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| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 19 gennaio 2006 |  | Mercato  dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione    della   Commissione   europea   n.   2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 34/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' 
 NELLA sua riunione di Consiglio del 19 gennaio 2006;
 
 VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
 
 VISTO  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259, recante "Codice  delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 
 VISTA  la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche, relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
 
 VISTA  1a  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio 2004, recante "Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche",  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio 2004   e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
 
 VISTA  1a  delibera  n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
 
 VISTA  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio 2005, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
 
 VISTA  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno 2005, recante "Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell' 11 luglio 2005;
 
 VISTA  la  delibera  n.  373/05/CONS  del  16  settembre 2005, che modifica   la   delibera   n.  118/04/CONS  recante  "Disciplina  dei procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni  elettroniche",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
 
 VISTA  la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso  ai  documenti"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
 
 VISTA   la   delibera   n.   335/03/CONS,   recante  "Modifiche  e integrazioni   al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti approvato  con  delibera  n.  217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 
 VISTA   la   delibera  n.  453/03/CONS,  recante  il  "Regolamento concernente  la  procedura  di  consultazione  di cui all'art. 11 del decreto  legislativo  1  °  agosto  2003,  n.  259", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
 
 VISTA  la  delibera  n.  117/05/CONS del 16 febbraio 2005, recante "Consultazione  pubblica  sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso   a  banda  larga  all'ingrosso,  sulla  valutazione  di sussistenza  del  significativo  potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che   dispongono  di  un  tale  potere  (mercato  n.  12  fra  quelli identificati   dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  della commissione  europea)"  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 15 marzo 2005, n. 61;
 
 SENTITA, in data 13 aprile 2005 la societa' Telecom Italia S.p.A.;
 
 SENTITE,  in  data  14  aprile  2005,  in  audizione congiunta, le societa'  Albacom S.p.A., Tiscali Italia Srl e Wind Telecomunicazioni S.p.A;
 
 SENTITA, in data 14 aprile 2005 la societa' Fastweb S.p.A;
 
 SENTITA,  in  data 14 aprile 2005 l'Associazione Italiana Internet Providers;
 
 SENTITE,  in  data  14  aprile  2005,  in  audizione congiunta, le societa' Tele 2 Italia S.p.A. e Welcome Italia S.p.A;
 
 VISTI   i  contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla consultazione pubblica;
 
 CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera  n.  117/05/CONS,  le  valutazioni  dell'Autorita' contenute nell'allegato  A  alla  presente  delibera ed il relativo allegato Bl contenente  i  Service Level Agreements da applicarsi ai contratti di interconnessione per i servizi di banda larga all'ingrosso;
 
 CONSIDERATA  l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato B2 al presente provvedimento;
 
 VISTO  il  parere  dell'Autorita'  Garante della Concorrenza e del Mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data 11 novembre 2005, relativo allo schema  di  provvedimento  concernente  "Mercato dell'accesso a banda larga   all'ingrosso  (Mercato  n.  12  della  Raccomandazione  della Commissione  Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data 29 settembre 2005 e trasmesso all'AGCM in data 4 ottobre 2005;
 
 CONSIDERATO  che l'AGCM condivide la scelta di ricomprendere in un unico  mercato, in ragione di un sufficiente grado di fungibilita', i servizi  di  accesso  a  banda  larga  offerti  su  diversi  portanti trasmissivi  (rete in rame, fibra ottica, trasmissioni satellitari) e di  ricondurre  ad  un  mercato  distinto i servizi di unbundling del local  loop,  in ragione del non sufficiente grado di sostituibilita' fra questi ultimi ed i servizi di bitstream access di livello 1;
 
 CONSIDERATO     che     l'AGCM     concorda     con    l'Autorita' nell'individuazione  di  un  unico  mercato geografico dei servizi di accesso  a  banda larga all'ingrosso di ampiezza nazionale, rilevando che  anche  qualora  la  disponibilita' di infrastrutture alternative consentisse la definizione di mercati rilevanti distinti dal punto di vista  geografico, cio' risulterebbe al momento ininfluente in quanto le  analisi  a  disposizione  consentono di individuare una posizione dominante  in capo a Telecom Italia anche in ambiti territoriali piu' ristretti rispetto all'intero territorio italiano;
 
 CONSIDERATO   che   l'AGCM   condivide  le  conclusioni  raggiunte dall'Autorita'  in  merito  all'assenza  di condizioni di concorrenza effettiva  e  all'identificazione  in  capo  a  Telecom  Italia di un significativo   potere   di   mercato  nell'offerta  dei  servizi  in questione,  in  ragione della rilevanza e dell'evoluzione delle quote di mercato detenute da Telecom Italia, nonche' delle elevate barriere all'ingresso  e  dei  vantaggi  assoluti di costo detenuti da Telecom Italia;
 
 CONSIDERATO   che   l'AGCM   condivide  l'approccio  regolamentare dell'Autorita',  secondo  il  quale  la  definizione delle condizioni economiche  dei  servizi  intermedi  di  accesso  a banda larga debba basarsi sul principio dell'orientamento al costo, superando il metodo attualmente  applicato  del  retail  minus,  al  fine di garantire la traslazione  sui  prezzi  all'utenza finale delle efficienze tecniche derivanti  dall'innovazione  e  di  prevenire l'adozione di strategie escludenti fondate su pratiche di sussidi incrociati;
 
 VISTA    la    lettera   della   Commissione   Europea   SG-Greffe (2005) D/205970   del   3  novembre  2005  relativa  allo  schema  di provvedimento   concernente   "Mercato  dell'accesso  a  banda  larga all'ingrosso  (Mercato  n. 12 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data 29 settembre 2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 3 ottobre 2005;
 
 CONSIDERATO  che  la  Commissione  Europea,  pur sollevando alcune perplessita' circa l'inclusione dell'accesso satellitare nel mercato, sia   per   l'approccio   della  sostituibilita'  indiretta  adottato dall'Autorita'  -  che  non  si focalizzerebbe sufficientemente sulla sostituibilita' fra inputs a livello wholesale - sia per l'assenza di una  dimostrazione  puntuale  dell'equivalenza  fra accesso wholesale tramite  offerte  di  servizi  xDSL  e  tramite  offerte  di  servizi satellitari  e di evidenza atta a supportare che queste ultime non si configurano come offerte di pura rivendita, escluse dal perimetro del mercato,  tuttavia  ritiene  che  l'esclusione dei servizi di accesso satellitari   dal  mercato  rilevante,  non  mutando  le  conclusioni dell'analisi  del significativo potere di mercato, non rilevi ai fini dell'analisi;
 
 CONSIDERATO  che  la  Commissione  Europea  conclude  che, secondo quanto   stabilito   dall'articolo   7,   comma  5,  della  Direttiva 2002/21/EC,  l'Autorita' puo' adottare la decisone finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;
 
 RITENUTO  opportuno  precisare  che  per garantire la verifica del minus  applicato  per  le  offerte  wholesale,  permangono  in capo a Telecom Italia, fino all'approvazione dell'offerta di riferimento per i  servizi  bitstream,  gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 della delibera  6/03/CIR  relativi  alla  comunicazione delle offerte x-DSL all'ingrosso  ed  alla determinazione delle condizioni di offerta dei servizi x-DSL all'ingrosso;
 
 CONSIDERATO che i lavori del tavolo tecnico di cui all'art. 14 del presente  provvedimento  sono  volti  a definire gli aspetti tecnici, economici e contabili dei servizi bitstream, e che pertanto tutti gli operatori   partecipanti   potranno  apportare  qualsiasi  contributo ritenuto utile ad approfondire tali aspetti;
 
 UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori   ai   sensi   dell'art.   32  del  Regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorita';
 DELIBERA
 Art. 1
 
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 
 a.   Servizio   bitstream   (o   di  flusso  numerico):  servizio consistente  nella fornitura da parte dell'operatore di accesso della rete  telefonica  pubblica  fissa  della capacita' trasmissiva tra la postazione  di  un  utente  finale  ed  il  punto  di  presenza di un operatore  o  ISP  che  vuole  offrire  il  servizio  a  banda  larga all'utente finale.
 b.  DSLAM:  l'elemento  di  commutazione e multiplazione presente nella  centrale  di  stadio  di  linea  che  implementa  le  tecniche trasmissive  xDSL  sulle  linee di accesso in rame. Per la tecnologia HDSL  e  per gli accessi in fibra ottica sono previsti nella centrale di stadio di linea apparati trasmissivi separati e dedicati;
 c.  Parent  switch:  il  primo  elemento di commutazione dati, in tecnologia  ATM  o  Gigabit Ethernet, a cui i DSLAM e gli apparati di commutazione  e  multiplazione  in  centrale  di stadio di linea sono interconnessi;
 d. Distant switch: l'elemento di commutazione dati, in tecnologia ATM  o  Gigabit  Ethernet, a cui sono direttamente interconnessi piu' parent switch.
 e.  Servizio  di  trasporto di backhaul: il servizio di trasporto dati  tra gli apparati di commutazione e multiplazione presenti nelle centrali di stadio di linea ed il parent switch di pertinenza;
 f.  Servizio  di trasporto tra parent switch e distant switch: il servizio  di  trasporto dei dati raccolti ad un parent switch sino al nodo distant switch di pertinenza;
 g.  Servizio di trasporto metropolitano: il servizio di trasporto dei  dati  tra  due parent switch direttamente interconnessi o tra un nodo  parent  switch  ed  un  distant  switch  in  una  medesima area metropolitana;
 h.  Virtual  Circuit (VC): circuito virtuale della rete ATM; esso e'   caratterizzato  da  una  classe  di  servizio  (UBR,  ABR  senza congestione,  VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda massima, minima e dichiarata (PCR, MCR, SBR);
 i.  Virtual  Path  (VP):  percorso  virtuale della rete ATM; esso racchiude  diverse  migliaia  di VC ed e' caratterizzato dai medesimi parametri tecnici del VC.
 j.  CVP  (o servizio di canale virtuale permanente): la fornitura di  un  flusso  di dati trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente  e  la  rete  dell'operatore  entrante  che Telecom Italia e' tenuta  a  fornire agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui la  stessa  Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, societa'  controllate,  controllanti,  collegate o consociate intenda fornire  servizi  alla  clientela  ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL;
 k. Multi-Protocol Label switching (MPLS): tecnologia che consente di  integrare  informazioni di livello 2 del protocollo ISO/OSI circa lo stato di rete, quali - ad esempio - larghezza di banda, latenza ed utilizzazione,   nel   livello  3  (IP),  al  fine  di  migliorare  e semplificare lo scambio di pacchetti IP.
 |  |  |  | Art. 2 
 Identificazione  del  mercato  rilevante  e  degli  operatori  aventi
 significativo potere di mercato
 
 1. L'Autorita' adotta l'analisi di mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso,   svolta   tenendo   in   massima   considerazione   la Raccomandazione  relativa  ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del  settore  delle comunicazioni elettroniche e le Linee Direttrici,
 ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 2. Il testo dell'analisi di mercato e' riportato nell'allegato A e nell'allegato  B1  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce parte integrante ed essenziale.
 
 3.  L'analisi  di  impatto  della  regolamentazione  e'  riportata nell'allegato  B2  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce parte integrante ed essenziale.
 
 4.  L'Autorita'  definisce  il  mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso   come  la  domanda  e  l'offerta  di  connettivita'  su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia satellitare.
 
 5.  Il  mercato  di  cui  al  precedente  comma  4  ha  dimensione nazionale.
 
 6.  Nel  mercato nazionale dell'accesso a banda larga all'ingrosso si registrano ancora condizioni di concorrenza insufficiente.
 
 7.  L'operatore  Telecom  Italia  S.p.A.  detiene un significativo potere   di   mercato   nel   mercato   dell'accesso  a  banda  larga all'ingrosso,  ai  sensi  dell'art. 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche e quindi notificato, in tale mercato, ai sensi dell'art. 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 |  |  |  | Art. 3 
 Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
 
 1.  Telecom Italia e' soggetta all'obbligo in materia di accesso e di uso  di determinate risorse di rete, ai sensi dell'art. 49 del Codice delle   comunicazioni  elettroniche,  che  consiste  nell'obbligo  di
 offerta di servizi bitstream su rame e fibra ottica.
 
 2.  Telecom  Italia garantisce l'interconnessione agli apparati di multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM) attualmente non aperti  ai  servizi di accesso disaggregato (full unbundling e shared access) ed  ai  nodi  di commutazione della rete di trasporto (parent switch,  distant  switch,  nodo  remoto  IP level), indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o IP).
 
 3. Telecom Italia fornisce l'interconnessione secondo le modalita' tecniche  consentite dai propri apparati di rete e fornisce l'accesso a  tutte  le caratteristiche e le funzionalita' di configurazione, di data-rate, di sistemi di gestione e di interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete.
 
 4. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream indipendentemente dalla finalita' d'uso che l'operatore richiedente intende farne e, in particolare,  anche  su  linee  non attive o prive di un contratto di accesso da parte dell'utente finale.
 
 5.  Le  linee  guida  per  l'implementazione  di  dettaglio  degli obblighi  in materia di accesso e di uso delle risorse di rete di cui al  presente  articolo,  sono  riportate  al  capo III della presente delibera.
 |  |  |  | Art. 4 
 Obbligo di non discriminazione
 
 1.  Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di non discriminazione, ai sensi dell'art. 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 2. Telecom Italia, nella fornitura del servizio bitstream, applica condizioni  di  natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti  nei  confronti  di  altri  operatori che offrono servizi equivalenti  e  fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse  condizioni  di  quelle  che  fornisce  alle proprie divisioni commerciali, alle societa' ad essa collegate o da essa controllate.
 
 3.  Telecom  Italia,  ai  sensi dell'art. 2 comma 12 lett. f della legge  481  del 14 novembre 1995 e dell'art. 1 comma 8 della legge n. 249  del  31  luglio  1997,  adotta  adeguate  misure  di separazione amministrativa  tra  le  proprie divisioni commerciali e le divisioni che  erogano  i  servizi  bitstream,  volte  a  garantire il rispetto dell'obbligo  di  non  discriminazione.  A  tal  fine, Telecom Italia garantisce  che  il  personale  incaricato della gestione dei servizi all'ingrosso  sia  diverso dal personale delle divisioni commerciali, che  le  divisioni  commerciali  non abbiano accesso ai dati relativi agli  operatori  alternativi  che  fanno uso dei servizi intermedi di Telecom  Italia, che le divisioni preposte alla fornitura dei servizi all'ingrosso  trattino  le richieste di attivazione, disattivazione e ripristino dei servizi bitstream da parte degli operatori alternativi in  modo uniforme ed indistinguibile rispetto alle medesime richieste di servizi avanzate dalle proprie divisioni commerciali.
 
 4.   Con   riferimento  alle  condizioni  economiche  dei  servizi bitstream,   Telecom  Italia  applica  i  medesimi  prezzi  sia  agli operatori  interconnessi,  sia  alle proprie divisioni commerciali ed alle societa' ad essa collegate o da essa controllate.
 
 5.  Telecom  Italia  garantisce  nel mercato all'ingrosso tempi di provisioning  e  assurance  migliorativi  rispetto  a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio.
 
 6.  Telecom  Italia  fornisce servizi bitstream mediante l'impiego delle  tecnologie  di  accesso  a  banda larga che offre alle proprie divisioni  commerciali,  a  societa'  collegate  o controllate per la predisposizione di servizi a livello retail.
 
 7.  Telecom  Italia  fornisce servizi bitstream mediante l'impiego delle  tecnologie  di  trasporto  dati  che  essa  stessa impiega nei servizi  rivolti  alle  proprie  divisioni  commerciali,  a  societa' collegate  o  controllate per la predisposizione di servizi a livello retail.
 
 8.  Telecom  Italia  prevede  che  le modalita' di provisioning ed assurance  del  servizio  bitstream siano differenziate in SLA base e SLA   premium  tali  da  permettere  agli  operatori  alternativi  di replicare  l'intera  gamma  di  servizi finali che TI offre ai propri clienti residenziali ed ai propri clienti affari.
 
 9.  Le  linee  guida  per  l'implementazione  dell'obbligo  di non discriminazione sono riportate al capo III della presente delibera.
 |  |  |  | Art. 5 
 Obbligo di trasparenza
 
 1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di trasparenza, ai sensi dell'art. 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 2.  Telecom  Italia  pubblica, con validita' annuale, l'offerta di riferimento  relativa  all'anno  successivo. L'offerta di riferimento include  idonei  Service Level Agreement, differenziati in SLA base e SLA premium, ed e' sottoposta all'approvazione dell' Autorita'.
 
 3.  L'offerta  di  riferimento  presenta  l'elenco  dei  punti  di interconnessione  per  l'accesso  al  servizio  bitstream per ciascun livello di interconnessione.
 
 4.  L'offerta  di  riferimento  presenta le condizioni economiche, tecniche  e  di  fornitura  dettagliate  e  disaggregate  per ciascun servizio, evidenziando almeno gli elementi della rete di accesso, gli elementi relativi al DSLAM, nonche' gli elementi relativi ai circuiti di  backhauling,  al  servizio di trasporto tra nodi ed alle porte di accesso ai nodi.
 
 5. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, l'Offerta di  riferimento  prevede il servizio di trasporto tra parent switch e distant switch di pertinenza.
 
 6. Con riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, l'offerta di  riferimento  prevede,  in  tutte  le aree metropolitane ove siano presenti  piu'  nodi di raccolta, il servizio di trasporto tra parent switch  diversi  o  tra  parent  switch  e  distant  switch nell'area metropolitana.
 
 7.  L'offerta  di riferimento prevede che le condizioni economiche delle  componenti  di accesso siano differenziate nel caso di linee i cui  costi  siano gia' ricoperti dal canone di abbonamento telefonico dell'utente  finale  e  di  linee  non attive o fornite in assenza di canone.
 
 8.  Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia,  sulla base di quanto indicato dall'Autorita', predispone SLA contenenti  il  dettaglio  dei processi e dei tempi di provisioning e assurance  per  ciascun  elemento  del  servizio  e degli standard di qualita'  adottati,  corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
 
 9.  L'offerta  di  riferimento  ed  i  relativi SLA sono formulati secondo le linee guida di cui al capo III del presente provvedimento.
 
 10.  Telecom  Italia puo' proporre l'aggiornamento dell'offerta di riferimento con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto all'entrata in  vigore  prevista.  L'offerta e' soggetta ad approvazione da parte dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 6 
 Obbligo di separazione contabile
 
 1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di separazione contabile ai sensi dell'art. 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 2.  La contabilita' regolatoria reca il conto economico e lo stato patrimoniale  di  ciascun  servizio bitstream fornito internamente ed esternamente.
 3.  Telecom  Italia,  nella  propria contabilita' regolatoria, da' evidenza  separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per la  fornitura  di  servizi  bitstream per gli aggregati regolatori di trasporto  ed  accesso. Per tali aggregati regolatori, Telecom Italia introduce  un conto economico ed uno stato patrimoniale specifici per la  fornitura di servizi bitstream che presentino, per ciascun centro di  costo, il dettaglio dei costi del capitale e dei costi operativi, questi ultimi disaggregati in quota di ammortamento e quota dei costi di  struttura.  I  conti  economici  forniscono evidenza di tutti gli oneri  di  cessione interna (transfer charge) tra i diversi aggregati regolatori ed i relativi ricavi interni, nonche' degli oneri e ricavi relativi ai servizi ceduti esternamente.
 
 4.  Ricavi  ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati sulla  base dei prezzi dell'offerta di riferimento, delle quantita' e delle caratteristiche dei beni acquisiti o ceduti.
 
 5.  In associazione a ciascun conto economico per la fornitura dei servizi bitstream, Telecom Italia introduce un prospetto di dettaglio che  riporta,  in  modo  disaggregato,  per ciascuna voce di transfer charge,  le  quantita'  e  le  tipologie dei beni ceduti o acquistati dalle  altre  divisioni  e  dagli  altri operatori, con un livello di dettaglio  che  permetta  la verifica dei valori in conto economico a partire  dai  prezzi  in  offerta  di  riferimento  e  la  parita' di trattamento tra divisioni commerciali ed operatori concorrenti.
 
 6.  Le  linee guida circa le metodologie relative alla separazione contabile sono riportate al capo III della presente delibera.
 |  |  |  | Art. 7 
 Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi
 
 1.  Telecom Italia e' soggetta all'obbligo in materia di controllo dei  prezzi  e  di  contabilita'  dei costi ai sensi dell'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 2.  I  prezzi  dei  servizi bitstream di cui al successivo comma 3 sono  valutati,  nel rispetto del principio di parita' di trattamento interno-esterno,  a  partire  dai  dati  di contabilita' regolatoria, sulla   base   dei  costi  pertinenti  ai  servizi  erogati  e  della remunerazione del capitale investito fissata dall'Autorita'.
 
 3.  I servizi per i quali Telecom Italia dovra' presentare offerte orientate ai costi sono:
 a. Servizi bitstream con interconnessione al DSLAM, limitatamente ai  siti  di  centrale  non  ancora  aperti  ai  servizi  di  accesso disaggregato;
 b. Servizi bitstream con interconnessione al parent switch;
 c. Servizi di trasporto metropolitano tra nodi parent switch;
 
 4.  La contabilita' dei costi include il dettaglio dei costi delle componenti  di  rete  impiegate  nei  servizi  dati, disaggregati per componente,  dettagliati  almeno  in  costi operativi, ammortamenti e costi del capitale, nonche' delle diverse quantita' prodotte relative a ciascun componente.
 
 5.  Per  ciascun  componente  del  servizio  che  viene offerto in diverse  modalita',  la  contabilita'  reca  evidenza delle quantita' prodotte  al  fine  di  permettere  la  valutazione dei costi unitari secondo ciascuna modalita' di offerta.
 
 6.  Le  linee  guida  relative  al  controllo  dei  prezzi ed alla contabilita'  dei  costi  sono  riportate  al capo III della presente delibera.
 |  |  |  | Art. 8 
 Linee  guida  per  l'implementazione  degli  obblighi  in  materia di
 accesso e di uso di determinate risorse di rete
 
 1.  Telecom Italia fornisce il servizio bitstream ai seguenti livelli
 di rete:
 a) agli apparati di multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM), limitatamente ai siti in cui non sono attualmente disponibili i
 servizi di accesso disaggregato;
 b) ai nodi di commutazione della rete di trasporto Parent Switch;
 c) ai  nodi  di  commutazione  della  rete  di  trasporto Distant Switch;
 d) ai nodi remoti IP Level.
 2.  Nell'ambito  dell'interconnessione  al  DSLAM,  Telecom Italia fornisce  la disponibilita' di accessi singoli, consentendo l'impiego di  tutte  le caratteristiche tecniche disponibili negli apparati, in termini  di  velocita', di tecnologia di accesso, (ADSL, ADSL2, SHDL, NxSHDL, ecc.), di porte di backhauling (ATM e Gigabit Ethernet), e di numero  di  VP  e VC aperti. In tutti gli stadi di linea ove vi siano risorse  ed  apparati  disponibili, Telecom Italia fornisce l'accesso agli apparati trasmissivi HDSL ed SDH fino alla velocita' di 155Mbps.
 
 3.  Con  riferimento  alle  sole  tecnologie  HDSL ed SDH, Telecom Italia,  qualora richiesto dall'operatore interconnesso, fornisce gli apparati terminali relativi alla sede del cliente.
 
 4.  Con  riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia  consente  all'operatore  alternativo  di  definire la propria configurazione,  purche'  tecnicamente possibile, per i VP ed i VC ad essi    relativi   con   riferimento   alla   loro   aggregazione   e dimensionamento,  al numero di VC per accesso, al numero di VC per VP ed  al  numero  di  VP  per  porta.  In ciascun nodo di commutazione, Telecom  Italia rende possibile sia dedicare ciascun VP ad un singolo accesso,  sia  aggregare  diversi  VP  in  un VP di raccolta. Telecom Italia, inoltre, consente agli operatori interconnessi di decidere il numero e la configurazione dei VC nei singoli VP.
 
 5.  Con  riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia  rende disponibili le classi di servizio supportate dai propri apparati  e  specificamente  le  classi  UBR,  ABR  senza notifica di congestione (UBR+), ABR, VBR-rt e CBR.
 
 6.  Con  riferimento ai servizi offerti in tecnologia ATM, Telecom Italia  permette  la  configurazione  dei  VP  e dei VC con qualsiasi rapporto  tra  banda  di picco e banda minima/sostenibile ammessi dai propri   apparati   e  consente  all'operatore  richiedente  il  loro dimensionamento  in  tutte  le  tratte  di  trasporto  coinvolte  dal servizio.
 
 7.  L'interconnessione  ai  nodi di commutazione, ai DSLAM ed agli apparati  negli  stadi  di  linea,  avviene  mediante  l'utilizzo dei medesimi flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di  servizi  all'ingrosso oggetto di regolamentazione. Telecom Italia mette  in  atto  ogni previsione utile alla condivisione dei flussi e delle  porte  degli  apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di obbligo d'offerta.
 
 8.  Telecom Italia predispone un sistema automatizzato di gestione del   provisioning  e  dell'assurance  che  permetta  agli  operatori acquirenti  il servizio bitstream di gestire la fornitura, i cambi di configurazione,  la  migrazione degli utenti tra differenti operatori senza  disservizi  per gli utenti e la gestione delle penali. Telecom Italia  fornisce,  inoltre, i meccanismi di monitoraggio del grado di servizio,  al  fine di permettere le normali attivita' di adeguamento dei dimensionamenti di rete da parte degli operatori alternativi.
 
 9.  Nell'ambito  dell'interconnessione  al  DSLAM,  Telecom Italia consente  la  configurazione  delle  singole  schede  di accesso e di backhauling prevedendo meccanismi automatizzati di gestione.
 
 10.  Telecom  Italia  prevede  per  il servizio bitstream tutte le metodologie  di  accesso previste per i servizi CVP, nonche' tutte le tecnologie  e  velocita'  di  accesso  impiegate  nei  propri servizi finali.
 |  |  |  | Art. 9 
 Linee guida per l'implementazione dell'obbligo di non discriminazione
 
 1.   Con   riferimento  al  tempo  di  provisioning,  Telecom  Italia garantisce  che  gli  SLA  del  servizio bitstream prevedano tempi di consegna  di  almeno  4  giorni  inferiori rispetto ai tempi previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte del
 mercato al dettaglio.
 
 2.  Telecom  Italia prevede che i tempi di fornitura, di assurance ed  i  tempi di disponibilita' siano espressi in termini di giorni di calendario  ed  ore  effettive  e  che le penali per singolo circuito siano definite in modo proporzionale al canone ed al numero di giorni o ore di ritardo o disservizio.
 
 3.  Con  riferimento  alle  durate  contrattuali,  Telecom  Italia prevede per le componenti di accesso del servizio durate contrattuali equivalenti  a  quelle previste nei contratti per i propri servizi di accesso in banda larga.
 
 4.  Telecom  Italia  indica specifiche procedure di disattivazione del  servizio,  secondo  tempistiche  coerenti  con  il  principio di parita' di trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura progressiva su base temporale.
 
 5.  Telecom  Italia  comunica  all'Autorita'  su  base  semestrale adeguata  reportistica  recante  i  tempi  di  fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilita' di tutti i servizi bitstream, forniti sia  ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali. Tale reportistica indica almeno i tempi medi ed il 95° percentile dei tempi  effettivamente  forniti  riportando  le  relative modalita' di calcolo,  i  tempi  previsti  nelle  offerte  di  servizi intermedi e garantiti  internamente  alle  divisioni  commerciali ed evidenzia in modo  disaggregato  le diverse tipologie di SLA (base o premium) e di servizio finale.
 
 6.  Al  fine  di  verificare  le condizioni di offerta dei servizi bitstream,   Telecom  Italia  comunica  all'Autorita'  le  condizioni tecniche  (inclusi gli SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna offerta  al dettaglio di servizi a banda larga, nonche' i costi delle componenti   impiantistiche  e  commerciali  aggiuntive  rispetto  al servizio  bitstream  regolamentato.  In  particolare, Telecom Italia, contestualmente   all'avvio   della   commercializzazione,   fornisce evidenza disaggregata dei servizi aggiuntivi (ad es. apparati forniti gratuitamente,  spazi  web,  caselle  di  posta  elettronica, accesso gratuito  a  servizi  a  pagamento,  accesso a servizi riservati alla clientela) e  dei  costi  non  pertinenti,  tra cui quelli di seguito elencati:
 - marketing;
 - pubblicita';
 - rete di vendita diretta e indiretta;
 - fatturazione;
 - rischio insolvenza;
 - assistenza clienti;
 - infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse nei servizi all'ingrosso, inclusivi dei costi di manutenzione.
 
 7.  Telecom  Italia formula lo SLA base a partire dalle condizioni di cui all'allegato B1.
 
 8.  I  prezzi  relativi  alle prestazioni opzionali di SLA premium sono  orientati ai costi sulla base delle evidenze contabili relative ai  costi  aggiuntivi di fornitura rispetto a quelli sostenuti per la fornitura del servizio base.
 
 9.   Telecom  Italia  prevede  negli  SLA  premium,  a  condizioni orientate   al   costo,   soluzioni   tecniche   che   consentano  il raggiungimento  di  tempi  garantiti  di  disponibilita'  annua degli accessi  bitstream  tali da rispondere alle esigenze della clientela, inclusa quella non residenziale.
 
 10.  Telecom  Italia,  su  indicazione dell'operatore richiedente, prevede,  negli SLA premium, modalita' di attivazione sincronizzata e di gestione unificata dei guasti e della fatturazione relativamente a differenti sedi-cliente.
 
 11.  Telecom  Italia  formula specifiche procedure per la gestione della  migrazione  di  un cliente finale da un fornitore ad un altro, atte  a  minimizzare  il disservizio all'utenza finale ed a garantire uguali  opportunita'  competitive  tra  gli  operatori  nel mercato a valle. Tali procedure prevedono:
 a) che  la  richiesta  di  migrazione  sia comunicata dal cliente finale   all'operatore   verso   cui   intende  migrare  (di  seguito "recipient");
 b) che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione a Telecom Italia;
 c) che Telecom Italia comunichi detta richiesta all'operatore che cede il cliente (di seguito "donating");
 d) che  nel caso il cliente abbia attivi servizi bitstream con un operatore  alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a  10 giorni dalla data di comunicazione all'operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
 e) che  nel  caso  il  cliente  abbia  attivi  servizi di accesso disaggregato  (full  unbundling  o  shared  access) con  un operatore alternativo,  Telecom  Italia  preveda  un  tempo  non inferiore a 20 giorni  dalla  data di comunicazione all' operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
 f) che    la   procedura   di   disattivazione   sia   interrotta dall'operatore  donating  qualora quest'ultimo, effettuate le proprie verifiche   con   il   cliente   finale,  comunichi  la  volonta'  di quest'ultimo di non recedere dal servizio;
 g) che  Telecom  Italia dia evidenza al recipient della eventuale interruzione della procedura di migrazione;
 h) che,  allo  scadere  del  termine di cui ai punti d) ed e), in assenza  di  ulteriori  comunicazioni  da parte del donating, Telecom Italia  esegua e notifichi l'avvenuta operazione di migrazione sia al donating che al recipient;
 i) che  i  termini  di  cui  ai  punti d) ed e) non si applichino qualora l'operatore donating sia Telecom Italia, essendo le verifiche amministrative gia' previste nel processo di attivazione dei servizi.
 
 12.  Qualora l'operatore donating sia diverso da Telecom Italia ed impieghi  servizi  di  accesso  disaggregato,  la  richiesta  reca le seguenti informazioni:
 a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
 b) numero  telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione del servizio bitstream;
 c) indicazione  dell'operatore donor e data di sottoscrizione del contratto con quest' ultimo;
 d) data richiesta per la disattivazione del servizio.
 
 13.  Telecom  Italia  non  discrimina  fra  richieste  relative ad apparati  terminali  presso  gli  utenti  finali  e  quelle  di  tipo tradizionale ed apparati di tipo Radio-LAN.
 |  |  |  | Art. 10 
 Linee guida per l'implementazione dell'obbligo di trasparenza
 
 1. Nell'offerta di riferimento Telecom Italia pubblica:
 a) le  caratteristiche  tecniche  ed  economiche  dei  servizi di accesso in banda larga all'ingrosso, prevedendo l'interconnessione al DSLAM, limitatamente ai siti in cui non sono disponibili i servizi di accesso  disaggregato, al parent switch, al distant switch ed ai nodi remoti IP managed;
 b) l'elenco esaustivo e la localizzazione dei DSLAM della propria rete,  indicando  il  modello  e caratteristiche degli apparati DSLAM presenti  in  ciascun sito, le tecnologie di accesso e di backhauling disponibili  al  singolo  DSLAM,  le  caratteristiche  delle porte di backhauling  disponibili e le configurazioni ammesse, con riferimento a  velocita'  e  tecnologia  di  accesso  ed  alla configurazione dei circuiti;
 c) dettagliate   informazioni   relative   all'ubicazione,   alla topologia  di  interconnessione ed al livello gerarchico di tutti gli switch  ATM  delle  proprie  reti,  distinguendo  i parent switch dai distant switch;
 d) le  condizioni  economiche  disaggregate  relative  a  ciascun elemento  componente  il servizio bitstream, inclusive degli elementi di  accesso,  di quelli relativi agli apparati DSLAM, dei circuiti di backhauling,  del  servizio  di  trasporto  tra nodi e delle porte di accesso ai nodi;
 e) le condizioni economiche per la quota di accesso differenziate per  le  linee  gia'  ripagate  dal  canone di abbonamento telefonico dell'utente  finale e per le linee non attive o fornite in assenza di canone;
 f) le  modalita' di configurazione e di fornitura della banda ATM con riferimento alle singole tratte di trasporto e di backhauling, al dimensionamento  ed  alla aggregazione dei VP e dei VC, al numero dei circuiti  per  porta,  al  numero  di  VP  per  VC  ed alle classi di servizio.
 
 2.  Telecom  Italia  pubblica  un  Service  Level Agreement base e Service  Level Agreement premium tali da consentire la replicabilita' dell'intera  gamma  di  servizi finali che TI offre ai propri clienti residenziali ed ai propri clienti affari. In particolare:
 a) ciascuna componente di rete sottoposta ad offerta e' corredata da   adeguati   SLA   e   penali  relativamente  alle  condizioni  di provisioning,   assurance,  disponibilita'  annua,  tasso  di  errata attivazione;
 b) le modalita' di gestione di provisioning prevedono la notifica agli  operatori  alternativi della data di rilascio degli accessi con un preavviso di almeno 3 giorni, a fine di permettere a questi ultimi di predisporre i propri sistemi e le proprie attivita';
 c) i  sistemi  informatizzati  di  provisioning  ed assurance del servizio  bitstream  recano  traccia di tutte le tempistiche relative alle  attivita'  richieste, permettendo agli operatori alternativi di verificare  il  rispetto  degli  SLA  ed  il  pagamento  delle penali associate;
 d) i  sistemi  di  assurance  mantengono  traccia  delle  singole comunicazioni,  del  referente  di  Telecom  Italia, delle causali di guasto individuate e delle tempistiche di lavorazione;
 e) i  sistemi  informatizzati  di  provisioning  ed assurance del servizio bitstream prevedono una sezione dedicata alla migrazione dei clienti finali tra operatori alternativi.
 |  |  |  | Art. 11 
 Linee   guida   per  l'implementazione  dell'obbligo  di  separazione
 contabile
 
 1.  L'aggregato trasporto comprende le componenti di rete relative alla  tratta  stadio  di linea - primo nodo ATM/IP (estremi inclusi), includendo,  tra  l'altro,  gli  apparati  di  accesso  pertinenti al servizio bitstream, nonche' le interfacce e gli adattatori al nodo di consegna.
 
 2.  La  divisione trasporto fornisce servizi bitstream, sulla base del principio di non discriminazione, alle altre divisioni di Telecom Italia  ed  agli operatori interconnessi, utilizzando i servizi della divisione  accesso  per  le  componenti  di  rete  di  pertinenza  di quest'ultima,  valutati  sulla  base  di  transfer charge; i costi di trasferimento interno di tali ultimi servizi sono definiti sulla base del principio di parita' di trattamento interno-esterno.
 
 3.  Il  conto  economico  della  divisione trasporto per i servizi bitstream   da'   evidenza  separata  dei  ricavi  provenienti  dalle divisioni  commerciali,  disaggregati  per  tipologia  di servizio al dettaglio,  dei ricavi da altre divisioni di Telecom Italia che fanno uso di tale servizio intermedio con finalita' diverse dalla fornitura di  capacita'  agli  utenti  finali  (quali,  ad esempio per raccordi Radio-LAN,  ecc.) e dei ricavi da altri operatori. Il conto economico deve  dare  evidenza di tutti gli oneri di cessione interna (transfer charge) verso la rete di accesso relativi alle componenti di servizio di pertinenza di quest'ultima.
 
 4.  Il  conto  economico  dell'aggregato  trasporto  per i servizi bitstream  da' evidenza disaggregata degli ammortamenti relativi alle portanti ed agli apparati trasmissivi allocati pro quota al trasporto ATM  ed  IP,  agli apparati di commutazione ATM ed IP, ai DSLAM, agli spazi  nelle  centrali  e  negli stadi di linea allocati pro quota ai singoli apparati.
 
 5.  Lo  stato  patrimoniale dell'aggregato trasporto per i servizi bitstream  evidenzia  le  immobilizzazioni alle quali i summenzionati ammortamenti sono riferiti.
 
 6.  L'aggregato accesso comprende gli apparati collocati nei punti terminali di rete.
 
 7.  Il  conto  economico  per la componente di accesso dei servizi bitstream  da'  evidenza dei ricavi provenienti dalle altre divisioni di Telecom Italia distinti secondo le medesime articolazioni previste per  l'aggregato  Trasporto.  Il conto economico riporta il dettaglio degli ammortamenti relativi a portanti in rame ed in fibra.
 
 8.  Lo stato patrimoniale per la componente di accesso dei servizi bitstream  riporta,  oltre  al  valore  delle  immobilizzazioni cui i suddetti   ammortamenti   sono  riferiti,  il  dettaglio  dell'attivo circolante  e  delle  passivita'  relative alla fornitura dei servizi bitstream.
 |  |  |  | Art. 12 
 Linee  guida  per  l'implementazione  degli  obblighi  in  materia di
 controllo dei prezzi
 
 1.  Nel  caso  in cui l'utente finale corrisponda a Telecom Italia il canone  telefonico,  il  prezzo  della  componente relativa alla rete d'accesso dei servizi bitstream di cui al precedente Art. 7, comma 3, punti  1  e  2 e' formulato in base al principio dell'orientamento al costo  in  relazione  alle sole componenti di rete non remunerate dal
 canone telefonico.
 
 2.  Nel  caso  in  cui  l'utente  finale non corrisponda a Telecom Italia  il  canone  telefonico  o perche' il servizio bitstream viene richiesto  su  linea  non  attiva,  o  perche' il servizio di accesso telefonico    al   dettaglio   viene   cessato   dall'utente   finale successivamente  all'attivazione  del  servizio  bitstream, il prezzo della  componente relativa alla rete di accesso remunerata dal canone telefonico,   viene   corrisposto  a  Telecom  Italia  dall'operatore alternativo e valutato sulla base della metodologia del retail minus, a  partire  dal  canone di Telecom Italia per l'accesso residenziale, scorporando  i  costi  non  pertinenti al servizio di accesso quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicita' e  rete  di  vendita),  i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti) ed i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate.
 
 3.  Limitatamente al periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del   presente   provvedimento   e   l'approvazione  dell'offerta  di riferimento,  Telecom  Italia  prevede che il valore del minus per le offerte  wholesale  non  possa  essere fissato in misura inferiore al 30%.
 
 4. Limitatamente al medesimo periodo di cui al comma precedente ed al  fine di permettere la verifica del minus applicato per le offerte wholesale,  Telecom  Italia  e'  tenuta  a  comunicare  per  iscritto all'Autorita'  le condizioni tecniche (inclusi gli SLA) ed economiche che   caratterizzano   ciascuna   nuova   offerta   al  dettaglio  ed all'ingrosso di servizi a banda larga. La comunicazione delle offerte al  dettaglio ed all'ingrosso avviene secondo tutte le modalita' ed i tempi  previsti  dagli  articoli  1  e  2  della  delibera  6/03/CIR. L'Autorita'   verifichera'   caso   per   caso,   sulla   base  della documentazione  prodotta  da Telecom Italia, la correttezza del minus applicato.
 |  |  |  | Art. 13 
 Linee  guida  per  l'implementazione  degli  obblighi  in  materia di
 contabilita' dei costi
 
 1.  La  contabilita'  regolatoria dell'aggregato accesso individua per  i  servizi  forniti  su  rame, centri di costo comuni a tutte le tipologie  di  accesso  (quali,  ad  esempio,  cavi,  scavi,  armadi, pozzetti,  attivita'  di  gestione  ordinarie ecc.) e centri di costo diretti  specifici  alla  singola  tecnologia  di accesso. I costi di gestione e manutenzione devono essere attribuiti ad una voce di costo di gestione da ripartire su tutte le linee attive a prescindere dalla tecnologia  utilizzata.  Analogamente,  la  contabilita'  regolatoria riporta  centri  di costo comuni a tutti i servizi forniti su fibra e centri di costo specifici alle singola velocita' di accesso in SDH.
 
 2.  Ai  fini  del calcolo del costo unitario per singola coppia, i costi  comuni  relativi  alla  rete di accesso (apparati, portanti ed attivita' di fornitura), sono attribuiti sulla base del criterio FDC, sul  totale  delle coppie domandate internamente e da operatori terzi per  qualsiasi  tecnologia  di  accesso. La contabilita' da' evidenza dettagliata del numero di coppie impiegate per ciascuna tecnologia di accesso.
 
 3. I prezzi delle componenti di accesso dei servizi bitstream sono ottenuti a partire dai costi unitari cosi' individuati, sulla base di opportuni  fattori  di utilizzo. Il criterio generale di ripartizione dei costi di accesso sui prezzi dei servizi e' il numero di coppie in rame  o in fibra impiegate nella fornitura. Per tutte le tipologie di accesso che prevedono l'impiego contestuale della banda fonica dovra' essere  definito  un costo nel caso in cui la linea non sia attiva ed un  costo  nel  caso  in cui la linea sia gia' impiegata da un utente finale  di  Telecom  Italia.  La  contabilita'  regolatoria deve dare evidenza  delle  tabelle  impiegate nella composizione dei prezzi dei servizi a partire dai costi unitari.
 
 4.  Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea non attiva, per ciascuna  tecnologia  il  prezzo  e' ottenuto a partire dal canone di abbonamento  telefonico  residenziale di Telecom Italia, depurato dei costi   commerciali  ed  impiantistici  non  pertinenti  al  servizio all'ingrosso.  La  contabilita'  reca  evidenza  di  tali  costi, dei criteri di ripartizione sui servizi di accesso e delle metodologie di calcolo  del prezzo all'ingrosso a partire dal canone residenziale di Telecom Italia.
 
 5.  Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea gia' attiva per il servizio POTS, il prezzo e' solo quello relativo al costo unitario per le attivita' di gestione della specifica tecnologia richiesta.
 
 6.   Le   voci   di  costo  relative  all'aggregato  accesso  sono classificate  in  costi  di  rete  di  distribuzione, di manutenzione correttiva  e  di  gestione  operatori,  ciascuna  distinta  in costi operativi,  con  il dettaglio della quota di ammortamenti, e capitale impiegato.
 
 7.  La  contabilita' regolatoria del trasporto individua centri di costi  distinti  per  ogni  tipologia  di  apparato  impiegato  nella fornitura  servizio  tra  la centrale SL ed il primo nodo ATM o IP di consegna.  Si  individuano  centri  di costo separati per portanti ed apparati  trasmissivi,  attribuiti  pro  quota  a  partire  dai costi generali delle componenti trasmissive di rete di Telecom Italia.
 
 8. Per le tecnologie HDSL ed SDH, i costi attribuibili ad apparati dedicati   al   singolo   accesso  sono  computati  separatamente  ed attribuiti  direttamente  ai  servizi.  I  costi relativi ad apparati comuni  quali  ad  es.  gli  ADM  sono  ripartiti in proporzione alla capacita' fornita su quella totale.
 
 9.  I  costi  comuni relativi alla parte trasmissiva tra stadio di linea    e    primo    nodo    ATM/IP,   opzionale   ed   alternativa all'interconnessione  diretta  al DSLAM, sono ripartiti tra i diversi servizi e le diverse tecnologie.
 
 10. Telecom Italia adotta per la rete di accesso il medesimo tasso di  remunerazione  del  capitale  impiegato (WACC) nella fornitura di servizi  di  accesso disaggregato alla rete locale (mercato n. 11) di cui   alla  Raccomandazione  2003/311/EC  della  Commissione  europea relativa   ai  mercati  di  prodotti  e  servizi  del  settore  delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex-ante.
 
 11.  Telecom  Italia adotta per i costi della rete di trasporto il medesimo  WACC  applicato per la remunerazione del capitale impegnato nella  fornitura di servizi di originazione, terminazione e trasporto delle  chiamate  nella  rete pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10) di cui   alla  Raccomandazione  2003/311/EC  della  Commissione  europea relativa   ai  mercati  di  prodotti  e  servizi  del  settore  delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex-ante.
 
 12. Telecom Italia adotta per l'aggregato regolatorio trasporto il criterio  contabile  dei costi correnti (CCA). Il conto economico, lo stato  patrimoniale  e  gli elementi di dettaglio riportano il valore dei  costi  storici  e  la colonna dei relativi aggiustamenti CCA. Lo stato  patrimoniale  riporta  il  dettaglio  dell'attivo circolante e delle passivita' relative alla fornitura del servizio.
 
 13.  In  linea con quanto previsto per i servizi di unbundling, il criterio contabile adottato per la valorizzazione delle componenti di rete nell'aggregato di accesso e' quello dei costi storici (HCA).
 
 14. Con specifico riguardo alla struttura della contabilita' della di rete di trasporto dati ed alle modalita' di attribuzione dei costi ai servizi, Telecom Italia :
 a) riporta  in  una  apposita  relazione di accompagnamento della contabilita'  regolatoria  le  informazioni  sull'ubicazione dei nodi della  rete  dati,  sulla  topologia della rete, sul tipo di apparati DSLAM  e  di commutazione di pacchetto/cella, e sulle caratteristiche tecniche   utili   all'interconnessione  ed  all'accesso  ai  servizi bitstream;
 b) da'  evidenza  separata  in contabilita' regolatoria dei costi attribuiti a ciascuna tipologia di nodo di commutazione, distinto per tecnologia  (IP  o ATM) e per livello gerarchico nell'architettura di rete;
 c) da'  evidenza  separata in contabilita' regolatoria dei volumi (in  Mbyte annui trasmessi e ricevuti) relativi a ciascun elemento di rete  individuato  nell'architettura  di  riferimento con riguardo ai costi unitari relativi alle componenti di trasporto dati (portanti ed apparati  trasmissivi,  nodi  di  commutazione,  porte,  elementi  di segnalazione   ecc.).   Analogamente   da'   evidenza   separata,  in contabilita'  regolatoria,  delle  somme  delle  capacita' di picco e minime  garantite dei circuiti virtuali (in Mbps) allocate mediamente nell'anno e riferite a ciascun elemento di rete.
 
 15.  Per  ciascuna  componente  di  costo  la contabilita' reca il dettaglio  delle  quote  di  ammortamento  annuo e del capitale netto impiegato.  Al  fine  di garantire la verifica del calcolo dei prezzi unitari,  tutte  le grandezze di costo sono riportate in contabilita' con  un  numero  di  cifre  tale  da garantire che il numero di cifre significative   dei   costi  unitari  desumibili  dagli  elementi  di dettaglio sia non inferiore a quello impiegato nella formulazione dei prezzi stessi.
 |  |  |  | Art. 14 
 Fasi per l'implementazione dell'offerta di servizi bitstream
 
 1.  Telecom Italia, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente  provvedimento,  predispone  la  proposta  per  l'offerta di servizi  bitstream  ed i relativi schemi di contabilita' regolatoria, in  accordo agli obblighi di cui al capo II e alle linee guida di cui al capo III.
 
 2.  L'Autorita',  entro  e  non oltre 30 giorni dalla notifica del presente  provvedimento,  tenuto  conto  del carattere innovativo dei servizi   in  questione,  avvia  un  tavolo  tecnico  con  tutti  gli operatori, con la finalita' di chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici,  economici  e  contabili propedeutici all'implementazione di servizi   bitstream.  Gli  operatori  partecipanti  potranno  portare all'attenzione  del  tavolo tecnico qualsiasi contributo afferente le materie oggetto di discussione ritenuto opportuno.
 
 3.  In  particolare,  il  tavolo  tecnico,  che  avra'  durata non superiore a 60 giorni, sulla base della proposta di Telecom Italia di cui al comma 1 e di eventuali ulteriori contributi, avra' l'obiettivo di:
 a.  precisare  i dettagli relativi ai contenuti ed alle modalita' di   implementazione  dell'offerta  bitstream  con  riferimento,  tra l'altro, alle tecnologie di rete impiegate da Telecom Italia;
 b.  analizzare  il  livello  di  dettaglio e di completezza degli schemi di contabilita' regolatoria.
 
 4. All'esito dei lavori del tavolo tecnico, l'Autorita' definisce, e  comunica  a  Telecom  Italia,  gli  schemi  per la predisposizione dell'offerta  di riferimento per i servizi bitstream e della relativa contabilita' regolatoria.
 
 5. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, Telecom  Italia  pubblica  l'offerta  di  riferimento  per  i servizi bitstream.
 
 6.  L'Autorita'  approva  con  eventuali  modifiche  l'offerta  di riferimento per i servizi bitstream.
 |  |  |  | Art. 15 
 Disposizioni transitorie
 
 1.  Telecom  Italia  garantisce  la  migrazione  amministrativa, a titolo  non oneroso, dalle attuali offerte di ADSL wholesale e CVP ai servizi bitstream.
 
 2.   Telecom   Italia   fornisce,   con   cadenza  bimestrale,  le informazioni necessarie all'Autorita' per il monitoraggio del mercato dell'accesso  a  banda larga all'ingrosso, con particolare attenzione agli  andamenti  delle  attivazioni  e  delle disattivazioni, ed alle migrazioni della clientela finale tra diversi operatori.
 |  |  |  | Art. 16 
 Disposizioni finali
 
 1.  La  revisione  degli obblighi di cui al Capo II della presente delibera  avverra'  nell'ambito  delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 2.  La  presente delibera e' trasmessa alla Commissione europea ed alle  Autorita'  di  regolamentazione  degli Stati membri dell'Unione europea.  Avverso  il  presente  provvedimento puo' essere presentato ricorso  al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
 7. La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia s.p.a.,  ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  dell'Autorita'  e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
 
 Roma, 19 gennaio 2006
 IL PRESIDENTE
 Corrado Calabrò
 
 IL COMMISSARIO RELATORE                     IL COMMISSARIO RELATORE
 Roberto Napoli                              Enzo Savarese
 
 Per attestazione di conformita' a quanto deliberato
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Roberto Viola
 |  |  |  | Allegato A alla delibera n. 34/06/CONS IDENTIFICAZIONE  ED ANALISI DEL MERCATO DELL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO,  VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO  PER  LE  IMPRESE  IVI  OPERANTI E OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO  SOGGETTE  LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE (MERCATO N.  12  FRA  QUELLI  IDENTIFICATI  DALLA  RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA)
 
 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
 
 Quadro di riferimento normativo
 
 1.  Il  24  aprile  2002  le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
 
 2.  Il  nuovo  quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti:
 a.   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" (1);
 b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" (2);
 c.  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio relativa all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso" (3);
 d.  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di  comunicazione  elettronica  (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale" (4);
 e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" (5).
 
 3.  Nel  contesto  del  nuovo  quadro  regolamentare,  particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
 a.  la  Raccomandazione  sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi    nell'ambito   del   nuovo   quadro   regolamentare   delle comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex  ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 2003 (6) (di seguito, la Raccomandazione);
 b.  le  Linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio 2002 (7) (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
 c.  la  Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003 (8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
 
 4.  Il  nuovo quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la   direttiva   quadro,   la   direttiva   accesso,   la   direttiva autorizzazioni   e   la  direttiva  servizio  universale  sono  state recepite,  in  Italia,  dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice  delle  comunicazioni elettroniche" (9) (di seguito, anche il Codice).
 
 5.  La  Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma  3  e  l' art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno  Stato  membro,  ove  ricorrano  particolari  circostanze,  possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 6.  Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le  Autorita'  nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi  dei mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro, recepiti  rispettivamente  dagli  art.  17,  18 e 19 del Codice delle comunicazioni  elettroniche.  L'art.  14, in particolare, attribuisce alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo della  concorrenza  nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati  rilevanti  volte  ad  accertare se le imprese che vi operano dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo potere di mercato (SPM).
 
 7.  Il  nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo   di  liberalizzazione  dei  mercati  e'  ormai  conclusa  e sancisce,  pertanto,  la  convergenza  tra disciplina regolamentare e disciplina  antitrust,  stabilendo  un'analogia tra la definizione di significativo  potere  di  mercato  e  quella di posizione dominante. Infatti,   la  direttiva  quadro  (considerando  25) indica  che  "la definizione  di  quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE   (...) si   e'   dimostrata   utile  nelle  prime  fasi  di liberalizzazione  dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi  ex  ante,  ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta'  di  mercato  piu'  complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione  di  cui  alla  presente  direttiva  e'  equivalente alla nozione  di  posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte  di  giustizia  e  del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee",  laddove  per posizione dominante si intende la "situazione di  potenza  economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in  grado  di  ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul   mercato  di  cui  trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere comportamenti   alquanto   indipendenti   nei   confronti   dei  suoi concorrenti,  dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori" (10).  Richiamandosi  a  tale  definizione  l'art.14  della direttiva quadro  stabilisce  che  "si  presume  che  un'impresa disponga di un significativo  potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con  altri,  gode  di  una  posizione  equivalente  ad  una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di   comportarsi   in   misura  notevole  in  modo  indipendente  dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".
 
