Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 17 novembre 2005 |
Modifiche agli articoli 13, 15, comma 2, e 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004), relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006; Visto l'art. 29, comma 2, del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che: «modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si rendano necessarie, possono essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149»; Visto l'art. 13 (formazione degli insegnanti) del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che: «1. per le iniziative di formazione degli insegnanti della scuola mediante l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea specialistica di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, compresa l'organizzazione delle strutture di ateneo o interateneo previste dal predetto articolo, sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 - - 2005 - Euro 10.500.000; 2006 - Euro 10.500.000. 2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le universita' con criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario), dopo la pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione dell'art. 5 della legge n. 53/2003». Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005, di attuazione dell'art. 5 della legge n. 53/2005, e in particolare l'art. 2, comma 10, il quale prevede che «per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini dell'art. 7 (Centro di ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti), si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'art. 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004 e successive modificazioni dello stesso decreto ministeriale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al suddetto limite di spesa»; Considerato che la formazione degli insegnanti viene attualmente svolta nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; Ritenuto di dover modificare l'art. 13 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, secondo quanto disposto dal citato art. 2, comma 10, del decreto legislativo 17 ottobre 2005; Visto l'art. 15 (scuole di specializzazione), commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che: «2. In esito alle procedure di revisione delle scuole di specializzazione per le professioni legali in attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e dell'art. 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 - - 2005 - Euro 1.000.000; 2006 - Euro 5.000.000. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le universita' in proporzione alla media tra il numero dei posti assegnati con il decreto ministeriale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 e quello delle iscrizioni effettive». Considerato che le procedure di revisione delle predette scuole, in attuazione delle disposizioni di cui alle normative richiamate al comma 2 del menzionato art. 15, ancorche' attivate, non sono state ancora completate e che non potranno essere concluse prima della fine del 2006; Ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di dovere continuare a sostenere finanziariamente le attuali relative iniziative e, quindi, di modificare, conseguentemente, il comma 2 del predetto art. 15; Visto l'art. 21 (potenziamento della rete dell'alta formazione) del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che: «1. Per il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso il sostegno alla sperimentazione della costituzione di una rete di scuole di dottorato di ricerca (in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale) direttamente correlata a corsi di studio di secondo livello, realizzata dalle universita' anche in convenzione con altre universita', istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere e con riferimento alle iniziative avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e le universita' che hanno costituito il consorzio interuniversitario denominato Istituto italiano di scienze umane (con sede in Firenze), quelle che hanno costituito il Consorzio interuniversitario di studi avanzati (con sede a Roma) e i politecnici di Milano e di Torino, che hanno costituito il Centro interuniversitario denominato alta scuola politecnica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 - Euro 6.400.000; 2005 - Euro 6.400.000; 2006 - Euro 15.200.000. 2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1, con criteri stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario), per una quota in parti uguali e per la restante quota tenendo conto del numero degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca delle universita' coinvolte nelle iniziative, dei rapporti con il mondo delle imprese e dei raccordi a livello internazionale. 3. Al termine del 2005, sulla base della valutazione positiva delle iniziative da parte del Comitato in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi di programma e dei risultati dei processi formativi delle stesse, puo' essere disposto il rinnovo degli accordi di programma, la istituzionalizzazione e l'accreditamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti». Considerato che gli accordi di programma di cui al comma 1 del menzionato art. 21 hanno previsto l'avvio di iniziative con differenti caratteristiche e che sono stati impropriamente indicati al comma 2 dello stesso articolo criteri di ripartizione che non sono concretamente applicabili, come evidenziato anche dal Comitato; Ritenuto pertanto di dovere ridefinire i commi 1 e 2 di tale articolo in coerenza con quanto sopra evidenziato; Ritenuto, per le suesposte considerazioni, di dover modificare gli articoli 13, 15, comma 2, e 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262; Decreta: Art. 1. L'art. 13 (formazione degli insegnanti) del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, e' sostituito come segue: «1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 10, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture relative ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti, anche ai fini dell'art. 7 (Centro di ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti) del predetto decreto, sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 - - 2005 - Euro 10.500.000; 2006 - Euro 10.500.000. 2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le universita', presso le quali sono funzionanti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, con i criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il Comitato.». |
| Art. 2. L'art. 15 (scuole di specializzazione), comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, e' sostituito come segue: «2. Per le iniziative relative alle scuole di specializzazione per le professioni legali sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 - 2005 - Euro 1.000.000; 2006 - Euro 5.000.000.». |
| Art. 3. L'art. 21 (Potenziamento della rete dell'alta formazione) del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, ai commi 1 e 2, e' sostituito come segue: «1. Per il potenziamento della rete dell'alta formazione (in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale), realizzata dalle universita' anche in convenzione con altre universita', istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese italiane e straniere, attraverso il sostegno alla sperimentazione per la costituzione di una rete: a) di scuole di dottorato di ricerca, direttamente correlata a corsi di studio di secondo livello, con riferimento alle iniziative avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e le universita' che hanno costituito il Consorzio interuniversitario denominato Istituto italiano di scienze umane (con sede in Firenze) e quelle che hanno costituito il Consorzio interuniversitario di studi avanzati (con sede a Roma); ovvero, b) di corsi di studio di secondo livello, direttamente correlata a scuole di dottorato, con riferimento alle iniziative avviate in relazione alle previsioni dell'accordo di programma stipulato (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e i politecnici di Milano e di Torino, che hanno costituito il Centro interuniversitario denominato Alta Scuola Politecnica; sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 - Euro 6.400.000; 2005 - Euro 6.400.000; 2006 - Euro 15.200.000.». 2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1: quelli relativi al 2004 e 2005, in parti uguali; quelli relativi al 2006, con criteri stabiliti con decreto del Ministro su proposta del Comitato in ordine ai risultati della valutazione di cui al comma 3.». |
| Art. 4. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 17 novembre 2005
Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 83 |
|
|
|