Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 10 febbraio 2006, n. 7
Gestione del bilancio dello Stato - Implicazioni derivanti da talune disposizioni della legge finanziaria 2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri
All'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato
A tutti gli Uffici centrali del
bilancio presso i Ministeri
All'U.C.R. presso l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti
All'Istituto nazionale di statistica

La legge finanziaria per l'anno 2006 (legge n. 266 del 2005), proseguendo nell'azione di contenimento della spesa pubblica nell'ambito del processo di aggiustamento strutturale dei conti pubblici, reca talune disposizioni che incidono sulla gestione del bilancio dello Stato e su quella di gran parte delle Amministrazioni pubbliche.
Le disposizioni presentano carattere strutturale, in quanto l'azione di contenimento e' prevista in via continuativa a decorrere dall'anno 2006 e concernono spese sulle quali e' gia' stata avviata la predetta azione con la legge finanziaria per l'anno 2005, che ha previsto il coinvolgimento di tutte le pubbliche amministrazioni.
In ragione di quanto sopra esposto, la legge finanziaria 2006, per quanto riguarda le disposizioni volte al contenimento delle spese di cui ai commi 9, 10, 11, 22 e 56, conferma il riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Si ritiene, poi, necessario rappresentare che, in linea di principio, rimane in vigore la regola del 2 per cento prevista dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge fmanziaria 2005), salvo specifiche norme derogatorie.
Per quanto riguarda i Fondi di riserva per le spese impreviste e per le spese obbligatorie e d'ordine, si producono in allegato gli elenchi aggiornati dei limiti agli utilizzi dei Fondi medesimi (allegati 1 e 2).
Ai fini di una puntuale ed omogenea applicazione da parte delle Amministrazioni interessate, appare opportuno fornire, indicazioni e chiarimenti su taluni aspetti applicativi delle norme in discorso. Comma 5: Proventi derivanti dalla vendita di immobili.
Il comma 5 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, i maggiori proventi, rispetto a quelli iscritti nel bilancio a legislazione vigente, derivanti dalla vendita di immobili appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato, sono destinati alla riduzione del debito. Pertanto, tutte le disposizioni specifiche antecedenti l'entrata in vigore della legge finanziaria 2006, che prevedono la riassegnazione di entrate correlate alla vendita del patrimonio immobiliare statale, sono inapplicabili per effetto della citata norma. Eventuali future destinazioni sono subordinate alla previa verifica, con la Commissione europea, della loro compatibiita' con gli obiettivi stabiliti nel programma di stabilita' e crescita. Commi 7-8: Limitazione all'assunzione di impegni per le Amministrazioni dello Stato.
Il comma 7 prevede per le Amministrazioni dello Stato l'assunzione mensile di impegni di spesa non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione del comparto della sicurezza e del soccorso (Forze di polizia civili e militari - Vigili del fuoco - Capitanerie di porto) nonche' di talune categorie di spese, tra le quali rilevano, in quanto aventi natura obbligatoria, quelle relative ai trasferimenti agli enti territoriali (Regioni, province e comuni) e alle universita'.
Sui capitoli allocati nelle unita' previsionali di base interessate, in sede di avvio della gestione del bilancio dello Stato per l'anno 2006, sono state effettuate, tramite il Sistema Informativo, operazioni di accantonamento volte ad assicurare il rispetto del limite mensile di 1/12 di impegnabiita', accantonamenti che verranno gestiti e monitorati dagli Uffici centrali del bilancio in relazione agli adempimenti di competenza. Detti Uffici assicurano la massima consueta disponibilita' per garantire alle Amministrazioni il piu' corretto e pertinente svolgimento delle operazioni consentite dalla disposizione. Gli stessi Uffici centrali del bilancio valuteranno le spese da ricondurre nell'ambito di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle non frazionabili in dodicesimi. Conseguentemente, procederanno, nei casi previsti, alla verifica della tipologia della spesa impegnata, in ordine ai presupposti per la non applicabilita' della limitazione e alle relative operazioni di disaccantonamento.
Al di fuori delle esclusioni tassativamente indicate dalla norma, tutte le altre tipologie di spesa rientrano nella previsione normativa.
