| 
| Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 17 novembre 2005 |  | Modalita'   di   gestione  degli  importi  dovuti  dai  concessionari all'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli  di  Stato,  la  loro allocazione   nel  bilancio  dell'Amministrazione,  le  modalita'  ed i tempi  del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonche' gli   adempimenti   contabili  del  concessionario,  derivanti  dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile 1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto  l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
 Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito,  con  modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16,   che   ha  stabilito  che  l'unita'  minima  delle  scommesse  a totalizzatore  e'  pari  a  1,00  euro e la giocata minima e' di 2,00 euro;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto  il  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138, convertito, con modificazioni,  con  legge  8 agosto  2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
 Visto  il  regolamento  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli emanato  con  delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
 Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i  quali  possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
 Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi, funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
 Visti,  in  particolare,  l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che  demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su  proposta  dell'UNIRE  la  determinazione  della  tipologia  delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
 Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che  ha  previsto  che  il  Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa,  gli  eventi  che  ne  costituiscono  l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma   dei   monopoli   di  Stato  del  7  dicembre  2004,  prot. 2004/68450/COA/UDC  con  il quale sono state definite le modalita' di gestione  dei  flussi finanziari inerenti le scomesse a totalizzatore di  cui  al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  5 agosto 2004, n. 229, armonizzandole a quelle stabilite per i  concorsi  pronostici  su  base  sportiva  di cui al citato decreto ministeriale n. 179/2003 e sucessive modificazioni;
 Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  agenzie  di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche'  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in  attuazione  dell'art.  22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di  concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data   3 giugno   2004  che  istituisce  le  tipologie  di  scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
 Vista  la  delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con  il  capo  del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali del 25 ottobre 2004,  recante  regolamentazione  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli;
 Visto  l'art.  1,  comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che   prevede   l'istituzione,  con  provvedimento  direttoriale  del Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e  dei  servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE.   Con   il   medesimo  provvedimento  sono  stabilite  le disposizioni  attuative  relative  alla  nuova  scommessa  ippica, da effettuarsi  nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle  agenzie  ippiche  e  sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto  che  la  raccolta  deve  essere ripartita assegnando il 72 per cento  come  montepremi  e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa,  l'8  per  cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
 Vista  la  proposta  di  scommessa  avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0065023 del 10 ottobre 2005;
 Sentito   il   Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali Dipartimento delle politiche di sviluppo;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  prot. n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 258 del 5 novembre 2005;
 Considerato  che  occorre  stabilire  le  modalita' di gestione dei flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art.  1,  comma  498,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, armonizzando  tali  modalita'  con  quelle  attualmente in vigore per altri  giochi  di  ricevitoria,  quali  i concorsi pronostici su base sportiva e le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
 Dispone:
 Art. 1.
 Oggetto del decreto e definizioni
 1.  Il  presente  decreto disciplina le modalita' di gestione degli importi  dovuti  dai  concessionari  all'Amministrazione autonoma dei monopoli    di    Stato,    la    loro   allocazione   nel   bilancio dell'Amministrazione,  le  modalita'  ed  i  tempi  del versamento di quanto  dovuto  agli aventi diritto nonche' gli adempimenti contabili del  concessionario,  derivanti  dalla gestione della nuova scommessa ippica  a  totalizzatore  di  cui  all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  cosi' come disciplinata dal decreto del direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/giochi/sco.
 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 b) concessionario,  l'operatore  di  gioco a cui sono affidate le attivita'   e   le  funzioni  pubbliche  relative  alle  scommesse  a totalizzatore di cui al comma 1;
 c) settimana  contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra  la  giornata  del  lunedi'  e la giornata della domenica di ogni settimana;
 d) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;
 e) incasso  totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
 f) recupero  aggio  su  scommesse  a  rimborso, l'aggio sui resti derivanti  da  giocate  a caratura relative alle scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;
 g) saldo   settimanale,   il   valore   risultante,  per  ciascun concessionario,  dalla  differenza  tra  l'incasso della raccolta dei punti  di  vendita  collegati  al  concessionario  per le scommesse a totalizzatore   chiuse  nella  settimana  contabile  di  riferimento, comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti voci:
 i  rimborsi  effettuati  nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
 le  vincite  da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento.
 |  |  |  | Art. 2. Rendicontazione   di   riferimento   ai   fini  delle  movimentazioni finanziarie
 1.  Entro  la  fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana  contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso disponibile  dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
 2. Il rendiconto contiene:
 a) l'importo totale da versare;
 b) l'incasso della raccolta;
 c) l'incasso  totale  lordo  relativo  alle  giocate raccolte per tutte  le  scommesse  di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile  di  riferimento  ed  ai rimborsi pagati e prescritti nella settimana contabile di riferimento;
 d) l'aggio  totale  trattenuto  dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto c);
 e) l'importo  totale  delle  vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;
 f) l'importo  totale  dei  rimborsi  effettuati  nella  settimana contabile  di  riferimento  e  dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;
 g) l'incasso   di   ciascuna   scommessa   di   cui   e'   chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
 h) il  corrispettivo  del  concessionario  solo  per le scommesse refertate  di  cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento.
 3.  A  ciascun  concessionario  e'  reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.
 4.  Gli  importi  dovuti  dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla  base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 3. Obblighi  del  concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS
 1.  Il  concessionario  mette  a  disposizione  di  AAMS  sul conto corrente  di  cui  all'art.  30,  comma  1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/Giochi/SCO, per data e  per  valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilita'  delle  rendicontazioni  della  settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazioni rese disponibili da AAMS.