 8.  Il  percorso  che  il  nuovo  quadro regolamentare delinea per l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale lista.  Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi regolamentari.  Gli  artt.  18  e  19  del Codice delle comunicazioni elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e l'analisi  degli  stessi  debbano essere condotte tenendo nel massimo conto  la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato  sara'  uno  degli  elementi da prendere in considerazione al fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante, dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
 
 9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di  mercato  rimarranno  in  vigore  fino  al termine dell'analisi di mercato  successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita'  di  revisione  e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
 
 10.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella Raccomandazione  sull'art.  7,  negli  artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS   (12) e  n.  453/03/CONS  (13).  In  particolare,  viene previsto  che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano  un  impatto  rilevante  sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di  provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art. 1, comma 2 della delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.
 Quadro di riferimento regolamentare
 
 11.  L'Autorita',  sin  dalla  fine  del  1999,  ha  dedicato  una specifica disciplina al mercato dei servizi di accesso ad Internet in banda  larga  all'ingrosso,  configurando  tali servizi come forme di accesso speciale alla rete.
 
 12.  Il  D.P.R.  318  del  1997,  che  regolava l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni nell'ambito del precedente  quadro  regolamentare, all'articolo 5, comma 5, disponeva che "ogni organismo che fornisce reti e servizi di telecomunicazioni, notificato  tra  quelli  aventi  notevole  forza  di  mercato,  aveva l'obbligo  di  negoziare,  su  richiesta  di  un  altro  organismo di telecomunicazioni,  accordi  in relazione ad un accesso speciale alla sua  rete  ed  alle  condizioni  in  grado  di rispondere ad esigenze specifiche". All'Autorita' veniva attribuito un potere di intervento, di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  delle  parti,  al  fine di garantire  che  le  condizioni  di  accesso  alla  rete fossero eque, ragionevoli  e  non  discriminatorie  per  entrambe le parti e che si producessero  benefici  per gli utenti, nonche', ove giustificato, di apportare   modifiche   alle   disposizioni   degli   accordi.   Tali disposizioni  normative  hanno portato all'adozione dei provvedimenti da parte dell'Autorita' di seguito riportati.
 
 13.  Inizialmente,  con delibera 407/99, l'Autorita' ha rilasciato alla  societa'  Telecom  Italia  un'autorizzazione provvisoria per la fornitura  di  servizi  all'ingrosso  di  accesso ad Internet ad alta velocita'    basati    sull'applicazione   della   tecnologia   ADSL. L'autorizzazione era subordinata al rispetto degli obblighi e vincoli previsti  dalla normativa vigente. In particolare, in ottemperanza al principio   di   parita'   di  trattamento,  l'offerta  del  servizio all'ingrosso  doveva  essere  trasparente e non discriminatoria - con riferimento  alle  modalita'  ed  ai  tempi di fornitura - rispetto a quanto   fornito   da  Telecom  Italia  alle  societa'  controllanti, controllate,  collegate ed alle proprie divisioni operative, e doveva essere  tale  da  consentire  agli  operatori di telecomunicazioni di fornire  tempestivamente  sul  mercato finale un servizio di qualita' equivalente  e  a  condizioni concorrenziali. Tale delibera disponeva che  Telecom  Italia  dovesse  fornire all'Autorita' una contabilita' separata   dei   servizi   ADSL   wholesale   offerti  alle  societa' controllanti,   controllate,   collegate  e  alle  proprie  divisioni operative,  nonche'  evidenza  dei  criteri  di  determinazione delle relative condizioni economiche, disaggregate per componenti. Inoltre, Telecom  Italia doveva garantire condizioni generali di Service Level Agreement  (SLA) che  comprendessero  i  processi  e  le modalita' di fornitura  del  servizio,  le modalita' ed i costi di risoluzione dei casi  di  non immediata attivabilita', le procedure e tempistiche per la  segnalazione  e  la  riparazione dei guasti. Eventuali variazioni delle  condizioni  di fornitura di servizi all'ingrosso in tecnologia ADSL dovevano essere comunicate da Telecom Italia all'Autorita' ed ai soggetti  interessati  con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data  dell'avvio  della  loro commercializzazione. Anche in relazione alle  offerte  ADSL  retail  era  previsto a carico della societa' un obbligo di preventiva comunicazione nei confronti dell'Autorita', con indicazione  e  dettagliata  descrizione  dei  relativi  costi (tra i quali,  in particolare, i costi di commercializzazione dell'offerta e di  gestione  del cliente). In sede di valutazione delle offerte ADSL retail  di Telecom Italia, all'Autorita' era riconosciuta la facolta' di   modificare   le   condizioni   relative   alla   fornitura   dei corrispondenti servizi all'ingrosso.
 
 14.  Successivamente,  nel  mese  di  gennaio 2000, l'Autorita' ha avviato  un'attivita'  di verifica dei dati forniti da Telecom Italia in  ottemperanza  alla  delibera  407/99,  il  cui  esito  ha portato all'introduzione - con la delibera 217/00/CONS - di alcune variazioni alle   condizioni   economiche  ed  alle  modalita'  di  provisioning dell'offerta  ADSL wholesale. In particolare, la delibera ha previsto che  l'abbonamento  al  servizio telefonico di base di Telecom Italia non  fosse  vincolante ai fini della fornitura del servizio wholesale ADSL (art. 1, comma 2) e ha imposto che eventuali sconti praticati da Telecom  Italia fossero applicati tenendo conto di effettive economie di  scala  conseguibili  nell'offerta  del servizio, nel rispetto dei principi  di  trasparenza  e  non  discriminazione  e preventivamente comunicati  all'Autorita'  per le relative valutazioni (art. 2, comma 3).
 
 15.  Sempre in seguito all'attivita' di verifica delle offerte DSL presentate da Telecom Italia, l'Autorita' ha inoltre definito, con la delibera  2/00/CIR, alcune linee guida per la fornitura di servizi in tecnologia  xDSL.  L'art. 5 poneva in capo a Telecom Italia l'obbligo di  offrire  agli  operatori  un  servizio  di accesso logico di tipo "canale virtuale permanente", definito in delibera come un "flusso di dati  trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente e la rete dell'operatore  entrante",  in tutti i casi in cui sistemi di accesso in  tecnologia xDSL fossero utilizzati per la fornitura di servizi di accesso  in  banda  larga  alla  clientela finale da parte di proprie divisioni commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti, collegate  o  consociate.  Telecom  Italia  era  tenuta  a  garantire condizioni  concorrenziali  trasparenti  e non discriminatorie per la fornitura   agli   operatori   di  un  servizio  di  canale  virtuale permanente,  con  particolare  riguardo  ai  tempi,  alle  condizioni tecniche, economiche e qualitative. Per quanto concerne le condizioni economiche,  la  delibera  prevedeva l'applicazione del principio del retail  minus, ovvero il prezzo del servizio intermedio doveva essere determinato  sottraendo  dal prezzo che Telecom Italia praticava alla clientela   finale   per  l'offerta  di  servizi  xDSL  i  costi  non pertinenti,  quali  i  costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing,  pubblicita' e rete di vendita) ed i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti). L'obiettivo dell'intervento  regolamentare  era quello di evitare che l'incumbent potesse utilizzare la posizione di forza economica goduta nel mercato dell'accesso  per  effettuare  operazioni  di pre-emption del mercato della  banda  larga.  Era previsto inoltre un divieto di bundling tra l'offerta  del servizio di accesso a banda larga ed altri servizi. In particolare,  la  delibera  disponeva  che  l'offerta  di  servizi in tecnologia  xDSL alla clientela dovesse essere effettuata da parte di Telecom  Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di   proprie   divisioni   commerciali,   di   societa'  controllate, controllanti,  collegate  o  consociate. Su richiesta dell'Autorita', inoltre,  Telecom Italia era tenuta a fornire una relazione in merito alla  propria  offerta dei servizi in tecnologia xDSL, indicando, per ciascuno  dei  servizi  offerti,  le  caratteristiche  tecniche  e le modalita'  d'offerta,  i  prezzi  e le diverse tipologie di clientela servita   (es.   clienti   residenziali,  imprese,  Internet  Service Providers, operatori licenziatari).
 
 16. In seguito, nell'ambito di alcuni provvedimenti di valutazione delle  offerte  wholesale  proposte da Telecom Italia, l'Autorita' ha provveduto  a dettagliare i principi generali definiti dalla delibera 2/00/CIR   ed   a   introdurre   nuove   disposizioni   di  carattere regolamentare.
 
 17. Con la delibera 15/00/CIR, l'Autorita', oltre a specificare le modalita'  di  fornitura  del  servizio  e  di  realizzazione  di  un dettagliato  Service  Level  Agreement,  ha  definito  pari al 30% la percentuale di sconto da applicare nell'offerta all'ingrosso rispetto alla  corrispondente  offerta al dettaglio, ai fini dell'applicazione del principio del retail minus.
 
 18.  Con  la delibera 3/01/CIR, invece, l'Autorita' ha esteso agli Internet  Service  Provider  la possibilita' di acquistare servizi di accesso xDSL a condizioni wholesale, al fine di assicurare condizioni non discriminatorie tra OLO ed ISP sul mercato dei servizi intermedi.
 
 19.  Occorre  peraltro rilevare che le dinamiche di mercato hanno, nel  tempo,  sostanzialmente  modificato  il  ruolo ed il conseguente approccio   regolamentare  adottato  inizialmente  dall'Autorita'  in relazione ai servizi xDSL all'ingrosso. Da un lato, i tempi necessari all'effettiva  implementazione  dei  servizi di accesso disaggregato, dall'altro,  l'esigenza - anche in condizioni di piena disponibilita' dei  servizi  di  accesso disaggregato - di assicurare agli operatori alternativi  strumenti  flessibili  e meno onerosi per realizzare una capillare   copertura  del  mercato,  hanno  indotto  ad  individuare l'esistenza  di  un  rapporto  di complementarita' tra il servizio di accesso  disaggregato alla rete locale ed i servizi DSL wholesale. Al primo   approccio  regolamentare,  sotteso  alle  disposizioni  della delibera  2/00/CIR,  per  cui  l'offerta  di servizi DSL all'ingrosso costituiva  uno strumento regolamentare di transizione verso la piena implementazione dell'accesso disaggregato, ne e' seguito un nuovo.
 
 20.  Da  ultimo,  nel  2003,  con  la delibera 6/03/CIR sono state introdotte  importanti  novita' di carattere regolamentare al fine di assicurare  il  rispetto  del  principio  di  parita'  di trattamento interno-esterno.  In  primo  luogo, al fine di consentire a tutti gli OLO di poter essere presenti tempestivamente sul mercato finale, sono stati    introdotti    tempi    piu'   lunghi   per   l'avvio   della commercializzazione   di   nuove  offerte  all'ingrosso:  il  periodo intercorrente  tra  la  comunicazione  di una nuova offerta e l'avvio della  commercializzazione  della  stessa e' stato definito pari a 90 giorni.  Lo  stesso termine e' stato imposto a Telecom Italia in caso di  modifica di un'offerta gia' presente sul mercato: solo in caso di modifiche  riguardanti  esclusivamente  le  condizioni  economiche di offerta,   senza   variazioni   delle  caratteristiche  tecniche  del servizio,  e'  stato ritenuto sufficiente il termine di 30 giorni. In secondo luogo, sono stati specificati con maggior dettaglio i criteri da  seguire  nell'applicazione  del principio del retail minus per la determinazione  delle  condizioni  economiche dell'offerta wholesale. L'applicazione  di  tali  criteri  - ed in particolare la valutazione relativa  ai  costi delle ulteriori componenti di rete necessarie per la  fornitura del servizio finale da parte degli operatori acquirenti (tipicamente:  connettivita'  IP) e  ai  costi dei servizi aggiuntivi forniti  gratuitamente  da  Telecom Italia ai propri clienti, nonche' una   riconsiderazione   delle   spese  di  marketing  effettivamente sostenute  da  Telecom  Italia - ha portato alla definizione di nuovi valori  di  minus, pari a circa il 50% (47% per le offerte ADSL a 256 Kbit/s  e  55%  per le offerte ADSL a 640 kbit/s e 1Mbit/s). In terzo luogo, sono state introdotte alcune novita' nelle condizioni tecniche di  fornitura  del  servizio  (disponibilita'  di  servizi ad accesso singolo;  possibilita'  di  gestione  e combinazione dei parametri di qualita),  finalizzate  a  rendere  piu'  agevole  l'utilizzo di tale offerta  da  parte  di  tutti gli operatori del mercato. Infine, sono stati  introdotti  specifici  obblighi  in  capo  a Telecom Italia da rispettare  nella  redazione  dei  SLA, finalizzati ad evitare che il cambio  di  profilo  di  offerta  wholesale  da  parte dell'operatore acquirente  si risolvesse in un disservizio nei confronti del cliente finale.
 
 21.  La  delibera 03/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento  di  Telecom  Italia S.p.A. per l'anno 2004", all'art. 2, comma  10,  ha  imposto  alla  societa'  di riformulare le condizioni economiche  di  offerta  del  servizio  wholesale  di Canale Virtuale Permanente,  secondo  quanto  previsto dalle delibere n. 2/00/CIR, n. 15/00/CIR e n. 6/03/CIR. Infatti, come precisato nelle premesse della delibera,  l'orientamento  al  costo  dei  servizi  CVP  e'  ottenuto applicando  il  criterio  di  retail minus introdotto con la delibera n.2/00/CIR  e successivamente precisato con le delibere n.15/00/CIR e 6/03/CIR  e,  pertanto,  ogni  variazione  delle effettive condizioni retail   di   riferimento  comporta  l'adeguamento  delle  condizioni d'offerta  del  servizio  di  Canale Virtuale Permanente applicate da Telecom Italia agli operatori.
 Il Procedimento
 
 22. L'Autorita' ha pubblicato, in data 07/03/2005 sul proprio sito web  e  in  data 15/03/2005 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  la  proposta di provvedimento relativa al mercato in esame (allegato  b  alla  delibera 117/05/CONS). Ai sensi dell'art. 3 della delibera  453/03/CONS,  l'Autorita'  ha  convocato  in  audizione  le imprese  che  hanno presentato apposita istanza al fine di illustrare le  proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento. In particolare,  l'Autorita' nei giorni 13 e 14 Aprile 2005 ha audito la societa'   Telecom  Italia,  le  societa'  Albacom,  Tiscali  e  Wind (congiuntamente),   la   societa'  Fastweb,  l'Associazione  Italiana Internet  Providers  (AIIP),  le  societa'  Tele  2  e Welcome Italia (congiuntamente).  Tutte  le  societa'  appena  elencate  hanno anche presentato,  entro  i termini previsti dalla delibera 453/03/CONS, un documento  contenente  le osservazioni rappresentate in audizione. Il documento  presentato dalle societa' Albacom, Tiscali e Wind e' stato anche sottoscritto dalle societa' Atlanet ed Eutelia.
 
 23.  Il presente documento integra la proposta di provvedimento di cui  all'allegato  b della delibera 117/05/CONS (sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, sulla valutazione  del  significativo  potere  di  mercato e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere) con  la  sintesi delle osservazioni formulate dagli operatori in   sede   di  consultazione  pubblica  e  le  relative  valutazioni dell'Autorita'.
 OSSERVAZIONI  DI  CARATTERE GENERALE DEGLI OPERATORI ALLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
 
 24.  In  questa  sezione si espongono le osservazioni di carattere generale  alla  proposta  di  provvedimento (allegato b alla delibera 117/05/CONS) formulate   dagli   operatori  durante  le  audizioni  e riportate  nei  documenti di risposta alla consultazione pubblica. Le risposte  ai singoli quesiti contenuti nel documento di consultazione sono riportate nelle sezioni successive.
 
 25.  Telecom  Italia  (di seguito "TI") evidenzia, in primo luogo, alcune   supposte  incongruenze  procedurali  e  metodologiche  della delibera  117/05/CONS. TI, infatti, ritiene che l'Autorita' non possa imporre alcun obbligo ex ante ad alcun operatore presente nel mercato dell'accesso  a  banda  larga  al dettaglio, non avendo avviato alcun procedimento  e non avendo effettuato alcuna analisi di tale mercato. In   secondo   luogo,   TI   sottolinea   che   l'analisi  effettuata dall'Autorita'  e'  basata  su  dati  aggiornati  al  2003 senza fare previsioni sugli sviluppi futuri del mercato, ovvero senza seguire un approccio  forward  looking.  Infine,  TI  ritiene che la proposta di provvedimento  includa  alcuni remedies non proporzionati rispetto al problema  concorrenziale  da  risolvere,  come  l'imposizione  di una modalita' di accesso wholesale al DSLAM, l'obbligo di orientamento al costo   per   la  definizione  del  prezzo  del  bitstream  access  e l'imposizione,  in  capo  a  TI,  di  un'asimmetria  nel  processo di migrazione  del cliente finale dell'accesso broadband da un operatore all'altro,  a  seconda  che  l'operatore  "cedente" sia TI o un altro operatore.
 
 26. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb - in  primo luogo, auspicano l'introduzione nel provvedimento finale di un'apposita  sezione  recante  una  chiara ed articolata declinazione degli  obblighi  imposti  a TI. In questa prospettiva, tali operatori chiedono  un  doppio  livello  giuridico  di intervento: un primo - a livello  macro  -  degli  obblighi,  il  cui mantenimento deve essere garantito  fino alla successiva analisi di mercato, ed un secondo - a livello  micro  -  dei  rimedi  (o condizioni attuative) che, invece, potrebbero   variare  tra  una  data  analisi  di  mercato  e  quella successiva. Tale approccio, a parere degli operatori, avrebbe il fine di  evitare  l'emergere di continui contenziosi nella fase successiva al completamento delle analisi di mercato e, dunque, di salvaguardare l'ordinaria   attivita'  regolamentare  dell'Autorita'  che  potrebbe essere  vincolata  dalla  impossibilita'  di  modificare gli obblighi imposti senza la previa realizzazione di nuove analisi di mercato.
 
 27.  In secondo luogo, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed  anche  Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - richiedono l'inclusione del  mercato  al  dettaglio dei servizi di accesso dati a banda larga tra i mercati rilevanti suscettibili di una regolamentazione ex ante, per  due  motivazioni  principali.  Essi ritengono, innanzitutto, che tale   mercato  al  dettaglio  soddisfi  esattamente  i  tre  criteri evidenziati    dalla    Raccomandazione    (cd.    test   triplo) per l'individuazione   dei   mercati   rilevanti  e  che,  pertanto,  sia necessario  condurre  un'analisi del mercato al fine di verificare la presenza o meno di operatori in posizione di dominanza. Inoltre, tali operatori  evidenziano  che nel precedente quadro regolamentare TI e' stata  assoggettata ad alcuni obblighi anche sul mercato dell'accesso a  banda  larga  al dettaglio. Pertanto, essi ritengono che l'analisi del  mercato  al  dettaglio  costituisca  un  atto  dovuto,  previsto direttamente  dal  nuovo  quadro regolamentare, ove si prevede che le Autorita'  Nazionali  di Regolamentazione devono decidere, sulla base dei  risultati  delle  analisi di mercato, se mantenere, modificare o revocare gli obblighi esistenti.
 
 28.  Pertanto  alla  luce  delle  motivazioni illustrate, Albacom, Atlanet,  Eutelia,  Tiscali  e  Wind confidano che l'Autorita' voglia considerare  la  loro  richiesta  e  che, nel caso rimanga di diverso avviso,  confermi - esplicitamente nel provvedimento definitivo - gli obblighi  attualmente  vigenti,  fino  allo  svolgimento di una nuova analisi di mercato.
 
 29.  AIIP, invece, evidenzia che l'analisi svolta nel documento di consultazione   prescinde   da   alcune   considerazioni  essenziali, strettamente  connesse  all'esistenza,  nei  servizi di comunicazione elettronica  a  banda  larga,  di notevoli "effetti rete" che possono spingere   il   mercato   non  a  diventare  piu'  competitivo  ma  a concentrarsi  sulla  rete  dell'operatore  con  il  maggior numero di clienti.  In  particolare,  AIIP  ritiene  che il bitstream non possa ridursi  alla  sola  connettivita'  finalizzata  a portare il cliente raggiunto  dal doppino in rame sulla rete del nuovo entrante, ma deve anche  garantire  che  tale  connettivita' abbia la medesima qualita' anche  nelle  comunicazioni any to any e nei servizi embedded in essa (quali ad esempio videochiamate, etc.). Secondo AIIP, quindi, occorre rafforzare  l'analisi  sul  tema  dell'interconnessione  tra  reti  e servizi    di    connettivita'    a    banda   larga   e   sul   tema dell'interoperabilita'  dei  servizi  embedded  in tale connettivita' (cd. "VAS", quali ad esempio, la videochiamata).
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 30.  L'Autorita'  ritiene  che,  al  momento,  non  sussistano  le condizioni  per  aprire un procedimento sul mercato della banda larga al  dettaglio  in  quanto,  coerentemente  con  quanto espresso dalla raccomandazione  in tema di linee affittate, ritiene che "deve sempre valere  la  supposizione  secondo  cui  un  intervento  al livello di mercato all'ingrosso sara' sufficiente per risolvere tutti i problemi che   potranno   sorgere"   (14) anche   nel  mercato  al  dettaglio. L'Autorita' ritiene che anche in tema di accesso a banda larga questa previsione sia verificata e che quindi adeguati interventi al livello di  mercato all'ingrosso possano garantire la concorrenza effettiva e l'interesse pubblico.
 
 31.  Con  riferimento  alla  necessita'  di  analizzare  in chiave prospettica  la  concorrenzialita' del mercato rilevante, l'Autorita' ha  integrato  le valutazioni sul significativo potere di mercato con dati  piu'  recenti  nell'ambito  della  sezione  tre, che come sara' evidenziato in seguito, non mutano, e anzi confermano, la sostanza di quanto gia' argomentato con delibera 117/05/CONS.
 
 32.  L'Autorita'  ritiene  che  le  misure regolamentari proposte, coerentemente   con  quanto  raccomandato  dalla  Commissione,  siano strettamente  adeguate  e necessarie al conseguimento degli obiettivi della  regolamentazione  ai  sensi dell'art. 8 della Direttiva quadro recepiti   all'art.   13  del  Codice,  ovvero  la  promozione  della concorrenza,  lo  sviluppo  del mercato interno e la promozione degli interessi dei cittadini dell'Unione Europea.
 
 33.  L'Autorita'  riconosce  la  necessita'  di  non  vincolare la variazione  delle  modalita' attuative degli obblighi imposti a valle delle  analisi  di  mercato  fino alle successive analisi di mercato, riconoscendo  che  in  tal  caso  verrebbe  introdotto un elemento di rigidita'  nell'attivita'  regolamentare.  A  tal  fine,  l'Autorita' specifichera'  nel  testo  della  delibera,  nei  casi  e  secondo le modalita'   che   riterra'  opportune,  le  condizioni  attuative  di dettaglio  che  saranno  suscettibili di modifica anche in assenza di un'esplicita analisi di mercato.
 
 34.  L'Autorita',  infine,  ritiene  che  gli  effetti di feedback positivo indotti dalle economie di rete nel mercato oggetto d'analisi non  siano  di  rilevanza  tale  da spingere il mercato verso livelli crescenti  di  concentrazione.  Tali  effetti  assumono una rilevanza significativa  in  mancanza di interconnessione fra le reti (nel qual caso  il  valore  attribuito  dagli  utenti  alle  reti  dei  singoli operatori  dipendera'  dal  numero  di  utenti  serviti  da  ciascuna rete) o,  in  presenza  di  interconnessione,  nel  caso  in  cui gli operatori  ricorrano  a strategie di discriminazione dei prezzi sulla base  della  rete  di  terminazione. Il mercato oggetto d'analisi non presenta  le caratteristiche appena descritte in quanto e' un mercato di  servizi  di  interconnessione  ed  accesso nel quale, al momento, eventuali  pratiche  di  discriminazione  del prezzo sulla base delle reti  coinvolte  nella comunicazione non sono praticate. L'Autorita', come  si vedra' nel seguito, ritiene che l'imposizione di obblighi di accesso  e  di  non  discriminazione  sia  sufficiente  a scongiurare fenomeni  discriminatori  basati  sulla  qualita'  dei servizi e/o su meccanismi di standardizzazione.
 
 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
 Introduzione
 
 35.    Secondo    quanto   previsto   dal   quadro   regolamentare precedentemente in vigore (il c.d. quadro normativo ONP- open network provision  -  del  1998) non  tutti  i  segmenti dell'industria delle telecomunicazioni  soggetti  a regolamentazione ex ante rappresentano "mercati"  ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. Il nuovo  quadro  regolamentare  si  fonda,  invece, sul principio che i mercati   da   assoggettare   a   regolamentazione   siano   definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.
 
 36.  In  sintesi,  nell'ambito  della  pratica  del  diritto della concorrenza,  la definizione del mercato e' quel processo il cui fine ultimo  e'  di  individuare  un  insieme  di  prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per   la   soddisfazione   di  un  determinato  bisogno  economico  - delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.
 
 37.   Nell'applicare  tale  approccio,  l'Autorita'  riconosce  la particolare  importanza della valutazione del contesto competitivo in termini  prospettici  e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione,   rispettando,   al   contempo,   il  principio  di neutralita'  tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche alla  luce  della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il livello  di  sostituibilita'  tra  i diversi servizi di comunicazioni elettroniche.
 
 38. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati,  e'  l'utilizzo  del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito,  TMI),  volto  a  valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell' offerta (15).
 
 39.  Il  test  viene  applicato  per  stabilire se un contenuto ma significativo  incremento  non  transitorio  del  prezzo  (small  but significant  non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del mercato  -  partendo  dalla  sua definizione piu' restrittiva sia dal punto  merceologico  che  geografico  possa spingere i consumatori ad optare  per  altri  prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese  a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il caso,  i  prodotti/servizi/fornitori  alternativi vengono considerati appartenenti  allo  stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo  sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista.
 
 40.  Salvo  casi  eccezionali,  l'Autorita'  applica  il  test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al  5-10%  e  il  corrispondente periodo nel quale tale variazione si realizza  sia  pari  18  mesi  (cioe',  la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato).
 
 41.  Nell'analisi  del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  Linee  guida,  considera altresi'  la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza potenziale  e  la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre quest'ultima  -  non  richiedendo costi addizionali d'entrata produce una  risposta  immediata alla variazione del prezzo, alla concorrenza potenziale  sono  associati  costi  irrecuperabili  di  ingresso  sul mercato.
 
 42.  Una  volta  identificato  il  perimetro del mercato nella sua dimensione   merceologica,   il  passo  successivo  nel  processo  di definizione  dei  mercati  e'  la  valutazione  della loro dimensione geografica.  Secondo  la  disciplina  della  concorrenza,  il mercato geografico  rilevante  consiste  in  un'area  in  cui  le  condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in questione    e    delle    imprese    attive/potenzialmente    attive nell'offerta) sono  simili  o sufficientemente omogenee da permettere di  distinguerla  da  aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
 
 43.   Per  giungere  alla  definizione  di  tale  area  geografica l'Autorita',  oltre  che  ad utilizzare la medesima metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e  dell'offerta  in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di:  a) l'area  coperta  dalle  reti  di  comunicazione in questione; b) l'esistenza  di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere.
 
 44. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo,  ad  una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione  ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti   suscettibili  di  regolamentazione  ex  ante,  in  quanto caratterizzati  da:  i) forti  ostacoli  non  transitori all'accesso, ii) assenza  di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato -  verso  condizioni  di  concorrenza effettiva, e iii) insufficienza dell'applicazione   della   disciplina  antitrust  ad  assicurare  un corretto  funzionamento  del  mercato.  In secondo luogo, l'Autorita' analizza  i  dati  disponibili per valutare se esistano altri mercati delle  comunicazioni - definiti nel rispetto dei principi del diritto della  concorrenza  - per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
 
 45. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti  antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante non  e'  necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur applicando  i  medesimi  metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.
 Il   mercato   dell'accesso   a  banda  larga  all'ingrosso  nella definizione della Commissione
 
 46.  L'allegato  alla  Raccomandazione  della  Commissione europea relativa  ai  mercati  rilevanti  suscettibili di regolamentazione ex ante,  per  quanto  riguarda  l'accesso  a  banda larga all'ingrosso, identifica il seguente mercato rilevante:
 Servizi all 'ingrosso
 
 (12) Accesso a banda larga all'ingrosso
 [...]
 
 Questo    mercato    copre    l'accesso    a    flusso    numerico ("bit-stream') che  consente  la trasmissione di dati bidirezionale a banda  larga  ed  altri tipi di accesso all'ingrosso forniti mediante altre  infrastrutture,  ove  queste  comportino  elementi equivalenti all'accesso a flusso numerico. Questo mercato comprende "accesso alla refe  e  accesso  speciale alla rete", di cui all'allegalo I, punto 2 della  direttiva  quadro,  ma  non comprende ne' il mercato di cui al punto 11 supra, ne' quello di cui al punto 18.
 
 47. Secondo quanto indicato nella Raccomandazione, dal momento che la  domanda  di  servizi  all'ingrosso  e' una domanda derivata dalla domanda  di  servizi  finali,  la  caratterizzazione  dei  mercati al dettaglio  e'  logicamente  antecedente  alla definizione dei mercati all'ingrosso.  Pertanto,  il  punto  di partenza per la definizione e l'individuazione  del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso e'  la  caratterizzazione del corrispondente mercato al dettaglio nel medesimo  arco  di  tempo.  Una  volta  caratterizzato  il mercato al dettaglio, e' possibile definire il mercato rilevante all'ingrosso al fine  di  verificare  la  corrispondenza  del  contesto italiano alla definizione della Commissione.
 
 48. Nel descrivere i mercati al dettaglio per l'accesso ai servizi dati   generici,  il  memorandum  esplicativo  della  Raccomandazione individua  tre  forme  di  accesso  ad  Internet  da postazione fissa comunemente  disponibili: i) accesso commutato (dial-up); ii) accesso ad  ampiezza  di  banda  superiore  che  utilizza  tecnologie  DSL (o equivalenti) o modem cavo; iii) accesso dedicato.
 
 49.  La  Commissione  considera  "servizi di accesso ad Internet a banda  larga"  i  servizi  di  accesso ad Internet che consentono una capacita'  digitale  in entrata per gli utenti finali superiore a 128 Kbit/s.   L'ampiezza  di  banda  del  servizio  fornito  puo'  essere asimmetrica o simmetrica. In generale, l'accesso dedicato comporta la fornitura di un'ampiezza di banda simmetrica.
 Descrizione del servizio nel contesto nazionale italiano
 
 50.  I  servizi  oggetto  dell'analisi sono i servizi di accesso a banda larga forniti ad operatori di telecomunicazione e/o ad Internet Service  Provider  (ISP),  che  consentono a questi ultimi di offrire servizi  di  accesso a banda larga agli utenti finali, residenziali e non residenziali.
 
 51.  Come  evidenziato  nella Raccomandazione, per garantire ad un utente  finale un accesso a banda larga ai servizi dati ed agli altri servizi   correlati   da   una   postazione   fissa   e'  necessario, indipendentemente  dalla tecnologia utilizzata, disporre di un canale di  trasmissione in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni alle  velocita'  adeguate al servizio richiesto. Pertanto, le imprese che  offrono  tali  servizi  agli  utenti  finali devono possedere, o acquistare  all'ingrosso,  i  canali di trasmissione che le collegano alle postazioni degli utenti finali. Inoltre, come sottolineato dalla stessa  Commissione,  "per  garantire  l'arrivo  a  destinazione  dei pacchetti  di  dati  inviati  dagli  utenti finali e la ricezione del traffico  in  entrata,  le  imprese  devono  concludere  gli  accordi necessari  per consentire la connettivita' con tutti gli altri utenti finali di Internet o per lo meno con le reti di cui si servono".
 
 52.  La  rete di accesso per la fornitura di servizi di accesso ad Internet  a  banda larga e' costituita dall'insieme delle connessioni che collegano le postazioni degli utenti finali con i nodi di accesso della  rete  di  trasporto  dati.  La  rete  di  accesso  puo' essere realizzata  utilizzando il doppino in rame con le tecnologie xDSL, la fibra  ottica,  il cable modem, la tecnologia satellitare, i circuiti diretti  numerici,  le tecnologie wireless fisse e quella delle Power Line Communication (PLC).
 
 53. La catena del valore e la topologia delle reti di accesso e di trasporto  coinvolte  nella  fornitura di servizi di accesso in banda larga  variera'  a  seconda  della soluzione tecnologica adottata. La Figura  1  illustra i principali livelli verticali in cui si articola la  catena  del  valore  della  fornitura di un accesso a banda larga tramite   tecnologia   xDSL,   che   e'  la  tecnologia  predominante attualmente  piu'  diffusa in Italia.(16) In ogni modo, il modello di relazioni  di  mercato  illustrato  in  Figura  1  e' in grandi linee applicabile  a  tutte  le  tecnologie  di  accesso in banda larga che verranno brevemente descritte nei punti successivi.
 
 Figura 1. Catena del valore dei servizi di accesso a banda larga
 ---->   Vedere figura 1 a pag. 39 del S.O.  <----
 
 54.  Le  tecnologie xDSL consentono la trasmissione di traffico voce, dati  e  video  ad alta velocita' utilizzando il tradizionale doppino telefonico   come   portante   trasmissivo.  Le  tecnologie  xDSL  si differenziano  tra  loro  per  le  prestazioni  che  sono in grado di offrire  all'utente,  in  termini  di  velocita'  di  connessione, di
 affidabilita' del servizio e di requisiti di interattivita':
 a.  ADSL.  La  tecnologia  piu'  diffusa  e' l'Asymmetric Digital Subscriber  Line  (ADSL).  Questa  tecnologia  necessita  di  un solo doppino    in    rame,    sul    quale   e'   possibile   trasmettere contemporaneamente voce e dati, ed e' caratterizzata da un'asimmetria tra  la  velocita'  di  ricezione  dei dati dalla rete verso l'utente (downstream) e  la  velocita'  di invio dei dati dall'utente verso la rete  (upstream),  con la prima sensibilmente superiore alla seconda. La massima velocita' teoricamente raggiungibile e' pari a 8 Mbit/s in downstream  ed  1  Mbit/s  in  upstream. Tuttavia, la reale velocita' raggiungibile  e'  inferiore:  essa dipende dalle caratteristiche del doppino  di  utente  e  dalla  lunghezza  dello stesso, dal numero di utenti  contemporaneamente  connessi  al  DSLAM  di centrale, nonche' dalla tipologia di contratto sottoscritto.
 b.   VDSL.   La   tecnologia  VDSL  (Very-high-bit  Rate  Digital Subscriber  Line) e'  sostanzialmente  un'evoluzione della tecnologia ADSL  e garantisce una capacita' fino a circa 52 Mbit/s in downstream e  fino  a  circa  3  Mbit/s  in  upstream  su  un singolo doppino di lunghezza  non  superiore  ai  300  metri;  su  doppini  piu' lunghi, comunque  non  piu'  di  1.5-2 chilometri, la tecnica VDSL garantisce bande inferiori.
 c.  HDSL.  La  tecnologia  HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line) e' una tecnica trasmissiva simmetrica in grado di assicurare su due  doppini  telefonici  una  capacita'  fino  a  2  Mbit/s  sia  in downstream  sia  in  upstream. Su tali doppini non e' pero' possibile trasmettere  contemporaneamente  voce  e dati; per potere trasmettere anche  fonia  e'  necessaria  quindi  l'installazione  di  un doppino ulteriore (17).
 d.  SDSL.  La  tecnologia  SDSL  (Symmetrical  Digital Subscriber Line) rappresenta  l'evoluzione  della  tecnologia  HDSL e garantisce servizi  simmetrici  con  una  velocita' di trasmissione fino a 1.5-2 Mbit/s  su  un  solo  doppino,  consentendo  peraltro la trasmissione contemporanea di voce e dati.
 e. ADSL2 Una versione avanzata della tecnologia ADSL che permette di raggiungere velocita' superiori.
 
 55.  La  tecnologia  su cavo coassiale consente la trasmissione di traffico  voce,  dati  e  video  ad  alta  velocita'  sfruttando come portante   trasmissivo   le   linee  di  accesso  utilizzate  per  la televisione  via cavo. In Italia un solo operatore, Stream, aveva una rete televisiva via cavo con circa 40.000 utenti; tale rete pero' non e'  mai  stata  potenziata  per  fornire  servizi di accesso in banda larga.  Inoltre,  dalla  fine  del  2002,  in seguito all'acquisto di Telepiu'  ed  al passaggio alla piattaforma Sky Italia, Stream non ha piu' fornito servizi televisivi via cavo.
 
 56.   La   fibra  ottica  consente  di  raggiungere  velocita'  di connessione  fino  ad  oltre 150 Mbit/s, velocita' significativamente superiori  rispetto  a  quelle ottenibili con le tecnologie DSL e con quelle  su cavo coassiale. I cavi in fibra ottica possono raggiungere differenti  punti  all'interno  della  rete  di  accesso: se la fibra raggiunge  la  sede del singolo utente, si parla di Fiber To The Home (FTTH);  se  la  fibra  raggiunge  l'edificio dell'utente si parla di Fiber  To  The  Building (FTTB); infine, se il cablaggio arriva nelle vicinanze  dell'edificio  si  parla  di  Fiber To The Curb (FTTC). In Italia,  Fastweb  e'  il  principale operatore attivo nell'offerta di servizi  in  banda  larga  con  rete di accesso in fibra ottica; tali servizi sono commercializzati in diverse citta' italiane fra le quali Milano, Genova, Torino, Bologna, Napoli, Roma e Reggio Emilia.
 
 57.   La   tecnologia   satellitare,  (18) utilizzata  in  passato prevalentemente  in  campo  telefonico,  televisivo e militare, viene impiegata  da  qualche anno anche per la trasmissione di dati a banda larga.  Esistono  due  tipologie  di  connessioni  a  banda larga via satellite:   le   connessioni   monodirezionali   e   le  connessioni bidirezionali. Le prime utilizzano il satellite solo per la ricezione dei  dati  dalla  rete  verso  l'utente  ed utilizzano la rete PSTN - attraverso una connessione dial up - come canale upstream, ovvero per inviare  i dati verso la rete; le velocita' raggiungibili variano fra i  400  e gli 800 Kbit/s in downstream ed i 56 Kbit/s in upstream. Le connessioni  di  tipo  bidirezionale, invece, utilizzano il satellite sia  per  la  ricezione  sia  per  la trasmissione dati; le velocita' raggiungibili  sono  di  qualche  centinaio di Kbit/s in downstream e possono raggiungere i 150 Kbit/s in upstream.
 
 58.   I   circuiti   diretti  numerici  consentono  di  realizzare connessioni  che  forniscono agli utenti finali capacita' trasmissiva trasparente, garantita, permanente, in cui:
 a. la capacita' trasmissiva e' messa a disposizione senza vincoli in termini di protocolli di rete utilizzati dall'utente;
 b.  le  prestazioni  sono  elevate e garantite, sia in termini di caratteristiche  trasmissive  (tempi  di  ritardo  di  trasmissione e jitter  massimo  accettato),  sia  in  termini di livelli di servizio (Service Level Agreement in termini di provisioning e assurance);
 c.  la  banda  nominale  e' sempre a disposizione dell'utente, in maniera simmetrica e non condivisa con altri utenti.
 
 Le  prestazioni  elevate  che  contraddistinguono  le  connessioni realizzate   mediante   circuiti   diretti  numerici  sono  garantite esclusivamente   nella  rete  di  accesso.  Infatti,  nella  rete  di trasporto  tali  prestazioni  non  possono  essere  assicurate  con i medesimi livelli di garanzia.
 
 59.   Le   tecnologie   wireless   fisse   (quali   WLL,  WI-FI  e WI-MAX) utilizzano  le  frequenze  radio  per trasmettere agli utenti dati   e  fonia  con  connessioni  a  larga  banda.  Tali  tecnologie rappresentano quindi delle alternative alla rete di accesso in rame o in  fibra  per  offrire  larga banda nell'ultimo miglio, con evidenti risparmi  nei  costi di installazione e di manutenzione della rete di accesso.
 
 60.  Le Powerline Communication (PLC) rappresentano una delle piu' recenti  tecnologie di trasmissione dati in banda larga da postazione fissa.  Esse  utilizzano, quale infrastruttura di accesso, la rete di distribuzione   dell'energia   elettrica,  offrendo  agli  utenti  la possibilita'  di trasmettere dati ed accedere ad Internet utilizzando una  comune  presa  di corrente elettrica. La capillarita' della rete elettrica  esistente,  permettendo il raggiungimento di un'ampia base di  clienti  con  limitata  necessita'  di  cablaggio,  rende  le PLC un'interessante  alternativa  alle  tecnologie  di banda larga che si servono della tradizionale rete telefonica. In Italia, tuttavia, tale tecnologia e' ancora allo stadio di sperimentazione.
 
 61.  In  Italia la tecnologia su cavo coassiale non e' sviluppata, le  reti locali senza fili non sono ancora sufficientemente diffuse e le  Powerline  Communication  sono  ancora  in  fase sperimentale. Le tecnologie  utilizzate  nelle  reti  di  accesso  per la fornitura di servizi  a  banda larga da postazione fissa sono quasi esclusivamente quelle  xDSL,  la  fibra  ottica e quella satellitare (Tabella 1). Le prime,  ad  ottobre  2004,  fornivano  oltre  il 90% del totale delle connessioni  a  banda larga da postazione fissa; la fibra ottica e la tecnologia  satellitare  costituivano rispettivamente circa il 4,5% e il 2,7% del totale.
 
 Tabella 1 - Tecnologie utilizzate per le connessioni a banda larga da postazione fissa in Italia al 1° ottobre 2004
 
 =====================================================================
 Tecnologia         |     Numero di linee     |       % =====================================================================
 DSL            |        3.613.064        |     92,6%
 Fibra ottica        |         177.477         |     4,5%
 Satellite         |         106.116         |     2,7%
 Altre tecnologie      |          5.558          |     0,2%
 Totale           |        3.902.195        |     100%
 
 Fonte: dati AGCOM
 
 62.  La  maggiore  diffusione  delle  tecnologie DSL rispetto alle altre   dipende  fondamentalmente  dall'evoluzione  del  contesto  di mercato  italiano.  Infatti,  l'ubiquita' e la qualita' della rete di distribuzione   in   rame,   nonche'   l'assenza   di  infrastrutture alternative  ad  essa, quali quelle della televisione via cavo, hanno facilmente  decretato  il successo delle tecnologie DSL rispetto alle altre.
 2.1  Caratterizzazione  del  mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio
 
 63.  Una  corretta  caratterizzazione  del  mercato  al  dettaglio dell'accesso  a  banda  larga  deve individuare e, quindi, analizzare esclusivamente  quegli  elementi  di differenziazione nel servizio di accesso   ad  Internet  offerto  all'utenza  finale  suscettibili  di influenzare  la  definizione  del  corrispondente  mercato wholesale. L'Autorita'  ritiene  che  gli  elementi in grado di differenziare le diverse tipologie di connessione ad Internet attualmente offerte agli utenti  finali  e  che,  al  contempo, possano essere suscettibili di influenzare  la  definizione  del  mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso dovrebbero essere i seguenti:
 a. Il tipo di connettivita': banda stretta o banda larga;
 b. la rete di accesso: rete fissa o rete mobile;
 c.  e,  nell'ambito  delle reti di accesso fisse il loro tipo: in rame, fibra ottica o satellite. (19)
 
 64.   Gli   elementi   individuati  appaiono  tutti  in  grado  di influenzare  la  definizione  del  mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso  in  quanto  le  tipologie di connessione corrispondenti richiedono  input  differenti,  per la cui produzione sono necessarie infrastrutture   specializzate   e   non  riconvertibili  da  un  uso all'altro.     Ulteriori     elementi,     quali     la     modalita' simmetrica/asimmetrica  della  connessione,  la  categoria  di utenti finali   (residenziale/non   residenziale) e   la   velocita'   della connessione,  per  quanto  di  per  se'  suscettibili di identificare mercati  al dettaglio distinti, dovrebbero influenzare la definizione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso in misura minore.
 
 65.  D'altra  parte una caratterizzazione del mercato al dettaglio non  puo'  ignorare  la  maniera  attraverso la quale l'utente finale percepisce  il  servizio  e,  conseguentemente,  lo valuta. Pertanto, sebbene  sia  certamente vero che e' la rete di accesso a determinare gli  input  necessari a fornire il servizio finale, e' anche vero che l'utente   valuta   il  servizio  sulla  base  delle  caratteristiche tecnico/qualitative     offerte,    principalmente,    velocita'    e simmetria/asimmetria  della  trasmissione.  Dal  momento  che  le tre tecnologie di accesso - rame, fibra ottica, satellite - sono tutte in grado  di offrire l'intera gamma di prestazioni comunemente richieste dall'utenza   finale,  quest'ultima  e'  indifferente  rispetto  alla tecnologia,  a  meno  che - nella percezione del consumatore - ad una determinata  tecnologia  o  portante  trasmissivo non siano associate particolari prestazioni.
 
 66. Alla luce di tali considerazioni, e nel rispetto del principio di  neutralita' tecnologica, l'Autorita' ritiene opportuno verificare se:
 a.  I  servizi  di accesso a banda larga e quelli a banda stretta sono nello stesso mercato o costituiscono mercati differenti?
 b.  I  servizi di accesso a banda larga da rete fissa e quelli da rete  mobile  sono  nello  stesso  mercato  o  costituiscono  mercati differenti?
 c. I servizi di accesso a banda larga devono essere segmentati in funzione  delle  caratteristiche  tecnico-qualitative  come percepite dagli utenti?
 
 67. Per fornire una risposta alle suddette domande, l'Autorita' ha analizzato  le  caratteristiche  tecniche e la destinazione d'uso dei servizi  sopra menzionati, le relative condizioni economiche, nonche' le  condizioni di sostituibilita' prevalenti dal lato della domanda e da quello dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico.
 
 68.  Coerentemente  a  quanto  indicato  dalla  Commissione, nelle analisi  dei  mercati al dettaglio ed all'ingrosso l'Autorita' assume che  vi  sia  assenza di regolamentazione a livello wholesale. In tal modo,  infatti,  si evita che la valutazione del grado di concorrenza esistente  a  livello  wholesale dipenda da una caratterizzazione del mercato  retail, influenzata dalla presenza di obblighi regolamentari a livello wholesale.
 2.1.1.  Servizi  di  accesso a banda larga vs servizi di accesso a banda stretta
 
 69.  L'Autorita'  ritiene, in accordo con quanto evidenziato dalla Commissione  nella  Raccomandazione,  che per accesso a banda stretta debba  intendersi  un  "accesso commutato tramite linee telefoniche e modem analogici o tramite ISDN".
 
 70.  L'Autorita'  ritiene, in accordo con quanto evidenziato dalla Commissione,  che  l'accesso  a banda larga debba distinguersi per il fatto di "consentire una capacita' digitale in entrata per gli utenti finali superiore a 128 Kbit/s".
 
 71.  Un  accesso a banda larga, quindi, differisce sostanzialmente da  un accesso a banda stretta in termini di caratteristiche tecniche e di applicazioni che e' in grado di offrire all'utente finale.
 
 72.   Un  accesso  a  banda  stretta  consente  una  velocita'  di connessione  pari  a 56 Kbit/s per le linee analogiche, 64 Kbit/s per il  singolo canale B ISDN e 128 Kbit/s nel caso di utilizzo congiunto dei  due  canali  B della linea ISDN. Inoltre, i collegamenti dial up richiedono  una  fase di instaurazione della chiamata, l'assegnazione di  uno  o  piu'  canali  di  trasmissione a 64 kbit/s ed un rilascio esplicito  della  connessione  al  termine  della  stessa.  Una nuova procedura  di  instaurazione  e'  necessaria  per  attivare una nuova connessione.
 
 73.  Dal punto di vista tecnico, un accesso a banda larga supporta i  medesimi  servizi  e  contenuti  fruibili  con  un accesso a banda stretta  ma  con una maggiore velocita', nonche' consente di accedere ad  alcuni  servizi  e  contenuti di tipo video ed audio che, sebbene teoricamente   accessibili   anche  mediante  tecnologie  di  accesso commutato   (dial-up),   risulterebbero  talmente  penalizzati  dalla limitatezza   di  banda  da  risultare  inutilizzabili.  Inoltre,  le tecnologie  di accesso in banda larga consentono notevoli risparmi di tempo,  sia  nella fase di attivazione della connessione, che risulta essere  pressoche'  immediata,  sia durante la trasmissione dei dati, per  la  maggiore  velocita'  raggiungibile. Infine, ad esclusione di alcuni casi, quali quello della trasmissione satellitare e dell'HDSL, le tecnologie in banda larga consentono la trasmissione contemporanea di  voce  e  dati ad alta velocita' sul medesimo portante trasmissivo (20).
 
 74.  Entrambe le tipologie di accesso possono essere tariffate sia a  consumo  sia  con modalita' flat. La struttura delle tariffe, alla luce  delle  definizioni  adottate,  non  puo'  essere considerata un elemento  caratterizzante  dell'una o dell'altra tecnologia. Infatti, le  differenze  tecniche e funzionali tra le due tipologie di accesso ad Internet non dipendono dal tipo di tariffazione praticata.
 
 75.  Come evidenziato dalla Commissione, gli esiti dell'analisi di sostituibilita'  tra i servizi in esame dipendono dall'ordine con cui si  confrontano  le  due  alternative.  Infatti, per la maggior parte degli  utenti  di  servizi  a banda stretta, un accesso a banda larga rappresenta  un  servizio di qualita' superiore che soddisfa esigenze di  connessione piu' evolute. D'altro canto, gli utenti dei servizi a banda  larga  hanno esigenze che non potrebbero essere soddisfatte da un  accesso a banda stretta. Dal punto di vista delle funzioni d'uso, quindi,  tra  le  due  modalita'  di accesso sussistono condizioni di sostituibilita'  asimmetrica:  una  connessione  a  banda larga e' un sostituto  accettabile  di una connessione a banda stretta mentre una connessione  a banda stretta non e' un sostituto di una connessione a banda larga.
 
 76.  Dal  punto di vista degli utenti di servizi a banda larga, un aumento  non  temporaneo  del  prezzo  degli  accessi  a  banda larga difficilmente  provocherebbe  una  migrazione  verso  servizi a banda stretta  di  entita'  tale  da  rendere  l'incremento  di  prezzo non profittevole per un monopolista ipotetico.
 
 77.  Dal  punto  di vista degli utenti di servizi a banda stretta, l'effettivo  grado di sostituibilita' esistente con i servizi a banda larga  dipende dal differenziale tra i relativi prezzi: quanto minore sara' tale differenziale, tanto maggiore sara' la sostituibilita'. Il confronto  effettuato  in  Italia  tra  i prezzi praticati per le due tipologie  di accesso evidenzia un differenziale di prezzi rilevante, con  i  prezzi  dei  servizi  a banda larga pari a circa al doppio di quelli dei servizi a banda stretta.
 Tabella  2 - Prezzi in Italia di un accesso a larga banda rispetto a quelli di un accesso a banda stretta (Euro - iva inclusa)
 
 
 ---->   Vedere tabella 2 a pag. 45 del S.O.  <----
 
 Fonte: elaborazioni su dati OECD e Teligen (21)
 
 Dati  gli  attuali  livelli  di  prezzo  (Tabella  2), il test del monopolista   ipotetico   evidenzia   che   un   aumento  del  prezzo dell'accesso  a  banda  stretta  (dell'ordine  del  10%) non  ha, nel periodo  di  riferimento  di  questa  analisi  di mercato, un impatto rilevante  sulla  migrazione  della  domanda  verso i servizi a banda larga.  Si  conclude  dunque che, dal punto di vista della domanda, i servizi  di  accesso  a banda stretta ed i servizi di accesso a banda larga costituiscono mercati distinti.
 
 78.  Per  fornire  connettivita'  a  banda  larga  nel  mercato al dettaglio,  un fornitore di accessi a banda stretta dovrebbe disporre di  un canale di trasmissione in grado di trasferire dati a velocita' elevate  alla postazione dell'utente finale. In assenza di interventi regolamentari, e' improbabile che gli operatori che dispongono di una propria  rete  a banda larga forniscano connettivita' all'ingrosso ad altri   operatori.   Gli   ingenti   investimenti  necessari  per  la realizzazione  di  una  rete  proprietaria  di accesso in banda larga rendono  improbabile  l'entrata  nel  mercato,  in  un  arco di tempo ragionevole,  di  fornitori di accesso ad Internet a banda stretta in seguito  ad un incremento del prezzo relativo. Dal lato dell'offerta, quindi  le  considerazioni  appena  svolte  confermano le conclusioni raggiunte analizzando le condizioni di sostituibilita' dal lato della domanda.
 Conclusioni
 
 79.  L'analisi  svolta dall'Autorita' porta a risultati analoghi a quelli  raggiunti  dalla  Commissione  europea  ed  evidenziati nella Raccomandazione  sui  mercati  rilevanti:  con riferimento al periodo temporale  coperto da questa analisi di mercato, in Italia il mercato dell'accesso a banda larga e' distinto da quello dell'accesso a banda stretta.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 80.  Tutti  gli  operatori  che  hanno risposto alla consultazione pubblica condividono sostanzialmente le conclusioni dell'Autorita' in merito  alla  distinzione  del  mercato dell'accesso a banda larga da quello  dell'accesso a banda stretta, ai fini della caratterizzazione del  mercato  al  dettaglio.  Tuttavia,  alcuni  operatori aggiungono alcune considerazioni.
 
