caratteristiche tecniche del servizio, e' stato ritenuto sufficiente il termine di 30 giorni. In secondo luogo, sono stati specificati con maggior dettaglio i criteri da seguire nell'applicazione del principio del retail minus per la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta wholesale. L'applicazione di tali criteri - ed in particolare la valutazione relativa ai costi delle ulteriori componenti di rete necessarie per la fornitura del servizio finale da parte degli operatori acquirenti (tipicamente: connettivita' IP) e ai costi dei servizi aggiuntivi forniti gratuitamente da Telecom Italia ai propri clienti, nonche' una riconsiderazione delle spese di marketing effettivamente sostenute da Telecom Italia - ha portato alla definizione di nuovi valori di minus, pari a circa il 50% (47% per le offerte ADSL a 256 Kbit/s e 55% per le offerte ADSL a 640 kbit/s e 1Mbit/s). In terzo luogo, sono state introdotte alcune novita' nelle condizioni tecniche di fornitura del servizio (disponibilita' di servizi ad accesso singolo; possibilita' di gestione e combinazione dei parametri di qualita), finalizzate a rendere piu' agevole l'utilizzo di tale offerta da parte di tutti gli operatori del mercato. Infine, sono stati introdotti specifici obblighi in capo a Telecom Italia da rispettare nella redazione dei SLA, finalizzati ad evitare che il cambio di profilo di offerta wholesale da parte dell'operatore acquirente si risolvesse in un disservizio nei confronti del cliente finale.
21. La delibera 03/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004", all'art. 2, comma 10, ha imposto alla societa' di riformulare le condizioni economiche di offerta del servizio wholesale di Canale Virtuale Permanente, secondo quanto previsto dalle delibere n. 2/00/CIR, n. 15/00/CIR e n. 6/03/CIR. Infatti, come precisato nelle premesse della delibera, l'orientamento al costo dei servizi CVP e' ottenuto applicando il criterio di retail minus introdotto con la delibera n.2/00/CIR e successivamente precisato con le delibere n.15/00/CIR e 6/03/CIR e, pertanto, ogni variazione delle effettive condizioni retail di riferimento comporta l'adeguamento delle condizioni d'offerta del servizio di Canale Virtuale Permanente applicate da Telecom Italia agli operatori. Il Procedimento
22. L'Autorita' ha pubblicato, in data 07/03/2005 sul proprio sito web e in data 15/03/2005 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la proposta di provvedimento relativa al mercato in esame (allegato b alla delibera 117/05/CONS). Ai sensi dell'art. 3 della delibera 453/03/CONS, l'Autorita' ha convocato in audizione le imprese che hanno presentato apposita istanza al fine di illustrare le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento. In particolare, l'Autorita' nei giorni 13 e 14 Aprile 2005 ha audito la societa' Telecom Italia, le societa' Albacom, Tiscali e Wind (congiuntamente), la societa' Fastweb, l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), le societa' Tele 2 e Welcome Italia (congiuntamente). Tutte le societa' appena elencate hanno anche presentato, entro i termini previsti dalla delibera 453/03/CONS, un documento contenente le osservazioni rappresentate in audizione. Il documento presentato dalle societa' Albacom, Tiscali e Wind e' stato anche sottoscritto dalle societa' Atlanet ed Eutelia.
23. Il presente documento integra la proposta di provvedimento di cui all'allegato b della delibera 117/05/CONS (sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, sulla valutazione del significativo potere di mercato e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere) con la sintesi delle osservazioni formulate dagli operatori in sede di consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorita'. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE DEGLI OPERATORI ALLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
24. In questa sezione si espongono le osservazioni di carattere generale alla proposta di provvedimento (allegato b alla delibera 117/05/CONS) formulate dagli operatori durante le audizioni e riportate nei documenti di risposta alla consultazione pubblica. Le risposte ai singoli quesiti contenuti nel documento di consultazione sono riportate nelle sezioni successive.
25. Telecom Italia (di seguito "TI") evidenzia, in primo luogo, alcune supposte incongruenze procedurali e metodologiche della delibera 117/05/CONS. TI, infatti, ritiene che l'Autorita' non possa imporre alcun obbligo ex ante ad alcun operatore presente nel mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio, non avendo avviato alcun procedimento e non avendo effettuato alcuna analisi di tale mercato. In secondo luogo, TI sottolinea che l'analisi effettuata dall'Autorita' e' basata su dati aggiornati al 2003 senza fare previsioni sugli sviluppi futuri del mercato, ovvero senza seguire un approccio forward looking. Infine, TI ritiene che la proposta di provvedimento includa alcuni remedies non proporzionati rispetto al problema concorrenziale da risolvere, come l'imposizione di una modalita' di accesso wholesale al DSLAM, l'obbligo di orientamento al costo per la definizione del prezzo del bitstream access e l'imposizione, in capo a TI, di un'asimmetria nel processo di migrazione del cliente finale dell'accesso broadband da un operatore all'altro, a seconda che l'operatore "cedente" sia TI o un altro operatore.
26. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb - in primo luogo, auspicano l'introduzione nel provvedimento finale di un'apposita sezione recante una chiara ed articolata declinazione degli obblighi imposti a TI. In questa prospettiva, tali operatori chiedono un doppio livello giuridico di intervento: un primo - a livello macro - degli obblighi, il cui mantenimento deve essere garantito fino alla successiva analisi di mercato, ed un secondo - a livello micro - dei rimedi (o condizioni attuative) che, invece, potrebbero variare tra una data analisi di mercato e quella successiva. Tale approccio, a parere degli operatori, avrebbe il fine di evitare l'emergere di continui contenziosi nella fase successiva al completamento delle analisi di mercato e, dunque, di salvaguardare l'ordinaria attivita' regolamentare dell'Autorita' che potrebbe essere vincolata dalla impossibilita' di modificare gli obblighi imposti senza la previa realizzazione di nuove analisi di mercato.
27. In secondo luogo, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - richiedono l'inclusione del mercato al dettaglio dei servizi di accesso dati a banda larga tra i mercati rilevanti suscettibili di una regolamentazione ex ante, per due motivazioni principali. Essi ritengono, innanzitutto, che tale mercato al dettaglio soddisfi esattamente i tre criteri evidenziati dalla Raccomandazione (cd. test triplo) per l'individuazione dei mercati rilevanti e che, pertanto, sia necessario condurre un'analisi del mercato al fine di verificare la presenza o meno di operatori in posizione di dominanza. Inoltre, tali operatori evidenziano che nel precedente quadro regolamentare TI e' stata assoggettata ad alcuni obblighi anche sul mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio. Pertanto, essi ritengono che l'analisi del mercato al dettaglio costituisca un atto dovuto, previsto direttamente dal nuovo quadro regolamentare, ove si prevede che le Autorita' Nazionali di Regolamentazione devono decidere, sulla base dei risultati delle analisi di mercato, se mantenere, modificare o revocare gli obblighi esistenti.
28. Pertanto alla luce delle motivazioni illustrate, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind confidano che l'Autorita' voglia considerare la loro richiesta e che, nel caso rimanga di diverso avviso, confermi - esplicitamente nel provvedimento definitivo - gli obblighi attualmente vigenti, fino allo svolgimento di una nuova analisi di mercato.
29. AIIP, invece, evidenzia che l'analisi svolta nel documento di consultazione prescinde da alcune considerazioni essenziali, strettamente connesse all'esistenza, nei servizi di comunicazione elettronica a banda larga, di notevoli "effetti rete" che possono spingere il mercato non a diventare piu' competitivo ma a concentrarsi sulla rete dell'operatore con il maggior numero di clienti. In particolare, AIIP ritiene che il bitstream non possa ridursi alla sola connettivita' finalizzata a portare il cliente raggiunto dal doppino in rame sulla rete del nuovo entrante, ma deve anche garantire che tale connettivita' abbia la medesima qualita' anche nelle comunicazioni any to any e nei servizi embedded in essa (quali ad esempio videochiamate, etc.). Secondo AIIP, quindi, occorre rafforzare l'analisi sul tema dell'interconnessione tra reti e servizi di connettivita' a banda larga e sul tema dell'interoperabilita' dei servizi embedded in tale connettivita' (cd. "VAS", quali ad esempio, la videochiamata). VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
30. L'Autorita' ritiene che, al momento, non sussistano le condizioni per aprire un procedimento sul mercato della banda larga al dettaglio in quanto, coerentemente con quanto espresso dalla raccomandazione in tema di linee affittate, ritiene che "deve sempre valere la supposizione secondo cui un intervento al livello di mercato all'ingrosso sara' sufficiente per risolvere tutti i problemi che potranno sorgere" (14) anche nel mercato al dettaglio. L'Autorita' ritiene che anche in tema di accesso a banda larga questa previsione sia verificata e che quindi adeguati interventi al livello di mercato all'ingrosso possano garantire la concorrenza effettiva e l'interesse pubblico.
31. Con riferimento alla necessita' di analizzare in chiave prospettica la concorrenzialita' del mercato rilevante, l'Autorita' ha integrato le valutazioni sul significativo potere di mercato con dati piu' recenti nell'ambito della sezione tre, che come sara' evidenziato in seguito, non mutano, e anzi confermano, la sostanza di quanto gia' argomentato con delibera 117/05/CONS.
32. L'Autorita' ritiene che le misure regolamentari proposte, coerentemente con quanto raccomandato dalla Commissione, siano strettamente adeguate e necessarie al conseguimento degli obiettivi della regolamentazione ai sensi dell'art. 8 della Direttiva quadro recepiti all'art. 13 del Codice, ovvero la promozione della concorrenza, lo sviluppo del mercato interno e la promozione degli interessi dei cittadini dell'Unione Europea.
33. L'Autorita' riconosce la necessita' di non vincolare la variazione delle modalita' attuative degli obblighi imposti a valle delle analisi di mercato fino alle successive analisi di mercato, riconoscendo che in tal caso verrebbe introdotto un elemento di rigidita' nell'attivita' regolamentare. A tal fine, l'Autorita' specifichera' nel testo della delibera, nei casi e secondo le modalita' che riterra' opportune, le condizioni attuative di dettaglio che saranno suscettibili di modifica anche in assenza di un'esplicita analisi di mercato.
34. L'Autorita', infine, ritiene che gli effetti di feedback positivo indotti dalle economie di rete nel mercato oggetto d'analisi non siano di rilevanza tale da spingere il mercato verso livelli crescenti di concentrazione. Tali effetti assumono una rilevanza significativa in mancanza di interconnessione fra le reti (nel qual caso il valore attribuito dagli utenti alle reti dei singoli operatori dipendera' dal numero di utenti serviti da ciascuna rete) o, in presenza di interconnessione, nel caso in cui gli operatori ricorrano a strategie di discriminazione dei prezzi sulla base della rete di terminazione. Il mercato oggetto d'analisi non presenta le caratteristiche appena descritte in quanto e' un mercato di servizi di interconnessione ed accesso nel quale, al momento, eventuali pratiche di discriminazione del prezzo sulla base delle reti coinvolte nella comunicazione non sono praticate. L'Autorita', come si vedra' nel seguito, ritiene che l'imposizione di obblighi di accesso e di non discriminazione sia sufficiente a scongiurare fenomeni discriminatori basati sulla qualita' dei servizi e/o su meccanismi di standardizzazione.
2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE Introduzione
35. Secondo quanto previsto dal quadro regolamentare precedentemente in vigore (il c.d. quadro normativo ONP- open network provision - del 1998) non tutti i segmenti dell'industria delle telecomunicazioni soggetti a regolamentazione ex ante rappresentano "mercati" ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. Il nuovo quadro regolamentare si fonda, invece, sul principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.
36. In sintesi, nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato e' quel processo il cui fine ultimo e' di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico - delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.
37. Nell'applicare tale approccio, l'Autorita' riconosce la particolare importanza della valutazione del contesto competitivo in termini prospettici e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione, rispettando, al contempo, il principio di neutralita' tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche alla luce della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il livello di sostituibilita' tra i diversi servizi di comunicazioni elettroniche.
38. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati, e' l'utilizzo del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito, TMI), volto a valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell' offerta (15).
39. Il test viene applicato per stabilire se un contenuto ma significativo incremento non transitorio del prezzo (small but significant non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del mercato - partendo dalla sua definizione piu' restrittiva sia dal punto merceologico che geografico possa spingere i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati appartenenti allo stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista.
40. Salvo casi eccezionali, l'Autorita' applica il test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al 5-10% e il corrispondente periodo nel quale tale variazione si realizza sia pari 18 mesi (cioe', la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato).
41. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida, considera altresi' la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza potenziale e la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre quest'ultima - non richiedendo costi addizionali d'entrata produce una risposta immediata alla variazione del prezzo, alla concorrenza potenziale sono associati costi irrecuperabili di ingresso sul mercato.
42. Una volta identificato il perimetro del mercato nella sua dimensione merceologica, il passo successivo nel processo di definizione dei mercati e' la valutazione della loro dimensione geografica. Secondo la disciplina della concorrenza, il mercato geografico rilevante consiste in un'area in cui le condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in questione e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguerla da aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
43. Per giungere alla definizione di tale area geografica l'Autorita', oltre che ad utilizzare la medesima metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di: a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione; b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere.
44. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo, ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, in quanto caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato - verso condizioni di concorrenza effettiva, e iii) insufficienza dell'applicazione della disciplina antitrust ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorita' analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni - definiti nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza - per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
45. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante non e' necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza. Il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso nella definizione della Commissione
46. L'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea relativa ai mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, per quanto riguarda l'accesso a banda larga all'ingrosso, identifica il seguente mercato rilevante: Servizi all 'ingrosso
(12) Accesso a banda larga all'ingrosso [...]
Questo mercato copre l'accesso a flusso numerico ("bit-stream') che consente la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga ed altri tipi di accesso all'ingrosso forniti mediante altre infrastrutture, ove queste comportino elementi equivalenti all'accesso a flusso numerico. Questo mercato comprende "accesso alla refe e accesso speciale alla rete", di cui all'allegalo I, punto 2 della direttiva quadro, ma non comprende ne' il mercato di cui al punto 11 supra, ne' quello di cui al punto 18.
47. Secondo quanto indicato nella Raccomandazione, dal momento che la domanda di servizi all'ingrosso e' una domanda derivata dalla domanda di servizi finali, la caratterizzazione dei mercati al dettaglio e' logicamente antecedente alla definizione dei mercati all'ingrosso. Pertanto, il punto di partenza per la definizione e l'individuazione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso e' la caratterizzazione del corrispondente mercato al dettaglio nel medesimo arco di tempo. Una volta caratterizzato il mercato al dettaglio, e' possibile definire il mercato rilevante all'ingrosso al fine di verificare la corrispondenza del contesto italiano alla definizione della Commissione.
48. Nel descrivere i mercati al dettaglio per l'accesso ai servizi dati generici, il memorandum esplicativo della Raccomandazione individua tre forme di accesso ad Internet da postazione fissa comunemente disponibili: i) accesso commutato (dial-up); ii) accesso ad ampiezza di banda superiore che utilizza tecnologie DSL (o equivalenti) o modem cavo; iii) accesso dedicato.
49. La Commissione considera "servizi di accesso ad Internet a banda larga" i servizi di accesso ad Internet che consentono una capacita' digitale in entrata per gli utenti finali superiore a 128 Kbit/s. L'ampiezza di banda del servizio fornito puo' essere asimmetrica o simmetrica. In generale, l'accesso dedicato comporta la fornitura di un'ampiezza di banda simmetrica. Descrizione del servizio nel contesto nazionale italiano
50. I servizi oggetto dell'analisi sono i servizi di accesso a banda larga forniti ad operatori di telecomunicazione e/o ad Internet Service Provider (ISP), che consentono a questi ultimi di offrire servizi di accesso a banda larga agli utenti finali, residenziali e non residenziali.
51. Come evidenziato nella Raccomandazione, per garantire ad un utente finale un accesso a banda larga ai servizi dati ed agli altri servizi correlati da una postazione fissa e' necessario, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, disporre di un canale di trasmissione in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni alle velocita' adeguate al servizio richiesto. Pertanto, le imprese che offrono tali servizi agli utenti finali devono possedere, o acquistare all'ingrosso, i canali di trasmissione che le collegano alle postazioni degli utenti finali. Inoltre, come sottolineato dalla stessa Commissione, "per garantire l'arrivo a destinazione dei pacchetti di dati inviati dagli utenti finali e la ricezione del traffico in entrata, le imprese devono concludere gli accordi necessari per consentire la connettivita' con tutti gli altri utenti finali di Internet o per lo meno con le reti di cui si servono".
52. La rete di accesso per la fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga e' costituita dall'insieme delle connessioni che collegano le postazioni degli utenti finali con i nodi di accesso della rete di trasporto dati. La rete di accesso puo' essere realizzata utilizzando il doppino in rame con le tecnologie xDSL, la fibra ottica, il cable modem, la tecnologia satellitare, i circuiti diretti numerici, le tecnologie wireless fisse e quella delle Power Line Communication (PLC).
53. La catena del valore e la topologia delle reti di accesso e di trasporto coinvolte nella fornitura di servizi di accesso in banda larga variera' a seconda della soluzione tecnologica adottata. La Figura 1 illustra i principali livelli verticali in cui si articola la catena del valore della fornitura di un accesso a banda larga tramite tecnologia xDSL, che e' la tecnologia predominante attualmente piu' diffusa in Italia.(16) In ogni modo, il modello di relazioni di mercato illustrato in Figura 1 e' in grandi linee applicabile a tutte le tecnologie di accesso in banda larga che verranno brevemente descritte nei punti successivi.
Figura 1. Catena del valore dei servizi di accesso a banda larga ----> Vedere figura 1 a pag. 39 del S.O. <----
54. Le tecnologie xDSL consentono la trasmissione di traffico voce, dati e video ad alta velocita' utilizzando il tradizionale doppino telefonico come portante trasmissivo. Le tecnologie xDSL si differenziano tra loro per le prestazioni che sono in grado di offrire all'utente, in termini di velocita' di connessione, di affidabilita' del servizio e di requisiti di interattivita': a. ADSL. La tecnologia piu' diffusa e' l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Questa tecnologia necessita di un solo doppino in rame, sul quale e' possibile trasmettere contemporaneamente voce e dati, ed e' caratterizzata da un'asimmetria tra la velocita' di ricezione dei dati dalla rete verso l'utente (downstream) e la velocita' di invio dei dati dall'utente verso la rete (upstream), con la prima sensibilmente superiore alla seconda. La massima velocita' teoricamente raggiungibile e' pari a 8 Mbit/s in downstream ed 1 Mbit/s in upstream. Tuttavia, la reale velocita' raggiungibile e' inferiore: essa dipende dalle caratteristiche del doppino di utente e dalla lunghezza dello stesso, dal numero di utenti contemporaneamente connessi al DSLAM di centrale, nonche' dalla tipologia di contratto sottoscritto. b. VDSL. La tecnologia VDSL (Very-high-bit Rate Digital Subscriber Line) e' sostanzialmente un'evoluzione della tecnologia ADSL e garantisce una capacita' fino a circa 52 Mbit/s in downstream e fino a circa 3 Mbit/s in upstream su un singolo doppino di lunghezza non superiore ai 300 metri; su doppini piu' lunghi, comunque non piu' di 1.5-2 chilometri, la tecnica VDSL garantisce bande inferiori. c. HDSL. La tecnologia HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line) e' una tecnica trasmissiva simmetrica in grado di assicurare su due doppini telefonici una capacita' fino a 2 Mbit/s sia in downstream sia in upstream. Su tali doppini non e' pero' possibile trasmettere contemporaneamente voce e dati; per potere trasmettere anche fonia e' necessaria quindi l'installazione di un doppino ulteriore (17). d. SDSL. La tecnologia SDSL (Symmetrical Digital Subscriber Line) rappresenta l'evoluzione della tecnologia HDSL e garantisce servizi simmetrici con una velocita' di trasmissione fino a 1.5-2 Mbit/s su un solo doppino, consentendo peraltro la trasmissione contemporanea di voce e dati. e. ADSL2 Una versione avanzata della tecnologia ADSL che permette di raggiungere velocita' superiori.
55. La tecnologia su cavo coassiale consente la trasmissione di traffico voce, dati e video ad alta velocita' sfruttando come portante trasmissivo le linee di accesso utilizzate per la televisione via cavo. In Italia un solo operatore, Stream, aveva una rete televisiva via cavo con circa 40.000 utenti; tale rete pero' non e' mai stata potenziata per fornire servizi di accesso in banda larga. Inoltre, dalla fine del 2002, in seguito all'acquisto di Telepiu' ed al passaggio alla piattaforma Sky Italia, Stream non ha piu' fornito servizi televisivi via cavo.
56. La fibra ottica consente di raggiungere velocita' di connessione fino ad oltre 150 Mbit/s, velocita' significativamente superiori rispetto a quelle ottenibili con le tecnologie DSL e con quelle su cavo coassiale. I cavi in fibra ottica possono raggiungere differenti punti all'interno della rete di accesso: se la fibra raggiunge la sede del singolo utente, si parla di Fiber To The Home (FTTH); se la fibra raggiunge l'edificio dell'utente si parla di Fiber To The Building (FTTB); infine, se il cablaggio arriva nelle vicinanze dell'edificio si parla di Fiber To The Curb (FTTC). In Italia, Fastweb e' il principale operatore attivo nell'offerta di servizi in banda larga con rete di accesso in fibra ottica; tali servizi sono commercializzati in diverse citta' italiane fra le quali Milano, Genova, Torino, Bologna, Napoli, Roma e Reggio Emilia.
57. La tecnologia satellitare, (18) utilizzata in passato prevalentemente in campo telefonico, televisivo e militare, viene impiegata da qualche anno anche per la trasmissione di dati a banda larga. Esistono due tipologie di connessioni a banda larga via satellite: le connessioni monodirezionali e le connessioni bidirezionali. Le prime utilizzano il satellite solo per la ricezione dei dati dalla rete verso l'utente ed utilizzano la rete PSTN - attraverso una connessione dial up - come canale upstream, ovvero per inviare i dati verso la rete; le velocita' raggiungibili variano fra i 400 e gli 800 Kbit/s in downstream ed i 56 Kbit/s in upstream. Le connessioni di tipo bidirezionale, invece, utilizzano il satellite sia per la ricezione sia per la trasmissione dati; le velocita' raggiungibili sono di qualche centinaio di Kbit/s in downstream e possono raggiungere i 150 Kbit/s in upstream.
58. I circuiti diretti numerici consentono di realizzare connessioni che forniscono agli utenti finali capacita' trasmissiva trasparente, garantita, permanente, in cui: a. la capacita' trasmissiva e' messa a disposizione senza vincoli in termini di protocolli di rete utilizzati dall'utente; b. le prestazioni sono elevate e garantite, sia in termini di caratteristiche trasmissive (tempi di ritardo di trasmissione e jitter massimo accettato), sia in termini di livelli di servizio (Service Level Agreement in termini di provisioning e assurance); c. la banda nominale e' sempre a disposizione dell'utente, in maniera simmetrica e non condivisa con altri utenti.
Le prestazioni elevate che contraddistinguono le connessioni realizzate mediante circuiti diretti numerici sono garantite esclusivamente nella rete di accesso. Infatti, nella rete di trasporto tali prestazioni non possono essere assicurate con i medesimi livelli di garanzia.
59. Le tecnologie wireless fisse (quali WLL, WI-FI e WI-MAX) utilizzano le frequenze radio per trasmettere agli utenti dati e fonia con connessioni a larga banda. Tali tecnologie rappresentano quindi delle alternative alla rete di accesso in rame o in fibra per offrire larga banda nell'ultimo miglio, con evidenti risparmi nei costi di installazione e di manutenzione della rete di accesso.
60. Le Powerline Communication (PLC) rappresentano una delle piu' recenti tecnologie di trasmissione dati in banda larga da postazione fissa. Esse utilizzano, quale infrastruttura di accesso, la rete di distribuzione dell'energia elettrica, offrendo agli utenti la possibilita' di trasmettere dati ed accedere ad Internet utilizzando una comune presa di corrente elettrica. La capillarita' della rete elettrica esistente, permettendo il raggiungimento di un'ampia base di clienti con limitata necessita' di cablaggio, rende le PLC un'interessante alternativa alle tecnologie di banda larga che si servono della tradizionale rete telefonica. In Italia, tuttavia, tale tecnologia e' ancora allo stadio di sperimentazione.
61. In Italia la tecnologia su cavo coassiale non e' sviluppata, le reti locali senza fili non sono ancora sufficientemente diffuse e le Powerline Communication sono ancora in fase sperimentale. Le tecnologie utilizzate nelle reti di accesso per la fornitura di servizi a banda larga da postazione fissa sono quasi esclusivamente quelle xDSL, la fibra ottica e quella satellitare (Tabella 1). Le prime, ad ottobre 2004, fornivano oltre il 90% del totale delle connessioni a banda larga da postazione fissa; la fibra ottica e la tecnologia satellitare costituivano rispettivamente circa il 4,5% e il 2,7% del totale.
Tabella 1 - Tecnologie utilizzate per le connessioni a banda larga da postazione fissa in Italia al 1° ottobre 2004
===================================================================== Tecnologia | Numero di linee | % ===================================================================== DSL | 3.613.064 | 92,6% Fibra ottica | 177.477 | 4,5% Satellite | 106.116 | 2,7% Altre tecnologie | 5.558 | 0,2% Totale | 3.902.195 | 100%
Fonte: dati AGCOM
62. La maggiore diffusione delle tecnologie DSL rispetto alle altre dipende fondamentalmente dall'evoluzione del contesto di mercato italiano. Infatti, l'ubiquita' e la qualita' della rete di distribuzione in rame, nonche' l'assenza di infrastrutture alternative ad essa, quali quelle della televisione via cavo, hanno facilmente decretato il successo delle tecnologie DSL rispetto alle altre. 2.1 Caratterizzazione del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio
63. Una corretta caratterizzazione del mercato al dettaglio dell'accesso a banda larga deve individuare e, quindi, analizzare esclusivamente quegli elementi di differenziazione nel servizio di accesso ad Internet offerto all'utenza finale suscettibili di influenzare la definizione del corrispondente mercato wholesale. L'Autorita' ritiene che gli elementi in grado di differenziare le diverse tipologie di connessione ad Internet attualmente offerte agli utenti finali e che, al contempo, possano essere suscettibili di influenzare la definizione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso dovrebbero essere i seguenti: a. Il tipo di connettivita': banda stretta o banda larga; b. la rete di accesso: rete fissa o rete mobile; c. e, nell'ambito delle reti di accesso fisse il loro tipo: in rame, fibra ottica o satellite. (19)
64. Gli elementi individuati appaiono tutti in grado di influenzare la definizione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso in quanto le tipologie di connessione corrispondenti richiedono input differenti, per la cui produzione sono necessarie infrastrutture specializzate e non riconvertibili da un uso all'altro. Ulteriori elementi, quali la modalita' simmetrica/asimmetrica della connessione, la categoria di utenti finali (residenziale/non residenziale) e la velocita' della connessione, per quanto di per se' suscettibili di identificare mercati al dettaglio distinti, dovrebbero influenzare la definizione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso in misura minore.
65. D'altra parte una caratterizzazione del mercato al dettaglio non puo' ignorare la maniera attraverso la quale l'utente finale percepisce il servizio e, conseguentemente, lo valuta. Pertanto, sebbene sia certamente vero che e' la rete di accesso a determinare gli input necessari a fornire il servizio finale, e' anche vero che l'utente valuta il servizio sulla base delle caratteristiche tecnico/qualitative offerte, principalmente, velocita' e simmetria/asimmetria della trasmissione. Dal momento che le tre tecnologie di accesso - rame, fibra ottica, satellite - sono tutte in grado di offrire l'intera gamma di prestazioni comunemente richieste dall'utenza finale, quest'ultima e' indifferente rispetto alla tecnologia, a meno che - nella percezione del consumatore - ad una determinata tecnologia o portante trasmissivo non siano associate particolari prestazioni.
66. Alla luce di tali considerazioni, e nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, l'Autorita' ritiene opportuno verificare se: a. I servizi di accesso a banda larga e quelli a banda stretta sono nello stesso mercato o costituiscono mercati differenti? b. I servizi di accesso a banda larga da rete fissa e quelli da rete mobile sono nello stesso mercato o costituiscono mercati differenti? c. I servizi di accesso a banda larga devono essere segmentati in funzione delle caratteristiche tecnico-qualitative come percepite dagli utenti?
67. Per fornire una risposta alle suddette domande, l'Autorita' ha analizzato le caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso dei servizi sopra menzionati, le relative condizioni economiche, nonche' le condizioni di sostituibilita' prevalenti dal lato della domanda e da quello dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico.
68. Coerentemente a quanto indicato dalla Commissione, nelle analisi dei mercati al dettaglio ed all'ingrosso l'Autorita' assume che vi sia assenza di regolamentazione a livello wholesale. In tal modo, infatti, si evita che la valutazione del grado di concorrenza esistente a livello wholesale dipenda da una caratterizzazione del mercato retail, influenzata dalla presenza di obblighi regolamentari a livello wholesale. 2.1.1. Servizi di accesso a banda larga vs servizi di accesso a banda stretta
69. L'Autorita' ritiene, in accordo con quanto evidenziato dalla Commissione nella Raccomandazione, che per accesso a banda stretta debba intendersi un "accesso commutato tramite linee telefoniche e modem analogici o tramite ISDN".
70. L'Autorita' ritiene, in accordo con quanto evidenziato dalla Commissione, che l'accesso a banda larga debba distinguersi per il fatto di "consentire una capacita' digitale in entrata per gli utenti finali superiore a 128 Kbit/s".
71. Un accesso a banda larga, quindi, differisce sostanzialmente da un accesso a banda stretta in termini di caratteristiche tecniche e di applicazioni che e' in grado di offrire all'utente finale.
72. Un accesso a banda stretta consente una velocita' di connessione pari a 56 Kbit/s per le linee analogiche, 64 Kbit/s per il singolo canale B ISDN e 128 Kbit/s nel caso di utilizzo congiunto dei due canali B della linea ISDN. Inoltre, i collegamenti dial up richiedono una fase di instaurazione della chiamata, l'assegnazione di uno o piu' canali di trasmissione a 64 kbit/s ed un rilascio esplicito della connessione al termine della stessa. Una nuova procedura di instaurazione e' necessaria per attivare una nuova connessione.
73. Dal punto di vista tecnico, un accesso a banda larga supporta i medesimi servizi e contenuti fruibili con un accesso a banda stretta ma con una maggiore velocita', nonche' consente di accedere ad alcuni servizi e contenuti di tipo video ed audio che, sebbene teoricamente accessibili anche mediante tecnologie di accesso commutato (dial-up), risulterebbero talmente penalizzati dalla limitatezza di banda da risultare inutilizzabili. Inoltre, le tecnologie di accesso in banda larga consentono notevoli risparmi di tempo, sia nella fase di attivazione della connessione, che risulta essere pressoche' immediata, sia durante la trasmissione dei dati, per la maggiore velocita' raggiungibile. Infine, ad esclusione di alcuni casi, quali quello della trasmissione satellitare e dell'HDSL, le tecnologie in banda larga consentono la trasmissione contemporanea di voce e dati ad alta velocita' sul medesimo portante trasmissivo (20).
74. Entrambe le tipologie di accesso possono essere tariffate sia a consumo sia con modalita' flat. La struttura delle tariffe, alla luce delle definizioni adottate, non puo' essere considerata un elemento caratterizzante dell'una o dell'altra tecnologia. Infatti, le differenze tecniche e funzionali tra le due tipologie di accesso ad Internet non dipendono dal tipo di tariffazione praticata.
75. Come evidenziato dalla Commissione, gli esiti dell'analisi di sostituibilita' tra i servizi in esame dipendono dall'ordine con cui si confrontano le due alternative. Infatti, per la maggior parte degli utenti di servizi a banda stretta, un accesso a banda larga rappresenta un servizio di qualita' superiore che soddisfa esigenze di connessione piu' evolute. D'altro canto, gli utenti dei servizi a banda larga hanno esigenze che non potrebbero essere soddisfatte da un accesso a banda stretta. Dal punto di vista delle funzioni d'uso, quindi, tra le due modalita' di accesso sussistono condizioni di sostituibilita' asimmetrica: una connessione a banda larga e' un sostituto accettabile di una connessione a banda stretta mentre una connessione a banda stretta non e' un sostituto di una connessione a banda larga.
76. Dal punto di vista degli utenti di servizi a banda larga, un aumento non temporaneo del prezzo degli accessi a banda larga difficilmente provocherebbe una migrazione verso servizi a banda stretta di entita' tale da rendere l'incremento di prezzo non profittevole per un monopolista ipotetico.
77. Dal punto di vista degli utenti di servizi a banda stretta, l'effettivo grado di sostituibilita' esistente con i servizi a banda larga dipende dal differenziale tra i relativi prezzi: quanto minore sara' tale differenziale, tanto maggiore sara' la sostituibilita'. Il confronto effettuato in Italia tra i prezzi praticati per le due tipologie di accesso evidenzia un differenziale di prezzi rilevante, con i prezzi dei servizi a banda larga pari a circa al doppio di quelli dei servizi a banda stretta. Tabella 2 - Prezzi in Italia di un accesso a larga banda rispetto a quelli di un accesso a banda stretta (Euro - iva inclusa)
----> Vedere tabella 2 a pag. 45 del S.O. <----
Fonte: elaborazioni su dati OECD e Teligen (21)
Dati gli attuali livelli di prezzo (Tabella 2), il test del monopolista ipotetico evidenzia che un aumento del prezzo dell'accesso a banda stretta (dell'ordine del 10%) non ha, nel periodo di riferimento di questa analisi di mercato, un impatto rilevante sulla migrazione della domanda verso i servizi a banda larga. Si conclude dunque che, dal punto di vista della domanda, i servizi di accesso a banda stretta ed i servizi di accesso a banda larga costituiscono mercati distinti.
78. Per fornire connettivita' a banda larga nel mercato al dettaglio, un fornitore di accessi a banda stretta dovrebbe disporre di un canale di trasmissione in grado di trasferire dati a velocita' elevate alla postazione dell'utente finale. In assenza di interventi regolamentari, e' improbabile che gli operatori che dispongono di una propria rete a banda larga forniscano connettivita' all'ingrosso ad altri operatori. Gli ingenti investimenti necessari per la realizzazione di una rete proprietaria di accesso in banda larga rendono improbabile l'entrata nel mercato, in un arco di tempo ragionevole, di fornitori di accesso ad Internet a banda stretta in seguito ad un incremento del prezzo relativo. Dal lato dell'offerta, quindi le considerazioni appena svolte confermano le conclusioni raggiunte analizzando le condizioni di sostituibilita' dal lato della domanda. Conclusioni
79. L'analisi svolta dall'Autorita' porta a risultati analoghi a quelli raggiunti dalla Commissione europea ed evidenziati nella Raccomandazione sui mercati rilevanti: con riferimento al periodo temporale coperto da questa analisi di mercato, in Italia il mercato dell'accesso a banda larga e' distinto da quello dell'accesso a banda stretta. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
80. Tutti gli operatori che hanno risposto alla consultazione pubblica condividono sostanzialmente le conclusioni dell'Autorita' in merito alla distinzione del mercato dell'accesso a banda larga da quello dell'accesso a banda stretta, ai fini della caratterizzazione del mercato al dettaglio. Tuttavia, alcuni operatori aggiungono alcune considerazioni.
81. TI, pur condividendo le conclusioni dell'Autorita' riguardo l'individuazione di mercati retail distinti per l'accesso a banda larga e l'accesso a banda stretta, ritiene che gli approfondimenti sulle caratteristiche del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio non siano funzionali all'oggetto e agli obiettivi della delibera 117/05/CONS.
82. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind ribadiscono quanto espresso in risposta alla consultazione pubblica sui mercati 1 e 2 della Raccomandazione, ovvero che questi ultimi mercati dovrebbero includere tutti i servizi di accesso alla rete telefonica da postazione fissa indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, quindi anche i servizi di accesso voce forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie in banda larga (VoIP). Tali operatori sottolineano inoltre che, qualora l'Autorita' decidesse di non includere all'interno dei mercati 1 e 2 i servizi di accesso voce forniti su tecnologie a banda larga, tali servizi andrebbero a loro avviso ricompresi all'interno del mercato al dettaglio dei servizi di accesso dati a banda larga, che comprenderebbe quindi sia i servizi di accesso dati che voce. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
83. L'Autorita' ribadisce quanto gia' detto al punto 47 di questo documento circa la necessita' di procedere previamente alla caratterizzazione del mercato della banda larga al dettaglio al fine di poter compiutamente individuare il mercato all'ingrosso corrispondente.
84. L'Autorita' ritiene che i servizi di accesso vocale offerti tramite tecnologie VoIP non rientrino nel mercato dell'accesso in banda larga al dettaglio, cosi' come caratterizzato ai fini dell'individuazione del corrispondente mercato all'ingrosso. Difatti, il servizio di accesso ai dati ed ai servizi correlati in postazioni fisse a banda larga ed i servizi di accesso voce forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie VoIP non sono sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in quanto non sono utilizzati dai consumatori per gli stessi fini: i servizi di accesso ai dati a banda larga permettono la trasmissione bidirezionale di dati ad alta velocita' indipendentemente dal tipo di informazioni che viene codificato attraverso il protocollo IP; differentemente, i servizi vocali forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie VoIP costituiscono uno solo dei tipi di informazioni che possono essere, dopo opportuna codifica, veicolati attraverso i canali trasmissivi a banda larga. Pertanto, questi ultimi possono tuttalpiu' configurarsi come addizionali, e quindi complementari, e non come sostituibili rispetto ai servizi di puro accesso in banda larga.
