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| Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 17 novembre 2005 |  | Modifiche  agli  articoli  13,  15,  comma  2, e 21, commi 1 e 2, del decreto  ministeriale 5 agosto 2004, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  il  decreto  ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, (pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004), relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
 Visto  l'art. 29, comma 2, del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:
 «modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si  rendano  necessarie,  possono  essere  disposte  con  decreto del Ministro,  da  inviare  alla  Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato  al  punto 2  del  decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149»;
 Visto   l'art.   13   (formazione  degli  insegnanti)  del  decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:
 «1. per le iniziative di formazione degli insegnanti della scuola mediante   l'istituzione   e   l'attivazione   di   corsi  di  laurea specialistica  di  cui  all'art.  5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, compresa  l'organizzazione  delle  strutture  di ateneo o interateneo previste  dal  predetto  articolo, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
 2004 - -
 2005 - Euro 10.500.000;
 2006 - Euro 10.500.000.
 2.  I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le universita' con criteri  definiti  con  decreto  del  Ministro,  sentito  il Comitato (nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario), dopo la pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione dell'art. 5 della legge n. 53/2003».
 Visto  il  decreto  legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 257 del 4 novembre 2005, di attuazione dell'art.  5 della legge n. 53/2005, e in particolare l'art. 2, comma 10, il quale prevede che «per le esigenze finanziarie connesse con il processo  di  adeguamento  delle  attuali  strutture,  anche  ai fini dell'art.  7  (Centro  di  ateneo  o di interateneo per la formazione degli insegnanti), si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'art.    13    del    decreto   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004 e  successive  modificazioni dello stesso decreto ministeriale. A tal fine  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta  gli  atti  programmatori  funzionali  al  suddetto  limite di spesa»;
 Considerato  che  la  formazione degli insegnanti viene attualmente svolta  nei  corsi  di  laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
 Ritenuto  di  dover  modificare  l'art. 13 del decreto ministeriale 5 agosto  2004,  n.  262,  secondo quanto disposto dal citato art. 2, comma 10, del decreto legislativo 17 ottobre 2005;
 Visto  l'art.  15  (scuole  di  specializzazione), commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:
 «2.  In  esito  alle  procedure  di  revisione  delle  scuole  di specializzazione  per  le  professioni  legali  in  attuazione  delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e dell'art. 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
 2004 - -
 2005 - Euro 1.000.000;
 2006 - Euro 5.000.000.
 3.  Le  risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le universita' in  proporzione  alla  media tra il numero dei posti assegnati con il decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  4  del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 e quello delle iscrizioni effettive».
 Considerato che le procedure di revisione delle predette scuole, in attuazione  delle  disposizioni  di  cui alle normative richiamate al comma  2  del  menzionato art. 15, ancorche' attivate, non sono state ancora completate e che non potranno essere concluse prima della fine del 2006;
 Ritenuto,   alla  luce  di  quanto  sopra  evidenziato,  di  dovere continuare   a   sostenere   finanziariamente   le  attuali  relative iniziative e, quindi, di modificare, conseguentemente, il comma 2 del predetto art. 15;
 Visto l'art. 21 (potenziamento della rete dell'alta formazione) del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:
 «1.   Per  il  potenziamento  della  rete  dell'alta  formazione, attraverso il sostegno alla sperimentazione della costituzione di una rete  di  scuole di dottorato di ricerca (in coerenza con le linee di ricerca  di  interesse  nazionale)  direttamente correlata a corsi di studio  di  secondo  livello,  realizzata  dalle universita' anche in convenzione   con   altre  universita',  istituti  scientifici,  enti pubblici  e privati e imprese, italiane e straniere e con riferimento alle iniziative avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma  stipulati  (ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e le universita' che hanno costituito   il   consorzio  interuniversitario  denominato  Istituto italiano  di  scienze  umane  (con sede in Firenze), quelle che hanno costituito  il  Consorzio  interuniversitario  di studi avanzati (con sede  a  Roma)  e  i  politecnici  di  Milano  e di Torino, che hanno costituito   il  Centro  interuniversitario  denominato  alta  scuola politecnica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
 2004 - Euro 6.400.000;
 2005 - Euro 6.400.000;
 2006 - Euro 15.200.000.
 2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1, con  criteri  stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Comitato (nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario), per una quota  in  parti  uguali  e  per  la restante quota tenendo conto del numero  degli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  delle universita'  coinvolte  nelle  iniziative,  dei rapporti con il mondo delle imprese e dei raccordi a livello internazionale.
