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| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 11 febbraio 2006 |  | Misure  urgenti  di  protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicita' negli uccelli selvatici. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista   l'ordinanza  26 agosto  2005,  recante  misure  di  polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da  cortile,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana  -  serie  generale  -  n.  204  del  2 settembre 2005, come modificata   dall'ordinanza  ministeriale  del  10 ottobre  2005,  in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
 Vista  la  direttiva  2005/94/CE  relativa  a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
 Considerato   necessario   dare  immediata  applicazione  a  talune disposizioni  della  direttiva 2005/94/CE, sebbene non ancora attuata nell'ordinamento nazionale;
 Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  documento  SANCO/10155/2006 del 10 febbraio 2006 recante alcune   misure  provvisorie  di  protezione  per  casi  sospetti  di influenza  aviaria  ad  alta patogenicita' negli uccelli selvatici in Grecia;
 Visti  i  casi  di  mortalita' e sintomi clinici rilevati in alcuni cigni migratori, la cui migrazione anomala e' da mettere in relazione alle temperature eccezionalmente fredde che si stanno verificando nel nord   Europa  e  nei  Balcani,  riscontrati  nelle  regioni  Sicilia (province  di  Messina  e  Catania),  Calabria  (province  di  Reggio Calabria e Vibo Valentia) e Puglia (provincia di Taranto);
 Considerato  che  tutti i campioni prelevati dai soggetti rinvenuti morti  e  dai  soggetti  con  sintomi clinici riferibili ad influenza aviaria,  sono  stati  inviati  al  Centro  nazionale di referenza di Padova  che  in  data  11 febbraio  2006 ha confermato la presenza di virus   H5N1   gia'   preliminarmente   evidenziato   dagli  Istituti zooprofilattici sperimentali dei distretti territoriali competenti;
 Vista  l'ordinanza  22 ottobre  2005  recante  misure  ulteriori di polizia  veterinaria  contro  l'influenza  aviaria che ha recepito la decisione  della Commissione 2005/745/CE del 21 ottobre 2005 relativa alla  adozione  di  misure  di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione  del  virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' del  sottotipo  H5N1  dai  volatili  selvatici  alle  popolazioni  di volatili domestici e alla definizione di un sistema di allerta rapido nelle aree a rischio elevato;
 Ritenuto  necessario  stabilire  zone  di protezione e sorveglianza attorno  ai luoghi in cui la malattia e' stata rilevata negli uccelli selvatici e che dette zone devono essere limitate a quanto necessario per  prevenire  l'introduzione di virus influenzale negli allevamenti di volatili domestici limitrofi;
 Rilevato   che   sulla   base   della   situazione   epidemiologica internazionale  relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alle  migrazioni  anomale  dei volatili e' necessario disporre misure urgenti di protezione per l'influenza aviaria;
 Ordina:
 Art. 1.
 Oggetto, campo di applicazione e definizioni
 1.  La  presente  ordinanza  stabilisce  alcune  misure  urgenti di protezione  in  relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicita' riscontrata in cigni migratori rinvenuti morti e malati nelle regioni Sicilia,   Calabria   e  Puglia,  allegato  1,  provocata  dal  virus dell'influenza  A  del  sottotipo  H5  di cui e' stata confermata dal Centro  nazionale  di  referenza  di Padova l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi  N1, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria   dagli   uccelli  selvatici  agli  allevamenti  di  volatili domestici   e   ad   altri   volatili   in   cattivita',  nonche'  la contaminazione dei prodotti da loro derivati.
 2.  L'allegato  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere modificato con successivo  provvedimento  del  Ministero  della  salute  sulla  base dell'evoluzione   della  situazione  epidemiologica  o  di  eventuali decisioni comunitarie.
 |  |  |  | Art. 2. Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza
 1.  E'  fatto  obbligo  per  le  regioni Sicilia, Calabria e Puglia istituire  attorno  ai  luoghi  in  cui  e' confermata la presenza di influenza   aviaria   ad   alta   patogenicita'   causata  dal  virus dell'influenza  A  del  sottotipo  H5  negli  uccelli selvatici ed e' sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:
 a) una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri;
 b) una   zona   di   sorveglianza  del  raggio  di  almeno  dieci chilometri, compresa la zona di protezione.
 2.  L'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al comma 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed  epizootici  che  riguardano  l'influenza  aviaria,  nonche' delle strutture di monitoraggio disponibili.
 3.  Se  le  zone  di  protezione  o  sorveglianza  si  estendono al territorio  di  altre regioni, tutte le regioni coinvolte collaborano ai fini dell'istituzione delle zone stesse.
