| 
| Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 febbraio 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita'  -  Soc.  coop.  a  r.l.»,  ad  effettuare i controlli sulla indicazione  geografica  protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo  2003,  19  giugno  2003,  24 ottobre  2003,  4 marzo  2004, 7 luglio  2004,  19 ottobre  2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005 e 20 ottobre   2005,  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. -  Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r. l.», con decreto 26 marzo 1999, e' stata prorogata fino al 14 marzo 2006;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione  geografica  protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61439;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   indicazione   geografica  protetta  «Nocciola  del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 26 marzo 1999;
 Considerato  che con regolamento della Commissione (CE) n. 464/2004 del  12 marzo  2004  sono  stati  modificati  alcuni  elementi  ed in particolare l'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;
 Considerato   che   l'art.  8,  lettera  c),  del  disciplinare  di produzione   della  indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del Piemonte»   o   «Nocciola  Piemonte»  stabilisce  che  nel  preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura  «prodotto  ottenuto con "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte"»;
 Considerato  che  il  Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte con decreto   ministeriale  4 dicembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 e' stato  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.  526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste  dal  medesimo  comma  sulla indicazione geografica protetta «Nocciola   del   Piemonte»  o  «Nocciola  Piemonte»  registrata  con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996;
 Considerato  che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera   c)   dell'art.  8  del  disciplinare  di  produzione  della indicazione  geografica  protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»   verra'  svolta  dal  Consorzio  di  tutela  Nocciola  del Piemonte;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata all'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto  nord  ovest  qualita'  -  Soc.  coop.  a r.l.», con sede in Moretta  (Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n. 82, con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta  «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti  20 marzo  2002,  16 luglio  2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003,  19 giugno  2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre  2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far data dal 14 marzo 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 26 marzo 1999.
 |  |  |  | Art. 3. La  vigilanza  sul  rispetto  di  quanto  previsto dalla lettera c) dell'art.   8   del  disciplinare  di  produzione  della  indicazione geografica  protetta  «Nocciola  del  Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verra'   svolta  dal  Consorzio  di  tutela  Nocciola  del  Piemonte, riconosciuto  con  decreto  ministeriale  4 dicembre  2003,  ai sensi dell'art.  14,  comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato  di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 7 febbraio 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  |  |