 81.  TI,  pur  condividendo le conclusioni dell'Autorita' riguardo l'individuazione  di  mercati  retail  distinti per l'accesso a banda larga  e  l'accesso  a banda stretta, ritiene che gli approfondimenti sulle  caratteristiche  del  mercato  dell'accesso  a  banda larga al dettaglio  non  siano  funzionali  all'oggetto e agli obiettivi della delibera 117/05/CONS.
 
 82.  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind ribadiscono quanto espresso  in  risposta  alla consultazione pubblica sui mercati 1 e 2 della  Raccomandazione,  ovvero  che questi ultimi mercati dovrebbero includere  tutti  i  servizi  di  accesso  alla  rete  telefonica  da postazione   fissa  indipendentemente  dalla  tecnologia  utilizzata, quindi  anche i servizi di accesso voce forniti attraverso l'utilizzo di  tecnologie  in  banda  larga  (VoIP). Tali operatori sottolineano inoltre   che,   qualora   l'Autorita'  decidesse  di  non  includere all'interno  dei  mercati  1 e 2 i servizi di accesso voce forniti su tecnologie  a  banda  larga,  tali  servizi  andrebbero a loro avviso ricompresi  all'interno  del  mercato  al  dettaglio  dei  servizi di accesso  dati  a banda larga, che comprenderebbe quindi sia i servizi di accesso dati che voce.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 83.  L'Autorita' ribadisce quanto gia' detto al punto 47 di questo documento   circa   la   necessita'  di  procedere  previamente  alla caratterizzazione  del mercato della banda larga al dettaglio al fine di   poter   compiutamente   individuare   il   mercato  all'ingrosso corrispondente.
 
 84.  L'Autorita'  ritiene  che i servizi di accesso vocale offerti tramite  tecnologie  VoIP  non  rientrino nel mercato dell'accesso in banda   larga   al  dettaglio,  cosi'  come  caratterizzato  ai  fini dell'individuazione del corrispondente mercato all'ingrosso. Difatti, il  servizio di accesso ai dati ed ai servizi correlati in postazioni fisse  a  banda larga ed i servizi di accesso voce forniti attraverso l'utilizzo    di    tecnologie   VoIP   non   sono   sostituibili   o sufficientemente  intercambiabili,  in quanto non sono utilizzati dai consumatori per gli stessi fini: i servizi di accesso ai dati a banda larga  permettono  la  trasmissione  bidirezionale  di  dati  ad alta velocita'  indipendentemente  dal  tipo  di  informazioni  che  viene codificato  attraverso  il  protocollo IP; differentemente, i servizi vocali forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie VoIP costituiscono uno  solo dei tipi di informazioni che possono essere, dopo opportuna codifica,  veicolati  attraverso  i canali trasmissivi a banda larga. Pertanto,   questi   ultimi   possono  tuttalpiu'  configurarsi  come addizionali, e quindi complementari, e non come sostituibili rispetto ai servizi di puro accesso in banda larga.
 
 85.  L'Autorita'  e'  conscia  del  fatto che in alcuni casi anche servizi  che  non  sono  tra  loro sostituibili possono rientrare nel medesimo  mercato  rilevante  andando  a  formare  quelli che vengono definiti cluster markets. Vi sono motivate ragioni economiche per dar luogo   ad   un   cluster  market  quando  le  economie  di  varieta' conseguibili al livello di produzione congiunta, di distribuzione e/o di  consumo,  sono  tali  da  spingere  le imprese a competere non su singoli  servizi,  ma  sul  loro  insieme. Affermare, pertanto, che i servizi  di  accesso  a  banda  larga  ed  i  servizi VoIP formano un cluster, equivarrebbe ad affermare che un'impresa che producesse solo uno  dei  due  servizi  non  sarebbe  capace di competere con una che producesse  entrambi  i  servizi,  o  perche'  i  costi di produzione congiunta  dei due servizi sono sostanzialmente inferiori ai costi di produzione  disgiunta o perche' i consumatori che acquistassero i due servizi   disgiuntamente   incorrerebbero   in   costi   addizionali. L'Autorita'  non ritiene che, con riferimento al periodo di validita' della  presente  analisi,  le  economie  di  produzione  o di consumo congiunto  siano  tali  da  rendere  necessaria  l'inclusione dei due servizi  di accesso a banda larga e di follia vocale VoIP in un unico cluster   market.  A  riprova  di  cio'  l'Autorita'  adduce  il  non trascurabile  numero  di  operatori che forniscono esclusivamente uno dei  due  servizi  in  questione.  L'Autorita',  comunque,  adotta le opportune  misure  regolamentari  volte  a  garantire  la  parita' di trattamento  fra le divisioni commerciali dell'operatore notificato e gli operatori che acquistano i servizi all'ingrosso da quest'ultimo.
 2.1.2.  Accesso  a  banda  larga  da rete fissa vs accesso a banda larga da rete mobile
 
 86.   La   Raccomandazione   sui   mercati   rilevanti   definisce esplicitamente il mercato oggetto della presente analisi come mercato dell'accesso  a  banda a larga ai dati ed ai servizi correlati da una postazione  fissa.  Pertanto,  la  Commissione  non  include  in tale mercato  rilevante  l'accesso  ai  dati  da una postazione mobile. In considerazione  del  progressivo  sviluppo delle tecnologie mobili di terza  generazione, l'Autorita' ritiene tuttavia opportuno verificare il  grado  di  sostituibilita' esistente tra un accesso a banda larga realizzato  da  una rete fissa ed un accesso a banda larga realizzato da una rete mobile.
 
 87.  In Italia, gli utenti di servizi di telefonia mobile di terza generazione  risultano  essere  al  l°  ottobre 2004 1.621.000, ma la percentuale di essi che fa uso delle possibilita' di connettivita' ad internet  in  banda larga offerte da questa tecnologia di tipo mobile e'  marginale.  Difatti,  nel  caso  in  cui  la  connessione avviene attraverso  un terminale mobile, lo schermo ridotto del terminale non consente l'accesso a tutti i contenuti e servizi che sono accessibili da  una  postazione  fissa, cosi' come la mancanza di una tastiera di dimensioni  adeguate limita le possibilita' di interazione. Nel caso, invece,  in  cui la connessione avviene tramite computer (utilizzando una  SIM  card  dell'operatore  mobile  inserita  in una specifica pc card), le suddette limitazioni appaiono meno significative. Tuttavia, tale  modalita'  di connessione risulta ancora poco diffusa in quanto allo  stato  attuale  i  gestori  di reti mobili di terza generazione pubblicizzano  principalmente i propri servizi di fonia e videofonia, pertanto  l'uso da parte dei consumatori delle reti 3G per accesso ad Internet risulta ancora limitato.
 
 88.  In aggiunta, qualunque sia il terminale utilizzato, l'accesso da una rete mobile garantisce velocita' di trasmissione sensibilmente inferiori  ed  una  minore  stabilita'  della  connessione rispetto a quanto garantito da un accesso a banda larga da una postazione fissa.
 
 89.  Infine,  come e' possibile osservare dai dati riportati nella Tabella  3 e nella Tabella 5, le connessioni tramite rete mobile sono attualmente  offerte  a  prezzi significativamente superiori a quelli praticati  per  le  connessioni  da rete fissa. Infatti, in relazione alle  tariffe  a consumo in funzione del volume di dati trasmessi, le offerte  correntemente  praticate  dai  gestori  di  telefonia mobile prevedono  un  prezzo  per  singolo  Kbyte  in  ricezione  e/o  invio variabile  fra  i  0,003 ed i 0,006 Euro, corrispondente ad un prezzo per  Mbyte  compreso fra i 3,072 ed i 6,144 Euro. Tali prezzi, quando confrontati  con  quelli  praticati  dai  gestori  di servizi su rete fissa,  che  si  assestano su valori prossimi ai 0,04 Euro per Mbyte, risultano  di  diversi  ordini  di  grandezza  superiori.  Infine, in relazione  alle  tariffe  a  consumo  in  funzione della durata delle connessioni,  si  rileva  che  l'unica  offerta praticata dai gestori mobili,  risulta  essere  circa 4 volte superiore alle corrispondenti offerte di tipo fisso.
 
 Tabella  3  -  Prezzi  di  un accesso a larga banda da rete mobile rispetto  a  quelli di un accesso a banda larga da rete fissa (Euro - iva inclusa)
 ---->   Vedere tabella 3 a pag. 49 del S.O.  <----
 90.   Pertanto,  dal  lato  della  domanda,  viste  le  differenze funzionali  e  di prezzo, le due tipologie di accesso a banda larga - da  rete  fissa  e  da  rete  mobile - non possono essere considerate sostitutive  nella  generalita'  dei  casi ma rispondono a differenti condizioni di utilizzo, staticita' verso mobilita'.
 
 91.  Anche  l'analisi  di  sostituibilita'  dal  lato dell'offerta induce a definire il mercato dell'accesso a banda larga da postazione fissa  come  un mercato distinto da quello dell'accesso a banda larga da  rete  mobile. In assenza di interventi del regolatore nel mercato all'ingrosso   delle  offerte  di  connettivita'  a  banda  larga  da postazione  fissa,  e'  molto  improbabile  che,  in  seguito  ad  un incremento  del prezzo relativo, gli operatori di rete mobile possano offrire  servizi di accesso a banda larga da rete fissa in un arco di tempo  ragionevole.  Ne', d'altra parte, e' ipotizzabile la fornitura di  un  accesso a banda larga da rete mobile da parte di un operatore di  rete  fissa.  La  fornitura  di  servizi di comunicazione su reti mobili   e',   intatti,   subordinata   ad   uno   specifico   regime autorizzatorio  che,  in  assenza  di  offerte  di accesso indiretto, impedisce  agli  operatori  di rete fissa e agli ISP di poter offrire servizi di accesso ad Internet a banda larga da rete mobile.
 Conclusioni
 
 92. L'analisi condotta porta a concludere che i servizi di accesso a banda larga da rete fissa e quelli da rete mobile costituiscono due mercati  distinti  con  riferimento  al  periodo temporale coperto da questa analisi di mercato.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 93.  La maggior parte degli operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali  e Wind, ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - concorda con  l'Autorita' nel ritenere l'accesso a banda larga da rete fissa e quello  da  rete mobile, due mercati distinti. Anzi, alcuni di essi - Albacom,  Atlanet,  Eutelia,  Tiscali  e  Wind - aggiungono ulteriori motivazioni  a  supporto  di  tale  posizione. In particolare, questi operatori pongono l'accento sulle differenze di carattere tecnico che distinguono  i servizi mobili da quelli fissi, soprattutto in termini di  banda  disponibile per ogni utente, la quale risulta limitata nel caso  di  accesso  da  rete  mobile  a  causa  dall'impossibilita' di aumentare  indefinitamente  il  numero  di  celle  sul territorio per motivi di ordine economico.
 
 94.  TI,  invece,  non  condivide le conclusioni dell'Autorita' in quanto, a suo avviso, l'attuale copertura delle piattaforme mobili di accesso  a  banda  larga  (GPRS,  EDGE  e  in  prospettiva UMTS) e la possibilita'   di   utilizzo  di  dispositivi  multi-accesso  per  la navigazione    Internet    (PC,    PDA,    telefonini,   ecc.) stanno progressivamente  accrescendo il grado di sostituibilita' tra accessi a banda larga da rete fissa e da rete mobile.
 
 95.  AIIP, infine, pur condividendo l'orientamento dell'Autorita', ritiene  necessario  valutare,  anche  per  il mercato dell'accesso a banda  larga  da rete mobile, se vi siano operatori con significativo potere di mercato e le misure regolamentari da imporre agli operatori che  dispongono  di tale potere. Secondo AIIP, tali misure dovrebbero consistere  nell'obbligo  di pubblicazione di un'offerta wholesale di servizi  di accesso a banda larga da rete mobile (sia per la raccolta che  per  la  terminazione),  nell'obbligo  di separazione contabile, nell'obbligo   di   non  discriminazione  tra  le  proprie  divisioni commerciali  ed  i  concorrenti ed, infine, nell'obbligo di controllo dei prezzi secondo il meccanismo del retail minus. A supporto di tale richiesta,  AIIP  richiama  le  considerazioni  svolte dall'Autorita' Antitrust  con  il  procedimento di avvio della recente istruttoria - provv. n. 14045/05 - nei confronti di TIM, Vodafone e Wind, per abuso della  posizione  dominante  detenuta  individualmente  sui servizi a banda  larga  di  terminazione  sulla loro rete e collettivamente sui servizi a banda larga di raccolta.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 96. L'Autorita', sebbene riconosca la significativita' del recente sviluppo  di piattaforme mobili di accesso a banda larga, non ritiene che  i  due servizi di accesso a banda larga, da rete fissa e da rete mobile,  siano  sostituibili, sia dal lato dalla domanda sia dal lato dell'offerta,  confermando le motivazioni illustrate nel documento di consultazione.
 
 97.  L'Autorita' ritiene che, visto l'attuale quadro tecnologico e di  mercato, i servizi da postazione fissa e da postazione mobile non siano  percepiti  dagli  utenti  come  sostituti  e  che,  il  quadro tecnologico  e  di  mercato cui si faceva riferimento poco sopra, non subira'  nell'arco  nei prossimi 18 mesi variazioni tali da inficiare le conclusioni raggiunte.
 
 98.  In  merito  alla  richiesta  di identificazione di un mercato rilevante  dell'accesso  a  banda  larga  da rete mobile, l'Autorita' concorda  con  le  valutazioni  sviluppate  dalla  Commissione  nella Raccomandazione  (al  paragrafo  4.3.) che  portano  ad  escludere il mercato  dei servizi di accesso dati a banda larga da rete mobile dai mercati   suscettibili   di  regolamentazione  ex  ante.  L'Autorita' ritiene,  infatti,  che  i  servizi di accesso dati in banda larga da rete  mobile costituiscano un mercato emergente - in quanto si tratta di  servizi nuovi che fanno uso di infrastrutture completamente nuove (rete  UMTS) -  ove  l'imposizione  precoce  di  misure regolamentari potrebbe    influire    indebitamente   sulle   relative   condizioni concorrenziali, ancora in fase di formazione.
 2.1.3. I servizi di accesso a banda larga devono essere segmentati in  funzione delle caratteristiche tecnico-qualitative come percepite dagli utenti?
 
 99.  Dal  punto di vista dell'utente finale, la scelta di acquisto e' funzione prevalentemente di due parametri: le prestazioni tecniche del  servizio  ed  il  prezzo.  Infatti l'utente finale scegliera' di acquistare  la connessione che meglio soddisfa le proprie esigenze ad un prezzo compatibile con la propria disponibilita' a pagare. Poiche' alle   tecnologie  di  tipo  simmetrico  sono  solitamente  associate prestazioni  superiori  e sono almeno in linea di principio destinate ad  una  clientela piu' esigente, mentre alle tecnologie asimmetriche sono  associate  prestazioni inferiori, l'analisi della segmentazione del  mercato  sulla  base  delle  caratteristiche tecnico/qualitative sara' svolta con l'obiettivo di determinare se i servizi di accesso a banda larga di tipo simmetrico e quelli di tipo asimmetrico rientrano nel medesimo mercato o se costituiscono mercati differenti.
 
 100.   In   conformita'  a  quanto  indicato  nelle  Linee  guida, L'Autorita'   ha   esaminato   le  caratteristiche  delle  tecnologie disponibili  sul  mercato,  i prezzi e l'uso cui esse sono destinate, nonche' le condizioni di sostituibilita' esistenti applicando il test del monopolista ipotetico. La Tabella 4 richiama le caratteristiche e le  prestazioni, illustrate nell'introduzione, delle tecnologie xDSL, della fibra ottica e delle tecnologie satellitari.
 
 Tabella  4  -  Principali caratteristiche delle tecnologie a banda larga
 ---->   Vedere tabella 4 a pag. 52 del S.O.  <----
 101.  Le  tecnologie  come  l'ADSL  e  le  tecnologie  satellitari monodirezionali   -   essendo   di   tipo  asimmetrico  -  in  quanto caratterizzate  da  velocita'  notevolmente  superiori  in downstream rispetto  a quelle in upstream, soddisfano principalmente le esigenze dell'utenza,  per  lo  piu' residenziale, che si connette ad Internet piu'  per ricevere contenuti che per trasmetterli. Esse sono pertanto particolarmente  adatte  per  scaricare dati dalla rete, per ricevere posta,  per  la  ricezione  di  servizi  video e/o audio in modalita' streaming  e per la navigazione in rete, tutte attivita' per le quali solitamente  gli  utenti  ricevono  un'elevata  quantita'  di dati in downstream a fronte di un invio di pochi bit in upstream (relativi ai click  del mouse). Queste tecnologie di accesso non consentono invece di   svolgere   pienamente   tutte   quelle   attivita',   quali   la videoconferenza  ad  elevata definizione oppure il telelavoro, per le quali  si  manifesta  la  necessita' di inviare maggiori quantita' di dati.
 
 102. Gli accessi a banda larga realizzati con la tecnologia HDSL o SDSL,  in  fibra ottica o anche con la tecnologia satellitare di tipo bidirezionale  -  essendo di tipo simmetrico - sono rivolti ad utenti con  esigenze  piu'  evolute; essi sono acquistati prevalentemente da utenti    business    che    utilizzano    applicazioni   simmetriche (videoconferenza),  ovvero  che  hanno  l'esigenza di inviare in rete elevate  quantita'  di dati e video oltre che di ricevere files dalla rete.  Tuttavia,  velocita'  di  connessioni  simmetriche  sono ormai sempre  piu'  richieste  anche  dalle piccole e medie imprese e dagli utenti  residenziali:  si  pensi  al gia' menzionato telelavoro, alle applicazioni   software   peer-to-peer   ed   alle   applicazioni  di videotelefonia  tramite  webeam.  In  particolare, l'accesso in fibra ottica  e'  attualmente  acquistato  anche  da  utenti  residenziali, sebbene   sino  ad  oggi  questi  ultimi  ne  abbiano  fatto  un  uso soprattutto   di  tipo  asimmetrico.  A  ottobre  2004,  infatti,  la clientela  di  Fastweb  - il principale operatore che offre accessi a larga  banda  in  fibra  ottica - era rappresentata principalmente da utenti  residenziali: gli utenti business rappresentavano solo il 15% del totale dei clienti, con una netta prevalenza di piccole imprese e SOHO  (small office home office) rispetto alle medie e grandi imprese (23).
 
 103.  Un  confronto  delle  condizioni  economiche  praticate  dai principali   operatori  nelle  offerte  di  accesso  per  le  diverse tecnologie  rileva  la  presenza  di numerose opzioni disponibili per ciascuna  tipologia  di  accesso,  in  termini  di livello di prezzo, ampiezza  di  banda  offerta  e  tipologia  di  fatturazione,  flat o semi-flat (Tabella 5). Le condizioni economiche praticate sul mercato per  ciascuna  tecnologia  oscillano  in  un  range  piuttosto ampio. Un'offerta  ADSL  di  profilo  molto elevato risulta addirittura piu' costosa  rispetto  ad un'offerta HDSL di profilo basso. Analogamente, vi  sono  alcune offerte di accesso in fibra che competono in termini di  prezzo  con  offerte  di  tipo  asimmetrico  - ADSL e satellitari monodirezionali  -  ed  altre  che  competono  con  offerte  di  tipo simmetrico.  Inoltre, e' interessante notare come Fastweb pratichi le medesime  condizioni  economiche per le connessioni in fibra ottica e per  le  connessioni  ADSL  che  offrono velocita' fino a 4 Mbit/s in ricezione  e  0,5  Mbit/s in trasmissione. Non e' possibile pertanto, allo  stato  attuale, determinare sulla base delle sole differenze di prezzo, se sia opportuno segmentare il mercato al dettaglio. In linea generale pero' gli utenti sono portati a considerare le tecnologie su fibra  ottica  come  sinonimo  di  tecnologie  simmetriche ad elevate prestazioni  e ad identificare le tecnologie su rame come sinonimo di tecnologie asimmetriche di prestazioni medie.
 Tabella  5  -  Condizioni  economiche  degli accessi a larga banda -giugno 2004 (Euro, iva inclusa)
 ---->   Vedere tabella 5 da pag. 54 a pag. 55 del S.O.  <----
 104.  Per  l'insieme  delle considerazioni esposte, l'applicazione del  test  del monopolista ipotetico rileva l'esistenza di condizioni di  sostituibilita'  asimmetrica  tra  le due tipologie di servizi di accesso  a  banda larga. Gli utenti che gia' dispongono un accesso in fibra  percepiscono  un accesso di tipo asimmetrico come servizio non sostituibile. Di conseguenza, un aumento non temporaneo del prezzo di un  accesso  simmetrico  di circa il 10% difficilmente determinerebbe una migrazione di utenti verso servizi DSL (soprattutto se ADSL) tale da  rendere  tale  incremento  non  profittevole.  Con il passaggio a tecnologie  su  rame  (soprattutto  se  ADSL), infatti, gli utenti si priverebbero  della  possibilita' di usufruire di tutti i servizi che richiedono   un'ampia  banda  sia  in  downstream  sia  in  upstream. Viceversa  un aumento del 10% dei prezzi dei servizi su rame potrebbe facilmente determinare uno spostamento della domanda di mercato verso i  servizi  simmetrici che, a fronte di un prezzo non necessariamente superiore,   garantiscono   una   serie  di  applicazioni  e  servizi aggiuntivi.   In  particolare,  nelle  aree  in  cui  e'  disponibile l'accesso  in fibra ottica, e' molto probabile che un aumento del 10% dei  servizi  ADSL  provochi  uno  spostamento  della domanda verso i servizi  in  fibra,  tale  da  rendere  tale incremento di prezzo non profittevole.
 
 105.  I  servizi  di  accesso  a  banda larga di tipo simmetrico e quelli di tipo asimmetrico sono sostituibili anche dal punto di vista dell'offerta  del  mercato.  Un  operatore  che offre accessi a banda larga  di  tipo  simmetrico  puo' facilmente offrire anche accessi di tipo asimmetrico (o viceversa, un operatore che offre accessi a banda larga  di  tipo  asimmetrico puo' facilmente offrire anche accessi di tipo  simmetrico) utilizzando  la  medesima infrastruttura di rete, e dunque senza incorrere in spese elevate.
 Conclusioni
 
 106.  La caratterizzazione del mercato retail porta ad individuare un  unico  mercato dei servizi di accesso a banda larga a prescindere dalle caratteristiche tecnico/qualitative, pertanto i servizi di tipo asimmetrico  e  quelli  di  tipo  simmetrico  rientrano  nel medesimo mercato.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 107.  TI ritiene che il mercato 12 comprenda tutte le tipologie di accesso  a banda larga ad eccezione delle linee affittate e riscontra l'esistenza  di  una  sostituibilita'  asimmetrica,  dal  lato  della domanda,  tra  i  servizi  di  accesso  "simmetrico" basati su fibra, rivolti  alla  clientela  affari  di grandi dimensioni o con esigenze particolari  di  accesso,  e  i  servizi  di  accesso basati su rame, prevalentemente  "asimmetrici",  con  velocita'  massime  inferiori e rivolti  alla  generalita' della clientela residenziale ed affari con esigenze   non   particolarmente   sofisticate.   Secondo   TI,  tale segmentazione  dei  mercati  retail  non  implica  necessariamente la separazione  dei corrispondenti mercati wholesale, ma puo' comportare una differenziazione dei remeciies.
 
 108.  Su  quest'ultimo  punto,  anche  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Tiscali,   Wind,   Tele  2  e  Welcome  Italia  sono  sostanzialmente d'accordo.  Tali  operatori,  infatti,  pur ritenendo in buona misura condivisibili  le  valutazioni svolte dall'Autorita', sottolineano la necessita'  di considerare le diversita' oggettive che caratterizzano la  fornitura  di  prodotti, sia wholesale sia retail, per il mercato residenziale  e  per  il mercato affari. Pertanto essi, pur ritenendo che  tali  differenze non giustifichino la definizione di due mercati distinti,  sostengono  che  sia  importante garantire la salvaguardia delle  specifiche peculiarita' attraverso, ad esempio, la definizione di  obblighi  appropriati  in  capo  a TI, come la definizione di SLA differenti.
 
 109.  Questi  stessi  operatori,  come  anche  Fastweb  - che pure condivide  l'orientamento  espresso  dall'Autorita'  - rilevano anche l'importanza  di  poter coordinare e gestire ordinativi complessi, da intendersi  come  ordinativi  multipli,  anche di servizi afferenti a listini  diversi  relativi  ad  un medesimo cliente, sia monosede sia multisede.
 
 110.  Infine,  tali  operatori  ritengono  che  la definizione del mercato   oggetto   di   consultazione   non   possa  essere  assunta staticamente,  ma  debba  invece, quanto piu' possibile, tenere conto dell'innovazione   tecnologica.   In   particolare,   tali  operatori ritengono   che  lo  sviluppo  dei  servizi  VoIP  renda  discutibile l'inclusione  nel  mercato dell'accesso satellitare tuono-direzionale che,  per  ragioni intrinseche legate alle caratteristiche del canale di  ritorno,  non e' idoneo alla loro fornitura. Inoltre, a parere di Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome Italia   -   l'esclusione   di   tale   tecnologia  consentirebbe  di rispecchiare meglio l'effettiva situazione concorrenziale del mercato al   dettaglio,   laddove   il   servizio   di   accesso  satellitare monodirezionale  e'  percepito  dalla  clientela  come  un'opzione di second  best,  utilizzabile  in assenza di servizi di accesso a banda larga in altre tecnologie.
 
 111. AIIP, invece, non condivide l'orientamento proposto in quanto ritiene  che  vi siano tre differenti mercati di servizi di accesso a banda  larga - accesso tramite tecnologia xDSL, accesso tramite fibra ottica  e  accesso da rete mobile - diversi per tecnologia e domanda, nei  quali  valutare  se vi siano operatori dominanti ed individuare, quindi, le misure di regolamentazione.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 112.  Come argomentato nel documento di consultazione, l'Autorita' ritiene  che  non  sia  determinante, ai fini dell'individuazione del mercato  rilevante,  caratterizzare due mercati al dettaglio distinti sulla  base della clientela servita, residenziale o non residenziale, pur  riconoscendo  l'esistenza  di  alcune  differenze fra le diverse tipologie  di  clienti.  L'Autorita' percepisce, altresi', l'esigenza manifestata  dagli  operatori  di garantire che nel mercato wholesale siano   salvaguardate   tali  differenze.  A  tal  fine  l'Autorita', nell'imposizione degli obblighi regolamentari, ove possibile, applica differenti   condizioni   attuatine   degli   obblighi   stessi.   In particolare,  nell'applicazione  dell'obbligo di non discriminazione, l'Autorita' garantisce che le condizioni di fornitura che l'operatore avente  significativo  potere  nel  mercato all'ingrosso applica alla propria   clientela   finale,   siano   replicabili  dagli  operatori alternativi che si riforniscono dall'operatore notificato. Per quanto concerne  la  segmentazione  del  mercato sulla base della tecnologia trasmissiva,  l'Autorita'  rileva  che  un'eventuale definizione piu' restrittiva, che escludesse le tecnologie satellitare e fibra ottica, non  modificherebbe  ne'  l'individuazione  del  soggetto  dotato  di significativo  potere  di  mercato, ne' gli obblighi regolamentari ad esso imposti.
 
 113.  In tale ottica, e con riferimento alle criticita' illustrate da   alcuni   operatori   in   merito   ai   clienti   multi-sede   e multi-tecnologia,  l'Autorita', come si vedra' con maggiore dettaglio al  punto  387,  garantisce  agli  operatori  acquirenti del servizio all'ingrosso   di   poter  coordinare  in  modo  efficace  ordinativi multipli, anche di servizi afferenti a listini diversi relativi ad un medesimo cliente, sia mono-sede sia multi-sede.
 
 114.  L'Autorita'  non  condivide  le  critiche  rivolte da alcuni operatori  circa l'inclusione nel mercato al dettaglio dei servizi di accesso  satellitare  mono-direzionale.  Difatti, l'Autorita' ritiene che  i  servizi  VoIP,  in  quanto non ritenuti parte del mercato dei servizi di accesso a banda larga retail, come argomentato ai punti 84 ed  85,  non  possano  influenzare  la  caratterizzazione del mercato dell'accesso  in  banda larga al dettaglio e quindi la determinazione delle tecnologie che vi rientrano.
 
 115.  Infine,  l'Autorita' non condivide le osservazioni sollevate da  AIIP.  Con  riferimento  alla sostituibilita' fra accesso a banda larga  da  rete  fissa  cd  accesso  a banda larga da rete mobile, si rimanda   a   quanto   detto   al  punto  98;  con  riferimento  alla sostituibilita'  tra  servizi di accesso in banda larga su tecnologia xDSL  e  servizi di accesso in banda larga su fibra. l'analisi svolta nel   documento   di   consultazione   mostra   chiaramente   che  le caratteristiche  tecniche  e  la destinazione d'uso dei servizi sopra menzionati,  le relative condizioni economiche, nonche' le condizioni di  sostituibilita'  prevalenti  dal  lato  della domanda e da quello dell'offerta  portano  a concludere che i servizi di accesso in banda larga su tecnologia xDSL e servizi di accesso in banda larga su fibra facciano parte del medesimo mercato rilevante.
 2.1.4.  Confini  geografici del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio
 
 116.  11 mercato geografico comprende un'arca in cui le condizioni della  concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo' essere  distinta  dalle  aree  adiacenti,  in cui le condizioni della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
 
 117.  Un'analisi  della  diffusione  sul  territorio nazionale dei servizi  di  connettivita' a banda larga - l'Osservatorio Banda larga condotto  da  una societa' di consulenza in sinergia con le attivita' del  Comitato Esecutivo per la Larga Banda istituito dal Ministro per l'Innovazione  e  le Tecnologie e dal Ministero delle Comunicazioni - consente  di  ripartire  l'Italia  in  tre  differenti  fasce  che si contraddistinguono  per la numerosita' delle tecnologie disponibili e le  prestazioni  associate  alle  diverse  tecnologie, nonche' per il numero di operatori presenti (Figura 2).
 Figura  2 - Diffusione dei servizi a banda larga in Italia, giugno 2003.
 ---->   Vedere figura 2 a pag. 58 del S.O.  <----
 Fonte: Between, Osservatorio Banda larga.
 
 a.  una prima fascia copre circa il 25% della popolazione e circa il  3%  del territorio italiano. Tale fascia racchiude le aree in cui sono presenti le offerte in tecnologia DSL dell'operatore incumbent e degli  OLO - che ricorrono sia alle offerte DSL wholesale sia all'ULL -  le  offerte  satellitari  e  gli  accessi in fibra ottica, ad oggi presenti  solo  in alcune aree metropolitane (Milano, Genova, Torino, Bologna, Napoli, Roma e Reggio Emilia).
 b.  una  seconda  fascia  copre  circa il 53% della popolazione e circa  il  39% del territorio. Tale fascia racchiude i territori dove sono  presenti  le offerte DSL dell'operatore incumbent e degli altri operatori  che  utilizzano  solo  le  modalita' wholesale, nonche' le offerte satellitari.
 .  una  terza fascia copre circa il 22% della popolazione e circa il  58%  del  territorio.  Tale  fascia  copre  quella  porzione  del territorio servita solo dalla tecnologia satellitare.
 
 118.  L'analisi  svolta  evidenzia  una  diffusione irregolare dei servizi  a  banda  larga  sul  territorio  italiano:  in  alcune aree metropolitane  sono  disponibili  piu' tecnologie a banda larga ed e' presente  un  numero  consistente  di  operatori  grazie  anche  alla disponibilita' del servizio di accesso disaggregato alla rete locale, mentre  nelle aree piu' remote del Paese l'unica soluzione di accesso a servizi a banda larga e' costituita dal satellite.
 
 119.  Nelle  aree  appartenenti  alla  fascia  verde si sta dunque sviluppando  un  maggior  livello di competizione, incrementato dallo sviluppo  di una concorrenza tra infrastrutture, grazie alla presenza della  fibra  ottica.  oltre  che  di  una  concorrenza  tra servizi. Tuttavia, l'Autorita' ritiene che l'effettivo livello di competizione di  mercato  presente  oggi  in queste aree, e che presumibilmente si sviluppera'  nel periodo coperto da questa analisi di mercato, non e' ancora  sostanzialmente  diverso  da  quello  presente  nel resto del Paese.
 
 120.  La  presenza di una sufficiente omogeneita' delle condizioni concorrenziali  in  tutto  il territorio italiano e' confermata dalle politiche  commerciali adottate dagli operatori presenti nel mercato. Sia  l'  incumbent  sia  gli operatori alternativi, infatti, adottano politiche  promozionali  e  commerciali omogenee a livello nazionale. Telecom Italia ad esempio pratica un unico prezzo a livello nazionale per  le offerte DSL, sia che il servizio venga offerto nelle aree ove e'  presente  solo l'offerta satellitare, sia che venga offerto nelle aree in cui e' presente anche l'offerta in fibra ottica.
 
 121.  Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, ed in coerenza con il provvedimento n. A285 dell'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato,  l'Autorita'  ritiene  che il mercato dell'accesso a banda  larga  al dettaglio si caratterizzi come mercato nazionale. In tale contesto, ed in particolare per la presenza di un common pricing constraint  a livello nazionale, non appare necessaria l'applicazione del  test del monopolista ipotetico, suggerita dalle Linee guida come strumento di analisi dei confini geografici del mercato rilevante.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 122.  TI  sottolinea  la  presenza  di  alcune aree geografiche (i principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda larga  - retail e wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale, grazie   alla   concentrazione   delle   infrastrutture   di  accesso alternative   in  fibra  e  della  domanda  di  linee  in  unbundling utilizzate  per  l'accesso  hroadband. Secondo TI, tale eterogeneita' del  contesto  competitivo  dovrebbe fare scaturire una segmentazione geografica del mercato.
 
 123.  Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2, Welcome   Italia  e  Fastweb  -  concordano  con  l'analisi  condotta dall'Autorita'.
 
 124. Infine, AIIP e' d'accordo nel considerare quale unico mercato nazionale  sia  quello dei servizi di accesso a banda larga via xDSL, sia quello dei servizi di accesso a banda larga mediante rete mobile, mentre ritiene che l'ambito geografico dei servizi di accesso a banda larga via fibra ottica sia locale.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 125.  Come  sopra  esposto,  l'Autorita'  e'  consapevole  che nel territorio  nazionale  vi  siano  delle aree in cui vi e' una diversa disponibilita'  del servizio di accesso disaggregato alla rete locale cosi'  come  vi  e'  un diverso livello di sviluppo di infrastrutture alternative  (in  particolare in fibra ottica). Tuttavia, l'Autorita' ribadisce  che  l'effettivo  livello  di concorrenza presente oggi in queste  aree,  e  che  si  sviluppera'  nell'intervallo  di  tempo di riferimento della presente analisi di mercato, non e' sostanzialmente diverso  da quello presente nel resto del Paese. In altri termini, la sopra  evidenziata  disomogenea  caratterizzazione territoriale delle infrastrutture  trasmissive  ai  fini  della fornitura al pubblico di servizi   a   larga   banda  non  si  traduce  in  una  segmentazione territoriale del contesto compctitivo.
 
 126.   Cio'  e'  testimoniato  in  primo  luogo  dall'adozione  di politiche  commerciali  unifonnii su tutto il territorio nazionale da parte   degli   operatori  di  mercato.  Sia  TI  che  gli  operatori alternativi adottano infatti politiche di prezzo che risultano essere omogenee su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal numero e dalla   tipologia   di   infrastrutture   trasmissive   presenti  sul territorio.
 
 127.  In  tal  senso,  l'attuale scenario di mercato evidenzia, in secondo  luogo,  come  le  diverse  tecnologie vengano utilizzate dai principali  operatori  in  modo  da  risultare  complementari,  e non sostitute,  alla definizione di un'unica offerta nazionale di servizi a  larga  banda  omogenei  in  termini  di tipologia, denominazione e prezzo.  Di  conseguenza,  ed in virtu' della definizione di un unico mercato  retail  dell'accesso  a  larga  banda (v. supra), non appare condivisibile la posizione espressa dall'AIIP secondo cui l'accesso a larga  banda  sarebbe  caratterizzato  da una diversa definizione del mercato  geografico a seconda del portante trasmissivo utilizzato per la  fornitura  dei  servizi  al  pubblico  (nazionale per xDSL e rete mobile, locale per fibra ottica).
 
 128.  Per  l'insieme  delle  condizioni sopra esposte, l'Autorita' ritiene  che  il  mercato  dell'accesso  a  banda larga al dettaglio, comprensivo  di  tutte  le  tecnologie  trasmissive  sopra analizzate (xDSL,  fibra  ottica  e  satellite),  si  caratterizzi  come mercato nazionale.
 2.1.5. Conclusioni in merito alla caratterizzazione del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in banda larga
 
 129.  Il  mercato  dell'accesso  a  banda  larga  al  dettaglio si caratterizza  come  l'offerta  e  la domanda di servizi di accesso ad Internet  a  velocita' superiori a quelle consentite da un accesso di tipo  commutato;  esso  comprende sia i servizi simmetrici sia quelli asimmetrici. Il mercato e' nazionale.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 130. Le risposte fornite dagli operatori al quesito n°5 richiamano in  linea  di  massima  quanto  da essi gia' rilevato in relazione ai quesiti precedenti.
 
 131.  Solo alcuni operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind,  Tele  2  e  Welcome  Italia  -  in  aggiunta, precisano che la definizione  fornita  dall'Autorita' al paragrafo 88 del documento di consultazione  non  sia  formulata  in  modo  appropriato  e  che sia incoerente  con quanto sostenuto dalla stessa Autorita' nel resto del documento, in quanto parrebbe includere anche i servizi di accesso da postazione  mobile. Pertanto, tali operatori ritengono che il mercato dell'accesso  a  banda  larga al dettaglio debba essere definito come "l'offerta  e  la  domanda  di  servizi di accesso dati in postazione fissa  a velocita' superiori ai 128 Kbit/sec in entrambe le direzioni (upload e download)".
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 132.  L'Autorita'  riconosce  che  il mercato dell'accesso a banda larga  al dettaglio, coerentemente con l'analisi svolta, debba essere caratterizzato  come  l'offerta e la domanda di servizi di accesso ai dati   ed   ai   servizi   correlati   da  postazione  fissa  che  si contraddistinguono  per  una  capacita' in entrata superiore a quelle consentite da un accesso commutato. Esso comprende servizi simmetrici ed asimmetrici ed ha dimensione geografica nazionale.
 IL MERCATO MERCEOLOGICO DELL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO
 
 133.   In   questa   sezione   l'Autorita'  definisce  il  mercato dell'accesso  a  banda  larga  all'ingrosso  dal  punto  di vista del prodotto,  alla  luce  della  descrizione  fornita del corrispondente mercato  al  dettaglio.  Come  gia'  anticipato,  i  servizi  oggetto dell'analisi  sono  i  servizi  di  accesso  a banda larga forniti ad operatori  di  telecomunicazione  e/o  ad  Internet  Service Provider (ISP), che consentono a questi ultimi di fornire servizi di accesso a banda larga agli utenti finali.
 
 134. Attualmente in Italia il servizio wholesale a flusso numerico in  tecnologia  xDSL  rappresenta  pressoche'  l'unica  tipologia  di accesso  a banda larga venduta nel mercato all'ingrosso. In tal senso sarebbe  possibile  individuare  un mercato piu' limitato coincidente con  le  sole  tecnologie  xDSL;  tuttavia  una  tale definizione non modificherebbe in alcun modo sia l'individuazione del soggetto dotato di significativo potere di mercato, sia la definizione degli obblighi regolamentari   ad   esso   da   applicati.  Nell'ambito  del  quadro regolamentare  ONP 'Telecom Italia e' obbligata a rendere disponibile agli  OLO,  e  successivamente  anche agli ISP, un'offerta di servizi xDSL all'ingrosso, a condizioni tecniche ed economiche regolamentate, in  tutti  gli  ambiti geografici in cui servizi basati su tecnologie xDSL  fossero offerti all'utenza finale da parte di proprie divisioni commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti, collegate o consociate.
 
 135.  Il  servizio  wholesale  a  flusso  numerico  (bitstream) su tecnologia  xDSL  consiste nella fornitura da parte dell'operatore di accesso della rete PSTN della capacita' trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o ISP che vuole  offrire il servizio a banda larga all'utente finale. L'accesso a  flusso  numerico  consente la trasmissione di dati bidirezionale - simmetrica  o  asimmetrica  -  a  banda larga: l'operatore di accesso installa   le   apparecchiature   DSL   necessarie  -  opportunamente configurate  nel  permutatore  -, le collega ad alta velocita' con la sede  del  cliente  e,  successivamente,  rende  questo  collegamento disponibile ad operatori terzi per la commercializzazione agli utenti finali  di  servizi  a  banda  larga. A seconda di dove si colloca il punto   di   presenza  dell'operatore  acquirente  del  servizio,  il bitstream  access puo' comprendere solo l'infrastruttura di accesso - qualora  l'operatore sia interconnesso al livello di centrale locale, dove  e'  installato  il  DSLAM  -  oppure  puo' comprendere anche il trasporto  su  rete ATM o IP, qualora l'operatore sia interconnesso a livelli  piu'  elevati della rete, ovvero su un nodo parent o distant della  rete  ATM  o  su un nodo del backbone IP (Figura 3). Se invece l'operatore  di  accesso  fornisce  anche  la  connettivita' Internet nazionale   ed   internazionale,   tale   servizio   all'ingrosso  e' tecnicamente  il medesimo di quello offerto dall'operatore di accesso sul   mercato   finale.   L'operatore/ISP   acquirente  del  servizio all'ingrosso   non   avra'  alcuna  esigenza  infrastrutturale  e  si limitera'  ad apporre il proprio marchio sul servizio, a distribuirlo e a fatturarlo all'utente finale. Quindi tale servizio, che comprende gli elementi di rete che nella sottostante Figura 3 vanno dall'utente finale  fino  al  punto 4, si configura come un servizio di rivendita pura  che  non  consente  alcuna possibilita' di differenziazione del servizio   retail   dell'operatore/ISP   rispetto  a  quello  offerto dall'operatore  di  accesso.  Pertanto,  come  e'  evidenziato  nella Raccomandazione,  il  servizio  di  rivendita costituisce un servizio differente  dal  bitstream access ed, in quanto tale, non rientra nel mercato oggetto d'analisi.
 
 Figura 3 - bitstream access
 ---->   Vedere figura 3 a pag. 62 del S.O.  <----
 Fonte: ERG, Common Position del 2 aprile 2004
 
 136.  In  linea teorica, la rete di accesso puo' essere realizzata oltre   che   con   le  tecnologie  su  rame,  anche  con  tecnologie satellitare,  fibra,  CDN.  Difatti,  nel mercato all'ingrosso, oltre alla   connettivita'   su   tecnologia   xDSL,  viene  venduta  anche connettivita'  satellitare. Netsystem, il primo operatore italiano di connettivita'  a banda larga via satellite, e' attivo sia nel mercato retail  sia  nel  mercato  wholesale,  con  la vendita di accessi via satellite  ad  altri operatori di telecomunicazioni. A fine del 2002, Netsystem  ha  siglato  un  accordo  commerciale  per la fornitura di accessi  a condizioni wholesale con Telecom Italia, che grazie a tale tecnologia  puo' offrire servizi a banda larga sull'intero territorio nazionale.
 
 137.  In  relazione  agli  accessi  in  fibra  ottica, invece, gli operatori  che  hanno  steso  la  fibra  fino  a casa degli utenti si limitano  ad  alimentare  le  proprie  divisioni  commerciali  per la vendita  del  servizio nel mercato retail e non offrono, attualmente, alcun servizio nel mercato all'ingrosso ad altri operatori/ISP.
 
 138.  In  relazione all'uso di circuiti diretti numerici (segmenti terminali) per  la  tratta  di  accesso  di  servizi  all'ingrosso di accesso  ad Internet in banda larga, deve essere specificato che essi sono  sottoposti  ad  una  particolare regolamentazione a prescindere dall'uso  che  ne  viene  effettuato  e  in aggiunta costituiscono un mercato separato (individuato dalla raccomandazione - mercato n° 13). Pertanto  l'Autorita'  non  ritiene  opportuno  occuparsene in questa sede.
 
 139.  I  servizi  a banda larga possono essere forniti agli utenti finali  anche  ricorrendo  all'accesso disaggregato all'ingrosso alla rete  locale.  Al  fine di definire il mercato wholesale dal punto di vista del prodotto, l'Autorita' ha ritenuto quindi opportuno valutare in  primo  luogo  le  condizioni  di sostituibilita' esistenti tra il servizio  di  accesso  disaggregato  alla  rete locale ed il servizio bitstream,  allo  scopo di convalidare per il mercato italiano quanto detto  dalla  Commissione  europea  nella Raccomandazione. Sebbene il servizio   bitstream   e  l'accesso  disaggregato  alla  rete  locale rappresentino   due   modalita'   alternative  a  disposizione  degli operatori  per  fornire  servizi a banda larga agli utenti finali, la Commissione  ritiene  che  le  imprese non valutino tali modalita' di approvvigionamento  del  canale  di  trasmissione come sostituibili e pertanto  costituiscono  due  mercati  distinti: "un operatore che si serve  delle  reti  locali  disaggregate  di  norma  non considerera' un'altra  forma  di  servizio  di  accesso a banda larga all'ingrosso quale   possibile  sostituto"  (24) Successivamente,  l'Autorita'  ha analizzato  il  grado  di  sostituibilita'  esistente tra il servizio bitstream ed i servizi all'ingrosso in fibra e satellitari al fine di verificare se costituiscono un unico mercato o mercati distinti.
 
 2.2.1  Servizi di accesso disaggregato alla rete locale vs servizi di accesso bitstream
 
 140. In termini di caratteristiche tecniche, il servizio bitstream differisce  sostanzialmente  dai servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
 
 141.  Come  e'  stato illustrato in precedenza, con l'acquisto del bitstream  access un operatore ottiene una capacita' trasmissiva (che puo'  essere  asimmetrica) fra  un  utente  finale  ed  un  punto  di interconnessione  messo  a  disposizione  dell'operatore  stesso.  In particolare,   il  proprietario  della  rete  installa  le  prescelte apparecchiature  x-DSL opportunamente configurate nel permutatore - e le collega ad alta velocita' con la sede del cliente, rendendo questo collegamento disponibile a operatori terzi per la commercializzazione agli  utenti  finali  di  servizi  a  banda larga. L'accesso a flusso numerico - bitstream - consente la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga.
 
 142.  L'accesso  completamente disaggregato alla rete locale (full ull) e  l'accesso  completamente  disaggregato alla sotto rete locale (sub-loop   ull) sono   forme   di  accesso  fisico  che  autorizzano l'operatore  acquirente  all'uso  esclusivo  di  tutto  lo spettro di frequenze  disponibile sulla coppia elicoidale metallica. Il servizio di  accesso  condiviso  alla rete metallica (shared access) autorizza invece  l'uso  della  parte  superiore dello spettro frequenziale. Le diverse  soluzioni di accesso disaggregato, opportunamente potenziate con  elementi  x-DSL,  rappresentano uno dei modi per assicurare alle imprese un adeguato canale per la trasmissione dei dati.
 
 143.    La    principale    caratteristica    dirimente   per   la caratterizzazione  del  servizio bitstream, da un lato, e dei servizi di  accesso disaggregato alla rete locale, dall'altro, e' il grado di controllo  della  capacita' trasmissiva a disposizione dell'operatore che  acquista il servizio all'ingrosso. Nel caso del bitstream access e'  il  fornitore del servizio ad avere il controllo del collegamento con   l'utente  finale;  nel  caso  dell'accesso  disaggregato,  tale controllo  e'  dell'operatore  acquirente.  Di  conseguenza,  per  un operatore  che voglia offrire servizi a banda larga ad utenti finali, l'acquisto   dell'ULL   garantisce  maggiori  discrezionalita'  nella qualificazione  della  linea  acquistata  e quindi maggiori autonomia dall'operatore proprietario della rete di accesso nella fornitura dei propri servizi retail.
 
 144.  Inoltre,  con  riferimento alla copertura geografica di tali servizi,  nel mercato italiano i servizi disaggregati sono offerti su un  sottoinsieme delle aree coperte dal bitstream: infatti, i servizi bitstream  sono  usualmente  offerti  anche  nei siti predisposti per l'accesso  disaggregato,  oltre  che in tutti i siti dove l'operatore storico   fornisce   servizi   xDSL  agli  utenti  finali.  L'accesso disaggregato alla rete locale e' attivo su 572 siti che coprono circa il  25%  della  popolazione  ed  il  29%  delle  imprese;  i  servizi bitstream,  a  meta'  del  2003,  erano presenti nei comuni dove sono ubicati  il  65%  delle  famiglie  italiane  e  il  67% delle imprese (incluse  le  amministrazioni  pubbliche).  Inoltre,  Telecom  Italia pianificava  di  estendere  la  fornitura  del  servizio ad altri 500 comuni  entro  la  fine  del  2003,  incrementando la copertura della popolazione e delle imprese, rispettivamente, al 72% e al 75%.
 
 145.  E'  utile  notare  come  la  diversita'  nell'operatore  che controlla   la   capacita'  trasmissiva  e  la  differente  copertura geografica contraddistinguano e caratterizzino anche quei servizi, lo shared  access da un lato e l'accesso bitstream wholesale dall'altro, che  appaiono,  in  termini di funzionalita', piu' contigui (entrambi abilitano  esclusivamente  la  parte  dello  spettro elettromagnetico dedicata alla trasmissione dati).
 
 146. Al fine di valutare il grado di sostituibilita' tra i servizi di  accesso  disaggregato  alla rete metallica e i servizi bitstream, l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ha analizzato le condizioni economiche di offerta, riscontrando difformita' nei prezzi dei  servizi.  L'Autorita'  ritiene  che  tali  differenze nei prezzi riflettano  le  differenze  nei  servizi: l'accesso disaggregato alla rete  locale  e' uno degli input che, combinato con altri elementi di rete  e con attivita' di gestione di un certo rilievo, genera il bene dell'accesso a servizi voce e dati, che poi viene venduto agli utenti finali.  Il  bitstream  e'  invece  un prodotto disponibile a livello wholesale  che  richiede  minori  attivita'  e combinazioni con altri input per essere venduto all'utente finale.
 
 147.  La  struttura tariffaria dei servizi in esame si articola in contributi  di  attivazione  una tantum (contributi di impianto) e in canoni  mensili.  La  Tabella  6  riporta i contributi di attivazione relativi  ad alcune offerte x-DSL wholesale. E' importante notare che i contributi per la configurazione e la predisposizione tecnica della linea  ADSL  wholesale non sono dovuti da lungo tempo a seguito della scelta  di  Telecom  Italia  di  offrire l'attivazione della linea in promozione  gratuita  ai suoi utenti finali. I contributi di impianto relativi  alla  fornitura  di coppie in rame, i contributi aggiuntivi una  tantum  e  quelli  dovuti per le disattivazioni, nonche' i costi dovuti  all'eliminazione  delle  interferenze  in ambiente cavo, sono riportati nella Tabella 7.
 Tabella 6 - Contributi di attivazione e/o variazione relativi alla fornitura di una linea ADSL wholesale
 ---->   Vedere tabelle 6 e 7  a pag. 65 del S.O.  <----
 148.  I  canoni  mensili  delle linee ADSL wholesale e il noleggio mensile  relativo  alla  fornitura  di coppie in rame sono riportati, rispettivamente, nella tabella Tabella 8 e nella Tabella 9. Mentre il noleggio  mensile del doppino ha un'unica voce di costo, il prezzo di acquisizione  della linea ADSL wholesale dipende da un canone mensile (importo  fisso  per  l'accesso) e  da  una quota variabile legata al traffico, misurato in Mbyte, o all'ampiezza della banda ATM prescelta nell'area di raccolta.
 Tabella  8  -  Canoni mensili relativi alla fornitura di una linea ADSL wholesale
 ---->   Vedere tabella 8 a pag. 66 del S.O.  <----
 Tabella  9 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame
 149.   Dall'analisi   dei  prezzi,  condotta  prima  di  procedere all'analisi  della  sostituibilita' tra i servizi, l'Autorita' rileva che   i   servizi   di   unbundling   e  di  accesso  bitstream  sono caratterizzati  da  diverse  strutture  tariffarie  e  il livello dei prezzi,  come  era  lecito  attendersi  dall'analisi delle componenti tecniche   acquisite   nella   fornitura   di  ciascun  servizio,  e' sensibilmente differente.
 
 150.  Per  quanto  riguarda  la  sostituibilita'  dal  lato  della domanda, l'accesso broadband wholesale e l'accesso broadband mediante unbundling  si  caratterizzano  per  aspetti tecnici ben distinti. Le motivazioni  che  presiedono alla domanda dei due beni sono difformi: nel  primo  caso,  gli  operatori  acquirenti  domandano  un prodotto immediatamente  disponibile  per  la commercializzazione di servizi a banda  larga, mentre nel secondo caso ricercano un input che consenta loro di offrire servizi integrati voce-dati.
 
 151.  In considerazione delle differenze di prezzo esistenti tra i due servizi e gli alti investimenti necessari per l'acquisizione e il potenziamento della linea acquisita in unbundling, e' improbabile che un operatore che dispone di accessi bitstream, risponda ad un aumento del  10% nei prezzi dei servizi bitstream incrementando la domanda di linee  in accesso disaggregato. Allo stesso tempo, l'operatore attivo nell'accesso  disaggregato alla rete locale difficilmente rispondera' all'aumento  del  10% del prezzo delle linee in unbundling ricorrendo significativamente  al  bitstream, a causa degli ingenti investimenti fissi effettuati nella predisposizione dei siti di co-locazione.
 
 152.  Sulla  base  delle  analisi  tecnica  ed economica e' lecito ritenere i due servizi non sostituibili dal lato della domanda.
 