85. L'Autorita' e' conscia del fatto che in alcuni casi anche servizi che non sono tra loro sostituibili possono rientrare nel medesimo mercato rilevante andando a formare quelli che vengono definiti cluster markets. Vi sono motivate ragioni economiche per dar luogo ad un cluster market quando le economie di varieta' conseguibili al livello di produzione congiunta, di distribuzione e/o di consumo, sono tali da spingere le imprese a competere non su singoli servizi, ma sul loro insieme. Affermare, pertanto, che i servizi di accesso a banda larga ed i servizi VoIP formano un cluster, equivarrebbe ad affermare che un'impresa che producesse solo uno dei due servizi non sarebbe capace di competere con una che producesse entrambi i servizi, o perche' i costi di produzione congiunta dei due servizi sono sostanzialmente inferiori ai costi di produzione disgiunta o perche' i consumatori che acquistassero i due servizi disgiuntamente incorrerebbero in costi addizionali. L'Autorita' non ritiene che, con riferimento al periodo di validita' della presente analisi, le economie di produzione o di consumo congiunto siano tali da rendere necessaria l'inclusione dei due servizi di accesso a banda larga e di follia vocale VoIP in un unico cluster market. A riprova di cio' l'Autorita' adduce il non trascurabile numero di operatori che forniscono esclusivamente uno dei due servizi in questione. L'Autorita', comunque, adotta le opportune misure regolamentari volte a garantire la parita' di trattamento fra le divisioni commerciali dell'operatore notificato e gli operatori che acquistano i servizi all'ingrosso da quest'ultimo. 2.1.2. Accesso a banda larga da rete fissa vs accesso a banda larga da rete mobile
86. La Raccomandazione sui mercati rilevanti definisce esplicitamente il mercato oggetto della presente analisi come mercato dell'accesso a banda a larga ai dati ed ai servizi correlati da una postazione fissa. Pertanto, la Commissione non include in tale mercato rilevante l'accesso ai dati da una postazione mobile. In considerazione del progressivo sviluppo delle tecnologie mobili di terza generazione, l'Autorita' ritiene tuttavia opportuno verificare il grado di sostituibilita' esistente tra un accesso a banda larga realizzato da una rete fissa ed un accesso a banda larga realizzato da una rete mobile.
87. In Italia, gli utenti di servizi di telefonia mobile di terza generazione risultano essere al l° ottobre 2004 1.621.000, ma la percentuale di essi che fa uso delle possibilita' di connettivita' ad internet in banda larga offerte da questa tecnologia di tipo mobile e' marginale. Difatti, nel caso in cui la connessione avviene attraverso un terminale mobile, lo schermo ridotto del terminale non consente l'accesso a tutti i contenuti e servizi che sono accessibili da una postazione fissa, cosi' come la mancanza di una tastiera di dimensioni adeguate limita le possibilita' di interazione. Nel caso, invece, in cui la connessione avviene tramite computer (utilizzando una SIM card dell'operatore mobile inserita in una specifica pc card), le suddette limitazioni appaiono meno significative. Tuttavia, tale modalita' di connessione risulta ancora poco diffusa in quanto allo stato attuale i gestori di reti mobili di terza generazione pubblicizzano principalmente i propri servizi di fonia e videofonia, pertanto l'uso da parte dei consumatori delle reti 3G per accesso ad Internet risulta ancora limitato.
88. In aggiunta, qualunque sia il terminale utilizzato, l'accesso da una rete mobile garantisce velocita' di trasmissione sensibilmente inferiori ed una minore stabilita' della connessione rispetto a quanto garantito da un accesso a banda larga da una postazione fissa.
89. Infine, come e' possibile osservare dai dati riportati nella Tabella 3 e nella Tabella 5, le connessioni tramite rete mobile sono attualmente offerte a prezzi significativamente superiori a quelli praticati per le connessioni da rete fissa. Infatti, in relazione alle tariffe a consumo in funzione del volume di dati trasmessi, le offerte correntemente praticate dai gestori di telefonia mobile prevedono un prezzo per singolo Kbyte in ricezione e/o invio variabile fra i 0,003 ed i 0,006 Euro, corrispondente ad un prezzo per Mbyte compreso fra i 3,072 ed i 6,144 Euro. Tali prezzi, quando confrontati con quelli praticati dai gestori di servizi su rete fissa, che si assestano su valori prossimi ai 0,04 Euro per Mbyte, risultano di diversi ordini di grandezza superiori. Infine, in relazione alle tariffe a consumo in funzione della durata delle connessioni, si rileva che l'unica offerta praticata dai gestori mobili, risulta essere circa 4 volte superiore alle corrispondenti offerte di tipo fisso.
Tabella 3 - Prezzi di un accesso a larga banda da rete mobile rispetto a quelli di un accesso a banda larga da rete fissa (Euro - iva inclusa) ----> Vedere tabella 3 a pag. 49 del S.O. <---- 90. Pertanto, dal lato della domanda, viste le differenze funzionali e di prezzo, le due tipologie di accesso a banda larga - da rete fissa e da rete mobile - non possono essere considerate sostitutive nella generalita' dei casi ma rispondono a differenti condizioni di utilizzo, staticita' verso mobilita'.
91. Anche l'analisi di sostituibilita' dal lato dell'offerta induce a definire il mercato dell'accesso a banda larga da postazione fissa come un mercato distinto da quello dell'accesso a banda larga da rete mobile. In assenza di interventi del regolatore nel mercato all'ingrosso delle offerte di connettivita' a banda larga da postazione fissa, e' molto improbabile che, in seguito ad un incremento del prezzo relativo, gli operatori di rete mobile possano offrire servizi di accesso a banda larga da rete fissa in un arco di tempo ragionevole. Ne', d'altra parte, e' ipotizzabile la fornitura di un accesso a banda larga da rete mobile da parte di un operatore di rete fissa. La fornitura di servizi di comunicazione su reti mobili e', intatti, subordinata ad uno specifico regime autorizzatorio che, in assenza di offerte di accesso indiretto, impedisce agli operatori di rete fissa e agli ISP di poter offrire servizi di accesso ad Internet a banda larga da rete mobile. Conclusioni
92. L'analisi condotta porta a concludere che i servizi di accesso a banda larga da rete fissa e quelli da rete mobile costituiscono due mercati distinti con riferimento al periodo temporale coperto da questa analisi di mercato. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
93. La maggior parte degli operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind, ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - concorda con l'Autorita' nel ritenere l'accesso a banda larga da rete fissa e quello da rete mobile, due mercati distinti. Anzi, alcuni di essi - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - aggiungono ulteriori motivazioni a supporto di tale posizione. In particolare, questi operatori pongono l'accento sulle differenze di carattere tecnico che distinguono i servizi mobili da quelli fissi, soprattutto in termini di banda disponibile per ogni utente, la quale risulta limitata nel caso di accesso da rete mobile a causa dall'impossibilita' di aumentare indefinitamente il numero di celle sul territorio per motivi di ordine economico.
94. TI, invece, non condivide le conclusioni dell'Autorita' in quanto, a suo avviso, l'attuale copertura delle piattaforme mobili di accesso a banda larga (GPRS, EDGE e in prospettiva UMTS) e la possibilita' di utilizzo di dispositivi multi-accesso per la navigazione Internet (PC, PDA, telefonini, ecc.) stanno progressivamente accrescendo il grado di sostituibilita' tra accessi a banda larga da rete fissa e da rete mobile.
95. AIIP, infine, pur condividendo l'orientamento dell'Autorita', ritiene necessario valutare, anche per il mercato dell'accesso a banda larga da rete mobile, se vi siano operatori con significativo potere di mercato e le misure regolamentari da imporre agli operatori che dispongono di tale potere. Secondo AIIP, tali misure dovrebbero consistere nell'obbligo di pubblicazione di un'offerta wholesale di servizi di accesso a banda larga da rete mobile (sia per la raccolta che per la terminazione), nell'obbligo di separazione contabile, nell'obbligo di non discriminazione tra le proprie divisioni commerciali ed i concorrenti ed, infine, nell'obbligo di controllo dei prezzi secondo il meccanismo del retail minus. A supporto di tale richiesta, AIIP richiama le considerazioni svolte dall'Autorita' Antitrust con il procedimento di avvio della recente istruttoria - provv. n. 14045/05 - nei confronti di TIM, Vodafone e Wind, per abuso della posizione dominante detenuta individualmente sui servizi a banda larga di terminazione sulla loro rete e collettivamente sui servizi a banda larga di raccolta. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
96. L'Autorita', sebbene riconosca la significativita' del recente sviluppo di piattaforme mobili di accesso a banda larga, non ritiene che i due servizi di accesso a banda larga, da rete fissa e da rete mobile, siano sostituibili, sia dal lato dalla domanda sia dal lato dell'offerta, confermando le motivazioni illustrate nel documento di consultazione.
97. L'Autorita' ritiene che, visto l'attuale quadro tecnologico e di mercato, i servizi da postazione fissa e da postazione mobile non siano percepiti dagli utenti come sostituti e che, il quadro tecnologico e di mercato cui si faceva riferimento poco sopra, non subira' nell'arco nei prossimi 18 mesi variazioni tali da inficiare le conclusioni raggiunte.
98. In merito alla richiesta di identificazione di un mercato rilevante dell'accesso a banda larga da rete mobile, l'Autorita' concorda con le valutazioni sviluppate dalla Commissione nella Raccomandazione (al paragrafo 4.3.) che portano ad escludere il mercato dei servizi di accesso dati a banda larga da rete mobile dai mercati suscettibili di regolamentazione ex ante. L'Autorita' ritiene, infatti, che i servizi di accesso dati in banda larga da rete mobile costituiscano un mercato emergente - in quanto si tratta di servizi nuovi che fanno uso di infrastrutture completamente nuove (rete UMTS) - ove l'imposizione precoce di misure regolamentari potrebbe influire indebitamente sulle relative condizioni concorrenziali, ancora in fase di formazione. 2.1.3. I servizi di accesso a banda larga devono essere segmentati in funzione delle caratteristiche tecnico-qualitative come percepite dagli utenti?
99. Dal punto di vista dell'utente finale, la scelta di acquisto e' funzione prevalentemente di due parametri: le prestazioni tecniche del servizio ed il prezzo. Infatti l'utente finale scegliera' di acquistare la connessione che meglio soddisfa le proprie esigenze ad un prezzo compatibile con la propria disponibilita' a pagare. Poiche' alle tecnologie di tipo simmetrico sono solitamente associate prestazioni superiori e sono almeno in linea di principio destinate ad una clientela piu' esigente, mentre alle tecnologie asimmetriche sono associate prestazioni inferiori, l'analisi della segmentazione del mercato sulla base delle caratteristiche tecnico/qualitative sara' svolta con l'obiettivo di determinare se i servizi di accesso a banda larga di tipo simmetrico e quelli di tipo asimmetrico rientrano nel medesimo mercato o se costituiscono mercati differenti.
100. In conformita' a quanto indicato nelle Linee guida, L'Autorita' ha esaminato le caratteristiche delle tecnologie disponibili sul mercato, i prezzi e l'uso cui esse sono destinate, nonche' le condizioni di sostituibilita' esistenti applicando il test del monopolista ipotetico. La Tabella 4 richiama le caratteristiche e le prestazioni, illustrate nell'introduzione, delle tecnologie xDSL, della fibra ottica e delle tecnologie satellitari.
Tabella 4 - Principali caratteristiche delle tecnologie a banda larga ----> Vedere tabella 4 a pag. 52 del S.O. <---- 101. Le tecnologie come l'ADSL e le tecnologie satellitari monodirezionali - essendo di tipo asimmetrico - in quanto caratterizzate da velocita' notevolmente superiori in downstream rispetto a quelle in upstream, soddisfano principalmente le esigenze dell'utenza, per lo piu' residenziale, che si connette ad Internet piu' per ricevere contenuti che per trasmetterli. Esse sono pertanto particolarmente adatte per scaricare dati dalla rete, per ricevere posta, per la ricezione di servizi video e/o audio in modalita' streaming e per la navigazione in rete, tutte attivita' per le quali solitamente gli utenti ricevono un'elevata quantita' di dati in downstream a fronte di un invio di pochi bit in upstream (relativi ai click del mouse). Queste tecnologie di accesso non consentono invece di svolgere pienamente tutte quelle attivita', quali la videoconferenza ad elevata definizione oppure il telelavoro, per le quali si manifesta la necessita' di inviare maggiori quantita' di dati.
102. Gli accessi a banda larga realizzati con la tecnologia HDSL o SDSL, in fibra ottica o anche con la tecnologia satellitare di tipo bidirezionale - essendo di tipo simmetrico - sono rivolti ad utenti con esigenze piu' evolute; essi sono acquistati prevalentemente da utenti business che utilizzano applicazioni simmetriche (videoconferenza), ovvero che hanno l'esigenza di inviare in rete elevate quantita' di dati e video oltre che di ricevere files dalla rete. Tuttavia, velocita' di connessioni simmetriche sono ormai sempre piu' richieste anche dalle piccole e medie imprese e dagli utenti residenziali: si pensi al gia' menzionato telelavoro, alle applicazioni software peer-to-peer ed alle applicazioni di videotelefonia tramite webeam. In particolare, l'accesso in fibra ottica e' attualmente acquistato anche da utenti residenziali, sebbene sino ad oggi questi ultimi ne abbiano fatto un uso soprattutto di tipo asimmetrico. A ottobre 2004, infatti, la clientela di Fastweb - il principale operatore che offre accessi a larga banda in fibra ottica - era rappresentata principalmente da utenti residenziali: gli utenti business rappresentavano solo il 15% del totale dei clienti, con una netta prevalenza di piccole imprese e SOHO (small office home office) rispetto alle medie e grandi imprese (23).
103. Un confronto delle condizioni economiche praticate dai principali operatori nelle offerte di accesso per le diverse tecnologie rileva la presenza di numerose opzioni disponibili per ciascuna tipologia di accesso, in termini di livello di prezzo, ampiezza di banda offerta e tipologia di fatturazione, flat o semi-flat (Tabella 5). Le condizioni economiche praticate sul mercato per ciascuna tecnologia oscillano in un range piuttosto ampio. Un'offerta ADSL di profilo molto elevato risulta addirittura piu' costosa rispetto ad un'offerta HDSL di profilo basso. Analogamente, vi sono alcune offerte di accesso in fibra che competono in termini di prezzo con offerte di tipo asimmetrico - ADSL e satellitari monodirezionali - ed altre che competono con offerte di tipo simmetrico. Inoltre, e' interessante notare come Fastweb pratichi le medesime condizioni economiche per le connessioni in fibra ottica e per le connessioni ADSL che offrono velocita' fino a 4 Mbit/s in ricezione e 0,5 Mbit/s in trasmissione. Non e' possibile pertanto, allo stato attuale, determinare sulla base delle sole differenze di prezzo, se sia opportuno segmentare il mercato al dettaglio. In linea generale pero' gli utenti sono portati a considerare le tecnologie su fibra ottica come sinonimo di tecnologie simmetriche ad elevate prestazioni e ad identificare le tecnologie su rame come sinonimo di tecnologie asimmetriche di prestazioni medie. Tabella 5 - Condizioni economiche degli accessi a larga banda -giugno 2004 (Euro, iva inclusa) ----> Vedere tabella 5 da pag. 54 a pag. 55 del S.O. <---- 104. Per l'insieme delle considerazioni esposte, l'applicazione del test del monopolista ipotetico rileva l'esistenza di condizioni di sostituibilita' asimmetrica tra le due tipologie di servizi di accesso a banda larga. Gli utenti che gia' dispongono un accesso in fibra percepiscono un accesso di tipo asimmetrico come servizio non sostituibile. Di conseguenza, un aumento non temporaneo del prezzo di un accesso simmetrico di circa il 10% difficilmente determinerebbe una migrazione di utenti verso servizi DSL (soprattutto se ADSL) tale da rendere tale incremento non profittevole. Con il passaggio a tecnologie su rame (soprattutto se ADSL), infatti, gli utenti si priverebbero della possibilita' di usufruire di tutti i servizi che richiedono un'ampia banda sia in downstream sia in upstream. Viceversa un aumento del 10% dei prezzi dei servizi su rame potrebbe facilmente determinare uno spostamento della domanda di mercato verso i servizi simmetrici che, a fronte di un prezzo non necessariamente superiore, garantiscono una serie di applicazioni e servizi aggiuntivi. In particolare, nelle aree in cui e' disponibile l'accesso in fibra ottica, e' molto probabile che un aumento del 10% dei servizi ADSL provochi uno spostamento della domanda verso i servizi in fibra, tale da rendere tale incremento di prezzo non profittevole.
105. I servizi di accesso a banda larga di tipo simmetrico e quelli di tipo asimmetrico sono sostituibili anche dal punto di vista dell'offerta del mercato. Un operatore che offre accessi a banda larga di tipo simmetrico puo' facilmente offrire anche accessi di tipo asimmetrico (o viceversa, un operatore che offre accessi a banda larga di tipo asimmetrico puo' facilmente offrire anche accessi di tipo simmetrico) utilizzando la medesima infrastruttura di rete, e dunque senza incorrere in spese elevate. Conclusioni
106. La caratterizzazione del mercato retail porta ad individuare un unico mercato dei servizi di accesso a banda larga a prescindere dalle caratteristiche tecnico/qualitative, pertanto i servizi di tipo asimmetrico e quelli di tipo simmetrico rientrano nel medesimo mercato. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
107. TI ritiene che il mercato 12 comprenda tutte le tipologie di accesso a banda larga ad eccezione delle linee affittate e riscontra l'esistenza di una sostituibilita' asimmetrica, dal lato della domanda, tra i servizi di accesso "simmetrico" basati su fibra, rivolti alla clientela affari di grandi dimensioni o con esigenze particolari di accesso, e i servizi di accesso basati su rame, prevalentemente "asimmetrici", con velocita' massime inferiori e rivolti alla generalita' della clientela residenziale ed affari con esigenze non particolarmente sofisticate. Secondo TI, tale segmentazione dei mercati retail non implica necessariamente la separazione dei corrispondenti mercati wholesale, ma puo' comportare una differenziazione dei remeciies.
108. Su quest'ultimo punto, anche Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Tele 2 e Welcome Italia sono sostanzialmente d'accordo. Tali operatori, infatti, pur ritenendo in buona misura condivisibili le valutazioni svolte dall'Autorita', sottolineano la necessita' di considerare le diversita' oggettive che caratterizzano la fornitura di prodotti, sia wholesale sia retail, per il mercato residenziale e per il mercato affari. Pertanto essi, pur ritenendo che tali differenze non giustifichino la definizione di due mercati distinti, sostengono che sia importante garantire la salvaguardia delle specifiche peculiarita' attraverso, ad esempio, la definizione di obblighi appropriati in capo a TI, come la definizione di SLA differenti.
109. Questi stessi operatori, come anche Fastweb - che pure condivide l'orientamento espresso dall'Autorita' - rilevano anche l'importanza di poter coordinare e gestire ordinativi complessi, da intendersi come ordinativi multipli, anche di servizi afferenti a listini diversi relativi ad un medesimo cliente, sia monosede sia multisede.
110. Infine, tali operatori ritengono che la definizione del mercato oggetto di consultazione non possa essere assunta staticamente, ma debba invece, quanto piu' possibile, tenere conto dell'innovazione tecnologica. In particolare, tali operatori ritengono che lo sviluppo dei servizi VoIP renda discutibile l'inclusione nel mercato dell'accesso satellitare tuono-direzionale che, per ragioni intrinseche legate alle caratteristiche del canale di ritorno, non e' idoneo alla loro fornitura. Inoltre, a parere di Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome Italia - l'esclusione di tale tecnologia consentirebbe di rispecchiare meglio l'effettiva situazione concorrenziale del mercato al dettaglio, laddove il servizio di accesso satellitare monodirezionale e' percepito dalla clientela come un'opzione di second best, utilizzabile in assenza di servizi di accesso a banda larga in altre tecnologie.
111. AIIP, invece, non condivide l'orientamento proposto in quanto ritiene che vi siano tre differenti mercati di servizi di accesso a banda larga - accesso tramite tecnologia xDSL, accesso tramite fibra ottica e accesso da rete mobile - diversi per tecnologia e domanda, nei quali valutare se vi siano operatori dominanti ed individuare, quindi, le misure di regolamentazione. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
112. Come argomentato nel documento di consultazione, l'Autorita' ritiene che non sia determinante, ai fini dell'individuazione del mercato rilevante, caratterizzare due mercati al dettaglio distinti sulla base della clientela servita, residenziale o non residenziale, pur riconoscendo l'esistenza di alcune differenze fra le diverse tipologie di clienti. L'Autorita' percepisce, altresi', l'esigenza manifestata dagli operatori di garantire che nel mercato wholesale siano salvaguardate tali differenze. A tal fine l'Autorita', nell'imposizione degli obblighi regolamentari, ove possibile, applica differenti condizioni attuatine degli obblighi stessi. In particolare, nell'applicazione dell'obbligo di non discriminazione, l'Autorita' garantisce che le condizioni di fornitura che l'operatore avente significativo potere nel mercato all'ingrosso applica alla propria clientela finale, siano replicabili dagli operatori alternativi che si riforniscono dall'operatore notificato. Per quanto concerne la segmentazione del mercato sulla base della tecnologia trasmissiva, l'Autorita' rileva che un'eventuale definizione piu' restrittiva, che escludesse le tecnologie satellitare e fibra ottica, non modificherebbe ne' l'individuazione del soggetto dotato di significativo potere di mercato, ne' gli obblighi regolamentari ad esso imposti.
113. In tale ottica, e con riferimento alle criticita' illustrate da alcuni operatori in merito ai clienti multi-sede e multi-tecnologia, l'Autorita', come si vedra' con maggiore dettaglio al punto 387, garantisce agli operatori acquirenti del servizio all'ingrosso di poter coordinare in modo efficace ordinativi multipli, anche di servizi afferenti a listini diversi relativi ad un medesimo cliente, sia mono-sede sia multi-sede.
114. L'Autorita' non condivide le critiche rivolte da alcuni operatori circa l'inclusione nel mercato al dettaglio dei servizi di accesso satellitare mono-direzionale. Difatti, l'Autorita' ritiene che i servizi VoIP, in quanto non ritenuti parte del mercato dei servizi di accesso a banda larga retail, come argomentato ai punti 84 ed 85, non possano influenzare la caratterizzazione del mercato dell'accesso in banda larga al dettaglio e quindi la determinazione delle tecnologie che vi rientrano.
115. Infine, l'Autorita' non condivide le osservazioni sollevate da AIIP. Con riferimento alla sostituibilita' fra accesso a banda larga da rete fissa cd accesso a banda larga da rete mobile, si rimanda a quanto detto al punto 98; con riferimento alla sostituibilita' tra servizi di accesso in banda larga su tecnologia xDSL e servizi di accesso in banda larga su fibra. l'analisi svolta nel documento di consultazione mostra chiaramente che le caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso dei servizi sopra menzionati, le relative condizioni economiche, nonche' le condizioni di sostituibilita' prevalenti dal lato della domanda e da quello dell'offerta portano a concludere che i servizi di accesso in banda larga su tecnologia xDSL e servizi di accesso in banda larga su fibra facciano parte del medesimo mercato rilevante. 2.1.4. Confini geografici del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio
116. 11 mercato geografico comprende un'arca in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo' essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
117. Un'analisi della diffusione sul territorio nazionale dei servizi di connettivita' a banda larga - l'Osservatorio Banda larga condotto da una societa' di consulenza in sinergia con le attivita' del Comitato Esecutivo per la Larga Banda istituito dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e dal Ministero delle Comunicazioni - consente di ripartire l'Italia in tre differenti fasce che si contraddistinguono per la numerosita' delle tecnologie disponibili e le prestazioni associate alle diverse tecnologie, nonche' per il numero di operatori presenti (Figura 2). Figura 2 - Diffusione dei servizi a banda larga in Italia, giugno 2003. ----> Vedere figura 2 a pag. 58 del S.O. <---- Fonte: Between, Osservatorio Banda larga.
a. una prima fascia copre circa il 25% della popolazione e circa il 3% del territorio italiano. Tale fascia racchiude le aree in cui sono presenti le offerte in tecnologia DSL dell'operatore incumbent e degli OLO - che ricorrono sia alle offerte DSL wholesale sia all'ULL - le offerte satellitari e gli accessi in fibra ottica, ad oggi presenti solo in alcune aree metropolitane (Milano, Genova, Torino, Bologna, Napoli, Roma e Reggio Emilia). b. una seconda fascia copre circa il 53% della popolazione e circa il 39% del territorio. Tale fascia racchiude i territori dove sono presenti le offerte DSL dell'operatore incumbent e degli altri operatori che utilizzano solo le modalita' wholesale, nonche' le offerte satellitari. . una terza fascia copre circa il 22% della popolazione e circa il 58% del territorio. Tale fascia copre quella porzione del territorio servita solo dalla tecnologia satellitare.
118. L'analisi svolta evidenzia una diffusione irregolare dei servizi a banda larga sul territorio italiano: in alcune aree metropolitane sono disponibili piu' tecnologie a banda larga ed e' presente un numero consistente di operatori grazie anche alla disponibilita' del servizio di accesso disaggregato alla rete locale, mentre nelle aree piu' remote del Paese l'unica soluzione di accesso a servizi a banda larga e' costituita dal satellite.
119. Nelle aree appartenenti alla fascia verde si sta dunque sviluppando un maggior livello di competizione, incrementato dallo sviluppo di una concorrenza tra infrastrutture, grazie alla presenza della fibra ottica. oltre che di una concorrenza tra servizi. Tuttavia, l'Autorita' ritiene che l'effettivo livello di competizione di mercato presente oggi in queste aree, e che presumibilmente si sviluppera' nel periodo coperto da questa analisi di mercato, non e' ancora sostanzialmente diverso da quello presente nel resto del Paese.
120. La presenza di una sufficiente omogeneita' delle condizioni concorrenziali in tutto il territorio italiano e' confermata dalle politiche commerciali adottate dagli operatori presenti nel mercato. Sia l' incumbent sia gli operatori alternativi, infatti, adottano politiche promozionali e commerciali omogenee a livello nazionale. Telecom Italia ad esempio pratica un unico prezzo a livello nazionale per le offerte DSL, sia che il servizio venga offerto nelle aree ove e' presente solo l'offerta satellitare, sia che venga offerto nelle aree in cui e' presente anche l'offerta in fibra ottica.
121. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, ed in coerenza con il provvedimento n. A285 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' ritiene che il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio si caratterizzi come mercato nazionale. In tale contesto, ed in particolare per la presenza di un common pricing constraint a livello nazionale, non appare necessaria l'applicazione del test del monopolista ipotetico, suggerita dalle Linee guida come strumento di analisi dei confini geografici del mercato rilevante. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
122. TI sottolinea la presenza di alcune aree geografiche (i principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda larga - retail e wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale, grazie alla concentrazione delle infrastrutture di accesso alternative in fibra e della domanda di linee in unbundling utilizzate per l'accesso hroadband. Secondo TI, tale eterogeneita' del contesto competitivo dovrebbe fare scaturire una segmentazione geografica del mercato.
123. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2, Welcome Italia e Fastweb - concordano con l'analisi condotta dall'Autorita'.
124. Infine, AIIP e' d'accordo nel considerare quale unico mercato nazionale sia quello dei servizi di accesso a banda larga via xDSL, sia quello dei servizi di accesso a banda larga mediante rete mobile, mentre ritiene che l'ambito geografico dei servizi di accesso a banda larga via fibra ottica sia locale. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
125. Come sopra esposto, l'Autorita' e' consapevole che nel territorio nazionale vi siano delle aree in cui vi e' una diversa disponibilita' del servizio di accesso disaggregato alla rete locale cosi' come vi e' un diverso livello di sviluppo di infrastrutture alternative (in particolare in fibra ottica). Tuttavia, l'Autorita' ribadisce che l'effettivo livello di concorrenza presente oggi in queste aree, e che si sviluppera' nell'intervallo di tempo di riferimento della presente analisi di mercato, non e' sostanzialmente diverso da quello presente nel resto del Paese. In altri termini, la sopra evidenziata disomogenea caratterizzazione territoriale delle infrastrutture trasmissive ai fini della fornitura al pubblico di servizi a larga banda non si traduce in una segmentazione territoriale del contesto compctitivo.
126. Cio' e' testimoniato in primo luogo dall'adozione di politiche commerciali unifonnii su tutto il territorio nazionale da parte degli operatori di mercato. Sia TI che gli operatori alternativi adottano infatti politiche di prezzo che risultano essere omogenee su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal numero e dalla tipologia di infrastrutture trasmissive presenti sul territorio.
127. In tal senso, l'attuale scenario di mercato evidenzia, in secondo luogo, come le diverse tecnologie vengano utilizzate dai principali operatori in modo da risultare complementari, e non sostitute, alla definizione di un'unica offerta nazionale di servizi a larga banda omogenei in termini di tipologia, denominazione e prezzo. Di conseguenza, ed in virtu' della definizione di un unico mercato retail dell'accesso a larga banda (v. supra), non appare condivisibile la posizione espressa dall'AIIP secondo cui l'accesso a larga banda sarebbe caratterizzato da una diversa definizione del mercato geografico a seconda del portante trasmissivo utilizzato per la fornitura dei servizi al pubblico (nazionale per xDSL e rete mobile, locale per fibra ottica).
128. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' ritiene che il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio, comprensivo di tutte le tecnologie trasmissive sopra analizzate (xDSL, fibra ottica e satellite), si caratterizzi come mercato nazionale. 2.1.5. Conclusioni in merito alla caratterizzazione del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in banda larga
129. Il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio si caratterizza come l'offerta e la domanda di servizi di accesso ad Internet a velocita' superiori a quelle consentite da un accesso di tipo commutato; esso comprende sia i servizi simmetrici sia quelli asimmetrici. Il mercato e' nazionale. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
130. Le risposte fornite dagli operatori al quesito n°5 richiamano in linea di massima quanto da essi gia' rilevato in relazione ai quesiti precedenti.
131. Solo alcuni operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind, Tele 2 e Welcome Italia - in aggiunta, precisano che la definizione fornita dall'Autorita' al paragrafo 88 del documento di consultazione non sia formulata in modo appropriato e che sia incoerente con quanto sostenuto dalla stessa Autorita' nel resto del documento, in quanto parrebbe includere anche i servizi di accesso da postazione mobile. Pertanto, tali operatori ritengono che il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio debba essere definito come "l'offerta e la domanda di servizi di accesso dati in postazione fissa a velocita' superiori ai 128 Kbit/sec in entrambe le direzioni (upload e download)". VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
132. L'Autorita' riconosce che il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio, coerentemente con l'analisi svolta, debba essere caratterizzato come l'offerta e la domanda di servizi di accesso ai dati ed ai servizi correlati da postazione fissa che si contraddistinguono per una capacita' in entrata superiore a quelle consentite da un accesso commutato. Esso comprende servizi simmetrici ed asimmetrici ed ha dimensione geografica nazionale. IL MERCATO MERCEOLOGICO DELL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO
133. In questa sezione l'Autorita' definisce il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso dal punto di vista del prodotto, alla luce della descrizione fornita del corrispondente mercato al dettaglio. Come gia' anticipato, i servizi oggetto dell'analisi sono i servizi di accesso a banda larga forniti ad operatori di telecomunicazione e/o ad Internet Service Provider (ISP), che consentono a questi ultimi di fornire servizi di accesso a banda larga agli utenti finali.
134. Attualmente in Italia il servizio wholesale a flusso numerico in tecnologia xDSL rappresenta pressoche' l'unica tipologia di accesso a banda larga venduta nel mercato all'ingrosso. In tal senso sarebbe possibile individuare un mercato piu' limitato coincidente con le sole tecnologie xDSL; tuttavia una tale definizione non modificherebbe in alcun modo sia l'individuazione del soggetto dotato di significativo potere di mercato, sia la definizione degli obblighi regolamentari ad esso da applicati. Nell'ambito del quadro regolamentare ONP 'Telecom Italia e' obbligata a rendere disponibile agli OLO, e successivamente anche agli ISP, un'offerta di servizi xDSL all'ingrosso, a condizioni tecniche ed economiche regolamentate, in tutti gli ambiti geografici in cui servizi basati su tecnologie xDSL fossero offerti all'utenza finale da parte di proprie divisioni commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti, collegate o consociate.
135. Il servizio wholesale a flusso numerico (bitstream) su tecnologia xDSL consiste nella fornitura da parte dell'operatore di accesso della rete PSTN della capacita' trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o ISP che vuole offrire il servizio a banda larga all'utente finale. L'accesso a flusso numerico consente la trasmissione di dati bidirezionale - simmetrica o asimmetrica - a banda larga: l'operatore di accesso installa le apparecchiature DSL necessarie - opportunamente configurate nel permutatore -, le collega ad alta velocita' con la sede del cliente e, successivamente, rende questo collegamento disponibile ad operatori terzi per la commercializzazione agli utenti finali di servizi a banda larga. A seconda di dove si colloca il punto di presenza dell'operatore acquirente del servizio, il bitstream access puo' comprendere solo l'infrastruttura di accesso - qualora l'operatore sia interconnesso al livello di centrale locale, dove e' installato il DSLAM - oppure puo' comprendere anche il trasporto su rete ATM o IP, qualora l'operatore sia interconnesso a livelli piu' elevati della rete, ovvero su un nodo parent o distant della rete ATM o su un nodo del backbone IP (Figura 3). Se invece l'operatore di accesso fornisce anche la connettivita' Internet nazionale ed internazionale, tale servizio all'ingrosso e' tecnicamente il medesimo di quello offerto dall'operatore di accesso sul mercato finale. L'operatore/ISP acquirente del servizio all'ingrosso non avra' alcuna esigenza infrastrutturale e si limitera' ad apporre il proprio marchio sul servizio, a distribuirlo e a fatturarlo all'utente finale. Quindi tale servizio, che comprende gli elementi di rete che nella sottostante Figura 3 vanno dall'utente finale fino al punto 4, si configura come un servizio di rivendita pura che non consente alcuna possibilita' di differenziazione del servizio retail dell'operatore/ISP rispetto a quello offerto dall'operatore di accesso. Pertanto, come e' evidenziato nella Raccomandazione, il servizio di rivendita costituisce un servizio differente dal bitstream access ed, in quanto tale, non rientra nel mercato oggetto d'analisi.
Figura 3 - bitstream access ----> Vedere figura 3 a pag. 62 del S.O. <---- Fonte: ERG, Common Position del 2 aprile 2004
136. In linea teorica, la rete di accesso puo' essere realizzata oltre che con le tecnologie su rame, anche con tecnologie satellitare, fibra, CDN. Difatti, nel mercato all'ingrosso, oltre alla connettivita' su tecnologia xDSL, viene venduta anche connettivita' satellitare. Netsystem, il primo operatore italiano di connettivita' a banda larga via satellite, e' attivo sia nel mercato retail sia nel mercato wholesale, con la vendita di accessi via satellite ad altri operatori di telecomunicazioni. A fine del 2002, Netsystem ha siglato un accordo commerciale per la fornitura di accessi a condizioni wholesale con Telecom Italia, che grazie a tale tecnologia puo' offrire servizi a banda larga sull'intero territorio nazionale.
137. In relazione agli accessi in fibra ottica, invece, gli operatori che hanno steso la fibra fino a casa degli utenti si limitano ad alimentare le proprie divisioni commerciali per la vendita del servizio nel mercato retail e non offrono, attualmente, alcun servizio nel mercato all'ingrosso ad altri operatori/ISP.
138. In relazione all'uso di circuiti diretti numerici (segmenti terminali) per la tratta di accesso di servizi all'ingrosso di accesso ad Internet in banda larga, deve essere specificato che essi sono sottoposti ad una particolare regolamentazione a prescindere dall'uso che ne viene effettuato e in aggiunta costituiscono un mercato separato (individuato dalla raccomandazione - mercato n° 13). Pertanto l'Autorita' non ritiene opportuno occuparsene in questa sede.
139. I servizi a banda larga possono essere forniti agli utenti finali anche ricorrendo all'accesso disaggregato all'ingrosso alla rete locale. Al fine di definire il mercato wholesale dal punto di vista del prodotto, l'Autorita' ha ritenuto quindi opportuno valutare in primo luogo le condizioni di sostituibilita' esistenti tra il servizio di accesso disaggregato alla rete locale ed il servizio bitstream, allo scopo di convalidare per il mercato italiano quanto detto dalla Commissione europea nella Raccomandazione. Sebbene il servizio bitstream e l'accesso disaggregato alla rete locale rappresentino due modalita' alternative a disposizione degli operatori per fornire servizi a banda larga agli utenti finali, la Commissione ritiene che le imprese non valutino tali modalita' di approvvigionamento del canale di trasmissione come sostituibili e pertanto costituiscono due mercati distinti: "un operatore che si serve delle reti locali disaggregate di norma non considerera' un'altra forma di servizio di accesso a banda larga all'ingrosso quale possibile sostituto" (24) Successivamente, l'Autorita' ha analizzato il grado di sostituibilita' esistente tra il servizio bitstream ed i servizi all'ingrosso in fibra e satellitari al fine di verificare se costituiscono un unico mercato o mercati distinti.
2.2.1 Servizi di accesso disaggregato alla rete locale vs servizi di accesso bitstream
140. In termini di caratteristiche tecniche, il servizio bitstream differisce sostanzialmente dai servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
141. Come e' stato illustrato in precedenza, con l'acquisto del bitstream access un operatore ottiene una capacita' trasmissiva (che puo' essere asimmetrica) fra un utente finale ed un punto di interconnessione messo a disposizione dell'operatore stesso. In particolare, il proprietario della rete installa le prescelte apparecchiature x-DSL opportunamente configurate nel permutatore - e le collega ad alta velocita' con la sede del cliente, rendendo questo collegamento disponibile a operatori terzi per la commercializzazione agli utenti finali di servizi a banda larga. L'accesso a flusso numerico - bitstream - consente la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga.
142. L'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full ull) e l'accesso completamente disaggregato alla sotto rete locale (sub-loop ull) sono forme di accesso fisico che autorizzano l'operatore acquirente all'uso esclusivo di tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica. Il servizio di accesso condiviso alla rete metallica (shared access) autorizza invece l'uso della parte superiore dello spettro frequenziale. Le diverse soluzioni di accesso disaggregato, opportunamente potenziate con elementi x-DSL, rappresentano uno dei modi per assicurare alle imprese un adeguato canale per la trasmissione dei dati.