Il medesimo comma 7 fa riferimento alle unita' previsionali di base in relazione alle quali vige il limite di impegnabilita' nei termini sopra descritti; l'applicazione di fatto non puo' che riguardare i singoli capitoli nelle stesse ricompresi. L'operazione preliminare che dovra' essere effettuata a cura degli Uffici centrali del bilancio, d'intesa con le Amministrazioni, sara' quella di adeguare gli accantonamenti automatici operati dal Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato sui capitoli oggetto di esclusione. Si potra', in tal modo definire l'importo complessivo, per ciascuna unita' previsionale di base, da gestire per dodicesimi.
Una nuova procedura informatica permettera' di adeguare mensilmente le risorse da gestire e di effettuare, ove necessario, disaccantonamenti compensati da corrispondenti accantonamenti.
Per quanto riguarda le spese per trasferimenti agli enti e organismi della pubblica amministrazione diversi dallo Stato si applichera' la stessa procedura limitativa di assunzione degli impegni. Tuttavia, qualora i soggetti beneficiari dovessero sostenere con la somma trasferita anche spese per le quali e' prevista l'esclusione, dovranno formalmente rappresentare tale circostanza alla competente Amministrazione e all'Ufficio centrale del bilancio. Una volta effettuati gli opportuni riscontri, sara' possibile dare corso alle assegnazioni escluse dal vincolo de quo.
Appare il caso di precisare che per le spese gestite con ordini di accreditamento e per quelle decentrate ai sensi della legge n. 908 del 1960, l'applicazione della norma puo' essere demandata ai funzionari che ricevono le relative risorse.
Il comma 8, poi, assicura la necessaria flessibilita' del bilancio con la confermata possibilita' di disporre variazioni compensative nei limiti, peraltro, previsti dalle vigenti disposizioni contabili.
Le risorse derivanti dalle variazioni di bilancio adottate nel corso della gestione non rientrano nell'ambito della disciplina del comma 7, tranne quelle compensative disposte ai sensi dell'art. 18, comma 20, della legge di approvazione del bilancio (legge n. 267 del 23 dicembre 2005), quelle adottate con decreto del Ministro competente e quelle provenienti da riassegnazioni di entrate. Commi 9, 10 e 11: Spese per studi e consulenze - spese di rappresentanza, pubblicita', ecc. - spese per autovetture.
I commi 9, 10 e 11 dispongono che, a decorrere dall'anno 2006, le spese da effettuare per determinate categorie non possono superare il 50 per cento di quelle sostenute nell'anno 2004. Con tale percentuale vengono modificati ed uniformati i limiti stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno 2005.
Appare opportuno precisare, ai fini di una corretta attuazione della normativa, che, in relazione alla natura del bilancio dello Stato, il richiamo alla «spesa sostenuta» e' da intendersi riferito alla «spesa impegnata».
Circa le esclusioni dalla limitazione della spesa, si segnala:
Comma 9 - non si applica alle Universita', agli Enti di ricerca e agli organismi equiparati;
Comma 10 - non prevede esclusioni;
Comma 11 - non si applica alle Amministrazioni operanti nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica.
I predetti commi 9, 10 e 11, inoltre, non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo comma 12.
Le Amministrazioni individueranno, d'intesa con il coesistente Ufficio centrale di bilancio, i limiti di spesa che dovranno essere comunicati, nel piu' breve tempo possibile, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Ufficio I.
Una volta definito il limite delle risorse utilizzabili, e' da ritenere che, ove necessario, si debba intervenire rinegoziando contratti gia' in essere per ricondurre la spesa nell'ambito del predetto limite, se del caso, anche riducendo il livello delle prestazioni previsto dal preesistente rapporto contrattuale.
Infine, si precisa che in caso di enti istituiti successivamente al 2004 e non risulti, quindi, possibile rapportarsi alla spesa effettuata in quell'esercizio, il dato relativo all'anno 2005 costituira' il parametro di riferimento. In caso di istituzione nel corso del 2006, l'ente interessato potra' conferire incarichi di consulenza e di studio limitatamente ai casi di assoluta e inderogabile necessita'.
Per quanto riguarda il comma 9, con particolare riferimento alle modalita' di attuazione ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione, persone fisiche e/o giuridiche, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si rinvia alle linee di indirizzo riportate nelle circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 5 dell'11 febbraio 2005 e n. 23 del 14 giugno 2005. Commi 15-16: Istituzione del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese.
In ordine alla istituzione, nello stato di previsione di ciascun Ministero, di un Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese (comina 15), si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla procedura prevista per l'utilizzazione del predetto Fondo.
