| 
| Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 23 gennaio 2006 |  | Blue tongue - Campagna di vaccinazione 2005-2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Republica  n. 320/1954, recante il regolamento di Polizia veterinaria;
 Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
 Visto  il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista  la  direttiva  2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che  stabilisce  disposizioni  specifiche  di lotta e di eradicazione della  febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio   2003,   n.  225,  relativo  alle  misure  di  lotta  e  di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;
 Vista  la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;
 Vista  la  decisione  2005/393/CE del 23 maggio 2005 che istituisce zone  di  protezione  e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini,  come modificata dalla decisione 2005/434/CE del 9 giugno 2005 per  quanto  riguarda  i  movimenti  di  animali a partire dalle zone soggette a restrizione;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministero  della  sanita'  11 maggio  2001 concernente  misure  urgenti di profilassi vaccinale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001 e  le  disposizioni  emanate con provvedimenti del Direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot.  n. 608/BT/14 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. DGVA-VIII-1720-P.I.8.d./18  del  19 gennaio  2005 circa l'impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;
 Visto  il  parere  favorevole  reso  dal  Consiglio superiore della sanita'  nella  seduta  del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino  polivalente  nella  composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;
 Visto  il  Piano  di  sorveglianza  ed  eradicazione  della  febbre catarrale   degli   ovini  presentato  dall'Italia  alla  Commissione europea,  approvato  con  decisione della Commissione 2005/723/CE del 14 ottobre 2005;
 Visto  il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale  degli  ovini  (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute  alle  regioni  con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004;
 Vista la nota prot. DGVA.VIII-36568-P I.8.d/18 del 14 ottobre 2005 con  la quale sono stati forniti chiarimenti sull'impiego del vaccino inattivato  e considerate le indicazioni dell'azienda produttrice del suddetto vaccino per la sua utilizzazione;
 Considerato  che  allo  stato attuale gli unici vaccini disponibili nelle  dosi  necessarie  a soddisfare i bisogni nazionali sono quelli vivi  attenuati  in  quanto la disponibilita' di vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini spenti, e' limitata;
 Considerato  che  la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta   contro   la   blue   tongue,   prevede   la  possibilita'  di movimentazione  degli  animali  vaccinati  nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;
 Visto  il  documento  protocollo  n.  263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle Regioni e da queste inviato al  Ministero  della  salute,  nel  quale  vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni del territorio nazionale;
 Considerato  che  l'ordinanza  25  ottobre  2004 del Ministro della salute  di  concerto  con  il  Ministro  per  le politiche agricole e forestali   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  283  del  2 dicembre  2004, recante norme relative alla movimentazione  degli animali in tema di febbre catarrale degli ovini e' scaduta il 12 novembre 2005;
 Considerato  che  l'ordinanza  8 febbraio  2005  del Ministro della salute  di  concerto  con  il  Ministro  per  le politiche agricole e forestali,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  50  del  2 marzo  2005, concernente norme relative alla campagna  di  vaccinazione  2004/2005  e  alla regolamentazione della movimentazione  degli  animali  sensibili in tema di febbre catarrale degli ovini e' scaduta il 31 dicembre 2005;
 Ritenuto  necessario  adottare  nuove  disposizioni  in ordine alla campagna di vaccinazione per la Blue Tongue 2005-2006;
 Ordina:
 Art. 1.
 1.  Nell'ambito  della  campagna  di  vaccinazione  per  la  febbre catarrale  degli  ovini,  relativa  all'anno 2005-2006, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2006 nel caso in cui sia impiegato  il  vaccino  vivo attenuato e senza prescrizioni temporali per l'impiego del vaccino inattivato:
 a) gli  animali  della  specie  ovina  e  caprina  presenti negli allevamenti  situati  nei  territori  delle  regioni e delle province autonome  individuati  nell'allegato I alla presente ordinanza, dando priorita'  agli  animali destinati alla rimonta, secondo le modalita' gia' stabilite con protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre  catarrale  degli  ovini (blue tongue) trasmesso dal Ministero della  salute  alle regioni con nota prot. DGVA. VIII-2751-P I.8.d/18 del  6 febbraio  2004  e  nota  prot.  DGVA.VIII-36568-P I.8.d/18 del 14 ottobre  2005  oltre alle indicazioni dell'azienda produttrice del suddetto vaccino per la sua utilizzazione;
 b) gli animali della specie bovina e bufalina, ai soli fini dello spostamento,  situati  nei  territori  delle regioni e delle province autonome  individuati  nell'allegato  I  al provvedimento di cui alla lettera a).
 2.  Per  l'effettuazione  della  campagna di vaccinazione di cui al comma  1,  le  regioni  e  le  province autonome possono avvalersi di veterinari aziendali appositamente formati e autorizzati.
