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| Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 23 gennaio 2006 |  | Peste  suina  africana  -  Misure  sanitarie di lotta contro le pesti suine in Sardegna. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
 Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
 Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1996, n. 587;
 Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
 Vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001;
 Vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002;
 Visto il regolamento CE n. 1774/2002;
 Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53;
 Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;
 Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  europea n. 349/2005 del 28 febbraio 2005;
 Vista  la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n. 2005/362/CE,  recante  l'approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna;
 Vista  la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n. 2005/363/CE,  relativa  a  talune  misure  di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna;
 Visto  il  decreto  di  attuazione  del Piano di eradicazione delle pesti  suine  (D.A.I.S)  n.  12  del  25 maggio  2005  della  regione Sardegna;
 Viste  le analisi epidemiologiche e le indicazioni tecniche fornite dagli esperti dell'Unita' di crisi regionale;
 Visto  il  notevole  aumento  del  numero di focolai di Peste suina africana  segnalati negli ultimi due anni nella regione Sardegna tale da   indurre  la  Commissione  europea  ad  effettuare  una  missione ricognitiva  per valutare la situazione della peste suina in Sardegna dal 15 al 19 novembre 2004;
 Visto  il  rapporto  definitivo della citata missione degli esperti della  Commissione  europea  (report  SANCO/7369/2004), che nelle sue conclusioni  raccomanda,  tra  l'altro,  la  revisione del sistema di indennizzo  al  fine  di  non  incentivare la diffusione dolosa della malattia negli allevamenti a fini speculativi;
 Rilevato  che,  per le caratteristiche biologiche della peste suina africana  e  della peste suina classica, la diffusione della malattia avviene  quasi esclusivamente per contagio diretto tra animale malato e  animale  sano  o per ingestione di alimenti contenenti carni suine infette  e  che tale evento si puo' verificare principalmente in caso di  negligenza  da  parte  del proprietario o del detentore dei suini nell'osservanza  delle  misure  sanitarie  esistenti,  tanto  che  il fattore  umano  e'  considerato il piu' importante fattore di rischio nel determinismo di nuovi focolai;
 Considerato che non e' sempre possibile, da parte del veterinario pubblico  ufficiale,  accertare  e dimostrare la sussistenza di dette violazioni  alle norme sanitarie e che e' invece possibile verificare oggettivamente  in  senso  positivo  la  congruita'  della conduzione aziendale  rispetto  alle  misure contenute nel piano di eradicazione delle pesti suine;
 Tenuto  conto  che, in circostanze piu' rare, si possono verificare anche  altre  forme di contagio senza che vi sia da ravvisare colpa o dolo a carico dell'allevatore;
 Ritenuto  necessario  e  urgente,  ai fini della salvaguardia dello stato  sanitario  del  patrimonio  zootecnico  della regione Sardegna nonche'  di  quello  nazionale e comunitario, potenziare le misure di lotta  contro le pesti suine nella predetta regione, intervenendo, in particolare,   sui   criteri   di  indennizzo  come  richiesto  dalla Commissione europea;
 Preso  atto del parere conforme espresso in proposito dal Centro di referenza  per  le  pesti  suine  presso  l'Istituto  zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche;
 Ordina:
 Art. 1.
 Oggetto e definizioni
 1.  La  presente ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta contro  le  pesti  suine  nella  regione  Sardegna  tenuto  conto, in particolare,  della  endemicita'  della peste suina africana in detto territorio e delle modalita' di sua diffusione.
 2. Ai fini della presente ordinanza si intende per:
 a) azienda:  lo  stabilimento  agricolo o di altra natura, in cui vengono allevati o tenuti suini a titolo permanente o provvisorio;
 b) azienda   familiare  per  autoconsumo:  azienda  in  cui  sono allevati  e  macellati  suini,  in  numero  non  superiore  a  quanto stabilito  nell'allegato  B,  destinati  all'esclusivo uso familiare. Detti  animali  non  possono  essere  ceduti a terzi e possono essere movimentati solo verso un macello.
 |  |  |  | Art. 2. Condizioni  d'accesso  agli  indennizzi  di cui alla legge n. 218 del 2 giugno 1988
 1.  La  regione Sardegna assicura che gli indennizzi previsti dalla legge  2 giugno  1988,  n. 218, destinati agli allevatori nel caso di focolai  di  peste  suina  classica  o  peste suina africana, vengano corrisposti solo se sussistono le seguenti condizioni:
 a) l'azienda di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), deve:
 1)    risultare   registrata   nella   Banca   dati   nazionale dell'anagrafe zootecnica;
 2)  essere  autorizzata,  con  certificazione  ufficiale,  alla detenzione  di  suini  ai sensi dell'art. 8 del decreto di attuazione del  Piano di eradicazione delle pesti suine n. 12/2005 della regione Sardegna;
 3)  essere  in  possesso  dei  requisiti di biosicurezza di cui all'art.  9, comma 1, lettera b), del decreto di attuazione del Piano di  eradicazione delle pesti suine n. 12/2005 della regione Sardegna, verificando in particolare l'idoneita' delle recinzioni;
 4)  effettuare  e  mantenere  la  registrazione delle vendite e delle macellazioni degli animali nei registri aziendali;
 b) i servizi veterinari devono:
 1)  verificare, anche tramite controllo del registro aziendale, dei  modelli  4  e  dei  dati  presenti  nella  Banca  dati nazionale dell'anagrafe  zootecnica,  che  i dati di cui alla lettera a) numero 4),  siano  compatibili con i valori produttivi e riproduttivi minimi di cui all'allegato A;
 2)  verificare  e  vidimare,  almeno semestralmente, i registri aziendali  e  la  permanenza dei requisiti sanitari e di biosicurezza delle aziende;
 c) il proprietario o detentore degli animali:
 1)  deve  essere  in  possesso  di adeguate conoscenze circa le prescrizioni  poste  a  suo  carico dalle vigenti normative sanitarie relative alle pesti suine e di aver rispettato i relativi obblighi;
 2) non deve aver commesso, nei tre anni precedenti l'insorgenza del  focolaio, violazioni delle disposizioni sanitarie riguardanti la registrazione   delle   aziende   suinicole,   l'identificazione,  la registrazione  e  la  movimentazioni  di  suini  o  il  ripopolamento dell'azienda a seguito di focolaio.
 2.  La  sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, deve essere certificata  mediante  una  relazione  tecnica dei servizi veterinari dell'azienda   USL  territorialmente  competente,  da  allegare  alla richiesta   d'indennizzo   avanzata  all'Assessorato  regionale  alla sanita',  il  quale  verifica la completezza dei dati contenuti nella predetta   relazione   rispetto   a  quelli  fissati  nella  presente ordinanza.
 3.  Se  a  seguito  di un focolaio non sia accertata la sussistenza delle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  gli  animali devono essere sottoposti  ad  abbattimento  e distruzione con spese a totale carico del   relativo   detentore   o   proprietario  e  con  esclusione  di qualsivoglia  forma  di indennizzo, compresi quelli di cui alla legge n. 218/1988.
 |  |  |  | Art. 3. Divieti
 1.  E'  vietato  l'esercizio  della  fecondazione naturale in forma itinerante.
 |  |  |  | Art. 4. Informazione
 1. Al fine di permettere agli allevatori di acquisire le necessarie conoscenze   circa   i   propri   doveri  nell'ambito  del  piano  di eradicazione  delle pesti suine di cui alla Decisione n. 2005/362/CE, la  regione  Sardegna  assicura,  tramite  i servizi veterinari delle aziende sanitarie, l'intensificazione delle attivita' di divulgazione sanitaria   provvedendo  anche  mediante  diramazione  di  istruzioni scritte  agli  stessi  allevatori.  La predetta attivita' puo' essere svolta  anche  avvalendosi  delle  associazioni  di categoria e delle organizzazioni  professionali  che  sono  autorizzate  a  fornire  la propria   collaborazione  alle  autorita'  sanitarie  nella  predetta attivita' informativa.
 |  |  |  | Art. 5. Determinazione del valore di mercato dei suini
 1.  L'indennita'  da  corrispondere  a  favore  dei  proprietari  o detentori  degli animali abbattuti, le cui aziende risultino conformi alle condizioni di cui all'art. 2, e' calcolata sulla base del valore di   mercato   riferito  al  periodo  di  abbattimento  per  ciascuna categoria, rilevato dai Bollettini ISMEA.
 2. In caso di focolaio di malattia nelle aziende di cui all'art. 1, comma  2, lettera b), o negli allevamenti suini esistenti all'interno di   pascoli   comunali   autorizzati,   per  gli  animali  abbattuti l'indennizzo  riconosciuto  e' pari al valore di mercato rilevato sui Bollettini   ISMEA  alla  categoria  «suini  da  ingrasso»  o  per  i lattonzoli alla categoria «suini dalla nascita fino a 15 kg».
 3.  Nel  caso  in  cui  alcune categorie di suini non risultino dai rilevamenti  ISMEA, il valore di mercato di tali animali e' stabilito dalla  Commissione  regionale,  istituita  ai  sensi  dell'art. 5 del decreto  ministeriale  n.  298/1989,  con il compito di verificare il calcolo  dell'ammontare  complessivo  da  corrispondere  agli  aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 6. Controlli sulle movimentazioni
 1.  Nel controllo del territorio le autorita' e gli organi sanitari sono  invitati  ad avvalersi delle forze dell'ordine a supporto delle proprie  attivita',  con  particolare  riferimento  ai  trasporti  di animali su strada.
 La  presente  ordinanza  ha  validita' dodici mesi dalla data della pubblicazione.
 La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione,   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Roma, 23 gennaio 2006
 