Atteso che la destinazione delle disponibilita' di ciascun Fondo dovra' riguardare le tipologie di interventi in esso confluite, si segnala l'opportunita' che i Ministeri interessati attivino rapidamente le procedure (comma 16) ivi previste, al fine di consentire l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, dei decreti di variazione al bilancio - che dovranno altresi' essere inviati alla Corte dei conti per la registrazione - per pervenire alla concreta utilizzazione e gestione delle risorse.
In allegato alla presente circolare viene prodotto un elenco, per Amministrazione, dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese da ripartire secondo le procedure sopra indicate (allegato n. 3). Comma 20: Fondi per la flessibilita' del bilancio.
Il comma riduce del 10 per cento le autorizzazioni di spesa regolate per legge con le specifiche eccezioni tassativamente previste dalla norma. Inoltre, il comma istituisce in ciascuno stato di previsione della spesa un Fondo di parte corrente ed un Fondo in conto capitale con dotazioni pari al 10 per cento degli stanziamenti ridotti ai sensi del primo periodo del comma. Detti Fondi sono destinati ad essere ripartiti nel corso della gestione per provvedere alle sopravvenute maggiori esigenze delle spese oggetto della riduzione.
La norma prevede che la ripartizione del Fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Si sottolinea che, diversamente da analoghe precedenti disposizioni, i decreti in questione vanno trasmessi alla Corte medesima, che li acquisisce per la registrazione, a cura degli Uffici centrali del bilancio. Gli stessi provvederanno all'aggiornamento dei dati contabili del sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti, attraverso l'utilizzo di una nuova procedura.
Nell'allegato n. 4 vengono indicati i capitoli e le autorizzazioni di spesa che, per quanto sopra specificato, possono essere integrati mediante l'utilizzo dei Fondi in questione. Comma 21: Sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione dei titoli di pagamento.
La norma affida importanti e delicati compiti agli Uffici centrali del bilancio in ordine all'andamento delle spese riferite sia al complesso dello stato di previsione del Ministero interessato, sia a singole unita' previsionali di base e relativi capitoli, al fine di assicurare il rispetto delle originarie previsioni. Nel caso di segnalazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio di andamenti della spesa, tali da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni, la disposizione prevede che il Ministro competente sospenda, anche in via temporanea, l'assunzione di impegni o l'emissione di titoli di pagamento.
Gli Uffici centrali del bilancio, ai fini della prevista segnalazione, potranno utilizzare i dati sull'andamento della spesa resi disponibili dalle procedure del monitoraggio in corso, opportunamente adeguate.
Analoga sospensione puo' essere disposta su segnalazione del Servizio di controllo interno quando si verificano i presupposti indicati dalla norma stessa; a tal fine, il Servizio in parola potra' utilmente raccordarsi con il coesistente Ufficio centrale del bilancio per l'eventuale acquisizione di elementi o informazioni che possano contribuire alla valutazione degli andamenti della spesa.
Circa le variazioni compensative di cui all'ultimo periodo del comma 21, si precisa che le stesse non possono che essere individuate in quelle gia' previste da norme contabili vigenti che ne attribuiscono la facolta' dell'adozione, con atto amministrativo, al Ministro dell'economia e delle finanze o al Ministro competente. Comma 22: Obbligo di adesione alle convenzioni.
La norma prevede che, in caso di scostamento dagli obiettivi della spesa per beni e servizi (da intendersi anche come consumi intermedi) le Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenute ad aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero a utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per cento, come limiti massimi di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili. L'accertamento del presupposto di tale obbligo e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Commi 32-33-34: Limitazioni ai pagamenti.
Il comma 32 fissa il limite complessivo dei pagamenti per spese di investimento che ANAS S.p.a. potra' effettuare nel corso dell'anno 2006. Tale limite opera a prescindere dalla provenienza delle risorse con le quali le predette spese vengono finanziate (trasferimenti da bilancio dello Stato, mutui, risorse proprie, ecc.).
Il comma 33 stabilisce che i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo dal Fondo Innovazione Tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982, non possono superare l'importo complessivo di cui al comma in esame. Si precisa che il predetto limite opera ovviamente per tutti i pagamenti disposti, a prescindere dalla provenienza delle risorse che alimentano il Fondo stesso.
