Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1

1. L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 443 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 443 (Limiti all'appello). - L'imputato e il
pubblico ministero non possono proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento.
2.
3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello
contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di
sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste
dall'art. 599.".



 
Art. 3.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 405 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
- 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere
l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando
l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V
del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle
indagini, formula richiesta di archiviazione quando la
Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi
dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente,
ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle
indagini.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico
ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi
dalla data in cui il nome della persona alla quale e'
attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie
di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno
dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la
richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento
in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il
decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta
a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico
ministero.».



 
Art. 4.
1. L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa puo' proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile puo' proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».
 
Art. 5.
1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di la' di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 533 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 533 (Condanna dell'imputato). - 1. Il giudice
pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta
colpevole del reato contestatogli al di la' di ogni
ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la
pena e le eventuali misure di sicurezza.
2. Se la condanna riguarda piu' reati, il giudice
stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina
la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme
sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei
casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato
delinquente o contravventore abituale o professionale o per
tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la
sospensione condizionale della pena o la non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale,
provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), anche se
connessi ad altri reati, il giudice puo' disporre, nel
pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti
anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno
dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e,
per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli,
sarebbe rimesso in liberta'.».



 
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi puo» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile puo' altresi».



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 576 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 576 (Impugnazione della parte civile e del
querelante). - 1. La parte civile puo' proporre
impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che
riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della
responsabilita' civile, contro la sentenza di
proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile
puo' altresi' proporre impugnazione contro la sentenza
pronunciata a norma dell'art. 442, quando ha consentito
alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a
norma dell'art. 542.».



 
Art. 7.
1. L'articolo 580 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 580 (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».
 
Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»;
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 606 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 606 (Casi di ricorso). - 1. Il ricorso per
cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potesta'
riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi
ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener
conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita'
o di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando
la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso
dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi
previsti dall'art. 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta
illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal
testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti
determinati da particolari disposizioni, puo' essere
proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello
o inappellabili.
3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per
motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o
manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti
dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge
non dedotte con i motivi di appello.».



 
Art. 9.
1. L'articolo 577 del codice di procedura penale e' abrogato.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.



Note all'art. 9:
- L'art. 577 del codice di procedura penale, abrogato
dalla legge qui pubblicata, recava: «Impugnazione della
persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 36 (Impugnazione del pubblico ministero). - 1. Il
pubblico ministero puo' proporre appello contro le sentenze
di condanna del giudice di pace che applicano una pena
diversa da quella pecuniaria.
2. Il pubblico ministero puo' proporre ricorso per
cassazione contro le sentenze del giudice di pace.».



 
Art. 10

1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilita' di cui al comma 2 puo' essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4604):
Presentato dall'on.le Pecorella il 13 gennaio 2004.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 24 maggio 2004 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 15, 27 luglio 2004; il 22 settembre 2004; il
27 ottobre 2004; il 10 novembre 2004; il 31 maggio 2005; il
29, 30 giugno 2005; il 7, 9 luglio 2005.
Esaminato in aula il 25, 26 luglio 2005; il 14, 15, 20
settembre 2005 ed approvato il 21 settembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3600):
Assegnato alla 2ª commssione (Giustizia), in sede
referente, il 22 settembre 2005 con parere della
commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 28 settembre 2005; 4, 18, 26 ottobre 2005;
14 dicembre 2005.
Esaminato in aula il 22 dicembre 2005; l'11 gennaio
2006 ed approvato il 12 gennaio 2006.
Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo
74, primo comma, della Costituzione, con messaggio motivato
in data 20 gennaio 2006, ha chiesto alle Camere una nuova
deliberazione sul progetto di legge il cui riesame, ai
sensi dell'articolo 136 del Regolamento del Senato e
dell'articolo 71 del Regolamento della Camera ha iniziato
il proprio iter alla:
Camera dei deputati (atto n. 4604-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 20 gennaio 2006 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 23, 24, 26 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2006 ed approvato,
con modificazioni, il 1° febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3600/BIS):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 2 febbraio 2006 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 6 e 7 febbraio 2006.
Esaminato in aula il 9, 10 febbraio 2006 ed approvato
il 14 febbraio 2006.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 585, comma 4 del codice
di procedura penale:
"4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono
essere presentati nella cancelleria dei giudice della
impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie
per tutte le parti. L'inammis-sibilita' dell'impugnazione
si estende ai motivi nuovi.".



 
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