 4.  Il  Ministero  della salute comunica alla Commissione europea e agli   altri   Stati  membri  i  dati  delle  zone  di  protezione  e sorveglianza istituite a norma del presente articolo.
 |  |  |  | Art. 3. Misure nella zona di protezione
 1.  Nella  zona  di protezione sono applicate le misure seguenti ad opera  dei  sindaci  e  dei  servizi veterinari delle ASL, secondo le rispettive competenze:
 a) individuazione dei pollai, di tutti gli allevamenti ed aziende avicoli;
 b) visite  documentate  e  ripetute dei luoghi di cui al comma 1, con  un esame clinico dei volatili domestici comprendente la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;
 c) attuazione  di  misure  di  biosicurezza presso l'allevamento, compresa  la disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda, la sistemazione  o  la  chiusura dei volatili domestici in luoghi in cui possa  essere  evitato  il  contatto  diretto  o  indiretto con altro pollame e altri volatili in cattivita', nonche' il divieto di accesso al personale non autorizzato dall'Autorita' competente;
 d) attuazione  delle  misure di biosicurezza di cui all'ordinanza 22 ottobre 2005;
 e) monitoraggio  attivo  della  malattia  nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici;
 f)  campagne  di  sensibilizzazione  riguardo alla malattia tra i proprietari   dei   volatili,   i   cacciatori   e   le  associazioni naturalistiche e faunistiche;
 g) abbattimento  e  distruzione  degli animali sensibili infetti, sospetti di infezione e di contaminazione;
 h) qualora la situazione epidemiologica lo richieda, abbattimento e distruzione di altri volatili selvatici o domestici presenti.
 2. Nella zona di protezione e' fatto divieto di:
 a) movimentare  dal luogo in cui sono tenuti volatili domestici e altri volatili in cattivita';
 b) consentire  la  concentrazione  di  volatili domestici e altri volatili  in  cattivita'  per  fiere,  mercati,  esposizioni  o altre manifestazioni come prescritto dall'ordinanza 22 ottobre 2005;
 c) trasportare  volatili domestici e altri volatili in cattivita' attraverso  la  zona,  escluso  il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;
 d) inviare dalla zona uova da cova;
 e) inviare  dalla  zona  carne  fresca  o  macinata,  preparati e prodotti  a  base di carne di pollame e altri volatili in cattivita', nonche' di selvaggina da penna selvatica;
 f) trasportare  o  spargere al di fuori della zona strame usato o concime  non  trattato proveniente da aziende dell'area, ad eccezione del  trasporto  per  la  lavorazione  a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 g) la caccia di uccelli selvatici.
 |  |  |  | Art. 4. Misure nella zona di sorveglianza
 1.  Nella zona di sorveglianza sono applicate le misure seguenti ad opera  dei  sindaci  e  dei  servizi veterinari delle ASL, secondo le rispettive competenze:
 a) individuazione dei pollai, di tutti gli allevamenti ed aziende avicoli;
 b) attuazione  di  misure  di  biosicurezza presso l'allevamento, compreso  l'uso  dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda;
 c) attuazione  delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;
 d) controllo  della movimentazione dei volatili domestici e degli altri volatili in cattivita', nonche' delle uova da cova, all'interno della zona.
 2. Nella zona di sorveglianza e' fatto divieto di:
 a) movimentare  volatili domestici e altri volatili in cattivita' al  di  fuori  della  zona  per  i  primi  quindici giorni successivi all'istituzione della zona stessa;
 b) consentire  la  concentrazione  di  volatili domestici e altri volatili  in  cattivita'  per  fiere,  mercati,  esposizioni  o altre manifestazioni come prescritto dall'ordinanza 22 ottobre 2005;
 c) la caccia di uccelli selvatici.
 |  |  |  | Art. 5. Divieto di accesso nelle zone faunistiche
 1.  E'  fatto  assoluto  divieto  di accesso a tutte le persone non autorizzate dai sindaci nelle zone faunistiche nelle quali sono stati rinvenuti  morti  i volatili risultati positivi al virus H5N1 ad alta patogenicita'.
 |  |  |  | Art. 6. Durata delle misure
 1.  Le  misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo    necessario,    tenuto    conto   dei   fattori   geografici, amministrativi,  ecologici  ed  epizootici che riguardano l'influenza aviaria,  per almeno ventuno giorni nel caso della zona di protezione e  trenta  giorni nel caso della zona di sorveglianza a partire dalla data  in  cui  e'  stato  isolato  un virus dell'influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.
 La   presente  ordinanza  viene  diramata  in  via  d'urgenza  alle Autorita'  sanitarie  di  controllo ed entra immediatamente in vigore nelle   more  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 11 febbraio 2006
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105
 |  |  |  | Allegato I Le  zone  soggette  a  restrizione: aree in cui vengono istituite zone di protezione e sorveglianza:
 Sezione A:
 regioni: Calabria, Puglia, Sicilia;
 Sezione B:
 provincia di Reggio Calabria: comune di Pellaro;
 provincia di Vibo Valentia: comune di Pizzo Calabro;
 provincia di Taranto: comune di Manduria;
 provincia di Messina: comune di Taormina;
 provincia di Catania: comuni di Giarre e di Mascali.
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