143. La principale caratteristica dirimente per la caratterizzazione del servizio bitstream, da un lato, e dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, dall'altro, e' il grado di controllo della capacita' trasmissiva a disposizione dell'operatore che acquista il servizio all'ingrosso. Nel caso del bitstream access e' il fornitore del servizio ad avere il controllo del collegamento con l'utente finale; nel caso dell'accesso disaggregato, tale controllo e' dell'operatore acquirente. Di conseguenza, per un operatore che voglia offrire servizi a banda larga ad utenti finali, l'acquisto dell'ULL garantisce maggiori discrezionalita' nella qualificazione della linea acquistata e quindi maggiori autonomia dall'operatore proprietario della rete di accesso nella fornitura dei propri servizi retail.
144. Inoltre, con riferimento alla copertura geografica di tali servizi, nel mercato italiano i servizi disaggregati sono offerti su un sottoinsieme delle aree coperte dal bitstream: infatti, i servizi bitstream sono usualmente offerti anche nei siti predisposti per l'accesso disaggregato, oltre che in tutti i siti dove l'operatore storico fornisce servizi xDSL agli utenti finali. L'accesso disaggregato alla rete locale e' attivo su 572 siti che coprono circa il 25% della popolazione ed il 29% delle imprese; i servizi bitstream, a meta' del 2003, erano presenti nei comuni dove sono ubicati il 65% delle famiglie italiane e il 67% delle imprese (incluse le amministrazioni pubbliche). Inoltre, Telecom Italia pianificava di estendere la fornitura del servizio ad altri 500 comuni entro la fine del 2003, incrementando la copertura della popolazione e delle imprese, rispettivamente, al 72% e al 75%.
145. E' utile notare come la diversita' nell'operatore che controlla la capacita' trasmissiva e la differente copertura geografica contraddistinguano e caratterizzino anche quei servizi, lo shared access da un lato e l'accesso bitstream wholesale dall'altro, che appaiono, in termini di funzionalita', piu' contigui (entrambi abilitano esclusivamente la parte dello spettro elettromagnetico dedicata alla trasmissione dati).
146. Al fine di valutare il grado di sostituibilita' tra i servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e i servizi bitstream, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha analizzato le condizioni economiche di offerta, riscontrando difformita' nei prezzi dei servizi. L'Autorita' ritiene che tali differenze nei prezzi riflettano le differenze nei servizi: l'accesso disaggregato alla rete locale e' uno degli input che, combinato con altri elementi di rete e con attivita' di gestione di un certo rilievo, genera il bene dell'accesso a servizi voce e dati, che poi viene venduto agli utenti finali. Il bitstream e' invece un prodotto disponibile a livello wholesale che richiede minori attivita' e combinazioni con altri input per essere venduto all'utente finale.
147. La struttura tariffaria dei servizi in esame si articola in contributi di attivazione una tantum (contributi di impianto) e in canoni mensili. La Tabella 6 riporta i contributi di attivazione relativi ad alcune offerte x-DSL wholesale. E' importante notare che i contributi per la configurazione e la predisposizione tecnica della linea ADSL wholesale non sono dovuti da lungo tempo a seguito della scelta di Telecom Italia di offrire l'attivazione della linea in promozione gratuita ai suoi utenti finali. I contributi di impianto relativi alla fornitura di coppie in rame, i contributi aggiuntivi una tantum e quelli dovuti per le disattivazioni, nonche' i costi dovuti all'eliminazione delle interferenze in ambiente cavo, sono riportati nella Tabella 7. Tabella 6 - Contributi di attivazione e/o variazione relativi alla fornitura di una linea ADSL wholesale ----> Vedere tabelle 6 e 7 a pag. 65 del S.O. <---- 148. I canoni mensili delle linee ADSL wholesale e il noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame sono riportati, rispettivamente, nella tabella Tabella 8 e nella Tabella 9. Mentre il noleggio mensile del doppino ha un'unica voce di costo, il prezzo di acquisizione della linea ADSL wholesale dipende da un canone mensile (importo fisso per l'accesso) e da una quota variabile legata al traffico, misurato in Mbyte, o all'ampiezza della banda ATM prescelta nell'area di raccolta. Tabella 8 - Canoni mensili relativi alla fornitura di una linea ADSL wholesale ----> Vedere tabella 8 a pag. 66 del S.O. <---- Tabella 9 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame 149. Dall'analisi dei prezzi, condotta prima di procedere all'analisi della sostituibilita' tra i servizi, l'Autorita' rileva che i servizi di unbundling e di accesso bitstream sono caratterizzati da diverse strutture tariffarie e il livello dei prezzi, come era lecito attendersi dall'analisi delle componenti tecniche acquisite nella fornitura di ciascun servizio, e' sensibilmente differente.
150. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato della domanda, l'accesso broadband wholesale e l'accesso broadband mediante unbundling si caratterizzano per aspetti tecnici ben distinti. Le motivazioni che presiedono alla domanda dei due beni sono difformi: nel primo caso, gli operatori acquirenti domandano un prodotto immediatamente disponibile per la commercializzazione di servizi a banda larga, mentre nel secondo caso ricercano un input che consenta loro di offrire servizi integrati voce-dati.
151. In considerazione delle differenze di prezzo esistenti tra i due servizi e gli alti investimenti necessari per l'acquisizione e il potenziamento della linea acquisita in unbundling, e' improbabile che un operatore che dispone di accessi bitstream, risponda ad un aumento del 10% nei prezzi dei servizi bitstream incrementando la domanda di linee in accesso disaggregato. Allo stesso tempo, l'operatore attivo nell'accesso disaggregato alla rete locale difficilmente rispondera' all'aumento del 10% del prezzo delle linee in unbundling ricorrendo significativamente al bitstream, a causa degli ingenti investimenti fissi effettuati nella predisposizione dei siti di co-locazione.
152. Sulla base delle analisi tecnica ed economica e' lecito ritenere i due servizi non sostituibili dal lato della domanda.
153. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, l'operatore storico e' l'unica impresa proprietaria di una rete metallica di accesso e, quindi, e' al momento il solo in grado di offrire accesso (a banda larga bitstream o in unbundling) su rete metallica. Vi e' piena sostituibilita' dal lato dell'offerta tra i due differenti servizi di accesso in esame: l'operatore storico non incorre in significativi ostacoli per offrire entrambi i servizi agli operatori alternativi che avanzano richiesta.
154. Piuttosto, e' utile verificare se sussistono i margini per l'entrata di altri fornitori nei mercati in esame, ovvero per l'installazione di un secondo circuito fisico che colleghi il punto terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale. Le Autorita' di regolamentazione nazionali e sopranazionali, gli operatori e i tecnici concordano nel ritenere che nel futuro non sia economicamente ipotizzabile la duplicazione della rete metallica. La costruzione di una nuova rete metallica di accesso e' da escludere, anche a fronte di un significativo e non temporaneo aumento dei servizi di accesso disaggregato e dei servizi, per via degli onerosi costi fissi iniziali. Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente (25).
155. Semmai, gli operatori meno infrastrutturati potrebbero essere interessati nella costruzione di una nuova rete di accesso in fibra ottica. Condizione essenziale per recuperare gli ingenti investimenti e' l'esistenza di una numerosa clientela potenziale. In tal caso, l'incidenza degli investimenti sui costi unitari potrebbe essere ragionevolmente contenuta non solo grazie alle economie di scala conseguibili nella fornitura del servizio vocale, ma anche grazie allo sfruttamento delle economie di gamma derivanti dall'offerta congiunta di servizi voce, dati e video. Tale ragionamento e' attuale nelle principali aree urbane italiane, sebbene le recenti innovazioni nella trasmissione dei video su ADSL abbiano reso piu' incerta la redditivita' degli investimenti in fibra ottica. Conclusioni
156. In sintesi, considerazioni tecniche, economiche supportano la tesi secondo cui i due servizi non devono essere inclusi nello stesso mercato rilevante, in linea con le indicazioni della Commissione europea. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
157. Tutti gli operatori condividono sostanzialmente le conclusioni raggiunte dall'Autorita' in merito all'analisi di sostituibilita' tra i servizi di accesso disaggregato alla rete locale ed i servizi di accesso bitstream. Tuttavia, essi aggiungono alcune considerazioni.
158. TI evidenzia che, poiche' gli accessi a banda larga venduti alla clientela finale tramite unbundling del local loop (ULL) e accesso condiviso (SA) producono effetti nel mercato rilevante oggetto della consultazione, le linee in ULL e in SA utilizzate per fornire l'accesso a Internet a banda larga alla clientela finale possono essere assimilate ad una forma di "autoproduzione" degli OLO e vanno, pertanto, conteggiate ai fini della valutazione del mercato rilevante.
159. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - e Tele 2 e Welcome Italia - evidenziano, invece, la necessita' che i valori economici stabiliti per il servizio di accesso bitstream siano mantenuti coerenti con quelli stabiliti per i servizi di accesso disaggregato e di shared access, al fine di evitare che TI, in quanto unico fornitore di entrambi i servizi, possa agire sui prezzi praticati per disincentivare lo sviluppo di infrastrutture alternative e lo sviluppo di servizi basati sull'accesso disaggregato. Inoltre, tali operatori evidenziano che - proprio per il ruolo complementare, sia dal punto di vista temporale che geografico, che ricoprono i servizi di bitstream access rispetto ai servizi di accesso disaggregato - e' importante per un operatore poter riuscire a fornire sostanzialmente le medesime tipologie di servizi, sia in aree coperte ricorrendo alle offerte di accesso disaggregato sia in quelle coperte ricorrendo alle offerte di accesso a banda larga all'ingrosso. Pertanto, essi ribadiscono l'importanza per un operatore che acquisisce il servizio bitstream di poter controllare quanto piu' possibile la banda fornita ai propri utenti e la qualita' complessiva del servizio.
160. Anche Fastweb concorda con l'orientamento espresso dall'Autorita' circa la non sostituibilita' tra i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso ed i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso, in considerazione delle differenze che caratterizzano le due tipologie di servizi, in termini di investimenti richiesti e di indipendenza dall'operatore incumbent nella fornitura dei servizi ai clienti finali. Tuttavia, Fastweb non condivide quanto affermato dall'Autorita' nel paragrafo 250 del documento di consultazione ove si afferma l'opportunita' di aggiungere, rispetto ai servizi attualmente oggetto di regolamentazione, l'interconnessione al DSLAM, anche per far fronte alle carenze di spazi di co-locazione. Fastweb ritiene, infatti, che i servizi di accesso disaggregato e di accesso a banda larga non possono essere considerati come due modalita' alternative ai fini della fornitura di servizi a larga banda agli utenti finali. In particolare, Fastweb ritiene che nell'ipotesi in cui fosse introdotto il nuovo servizio bitstream (a livello di DSLAM), quest'ultimo non dovrebbe in alcun modo essere posto in relazione ai diversi servizi di accesso disaggregato, ne' essere presentato quale possibile soluzione delle criticita' riscontrate nei servizi di accesso disaggregato. Al riguardo, Fastweb sostiene che le carenze negli spazi di co-locazione, e qualunque altra ragione di indisponibilita', seppur temporanea, dei servizi di accesso disaggregato e accessori, debbano essere affrontate e risolte nell'ambito della regolamentazione dello specifico mercato, introducendo nuovi obblighi o specificando/rafforzando quelli esistenti e confermati dalle analisi relative al mercato 11.
161. Inoltre, con riferimento al paragrafo 101 del documento di consultazione, Fastweb esprime alcune perplessita' in merito all'affermazione, ivi contenuta, in base alla quale i servizi di shared access e bitstream wholesale "abilitano esclusivamente alla trasmissione dati", laddove la stessa possa essere interpretata come la fissazione di un limite ai servizi che l'operatore alternativo e' titolato ad offrire alla clientela mediante i servizi intermedi succitati. Fastweb ribadisce, al riguardo, l'importanza che sia tutelata la piena liberta' dell'operatore che si avvale dei servizi wholesale, in merito alla tipologia di servizi che possono essere forniti agli utenti mediante i suddetti servizi wholesale, fatte ovviamente salve eventuali comprovate incompatibilita' tecniche. In particolare, Fastweb ribadisce che la fornitura del servizio voce non e' propria dei soli servizi di accesso disaggregato, essendo possibile fornire servizi vocali (VoIP) anche sulla banda piu' alta dello spettro interessata dai servizi bitstream e che, quindi, la definizione di bitstream non deve prevedere alcuna limitazione, potendo includere la fornitura di qualsiasi servizio.
162. Riguardo quest'ultimo punto, anche AIIP sottolinea che i servizi integrati voce-dati, grazie alle tecnologie VoIP, possono essere offerti sia con il bitstream sia con lo shared access, oltre che con 1'ULL e che, in ragione della convergenza tecnologica voce-dati, tali servizi integrati debbono poter essere offerti con tutte le tre modalita' di accesso a banda larga: ULL, shared access e bitstream. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
163. L'Autorita' ribadisce quanto affermato al punto 151 del documento di consultazione in cui si precisa che "l'unbundling [...] puo' essere assimilato[...] ad una forma di autoproduzione degli inputs necessari alla fornitura di collegamenti DSL alla clientela finale. Di conseguenza, appare coerente con la visione appena suggerita ampliare la dimensione del mercato in esame includendo, non solo le vendite intercorse fra differenti operatori, ma anche le forme di autoproduzione attualmente utilizzate dagli operatori attivi nel mercato dei collegamenti DSL retail."
164. L'Autorita' concorda pienamente con gli operatori in merito alla necessita' di salvaguardare la coerenza tra prezzi del bitstream, da un lato, ed i prezzi dell'ULL e dello SA, dall'altro, ed in merito alla necessita' di stimolare gli investimenti in infrastrutture alternative. Proprio in tale direzione si colloca la proposta di passare da un meccanismo di controllo dei prezzi del servizio bitstream basato sul criterio del retail minus ad un meccanismo di orientamento al costo, che riflette maggiormente i costi sottostanti alla fornitura del servizio. Pertanto, i prezzi dei servizi bitstream, che da un punto di vista tecnico possono essere considerati servizi di "ampiezza maggiore" rispetto a quelli di full unbundling, in quanto comprensivi di elementi di rete addizionali rispetto a questi ultimi, necessariamente incorporeranno dei margini sufficienti a garantire un'adeguata remunerazione a questi elementi addizionali.
165. Tuttavia, con riferimento alle tipologie di servizi fornibili attraverso le diverse soluzioni wholesale - bitstream, ULL e SA - l'Autorita' rimanda a quanto gia' scritto nel documento di consultazione in merito alle caratteristiche dirimenti di tali servizi che conducono all'individuazione di due mercati separati ed in particolare in merito al differente grado di controllo della capacita' trasmissiva a disposizione dell'operatore che acquista i diversi servizi all'ingrosso. Pertanto, pur garantendo il massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, l'Autorita' ritiene che continueranno ad esserci delle differenze tra i servizi, in termini di capacita' di differenziazione dei servizi finali rispetto a quelli offerti dall'operatore incumbent che, tra l'altro, forniscono adeguati incentivi agli operatori alternativi ad effettuare un'ulteriore infrastrutturazione, sia ricorrendo all'ULL sia ricorrendo ad infrastrutture proprietarie.
166. L'Autorita' concorda con l'operatore Fastweb sul principio in base al quale non e' corretto presentare l'interconnessione al DSLAM quale eventuale soluzione al problema della carenza di posizioni aggiuntive ai permutatori, criticita' propria del mercato dei servizi di unbudling del local loop. L'Autorita' ha imposto un obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete al livello 1 (DSLAM) in quanto ritiene tale obbligo proporzionato alla natura dei problemi competitivi identificati. L'Autorita', infatti, ritiene che gli obblighi attualmente vigenti, che non prevedono 1' interconnessione a tale livello di rete, non siano sufficienti a garantire condizioni di competitivita' nel mercato in oggetto ed in quello a valle.
167. L'Autorita' intende precisare che l'esclusione dal mercato rilevante dei servizi di accesso voce forniti attraverso le tecnologie VoIP, e quindi la loro esclusione nel calcolo del valore complessivo del mercato e delle singole quote possedute dagli operatori, non pregiudica la possibilita' per gli operatori di offrire tali servizi sulle medesime infrastrutture che vengono utilizzate per la fornitura del servizio di trasmissione dati a banda larga. Pertanto, come verra' precisato meglio nella sezione relativa alla definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, l'Autorita' intende precisare che l'imposizione degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete e di non discriminazione, deve garantire la piena liberta' degli operatori di offrire tutti i servizi che siano tecnicamente offribili. 2.2.2. Servizi bitstream vs servizi wholesale su fibra e su satellite
168. Come si e' ripetuto piu' volte, al momento non esistono nel mercato wholesale offerte di connettivita' in fibra ottica. Gli operatori che posseggono un'infrastruttura in fibra ottica si limitano a rifornire le proprie divisioni commerciali che vendono i servizi di accesso a banda larga nel mercato retail. Anche relativamente alla connettivita' in tecnologia satellitare, sebbene alcuni accessi vengano venduti nel mercato all'ingrosso ad operatori che offrono connettivita' satellitare nel mercato finale (si veda il citato accordo tra Netsystem e Telecom Italia), una quota consistente degli accessi wholesale viene fornita in regime di "autoproduzione". D'altronde, in assenza di regolamentazione, e' piuttosto improbabile che un operatore proprietario di rete renda disponibile la propria infrastruttura nel mercato wholesale ad altri operatori che sono diretti concorrenti nel mercato retail.
169. L'Autorita' ritiene opportuno far rientrare nel mercato rilevante dell'accesso a banda larga all'ingrosso - oltre al servizio bitstream su rame - gli accessi in fibra ottica e gli accessi satellitari, sia che siano venduti ad altri operatori (ovvero nel mercato all'ingrosso) sia che siano forniti come "autoproduzione" (ovvero alle rispettive divisioni commerciali).
170. La domanda di connettivita' all'ingrosso e' una domanda derivata dalla domanda di connettivita' presente nel mercato retail, nel quale rientrano - oltre ai servizi di accesso in tecnologia xDSL - anche i servizi di accesso in fibra ottica e i servizi su tecnologia satellitare, in quanto servizi sostituibili. Tale sostituibilita' esistente a livello retail determina di fatto un vincolo ai comportamenti competitivi degli operatori del mercato wholesale ed in particolare ad eventuali incrementi del prezzo della connettivita' wholesale. Un eventuale aumento di prezzo di circa il 10% dei servizi DSL a livello wholesale si rifletterebbe infatti in un incremento dei prezzi dei servizi DSL retail di una percentuale di almeno il 5%, in quanto il costo della componente wholesale in esame rappresenta circa il 50% del prezzo del servizio retail (26). Tale incremento del prezzo del servizio DSL retail determina con molta probabilita' uno spostamento di una parte della domanda del mercato finale verso servizi sostituibili, in fibra ottica o su tecnologia satellitare. L'Autorita' valuta l'entita' di tale spostamento della domanda retail verso servizi sostituibili sufficiente da rendere l'incremento del prezzo wholesale non profittevole, in quanto comporta un aumento della capacita' wholesale in fibra o satellitare (fornita sottoforma di autoproduzione o venduta sul mercato) ed una corrispondente diminuzione nella vendita all'ingrosso di connettivita' DSL.
171. L'analisi appena esposta e' inoltre supportata da considerazioni di natura tecnica ed economica relative alla effettiva praticabilita' per un operatore in fibra o satellitare ad offrire un servizio wholesale equivalente. A tale proposito, una prima considerazione da fare e' che i servizi a banda larga in fibra non sono disponibili in tutte le aree dove e' presente la tecnologia xDSL: pertanto, il vincolo - seppure indiretto - alle variazioni di prezzo della connettivita' DSL esercitato dalle offerte in fibra ottica disponibili sul mercato retail potrebbe risultare piu' labile. Tuttavia, come si e' visto al punto 120, la presenza di politiche promozionali e commerciali omogenee a livello nazionale, sia dell'incumbent sia degli operatori alternativi, dimostra l'esistenza di un common pricing constraint a livello nazionale. Inoltre, la presenza della tecnologia satellitare su pressoche' tutto il territorio nazionale rende i servizi a banda larga satellitari complementari dal punto di vista geografico, oltre che sostituti dal punto di vista tecnico-economico, ed i numerosi accordi che si stanno siglando sul mercato ne sono una conferma: oltre all'accordo con Netsystem, Telecom Italia ha recentemente avviato una partnership tecnologica con Telespazio e Hughes Network Systems per fornire servizi a banda larga via satellite alle aziende italiane; analogamente Tiscali ha siglato un accordo con Eutelsat, e Noicom con Skylogic (societa' partecipata al 100% da Eutelsat) per sviluppare ulteriormente su piattaforma satellitare i propri servizi di connettivita' a banda larga, soprattutto dal punto di vista geografico. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
172. TI ritiene che la sostituibilita' asimmetrica esistente tra i servizi bitstream ed i servizi wholesale offerti mediante la fibra ottica e la tecnologia satellitare - che pure giustifica l'individuazione di un unico mercato rilevante - non debba comportare in alcun modo un'omogeneita' di obblighi regolamentari per le diverse tecnologie, in considerazione dell'eterogeneita' delle caratteristiche tecniche, della diffusione geografica, della domanda e dell'offerta di mercato. In particolare, TI sostiene che poiche' la fibra ottica - che costituisce, esplicitamente o implicitamente, un input per la realizzazione del bitstreaming - non e' stata sottoposta ad obblighi nell'ambito del mercato n, 11 (accesso disaggregato), lo stesso approccio deve essere adottato anche per i servizi di accesso a banda larga wholesale realizzati su fibra. Pertanto, TI auspica che questi ultimi servizi non siano soggetti ad obblighi di "accesso e uso" e "orientamento al costo".
173. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - e anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorita' sulla sostituibilita' tra i servizi bitstream e i servizi wholesale su fibra, mentre manifestano delle perplessita' relativamente alla sostituibilita' di questi con i servizi di accesso via satellite monodirezionale.
174. AIIP condivide solo in parte le conclusioni raggiunte sul punto dall'Autorita', in quanto, pur condividendo l'esistenza di relazioni di sostituibilita' tra servizi bitstream su ADSL e su satellite, non condivide, invece, l'esistenza di rapporti di sostituibilita' tra servizi bitstream su xDSL e servizi wholesale a banda larga su fibra ottica. Ad avviso di AIIP occorre individuare i seguenti mercati dei servizi di accesso a banda larga wholesale, diversi per tecnologia e domanda, su cui occorrera' valutare se vi siano operatori (individualmente o collettivamente) dominanti ed individuare, quindi le eventuali misure di regolamentazione: i) accesso in rame tramite tecnologie xDSL; ii) accesso in Fibra Ottica (FTII e FTB); iii) accesso da rete mobile. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
175. L'Autorita' ha individuato un unico mercato dei servizi di accesso ai dati a banda larga all'ingrosso comprendente le tecnologie su rame, fibra ottica e satellite in virtu' dell'esistenza di stretti vincoli competitivi fra i prezzi dei servizi forniti ricorrendo alle suddette tecnologie. In tale contesto, l'Autorita' ritiene che l'applicazione di differenti obblighi regolamentari ai servizi forniti attraverso tecnologie differenti, o la rimozione degli stessi in relazione ai servizi offerti ricorrendo ad alcune tecnologie, comporterebbe il rischio di arbitraggio regolamentare.
176. In relazione alle perplessita' manifestate da alcuni operatori relativamente alla sostituibilita' fra servizi di accesso a banda larga all'ingrosso tramite tecnologie in rame e fibra da un lato e tramite tecnologie satellitari monodirezionali dall'altro, l'Autorita' ribadisce i risultati della propria analisi di sostituibilita' riportata al paragrafo 2.1.3 del documento di consultazione e quanto detto ai punti 84 ed 85 del presente documento. In ogni caso, come sopra esposto, una diversa e piu' restrittiva definizione del mercato non altererebbe ne' l'individuazione del soggetto dotato di significativo potere di mercato, ne' i rimedi regolamentari ad esso applicati.
177. In fine, in relazione alle osservazioni di AIIP, l'Autorita' ribadisce tutte le valutazioni che la hanno portata a sostenere la sostituibilita' fra tecnologie in fibra e rame ed a non individuare l'accesso da rete mobile come mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante. 2.3 Il mercato geografico dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso
178. L'analisi del mercato al dettaglio dell'accesso ad Internet a banda larga ha evidenziato l'esistenza di una sufficiente omogeneita' nelle condizioni concorrenziali a livello nazionale (cfr. punti 116 - 129). Infatti, nonostante si stia assistendo allo sviluppo di una maggiore concorrenza nelle aree del paese ove - oltre alle offerte a banda larga di TI e degli OLO che ricorrono alle offerte bitstream - sono presenti offerte di operatori facilito based concorrenti di Telecom Italia c di operatori che hanno acquistato linee in unbundling, l'Autorita' ritiene che l'effettivo livello di competizione sviluppatosi nel mercato sia ancora sufficientemente omogeneo nel territorio nazionale.
179. L'analisi del corrispondente mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga, rileva una maggiore omogeneita' geografica delle condizioni concorrenziali. Infatti Telecom Italia, al momento, e' pressoche' l'unico operatore che offre servizi di accesso a banda larga all'ingrosso in tecnologia DSL a condizioni regolamentate, non discriminatorie e omogenee a livello nazionale. Come si vedra' con maggior dettaglio nel capitolo relativo alla valutazione del significativo potere di mercato, ad eccezione delle offerte all'ingrosso di connettivita' satellitare di Netsystem, l'offerta wholesale di collegamenti a banda larga da parte di operatori alternativi a Telecom Italia risulta un fenomeno ancora del tutto residuale e rappresenta, sostanzialmente, la cessione a terzi di contratti wholesale acquistati originariamente da Telecom Italia. Gli operatori che hanno acquistato linee in ULL e gli altri operatori facility based diversi da Telecom Italia (come Fastweb) non offrono servizi a larga banda wholesale, ma si limitano a rifornire le proprie divisioni commerciali. Pertanto, nel mercato all'ingrosso, le condizioni concorrenziali appaiono piuttosto uniformi anche cori riferimento alle aree in cui a livello retail si sta assistendo allo sviluppo di una maggiore competizione (evidenziate in verde nella Figura 2).
180. L'Autorita' ritiene quindi che la dimensione geografica del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso sia corrispondente al territorio nazionale. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
181. La maggior parte degli operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb. Tele 2 e Welcome Italia - condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare un unico mercato nazionale dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso.
182. Invece, TI riprende le medesime argomentazioni utilizzate nella risposta al quesito 4 della consultazione pubblica, relativo alla dimensione geografica del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio. Pur condividendo l'orientamento dell'Autorita' in merito all'estensione nazionale del mercato dell'accesso a banda larga, infatti, TI sottolinea la presenza di alcune aree geografiche (i principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda larga wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale. Pertanto, TI auspica che nella delibera conclusiva sul mercato 12 l'Autorita' consideri la presenza delle suddette condizioni competitive differenziate geograficamente e ne derivi, di conseguenza, una differenziazione dei rimedi regolamentari, come ad esempio la possibilita' di non notificare TI come operatore SPM nelle aree (principali 6 distretti) a maggiore pressione competitiva.
183. Infine, AIIP e' d'accordo nel considerare come aventi estensione nazionale sia il mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso via xDSL sia quello dei servizi di accesso a banda larga mobile all'ingrosso. AIIP ritiene, invece, che l'ambito geografico dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso via fibra ottica sia locale, con estensione geografica comunale, in ragione della necessita' di ottenere specifiche autorizzazioni comunali per gli scavi necessari alla installazione dei cavidotti e alla posa della fibra ottica. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
184. L'Autorita' ribadisce in primo luogo quanto illustrato nel mercato retail secondo cui, allo stato attuale, l'accesso a banda larga presenta, in termini di contesto concorrenziale, caratteristiche di omogeneita' territoriale. Le riscontrate diversita' in alcune aree del Paese, nella presenza delle diverse infrastrutture trasmissive, non si traducono in una definizione piu' ristretta del mercato geografico in quanto le condizioni competitive sono risultate sufficientemente omogenee su tutto il territorio nazionale.
185. Tali considerazioni valgono a fortiori, nel mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga. Infatti nel caso del mercato wholesale le caratteristiche della domanda non presentano differenziazioni di tipo territoriale. La gran parte degli operatori richiede, infatti, servizi all'ingrosso di accesso a larga banda per fornire servizi retail su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l'attuale marginalita' (se non assenza) di offerta di servizi wholesale in fibra ottica rende le caratteristiche dell'offerta ancora piu' omogenee rispetto a quelle del mercato al dettaglio.
186. In virtu' di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che le osservazioni formulate da TI e da AIIP non possano essere accolte e che il mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga, comprensivo delle sopra menzionate tecnologie trasmissive (xDSL, fibra ottica e satellite), si caratterizzi come mercato nazionale. 2.4. Conclusioni sulla definizione dei mercati
187. Il mercato all'ingrosso di connettivita' a banda larga definito dall'Autorita' comprende la domanda e l'offerta di connettivita' su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia satellitare; il mercato identificato ha dimensione nazionale. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
188. TI ritiene che esista una sostituibilita' asimmetrica tra le tecnologie xDSL e la fibra ottica, evidenziando che le tecnologie in rame sono utilizzate per la fornitura di servizi base, mentre quelle in fibra ottica sono utilizzate per la fornitura di servizi avanzati e innovativi. Pertanto, TI richiede che i servizi bitstream offerti su fibra non siano sottoposti a regolamentazione ex ante, coerentemente con quanto stabilito dall'Autorita' nell'analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (mercato 11 della Raccomandazione). Inoltre, riguardo la dimensione geografica del mercato, TI ritiene che, pur essendo un mercato nazionale, sia necessario considerare che in alcune aree geografiche (i principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino) la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda larga wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale.
189. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - concordano sostanzialmente con le conclusioni raggiunte dall'Autorita' sulla definizione del mercato dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso, fatto salvo quanto precisato nelle risposte alle domande 6, 7 e 8. Inoltre, tali operatori aggiungono un'osservazione relativa alle tecnologie di accesso wireless fisse (Wi-Fi e Wi-Max). Essi ritengono che - sebbene sia probabile che tali tecnologie continueranno a giocare un ruolo complementare rispetto alle altre tecnologie di accesso per fornire la banda larga ad utilizzatori nomadi (aeroporti, alberghi, ecc.) - sia necessario che la regolamentazione di settore impedisca per questi servizi la precostituzione di posizioni di monopolio o, comunque, limitazioni alla concorrenza effettuate da parte di TI tramite l'esclusione di altri operatori.
190. AIIP, invece, non condivide completamente tale analisi poiche' ritiene, innanzitutto, che il servizio Internet includa non solo l'accesso alla rete, ma molte altre componenti di servizio, come i servizi di posta elettronica, di calendaring, di hosting, di dies, di VoIP. Pertanto, AIIP sostiene che, essendo possibile una differenziazione del servizio sulla base dei servizi complementari, la "rivendita" - servizio che va dall'utente fino al punto 4 della figura 3 del documento di consultazione - non si prefigura come "pura rivendita" e quindi deve fare parte del mercato oggetto d'analisi. Inoltre, AIIP evidenzia che Fastweb ha accordi di fornitura dell'accesso in fibra nel mercato all'ingrosso. ad esempio con IBM e Tsystems. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
191. In tema di sostituibilita' fra tecnologie in rame e tecnologie in fibra, l'Autorita' ribadisce le argomentazioni sviluppate nel documento di consultazione e rinnova i timori di arbitraggio regolamentare, che potrebbe sorgere qualora le due differenti tecnologie fossero sottoposte a differente regolamentazione, richiamati al punto 175.
192. L'Autorita' condivide le osservazioni degli operatori Albacom. Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia circa l'importanza di impedire la costituzione di posizioni dominanti nella fornitura di servizi di accesso a banda larga tramite tecnologie wireless fisse (WI-FI WI-MAX) e circa il loro ruolo di complementarieta' con le altre tecnologie di accesso a banda larga. Per queste ragioni, alle suddette tecnologie, in quanto utilizzate congiuntamente ai servizi bitstream, l'Autorita' applica le misure regolamentari di cui al punto 350.
193. L'Autorita' ritiene che i servizi di posta elettronica, calendaring, hosting, dns resolution, solitamente (ma non necessariamente, almeno per alcuni di essi) forniti congiuntamente ai servizi di accesso ai dati a banda larga, configurandosi come servizi accessori rispetto al servizio principale di accesso, non caratterizzino sufficientemente il servizio finale da renderlo riconoscibilmente differente e quindi distinguibile da quello dell'operatore che fornisce il servizio. Per questa ragione, coerentemente con le prescrizioni della Raccomandazione al paragrafo 4.2.2, l'Autorita' preferisce escludere i servizi di pura rivendita (forniti al livello 4 della Figura 3).
3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO Introduzione
194. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo, in relazione al processo di definizione e di valutazione del significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento della definizione di significativo potere di mercato a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice, all'articolo 17, comma 2, afferma che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche e' contenuta nelle Linee guida dell' 11 luglio 2002 che le ANR devono tenere in massimo conto nello svolgimento delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).
195. Le linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR devono fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. In realta' l'applicazione ex ante della nozione di significativo potere di mercato da parte delle ANR richiedera' un adeguamento delle modalita' di valutazione del potere di mercato utilizzate dalle Autorita' per la concorrenza, in virtu' della considerazione che le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi diverse da quelle assunte dalle Autorita' per la concorrenza nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni dell'Autorita' si avvarranno, inter alia, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte previsionale verra' calibrato sulla periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato, che come gia' specificato altrove, e' pari a 18 mesi.
196. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile delle vendite o dei ricavi a favore di altre imprese. Tale capacita' e' sottoposta ad una serie di vincoli di tipo concorrenziale provenienti sia dai concorrenti che l'impresa fronteggia direttamente nel proprio mercato di appartenenza, sia da imprese che potrebbero decidere di entrare nel mercato a medio termine qualora si verifichi un piccolo, ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi.
197. La quota di mercato detenuta da un'impresa puo' essere utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene nel nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al quadro precedente, le linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75, ricordano espressamente che "le quote di mercato sono spesso usate come indicatore indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se al paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e' preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri piu' adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.
198. La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo 78, ricordano che le Autorita' di regolamentazione devono percio' "intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un significativo potere di mercato". A tal proposito vengono indicati quali criteri per la misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.
199. Il riscontro di una posizione di dominanza non puo' prescindere da una valutazione della facilita' di ingresso e quindi delle barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel settore delle comunicazioni sono costituite da vincoli normativi e dalla necessita' di effettuare notevoli investimenti, non sempre recuperabili. Per quanto riguarda i primi si pensi, ad esempio, al caso in cui si e' fissato un limite al numero di imprese aventi accesso allo spettro radio per l'offerta di servizi connessi. Per quanto riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali di produzione di investimenti in capitale fisso con limitati usi alternativi al di fuori dell'industria delle comunicazioni. Tali barriere all'ingresso, pero', possono rivestire un ruolo meno importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione tecnologica, come e' il caso per determinati servizi/reti di comunicazione elettronica.
200. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita' con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un rilevante potere di mercato, ossia puo' detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o piu' imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che la Commissione ha affermato che l'assenza di concorrenza effettiva non necessariamente deve essere ricondotta all'esistenza di legami economici, nel senso di legami strutturali, o ad altri fattori che potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.
201. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita' nazionali di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle condizioni possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato siano tali da favorire un coordinamento tacito, e ii) se tale coordinamento sia sostenibile. Affinche' il coordinamento sia sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a sottrarsi al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione degli altri componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti ed i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.
202. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che una posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano alcune specifiche condizioni di mercato tra le quali si ricordano: un'elevata concentrazione, un parallelismo fra la struttura dei prezzi e dei costi, una crescita moderata o stagnazione della domanda, una scarsa elasticita' della domanda, una maturita' tecnologica e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la sussistenza di legami e interconnessioni anche informali fra le imprese, la mancanza di concorrenza potenziale. 3.1. L'ANALISI SUL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
203. In questa sezione si procede alla valutazione del grado di concorrenza effettiva presente sul mercato rilevante individuato al fine di verificare l'esistenza di imprese che godano, individualmente o congiuntamente con altre, di una posizione dominante. L'Autorita' nelle proprie valutazioni terra' in massima considerazione le indicazioni fornite all'interno delle Linee guida.
204. Si ritiene che in relazione al mercato della banda larga i criteri piu' importanti per la valutazione del significativo potere di mercato siano: la dinamica del mercato e l'ampiezza delle quote di mercato, la dimensione delle barriere all'ingresso, ovvero la presenza di economie di scala e di diversificazione, di sunk costs e di switching costs, la facilita' di accesso alle risorse finanziarie, la presenza di vantaggi tecnologici ed altre caratteristiche strutturali del mercato, quali l'integrazione verticale degli operatori, e l'esistenza di un contropotere di acquisto della domanda di mercato.
205. Alcune delle informazioni e dei dati utilizzati dall'Autorita' per la valutazione del grado di concorrenza esistente nel mercato rilevante sono direttamente afferenti al mercato wholesale ed altre sono relative al corrispondente mercato retail, in quanto caratterizzanti l'analisi al livello wholesale. Ad esempio, come viene illustrato in seguito con maggior dettaglio, la stima delle quote di mercato degli operatori nel mercato wholesale si e' avvalsa anche di informazioni relative al mercato retail, cosi' come la dinamica del mercato e' stata valutata anche sulla base dei dati retail. Struttura del mercato
206. Come gia' richiamato nel capitolo relativo alla definizione del mercato del prodotto, alla fine del 2003 in Italia - ad eccezione di un limitato numero di accessi offerti via satellite - il servizio a flusso numerico in tecnologia xDSL (bitstream access) rappresentava pressoche' l'unica tipologia di accesso a banda larga venduta nel mercato all'ingrosso: a. oltre a Telecom Italia, vi era un esiguo numero di operatori che offrivano servizi DSL nel mercato; b. un unico operatore vendeva accessi satellitari. Articolazione dell'offerta di Telecom Italia
207. Telecom Italia offre diversi servizi riguardanti l'accesso a banda larga con interconnessione in ATM con la rete dell'operatore acquirente del servizio.
