Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2006
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 20 ottobre 2005 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con decreto 19 aprile 2002, e' stata prorogata fino al 14 marzo 2006;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine «Prosciutto Veneto Berico Euganeo», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 marzo 2005, protocollo n. 61573;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 marzo 2006.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il direttore generale: La Torre
 
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