 153. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, l'operatore  storico  e'  l'unica  impresa  proprietaria  di una rete metallica  di  accesso  e,  quindi, e' al momento il solo in grado di offrire  accesso  (a  banda  larga bitstream o in unbundling) su rete metallica.  Vi  e'  piena sostituibilita' dal lato dell'offerta tra i due  differenti  servizi di accesso in esame: l'operatore storico non incorre in significativi ostacoli per offrire entrambi i servizi agli operatori alternativi che avanzano richiesta.
 
 154.  Piuttosto,  e'  utile verificare se sussistono i margini per l'entrata  di  altri  fornitori  nei  mercati  in  esame,  ovvero per l'installazione  di  un secondo circuito fisico che colleghi il punto terminale  della rete presso l'abbonato al ripartitore principale. Le Autorita'   di   regolamentazione  nazionali  e  sopranazionali,  gli operatori  e i tecnici concordano nel ritenere che nel futuro non sia economicamente  ipotizzabile la duplicazione della rete metallica. La costruzione  di  una nuova rete metallica di accesso e' da escludere, anche  a  fronte  di  un  significativo  e non temporaneo aumento dei servizi  di accesso disaggregato e dei servizi, per via degli onerosi costi  fissi  iniziali.  Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi  operatori  che  entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro  tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente (25).
 
 155. Semmai, gli operatori meno infrastrutturati potrebbero essere interessati  nella  costruzione di una nuova rete di accesso in fibra ottica. Condizione essenziale per recuperare gli ingenti investimenti e'  l'esistenza  di  una  numerosa clientela potenziale. In tal caso, l'incidenza  degli  investimenti  sui  costi  unitari potrebbe essere ragionevolmente  contenuta  non  solo  grazie  alle economie di scala conseguibili  nella  fornitura  del  servizio vocale, ma anche grazie allo  sfruttamento  delle  economie  di  gamma derivanti dall'offerta congiunta di servizi voce, dati e video. Tale ragionamento e' attuale nelle principali aree urbane italiane, sebbene le recenti innovazioni nella  trasmissione  dei  video  su ADSL abbiano reso piu' incerta la redditivita' degli investimenti in fibra ottica.
 Conclusioni
 
 156. In sintesi, considerazioni tecniche, economiche supportano la tesi secondo cui i due servizi non devono essere inclusi nello stesso mercato  rilevante,  in  linea  con  le indicazioni della Commissione europea.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 157.   Tutti   gli   operatori   condividono   sostanzialmente  le conclusioni   raggiunte   dall'Autorita'  in  merito  all'analisi  di sostituibilita'  tra  i  servizi  di  accesso  disaggregato alla rete locale  ed  i servizi di accesso bitstream. Tuttavia, essi aggiungono alcune considerazioni.
 
 158.  TI  evidenzia che, poiche' gli accessi a banda larga venduti alla  clientela  finale  tramite  unbundling  del  local loop (ULL) e accesso   condiviso  (SA) producono  effetti  nel  mercato  rilevante oggetto  della  consultazione, le linee in ULL e in SA utilizzate per fornire  l'accesso  a  Internet  a  banda larga alla clientela finale possono  essere assimilate ad una forma di "autoproduzione" degli OLO e  vanno, pertanto, conteggiate ai fini della valutazione del mercato rilevante.
 
 159.  Albacom,  Atlanet,  Eutelia,  Tiscali  e  Wind  - e Tele 2 e Welcome  Italia  -  evidenziano,  invece,  la necessita' che i valori economici  stabiliti  per  il  servizio  di  accesso  bitstream siano mantenuti  coerenti  con  quelli  stabiliti  per i servizi di accesso disaggregato e di shared access, al fine di evitare che TI, in quanto unico  fornitore  di  entrambi  i  servizi,  possa  agire  sui prezzi praticati   per   disincentivare   lo   sviluppo   di  infrastrutture alternative   e   lo   sviluppo   di   servizi   basati  sull'accesso disaggregato.  Inoltre,  tali operatori evidenziano che - proprio per il  ruolo  complementare,  sia  dal  punto  di  vista  temporale  che geografico,  che  ricoprono i servizi di bitstream access rispetto ai servizi  di  accesso  disaggregato  -  e' importante per un operatore poter  riuscire  a  fornire  sostanzialmente le medesime tipologie di servizi,  sia  in  aree  coperte  ricorrendo  alle offerte di accesso disaggregato sia in quelle coperte ricorrendo alle offerte di accesso a  banda  larga all'ingrosso. Pertanto, essi ribadiscono l'importanza per  un  operatore  che  acquisisce  il  servizio  bitstream di poter controllare quanto piu' possibile la banda fornita ai propri utenti e la qualita' complessiva del servizio.
 
 160.   Anche   Fastweb   concorda   con   l'orientamento  espresso dall'Autorita'  circa la non sostituibilita' tra i servizi di accesso a  banda  larga  all'ingrosso  ed  i  servizi di accesso disaggregato all'ingrosso,  in  considerazione delle differenze che caratterizzano le  due  tipologie di servizi, in termini di investimenti richiesti e di  indipendenza dall'operatore incumbent nella fornitura dei servizi ai  clienti  finali. Tuttavia, Fastweb non condivide quanto affermato dall'Autorita'  nel  paragrafo 250 del documento di consultazione ove si   afferma   l'opportunita'  di  aggiungere,  rispetto  ai  servizi attualmente oggetto di regolamentazione, l'interconnessione al DSLAM, anche  per  far fronte alle carenze di spazi di co-locazione. Fastweb ritiene,  infatti, che i servizi di accesso disaggregato e di accesso a  banda  larga  non  possono  essere  considerati come due modalita' alternative  ai  fini  della  fornitura di servizi a larga banda agli utenti  finali.  In  particolare, Fastweb ritiene che nell'ipotesi in cui  fosse  introdotto  il  nuovo  servizio  bitstream  (a livello di DSLAM),  quest'ultimo  non  dovrebbe  in  alcun  modo essere posto in relazione  ai  diversi  servizi  di  accesso disaggregato, ne' essere presentato quale possibile soluzione delle criticita' riscontrate nei servizi di accesso disaggregato. Al riguardo, Fastweb sostiene che le carenze  negli  spazi  di  co-locazione, e qualunque altra ragione di indisponibilita',   seppur   temporanea,   dei   servizi  di  accesso disaggregato   e  accessori,  debbano  essere  affrontate  e  risolte nell'ambito   della   regolamentazione   dello   specifico   mercato, introducendo   nuovi   obblighi   o  specificando/rafforzando  quelli esistenti e confermati dalle analisi relative al mercato 11.
 
 161.  Inoltre,  con  riferimento al paragrafo 101 del documento di consultazione,   Fastweb   esprime   alcune  perplessita'  in  merito all'affermazione,  ivi  contenuta,  in  base  alla quale i servizi di shared  access  e  bitstream wholesale "abilitano esclusivamente alla trasmissione  dati", laddove la stessa possa essere interpretata come la  fissazione di un limite ai servizi che l'operatore alternativo e' titolato  ad  offrire  alla  clientela  mediante  i servizi intermedi succitati.  Fastweb  ribadisce,  al  riguardo,  l'importanza  che sia tutelata  la  piena liberta' dell'operatore che si avvale dei servizi wholesale,  in  merito  alla  tipologia di servizi che possono essere forniti  agli  utenti  mediante  i  suddetti servizi wholesale, fatte ovviamente  salve  eventuali comprovate incompatibilita' tecniche. In particolare, Fastweb ribadisce che la fornitura del servizio voce non e'   propria  dei  soli  servizi  di  accesso  disaggregato,  essendo possibile  fornire  servizi vocali (VoIP) anche sulla banda piu' alta dello  spettro  interessata  dai  servizi bitstream e che, quindi, la definizione  di  bitstream  non  deve  prevedere  alcuna limitazione, potendo includere la fornitura di qualsiasi servizio.
 
 162.  Riguardo  quest'ultimo  punto,  anche  AIIP sottolinea che i servizi  integrati  voce-dati,  grazie  alle tecnologie VoIP, possono essere  offerti  sia con il bitstream sia con lo shared access, oltre che  con  1'ULL  e  che,  in  ragione  della  convergenza tecnologica voce-dati,  tali  servizi  integrati debbono poter essere offerti con tutte le tre modalita' di accesso a banda larga: ULL, shared access e bitstream.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 163.  L'Autorita'  ribadisce  quanto  affermato  al  punto 151 del documento  di consultazione in cui si precisa che "l'unbundling [...] puo'  essere  assimilato[...]  ad  una  forma di autoproduzione degli inputs  necessari  alla  fornitura di collegamenti DSL alla clientela finale.  Di  conseguenza,  appare  coerente  con  la  visione  appena suggerita ampliare la dimensione del mercato in esame includendo, non solo  le  vendite  intercorse  fra  differenti operatori, ma anche le forme di autoproduzione attualmente utilizzate dagli operatori attivi nel mercato dei collegamenti DSL retail."
 
 164.  L'Autorita'  concorda pienamente con gli operatori in merito alla   necessita'   di  salvaguardare  la  coerenza  tra  prezzi  del bitstream,  da  un lato, ed i prezzi dell'ULL e dello SA, dall'altro, ed  in  merito  alla  necessita'  di  stimolare  gli  investimenti in infrastrutture  alternative.  Proprio in tale direzione si colloca la proposta  di  passare  da  un  meccanismo di controllo dei prezzi del servizio  bitstream  basato  sul  criterio  del  retail  minus  ad un meccanismo  di  orientamento  al  costo,  che riflette maggiormente i costi sottostanti alla fornitura del servizio. Pertanto, i prezzi dei servizi  bitstream,  che  da un punto di vista tecnico possono essere considerati  servizi di "ampiezza maggiore" rispetto a quelli di full unbundling,  in  quanto  comprensivi  di elementi di rete addizionali rispetto  a questi ultimi, necessariamente incorporeranno dei margini sufficienti  a  garantire un'adeguata remunerazione a questi elementi addizionali.
 
 165. Tuttavia, con riferimento alle tipologie di servizi fornibili attraverso  le  diverse  soluzioni  wholesale - bitstream, ULL e SA - l'Autorita'   rimanda   a   quanto  gia'  scritto  nel  documento  di consultazione  in  merito  alle  caratteristiche  dirimenti  di  tali servizi  che  conducono all'individuazione di due mercati separati ed in  particolare  in  merito  al  differente  grado di controllo della capacita'  trasmissiva  a  disposizione dell'operatore che acquista i diversi  servizi  all'ingrosso.  Pertanto,  pur garantendo il massimo rispetto   dei   principi   di  trasparenza  e  non  discriminazione, l'Autorita' ritiene che continueranno ad esserci delle differenze tra i  servizi,  in  termini di capacita' di differenziazione dei servizi finali  rispetto  a  quelli offerti dall'operatore incumbent che, tra l'altro,  forniscono adeguati incentivi agli operatori alternativi ad effettuare  un'ulteriore  infrastrutturazione, sia ricorrendo all'ULL sia ricorrendo ad infrastrutture proprietarie.
 
 166. L'Autorita' concorda con l'operatore Fastweb sul principio in base  al quale non e' corretto presentare l'interconnessione al DSLAM quale  eventuale  soluzione  al  problema  della carenza di posizioni aggiuntive ai permutatori, criticita' propria del mercato dei servizi di  unbudling  del  local  loop. L'Autorita' ha imposto un obbligo di accesso  e  di  uso  di  determinate  risorse  di  rete  al livello 1 (DSLAM) in  quanto ritiene tale obbligo proporzionato alla natura dei problemi  competitivi identificati. L'Autorita', infatti, ritiene che gli    obblighi   attualmente   vigenti,   che   non   prevedono   1' interconnessione  a  tale  livello  di  rete, non siano sufficienti a garantire  condizioni  di competitivita' nel mercato in oggetto ed in quello a valle.
 
 167.  L'Autorita'  intende  precisare che l'esclusione dal mercato rilevante   dei   servizi  di  accesso  voce  forniti  attraverso  le tecnologie  VoIP,  e quindi la loro esclusione nel calcolo del valore complessivo  del  mercato  e  delle  singole  quote  possedute  dagli operatori,  non  pregiudica  la  possibilita'  per  gli  operatori di offrire  tali  servizi  sulle  medesime  infrastrutture  che  vengono utilizzate per la fornitura del servizio di trasmissione dati a banda larga.  Pertanto, come verra' precisato meglio nella sezione relativa alla  definizione  degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo   potere   nel   mercato  dell'accesso  a  banda  larga all'ingrosso,  l'Autorita'  intende precisare che l'imposizione degli obblighi  in  materia  di  accesso e di uso di determinate risorse di rete e di non discriminazione, deve garantire la piena liberta' degli operatori   di   offrire  tutti  i  servizi  che  siano  tecnicamente offribili.
 2.2.2.  Servizi  bitstream  vs  servizi  wholesale  su  fibra e su satellite
 
 168.  Come  si e' ripetuto piu' volte, al momento non esistono nel mercato  wholesale  offerte  di  connettivita'  in  fibra ottica. Gli operatori   che  posseggono  un'infrastruttura  in  fibra  ottica  si limitano  a  rifornire le proprie divisioni commerciali che vendono i servizi   di   accesso  a  banda  larga  nel  mercato  retail.  Anche relativamente  alla  connettivita' in tecnologia satellitare, sebbene alcuni  accessi vengano venduti nel mercato all'ingrosso ad operatori che  offrono connettivita' satellitare nel mercato finale (si veda il citato accordo tra Netsystem e Telecom Italia), una quota consistente degli  accessi wholesale viene fornita in regime di "autoproduzione". D'altronde,  in assenza di regolamentazione, e' piuttosto improbabile che  un  operatore  proprietario di rete renda disponibile la propria infrastruttura  nel  mercato  wholesale  ad  altri operatori che sono diretti concorrenti nel mercato retail.
 
 169.  L'Autorita'  ritiene  opportuno  far  rientrare  nel mercato rilevante dell'accesso a banda larga all'ingrosso - oltre al servizio bitstream  su  rame  -  gli  accessi  in  fibra  ottica e gli accessi satellitari,  sia  che  siano  venduti ad altri operatori (ovvero nel mercato  all'ingrosso) sia  che  siano  forniti come "autoproduzione" (ovvero alle rispettive divisioni commerciali).
 
 170.  La  domanda  di  connettivita'  all'ingrosso  e' una domanda derivata  dalla domanda di connettivita' presente nel mercato retail, nel  quale rientrano - oltre ai servizi di accesso in tecnologia xDSL -  anche  i  servizi  di  accesso  in  fibra  ottica  e  i servizi su tecnologia   satellitare,   in   quanto  servizi  sostituibili.  Tale sostituibilita'  esistente  a  livello  retail  determina di fatto un vincolo  ai  comportamenti  competitivi  degli  operatori del mercato wholesale  ed in particolare ad eventuali incrementi del prezzo della connettivita'  wholesale.  Un eventuale aumento di prezzo di circa il 10%  dei  servizi DSL a livello wholesale si rifletterebbe infatti in un incremento dei prezzi dei servizi DSL retail di una percentuale di almeno  il 5%, in quanto il costo della componente wholesale in esame rappresenta  circa  il  50% del prezzo del servizio retail (26). Tale incremento  del  prezzo  del  servizio DSL retail determina con molta probabilita'  uno  spostamento di una parte della domanda del mercato finale  verso  servizi  sostituibili, in fibra ottica o su tecnologia satellitare.  L'Autorita'  valuta l'entita' di tale spostamento della domanda  retail  verso  servizi  sostituibili  sufficiente da rendere l'incremento   del  prezzo  wholesale  non  profittevole,  in  quanto comporta  un aumento della capacita' wholesale in fibra o satellitare (fornita  sottoforma  di autoproduzione o venduta sul mercato) ed una corrispondente    diminuzione    nella    vendita   all'ingrosso   di connettivita' DSL.
 
 171.   L'analisi   appena   esposta   e'   inoltre  supportata  da considerazioni di natura tecnica ed economica relative alla effettiva praticabilita'  per un operatore in fibra o satellitare ad offrire un servizio   wholesale   equivalente.   A  tale  proposito,  una  prima considerazione  da  fare  e' che i servizi a banda larga in fibra non sono  disponibili  in  tutte  le  aree dove e' presente la tecnologia xDSL:  pertanto,  il vincolo - seppure indiretto - alle variazioni di prezzo  della  connettivita'  DSL  esercitato  dalle offerte in fibra ottica disponibili sul mercato retail potrebbe risultare piu' labile. Tuttavia,  come  si  e'  visto al punto 120, la presenza di politiche promozionali   e   commerciali  omogenee  a  livello  nazionale,  sia dell'incumbent  sia degli operatori alternativi, dimostra l'esistenza di  un  common  pricing  constraint  a livello nazionale. Inoltre, la presenza   della   tecnologia  satellitare  su  pressoche'  tutto  il territorio  nazionale  rende  i  servizi  a  banda  larga satellitari complementari  dal punto di vista geografico, oltre che sostituti dal punto di vista tecnico-economico, ed i numerosi accordi che si stanno siglando  sul  mercato  ne  sono  una conferma: oltre all'accordo con Netsystem,  Telecom  Italia  ha  recentemente avviato una partnership tecnologica  con  Telespazio  e  Hughes  Network  Systems per fornire servizi   a   banda   larga  via  satellite  alle  aziende  italiane; analogamente Tiscali ha siglato un accordo con Eutelsat, e Noicom con Skylogic  (societa'  partecipata  al 100% da Eutelsat) per sviluppare ulteriormente   su   piattaforma  satellitare  i  propri  servizi  di connettivita'   a   banda  larga,  soprattutto  dal  punto  di  vista geografico.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 172. TI ritiene che la sostituibilita' asimmetrica esistente tra i servizi  bitstream  ed  i servizi wholesale offerti mediante la fibra ottica   e   la   tecnologia   satellitare   -  che  pure  giustifica l'individuazione di un unico mercato rilevante - non debba comportare in alcun modo un'omogeneita' di obblighi regolamentari per le diverse tecnologie,     in     considerazione     dell'eterogeneita'    delle caratteristiche  tecniche, della diffusione geografica, della domanda e dell'offerta di mercato. In particolare, TI sostiene che poiche' la fibra  ottica  - che costituisce, esplicitamente o implicitamente, un input per la realizzazione del bitstreaming - non e' stata sottoposta ad  obblighi nell'ambito del mercato n, 11 (accesso disaggregato), lo stesso  approccio deve essere adottato anche per i servizi di accesso a banda larga wholesale realizzati su fibra. Pertanto, TI auspica che questi  ultimi  servizi  non siano soggetti ad obblighi di "accesso e uso" e "orientamento al costo".
 
 173.  Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - e anche Fastweb, Tele  2  e  Welcome  Italia  -  condividono  le conclusioni raggiunte dall'Autorita'  sulla  sostituibilita'  tra  i  servizi bitstream e i servizi  wholesale  su  fibra,  mentre manifestano delle perplessita' relativamente alla sostituibilita' di questi con i servizi di accesso via satellite monodirezionale.
 
 174.  AIIP  condivide  solo  in parte le conclusioni raggiunte sul punto  dall'Autorita',  in  quanto,  pur  condividendo l'esistenza di relazioni  di  sostituibilita'  tra  servizi  bitstream  su ADSL e su satellite,   non   condivide,  invece,  l'esistenza  di  rapporti  di sostituibilita'  tra  servizi bitstream su xDSL e servizi wholesale a banda  larga su fibra ottica. Ad avviso di AIIP occorre individuare i seguenti  mercati  dei  servizi  di  accesso a banda larga wholesale, diversi  per  tecnologia  e domanda, su cui occorrera' valutare se vi siano  operatori  (individualmente  o  collettivamente) dominanti  ed individuare,   quindi   le   eventuali  misure  di  regolamentazione: i) accesso  in  rame  tramite  tecnologie  xDSL; ii) accesso in Fibra Ottica (FTII e FTB); iii) accesso da rete mobile.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 175.  L'Autorita'  ha  individuato un unico mercato dei servizi di accesso ai dati a banda larga all'ingrosso comprendente le tecnologie su rame, fibra ottica e satellite in virtu' dell'esistenza di stretti vincoli  competitivi fra i prezzi dei servizi forniti ricorrendo alle suddette  tecnologie.  In  tale  contesto,  l'Autorita'  ritiene  che l'applicazione   di  differenti  obblighi  regolamentari  ai  servizi forniti attraverso tecnologie differenti, o la rimozione degli stessi in  relazione  ai  servizi  offerti  ricorrendo ad alcune tecnologie, comporterebbe il rischio di arbitraggio regolamentare.
 
 176.   In   relazione  alle  perplessita'  manifestate  da  alcuni operatori relativamente alla sostituibilita' fra servizi di accesso a banda  larga  all'ingrosso  tramite  tecnologie in rame e fibra da un lato  e  tramite  tecnologie  satellitari monodirezionali dall'altro, l'Autorita'   ribadisce   i   risultati   della  propria  analisi  di sostituibilita'   riportata  al  paragrafo  2.1.3  del  documento  di consultazione  e  quanto  detto  ai  punti  84  ed  85  del  presente documento.  In  ogni  caso,  come  sopra  esposto, una diversa e piu' restrittiva    definizione    del   mercato   non   altererebbe   ne' l'individuazione  del  soggetto  dotato  di  significativo  potere di mercato, ne' i rimedi regolamentari ad esso applicati.
 
 177.  In fine, in relazione alle osservazioni di AIIP, l'Autorita' ribadisce  tutte  le  valutazioni che la hanno portata a sostenere la sostituibilita'  fra  tecnologie in fibra e rame ed a non individuare l'accesso    da    rete   mobile   come   mercato   suscettibile   di regolamentazione ex-ante.
 2.3  Il  mercato  geografico dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso
 
 178. L'analisi del mercato al dettaglio dell'accesso ad Internet a banda larga ha evidenziato l'esistenza di una sufficiente omogeneita' nelle condizioni concorrenziali a livello nazionale (cfr. punti 116 - 129).  Infatti,  nonostante  si  stia assistendo allo sviluppo di una maggiore  concorrenza nelle aree del paese ove - oltre alle offerte a banda  larga di TI e degli OLO che ricorrono alle offerte bitstream - sono  presenti  offerte  di  operatori  facilito based concorrenti di Telecom   Italia  c  di  operatori  che  hanno  acquistato  linee  in unbundling,   l'Autorita'   ritiene   che   l'effettivo   livello  di competizione  sviluppatosi  nel  mercato  sia ancora sufficientemente omogeneo nel territorio nazionale.
 
 179.    L'analisi    del   corrispondente   mercato   all'ingrosso dell'accesso   a   banda   larga,  rileva  una  maggiore  omogeneita' geografica  delle  condizioni concorrenziali. Infatti Telecom Italia, al  momento,  e'  pressoche'  l'unico  operatore che offre servizi di accesso  a  banda  larga  all'ingrosso in tecnologia DSL a condizioni regolamentate,  non  discriminatorie  e omogenee a livello nazionale. Come  si  vedra'  con  maggior  dettaglio  nel capitolo relativo alla valutazione  del  significativo potere di mercato, ad eccezione delle offerte  all'ingrosso  di  connettivita'  satellitare  di  Netsystem, l'offerta  wholesale  di  collegamenti  a  banda  larga  da  parte di operatori alternativi a Telecom Italia risulta un fenomeno ancora del tutto  residuale  e rappresenta, sostanzialmente, la cessione a terzi di  contratti wholesale acquistati originariamente da Telecom Italia. Gli operatori che hanno acquistato linee in ULL e gli altri operatori facility  based  diversi da Telecom Italia (come Fastweb) non offrono servizi  a  larga  banda  wholesale,  ma  si  limitano a rifornire le proprie divisioni commerciali. Pertanto, nel mercato all'ingrosso, le condizioni  concorrenziali  appaiono  piuttosto  uniformi  anche cori riferimento  alle aree in cui a livello retail si sta assistendo allo sviluppo  di  una  maggiore  competizione (evidenziate in verde nella Figura 2).
 
 180.  L'Autorita'  ritiene quindi che la dimensione geografica del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso sia corrispondente al territorio nazionale.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 181. La maggior parte degli operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali  e  Wind  -  ed  anche  Fastweb.  Tele  2  e Welcome Italia - condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  individuare  un  unico mercato nazionale dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso.
 
 182.  Invece,  TI  riprende  le medesime argomentazioni utilizzate nella  risposta  al  quesito 4 della consultazione pubblica, relativo alla  dimensione geografica del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio.  Pur  condividendo l'orientamento dell'Autorita' in merito all'estensione  nazionale  del  mercato  dell'accesso  a banda larga, infatti,  TI  sottolinea  la  presenza  di alcune aree geografiche (i principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda larga  wholesale  e' piu' sviluppata della media nazionale. Pertanto, TI  auspica  che nella delibera conclusiva sul mercato 12 l'Autorita' consideri   la   presenza   delle   suddette  condizioni  competitive differenziate  geograficamente  e  ne  derivi,  di  conseguenza,  una differenziazione   dei  rimedi  regolamentari,  come  ad  esempio  la possibilita'  di  non  notificare  TI  come  operatore SPM nelle aree (principali 6 distretti) a maggiore pressione competitiva.
 
 183.  Infine,  AIIP  e'  d'accordo  nel  considerare  come  aventi estensione  nazionale  sia  il mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso via xDSL sia quello dei servizi di accesso a banda larga   mobile  all'ingrosso.  AIIP  ritiene,  invece,  che  l'ambito geografico  dei  servizi  di  accesso  a banda larga all'ingrosso via fibra  ottica  sia  locale,  con  estensione  geografica comunale, in ragione   della  necessita'  di  ottenere  specifiche  autorizzazioni comunali  per  gli scavi necessari alla installazione dei cavidotti e alla posa della fibra ottica.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 184.  L'Autorita'  ribadisce  in primo luogo quanto illustrato nel mercato  retail  secondo  cui,  allo stato attuale, l'accesso a banda larga    presenta,    in    termini   di   contesto   concorrenziale, caratteristiche   di   omogeneita'   territoriale.   Le   riscontrate diversita'  in  alcune  aree  del Paese, nella presenza delle diverse infrastrutture  trasmissive, non si traducono in una definizione piu' ristretta  del mercato geografico in quanto le condizioni competitive sono  risultate  sufficientemente  omogenee  su  tutto  il territorio nazionale.
 
 185.   Tali   considerazioni   valgono  a  fortiori,  nel  mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga. Infatti nel caso del mercato wholesale   le   caratteristiche   della   domanda   non   presentano differenziazioni  di tipo territoriale. La gran parte degli operatori richiede,  infatti, servizi all'ingrosso di accesso a larga banda per fornire  servizi  retail  su  tutto il territorio nazionale. Inoltre, l'attuale   marginalita'  (se  non  assenza) di  offerta  di  servizi wholesale  in  fibra  ottica  rende  le  caratteristiche dell'offerta ancora piu' omogenee rispetto a quelle del mercato al dettaglio.
 
 186.  In virtu' di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che le osservazioni  formulate  da TI e da AIIP non possano essere accolte e che  il  mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga, comprensivo delle  sopra  menzionate tecnologie trasmissive (xDSL, fibra ottica e satellite), si caratterizzi come mercato nazionale.
 2.4. Conclusioni sulla definizione dei mercati
 
 187.  Il  mercato  all'ingrosso  di  connettivita'  a  banda larga definito   dall'Autorita'   comprende   la  domanda  e  l'offerta  di connettivita'  su  tecnologie  xDSL,  su fibra ottica e su tecnologia satellitare; il mercato identificato ha dimensione nazionale.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 188.  TI ritiene che esista una sostituibilita' asimmetrica tra le tecnologie  xDSL e la fibra ottica, evidenziando che le tecnologie in rame  sono utilizzate per la fornitura di servizi base, mentre quelle in  fibra ottica sono utilizzate per la fornitura di servizi avanzati e  innovativi.  Pertanto, TI richiede che i servizi bitstream offerti su   fibra   non   siano   sottoposti  a  regolamentazione  ex  ante, coerentemente  con  quanto  stabilito dall'Autorita' nell'analisi del mercato  dell'accesso  disaggregato  all'ingrosso  (mercato  11 della Raccomandazione).  Inoltre,  riguardo  la  dimensione  geografica del mercato,  TI  ritiene  che,  pur  essendo  un  mercato nazionale, sia necessario  considerare  che in alcune aree geografiche (i principali sei  distretti  telefonici:  Bologna,  Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino) la   concorrenza  nei  mercati  dell'accesso  a  banda  larga wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale.
 
 189. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele   2  e  Welcome  Italia  -  concordano  sostanzialmente  con  le conclusioni  raggiunte  dall'Autorita'  sulla definizione del mercato dei  servizi  di  accesso  in  banda  larga all'ingrosso, fatto salvo quanto  precisato nelle risposte alle domande 6, 7 e 8. Inoltre, tali operatori  aggiungono  un'osservazione  relativa  alle  tecnologie di accesso wireless fisse (Wi-Fi e Wi-Max). Essi ritengono che - sebbene sia  probabile  che  tali tecnologie continueranno a giocare un ruolo complementare  rispetto  alle altre tecnologie di accesso per fornire la  banda  larga ad utilizzatori nomadi (aeroporti, alberghi, ecc.) - sia  necessario  che  la  regolamentazione  di  settore impedisca per questi  servizi  la  precostituzione  di  posizioni  di  monopolio o, comunque,  limitazioni  alla  concorrenza  effettuate  da parte di TI tramite l'esclusione di altri operatori.
 
 190.  AIIP,  invece,  non  condivide  completamente  tale  analisi poiche'  ritiene,  innanzitutto, che il servizio Internet includa non solo l'accesso alla rete, ma molte altre componenti di servizio, come i  servizi di posta elettronica, di calendaring, di hosting, di dies, di   VoIP.   Pertanto,  AIIP  sostiene  che,  essendo  possibile  una differenziazione  del  servizio sulla base dei servizi complementari, la  "rivendita"  -  servizio che va dall'utente fino al punto 4 della figura 3 del documento di consultazione - non si prefigura come "pura rivendita"  e  quindi  deve fare parte del mercato oggetto d'analisi. Inoltre,   AIIP   evidenzia  che  Fastweb  ha  accordi  di  fornitura dell'accesso  in fibra nel mercato all'ingrosso. ad esempio con IBM e Tsystems.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 191.   In  tema  di  sostituibilita'  fra  tecnologie  in  rame  e tecnologie   in   fibra,   l'Autorita'  ribadisce  le  argomentazioni sviluppate  nel  documento  di  consultazione  e  rinnova i timori di arbitraggio  regolamentare,  che  potrebbe  sorgere  qualora  le  due differenti     tecnologie    fossero    sottoposte    a    differente regolamentazione, richiamati al punto 175.
 
 192.   L'Autorita'   condivide  le  osservazioni  degli  operatori Albacom.  Atlanet,  Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia  circa  l'importanza  di impedire la costituzione di posizioni dominanti nella fornitura di servizi di accesso a banda larga tramite tecnologie  wireless  fisse  (WI-FI  WI-MAX) e circa il loro ruolo di complementarieta'  con  le altre tecnologie di accesso a banda larga. Per  queste  ragioni,  alle suddette tecnologie, in quanto utilizzate congiuntamente  ai  servizi  bitstream, l'Autorita' applica le misure regolamentari di cui al punto 350.
 
 193.  L'Autorita'  ritiene  che  i  servizi  di posta elettronica, calendaring,   hosting,   dns   resolution,   solitamente   (ma   non necessariamente, almeno per alcuni di essi) forniti congiuntamente ai servizi di accesso ai dati a banda larga, configurandosi come servizi accessori   rispetto   al   servizio   principale   di  accesso,  non caratterizzino   sufficientemente  il  servizio  finale  da  renderlo riconoscibilmente   differente   e  quindi  distinguibile  da  quello dell'operatore   che   fornisce  il  servizio.  Per  questa  ragione, coerentemente  con le prescrizioni della Raccomandazione al paragrafo 4.2.2,  l'Autorita'  preferisce escludere i servizi di pura rivendita (forniti al livello 4 della Figura 3).
 
 3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 Introduzione
 
 194. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo,  in  relazione al processo di definizione e di valutazione del  significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento della  definizione  di  significativo potere di mercato a quella data dalla  Corte  di  giustizia  europea  per  la  nozione  di  posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice, all'articolo  17,  comma  2,  afferma  che "si presume che un'impresa disponga  di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente  con  altri,  gode di una posizione equivalente ad una posizione  dominante  ossia  una posizione di forza economica tale da consentirle  di  comportarsi  in misura notevole in modo indipendente dai  concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una sintesi  degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del    concetto   di   posizione   dominante   nell'industria   delle comunicazioni  elettroniche  e'  contenuta nelle Linee guida dell' 11 luglio  2002  che  le  ANR  devono  tenere  in  massimo  conto  nello svolgimento  delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).
 
 195.  Le  linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR devono  fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della  Commissione  ed  alla  relativa  giurisprudenza della Corte di giustizia  e  del  Tribunale  di  primo grado in materia di posizione dominante.  In  realta'  l'applicazione  ex  ante  della  nozione  di significativo  potere  di  mercato  da parte delle ANR richiedera' un adeguamento  delle  modalita'  di  valutazione  del potere di mercato utilizzate  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza,  in  virtu' della considerazione  che  le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi diverse   da  quelle  assunte  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza nell'applicazione  retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni  dell'Autorita'  si  avvarranno, inter alia, di elementi di tipo  previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del  mercato  disponibili  al  momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte  previsionale  verra' calibrato sulla periodicita' che il Codice  impone  per  le analisi di mercato, che come gia' specificato altrove, e' pari a 18 mesi.
 
 196. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si  misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile  delle  vendite  o dei ricavi a favore di altre imprese. Tale  capacita'  e'  sottoposta  ad  una  serie  di  vincoli  di tipo concorrenziale   provenienti   sia   dai  concorrenti  che  l'impresa fronteggia  direttamente  nel proprio mercato di appartenenza, sia da imprese  che  potrebbero  decidere  di  entrare  nel  mercato a medio termine  qualora  si  verifichi  un  piccolo,  ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi.
 
 197.  La  quota  di  mercato  detenuta  da  un'impresa puo' essere utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene nel  nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi  concorrenziali  risulti  ridimensionato  rispetto  al quadro precedente,  le  linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75, ricordano  espressamente  che  "le quote di mercato sono spesso usate come  indicatore  indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se al  paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e' preferibile  utilizzare  quote  di  mercato  calcolate sulla base del valore  delle  vendite,  al  successivo  paragrafo 77, si afferma che "spetta  alle  ANR  decidere  i  criteri  piu' adatti per misurare la presenza  sul  mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.
 
 198.  La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo 78,  ricordano  che  le  Autorita' di regolamentazione devono percio' "intraprendere  un'analisi  completa  e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza  di  un significativo potere di mercato". A tal proposito vengono  indicati  quali  criteri  per  la  misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di    infrastrutture    difficilmente    duplicabili,   le   barriere all'ingresso,   le   economie   di   scala   e  di  diversificazione, l'integrazione  verticale,  la  rete  di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.
 
 199.   Il  riscontro  di  una  posizione  di  dominanza  non  puo' prescindere  da  una valutazione della facilita' di ingresso e quindi delle  barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel settore  delle  comunicazioni  sono costituite da vincoli normativi e dalla  necessita'  di  effettuare  notevoli  investimenti, non sempre recuperabili.  Per  quanto  riguarda i primi si pensi, ad esempio, al caso  in  cui  si  e'  fissato  un limite al numero di imprese aventi accesso  allo  spettro  radio  per l'offerta di servizi connessi. Per quanto  riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali di  produzione  di  investimenti  in  capitale fisso con limitati usi alternativi  al  di  fuori  dell'industria  delle comunicazioni. Tali barriere   all'ingresso,  pero',  possono  rivestire  un  ruolo  meno importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione tecnologica,   come  e'  il  caso  per  determinati  servizi/reti  di comunicazione elettronica.
 
 200. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita' con  l'articolo  82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un rilevante  potere  di  mercato,  ossia  puo'  detenere  una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e  la  giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o piu'  imprese  detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto  ai  loro  clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che la  Commissione  ha  affermato che l'assenza di concorrenza effettiva non  necessariamente  deve  essere ricondotta all'esistenza di legami economici,  nel  senso  di legami strutturali, o ad altri fattori che potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.
 
 201. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita' nazionali  di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle condizioni  possano  favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva,  devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato siano  tali  da  favorire  un  coordinamento  tacito,  e  ii) se tale coordinamento   sia   sostenibile.  Affinche'  il  coordinamento  sia sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a sottrarsi  al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione degli  altri  componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti ed  i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.
 
 202. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la giurisprudenza  della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che una  posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano alcune  specifiche  condizioni  di mercato tra le quali si ricordano: un'elevata  concentrazione,  un  parallelismo  fra  la  struttura dei prezzi  e  dei  costi,  una  crescita  moderata  o  stagnazione della domanda,   una   scarsa  elasticita'  della  domanda,  una  maturita' tecnologica  e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la sussistenza  di  legami  e  interconnessioni  anche  informali fra le imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.
 3.1. L'ANALISI SUL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 203.  In  questa  sezione si procede alla valutazione del grado di concorrenza  effettiva  presente sul mercato rilevante individuato al fine di verificare l'esistenza di imprese che godano, individualmente o  congiuntamente  con altre, di una posizione dominante. L'Autorita' nelle   proprie  valutazioni  terra'  in  massima  considerazione  le indicazioni fornite all'interno delle Linee guida.
 
 204.  Si  ritiene  che in relazione al mercato della banda larga i criteri  piu'  importanti per la valutazione del significativo potere di mercato siano: la dinamica del mercato e l'ampiezza delle quote di mercato,   la  dimensione  delle  barriere  all'ingresso,  ovvero  la presenza  di economie di scala e di diversificazione, di sunk costs e di switching costs, la facilita' di accesso alle risorse finanziarie, la   presenza   di  vantaggi  tecnologici  ed  altre  caratteristiche strutturali   del   mercato,  quali  l'integrazione  verticale  degli operatori, e l'esistenza di un contropotere di acquisto della domanda di mercato.
 
 205.   Alcune   delle   informazioni   e   dei   dati   utilizzati dall'Autorita'  per la valutazione del grado di concorrenza esistente nel   mercato   rilevante  sono  direttamente  afferenti  al  mercato wholesale ed altre sono relative al corrispondente mercato retail, in quanto  caratterizzanti  l'analisi  al livello wholesale. Ad esempio, come  viene  illustrato  in  seguito  con maggior dettaglio, la stima delle  quote  di  mercato degli operatori nel mercato wholesale si e' avvalsa  anche di informazioni relative al mercato retail, cosi' come la  dinamica  del mercato e' stata valutata anche sulla base dei dati retail.
 Struttura del mercato
 
 206.  Come  gia' richiamato nel capitolo relativo alla definizione del mercato del prodotto, alla fine del 2003 in Italia - ad eccezione di  un limitato numero di accessi offerti via satellite - il servizio a flusso numerico in tecnologia xDSL (bitstream access) rappresentava pressoche'  l'unica  tipologia  di  accesso a banda larga venduta nel mercato all'ingrosso:
 a.  oltre  a Telecom Italia, vi era un esiguo numero di operatori che offrivano servizi DSL nel mercato;
 b. un unico operatore vendeva accessi satellitari.
 Articolazione dell'offerta di Telecom Italia
 
 207.  Telecom Italia offre diversi servizi riguardanti l'accesso a banda  larga  con  interconnessione in ATM con la rete dell'operatore acquirente del servizio.
 
 208.  La  ripartizione  del  territorio  nazionale  e'  in aree di Raccolta,   a   cui   corrisponde  un  nodo  di  raccolta.  L'OLO/ISP collegandosi al nodo di raccolta puo' fornire il servizio agli utenti afferenti  a  alla  corrispondente  Area  di  Raccolta.  Il  rapporto contrattuale  con  i  singoli  utilizzatori finali viene intrattenuto direttamente da ciascun operatore, senza il coinvolgimento di Telecom Italia (27).
 3.1.1. La dinamica del mercato
 
 209.  Al  30  giugno 2003, il numero di collegamenti a banda larga complessivamente attivati nel mercato retail, indipendentemente dalla modalita'  tecnica di realizzazione della connessione, risulta essere di  poco  inferiore  ad  1.700.000.  La  tabella  seguente  mostra il contributo  di  ciascuna tecnologia al totale dei volumi del mercato. Le  prime  due  righe  specificano,  all'interno della famiglia delle tecnologie  DSL,  il peso relativo dell'ADSL e delle altre tecnologie DSL.
 Tabella 10 - Numero di collegamenti a banda larga in Italia
 ---->   Vedere tabelle 10  a pag. 79 del S.O.  <----
 210.  Dalla  Tabella  10  si  puo' verificare il ruolo sempre piu' determinante  dei  collegamenti ADSL nello sviluppo del mercato della banda   larga.   Tuttavia,   nel  periodo  della  rilevazione  si  e' riscontrata   la   costante  crescita  del  numero  dei  collegamenti realizzati  in  ciascuna  delle  tecnologie considerate, anche se con tassi  di  sviluppo  significativamente  differenti, come illustra la Tabella  11.  In particolare, si puo' notare che il tasso di crescita del  numero  di  linee  ADSL si sia costantemente mantenuto ben al di sopra  di quello del mercato, giustificando, in tal modo, i risultati illustrati  in  Tabella  10.  Il  numero  dei  collegamenti  in altre tecnologie   DSL,   invece,  seppur  registrando  comunque  tassi  di variazione positivi, si e' mantenuto su livelli decisamente inferiori a  quelli  registrati  nel  mercato  complessivo per tutto il periodo della rilevazione. Il numero dei collegamenti in fibra e satellitari, infine,  ha mostrato un andamento approssimativamente in linea con la dinamica del mercato complessivo.
 Tabella 11 - Tasso di sviluppo dei collegamenti a banda larga (dic 2001 - giugno 2003) 28
 ---->   Vedere tabella 11 a pag. 80 del S.O.  <----
 3.1.2.  L'assetto competitivo del mercato dell'accesso ad Internet a banda larga al dettaglio
 
 211.  La  seguente tabella illustra le quote di mercato, calcolate in   riferimento   al   numero   dei   collegamenti   a  banda  larga complessivamente attivati nel mercato retail (indipendentemente dalla tecnologia  della  connessione). La prima riga della tabella illustra la   quota   di  mercato  in  volumi  di  Telecom  Italia,  calcolata utilizzando  come  base  di  riferimento  il  numero  complessivo dei collegamenti  a  banda  larga,  con  qualunque  tecnologia siano essi realizzati.
 Tabella 12 - Quote di mercato nel mercato retail
 ---->   Vedere tabella 12 a pag. 80 del S.O.  <----
 212.   L'importanza  della  tecnologia  DSL  nella  determinazione dell'evoluzione  del  mercato  in  esame  suggerisce  di  focalizzare l'analisi delle quote di mercato degli operatori presenti sul mercato sulla  suddetta  tipologia  di  connessioni.  La Tabella 13 mostra le quote  di  mercato  in  volumi  (numero di collegamenti attivati) nel segmento di collegamenti a banda larga in tecnologia DSL.
 Tabella  13  -  Quote di mercato sul numero di linee xDSL (mercato retail)
 ---->   Vedere tabella 13 a pag. 81 del S.O.  <----
 213.  Dal  confronto  con le quote di mercato calcolate sul numero totale  dei  collegamenti  a  banda  larga  complessivamente attivati (Tabella 12), si nota l'aumento decisamente significativo della quota di  mercato  di  Telecom  Italia  se  si  restringe l'analisi ai soli collegamenti   in   tecnologia  DSL.  Tale  risultato  e'  confermato dall'analisi delle quote di mercato in ricavi (Tabella 14).
 Tabella  14  -  Quote di mercato sui ricavi da linee xDSL (mercato retail)
 ---->   Vedere tabella 14 a pag. 81 del S.O.  <----
 214.  L'analisi  delle  quote  di  mercato  calcolate  sui  ricavi (Tabella 14) non solo conferma i risultati dell'analisi in volumi, ma ne rafforza le conclusioni. Infatti, l'aumento della quota di mercato di  Telecom  Italia, se calcolata sul totale dei ricavi DSL piuttosto che  sul numero di collegamenti corrispondenti, dimostra la posizione di notevole forza raggiunta da quest'ultimo operatore nel segmento di mercato dei collegamenti a banda larga in tecnologia DSL.
 
 215.  Le  conclusioni appena riferite conservano la loro validita' anche  nel caso in cui si voglia segmentare ulteriormente il segmento dei  collegamenti  a  banda  larga  in  tecnologia  DSL considerando, quindi,   separatamente  i  collegamenti  ADSL  da  quelli  in  altre tecnologie  DSL  (genericamente,  xDSL).  Il  segmento di mercato dei collegamenti  a  banda  larga  in  tecnologie DSL, al 30 giugno 2003, risulta  essere costituito da circa 1.450.000 linee attive, di cui la maggior  parte  in  tecnologia  ADSL.  La Tabella 15 dimostra il peso preponderante,  in  termini  di volumi, del numero di collegamenti in tecnologia ADSL sul totale dei collegamenti in tecnologia DSL (ADSL e xDSL).  In  termini  di  ricavi, invece, i collegamenti in tecnologia xDSL  mostrano  una  redditivita'  decisamente maggiore di quella dei collegamenti  ADSL.  Appare  evidente,  comunque, che la dinamica del mercato   suggerisce,   nel   periodo   sottoposto   ad   esame,   un riallineamento  dell'incidenza  dei  collegamenti  ADSL in termini di ricavi  agli  elevati  valori  rilevati nel caso dei volumi. Bisogna, tuttavia,  precisare  che  la  dinamica  di cui si e' appena riferito discende  esclusivamente  dal maggior tasso di crescita del numero di collegamenti  in tecnologia ADSL, rispetto a quello rilevato nel caso dei collegamenti xDSL.
 Tabella  15  -  Incidenza  dei  collegamenti  ADSL  sul totale dei collegamenti xDSL (mercato retail)
 ---->   Vedere tabella 15 a pag. 82 del S.O.  <----
 216.  Le  tabelle seguenti (Tabella 16 e Tabella 17) illustrano le quote   di  mercato,  in  volumi  ed  in  ricavi,  nel  segmento  dei collegamenti a banda larga realizzati con tecnologia ADSL.
 Tabella  16  -  Quote  di mercato sul numero dei collegamenti ADSL (mercato retail)
 ---->   Vedere tabella 16 a pag. 82 del S.O.  <----
 Tabella  17  -  Quote di mercato sui ricavi da linee ADSL (mercato retail)
 ---->   Vedere tabella 17 a pag. 83 del S.O.  <----
 217.  L'analisi  congiunta  della  Tabella  16  e della Tabella 17 conferma  i  valori  estremamente  elevati  raggiunti  dalla quota di mercato  di  Telecom  Italia,  sia in volumi che in ricavi, che erano stati  rilevati  nel calcolo delle quote di mercato sull'aggregazione dei  servizi  ADSL  ed  xDSL  (cfr.  Tabella  13  e  Tabella  14). In particolare,  comunque,  si rileva che la quota di mercato di Telecom Italia  e'  sempre inferiore a quella rilevata nell'analisi congiunta delle  due  tecnologie  in  esame  (ADSL e xDSL). Di conseguenza, non potremo  che aspettarci livelli piu' elevati, nel calcolo della quota di  mercato  di  Telecom  Italia, per quanto riguarda il segmento dei collegamenti  a  banda  larga in tecnologia xDSL. Le seguenti tabelle riportano  il  risultato  del  calcolo  delle  quote  di  mercato nel segmento xDSL.
 Tabella  18  -  Quote di mercato sul numero di linee xDSL (mercato retail)
 ---->   Vedere tabella 18 a pag. 83 del S.O.  <----
 Tabella  19  -  Quote di mercato sui ricavi da linee xDSL (mercato retail)
 ---->   Vedere tabella 19 a pag. 83 del S.O.  <----
 218. La Tabella 18 e la Tabella 19 mostrano, come gia' anticipato, un  livello  estremamente  elevato  della quota di mercato di Telecom Italia,  sia  in ricavi sia in volumi. Quanto appena affermato lascia supporre  che,  nel  periodo  sottoposto  a rilevazione, il complesso delle offerte alternative, a quella proposta da Telecom Italia, fosse rivolto  ad una quota residuale del mercato, soprattutto nel segmento dei collegamenti xDSL.
 
 219.  L'analisi  delle  quote  di mercato nei segmenti individuati dalle  tecnologie satellitari ed in fibra ottica risulta semplificata dalla  minore  diffusione  delle  suddette  tipologie  di connessione rispetto  a  quelle  xDSL.  Infatti,  come  illustra la Tabella 10, i collegamenti  in  fibra  ottica  e  quelli  in tecnologia satellitare rappresentano,  al 30 giugno 2003, rispettivamente il 7,7% ed il 5,3% del  mercato.  Inoltre,  la  struttura  dell'offerta  nelle  suddette
 |  |  |  | tipologie di collegamenti risulta essere fortemente polarizzata sulle proposte  commerciali  di  due  soli  operatori, per la fibra Fastweb (offre  anche  collegamenti  in  tecnologie  DSL) e  per il satellite Netsystem   (offre   esclusivamente  collegamenti  satellitari),  che detengono  entrambi  quote di mercato ben al di sopra del 90%, sia in termini  di  ricavi sia di volumi. Tuttavia, come dimostra la Tabella 12,  le  suddette  quote,  se  considerate  rispetto  alla dimensione complessiva  del  mercato a banda larga retail (unione o intersezione di  tutte  le  possibili  tecnologie di connessione), rivelano valori decisamente inferiori. 3.1.3.  L'assetto competitivo del mercato dell'accesso banda larga all'ingrosso
 
 220.  Al  30  giugno  2003,  il numero di collegamenti DSL (ADSL + xDSL) venduti  ad  altri  operatori  risulta  di  poco superiore alle 300.000 unita'. La seguente tabella illustra il tasso di crescita del numero di linee DSL vendute nel mercato all'ingrosso.
 Tabella 20 - Tasso di crescita del numero di linee DSL vendute nel mercato wholesale (29).
 ---->   Vedere tabella 20 a pag. 84 del S.O.  <----
 221. Telecom Italia, attraverso il servizio wholesale "bitstream", realizza  la  quasi  totalita'  delle  vendite di collegamenti DSL ad altri  operatori.  La  seguente tabella mostra la quota di mercato di Telecom  Italia sul totale delle vendite di collegamenti DSL ad altri operatori.
 Tabella  21  -  Quote  di mercato sul numero di linee DSL (mercato wholesale).
 ---->   Vedere tabella 21 a pag. 85 del S.O.  <----
 222.  Dalla  Tabella  21  si  deduce  che  l'offerta  wholesale di collegamenti DSL, da parte di operatori alternativi a Telecom Italia, risulta  un  fenomeno ancora del tutto residuale e rappresenta - come gia'  anticipato nel capitolo relativo alla definizione del mercato - sostanzialmente,   la   cessione   a  terzi  di  contratti  wholesale acquistati  originariamente  da  Telecom  Italia.  Nell'analisi dello sviluppo  delle  vendite  di  collegamenti  DSL  ad  altri operatori, bisogna  sottolineare  un fenomeno dovuto alle peculiari modalita' di acquisto  che hanno caratterizzato l'offerta DSL wholesale di Telecom Italia.  In particolare, ci si vuole riferire all'offerta di lotti di collegamenti DSL, piuttosto che di singoli accessi in tecnologia DSL. Nel periodo sottoposto a rilevazione, di conseguenza, si e' assistito ad  un  relativo scostamento fra il numero di collegamenti acquistati wholesale  dagli  OLO  ed  il  numero  di collegamenti effettivamente venduti  nel  mercato  retail  dai  medesimi  operatori. L'eccesso di capacita'  acquistato  dagli OLO, sotto forma di collegamenti DSL non ancora   attivi  nel  mercato  retail,  ha  rappresentato  una  quota significativa   della   domanda   di   collegamenti   DSL  wholesale, nell'intervallo della rilevazione. Attualmente, con l'introduzione da parte di Telecom Italia di un sistema di contrattazioni per i singoli accessi in tecnologia DSL, il fenomeno in esame si mostra in costante riduzione. La seguente tabella illustra l'incidenza, sul totale delle vendite   di   collegamenti  DSL  ad  altri  operatori,  delle  linee acquistate dagli OLO e non ancora attivate nel mercato retail (30):
 Tabella  22  -  Quota  di  linee  DSL  non attive sul totale degli accessi DSL venduti ad altri operatori
 ---->   Vedere tabella 22 a pag. 85 del S.O.  <----
 223.  Nel periodo sottoposto ad analisi, una quota sempre maggiore dei  collegamenti  venduti  dagli  OLO  nel  mercato  retail  risulta realizzata  mediante l'utilizzazione di linee in unbundling cedute da Telecom  Italia.  In  particolare, al 30 giugno 2003 risultano attive circa  125.000  linee DSL in unbundling, numero che al 30 giugno 2001 non   superava   le   poche  migliaia.  La  tabella  seguente  mostra l'incidenza delle linee in unbundling sul totale dei collegamenti DSL wholesale acquistati dagli OLO (bitstream + unbundling):
 Tabella  23  -  Quota  di linee DSL in unbundling sul totale degli accessi wholesale DSL.
 ---->   Vedere tabella 23 a pag. 86 del S.O.  <----
 224.  La  Tabella  23 dimostra la crescente importanza per gli OLO delIunbundling, come modalita' di fornitura wholesale di collegamenti DSL.  La  considerazione  dell'unbundling nel mercato wholesale degli accessi a banda larga in tecnologia DSL puo' essere assimilata ad una forma  di  autoproduzione  degli  inputs  necessari alla fornitura di collegamenti  DSL  alla  clientela  finale.  Di  conseguenza,  appare coerente  con  la visione appena suggerita ampliare la dimensione del mercato  in  esame  includendo,  non  solo  le vendite intercorse fra differenti operatori, ma anche le forme di autoproduzione attualmente utilizzate  dagli  operatori  attivi nel mercato dei collegamenti DSL retail.   Il   suddetto  ampliamento  del  mercato  wholesale  assume particolare   rilievo  per  la  determinazione  della  reale  entita' dell'offerta  wholesale di un operatore, quale risulta essere Telecom Italia,  che,  possedendo  la  piena  disponibilita'  della  rete  di accesso, realizza secondo il modello dell'autoproduzione la totalita' dei  collegamenti DSL venduti nel mercato retail. La seguente tabella illustra  le  quote  di  mercato  dei principali operatori sul totale dell'offerta  wholesale  di  collegamenti  DSL  (sia autoprodotti sia venduti ad altri operatori).
 Tabella  24  -  Quote  di mercato sul numero di linee DSL (mercato wholesale)
 ---->   Vedere tabella 24 a pag. 86 del S.O.  <----
 225.  Dal  confronto  fra la Tabella 21 e la Tabella 24, si deduce che l'inclusione dell'autoproduzione nel mercato DSL wholesale induce una  leggera,  seppur costante e significativa, riduzione delle quote di  mercato  di  Telecom  Italia.  Tuttavia, i livelli assoluti della quota  di  mercato di Telecom Italia confermano la relativa debolezza degli  operatori  alternativi,  nel mercato wholesale degli accessi a banda larga in tecnologia DSL.
 