208. La ripartizione del territorio nazionale e' in aree di Raccolta, a cui corrisponde un nodo di raccolta. L'OLO/ISP collegandosi al nodo di raccolta puo' fornire il servizio agli utenti afferenti a alla corrispondente Area di Raccolta. Il rapporto contrattuale con i singoli utilizzatori finali viene intrattenuto direttamente da ciascun operatore, senza il coinvolgimento di Telecom Italia (27). 3.1.1. La dinamica del mercato
209. Al 30 giugno 2003, il numero di collegamenti a banda larga complessivamente attivati nel mercato retail, indipendentemente dalla modalita' tecnica di realizzazione della connessione, risulta essere di poco inferiore ad 1.700.000. La tabella seguente mostra il contributo di ciascuna tecnologia al totale dei volumi del mercato. Le prime due righe specificano, all'interno della famiglia delle tecnologie DSL, il peso relativo dell'ADSL e delle altre tecnologie DSL. Tabella 10 - Numero di collegamenti a banda larga in Italia ----> Vedere tabelle 10 a pag. 79 del S.O. <---- 210. Dalla Tabella 10 si puo' verificare il ruolo sempre piu' determinante dei collegamenti ADSL nello sviluppo del mercato della banda larga. Tuttavia, nel periodo della rilevazione si e' riscontrata la costante crescita del numero dei collegamenti realizzati in ciascuna delle tecnologie considerate, anche se con tassi di sviluppo significativamente differenti, come illustra la Tabella 11. In particolare, si puo' notare che il tasso di crescita del numero di linee ADSL si sia costantemente mantenuto ben al di sopra di quello del mercato, giustificando, in tal modo, i risultati illustrati in Tabella 10. Il numero dei collegamenti in altre tecnologie DSL, invece, seppur registrando comunque tassi di variazione positivi, si e' mantenuto su livelli decisamente inferiori a quelli registrati nel mercato complessivo per tutto il periodo della rilevazione. Il numero dei collegamenti in fibra e satellitari, infine, ha mostrato un andamento approssimativamente in linea con la dinamica del mercato complessivo. Tabella 11 - Tasso di sviluppo dei collegamenti a banda larga (dic 2001 - giugno 2003) 28 ----> Vedere tabella 11 a pag. 80 del S.O. <---- 3.1.2. L'assetto competitivo del mercato dell'accesso ad Internet a banda larga al dettaglio
211. La seguente tabella illustra le quote di mercato, calcolate in riferimento al numero dei collegamenti a banda larga complessivamente attivati nel mercato retail (indipendentemente dalla tecnologia della connessione). La prima riga della tabella illustra la quota di mercato in volumi di Telecom Italia, calcolata utilizzando come base di riferimento il numero complessivo dei collegamenti a banda larga, con qualunque tecnologia siano essi realizzati. Tabella 12 - Quote di mercato nel mercato retail ----> Vedere tabella 12 a pag. 80 del S.O. <---- 212. L'importanza della tecnologia DSL nella determinazione dell'evoluzione del mercato in esame suggerisce di focalizzare l'analisi delle quote di mercato degli operatori presenti sul mercato sulla suddetta tipologia di connessioni. La Tabella 13 mostra le quote di mercato in volumi (numero di collegamenti attivati) nel segmento di collegamenti a banda larga in tecnologia DSL. Tabella 13 - Quote di mercato sul numero di linee xDSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 13 a pag. 81 del S.O. <---- 213. Dal confronto con le quote di mercato calcolate sul numero totale dei collegamenti a banda larga complessivamente attivati (Tabella 12), si nota l'aumento decisamente significativo della quota di mercato di Telecom Italia se si restringe l'analisi ai soli collegamenti in tecnologia DSL. Tale risultato e' confermato dall'analisi delle quote di mercato in ricavi (Tabella 14). Tabella 14 - Quote di mercato sui ricavi da linee xDSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 14 a pag. 81 del S.O. <---- 214. L'analisi delle quote di mercato calcolate sui ricavi (Tabella 14) non solo conferma i risultati dell'analisi in volumi, ma ne rafforza le conclusioni. Infatti, l'aumento della quota di mercato di Telecom Italia, se calcolata sul totale dei ricavi DSL piuttosto che sul numero di collegamenti corrispondenti, dimostra la posizione di notevole forza raggiunta da quest'ultimo operatore nel segmento di mercato dei collegamenti a banda larga in tecnologia DSL.
215. Le conclusioni appena riferite conservano la loro validita' anche nel caso in cui si voglia segmentare ulteriormente il segmento dei collegamenti a banda larga in tecnologia DSL considerando, quindi, separatamente i collegamenti ADSL da quelli in altre tecnologie DSL (genericamente, xDSL). Il segmento di mercato dei collegamenti a banda larga in tecnologie DSL, al 30 giugno 2003, risulta essere costituito da circa 1.450.000 linee attive, di cui la maggior parte in tecnologia ADSL. La Tabella 15 dimostra il peso preponderante, in termini di volumi, del numero di collegamenti in tecnologia ADSL sul totale dei collegamenti in tecnologia DSL (ADSL e xDSL). In termini di ricavi, invece, i collegamenti in tecnologia xDSL mostrano una redditivita' decisamente maggiore di quella dei collegamenti ADSL. Appare evidente, comunque, che la dinamica del mercato suggerisce, nel periodo sottoposto ad esame, un riallineamento dell'incidenza dei collegamenti ADSL in termini di ricavi agli elevati valori rilevati nel caso dei volumi. Bisogna, tuttavia, precisare che la dinamica di cui si e' appena riferito discende esclusivamente dal maggior tasso di crescita del numero di collegamenti in tecnologia ADSL, rispetto a quello rilevato nel caso dei collegamenti xDSL. Tabella 15 - Incidenza dei collegamenti ADSL sul totale dei collegamenti xDSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 15 a pag. 82 del S.O. <---- 216. Le tabelle seguenti (Tabella 16 e Tabella 17) illustrano le quote di mercato, in volumi ed in ricavi, nel segmento dei collegamenti a banda larga realizzati con tecnologia ADSL. Tabella 16 - Quote di mercato sul numero dei collegamenti ADSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 16 a pag. 82 del S.O. <---- Tabella 17 - Quote di mercato sui ricavi da linee ADSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 17 a pag. 83 del S.O. <---- 217. L'analisi congiunta della Tabella 16 e della Tabella 17 conferma i valori estremamente elevati raggiunti dalla quota di mercato di Telecom Italia, sia in volumi che in ricavi, che erano stati rilevati nel calcolo delle quote di mercato sull'aggregazione dei servizi ADSL ed xDSL (cfr. Tabella 13 e Tabella 14). In particolare, comunque, si rileva che la quota di mercato di Telecom Italia e' sempre inferiore a quella rilevata nell'analisi congiunta delle due tecnologie in esame (ADSL e xDSL). Di conseguenza, non potremo che aspettarci livelli piu' elevati, nel calcolo della quota di mercato di Telecom Italia, per quanto riguarda il segmento dei collegamenti a banda larga in tecnologia xDSL. Le seguenti tabelle riportano il risultato del calcolo delle quote di mercato nel segmento xDSL. Tabella 18 - Quote di mercato sul numero di linee xDSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 18 a pag. 83 del S.O. <---- Tabella 19 - Quote di mercato sui ricavi da linee xDSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 19 a pag. 83 del S.O. <---- 218. La Tabella 18 e la Tabella 19 mostrano, come gia' anticipato, un livello estremamente elevato della quota di mercato di Telecom Italia, sia in ricavi sia in volumi. Quanto appena affermato lascia supporre che, nel periodo sottoposto a rilevazione, il complesso delle offerte alternative, a quella proposta da Telecom Italia, fosse rivolto ad una quota residuale del mercato, soprattutto nel segmento dei collegamenti xDSL.
219. L'analisi delle quote di mercato nei segmenti individuati dalle tecnologie satellitari ed in fibra ottica risulta semplificata dalla minore diffusione delle suddette tipologie di connessione rispetto a quelle xDSL. Infatti, come illustra la Tabella 10, i collegamenti in fibra ottica e quelli in tecnologia satellitare rappresentano, al 30 giugno 2003, rispettivamente il 7,7% ed il 5,3% del mercato. Inoltre, la struttura dell'offerta nelle suddette |
| tipologie di collegamenti risulta essere fortemente polarizzata sulle proposte commerciali di due soli operatori, per la fibra Fastweb (offre anche collegamenti in tecnologie DSL) e per il satellite Netsystem (offre esclusivamente collegamenti satellitari), che detengono entrambi quote di mercato ben al di sopra del 90%, sia in termini di ricavi sia di volumi. Tuttavia, come dimostra la Tabella 12, le suddette quote, se considerate rispetto alla dimensione complessiva del mercato a banda larga retail (unione o intersezione di tutte le possibili tecnologie di connessione), rivelano valori decisamente inferiori. 3.1.3. L'assetto competitivo del mercato dell'accesso banda larga all'ingrosso
220. Al 30 giugno 2003, il numero di collegamenti DSL (ADSL + xDSL) venduti ad altri operatori risulta di poco superiore alle 300.000 unita'. La seguente tabella illustra il tasso di crescita del numero di linee DSL vendute nel mercato all'ingrosso. Tabella 20 - Tasso di crescita del numero di linee DSL vendute nel mercato wholesale (29). ----> Vedere tabella 20 a pag. 84 del S.O. <---- 221. Telecom Italia, attraverso il servizio wholesale "bitstream", realizza la quasi totalita' delle vendite di collegamenti DSL ad altri operatori. La seguente tabella mostra la quota di mercato di Telecom Italia sul totale delle vendite di collegamenti DSL ad altri operatori. Tabella 21 - Quote di mercato sul numero di linee DSL (mercato wholesale). ----> Vedere tabella 21 a pag. 85 del S.O. <---- 222. Dalla Tabella 21 si deduce che l'offerta wholesale di collegamenti DSL, da parte di operatori alternativi a Telecom Italia, risulta un fenomeno ancora del tutto residuale e rappresenta - come gia' anticipato nel capitolo relativo alla definizione del mercato - sostanzialmente, la cessione a terzi di contratti wholesale acquistati originariamente da Telecom Italia. Nell'analisi dello sviluppo delle vendite di collegamenti DSL ad altri operatori, bisogna sottolineare un fenomeno dovuto alle peculiari modalita' di acquisto che hanno caratterizzato l'offerta DSL wholesale di Telecom Italia. In particolare, ci si vuole riferire all'offerta di lotti di collegamenti DSL, piuttosto che di singoli accessi in tecnologia DSL. Nel periodo sottoposto a rilevazione, di conseguenza, si e' assistito ad un relativo scostamento fra il numero di collegamenti acquistati wholesale dagli OLO ed il numero di collegamenti effettivamente venduti nel mercato retail dai medesimi operatori. L'eccesso di capacita' acquistato dagli OLO, sotto forma di collegamenti DSL non ancora attivi nel mercato retail, ha rappresentato una quota significativa della domanda di collegamenti DSL wholesale, nell'intervallo della rilevazione. Attualmente, con l'introduzione da parte di Telecom Italia di un sistema di contrattazioni per i singoli accessi in tecnologia DSL, il fenomeno in esame si mostra in costante riduzione. La seguente tabella illustra l'incidenza, sul totale delle vendite di collegamenti DSL ad altri operatori, delle linee acquistate dagli OLO e non ancora attivate nel mercato retail (30): Tabella 22 - Quota di linee DSL non attive sul totale degli accessi DSL venduti ad altri operatori ----> Vedere tabella 22 a pag. 85 del S.O. <---- 223. Nel periodo sottoposto ad analisi, una quota sempre maggiore dei collegamenti venduti dagli OLO nel mercato retail risulta realizzata mediante l'utilizzazione di linee in unbundling cedute da Telecom Italia. In particolare, al 30 giugno 2003 risultano attive circa 125.000 linee DSL in unbundling, numero che al 30 giugno 2001 non superava le poche migliaia. La tabella seguente mostra l'incidenza delle linee in unbundling sul totale dei collegamenti DSL wholesale acquistati dagli OLO (bitstream + unbundling): Tabella 23 - Quota di linee DSL in unbundling sul totale degli accessi wholesale DSL. ----> Vedere tabella 23 a pag. 86 del S.O. <---- 224. La Tabella 23 dimostra la crescente importanza per gli OLO delIunbundling, come modalita' di fornitura wholesale di collegamenti DSL. La considerazione dell'unbundling nel mercato wholesale degli accessi a banda larga in tecnologia DSL puo' essere assimilata ad una forma di autoproduzione degli inputs necessari alla fornitura di collegamenti DSL alla clientela finale. Di conseguenza, appare coerente con la visione appena suggerita ampliare la dimensione del mercato in esame includendo, non solo le vendite intercorse fra differenti operatori, ma anche le forme di autoproduzione attualmente utilizzate dagli operatori attivi nel mercato dei collegamenti DSL retail. Il suddetto ampliamento del mercato wholesale assume particolare rilievo per la determinazione della reale entita' dell'offerta wholesale di un operatore, quale risulta essere Telecom Italia, che, possedendo la piena disponibilita' della rete di accesso, realizza secondo il modello dell'autoproduzione la totalita' dei collegamenti DSL venduti nel mercato retail. La seguente tabella illustra le quote di mercato dei principali operatori sul totale dell'offerta wholesale di collegamenti DSL (sia autoprodotti sia venduti ad altri operatori). Tabella 24 - Quote di mercato sul numero di linee DSL (mercato wholesale) ----> Vedere tabella 24 a pag. 86 del S.O. <---- 225. Dal confronto fra la Tabella 21 e la Tabella 24, si deduce che l'inclusione dell'autoproduzione nel mercato DSL wholesale induce una leggera, seppur costante e significativa, riduzione delle quote di mercato di Telecom Italia. Tuttavia, i livelli assoluti della quota di mercato di Telecom Italia confermano la relativa debolezza degli operatori alternativi, nel mercato wholesale degli accessi a banda larga in tecnologia DSL.
226. In coerenza con la definizione del mercato rilevante dell'accesso a larga banda all'ingrosso fornita, si ritiene opportuno estendere l'analisi delle quote di mercato alle tecnologie di accesso diverse da quella DSL (ossia, fibra e satellite). Innanzitutto, prima di procedere al calcolo delle quote di mercato, bisogna sottolineare che il modello di fornitura wholesale che contraddistingue gli operatori che offrono collegamenti in fibra e satellitari nel mercato retail puo' essere individuato nell'autoproduzione. Come si e' detto piu' volte nel resto dell'analisi, solo una quota assolutamente marginale degli accessi satellitari ed ancor meno di quelli in fibra viene offerta ad operatori concorrenti nel mercato finale. Di conseguenza, l'ammontare complessivo di collegamenti wholesale in fibra e satellitari risulta approssimativamente coincidente con il numero di collegamenti venduti nel mercato retail. Infine, cosi' come rilevato per il mercato retail, anche nel mercato wholesale l'incidenza degli accessi in fibra ottica e satellitari sul totale dei collegamenti offerti (DSL + fibra + satellite) appare ancora abbastanza marginale. La seguente tabella illustra la ripartizione del mercato a banda larga wholesale secondo le diverse tecnologie di accesso e, per il solo caso dei collegamenti DSL, evidenzia anche l'incidenza dei due modelli di offerta descritti in precedenza (vendite ad altri operatori ed autoproduzione).
Tabella 25 - Ripartizione degli accessi wholesale per tecnologia. ----> Vedere tabella 25 a pag. 87 del S.O. <---- 227. Dalla Tabella 25 risulta evidente il ruolo predominante degli accessi wholesale in tecnologia DSL e, all'interno di questi, del modello di autofornitura rispetto alle transazioni con altri operatori. Inoltre, tenendo conto che l'autofornitura risulta il modello prevalente nelle tecnologie di accesso in fibra ottica e satellitari, si comprende come soltanto una quota residuale del mercato in esame implichi realmente la conclusione di transazioni fra operatori differenti. La seguente tabella illustra le quote dei principali operatori nel mercato wholesale degli accessi in banda larga (sia autoprodotti sia ceduti ad altri operatori), realizzati in tecnologia DSL, in fibra ottica e satellitari. Tabella 26 - Quota sul totale degli accessi wholesale ----> Vedere tabella 26 a pag. 87 del S.O. <---- 228. La Tabella 26 conferma che, pur considerando il mercato wholesale dell'accesso a banda larga nella sua definizione piu' ampia (ossia, includendo tutte le tecnologie e l'autoproduzione), la quota di mercato di Telecom Italia rimane stabilmente attestata su valori decisamente elevati. Piu' in particolare, la dinamica della quota di mercato di Telecom Italia risulta caratterizzata da una significativa riduzione nell'intervallo della rilevazione (II sem. 2001 - I sem. 2003), sebbene nell'ultimo periodo (I sem. 2003) si possa osservare una lieve inversione della tendenza riscontrata nei periodi precedenti.
3.1.4. Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato. Vincoli che agiscono dal lato dell'offerta: barriere all'ingresso, economie di scala, di densita' e di diversificazione, integrazione verticale, accesso alle risorse finanziarie Barriere all'entrata e all'espansione e concorrenza potenziale
229. Il mercato della banda larga wholesale e' caratterizzato dalla presenza di rilevanti barriere all'ingresso, tanto di natura strutturale quanto di natura strategica. Tali barriere, scoraggiando le nuove imprese ad entrare, riducono la possibilita' per la concorrenza potenziale di creare competitive constraints ai comportamenti di mercato delle imprese gia' esistenti.
230. Per poter fornire ad altri operatori un accesso bitstream, infatti, e' necessario disporre di una rete d'accesso e di una di trasporto (solitamente ATM). Gli investimenti legati alla realizzazione di entrambe, ma in particolar modo della prima, sono molto elevati e non immediatamente recuperabili: si tratta soprattutto di costi di locazione, scavo e di acquisto di apparati. A questi investimenti vanno aggiunti quelli necessari alla creazione di una base di consumatori sufficientemente ampia, quali quelli in attivita' di marketing e di gestione dei clienti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato e che pertanto si configurano come sunk costs.
231. L'operatore incumbent ha usufruito di first mover advantages, avendo potuto effettuare gli investimenti necessari per costruire l'infrastruttura di rete in una situazione di monopolio e con l'obiettivo di servire il 100% dell'utenza potenziale (sul mercato retail) come propria, condizioni che, come e' evidente, non ricorrono piu' nel mercato in cui si trovano ad investire i nuovi operatori. E' anche vero che Telecom Italia, per poter offrire servizi bitstream, ha dovuto sostenere gli investimenti necessari per il potenziamento della propria rete d'accesso, ma gli operatori che intendono entrare nel mercato devono aggiungere a tali investimenti anche quelli - ben piu' rilevanti - relativi alla costruzione ex novo di una rete d'accesso. Le barriere all'ingresso derivanti dalla rilevanza economica e dalla difficolta' di recupero degli investimenti risultano ulteriormente elevate dall'accresciuta competizione post-ingresso che riducendo i prezzi sul mercato finale rende ancora piu' difficile e lungo il recupero degli investimenti. Tali considerazioni valgono soprattutto per le reti di accesso in rame, in considerazione del fatto che la loro duplicazione potrebbe oltre a non essere remunerativa da un punto di vista privato anche non essere socialmente desiderabile (31).
232. L'unico operatore che sta progressivamente realizzando un'infrastruttura di accesso alternativa a quella dell'incumbent e' Fastweb. La sua entrata nel mercato e' stata facilitata da un accordo con TI che consente lo sfruttamento di una ricca infrastruttura di cavidotti gia' esistente, costruita dall'ex monopolista per il poi accantonato progetto delle tecnologie su rame rispetto a quelle su fibra ottica, deve pero' essere mitigata alla luce dei recenti progressi tecnologici che stanno permettendo la trasmissione di quantita' di dati sempre piu' elevate anche sul portante trasmissivo in rame.
Socrate. Cio' e' stato reso possibile grazie all'obbligo che grava su Telecom Italia di consentire agli operatori l'accesso a tutte le proprie infrastrutture a condizioni non discriminatorie e ad un prezzo orientato ai costi, imposto dall'Autorita' Antitrust nel gennaio 2001, in occasione dell'operazione di concentrazione tra Seat Pagine Gialle e Cecchi Gori Communications.
233. Deve essere aggiunto che, in relazione all'espansione delle attivita', qualora un operatore in possesso di una rete alternativa (quale ad esempio Fastweb) volesse offrire servizi in banda larga wholesale in aree differenti da quelle gia' servite, questi dovrebbe sostenere gli stessi costi di un nuovo operatore e pertanto si verrebbe a trovare in una posizione di svantaggio rispetto all'operatore incumbent il quale, disponendo di una rete di accesso a copertura nazionale, necessiterebbe, per l'espansione delle proprie attivita' in aree ancora non servite dai servizi oggetto di questa analisi, solamente del potenziamento della propria rete.
234. Dal 2000, con la regolamentazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, gli operatori alternativi hanno a disposizione un'alternativa piu' economica alla costruzione di una rete locale ex novo. L'ULL, infatti, consente di limitare gli investimenti non pienamente recuperabili e di trasformare parte dei costi fissi legati alla costruzione delle infrastrutture in costi variabili. In realta', le potenzialita' dell'unbundling del local loop quale strumento acceleratore del processo di transizione da una competizione basata sui servizi ad una basata sulle infrastrutture, non si sono ancora pienamente manifestate. Difatti, per i nuovi entranti i costi (di allestimento del sito, di affitto degli spazi in centrale e di affitto del doppino) rimangono piuttosto elevati, come anche i tempi di attivazione del collegamento dal momento della richiesta. L'accesso all'unbundling e' condizionato poi all'acquisto da Telecom Italia di lotti minimi iniziali di 100 porte (successivamente alla prima fornitura i lotti minimi sono di 10 porte) e quindi ad un notevole investimento iniziale da parte dei nuovi entranti.
235. La presenza nel mercato in esame di ingenti economie di scala, di densita' e di diversificazione determinano ulteriori condizioni di vantaggio dell'incumbent rispetto agli operatori alternativi. Le tecnologie sottostanti alla fornitura di servizi di accesso ad Internet in banda larga sono caratterizzate da un elevato rapporto fra costi fissi e costi variabili. Pertanto la fornitura di tali servizi avviene in un regime di rendimenti crescenti che da' luogo ad economie di scala. Tali economie sono rese ancor piu' consistenti dalle elevate economie di densita' facilmente conseguibili nelle aree urbane.(32) A conferma dell'importanza delle economie di densita' vi e' la semplice constatazione che il maggiore sviluppo di infrastrutture alternative si sta realizzando proprio nelle aree metropolitane piu' popolate, caratterizzate da reddito elevato e forte presenza di domanda business e quindi da una maggiore concentrazione di domanda di servizi di telecomunicazioni avanzati. Basti pensare che i siti predisposti per l'Unbundling del Local Loop a fine 2003 si concentravano, per oltre il 50%, nelle sei province piu' popolose d'Italia, la cui popolazione, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT, ammonta ad un quarto del totale nazionale.
236. Nel mercato dell'accesso a banda larga sono presenti anche notevoli economie di diversificazione. Infatti, i servizi di telecomunicazione spesso condividono le medesime componenti di costo; difatti, la rete di accesso puo' essere utilizzata per la fornitura di servizi di telefonia locale, nazionale e internazionale e per il traffico dati; similmente, la rete ATM puo' essere utilizzata per qualunque servizio di trasporto dati (che puo' comprendere anche quello voce e video). Pertanto gli operatori che sono in possesso di reti di comunicazione - soprattutto di accesso - riescono a beneficiare di tali economie, in particolar modo quelli che forniscono congiuntamente accesso telefonico, accesso ad Internet ed accesso ai servizi televisivi. Anche se in linea generale le reti in fibra ottica sono in grado di offrire un maggior numero di servizi ad un livello qualitativo superiore, e' anche vero che i recenti progressi delle tecnologie su rame hanno almeno parzialmente ridotto questo vantaggio e quindi le economie di diversificazione conseguite dall'incumbent non sempre sembrano alla portata degli altri operatori. Difatti Telecom Italia e' l'unico operatore in grado di offrire alla propria clientela sia residenziale che business una cosi' ampia varieta' di servizi.
237. L'analisi sin qui svolta evidenzia che, nonostante l'ingresso di alcuni operatori alternativi quali Fastweb e l'introduzione dell'ULL, le barriere all'ingresso legate all'entita' degli investimenti (e ai tempi di realizzazione degli stessi), alle economie di scala, di densita' e di diversificazione rimangono consistenti. Integrazione verticale
238. Telecom Italia ricorre esclusivamente alla proprie divisioni wholesale per rifornirsi delle linee vendute nel mercato dei servizi di accesso ad Internet in banda larga retail (ad eccezione di un limitato numero di accessi satellitari) nel quale dispone di una quota molto elevata. Di conseguenza, una gran parte del mercato dei servizi di accesso in banda larga wholesale risulta inaccessibile e pertanto sottratto alla concorrenza. L'integrazione verticale nel mercato della larga banda, congiuntamente alla posizione di dominio goduta nel mercato retail, rappresenta un importante fattore di vantaggio goduto da Telecom Italia in grado di rafforzare la posizione di dominanza goduta nel mercato a monte della banda larga wholesale.
239. Telecom Italia e' di fatto l'unico operatore che dispone di un'effettiva integrazione verticale lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica grazie alla quale puo' beneficiare della razionalizzazione di costi di natura tecnico-operativa ed effettuare scelte coordinate tra livelli wholesale e retail della catena del valore. Accesso alle risorse finanziarie
240. Uno fra i maggiori problemi che le nuove imprese si trovano a dover affrontare e' quello delle differenti condizioni di accesso alle risorse finanziarie necessarie a coprire il fabbisogno di capitale, che tipicamente si manifesta sotto forma di interessi piu' elevati e di razionamento piu' severo dei fondi. E' evidente che tali barriere all'ingresso sono da ricondursi non tanto alla struttura del mercato sottoposto ad analisi, quanto a quella del mercato dei capitali. Quest'ultimo infatti, non operando sempre in condizioni di efficienza, discriminerebbe verso nuovi entranti o piccole imprese. Tuttavia, anche in un mercato dei capitali efficiente quale quello ipotizzato dal CAPM, i titoli delle imprese con un grosso potere di mercato richiedono rendimenti inferiori grazie alla loro maggiore stabilita'. Questo e' cio' che si verifica nel mercato dell'accesso in banda larga, dove Telecom Italia, in virtu' delle sue dimensioni, della diversificazione delle attivita' e dei credit ratings favorevoli, viene considerato dagli investitori un operatore poco rischioso riuscendo ad ottenere credito a condizioni piu' favorevoli dei nuovi entranti.
241. Questo tipo di vantaggio risulta accresciuto negli ultimi anni nei quali si e' verificato un sensibile calo di interesse del mercato dei capitali verso il settore delle telecomunicazioni, in particolare per quel che riguarda le attivita' legate ad Internet. Vantaggi tecnologici
242. Dal punto di vista tecnologico la situazione italiana e' relativamente omogenea. La fornitura di servizi di accesso a banda larga sia per cio' che riguarda l'incumbent che gli altri operatori, avviene infatti prevalentemente attraverso l'utilizzo di tecnologie xDSL consolidate e sviluppate.
3.1.5. Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato. Vincoli che agiscono dal lato della domanda: barriere al cambiamento e contropotere d'acquisto Contropotere d'acquisto
243. Gli acquirenti possono esercitare qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore nel momento in cui esiste una minaccia credibile che essi possano servirsi altrove. Questo e' improbabile in un mercato in cui l'offerta di connettivita' a livello wholesale non riconducibile a Telecom Italia, e' pressoche' inesistente, se si esclude l'offerta satellitare di Netsystem. Cio' e' dovuto da un lato alla scarsita' di linee di proprieta' degli operatori alternativi e dall' altro alla riluttanza degli operatori che le possiedono ad offrirle a operatori terzi, per non incoraggiare la concorrenza sull'utenza finale.
244. A ridurre il potere contrattuale degli acquirenti contribuisce anche il loro peso modesto: gli OLO e gli ISP che acquistano servizi di accesso a banda larga dall'incumbent, fino al primo semestre 2003, rappresentavano infatti in tutto circa il 22% del totale delle vendite xDSL di TI. I nuovi entranti che offrono servizi di accesso a Internet a banda larga attraverso proprie infrastrutture, come piu' volte ripetuto, si riforniscono presso le proprie unita' wholesale e di conseguenza non partecipano alla formazione di un contropotere d'acquisto. Barriere al cambiamento
245. La possibilita' che sul mercato della banda larga si instauri una effettiva concorrenza e' condizionata anche da altre barriere che agiscono dal lato della domanda, oltre al gia' citato contropotere d'acquisto. Si tratta di quei fattori che possono risultare di disincentivo per gli acquirenti a cambiare fornitore (cd a volte anche offerta o modalita' di acquisizione delle componenti wholesale) in seguito a variazioni del prezzo e della qualita' degli input in competizione: rivolgersi ad un altro operatore che offre connettivita' wholesale oppure cambiare tipologia di offerta nell'ambito di quella presentata dal medesimo fornitore comporta generalmente ritardi e interruzioni del servizio per i clienti finali. Questi disagi continuano a manifestarsi nonostante la maturita' e la standardizzazione raggiunte dalle tecnologie xDSL, nonche' l'interoperabilita' degli impianti, dovrebbero permettere la transizione dei clienti finali senza alcuna interruzione del servizio. Tuttavia, come gia' sottolineato nel punto precedente, in questo mercato non esiste realmente una concreta possibilita' di cambiare fornitore perche' mancano offerte alternative a quelle dell'incumbent. 3.1.6. L'analisi prospettica
246. L'Autorita' non ritiene, e l'analisi concorrenziale esposta nei precedenti paragrafi lo conferma, che nell'arco dei prossimi 18 mesi si potranno manifestare variazioni dell'assetto concorrenziale dovute a variazioni significative delle quote di mercato, nella diffusione dei servizi e nelle tecnologie disponibili, tali da inficiare i risultati dell'analisi effettuata. 3.2. Conclusioni sul grado di concorrenzialita' del mercato
247. In base all'analisi svolta, l'Autorita' ritiene che nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso non sussistano condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detenga un significativo potere di mercato. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
248. TI evidenzia che, pur detenendo ancora una quota di mercato elevata, la diffusione dell'accesso diretto e delle infrastrutture in fibra sta progressivamente accrescendo il grado di concorrenza infrastructure-based. In oltre, TI sottolinea che le piattaforme broadband abilitano alla fornitura di una vasta gamma di servizi innovativi convergenti voce-dati e multimediali da parte di attori anche diversi dall'operatore che fornisce l'accesso e che, pertanto, la fornitura dell'accesso a banda larga a livello retail risulta solo una componente nell'ambito della fornitura di servizi di varia natura offerti da numerosi operatori. TI ribadisce, infine, l'auspicio che l'Autorita', almeno in prospettiva, individui remedies differenziati nelle diverse aree geografiche e "proporzionati" alle diverse condizioni competitive che si riscontrano per le diverse tipologie di servizi wholesale (ad esempio, fibra).
249. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia concordano con l'analisi svolta dall'Autorita' in merito alla valutazione del grado di concorrenzialita' del mercato della banda larga all'ingrosso ed esprimono alcune considerazioni anche in merito alla concorrenzialita' del mercato al dettaglio dei servizi di accesso dati a banda larga. Essi ritengono che tale mercato non sia sufficientemente competitivo e che la situazione competitiva si sia ulteriormente deteriorata nel corso degli ultimi anni, in quanto si sono registrati aumenti delle quote di mercato di TI. Tali operatori sottolineano, inoltre, come la ciclicita' nell'andamento delle quote di mercato detenute da TI sulle acquisizioni lorde di nuovi clienti sia strettamente correlata all'utilizzo sistematico da parte dell'operatore ex monopolista di strategie di first mover advantage unite al mancato rispetto degli obblighi di non discriminazione e parita' di trattamento. Pertanto, tali operatori ribadiscono la necessita' che l'Autorita' provveda a valutare e ad esprimere esplicitamente la propria posizione in merito all'esistenza, per il mercato al dettaglio dei servizi di accesso dati a banda larga, delle condizioni previste dal nuovo quadro regolamentare per l'identificazione di ulteriori mercati suscettibili di regolamentazione ex ante.
250. AIIP condivide le conclusioni dell'Autorita', anche se ritiene che tale analisi debba essere condotta anche per i servizi di connettivita' a banda larga offerti su fibra ottica e su rete mobile. A parere di AIIP, Fastweb e' da notificare come operatore SPM almeno nei comuni di Milano e Roma, e dovrebbe essere sottoposto all'obbligo di pubblicazione di un'offerta wholesale di servizi di accesso basati su fibra ottica, all'obbligo di tenere un'adeguata separazione contabile e di non discriminare tra il prezzo di fornitura alle proprie divisioni commerciali, rispetto a quello praticato ai propri concorrenti. AIIP ritiene che cio' potrebbe essere assicurato imponendo l'obbligo di pubblicazione di un'offerta wholesale a condizioni economiche retail minus e disaggregata per singole componenti e che, invece, non sia applicabile un obbligo di orientare i prezzi ai costi, in quanto contrario al principio di proporzionalita'. Inoltre, sempre con riferimento alla valutazione del significativo potere di mercato, AIIP ritiene necessario - considerato che i dati di mercato non sono recentissimi e che la revisione dell'analisi dei mercati non avverra' prima che siano decorsi 18 mesi dalla conclusione della presente - che gli obblighi di regolamentazione siano previsti in maniera dinamica e non solo per i servizi di connettivita' bitstream, ma anche per tutti i servizi a valore aggiunto che utilizzano la banda larga. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
251. L'Autorita' non concorda con le valutazioni di Telecom Italia circa l'andamento della competitivita' nel mercato della banda larga all'ingrosso. In particolare, sulla base dei dati riportati nelle successive tabelle, e' possibile evidenziare come TI, nei periodi successivi a quelli riportati nel documento di consultazione, abbia guadagnato e non perso quote nel mercato dell'accesso in banda larga wholesale.
252. Come e' possibile osservare dalla Tabella 27, la distribuzione delle linee di accesso fra le differenti tecnologie si e', nel corso del tempo, ulteriormente spostata verso il segmento di mercato delle tecnologie DSL, tradizionalmente dominato dall'operatore incumbent. Tra le principali cause di questo spostamento vi e' il processo di innovazione tecnica che ha notevolmente aumentato la capacita' trasmissiva delle portanti in rame, rendendo questo tipo di mezzo trasmissivo sempre piu' appetibile relativamente agli altri. Tabella 27 - Distribuzione delle linee a banda larga fra le differenti tecnologie di accesso ----> Vedere tabella 27 a pag. 93 del S.O. <---- 253. E' facile allora capire come, anche a fronte di una sostanziale invariabilita' nel corso degli ultimi quattro periodi censiti della quota di mercato di TI nel segmento di mercato DSL (si veda la
254.
255.
256. Tabella 28), la sua quota, sull'intero mercato delle tecnologie a banda larga, si sia, invece, accresciuta (si veda la Tabella 29). Tabella 28 - Quote di mercato sul numero di linee DSL wholesale (aggiornamento della tabella 24 del documento di consultazione) ----> Vedere tabella 28 a pag. 94 del S.O. <---- Tabella 29 - Quote di mercato sul numero di linee a banda larga wholesale (aggiornamento della tabella 26 del documento di consultazione) ----> Vedere tabella 29 a pag. 94 del S.O. <---- 257. L'Autorita' concorda con gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia, circa la valutazione della struttura competitiva del mercato dell'accesso ai dati a banda larga al dettaglio. L'Autorita' tuttavia ritiene che i rimedi regolamentari applicati al mercato all'ingrosso siano per ora in grado di far fronte anche alle problematiche competitive sul mercato retail evidenziate dagli operatori.
258. In merito alle osservazioni di AIIP, l'Autorita' ribadisce quanto gia' detto ai punti circa la definizione del mercato che la portano ad escludere le tecnologie a banda larga da rete mobile dalle definizione del mercato. Similmente, l'Autorita', avendo individuato un unico mercato, di dimensione geografica nazionale, dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, comprendente anche le tecnologie in fibra ottica, non ritiene necessario applicare rimedi specifici a queste ultime tecnologie.
4. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO. 4.1 Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nel mercato rilevante
259. L'articolo 42 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso, statuisce che spetta all'Autorita', al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti dall'art. 8 della direttiva quadro, "incoraggiare e garantire forme adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali".
260. Il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole forza di mercato nei mercati all'ingrosso, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. L'intervento dell'Autorita' dovra' risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.
261. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 9 della direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorita' puo' imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, prezzi. In particolare, l'Autorita' puo' imporre che l'operatore notificato pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita' di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, puo' imporre modifiche alle offerte di riferimento.
262. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo a servizi a livello wholesale, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.
263. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della direttiva accesso, prevede che l'Autorita' possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali.
264. Inoltre l'Autorita' puo' imporre, limitatamente al mercato oggetto di notifica, obblighi di separazione contabile, cosi' come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorita' puo' obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorita' puo', inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.
265. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorita' puo', altresi', pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
266. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 12 della direttiva accesso, nel caso in cui l'Autorita' rilevi come il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale, essa puo' imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori puo' essere imposto, inter alia: a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale; b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso; c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza; d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti virtuali; f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni; g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili; h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; i) di interconnettere reti o risorse di rete.
267. L'Autorita' puo', inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'. Nel valutare l'opportunita' di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attivita' di regolamentazione, cosi' come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione; b) fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile; c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti; d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine; e) eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili; f) fornitura di servizi paneuropei.
268. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorita', in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, puo' imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi. L'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.
269. L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorita' puo' approntare una metodologia di contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorita' puo' esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia imposto un sistema di contabilita' dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformita' al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.
4.2 Rimedi proposti per il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso 4.2.1 Valutazione delle problematiche competitive
270. Sulla base delle risultanze dell'analisi di mercato svolta in osservanza dell'articolo 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 16 della direttiva quadro, l'Autorita' ritiene che la societa' Telecom Italia S.p.A. disponga individualmente di significativo potere di mercato nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso ai sensi dell'articolo 17 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 14 della direttiva quadro.
271. Tale valutazione e' stata presa in considerazione dell'elevata quota di mercato detenuta da Telecom Italia e delle caratteristiche strutturali del mercato che, congiuntamente, conferiscono a Telecom Italia la possibilita' di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.
