Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 novembre 2005 |
Modalita' di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonche' gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici; Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 dicembre 2004, prot. 2004/68450/COA/UDC con il quale sono state definite le modalita' di gestione dei flussi finanziari inerenti le scomesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, armonizzandole a quelle stabilite per i concorsi pronostici su base sportiva di cui al citato decreto ministeriale n. 179/2003 e sucessive modificazioni; Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli; Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli; Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE; Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0065023 del 10 ottobre 2005; Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento delle politiche di sviluppo; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005; Considerato che occorre stabilire le modalita' di gestione dei flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, armonizzando tali modalita' con quelle attualmente in vigore per altri giochi di ricevitoria, quali i concorsi pronostici su base sportiva e le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli; Dispone: Art. 1. Oggetto del decreto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonche' gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come disciplinata dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/giochi/sco. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) concessionario, l'operatore di gioco a cui sono affidate le attivita' e le funzioni pubbliche relative alle scommesse a totalizzatore di cui al comma 1; c) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana; d) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento; e) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento; f) recupero aggio su scommesse a rimborso, l'aggio sui resti derivanti da giocate a caratura relative alle scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento; g) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti voci: i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento; il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento; le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento. |
| Art. 2. Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie 1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento. 2. Il rendiconto contiene: a) l'importo totale da versare; b) l'incasso della raccolta; c) l'incasso totale lordo relativo alle giocate raccolte per tutte le scommesse di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento ed ai rimborsi pagati e prescritti nella settimana contabile di riferimento; d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto c); e) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento; f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana; g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; h) il corrispettivo del concessionario solo per le scommesse refertate di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento. 3. A ciascun concessionario e' reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento. 4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1. |
| Art. 3. Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS 1. Il concessionario mette a disposizione di AAMS sul conto corrente di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/Giochi/SCO, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilita' delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazioni rese disponibili da AAMS. 2. Il concessionario, inoltre, accredita sullo stesso conto corrente di cui al comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtu' del contratto di concessione, secondo le modalita' previste dallo stesso, e di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS. |
| Art. 4. Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS 1. Gli importi dovuti dal concessionario e prelevati da AAMS, per conto del concessionario, dal conto corrente bancario vincolato di cui all'art. 3, sono versati sul conto corrente n. 20050, intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato - Roma. 2. Il concessionario, inoltre, accredita sullo stesso conto corrente di cui al comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtu' del contratto di concessione, secondo le modalita' previste dallo stesso, e di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS. 3. A fronte del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari, la spesa e' cosi' ripartita: a) montepremi; b) imposta unica; c) compenso per l'attivita' di gestione; d) prelievo a favore dell'UNIRE. |
| Art. 5. Versamento delle competenze spettanti al concessionario 1. Il concessionario fattura con cadenza settimanale l'importo del corrispettivo di propria spettanza riferito alle scommesse refertate di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento e, proporzionalmente agli incassi della propria rete di vendita sulla base degli importi comunicatigli da AAMS. 2. Il corrispettivo di cui al comma 1 e' liquidato al concessionario da AAMS entro nove giorni dalla data di ricezione della fattura. |
| Art. 6. Altri versamenti 1. I versamenti del prelievo a favore dell'UNIRE sono effettuati settimanalmente da AAMS. |
| Art. 7. Adempimenti contabili del concessionario in materia di vincite 1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del conto corrente bancario di cui all'art. 30, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/giochi/sco, relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo decreto, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue: a) contabilita' bimestrale (modello IPP.amm.p., allegato 1) attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da AAMS, con cadenza bisettimanale mediante il modello IPP.p. (allegato 2), sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detto modello IPP.p., debitamente completato dal concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, e' trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun quadrimestre; b) la contabilita' di cui al comma a) e' resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui. |
| Art. 8. Adempimenti contabili del concessionario in materia di saldo settimanale 1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del conto corrente bancario, vincolato a favore di AAMS, di cui all'art. 3, relativo alla riscossione ed al versamento del saldo settimanale, nonche' di ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtu' sia del contratto di concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue: a) conto giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali riscossi, e successivamente versati al relativo capitolo di entrata del bilancio di AAMS, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito dell'intero esercizio finanziario. Il prospetto e' trasmesso direttamente all'Ufficio centrale di ragioneria presso AAMS, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilita' generale dello Stato. Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso dei modelli afferenti l'esercizio finanziario, da allegare alla contabilita' giudiziale. I versamenti dei saldi settimanali sul conto corrente n. 20050, intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale di Roma, sono effettuati da AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega degli stessi e dietro rilascio della ricevuta di versamento, da allegare in originale alla contabilita' giudiziale; b) contabilita' bimestrale (modello IPP.amm.e., allegato 3) contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali riscossi, e successivamente versati al relativo capitolo di bilancio di AAMS, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre, di indicare la situazione totale del bimestre precedente. Detto prospetto e' trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre. Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso i modelli IPP.r (allegato 4) afferenti il bimestre e numerati progressivamente, da allegare alla contabilita' bimestrale. I versamenti dei saldi settimanali sul conto corrente n. 20050, intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale di Roma, sono effettuati da AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega degli stessi e dietro rilascio della ricevuta di versamento, da allegare in copia conforme all'originale alla contabilita' bimestrale; c) i predetti conti, giudiziali ed amministrativi, verranno resi separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui. |
| Art. 9. Modalita' di pagamento dei rimborsi e delle vincite 1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite per importi complessivi uguali a quelli previsti agli articoli 20 e 21 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/giochi/sco, seguono le modalita' di pagamento previste dai medesimi articoli. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2005
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 105 |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato a pag. 9 della G.U. <---- |
| Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 11 della G.U. <---- |
| Allegato 3
----> Vedere Allegato a pag. 12 della G.U. <---- |
| Allegato 4
----> Vedere Allegato a pag. 13 della G.U. <---- |
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