 226.   In  coerenza  con  la  definizione  del  mercato  rilevante dell'accesso a larga banda all'ingrosso fornita, si ritiene opportuno estendere l'analisi delle quote di mercato alle tecnologie di accesso diverse da quella DSL (ossia, fibra e satellite). Innanzitutto, prima di  procedere al calcolo delle quote di mercato, bisogna sottolineare che  il  modello  di  fornitura  wholesale  che  contraddistingue gli operatori che offrono collegamenti in fibra e satellitari nel mercato retail  puo' essere individuato nell'autoproduzione. Come si e' detto piu'  volte  nel  resto  dell'analisi,  solo  una quota assolutamente marginale  degli accessi satellitari ed ancor meno di quelli in fibra viene  offerta  ad  operatori  concorrenti  nel  mercato  finale.  Di conseguenza,  l'ammontare  complessivo  di  collegamenti wholesale in fibra  e  satellitari  risulta approssimativamente coincidente con il numero di collegamenti venduti nel mercato retail. Infine, cosi' come rilevato   per   il  mercato  retail,  anche  nel  mercato  wholesale l'incidenza  degli  accessi  in fibra ottica e satellitari sul totale dei  collegamenti  offerti  (DSL  +  fibra + satellite) appare ancora abbastanza  marginale.  La  seguente tabella illustra la ripartizione del  mercato a banda larga wholesale secondo le diverse tecnologie di accesso  e,  per  il  solo caso dei collegamenti DSL, evidenzia anche l'incidenza  dei  due  modelli  di  offerta  descritti  in precedenza (vendite ad altri operatori ed autoproduzione).
 
 Tabella 25 - Ripartizione degli accessi wholesale per tecnologia.
 ---->   Vedere tabella 25 a pag. 87 del S.O.  <----
 227. Dalla Tabella 25 risulta evidente il ruolo predominante degli accessi  wholesale  in  tecnologia  DSL e, all'interno di questi, del modello   di   autofornitura  rispetto  alle  transazioni  con  altri operatori.  Inoltre,  tenendo  conto  che  l'autofornitura risulta il modello  prevalente  nelle  tecnologie  di  accesso in fibra ottica e satellitari,  si  comprende  come  soltanto  una  quota residuale del mercato in esame implichi realmente la conclusione di transazioni fra operatori  differenti.  La  seguente  tabella  illustra  le quote dei principali  operatori  nel  mercato  wholesale degli accessi in banda larga (sia autoprodotti sia ceduti ad altri operatori), realizzati in tecnologia DSL, in fibra ottica e satellitari.
 Tabella 26 - Quota sul totale degli accessi wholesale
 ---->   Vedere tabella 26 a pag. 87 del S.O.  <----
 228.  La  Tabella  26  conferma  che,  pur considerando il mercato wholesale dell'accesso a banda larga nella sua definizione piu' ampia (ossia,  includendo tutte le tecnologie e l'autoproduzione), la quota di  mercato  di Telecom Italia rimane stabilmente attestata su valori decisamente  elevati. Piu' in particolare, la dinamica della quota di mercato di Telecom Italia risulta caratterizzata da una significativa riduzione  nell'intervallo  della  rilevazione (II sem. 2001 - I sem. 2003),  sebbene  nell'ultimo periodo (I sem. 2003) si possa osservare una   lieve   inversione   della  tendenza  riscontrata  nei  periodi precedenti.
 
 3.1.4.  Criteri  aggiuntivi  di valutazione del potere di mercato. Vincoli  che  agiscono  dal lato dell'offerta: barriere all'ingresso, economie  di  scala,  di densita' e di diversificazione, integrazione verticale, accesso alle risorse finanziarie
 Barriere all'entrata e all'espansione e concorrenza potenziale
 
 229.  Il  mercato  della  banda  larga wholesale e' caratterizzato dalla  presenza  di  rilevanti barriere all'ingresso, tanto di natura strutturale  quanto di natura strategica. Tali barriere, scoraggiando le  nuove  imprese  ad  entrare,  riducono  la  possibilita'  per  la concorrenza   potenziale   di   creare   competitive  constraints  ai comportamenti di mercato delle imprese gia' esistenti.
 
 230.  Per  poter  fornire ad altri operatori un accesso bitstream, infatti,  e'  necessario  disporre  di una rete d'accesso e di una di trasporto   (solitamente   ATM).   Gli   investimenti   legati   alla realizzazione  di  entrambe,  ma in particolar modo della prima, sono molto   elevati   e   non   immediatamente  recuperabili:  si  tratta soprattutto di costi di locazione, scavo e di acquisto di apparati. A questi investimenti vanno aggiunti quelli necessari alla creazione di una  base  di  consumatori  sufficientemente  ampia,  quali quelli in attivita'  di  marketing  e  di  gestione  dei  clienti difficilmente recuperabili  in  caso  di  uscita  dal  mercato  e  che  pertanto si configurano come sunk costs.
 
 231. L'operatore incumbent ha usufruito di first mover advantages, avendo  potuto  effettuare  gli  investimenti necessari per costruire l'infrastruttura  di  rete  in  una  situazione  di  monopolio  e con l'obiettivo  di  servire  il 100% dell'utenza potenziale (sul mercato retail) come propria, condizioni che, come e' evidente, non ricorrono piu' nel mercato in cui si trovano ad investire i nuovi operatori. E' anche  vero  che Telecom Italia, per poter offrire servizi bitstream, ha  dovuto  sostenere gli investimenti necessari per il potenziamento della  propria rete d'accesso, ma gli operatori che intendono entrare nel  mercato devono aggiungere a tali investimenti anche quelli - ben piu'  rilevanti  -  relativi  alla  costruzione  ex  novo di una rete d'accesso.   Le   barriere  all'ingresso  derivanti  dalla  rilevanza economica   e   dalla  difficolta'  di  recupero  degli  investimenti risultano   ulteriormente   elevate   dall'accresciuta   competizione post-ingresso  che riducendo i prezzi sul mercato finale rende ancora piu'   difficile   e  lungo  il  recupero  degli  investimenti.  Tali considerazioni valgono soprattutto per le reti di accesso in rame, in considerazione  del  fatto  che la loro duplicazione potrebbe oltre a non essere remunerativa da un punto di vista privato anche non essere socialmente desiderabile (31).
 
 232.   L'unico  operatore  che  sta  progressivamente  realizzando un'infrastruttura  di  accesso alternativa a quella dell'incumbent e' Fastweb. La sua entrata nel mercato e' stata facilitata da un accordo con  TI  che  consente lo sfruttamento di una ricca infrastruttura di cavidotti  gia'  esistente,  costruita dall'ex monopolista per il poi accantonato  progetto  delle  tecnologie su rame rispetto a quelle su fibra  ottica,  deve  pero'  essere  mitigata  alla  luce dei recenti progressi  tecnologici  che  stanno  permettendo  la  trasmissione di quantita'  di dati sempre piu' elevate anche sul portante trasmissivo in rame.
 
 Socrate. Cio' e' stato reso possibile grazie all'obbligo che grava su  Telecom  Italia di consentire agli operatori l'accesso a tutte le proprie  infrastrutture  a  condizioni  non  discriminatorie  e ad un prezzo  orientato  ai  costi,  imposto  dall'Autorita'  Antitrust nel gennaio 2001, in occasione dell'operazione di concentrazione tra Seat Pagine Gialle e Cecchi Gori Communications.
 
 233.  Deve  essere aggiunto che, in relazione all'espansione delle attivita',  qualora  un operatore in possesso di una rete alternativa (quale  ad  esempio  Fastweb) volesse  offrire servizi in banda larga wholesale  in aree differenti da quelle gia' servite, questi dovrebbe sostenere  gli  stessi  costi  di  un  nuovo  operatore e pertanto si verrebbe   a   trovare   in  una  posizione  di  svantaggio  rispetto all'operatore incumbent il quale, disponendo di una rete di accesso a copertura  nazionale,  necessiterebbe, per l'espansione delle proprie attivita'  in  aree  ancora non servite dai servizi oggetto di questa analisi, solamente del potenziamento della propria rete.
 
 234.  Dal  2000, con la regolamentazione dell'accesso disaggregato alla  rete  locale,  gli  operatori  alternativi hanno a disposizione un'alternativa  piu' economica alla costruzione di una rete locale ex novo.  L'ULL,  infatti,  consente  di  limitare  gli investimenti non pienamente recuperabili e di trasformare parte dei costi fissi legati alla costruzione delle infrastrutture in costi variabili. In realta', le  potenzialita'  dell'unbundling  del  local  loop  quale strumento acceleratore  del  processo di transizione da una competizione basata sui  servizi  ad  una basata sulle infrastrutture, non si sono ancora pienamente  manifestate.  Difatti,  per  i nuovi entranti i costi (di allestimento  del  sito,  di  affitto  degli  spazi  in centrale e di affitto  del doppino) rimangono piuttosto elevati, come anche i tempi di   attivazione   del  collegamento  dal  momento  della  richiesta. L'accesso  all'unbundling e' condizionato poi all'acquisto da Telecom Italia  di  lotti  minimi iniziali di 100 porte (successivamente alla prima  fornitura  i  lotti  minimi  sono  di 10 porte) e quindi ad un notevole investimento iniziale da parte dei nuovi entranti.
 
 235.  La  presenza  nel  mercato  in  esame di ingenti economie di scala,  di  densita'  e  di  diversificazione  determinano  ulteriori condizioni   di  vantaggio  dell'incumbent  rispetto  agli  operatori alternativi.  Le  tecnologie sottostanti alla fornitura di servizi di accesso  ad Internet in banda larga sono caratterizzate da un elevato rapporto  fra costi fissi e costi variabili. Pertanto la fornitura di tali  servizi  avviene  in  un regime di rendimenti crescenti che da' luogo  ad  economie  di  scala.  Tali  economie  sono rese ancor piu' consistenti   dalle   elevate   economie   di   densita'   facilmente conseguibili  nelle aree urbane.(32) A conferma dell'importanza delle economie  di densita' vi e' la semplice constatazione che il maggiore sviluppo  di  infrastrutture  alternative  si sta realizzando proprio nelle  aree  metropolitane  piu'  popolate, caratterizzate da reddito elevato e forte presenza di domanda business e quindi da una maggiore concentrazione  di  domanda di servizi di telecomunicazioni avanzati. Basti  pensare che i siti predisposti per l'Unbundling del Local Loop a  fine  2003  si concentravano, per oltre il 50%, nelle sei province piu'   popolose   d'Italia,   la  cui  popolazione,  secondo  i  dati dell'ultimo  censimento  ISTAT,  ammonta  ad  un  quarto  del  totale nazionale.
 
 236.  Nel  mercato  dell'accesso a banda larga sono presenti anche notevoli   economie   di  diversificazione.  Infatti,  i  servizi  di telecomunicazione spesso condividono le medesime componenti di costo; difatti,  la  rete di accesso puo' essere utilizzata per la fornitura di  servizi  di telefonia locale, nazionale e internazionale e per il traffico  dati;  similmente,  la  rete ATM puo' essere utilizzata per qualunque  servizio  di  trasporto  dati  (che puo' comprendere anche quello  voce e video). Pertanto gli operatori che sono in possesso di reti   di  comunicazione  -  soprattutto  di  accesso  -  riescono  a beneficiare   di   tali  economie,  in  particolar  modo  quelli  che forniscono  congiuntamente accesso telefonico, accesso ad Internet ed accesso  ai servizi televisivi. Anche se in linea generale le reti in fibra ottica sono in grado di offrire un maggior numero di servizi ad un  livello  qualitativo  superiore,  e'  anche  vero  che  i recenti progressi  delle tecnologie su rame hanno almeno parzialmente ridotto questo  vantaggio e quindi le economie di diversificazione conseguite dall'incumbent   non   sempre   sembrano  alla  portata  degli  altri operatori.  Difatti  Telecom  Italia e' l'unico operatore in grado di offrire  alla  propria  clientela  sia  residenziale che business una cosi' ampia varieta' di servizi.
 
 237. L'analisi sin qui svolta evidenzia che, nonostante l'ingresso di  alcuni  operatori  alternativi  quali  Fastweb  e  l'introduzione dell'ULL,   le   barriere   all'ingresso   legate  all'entita'  degli investimenti  (e  ai  tempi  di  realizzazione  degli  stessi),  alle economie  di  scala,  di  densita'  e  di  diversificazione rimangono consistenti.
 Integrazione verticale
 
 238.  Telecom Italia ricorre esclusivamente alla proprie divisioni wholesale  per rifornirsi delle linee vendute nel mercato dei servizi di  accesso  ad  Internet  in  banda larga retail (ad eccezione di un limitato  numero  di  accessi  satellitari) nel  quale dispone di una quota  molto  elevata. Di conseguenza, una gran parte del mercato dei servizi  di  accesso in banda larga wholesale risulta inaccessibile e pertanto  sottratto  alla  concorrenza.  L'integrazione verticale nel mercato  della  larga banda, congiuntamente alla posizione di dominio goduta  nel  mercato  retail,  rappresenta  un  importante fattore di vantaggio  goduto  da  Telecom  Italia  in  grado  di  rafforzare  la posizione  di  dominanza goduta nel mercato a monte della banda larga wholesale.
 
 239.  Telecom  Italia e' di fatto l'unico operatore che dispone di un'effettiva integrazione verticale lungo tutta la catena tecnologica e   impiantistica   grazie   alla   quale   puo'   beneficiare  della razionalizzazione  di costi di natura tecnico-operativa ed effettuare scelte  coordinate  tra  livelli  wholesale e retail della catena del valore.
 Accesso alle risorse finanziarie
 
 240. Uno fra i maggiori problemi che le nuove imprese si trovano a dover  affrontare  e'  quello  delle differenti condizioni di accesso alle  risorse  finanziarie  necessarie  a  coprire  il  fabbisogno di capitale,  che tipicamente si manifesta sotto forma di interessi piu' elevati e di razionamento piu' severo dei fondi. E' evidente che tali barriere all'ingresso sono da ricondursi non tanto alla struttura del mercato  sottoposto  ad  analisi,  quanto  a  quella  del mercato dei capitali.  Quest'ultimo infatti, non operando sempre in condizioni di efficienza,  discriminerebbe  verso nuovi entranti o piccole imprese. Tuttavia,  anche  in  un mercato dei capitali efficiente quale quello ipotizzato  dal  CAPM, i titoli delle imprese con un grosso potere di mercato  richiedono  rendimenti  inferiori  grazie alla loro maggiore stabilita'.  Questo  e' cio' che si verifica nel mercato dell'accesso in  banda larga, dove Telecom Italia, in virtu' delle sue dimensioni, della   diversificazione   delle   attivita'  e  dei  credit  ratings favorevoli,  viene  considerato  dagli  investitori un operatore poco rischioso  riuscendo ad ottenere credito a condizioni piu' favorevoli dei nuovi entranti.
 
 241.  Questo  tipo  di  vantaggio risulta accresciuto negli ultimi anni  nei  quali  si e' verificato un sensibile calo di interesse del mercato  dei  capitali  verso  il settore delle telecomunicazioni, in particolare per quel che riguarda le attivita' legate ad Internet.
 Vantaggi tecnologici
 
 242.  Dal  punto  di  vista  tecnologico la situazione italiana e' relativamente  omogenea.  La  fornitura di servizi di accesso a banda larga  sia per cio' che riguarda l'incumbent che gli altri operatori, avviene  infatti  prevalentemente attraverso l'utilizzo di tecnologie xDSL consolidate e sviluppate.
 
 3.1.5.  Criteri  aggiuntivi  di valutazione del potere di mercato. Vincoli  che agiscono dal lato della domanda: barriere al cambiamento e contropotere d'acquisto
 Contropotere d'acquisto
 
 243.   Gli   acquirenti   possono   esercitare  qualche  forma  di contropotere  d'acquisto  nei  confronti del fornitore nel momento in cui  esiste una minaccia credibile che essi possano servirsi altrove. Questo e' improbabile in un mercato in cui l'offerta di connettivita' a livello wholesale non riconducibile a Telecom Italia, e' pressoche' inesistente,  se  si esclude l'offerta satellitare di Netsystem. Cio' e'  dovuto  da  un  lato  alla scarsita' di linee di proprieta' degli operatori  alternativi  e dall' altro alla riluttanza degli operatori che le possiedono ad offrirle a operatori terzi, per non incoraggiare la concorrenza sull'utenza finale.
 
 244.   A   ridurre   il   potere   contrattuale  degli  acquirenti contribuisce  anche  il  loro  peso  modesto:  gli  OLO e gli ISP che acquistano  servizi  di accesso a banda larga dall'incumbent, fino al primo  semestre  2003,  rappresentavano infatti in tutto circa il 22% del  totale  delle  vendite  xDSL di TI. I nuovi entranti che offrono servizi  di  accesso  a  Internet  a  banda  larga attraverso proprie infrastrutture,  come  piu' volte ripetuto, si riforniscono presso le proprie  unita'  wholesale  e  di  conseguenza  non  partecipano alla formazione di un contropotere d'acquisto.
 Barriere al cambiamento
 
 245. La possibilita' che sul mercato della banda larga si instauri una effettiva concorrenza e' condizionata anche da altre barriere che agiscono  dal  lato  della domanda, oltre al gia' citato contropotere d'acquisto.  Si  tratta  di  quei  fattori  che  possono risultare di disincentivo  per  gli  acquirenti  a  cambiare fornitore (cd a volte anche   offerta   o   modalita'   di  acquisizione  delle  componenti wholesale) in  seguito a variazioni del prezzo e della qualita' degli input  in  competizione:  rivolgersi  ad un altro operatore che offre connettivita'   wholesale   oppure   cambiare  tipologia  di  offerta nell'ambito  di  quella  presentata  dal  medesimo fornitore comporta generalmente  ritardi  e  interruzioni  del  servizio  per  i clienti finali.   Questi  disagi  continuano  a  manifestarsi  nonostante  la maturita'  e  la  standardizzazione  raggiunte dalle tecnologie xDSL, nonche'  l'interoperabilita' degli impianti, dovrebbero permettere la transizione   dei   clienti  finali  senza  alcuna  interruzione  del servizio.  Tuttavia,  come gia' sottolineato nel punto precedente, in questo  mercato  non  esiste  realmente  una concreta possibilita' di cambiare  fornitore  perche'  mancano  offerte  alternative  a quelle dell'incumbent.
 3.1.6. L'analisi prospettica
 
 246.  L'Autorita'  non ritiene, e l'analisi concorrenziale esposta nei  precedenti  paragrafi lo conferma, che nell'arco dei prossimi 18 mesi  si  potranno manifestare variazioni dell'assetto concorrenziale dovute  a  variazioni  significative  delle  quote  di mercato, nella diffusione  dei  servizi  e  nelle  tecnologie  disponibili,  tali da inficiare i risultati dell'analisi effettuata.
 3.2. Conclusioni sul grado di concorrenzialita' del mercato
 
 247.  In  base  all'analisi  svolta,  l'Autorita'  ritiene che nel mercato  dell'accesso  a  banda  larga  all'ingrosso  non  sussistano condizioni  di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detenga un significativo potere di mercato.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 248.  TI  evidenzia che, pur detenendo ancora una quota di mercato elevata, la diffusione dell'accesso diretto e delle infrastrutture in fibra  sta  progressivamente  accrescendo  il  grado  di  concorrenza infrastructure-based.  In  oltre,  TI  sottolinea  che le piattaforme broadband  abilitano  alla  fornitura  di  una vasta gamma di servizi innovativi  convergenti  voce-dati  e multimediali da parte di attori anche  diversi dall'operatore che fornisce l'accesso e che, pertanto, la fornitura dell'accesso a banda larga a livello retail risulta solo una componente nell'ambito della fornitura di servizi di varia natura offerti  da  numerosi operatori. TI ribadisce, infine, l'auspicio che l'Autorita',  almeno in prospettiva, individui remedies differenziati nelle   diverse  aree  geografiche  e  "proporzionati"  alle  diverse condizioni competitive che si riscontrano per le diverse tipologie di servizi wholesale (ad esempio, fibra).
 
 249. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele   2   e   Welcome   Italia   concordano   con  l'analisi  svolta dall'Autorita'    in   merito   alla   valutazione   del   grado   di concorrenzialita'  del  mercato  della  banda  larga  all'ingrosso ed esprimono    alcune    considerazioni    anche    in    merito   alla concorrenzialita'  del  mercato  al  dettaglio dei servizi di accesso dati  a  banda  larga.  Essi  ritengono  che  tale  mercato  non  sia sufficientemente  competitivo  e che la situazione competitiva si sia ulteriormente  deteriorata  nel corso degli ultimi anni, in quanto si sono  registrati aumenti delle quote di mercato di TI. Tali operatori sottolineano,  inoltre, come la ciclicita' nell'andamento delle quote di  mercato  detenute da TI sulle acquisizioni lorde di nuovi clienti sia   strettamente   correlata   all'utilizzo  sistematico  da  parte dell'operatore  ex  monopolista di strategie di first mover advantage unite  al  mancato  rispetto  degli obblighi di non discriminazione e parita'  di  trattamento.  Pertanto,  tali  operatori  ribadiscono la necessita'  che  l'Autorita'  provveda  a  valutare  e  ad  esprimere esplicitamente  la  propria posizione in merito all'esistenza, per il mercato al dettaglio dei servizi di accesso dati a banda larga, delle condizioni    previste    dal    nuovo   quadro   regolamentare   per l'identificazione    di    ulteriori    mercati    suscettibili    di regolamentazione ex ante.
 
 250.  AIIP  condivide  le  conclusioni  dell'Autorita',  anche  se ritiene che tale analisi debba essere condotta anche per i servizi di connettivita' a banda larga offerti su fibra ottica e su rete mobile. A  parere di AIIP, Fastweb e' da notificare come operatore SPM almeno nei comuni di Milano e Roma, e dovrebbe essere sottoposto all'obbligo di pubblicazione di un'offerta wholesale di servizi di accesso basati su  fibra  ottica,  all'obbligo  di  tenere  un'adeguata  separazione contabile  e  di  non  discriminare  tra  il prezzo di fornitura alle proprie  divisioni commerciali, rispetto a quello praticato ai propri concorrenti.   AIIP  ritiene  che  cio'  potrebbe  essere  assicurato imponendo  l'obbligo  di  pubblicazione  di  un'offerta  wholesale  a condizioni   economiche  retail  minus  e  disaggregata  per  singole componenti e che, invece, non sia applicabile un obbligo di orientare i   prezzi   ai   costi,   in   quanto   contrario  al  principio  di proporzionalita'.  Inoltre,  sempre  con riferimento alla valutazione del  significativo  potere  di  mercato,  AIIP  ritiene  necessario - considerato  che  i  dati  di  mercato non sono recentissimi e che la revisione  dell'analisi  dei  mercati  non  avverra'  prima che siano decorsi  18  mesi dalla conclusione della presente - che gli obblighi di regolamentazione siano previsti in maniera dinamica e non solo per i  servizi di connettivita' bitstream, ma anche per tutti i servizi a valore aggiunto che utilizzano la banda larga.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 251. L'Autorita' non concorda con le valutazioni di Telecom Italia circa  l'andamento della competitivita' nel mercato della banda larga all'ingrosso.  In  particolare,  sulla  base dei dati riportati nelle successive  tabelle,  e'  possibile  evidenziare come TI, nei periodi successivi  a  quelli riportati nel documento di consultazione, abbia guadagnato  e non perso quote nel mercato dell'accesso in banda larga wholesale.
 
 252.   Come   e'   possibile   osservare   dalla  Tabella  27,  la distribuzione  delle linee di accesso fra le differenti tecnologie si e',  nel corso del tempo, ulteriormente spostata verso il segmento di mercato    delle    tecnologie    DSL,    tradizionalmente   dominato dall'operatore   incumbent.   Tra   le  principali  cause  di  questo spostamento   vi  e'  il  processo  di  innovazione  tecnica  che  ha notevolmente  aumentato  la  capacita'  trasmissiva delle portanti in rame,   rendendo   questo  tipo  di  mezzo  trasmissivo  sempre  piu' appetibile relativamente agli altri.
 Tabella  27  -  Distribuzione  delle  linee  a  banda larga fra le differenti tecnologie di accesso
 ---->   Vedere tabella 27 a pag. 93 del S.O.  <----
 253.  E'  facile  allora  capire  come,  anche  a  fronte  di  una sostanziale  invariabilita'  nel  corso  degli ultimi quattro periodi censiti  della quota di mercato di TI nel segmento di mercato DSL (si veda la
 
 254.
 
 255.
 
 256.   Tabella  28),  la  sua  quota,  sull'intero  mercato  delle tecnologie  a  banda  larga,  si sia, invece, accresciuta (si veda la Tabella 29).
 Tabella  28  -  Quote di mercato sul numero di linee DSL wholesale (aggiornamento della tabella 24 del documento di consultazione)
 ---->   Vedere tabella 28 a pag. 94 del S.O.  <----
 Tabella  29  -  Quote di mercato sul numero di linee a banda larga wholesale   (aggiornamento   della   tabella   26  del  documento  di consultazione)
 ---->   Vedere tabella 29 a pag. 94 del S.O.  <----
 257.  L'Autorita'  concorda  con  gli  operatori Albacom, Atlanet, Eutelia,  Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia, circa   la   valutazione  della  struttura  competitiva  del  mercato dell'accesso ai dati a banda larga al dettaglio. L'Autorita' tuttavia ritiene  che i rimedi regolamentari applicati al mercato all'ingrosso siano  per  ora  in  grado  di  far  fronte  anche alle problematiche competitive sul mercato retail evidenziate dagli operatori.
 
 258.  In  merito  alle osservazioni di AIIP, l'Autorita' ribadisce quanto  gia'  detto  ai punti circa la definizione del mercato che la portano ad escludere le tecnologie a banda larga da rete mobile dalle definizione  del mercato. Similmente, l'Autorita', avendo individuato un  unico mercato, di dimensione geografica nazionale, dei servizi di accesso  a banda larga all'ingrosso, comprendente anche le tecnologie in  fibra ottica, non ritiene necessario applicare rimedi specifici a queste ultime tecnologie.
 
 4.  DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO.
 4.1  Principi  e  riferimenti  normativi  per  la  definizione  di obblighi regolamentari nel mercato rilevante
 
 259.  L'articolo  42  del  Codice  che  traspone in sede nazionale quanto  disposto  dall'art.  5 della direttiva accesso, statuisce che spetta  all'Autorita',  al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti dall'art.  8  della direttiva quadro, "incoraggiare e garantire forme adeguate   di  accesso,  interconnessione  ed  interoperabilita'  dei servizi,  esercitando  le  proprie  competenze  in modo da promuovere l'efficienza  economica  ed  una  concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali".
 
 260.  Il  Codice  e  la direttiva accesso individuano una serie di obblighi  da imporre alle imprese che dispongono di notevole forza di mercato  nei  mercati  all'ingrosso,  in  particolare  in  materia di trasparenza,  non  discriminazione,  separazione contabile, accesso e controllo   dei   prezzi,   ivi   incluso  l'orientamento  ai  costi. L'intervento    dell'Autorita'   dovra'   risultare   appropriato   e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.
 
 261.  L'articolo  46  del  Codice,  che traspone in sede nazionale quanto  disposto  dall'art.  9  della  direttiva  accesso, disciplina l'obbligo  di  trasparenza.  L'Autorita'  puo'  imporre  obblighi  di trasparenza   in   relazione   all'interconnessione   e  all'accesso, prescrivendo   agli   operatori   di  rendere  pubbliche  determinate informazioni  quali  informazioni  di carattere contabile, specifiche tecniche,  caratteristiche  della  rete,  termini e condizioni per la fornitura  e  per  l'uso,  prezzi.  In  particolare, l'Autorita' puo' imporre   che   l'operatore   notificato   pubblichi   un'offerta  di riferimento  sufficientemente  disaggregata  per  garantire  che  gli operatori  alternativi  non  siano costretti a pagare per risorse non necessarie  al  fine  di  ottenere il servizio richiesto. L'Autorita' puo'  precisare  quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto  e le modalita' di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con  provvedimento  motivato,  puo' imporre modifiche alle offerte di riferimento.
 
 262.  La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione,  in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo a servizi a livello wholesale, di evitare  le  controversie  e  di  garantire  agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.
 
 263. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del  Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10  della  direttiva  accesso,  prevede che l'Autorita' possa imporre all'operatore  notificato  di  applicare  condizioni  equivalenti  in circostanze  equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi  equivalenti  e, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualita' identici a  quelli  che  assicura  per  i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali.
 
 264.  Inoltre  l'Autorita'  puo' imporre, limitatamente al mercato oggetto  di  notifica,  obblighi di separazione contabile, cosi' come espressamente  disciplinato  dall'articolo  48  che  traspone in sede nazionale  quanto  disposto  dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare,  l'Autorita'  puo'  obbligare  un'impresa  verticalmente integrata  a  rendere  trasparenti  i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi   dei   trasferimenti   interni,  segnatamente  per  garantire l'osservanza   di   un   obbligo  di  non  discriminazione  ai  sensi dell'articolo  47  del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate  abusive. L'Autorita' puo', inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.
 
 265.  Per  agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che siano  prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate  provenienti da terzi. L'Autorita' puo', altresi', pubblicare tali   informazioni   in   quanto  utili  per  un  mercato  aperto  e concorrenziale,  nel  rispetto  della  vigente  normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
 
 266.  In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede  nazionale quanto disposto dall'art. 12 della direttiva accesso, nel  caso  in  cui  l'Autorita'  rilevi  come il rifiuto di concedere l'accesso  o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto  equivalente  ostacolerebbe  lo  sviluppo  di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli  interessi  dell'utente finale, essa puo' imporre agli operatori notificati   di   accogliere  richieste  ragionevoli  di  accesso  ed autorizzare   l'uso   di  determinati  elementi  di  rete  e  risorse correlate. Agli operatori puo' essere imposto, inter alia:
 a) di  concedere  a  terzi  un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
 b) di  negoziare  in  buona  fede  con le imprese che chiedono un accesso;
 c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
 d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;
 e) di   concedere   un   accesso  alle  interfacce  tecniche,  ai protocolli    e    ad   altre   tecnologie   d'importanza   decisiva, indispensabili  per  l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
 f) di  consentire  la  coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
 g) di  fornire  determinati  servizi necessari per garantire agli utenti  l'interoperabilita'  dei  servizi  da  punto a punto, tra cui risorse  per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
 h) di  garantire  l'accesso  ai  sistemi  di supporto operativo o sistemi  software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
 i) di interconnettere reti o risorse di rete.
 
 267.   L'Autorita'   puo',  inoltre,  associare  a  tali  obblighi condizioni  di  equita',  ragionevolezza, tempestivita'. Nel valutare l'opportunita'  di  imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel  valutare  se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai   principi   dell'attivita'   di   regolamentazione,   cosi'  come espressamente  disciplinato  dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e  dall'art.  8  della  direttiva quadro, l'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
 a) fattibilita'     tecnica     ed     economica    dell'uso    o dell'installazione  di  risorse  concorrenti,  a  fronte del ritmo di evoluzione  del  mercato,  tenuto  conto  della  natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
 b) fattibilita'  della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile;
 c) investimenti  iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
 d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine;
 e) eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;
 f) fornitura di servizi paneuropei.
 
 268. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva  concorrenza  comporti  il  mantenimento  di  prezzi  di interconnessione  e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorita', in  applicazione  dell'articolo  50  del Codice, che traspone in sede nazionale  quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, puo' imporre  obblighi  in  materia  di recupero dei costi e controlli dei prezzi,  tra  cui  l'obbligo  che  i prezzi siano orientati ai costi, nonche'  l'obbligo  di  disporre  di  un  sistema di contabilita' dei costi.   L'Autorita'   tiene   conto  degli  investimenti  effettuati dall'operatore  e  gli  consente  un'equa  remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.
 
 269. L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero dei  costi  o  metodi  di  determinazione dei prezzi resi obbligatori servano  a  promuovere  l'efficienza  e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino  i  vantaggi  per  i consumatori. Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.  Qualora  un  operatore  abbia  l'obbligo di orientare i propri  prezzi  ai  costi,  ha  l'onere  della  prova  che  il prezzo applicato  si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura  di servizi, l'Autorita' puo' approntare una metodologia di contabilita'  dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorita'  puo'  esigere  che un operatore giustifichi pienamente i propri  prezzi  e,  ove  necessario,  li adegui. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia imposto un sistema di contabilita' dei costi a sostegno  di  una  misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione,  che  illustri  quanto  meno  le categorie principali di costi  e  le  regole  di ripartizione degli stessi. La conformita' al sistema  di  contabilita'  dei  costi  e'  verificata da un organismo indipendente  dalle  parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato    dall'Autorita'.    E'    pubblicata   annualmente   una dichiarazione  di  conformita'  al  sistema.  I  costi  relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.
 
 4.2  Rimedi  proposti  per  il  mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso
 4.2.1 Valutazione delle problematiche competitive
 
 270. Sulla base delle risultanze dell'analisi di mercato svolta in osservanza   dell'articolo   19   del   Codice   delle  comunicazioni elettroniche,   che   traspone  in  sede  nazionale  quanto  disposto dall'articolo  16  della direttiva quadro, l'Autorita' ritiene che la societa'   Telecom   Italia   S.p.A.   disponga   individualmente  di significativo  potere  di  mercato  nel  mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso ai sensi dell'articolo 17 del Codice, che traspone in  sede  nazionale  quanto disposto dall'articolo 14 della direttiva quadro.
 
 271.   Tale   valutazione   e'   stata   presa  in  considerazione dell'elevata  quota  di  mercato  detenuta  da Telecom Italia e delle caratteristiche   strutturali   del   mercato   che,  congiuntamente, conferiscono  a  Telecom  Italia  la  possibilita'  di comportarsi in misura  notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.
 
 272.  In particolare, la presenza di elevate barriere all'ingresso -  economie  di  scala,  di  densita',  di  gamma  e  sunk costs - il controllo  da  parte di Telecom Italia di infrastrutture difficili da duplicare  e  la  sua integrazione verticale in tutti gli stadi della catena  del  valore,  mettono  Telecom  Italia  nelle  condizioni  di adottare comportamenti anticompetitivi.
 
 273.  Infatti,  il  significativo  potere  di  mercato detenuto da Telecom  Italia nel mercato oggetto d'analisi potrebbe consentirle di attuare  politiche  di prezzi eccessivi, di imporre ai propri clienti condizioni  contrattuali  volte ad innalzare gli switching cost verso altri  fornitori  o altre modalita' di approvvigionamento dei fattori produttivi  (ad esempio verso l'accesso disaggregato alla rete locale o  l'accesso  condiviso) e  di imporre clausole di esclusiva volte ad impedire  ai  propri  clienti  di approvvigionarsi da altri fornitori nelle  aree  del  territorio  nazionale  dove effettivamente esistono alternative di approvvigionamento. Infine, Telecom Italia si trova in una  posizione tale da poter attuare politiche di discriminazione dei prezzi  di  secondo tipo (prezzi non lineari) e di terzo tipo (prezzi differenti   a   seconda   delle   categorie   di   clienti) a  scopo anticompetitivo.
 
 274.  Inoltre,  Telecom  Italia  in virtu' della sua condizione di operatore  SPM nel mercato della banda larga all'ingrosso e della sua integrazione  verticale  verso il mercato a valle, ha la possibilita' di  adottare  comportamenti  volti  ad ostacolare la competizione nel mercato potenzialmente competitivo della banda larga retail.
 
 275.  La piu' immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia   potrebbe   attuare,   in   virtu'   del   suo  controllo  di infrastrutture  essenziali  e  difficili  da duplicare, e' il rifiuto dell'accesso  a  queste ultime ad operatori concorrenti nel mercato a valle.  In  assenza  di  un  obbligo  di  accesso alle infrastrutture essenziali  e ad altri elementi di rete e risorse correlate, infatti, i  concorrenti  dovrebbero  sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso nel mercato oggetto d'analisi.
 
 276.  Anche  in  presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso, l'operatore  Telecom  Italia  potrebbe  comunque  alterare  a proprio vantaggio  la  competizione  nel  mercato  a  valle  agendo sia sulla variabile prezzo, che su variabili differenti dal prezzo.
 
 277. In primo luogo, la contemporanea presenza di una posizione di forza  economica  di  Telecom  Italia  nei  mercati a monte e a valle potrebbe  indurre  quest'ultima  ad adottare pratiche di compressione dei  margini  (margin  o  price  squeeze) fra  prezzi  al dettaglio e corrispondenti  prezzi  all'ingrosso. Telecom Italia potrebbe ridurre la differenza fra prezzi al consumo e prezzi di accesso ad un livello tale  da  impedire  lo  sviluppo  di  una concorrenza sostenibile. In particolare,  la  riduzione potrebbe avvenire sia mediante la vendita di  prodotti  wholesale  ai  propri concorrenti a prezzi superiori ai costi  sottostanti  (fornendo implicitamente i medesimi prodotti alle proprie  divisioni  commerciali  a prezzi inferiori), sia mediante la vendita  di  tali  prodotti  wholesale  ai concorrenti e alle proprie divisioni  al  livello  di  costo, ma praticando prezzi predatori nel mercato  al  dettaglio,  sia  infine,  ricorrendo ad una combinazione delle prime due strategie.
 
 278.  In  secondo  luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nel mercato   a   valle,  Telecom  Italia  potrebbe  agire  su  variabili differenti  dal  prezzo,  quali  le condizioni tecnico/qualitative di fornitura,  i  tempi  di  provisioning,  di  assurance  ed i tempi di negoziazione  e  stipula  dei  contratti  di accesso. Anche in questo caso,  infatti,  la  contemporanea  presenza  nei mercati a monte e a valle  permetterebbe a Telecom Italia di porre in essere pratiche che possono   definirsi  di  Service  Level  Agreement  squeeze,  che  si sostanziano   nell'applicazione  di  condizioni  di  provisioning  ed assurance  alle  proprie  offerte  wholesale,  tali  da impedire agli acquirenti  di  queste  offerte  di  competere  con  le condizioni di assurance  e  provisioning  offerte  da  Telecom  Italia  sul mercato retail.  In  aggiunta, strategie quali i ritardi nella negoziazione e nella stipula di contratti di accesso, la scelta a fini strategici di particolari  modalita' tecniche, attrezzature e punti di accesso alla rete  e  l'imposizione delle medesime modalita', attrezzature e punti di  accesso  ai  concorrenti,  sono  ulteriori modalita' attuabili da Telecom  Italia  per  ostacolare  l'ingresso  e  la  competizione nei mercati retail.
 
 279.  Infine,  anche  in  assenza di strategie di compressione dei margini   economici  o  tecnici,  Telecom  Italia  potrebbe  comunque sfruttare  a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche  e  commerciali  di cui dispone. Inoltre, Telecom Italia, in quanto  fornitore  di  banda larga all'ingrosso, potrebbe fare un uso improprio  di  informazioni  circa  i  clienti  degli  operatori  cui fornisce accesso trasferendole alle proprie divisioni commerciali che potrebbero  cosi'  effettuare  offerte mirate ad i clienti dei propri concorrenti.
 
 280.  Per  concludere,  la  presenza  di Telecom Italia in tutti i mercati  all'ingrosso  dei  servizi  di  comunicazioni  su rete fissa potrebbe   indurre   quest'ultima  non  solo  ad  effettuare  sussidi incrociati  fra differenti servizi, ma anche a porre in atto pratiche di  bundling  e/o tying al fine di trasferire la propria posizione di forza economica dal mercato in cui tale forza e' maggiore a quello in cui   e'   minore,  rafforzando  il  potere  di  mercato  complessivo dell'impresa.
 
 281.  Alla  luce  delle  problematiche competitive evidenziate nei punti  precedenti  l'Autorita'  intende  imporre a Telecom Italia gli obblighi di cui ai paragrafi successivi.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 282.  TI  non condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorita' in merito  alle  problematiche  competitive  presenti  nel mercato della banda  larga  all'ingrosso.  In primo luogo, TI ritiene che l'analisi svolta  dall'Autorita'  non  si  limiti all'esame delle problematiche competitive    del    mercato    wholesale   attribuendovi,   invece, problematiche   afferenti   al   mercato   retail,  pur  non  essendo quest'ultimo  oggetto  di analisi. In particolare, TI sostiene che il rischio di price squeeze sul servizio al dettaglio non puo' rientrare tra  le  problematiche competitive del mercato all'ingrosso, ma tra i rischi  di  fallimento del mercato retail. Nel contesto del mercato a banda  larga  wholesale,  TI  sostiene che potrebbe invece sorgere un problema  di price squeeze all'ingrosso tra il prezzo del bitstream e quello dell'unbundling, praticando un prezzo (regolato) del bitstream eccessivamente  basso rispetto al prezzo (regolato) dell'unbundling e a   quello  (di  mercato) degli  accessi  alternativi  al  rame,  che eliminerebbe gli incentivi alla concorrenza infrastructure-based.
 
 283.  In  secondo luogo, TI sostiene che - sebbene esso sia ancora l'unico operatore a possedere, in quanto ex-monopolista, l'unica rete di  accesso  capillare  a  livello nazionale - lo sviluppo dell'ULL e dello  SA,  nonche'  gli  interventi straordinari per lo sviluppo del mercato  posti  in  essere  a  partire  dal  1°  gennaio  2005, hanno determinato  una  sensibile  riduzione delle barriere all'entrata nel mercato  dei  servizi di accesso a banda larga. Pertanto, secondo TI, in  questo  scenario  di mercato, l'obiettivo dell'Autorita' dovrebbe essere sia quello di preservare nel tempo gli incentivi allo sviluppo di  infrastrutture  di accesso alternative sia quello di mantenere un ragionevole  incentivo  ad  adeguare  le infrastrutture di accesso in rame.
 
 284.   Gli   operatori   alternativi  a  TI,  in  linea  generale, condividono la valutazione delle problematiche competitive effettuata dall'Autorita',  ma  evidenziano che alcune problematiche competitive sono   state   analizzate   solo   parzialmente   nel   documento  di consultazione.  Di  seguito  si  illustrano  con maggior dettaglio le osservazioni formulate dai diversi operatori al riguardo.
 
 285.  A differenza di quanto affermato da TI, le societa' Albacom, Atlanet,  Eutelia,  Tiscali,  Wind,  Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia evidenziano  la  necessita'  che  l'Autorita'  analizzi,  oltre  alle problematiche  competitive proprie del mercato dei servizi di accesso dati   a   banda   larga   all'ingrosso,  anche  quelle  relative  al corrispondente  mercato  al dettaglio. Cio' al fine di identificare i rimedi  ex  ante piu' appropriati da imporre nel mercato all'ingrosso ed,  eventualmente,  anche  nel mercato al dettaglio, qualora i primi risultino  insufficienti  per  la  tutela  del processo competitivo e degli  interessi  dei  consumatori.  In  particolare,  tra i problemi competitivi   propri   del   mercato  al  dettaglio,  tali  operatori sottolineano il rilievo delle pratiche di bundling e/o tying - a loro avviso   facilmente   attuabili   da  TI  in  qualita'  di  operatore orizzontalmente  integrato  e di dimensioni non paragonabili a quelle dei  concorrenti  -  che  richiedono, per essere arginate, l'utilizzo degli  strumenti  concessi  dall'art.  17  della  Direttiva  Servizio Universale  (controlli  normativi sui servizi al dettaglio). Inoltre, tali  operatori  evidenziano l'importanza dell'attivita' di vigilanza che l'Autorita' dovrebbe porre in atto qualora il servizio di accesso a  banda  larga sia accorpato alla fruizione di contenuti per i quali e' previsto l'utilizzo di contratti di esclusiva.
 
 286. Inoltre, sempre con riferimento al mercato al dettaglio, tali operatori  evidenziano come TI sia in grado di sfruttare abusivamente gli  effetti  di rete (network externalities) derivanti dalla propria condizione  di  dominanza  sui servizi a banda larga, "riservando" in via  esclusiva  ai  propri  clienti determinati servizi e impedendone l'accesso  da  parte  di clienti di altri operatori, ossia formando i cosiddetti  walled  gardens.  Tali  operatori  ritengono  che  questa tematica  stia  diventando  sempre  piu'  rilevante con l'avvio della fornitura  sulle  piattaforme  a  banda  larga  avanzate  di  servizi sofisticati, quali il VOIP e l'IPTV.
 
 287.  In  merito  a  quest'ultimo  punto,  anche  AIIP esprime una posizione  simile,  in  quanto  ribadisce  la  necessita' di valutare adeguatamente   i   notevoli  effetti  rete  sottesi  ai  servizi  di connettivita'  a  banda larga e di stabilire misure procompetitive ex ante,   in   particolare   in   materia   di  interconnessione  e  di interoperabilita', atte a prevenire che TI possa pone in essere forme di  leverage e ad assicurare lo svolgersi di una concorrenza non solo nel mercato dei servizi bitstream, ma anche nel mercato dei servizi a valore  aggiunto. AIIP riporta l'esempio di due recenti offerte di TI -  Telefono di Alice e VOIP Alice Mia - che, a suo avviso, confermano l'alto  rischio  che TI possa approfittare della propria posizione di dominanza  sui  servizi  di connettivita' bitstream per estenderla ai diversi servizi che utilizzano tali servizi di connettivita'.
 
 288.  Con  riferimento  alle problematiche competitive proprie del mercato all'ingrosso, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscal i e Wind - ed anche   Fastweb,  Tele  2  e  Welcome  Italia  -  evidenziano  alcune criticita' in merito alle condizioni tecnico/qualitative di fornitura garantite da TI. In particolare, questi operatori si riferiscono alle procedure  di  gestione  delle  causali di scarto che TI utilizza per notificare  agli OLO l'impossibilita' di procedere all'attivazione di un servizio a larga banda wholesale, alle procedure di gestione delle migrazioni  dei  clienti  fra  servizi  di  operatori  diversi,  alle procedure  di  gestione delle richieste di linee senza fonia, nonche' alle  cosiddette  problematiche di post-provisioning (guasti di prima attivazione).  Tali  operatori  denunciano come queste problematiche, pur   essendo   state  affrontate  con  TI,  anche  con  il  supporto dell'Autorita',  siano tuttora non risolte e si siano spesso tradotte in  contenziosi  con  i clienti, in perdita di fatturato e, talvolta, anche nella perdita dei clienti stessi.
 
 289.  Con  particolare  riferimento  al  problema delle causali di scarto,   ed   in   particolare  alla  loro  sospetta  numerosita'  e genericita',  Tele  2  e  Welcome  Italia  chiedono  che  l'Autorita' fornisca  un  contributo risolutivo procedendo alla definizione delle causali  di  rifiuto tassativamente utilizzabili da TI. Inoltre, essi richiedono   che  tali  causali  debbano  poter  essere  soggette  ad accettazione (qualora corrette) o rifiuto (qualora invece erronee) da parte  degli operatori alternativi; cosicche', in caso di causale non corretta, eventuali ritardi nell'attivazione possano essere attributi a TI.
 
 290.  Con  riferimento,  invece,  al problema della migrazione dei clienti,  Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e   Welcome  Italia  -  accolgono  con  favore  l'introduzione  della procedura   proposta   dall'Autorita'  (par.  220  del  documento  di consultazione  pubblica),  che  recepisce le richieste rivolte in tal senso  da  parte  degli operatori alternativi a TI, pur ritenendo che l'introduzione   di  tale  misura  non  necessiti  del  completamento dell'analisi  di  mercato  in  corso, in quanto volta a correggere un comportamento  anticompetitivo  di TI che si protrae da lungo tempo e che e' stato ripetutamente illustrato e denunciato all'Autorita'.
 
 291.  Con  riferimento,  invece,  al  problema dei guasti di prima attivazione,  Tele  2  e  Welcome Italia denunciano la numerosita' di tali  guasti  e  la loro registrazione da parte di TI alla stregua di guasti  di  assurance  e non come guasti di mancate attivazioni. Tali operatori  chiedono  che l'Autorita' stabilisca che i suddetti guasti vengano  trattati  da TI alla stregua di "mancate attivazioni" ed, in quanto  tali,  siano  considerati  ai  fini  del conteggio dei giorni relativi allo SLA di provisioning.
 
 292.  Con  riferimento ai processi di attivazione e disattivazione del  servizio ADSL da parte dell'operatore d'accesso, inoltre, Tele 2 e  Welcome  Italia  denunciano  alcune  criticita'  quali  la mancata certezza     dei     tempi    di    evasione    degli    ordini    di attivazione/disattivazione  da  parte di TI, l'assoluta arbitrarieta' delle causali di rifiuto utilizzate da TI nell'ambito del processo di attivazione/disattivazione  del  servizio  ADSL,  le problematiche di post provisioning e di assurance.
 
 293.  Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb -  forniscono anche una breve sintesi delle problematiche competitive riscontrate   nella   fornitura   del  servizio  di  canale  virtuale permanente,  con  il  quale  tali  operatori predispongono le proprie offerte  xDSL  alla  clientela  aziendale,  tra  le  quali la mancata pubblicazione   nell'Offerta   di   Riferimento,   la  permanenza  di prestazioni  retail  in  assenza di corrispondenti offerte wholesale, l'applicazione   di   condizioni  economiche  di  fornitura  che  non consentono  la replicabilita' delle offerte di TI, dannose condizioni tecniche  e  di provisioning, scarso coordinamento delle attivita' di provisioning,  assurance  e  fatturazione per i clienti multisede e/o multitecnologia,  l'elevato  tasso  di  guasti, i tempi di ripristino guasti  non in linea con gli SLA e con quanto offerto da TI a livello retail, la mancata garanzia dei parametri di qualita'.
 
 294.   Infine,   la  maggior  parte  degli  operatori  richiama  i comportamenti  anticompetitivi  posti  in  essere  da TI negli ultimi anni,  che sono stati oggetto di procedimenti antitrust (procedimenti A285  ed  A351),  e riporta alcuni esempi di recenti offerte di TI, a loro  avviso,  non replicabili, quali i raddoppi di banda proposti da TI  senza  che sia garantita una corrispondente offerta wholesale per gli  operatori  concorrenti. A tale riguardo, Tele 2 e Welcome Italia denunciano  la  predisposizione da parte di TI di offerte wholesale a consumo caratterizzate da obblighi di acquisto di un numero minimo di ore per l'operatore alternativo.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 295.  L'Autorita'  ribadisce  la validita' dell'analisi sviluppata nel documento di consultazione ai punti 156-164, ed in particolare al punto  161,  dove  si evidenzia come il mercato della banda larga sia caratterizzato  tuttora  dalla  presenza  di  significative  barriere all'entrata  e  all'espansione.  L'Autorita',  infatti,  ritiene  che l'asserito  miglioramento delle condizioni concorrenziali nel mercato dell'unbundling  non  possa contribuire in maniera significativa alla riduzione  delle barriere all'ingresso in un mercato da esso distinto quale quello della banda larga all'ingrosso (cfr. punto 156).
 
 296.  L'Autorita'  non  condivide  le osservazioni di TI in merito alla   corretta   valutazione  delle  problematiche  competitive  che dovrebbe precedere l'applicazione di misure regolamentari nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. Infatti, l'Autorita' ritiene che  al fine di identificare correttamente i rimedi regolamentari nel mercato   dell'accesso  a  banda  larga  all'ingrosso  sia  opportuno analizzare  non  solo  le  problematiche che emergono direttamente in tale  mercato  ma  anche quelle relative al corrispondente mercato al dettaglio,  dal  momento  che queste spesso sono l'effetto diretto di comportamenti condotti a livello wholesale. In tal senso, l'Autorita' ribadisce  quanto specificato nel documento di consultazione al punto 193  in  merito  al  rischio  di pratiche di compressione dei margini (price  o  margin  squeeze) tra  prezzi al dettaglio e corrispondenti prezzi   all'ingrosso.   In   particolare,   l'Autorita'   sottolinea nuovamente  che  tale  pratica anticompetitiva puo' essere realizzata anche   agendo   esclusivamente   sui  prezzi  a  livello  wholesale, fissandoli  ad un livello superiore ai costi sottostanti e fornendo i medesimi   prodotti  alle  proprie  divisioni  commerciali  a  prezzi inferiori,  oltre  che agendo esclusivamente sui prezzi al dettaglio, praticando  prezzi predatori, o ancora ricorrendo ad una combinazione delle prime due strategie.
 
