Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 23 gennaio 2006 |
Peste suina africana - Misure sanitarie di lotta contro le pesti suine in Sardegna. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1996, n. 587; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; Vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001; Vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002; Visto il regolamento CE n. 1774/2002; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55; Visto il regolamento della Commissione europea n. 349/2005 del 28 febbraio 2005; Vista la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n. 2005/362/CE, recante l'approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna; Vista la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n. 2005/363/CE, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna; Visto il decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine (D.A.I.S) n. 12 del 25 maggio 2005 della regione Sardegna; Viste le analisi epidemiologiche e le indicazioni tecniche fornite dagli esperti dell'Unita' di crisi regionale; Visto il notevole aumento del numero di focolai di Peste suina africana segnalati negli ultimi due anni nella regione Sardegna tale da indurre la Commissione europea ad effettuare una missione ricognitiva per valutare la situazione della peste suina in Sardegna dal 15 al 19 novembre 2004; Visto il rapporto definitivo della citata missione degli esperti della Commissione europea (report SANCO/7369/2004), che nelle sue conclusioni raccomanda, tra l'altro, la revisione del sistema di indennizzo al fine di non incentivare la diffusione dolosa della malattia negli allevamenti a fini speculativi; Rilevato che, per le caratteristiche biologiche della peste suina africana e della peste suina classica, la diffusione della malattia avviene quasi esclusivamente per contagio diretto tra animale malato e animale sano o per ingestione di alimenti contenenti carni suine infette e che tale evento si puo' verificare principalmente in caso di negligenza da parte del proprietario o del detentore dei suini nell'osservanza delle misure sanitarie esistenti, tanto che il fattore umano e' considerato il piu' importante fattore di rischio nel determinismo di nuovi focolai; Considerato che non e' sempre possibile, da parte del veterinario pubblico ufficiale, accertare e dimostrare la sussistenza di dette violazioni alle norme sanitarie e che e' invece possibile verificare oggettivamente in senso positivo la congruita' della conduzione aziendale rispetto alle misure contenute nel piano di eradicazione delle pesti suine; Tenuto conto che, in circostanze piu' rare, si possono verificare anche altre forme di contagio senza che vi sia da ravvisare colpa o dolo a carico dell'allevatore; Ritenuto necessario e urgente, ai fini della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico della regione Sardegna nonche' di quello nazionale e comunitario, potenziare le misure di lotta contro le pesti suine nella predetta regione, intervenendo, in particolare, sui criteri di indennizzo come richiesto dalla Commissione europea; Preso atto del parere conforme espresso in proposito dal Centro di referenza per le pesti suine presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche; Ordina: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. La presente ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta contro le pesti suine nella regione Sardegna tenuto conto, in particolare, della endemicita' della peste suina africana in detto territorio e delle modalita' di sua diffusione. 2. Ai fini della presente ordinanza si intende per: a) azienda: lo stabilimento agricolo o di altra natura, in cui vengono allevati o tenuti suini a titolo permanente o provvisorio; b) azienda familiare per autoconsumo: azienda in cui sono allevati e macellati suini, in numero non superiore a quanto stabilito nell'allegato B, destinati all'esclusivo uso familiare. Detti animali non possono essere ceduti a terzi e possono essere movimentati solo verso un macello. |
| Art. 2. Condizioni d'accesso agli indennizzi di cui alla legge n. 218 del 2 giugno 1988 1. La regione Sardegna assicura che gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, destinati agli allevatori nel caso di focolai di peste suina classica o peste suina africana, vengano corrisposti solo se sussistono le seguenti condizioni: a) l'azienda di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), deve: 1) risultare registrata nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica; 2) essere autorizzata, con certificazione ufficiale, alla detenzione di suini ai sensi dell'art. 8 del decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine n. 12/2005 della regione Sardegna; 3) essere in possesso dei requisiti di biosicurezza di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine n. 12/2005 della regione Sardegna, verificando in particolare l'idoneita' delle recinzioni; 4) effettuare e mantenere la registrazione delle vendite e delle macellazioni degli animali nei registri aziendali; b) i servizi veterinari devono: 1) verificare, anche tramite controllo del registro aziendale, dei modelli 4 e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, che i dati di cui alla lettera a) numero 4), siano compatibili con i valori produttivi e riproduttivi minimi di cui all'allegato A; 2) verificare e vidimare, almeno semestralmente, i registri aziendali e la permanenza dei requisiti sanitari e di biosicurezza delle aziende; c) il proprietario o detentore degli animali: 1) deve essere in possesso di adeguate conoscenze circa le prescrizioni poste a suo carico dalle vigenti normative sanitarie relative alle pesti suine e di aver rispettato i relativi obblighi; 2) non deve aver commesso, nei tre anni precedenti l'insorgenza del focolaio, violazioni delle disposizioni sanitarie riguardanti la registrazione delle aziende suinicole, l'identificazione, la registrazione e la movimentazioni di suini o il ripopolamento dell'azienda a seguito di focolaio. 