272. In particolare, la presenza di elevate barriere all'ingresso - economie di scala, di densita', di gamma e sunk costs - il controllo da parte di Telecom Italia di infrastrutture difficili da duplicare e la sua integrazione verticale in tutti gli stadi della catena del valore, mettono Telecom Italia nelle condizioni di adottare comportamenti anticompetitivi.
273. Infatti, il significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia nel mercato oggetto d'analisi potrebbe consentirle di attuare politiche di prezzi eccessivi, di imporre ai propri clienti condizioni contrattuali volte ad innalzare gli switching cost verso altri fornitori o altre modalita' di approvvigionamento dei fattori produttivi (ad esempio verso l'accesso disaggregato alla rete locale o l'accesso condiviso) e di imporre clausole di esclusiva volte ad impedire ai propri clienti di approvvigionarsi da altri fornitori nelle aree del territorio nazionale dove effettivamente esistono alternative di approvvigionamento. Infine, Telecom Italia si trova in una posizione tale da poter attuare politiche di discriminazione dei prezzi di secondo tipo (prezzi non lineari) e di terzo tipo (prezzi differenti a seconda delle categorie di clienti) a scopo anticompetitivo.
274. Inoltre, Telecom Italia in virtu' della sua condizione di operatore SPM nel mercato della banda larga all'ingrosso e della sua integrazione verticale verso il mercato a valle, ha la possibilita' di adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nel mercato potenzialmente competitivo della banda larga retail.
275. La piu' immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtu' del suo controllo di infrastrutture essenziali e difficili da duplicare, e' il rifiuto dell'accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nel mercato a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture essenziali e ad altri elementi di rete e risorse correlate, infatti, i concorrenti dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso nel mercato oggetto d'analisi.
276. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nel mercato a valle agendo sia sulla variabile prezzo, che su variabili differenti dal prezzo.
277. In primo luogo, la contemporanea presenza di una posizione di forza economica di Telecom Italia nei mercati a monte e a valle potrebbe indurre quest'ultima ad adottare pratiche di compressione dei margini (margin o price squeeze) fra prezzi al dettaglio e corrispondenti prezzi all'ingrosso. Telecom Italia potrebbe ridurre la differenza fra prezzi al consumo e prezzi di accesso ad un livello tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile. In particolare, la riduzione potrebbe avvenire sia mediante la vendita di prodotti wholesale ai propri concorrenti a prezzi superiori ai costi sottostanti (fornendo implicitamente i medesimi prodotti alle proprie divisioni commerciali a prezzi inferiori), sia mediante la vendita di tali prodotti wholesale ai concorrenti e alle proprie divisioni al livello di costo, ma praticando prezzi predatori nel mercato al dettaglio, sia infine, ricorrendo ad una combinazione delle prime due strategie.
278. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nel mercato a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di provisioning, di assurance ed i tempi di negoziazione e stipula dei contratti di accesso. Anche in questo caso, infatti, la contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle permetterebbe a Telecom Italia di porre in essere pratiche che possono definirsi di Service Level Agreement squeeze, che si sostanziano nell'applicazione di condizioni di provisioning ed assurance alle proprie offerte wholesale, tali da impedire agli acquirenti di queste offerte di competere con le condizioni di assurance e provisioning offerte da Telecom Italia sul mercato retail. In aggiunta, strategie quali i ritardi nella negoziazione e nella stipula di contratti di accesso, la scelta a fini strategici di particolari modalita' tecniche, attrezzature e punti di accesso alla rete e l'imposizione delle medesime modalita', attrezzature e punti di accesso ai concorrenti, sono ulteriori modalita' attuabili da Telecom Italia per ostacolare l'ingresso e la competizione nei mercati retail.
279. Infine, anche in assenza di strategie di compressione dei margini economici o tecnici, Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Inoltre, Telecom Italia, in quanto fornitore di banda larga all'ingrosso, potrebbe fare un uso improprio di informazioni circa i clienti degli operatori cui fornisce accesso trasferendole alle proprie divisioni commerciali che potrebbero cosi' effettuare offerte mirate ad i clienti dei propri concorrenti.
280. Per concludere, la presenza di Telecom Italia in tutti i mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazioni su rete fissa potrebbe indurre quest'ultima non solo ad effettuare sussidi incrociati fra differenti servizi, ma anche a porre in atto pratiche di bundling e/o tying al fine di trasferire la propria posizione di forza economica dal mercato in cui tale forza e' maggiore a quello in cui e' minore, rafforzando il potere di mercato complessivo dell'impresa.
281. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti l'Autorita' intende imporre a Telecom Italia gli obblighi di cui ai paragrafi successivi. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
282. TI non condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorita' in merito alle problematiche competitive presenti nel mercato della banda larga all'ingrosso. In primo luogo, TI ritiene che l'analisi svolta dall'Autorita' non si limiti all'esame delle problematiche competitive del mercato wholesale attribuendovi, invece, problematiche afferenti al mercato retail, pur non essendo quest'ultimo oggetto di analisi. In particolare, TI sostiene che il rischio di price squeeze sul servizio al dettaglio non puo' rientrare tra le problematiche competitive del mercato all'ingrosso, ma tra i rischi di fallimento del mercato retail. Nel contesto del mercato a banda larga wholesale, TI sostiene che potrebbe invece sorgere un problema di price squeeze all'ingrosso tra il prezzo del bitstream e quello dell'unbundling, praticando un prezzo (regolato) del bitstream eccessivamente basso rispetto al prezzo (regolato) dell'unbundling e a quello (di mercato) degli accessi alternativi al rame, che eliminerebbe gli incentivi alla concorrenza infrastructure-based.
283. In secondo luogo, TI sostiene che - sebbene esso sia ancora l'unico operatore a possedere, in quanto ex-monopolista, l'unica rete di accesso capillare a livello nazionale - lo sviluppo dell'ULL e dello SA, nonche' gli interventi straordinari per lo sviluppo del mercato posti in essere a partire dal 1° gennaio 2005, hanno determinato una sensibile riduzione delle barriere all'entrata nel mercato dei servizi di accesso a banda larga. Pertanto, secondo TI, in questo scenario di mercato, l'obiettivo dell'Autorita' dovrebbe essere sia quello di preservare nel tempo gli incentivi allo sviluppo di infrastrutture di accesso alternative sia quello di mantenere un ragionevole incentivo ad adeguare le infrastrutture di accesso in rame.
284. Gli operatori alternativi a TI, in linea generale, condividono la valutazione delle problematiche competitive effettuata dall'Autorita', ma evidenziano che alcune problematiche competitive sono state analizzate solo parzialmente nel documento di consultazione. Di seguito si illustrano con maggior dettaglio le osservazioni formulate dai diversi operatori al riguardo.
285. A differenza di quanto affermato da TI, le societa' Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia evidenziano la necessita' che l'Autorita' analizzi, oltre alle problematiche competitive proprie del mercato dei servizi di accesso dati a banda larga all'ingrosso, anche quelle relative al corrispondente mercato al dettaglio. Cio' al fine di identificare i rimedi ex ante piu' appropriati da imporre nel mercato all'ingrosso ed, eventualmente, anche nel mercato al dettaglio, qualora i primi risultino insufficienti per la tutela del processo competitivo e degli interessi dei consumatori. In particolare, tra i problemi competitivi propri del mercato al dettaglio, tali operatori sottolineano il rilievo delle pratiche di bundling e/o tying - a loro avviso facilmente attuabili da TI in qualita' di operatore orizzontalmente integrato e di dimensioni non paragonabili a quelle dei concorrenti - che richiedono, per essere arginate, l'utilizzo degli strumenti concessi dall'art. 17 della Direttiva Servizio Universale (controlli normativi sui servizi al dettaglio). Inoltre, tali operatori evidenziano l'importanza dell'attivita' di vigilanza che l'Autorita' dovrebbe porre in atto qualora il servizio di accesso a banda larga sia accorpato alla fruizione di contenuti per i quali e' previsto l'utilizzo di contratti di esclusiva.
286. Inoltre, sempre con riferimento al mercato al dettaglio, tali operatori evidenziano come TI sia in grado di sfruttare abusivamente gli effetti di rete (network externalities) derivanti dalla propria condizione di dominanza sui servizi a banda larga, "riservando" in via esclusiva ai propri clienti determinati servizi e impedendone l'accesso da parte di clienti di altri operatori, ossia formando i cosiddetti walled gardens. Tali operatori ritengono che questa tematica stia diventando sempre piu' rilevante con l'avvio della fornitura sulle piattaforme a banda larga avanzate di servizi sofisticati, quali il VOIP e l'IPTV.
287. In merito a quest'ultimo punto, anche AIIP esprime una posizione simile, in quanto ribadisce la necessita' di valutare adeguatamente i notevoli effetti rete sottesi ai servizi di connettivita' a banda larga e di stabilire misure procompetitive ex ante, in particolare in materia di interconnessione e di interoperabilita', atte a prevenire che TI possa pone in essere forme di leverage e ad assicurare lo svolgersi di una concorrenza non solo nel mercato dei servizi bitstream, ma anche nel mercato dei servizi a valore aggiunto. AIIP riporta l'esempio di due recenti offerte di TI - Telefono di Alice e VOIP Alice Mia - che, a suo avviso, confermano l'alto rischio che TI possa approfittare della propria posizione di dominanza sui servizi di connettivita' bitstream per estenderla ai diversi servizi che utilizzano tali servizi di connettivita'.
288. Con riferimento alle problematiche competitive proprie del mercato all'ingrosso, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscal i e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - evidenziano alcune criticita' in merito alle condizioni tecnico/qualitative di fornitura garantite da TI. In particolare, questi operatori si riferiscono alle procedure di gestione delle causali di scarto che TI utilizza per notificare agli OLO l'impossibilita' di procedere all'attivazione di un servizio a larga banda wholesale, alle procedure di gestione delle migrazioni dei clienti fra servizi di operatori diversi, alle procedure di gestione delle richieste di linee senza fonia, nonche' alle cosiddette problematiche di post-provisioning (guasti di prima attivazione). Tali operatori denunciano come queste problematiche, pur essendo state affrontate con TI, anche con il supporto dell'Autorita', siano tuttora non risolte e si siano spesso tradotte in contenziosi con i clienti, in perdita di fatturato e, talvolta, anche nella perdita dei clienti stessi.
289. Con particolare riferimento al problema delle causali di scarto, ed in particolare alla loro sospetta numerosita' e genericita', Tele 2 e Welcome Italia chiedono che l'Autorita' fornisca un contributo risolutivo procedendo alla definizione delle causali di rifiuto tassativamente utilizzabili da TI. Inoltre, essi richiedono che tali causali debbano poter essere soggette ad accettazione (qualora corrette) o rifiuto (qualora invece erronee) da parte degli operatori alternativi; cosicche', in caso di causale non corretta, eventuali ritardi nell'attivazione possano essere attributi a TI.
290. Con riferimento, invece, al problema della migrazione dei clienti, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome Italia - accolgono con favore l'introduzione della procedura proposta dall'Autorita' (par. 220 del documento di consultazione pubblica), che recepisce le richieste rivolte in tal senso da parte degli operatori alternativi a TI, pur ritenendo che l'introduzione di tale misura non necessiti del completamento dell'analisi di mercato in corso, in quanto volta a correggere un comportamento anticompetitivo di TI che si protrae da lungo tempo e che e' stato ripetutamente illustrato e denunciato all'Autorita'.
291. Con riferimento, invece, al problema dei guasti di prima attivazione, Tele 2 e Welcome Italia denunciano la numerosita' di tali guasti e la loro registrazione da parte di TI alla stregua di guasti di assurance e non come guasti di mancate attivazioni. Tali operatori chiedono che l'Autorita' stabilisca che i suddetti guasti vengano trattati da TI alla stregua di "mancate attivazioni" ed, in quanto tali, siano considerati ai fini del conteggio dei giorni relativi allo SLA di provisioning.
292. Con riferimento ai processi di attivazione e disattivazione del servizio ADSL da parte dell'operatore d'accesso, inoltre, Tele 2 e Welcome Italia denunciano alcune criticita' quali la mancata certezza dei tempi di evasione degli ordini di attivazione/disattivazione da parte di TI, l'assoluta arbitrarieta' delle causali di rifiuto utilizzate da TI nell'ambito del processo di attivazione/disattivazione del servizio ADSL, le problematiche di post provisioning e di assurance.
293. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb - forniscono anche una breve sintesi delle problematiche competitive riscontrate nella fornitura del servizio di canale virtuale permanente, con il quale tali operatori predispongono le proprie offerte xDSL alla clientela aziendale, tra le quali la mancata pubblicazione nell'Offerta di Riferimento, la permanenza di prestazioni retail in assenza di corrispondenti offerte wholesale, l'applicazione di condizioni economiche di fornitura che non consentono la replicabilita' delle offerte di TI, dannose condizioni tecniche e di provisioning, scarso coordinamento delle attivita' di provisioning, assurance e fatturazione per i clienti multisede e/o multitecnologia, l'elevato tasso di guasti, i tempi di ripristino guasti non in linea con gli SLA e con quanto offerto da TI a livello retail, la mancata garanzia dei parametri di qualita'.
294. Infine, la maggior parte degli operatori richiama i comportamenti anticompetitivi posti in essere da TI negli ultimi anni, che sono stati oggetto di procedimenti antitrust (procedimenti A285 ed A351), e riporta alcuni esempi di recenti offerte di TI, a loro avviso, non replicabili, quali i raddoppi di banda proposti da TI senza che sia garantita una corrispondente offerta wholesale per gli operatori concorrenti. A tale riguardo, Tele 2 e Welcome Italia denunciano la predisposizione da parte di TI di offerte wholesale a consumo caratterizzate da obblighi di acquisto di un numero minimo di ore per l'operatore alternativo. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
295. L'Autorita' ribadisce la validita' dell'analisi sviluppata nel documento di consultazione ai punti 156-164, ed in particolare al punto 161, dove si evidenzia come il mercato della banda larga sia caratterizzato tuttora dalla presenza di significative barriere all'entrata e all'espansione. L'Autorita', infatti, ritiene che l'asserito miglioramento delle condizioni concorrenziali nel mercato dell'unbundling non possa contribuire in maniera significativa alla riduzione delle barriere all'ingresso in un mercato da esso distinto quale quello della banda larga all'ingrosso (cfr. punto 156).
296. L'Autorita' non condivide le osservazioni di TI in merito alla corretta valutazione delle problematiche competitive che dovrebbe precedere l'applicazione di misure regolamentari nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. Infatti, l'Autorita' ritiene che al fine di identificare correttamente i rimedi regolamentari nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso sia opportuno analizzare non solo le problematiche che emergono direttamente in tale mercato ma anche quelle relative al corrispondente mercato al dettaglio, dal momento che queste spesso sono l'effetto diretto di comportamenti condotti a livello wholesale. In tal senso, l'Autorita' ribadisce quanto specificato nel documento di consultazione al punto 193 in merito al rischio di pratiche di compressione dei margini (price o margin squeeze) tra prezzi al dettaglio e corrispondenti prezzi all'ingrosso. In particolare, l'Autorita' sottolinea nuovamente che tale pratica anticompetitiva puo' essere realizzata anche agendo esclusivamente sui prezzi a livello wholesale, fissandoli ad un livello superiore ai costi sottostanti e fornendo i medesimi prodotti alle proprie divisioni commerciali a prezzi inferiori, oltre che agendo esclusivamente sui prezzi al dettaglio, praticando prezzi predatori, o ancora ricorrendo ad una combinazione delle prime due strategie.
297. Tuttavia, l'Autorita' non concorda con gli operatori alternativi a TI circa l'utilizzo degli strumenti concessi dall'art. 17 della Direttiva Servizio Universale al fine di porre rimedio alle problematiche riscontrate, in quanto strumenti previsti per la regolamentazione dei mercati al dettaglio. L'Autorita' continuera' a monitorare la competitivita' del mercato al dettaglio dell'accesso dati a banda larga al fine di verificare l'efficacia dei rimedi imposti nel mercato all'ingrosso nel garantire condizioni di competitivita' nel medesimo mercato che possano, a loro volta, correggere i gli eventuali problemi riscontrati nel mercato al dettaglio. In altre parole, l'Autorita', come gia' accennato al punto 30 di questo documento, confida nella capacita' degli interventi nel mercato all'ingrosso di risolvere tutti i problemi che potranno sorgere nel settore della banda larga. In ogni modo, qualora i correttivi imposti nel mercato all'ingrosso non siano in grado, o comunque non siano sufficienti, a far fronte alle problematiche competitive del mercato, l'Autorita' si riserva la possibilita' di aprire uno specifico procedimento di analisi del mercato al dettaglio secondo le modalita' della normativa comunitaria e nazionale e di applicare, qualora sia riscontrata la presenza di operatori con significativo potere di mercato, i necessari correttivi.
298. L'Autorita' concorda con TI che fra gli obiettivi da perseguire nella definizione delle misure regolamentari vi sia quello di preservare nel tempo gli incentivi allo sviluppo di infrastrutture di accesso alternative e quello di mantenere un ragionevole incentivo ad adeguare le infrastrutture di accesso in rame, in quanto tali finalita' risultano coerenti con gli obiettivi generali ed i principi dell'attivita' di regolamentazione come statuiti all'art. 8 della Direttiva Quadro e recepiti dal Codice agli articoli 4 e 13. L'Autorita' ritiene che le misure regolamentari in materia di accesso e di controllo dei prezzi e recupero dei costi, meglio dettagliate nel seguito, siano in grado di perseguire tali obiettivi.
299. Inoltre, l'Autorita' concorda con TI in merito alla necessita' di garantire che il prezzo del bitstream sia coerente con quello dell'unbundling, dal momento che, come gia' osservato al punto 164, i prezzi dei servizi bitstream, da un punto di vista tecnico, sono comprensivi di elementi di rete addizionali rispetto a quelli di full unbundling. Pertanto una corretta applicazione del metodo di orientamento al costo per la definizione dei prezzi del servizio bitstream determina necessariamente un differenziale tra i prezzi dei due servizi che riflette il maggior numero di componenti di rete sottostanti il servizio bitstream.
300. In relazione alla capacita' di TI, evidenziata da alcuni operatori, di sfruttare a proprio vantaggio gli effetti di rete tipici dei mercati delle comunicazioni, e che verrebbe posta in essere escludendo i clienti finali dei propri concorrenti da alcuni servizi quali il VoIP e la IPTV, l'Autorita' ribadisce quanto affermato ai punti 84 e 85, ovvero che tali servizi, configurandosi come addizionali rispetto ai servizi di accesso ai dati a banda larga, non sono suscettibili di regolamentazione ex-ante nell'ambito del presente provvedimento.
301. Con riferimento, infine, alle singole problematiche competitive sollevate dai vari operatori in risposta alla consultazione pubblica - relative alle causali di scarto, ai guasti di prima attivazione, alla procedura di migrazione dei clienti, all'attivazione del servizio sulle linee in cui non e' attivo il servizio di fonia, nonche' alle problematiche di postprovisioning e assurance - l'Autorita' riconosce tali criticita', che in parte sono gia' in corso di esame nell'ambito di gruppi di lavoro con gli operatori, e ne tiene considerazione nell'ambito di definizione dei rimedi regolamentari. 4.2.2 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
302. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, ed in particolare al punto 275 e seguenti, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia, in virtu' del proprio controllo di infrastrutture essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di market foreclosure rifiutando l'accesso alle proprie infrastrutture agli operatori concorrenti nel mercato a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso e' quindi probabile che Telecom Italia si rifiuti di concludere accordi di interconnessione alla propria rete. L'Autorita', anche in considerazione del grado di sviluppo di infrastrutture alternative, ritiene che l'imposizione a Telecom Italia di un obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, sia basata sulla natura del problema identificato, sia proporzionata e sia giustificata.
303. L'Autorita' ritiene che l'offerta di riferimento per i servizi di accesso in banda larga all'ingrosso (bitstream) - nell'ambito dei quali rientrano i servizi attualmente denominati ADSL wholesale e Canale Virtuale Permanente (CVP) - debba prevedere l'interconnessione sia agli apparati di multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM), sia al primo nodo di raccolta a cui gli apparati negli stadi di linea sono direttamente connessi, sia ad un generico nodo della rete dati di Telecom Italia (punti 1, 2a, 2b e 3 della Figura 3 di pagina 37). Inoltre, l'offerta di interconnessione dovra' prevedere, in tutte le aree metropolitane ove siano presenti piu' nodi di raccolta, la fornitura del servizio di trasporto tra i due nodi (c.d. trasporto metropolitano).
304. L'interconnessione deve poter avvenire secondo le modalita' tecniche ammesse dagli apparati di Telecom Italia. In generale, al fine di permettere agli operatori concorrenti la predisposizione di offerte al dettaglio con caratteristiche indipendenti da quelle dei servizi al dettaglio di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene che quest'ultima debba fornire, ove sia tecnicamente possibile, l'accesso a tutte le caratteristiche e le funzionalita' (di configurazione, di data-rate, di sistemi di gestione, di interfacce di interconnessione) disponibili sui propri apparati di rete.
305. Con specifico riferimento ai servizi di trasporto in tecnologia ATM, Telecom Italia deve rendere disponibili le classi di servizio supportate dai propri apparati.
306. L'Autorita', nel rilevare che i DSLAM sono apparati modulari e che le caratteristiche del servizio finale dipendono dalla configurazione delle singole schede installate all'interno dell'apparato, ritiene che gli operatori alternativi debbano avere accesso a tutte le caratteristiche tecniche delle singole schede ad essi dedicate negli apparati di Telecom Italia.
307. Con riferimento alle sole tecnologie HDSL ed SDH Telecom Italia deve, qualora richiesto dall'operatore interconnesso, fornire il modem (per la tecnologia HDSL) o l'ADM (per la tecnologia SDH) nella sede del cliente.
308. Al fine di permettere agli operatori concorrenti la differenziazione dei propri servizi al dettaglio da quelli di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene che quest'ultima debba consentire qualsiasi configurazione tecnicamente ammissibile per i Virtual Path (VP) ed i Virtual Circuit (VC) ad essi relativi. In particolare in ciascun nodo di commutazione (DSLAM, parent switch e distant switch), dovra' essere possibile sia dedicare ciascun VP ad un singolo accesso, sia aggregare diversi VP in un VP di raccolta. Dovra' essere altresi' permesso agli operatori interconnessi di decidere il numero e la configurazione dei VC nei singoli VP.
309. Al fine di rendere possibile l'accesso alle funzionalita' di rete degli apparati, Telecom Italia permettera' agli operatori alternativi qualsiasi configurazione ammissibile per le schede ad essi dedicati nei DSLAM, in termini di velocita', di tecnologia di accesso, (ADSL, ADSL2, SHDL, ecc.) e di numero di VP e VC aperti. In tutti gli stadi di linea ove vi siano risorse ed apparati disponibili, Telecom Italia offrira' accessi HDSL ed SDH fino alla velocita' di 155Mbps.
310. L'Autorita', in linea con quanto gia' previsto alle delibere 2/03/CIR, 11/03/CIR e 3/04/CIR, ritiene che l'interconnessione ai nodi ATM o IP, nonche' ai DSLAM ed agli apparati negli stadi di linea debba avvenire mediante l'utilizzo dei medesimi flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di regolamentazione. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse trasmissive, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba mettere in atto ogni previsione utile alla condivisione dei flussi e delle porte degli apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di obbligo d'offerta. Sulla base di tale principio, l'Autorita' rimanda la definizione dei prezzi e delle condizioni tecniche di fornitura per i flussi di interconnessione alle risultanze delle analisi dei mercati 13 e 14, ove tali servizi sono stati esaminati contestualmente ai servizi di trasporto di capacita' dedicata.
311. Al fine di consentire agli operatori alternativi il controllo dello stato di congestione delle risorse relative alle proprie connessioni, Telecom Italia deve fornire le informazioni di monitoraggio necessarie agli operatori alternativi, al fine di permettere le normali e ricorrenti attivita' di adeguamento dei dimensionamenti di rete connesse alle variazioni dei profili di traffico degli utenti.
312. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba predisporre un sistema automatizzato di gestione del provisioning e assurance che permetta agli operatori alternativi di gestire la fornitura, i cambi di configurazione, la migrazione degli utenti tra differenti operatori, la gestione delle penali.
313. Infle, qualora Telecom Italia fornisca accesso a banda larga alle proprie divisioni commerciali, a societa' collegate o controllate ricorrendo a tecnologie differenti da quelle x-DSL, ma comunque rientranti nell'ambito delle tecnologie che concorrono alla definizione del mercato rilevante della banda larga all'ingrosso, essa dovra' mettere in atto ogni previsione utile al fine di permettere ai propri concorrenti l'accesso alle infrastrutture utilizzate per fornire i servizi a livello retail.
314. L'Autorita' non ritiene pero' che la sola imposizione dell'obbligo di accesso sia sufficiente a risolvere le problematiche competitive evidenziate in precedenza, e che pertanto l'imposizione di ulteriori obblighi, dettagliati nei paragrafi successivi, sia necessaria. LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
315. TI non condivide la proposta di introduzione di accesso al DSLAM sia per motivi tecnici, legati alla dichiarata impossibilita' per gli attuali apparati di TI di consentire l'interconnessione a piu' di un operatore, sia perche', necessitando di una sostanziale ed onerosa rivisitazione dell'assetto impiantistico della rete, costituirebbe un rimedio non proporzionato anche in considerazione del contesto di mercato caratterizzato, a vedere di TI, da un crescente livello di competitivita' e dalla disponibilita' di una pluralita' di offerte di altri servizi intermedi (ULL, SA). In tal senso, secondo TI, l'apertura dell'interconnessione al DSLAM ed ai suoi parametri di configurazione annullerebbe l'incentivo per gli altri operatori ad attuare o a proseguire progetti basati su infrastrutture proprie, comprese quelle di nuova generazione (ad es. WI-Max). Secondo TI, un simile obbligo dovrebbe essere opportunamente giustificato dall'Autorita', anche grazie ad un'analisi dell'impatto regolamentare, considerando che negli altri Paesi europei, ad eccezione del Belgio, tale obbligo di interconnessione non e' stato imposto e non sono presenti offerte a banda larga wholesale a livello di DSLAM.
316. Secondo TI, la propria rete a banda larga non puo' essere scissa in moduli fisici da dedicare a differenti operatori. Inoltre, il livello di "personalizzazione" proposto nel documento di consultazione risulterebbe incompatibile con il modello di pricing wholesale proposto dall'Autorita' e basato sui costi della rete. Cio' in quanto, secondo TI, l'introduzione nei servizi a banda larga di ulteriori parametri di configurazione quali ad esempio differenti rapporti PCR/MCR o differenti classi di servizio renderebbe arbitraria la metodologia di ripartizione dei costi sui servizi. Con riferimento ai gradi di liberta' nella configurazione di rete e con specifico riferimento a classi di servizio ed al rapporto PCR/MCR, TI ritiene che possano essere messe a disposizione degli operatori soltanto le configurazioni gia' utilizzate ed ingegnerizzate ai fini della realizzazione dei servizi di TI stessa, nonche' quelle, da valutare caso per caso, che non comportano investimenti dedicati e/o impatti nella gestione degli impianti.
317. Infine, TI non condivide quanto riportato dall'Autorita' circa gli obblighi relativi alle tecnologie diverse da quelle xDSL (satellite e fibra ottica). Tl ritiene che il numero di accessi che essa realizza mediante tali tecnologie e' decisamente inferiore a quello realizzato dai relativi leader di mercato: Netsystem, relativamente agli accessi in tecnologia satellitare, e Fastweb, relativamente agli accessi in fibra ottica.
318. Anche l'operatore Fastweb non condivide la proposta di introduzione del bitstream al livello di DSLAM (che chiama bitstream 1) in quanto disincentiverebbe gli investimenti in infrastrutture da parte degli operatori alternativi e, pur accelerando nel breve periodo la penetrazione dei servizi a banda larga, nel lungo periodo renderebbe gli operatori alternativi soggetti alle tempistiche, agli abusi, alle strategie commerciali, di fornitura e di innovazione dell'operatore incumbent.
319. In particolare, Fastweb sostiene che, mentre l'introduzione del bitstream 1 rappresenterebbe una minaccia e non un'opportunita' per gli operatori che scelgono di investire in infrastrutture proprietarie, la disponibilita' di servizi bitstream 2 (interconnessione al nodo parent) orientati ai costi rappresenterebbe un importante strumento di business plan, utile a testare nuove aree geografiche e propedeutico allo sviluppo di nuove infrastrutture proprietarie.
320. L'introduzione del bitstream 1, secondo Fastweb, riducendo gli incentivi all'infrastrutturazione, impedirebbe lo sviluppo di offerte wholesale alternative a quelle dell' incumbent, a differenza di quanto avviene nella fonia, dove sono presenti offerte di circuiti di trasporto di lunga di distanza da parte di operatori nuovi entranti. Infine, Fastweb sostiene che, qualora l'Autorita' ritenesse il servizio bitstream 1 uno strumento indispensabile, sarebbe necessario procedere allo scorporo della rete dell'operatore incumbent e la sua cessione ad una societa' terza, al fine di offrire agli operatori pari opportunita' di accesso rispetto all'operatore incumbent. Con riferimento, invece, alle altre tipologie del servizio bitstream, Fastweb concorda con quanto proposto dall'Autorita' nel documento di consultazione.
321. In merito a quanto previsto al paragrafo 312, ovvero alla predisposizione da parte dell'operatore incumbent di un sistema automatizzato di provisioning e di assurance, Fastweb sottolinea, con riferimento agli attuali sistemi di gestione, la mancanza di preavviso nel rilascio delle linee xDSL e l'assenza di sistemi di gestione delle penali. Per quel che concerne, invece. la migrazione degli utenti ADSL wholesale tra OLO, Fastweb richiede che sia implementato un meccanismo di migrazione che gestisca le richieste prevedendo spazi di comunicazione riservati ai soli due operatori coinvolti nel passaggio. Per quanto riguarda l'assurance, Fastweb richiede che il sistema automatizzato mantenga traccia degli scambi informativi avuti con TI per la gestione delle segnalazioni, consentendo agli operatori di seguire la lavorazione dei guasti ed un agevole calcolo delle penali. Inoltre, Fastweb chiede che, a seguito della comunicazione di TI di avvenuto ripristino del servizio, sia previsto un adeguato periodo di tempo in cui l'operatore possa compiere le proprie verifiche e che il c.d. "trouble ticket" sia chiuso solo a seguito della conferma da parte dell'operatore stesso.
322. Infine, in considerazione degli elevati tassi di guasto e dei notevoli tempi di ripristino, Fastweb richiede di imporre a TI la fornitura gratuita ai clienti finali degli OLO di una linea di back up ISDN, in grado di consentire la continuita' del servizio, sino alla riconduzione del tasso di guasto a valori pari al 4% ed a un riallineamento dei tempi di ripristino allo SLA.
323. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome Italia - concordano con gli orientamenti dell'Autorita' in merito agli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete, ma intendono segnalare all'attenzione alcune problematiche che si riportano di seguito.
324. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind, Tele 2 e Welcome Italia osservano che nel documento di consultazione si fa ricorso ad un modello generale mutuato dall'ERG, che definisce una rete generica nella quale sono individuati, rispetto ai DSLAM, un parent switch ed un distant switch senza tuttavia specificare con riferimento alla rete dati di TI quali nodi rappresentano parent switch e quali sono distant switch. Essi ritengono, quindi, che non possa essere svolta una valutazione completa del documento di consultazione senza che sia portata a conoscenza degli operatori l'effettiva topologia della rete dati (ATM ed IP) di TI e la mappatura del modello di interconnessione proposto su tale rete. Tale criticita' e' sottolineata anche da Fastweb ed AIIP.
325. Con specifico riferimento alle reti di nuova introduzione, gli stessi operatori ritengono che l'Autorita' debba acquisire da TI informazioni relative allo sviluppo della nuova rete di trasporto urbano a banda larga, basata sulla tecnologia Gigabit Ethernet, (e all'installazione dei nuovi DSLAM IP su tecnologia ADSL2+, aggiungono Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind). In particolare, essi ritengono importante che l'introduzione di tali nuove tecnologie da parte dell'operatore incumbent venga immediatamente recepita dall'offerta wholesale, consentendo la piena accessibilita' agli operatori delle caratteristiche della rete di TI. Riservare la rete ATM ai servizi wholesale, mentre TI sviluppa i propri servizi finali su di una rete in tecnologia differente rappresenterebbe un elemento di discriminazione tale da compromettere l'intero impianto degli obblighi di cui al presente provvedimento. Da un lato la discriminazione tecnologica tra TI ed altri operatori comporterebbe inevitabilmente una disparita' nella tipologia di servizi finali offerti, dall'altro comporterebbe la lievitazione dei prezzi di interconnessione, in quanto un'offerta di riferimento orientata ai costi risentirebbe della riduzione dei volumi trasportati dalla rete ATM a causa della migrazione del traffico di TI sulle reti IP.
326. Gli operatori ritengono che la conoscenza in termini generali dei piani di sviluppo dell'operatore incumbent nel settore delle reti a larga banda debba essere resa nota con un anticipo adeguato (non inferiore a 12 mesi) - in modo tale da consentire agli operatori di effettuare gli investimenti necessari per poter usufruire delle relative offerte wholesale - e che durante tale periodo venga preclusa all'operatore incumbent la vendita di servizi retail resi possibili dall'utilizzo delle caratteristiche innovative di tali tecnologie.
327. Con riferimento ai punti di accesso alla rete e alle modalita' di interconnessione, Albacom, Atlanct, Eutelia, Tiscali c Wind - cd anche Tele 2 c Wclcomc Italia - ritengono che l'interconnessione debba essere garantita a tutti i livelli intermedi tra il DSLAM ed il punto a livello gerarchico piu' elevato della rete di TI, e non soltanto ai Parent Switch ed ai Distant Switch
328. Per quanto riguarda il trasporto metropolitano, gli operatori di cui al paragrafo precedente precisano che i prezzi debbano in ogni caso essere congruenti con i prezzi dei flussi di interconnessione, cosi' come verranno stabiliti a seguito degli esiti dell'analisi dei mercati 13 e 14.
329. In relazione all'accesso a livello DSLAM, tali operatori sottolineano che esso potrebbe essere utilizzato nei siti in cui Telecom Italia rifiuta la prestazione dell'ULL con motivazioni legate alla saturazione dei permutatori e/o spazio fisico per la colocazione, al fine di agevolare lo sviluppo dei servizi a banda larga nel breve periodo. In questi casi specifici, l'interconnessione al DSLAM dovrebbe essere offerta a condizioni economiche agevolate rispetto a quelle standard, per il solo tempo necessario a TI a provvedere agli ampliamenti dei permutatori.
330. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind, Tele 2 e Welcome Italia ritengono che debba essere rimossa ogni barriera alla liberta' di configurazione del servizio di banda larga rimuovendo i vincoli di aggregazione degli accessi in un unico VP di raccolta.
331. Gli operatori concordano inoltre con quanto proposto dall'Autorita' circa la necessita' di garantire 1' "accesso a tutte le caratteristiche tecniche delle singole schede ad essi dedicate negli apparati di Telecom Italia". Inoltre, essi sostengono che l'autoprovisioning sulla configurazione delle schede xDSL (accessi) deve consentire agli operatori di definire autonomamente la banda effettivamente allocata su ciascun VC. Per quanto riguarda le tecnologie e classi di servizio disponibili, essi condividono la proposta dell'Autorita' di imporre la disponibilita' di ogni tecnologia e classe di servizio realizzabile sugli apparati di TI. In particolare, essi ritengono necessario poter configurare gli accessi con diverse classi di servizio (ABR/UBR/CBR/VBR) all'interno dello stesso DSLAM/nodo ATM per fornire ai clienti anche servizi del tipo real lime, come streaming video, contestualmente a quelli tradizionali (traffico dati). Tali operatori segnalano, infine, una potenziale criticita' nella gestione delle schede modem dei diversi operatori in un dato DSLAM, in riferimento alla saturazione delle risorse condivise (saturazione della matrice), e ritengono opportuno a tal fine definire vincoli operativi ed aspetti di dettaglio delle configurazioni ammissibili nell'ambito di un apposito tavolo tecnico.
332. In merito alla condivisione dei circuiti di interconnessione, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome Italia - concordano con quanto proposto dall'Autorita'.
333. In relazione alla proposta di imporre a TI obblighi di accesso alle proprie infrastrutture per la fornitura di servizi in tecnologie differenti da quelle attualmente previste, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome Italia - concordano con l'orientamento dell'Autorita', soprattutto in vista dell'introduzione nella rete di TI di DSLAM IP con interfacce Gigabit Ethernet che consentiranno, assieme alle nuove tecnologie di trasporto (MPLS/DiffServ/IntServ), lo sviluppo di nuovi servizi non replicabili a partire dalle tecnologie attualmente fornite. Gli operatori ritengono necessario che l'obbligo d'accesso ai nodi della rete dati di TI sia da intendersi esteso anche alle eventuali estensioni e modifiche che la rete stessa ha subito o sta subendo.
334. Infine, in linea con l'esigenza manifestata in risposta alla domanda 9, circa la necessita' di impedire la precostituzione di posizioni di monopolio nella fornitura dei servizi di accesso con tecnologie wireless fisse (Wi-Fi e Wi-Max), gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2, Welcome Italia chiedono che vengano mantenuti gli obblighi di interconnessione e accesso alla rete della delibera n. 183/03/CONS. Per quanto riguarda la tecnologia Wi-Max, gli stessi operatori chiedono che l'Autorita' vigili attentamente affinche', all'avvio dei relativi servizi, l'operatore dominante nell'accesso non possa mettere in atto politiche di pre-emption del mercato, in considerazione soprattutto del possibile ruolo ponte che tale tecnologia potra' avere fra le infrastrutture di accesso mobile e fisso e della recente fusione societaria intervenuta fra Telecom Italia e T1M.