 297.   Tuttavia,   l'Autorita'  non  concorda  con  gli  operatori alternativi  a TI circa l'utilizzo degli strumenti concessi dall'art. 17  della Direttiva Servizio Universale al fine di porre rimedio alle problematiche  riscontrate,  in  quanto  strumenti  previsti  per  la regolamentazione  dei mercati al dettaglio. L'Autorita' continuera' a monitorare  la  competitivita'  del mercato al dettaglio dell'accesso dati  a  banda  larga  al  fine  di verificare l'efficacia dei rimedi imposti   nel   mercato  all'ingrosso  nel  garantire  condizioni  di competitivita'  nel  medesimo  mercato  che  possano,  a  loro volta, correggere  i  gli  eventuali  problemi  riscontrati  nel  mercato al dettaglio. In altre parole, l'Autorita', come gia' accennato al punto 30  di questo documento, confida nella capacita' degli interventi nel mercato  all'ingrosso  di  risolvere  tutti  i  problemi che potranno sorgere  nel  settore  della  banda  larga.  In  ogni modo, qualora i correttivi  imposti  nel  mercato  all'ingrosso non siano in grado, o comunque  non  siano  sufficienti,  a  far  fronte alle problematiche competitive  del  mercato,  l'Autorita' si riserva la possibilita' di aprire uno specifico procedimento di analisi del mercato al dettaglio secondo  le  modalita'  della  normativa comunitaria e nazionale e di applicare,  qualora  sia  riscontrata  la  presenza  di operatori con significativo potere di mercato, i necessari correttivi.
 
 298.  L'Autorita'  concorda  con  TI  che  fra  gli  obiettivi  da perseguire nella definizione delle misure regolamentari vi sia quello di preservare nel tempo gli incentivi allo sviluppo di infrastrutture di accesso alternative e quello di mantenere un ragionevole incentivo ad  adeguare  le  infrastrutture  di  accesso in rame, in quanto tali finalita' risultano coerenti con gli obiettivi generali ed i principi dell'attivita'  di  regolamentazione  come  statuiti all'art. 8 della Direttiva  Quadro  e  recepiti  dal  Codice  agli  articoli  4  e 13. L'Autorita' ritiene che le misure regolamentari in materia di accesso e  di  controllo  dei prezzi e recupero dei costi, meglio dettagliate nel seguito, siano in grado di perseguire tali obiettivi.
 
 299.   Inoltre,   l'Autorita'  concorda  con  TI  in  merito  alla necessita'  di garantire che il prezzo del bitstream sia coerente con quello dell'unbundling, dal momento che, come gia' osservato al punto 164,  i  prezzi  dei servizi bitstream, da un punto di vista tecnico, sono comprensivi di elementi di rete addizionali rispetto a quelli di full  unbundling.  Pertanto  una  corretta applicazione del metodo di orientamento  al  costo  per  la  definizione dei prezzi del servizio bitstream determina necessariamente un differenziale tra i prezzi dei due  servizi  che  riflette  il  maggior numero di componenti di rete sottostanti il servizio bitstream.
 
 300.  In  relazione  alla  capacita'  di TI, evidenziata da alcuni operatori,  di  sfruttare  a  proprio  vantaggio  gli effetti di rete tipici  dei  mercati  delle  comunicazioni,  e  che verrebbe posta in essere  escludendo  i clienti finali dei propri concorrenti da alcuni servizi  quali  il  VoIP  e  la  IPTV,  l'Autorita'  ribadisce quanto affermato  ai  punti 84 e 85, ovvero che tali servizi, configurandosi come  addizionali  rispetto  ai  servizi  di  accesso ai dati a banda larga,  non sono suscettibili di regolamentazione ex-ante nell'ambito del presente provvedimento.
 
 301.   Con   riferimento,   infine,   alle  singole  problematiche competitive   sollevate   dai   vari   operatori   in  risposta  alla consultazione  pubblica  - relative alle causali di scarto, ai guasti di  prima  attivazione,  alla  procedura  di  migrazione dei clienti, all'attivazione  del  servizio  sulle  linee  in cui non e' attivo il servizio  di  fonia, nonche' alle problematiche di postprovisioning e assurance  - l'Autorita' riconosce tali criticita', che in parte sono gia'  in  corso  di  esame  nell'ambito  di  gruppi di lavoro con gli operatori,  e  ne tiene considerazione nell'ambito di definizione dei rimedi regolamentari.
 4.2.2  Obblighi  in  materia  di  accesso  e di uso di determinate risorse di rete
 
 302.  Come  evidenziato  nel  paragrafo  sulla  valutazione  delle problematiche competitive, ed in particolare al punto 275 e seguenti, l'Autorita'  ritiene  che  Telecom  Italia,  in  virtu'  del  proprio controllo  di  infrastrutture  essenziali  e  difficili da duplicare, possa  porre  in  atto  strategie  di  market  foreclosure rifiutando l'accesso  alle proprie infrastrutture agli operatori concorrenti nel mercato  a  valle.  In assenza di uno specifico obbligo di accesso e' quindi  probabile che Telecom Italia si rifiuti di concludere accordi di   interconnessione   alla  propria  rete.  L'Autorita',  anche  in considerazione  del  grado di sviluppo di infrastrutture alternative, ritiene che l'imposizione a Telecom Italia di un obbligo di accesso e di  uso di determinate risorse di rete, ai sensi dell'articolo 49 del Codice,  sia  basata  sulla  natura  del  problema  identificato, sia proporzionata e sia giustificata.
 
 303.  L'Autorita'  ritiene  che  l'offerta  di  riferimento  per i servizi   di   accesso  in  banda  larga  all'ingrosso  (bitstream) - nell'ambito dei quali rientrano i servizi attualmente denominati ADSL wholesale  e  Canale  Virtuale  Permanente  (CVP) -  debba  prevedere l'interconnessione  sia  agli  apparati  di  multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM), sia al primo nodo di raccolta a cui gli apparati  negli  stadi di linea sono direttamente connessi, sia ad un generico  nodo della rete dati di Telecom Italia (punti 1, 2a, 2b e 3 della  Figura 3 di pagina 37). Inoltre, l'offerta di interconnessione dovra'  prevedere,  in tutte le aree metropolitane ove siano presenti piu'  nodi  di raccolta, la fornitura del servizio di trasporto tra i due nodi (c.d. trasporto metropolitano).
 
 304.  L'interconnessione  deve poter avvenire secondo le modalita' tecniche  ammesse  dagli  apparati di Telecom Italia. In generale, al fine  di  permettere agli operatori concorrenti la predisposizione di offerte  al  dettaglio con caratteristiche indipendenti da quelle dei servizi  al  dettaglio  di  Telecom  Italia,  l'Autorita' ritiene che quest'ultima debba fornire, ove sia tecnicamente possibile, l'accesso a  tutte le caratteristiche e le funzionalita' (di configurazione, di data-rate,    di    sistemi    di    gestione,   di   interfacce   di interconnessione) disponibili sui propri apparati di rete.
 
 305.   Con  specifico  riferimento  ai  servizi  di  trasporto  in tecnologia  ATM, Telecom Italia deve rendere disponibili le classi di servizio supportate dai propri apparati.
 
 306.  L'Autorita', nel rilevare che i DSLAM sono apparati modulari e   che  le  caratteristiche  del  servizio  finale  dipendono  dalla configurazione    delle   singole   schede   installate   all'interno dell'apparato,  ritiene  che  gli operatori alternativi debbano avere accesso  a  tutte le caratteristiche tecniche delle singole schede ad essi dedicate negli apparati di Telecom Italia.
 
 307.  Con  riferimento  alle  sole  tecnologie HDSL ed SDH Telecom Italia  deve, qualora richiesto dall'operatore interconnesso, fornire il  modem  (per  la  tecnologia  HDSL) o  l'ADM  (per  la  tecnologia SDH) nella sede del cliente.
 
 308.   Al   fine  di  permettere  agli  operatori  concorrenti  la differenziazione dei propri servizi al dettaglio da quelli di Telecom Italia,   l'Autorita'   ritiene  che  quest'ultima  debba  consentire qualsiasi  configurazione tecnicamente ammissibile per i Virtual Path (VP) ed  i  Virtual  Circuit (VC) ad essi relativi. In particolare in ciascun nodo di commutazione (DSLAM, parent switch e distant switch), dovra'  essere  possibile  sia  dedicare  ciascun  VP  ad  un singolo accesso, sia aggregare diversi VP in un VP di raccolta. Dovra' essere altresi'  permesso agli operatori interconnessi di decidere il numero e la configurazione dei VC nei singoli VP.
 
 309.  Al fine di rendere possibile l'accesso alle funzionalita' di rete  degli  apparati,  Telecom  Italia  permettera'  agli  operatori alternativi  qualsiasi  configurazione  ammissibile  per le schede ad essi  dedicati  nei  DSLAM, in termini di velocita', di tecnologia di accesso,  (ADSL, ADSL2, SHDL, ecc.) e di numero di VP e VC aperti. In tutti   gli   stadi  di  linea  ove  vi  siano  risorse  ed  apparati disponibili,  Telecom  Italia  offrira' accessi HDSL ed SDH fino alla velocita' di 155Mbps.
 
 310.  L'Autorita', in linea con quanto gia' previsto alle delibere 2/03/CIR,  11/03/CIR  e  3/04/CIR,  ritiene che l'interconnessione ai nodi ATM o IP, nonche' ai DSLAM ed agli apparati negli stadi di linea debba   avvenire   mediante   l'utilizzo   dei   medesimi  flussi  di interconnessione   utilizzati  per  le  altre  tipologie  di  servizi all'ingrosso oggetto di regolamentazione. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse trasmissive, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia  debba mettere in atto ogni previsione utile alla condivisione dei  flussi  e  delle porte degli apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di obbligo d'offerta. Sulla base di tale principio, l'Autorita' rimanda la definizione dei prezzi e   delle   condizioni   tecniche   di  fornitura  per  i  flussi  di interconnessione  alle  risultanze delle analisi dei mercati 13 e 14, ove  tali  servizi sono stati esaminati contestualmente ai servizi di trasporto di capacita' dedicata.
 
 311. Al fine di consentire agli operatori alternativi il controllo dello  stato  di  congestione  delle  risorse  relative  alle proprie connessioni,   Telecom   Italia   deve  fornire  le  informazioni  di monitoraggio  necessarie  agli  operatori  alternativi,  al  fine  di permettere  le  normali  e  ricorrenti  attivita'  di adeguamento dei dimensionamenti  di  rete  connesse  alle  variazioni  dei profili di traffico degli utenti.
 
 312.  L'Autorita'  ritiene che Telecom Italia debba predisporre un sistema  automatizzato  di  gestione del provisioning e assurance che permetta  agli operatori alternativi di gestire la fornitura, i cambi di   configurazione,   la  migrazione  degli  utenti  tra  differenti operatori, la gestione delle penali.
 
 313.  Infle, qualora Telecom Italia fornisca accesso a banda larga alle   proprie   divisioni   commerciali,   a  societa'  collegate  o controllate  ricorrendo  a  tecnologie differenti da quelle x-DSL, ma comunque  rientranti nell'ambito delle tecnologie che concorrono alla definizione  del  mercato  rilevante  della banda larga all'ingrosso, essa  dovra'  mettere  in  atto  ogni  previsione  utile  al  fine di permettere   ai  propri  concorrenti  l'accesso  alle  infrastrutture utilizzate per fornire i servizi a livello retail.
 
 314.  L'Autorita'  non  ritiene  pero'  che  la  sola  imposizione dell'obbligo  di accesso sia sufficiente a risolvere le problematiche competitive  evidenziate  in precedenza, e che pertanto l'imposizione di  ulteriori  obblighi,  dettagliati  nei  paragrafi successivi, sia necessaria.
 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 315.  TI  non  condivide la proposta di introduzione di accesso al DSLAM  sia  per motivi tecnici, legati alla dichiarata impossibilita' per  gli  attuali  apparati  di TI di consentire l'interconnessione a piu' di un operatore, sia perche', necessitando di una sostanziale ed onerosa   rivisitazione   dell'assetto   impiantistico   della  rete, costituirebbe  un  rimedio  non proporzionato anche in considerazione del  contesto  di  mercato  caratterizzato,  a  vedere  di  TI, da un crescente  livello  di  competitivita'  e dalla disponibilita' di una pluralita'  di  offerte  di altri servizi intermedi (ULL, SA). In tal senso,  secondo  TI,  l'apertura dell'interconnessione al DSLAM ed ai suoi  parametri  di  configurazione  annullerebbe l'incentivo per gli altri  operatori  ad  attuare  o  a  proseguire  progetti  basati  su infrastrutture  proprie, comprese quelle di nuova generazione (ad es. WI-Max). Secondo TI, un simile obbligo dovrebbe essere opportunamente giustificato  dall'Autorita', anche grazie ad un'analisi dell'impatto regolamentare,   considerando  che  negli  altri  Paesi  europei,  ad eccezione  del  Belgio, tale obbligo di interconnessione non e' stato imposto e non sono presenti offerte a banda larga wholesale a livello di DSLAM.
 
 316.  Secondo  TI,  la  propria rete a banda larga non puo' essere scissa  in moduli fisici da dedicare a differenti operatori. Inoltre, il   livello   di   "personalizzazione"  proposto  nel  documento  di consultazione  risulterebbe  incompatibile  con il modello di pricing wholesale proposto dall'Autorita' e basato sui costi della rete. Cio' in  quanto,  secondo  TI, l'introduzione nei servizi a banda larga di ulteriori  parametri  di  configurazione  quali ad esempio differenti rapporti   PCR/MCR   o   differenti  classi  di  servizio  renderebbe arbitraria  la metodologia di ripartizione dei costi sui servizi. Con riferimento  ai  gradi di liberta' nella configurazione di rete e con specifico riferimento a classi di servizio ed al rapporto PCR/MCR, TI ritiene  che  possano  essere  messe  a  disposizione degli operatori soltanto  le configurazioni gia' utilizzate ed ingegnerizzate ai fini della  realizzazione  dei  servizi  di  TI stessa, nonche' quelle, da valutare  caso per caso, che non comportano investimenti dedicati e/o impatti nella gestione degli impianti.
 
 317.  Infine,  TI  non  condivide  quanto riportato dall'Autorita' circa  gli  obblighi  relativi alle tecnologie diverse da quelle xDSL (satellite  e  fibra ottica). Tl ritiene che il numero di accessi che essa  realizza  mediante  tali  tecnologie e' decisamente inferiore a quello   realizzato   dai  relativi  leader  di  mercato:  Netsystem, relativamente  agli  accessi  in  tecnologia  satellitare, e Fastweb, relativamente agli accessi in fibra ottica.
 
 318.  Anche  l'operatore  Fastweb  non  condivide  la  proposta di introduzione  del bitstream al livello di DSLAM (che chiama bitstream 1) in  quanto disincentiverebbe gli investimenti in infrastrutture da parte  degli  operatori  alternativi  e,  pur  accelerando  nel breve periodo  la penetrazione dei servizi a banda larga, nel lungo periodo renderebbe  gli operatori alternativi soggetti alle tempistiche, agli abusi,  alle  strategie  commerciali,  di  fornitura e di innovazione dell'operatore incumbent.
 
 319.  In  particolare, Fastweb sostiene che, mentre l'introduzione del  bitstream  1 rappresenterebbe una minaccia e non un'opportunita' per  gli  operatori  che  scelgono  di  investire  in  infrastrutture proprietarie,    la    disponibilita'    di   servizi   bitstream   2 (interconnessione al nodo parent) orientati ai costi rappresenterebbe un  importante strumento di business plan, utile a testare nuove aree geografiche  e  propedeutico  allo  sviluppo  di nuove infrastrutture proprietarie.
 
 320.  L'introduzione  del  bitstream 1, secondo Fastweb, riducendo gli  incentivi  all'infrastrutturazione,  impedirebbe  lo sviluppo di offerte  wholesale alternative a quelle dell' incumbent, a differenza di quanto avviene nella fonia, dove sono presenti offerte di circuiti di  trasporto  di  lunga  di  distanza  da  parte  di operatori nuovi entranti. Infine, Fastweb sostiene che, qualora l'Autorita' ritenesse il   servizio  bitstream  1  uno  strumento  indispensabile,  sarebbe necessario   procedere   allo   scorporo  della  rete  dell'operatore incumbent e la sua cessione ad una societa' terza, al fine di offrire agli  operatori  pari  opportunita' di accesso rispetto all'operatore incumbent. Con riferimento, invece, alle altre tipologie del servizio bitstream,  Fastweb  concorda  con quanto proposto dall'Autorita' nel documento di consultazione.
 
 321.  In  merito  a  quanto previsto al paragrafo 312, ovvero alla predisposizione  da  parte  dell'operatore  incumbent  di  un sistema automatizzato di provisioning e di assurance, Fastweb sottolinea, con riferimento   agli  attuali  sistemi  di  gestione,  la  mancanza  di preavviso  nel  rilascio  delle  linee xDSL e l'assenza di sistemi di gestione  delle  penali. Per quel che concerne, invece. la migrazione degli  utenti  ADSL  wholesale  tra  OLO,  Fastweb  richiede  che sia implementato  un  meccanismo  di migrazione che gestisca le richieste prevedendo  spazi  di  comunicazione  riservati ai soli due operatori coinvolti  nel  passaggio.  Per  quanto riguarda l'assurance, Fastweb richiede  che  il sistema automatizzato mantenga traccia degli scambi informativi   avuti  con  TI  per  la  gestione  delle  segnalazioni, consentendo agli operatori di seguire la lavorazione dei guasti ed un agevole  calcolo delle penali. Inoltre, Fastweb chiede che, a seguito della  comunicazione  di  TI di avvenuto ripristino del servizio, sia previsto  un  adeguato  periodo  di  tempo  in  cui l'operatore possa compiere  le  proprie  verifiche  e  che il c.d. "trouble ticket" sia chiuso solo a seguito della conferma da parte dell'operatore stesso.
 
 322. Infine, in considerazione degli elevati tassi di guasto e dei notevoli  tempi  di  ripristino,  Fastweb richiede di imporre a TI la fornitura  gratuita  ai clienti finali degli OLO di una linea di back up  ISDN,  in  grado  di consentire la continuita' del servizio, sino alla  riconduzione  del  tasso  di guasto a valori pari al 4% ed a un riallineamento dei tempi di ripristino allo SLA.
 
 323. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome  Italia  -  concordano con gli orientamenti dell'Autorita' in merito  agli  obblighi  in materia di accesso e di uso di determinate risorse   di  rete,  ma  intendono  segnalare  all'attenzione  alcune problematiche che si riportano di seguito.
 
 324.  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind, Tele 2 e Welcome Italia  osservano che nel documento di consultazione si fa ricorso ad un modello generale mutuato dall'ERG, che definisce una rete generica nella  quale sono individuati, rispetto ai DSLAM, un parent switch ed un  distant  switch  senza  tuttavia specificare con riferimento alla rete  dati  di TI quali nodi rappresentano parent switch e quali sono distant  switch.  Essi ritengono, quindi, che non possa essere svolta una valutazione completa del documento di consultazione senza che sia portata a conoscenza degli operatori l'effettiva topologia della rete dati (ATM ed IP) di TI e la mappatura del modello di interconnessione proposto  su  tale  rete.  Tale  criticita'  e' sottolineata anche da Fastweb ed AIIP.
 
 325.  Con  specifico  riferimento alle reti di nuova introduzione, gli  stessi operatori ritengono che l'Autorita' debba acquisire da TI informazioni  relative  allo  sviluppo  della nuova rete di trasporto urbano  a  banda  larga, basata sulla tecnologia Gigabit Ethernet, (e all'installazione dei nuovi DSLAM IP su tecnologia ADSL2+, aggiungono Albacom,  Atlanet,  Eutelia,  Tiscali  e  Wind). In particolare, essi ritengono  importante  che l'introduzione di tali nuove tecnologie da parte   dell'operatore   incumbent   venga   immediatamente  recepita dall'offerta  wholesale,  consentendo  la  piena  accessibilita' agli operatori  delle  caratteristiche della rete di TI. Riservare la rete ATM  ai servizi wholesale, mentre TI sviluppa i propri servizi finali su  di una rete in tecnologia differente rappresenterebbe un elemento di  discriminazione  tale  da  compromettere  l'intero impianto degli obblighi   di   cui   al   presente  provvedimento.  Da  un  lato  la discriminazione  tecnologica  tra TI ed altri operatori comporterebbe inevitabilmente  una  disparita'  nella  tipologia  di servizi finali offerti,  dall'altro  comporterebbe  la  lievitazione  dei  prezzi di interconnessione,  in  quanto  un'offerta di riferimento orientata ai costi  risentirebbe della riduzione dei volumi trasportati dalla rete ATM a causa della migrazione del traffico di TI sulle reti IP.
 
 326. Gli operatori ritengono che la conoscenza in termini generali dei piani di sviluppo dell'operatore incumbent nel settore delle reti a  larga  banda  debba essere resa nota con un anticipo adeguato (non inferiore  a  12 mesi) - in modo tale da consentire agli operatori di effettuare  gli  investimenti  necessari  per  poter  usufruire delle relative  offerte  wholesale  -  e  che  durante  tale  periodo venga preclusa  all'operatore  incumbent  la vendita di servizi retail resi possibili  dall'utilizzo  delle  caratteristiche  innovative  di tali tecnologie.
 
 327.  Con  riferimento  ai  punti  di  accesso  alla  rete  e alle modalita'  di  interconnessione, Albacom, Atlanct, Eutelia, Tiscali c Wind   -   cd   anche  Tele  2  c  Wclcomc  Italia  -  ritengono  che l'interconnessione debba essere garantita a tutti i livelli intermedi tra il DSLAM ed il punto a livello gerarchico piu' elevato della rete di TI, e non soltanto ai Parent Switch ed ai Distant Switch
 
 328. Per quanto riguarda il trasporto metropolitano, gli operatori di cui al paragrafo precedente precisano che i prezzi debbano in ogni caso  essere  congruenti con i prezzi dei flussi di interconnessione, cosi'  come verranno stabiliti a seguito degli esiti dell'analisi dei mercati 13 e 14.
 
 329.  In  relazione  all'accesso  a  livello DSLAM, tali operatori sottolineano  che  esso  potrebbe  essere  utilizzato nei siti in cui Telecom Italia rifiuta la prestazione dell'ULL con motivazioni legate alla   saturazione   dei   permutatori   e/o  spazio  fisico  per  la colocazione,  al  fine  di  agevolare lo sviluppo dei servizi a banda larga nel breve periodo. In questi casi specifici, l'interconnessione al  DSLAM  dovrebbe  essere offerta a condizioni economiche agevolate rispetto  a  quelle  standard,  per  il  solo tempo necessario a TI a provvedere agli ampliamenti dei permutatori.
 
 330.  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind, Tele 2 e Welcome Italia ritengono che debba essere rimossa ogni barriera alla liberta' di configurazione del servizio di banda larga rimuovendo i vincoli di aggregazione degli accessi in un unico VP di raccolta.
 
 331.   Gli   operatori  concordano  inoltre  con  quanto  proposto dall'Autorita'  circa  la necessita' di garantire 1' "accesso a tutte le  caratteristiche  tecniche  delle  singole schede ad essi dedicate negli  apparati  di  Telecom  Italia".  Inoltre,  essi sostengono che l'autoprovisioning    sulla    configurazione   delle   schede   xDSL (accessi) deve consentire agli operatori di definire autonomamente la banda  effettivamente  allocata su ciascun VC. Per quanto riguarda le tecnologie  e  classi  di  servizio  disponibili, essi condividono la proposta   dell'Autorita'   di  imporre  la  disponibilita'  di  ogni tecnologia e classe di servizio realizzabile sugli apparati di TI. In particolare,  essi ritengono necessario poter configurare gli accessi con  diverse  classi  di servizio (ABR/UBR/CBR/VBR) all'interno dello stesso  DSLAM/nodo  ATM per fornire ai clienti anche servizi del tipo real   lime,   come   streaming   video,   contestualmente  a  quelli tradizionali  (traffico  dati). Tali operatori segnalano, infine, una potenziale  criticita'  nella gestione delle schede modem dei diversi operatori  in  un  dato  DSLAM, in riferimento alla saturazione delle risorse  condivise (saturazione della matrice), e ritengono opportuno a  tal  fine definire vincoli operativi ed aspetti di dettaglio delle configurazioni ammissibili nell'ambito di un apposito tavolo tecnico.
 
 332. In merito alla condivisione dei circuiti di interconnessione, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome Italia - concordano con quanto proposto dall'Autorita'.
 
 333.  In  relazione  alla  proposta  di  imporre  a TI obblighi di accesso  alle  proprie  infrastrutture per la fornitura di servizi in tecnologie   differenti  da  quelle  attualmente  previste,  Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome Italia - concordano  con  l'orientamento  dell'Autorita', soprattutto in vista dell'introduzione nella rete di TI di DSLAM IP con interfacce Gigabit Ethernet   che   consentiranno,  assieme  alle  nuove  tecnologie  di trasporto  (MPLS/DiffServ/IntServ),  lo sviluppo di nuovi servizi non replicabili  a  partire  dalle  tecnologie  attualmente  fornite. Gli operatori  ritengono necessario che l'obbligo d'accesso ai nodi della rete  dati  di  TI  sia  da  intendersi  esteso  anche alle eventuali estensioni e modifiche che la rete stessa ha subito o sta subendo.
 
 334.  Infine, in linea con l'esigenza manifestata in risposta alla domanda  9,  circa  la  necessita'  di impedire la precostituzione di posizioni  di  monopolio  nella  fornitura dei servizi di accesso con tecnologie  wireless  fisse  (Wi-Fi e Wi-Max), gli operatori Albacom, Atlanet,  Eutelia,  Tiscali,  Wind,  Fastweb,  Tele 2, Welcome Italia chiedono  che  vengano  mantenuti  gli obblighi di interconnessione e accesso  alla rete della delibera n. 183/03/CONS. Per quanto riguarda la  tecnologia  Wi-Max, gli stessi operatori chiedono che l'Autorita' vigili   attentamente  affinche',  all'avvio  dei  relativi  servizi, l'operatore   dominante   nell'accesso  non  possa  mettere  in  atto politiche  di  pre-emption del mercato, in considerazione soprattutto del  possibile  ruolo  ponte  che tale tecnologia potra' avere fra le infrastrutture  di  accesso  mobile  e  fisso e della recente fusione societaria intervenuta fra Telecom Italia e T1M.
 
 335.  AIIP  sottolinea la necessita' che l'offerta bitstream abbia le seguenti caratteristiche:
 a) fornitura di servizi ADSL wholesale anche qualora la linea per la  quale  viene richiesto 1'ADSL manchi dell'abbonamento al servizio telefonico,  mantenendo  in  vigore  l'obbligo  previsto in tal senso dalla delibera 217/00/CONS;
 b) accesso  a  tutte  le tecnologie di xDSL (ADSL, ADSL2, ADSL2+, ecc.) e   di   trasporto   (es.   IP  su  MPLS/Diffserv  e  non  solo ATM) disponibili  agli apparati DSLAM ed ai nodi intermedi di Tl, con inclusione  automatica  di  ogni  altra caratteristica tecnica che TI impieghi  per  i  propri  servizi a banda larga o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali;
 c) servizio  di  fatturazione  conto terzi accessorio al servizio bitstream,    anche    in   applicazione   del   principio   di   non discriminazione,  in quanto TI consente ai clienti dei propri servizi di  accesso  "Alice" di poter pagare i servizi ed i contenuti offerti dal   portale   RossoAlice   (es.   film,   musiche,   etc.) mediante fatturazione  con  la  bolletta telefonica, mentre non lo consente ai clienti di operatori terzi che fruiscono dei medesimi servizi.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 336.  In  merito  alla  definizione dei punti di accesso alla rete dati di TI ed alle modalita' di interconnessione, l'Autorita' ritiene che  TI debba consentire agli operatori alternativi l'accesso a tutti nodi  della  propria  rete  dati,  DSLAM inclusi, garantendo, in ogni caso,   il  rispetto  del  principio  della  parita'  di  trattamento interno-esterno.  Al  fine  pero'  di favorire lo sviluppo di offerte wholesale  alternative  a  quelle  dell'incumbent, senza nel contempo frenare   l'investimento   nei   servizi   di  accesso  disaggregato, l'Autorita'  ritiene  che  l'interconnessione  al  DSLAM debba essere prevista  per  i  soli  siti  di  centrale  attualmente non aperti ai servizi  di  unbundling.  Peraltro,  l'imposizione  di  un obbligo di offerta  sull' intero territorio nazionale, che non tenga conto dell' effettivo  sviluppo dei servizi di accesso disaggregato, risulterebbe non   proporzionato   al   problema  concorrenziale  evidenziato.  In relazione   a   quanto  segnalato  da  TI  e  da  Fastweb,  circa  la disponibilita'  dell'interconnessione  al DSLAM l'Autorita' evidenzia quanto segue.
 a) L'accesso  al  DSLAM  nei  soli siti attualmente non aperti ai servizi  di unbundling riduce le barriere all'ingresso nelle aree non ancora  interessate  dai  servizi di unbundling a vantaggio dei nuovi operatori  e  facilita  l'estensione geografica dei servizi finali da parte  degli  operatori che altrove gia' operano ricorrendo a servizi di  accesso  disaggregato.  In  tal  modo,  peraltro, si incentiva la realizzazione  di  infrastrutture  di  trasmissione  ad un livello di maggiore  capillarita',  presupposto  essenziale  per  il  successivo passaggio  a  soluzioni  di accesso disaggregato. Pertanto, si assume che   gli  operatori  che  hanno  investito  in  servizi  di  accesso disaggregato nei siti aperti a tale modalita' di interconnessione non vedranno   compromessi   i  propri  investimenti,  ma  anzi  potranno avvantaggiarsi della nuova modalita' di interconnessione al DSLAM nei i siti in cui essa e' disponibile.
 b) L'accesso  agli SL da parte di un maggior numero di operatori, sia  interconnessi  ai  DSLAM,  sia  in co-locazione con i servizi di accesso   disaggregato,  incrementera'  il  mercato  dei  servizi  di backhauling e consentira' agli operatori infrastrutturati di ripagare piu' velocemente i propri investimenti con la rivendita della propria capacita'  inutilizzata,  consentendo  al  contempo  di  aprire  alla competizione il livello piu' basso della catena impiantistica.
 c) Ad  oggi,  gli ostacoli tecnici evidenziati da TI in relazione alla  condivisione  dei  propri  DSLAM  appaiono superabili, mediante adeguati  interventi  tecnici, che saranno oggetto di approfondimento al tavolo tecnico di cui al punto 486.
 
 337.   Sulla  base  di  tali  considerazioni  l'Autorita'  intende applicare  in  capo  a  TI l'obbligo di fornire l'interconnessione al DSLAM  limitatamente  ai  siti  di centrale attualmente non aperti ai servizi di unbundling.
 
 338.  Nel  ribadire la necessita' che tutti i nodi ATM ed IP siano aperti   all'interconnessione,  indipendentemente  dal  loro  livello gerarchico,  l'Autorita'  ritiene  che  TI debba fornire informazioni relative  all'ubicazione,  alla  topologia  di interconnessione ed al livello  gerarchico di tutti gli switch ATM ed IP delle proprie reti. Tali    informazioni    dovranno    essere   prontamente   comunicate all'Autorita'   ed   agli   operatori  alternativi,  nonche'  incluse nell'offerta di riferimento.
 
 339.  D'altra parte, non appare agevole per l'Autorita' in assenza di  un  maggior  dettaglio sulla topologia e sulle tecnologie di rete impiegate  ed  in corso di predisposizione, definire obblighi in capo all'operatore   notificato   che  possano  tradursi  in  disposizioni puntuali  sui  contenuti  dell'offerta  di  riferimento  bitstream in tecnologia  IP/Gigabit Ethernet. Informazioni circa la topologia e le tecnologie  di  rete  di  Telecom  Italia  saranno oggetto del tavolo tecnico di cui al successivo punto 489.
 
 340.  Con  particolare riferimento alle tecnologie IP di trasporto quali  l'MPLS, appare indispensabile che TI fornisca all'Autorita' ed agli  operatori alternativi ogni dettaglio utile alla predisposizione di  un'offerta  di  interconnessione  alla  propria rete IP, quale il numero  di  nodi  e  la  configurazione degli stessi. Anche su questo punto,  l'Autorita'  ritiene  necessario  aprire  un  tavolo  con gli operatori  e  TI  finalizzato  alla  definizione di alcune specifiche modalita'  attuative  che  al momento non e' possibile definire circa l'interconnessione e l'offerta di riferimento per l'accesso alla rete IP MPLS di TI.
 
 341.  Con  specifico riferimento ai servizi di interconnessione al DSLAM  -  nel caso di apparati con accessi ADSL2 e ADSL2+ e con porte di  backhaul in tecnologia diversa dall'ATM - l'Autorita' ritiene che tali  nuove  tecnologie  rappresentino  una  naturale  evoluzione dei servizi  ADSL  e  che  pertanto  TI  debba  prevedere nell'offerta di riferimento  l'elenco  esaustivo e la localizzazione di tutti i DSLAM della  propria  rete,  ad  eccezione di quelli situati nelle centrali attualmente   aperte   ai  servizi  di  unbundling,  specificando  le tecnologie di accesso e di backhauling disponibili sul singolo DSLAM, la  modularita'  minima  delle  schede  modem  da dedicare al singolo operatore,  la  dimensione  delle  porte di backhaul disponibili e le configurazioni  ammesse,  con  riferimento a velocita' di accesso e a banda riservata.
 
 342.  Nell'ambito  della  nuova  offerta bitstream, il servizio di trasporto metropolitano e' sostituito dal trasporto tra parent switch diversi  o  tra  parent  switch e distant switch. In linea con quanto proposto  con  il  servizio  di  interconnessione  al distant switch, l'Autorita'  ritiene  che  tale  servizio  debba essere presentato in offerta di riferimento.
 
 343.  Con  riferimento  alla  richiesta  degli  operatori di poter accedere  al  servizio  bitstream  su  linee prive di un contratto di accesso  con  Tl  da  parte dell'utente finale, l'Autorita', anche in considerazione  del sempre crescente rilievo che avranno i servizi di voce in banda dati, ritiene necessario che tale servizio debba essere presentato in offerta di riferimento.
 
 344. Con riferimento al livello di configurabilita' del servizio e delle  prestazioni offerte, l'Autorita' rileva che le caratteristiche previste  dalla  rete  ATM  e  dai  DSLAM  attualmente  fornite  agli operatori  alternativi nell'ambito delle offerte ADSL wholesale e CVP contemplano:
 a) La  configurabilita'  dei  VP e dei VC con riferimento al loro dimensionamento ed alla aggregazione dei secondi nei primi, al numero di  VC  per accesso xDSL, al numero di VC per VP, al numero di VP per porta. Tali caratteristiche sono infatti offerte dalla rete ATM e dai DSLAM  e  fornite da TI nell'ambito dei servizi CVP e ADSL wholesale, ove  una delle maggiori differenze tra i due servizi consiste appunto nella configurazione ed aggregazione dei VP e dei VC.
 b) La  configurabilita' delle classi di servizio e delle rapporti tra banda di picco e banda minima/sostenibile. Risulta ad oggi che la rete  di  TI supporti e fornisca (nell'ambito di servizi regolati o a condizioni commerciali) le classi di servizio ABR, ABR senza notifica di  congestione (equivalente alla UBR+), VBR-rt. Con riferimento alle classi   UBR+   ed  VBR-rt  (fornite  nell'ambito  ADSL  wholesale  e CVP) l'Autorita'   rileva  che  la  stessa  TI  offre  gia'  rapporti variabili  tra  PCR  ed MCR e tra PCR ed SCR, prevedendo valori molto diversi dal rapporto 2 a 1 generalmente citato da TI stessa.
 
 345.   L'Autorita'   ritiene   che  l'operatore  notificato  debba permettere  l'uso  di  VP  dedicati  ad  un  singolo accesso anche in tecnologie  ADSL  (gia'  previsto  nel  caso  CVP), nonche' prevedere l'aggregazione  e  l'instradamento  dei VP secondo le richieste degli OLO.
 
 346. L'Autorita' ritiene che anche la configurazione del VP (banda di  backhauling) debba essere definita dall'operatore alternativo, in quanto  fa  ricorso  ad  un  circuito  di  backhauling che e' risorsa condivisa  tra  gli OLO e TI. Analogamente, non trova giustificazione imporre  per  gli accessi a 4Mbps un MCR fisso di 20Khps per accesso. Tanto premesso, si ritiene che l'operatore notificato debba prevedere nell'offerta  di  riferimento  la massima flessibilita' e trasparenza nella  configurazione della rete di trasporto tra i DSLAM ed i parent switch,  nonche' nei servizi di trasporto accessori tra parent switch e nodi di interconnessione, offrendo la possibilita' di aggregare e/o configurare  la  banda  di ciascun VP nei nodi intermedi di transito, permettendo  -  laddove tecnicamente possibile - per ciascun VC e per ciascun  VP  il massimo grado di flessibilita' nel rapporto tra banda di  picco  e banda minima/sostenibile, consentendo l'uso delle classi di  servizio  ABR, ABR senza notifica di congestione (UBR+), VBR-rt e CBR.
 
 347.    Con    riferimento    alla    flessibilita'   da   offrire all'interconnessione   al  DSLAM,  l'Autorita'  ritiene  che,  avendo previsto  una  modularita'  di accesso basata su accesso singolo e di backhaul,  ciascun  operatore  debba poter definire la configurazione dei singoli accessi, avendo al contempo la possibilita' di monitorare lo  stato di ciascun accesso. Al fine di evitare eventuali criticita' nell'uso  delle  risorse  di commutazione, l'Autorita' ritiene che TI debba adottare in fase di installazione ogni accorgimento tecnico per limitare  le interferenze tra i servizi di ciascun OLO ed i propri e, ove necessario, a causa di limitazioni tecniche degli apparati, debba definire,  nell'ambito  del  tavolo  tecnico  di  cui  al  punto 489, apposite  procedure  atte  a  ripartire  le  risorse  condivise tra i diversi interessati.
 
 348.  Con  riferimento agli accessi propri del servizio CVP, quali quelli  in  HDSL,  SHDSL,  Nx  SHDSL  ed in fibra su SDH, l'Autorita' sottolinea  che  l'offerta  bitstream dovra' essere tale da garantire almeno  tutte  le  velocita'  di  accesso  e  modalita' tecniche gia' previste  per  tale  servizio,  nonche'  quelle  che TI impiega per i propri servizi finali.
 
 349. L'Autorita' ribadisce quanto detto al punto 209 del documento di  consultazione  in merito all'obbligo di TI di fornire l'accesso a banda  larga  secondo  tecnologie  differenti  da  quelle  x-DSL,  ma rientranti  nell'ambito del mercato rilevante, qualora essa stessa le fornisca  alle  proprie  divisioni  commerciali  in  applicazione del principio di parita' di trattamento interno-esterno.
 
 350.  Con  riferimento  alla  richiesta  di  consentire  l'uso dei servizi  bitstream per rilegare stagioni wireless fisse in tecnologia Radio  LAN,  l'Autorita',  nel  disporre  che il servizio sia fornito anche  in  assenza  di  un  utente  finale,  ritiene  che  non  possa prevedersi  alcuna  discriminazione  da  parte di TI sulla base della tipologia d'uso che l'operatore richiedente intende farne.
 
 351.  In  merito  alle  modalita' di provisioning ed assurance del servizio bitstream, l'Autorita', nel ritenere che TI debba introdurre modalita'  di  gestione  con  SLA  base  e  SLA  migliorativi tali da permettere  agli operatori alternativi di replicare l'intera gamma di servizi  finali  che  TI  offre  ai propri clienti residenziali ed ai propri clienti affari, specifica quanto segue.
 a) Le  modalita'  di gestione di provisioning devono prevedere la notifica  agli  operatori  alternativi  della  data di rilascio degli accessi  con un preavviso di almeno tre giorni, al fine di permettere a  questi  ultimi  di  predispone  i  propri  sistemi  e  le  proprie attivita'.
 b) I  sistemi  informatizzati  di  provisioning  ed assurance del servizio  bitstream  recano  traccia di tutte le tempistiche relative alle  attivita'  richieste, permettendo agli operatori alternativi di verificare  il  rispetto  degli  SLA  ed  il  pagamento  delle penali associate.  Per  i  sistemi  di  assurance deve essere tenuta traccia delle  singole  comunicazioni,  del responsabile TI incaricato, delle causali di guasto individuate e delle tempistiche di lavorazione. Con riferimento  al  rilascio  del circuito a valle della riparazione del guasto,  TI  deve  predispone un meccanismo di verifica congiunta con l'operatore  che  consenta  a  quest'ultimo  di effettuare le proprie verifiche sullo stato del servizio e di rifiutare il rilascio in caso si individui il persistere di criticita'.
 c) I  sistemi  informatizzati  di  provisioning  ed assurance del servizio bitstream prevedono una sezione dedicata alla migrazione tra OLO   le   cui   informazioni   siano  riservate  ai  soli  operatori interessati,  che consenta lo scambio degli ordini ed il monitoraggio del processo di migrazione ad opera di TI.
 d) L'Autorita'  ritiene  che  la  richiesta  di  Fastweb di poter accedere  gratuitamente al servizio di linea di backup ISDN - a causa dell'elevatissimo  tasso  di guasti in prima attivazione e dei lunghi tempi di ripristino per il servizio CVP - non possa essere accolta in quanto non proporzionata.
 e) Il problema segnalato, peraltro gia' evidenziato ripetutamente ed  in  diverse sedi, puo' tuttavia essere risolto piu' correttamente con la definizione di un adeguato livello di penali che tengano conto non  solo del canone del servizio all'ingrosso, ma anche del canone e delle   eventuali   penali   relative   al   servizio   al  dettaglio dell'operatore alternativo.
 
 352.  In  relazione  alla  richiesta  di AIIP di imporre a Telecom Italia  l'obbligo  di fornire servizi di fatturazione per conto terzi accessori    al   servizio   bitstream,   l'Autorita'   ritiene   che l'imposizione di tale misura regolamentare non risulti proporzionata, in quanto tale prestazione concorre a qualificare la competizione tra operatori .
 4.2.3 Obbligo di non discriminazione
 
 353.  L'Autorita'  ritiene che Telecom Italia, se sottoposta ad un obbligo  di  accesso  e  di fornitura di determinate risorse di rete, possa  essere  incentivata  a  sfruttare  la  propria  condizione  di operatore  SPM  nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso e la  sua  integrazione  nel  mercato a valle, al fine di ostacolare la competizione nel mercato potenzialmente competitivo della banda larga retail.  Tale  strategia,  evidenziata ai punti 277-279 del paragrafo relativo  alla  valutazione delle problematiche competitive, potrebbe essere  messa  in  atto agendo tanto sulla variabile prezzo quanto su altre variabili differenti dal prezzo.
 
 354.  Cio'  premesso,  l'Autorita'  ritiene  che  l'imposizione  a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso e di fornitura di determinate risorse di rete, sia basata sulla natura del problema, sia  proporzionata  e sia giustificata. Tale obbligo potra' garantire che  Telecom  Italia  applichi  condizioni  di  fornitura  di  natura economica  e  tecnica  equivalenti  in  circostanze  equivalenti  nei confronti  di  altri  operatori che offrono servizi equivalenti e che fornisca   a  questi  ultimi  servizi  ed  informazioni  alle  stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle societa' collegate o controllate.
 
 355.  Con  riferimento  alle  condizioni  economiche,  l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori  interconnessi,  sia  alla propria divisione commerciale ed alle  societa'  collegate  o controllate, al fine di garantire che le condizioni   economiche   praticate   ai   clienti  finali  risultino replicabili  da parte di un operatore alternativo efficiente. Al fine di  verificare  il  rispetto  di  tale  obbligo,  l'Autorita'  vigila affinche'  le offerte al dettaglio di Telecom Italia risultino sempre replicabili  a  partire  dai  servizi  e  dai  prezzi dell'offerta di riferimento per l'accesso a banda larga. Telecom Italia, pertanto, e' tenuta   a  comunicare  le  condizioni  tecniche  ed  economiche  che caratterizzano  ciascuna  offerta  al  dettaglio  di  servizi a banda larga,  nonche' i costi delle componenti impiantistiche e commerciali aggiuntive   rispetto   al  servizio  wholesale  regolamentato.  Tale comunicazione  dovra'  avvenire  contemporaneamente  all'avvio  della commercializzazione.
 
 356.  Con  riferimento  alle  condizioni  tecniche  di  fornitura, l'Autorita' ritiene opportuno mantenere in vigore l'obbligo imposto a Telecom   Italia   nell'ambito   del   quadro  regolamentare  ONP  di predisporre   un  Service  Level.  Agreement  (SLA) che  contenga  il dettaglio  dei  processi  e  dei  tempi  di  provisioning e assurance proposti, di tutti gli elementi relativi agli standard di qualita' ed alle  modalita'  di  fornitura  del  servizio  wholesale,  nonche' la definizione  di  congrue  penali  in  caso  di  ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
 
 357.   In  particolare,  al  fine  di  permettere  agli  operatori alternativi  di  replicare  le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti   finali,   quest'ultima   dovra'   garantire   nel   mercato all'ingrosso  tempi di provisioning e assurance migliorativi rispetto a  quelli  previsti per le corrispondenti offerte vendute nel mercato al   dettaglio.   In   particolare,   con  riferimento  al  tempo  di provisioning, gli SLA delle offerte ingrosso dovranno prevedere tempi piu'  ristretti  di  consegna  di  almeno  4 giorni rispetto ai tempi previsti  per  le corrispondenti offerte del mercato al dettaglio, al fine  di  consentire  la predisposizione da parte dell'OLO acquirente delle  componenti  di rete aggiuntive necessarie per la fornitura del servizio finale.
 
 358.  Inoltre,  in  considerazione  del  fatto  che il servizio di accesso a banda larga all'ingrosso e' impiegato per una molteplicita' di   applicazioni   con   caratteristiche  di  qualita'  di  servizio differenti,  Telecom  Italia  dovra'  prevedere SLA differenziati per tipologie di impiego (SLA base, SLA premium, etc.).
 
 359.   Nella  definizione  dei  livelli  base  dei  Service  Level Agreement  Telecom  Italia  dovra'  applicare  le  condizioni  di cui all'allegato  BL  In  particolare, l'Autorita' ritiene che i tempi di fornitura,  di  assurance ed i tempi di disponibilita' debbano essere espressi in termini di giorni di calendario ed ore effettive e che le penali   per   singolo  circuito  debbano  essere  definite  in  modo proporzionale  al  canone  ed  al numero di giorni o ore di ritardo o disservizio.
 
 360.  Analogamente,  riguardo le durate contrattuali, l'Autorita', in  linea con quanto previsto all'articolo 3 della delibera 6/03/CIR, ritiene  che  l'operatore  che  richiede  o ha in vigore contratti di interconnessione  per  i  servizi  di  banda larga con Telecom Italia abbia  diritto  di ottenere che la durata contrattuale sia quantomeno equivalente a quella prevista nei contratti per servizi di accesso in banda  larga  offerti  al  pubblico  da  Telecom Italia, senza alcuna variazione delle altre clausole contrattuali.
 
 361.  Inoltre,  sempre nei Service Level Agreement, Telecom Italia deve  indicare  specifiche  procedure di disattivazione del servizio, secondo   tempistiche   coerenti  con  il  principio  di  parita'  di trattamento  interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura progressiva su base temporale, in linea con quanto disposto dall'art. 4 della delibera 6/03/CIR.
 
 362.   In   aggiunta,  Telecom  Italia  deve  indicare  negli  SLA specifiche  procedure  per la gestione della migrazione di un cliente finale da un fornitore ad un altro, atte a minimizzare il disservizio all'utenza  finale  e a garantire uguali opportunita' competitive tra gli  operatori  nel  mercato  a  valle.  A  tal  fine, tali procedure dovranno prevedere:
 a) che  la  richiesta  di  migrazione  sia comunicata dal cliente finale   all'operatore   verso   cui   intende  migrare  (di  seguito "recipient");
 b) che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione a  Telecom  Italia;  e) che  Telecom Italia comunichi detta richiesta all'operatore  che  cede  il  cliente  (di  seguito  "donating") o la rigetti,  nei casi in cui il cliente finale e' in unbundling o shared access;
 d) che   i  tempi  a  disposizione  dell'operatore  donating  per effettuare   tutte   le   attivita'   di  customer  retention,  siano differenziati  a  secondo  che  quest'ultimo  sia Telecom Italia o un operatore alternativo;
 e) che,  nel  caso di mutata volonta' del cliente, Telecom Italia interrompa la procedura di migrazione dandone evidenza al recipient;
 f) che,  allo  scadere del tempo di cui al punto d, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del cliente, Telecom Italia esegua e notifichi  l'avvenuta operazione di migrazione sia al donating che al recipient.
 
 363.  Infine,  in  considerazione  del  fatto  che  Telecom Italia fornisce   servizi   di   canale   numerico  alle  proprie  divisioni commerciali,   alle   societa'   collegate  e  controllate,  per  una molteplicita'  di  destinazioni  d'uso,  tra  cui  l'alimentazione di Hot-spot Radio-LAN, l'Autorita', in linea con quanto disposto all'art 6,  comma  2  della  delibera 183/03/CONS, ritiene che Telecom Italia debba  essere tenuta al rispetto del principio di non discriminazione fra richieste relative ad apparati terminali presso gli utenti finali di tipo tradizionale ed apparati di tipo Radio-LAN.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 364. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele   2   e   Welcome   Italia   -concordano  con  gli  orientamenti dell'Autorita',  pur  ritenendo  fondamentale  che  nel provvedimento definitivo  venga  esplicitato  che  le  offerte di TI debbano essere sottoposte ad un test di prezzo. Albacom. Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind  -  ed  anche Fastweb - evidenziano, al riguardo, che un test di prezzo  era  gia'  stato  introdotto  dall'Autorita'  con la Delibera 6103/CIR.  Essi ritengono, pero', necessario che il test applicato al mercato  dell'accesso  a  banda  larga venga ribadito espressamente e ulteriormente  dettagliato  sulla base dei medesimi principi adottati per  gli altri mercati in cui esiste o e' stato proposto. In coerenza con  quanto  detto  in  risposta alla consultazione pubblica di altri mercati  (mercato  n.  7),  tali  operatori richiedono di limitare il controllo  di  conformita'  al  solo test 2 illustrato nella Delibera 152/02/CONS.
 
 365.  Inoltre,  tali  operatori considerano opportuno integrare le norme  esistenti  con  la formalizzazione delle procedure di gestione del  test  di  prezzo  adottate  per  la telefonia vocale, al fine di snellire l'attivita' di reperimento delle informazioni presso TI e di velocizzare  l'attivita'  di verifica dell'Autorita'. In particolare, essi  ritengono  necessario  che TI fornisca un database - aggiornato dopo  sei mesi dal lancio dell'offerta e successivamente ogni 12 mesi -  che  evidenzi  la  situazione  del  servizio  offerto  da  TI alla clientela,  come  la  tipologia di accessi forniti (ADSL, HDSL, SDSL, VDSL, ecc., suddivisi per capacita), il traffico trasmesso, la spesa, presenza di servizi ulteriori, presenza di pacchetti di offerta, ecc.
 
 366.  TI,  invece, ritiene che l'Autorita' non possa imporre alcun obbligo  ex  ante  ad alcun operatore in relazione alla fornitura del servizio  al  dettaglio  di accesso a banda larga, non avendo avviato alcun  procedimento  formale relativo al mercato dell'accesso a banda larga   retail  e  non  avendo,  di  conseguenza,  individuato  alcun operatore  con  significativo potere di mercato. Pertanto, secondo TI l'Autorita' non dispone di alcuna giustificazione economico-giuridica per  proporre,  al  fine di affrontare una potenziale problematica di price  squeeze,  obblighi di comunicazione delle offerte retail di TI con  30 giorni di anticipo rispetto alla data di commercializzazione. Le offerte retail, commercializzate in un mercato non suscettibile di regolamentazione  ex  ante  da un operatore verticalmente integrato e dominante  in  un  mercato wholesale a monte, a parere di TI, possono essere  sottoposte a verifiche di replicabilita' solo su base ex post - ma non su base ex ante.
 
 367.  Con  riferimento  alle  modalita' di definizione dei livelli base dei Service Level Agreement, Albacom, Atlanet, Eutelia, "Fiscali e Wind ed anche Tele 2 e Welcome Italia - condividono quanto proposto dall'Autorita' nei paragrafi 214 e 215.
 
 368.  Tuttavia,  per quanto riguarda le informazioni da pubblicare sui  Service  Level  Agreement,  Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind  - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - sostengono che la proposta riportata nell'allegato B1 al documento di consultazione sia incompleta  rispetto alla tipologia di servizi oggetto della presente e che gli SLA debbano indicare tempi e penali sia per il provisioning che  per  l'assurance  senza  distinzione  tra  accessi  simmetrici e asimmetrici,  a  meno che cio' non sia giustificato opportunamente, e soprattutto senza distinzioni in termini di banda.
 
 369.  In  particolare,  Tele  2  e  Welcome  Italia,  al  fine  di restituire  efficienza  al  processo  di  attivazione  del  servizio, giudicano  necessario  imporre  a TI di procedere all'attivazione del collegamento nel 100 % dei casi entro e non oltre 7 giorni dalla data di  ricevimento  dell'ordine,  quando  non  e' richiesto l'intervento presso  la  sede  dell'utilizzatore  finale,  e 12 giorni negli altri casi.
 
