| 
| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Determinazione  dei  prezzi  unitari  massimi  dei prodotti agricoli, delle  strutture  aziendali  e  delle  produzioni zootecniche, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, che prevede interventi  finanziari  a  sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi (nuova normativa del Fondo di solidarieta' nazionale);
 Visto  in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004  che  disciplina  gli  aiuti  per  il  pagamento  dei  premi assicurativi;
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02) e in particolare i punti 11.3 e 11.5;
 Visto  il  piano  assicurativo 2005, approvato con decreto 17 marzo 2005,  n.  100.817,  che  si  intende prorogato per il 2006, ai sensi dell'art.  7,  comma  2,  del  medesimo  decreto e conformemente alla proposta  della  Commissione  tecnica istituita con decreto 30 luglio 2004;
 Visto  l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni  assicurabili  con polizze  agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati  dall'ISMEA  (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);
 Visto  il  decreto  29 luglio 2005 che, in attuazione della riforma della  politica  agricola  comune,  stabilisce  i  seguenti  tassi di disaccoppiamento  per il settore tabacco: 100% per le superfici della regione Puglia; 40 % per le superfici di tutte le altre regioni;
 Visti  i  prezzi  di  mercato  delle  produzioni  agricole  forniti dall'ISMEA, rilevati alla produzione nel triennio 2003-2005;
 Ritenuto  di  adottare,  per  le  produzioni vegetali, la media dei prezzi   dei  singoli  prodotti,  rilevati  dall'ISMEA  nel  triennio 2003-2005, quali importi massimi entro cui contenere i prezzi unitari per  la  determinazione  dei valori delle produzioni assicurabili nel 2006;
 Ritenuto  di  confermare i prezzi unitari adottati nel 2005, per le strutture-serre,  per  le  reti  antigrandine e per gli indennizzi di mancato reddito per le epizoozie;
 Vista    la    comunicazione   dell'AIA   (Associazione   nazionale allevatori),  dei  costi  di  smaltimento  dei capi bovini e bufalini morti,   secondo   le   convenzioni   stipulate   dalle  Associazioni provinciali allevatori;
 Decreta:
 1.  I  prezzi  unitari  massimi  delle  produzioni  agricole, delle strutture  aziendali  e delle produzioni zootecniche, applicabili per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  al  mercato  agevolato nell'anno  2006,  in  attuazione del Piano assicurativo approvato con decreto  17 marzo  2005,  sono  riportati  nel elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
 2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo  di  prodotti  della medesima specie o gruppo varietale per le produzioni   vegetali,  devono  essere  considerati  prezzi  massimi, nell'ambito  dei  quali,  in  sede di stipula delle polizze, le parti contraenti  possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base  alle  caratteristiche  qualitative  e alle condizioni locali di mercato dei prodotti stessi.
 3.  Per  i  prodotti  vegetali non riconducibili a quelli riportati nell'elenco allegato, puo' essere applicato il prezzo della categoria similare,  dandone  immediata  comunicazione a questa Amministrazione per  la  verifica della congruita'. Per la determinazione della spesa assicurativa  ammissibile  a contributo statale deve essere applicato il  prezzo  unitario  comunicato  da  questa  Amministrazione dopo la verifica di congruita'.
 4.  Per  il  riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta',  puo'  essere  maggiorato  fino a Euro 7,75 il quintale. Al certificato   di   polizza  deve  essere  allegato  il  contratto  di coltivazione  quale  riso  da  seme,  per  i controlli da parte della regione territorialmente competente.
 5.  Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per il corrispondente   prodotto   ottenuto   con  le  tecniche  agronomiche ordinarie,  a  conclusione  del  periodo  di conversione, puo' essere maggiorato  fino  al  20  per  cento. In tale caso, al certificato di polizza  deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto,  per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il Ministro: Alemanno
 |  |  |  | Allegato 
 ----> Vedere Allegato da pag. 34 a pag. 52 della G.U. <----
 |  |  |  |  |