335. AIIP sottolinea la necessita' che l'offerta bitstream abbia le seguenti caratteristiche: a) fornitura di servizi ADSL wholesale anche qualora la linea per la quale viene richiesto 1'ADSL manchi dell'abbonamento al servizio telefonico, mantenendo in vigore l'obbligo previsto in tal senso dalla delibera 217/00/CONS; b) accesso a tutte le tecnologie di xDSL (ADSL, ADSL2, ADSL2+, ecc.) e di trasporto (es. IP su MPLS/Diffserv e non solo ATM) disponibili agli apparati DSLAM ed ai nodi intermedi di Tl, con inclusione automatica di ogni altra caratteristica tecnica che TI impieghi per i propri servizi a banda larga o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali; c) servizio di fatturazione conto terzi accessorio al servizio bitstream, anche in applicazione del principio di non discriminazione, in quanto TI consente ai clienti dei propri servizi di accesso "Alice" di poter pagare i servizi ed i contenuti offerti dal portale RossoAlice (es. film, musiche, etc.) mediante fatturazione con la bolletta telefonica, mentre non lo consente ai clienti di operatori terzi che fruiscono dei medesimi servizi. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
336. In merito alla definizione dei punti di accesso alla rete dati di TI ed alle modalita' di interconnessione, l'Autorita' ritiene che TI debba consentire agli operatori alternativi l'accesso a tutti nodi della propria rete dati, DSLAM inclusi, garantendo, in ogni caso, il rispetto del principio della parita' di trattamento interno-esterno. Al fine pero' di favorire lo sviluppo di offerte wholesale alternative a quelle dell'incumbent, senza nel contempo frenare l'investimento nei servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ritiene che l'interconnessione al DSLAM debba essere prevista per i soli siti di centrale attualmente non aperti ai servizi di unbundling. Peraltro, l'imposizione di un obbligo di offerta sull' intero territorio nazionale, che non tenga conto dell' effettivo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato, risulterebbe non proporzionato al problema concorrenziale evidenziato. In relazione a quanto segnalato da TI e da Fastweb, circa la disponibilita' dell'interconnessione al DSLAM l'Autorita' evidenzia quanto segue. a) L'accesso al DSLAM nei soli siti attualmente non aperti ai servizi di unbundling riduce le barriere all'ingresso nelle aree non ancora interessate dai servizi di unbundling a vantaggio dei nuovi operatori e facilita l'estensione geografica dei servizi finali da parte degli operatori che altrove gia' operano ricorrendo a servizi di accesso disaggregato. In tal modo, peraltro, si incentiva la realizzazione di infrastrutture di trasmissione ad un livello di maggiore capillarita', presupposto essenziale per il successivo passaggio a soluzioni di accesso disaggregato. Pertanto, si assume che gli operatori che hanno investito in servizi di accesso disaggregato nei siti aperti a tale modalita' di interconnessione non vedranno compromessi i propri investimenti, ma anzi potranno avvantaggiarsi della nuova modalita' di interconnessione al DSLAM nei i siti in cui essa e' disponibile. b) L'accesso agli SL da parte di un maggior numero di operatori, sia interconnessi ai DSLAM, sia in co-locazione con i servizi di accesso disaggregato, incrementera' il mercato dei servizi di backhauling e consentira' agli operatori infrastrutturati di ripagare piu' velocemente i propri investimenti con la rivendita della propria capacita' inutilizzata, consentendo al contempo di aprire alla competizione il livello piu' basso della catena impiantistica. c) Ad oggi, gli ostacoli tecnici evidenziati da TI in relazione alla condivisione dei propri DSLAM appaiono superabili, mediante adeguati interventi tecnici, che saranno oggetto di approfondimento al tavolo tecnico di cui al punto 486.
337. Sulla base di tali considerazioni l'Autorita' intende applicare in capo a TI l'obbligo di fornire l'interconnessione al DSLAM limitatamente ai siti di centrale attualmente non aperti ai servizi di unbundling.
338. Nel ribadire la necessita' che tutti i nodi ATM ed IP siano aperti all'interconnessione, indipendentemente dal loro livello gerarchico, l'Autorita' ritiene che TI debba fornire informazioni relative all'ubicazione, alla topologia di interconnessione ed al livello gerarchico di tutti gli switch ATM ed IP delle proprie reti. Tali informazioni dovranno essere prontamente comunicate all'Autorita' ed agli operatori alternativi, nonche' incluse nell'offerta di riferimento.
339. D'altra parte, non appare agevole per l'Autorita' in assenza di un maggior dettaglio sulla topologia e sulle tecnologie di rete impiegate ed in corso di predisposizione, definire obblighi in capo all'operatore notificato che possano tradursi in disposizioni puntuali sui contenuti dell'offerta di riferimento bitstream in tecnologia IP/Gigabit Ethernet. Informazioni circa la topologia e le tecnologie di rete di Telecom Italia saranno oggetto del tavolo tecnico di cui al successivo punto 489.
340. Con particolare riferimento alle tecnologie IP di trasporto quali l'MPLS, appare indispensabile che TI fornisca all'Autorita' ed agli operatori alternativi ogni dettaglio utile alla predisposizione di un'offerta di interconnessione alla propria rete IP, quale il numero di nodi e la configurazione degli stessi. Anche su questo punto, l'Autorita' ritiene necessario aprire un tavolo con gli operatori e TI finalizzato alla definizione di alcune specifiche modalita' attuative che al momento non e' possibile definire circa l'interconnessione e l'offerta di riferimento per l'accesso alla rete IP MPLS di TI.
341. Con specifico riferimento ai servizi di interconnessione al DSLAM - nel caso di apparati con accessi ADSL2 e ADSL2+ e con porte di backhaul in tecnologia diversa dall'ATM - l'Autorita' ritiene che tali nuove tecnologie rappresentino una naturale evoluzione dei servizi ADSL e che pertanto TI debba prevedere nell'offerta di riferimento l'elenco esaustivo e la localizzazione di tutti i DSLAM della propria rete, ad eccezione di quelli situati nelle centrali attualmente aperte ai servizi di unbundling, specificando le tecnologie di accesso e di backhauling disponibili sul singolo DSLAM, la modularita' minima delle schede modem da dedicare al singolo operatore, la dimensione delle porte di backhaul disponibili e le configurazioni ammesse, con riferimento a velocita' di accesso e a banda riservata.
342. Nell'ambito della nuova offerta bitstream, il servizio di trasporto metropolitano e' sostituito dal trasporto tra parent switch diversi o tra parent switch e distant switch. In linea con quanto proposto con il servizio di interconnessione al distant switch, l'Autorita' ritiene che tale servizio debba essere presentato in offerta di riferimento.
343. Con riferimento alla richiesta degli operatori di poter accedere al servizio bitstream su linee prive di un contratto di accesso con Tl da parte dell'utente finale, l'Autorita', anche in considerazione del sempre crescente rilievo che avranno i servizi di voce in banda dati, ritiene necessario che tale servizio debba essere presentato in offerta di riferimento.
344. Con riferimento al livello di configurabilita' del servizio e delle prestazioni offerte, l'Autorita' rileva che le caratteristiche previste dalla rete ATM e dai DSLAM attualmente fornite agli operatori alternativi nell'ambito delle offerte ADSL wholesale e CVP contemplano: a) La configurabilita' dei VP e dei VC con riferimento al loro dimensionamento ed alla aggregazione dei secondi nei primi, al numero di VC per accesso xDSL, al numero di VC per VP, al numero di VP per porta. Tali caratteristiche sono infatti offerte dalla rete ATM e dai DSLAM e fornite da TI nell'ambito dei servizi CVP e ADSL wholesale, ove una delle maggiori differenze tra i due servizi consiste appunto nella configurazione ed aggregazione dei VP e dei VC. b) La configurabilita' delle classi di servizio e delle rapporti tra banda di picco e banda minima/sostenibile. Risulta ad oggi che la rete di TI supporti e fornisca (nell'ambito di servizi regolati o a condizioni commerciali) le classi di servizio ABR, ABR senza notifica di congestione (equivalente alla UBR+), VBR-rt. Con riferimento alle classi UBR+ ed VBR-rt (fornite nell'ambito ADSL wholesale e CVP) l'Autorita' rileva che la stessa TI offre gia' rapporti variabili tra PCR ed MCR e tra PCR ed SCR, prevedendo valori molto diversi dal rapporto 2 a 1 generalmente citato da TI stessa.
345. L'Autorita' ritiene che l'operatore notificato debba permettere l'uso di VP dedicati ad un singolo accesso anche in tecnologie ADSL (gia' previsto nel caso CVP), nonche' prevedere l'aggregazione e l'instradamento dei VP secondo le richieste degli OLO.
346. L'Autorita' ritiene che anche la configurazione del VP (banda di backhauling) debba essere definita dall'operatore alternativo, in quanto fa ricorso ad un circuito di backhauling che e' risorsa condivisa tra gli OLO e TI. Analogamente, non trova giustificazione imporre per gli accessi a 4Mbps un MCR fisso di 20Khps per accesso. Tanto premesso, si ritiene che l'operatore notificato debba prevedere nell'offerta di riferimento la massima flessibilita' e trasparenza nella configurazione della rete di trasporto tra i DSLAM ed i parent switch, nonche' nei servizi di trasporto accessori tra parent switch e nodi di interconnessione, offrendo la possibilita' di aggregare e/o configurare la banda di ciascun VP nei nodi intermedi di transito, permettendo - laddove tecnicamente possibile - per ciascun VC e per ciascun VP il massimo grado di flessibilita' nel rapporto tra banda di picco e banda minima/sostenibile, consentendo l'uso delle classi di servizio ABR, ABR senza notifica di congestione (UBR+), VBR-rt e CBR.
347. Con riferimento alla flessibilita' da offrire all'interconnessione al DSLAM, l'Autorita' ritiene che, avendo previsto una modularita' di accesso basata su accesso singolo e di backhaul, ciascun operatore debba poter definire la configurazione dei singoli accessi, avendo al contempo la possibilita' di monitorare lo stato di ciascun accesso. Al fine di evitare eventuali criticita' nell'uso delle risorse di commutazione, l'Autorita' ritiene che TI debba adottare in fase di installazione ogni accorgimento tecnico per limitare le interferenze tra i servizi di ciascun OLO ed i propri e, ove necessario, a causa di limitazioni tecniche degli apparati, debba definire, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al punto 489, apposite procedure atte a ripartire le risorse condivise tra i diversi interessati.
348. Con riferimento agli accessi propri del servizio CVP, quali quelli in HDSL, SHDSL, Nx SHDSL ed in fibra su SDH, l'Autorita' sottolinea che l'offerta bitstream dovra' essere tale da garantire almeno tutte le velocita' di accesso e modalita' tecniche gia' previste per tale servizio, nonche' quelle che TI impiega per i propri servizi finali.
349. L'Autorita' ribadisce quanto detto al punto 209 del documento di consultazione in merito all'obbligo di TI di fornire l'accesso a banda larga secondo tecnologie differenti da quelle x-DSL, ma rientranti nell'ambito del mercato rilevante, qualora essa stessa le fornisca alle proprie divisioni commerciali in applicazione del principio di parita' di trattamento interno-esterno.
350. Con riferimento alla richiesta di consentire l'uso dei servizi bitstream per rilegare stagioni wireless fisse in tecnologia Radio LAN, l'Autorita', nel disporre che il servizio sia fornito anche in assenza di un utente finale, ritiene che non possa prevedersi alcuna discriminazione da parte di TI sulla base della tipologia d'uso che l'operatore richiedente intende farne.
351. In merito alle modalita' di provisioning ed assurance del servizio bitstream, l'Autorita', nel ritenere che TI debba introdurre modalita' di gestione con SLA base e SLA migliorativi tali da permettere agli operatori alternativi di replicare l'intera gamma di servizi finali che TI offre ai propri clienti residenziali ed ai propri clienti affari, specifica quanto segue. a) Le modalita' di gestione di provisioning devono prevedere la notifica agli operatori alternativi della data di rilascio degli accessi con un preavviso di almeno tre giorni, al fine di permettere a questi ultimi di predispone i propri sistemi e le proprie attivita'. b) I sistemi informatizzati di provisioning ed assurance del servizio bitstream recano traccia di tutte le tempistiche relative alle attivita' richieste, permettendo agli operatori alternativi di verificare il rispetto degli SLA ed il pagamento delle penali associate. Per i sistemi di assurance deve essere tenuta traccia delle singole comunicazioni, del responsabile TI incaricato, delle causali di guasto individuate e delle tempistiche di lavorazione. Con riferimento al rilascio del circuito a valle della riparazione del guasto, TI deve predispone un meccanismo di verifica congiunta con l'operatore che consenta a quest'ultimo di effettuare le proprie verifiche sullo stato del servizio e di rifiutare il rilascio in caso si individui il persistere di criticita'. c) I sistemi informatizzati di provisioning ed assurance del servizio bitstream prevedono una sezione dedicata alla migrazione tra OLO le cui informazioni siano riservate ai soli operatori interessati, che consenta lo scambio degli ordini ed il monitoraggio del processo di migrazione ad opera di TI. d) L'Autorita' ritiene che la richiesta di Fastweb di poter accedere gratuitamente al servizio di linea di backup ISDN - a causa dell'elevatissimo tasso di guasti in prima attivazione e dei lunghi tempi di ripristino per il servizio CVP - non possa essere accolta in quanto non proporzionata. e) Il problema segnalato, peraltro gia' evidenziato ripetutamente ed in diverse sedi, puo' tuttavia essere risolto piu' correttamente con la definizione di un adeguato livello di penali che tengano conto non solo del canone del servizio all'ingrosso, ma anche del canone e delle eventuali penali relative al servizio al dettaglio dell'operatore alternativo.
352. In relazione alla richiesta di AIIP di imporre a Telecom Italia l'obbligo di fornire servizi di fatturazione per conto terzi accessori al servizio bitstream, l'Autorita' ritiene che l'imposizione di tale misura regolamentare non risulti proporzionata, in quanto tale prestazione concorre a qualificare la competizione tra operatori . 4.2.3 Obbligo di non discriminazione
353. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia, se sottoposta ad un obbligo di accesso e di fornitura di determinate risorse di rete, possa essere incentivata a sfruttare la propria condizione di operatore SPM nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso e la sua integrazione nel mercato a valle, al fine di ostacolare la competizione nel mercato potenzialmente competitivo della banda larga retail. Tale strategia, evidenziata ai punti 277-279 del paragrafo relativo alla valutazione delle problematiche competitive, potrebbe essere messa in atto agendo tanto sulla variabile prezzo quanto su altre variabili differenti dal prezzo.
354. Cio' premesso, l'Autorita' ritiene che l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso e di fornitura di determinate risorse di rete, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata. Tale obbligo potra' garantire che Telecom Italia applichi condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e che fornisca a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle societa' collegate o controllate.
355. Con riferimento alle condizioni economiche, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alla propria divisione commerciale ed alle societa' collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Al fine di verificare il rispetto di tale obbligo, l'Autorita' vigila affinche' le offerte al dettaglio di Telecom Italia risultino sempre replicabili a partire dai servizi e dai prezzi dell'offerta di riferimento per l'accesso a banda larga. Telecom Italia, pertanto, e' tenuta a comunicare le condizioni tecniche ed economiche che caratterizzano ciascuna offerta al dettaglio di servizi a banda larga, nonche' i costi delle componenti impiantistiche e commerciali aggiuntive rispetto al servizio wholesale regolamentato. Tale comunicazione dovra' avvenire contemporaneamente all'avvio della commercializzazione.
356. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, l'Autorita' ritiene opportuno mantenere in vigore l'obbligo imposto a Telecom Italia nell'ambito del quadro regolamentare ONP di predisporre un Service Level. Agreement (SLA) che contenga il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning e assurance proposti, di tutti gli elementi relativi agli standard di qualita' ed alle modalita' di fornitura del servizio wholesale, nonche' la definizione di congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
357. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti finali, quest'ultima dovra' garantire nel mercato all'ingrosso tempi di provisioning e assurance migliorativi rispetto a quelli previsti per le corrispondenti offerte vendute nel mercato al dettaglio. In particolare, con riferimento al tempo di provisioning, gli SLA delle offerte ingrosso dovranno prevedere tempi piu' ristretti di consegna di almeno 4 giorni rispetto ai tempi previsti per le corrispondenti offerte del mercato al dettaglio, al fine di consentire la predisposizione da parte dell'OLO acquirente delle componenti di rete aggiuntive necessarie per la fornitura del servizio finale.
358. Inoltre, in considerazione del fatto che il servizio di accesso a banda larga all'ingrosso e' impiegato per una molteplicita' di applicazioni con caratteristiche di qualita' di servizio differenti, Telecom Italia dovra' prevedere SLA differenziati per tipologie di impiego (SLA base, SLA premium, etc.).
359. Nella definizione dei livelli base dei Service Level Agreement Telecom Italia dovra' applicare le condizioni di cui all'allegato BL In particolare, l'Autorita' ritiene che i tempi di fornitura, di assurance ed i tempi di disponibilita' debbano essere espressi in termini di giorni di calendario ed ore effettive e che le penali per singolo circuito debbano essere definite in modo proporzionale al canone ed al numero di giorni o ore di ritardo o disservizio.
360. Analogamente, riguardo le durate contrattuali, l'Autorita', in linea con quanto previsto all'articolo 3 della delibera 6/03/CIR, ritiene che l'operatore che richiede o ha in vigore contratti di interconnessione per i servizi di banda larga con Telecom Italia abbia diritto di ottenere che la durata contrattuale sia quantomeno equivalente a quella prevista nei contratti per servizi di accesso in banda larga offerti al pubblico da Telecom Italia, senza alcuna variazione delle altre clausole contrattuali.
361. Inoltre, sempre nei Service Level Agreement, Telecom Italia deve indicare specifiche procedure di disattivazione del servizio, secondo tempistiche coerenti con il principio di parita' di trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura progressiva su base temporale, in linea con quanto disposto dall'art. 4 della delibera 6/03/CIR.
362. In aggiunta, Telecom Italia deve indicare negli SLA specifiche procedure per la gestione della migrazione di un cliente finale da un fornitore ad un altro, atte a minimizzare il disservizio all'utenza finale e a garantire uguali opportunita' competitive tra gli operatori nel mercato a valle. A tal fine, tali procedure dovranno prevedere: a) che la richiesta di migrazione sia comunicata dal cliente finale all'operatore verso cui intende migrare (di seguito "recipient"); b) che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione a Telecom Italia; e) che Telecom Italia comunichi detta richiesta all'operatore che cede il cliente (di seguito "donating") o la rigetti, nei casi in cui il cliente finale e' in unbundling o shared access; d) che i tempi a disposizione dell'operatore donating per effettuare tutte le attivita' di customer retention, siano differenziati a secondo che quest'ultimo sia Telecom Italia o un operatore alternativo; e) che, nel caso di mutata volonta' del cliente, Telecom Italia interrompa la procedura di migrazione dandone evidenza al recipient; f) che, allo scadere del tempo di cui al punto d, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del cliente, Telecom Italia esegua e notifichi l'avvenuta operazione di migrazione sia al donating che al recipient.
363. Infine, in considerazione del fatto che Telecom Italia fornisce servizi di canale numerico alle proprie divisioni commerciali, alle societa' collegate e controllate, per una molteplicita' di destinazioni d'uso, tra cui l'alimentazione di Hot-spot Radio-LAN, l'Autorita', in linea con quanto disposto all'art 6, comma 2 della delibera 183/03/CONS, ritiene che Telecom Italia debba essere tenuta al rispetto del principio di non discriminazione fra richieste relative ad apparati terminali presso gli utenti finali di tipo tradizionale ed apparati di tipo Radio-LAN. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
364. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia -concordano con gli orientamenti dell'Autorita', pur ritenendo fondamentale che nel provvedimento definitivo venga esplicitato che le offerte di TI debbano essere sottoposte ad un test di prezzo. Albacom. Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb - evidenziano, al riguardo, che un test di prezzo era gia' stato introdotto dall'Autorita' con la Delibera 6103/CIR. Essi ritengono, pero', necessario che il test applicato al mercato dell'accesso a banda larga venga ribadito espressamente e ulteriormente dettagliato sulla base dei medesimi principi adottati per gli altri mercati in cui esiste o e' stato proposto. In coerenza con quanto detto in risposta alla consultazione pubblica di altri mercati (mercato n. 7), tali operatori richiedono di limitare il controllo di conformita' al solo test 2 illustrato nella Delibera 152/02/CONS.
365. Inoltre, tali operatori considerano opportuno integrare le norme esistenti con la formalizzazione delle procedure di gestione del test di prezzo adottate per la telefonia vocale, al fine di snellire l'attivita' di reperimento delle informazioni presso TI e di velocizzare l'attivita' di verifica dell'Autorita'. In particolare, essi ritengono necessario che TI fornisca un database - aggiornato dopo sei mesi dal lancio dell'offerta e successivamente ogni 12 mesi - che evidenzi la situazione del servizio offerto da TI alla clientela, come la tipologia di accessi forniti (ADSL, HDSL, SDSL, VDSL, ecc., suddivisi per capacita), il traffico trasmesso, la spesa, presenza di servizi ulteriori, presenza di pacchetti di offerta, ecc.
366. TI, invece, ritiene che l'Autorita' non possa imporre alcun obbligo ex ante ad alcun operatore in relazione alla fornitura del servizio al dettaglio di accesso a banda larga, non avendo avviato alcun procedimento formale relativo al mercato dell'accesso a banda larga retail e non avendo, di conseguenza, individuato alcun operatore con significativo potere di mercato. Pertanto, secondo TI l'Autorita' non dispone di alcuna giustificazione economico-giuridica per proporre, al fine di affrontare una potenziale problematica di price squeeze, obblighi di comunicazione delle offerte retail di TI con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di commercializzazione. Le offerte retail, commercializzate in un mercato non suscettibile di regolamentazione ex ante da un operatore verticalmente integrato e dominante in un mercato wholesale a monte, a parere di TI, possono essere sottoposte a verifiche di replicabilita' solo su base ex post - ma non su base ex ante.
367. Con riferimento alle modalita' di definizione dei livelli base dei Service Level Agreement, Albacom, Atlanet, Eutelia, "Fiscali e Wind ed anche Tele 2 e Welcome Italia - condividono quanto proposto dall'Autorita' nei paragrafi 214 e 215.
368. Tuttavia, per quanto riguarda le informazioni da pubblicare sui Service Level Agreement, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - sostengono che la proposta riportata nell'allegato B1 al documento di consultazione sia incompleta rispetto alla tipologia di servizi oggetto della presente e che gli SLA debbano indicare tempi e penali sia per il provisioning che per l'assurance senza distinzione tra accessi simmetrici e asimmetrici, a meno che cio' non sia giustificato opportunamente, e soprattutto senza distinzioni in termini di banda.
369. In particolare, Tele 2 e Welcome Italia, al fine di restituire efficienza al processo di attivazione del servizio, giudicano necessario imporre a TI di procedere all'attivazione del collegamento nel 100 % dei casi entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, quando non e' richiesto l'intervento presso la sede dell'utilizzatore finale, e 12 giorni negli altri casi.
370. TI ritiene ragionevole affiancare l'offerta di SLA base con offerte aggiuntive che prevedano la fornitura di SLA premium, a fronte di un corrispettivo economico aggiuntivo. Tuttavia, TI ritiene non praticabili le specifiche in termini di SLA base riportate nell'allegato B l, in primo luogo, perche' la tabella riportata nell'allegato B 1 non prevede alcuna differenziazione di prestazioni e/o garanzie in funzione del target di clientela finale cui e' rivolta ciascuna tipologia di linea xDSL. Pertanto, TI ritiene necessario estendere anche al nuovo quadro regolamentare gli SLA base gia' in vigore per i gli attuali servizi ADSL wholesale e CVP, che consentono a suo avviso la replicabilita' delle sue offerte retail, destinando al contesto degli SLA premium i valori indicati dal suddetto allegato B1. In secondo luogo, con riferimento alla disponibilita' del circuito ed ai tempi di ripristino, a parere di TI, i valori di disponibilita' indicati dall'Autorita' (99,98% garantito su base annua sul singolo accesso) risultano praticamente impossibili da garantire perche' e' sufficiente un solo guasto per ottenere un tasso di disponibilita' inferiore, anche con tempi di ripristino estremamente tempestivi.
371. Sempre con riferimento agli SLA, Fastweb non condivide quanto proposto nel paragrafo 216 del documento di consultazione, ovvero la previsione di uno SLA base e di uno SLA premium a titolo oneroso. Tale operatore sostiene che le condizioni che devono essere garantite a livello wholesale debbano essere sempre gratuite e migliorative rispetto a quanto offerto da TI ai migliori clienti retail e che, invece, uno SLA gratuito e differenziato debba essere previsto per la gestione dei clienti multisede e/o multitecnologia. Inoltre, Fastweb fornisce gli elementi che, a suo avviso, debbono essere necessariamente presenti all'interno degli SLA, con indicazione di valori in linea con le corrispondenti offerte retail, cui affiancare adeguate penali.
372. Per quel che riguarda il processo di migrazione del cliente finale da un operatore all'altro, TI ritiene non giustificata l'applicazione di un criterio che comporta un'asimmetria di processo a seconda che l'OLO cedente sia TI o un altro OLO, ed evidenzia come tale processo comporti dei costi addizionali in capo a TI che dovrebbero essere remunerati.
373. Invece, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia pur condividendo che le procedure di migrazione dei clienti siano fondate su un principio di gerarchia dei servizi, ritengono che non sia condivisibile assimilare il trattamento della migrazione dei clienti tra operatori alternativi a quello tra operatori alternativi e TI. Tali operatori ritengono opportuno considerare le differenti posizioni di TI, da un lato, e degli operatori alternativi, dall'altro, in ossequio al principio di uguaglianza, che impone non solo di disciplinare in modo uguale situazioni obiettivamente e soggettivamente uguali, ma anche di disciplinare in modo differenziato situazioni difformi sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Essi ritengono, quindi, che debbano essere distintamente disciplinate le casistiche di migrazione, a seconda che detta migrazione interessi direttamente l'operatore notificato, quale fornitore di servizi alla clientela finale o, invece, lo coinvolga esclusivamente nel suo ruolo di fornitore di servizi intermedi agli operatori alternativi. In base a tale criterio di asimmetria, tali operatori ritengono che mentre l'attivazione dei servizi intermedi possa essere richiesta direttamente dall'operatore alternativo (subentrante), anche laddove vi sia gia' un servizio attivo di TI, la cessazione del medesimo servizio intermedio, nel caso di cessazione per rientro del cliente in TI, non possa essere determinata su impulso diretto di quest'ultima, ma deve essere richiesta esclusivamente dall'operatore alternativo medesimo (cedente), che solo puo' ricevere la relativa manifestazione di volonta' del cliente finale. Tali operatori ritengono quindi che la procedura di migrazione individuata dall'Autorita' debba essere esclusivamente riferita, in modo esplicito, ai casi di migrazione dei clienti tra operatori alternativi che usufruiscono di servizi intermedi di Telecom Italia e che, quindi, debba essere del tutto eliminato il riferimento ad una differenziazione delle tempistiche di retention, a seconda che l'operatore "donating" sia Telecom Italia o un operatore alternativo, e che debba essere esplicitamente previsto che, il principio espresso alla lettera a), non si applica al caso di migrazione del cliente da un operatore alternativo a Telecom Italia (i.e. cessazione del servizio intermedio per rientro del cliente in Telecom Italia).
374. Con riferimento al servizio di Canale Virtuale Permanente, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia ritengono che viste le rilevanti differenze tra le tecnologie utilizzate dagli operatori che se ne avvalgono ed i servizi che conseguentemente sono offerti alla clientela finale, sia necessario prevedere, ad ogni richiesta di attivazione, la fornitura ex novo di apposite e distinte configurazioni logiche e linee fisiche, al fine di fornire all'operatore subentrante la possibilita' di gestire in proprio il provisioning al cliente finale.
375. Infine, AIIP ritiene che in considerazione della presenza di rilevanti effetti di rete, l'obbligo di non discriminazione debba essere esteso anche ai servizi a valore aggiunto, ad esempio, mediante l'imposizione dell'obbligo di pubblicazione in anticipo rispetto all'avvio dell'offerta commerciale al pubblico di informazioni circa le interfacce dei servizi a valore aggiunto. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
376. L'Autorita' intende mantenere l'obbligo in capo a TI di comunicazione delle offerte retail , in quanto ritiene tali informazioni necessarie a verificare che le offerte bitstream - di cui solo alcune componenti sono orientate al costo - consentano agli operatori concorrenti di competere efficacemente sul mercato finale; in tal senso, potendo questi ultimi replicare le offerte di TI. L'Autorita', in questo contesto, ritiene che il mantenimento dell'obbligo di comunicazione delle offerte retail assuma un particolare rilievo per la valutazione delle offerte sul mercato all'ingrosso.
377. Alla luce di tali considerazioni, TI sara' sottoposta all'obbligo di comunicare all'Autorita' le condizioni economiche delle offerte al dettaglio, anche se non piu' preventivamente come specificato nel documento di consultazione, ma contestualmente alla loro offerta commerciale. In particolare TI dovra', per ciascuna offerta retail, comunicare tutte le informazioni riportate nella delibera 6/03/CIR, all'art. 2 comma 3 e dovra', per ciascuna delle voci di costo, fornire indicazioni dettagliate relative al valore totale del centro di costo ed alle procedure seguite per giungere dal valore totale al costo unitario. Come meglio dettagliato nel seguito (cfr. punto 489), l'Autorita' intende avviare un tavolo tecnico sull'implementazione del servizio bitstream nel cui ambito verranno ulteriormente definite tanto le modalita' tecniche di interconnessione secondo le nuove tecnologie, quanto le modalita' economiche e gli aspetti di contabilita' che potranno condurre ad una piu' precisa articolazione dell'offerta.
378. In relazione alla richiesta di AIIP in merito all'estensione dell'obbligo di non discriminazione anche ai servizi a valore aggiunto, l'Autorita' richiama quanto detto circa la non inclusione di questi servizi tra quanti sottoposti ad un intervento regolamentare.
379. Con riferimento alle modalita' di migrazione tra servizi, l'Autorita' rileva che le procedure proposte dagli operatori alternativi, sebbene apparentemente condivisibili, in quanto finalizzate a riequilibrare una situazione di mercato che ad oggi appare sbilanciata a favore di TI presentano diverse criticita' nei confronti degli utenti finali. Appare infatti che questi ultimi risulterebbero discriminati in funzione del servizio intermedio che l'operatore donating e l'operatore recipient stanno impiegando. Paradossalmente, poiche' gli operatori adottano in genere un mix dei diversi servizi intermedi disponibili, due utenti relativi allo stesso operatore donating, a parita' di tecnologia adottata dall'operatore recipient, avrebbero modalita' di migrazione diverse in funzione che siano serviti in ULL, in SA o con servizi bitstream.
380. E' evidente che per evitare questa discriminazione tra gli utenti, la modalita' di gestione della migrazione non possa che essere unica e guidata dall'operatore recipient indipendentemente dal tipo di servizio intermedio impiegato dai due operatori. Sulla scorta di tali considerazioni appare necessario modificare la proposta di provvedimento nel senso di escludere la presenza di eventuali servizi di SA ed ULL come causale di scarto per l'ordinativo di servizi bitstream. Anche i servizi di unbundling, nell'ambito delle normali dinamiche di scelta degli utenti finali, possono infatti essere sostituiti da servizi bitstream, eventualmente su linea senza canone di TI. Al momento della ricezione di un ordine che da' luogo alla disattivazione di un altro servizio intermedio sulla linea, TI dovra' comunicare all'operatore donating la richiesta di disattivazione e prevedere un congruo tempo di verifica con il proprio utente finale che tenga conto, in funzione del tipo di servizio intermedio impiegato, dei tempi di ri-configurazione dei sistemi ed apparati dell'operatore alternativo e della stessa TI. In tal senso appare utile prevedere che TI sospenda la richiesta di disattivazione dei servizi bitstream per 10 giorni a partire dalla data di comunicazione all'operatore donating della richiesta di disattivazione. Pale termine, in considerazione delle differenti catene impiantistiche coinvolte e delle differenti attivita' richieste, e' esteso a 20 giorni per i servizi di unbundlinf e shared access. E' inoltre necessario prevedere che TI interrompa il processo di disattivazione e di successiva attivazione del nuovo servizio intermedio qualora l'operatore donating, effettuate le proprie verifiche con il cliente finale, comunichi a TI che quest'ultimo abbia confermato di non voler mutare operatore.
381. Con riferimento al duplice ruolo di TI, di fornitore dei servizi intermedi e di concorrente nel mercato dei servizi finali, l'Autorita' ritiene necessario prevedere misure specifiche relative alla disattivazione di servizi bitstream (nel caso di bitstream senza canone).
382. E' infatti possibile che TI, pur operando all'interno degli SLA di disattivazione dei servizi bitstream e di attivazione dei servizi di accesso e/o banda larga, agevoli il passaggio dei clienti ai propri servizi finali garantendo tempi ridotti di transizione in tale verso. Analogamente, operando all'interno degli SLA di disattivazione dei propri servizi di accesso ed xDSL finali e di quelli di attivazione dei servizi bitstream forniti agli operatori alternativi, TI potrebbe ostacolare la migrazione dei clienti ai servizi degli altri operatori.
383. Al fine di scongiurare tali pratiche l'Autorita', da un lato ritiene che nell'ambito delle misure di separazione contabile ed amministrativa le richieste di attivazione e disattivazione dei servizi bitstream forniti agli OLO siano gestiti in modo uniforme rispetto ai servizi bitstream forniti alle divisioni commerciali di TI, dall'altro, ritiene necessario prevedere che la transizione dai servizi xDSL finali e dai servizi di accesso PSTN di TI avvenga immediatamente a partire dalla comunicazione della richiesta di disattivazione della divisione rete alla divisione commerciale.
384. Al fine di permettere la verifica della non discriminazione, TI dovra' presentare adeguata e periodica reportistica all'Autorita' che documenti i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilita' di tutti i servizi bitstream e dei servizi intermedi usati internamente dalle proprie divisioni commerciali. Tale reportistica, da presentarsi semestralmente, dovra' evidenziare tempi medi ed il 95° percentile dei tempi effettivamente forniti, nonche' i tempi previsti nelle offerte di servizi intermedi e garantiti internamente alle divisioni commerciali, evidenziando in modo disaggregato le diverse tipologie di SLA (base, premium, ecc.) e di servizio finale (Alice, Hyperway, Datawan, ecc.).
385. Con riferimento alla richiesta avanzata dagli operatori di prevedere nuove infrastrutture dedicate in caso di migrazione del servizio CVP, in modo da annullare i disservizi relativi alle gestione della transizione tra operatori, l'Autorita' ritiene che qualora richiesto, per qualsiasi servizio bitstream e per qualsiasi tipologia di utilizzo, TI debba fornire sia accessi su linee non attive, sia, per la sola parte di raccordo d'abbonato, la predisposizione di nuove linee dedicate.
386. In merito ai contenuti dello SLA di cui all'allegato B1 della proposta di provvedimento, l'Autorita' ritiene che, avendo previsto SLA con caratteristiche di qualita' differenziate ed orientate al costo, non appare giustificato che vi siano discriminazioni di qualita' di servizio sulla base della classificazione della tipologia di clientela finale dell'operatore alternativo. Se i prezzi per gli SLA premium ristorano i costi sostenuti da TI per le prestazioni in oggetto, e' evidente che queste ultime debbano essere erogate da TI su base non discriminatoria, indipendentemente dalla tipologia di cliente e dalla finalita' d'uso che l'operatore fa del servizio.
387. In merito alla gestione dei clienti multisede e multi-tecnologia, l'Autorita' ritiene utile che cosi' come attualmente attuato in seguito al cosiddetto "lodo Parcu" nell'ambito del procedimento A351 dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, preveda modalita' di attivazione sincronizzata tra tutte le sedi del cliente nonche' gestione unificata dei guasti e della fatturazione, indipendentemente dai servizi intermedi impiegati dall'operatore nelle singole sedi del cliente. 4.2.4 Obbligo di trasparenza
388. L'Autorita' ritiene che al fine di garantire alle imprese concorrenti informazioni economiche, tecniche e procedurali, alle quali queste ultime avrebbero difficilmente accesso, sia necessario imporre a Telecom Italia un obbligo di trasparenza. Tale obbligo, puo' porre riparo ai problemi competitivi, evidenziati al punto 279, derivanti dall'accesso privilegiato, e dell'uso a proprio vantaggio, di informazioni tecniche e commerciali da parte di Telecom Italia. L'obbligo di trasparenza, inoltre, permette la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo precedente, dal momento che le informazioni necessarie a tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, sulla base di queste considerazioni, l'Autorita' ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata.
389. Telecom Italia deve pubblicare su base annuale un'offerta di riferimento contenente: a. le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso che prevedono l'interconnessione al DSLAM ed al parent switch. Tali servizi sono identificati nella Figura 3 di pagina 37 con i numeri 1 e 2a; b. le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso che prevedono 1' interconnessione al distant switch ed IP managed. Tali servizi sono identificati nella Figura 3 di pagina 37 con i numeri 2b e 3. e. l'elenco dei nodi di rete aperti all'intercomiessione; d. le caratteristiche tecniche dei DSLAM installati nei nodi di cui al punto b; e. le specifiche tecniche per l'interconnessione ai DSLAM; f. la disponibilita' dei diversi modelli di DSLAM nei singoli stadi di linea;
L'offerta di riferimento deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validita' ed e' soggetta ad approvazione da parte dell'Autorita'.
390. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, l'Autorita' ritiene opportuno mantenere in vigore l'obbligo, imposto a Telecom Italia nell'ambito del quadro regolamentare ONP, di pubblicare in Offerta di Riferimento un dettagliato Servite Level Agreeinent, comprensivo di garanzie sui tempi di provisioning, sui tempi di assurance. sui tassi massimi di errato provisioning, sui livelli minimi di disponibilita' annua, nonche' di congrue penali da applicarsi in caso di ritardato o mancato rispetto delle succitate garanzie.
391. In linea con quanto gia' previsto dalla delibera 152/02/CONS, L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba comunicarle, con periodicita' semestrale, gli indici di qualita' (effettivamente conseguiti e garantiti) dei servizi di accesso a banda larga forniti alle proprie divisioni commerciali, alle societa' collegate o controllate ed agli operatori concorrenti, differenziati per singola classe di SLA. Sono oggetto di tale reportistica, oltre ai tempi di provisioning ed assurance, il tasso di errato provisioning ed il livello di disponibilita' annua.