 370.  TI  ritiene ragionevole affiancare l'offerta di SLA base con offerte  aggiuntive  che  prevedano  la  fornitura  di SLA premium, a fronte di un corrispettivo economico aggiuntivo. Tuttavia, TI ritiene non  praticabili  le  specifiche  in  termini  di  SLA base riportate nell'allegato  B  l,  in  primo  luogo,  perche' la tabella riportata nell'allegato  B 1 non prevede alcuna differenziazione di prestazioni e/o  garanzie  in  funzione  del  target  di  clientela finale cui e' rivolta  ciascuna  tipologia  di  linea  xDSL.  Pertanto,  TI ritiene necessario estendere anche al nuovo quadro regolamentare gli SLA base gia'  in  vigore  per i gli attuali servizi ADSL wholesale e CVP, che consentono  a  suo avviso la replicabilita' delle sue offerte retail, destinando  al  contesto  degli  SLA  premium  i  valori indicati dal suddetto   allegato  B1.  In  secondo  luogo,  con  riferimento  alla disponibilita'  del  circuito  ed ai tempi di ripristino, a parere di TI,  i  valori  di  disponibilita'  indicati  dall'Autorita'  (99,98% garantito  su  base annua sul singolo accesso) risultano praticamente impossibili  da  garantire  perche' e' sufficiente un solo guasto per ottenere  un  tasso  di  disponibilita' inferiore, anche con tempi di ripristino estremamente tempestivi.
 
 371. Sempre con riferimento agli SLA, Fastweb non condivide quanto proposto  nel paragrafo 216 del documento di consultazione, ovvero la previsione  di  uno  SLA  base e di uno SLA premium a titolo oneroso. Tale operatore sostiene che le condizioni che devono essere garantite a  livello  wholesale  debbano  essere sempre gratuite e migliorative rispetto  a  quanto  offerto  da TI ai migliori clienti retail e che, invece, uno SLA gratuito e differenziato debba essere previsto per la gestione  dei clienti multisede e/o multitecnologia. Inoltre, Fastweb fornisce   gli   elementi   che,   a   suo   avviso,  debbono  essere necessariamente  presenti  all'interno  degli SLA, con indicazione di valori  in linea con le corrispondenti offerte retail, cui affiancare adeguate penali.
 
 372.  Per  quel che riguarda il processo di migrazione del cliente finale  da  un  operatore  all'altro,  TI  ritiene  non  giustificata l'applicazione  di un criterio che comporta un'asimmetria di processo a  seconda che l'OLO cedente sia TI o un altro OLO, ed evidenzia come tale  processo  comporti  dei  costi  addizionali  in  capo  a TI che dovrebbero essere remunerati.
 
 373.  Invece, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele  2  e  Welcome  Italia  pur  condividendo  che  le  procedure di migrazione dei clienti siano fondate su un principio di gerarchia dei servizi,   ritengono   che   non   sia  condivisibile  assimilare  il trattamento  della migrazione dei clienti tra operatori alternativi a quello  tra  operatori  alternativi  e  TI.  Tali operatori ritengono opportuno  considerare  le  differenti posizioni di TI, da un lato, e degli  operatori alternativi, dall'altro, in ossequio al principio di uguaglianza,  che  impone  non  solo  di  disciplinare in modo uguale situazioni  obiettivamente  e  soggettivamente  uguali,  ma  anche di disciplinare  in  modo  differenziato  situazioni  difformi  sotto il profilo  oggettivo  e soggettivo. Essi ritengono, quindi, che debbano essere  distintamente  disciplinate  le  casistiche  di migrazione, a seconda  che  detta  migrazione  interessi  direttamente  l'operatore notificato,  quale  fornitore  di  servizi  alla  clientela finale o, invece,  lo  coinvolga  esclusivamente  nel suo ruolo di fornitore di servizi intermedi agli operatori alternativi. In base a tale criterio di  asimmetria, tali operatori ritengono che mentre l'attivazione dei servizi  intermedi possa essere richiesta direttamente dall'operatore alternativo  (subentrante),  anche  laddove  vi  sia gia' un servizio attivo  di  TI,  la  cessazione del medesimo servizio intermedio, nel caso  di  cessazione  per rientro del cliente in TI, non possa essere determinata  su  impulso  diretto  di  quest'ultima,  ma  deve essere richiesta    esclusivamente   dall'operatore   alternativo   medesimo (cedente),  che  solo  puo'  ricevere  la  relativa manifestazione di volonta'  del  cliente finale. Tali operatori ritengono quindi che la procedura  di  migrazione  individuata  dall'Autorita'  debba  essere esclusivamente riferita, in modo esplicito, ai casi di migrazione dei clienti   tra  operatori  alternativi  che  usufruiscono  di  servizi intermedi  di  Telecom  Italia  e che, quindi, debba essere del tutto eliminato il riferimento ad una differenziazione delle tempistiche di retention,  a seconda che l'operatore "donating" sia Telecom Italia o un  operatore alternativo, e che debba essere esplicitamente previsto che, il principio espresso alla lettera a), non si applica al caso di migrazione  del  cliente da un operatore alternativo a Telecom Italia (i.e.  cessazione  del servizio intermedio per rientro del cliente in Telecom Italia).
 
 374.  Con  riferimento  al servizio di Canale Virtuale Permanente, Atlanet,  Eutelia,  Tiscali e Wind ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia  ritengono che viste le rilevanti differenze tra le tecnologie utilizzate  dagli  operatori  che  se  ne  avvalgono ed i servizi che conseguentemente  sono  offerti alla clientela finale, sia necessario prevedere,  ad ogni richiesta di attivazione, la fornitura ex novo di apposite  e  distinte configurazioni logiche e linee fisiche, al fine di  fornire  all'operatore  subentrante la possibilita' di gestire in proprio il provisioning al cliente finale.
 
 375.  Infine, AIIP ritiene che in considerazione della presenza di rilevanti  effetti  di  rete,  l'obbligo di non discriminazione debba essere  esteso  anche  ai  servizi  a  valore  aggiunto,  ad esempio, mediante  l'imposizione  dell'obbligo  di  pubblicazione  in anticipo rispetto   all'avvio   dell'offerta   commerciale   al   pubblico  di informazioni circa le interfacce dei servizi a valore aggiunto.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 376.  L'Autorita'  intende  mantenere  l'obbligo  in  capo a TI di comunicazione   delle   offerte  retail  ,  in  quanto  ritiene  tali informazioni  necessarie  a  verificare che le offerte bitstream - di cui  solo alcune componenti sono orientate al costo - consentano agli operatori  concorrenti di competere efficacemente sul mercato finale; in  tal  senso,  potendo  questi  ultimi  replicare le offerte di TI. L'Autorita',   in   questo  contesto,  ritiene  che  il  mantenimento dell'obbligo   di   comunicazione  delle  offerte  retail  assuma  un particolare  rilievo  per  la  valutazione  delle offerte sul mercato all'ingrosso.
 
 377.  Alla  luce  di  tali  considerazioni,  TI  sara'  sottoposta all'obbligo  di  comunicare  all'Autorita'  le  condizioni economiche delle  offerte  al  dettaglio, anche se non piu' preventivamente come specificato  nel  documento di consultazione, ma contestualmente alla loro  offerta  commerciale.  In  particolare  TI dovra', per ciascuna offerta  retail,  comunicare  tutte  le  informazioni riportate nella delibera  6/03/CIR,  all'art.  2 comma 3 e dovra', per ciascuna delle voci  di  costo,  fornire  indicazioni dettagliate relative al valore totale del centro di costo ed alle procedure seguite per giungere dal valore  totale al costo unitario. Come meglio dettagliato nel seguito (cfr.  punto  489),  l'Autorita'  intende  avviare  un tavolo tecnico sull'implementazione  del  servizio bitstream nel cui ambito verranno ulteriormente    definite    tanto    le    modalita'   tecniche   di interconnessione  secondo  le  nuove  tecnologie, quanto le modalita' economiche e gli aspetti di contabilita' che potranno condurre ad una piu' precisa articolazione dell'offerta.
 
 378.  In relazione alla richiesta di AIIP in merito all'estensione dell'obbligo  di  non  discriminazione  anche  ai  servizi  a  valore aggiunto,  l'Autorita'  richiama quanto detto circa la non inclusione di   questi   servizi   tra   quanti   sottoposti  ad  un  intervento regolamentare.
 
 379.  Con  riferimento  alle  modalita' di migrazione tra servizi, l'Autorita'   rileva   che  le  procedure  proposte  dagli  operatori alternativi,   sebbene   apparentemente   condivisibili,   in  quanto finalizzate  a  riequilibrare  una  situazione di mercato che ad oggi appare  sbilanciata  a favore di TI presentano diverse criticita' nei confronti  degli  utenti  finali.  Appare  infatti  che questi ultimi risulterebbero  discriminati  in funzione del servizio intermedio che l'operatore  donating  e  l'operatore  recipient  stanno  impiegando. Paradossalmente,  poiche' gli operatori adottano in genere un mix dei diversi  servizi  intermedi  disponibili,  due  utenti  relativi allo stesso   operatore   donating,   a  parita'  di  tecnologia  adottata dall'operatore  recipient,  avrebbero modalita' di migrazione diverse in funzione che siano serviti in ULL, in SA o con servizi bitstream.
 
 380.  E'  evidente  che per evitare questa discriminazione tra gli utenti,  la  modalita'  di  gestione  della  migrazione non possa che essere unica e guidata dall'operatore recipient indipendentemente dal tipo di servizio intermedio impiegato dai due operatori. Sulla scorta di  tali  considerazioni  appare necessario modificare la proposta di provvedimento nel senso di escludere la presenza di eventuali servizi di  SA  ed  ULL  come  causale  di scarto per l'ordinativo di servizi bitstream.  Anche  i servizi di unbundling, nell'ambito delle normali dinamiche  di  scelta  degli  utenti  finali,  possono infatti essere sostituiti  da servizi bitstream, eventualmente su linea senza canone di  TI.  Al  momento  della ricezione di un ordine che da' luogo alla disattivazione di un altro servizio intermedio sulla linea, TI dovra' comunicare  all'operatore  donating  la richiesta di disattivazione e prevedere  un  congruo tempo di verifica con il proprio utente finale che  tenga  conto,  in  funzione  del  tipo  di  servizio  intermedio impiegato,  dei  tempi  di  ri-configurazione dei sistemi ed apparati dell'operatore  alternativo  e  della  stessa TI. In tal senso appare utile  prevedere  che  TI sospenda la richiesta di disattivazione dei servizi bitstream per 10 giorni a partire dalla data di comunicazione all'operatore   donating  della  richiesta  di  disattivazione.  Pale termine,  in  considerazione  delle  differenti catene impiantistiche coinvolte  e  delle  differenti  attivita'  richieste, e' esteso a 20 giorni  per  i  servizi  di  unbundlinf  e  shared access. E' inoltre necessario  prevedere che TI interrompa il processo di disattivazione e  di  successiva  attivazione  del nuovo servizio intermedio qualora l'operatore  donating, effettuate le proprie verifiche con il cliente finale, comunichi a TI che quest'ultimo abbia confermato di non voler mutare operatore.
 
 381.  Con  riferimento  al  duplice  ruolo di TI, di fornitore dei servizi  intermedi  e  di concorrente nel mercato dei servizi finali, l'Autorita'  ritiene  necessario prevedere misure specifiche relative alla disattivazione di servizi bitstream (nel caso di bitstream senza canone).
 
 382.  E'  infatti possibile che TI, pur operando all'interno degli SLA  di  disattivazione  dei  servizi  bitstream e di attivazione dei servizi  di accesso e/o banda larga, agevoli il passaggio dei clienti ai  propri  servizi finali garantendo tempi ridotti di transizione in tale   verso.   Analogamente,   operando  all'interno  degli  SLA  di disattivazione  dei  propri  servizi  di  accesso ed xDSL finali e di quelli  di  attivazione  dei servizi bitstream forniti agli operatori alternativi,  TI  potrebbe  ostacolare  la  migrazione dei clienti ai servizi degli altri operatori.
 
 383.  Al fine di scongiurare tali pratiche l'Autorita', da un lato ritiene  che  nell'ambito  delle  misure  di separazione contabile ed amministrativa  le  richieste  di  attivazione  e  disattivazione dei servizi  bitstream  forniti  agli  OLO siano gestiti in modo uniforme rispetto  ai  servizi bitstream forniti alle divisioni commerciali di TI,  dall'altro,  ritiene necessario prevedere che la transizione dai servizi  xDSL  finali  e  dai  servizi  di accesso PSTN di TI avvenga immediatamente  a  partire  dalla  comunicazione  della  richiesta di disattivazione della divisione rete alla divisione commerciale.
 
 384.  Al fine di permettere la verifica della non discriminazione, TI  dovra' presentare adeguata e periodica reportistica all'Autorita' che  documenti  i  tempi  di  fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilita'  di  tutti i servizi bitstream e dei servizi intermedi usati   internamente   dalle   proprie  divisioni  commerciali.  Tale reportistica, da presentarsi semestralmente, dovra' evidenziare tempi medi ed il 95° percentile dei tempi effettivamente forniti, nonche' i tempi  previsti  nelle  offerte  di  servizi  intermedi  e  garantiti internamente   alle   divisioni  commerciali,  evidenziando  in  modo disaggregato  le  diverse tipologie di SLA (base, premium, ecc.) e di servizio finale (Alice, Hyperway, Datawan, ecc.).
 
 385.  Con  riferimento  alla richiesta avanzata dagli operatori di prevedere  nuove  infrastrutture  dedicate  in caso di migrazione del servizio  CVP,  in  modo  da  annullare  i  disservizi  relativi alle gestione  della  transizione  tra  operatori, l'Autorita' ritiene che qualora  richiesto,  per qualsiasi servizio bitstream e per qualsiasi tipologia  di  utilizzo,  TI  debba  fornire sia accessi su linee non attive,   sia,   per   la  sola  parte  di  raccordo  d'abbonato,  la predisposizione di nuove linee dedicate.
 
 386. In merito ai contenuti dello SLA di cui all'allegato B1 della proposta  di  provvedimento, l'Autorita' ritiene che, avendo previsto SLA  con  caratteristiche  di  qualita' differenziate ed orientate al costo,  non  appare  giustificato  che  vi  siano  discriminazioni di qualita' di servizio sulla base della classificazione della tipologia di  clientela  finale dell'operatore alternativo. Se i prezzi per gli SLA  premium  ristorano i costi sostenuti da TI per le prestazioni in oggetto,  e'  evidente che queste ultime debbano essere erogate da TI su  base  non  discriminatoria,  indipendentemente dalla tipologia di cliente e dalla finalita' d'uso che l'operatore fa del servizio.
 
 387.   In   merito   alla   gestione   dei   clienti  multisede  e multi-tecnologia,   l'Autorita'   ritiene   utile   che   cosi'  come attualmente attuato in seguito al cosiddetto "lodo Parcu" nell'ambito del  procedimento A351 dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,  preveda modalita' di attivazione sincronizzata tra tutte le sedi  del  cliente  nonche'  gestione  unificata  dei  guasti e della fatturazione,   indipendentemente  dai  servizi  intermedi  impiegati dall'operatore nelle singole sedi del cliente.
 4.2.4 Obbligo di trasparenza
 
 388.  L'Autorita'  ritiene  che  al fine di garantire alle imprese concorrenti  informazioni  economiche,  tecniche  e procedurali, alle quali  queste  ultime avrebbero difficilmente accesso, sia necessario imporre  a  Telecom  Italia  un obbligo di trasparenza. Tale obbligo, puo'  porre riparo ai problemi competitivi, evidenziati al punto 279, derivanti  dall'accesso privilegiato, e dell'uso a proprio vantaggio, di  informazioni  tecniche  e commerciali da parte di Telecom Italia. L'obbligo  di trasparenza, inoltre, permette la verifica del rispetto dell'obbligo  di non discriminazione, di cui al paragrafo precedente, dal  momento  che  le  informazioni  necessarie  a  tale verifica non sarebbero  altrimenti  disponibili.  Pertanto,  sulla  base di queste considerazioni, l'Autorita' ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata.
 
 389.  Telecom Italia deve pubblicare su base annuale un'offerta di riferimento contenente:
 a.  le  caratteristiche  tecniche  ed  economiche  dei servizi di accesso  in banda larga all'ingrosso che prevedono l'interconnessione al  DSLAM  ed  al parent switch. Tali servizi sono identificati nella Figura 3 di pagina 37 con i numeri 1 e 2a;
 b.  le  caratteristiche  tecniche  ed  economiche  dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso che prevedono 1' interconnessione al distant switch ed IP managed. Tali servizi sono identificati nella Figura 3 di pagina 37 con i numeri 2b e 3.
 e. l'elenco dei nodi di rete aperti all'intercomiessione;
 d.  le  caratteristiche tecniche dei DSLAM installati nei nodi di cui al punto b;
 e. le specifiche tecniche per l'interconnessione ai DSLAM;
 f.  la  disponibilita'  dei  diversi modelli di DSLAM nei singoli stadi di linea;
 
 L'offerta  di  riferimento  deve  essere  pubblicata  entro  il 31 ottobre  dell'anno precedente a quello di validita' ed e' soggetta ad approvazione da parte dell'Autorita'.
 
 390.  Con  riferimento  alle  condizioni  tecniche  di  fornitura, l'Autorita'  ritiene opportuno mantenere in vigore l'obbligo, imposto a  Telecom  Italia  nell'ambito  del  quadro  regolamentare  ONP,  di pubblicare  in  Offerta  di  Riferimento un dettagliato Servite Level Agreeinent,  comprensivo  di  garanzie sui tempi di provisioning, sui tempi  di  assurance.  sui  tassi massimi di errato provisioning, sui livelli  minimi di disponibilita' annua, nonche' di congrue penali da applicarsi  in  caso  di ritardato o mancato rispetto delle succitate garanzie.
 
 391. In linea con quanto gia' previsto dalla delibera 152/02/CONS, L'Autorita'   ritiene  che  Telecom  Italia  debba  comunicarle,  con periodicita'  semestrale,  gli  indici  di  qualita'  (effettivamente conseguiti  e garantiti) dei servizi di accesso a banda larga forniti alle   proprie  divisioni  commerciali,  alle  societa'  collegate  o controllate  ed agli operatori concorrenti, differenziati per singola classe  di  SLA. Sono oggetto di tale reportistica, oltre ai tempi di provisioning  ed  assurance,  il  tasso  di errato provisioning ed il livello di disponibilita' annua.
 
 392. Al fine di permettere, come gia' evidenziato al punto 388, la verifica  dell'obbligo  di  non discriminazione, ed in particolare la verifica  della  replicabilita' delle proprie offerte retail da parte dei  concorrenti  sul mercato finale, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia  debba  comunicarle, contestualmente al lancio commerciale, le modalita'  tecniche ed economiche delle proprie offerte di accesso in banda larga retail. L'Autorita', anche sulla base dei valori ricavati dalla contabilita' regolatoria, sottopone a verifica tali offerte.
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 393.  TI  ritiene  che alcune proposte formulate dall'Autorita' in questa  sezione  siano  in  netto  contrasto  sia  con  la realta' di mercato, sia con le valutazioni fatte dalla stessa Autorita' in altri mercati. In particolare, per cio' che riguarda i servizi di trasporto a  lunga  distanza,  TI  evidenzia come la stessa Autorita', in altri ambiti,  riconoscendo  la presenza di offerte alternative a quelle di TI,  abbia  ritenuto  opportuno  introdurre una regolamentazione piu' "leggera". Pertanto, secondo TI, l'imposizione della pubblicazione di un'offerta  di  riferimento  anche  per  i  servizi ATM ed IP a lunga distanza,   gia'   offerti   in  regime  di  trattativa  commerciale, costituirebbe un inasprimento della regolamentazione, in antitesi con quanto indicato per gli altri mercati.
 
 394. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele   2   e   Welcome  Italia  -  concordano  con  gli  orientamenti dell'Autorita'  in  merito all'obbligo di trasparenza, ma ribadiscono che  non disponendo di informazioni precise sulla rete di TI non sono in  grado  di  valutare  il  dettaglio  delle  informazioni  proposto dall'Autorita'  e,  pertanto,  ritengono  che  non siano da escludere ulteriori  integrazioni.  Essi  inoltre, ribadiscono che il dettaglio delle  informazioni  fornite,  che  attualmente e' riferito alla rete ATM, dovra' essere adattato alle altre reti di raccolta e trasporto a larga banda che TI introdurra' in futuro.
 
 395.  Per  quanto  riguarda  le penali, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali  e  Wind  -  ed  anche  Fastweb,  Tele  2  e Welcome Italia - ritengono  opportuno un loro incremento in misura piu' consistente di quanto proposto (almeno del 50%), al fine di aumentare il loro potere disincentivante,  e  che il computo delle prestazioni fuori SLA debba essere  effettuato,  sia  per il provisioning che per l'assurance, su base  semestrale anziche' annuale, al fine di evidenziare prontamente eventuali  problematiche  ed  apportare i dovuti correttivi. Inoltre, tali  operatori  richiedono  che  sia  mantenuta la attuale struttura progressiva delle penali, e che il valore utilizzato come base per il calcolo delle penali comprenda sia la quota mensile per l'accesso che quella per il traffico.
 
 396.  Infine, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb,  Tele  2  e  Welcome  Italia - propongono la creazione di un database  condiviso  che  consenta  l'accesso  ai  dati alla base del calcolo delle penali.
 
 397.   Fastweb,   sottolinea  anche  l'importanza  della  corretta gestione  dell'errato  provisioning, che in passato non rientrava ne' nella  gestione  del  provisioning  ne'  nella gestione dei guasti, e pertanto   ritiene   necessario  trovare  una  soluzione  per  questa tipologia  di  problematica.  Fastweb,  infine,  concorda  con quanto disposto  in  merito all'obbligo di comunicazione da parte di TI, con periodicita'  semestrale,  degli  indici  di qualita' (effettivamente conseguiti  e garantiti) dei servizi di accesso a banda larga forniti alle   proprie  divisioni  commerciali,  alle  societa'  collegate  e controllate  ed agli operatori concorrenti, differenziati per singola classe  di  SLA,  ed  al  riguardo  richiede  di  inserire  anche  le tempistiche  di  consegna e assurance, nonche' gli indici di qualita' inseriti nei contratti con i migliori clienti retail.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 398.   Con   riferimento   alle   osservazioni  formulate  da  TI, l'Autorita'  ribadisce  la  sua  posizione  e ritiene che valutazioni effettuate  nell'ambito  di altri mercati, caratterizzati da contesti competitivi   differenti,   non   siano   immediatamente  applicabili nell'ambito  del  mercato  dei  servizi  di  accesso ai dati in banda larga.  Peraltro l'Autorita' ritiene che le componenti trasmissive di trasporto  dati  tra  Parent  e distant switch ATM non possano essere considerati alla stregua di servizi di trasporto di lunga distanza.
 
 399.  L'Autorita'  ritiene  che i servizi bitstream debbano essere forniti   ricorrendo   a   tutte   le  tecnologie  ed  infrastrutture trasmissive  che  TI  impiega  per  la  fornitura  dei propri servizi finali.  In  mancanza  di  informazioni  di dettaglio sulla struttura della rete e sulle tecnologie impiegate da TI, l'Autorita' ritiene di rinviare  la  definizione  degli  aspetti  puntuali  dell'offerta  in tecnologie   diverse   dall'attuale   rete   ATM  al  tavolo  tecnico sull'implementazione del servizio bitstream di cui al punto 489.
 
 400.  In  relazione  alla  struttura  delle  penali attualmente in vigore,  l'Autorita'  intende  sottolineare  la  necessita'  che tali penali siano proporzionate all'intero ammontare pagato dall'operatore alternativo  per il servizio intermedio, relativo pertanto a tutte le componenti che formano il servizio acquistato. Si dovranno a tal fine prevedere  garanzie  sul  tasso  di  fornitura  errata,  sui tempi di fornitura  e  ripristino, sulla disponibilita' di servizio, corredate da   relative  penali  relative  a  ciascun  elemento  componente  il servizio.
 
 401.  In  relazione  ai  sistemi  informatizzati  di  gestione del provisioning  ed assurance dei servizi bitstream, l'Autorita' rimanda a quanto previsto alla lettera b del punto 351.
 4.2.5 Obbligo di separazione contabile
 
 402.  L'Autorita' ritiene che l'imposizione a Telecom Italia di un obbligo  di  separazione  contabile  ai  sensi  dell'Articolo  47 del Codice,   sia   necessaria   al   fine   di  permettere  la  verifica dell'adempimento  all'obbligo di non discriminazione. In aggiunta, la separazione  contabile  evidenzia  la  presenza di sussidi incrociati anticompetitivi   fra  servizi  differenti.  Infine,  la  separazione contabile  e'  strumentale all'applicazione degli obblighi in materia di  controllo dei prezzi, siano essi basati sull'approccio del retail minus, siano essi basati sull'approccio dell'orientamento al costo.
 
 403.   L'Autorita',   pertanto,   ritiene   che   la  contabilita' regolatoria di Telecom Italia debba dare evidenza separata dei costi, dei  ricavi  e  del  capitale  impiegato  per la fornitura di servizi bitstream.  Pertanto  ciascuno  degli aggregati regolatori trasporto, accesso  e commerciale deve contenere un conto economico ed uno stato patrimoniale   specifici   per  la  fornitura  di  tali  servizi  che presentino,  per  ciascun centro di costo, il dettaglio dei costi del capitale  e  dei costi operativi, questi ultimi disaggregati in quota di  ammortamento  e  quota  dei  costi di struttura; inoltre, i conti economici  devono  fornire  evidenza  di  tutti gli oneri di cessione interna (transfer charge) tra i diversi aggregati regolatori.
 
 404. Al fine della corretta valorizzazione dei transfer charge, la Raccomandazione  n.  322  del 8 aprile 1998 prevede che "gli oneri di cessione  per  l'uso  interno  debbono  essere  calcolati in funzione dell'uso  moltiplicato  per  il  prezzo  unitario.  L'onere per l'uso interno  dovrebbe  essere  equivalente  all'onere  che  sarebbe stato addebitato  se il prodotto o servizio fosse stato venduto all'esterno invece che all'interno".
 
 405.  In applicazione del principio di non discriminazione, ricavi ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati sulla base dei prezzi   dell'offerta   di   riferimento,  delle  quantita'  e  delle caratteristiche dei beni acquisiti o ceduti. A tal fine, associato al conto  economico,  deve essere prodotto un prospetto di dettaglio che riporti,  in modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge, le  quantita' e le tipologie dei beni ceduti o acquistati dalle altre divisioni  o  dagli  altri operatori, con un livello di dettaglio che permetta  la  verifica  dei  valori  in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento.
 4.2.5.1 Aggregato trasporto: separazione contabile
 
 406.   L'aggregato  trasporto  comprende  le  componenti  di  rete relative  alla  tratta  DSLAM  - primo nodo ATM/IP (estremi inclusi), ovvero  alla  tratta apparato in Stadio di Linea (ADM per SDH o modem HDSL, IMA in sede di centrale) - primo nodo ATM/IP (estremi inclusi), eventuali  raccordi,  splitter  e permutatori nello stadio di linea e porte,  multiplatori,  nonche'  interfacce  ed  adattatori al nodo di consegna (33).
 
 407.  La  divisione  trasporto  e'  incaricata  di fornire servizi bitstream,  sulla  base  del  principio  di non discriminazione, alle altre  divisioni  di  Telecom Italia ed agli operatori interconnessi, acquistando servizi dalla divisione accesso per le componenti di rete di pertinenza di quest'ultima.
 
 408.  Il  conto  economico della divisione trasporto per i servizi bitstream  deve  dare  evidenza separata dei ricavi provenienti dalle divisioni  commerciali,  disaggregati  per  tipologia  di servizio al dettaglio  (utenza  affari inclusa), dei ricavi da altre divisioni di Telecom  Italia  che  fanno  uso  di  tale  servizio  intermedio  con finalita'  diverse  dalla  fornitura  di capacita' agli utenti finali (quali,  ad  esempio  per  raccordi  Radio-LAN, etc.) e dei ricavi da altri  operatori.  Inoltre,  il conto economico deve dare evidenza di tutti  gli  oneri di cessione interna (transfer charge) verso la rete di  accesso  relativi  alle  componenti  di servizio di pertinenza di quest'ultima.
 
 409.   Per   quanto   riguarda   i   costi,   il  conto  economico dell'aggregato   trasporto  deve  dare  evidenza  degli  ammortamenti relativi  alle  portanti  ed  agli  apparati trasmissivi allocati pro quota  a1  trasporto  ATM  ed IP, agli apparati di commutazione IP ed ATM,  ai  DSLAM,  agli  spazi  nelle  centrali e negli stadi di linea allocati pro quota ai singoli apparati.
 
 410. Nello stato patrimoniale dell'aggregato trasporto figurano le immobilizzazioni   alle   quali  i  summenzionati  ammortamenti  sono riferiti.
 
 411.  In linea con quanto previsto per i servizi di telefonia e di fornitura  di  linee affittate, il criterio contabile che deve essere adottato   per   la   valorizzazione   delle   componenti   di   rete nell'aggregato  di  trasporto  e' quello dei costi correnti (CCA). Il conto  economico e lo stato patrimoniale devono pertanto riportare il valore di costo storico (HCA) e la colonna dei relativi aggiustamenti CCA.   Lo   stato   patrimoniale  riporta  il  dettaglio  dell'attivo circolante c delle passivita' relative alla fornitura del servizio.
 4.2.5.2 Aggregato accesso: separazione contabile
 
 412. L'aggregato accesso comprende le componenti della rete locale in  rame  ed in fibra e gli apparati in sede d'utente (splitter, IMA, ADM per SDH, modem per HDSL).
 
 413.  Il conto economico deve dare evidenza dei ricavi provenienti dalle  altre  divisioni  di  Telecom  Italia  disaggregati secondo le medesime articolazioni previste per il trasporto. Per quanto riguarda i  costi,  il conto economico riporta il dettaglio degli ammortamenti relativi a portanti in rame ed in fibra.
 
 414.  Lo  stato patrimoniale deve riportare, oltre al valore delle immobilizzazioni  cui  i  suddetti  ammortamenti  sono  riferiti,  il dettaglio  dell'attivo  circolante  e  delle passivita' relative alla fornitura dei servizi bitstream.
 
 415.  In linea con quanto previsto per i servizi di unhundling, il criterio contabile adottato per la valorizzazione delle componenti di rete nell'aggregato di accesso e' quello dei costi storici (HCA).
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 416.  TI  ritiene  che l'obbligo di separazione contabile proposto sia  incoerente  con  l'attuale  regolamentazione.  In  primo  luogo, secondo  TI,  in un contesto di fornitura di servizi all'ingrosso non dovrebbe   esserci   alcun   riferimento  all'aggregato  commerciale. Inoltre,  TI  non condivide la definizione degli aggregati regolatori di  accesso  e  trasporto  con particolare riferimento all'inclusione nell'aggregato  rete  di  accesso  di  componenti  e  apparati finora classificati  nella  rete  di  trasporto, nonche' di modem facilmente reperibili  sul  mercato.  TI  ritiene, inoltre, che i contenuti e le modalita'  della  separazione contabile del mercato 12 debbano essere definiti  in  coerenza  con tutti gli altri mercati e servizi tenendo conto  degli  specifici  rimedi adottati nel controllo dei prezzi. TI auspica, quindi, una specifica consultazione pubblica sugli strumenti della separazione contabile e della contabilita' dei costi  TI rinvia alle  considerazioni  critiche  fatte  nelle precedenti consultazioni relativamente  alla  inadeguatezza  dei  costi  storici  ai  fini  di favorire  un  mercato  competitivo, nonche' alla contraddittorieta' e disomogeneita'  di  un  sistema di contabilita' dei costi a risultati "ibridi".
 
 417. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele  2  e  Welcome  Italia - condividono gli orientamenti illustrati dall'Autorita'  in  merito  all'obbligo  di  separazione  contabile e ritengono  che  essi  siano  articolati  con  un sufficiente grado di dettaglio  ed auspicano che le indicazioni riportate nell'Allegato B2 alla  Delibera 153/05/CONS relativa ai mercati 13 e 14, costituiscano un  esempio  da  utilizzare anche in relazione al mercato in oggetto. Gli    operatori    summenzionati    richiedono    una    definizione dell'architettura  di  rete  di TI sottesa ai servizi in esame e alla contabilita'  stessa  e  richiedono  che  TI dia evidenza dettagliata all'Autorita'  e  agli  operatori della propria architettura di rete, attuale  e  prospettica. In secondo luogo, tali operatori evidenziano come  un  adeguato  sistema di contabilita' dei costi debba adattarsi con  flessibilita'  alle  evoluzioni  delle  architetture di rete che interesseranno  sia la rete d'accesso sia la rete di trasporto di TI, al fine di consentire anche agli altri operatori di beneficiare delle riduzioni   di  costo  derivanti  dall'utilizzo  di  tecnologie  piu' efficienti. In terzo luogo, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind -   ed  anche  Fastweb,  Tele  2  e  Welcome  Italia  -  sottolineano l'importanza  di indicare espressamente una tempistica entro la quale l'operatore  dotato di significativo potere di mercato deve adempiere all'obbligo  di  predisporre  la contabilita' dei costi. Infine, tali operatori  propongono,  qualora  il  revisore  indipendente  non  sia disponibile   in   tempi   brevi,   di  pubblicare  una  contabilita' regolatoria   provvisoria   certificata  dal  revisore  del  bilancio civilistico di T1.
 
 418.   AIIP   non   condivide   il   principio   alla  base  della valorizzazione  dei  transfer  charge,  secondo cui l'onere per l'uso interno  dovrebbe  essere  equivalente  all'onere  che  sarebbe stato addebitato se il prodotto o servizio fosse stato venduto all'esterno, perche' ritiene che potrebbe falsare il calcolo del cost-plus qualora il  soggetto  che  fornisce  i  servizi di "input", dominante su tali mercati,  applicasse prezzi di vendita a terzi, ed anche alle proprie divisioni  commerciali,  piu'  alti del loro relativo cost-plus. AIIP suggerisce,  invece,  di  utilizzare i valori indicati nel Listino di Interconnessione,  gia'  orientati  ai  costi, o, nel caso in cui non siano   disponibili,  di  calcolare  i  costi  degli  input  con  una contabilita'  di  tipo  bottom-up.  Al  riguardo,  AIIP segnala che i prezzi  indicati  nel  listino  di interconnessione includono gia' il ritorno  sul  capitale  che  non dovrebbe essere aggiunto nuovamente. AIIP  chiede,  inoltre,  che  si  arrivi in tempi brevi ad un'offerta cost-plus slegata dai dettagli tecnici dell'offerta retail di TI.
 
 419.  Inoltre  AIIP  chiede  che  i valori siano confrontati con i risultati  dell'analisi  basata sul listino di interconnessione e che venga  definita  una  data  entro  la  quale  entreranno in vigore le offerte  bitstream  cost  plus,  indipendentemente  da  quando verra' completato  il computo del cost-plus. Cio' al fine di poter applicare i  prezzi  risultanti  retroattivamente come tetto massimo, anche per l'attuale offerta bitstream wholesale, nel caso in cui il computo del cost-plus non fosse terminato entro la data prestabilita.
 
 420.  Con  riferimento  all'Aggregato Trasporto, AIIP non concorda con  la  valutazione dell'Autorita' in quanto ritiene che lo scorporo del  costo  delle  porte  dei  DSLAM  dal  costo del DSLAM ridurrebbe artificialmente  il  costo  dell'interconnessione  a livello di DSLAM (n.1   in  figura  3) ed  aumenterebbe  di  eguale  misura  il  costo dell'interconnessione  a  livello  di  near  switch (2° in figura 3), distorcendo  gli  incentivi all'interconntessione diretta vs. al near switch.  Inoltre,  AIIP  ritiene  che la misura proposta non renda il calcolo  piu'  "semplice",  in  quanto fa presente che nel listino di interconnessione  sono  gia' disponibili i valori cost-plus dei DSLAM inclusa  la  porta  di interfaccia. AIIP ritene che si possa arrivare immediatamente  al  computo  di  valori  massimi  del  cost-plus  per l'aggregato  trasporto  analizzando le infrastrutture oggi utilizzate da TI per collegare i DSLAM/ADM/IMA al primo nodo ATM/IP.
 
 421.  Con  riferimento  all'Aggregato  Accesso,  alla  luce  delle considerazioni  espresse,  AIIP  ritiene  che i costi delle schede di interfaccia  dei  DSLAM  vadano contate come parte di tale aggregato. Per  contro,  AIIP  non  concorda  che  vadano contati nell'aggregato accesso  i costi degli apparati installati presso l'utente (splitter, IMA,  ADM  per SDII modem per HDSL) in quanto ritiene che l'operatore cliente  di  TI  debba  avere  la possibilita' di installare i propri apparati.  Inoltre  AIIP,  fa presente che il cost-plus relativo alle "portanti  in rame" e' gia' indicato nel Listino di interconnessione, nella  parte  relativa  all'unbunding.  Infine  AIIP,  fornisce delle indicazioni  precise  sulla  metodologia  da  seguire  per il calcolo dell'aggregato accesso sulla base del listino di interconnessione.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 422.  L'Autorita'  riconosce  che, in applicazione dell'obbligo di separazione  contabile,  TI  debba  produrre  Conti economici e Stati patrimoniali  specifici  ai soli servizi bitstream esclusivamente per gli aggregati regolatori Trasporto e Accesso.
 
 423.  Con  riferimento  alla  definizione  data  nel  documento di consultazione   degli   Aggregati  regolatori  Accesso  e  Trasporto, l'Autorita'  ribadisce  che le componenti della rete locale in fibra, nonche'  i  modem  HDSL  e gli ADM per SDH, debbano essere attribuiti all'aggregato Accesso.
 
 424.  Con  riferimento  ai  criteri  contabili  da adottarsi nella valorizzazione  delle  reti  di  accesso  e di trasporto, ritiene che debbano  essere coerenti con quelli definiti nell'ambito dell'analisi del  mercato  dell'accesso  disaggregato  ed  -  a tal fine - debbano essere  affrontati  in  occasione  del tavolo tecnico di cui al punto 486.
 
 425.  Con  riferimento alla richiesta avanzata dagli operatori che TI fornisca un'evidenza della propria architettura di rete sottesa ai servizi  in  esame,  al  fine  di  poter  giungere  ad una corretta e dettagliata  contabilita'  dei costi, si rimanda a quanto specificato ai  punti  482 e seguenti. Inoltre, l'Autorita' ritiene che ulteriori elementi  di  dettaglio  emergeranno  dai  lavoro  del tavolo tecnico sull'implementazione del servizio bitstream (cfr. punto 489).
 
 426.  Infine,  l'Autorita'  -  in riferimento alle osservazioni di AIIP  -  conferma  quanto  indicato  al  punto  230  del documento di consultazione   in   merito   all'utilizzo   dei   prezzi   contenuti nell'offerta  di riferimento per la valorizzazione dei ricavi e degli oneri di cessione interna.
 
 427. Con riferimento all'attribuzione dei singoli elementi di rete agli  aggregati  della  contabilita' regolatoria, l'Autorita' intende ribadire   quanto   specificato   nella   proposta  di  provvedimento evidenziando,    tuttavia,   che   tali   aspetti   saranno   oggetto dell'apposito tavolo tecnico di cui al successivo punto 482.
 4.2.6   Obblighi   in   materia  di  controllo  dei  prezzi  e  di contabilita' dei costi
 
 428. Nella valutazione del meccanismo di controllo dei prezzi e di recupero  dei  costi  da  applicare  a Telecom Italia in relazione al mercato  dell'accesso  a  banda larga, l'Autorita' ha considerato sia l'approccio cosiddetto del retail minus, sia quello dell'orientamento al  costo. L'Autorita', dopo aver valutato i vantaggi e gli svantaggi di  ciascuno dei due meccanismi in particolare in relazione alla loro capacita'  di  far  fronte alle problematiche competitive evidenziate nei  punti  270-281  - ritiene opportuno adottare quale meccanismo di controllo  dei  prezzi  di  interconnessione  di Telecom Italia per i servizi  all'ingrosso  di  accesso  in  banda larga l'orientamento al costo.
 
 429.  Il  meccanismo dell'orientamento al costo, infatti, presenta numerosi  vantaggi. In primo luogo, risulta relativamente semplice da applicare,  almeno  una  volta  che  si  disponga di una contabilita' regolatoria  in  grado  di  evidenziare  con sufficiente precisione i costi  degli  elementi  di  rete  dell'operatore  dominante.  La  sua semplicita',  e  quindi la sua preferibilita', rispetto al metodo del retail   minus   risulta   ancora  piu'  evidente  in  considerazione dell'attuale  -  e  presumibilmente  futuro - contesto di mercato che vede  una  crescente  complessita'  delle  offerte  retail di Telecom Italia  (VoIP,  triple  play,  contenuti  aggiuntivi, etc.). Per tali offerte, difatti, il calcolo dei margini da dedurre dal prezzo retail per   ottenere   il   prezzo  di  accesso,  risulterebbe  altrettanto complesso,  cosi'  come  risulterebbe  difficile  la disaggregazione, anche ai fini della valorizzazione, delle loro numerose componenti.
 
 430.  In  secondo luogo, quando vi e' possibilita' di hypass della rete  dell'operatore dominante, il meccanismo di controllo dei prezzi dell'orientamento  al  costo  e',  fra  i vari meccanismi adottabili, quello  che  fornisce  i  piu'  corretti  segnali  di  make or buy ai concorrenti del succitato operatore dominante. Difatti, un meccanismo che  non  fosse in grado di riflettere nei prezzi dei servizi i costi sottostanti  e,  a titolo di esempio, desse luogo a prezzi di accesso al  di sotto (al di sopra) dei costi potrebbe erroneamente indurre un concorrente   potenziale   a   non   investire   (a  investire) nella costruzione di una propria rete e quindi a non aggirare (aggirare) il segmento  di  mercato  che  costituisce  un  collo di bottiglia nella struttura competitiva dei mercati.
 
 431.  In  terzo luogo, le tariffe di interconnessione orientate ai costi   degli   elementi   di   rete  sottostanti  sono  eque  e  non discriminatorie, nel senso che non vengono a dipendere dall'uso che i concorrenti  di  Telecom  Italia faranno della rete di quest'ultima e pertanto  differenti concorrenti non si troverebbero a pagare tariffe differenti  per i medesimi elementi di rete per il semplice fatto che la composizione delle loro offerte finali e' differente (34).
 
 432.  Infine,  ma  non  da  ultimo,  in  un  contesto quale quello sottoposto  ad  analisi,  in  cui  il  prezzo  di  accesso ai servizi all'ingrosso  e'  l'unico  strumento  di controllo regolamentare - il mercato  retail  della  banda larga non e' incluso nella lista dei 18 mercati  passibili di regolamentazione ex-ante e pertanto i prezzi su tale  mercato  non  sono regolati dall'Autorita' - l'applicazione del retail  minus,  quale strumento di controllo dei prezzi, risulta poco efficace    al    perseguimento   degli   obiettivi   di   promozione dell'efficienza,  di  promozione  della  concorrenza sostenibile e di ottimizzazione dei vantaggi per i consumatori.
 
 433.  Difatti,  il  meccanismo  del  retail  minus,  come  tutti i meccanismi  di  controllo che piu' che regolare i valori assoluti dei prezzi,  ne regolano i loro rapporti o - equivalentemente - i margini fra  di loro, risulta di relativa efficacia nell'adeguare i prezzi di accesso  ai  costi  sottostanti quando i prezzi al dettaglio non sono regolamentati.  Infatti,  dal  momento che secondo tale meccanismo il livello  dei prezzi all'ingrosso viene ancorato al livello dei prezzi al  dettaglio,  un problema di prezzi eccessivi sul mercato retail si trasferirebbe    immediatamente    nel   mercato   all'ingrosso.   In particolare,  in  presenza  di  un mercato retail non competitivo, il prezzo  wholesale  pagato  a Telecom Italia risulterebbe inefficiente perche'  incorporerebbe ogni inefficienza produttiva, cosi' come ogni sovra-profitto goduto da quest'ultima nel mercato retail, dal momento che  tali  inefficienze  e  sovrapprofitti  sono  presenti nel prezzo retail,  pur  non  facendo  parte  dei  costi  sottostanti ai servizi wholesale.
 
 434.  L'Autorita', come gia riportato al punto 428, ritiene che il meccanismo  di controllo dei prezzi dell'orientamento al costo sia da preferirsi a quello del retail minus oltre che per la possibilita' di evidenziare  le  inefficienze  produttive di cui al punto precedente, anche per ridurre le inefficienze allocative dovute al fatto che quei consumatori  che  avrebbero  potuto acquistare servizi di accesso sul mercato retail a prezzi prossimi al livello competitivo (quali quelli derivanti   dall'applicazione  del  meccanismo  dell'orientamento  al costo),  si  trovano esclusi dal mercato a causa degli elevati prezzi derivanti  dall'applicazione del retail minus. Questo implica che pur anche  se  i  costi  del  servizio  finale  fossero al di sotto della disponibilita'  a pagare dei consumatori, l'adozione del criterio del retail  minus per la valorizzazione delle tariffe di interconnessione imporrebbe  ai  concorrenti  di Telecom Italia costi artificiosamente elevati  che  si  rifletterebbero  nelle  tariffe  finali, escludendo alcuni   consumatori  dal  mercato,  limitando  i  consumi  di  altri consumatori ed, in definitiva, riducendo il benessere sociale.
 
 435. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno adottare il meccanismo dell'orientamento al costo quale meccanismo di controllo dei prezzi e di recupero dei costi da applicare a Telecom Italia.
 
 436.  I  servizi  per  i  quali  Telecom  Italia dovra' presentare offerte orientate ai costi sono i seguenti:
 a. servizi di accesso in banda larga all'ingrosso (bitstream) con interconnessione  al  DSLAM,  corrispondenti  ai servizi identificati nella Figura 3 di pagina 37 col numero 1;
 b. servizi di accesso in banda larga all'ingrosso (bitstream) con interconnessione   al   parent   switch,  corrispondenti  ai  servizi identificati nella Figura 3 di pagina 37 col numero 2a;
 c. trasporto metropolitano.
 
 437. L'Autorita' ritiene opportuno aggiungere. rispetto ai servizi attualmente  oggetto  di  regolamentazione,  1'  interconnessione  al DSLAM,  anche  per  far  fronte alle carenze di spazi di co-locazione quali   ad  esempio  posizioni  aggiuntive  ai  permutatori  o  spazi aggiuntivi   negli   stadi   di   linea.   L'Autorita'   ritiene  che l'interconnessione  diretta ai DSLAM di Telecom Italia sulla base del principio  dell'orientamento  al  costo  permetta  di far fronte alle necessita'  degli  operatori  infrastrutturati  permettendo  loro  di acquisire  nuovi clienti e di sviluppare la concorrenza nel mercato a valle.
 
 438. L'Autorita', pur ribadendo l'obbligo fornire interconnessione al  distant  switch  (punto  2b  della  Figura  3 di pagina 37), e di fornire interconnessione IP managed (punto 3 della Figura 3 di pagina 37),   ritiene   opportuno   lasciare  le  condizioni  economiche  di interconnessione  a  tali  punti  di rete alla trattativa commerciale degli  operatori,  al fine di incentivare gli operatori alternativi a procedere  lungo la scala della dotazione infrastrutturali nonche' di proteggerne gli investimenti gia' effettuati.
 
 439.  La contabilita' regolatoria dell'accesso dovra' individuare, per  i  servizi forniti su rame (quali POTS, ISDN, ADSL, ADSL2, VDSL, SHDSL,  HDSL  etc),  centri  di  costo comuni a tutte le tipologie di accesso  (quali, ad esempio, cavi, scavi, armadi, pozzetti, attivita' di  gestione ordinarie etc.) e centri di costo specifici alla singola tecnologia di accesso. Eventuali costi di gestione e manutenzione non direttamente  attribuibili  ad  una  sola  tecnologia  devono  essere attribuiti  ad una voce di costo di gestione da ripartire su tutte le linee attive a prescindere dalla tecnologia utilizzata.
 
 440.  Analogamente,  dovranno  essere  riportati  centri  di costo comuni a tutti i servizi forniti su fibra e centri di costo specifici alle singola velocita' di accesso in SDH.
 
 441.  Per  la  rete in rame, sulla base del criterio FDC, il costo unitario  relativo  ai costi comuni e' ottenuto ripartendo tali costi sul  totale  delle  linee attive, ove per linea attiva si intende una linea  impiegata  per  almeno  una  delle  tipologie  di  accesso. La contabilita' da' evidenza di tali quantita'.
 
 442.  In  merito  ai  costi  specifici, sono individuati centri di costo  distinti  relativi  alla  gestione  e manutenzione di ciascuna tipologia  di accesso POTS, ISDN, ADSL, ADSL2, VDSL, SHDSL, HDSL etc. 1  costi  unitari  relativi  alla  gestione  e  manutenzione  vengono pertanto  ottenuti dividendo ciascun centro di costo per il numero di linee  per  cui  e'  attiva  la  rispettiva  tipologia di accesso. La contabilita' regolatoria da' evidenza di tali quantita'.
 
 443.  I  prezzi  delle componenti di accesso dei servizi bitstream sono  ottenuti  a  partire dai costi unitari cosi' individuati, sulla base  di  opportuni  fattori  di  utilizzo.  Il  criterio generale di ripartizione dei costi di accesso sui prezzi dei servizi e' il numero di  coppie in rame o in fibra impiegate nella fornitura. Per tutte le tipologie  di accesso che prevedono l'impiego contestuale della banda fonica  dovra' essere definito un prezzo nel caso in cui la linea non sia  attiva  ed un prezzo nel caso in cui la linea sia gia' impiegata da  un  utente  finale di Telecom Italia. La contabilita' regolatoria deve  dare  evidenza  delle  tabelle impiegate nella composizione dei prezzi dei servizi a partire dai costi unitari.
 
 444.  Nel  caso  di fornitura di servizi xDSL su linea non attiva, per  ciascuna  tecnologia  il  prezzo e' ottenuto a partire dai costi unitari  comuni e dal costo unitario specifico relativo alla gestione della data.
 
 445.  Nel  caso di fornitura di servizi xDSL, su linea gia' attiva per  il  servizio  POTS,  il  prezzo e' solo quello relativo al costo unitario  per  le  attivita'  di  gestione della specifica tecnologia richiesta.
 
 446.  La contabilita' regolatoria del trasporto dovra' individuare centri  di  costo  distinti  per ogni tipologia di apparato impiegato nella fornitura servizio tra la centrale SL ed il primo nodo ATM o IP di  consegna.  Sono altresi' individuati centri di costo separati per portanti  ed apparati trasmissivi, attribuiti pro quota a partire dai costi  generali  delle  componenti  trasmissivi  di  rete  di Telecom Italia.
 
 447.  Per  le  tecnologie  HDSL  ed  SDH,  i costi attribuibili ad apparati  dedicati al singolo accesso sono computati separatamente ed attribuiti  direttamente  ai  servizi.  I  costi relativi ad apparati comuni  quali  ad  es,  gli  ADM  sono  ripartiti in proporzione alla capacita' fornita su quella totale.
 
 448.  I costi comuni relativi alla parte trasmissiva tra stadio di linea   e   prima   centrale   ATMI/IP,   opzionale   ed  alternativa all'interconnessione  diretta  al DSLAM, sono ripartiti tra i diversi servizi e le diverse tecnologie.
 
 449.  Ai  fini  del  calcolo  dei  costi  di capitale, l'Autorita' ritiene  che il valore di WACC per la rete di accesso debba essere il medesimo applicato a Telecom Italia per la remunerazione del capitale impegnato  nella  fornitura  di  servizi di accesso disaggregato alla rete  locale  (mercato  n°11), mentre quello per la rete di trasporto debba   essere   il  medesimo  applicato  a  Telecom  Italia  per  la remunerazione  del  capitale  impegnato nella fornitura di servizi di originazione,  terminazione  e  trasporto  delle  chiamate nella rete pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10).
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
 
 450.   TI   non   condivide   la   proposta  dell'Autorita'  circa l'introduzione   dell'orientamento   al  costo  quale  meccanismo  di controllo  dei  prezzi  e  di  recupero dei costi. A parere di TI, la valutazione  dei  costi  dei servizi xDSL richiede la formulazione di ipotesi di sviluppo che sono tipiche di un business plan, piu' che di una  contabilita' regolatoria, in quanto i servizi a banda larga sono caratterizzati  da  forte innovativita' e basati su una rete in forte espansione.  Cio'  comporta  elevati investimenti ad alto rischio (ad es.  nella  curva  di  acquisizione dei clienti) la cui remunerazione dipende  dall'effettivo sviluppo che i servizi avranno nel futuro. TI evidenzia come la contabilita' regolatoria sia, invece, uno strumento in  grado  di  rappresentare  una  "situazione  contabile" di servizi maturi  e  stabili  e  che  non  puo' pertanto incorporare un'analisi prospettico/incrementale  quale  quella  a  cui  dovrebbe guardare il regolatore   per   i  servizi  in  startup.  A  maggior  riprova,  TI sottolinea, inoltre, che nella contabilita' regolatoria 2003 il conto economico   dei   servizi  xDSL  presenterebbe  risultati  fortemente negativi.
 
 451. Sotto altro profilo, TI evidenzia che l'imposizione di prezzi orientati ai costi, inclusivi di una mera remunerazione "regolatoria" dei  costi  sostenuti,  non  potrebbe  riflettere  il  reale  rischio industriale  correlato  ad  un  mercato  dei  servizi finali in forte espansione  e  potrebbe costituire un messaggio errato per il mercato dei  servizi xDSL wholesale, frenando lo sviluppo di reti alternative a quelle di Telecom Italia.
 
 452. Per prevenire tali distorsioni, TI richiede che il prezzo dei servizi  xDSL  wholesale  sia  ottenuto  a  partire,  non  da dati di contabilita',  ma da un modello di costi prospettico che tenga conto, in  un'ottica  di business plan, degli sviluppi della domanda e degli investimenti  pianificati,  in  grado,  quindi,  di  riflettere costi unitari pari a quelli raggiunti al break-even. TI evidenzia, inoltre, che  la  maggior  parte  delle NRA ha adottato il criterio del retail minus   anche   in  virtu'  dei  maggiori  gradi  di  liberta'  nella definizione dei prezzi wholesale che quest'ultimo offre. Al riguardo, TI  ritiene  che  i  livelli  di  minus  attualmente  stabiliti dalla delibera  n. 6/03/CIR siano da rivedere alla luce sia delle riduzioni dei  prezzi  dei  servizi  e  beni  intermedi,  sia  alla  luce degli interventi  straordinari per lo sviluppo del mercato messi in atto da TI  a  partire  dal  1/01/2005.  A  parere  di  TI, il minus corretto risulterebbe attorno al 28%-29%.
 
