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| Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2006 |  | Revoca  di  autorizzazione,  all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese, alla societa' «Puntocaf S.r.l.», gia' «Cidec Marche S.r.l.», con  sede  in  Chieti Scalo, via Benedetto Croce n. 173, concessa con decreto  del  direttore generale del Dipartimento delle entrate del 7 aprile 1997. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE REGIONALE dell'Abruzzo
 
 In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme  statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;
 Dispone la  revoca  dell'autorizzazione  concessa  con  decreto del direttore generale  del  Dipartimento  delle  entrate del 7 aprile 1997, con il quale  il  «Cidec  Marche S.r.l.», con sede originariamente ad Ascoli Piceno,  in  Corso  V. Emanuele n. 21 e, con decorrenza dal 29 aprile 2002,  con  sede  in  Chieti Scalo, via B. Croce n. 173, con la nuova denominazione  «Puntocaf S.r.l.», veniva autorizzato all'esercizio di assistenza  fiscale  alle  imprese ed iscritta al n. 37 dell'albo dei Centri di assistenza fiscale alle imprese. Motivazioni.
 Con  decreto  del  7  aprile 1997, n. 37, il direttore generale del Dipartimento  delle entrate autorizzava la «Cidec Marche S.r.l.», con sede  in Ascoli Piceno, Corso V. Emanuele n. 21, costituita dal Cidec centro  servizi  di  Ascoli  Piceno  e  dal  Cidec  centro servizi di S. Benedetto  del  Tronto, all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale  alle  imprese. Tale decreto richiamava il precedente decreto del  18  dicembre  1996,  che  aveva  autorizzato la costituzione dei citati  Centri  servizi  Cidec  di  Ascoli  Piceno e S. Benedetto del Tronto,  e  richiamava,  altresi',  la  delega  irrevocabile  che  la Confederazione italiana degli esercenti e commercianti dell'Attivita' del  terziario  del  turismo e dei servizi (Cidec), con sede in Roma, alla  via Appia Nuova n. 8, che ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge  30 dicembre  1991, n. 413, doveva previamente delegare tutti i C.A.A.F.   ad  essa  aderenti,  aveva  rilasciato  per  entrambi.  Il presidente  del  Cidec,  con  dichiarazione  sostitutiva  in  data  8 novembre  1996  precisava  che  il  costituendo  C.A.A.F.  era  stato autorizzato  ad operare presso le «sole strutture periferiche situate nel territorio della regione Marche».
 Con  verbale  di  assemblea  straordinaria del 20 febbraio 2002, il «C.A.A.F.  Cidec  Marche S.r.l.» deliberava lo spostamento della sede sociale  dalle  Marche in Abruzzo, in Chieti Scalo, al viale B. Croce n.  173, nonche' il mutamento della ragione sociale in Eurocaf S.r.l. e, successivamente, in data 29 aprile 2002, in Puntocaf S.r.l.
 Dopo  ripetute  richieste  di  questa  Direzione, il rappresentante della Puntocaf S.r.l. in data 18 ottobre 2002 comunicava di non poter trasmettere  la  nuova  delega  del  Cidec  nazionale  ad  operare in Abruzzo,  precisando  di  ritenere  comunque  di operare nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
 Con  nota  prot.  n.  47871 del 25 marzo 2003 la Direzione centrale Audit  e  Sicurezza  riteneva opportuno che si effettuasse un accesso presso  la sede della Puntocaf S.r.l. per verificare il trasferimento della sede legale in Abruzzo e l'effettivo svolgimento dell'attivita' in  assenza  di apposita delega della propria associazione nazionale, con  conseguente  richiesta di adeguamento al dettato normativo, pena la cessazione dell'attivita' nella regione Abruzzo.
 Effettuato  l'accesso,  questa  Direzione  regionale,  con  verbale dell'8  aprile  2003 assegnava un termine di quindici giorni, termine successivamente   prorogato   di  ulteriori  venticinque  giorni,  al rappresentante  legale  del  CAF,  per  far  pervenire alla Direzione regionale  la  nuova  delega dell'associazione Cidec ad operare nella regione Abruzzo.
 Con  nota del 21 maggio 2003 il rappresentante legale comunicava di non  disporre  della  nuova  delega,  contestando  l'unita  nota  del Direttore  nazionale  del  Cidec,  dell'8 maggio 2003, nella quale si precisava che al fine di ottenere una nuova delega, l'ex Cidec Marche avrebbe  dovuto  regolarizzare la sua posizione ai sensi dell'art. 78 della  legge  n.  413/1991  e  art.  32  del  decreto  legislativo n. 241/1997,  conseguendo il prescritto numero minimo di 300 associati e la  loro  regolarizzazione iniziale ed annuale con il pagamento della quota associativa con delega INPS e/o RID.
 Con  provvedimento  prot.  n.  20494 del 6 giugno 2003 la scrivente disponeva    la    sospensione    dell'autorizzazione   all'esercizio dell'assistenza  fiscale  alle  imprese nei confronti della «Puntocaf S.r.l.».
 Pertanto:
 Preso  atto  dell'attuale  mancata  esibizione  della nuova delega, necessaria in quanto l'originaria autorizzazione era limitata al solo territorio della regione Marche;
 Acquisito   il   parere   della   Direzione  centrale  normativa  e contenzioso;
 Accertata  la  mancanza di uno dei requisiti previsti sia dall'art. 78  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia dall'art. 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 241 del 1997;
 Rilevata  l'importanza  che nell'ambito della disciplina dei Centri di assistenza fiscale e' stata attribuita dal legislatore al rapporto fiduciario  tra  gli  stessi  C.A.A.F. e le associazioni nazionali di categoria   Cidec   non  puo'  essere  qualificata  come  «mero  atto istruttorio»,  essendo  specificamente  richiesta  dagli  articoli 78 della  legge  n.  413/1991  e  32 del decreto legislativo n. 241/1997 sopra citati,
 Si dispone la  revoca  dell'autorizzazione  rilasciata con decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1997.
 Il  presente provvedimento verra' notificato al «Puntocaf S.r.l.» e copia   dello  stesso  sara'  inviata  all'Agenzia  delle  entrate  - Direzione  centrale gestione tributi, alla Direzione centrale audit e sicurezza   e   alla   Confederazione   italiana  degli  esercenti  e commercianti  della  attivita'  del  terziario  e  del  turismo e dei servizi (Cidec). Riferimenti normativi.
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001.
 Legge 30 dicembre 1991, n. 413.
 Decreto ministeriale del 1992, n. 494.
 Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 39, comma 4.
 Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
 Decreto  ministeriale  del 7 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1997.
 Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 L'Aquila, 7 febbraio 2006
 
 Il direttore regionale: Pirani
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