2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, deve essere certificata mediante una relazione tecnica dei servizi veterinari dell'azienda USL territorialmente competente, da allegare alla richiesta d'indennizzo avanzata all'Assessorato regionale alla sanita', il quale verifica la completezza dei dati contenuti nella predetta relazione rispetto a quelli fissati nella presente ordinanza. 3. Se a seguito di un focolaio non sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, gli animali devono essere sottoposti ad abbattimento e distruzione con spese a totale carico del relativo detentore o proprietario e con esclusione di qualsivoglia forma di indennizzo, compresi quelli di cui alla legge n. 218/1988. |
| Art. 3. Divieti 1. E' vietato l'esercizio della fecondazione naturale in forma itinerante. |
| Art. 4. Informazione 1. Al fine di permettere agli allevatori di acquisire le necessarie conoscenze circa i propri doveri nell'ambito del piano di eradicazione delle pesti suine di cui alla Decisione n. 2005/362/CE, la regione Sardegna assicura, tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie, l'intensificazione delle attivita' di divulgazione sanitaria provvedendo anche mediante diramazione di istruzioni scritte agli stessi allevatori. La predetta attivita' puo' essere svolta anche avvalendosi delle associazioni di categoria e delle organizzazioni professionali che sono autorizzate a fornire la propria collaborazione alle autorita' sanitarie nella predetta attivita' informativa. |
| Art. 5. Determinazione del valore di mercato dei suini 1. L'indennita' da corrispondere a favore dei proprietari o detentori degli animali abbattuti, le cui aziende risultino conformi alle condizioni di cui all'art. 2, e' calcolata sulla base del valore di mercato riferito al periodo di abbattimento per ciascuna categoria, rilevato dai Bollettini ISMEA. 2. In caso di focolaio di malattia nelle aziende di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), o negli allevamenti suini esistenti all'interno di pascoli comunali autorizzati, per gli animali abbattuti l'indennizzo riconosciuto e' pari al valore di mercato rilevato sui Bollettini ISMEA alla categoria «suini da ingrasso» o per i lattonzoli alla categoria «suini dalla nascita fino a 15 kg». 3. Nel caso in cui alcune categorie di suini non risultino dai rilevamenti ISMEA, il valore di mercato di tali animali e' stabilito dalla Commissione regionale, istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 298/1989, con il compito di verificare il calcolo dell'ammontare complessivo da corrispondere agli aventi diritto. |
| Art. 6. Controlli sulle movimentazioni 1. Nel controllo del territorio le autorita' e gli organi sanitari sono invitati ad avvalersi delle forze dell'ordine a supporto delle proprie attivita', con particolare riferimento ai trasporti di animali su strada. La presente ordinanza ha validita' dodici mesi dalla data della pubblicazione. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 gennaio 2006
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 103 |
| Allegato A
PARAMETRI RIPRODUTTIVI DELLE AZIENDE SUINICOLE
--------------------------------------------------------------------- Aziende intensive Aziende estensive --------------------------------------------------------------------- Valore Valore Valore Valore medio minimo medio minimo --------------------------------------------------------------------- Parti/anno/scrofa 2,1 1,9 1,8 1,5 --------------------------------------------------------------------- Suinetti/anno/scrofa 20 17 17 12 --------------------------------------------------------------------- Rapporto verri/scrofe 1:20 1:20 1:18 (Fec. naturale) 1:50 circa 1:80 (Fec. artificiale) ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- Aziende intensive Aziende estensive --------------------------------------------------------------------- Valore Valore Valore Valore medio minimo medio minimo --------------------------------------------------------------------- Quota di rimonta/anno 25% 35% 20% 25% ---------------------------------------------------------------------
Tolleranza massima rispetto ai valori riportati: 20%. |
| Allegato B
CARATTERISTICHE DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI PER AUTOCONSUMO FAMILIARE
Consistenze massime autorizzate: Scrofe in attivita' riproduttiva: massimo n. 2, con eventuale nidiata di eta' inferiore ai 70 giorni. Verri: massimo n. 1. Suini da ingrasso di eta' superiore ai 70 giorni: massimo n. 2. Totale suini di eta' superiore ai 70 giorni contemporaneamente presenti in allevamento: massimo n. 3 capi. |
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