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| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46 |  | Modifiche   al   codice   di   procedura   penale,   in   materia  di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1
 
 1.  L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art.  593  (Casi  di  appello).  -  1.  Salvo  quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2.  L'imputato  e  il  pubblico ministero possono appellare contro le sentenze  di  proscioglimento  nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma  2,  se  la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare,    non   disponga   la   rinnovazione   dell'istruttoria dibattimentale     dichiara    con    ordinanza    l'inammissibilita' dell'appello.   Entro   quarantacinque   giorni  dalla  notifica  del provvedimento  le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3.  Sono  inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda".
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e 3,   del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole:  ",  quando  l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  443  del codice di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 "Art.  443  (Limiti  all'appello).  -  L'imputato  e il
 pubblico  ministero  non possono proporre appello contro le
 sentenze di proscioglimento.
 2.
 3.  Il  pubblico  ministero  non  puo' proporre appello
 contro  le  sentenze  di  condanna,  salvo che si tratti di
 sentenza che modifica il titolo del reato.
 4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste
 dall'art. 599.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 1.  All'articolo  405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 «1-bis.  Il  pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta  di  archiviazione  quando  la  Corte  di  cassazione si e' pronunciata   in  ordine  alla  insussistenza  dei  gravi  indizi  di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  405  del  codice  di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 «Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
 -  1.  Il  pubblico  ministero,  quando non deve richiedere
 l'archiviazione,   esercita   l'azione  penale,  formulando
 l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V
 del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
 1-bis.   Il   pubblico   ministero,  al  termine  delle
 indagini,  formula  richiesta  di  archiviazione  quando la
 Corte  di  cassazione  si  e'  pronunciata  in  ordine alla
 insussistenza  dei  gravi  indizi di colpevolezza, ai sensi
 dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente,
 ulteriori  elementi  a carico della persona sottoposta alle
 indagini.
 2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico
 ministero  richiede  il  rinvio  a  giudizio entro sei mesi
 dalla  data  in  cui  il  nome  della persona alla quale e'
 attribuito  il reato e' iscritto nel registro delle notizie
 di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno
 dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
 3.   Se  e'  necessaria  la  querela,  l'istanza  o  la
 richiesta  di  procedimento, il termine decorre dal momento
 in cui queste pervengono al pubblico ministero.
 4.  Se  e'  necessaria l'autorizzazione a procedere, il
 decorso  del termine e' sospeso dal momento della richiesta
 a  quello  in  cui  l'autorizzazione  perviene  al pubblico
 ministero.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 1.  L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
 «Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1.  Contro  la  sentenza  di  non  luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
 a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
 b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
 2.  La persona offesa puo' proporre ricorso per cassazione nei soli casi  di  nullita'  previsti  dall'articolo  419, comma 7. La persona offesa  costituita  parte civile puo' proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
 3.  Sull'impugnazione  decide  la  Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».
 |  |  |  | Art. 5. 1.  All'articolo  533 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole  del  reato  contestatogli  al  di  la' di ogni ragionevole dubbio.  Con  la  sentenza  il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  533  del codice di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 «Art.  533  (Condanna  dell'imputato).  - 1. Il giudice
 pronuncia   sentenza  di  condanna  se  l'imputato  risulta
 colpevole  del  reato  contestatogli  al  di  la'  di  ogni
 ragionevole  dubbio.  Con la sentenza il giudice applica la
 pena e le eventuali misure di sicurezza.
 2.  Se  la  condanna  riguarda  piu'  reati, il giudice
 stabilisce  la pena per ciascuno di essi e quindi determina
 la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme
 sul  concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei
 casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato
 delinquente o contravventore abituale o professionale o per
 tendenza.
 3.  Quando  il  giudice  ritiene  di dover concedere la
 sospensione condizionale della pena o la non menzione della
 condanna   nel   certificato   del  casellario  giudiziale,
 provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
 3-bis.  Quando  la condanna riguarda procedimenti per i
 delitti  di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), anche se
 connessi  ad  altri  reati,  il  giudice puo' disporre, nel
 pronunciare  la  sentenza,  la separazione dei procedimenti
 anche  con riferimento allo stesso condannato quando taluno
 dei  condannati  si trovi in stato di custodia cautelare e,
 per  la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli,
 sarebbe rimesso in liberta'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Al  comma  1  dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  primo  periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
 b) al  secondo  periodo,  le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi  casi  puo»  sono  sostituite dalle seguenti: «La parte civile puo' altresi».
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  576  del codice di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 «Art.  576  (Impugnazione  della  parte  civile  e  del
 querelante).   -   1. La   parte   civile   puo'   proporre
 impugnazione  contro  i capi della sentenza di condanna che
 riguardano   l'azione  civile  e,  ai  soli  effetti  della
 responsabilita'    civile,    contro    la    sentenza   di
 proscioglimento  pronunciata  nel giudizio. La parte civile
 puo'  altresi'  proporre  impugnazione  contro  la sentenza
 pronunciata  a  norma  dell'art.  442, quando ha consentito