392. Al fine di permettere, come gia' evidenziato al punto 388, la verifica dell'obbligo di non discriminazione, ed in particolare la verifica della replicabilita' delle proprie offerte retail da parte dei concorrenti sul mercato finale, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba comunicarle, contestualmente al lancio commerciale, le modalita' tecniche ed economiche delle proprie offerte di accesso in banda larga retail. L'Autorita', anche sulla base dei valori ricavati dalla contabilita' regolatoria, sottopone a verifica tali offerte. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
393. TI ritiene che alcune proposte formulate dall'Autorita' in questa sezione siano in netto contrasto sia con la realta' di mercato, sia con le valutazioni fatte dalla stessa Autorita' in altri mercati. In particolare, per cio' che riguarda i servizi di trasporto a lunga distanza, TI evidenzia come la stessa Autorita', in altri ambiti, riconoscendo la presenza di offerte alternative a quelle di TI, abbia ritenuto opportuno introdurre una regolamentazione piu' "leggera". Pertanto, secondo TI, l'imposizione della pubblicazione di un'offerta di riferimento anche per i servizi ATM ed IP a lunga distanza, gia' offerti in regime di trattativa commerciale, costituirebbe un inasprimento della regolamentazione, in antitesi con quanto indicato per gli altri mercati.
394. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - concordano con gli orientamenti dell'Autorita' in merito all'obbligo di trasparenza, ma ribadiscono che non disponendo di informazioni precise sulla rete di TI non sono in grado di valutare il dettaglio delle informazioni proposto dall'Autorita' e, pertanto, ritengono che non siano da escludere ulteriori integrazioni. Essi inoltre, ribadiscono che il dettaglio delle informazioni fornite, che attualmente e' riferito alla rete ATM, dovra' essere adattato alle altre reti di raccolta e trasporto a larga banda che TI introdurra' in futuro.
395. Per quanto riguarda le penali, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - ritengono opportuno un loro incremento in misura piu' consistente di quanto proposto (almeno del 50%), al fine di aumentare il loro potere disincentivante, e che il computo delle prestazioni fuori SLA debba essere effettuato, sia per il provisioning che per l'assurance, su base semestrale anziche' annuale, al fine di evidenziare prontamente eventuali problematiche ed apportare i dovuti correttivi. Inoltre, tali operatori richiedono che sia mantenuta la attuale struttura progressiva delle penali, e che il valore utilizzato come base per il calcolo delle penali comprenda sia la quota mensile per l'accesso che quella per il traffico.
396. Infine, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - propongono la creazione di un database condiviso che consenta l'accesso ai dati alla base del calcolo delle penali.
397. Fastweb, sottolinea anche l'importanza della corretta gestione dell'errato provisioning, che in passato non rientrava ne' nella gestione del provisioning ne' nella gestione dei guasti, e pertanto ritiene necessario trovare una soluzione per questa tipologia di problematica. Fastweb, infine, concorda con quanto disposto in merito all'obbligo di comunicazione da parte di TI, con periodicita' semestrale, degli indici di qualita' (effettivamente conseguiti e garantiti) dei servizi di accesso a banda larga forniti alle proprie divisioni commerciali, alle societa' collegate e controllate ed agli operatori concorrenti, differenziati per singola classe di SLA, ed al riguardo richiede di inserire anche le tempistiche di consegna e assurance, nonche' gli indici di qualita' inseriti nei contratti con i migliori clienti retail. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
398. Con riferimento alle osservazioni formulate da TI, l'Autorita' ribadisce la sua posizione e ritiene che valutazioni effettuate nell'ambito di altri mercati, caratterizzati da contesti competitivi differenti, non siano immediatamente applicabili nell'ambito del mercato dei servizi di accesso ai dati in banda larga. Peraltro l'Autorita' ritiene che le componenti trasmissive di trasporto dati tra Parent e distant switch ATM non possano essere considerati alla stregua di servizi di trasporto di lunga distanza.
399. L'Autorita' ritiene che i servizi bitstream debbano essere forniti ricorrendo a tutte le tecnologie ed infrastrutture trasmissive che TI impiega per la fornitura dei propri servizi finali. In mancanza di informazioni di dettaglio sulla struttura della rete e sulle tecnologie impiegate da TI, l'Autorita' ritiene di rinviare la definizione degli aspetti puntuali dell'offerta in tecnologie diverse dall'attuale rete ATM al tavolo tecnico sull'implementazione del servizio bitstream di cui al punto 489.
400. In relazione alla struttura delle penali attualmente in vigore, l'Autorita' intende sottolineare la necessita' che tali penali siano proporzionate all'intero ammontare pagato dall'operatore alternativo per il servizio intermedio, relativo pertanto a tutte le componenti che formano il servizio acquistato. Si dovranno a tal fine prevedere garanzie sul tasso di fornitura errata, sui tempi di fornitura e ripristino, sulla disponibilita' di servizio, corredate da relative penali relative a ciascun elemento componente il servizio.
401. In relazione ai sistemi informatizzati di gestione del provisioning ed assurance dei servizi bitstream, l'Autorita' rimanda a quanto previsto alla lettera b del punto 351. 4.2.5 Obbligo di separazione contabile
402. L'Autorita' ritiene che l'imposizione a Telecom Italia di un obbligo di separazione contabile ai sensi dell'Articolo 47 del Codice, sia necessaria al fine di permettere la verifica dell'adempimento all'obbligo di non discriminazione. In aggiunta, la separazione contabile evidenzia la presenza di sussidi incrociati anticompetitivi fra servizi differenti. Infine, la separazione contabile e' strumentale all'applicazione degli obblighi in materia di controllo dei prezzi, siano essi basati sull'approccio del retail minus, siano essi basati sull'approccio dell'orientamento al costo.
403. L'Autorita', pertanto, ritiene che la contabilita' regolatoria di Telecom Italia debba dare evidenza separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per la fornitura di servizi bitstream. Pertanto ciascuno degli aggregati regolatori trasporto, accesso e commerciale deve contenere un conto economico ed uno stato patrimoniale specifici per la fornitura di tali servizi che presentino, per ciascun centro di costo, il dettaglio dei costi del capitale e dei costi operativi, questi ultimi disaggregati in quota di ammortamento e quota dei costi di struttura; inoltre, i conti economici devono fornire evidenza di tutti gli oneri di cessione interna (transfer charge) tra i diversi aggregati regolatori.
404. Al fine della corretta valorizzazione dei transfer charge, la Raccomandazione n. 322 del 8 aprile 1998 prevede che "gli oneri di cessione per l'uso interno debbono essere calcolati in funzione dell'uso moltiplicato per il prezzo unitario. L'onere per l'uso interno dovrebbe essere equivalente all'onere che sarebbe stato addebitato se il prodotto o servizio fosse stato venduto all'esterno invece che all'interno".
405. In applicazione del principio di non discriminazione, ricavi ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati sulla base dei prezzi dell'offerta di riferimento, delle quantita' e delle caratteristiche dei beni acquisiti o ceduti. A tal fine, associato al conto economico, deve essere prodotto un prospetto di dettaglio che riporti, in modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge, le quantita' e le tipologie dei beni ceduti o acquistati dalle altre divisioni o dagli altri operatori, con un livello di dettaglio che permetta la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento. 4.2.5.1 Aggregato trasporto: separazione contabile
406. L'aggregato trasporto comprende le componenti di rete relative alla tratta DSLAM - primo nodo ATM/IP (estremi inclusi), ovvero alla tratta apparato in Stadio di Linea (ADM per SDH o modem HDSL, IMA in sede di centrale) - primo nodo ATM/IP (estremi inclusi), eventuali raccordi, splitter e permutatori nello stadio di linea e porte, multiplatori, nonche' interfacce ed adattatori al nodo di consegna (33).
407. La divisione trasporto e' incaricata di fornire servizi bitstream, sulla base del principio di non discriminazione, alle altre divisioni di Telecom Italia ed agli operatori interconnessi, acquistando servizi dalla divisione accesso per le componenti di rete di pertinenza di quest'ultima.
408. Il conto economico della divisione trasporto per i servizi bitstream deve dare evidenza separata dei ricavi provenienti dalle divisioni commerciali, disaggregati per tipologia di servizio al dettaglio (utenza affari inclusa), dei ricavi da altre divisioni di Telecom Italia che fanno uso di tale servizio intermedio con finalita' diverse dalla fornitura di capacita' agli utenti finali (quali, ad esempio per raccordi Radio-LAN, etc.) e dei ricavi da altri operatori. Inoltre, il conto economico deve dare evidenza di tutti gli oneri di cessione interna (transfer charge) verso la rete di accesso relativi alle componenti di servizio di pertinenza di quest'ultima.
409. Per quanto riguarda i costi, il conto economico dell'aggregato trasporto deve dare evidenza degli ammortamenti relativi alle portanti ed agli apparati trasmissivi allocati pro quota a1 trasporto ATM ed IP, agli apparati di commutazione IP ed ATM, ai DSLAM, agli spazi nelle centrali e negli stadi di linea allocati pro quota ai singoli apparati.
410. Nello stato patrimoniale dell'aggregato trasporto figurano le immobilizzazioni alle quali i summenzionati ammortamenti sono riferiti.
411. In linea con quanto previsto per i servizi di telefonia e di fornitura di linee affittate, il criterio contabile che deve essere adottato per la valorizzazione delle componenti di rete nell'aggregato di trasporto e' quello dei costi correnti (CCA). Il conto economico e lo stato patrimoniale devono pertanto riportare il valore di costo storico (HCA) e la colonna dei relativi aggiustamenti CCA. Lo stato patrimoniale riporta il dettaglio dell'attivo circolante c delle passivita' relative alla fornitura del servizio. 4.2.5.2 Aggregato accesso: separazione contabile
412. L'aggregato accesso comprende le componenti della rete locale in rame ed in fibra e gli apparati in sede d'utente (splitter, IMA, ADM per SDH, modem per HDSL).
413. Il conto economico deve dare evidenza dei ricavi provenienti dalle altre divisioni di Telecom Italia disaggregati secondo le medesime articolazioni previste per il trasporto. Per quanto riguarda i costi, il conto economico riporta il dettaglio degli ammortamenti relativi a portanti in rame ed in fibra.
414. Lo stato patrimoniale deve riportare, oltre al valore delle immobilizzazioni cui i suddetti ammortamenti sono riferiti, il dettaglio dell'attivo circolante e delle passivita' relative alla fornitura dei servizi bitstream.
415. In linea con quanto previsto per i servizi di unhundling, il criterio contabile adottato per la valorizzazione delle componenti di rete nell'aggregato di accesso e' quello dei costi storici (HCA). OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
416. TI ritiene che l'obbligo di separazione contabile proposto sia incoerente con l'attuale regolamentazione. In primo luogo, secondo TI, in un contesto di fornitura di servizi all'ingrosso non dovrebbe esserci alcun riferimento all'aggregato commerciale. Inoltre, TI non condivide la definizione degli aggregati regolatori di accesso e trasporto con particolare riferimento all'inclusione nell'aggregato rete di accesso di componenti e apparati finora classificati nella rete di trasporto, nonche' di modem facilmente reperibili sul mercato. TI ritiene, inoltre, che i contenuti e le modalita' della separazione contabile del mercato 12 debbano essere definiti in coerenza con tutti gli altri mercati e servizi tenendo conto degli specifici rimedi adottati nel controllo dei prezzi. TI auspica, quindi, una specifica consultazione pubblica sugli strumenti della separazione contabile e della contabilita' dei costi TI rinvia alle considerazioni critiche fatte nelle precedenti consultazioni relativamente alla inadeguatezza dei costi storici ai fini di favorire un mercato competitivo, nonche' alla contraddittorieta' e disomogeneita' di un sistema di contabilita' dei costi a risultati "ibridi".
417. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - condividono gli orientamenti illustrati dall'Autorita' in merito all'obbligo di separazione contabile e ritengono che essi siano articolati con un sufficiente grado di dettaglio ed auspicano che le indicazioni riportate nell'Allegato B2 alla Delibera 153/05/CONS relativa ai mercati 13 e 14, costituiscano un esempio da utilizzare anche in relazione al mercato in oggetto. Gli operatori summenzionati richiedono una definizione dell'architettura di rete di TI sottesa ai servizi in esame e alla contabilita' stessa e richiedono che TI dia evidenza dettagliata all'Autorita' e agli operatori della propria architettura di rete, attuale e prospettica. In secondo luogo, tali operatori evidenziano come un adeguato sistema di contabilita' dei costi debba adattarsi con flessibilita' alle evoluzioni delle architetture di rete che interesseranno sia la rete d'accesso sia la rete di trasporto di TI, al fine di consentire anche agli altri operatori di beneficiare delle riduzioni di costo derivanti dall'utilizzo di tecnologie piu' efficienti. In terzo luogo, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - sottolineano l'importanza di indicare espressamente una tempistica entro la quale l'operatore dotato di significativo potere di mercato deve adempiere all'obbligo di predisporre la contabilita' dei costi. Infine, tali operatori propongono, qualora il revisore indipendente non sia disponibile in tempi brevi, di pubblicare una contabilita' regolatoria provvisoria certificata dal revisore del bilancio civilistico di T1.
418. AIIP non condivide il principio alla base della valorizzazione dei transfer charge, secondo cui l'onere per l'uso interno dovrebbe essere equivalente all'onere che sarebbe stato addebitato se il prodotto o servizio fosse stato venduto all'esterno, perche' ritiene che potrebbe falsare il calcolo del cost-plus qualora il soggetto che fornisce i servizi di "input", dominante su tali mercati, applicasse prezzi di vendita a terzi, ed anche alle proprie divisioni commerciali, piu' alti del loro relativo cost-plus. AIIP suggerisce, invece, di utilizzare i valori indicati nel Listino di Interconnessione, gia' orientati ai costi, o, nel caso in cui non siano disponibili, di calcolare i costi degli input con una contabilita' di tipo bottom-up. Al riguardo, AIIP segnala che i prezzi indicati nel listino di interconnessione includono gia' il ritorno sul capitale che non dovrebbe essere aggiunto nuovamente. AIIP chiede, inoltre, che si arrivi in tempi brevi ad un'offerta cost-plus slegata dai dettagli tecnici dell'offerta retail di TI.
419. Inoltre AIIP chiede che i valori siano confrontati con i risultati dell'analisi basata sul listino di interconnessione e che venga definita una data entro la quale entreranno in vigore le offerte bitstream cost plus, indipendentemente da quando verra' completato il computo del cost-plus. Cio' al fine di poter applicare i prezzi risultanti retroattivamente come tetto massimo, anche per l'attuale offerta bitstream wholesale, nel caso in cui il computo del cost-plus non fosse terminato entro la data prestabilita.
420. Con riferimento all'Aggregato Trasporto, AIIP non concorda con la valutazione dell'Autorita' in quanto ritiene che lo scorporo del costo delle porte dei DSLAM dal costo del DSLAM ridurrebbe artificialmente il costo dell'interconnessione a livello di DSLAM (n.1 in figura 3) ed aumenterebbe di eguale misura il costo dell'interconnessione a livello di near switch (2° in figura 3), distorcendo gli incentivi all'interconntessione diretta vs. al near switch. Inoltre, AIIP ritiene che la misura proposta non renda il calcolo piu' "semplice", in quanto fa presente che nel listino di interconnessione sono gia' disponibili i valori cost-plus dei DSLAM inclusa la porta di interfaccia. AIIP ritene che si possa arrivare immediatamente al computo di valori massimi del cost-plus per l'aggregato trasporto analizzando le infrastrutture oggi utilizzate da TI per collegare i DSLAM/ADM/IMA al primo nodo ATM/IP.
421. Con riferimento all'Aggregato Accesso, alla luce delle considerazioni espresse, AIIP ritiene che i costi delle schede di interfaccia dei DSLAM vadano contate come parte di tale aggregato. Per contro, AIIP non concorda che vadano contati nell'aggregato accesso i costi degli apparati installati presso l'utente (splitter, IMA, ADM per SDII modem per HDSL) in quanto ritiene che l'operatore cliente di TI debba avere la possibilita' di installare i propri apparati. Inoltre AIIP, fa presente che il cost-plus relativo alle "portanti in rame" e' gia' indicato nel Listino di interconnessione, nella parte relativa all'unbunding. Infine AIIP, fornisce delle indicazioni precise sulla metodologia da seguire per il calcolo dell'aggregato accesso sulla base del listino di interconnessione. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
422. L'Autorita' riconosce che, in applicazione dell'obbligo di separazione contabile, TI debba produrre Conti economici e Stati patrimoniali specifici ai soli servizi bitstream esclusivamente per gli aggregati regolatori Trasporto e Accesso.
423. Con riferimento alla definizione data nel documento di consultazione degli Aggregati regolatori Accesso e Trasporto, l'Autorita' ribadisce che le componenti della rete locale in fibra, nonche' i modem HDSL e gli ADM per SDH, debbano essere attribuiti all'aggregato Accesso.
424. Con riferimento ai criteri contabili da adottarsi nella valorizzazione delle reti di accesso e di trasporto, ritiene che debbano essere coerenti con quelli definiti nell'ambito dell'analisi del mercato dell'accesso disaggregato ed - a tal fine - debbano essere affrontati in occasione del tavolo tecnico di cui al punto 486.
425. Con riferimento alla richiesta avanzata dagli operatori che TI fornisca un'evidenza della propria architettura di rete sottesa ai servizi in esame, al fine di poter giungere ad una corretta e dettagliata contabilita' dei costi, si rimanda a quanto specificato ai punti 482 e seguenti. Inoltre, l'Autorita' ritiene che ulteriori elementi di dettaglio emergeranno dai lavoro del tavolo tecnico sull'implementazione del servizio bitstream (cfr. punto 489).
426. Infine, l'Autorita' - in riferimento alle osservazioni di AIIP - conferma quanto indicato al punto 230 del documento di consultazione in merito all'utilizzo dei prezzi contenuti nell'offerta di riferimento per la valorizzazione dei ricavi e degli oneri di cessione interna.
427. Con riferimento all'attribuzione dei singoli elementi di rete agli aggregati della contabilita' regolatoria, l'Autorita' intende ribadire quanto specificato nella proposta di provvedimento evidenziando, tuttavia, che tali aspetti saranno oggetto dell'apposito tavolo tecnico di cui al successivo punto 482. 4.2.6 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi
428. Nella valutazione del meccanismo di controllo dei prezzi e di recupero dei costi da applicare a Telecom Italia in relazione al mercato dell'accesso a banda larga, l'Autorita' ha considerato sia l'approccio cosiddetto del retail minus, sia quello dell'orientamento al costo. L'Autorita', dopo aver valutato i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno dei due meccanismi in particolare in relazione alla loro capacita' di far fronte alle problematiche competitive evidenziate nei punti 270-281 - ritiene opportuno adottare quale meccanismo di controllo dei prezzi di interconnessione di Telecom Italia per i servizi all'ingrosso di accesso in banda larga l'orientamento al costo.
429. Il meccanismo dell'orientamento al costo, infatti, presenta numerosi vantaggi. In primo luogo, risulta relativamente semplice da applicare, almeno una volta che si disponga di una contabilita' regolatoria in grado di evidenziare con sufficiente precisione i costi degli elementi di rete dell'operatore dominante. La sua semplicita', e quindi la sua preferibilita', rispetto al metodo del retail minus risulta ancora piu' evidente in considerazione dell'attuale - e presumibilmente futuro - contesto di mercato che vede una crescente complessita' delle offerte retail di Telecom Italia (VoIP, triple play, contenuti aggiuntivi, etc.). Per tali offerte, difatti, il calcolo dei margini da dedurre dal prezzo retail per ottenere il prezzo di accesso, risulterebbe altrettanto complesso, cosi' come risulterebbe difficile la disaggregazione, anche ai fini della valorizzazione, delle loro numerose componenti.
430. In secondo luogo, quando vi e' possibilita' di hypass della rete dell'operatore dominante, il meccanismo di controllo dei prezzi dell'orientamento al costo e', fra i vari meccanismi adottabili, quello che fornisce i piu' corretti segnali di make or buy ai concorrenti del succitato operatore dominante. Difatti, un meccanismo che non fosse in grado di riflettere nei prezzi dei servizi i costi sottostanti e, a titolo di esempio, desse luogo a prezzi di accesso al di sotto (al di sopra) dei costi potrebbe erroneamente indurre un concorrente potenziale a non investire (a investire) nella costruzione di una propria rete e quindi a non aggirare (aggirare) il segmento di mercato che costituisce un collo di bottiglia nella struttura competitiva dei mercati.
431. In terzo luogo, le tariffe di interconnessione orientate ai costi degli elementi di rete sottostanti sono eque e non discriminatorie, nel senso che non vengono a dipendere dall'uso che i concorrenti di Telecom Italia faranno della rete di quest'ultima e pertanto differenti concorrenti non si troverebbero a pagare tariffe differenti per i medesimi elementi di rete per il semplice fatto che la composizione delle loro offerte finali e' differente (34).
432. Infine, ma non da ultimo, in un contesto quale quello sottoposto ad analisi, in cui il prezzo di accesso ai servizi all'ingrosso e' l'unico strumento di controllo regolamentare - il mercato retail della banda larga non e' incluso nella lista dei 18 mercati passibili di regolamentazione ex-ante e pertanto i prezzi su tale mercato non sono regolati dall'Autorita' - l'applicazione del retail minus, quale strumento di controllo dei prezzi, risulta poco efficace al perseguimento degli obiettivi di promozione dell'efficienza, di promozione della concorrenza sostenibile e di ottimizzazione dei vantaggi per i consumatori.
433. Difatti, il meccanismo del retail minus, come tutti i meccanismi di controllo che piu' che regolare i valori assoluti dei prezzi, ne regolano i loro rapporti o - equivalentemente - i margini fra di loro, risulta di relativa efficacia nell'adeguare i prezzi di accesso ai costi sottostanti quando i prezzi al dettaglio non sono regolamentati. Infatti, dal momento che secondo tale meccanismo il livello dei prezzi all'ingrosso viene ancorato al livello dei prezzi al dettaglio, un problema di prezzi eccessivi sul mercato retail si trasferirebbe immediatamente nel mercato all'ingrosso. In particolare, in presenza di un mercato retail non competitivo, il prezzo wholesale pagato a Telecom Italia risulterebbe inefficiente perche' incorporerebbe ogni inefficienza produttiva, cosi' come ogni sovra-profitto goduto da quest'ultima nel mercato retail, dal momento che tali inefficienze e sovrapprofitti sono presenti nel prezzo retail, pur non facendo parte dei costi sottostanti ai servizi wholesale.
434. L'Autorita', come gia riportato al punto 428, ritiene che il meccanismo di controllo dei prezzi dell'orientamento al costo sia da preferirsi a quello del retail minus oltre che per la possibilita' di evidenziare le inefficienze produttive di cui al punto precedente, anche per ridurre le inefficienze allocative dovute al fatto che quei consumatori che avrebbero potuto acquistare servizi di accesso sul mercato retail a prezzi prossimi al livello competitivo (quali quelli derivanti dall'applicazione del meccanismo dell'orientamento al costo), si trovano esclusi dal mercato a causa degli elevati prezzi derivanti dall'applicazione del retail minus. Questo implica che pur anche se i costi del servizio finale fossero al di sotto della disponibilita' a pagare dei consumatori, l'adozione del criterio del retail minus per la valorizzazione delle tariffe di interconnessione imporrebbe ai concorrenti di Telecom Italia costi artificiosamente elevati che si rifletterebbero nelle tariffe finali, escludendo alcuni consumatori dal mercato, limitando i consumi di altri consumatori ed, in definitiva, riducendo il benessere sociale.
435. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno adottare il meccanismo dell'orientamento al costo quale meccanismo di controllo dei prezzi e di recupero dei costi da applicare a Telecom Italia.
436. I servizi per i quali Telecom Italia dovra' presentare offerte orientate ai costi sono i seguenti: a. servizi di accesso in banda larga all'ingrosso (bitstream) con interconnessione al DSLAM, corrispondenti ai servizi identificati nella Figura 3 di pagina 37 col numero 1; b. servizi di accesso in banda larga all'ingrosso (bitstream) con interconnessione al parent switch, corrispondenti ai servizi identificati nella Figura 3 di pagina 37 col numero 2a; c. trasporto metropolitano.
437. L'Autorita' ritiene opportuno aggiungere. rispetto ai servizi attualmente oggetto di regolamentazione, 1' interconnessione al DSLAM, anche per far fronte alle carenze di spazi di co-locazione quali ad esempio posizioni aggiuntive ai permutatori o spazi aggiuntivi negli stadi di linea. L'Autorita' ritiene che l'interconnessione diretta ai DSLAM di Telecom Italia sulla base del principio dell'orientamento al costo permetta di far fronte alle necessita' degli operatori infrastrutturati permettendo loro di acquisire nuovi clienti e di sviluppare la concorrenza nel mercato a valle.
438. L'Autorita', pur ribadendo l'obbligo fornire interconnessione al distant switch (punto 2b della Figura 3 di pagina 37), e di fornire interconnessione IP managed (punto 3 della Figura 3 di pagina 37), ritiene opportuno lasciare le condizioni economiche di interconnessione a tali punti di rete alla trattativa commerciale degli operatori, al fine di incentivare gli operatori alternativi a procedere lungo la scala della dotazione infrastrutturali nonche' di proteggerne gli investimenti gia' effettuati.
439. La contabilita' regolatoria dell'accesso dovra' individuare, per i servizi forniti su rame (quali POTS, ISDN, ADSL, ADSL2, VDSL, SHDSL, HDSL etc), centri di costo comuni a tutte le tipologie di accesso (quali, ad esempio, cavi, scavi, armadi, pozzetti, attivita' di gestione ordinarie etc.) e centri di costo specifici alla singola tecnologia di accesso. Eventuali costi di gestione e manutenzione non direttamente attribuibili ad una sola tecnologia devono essere attribuiti ad una voce di costo di gestione da ripartire su tutte le linee attive a prescindere dalla tecnologia utilizzata.
440. Analogamente, dovranno essere riportati centri di costo comuni a tutti i servizi forniti su fibra e centri di costo specifici alle singola velocita' di accesso in SDH.
441. Per la rete in rame, sulla base del criterio FDC, il costo unitario relativo ai costi comuni e' ottenuto ripartendo tali costi sul totale delle linee attive, ove per linea attiva si intende una linea impiegata per almeno una delle tipologie di accesso. La contabilita' da' evidenza di tali quantita'.
442. In merito ai costi specifici, sono individuati centri di costo distinti relativi alla gestione e manutenzione di ciascuna tipologia di accesso POTS, ISDN, ADSL, ADSL2, VDSL, SHDSL, HDSL etc. 1 costi unitari relativi alla gestione e manutenzione vengono pertanto ottenuti dividendo ciascun centro di costo per il numero di linee per cui e' attiva la rispettiva tipologia di accesso. La contabilita' regolatoria da' evidenza di tali quantita'.
443. I prezzi delle componenti di accesso dei servizi bitstream sono ottenuti a partire dai costi unitari cosi' individuati, sulla base di opportuni fattori di utilizzo. Il criterio generale di ripartizione dei costi di accesso sui prezzi dei servizi e' il numero di coppie in rame o in fibra impiegate nella fornitura. Per tutte le tipologie di accesso che prevedono l'impiego contestuale della banda fonica dovra' essere definito un prezzo nel caso in cui la linea non sia attiva ed un prezzo nel caso in cui la linea sia gia' impiegata da un utente finale di Telecom Italia. La contabilita' regolatoria deve dare evidenza delle tabelle impiegate nella composizione dei prezzi dei servizi a partire dai costi unitari.
444. Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea non attiva, per ciascuna tecnologia il prezzo e' ottenuto a partire dai costi unitari comuni e dal costo unitario specifico relativo alla gestione della data.
445. Nel caso di fornitura di servizi xDSL, su linea gia' attiva per il servizio POTS, il prezzo e' solo quello relativo al costo unitario per le attivita' di gestione della specifica tecnologia richiesta.
446. La contabilita' regolatoria del trasporto dovra' individuare centri di costo distinti per ogni tipologia di apparato impiegato nella fornitura servizio tra la centrale SL ed il primo nodo ATM o IP di consegna. Sono altresi' individuati centri di costo separati per portanti ed apparati trasmissivi, attribuiti pro quota a partire dai costi generali delle componenti trasmissivi di rete di Telecom Italia.
447. Per le tecnologie HDSL ed SDH, i costi attribuibili ad apparati dedicati al singolo accesso sono computati separatamente ed attribuiti direttamente ai servizi. I costi relativi ad apparati comuni quali ad es, gli ADM sono ripartiti in proporzione alla capacita' fornita su quella totale.
448. I costi comuni relativi alla parte trasmissiva tra stadio di linea e prima centrale ATMI/IP, opzionale ed alternativa all'interconnessione diretta al DSLAM, sono ripartiti tra i diversi servizi e le diverse tecnologie.
449. Ai fini del calcolo dei costi di capitale, l'Autorita' ritiene che il valore di WACC per la rete di accesso debba essere il medesimo applicato a Telecom Italia per la remunerazione del capitale impegnato nella fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale (mercato n°11), mentre quello per la rete di trasporto debba essere il medesimo applicato a Telecom Italia per la remunerazione del capitale impegnato nella fornitura di servizi di originazione, terminazione e trasporto delle chiamate nella rete pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10). OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
450. TI non condivide la proposta dell'Autorita' circa l'introduzione dell'orientamento al costo quale meccanismo di controllo dei prezzi e di recupero dei costi. A parere di TI, la valutazione dei costi dei servizi xDSL richiede la formulazione di ipotesi di sviluppo che sono tipiche di un business plan, piu' che di una contabilita' regolatoria, in quanto i servizi a banda larga sono caratterizzati da forte innovativita' e basati su una rete in forte espansione. Cio' comporta elevati investimenti ad alto rischio (ad es. nella curva di acquisizione dei clienti) la cui remunerazione dipende dall'effettivo sviluppo che i servizi avranno nel futuro. TI evidenzia come la contabilita' regolatoria sia, invece, uno strumento in grado di rappresentare una "situazione contabile" di servizi maturi e stabili e che non puo' pertanto incorporare un'analisi prospettico/incrementale quale quella a cui dovrebbe guardare il regolatore per i servizi in startup. A maggior riprova, TI sottolinea, inoltre, che nella contabilita' regolatoria 2003 il conto economico dei servizi xDSL presenterebbe risultati fortemente negativi.
451. Sotto altro profilo, TI evidenzia che l'imposizione di prezzi orientati ai costi, inclusivi di una mera remunerazione "regolatoria" dei costi sostenuti, non potrebbe riflettere il reale rischio industriale correlato ad un mercato dei servizi finali in forte espansione e potrebbe costituire un messaggio errato per il mercato dei servizi xDSL wholesale, frenando lo sviluppo di reti alternative a quelle di Telecom Italia.
452. Per prevenire tali distorsioni, TI richiede che il prezzo dei servizi xDSL wholesale sia ottenuto a partire, non da dati di contabilita', ma da un modello di costi prospettico che tenga conto, in un'ottica di business plan, degli sviluppi della domanda e degli investimenti pianificati, in grado, quindi, di riflettere costi unitari pari a quelli raggiunti al break-even. TI evidenzia, inoltre, che la maggior parte delle NRA ha adottato il criterio del retail minus anche in virtu' dei maggiori gradi di liberta' nella definizione dei prezzi wholesale che quest'ultimo offre. Al riguardo, TI ritiene che i livelli di minus attualmente stabiliti dalla delibera n. 6/03/CIR siano da rivedere alla luce sia delle riduzioni dei prezzi dei servizi e beni intermedi, sia alla luce degli interventi straordinari per lo sviluppo del mercato messi in atto da TI a partire dal 1/01/2005. A parere di TI, il minus corretto risulterebbe attorno al 28%-29%.
453. Infine, TI ritiene che l'azione dell'Autorita' debba essere finalizzata non alla riduzione dei prezzi dei servizi finali, ma unicamente ad incrementare il livello di competizione tra operatori nel mercato all'ingrosso e che inoltre l'apertura dell'interconnessione ai DSLAM non porterebbe alcun vantaggio in quanto non ci sarebbe carenza di spazi di co-locazione.
454. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind, Tele 2 e Welcome Italia condividono la proposta dell'Autorita', sottolineando tuttavia la necessita' di rispettare attentamente le corrette relazioni di prezzo tra i diversi servizi intermedi che l'Autorita' andra' a definire. Infatti il prezzo dell'accesso xDSL wholesale al DSLAM, a causa delle grandi economie di scala di TI, potrebbe risultare piu' basso del costo unitario sostenuto da un operatore co-locato che fa uso dello shared access e di apparati propri. Cio' a causa sia delle minori economie di scala che gli operatori concorrenti riescono a sviluppare, sia degli ingenti costi fissi di co-locazione. Gli operatori fanno notare che al fine di salvaguardare la relazione "costi shared access < prezzo bitstream 1" si potrebbe agire anche sul termine alla sinistra della disuguaglianza, ovvero riducendo i costi dello shared access, intervenendo nei costi ulteriori a quelli di noleggio del doppino, come quelli relativi all'energia elettrica che, a seguito dei rincari degli ultimi anni, oggi rappresentano anche il 30% dei costi di co-locazione.
455. Gli operatori di cui al paragrafo precedente ritengono necessario che "la regola generale dell'orientamento al costo venga associata all'obbligo di mantenere la replicabilita' dell'offerta rispetto al servizio piu' infrastrutturato" al fine di salvaguardare e di sviluppare gli investimenti in unbundling. A tale proposito gli operatori si riservano di sottoporre all'Autorita' un modello di replicabilita' dell'offerta bitstream utilizzando il servizio di shared access. I medesimi operatori rimandano a successivi contributi anche per la determinazione dei prezzi dei vari servizi bitstream.
456. Fastweb, pur condividendo in linea di massima le considerazioni dell'Autorita' sulla metodologia di formulazione dei prezzi proposta, sottolinea la necessita' che la fissazione di questi ultimi avvenga sempre salvaguardando la replicabilita' delle offerte di TI da parte degli operatori concorrenti. Evidentemente se i servizi finali di TI risultassero non replicabili a partire dai servizi intermedi della stessa, ne conseguirebbe che quest'ultima, che in osservanza dell'obbligo di non discriminazione deve fornire i medesimi servizi intermedi ai medesimi costi anche alle proprie divisioni commerciali, offrirebbe sottocosto servizi in un mercato in cui detiene una quota superiore al 75%.
457. In merito alla proposta dell'Autorita' di lasciare le condizioni economiche del servizio IP managed di TI alla libera contrattazione commerciale tra le parti, Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind, Tele 2 e Welcome Italia sostengono che il mercato del trasporto dati interurbano non presenta al momento un grado di competizione sufficiente e tale da non richiedere un controllo sui prezzi. Gli operatori summenzionati paventano il rischio che TI pratichi prezzi discriminatori tra diversi operatori alternativi, o comunque tali da scoraggiare l'infrastrutturazione da parte dei concorrenti.
458. Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind, Tele 2 e Welcome Italia sottolineano la necessita' di continuare la vigilanza sui servizi al dettaglio da parte dell'Autorita'. L'analisi di replicabilita' sulle offerte retail e' auspicabile e necessaria anche soltanto nell'ambito della corretta applicazione agli obblighi wholesale. Inoltre, dal punto di vista formale, gli obblighi esistenti sul mercato al dettaglio non possono essere rimossi se non a valle di una esplicita revisione del mercato in cui operano, mentre dal punto di vista sostanziale l'Autorita' ha la facolta' di introdurre nuovi mercati al di fuori dei 18 individuati dalla Raccomandazione.
459. Con specifico riferimento al servizio di trasporto interurbano del traffico ATM, Fastweb sottolinea che non esiste ad oggi una reale alternativa a TI in grado di garantire la copertura su tutto il territorio nazionale. Grazie alla capillarita' della propria rete ATM, in talune aree di raccolta TI e' l'unico reale fornitore di servizi di trasporto; altri operatori in tali aree impiegano costosi circuiti dedicati, pertanto, anche qualora volessero, non potrebbero garantire condizioni economiche confrontabili a quelle di TI. Il servizio risulta indispensabile agli operatori alternativi per poter garantire la copertura dei propri servizi dati sull'intero territorio nazionale (si pensi al caso dei clienti multi-sede). Fastweb sottolinea che in assenza di obblighi regolamentari, nessun operatore presente sul mercato al dettaglio, sarebbe disposto a fornire ad altri a prezzi competitivi i propri servizi di intermedi di trasporto.
460. Infine gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind, Tele 2 e Welcome Italia sottolineano la necessita' che le migrazioni dagli attuali servizi wholesale e CVP ai nuovi servizi bitstream avvenga senza oneri o aggravi gestionali per gli operatori.
461. AIIP condivide l'orientamento al costo quale meccanismo di controllo dei prezzi e, riguardo i tempi e le modalita', ritiene importante abbandonare il piu' rapidamente possibile il meccanismo |
| retail minus sottolineando che TI aveva gia' di sua iniziativa preso l'impegno di predisporre un'offerta bitstream cost plus entro il 31 dicembre 2004 come parte del c.d. "accordo Parcu".
462. Riguardo l'estensione dell'obbligo dell'orientamento al costo nella catena impiantistica a monte del DSLAM, AIIP chiede di avere visibilita' della struttura della rete TT, inclusi i dati di numerosita' dei Parent Switch, Distant Switch e punti di interconnessione IP managed level. Infine, AIIP richiede l'orientamento al costo dei prezzi del trasporto interurbano del servizio completo di banda lnternet (punto 4 in figura 3). TI infatti e' l'unico operatore che garantisce la copertura geografica, che non ha costi per porte ed interfacce ATM, che non ha costi per flussi di interconnessione ed che puo' offrire il servizio end-to-end con singolo punto di riferimento in caso di malfunzionamenti.
463. TI ritiene che i criteri di contabilita' dei costi siano stati formulati in maniera generica e senza alcun riferimento ai criteri gia' utilizzati da Telecom Italia nell'ambito della propria contabilita' regolatoria che sono del resto quelli forniti al revisore contabile nominato dalla Autorita' e da questi verificati. In aggiunta TI ritiene che il tema della contabilita' dei costi sia affrontato in maniera disgiunta e non coerente con quanto indicato nel mercato 11.