 3.  In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere,  in  base  ai  risultati  della sorveglianza entomologica, delle  condizioni  climatiche  e  delle condizioni fisiologiche degli animali, una deroga all'obbligo di vaccinazione nell'attuazione della campagna   di   vaccinazione   2005-2006,  disciplinando  inoltre  le movimentazioni  e  informandone  preventivamente  il  Ministero della salute e le altre regioni e province autonome.
 4.  In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere,  nel caso dell'impiego del vaccino vivo attenuato, in base ai   risultati  della  sorveglianza  entomologica,  delle  condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una proroga nell'attuazione  della  stessa campagna di vaccinazione, in ogni caso non eccedente la data del 31 maggio 2006.
 5.  Nell'ambito  delle  strategie  e  dei  piani di lotta specifici regionali,   le   regioni   e   le   province   autonome  individuate nell'allegato  I  al  provvedimento  indicato al comma 1, lettera a), possono  utilizzare  eventuali  nuovi  vaccini  autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilita'  degli stessi, in tal caso non deve essere considerato il termine per la campagna di vaccinazione previsto al comma 1.
 6.  L'allegato  I della presente ordinanza, conforme alla Decisione 2005/393/CE e successive modifiche, puo' essere modificato in base ai risultati   della   sorveglianza   entomologica,   delle   condizioni climatiche   e  delle  condizioni  fisiologiche  degli  animali,  con successivo provvedimento del Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  La  movimentazione degli animali, dalle zone di protezione e di sorveglianza,  puo'  avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza:
 a) si  tratta  di animali vaccinati da piu' di trenta giorni e da non  piu'  di  un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;
 b) il   piano   di   sorveglianza   dei  vettori  nelle  zone  di destinazione  ha  dimostrato  che  non  vi e' attivita' di Culicoides Imicola adulti.
 2.  Per  i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso contenute, occorre, inoltre:
 a) nel  caso  delle  specie  ovina  e  caprina,  che si tratti di animali  che  provengono  da  allevamenti  sottoposti  a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale;
 b) nel  caso  delle  specie  bovina  e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Gli  animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone   di  sorveglianza,  possono  essere  movimentati  su  tutto  il territorio   nazionale   per   essere   destinati  direttamente  alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 a) il  servizio  veterinario  di  destinazione  deve essere stato preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
 b) prima  del  carico,  gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti,  con  esito  favorevole,  a  visita  clinica da parte del veterinario ufficiale;
 c)  gli  animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza  alcuna  sosta  intermedia,  o  dall'azienda  di  origine, allo stabilimento  presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli animali  allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione.  L'avvenuta  macellazione deve essere annotata in calce al documento   che   accompagna  gli  animali  e  trasmesso  ai  Servizi veterinari della ASL di partenza della partita;
 d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve preferibilmente  avvenire  nelle  ore  diurne.  Quando  cio'  non sia possibile  gli  animali  devono  essere  sottoposti a trattamento con piretroidi;  in  tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare la data  e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato sul modello 4 per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione.
 2.  Non e' consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di   animali   sensibili   non  vaccinati  provenienti  da  territori epidemiologicamente   sconosciuti  o  da  territori  in  cui  si  sia accertata circolazione virale negli ultimi sessanta giorni.
 3.  In  deroga  al comma 1, lettera c), e limitatamente ai bovini e bufalini,  e' ammessa la sosta, preferibilmente nelle ore diurne, per una  durata massima di permanenza degli animali non superiore a 6 ore presso    specifiche   strutture   individuate   dalle   Associazioni Provinciali  degli  Allevatori (APA) ed autorizzate dalle regioni che devono  dare  immediata  comunicazione delle strutture autorizzate al Ministero  della  salute.  Tali  strutture,  possono operare solo nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
 a) devono  essere  sotto costante vigilanza da parte del servizio veterinario   della   ASL   territorialmente   competente,  il  quale provvedera'  ad  effettuare  l'invio al macello degli animali oggetto dello  spostamento  sotto  vincolo  sanitario, informando il servizio veterinario   competente   sullo   stabilimento   di  macellazione  e compilando la certificazione di accompagnamento (modello 4);
 b) sia   compresa  entro  il  raggio  di  1  km  dalla  struttura autorizzata,  almeno una stalla con animali sentinella individuata ai sensi del piano nazionale di sorveglianza;
 c) gli  animali oggetto di spostamento dovranno essere sottoposti a  trattamento  con  «insettorepellenti», certificato dal veterinario responsabile  della  struttura  in  conformita' a quanto disposto dal comma 1, lettera d).