 alla abbreviazione del rito.
 2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a
 norma dell'art. 542.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. 1.  L'articolo 580 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
 «Art.  580 (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la  stessa  sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso  in  cui  sussista  la  connessione  di  cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».
 |  |  |  | Art. 8. 1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 «d)  mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha  fatto  richiesta  anche  nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»;
 b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
 «e) mancanza,  contraddittorieta'  o  manifesta illogicita' della motivazione,  quando  il  vizio  risulta  dal testo del provvedimento impugnato  ovvero  da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  606  del codice di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 «Art.  606  (Casi  di  ricorso).  -  1.  Il ricorso per
 cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi:
 a) esercizio  da  parte  del  giudice di una potesta'
 riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi
 ovvero non consentita ai pubblici poteri;
 b) inosservanza  o  erronea  applicazione della legge
 penale  o  di  altre norme giuridiche, di cui si deve tener
 conto nell'applicazione della legge penale;
 c) inosservanza  delle  norme processuali stabilite a
 pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita'
 o di decadenza;
 d) mancata  assunzione  di una prova decisiva, quando
 la   parte   ne   ha   fatto   richiesta  anche  nel  corso
 dell'istruzione   dibattimentale   limitatamente   ai  casi
 previsti dall'art. 495, comma 2;
 e) mancanza,     contraddittorieta'    o    manifesta
 illogicita'  della motivazione, quando il vizio risulta dal
 testo  del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del
 processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
 2.  Il  ricorso,  oltre  che nei casi e con gli effetti
 determinati   da   particolari  disposizioni,  puo'  essere
 proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello
 o inappellabili.
 3.  Il  ricorso  e'  inammissibile  se  e' proposto per
 motivi   diversi   da   quelli  consentiti  dalla  legge  o
 manifestamente  infondati  ovvero,  fuori dei casi previsti
 dagli  articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge
 non dedotte con i motivi di appello.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. 1. L'articolo 577 del codice di procedura penale e' abrogato.
 2.  All'articolo  36,  comma  1,  del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - L'art.  577  del codice di procedura penale, abrogato
 dalla  legge  qui  pubblicata,  recava: «Impugnazione della
 persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  36  del  decreto
 legislativo  28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni sulla
 competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
 della  legge  24 novembre  1999,  n.  468), come modificato
 dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 36 (Impugnazione del pubblico ministero). - 1. Il
 pubblico ministero puo' proporre appello contro le sentenze
 di  condanna  del  giudice  di  pace che applicano una pena
 diversa da quella pecuniaria.
 2.  Il  pubblico  ministero  puo'  proporre ricorso per
 cassazione contro le sentenze del giudice di pace.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10 
 1.  La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
 2.  L'appello  proposto  contro  una  sentenza  di  proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore  della  presente  legge  viene  dichiarato  inammissibile  con ordinanza non impugnabile.
 3.  Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilita'  di  cui al comma 2 puo' essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
 4.  La  disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui  sia  annullata,  su  punti  diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o  di  una  corte  di  appello  che  abbia  riformato una sentenza di assoluzione.
 5.  Nei  limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585,  comma  4,  del  codice  di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 4604):
 Presentato dall'on.le Pecorella il 13 gennaio 2004.
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  24 maggio 2004 con parere della commissione
 I.
 Esaminato  dalla  II  commissione  (Giustizia), in sede
 referente,  il 15, 27 luglio 2004; il 22 settembre 2004; il
 27 ottobre 2004; il 10 novembre 2004; il 31 maggio 2005; il
 29, 30 giugno 2005; il 7, 9 luglio 2005.
 Esaminato  in aula il 25, 26 luglio 2005; il 14, 15, 20
 settembre 2005 ed approvato il 21 settembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3600):
 Assegnato  alla  2ª  commssione  (Giustizia),  in  sede
 referente,   il   22   settembre   2005  con  parere  della
 commissione 1ª.
 Esaminato  dalla  2ª  commissione  (Giustizia), in sede
 referente, il 28 settembre 2005; 4, 18, 26 ottobre 2005;
 14 dicembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il  22 dicembre 2005; l'11 gennaio
 2006 ed approvato il 12 gennaio 2006.
 Il  Presidente  della Repubblica, a norma dell'articolo
 74, primo comma, della Costituzione, con messaggio motivato
 in  data  20 gennaio 2006, ha chiesto alle Camere una nuova
 deliberazione  sul  progetto  di  legge  il cui riesame, ai
 sensi  dell'articolo  136  del  Regolamento  del  Senato  e
 dell'articolo  71  del Regolamento della Camera ha iniziato
 il proprio iter alla:
 Camera dei deputati (atto n. 4604-B):
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il 20 gennaio 2006 con parere della commissione
 I.
 Esaminato  dalla  II  commissione  (Giustizia), in sede
 referente, il 23, 24, 26 gennaio 2006.
 Esaminato  in aula il 30, 31 gennaio 2006 ed approvato,
 con modificazioni, il 1° febbraio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3600/BIS):
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il 2 febbraio 2006 con parere della commissione
 1ª.
 Esaminato  dalla  2ª  commissione  (Giustizia), in sede
 referente, il 6 e 7 febbraio 2006.
 Esaminato in aula il 9, 10 febbraio 2006 ed approvato
 il 14 febbraio 2006.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Si riporta il testo dell'art. 585, comma 4 del codice
 di procedura penale:
 "4.  Fino  a quindici giorni prima dell'udienza possono
 essere  presentati  nella  cancelleria  dei  giudice  della
 impugnazione  motivi  nuovi  nel numero di copie necessarie
 per  tutte  le parti. L'inammis-sibilita' dell'impugnazione
 si estende ai motivi nuovi.".
 
 
 
 
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