Per consentire il monitoraggio dei flussi di cassa di cui ai commi 32 e 33, ANAS S.p.A. e il Ministero delle attivita' produttive comunicano entro la fine di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Ispet-torato generale per le politiche di bilancio - Ufficio III, i pagamenti effettuati nel mese precedente, specificando la natura dell'intervento che li ha originati.
Il comma 34 dispone che il complesso dei pagamenti effettuati da ciascun Ministero per spese relative ad investimenti fissi lordi (categoria economica 21), non puo superare nell'anno 2006 il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004. Al fine di agevolare la verifica del rispetto della disposizione in esame, si allega alla presente circolare un elenco (allegato 5) con l'indicazione dell'ammontare del limite ai pagamenti di ciascuna Amministrazione. Commi 35-40: Limitazioni e vincoli alle contabilita' speciali.
I commi da 35 a 37 prevedono un vincolo per i soggetti titolari di contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del Regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: i pagamenti per il 2006 non possono superare l'importo corrispondente all'80% di quello rilevato nell'esercizio 2005.
Le disposizioni prevedono, peraltro, specifiche esclusioni (contabilita' speciali di servizio, ecc.) e deroghe che possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
In primo luogo, appare opportuno precisare che le disposizioni non riguardano le contabilita' speciali di tesoreria unica che, infatti, non sono state istituite ai sensi della richiamata normativa, bensi' in applicazione della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Si precisa, poi, che tra le esclusioni sono da comprendere le contabilita' speciali degli organi periferici delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle sedi provinciali dell'INPS, quelle aperte per interventi di emergenza e per le aree depresse, quelle per l'innovazione tecnologica, quelle di servizio istituite per operare girofondi di entrate fiscali e contributive. La norma, inoltre, non si applica per mancanza di base completa a tutte le contabilita' speciali aperte nel corso dell'anno 2005.
Relativamente alle deroghe, i soggetti interessati dovranno inoltrare le richieste motivate e documentate di deroga al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza.
In ordine ai commi da 38 a 40 si fa presente che il versamento all'entrata statale del 60% delle giacenze deve essere imputato al Capo X, capitolo 3380.
Poiche' il versamento diretto da parte delle Tesorerie provinciali dello Stato, e' previsto solo nel caso di inadempimento da parte dei titolari delle contabilita' speciali aperte ai sensi della richiamata normativa, si segnala che per i c/c di tesoreria centrale provvedera', in caso di inadempienza del titolare, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio XII.
Qualora la mancata movimentazione di alcuni conti fosse dovuta al venir meno delle relative finalita', i titolari dovranno versare al citato capitolo di bilancio l'intero importo giacente sugli stessi conti e chiederne contestualmente la chiusura al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.
Per sopravvenute esigenze nel corso dell'anno 2006, non fronteggiabili con il residuo 40% di giacenze, i titolari dei conti dovranno fare richiesta, ai sensi del comma 40, all'Amministrazione competente per ottenere, a carico dell'apposito fondo istituito ai sensi del medesimo comma, la restituzione parziale delle somme versate. Comma 46: Riassegnazioni di entrate.
La disposizione limitativa prevede che le riassegnazioni di entrate, a decorrere dall'anno 2006, non potranno superare, per le spese che hanno impatto diretto sul conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. Restano escluse, per espressa menzione, quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
Le riassegnazioni da disporre nel rispetto dei suddetti limiti sono quelle che riguardano le seguenti categorie economiche assoggettate al monitoraggio: «Redditi da lavoro dipendente» (Cat. 1) - salvo quanto previsto da specifiche disposizioni - «Consumi intermedi» (Cat. 2), «Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 5), «Trasferimenti correnti ad imprese» (Cat. 6), «Trasferimenti correnti all'estero» (Cat. 7), «Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni» (Cat. 21), «Contributi agli investimenti ad imprese» (Cat. 23), «Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 24), «Trasferimenti in conto capitale all'estero» (Cat. 25), e «Altri trasferimenti in conto capitale alle imprese» (Cat. 26.2).