 3. Al termine del 2005, sulla base della valutazione positiva delle iniziative  da  parte  del Comitato in ordine al raggiungimento degli obiettivi  previsti  dagli  accordi  di programma e dei risultati dei processi  formativi  delle  stesse,  puo'  essere disposto il rinnovo degli    accordi    di    programma,   la   istituzionalizzazione   e l'accreditamento,  secondo quanto previsto dal successivo art. 25. Il mantenimento  dell'accreditamento  e'  subordinato  alla  valutazione positiva  da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti».
 Considerato  che  gli  accordi  di  programma di cui al comma 1 del menzionato   art.   21  hanno  previsto  l'avvio  di  iniziative  con differenti  caratteristiche  e che sono stati impropriamente indicati al comma 2 dello stesso articolo criteri di ripartizione che non sono concretamente applicabili, come evidenziato anche dal Comitato;
 Ritenuto  pertanto  di  dovere  ridefinire  i  commi  1 e 2 di tale articolo in coerenza con quanto sopra evidenziato;
 Ritenuto,  per le suesposte considerazioni, di dover modificare gli articoli 13, 15, comma 2, e 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'art.  13  (formazione  degli insegnanti) del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, e' sostituito come segue:
 «1.  In  attuazione  di  quanto disposto dall'art. 2, comma 10, del decreto   legislativo  17 ottobre  2005,  n.  227,  per  le  esigenze finanziarie  connesse  con  il  processo di adeguamento delle attuali strutture  relative  ai  corsi  di laurea in scienze della formazione primaria  e  alle  scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti,  anche  ai  fini  dell'art.  7  (Centro  di  ateneo  o di interateneo per la formazione degli insegnanti) del predetto decreto, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
 2004 - -
 2005 - Euro 10.500.000;
 2006 - Euro 10.500.000.
 2.  I  fondi  di  cui al comma 1 sono ripartiti fra le universita', presso  le  quali sono funzionanti i corsi di laurea in scienze della formazione   primaria   e   le   scuole   di   specializzazione   per l'insegnamento  secondario,  con  i  criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il Comitato.».
 |  |  |  | Art. 2. L'art.  15  (scuole  di  specializzazione),  comma  2,  del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, e' sostituito come segue:
 «2.  Per le iniziative relative alle scuole di specializzazione per le professioni legali sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
 2004 -
 2005 - Euro 1.000.000;
 2006 - Euro 5.000.000.».
 |  |  |  | Art. 3. L'art.  21  (Potenziamento  della  rete  dell'alta  formazione) del decreto  ministeriale  5 agosto  2004,  n.  262,  ai  commi 1 e 2, e' sostituito come segue:
 «1.  Per  il  potenziamento  della  rete  dell'alta  formazione (in coerenza  con le linee di ricerca di interesse nazionale), realizzata dalle   universita'  anche  in  convenzione  con  altre  universita', istituti  scientifici,  enti  pubblici e privati e imprese italiane e straniere,   attraverso  il  sostegno  alla  sperimentazione  per  la costituzione di una rete:
 a) di  scuole  di  dottorato di ricerca, direttamente correlata a corsi  di  studio di secondo livello, con riferimento alle iniziative avviate  in  relazione  alle  previsioni  degli  accordi di programma stipulati  (ai  sensi  dell'art.  5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993,  n. 537) tra il Ministero e le universita' che hanno costituito il  Consorzio  interuniversitario  denominato  Istituto  italiano  di scienze  umane (con sede in Firenze) e quelle che hanno costituito il Consorzio  interuniversitario  di  studi  avanzati (con sede a Roma); ovvero,
 b) di  corsi di studio di secondo livello, direttamente correlata a  scuole  di  dottorato,  con riferimento alle iniziative avviate in relazione  alle  previsioni  dell'accordo  di programma stipulato (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il  Ministero  e  i  politecnici  di  Milano  e  di Torino, che hanno costituito   il  Centro  interuniversitario  denominato  Alta  Scuola Politecnica;
 sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
 2004 - Euro 6.400.000;
 2005 - Euro 6.400.000;
 2006 - Euro 15.200.000.».
 2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1:
 quelli relativi al 2004 e 2005, in parti uguali;
 quelli  relativi  al  2006, con criteri stabiliti con decreto del Ministro  su  proposta  del  Comitato  in  ordine  ai risultati della valutazione di cui al comma 3.».
 |  |  |  | Art. 4. Il  presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Roma, 17 novembre 2005
 
 Il Ministro: Moratti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 83
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