 2.   Il  concessionario,  inoltre,  accredita  sullo  stesso  conto corrente  di  cui  al  comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtu'  del  contratto  di concessione, secondo le modalita' previste dallo stesso, e di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS.
 |  |  |  | Art. 4. Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS
 1.  Gli  importi dovuti dal concessionario e prelevati da AAMS, per conto  del  concessionario,  dal conto corrente bancario vincolato di cui  all'art.  3, sono versati sul conto corrente n. 20050, intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato - Roma.
 2.   Il  concessionario,  inoltre,  accredita  sullo  stesso  conto corrente  di  cui  al  comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtu'  del  contratto  di concessione, secondo le modalita' previste dallo stesso, e di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS.
 3.  A  fronte  del  capitolo  di  entrata  al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari, la spesa e' cosi' ripartita:
 a) montepremi;
 b) imposta unica;
 c) compenso per l'attivita' di gestione;
 d) prelievo a favore dell'UNIRE.
 |  |  |  | Art. 5. Versamento delle competenze spettanti al concessionario
 1.  Il concessionario fattura con cadenza settimanale l'importo del corrispettivo  di propria spettanza riferito alle scommesse refertate di   cui  e'  chiusa  l'accettazione  nella  settimana  contabile  di riferimento  e,  proporzionalmente agli incassi della propria rete di vendita sulla base degli importi comunicatigli da AAMS.
 2.   Il   corrispettivo   di   cui  al  comma  1  e'  liquidato  al concessionario  da  AAMS  entro  nove  giorni dalla data di ricezione della fattura.
 |  |  |  | Art. 6. Altri versamenti
 1.  I  versamenti  del prelievo a favore dell'UNIRE sono effettuati settimanalmente da AAMS.
 |  |  |  | Art. 7. Adempimenti contabili del concessionario in materia di vincite
 1.  Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del conto  corrente bancario di cui all'art. 30, comma 2, del decreto del Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei    monopoli    di   Stato   del   26 ottobre   2005,   prot.   n. 2005/4637/giochi/sco,  relativo  al  pagamento  delle  vincite  e dei rimborsi  di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo decreto, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:
 a) contabilita'   bimestrale  (modello  IPP.amm.p.,  allegato  1) attestante  il  regolare  utilizzo  dei fondi messi a disposizione da AAMS,  con cadenza bisettimanale mediante il modello IPP.p. (allegato 2),   sulla   base  delle  informazioni  ricevute  dal  totalizzatore nazionale.   Detto   modello   IPP.p.,   debitamente  completato  dal concessionario   con  l'indicazione  dell'effettivo  pagamento  delle vincite  e  dei  rimborsi,  e'  trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun quadrimestre;
 b) la  contabilita'  di cui al comma a) e' resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.
 |  |  |  | Art. 8. Adempimenti   contabili   del  concessionario  in  materia  di  saldo settimanale
 1.  Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del conto  corrente bancario, vincolato a favore di AAMS, di cui all'art. 3,  relativo alla riscossione ed al versamento del saldo settimanale, nonche'  di  ogni  altro  importo  dovuto  ad AAMS, in virtu' sia del contratto  di  concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento di  AAMS,  mediante  la  produzione  di  elaborati  contabili e della relativa documentazione, come segue:
 a) conto  giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali riscossi, e successivamente versati al  relativo  capitolo  di entrata del bilancio di AAMS, evidenziando gli  eventuali  importi  a  debito  o a credito dell'intero esercizio finanziario.  Il  prospetto  e'  trasmesso  direttamente  all'Ufficio centrale  di  ragioneria  presso  AAMS,  entro  il  mese  di febbraio dell'anno  successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilita' generale dello Stato.
 Le  riscossioni  relative  ai  saldi  settimanali  sono documentate attraverso dei modelli afferenti l'esercizio finanziario, da allegare alla contabilita' giudiziale.
 I  versamenti  dei  saldi  settimanali sul conto corrente n. 20050, intestato  ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale di Roma, sono effettuati  da  AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega degli  stessi  e  dietro  rilascio  della  ricevuta di versamento, da allegare in originale alla contabilita' giudiziale;
 b) contabilita'   bimestrale  (modello  IPP.amm.e.,  allegato  3) contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali riscossi,  e successivamente versati al relativo capitolo di bilancio di AAMS, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine  di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre, di  indicare  la  situazione  totale  del  bimestre precedente. Detto prospetto  e'  trasmesso  ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre.
 Le  riscossioni  relative  ai  saldi  settimanali  sono documentate attraverso  i  modelli  IPP.r  (allegato  4)  afferenti il bimestre e numerati progressivamente, da allegare alla contabilita' bimestrale.
 I  versamenti  dei  saldi  settimanali sul conto corrente n. 20050, intestato  ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale di Roma, sono effettuati  da  AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega degli  stessi  e  dietro  rilascio  della  ricevuta di versamento, da allegare   in   copia   conforme   all'originale   alla  contabilita' bimestrale;
 c) i  predetti conti, giudiziali ed amministrativi, verranno resi separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.
 |  |  |  | Art. 9. Modalita' di pagamento dei rimborsi e delle vincite
 1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia  di  rimborsi  sia  di  vincite  per importi complessivi uguali a quelli  previsti  agli  articoli 20  e  21  del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/giochi/sco, seguono le modalita' di pagamento previste dai medesimi articoli.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 17 novembre 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 105
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 9 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 11 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 12 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 4 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 13 della G.U.  <----
 |  |  |  |  |