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 103
 |  |  |  | Allegato A 
 PARAMETRI RIPRODUTTIVI DELLE AZIENDE SUINICOLE
 
 ---------------------------------------------------------------------
 Aziende intensive    Aziende estensive ---------------------------------------------------------------------
 Valore        Valore    Valore   Valore
 medio        minimo     medio   minimo --------------------------------------------------------------------- Parti/anno/scrofa             2,1           1,9       1,8      1,5 --------------------------------------------------------------------- Suinetti/anno/scrofa          20            17        17       12 --------------------------------------------------------------------- Rapporto verri/scrofe        1:20          1:20      1:18
 (Fec. naturale)  1:50       circa
 1:80
 (Fec. artificiale) ---------------------------------------------------------------------
 
 ---------------------------------------------------------------------
 Aziende intensive     Aziende estensive ---------------------------------------------------------------------
 Valore        Valore    Valore   Valore
 medio        minimo     medio   minimo --------------------------------------------------------------------- Quota di rimonta/anno         25%          35%        20%      25% ---------------------------------------------------------------------
 
 Tolleranza massima rispetto ai valori riportati: 20%.
 |  |  |  | Allegato B 
 CARATTERISTICHE DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI PER AUTOCONSUMO FAMILIARE
 
 Consistenze massime autorizzate:
 Scrofe  in  attivita'  riproduttiva:  massimo n. 2, con eventuale nidiata di eta' inferiore ai 70 giorni.
 Verri: massimo n. 1.
 Suini da ingrasso di eta' superiore ai 70 giorni: massimo n. 2.
 Totale  suini  di  eta' superiore ai 70 giorni contemporaneamente presenti in allevamento: massimo n. 3 capi.
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