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| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 9 febbraio 2006 |  | Inserimento  dei  comuni  di  Villa  Latina,  Pieve  di  Teco, Ranzo, Borghetto   d'Arroscia   e   Vessalico  nell'elenco  dei  comuni  non metanizzati  ricadenti  nella zona climatica E, di cui alla tabella A allegata  al  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 9 marzo 1999. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n.   448,   come  modificato  dall'art.  12,  comma  4,  della  legge 23 dicembre  1999,  n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  al  medesimo  art. 8 sono destinate  a  compensare,  tra  l'altro,  i  maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio  liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati  ad  aria  e  distribuiti  attraverso  reti canalizzate nei comuni  non  metanizzati  ricadenti  nella zona climatica E di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare  con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 Visto  l'art.  4,  comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,   che   prevede   disposizioni   concernenti   il   gasolio  per riscaldamento e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane;
 Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati   nelle  zone  montane  ed  in  altri  specifici  territori nazionali;
 Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede  la  riduzione  delle  aliquote  delle  accise  sui  prodotti petroliferi;
 Visto l'art. 1, comma 511, lettera f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale ha previsto che le disposizioni in materia di accisa concernenti  le  agevolazioni  sul  gasolio  e  sul  gas  di petrolio liquefatti  impiegati  nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni  ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'art. 13  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  si  applicano fino al 31 dicembre 2005;
 Visto  il  regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio  da  riscaldamento  e del gas di petrolio liquefatto, emanato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;
 Vista  la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle   dogane,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del 30 gennaio  2001,  recante  «Istruzioni  per  l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  della  riduzione  del  prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche»;
 Vista  la  determinazione  3 aprile 2002 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002,  recante «Istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per  il  gasolio  e  per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili  per  riscaldamento  in particolari zone geografiche» ai comuni  ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio  comunale  di  frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali e' ubicata la sede comunale;
 Considerato  che  dal  combinato  disposto  dell'art.  8, comma 10, lettera  c),  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art.  12,  comma  4,  della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, e dell'art.  4,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come  modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, si evince che, con la locuzione di comune, si e' inteso fare riferimento  al  centro  abitato  ove ha sede la casa comunale e che, quindi,  un  comune appartenente alla zona climatica E e' da ritenere non  metanizzato  se  non  lo  e'  il centro abitato, sede della casa comunale,  a  nulla  rilevando  che  una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;
 Visto   il   decreto  del  Ministro  delle  finanze  9 marzo  1999, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999, che individua  nella tabella A allegata allo stesso decreto, i comuni non metanizzati  ricadenti  nella zona E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze, attribuendogli  le  funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
 Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha  istituito il Ministero delle attivita' produttive, attribuendogli le   funzioni   del   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e dell'artigianato;
 Visti  i  decreti  del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2005 e 26 luglio 2005, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 117 del 21 maggio 2005 e n. 189 del 16 agosto 2005, che hanno rispettivamente previsto  per il comune di Villa Latina (Frosinone) e per i comuni di Borghetto  d'Arroscia  (Imperia),  Pieve  di  Teco  (Imperia),  Ranzo (Imperia) e Vessalico (Imperia), la modifica nella tabella allegata A al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 della zona climatica di appartenenza da D ad E;
 Ritenuto  pertanto  che  occorre integrare la tabella A allegata al citato  decreto  9 marzo  1999, con l'inserimento dei comuni di Villa Latina  (Frosinone),  Borghetto  d'Arroscia  (Imperia), Pieve di Teco (Imperia), Ranzo (Imperia), Vessalico (Imperia);
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Nella  tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo  1999,  e  successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:
 
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 Codice ISTAT     |           Comune            |    Provincia ===================================================================== 60088                |Villa Latina                 |Frosinone 008009               |Borghetto d'Arroscia         |Imperia 008042               |Pieve di Teco                |Imperia 008048               |Ranzo                        |Imperia 008066               |Vessalico                    |Imperia
 
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 9 febbraio 2006
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 Il Ministro delle attività produttive
 Scajola
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