Nell'allegato elenco (allegato 6) sono indicate le somme riassegnate nell'anno 2005 che costituiscono limite agli importi riassegnabili nell'anno 2006. Comma 50: Debiti pregressi delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Va confermato che la ripartizione del Fondo di cui al comma 50 puo' essere disposta per le sole Amministrazioni centrali dello Stato, con esclusione, quindi, di quelle dotate di autonomia contabile e gestionale, a meno che i debiti stessi non risultino assunti anteriormente all'attribuzione della predetta autonomia contabile e gestionale. Commi 56 e 57: Riduzione incarichi di consulenza.
Il comma 56 prevede l'automatica riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, delle somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate corrisposti da parte delle Pubbliche amministrazioni per incarichi di consulenza.
In relazione alla locuzione «automaticamente» utilizzata dalla norma e da ntenere che sui trattamenti connessi ad incarichi di consulenza in essere alla data di entrata in vigore della legge sia da operare la riduzione del 10% senza che allo scopo sia necessaria l'adozione di uno specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione. La misura del trattamento da prendere a base per detta riduzione e' costituita dall'importo risultante alla data del 30 settembre 2005, a nulla rilevando eventuali aumenti adottati successivamente, fermo restando quanto stabilito dal comma 57.
In particolare tale comma stabilisce che nel triennio 2006-2008 le Pubbliche amministrazioni non possono stipulare ovvero conferire incarichi di consulenza che nel loro complesso comportino una spesa superiore al costo dei contratti in essere al 30 settembre 2005, ridotto del 10%.
Sul contenimento delle consulenze, in particolare, le Amministrazioni interessate sono tenute al rispetto di un triplice vincolo di spesa:
il primo, dettato dal comma 9, e' quello di fissare, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un limite alla spesa complessiva per incarichi di studio e di consulenza nella misura non superiore al 50% di quella sostenuta nel 2004;
il secondo, consiste nella rideterminazione, con una riduzione del 10%, del valore dei singoli incarichi di consulenza in essere alla data del 30 settembre 2005, ai sensi del comma 56;
il terzo, ai sensi del successivo comma 57, impone di procedere, per il triennio 2006-2008, al rinnovo o alla definizione di nuovi contratti di consulenza in misura non superiore, nel loro complesso, all'importo dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2005, ridotto del 10 per cento.
Qualora a seguito dell'applicazione della riduzione e del limite di cui ai commi 56 e 57 non risultasse rispettato il limite di spesa disposto dal comma 9, le Amministrazioni sono tenute ad adottare ogni misura per ricondurre le spese per studi e consulenza entro il limite del 50% rispetto al 2004, intervenendo - ove occorra - anche sui contratti in essere. Tali indicazioni non sembrano presentare particolari criticita' applicative tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338/1994, gli incarichi di consulenza vanno conferiti per un periodo non superiore all'anno finanziario.
Si segnala, inoltre, che le somme derivanti dall'applicazione dei citati commi 56 e 57 dovranno essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato, Capo 27, capitolo 3367, per essere destinate al Fondo per le politiche sociali, in applicazione di quanto stabilito dal successivo comma 63, che prevede tale destinazione anche per le somme derivanti dalle altre riduzioni connesse all'applicazione delle disposizioni ivi richiamate.
I commi 56-57 trovano applicazione anche nei confronti delle Universita', degli enti di ricerca e degli organismi equiparati. Sono, invece, esclusi dall'applicazione dei commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo comma 64.
Comma 173: Invio atti di spesa alla Corte dei conti.
Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi, a cura dell'Amministrazione, direttamente alla Corte dei conti - sezione competente per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione - con le medesime modaiita' previste dalla richiamata circolare n. 23 del 2005.
Altre disposizioni della legge finanziaria 2006 (ad esempio, monitoraggio beni immobili, comma 26, per il quale e' in corso la predisposizione del decreto ministeriale attuativo, e disposizioni in materia di personale) in considerazione dei peculiari aspetti e implicazioni, formeranno oggetto di separata circolare a cui si rinvia.

Roma, 10 febbraio 2006
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato a pag. 43 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato a pag. 44 della G.U. <----
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato da pag. 45 a pag. 47 della G.U. <----
 
Allegato 4

----> Vedere Allegato da pag. 48 a pag. 54 della G.U. <----
 
Allegato 5

----> Vedere Allegato a pag. 55 della G.U. <----
 
Allegato 6

----> Vedere Allegato da pag. 56 a pag. 57 della G.U. <----
 
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