 453.  Infine,  TI ritiene che l'azione dell'Autorita' debba essere finalizzata  non  alla  riduzione  dei  prezzi dei servizi finali, ma unicamente  ad  incrementare il livello di competizione tra operatori nel     mercato     all'ingrosso    e    che    inoltre    l'apertura dell'interconnessione  ai  DSLAM  non  porterebbe  alcun vantaggio in quanto non ci sarebbe carenza di spazi di co-locazione.
 
 454.  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind, Tele 2 e Welcome Italia condividono la proposta dell'Autorita', sottolineando tuttavia la  necessita'  di  rispettare  attentamente le corrette relazioni di prezzo  tra  i  diversi  servizi  intermedi  che l'Autorita' andra' a definire.  Infatti  il prezzo dell'accesso xDSL wholesale al DSLAM, a causa  delle  grandi economie di scala di TI, potrebbe risultare piu' basso  del  costo unitario sostenuto da un operatore co-locato che fa uso  dello shared access e di apparati propri. Cio' a causa sia delle minori  economie  di  scala  che gli operatori concorrenti riescono a sviluppare,  sia  degli  ingenti  costi  fissi  di  co-locazione. Gli operatori  fanno  notare  che  al  fine di salvaguardare la relazione "costi  shared  access  < prezzo bitstream 1" si potrebbe agire anche sul  termine  alla  sinistra della disuguaglianza, ovvero riducendo i costi  dello shared access, intervenendo nei costi ulteriori a quelli di  noleggio  del doppino, come quelli relativi all'energia elettrica che,  a  seguito  dei  rincari  degli ultimi anni, oggi rappresentano anche il 30% dei costi di co-locazione.
 
 455.  Gli  operatori  di  cui  al  paragrafo  precedente ritengono necessario  che  "la regola generale dell'orientamento al costo venga associata  all'obbligo  di  mantenere  la replicabilita' dell'offerta rispetto  al servizio piu' infrastrutturato" al fine di salvaguardare e  di sviluppare gli investimenti in unbundling. A tale proposito gli operatori  si  riservano  di  sottoporre  all'Autorita' un modello di replicabilita'  dell'offerta  bitstream  utilizzando  il  servizio di shared access. I medesimi operatori rimandano a successivi contributi anche per la determinazione dei prezzi dei vari servizi bitstream.
 
 456.   Fastweb,   pur   condividendo   in   linea  di  massima  le considerazioni  dell'Autorita'  sulla metodologia di formulazione dei prezzi proposta, sottolinea la necessita' che la fissazione di questi ultimi  avvenga sempre salvaguardando la replicabilita' delle offerte di  TI  da  parte  degli  operatori  concorrenti.  Evidentemente se i servizi  finali  di  TI  risultassero  non  replicabili a partire dai servizi  intermedi  della  stessa, ne conseguirebbe che quest'ultima, che  in osservanza dell'obbligo di non discriminazione deve fornire i medesimi  servizi  intermedi  ai  medesimi  costi  anche alle proprie divisioni commerciali, offrirebbe sottocosto servizi in un mercato in cui detiene una quota superiore al 75%.
 
 457.  In  merito  alla  proposta  dell'Autorita'  di  lasciare  le condizioni  economiche  del  servizio  IP  managed  di TI alla libera contrattazione  commerciale  tra le parti, Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb,  Tiscali,  Wind,  Tele  2 e Welcome Italia sostengono che il mercato  del  trasporto  dati  interurbano non presenta al momento un grado  di  competizione  sufficiente  e  tale  da  non  richiedere un controllo  sui  prezzi.  Gli  operatori  summenzionati  paventano  il rischio  che  TI pratichi prezzi discriminatori tra diversi operatori alternativi,  o comunque tali da scoraggiare l'infrastrutturazione da parte dei concorrenti.
 
 458.  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind, Tele 2 e Welcome  Italia sottolineano la necessita' di continuare la vigilanza sui  servizi  al  dettaglio  da  parte  dell'Autorita'.  L'analisi di replicabilita' sulle offerte retail e' auspicabile e necessaria anche soltanto   nell'ambito  della  corretta  applicazione  agli  obblighi wholesale.   Inoltre,  dal  punto  di  vista  formale,  gli  obblighi esistenti  sul mercato al dettaglio non possono essere rimossi se non a valle di una esplicita revisione del mercato in cui operano, mentre dal  punto  di  vista  sostanziale  l'Autorita'  ha  la  facolta'  di introdurre  nuovi  mercati  al  di  fuori  dei  18  individuati dalla Raccomandazione.
 
 459.   Con   specifico   riferimento   al  servizio  di  trasporto interurbano  del  traffico  ATM, Fastweb sottolinea che non esiste ad oggi una reale alternativa a TI in grado di garantire la copertura su tutto il territorio nazionale. Grazie alla capillarita' della propria rete ATM, in talune aree di raccolta TI e' l'unico reale fornitore di servizi  di trasporto; altri operatori in tali aree impiegano costosi circuiti  dedicati, pertanto, anche qualora volessero, non potrebbero garantire  condizioni  economiche  confrontabili  a  quelle di TI. Il servizio  risulta indispensabile agli operatori alternativi per poter garantire la copertura dei propri servizi dati sull'intero territorio nazionale   (si  pensi  al  caso  dei  clienti  multi-sede).  Fastweb sottolinea che in assenza di obblighi regolamentari, nessun operatore presente  sul  mercato  al  dettaglio,  sarebbe disposto a fornire ad altri   a  prezzi  competitivi  i  propri  servizi  di  intermedi  di trasporto.
 
 460.  Infine  gli  operatori  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind, Tele 2 e Welcome Italia sottolineano la necessita' che le  migrazioni dagli attuali servizi wholesale e CVP ai nuovi servizi bitstream avvenga senza oneri o aggravi gestionali per gli operatori.
 
 461.  AIIP  condivide  l'orientamento al costo quale meccanismo di controllo  dei  prezzi  e,  riguardo  i tempi e le modalita', ritiene importante  abbandonare  il  piu' rapidamente possibile il meccanismo
 |  |  |  | retail  minus sottolineando che TI aveva gia' di sua iniziativa preso l'impegno  di  predisporre un'offerta bitstream cost plus entro il 31 dicembre 2004 come parte del c.d. "accordo Parcu". 
 462. Riguardo l'estensione dell'obbligo dell'orientamento al costo nella  catena  impiantistica  a monte del DSLAM, AIIP chiede di avere visibilita'  della  struttura  della  rete  TT,  inclusi  i  dati  di numerosita'   dei   Parent   Switch,   Distant   Switch  e  punti  di interconnessione    IP   managed   level.   Infine,   AIIP   richiede l'orientamento  al  costo  dei  prezzi  del trasporto interurbano del servizio completo di banda lnternet (punto 4 in figura 3). TI infatti e'  l'unico operatore che garantisce la copertura geografica, che non ha  costi per porte ed interfacce ATM, che non ha costi per flussi di interconnessione  ed  che  puo'  offrire  il  servizio end-to-end con singolo punto di riferimento in caso di malfunzionamenti.
 
 463.  TI  ritiene  che  i  criteri di contabilita' dei costi siano stati  formulati  in  maniera  generica  e senza alcun riferimento ai criteri  gia'  utilizzati da Telecom Italia nell'ambito della propria contabilita'  regolatoria  che  sono  del  resto  quelli  forniti  al revisore  contabile  nominato dalla Autorita' e da questi verificati. In  aggiunta  TI ritiene che il tema della contabilita' dei costi sia affrontato  in  maniera  disgiunta e non coerente con quanto indicato nel mercato 11.
 
 464.  Sull'impiego  del  WACC divisionale TI rimanda a quanto gia' espresso  nell'ambito  delle  consultazioni  sui  mercati dell'acceso disaggregato     e     dell'interconnessione     laddove    evidenzia l'inconsistenza  e  la  non  esperibilita'  della  valutazione  di un rischio  differenziato  di  un  componente  di Rete rispetto a quello medio   del   portafoglio   di   attivita/servizi   finali.  Inoltre, nell'adozione  di  prezzi  basati  su  modelli  di  costi  e  domanda prospettici,   il   WACC   risulterebbe   inadeguato  in  quanto  non rifletterebbe  le  rilevanti  incertezze  sullo  sviluppo  di servizi innovativi  quali quelli in oggetto. In ogni caso TI fa riferimento a quanto gia' rappresentato nelle consultazioni sui mercati 8, 9, 10 ed 11, cui rimanda.
 
 465.  Infine,  TI  ritiene  che  le  tematiche  della contabilita' regolatoria   debbano   essere   affrontate   in   maniera  unitaria, sistematica e coerente in una consultazione specifica.
 
 466.  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome  Italia  ribadiscono  la  necessita'  di  disporre  in  tempi brevissimi  del  dettaglio delle infrastrutture di rete dati di TI al fine di potere valutare compiutamente la proposta dell'Autorita'.
 
 467.  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome  Italia  condividono gli orientamenti dell'Autorita' circa le modalita'  di  individuazione  dei  centri di costo e le modalita' di attribuzione  dei costi fra i centri, ma suggeriscono che l'Autorita' li  specifichi e puntualizzi oppure che sia TI a definire tali centri di  costo  e  modalita'  di  allocazione dei costi secondo i principi formulati  dall'Autorita'  e che tale proposta venga poi sottoposta a consultazione  pubblica. Con riferimento alla remunerazione del costo del  capitale  da  impiegare  nell'orientamento al costo, le suddette societa'  condividono il ricorso ad un WACC divisionale differenziato tra accesso e trasporto, rimandando alla risposta gia' presentata sul medesimo  punto  nell'ambito  delle analisi di mercato dei servizi di accesso disaggregato e dell' interconnessione vocale.
 
 468.  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome  Italia  evidenziano  la  necessita'  di un maggior dettaglio nella  struttura  dei  costi  di fornitura di servizi xDSL in caso di linee  ISDN, evidenziando la necessita' di evitare che tale categoria di  accessi  sia sussidiata dai restanti servizi di accesso e che sia fatta  maggiore  chiarezza sui livelli di prezzo da applicare in caso di  accessi  senza  canone  retail, ove la consultazione pubblica sui servizi  di  accesso  disaggregato  riporta  che  non  debba  esservi variazione  nel  canone  nell'accesso condiviso in caso di cessazione del contratto dell'utente con TI.
 
 469. AIIP sostiene che il sistema contabile proposto nel documento di  consultazione  richieda  notevole  tempo  e  risorse  per  essere implementato  e  che,  invece,  quello  da  lei  proposto, basato sul listino   di   interconnessione,   rappresenti   una   valida  proxy, immediatamente   adottabile   anche   in  assenza  di  una  effettiva contabilita'  dei  costi.  Riguardo al prezzo degli accessi ceduti in assenza  di contratto dell'utente finale con Telecom Italia, AIIP non concorda  pienamente  con  quanto proposto in quanto fa notare che la determinante  del  costo  non  e' la contemporaneita' dell'utilizzo o meno  di una linea per la trasmissione dati xDSL ed alla trasmissione voce  in  banda  fonica,  bensi'  al  fatto  che  la linea fosse gia' esistente  oppure se questa e' stata installata ad-hoc per fornire il servizio xDSL.
 
 470.  Riguardo  alla  determinazione della remunerazione del costo del  capitale,  AIIP  chiede  all'Autorita'  di  esplicitare i valori utilizzati  nel computo e di assicurarsi che il risultato del computo non  sia  superiore alle valutazioni degli analisti finanziari su TI. AIIP ribadisce inoltre che se si utilizzano i valori di prezzo tratti dal  listino  di interconnessione come base per i prezzi dell'offerta bitstream,  il  costo  del  capitale  relativo  al  WACC sarebbe gia' incluso  nei  prezzi  degli  "input.  Infine,  con  riferimento  alle condizioni   economiche  di  configurazione  e  riconfigurazione  del servizio bitstream, AIIP evidenzia che coerentemente con le finalita' sottese  agli  impegni  assunti  da  Telecom con il cd. "Lodo Parcu", l'offerta  di  bitstream  non  dovrebbe  prevedere alcun costo per il passaggio dagli attuali servizi xDSL wholesale a quelli bitstream.
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
 
 471.  L'Autorita'  non  condivide  la proposta di TI di utilizzare logiche  proprie  di  un  business pian, in luogo di una contabilita' regolatoria,  al  fine  di  valutare  i costi sottostanti al servizio bitstream.  Da  un  lato  la metodologia di TI slegherebbe i costi di rete  da  quelli effettivamente sostenuti, introducendo elevati gradi di   arbitrarieta'   nella   definizione   degli  stessi,  dall'altro l'utilizzo  di  una  valutazione  prospettica  del numero di utenti - ovvero   del   numero   di   utenti   che   un   operatore  ipotetico presumibilmente  servira'  nella  fase  di  maturita'  del  mercato - potrebbe,    paradossalmente,   anche   portare   a   costi   unitari artificiosamente bassi e, di conseguenza, potrebbe fornire segnali di make  or  buy non corretti, a detrimento dello sviluppo del mercato e della  protezione  degli investimenti gia' effettuati. D'altra parte, come  gia'  argomentato  al  paragrafo  243  e  244  del documento di consultazione,  gli  strumenti  tipici della contabilita' regolatoria sono   in  grado  di  riflettere  nei  prezzi  i  costi  dei  servizi sottostanti in maniera oggettiva.
 
 472.  Inoltre, l'Autorita' non condivide le osservazioni formulate da TI, secondo cui l'azione regolamentare dovrebbe essere finalizzata unicamente  ad  incrementare il livello di competizione tra operatori nel  mercato all'ingrosso e non alla riduzione dei prezzi dei servizi finali. L'Autorita', infatti, oltre a confermare tutte le valutazioni sviluppate  nei  paragrafi 246 e 247 del documento di consultazione - che  portano  a  preferire il meccanismo dell'orientamento al costo a quello  del  retail  minus,  anche al fine di ridurre le inefficienze allocative che si riscontrano attualmente nella fornitura dei servizi di  accesso  a  banda  larga richiama l'art 50 comma 2 del Codice che dispone  che  l'Autorita'  provveda  "affinche' tutti i meccanismi di recupero  dei  costi  o  metodi  di  determinazione  dei  prezzi resi obbligatori  servano  a  promuovere  l'efficienza  e  la  concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori".
 
 473.  Con  riferimento  alla  richiesta  della maggior parte degli operatori  di rispettare attentamente le corrette relazioni di prezzo tra  i  diversi  servizi wholesale, ed in particolare tra il servizio bitstream  fornito  a  livello  DSLAM e lo shared access, l'Autorita' richiama quanto detto al punto 164.
 
 474.  In  merito  alle  preoccupazioni manifestate dagli operatori riguardo  la  replicabilita'  delle  offerte  retail  di  TI, ed alla necessita'  di  continuare  a  vigilare  sui servizi al dettaglio, si rimanda a quanto detto ai punti 376 e 377 del presente documento.
 
 475.  In  merito  alle  preoccupazioni  manifestate  da  tutti gli operatori  alternativi a TI circa la proposta formulata nel documento di  consultazione  di non applicare il principio dell'orientamento al costo  ai  servizi  di  bitstream  forniti  ai  livelli  della catena impiantistica  superiori  al parent switch ATM, l'Autorita' ribadisce quanto  detto  al  punto  251,  in  cui  si  motivava la decisione di affidare le condizioni economiche di interconnessione a tali punti di rete  alla  trattativa commerciale degli operatori, con la necessita' di  incentivare  gli operatori alternativi a procedere lungo la scala delle  dotazioni  infrastrutturali  e  di proteggere gli investimenti gia' effettuati.
 
 476.  In  conclusione  l'Autorita'  ritiene  che i vari servizi di interconnessione  dovranno  essere  remunerati  secondo  le  seguenti modalita'.
 
 477.  In  primo  luogo  la  remunerazione  del  servizio bitstream servito  al  livello  di  DSLAM,  limitatamente ai siti in cui non e' disponibile     l'unbundling,    dovra'    seguire    il    principio dell'orientamento  al  costo. I servizi di interconnessione al parent ATM switch saranno remunerati secondo il medesimo principio.
 
 478.  L'Autorita'  ribadisce  quanto detto ai punti 249 e seguenti del  documento di consultazione, ovvero di non applicare il principio dell'orientamento  al costo ai servizi di interconnessione al livello di  distant  ATM switch e di Ip managed solutions (punti 2b e 3 della figura  3  del  documento  di consultazione). L'Autorita' ritiene che l'imposizione  degli obblighi di non discriminazione e di trasparenza anche  in  relazione  ai  servizi  di  interconnessione al livello di distant  ATM  switch  e  di IP managed solutions prevenga l'operatore notificato   dall'attuazione  di  strategie  di  discriminazione  tra operatori.
 
 479. Con riferimento ai livelli di prezzo relativi alle componenti di  accesso del servizio bitstream, l'Autorita' ritiene che, nel caso in  cui  il  servizio  sia  erogato su una linea il cui costo e' gia' coperto   dal   canone  dell'utente  finale,  la  quota  di  accesso, indipendente   dalla   tipologia  di  utente  servito,  debba  essere formulata  in  coerenza  con  i  costi  di  contabilita'  regolatoria associati ai servizi di shared access.
 
 480.  Con  riferimento  alla  fornitura  del servizio bitstream su linea  non  attiva  o  non  remunerata dal canone dell'utente finale, l'Autorita' rileva che l'orientamento al costo per tale componente di servizio  potrebbe rallentare o anche compromettere lo sviluppo degli investimenti  infrastrutturali  relativamente  ai  servizi di accesso disaggregato.  Infatti,  la variabilizzazione dei costi, unitamente a livelli  di prezzo per linea paragonabili a quelli conseguibili con i servizi  di unbundling comporterebbero inevitabilmente l'abbandono di tali servizi.
 
 481.  Tanto  considerato,  l'Autorita'  ritiene  necessario che la quota  di  accesso relativa ai servizi bitstream erogati su linea non attiva  o  su  linea non remunerata dal canone dell'utente finale sia indipendente  dalla tipologia di utente servito e sia formulata sulla base del criterio di retail minus, a partire dai prezzi del canone di Telecom  Italia  per  l'accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso wholesale quali i costi commerciali e  di  fatturazione relativi ai servizio di Telecom Italia offerti al cliente finale.
 
 482.  Dall'analisi  delle posizioni emerse appare evidente che per poter  procedere  alla  valutazione delle metodologie di contabilita' dei  costi  da impiegare nella formulazione dei prezzi dei servizi di banda  larga  sia  necessario  un approfondimento piu' puntuale sulla rete  dati  di  Telecom  Italia  e  sulla  sua  struttura  di  costi. L'Autorita',  a  tal  fine, ritiene che Telecom Italia debba produrre una  contabilita'  regolatoria  recante il conto economico e lo stato patrimoniale  di  ciascun  servizio  dati all'ingrosso, inclusiva del dettaglio  dei  costi  delle componenti di rete impiegate nei servizi dati  nonche' delle quantita' prodotte. L'Autorita', inoltre, ritiene che  i  modelli  ed  i  formati  di  tale contabilita' debbano essere materia  di discussione del tavolo tecnico di cui al successivo punto 489.
 
 483.  Con riferimento al livello di dettaglio da adottare da parte di  Telecom Italia in tale contabilita', l'Autorita', ad integrazione di  quanto  disposto  nell'ambito  della  contabilita'  della rete di accesso  per  il mercato dei servizi di accesso disaggregato, ritiene necessario confermare le indicazioni generali gia' fornite in sede di proposta  di  provvedimento ai punti 252-256 e 259-262. Queste ultime infatti   integrano   quanto   previsto   in   tema  di  contabilita' dell'accesso  nel mercato 11, sia includendo previsioni su componenti di  rete  di  trasporto  e  di  accesso  non coinvolte nei servizi di unbundling,  sia  definendo  le  modalita'  con  cui i costi dovranno essere  attribuiti  ai  servizi  bitstream,  modalita'  evidentemente specifiche e diverse da quelle relative ai servizi di unbundling.
 
 484.  Con  riferimento  alla  fornitura  del servizio bitstream su linea  non  attiva  o  non  remunerata dal canone dell'utente finale, l'Autorita'  ritiene  che  la  contabilita' debba dare evidenza anche delle  modalita'  di  formazione  del  prezzo a partire dal canone di Telecom  Italia  per  l'accesso residenziale, individuando pertanto i costi  non  pertinenti al servizio di accesso wholesale quali i costi commerciali  e di fatturazione relativi ai servizio di Telecom Italia offerti  al cliente finale, ed i criteri ripartizione degli stessi ai servizi di accesso.
 
 485.  Con  specifico  riguardo  alla  struttura della contabilita' della di rete di trasporto dati ed alle modalita' di attribuzione dei costi  ai  servizi,  l'Autorita'  ritiene  utile  sottolineare quanto segue:
 a) L'operatore   notificato   deve   riportare  in  una  apposita relazione   di  accompagnamento  della  contabilita'  regolatoria  le informazioni   sull'ubicazione   dei  nodi  della  rete  dati,  sulla topologia della rete, sul tipo di apparati DSLAM e di commutazione di pacchetto/cella,    e    sulle    caratteristiche    tecniche   utili all'interconnessione ed all'accesso ai servizi bitstream.
 b) L'operatore   notificato   deve   dare  evidenza  separata  in contabilita' regolatoria dei costi attribuiti a ciascuna tipologia di nodo  di  commutazione,  distinto  per  tecnologia  (IP  o ATM) e per livello gerarchico nell'architettura di rete.
 c) Con  riferimento  ai costi unitari relativi alle componenti di trasporto   dati   (portanti   ed   apparati   trasmissivi,  nodi  di commutazione,  porte,  elementi  di  segnalazione  ecc.), l'operatore notificato  da'  evidenza  in contabilita' regolatoria dei volumi (in Mbyte annui trasmessi e ricevuti) relativi a ciascun elemento di rete individuato   nell'architettura   di  riferimento.  Analogamente,  la contabilita'  regolatoria da' evidenza della somma delle capacita' di picco dei circuiti virtuali (in Mbps) allocata mediamente nell'anno e riferita a ciascun elemento di rete.
 
 486.  Per  ciascun  componente  di  costo  la contabilita' reca il dettaglio  delle  quote  di  ammortamento  annuo e del capitale netto impiegato. Al fine di garantire la correttezza del calcolo dei prezzi unitari,  tutte  le grandezze di costo sono riportate in contabilita' con  un numero di cifre significative tale da garantire che il numero di cifre significative dei costi unitari desumibili dagli elementi di dettaglio  sia  superiore  a  quello impiegato nella formulazione dei prezzi stessi.
 
 487. Con riferimento al valore del costo del capitale da impiegare per  i  servizi  bitstream,  l'Autorita'  ritiene  che  non  vi siano motivazioni  sufficienti  per  differenziare  il ritorno sul capitale impiegato  per  i  servizi bitstream dai valori calcolati nell'ambito dei  provvedimenti  sui mercati dei servizi di accesso disaggregato e dell'interconnessione. I servizi bitstream ed i servizi di accesso ed interconnessione  condividono  infatti  gran  parte degli elementi di rete,   sia   d'accesso,   sia   di   trasporto,  cio'  anche  grazie all'integrazione  voce/dati  portata  a termine da Telecom Italia nel proprio  backbone a fine 2003. Tanto considerato, l'Autorita' ritiene utile    rimandare    agli    esiti   dei   succitati   provvedimenti l'individuazione   del   tasso   di  remunerazione  del  capitale  da impiegarsi anche per i servizi bitstream.
 
 488.  Infine,  l'Autorita', rilevando che l'obbligo di predisporre una  contabilita'  regolatoria separata per i servizi bitstream e' un obbligo  gia'  vigente  in  quanto previsto dalla delibera n. 407/99, ritiene  che Telecom Italia debba produrre uno schema di contabilita' in  accordo alle previsioni di cui alla presente delibera entro e non oltre  trenta  giorni dalla notifica del presente provvedimento, cio' anche  in  considerazione  della  necessita'  abbandonare per la piu' ampia categoria di servizi possibile il modello di recupero dei costi del  retail  minus,  ormai inadeguato alle esigenze del mercato ed in considerazione  dei  tempi  connessi  all'istruttoria  di valutazione della proposta di Telecom Italia.
 
 489.  Al  riguardo,  l'Autorita' ritiene che entro 30 giorni dalla notifica  del  presente provvedimento, Telecom Italia debba formulare una  proposta per l'offerta di servizi bitstream ed i relativi schemi di  contabilita' regolatoria. L'Autorita' ritiene, inoltre, che entro 30  giorni  dalla  notifica  del  presente provvedimento debba essere istituito un tavolo tecnico aperto a tutti gli operatori interessati, che, nell'ambito della sua durata - non superiore a 60 giorni - avra' l'obiettivo di:
 a.  precisare  i  dettagli  relativi  ai  contenuti  dell'offerta bitstream  con riferimento alle nuove tecnologie di rete impiegate da Telecom Italia nelle reti dati di trasporto.
 b.  analizzare,  il  dettaglio  e  la completezza dello schema di contabilita' regolatoria presentato da Telecom Italia.
 
 490.  Nella  fase  di  transizione  al  nuovo regime regolamentare rimarranno  vigenti le disposizioni di cui alla Delibera n. 6/03/CIR. In  particolare,  l'Autorita'  ritiene  che  le condizioni economiche relative alla definizione del principio del retail minus non potranno essere  fissate  in misura inferiore al 30%. L'Autorita' verifichera' caso  per  caso,  sulla base della documentazione prodotta da Telecom Italia,  la correttezza del minus applicato. Il valore soglia del 30% appare maggiormente in linea con una regolamentazione che promuove la competizione  basata  sulle  infrastrutture,  adeguato allo stadio di sviluppo  e  di  diffusione  dei  servizi  a  larga banda nel mercato finale,   nonche'   coerente   con   precedenti   analoghe  decisioni dell'Autorita'.
 
 491. L'Autorita' ritiene che a regime, Telecom Italia sara' tenuta a  pubblicare  su  base  annuale  l'Offerta  di  Riferimento relativa all'anno  successivo.  L'Offerta  di  Riferimento  includera'  idonei Service  Level  Agreement, differenziati in SLA base e SLA premium, e sara'   sottoposta   all'approvazione   dell'Autorita'.   L'  Offerta approvata avra' validita' annuale a partire dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento.
 
 492. Nel caso Telecom Italia proponga l'aggiornamento dell'offerta di  riferimento  con  un  preavviso  di  almeno  90  giorni  rispetto all'entrata in vigore prevista, l'Offerta sara' ovviamente soggetta a valutazione.
 5 L'impatto della regolamentazione
 
 493. L'analisi di impatto regolamentare e' presentata all'allegato B2  del  presente  provvedimento.  Alla luce delle considerazioni ivi svolte, l'Autorita' ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono superiori ai costi per l'impresa interessata al presente  provvedimento,  essenzialmente riconducibili ai suoi minori ricavi.
 |  |  |  | Allegato B1 alla delibera 34/06/CONS Telecom  Italia  formula  i  contenuti  degli SLA base e degli SLA premium   includendo   almeno  le  condizioni  previste  al  presente allegato.
 
 SERVICE LEVEL AGREEMENT DI BASE
 
 I  tempi  massimi  di  fornitura  per il 95% dei circuiti attivati nell'anno solare sono riformulati secondo quanto segue:
 a. accessi asimmetrici fino a 4Mbps:
 -   senza   intervento   presso   l'utilizzatore  finale  (linea esistente, no modem): 10 giorni solari;
 - con intervento presso l'utilizzatore finale: 20 giorni solari;
 b. accessi xDSL simmetrici a 2Mbps: 20 giorni solari;
 e. accessi xDSL simmetrici a 8Mbps: 20 giorni solari;
 d. accessi xDSL simmetrici a 9,2Mbps: 20 giorni solari.
 
 Le  penali  per la ritardata consegna si calcolano - annualmente - per  singola classe di circuito. Ciascuna penale e' pari al numero di giorni   di  ritardo  relativo  ai  circuiti  consegnati  in  ritardo all'interno  del  95°  percentile  della  distribuzione  dei tempi di ritardo  moltiplicato  per  un  importo  proporzionale  al canone del circuito.
 
 Telecom  Italia  ha  l'obbligo  di  indicare  la data di effettiva consegna  di  tutti  gli ordinativi consegnati in ritardo all'interno del 95° percentile della distribuzione dei tempi di ritardo.
 
 I  tempi  massimi  di  fornitura  per  la  totalita'  dei circuiti attivati nell' anno sono riformulati secondo quanto segue:
 a. accessi asimmetrici fino a 4Mbps: 40 giorni solari;
 b. accessi xDSL simmetrici a 2Mbps: 50 giorni solari;
 e. accessi xDSL simmetrici a 8Mbps: 50 giorni solari;
 
 Le  penali  per  la ritardata consegna si calcolano moltiplicando, per  ciascun circuito fornito, il numero dei giorni di ritardo per un importo proporzionale al canone del circuito.
 
 Telecom Italia deve inoltre introdurre le seguenti garanzie:
 - tasso massimo di errato provisioning del 2% su base annua;
 -   tempo  di  riparazione  guasti  pari  4  ore  solari,  se  la segnalazione  avviene  entro le 16,30 dei giorni feriali (dal lunedi' al venerdi), 8 ore solari nei restanti casi.
 
 Telecom  Italia  garantisce  la  risoluzione  di  guasti dovuti ad errato  provisioning  entro  il giorno della segnalazione, prevedendo un'apposita penale.
 
 Telecom Italia non esclude dal conteggio dei tempi di fornitura le sospensioni  degli ordini dovute a problemi di rete ed indica la data di risoluzione del problema.
 
 Telecom  Italia,  oltre  alle normali penali di provisiong prevede una apposita penale in caso di violazione della data di sblocco.
 
 Telecom  Italia introduce procedure per il rilascio concordato dei circuiti  sia  in  caso  di  provisioning  sia  in  caso di assurance prevedendo che:
 -  l'operatore  abbia un congruo lasso di tempo per effettuare le proprie   verifiche  tecniche  e  segnalare  eventuali  anomalie  dei circuiti rilasciati da Telecom Italia;
 -  al  fine  del calcolo delle penali, i tempi previsti dagli SLA siano  interrotti  durante le verifiche di cui sopra e riprendano nel caso in cui l'operatore riscontri criticita' nel circuito consegnato.
 
 Le   penali  per  errato  provisioning  si  calcolano  annualmente moltiplicando  il  numero  di circuiti consegnati erroneamente per un importo   proporzionale  ai  rispettivi  canoni  mensili.  Le  penali relative   alla   disponibilita'   minima   garantita   si  calcolano annualmente  -  sul singolo circuito - moltiplicando il numero di ore di  disservizio  che  eccedono  la  soglia consentita, per un importo proporzionale  al  canone  mensile  del  circuito  stesso.  Le penali sull'assurance  sono  calcolate per singolo circuito moltiplicando il numero  di  ore  di  ritardo  per  un importo proporzionale al canone mensile del circuito stesso.
 
 Telecom  Italia  incrementa  nella  misura  del  25  % gli attuali livelli di penale.
 
 Telecom Italia, in merito alle condizioni di assurance, garantisce con opportune penali che:
 -  il  rapporto  tra il numero dei circuiti affetti da guasti e i circuiti attivi sia inferiore o uguale al 30% in su base annua;
 -  occorra  al massimo un guasto all'anno per il 95% dei circuiti attivi e tre guasti all'anno per il restante 5%.
 
 Le   penali   di   assurance,   disponibilita'  e  fornitura  sono proporzionate  all'intero ammontare pagato dall'operatore alternativo per  l'acquisto  di  tutte  le  componenti  che  formano  il servizio intermedio,  quali  ad  esempio VP, circuiti di backhauling etc., che risultano coinvolte nel disservizio.
 |  |  |  | ALLEGATO B2 ALLA DELIBERA N. 34/06/CONS ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 
 L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
 a.   l'ambito   dell'intervento   regolamentare   proposto,   con particolare  riferimento  alle  categorie  di soggetti coinvolti, sia direttamente sia indirettamente;
 b.  gli  obiettivi  generali  e  specifici del provvedimento, sia immediati  sia  di  medio/lungo  periodo,  indicando  contestualmente l'orizzonte   temporale  in  cui  i  risultati  auspicati  dovrebbero realizzarsi;
 c.  la  metodologia  adottata  per  l'analisi  dell'impatto della regolamentazione;
 d.   l'impatto   dell'intervento  regolamentare  sui  destinatari diretti ed indiretti, inclusa la pubblica amministrazione, attraverso l'analisi  delle categorie di costi e benefici economici e finanziari inerenti  la  produttivita',  la  crescita  economica, il reddito, la concorrenza,  l'occupazione.  A  questo  riguardo,  tale  valutazione richiede che sia predisposto un adeguato insieme di indicatori.
 
 A.  AMBITO  OGGETTIVO  E  SOGGETTIVO  DI  INTERVENTO;  DESTINATARI DIRETTI E INDIRETTI
 A.1. Ambito oggettivo di intervento
 
 L'ambito  oggettivo  dell'intervento regolamentare e' identificato dai   confini   merceologici   e  geografici  del  mercato  rilevante dell'accesso  a  banda  larga  all'ingrosso,  cosi' come definiti nel presente  provvedimento.  Tale ambito comprende, quindi, i servizi di connettivita'   a   banda  larga  all'ingrosso  forniti,  sull'intero territorio nazionale, attraverso le diverse piattaforme tecnologiche: soluzioni  xDSL  applicate  alla rete in rame, reti in fibra ottica e reti satellitari.
 A.2. Ambito soggettivo di intervento
 
 Il   provvedimento  regolamentare  impone  in  capo  all'operatore detentore   di   significativo  potere  di  mercato  alcuni  obblighi afferenti  le  condizioni  tecniche  ed  economiche  di fornitura del servizio di accesso a banda larga all'ingrosso:
 a. obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete;
 b. obbligo di non discriminazione;
 c. obbligo di trasparenza;
 d. obbligo di separazione contabile;
 e. obbligo di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi.
 
 L'ambito  soggettivo  di  intervento  e'  pertanto  costituito dai destinatari   diretti   ed   indiretti   delle  misure  regolamentari introdotte.
 
 I  destinatari diretti sono rappresentati dagli operatori presenti nel  mercato,  dal  lato  della  domanda  e dal lato dell'offerta. La domanda  di  mercato  e'  costituita dagli operatori di comunicazione elettronica  che  non dispongono di una infrastruttura di accesso e/o di  trasporto  completa  che,  per offrire servizi di connettivita' a banda  larga  agli  utenti  finali (residenziali e non residenziali), devono acquistare servizi bitstream da altri operatori che dispongono delle  infrastrutture necessarie a fornire tali servizi. L'offerta di mercato,  quindi,  e' costituita dagli operatori di comunicazione che dispongono  di  una  rete  di  accesso c/o di trasporto a banda larga proprietaria e che vendono capacita' trasmissiva tra la postazione di un  utente  finale  ed il punto di presenza dell'operatore acquirente che vuole offrire il servizio al dettaglio.
 
 I  soggetti  indirettamente  coinvolti  dal presente provvedimento regolamentare   sono   molteplici  e  non  facilmente  identificabili puntualmente.  I  piu'  importanti  sono  rappresentati  dagli utenti finali  dei  servizi  a  banda larga, che in seguito all'introduzione delle  misure regolamentari proposte, possono beneficiare di una piu' vasta  gamma  di servizi e di condizioni economiche piu' vantaggiose. Ad  essi  devono  essere  aggiunti  gli utenti che attualmente non si avvalgono di servizi di accesso a banda larga, ma che in seguito alla riduzione   dei  prezzi  sul  mercato  finale  indotta  dal  presente provvedimento  ad  un  livello  inferiore  del loro prezzo di riserva decideranno di avvalersi di tali servizi.
 
 L'intervento  regolamentare  coinvolgera'  indirettamente  anche i fornitori  di servizi veicolabili attraverso piattaforme di accesso a banda  larga. Tra questi certamente i produttori ed i distributori di contenuti   di   tipo   multimediale   (televisivo,  con  particolare riferimento  alla  programmazione  sportiva,  musicale,  etc.) sia in modalita'  broadcasting  che  pay-per-view.  Soggetti  indirettamente coinvolti  dal  presente  provvedimento regolamentare saranno anche i fornitori di servizi di comunicazioni in tecnologia VoIP, dal momento che   tali   servizi  sono  pienamente  fruibili  solo  ricorrendo  a tecnologie di accesso in banda larga.
 
 Infine, la maggiore diffusione di servizi di accesso a banda larga coinvolgera' indirettamente sia i fornitori che i fruitori di servizi di  commercio  elettronico:  e'  difatti  ampiamente  riconosciuto in ambito  internazionale  (FU,  OSCE) che la banda larga rappresenta un enabler della maggior parte dei servizi di commercio elettronico.
 
 B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
 B.1. Obiettivi generali
 
 Il  provvedimento  oggetto  di questa analisi intende perseguire i medesimi obiettivi dell'articolo 4, comma 3, punto a del Codice delle Comunicazioni,  ovvero  la promozione dello "[...] sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi  quelli  a  larga  banda e la loro diffusione sul territorio nazionale   [...]".  Tale  sviluppo  deve  avvenire,  secondo  quanto statuito   all'articolo  13,  comma  4,  punto  c  del  Codice  delle Comunicazioni,   "[...]   incoraggiando   investimenti  efficienti  e sostenibili  in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e  lo  sviluppo  di  reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi  quelli  a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo  conto  degli  indirizzi  contenuti  nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria".
 
 Le  misure  adottate  risultano  idonee a perseguire gli obiettivi succitati, dal momento che e' diffusamente riconosciuto sia in ambito regolamentare   (European   Regulators  Group,  OSCE) che  in  ambito accademico,   che   lo  sviluppo  della  concorrenza,  attraverso  la riduzione  dei  prezzi ed il miglioramento della qualita' dei servizi da  esso  indotta, e' la determinante principale della diffusione dei servizi di accesso in banda larga.
 B.2. Obiettivi specifici
 
 Tra  gli  obiettivi specifici di questa misura regolamentare vi e' la  riduzione  delle barriere all'ingresso nel mercato dei servizi di banda  larga  all'ingrosso. La riduzione delle barriere all'ingresso, attuabile imponendo all'impresa notificata la fornitura di servizi di accesso  bitstream,  viene  considerata  il  primo  passo  necessario affinche'  i  concorrenti possano procedere lungo la cosiddetta scala delle   dotazioni   infrastrutturali   per   giungere  a  livelli  di infrastrutturazione sempre maggiori.
 
 C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
 C.1.    Metodologia    impiegata    per   l'analisi   dell'impatto regolamentare
 
 La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e'  volta  all'individuazione  dei  benefici e dei costi derivanti ai destinatari  diretti e indiretti delle misure regolamentari applicate al mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso.
 
 Le  tecniche di calcolo utilizzate per questo tipo di analisi sono solitamente  di tipo statistico e vengono condotte mediante l'analisi di alcuni indicatori in grado di evidenziare l'impatto regolamentare.
 
 In   taluni   casi,   i  benefici  netti  derivanti  dalla  misura regolamentare  sono identificabili negli effetti competitivi generati dall'incremento  dell'offerta  di  servizi,  ma non quantificabili in quanto  la  numerosita'  degli  attori  coinvolti  e'  elevata  e  le informazioni  circa  i  benefici ad essi derivanti sono difficilmente reperibili.  Tali  soggetti peraltro operano spesso in mercati le cui condizioni economiche sono estremamente differenziate ed il legame al mercato  dei  servizi  di  accesso a banda larga all'ingrosso e' solo indiretto.
 
 Il  mercato oggetto di analisi e' caratterizzato da una situazione di  sostanziale  monopolio. Anche se di fatto esistono altri soggetti operanti  dal lato dell'offerta. e' anche vero che la loro produzione e' quasi esclusivamente rivolta all'autofornitura. Pertanto l'analisi dell'impatto  regolamentare  e' volta a quantificare e qualificare il benessere   sociale   derivante   dall'applicazione   di   correttivi regolamentari ad una situazione di monopolio.
 
 D. IMPATTO DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE
 D.1. Impatto sulla Pubblica Amministrazione
 
 Il   provvedimento   ha   un   impatto  indiretto  sulla  pubblica amministrazione  in  qualita'  di  utente  finale  di servizi offerti ricorrendo  a  servizi  bitstream all'ingrosso. Non si ritiene che il provvedimento    abbia    un   impatto   specifico   sulla   pubblica amministrazione  rispetto  agli  altri  utenti  finali  presenti  nei mercati delle comunicazioni elettroniche.
 D.2. Impatto sui destinatari diretti
 
 L'impatto  della  misura  regolamentare sui destinatari diretti e' determinabile  in modo puntuale nel mercato dei servizi di accesso in banda  larga  all'ingrosso.  A  fine  2004  gli operatori alternativi avevano attivato da Telecom Italia circa 600.000 linee in banda larga all'ingrosso.  Il  valore del paniere dei servizi di accesso in banda larga   all'ingrosso  fornisce  da  un  lato  i  ricavi  all'ingrosso dell'operatore   detentore  di  significativo  potere  di  mercato  e dall'altro la spesa sostenuta dalla domanda.
 
 In  applicazione  degli  obblighi previsti dagli artt. 49 e 50 del Codice,  la  misura  regolamentare  proposta prevede la fornitura dei servizi   di  accesso  in  banda  larga  all'ingrosso  a  predefinite condizioni tecniche nonche' a condizioni economiche basate sui costi. I ricavi dell'operatore dominante derivanti dai servizi di accesso in banda  larga  all'ingrosso  dovrebbero  incrementare  nel  periodo di efficacia  della  misura.  A  fronte  di tale incremento, l'operatore della  rete di accesso dovrebbe subire una riduzione dei ricavi per i servizi  offerti  nei  mercati  al  dettaglio.  Tale riduzione non e' quantificabile  in  quanto  potrebbe  essere  controbilanciata  da un aumento dell'utenza finale indotto dai prezzi piu' bassi.
 
 La riduzione dei prezzi reali dell'accesso in banda larga dovrebbe comportare una crescita sensibile del numero di linee domandate dagli operatori  alternativi  e  conseguentemente  un incremento dei ricavi derivanti  dai  servizi offerti ai clienti finali nei diversi mercati al  dettaglio.  Conseguentemente  il  valore  della  produzione degli operatori  alternativi  derivante  dai  servizi al dettaglio dovrebbe essere   significativamente   superiore   rispetto  al  valore  della produzione  dell'operatore  dominante  nel caso in cui tali linee non fossero offerte sul mercato dell'accesso disaggregato.
 
 Le  risultanze  dell'analisi  dei costi e benefici della categoria dei  soggetti  destinatari  diretti  mette  in  luce  che la gamma di servizi  offerti  e  il  valore della produzione sono superiori in un contesto concorrenziale rispetto ad un ambito monopolistico nel quale un   solo   operatore  di  accesso  offre  servizi  al  dettaglio  ai consumatori finali.
 D.3. Impatto sui destinatari indiretti
 
 I principali destinatari indiretti sono rappresentati dagli utenti finali  i  quali a seguito della misura regolamentare potranno fruire di  servizi  di accesso a banda larga differenziati rispetto a quelli dell'operatore dominante ed a condizioni economiche competitive dagli operatori  alternativi.  Il  beneficio  per  i  consumatori finali e' pertanto   legato   alla   possibilita'   di   accedere   a   servizi qualitativamente   superiori  e/o  in  grado  di  soddisfare  bisogni differenti rispetto a quelli dell'operatore dominante.
 
 Gli   utenti  finali  dell'operatore  dominante  beneficeranno  di condizioni  economiche maggiormente competitive se confrontate ad una situazione  di assenza di intervento regolamentare in cui l'operatore dominante  non fornisce il servizio all'ingrosso e pertanto agisce in condizioni di sostanziale monopolio.
 
 La   riduzione   dei  prezzi  sul  mercato  finale  indotta  dall' intervento regolamentare, dovrebbe peraltro consentire agli operatori alternativi  di  ridurre  i  prezzi  dei  servizi  al  dettaglio e di investire  ulteriormente nell'acquisizione di linee di accesso sia in modalita' bitstream sia ricorrendo all'ULL.
 
 Tra  i  destinatari  indiretti  del  provvedimento  dell'Autorita' compaiono  le  aziende manifatturiere produttrici di apparati di rete con  tecnologia  a  banda  larga. La crescita attesa della domanda di servizi  di  accesso  a  banda  larga  e  la richiesta del mercato al dettaglio   di  maggiore  capacita'  trasmissiva,  comportera'  nuovi investimenti da parte di tutti gli operatori in apparati e tecnologie di  rete.  Tali  investimenti  a  loro volta comporteranno un aumento della  domanda degli apparati di rete con conseguente beneficio per i produttori.
 
 Come  gia'  notato, le misure regolamentari relative ai servizi di accesso  a  banda  larga  avranno  effetti sui fornitori di contenuti multimediali.  Tali effetti si ripercuoteranno anche sui fornitori di contenuti  multimediali che ricorrono ad altre tecnologie trasmissive quali  la  trasmissione digitale terrestre e quella satellitare. Tali effetti  sono  riconducibili  ad  un  incremento  dell'offerta sia in termini  quantitativi  sia  in  termini  di programmazione televisiva differenziata.  L'aumento  dell'offerta  della  gamma di servizi e di operatori fornitori di contenuti televisivi comportera' la pratica di condizioni  economiche  ai clienti finali piu' competitive rispetto a quelle attualmente vigenti sui mercati al dettaglio.
 
 Lo  sviluppo  di  contenuti  televisivi  via cavo ha effetti anche sugli  esercizi  commerciali che offrono servizi di noleggio di video cinematografici. Attraverso la trasmissione via cavo gli operatori di rete  fissa  offrono,  infatti,  gli  stessi  contenuti offerti dagli esercizi  commerciali che noleggiano DVD o altri supporti elettronici per la trasmissione di contenuti cinematografici.
 
 Il  numero  particolarmente  elevato  di  esercizi  commerciali di videostore  e la differenziazione delle condizioni economiche vigenti sul  mercato  del  noleggio  di  contenuti cinematografici nonche' il livello  indiretto  di  coinvolgimento  del  mercato  in questione in relazione  agli  effetti  del  provvedimento  sui  servizi di accesso disaggregato,  non  consentono  di  quantificare  i  benefici  per  i consumatori finali derivanti dall'incremento dell'offerta.
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 (1) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
 (2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
 (3) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
 (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
 (5) In  GUCE  L  201  del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste
 direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
 europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
 di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
 (2002/77/CE,  c.d.  "direttiva  concorrenza", in GUCE L 249
 del  17  settembre  2002,  pag.  21),  la  decisione  della
 Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
 gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
 comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
 30  luglio  2002,  pag.  38),  la  decisione del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio  del 7 marzo 2002 relativa ad un
 quadro   normativo   in  materia  di  spettro  radio  nella
 Comunita'  europea  (676/2002/CE,  c.d.  "decisione spettro
 radio",  in  GUCE  L  108  del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
 Regolamento  relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete
 locale  del  18  dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
 del 30 dicembre 2000, pag. 4 ).
 (6) In GUCE L114 dell'8 maggio 2003, pag.45.
 (7) In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.
 (8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
 (9) Pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale della Repubblica
 italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
 il 16 settembre 2003.
 (10) Sentenza  United Brands del 14 febbraio 1978, causa n.
 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss..
 (11) Da  effettuarsi,  in  ogni  caso,  ogni  diciotto mesi
 (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
 (12) Delibera  del  24 settembre 2003, recante "Modifiche e
 integrazioni   al   regolamento  concernente  l'accesso  ai
 documenti,   approvato   con   delibera   n.   217/O1/CONS"
 pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
 (13) Delibera  del  23  dicembre 2003, recante "Regolamento
 concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
 all'articolo  11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
 259"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22
 (14) Raccomandazione della Commissione, paragrafo 4.2.3.
 (15) Cfr. paragrafi 40 - 43 delle Linee guida per l'analisi
 dei mercati.
 (16) Al  1° ottobre 2004, oltre il 90% delle connessioni in
 banda  larga  risultava  realizzato  utilizzando tecnologie
 xDSL.
 (17) Si  noti  che  nell'ambito  di  questi servizi possono
 essere  fatti rientrare anche quei servizi, a cui spesso ci
 si  riferisce  con  la  sigla di "IP managed solutions" che
 consistono  in  un bundle di servizi di accesso, servizi di
 web-hosting, voice over IP etc..
 (18) La  tecnologia  di  tipo  satellitare, pur essendo una
 tecnologia di tipo wireless, e quindi almeno in via teorica
 di  tipo mobile, viene assimilata a quelle di tipo fisso in
 quanto  la  sua  fruizione  avviene nella maggior parte dei
 casi  da  una  postazione fissa. Questo e' ancora piu' vero
 per  le  tecnologie  satellitari  monodirezionali, che come
 illustrato  nel seguito, utilizzano quale canale di ritorno
 la rete fissa di accesso.
 (19) Si  veda, in relazione alla tecnologie satellitari, la
 precedente nota numero 18.
 (20) Si noti che, almeno in relazione alle tecnologie HDSL,
 la  trasmissione  contemporanea di voce e' dati e' comunque
 possibile ricorrendo a tecnologie voice over IP.
 (21) [l  prezzi  per  l'anno 2002 sono stati tratti, per la
 banda stretta, dall'OECD Communication Outlook 2003 (20 ore
 al  mese,  off-peak,  canone  di  accesso  alla  rete  PSTN
 escluso),  mentre,  per  la banda larga, dai siti web degli
 operatori;  i  dati  riferiti all'anno 2003 sono tratti da:
 Teligen,   2004,  Internet  access  costs  via  a  standard
 telephone fine, ADSL, and Cable modem.
 (22) Si ricorda che la trasmissione contemporanea di voce e
 dati  su tecnologie HDSL e' comunque possibile ricorrendo a
 protocolli voice over IP.
 (23) Fonte:       sito      web      di      Fastweb      -
 http://company.fastweb.it.
 (24) Memorandum   esplicativo   della  Raccomandazione  sui
 mercati rilevanti, pag. 25.
 (25) Si  veda  anche  la  raccomandazione 417 del 25 maggio
 2000,   considerato   8;   "per   i   nuovi  operatori  non
 risulterebbe  economicamente  valido  duplicare  nella  sua
 interezza    e   in   un   lasso   di   tempo   ragionevole
 l'infrastruttura di accesso all'anello locale in doppino di
 rame dell'operatore storico".
 (26) Come   si   e'   detto   nella   sezione  relativa  ai
 provvedimenti    regolamentari    adottati   dall'Autorita'
 nell'ambito  del vecchio quadro regolamentare, le ulteriori
 componenti di rete necessarie per la fornitura del servizio
 finale  (tipicamente:  connettivita'  IP), nonche' il costo
 delle   attivita'  aggiuntive  di  commercializzazione  del
 servizio  e di gestione del cliente (es. fatturazione) sono
 state stimate pari a circa il 50% del prezzo retail.
 (27) Le  condizioni  tecniche  ed  economiche  dei  servizi
 offerti  da  Telecom  Italia sono consultabili sul sito web
 http://www.wholesale-telecomitalia.it.
 (28) La   Tabella   11   rileva  i  tassi  di  crescita  in
 riferimento ai seguenti intervalli di tempo:
 - I  periodo:  al  30/06/2002 (rispetto al numero di linee
 attive al 31/12/2001);
 - II  periodo:  al 31/12/2002 (rispetto al numero di lince
 attive al 30/06/2002);
 - III  periodo: al 30/06/2003 (rispetto al numero di linee
 attive al 31/12/2002);
 - Totale:  al  30/06/2003  (rispetto  al  numero  di linee
 attive al 31/12/2001).
 (29) La   Tabella   20   rileva  i  tassi  di  crescita  in
 riferimento ai seguenti intervalli di tempo:
 - I  periodo:  al  30/06/2002 (rispetto al numero di linee
 attive al 31/12/2001);
 - II  periodo:  al 31/12/2002 (rispetto al numero di linee
 attive al 30/06/2002);
 - III  periodo: al 30/06/2003 (rispetto al numero di linee
 attive al 31/12/2002);
 - Totale:  al  30%06/2003  (rispetto  al  numero  di linee
 attive al 31/12/2001).
 (30) Il   numero  di  accessi  bitstream  attivi  e'  stato
 ricavato   sottraendo   al   totale   vendite  DSL  retail,
 dichiarato  dagli OLO, il numero di collegamenti realizzati
 in unbundling (attivi per definizione).
 (31) Quest'ultima  affermazione,  che, almeno parzialmente,
 discende dalla considerazione dell'inferiorita'
 (32) Per economie di densita' si intendono quelle riduzioni
 nei  costi unitari derivanti da una maggiore concentrazione
 abitativa    della    clientela.    Nel    settore    delle
 telecomunicazioni  derivano  dal  fatto  che  a  parita' di
 estensione della rete locale, i costi unitari saranno tanto
 minori  quanto  maggiore  e'  il  numero di utenti presenti
 nell'area servita dalla rete locale.
 (33) Sebbene  le  singole schede installate all'inverno dei
 DSLAM  siano,  a  rigor di logica, attribuirsi alla rete di
 accesso,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  -  per motivi di
 coerenza  e  semplicita' - attribuirle, anche ai fini della
 valorizzazione, all' aggregato trasporto.
 (34) Si  veda  a  questo  proposito  Armstrong  (2002), The
 theory  of  access pricing and Interconnection in Cave, Maj
 umdar    e    Vogelsang    (a   cura   di),   Handbook   of
 Telecommunications    Economics.    Volume   1.   Elsevier.
 Amsterdam.
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