464. Sull'impiego del WACC divisionale TI rimanda a quanto gia' espresso nell'ambito delle consultazioni sui mercati dell'acceso disaggregato e dell'interconnessione laddove evidenzia l'inconsistenza e la non esperibilita' della valutazione di un rischio differenziato di un componente di Rete rispetto a quello medio del portafoglio di attivita/servizi finali. Inoltre, nell'adozione di prezzi basati su modelli di costi e domanda prospettici, il WACC risulterebbe inadeguato in quanto non rifletterebbe le rilevanti incertezze sullo sviluppo di servizi innovativi quali quelli in oggetto. In ogni caso TI fa riferimento a quanto gia' rappresentato nelle consultazioni sui mercati 8, 9, 10 ed 11, cui rimanda.
465. Infine, TI ritiene che le tematiche della contabilita' regolatoria debbano essere affrontate in maniera unitaria, sistematica e coerente in una consultazione specifica.
466. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia ribadiscono la necessita' di disporre in tempi brevissimi del dettaglio delle infrastrutture di rete dati di TI al fine di potere valutare compiutamente la proposta dell'Autorita'.
467. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia condividono gli orientamenti dell'Autorita' circa le modalita' di individuazione dei centri di costo e le modalita' di attribuzione dei costi fra i centri, ma suggeriscono che l'Autorita' li specifichi e puntualizzi oppure che sia TI a definire tali centri di costo e modalita' di allocazione dei costi secondo i principi formulati dall'Autorita' e che tale proposta venga poi sottoposta a consultazione pubblica. Con riferimento alla remunerazione del costo del capitale da impiegare nell'orientamento al costo, le suddette societa' condividono il ricorso ad un WACC divisionale differenziato tra accesso e trasporto, rimandando alla risposta gia' presentata sul medesimo punto nell'ambito delle analisi di mercato dei servizi di accesso disaggregato e dell' interconnessione vocale.
468. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia evidenziano la necessita' di un maggior dettaglio nella struttura dei costi di fornitura di servizi xDSL in caso di linee ISDN, evidenziando la necessita' di evitare che tale categoria di accessi sia sussidiata dai restanti servizi di accesso e che sia fatta maggiore chiarezza sui livelli di prezzo da applicare in caso di accessi senza canone retail, ove la consultazione pubblica sui servizi di accesso disaggregato riporta che non debba esservi variazione nel canone nell'accesso condiviso in caso di cessazione del contratto dell'utente con TI.
469. AIIP sostiene che il sistema contabile proposto nel documento di consultazione richieda notevole tempo e risorse per essere implementato e che, invece, quello da lei proposto, basato sul listino di interconnessione, rappresenti una valida proxy, immediatamente adottabile anche in assenza di una effettiva contabilita' dei costi. Riguardo al prezzo degli accessi ceduti in assenza di contratto dell'utente finale con Telecom Italia, AIIP non concorda pienamente con quanto proposto in quanto fa notare che la determinante del costo non e' la contemporaneita' dell'utilizzo o meno di una linea per la trasmissione dati xDSL ed alla trasmissione voce in banda fonica, bensi' al fatto che la linea fosse gia' esistente oppure se questa e' stata installata ad-hoc per fornire il servizio xDSL.
470. Riguardo alla determinazione della remunerazione del costo del capitale, AIIP chiede all'Autorita' di esplicitare i valori utilizzati nel computo e di assicurarsi che il risultato del computo non sia superiore alle valutazioni degli analisti finanziari su TI. AIIP ribadisce inoltre che se si utilizzano i valori di prezzo tratti dal listino di interconnessione come base per i prezzi dell'offerta bitstream, il costo del capitale relativo al WACC sarebbe gia' incluso nei prezzi degli "input. Infine, con riferimento alle condizioni economiche di configurazione e riconfigurazione del servizio bitstream, AIIP evidenzia che coerentemente con le finalita' sottese agli impegni assunti da Telecom con il cd. "Lodo Parcu", l'offerta di bitstream non dovrebbe prevedere alcun costo per il passaggio dagli attuali servizi xDSL wholesale a quelli bitstream. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
471. L'Autorita' non condivide la proposta di TI di utilizzare logiche proprie di un business pian, in luogo di una contabilita' regolatoria, al fine di valutare i costi sottostanti al servizio bitstream. Da un lato la metodologia di TI slegherebbe i costi di rete da quelli effettivamente sostenuti, introducendo elevati gradi di arbitrarieta' nella definizione degli stessi, dall'altro l'utilizzo di una valutazione prospettica del numero di utenti - ovvero del numero di utenti che un operatore ipotetico presumibilmente servira' nella fase di maturita' del mercato - potrebbe, paradossalmente, anche portare a costi unitari artificiosamente bassi e, di conseguenza, potrebbe fornire segnali di make or buy non corretti, a detrimento dello sviluppo del mercato e della protezione degli investimenti gia' effettuati. D'altra parte, come gia' argomentato al paragrafo 243 e 244 del documento di consultazione, gli strumenti tipici della contabilita' regolatoria sono in grado di riflettere nei prezzi i costi dei servizi sottostanti in maniera oggettiva.
472. Inoltre, l'Autorita' non condivide le osservazioni formulate da TI, secondo cui l'azione regolamentare dovrebbe essere finalizzata unicamente ad incrementare il livello di competizione tra operatori nel mercato all'ingrosso e non alla riduzione dei prezzi dei servizi finali. L'Autorita', infatti, oltre a confermare tutte le valutazioni sviluppate nei paragrafi 246 e 247 del documento di consultazione - che portano a preferire il meccanismo dell'orientamento al costo a quello del retail minus, anche al fine di ridurre le inefficienze allocative che si riscontrano attualmente nella fornitura dei servizi di accesso a banda larga richiama l'art 50 comma 2 del Codice che dispone che l'Autorita' provveda "affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori".
473. Con riferimento alla richiesta della maggior parte degli operatori di rispettare attentamente le corrette relazioni di prezzo tra i diversi servizi wholesale, ed in particolare tra il servizio bitstream fornito a livello DSLAM e lo shared access, l'Autorita' richiama quanto detto al punto 164.
474. In merito alle preoccupazioni manifestate dagli operatori riguardo la replicabilita' delle offerte retail di TI, ed alla necessita' di continuare a vigilare sui servizi al dettaglio, si rimanda a quanto detto ai punti 376 e 377 del presente documento.
475. In merito alle preoccupazioni manifestate da tutti gli operatori alternativi a TI circa la proposta formulata nel documento di consultazione di non applicare il principio dell'orientamento al costo ai servizi di bitstream forniti ai livelli della catena impiantistica superiori al parent switch ATM, l'Autorita' ribadisce quanto detto al punto 251, in cui si motivava la decisione di affidare le condizioni economiche di interconnessione a tali punti di rete alla trattativa commerciale degli operatori, con la necessita' di incentivare gli operatori alternativi a procedere lungo la scala delle dotazioni infrastrutturali e di proteggere gli investimenti gia' effettuati.
476. In conclusione l'Autorita' ritiene che i vari servizi di interconnessione dovranno essere remunerati secondo le seguenti modalita'.
477. In primo luogo la remunerazione del servizio bitstream servito al livello di DSLAM, limitatamente ai siti in cui non e' disponibile l'unbundling, dovra' seguire il principio dell'orientamento al costo. I servizi di interconnessione al parent ATM switch saranno remunerati secondo il medesimo principio.
478. L'Autorita' ribadisce quanto detto ai punti 249 e seguenti del documento di consultazione, ovvero di non applicare il principio dell'orientamento al costo ai servizi di interconnessione al livello di distant ATM switch e di Ip managed solutions (punti 2b e 3 della figura 3 del documento di consultazione). L'Autorita' ritiene che l'imposizione degli obblighi di non discriminazione e di trasparenza anche in relazione ai servizi di interconnessione al livello di distant ATM switch e di IP managed solutions prevenga l'operatore notificato dall'attuazione di strategie di discriminazione tra operatori.
479. Con riferimento ai livelli di prezzo relativi alle componenti di accesso del servizio bitstream, l'Autorita' ritiene che, nel caso in cui il servizio sia erogato su una linea il cui costo e' gia' coperto dal canone dell'utente finale, la quota di accesso, indipendente dalla tipologia di utente servito, debba essere formulata in coerenza con i costi di contabilita' regolatoria associati ai servizi di shared access.
480. Con riferimento alla fornitura del servizio bitstream su linea non attiva o non remunerata dal canone dell'utente finale, l'Autorita' rileva che l'orientamento al costo per tale componente di servizio potrebbe rallentare o anche compromettere lo sviluppo degli investimenti infrastrutturali relativamente ai servizi di accesso disaggregato. Infatti, la variabilizzazione dei costi, unitamente a livelli di prezzo per linea paragonabili a quelli conseguibili con i servizi di unbundling comporterebbero inevitabilmente l'abbandono di tali servizi.
481. Tanto considerato, l'Autorita' ritiene necessario che la quota di accesso relativa ai servizi bitstream erogati su linea non attiva o su linea non remunerata dal canone dell'utente finale sia indipendente dalla tipologia di utente servito e sia formulata sulla base del criterio di retail minus, a partire dai prezzi del canone di Telecom Italia per l'accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso wholesale quali i costi commerciali e di fatturazione relativi ai servizio di Telecom Italia offerti al cliente finale.
482. Dall'analisi delle posizioni emerse appare evidente che per poter procedere alla valutazione delle metodologie di contabilita' dei costi da impiegare nella formulazione dei prezzi dei servizi di banda larga sia necessario un approfondimento piu' puntuale sulla rete dati di Telecom Italia e sulla sua struttura di costi. L'Autorita', a tal fine, ritiene che Telecom Italia debba produrre una contabilita' regolatoria recante il conto economico e lo stato patrimoniale di ciascun servizio dati all'ingrosso, inclusiva del dettaglio dei costi delle componenti di rete impiegate nei servizi dati nonche' delle quantita' prodotte. L'Autorita', inoltre, ritiene che i modelli ed i formati di tale contabilita' debbano essere materia di discussione del tavolo tecnico di cui al successivo punto 489.
483. Con riferimento al livello di dettaglio da adottare da parte di Telecom Italia in tale contabilita', l'Autorita', ad integrazione di quanto disposto nell'ambito della contabilita' della rete di accesso per il mercato dei servizi di accesso disaggregato, ritiene necessario confermare le indicazioni generali gia' fornite in sede di proposta di provvedimento ai punti 252-256 e 259-262. Queste ultime infatti integrano quanto previsto in tema di contabilita' dell'accesso nel mercato 11, sia includendo previsioni su componenti di rete di trasporto e di accesso non coinvolte nei servizi di unbundling, sia definendo le modalita' con cui i costi dovranno essere attribuiti ai servizi bitstream, modalita' evidentemente specifiche e diverse da quelle relative ai servizi di unbundling.
484. Con riferimento alla fornitura del servizio bitstream su linea non attiva o non remunerata dal canone dell'utente finale, l'Autorita' ritiene che la contabilita' debba dare evidenza anche delle modalita' di formazione del prezzo a partire dal canone di Telecom Italia per l'accesso residenziale, individuando pertanto i costi non pertinenti al servizio di accesso wholesale quali i costi commerciali e di fatturazione relativi ai servizio di Telecom Italia offerti al cliente finale, ed i criteri ripartizione degli stessi ai servizi di accesso.
485. Con specifico riguardo alla struttura della contabilita' della di rete di trasporto dati ed alle modalita' di attribuzione dei costi ai servizi, l'Autorita' ritiene utile sottolineare quanto segue: a) L'operatore notificato deve riportare in una apposita relazione di accompagnamento della contabilita' regolatoria le informazioni sull'ubicazione dei nodi della rete dati, sulla topologia della rete, sul tipo di apparati DSLAM e di commutazione di pacchetto/cella, e sulle caratteristiche tecniche utili all'interconnessione ed all'accesso ai servizi bitstream. b) L'operatore notificato deve dare evidenza separata in contabilita' regolatoria dei costi attribuiti a ciascuna tipologia di nodo di commutazione, distinto per tecnologia (IP o ATM) e per livello gerarchico nell'architettura di rete. c) Con riferimento ai costi unitari relativi alle componenti di trasporto dati (portanti ed apparati trasmissivi, nodi di commutazione, porte, elementi di segnalazione ecc.), l'operatore notificato da' evidenza in contabilita' regolatoria dei volumi (in Mbyte annui trasmessi e ricevuti) relativi a ciascun elemento di rete individuato nell'architettura di riferimento. Analogamente, la contabilita' regolatoria da' evidenza della somma delle capacita' di picco dei circuiti virtuali (in Mbps) allocata mediamente nell'anno e riferita a ciascun elemento di rete.
486. Per ciascun componente di costo la contabilita' reca il dettaglio delle quote di ammortamento annuo e del capitale netto impiegato. Al fine di garantire la correttezza del calcolo dei prezzi unitari, tutte le grandezze di costo sono riportate in contabilita' con un numero di cifre significative tale da garantire che il numero di cifre significative dei costi unitari desumibili dagli elementi di dettaglio sia superiore a quello impiegato nella formulazione dei prezzi stessi.
487. Con riferimento al valore del costo del capitale da impiegare per i servizi bitstream, l'Autorita' ritiene che non vi siano motivazioni sufficienti per differenziare il ritorno sul capitale impiegato per i servizi bitstream dai valori calcolati nell'ambito dei provvedimenti sui mercati dei servizi di accesso disaggregato e dell'interconnessione. I servizi bitstream ed i servizi di accesso ed interconnessione condividono infatti gran parte degli elementi di rete, sia d'accesso, sia di trasporto, cio' anche grazie all'integrazione voce/dati portata a termine da Telecom Italia nel proprio backbone a fine 2003. Tanto considerato, l'Autorita' ritiene utile rimandare agli esiti dei succitati provvedimenti l'individuazione del tasso di remunerazione del capitale da impiegarsi anche per i servizi bitstream.
488. Infine, l'Autorita', rilevando che l'obbligo di predisporre una contabilita' regolatoria separata per i servizi bitstream e' un obbligo gia' vigente in quanto previsto dalla delibera n. 407/99, ritiene che Telecom Italia debba produrre uno schema di contabilita' in accordo alle previsioni di cui alla presente delibera entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, cio' anche in considerazione della necessita' abbandonare per la piu' ampia categoria di servizi possibile il modello di recupero dei costi del retail minus, ormai inadeguato alle esigenze del mercato ed in considerazione dei tempi connessi all'istruttoria di valutazione della proposta di Telecom Italia.
489. Al riguardo, l'Autorita' ritiene che entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Telecom Italia debba formulare una proposta per l'offerta di servizi bitstream ed i relativi schemi di contabilita' regolatoria. L'Autorita' ritiene, inoltre, che entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento debba essere istituito un tavolo tecnico aperto a tutti gli operatori interessati, che, nell'ambito della sua durata - non superiore a 60 giorni - avra' l'obiettivo di: a. precisare i dettagli relativi ai contenuti dell'offerta bitstream con riferimento alle nuove tecnologie di rete impiegate da Telecom Italia nelle reti dati di trasporto. b. analizzare, il dettaglio e la completezza dello schema di contabilita' regolatoria presentato da Telecom Italia.
490. Nella fase di transizione al nuovo regime regolamentare rimarranno vigenti le disposizioni di cui alla Delibera n. 6/03/CIR. In particolare, l'Autorita' ritiene che le condizioni economiche relative alla definizione del principio del retail minus non potranno essere fissate in misura inferiore al 30%. L'Autorita' verifichera' caso per caso, sulla base della documentazione prodotta da Telecom Italia, la correttezza del minus applicato. Il valore soglia del 30% appare maggiormente in linea con una regolamentazione che promuove la competizione basata sulle infrastrutture, adeguato allo stadio di sviluppo e di diffusione dei servizi a larga banda nel mercato finale, nonche' coerente con precedenti analoghe decisioni dell'Autorita'.
491. L'Autorita' ritiene che a regime, Telecom Italia sara' tenuta a pubblicare su base annuale l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo. L'Offerta di Riferimento includera' idonei Service Level Agreement, differenziati in SLA base e SLA premium, e sara' sottoposta all'approvazione dell'Autorita'. L' Offerta approvata avra' validita' annuale a partire dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento.
492. Nel caso Telecom Italia proponga l'aggiornamento dell'offerta di riferimento con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto all'entrata in vigore prevista, l'Offerta sara' ovviamente soggetta a valutazione. 5 L'impatto della regolamentazione
493. L'analisi di impatto regolamentare e' presentata all'allegato B2 del presente provvedimento. Alla luce delle considerazioni ivi svolte, l'Autorita' ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono superiori ai costi per l'impresa interessata al presente provvedimento, essenzialmente riconducibili ai suoi minori ricavi. |
| Allegato B1 alla delibera 34/06/CONS Telecom Italia formula i contenuti degli SLA base e degli SLA premium includendo almeno le condizioni previste al presente allegato.
SERVICE LEVEL AGREEMENT DI BASE
I tempi massimi di fornitura per il 95% dei circuiti attivati nell'anno solare sono riformulati secondo quanto segue: a. accessi asimmetrici fino a 4Mbps: - senza intervento presso l'utilizzatore finale (linea esistente, no modem): 10 giorni solari; - con intervento presso l'utilizzatore finale: 20 giorni solari; b. accessi xDSL simmetrici a 2Mbps: 20 giorni solari; e. accessi xDSL simmetrici a 8Mbps: 20 giorni solari; d. accessi xDSL simmetrici a 9,2Mbps: 20 giorni solari.
Le penali per la ritardata consegna si calcolano - annualmente - per singola classe di circuito. Ciascuna penale e' pari al numero di giorni di ritardo relativo ai circuiti consegnati in ritardo all'interno del 95° percentile della distribuzione dei tempi di ritardo moltiplicato per un importo proporzionale al canone del circuito.
Telecom Italia ha l'obbligo di indicare la data di effettiva consegna di tutti gli ordinativi consegnati in ritardo all'interno del 95° percentile della distribuzione dei tempi di ritardo.
I tempi massimi di fornitura per la totalita' dei circuiti attivati nell' anno sono riformulati secondo quanto segue: a. accessi asimmetrici fino a 4Mbps: 40 giorni solari; b. accessi xDSL simmetrici a 2Mbps: 50 giorni solari; e. accessi xDSL simmetrici a 8Mbps: 50 giorni solari;
Le penali per la ritardata consegna si calcolano moltiplicando, per ciascun circuito fornito, il numero dei giorni di ritardo per un importo proporzionale al canone del circuito.
Telecom Italia deve inoltre introdurre le seguenti garanzie: - tasso massimo di errato provisioning del 2% su base annua; - tempo di riparazione guasti pari 4 ore solari, se la segnalazione avviene entro le 16,30 dei giorni feriali (dal lunedi' al venerdi), 8 ore solari nei restanti casi.
Telecom Italia garantisce la risoluzione di guasti dovuti ad errato provisioning entro il giorno della segnalazione, prevedendo un'apposita penale.
Telecom Italia non esclude dal conteggio dei tempi di fornitura le sospensioni degli ordini dovute a problemi di rete ed indica la data di risoluzione del problema.
Telecom Italia, oltre alle normali penali di provisiong prevede una apposita penale in caso di violazione della data di sblocco.
Telecom Italia introduce procedure per il rilascio concordato dei circuiti sia in caso di provisioning sia in caso di assurance prevedendo che: - l'operatore abbia un congruo lasso di tempo per effettuare le proprie verifiche tecniche e segnalare eventuali anomalie dei circuiti rilasciati da Telecom Italia; - al fine del calcolo delle penali, i tempi previsti dagli SLA siano interrotti durante le verifiche di cui sopra e riprendano nel caso in cui l'operatore riscontri criticita' nel circuito consegnato.
Le penali per errato provisioning si calcolano annualmente moltiplicando il numero di circuiti consegnati erroneamente per un importo proporzionale ai rispettivi canoni mensili. Le penali relative alla disponibilita' minima garantita si calcolano annualmente - sul singolo circuito - moltiplicando il numero di ore di disservizio che eccedono la soglia consentita, per un importo proporzionale al canone mensile del circuito stesso. Le penali sull'assurance sono calcolate per singolo circuito moltiplicando il numero di ore di ritardo per un importo proporzionale al canone mensile del circuito stesso.
Telecom Italia incrementa nella misura del 25 % gli attuali livelli di penale.
Telecom Italia, in merito alle condizioni di assurance, garantisce con opportune penali che: - il rapporto tra il numero dei circuiti affetti da guasti e i circuiti attivi sia inferiore o uguale al 30% in su base annua; - occorra al massimo un guasto all'anno per il 95% dei circuiti attivi e tre guasti all'anno per il restante 5%.
Le penali di assurance, disponibilita' e fornitura sono proporzionate all'intero ammontare pagato dall'operatore alternativo per l'acquisto di tutte le componenti che formano il servizio intermedio, quali ad esempio VP, circuiti di backhauling etc., che risultano coinvolte nel disservizio. |
| ALLEGATO B2 ALLA DELIBERA N. 34/06/CONS ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare: a. l'ambito dell'intervento regolamentare proposto, con particolare riferimento alle categorie di soggetti coinvolti, sia direttamente sia indirettamente; b. gli obiettivi generali e specifici del provvedimento, sia immediati sia di medio/lungo periodo, indicando contestualmente l'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero realizzarsi; c. la metodologia adottata per l'analisi dell'impatto della regolamentazione; d. l'impatto dell'intervento regolamentare sui destinatari diretti ed indiretti, inclusa la pubblica amministrazione, attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici economici e finanziari inerenti la produttivita', la crescita economica, il reddito, la concorrenza, l'occupazione. A questo riguardo, tale valutazione richiede che sia predisposto un adeguato insieme di indicatori.
A. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI INTERVENTO; DESTINATARI DIRETTI E INDIRETTI A.1. Ambito oggettivo di intervento
L'ambito oggettivo dell'intervento regolamentare e' identificato dai confini merceologici e geografici del mercato rilevante dell'accesso a banda larga all'ingrosso, cosi' come definiti nel presente provvedimento. Tale ambito comprende, quindi, i servizi di connettivita' a banda larga all'ingrosso forniti, sull'intero territorio nazionale, attraverso le diverse piattaforme tecnologiche: soluzioni xDSL applicate alla rete in rame, reti in fibra ottica e reti satellitari. A.2. Ambito soggettivo di intervento
Il provvedimento regolamentare impone in capo all'operatore detentore di significativo potere di mercato alcuni obblighi afferenti le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio di accesso a banda larga all'ingrosso: a. obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete; b. obbligo di non discriminazione; c. obbligo di trasparenza; d. obbligo di separazione contabile; e. obbligo di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi.
L'ambito soggettivo di intervento e' pertanto costituito dai destinatari diretti ed indiretti delle misure regolamentari introdotte.
I destinatari diretti sono rappresentati dagli operatori presenti nel mercato, dal lato della domanda e dal lato dell'offerta. La domanda di mercato e' costituita dagli operatori di comunicazione elettronica che non dispongono di una infrastruttura di accesso e/o di trasporto completa che, per offrire servizi di connettivita' a banda larga agli utenti finali (residenziali e non residenziali), devono acquistare servizi bitstream da altri operatori che dispongono delle infrastrutture necessarie a fornire tali servizi. L'offerta di mercato, quindi, e' costituita dagli operatori di comunicazione che dispongono di una rete di accesso c/o di trasporto a banda larga proprietaria e che vendono capacita' trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza dell'operatore acquirente che vuole offrire il servizio al dettaglio.
I soggetti indirettamente coinvolti dal presente provvedimento regolamentare sono molteplici e non facilmente identificabili puntualmente. I piu' importanti sono rappresentati dagli utenti finali dei servizi a banda larga, che in seguito all'introduzione delle misure regolamentari proposte, possono beneficiare di una piu' vasta gamma di servizi e di condizioni economiche piu' vantaggiose. Ad essi devono essere aggiunti gli utenti che attualmente non si avvalgono di servizi di accesso a banda larga, ma che in seguito alla riduzione dei prezzi sul mercato finale indotta dal presente provvedimento ad un livello inferiore del loro prezzo di riserva decideranno di avvalersi di tali servizi.
L'intervento regolamentare coinvolgera' indirettamente anche i fornitori di servizi veicolabili attraverso piattaforme di accesso a banda larga. Tra questi certamente i produttori ed i distributori di contenuti di tipo multimediale (televisivo, con particolare riferimento alla programmazione sportiva, musicale, etc.) sia in modalita' broadcasting che pay-per-view. Soggetti indirettamente coinvolti dal presente provvedimento regolamentare saranno anche i fornitori di servizi di comunicazioni in tecnologia VoIP, dal momento che tali servizi sono pienamente fruibili solo ricorrendo a tecnologie di accesso in banda larga.
Infine, la maggiore diffusione di servizi di accesso a banda larga coinvolgera' indirettamente sia i fornitori che i fruitori di servizi di commercio elettronico: e' difatti ampiamente riconosciuto in ambito internazionale (FU, OSCE) che la banda larga rappresenta un enabler della maggior parte dei servizi di commercio elettronico.
B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI B.1. Obiettivi generali
Il provvedimento oggetto di questa analisi intende perseguire i medesimi obiettivi dell'articolo 4, comma 3, punto a del Codice delle Comunicazioni, ovvero la promozione dello "[...] sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale [...]". Tale sviluppo deve avvenire, secondo quanto statuito all'articolo 13, comma 4, punto c del Codice delle Comunicazioni, "[...] incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria".
Le misure adottate risultano idonee a perseguire gli obiettivi succitati, dal momento che e' diffusamente riconosciuto sia in ambito regolamentare (European Regulators Group, OSCE) che in ambito accademico, che lo sviluppo della concorrenza, attraverso la riduzione dei prezzi ed il miglioramento della qualita' dei servizi da esso indotta, e' la determinante principale della diffusione dei servizi di accesso in banda larga. B.2. Obiettivi specifici
Tra gli obiettivi specifici di questa misura regolamentare vi e' la riduzione delle barriere all'ingresso nel mercato dei servizi di banda larga all'ingrosso. La riduzione delle barriere all'ingresso, attuabile imponendo all'impresa notificata la fornitura di servizi di accesso bitstream, viene considerata il primo passo necessario affinche' i concorrenti possano procedere lungo la cosiddetta scala delle dotazioni infrastrutturali per giungere a livelli di infrastrutturazione sempre maggiori.
C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA C.1. Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare
La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e' volta all'individuazione dei benefici e dei costi derivanti ai destinatari diretti e indiretti delle misure regolamentari applicate al mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso.
Le tecniche di calcolo utilizzate per questo tipo di analisi sono solitamente di tipo statistico e vengono condotte mediante l'analisi di alcuni indicatori in grado di evidenziare l'impatto regolamentare.
In taluni casi, i benefici netti derivanti dalla misura regolamentare sono identificabili negli effetti competitivi generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non quantificabili in quanto la numerosita' degli attori coinvolti e' elevata e le informazioni circa i benefici ad essi derivanti sono difficilmente reperibili. Tali soggetti peraltro operano spesso in mercati le cui condizioni economiche sono estremamente differenziate ed il legame al mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso e' solo indiretto.
Il mercato oggetto di analisi e' caratterizzato da una situazione di sostanziale monopolio. Anche se di fatto esistono altri soggetti operanti dal lato dell'offerta. e' anche vero che la loro produzione e' quasi esclusivamente rivolta all'autofornitura. Pertanto l'analisi dell'impatto regolamentare e' volta a quantificare e qualificare il benessere sociale derivante dall'applicazione di correttivi regolamentari ad una situazione di monopolio.
D. IMPATTO DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE D.1. Impatto sulla Pubblica Amministrazione
Il provvedimento ha un impatto indiretto sulla pubblica amministrazione in qualita' di utente finale di servizi offerti ricorrendo a servizi bitstream all'ingrosso. Non si ritiene che il provvedimento abbia un impatto specifico sulla pubblica amministrazione rispetto agli altri utenti finali presenti nei mercati delle comunicazioni elettroniche. D.2. Impatto sui destinatari diretti
L'impatto della misura regolamentare sui destinatari diretti e' determinabile in modo puntuale nel mercato dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso. A fine 2004 gli operatori alternativi avevano attivato da Telecom Italia circa 600.000 linee in banda larga all'ingrosso. Il valore del paniere dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso fornisce da un lato i ricavi all'ingrosso dell'operatore detentore di significativo potere di mercato e dall'altro la spesa sostenuta dalla domanda.
In applicazione degli obblighi previsti dagli artt. 49 e 50 del Codice, la misura regolamentare proposta prevede la fornitura dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso a predefinite condizioni tecniche nonche' a condizioni economiche basate sui costi. I ricavi dell'operatore dominante derivanti dai servizi di accesso in banda larga all'ingrosso dovrebbero incrementare nel periodo di efficacia della misura. A fronte di tale incremento, l'operatore della rete di accesso dovrebbe subire una riduzione dei ricavi per i servizi offerti nei mercati al dettaglio. Tale riduzione non e' quantificabile in quanto potrebbe essere controbilanciata da un aumento dell'utenza finale indotto dai prezzi piu' bassi.
La riduzione dei prezzi reali dell'accesso in banda larga dovrebbe comportare una crescita sensibile del numero di linee domandate dagli operatori alternativi e conseguentemente un incremento dei ricavi derivanti dai servizi offerti ai clienti finali nei diversi mercati al dettaglio. Conseguentemente il valore della produzione degli operatori alternativi derivante dai servizi al dettaglio dovrebbe essere significativamente superiore rispetto al valore della produzione dell'operatore dominante nel caso in cui tali linee non fossero offerte sul mercato dell'accesso disaggregato.
Le risultanze dell'analisi dei costi e benefici della categoria dei soggetti destinatari diretti mette in luce che la gamma di servizi offerti e il valore della produzione sono superiori in un contesto concorrenziale rispetto ad un ambito monopolistico nel quale un solo operatore di accesso offre servizi al dettaglio ai consumatori finali. D.3. Impatto sui destinatari indiretti
I principali destinatari indiretti sono rappresentati dagli utenti finali i quali a seguito della misura regolamentare potranno fruire di servizi di accesso a banda larga differenziati rispetto a quelli dell'operatore dominante ed a condizioni economiche competitive dagli operatori alternativi. Il beneficio per i consumatori finali e' pertanto legato alla possibilita' di accedere a servizi qualitativamente superiori e/o in grado di soddisfare bisogni differenti rispetto a quelli dell'operatore dominante.
Gli utenti finali dell'operatore dominante beneficeranno di condizioni economiche maggiormente competitive se confrontate ad una situazione di assenza di intervento regolamentare in cui l'operatore dominante non fornisce il servizio all'ingrosso e pertanto agisce in condizioni di sostanziale monopolio.
La riduzione dei prezzi sul mercato finale indotta dall' intervento regolamentare, dovrebbe peraltro consentire agli operatori alternativi di ridurre i prezzi dei servizi al dettaglio e di investire ulteriormente nell'acquisizione di linee di accesso sia in modalita' bitstream sia ricorrendo all'ULL.
Tra i destinatari indiretti del provvedimento dell'Autorita' compaiono le aziende manifatturiere produttrici di apparati di rete con tecnologia a banda larga. La crescita attesa della domanda di servizi di accesso a banda larga e la richiesta del mercato al dettaglio di maggiore capacita' trasmissiva, comportera' nuovi investimenti da parte di tutti gli operatori in apparati e tecnologie di rete. Tali investimenti a loro volta comporteranno un aumento della domanda degli apparati di rete con conseguente beneficio per i produttori.
Come gia' notato, le misure regolamentari relative ai servizi di accesso a banda larga avranno effetti sui fornitori di contenuti multimediali. Tali effetti si ripercuoteranno anche sui fornitori di contenuti multimediali che ricorrono ad altre tecnologie trasmissive quali la trasmissione digitale terrestre e quella satellitare. Tali effetti sono riconducibili ad un incremento dell'offerta sia in termini quantitativi sia in termini di programmazione televisiva differenziata. L'aumento dell'offerta della gamma di servizi e di operatori fornitori di contenuti televisivi comportera' la pratica di condizioni economiche ai clienti finali piu' competitive rispetto a quelle attualmente vigenti sui mercati al dettaglio.
Lo sviluppo di contenuti televisivi via cavo ha effetti anche sugli esercizi commerciali che offrono servizi di noleggio di video cinematografici. Attraverso la trasmissione via cavo gli operatori di rete fissa offrono, infatti, gli stessi contenuti offerti dagli esercizi commerciali che noleggiano DVD o altri supporti elettronici per la trasmissione di contenuti cinematografici.
Il numero particolarmente elevato di esercizi commerciali di videostore e la differenziazione delle condizioni economiche vigenti sul mercato del noleggio di contenuti cinematografici nonche' il livello indiretto di coinvolgimento del mercato in questione in relazione agli effetti del provvedimento sui servizi di accesso disaggregato, non consentono di quantificare i benefici per i consumatori finali derivanti dall'incremento dell'offerta. -------------------- (1) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33. (2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21. (3) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7. (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51. (5) In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002 (2002/77/CE, c.d. "direttiva concorrenza", in GUCE L 249 del 17 settembre 2002, pag. 21), la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del 30 luglio 2002, pag. 38), la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo in materia di spettro radio nella Comunita' europea (676/2002/CE, c.d. "decisione spettro radio", in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4 ). (6) In GUCE L114 dell'8 maggio 2003, pag.45. (7) In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6. (8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13. (9) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003. (10) Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss.. (11) Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni). (12) Delibera del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/O1/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240. (13) Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22 (14) Raccomandazione della Commissione, paragrafo 4.2.3. (15) Cfr. paragrafi 40 - 43 delle Linee guida per l'analisi dei mercati. (16) Al 1° ottobre 2004, oltre il 90% delle connessioni in banda larga risultava realizzato utilizzando tecnologie xDSL. (17) Si noti che nell'ambito di questi servizi possono essere fatti rientrare anche quei servizi, a cui spesso ci si riferisce con la sigla di "IP managed solutions" che consistono in un bundle di servizi di accesso, servizi di web-hosting, voice over IP etc.. (18) La tecnologia di tipo satellitare, pur essendo una tecnologia di tipo wireless, e quindi almeno in via teorica di tipo mobile, viene assimilata a quelle di tipo fisso in quanto la sua fruizione avviene nella maggior parte dei casi da una postazione fissa. Questo e' ancora piu' vero per le tecnologie satellitari monodirezionali, che come illustrato nel seguito, utilizzano quale canale di ritorno la rete fissa di accesso. (19) Si veda, in relazione alla tecnologie satellitari, la precedente nota numero 18. (20) Si noti che, almeno in relazione alle tecnologie HDSL, la trasmissione contemporanea di voce e' dati e' comunque possibile ricorrendo a tecnologie voice over IP. (21) [l prezzi per l'anno 2002 sono stati tratti, per la banda stretta, dall'OECD Communication Outlook 2003 (20 ore al mese, off-peak, canone di accesso alla rete PSTN escluso), mentre, per la banda larga, dai siti web degli operatori; i dati riferiti all'anno 2003 sono tratti da: Teligen, 2004, Internet access costs via a standard telephone fine, ADSL, and Cable modem. (22) Si ricorda che la trasmissione contemporanea di voce e dati su tecnologie HDSL e' comunque possibile ricorrendo a protocolli voice over IP. (23) Fonte: sito web di Fastweb - http://company.fastweb.it. (24) Memorandum esplicativo della Raccomandazione sui mercati rilevanti, pag. 25. (25) Si veda anche la raccomandazione 417 del 25 maggio 2000, considerato 8; "per i nuovi operatori non risulterebbe economicamente valido duplicare nella sua interezza e in un lasso di tempo ragionevole l'infrastruttura di accesso all'anello locale in doppino di rame dell'operatore storico". (26) Come si e' detto nella sezione relativa ai provvedimenti regolamentari adottati dall'Autorita' nell'ambito del vecchio quadro regolamentare, le ulteriori componenti di rete necessarie per la fornitura del servizio finale (tipicamente: connettivita' IP), nonche' il costo delle attivita' aggiuntive di commercializzazione del servizio e di gestione del cliente (es. fatturazione) sono state stimate pari a circa il 50% del prezzo retail. (27) Le condizioni tecniche ed economiche dei servizi offerti da Telecom Italia sono consultabili sul sito web http://www.wholesale-telecomitalia.it. (28) La Tabella 11 rileva i tassi di crescita in riferimento ai seguenti intervalli di tempo: - I periodo: al 30/06/2002 (rispetto al numero di linee attive al 31/12/2001); - II periodo: al 31/12/2002 (rispetto al numero di lince attive al 30/06/2002); - III periodo: al 30/06/2003 (rispetto al numero di linee attive al 31/12/2002); - Totale: al 30/06/2003 (rispetto al numero di linee attive al 31/12/2001). (29) La Tabella 20 rileva i tassi di crescita in riferimento ai seguenti intervalli di tempo: - I periodo: al 30/06/2002 (rispetto al numero di linee attive al 31/12/2001); - II periodo: al 31/12/2002 (rispetto al numero di linee attive al 30/06/2002); - III periodo: al 30/06/2003 (rispetto al numero di linee attive al 31/12/2002); - Totale: al 30%06/2003 (rispetto al numero di linee attive al 31/12/2001). (30) Il numero di accessi bitstream attivi e' stato ricavato sottraendo al totale vendite DSL retail, dichiarato dagli OLO, il numero di collegamenti realizzati in unbundling (attivi per definizione). (31) Quest'ultima affermazione, che, almeno parzialmente, discende dalla considerazione dell'inferiorita' (32) Per economie di densita' si intendono quelle riduzioni nei costi unitari derivanti da una maggiore concentrazione abitativa della clientela. Nel settore delle telecomunicazioni derivano dal fatto che a parita' di estensione della rete locale, i costi unitari saranno tanto minori quanto maggiore e' il numero di utenti presenti nell'area servita dalla rete locale. (33) Sebbene le singole schede installate all'inverno dei DSLAM siano, a rigor di logica, attribuirsi alla rete di accesso, l'Autorita' ritiene opportuno - per motivi di coerenza e semplicita' - attribuirle, anche ai fini della valorizzazione, all' aggregato trasporto. (34) Si veda a questo proposito Armstrong (2002), The theory of access pricing and Interconnection in Cave, Maj umdar e Vogelsang (a cura di), Handbook of Telecommunications Economics. Volume 1. Elsevier. Amsterdam. |
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