 |  |  |  | Art. 4. 1.  E'  consentita  la  movimentazione  di  animali  da macello non vaccinati,  provenienti  da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso macelli situati in tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione per Blue Tongue alle seguenti condizioni:
 a) sia   dato  adeguato  preavviso  al  Servizio  veterinario  di destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
 b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da parte   del   veterinario   ufficiale  prima  del  carico  con  esito favorevole;
 c) gli  animali siano spostati nelle ore diurne e siano macellati nello stesso giorno di arrivo;
 d) qualora  non  sia possibile rispettare limiti orari, in deroga alla  lettera  c),  i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi;
 e) gli  animali  siano  inviati  all'impianto  di macellazione di destino sotto vincolo sanitario;
 f) l'arrivo  a  destino  della  partita deve essere verificato da parte  del  veterinario  ufficiale  della  ASL di arrivo e l'avvenuta macellazione  annotata  in  calce  sul  documento  di accompagnamento (modello  4)  della  partita  stessa  e  successivamente trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di origine.
 |  |  |  | Art. 5. 1. E' consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati, nati  da madri non vaccinate provenienti da zone di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso  di  48  ore  via  fax al Servizio veterinario della ASL di destinazione  che,  in  relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio;
 b) il  modello  4 di accompagnamento della partita deve riportare la  dicitura «animali di eta' inferiore alle 4 settimane, movimentati ai  sensi  della  presente  ordinanza  «.......»  ed essere integrato riportando:
 1) i codici identificativi degli animali;
 2)  la  data  del  trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto utilizzato;
 c) gli   animali  devono  essere  sottoposti  a  trattamento  con piretroidi  prima della partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta.
 2.  Nelle  aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere applicate le seguenti misure:
 a) prima   dell'arrivo  dei  vitelli  in  azienda  devono  essere individuati    15   soggetti   sieronegativi   da   utilizzare   come animali-sentinella. Successivamente all'introduzione degli animali di cui  al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con cadenza  mensile,  ad  un  controllo  sierologico nei confronti della febbre catarrale degli ovini;
 b) gli  animali  introdotti  devono  essere  posti  in  vincolo e possono  essere  movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza alcuna sosta intermedia.
 3.  Le  prescrizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso di  movimentazione  di  vitelli  da latte scolostrati, figli di madri vaccinate.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Oltre  agli  indennizzi  per  gli animali abbattuti o morti nei focolai  accertati  di  febbre  catarrale  degli  ovini,  agli aventi diritto  spettano  gli  indennizzi  per eventuali aborti o mortalita' rilevati,  determinati  dalla  profilassi  immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la loro  dipendenza  dalla  profilassi  immunizzante  contro la malattia siano  stati  preventivamente  sottoposti  a  verifica,  da parte del servizio  veterinario  competente,  con gli allevatori interessati ed attestati dagli assessorati regionali.
 2.  Gli  indennizzi  di  cui  al  comma  1,  gravano  sulla quota a destinazione  vincolata  del  Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente  alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.
 |  |  |  | Art. 7. 1. Agli aventi diritto sono concessi dalle regioni indennizzi per i danni   indiretti   determinati  dalla  profilassi  immunizzante  nei confronti   della   febbre   catarrale  degli  ovini  rilevati  dagli Assessorati  regionali  competenti,  nonche'  indennizzi  per i danni indiretti  alle  aziende  di  allevamento sottoposte alla restrizione della movimentazione a seguito di provvedimenti emessi dall'autorita' sanitaria per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.
 2.  Gli  indennizzi  sono  corrisposti dalle regioni competenti per territorio  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  trasferite  dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome,  a valere sulle disponibilita' di cui all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla legge n. 499/1999.
 La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione,   entra   in   vigore   il   giorno   successivo  alla pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2006.
 
 Roma, 23 gennaio 2006
 Il Ministro della salute
 Storace
 
 Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 104
 |  |  |  | Allegato 1 
 Regione   Sardegna:  province  di  Cagliari,  Orsitano,  Nuoro  e Sassari.
 Regione  Lazio:  province  di  Frosinone,  Latina,  Rieti, Roma e Viterbo.
 Regione Toscana: province di Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa.
 Regione Umbria: province di Perugia e di Terni.
 Regione  Sicilia:  province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
 Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.
 Regione Basilicata: province di Matera e Potenza.
 Regione  Campania:  province  di  Avellino,  Benevento,  Caserta, Napoli e Salerno.
 Regione  Puglia:  province  di  Bari,  Brindisi,  Foggia, Lecce e Taranto.
 Regione Molise: province di Campobasso e Isernia.
 Regione  Abruzzo: provincia de L'Aquila tranne i comuni della ASL di Avezzano-Sulmona, Chieti su tutto il territorio provinciale.
 Regione Marche: province di Ascoli Piceno e Macerata.
 |  |  |  |  |