Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 febbraio 2006
Inserimento dei comuni di Villa Latina, Pieve di Teco, Ranzo, Borghetto d'Arroscia e Vessalico nell'elenco dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 1999.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che prevede disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane;
Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;
Visto l'art. 1, comma 511, lettera f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale ha previsto che le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatti impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano fino al 31 dicembre 2005;
Visto il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;
Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, recante «Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche»;
Vista la determinazione 3 aprile 2002 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, recante «Istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche» ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali e' ubicata la sede comunale;
Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si e' inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E e' da ritenere non metanizzato se non lo e' il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999, che individua nella tabella A allegata allo stesso decreto, i comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero delle attivita' produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2005 e 26 luglio 2005, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 117 del 21 maggio 2005 e n. 189 del 16 agosto 2005, che hanno rispettivamente previsto per il comune di Villa Latina (Frosinone) e per i comuni di Borghetto d'Arroscia (Imperia), Pieve di Teco (Imperia), Ranzo (Imperia) e Vessalico (Imperia), la modifica nella tabella allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 della zona climatica di appartenenza da D ad E;
Ritenuto pertanto che occorre integrare la tabella A allegata al citato decreto 9 marzo 1999, con l'inserimento dei comuni di Villa Latina (Frosinone), Borghetto d'Arroscia (Imperia), Pieve di Teco (Imperia), Ranzo (Imperia), Vessalico (Imperia);
Decreta:
Art. 1.
1. Nella tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

=====================================================================
Codice ISTAT | Comune | Provincia ===================================================================== 60088 |Villa Latina |Frosinone 008009 |Borghetto d'Arroscia |Imperia 008042 |Pieve di Teco |Imperia 008048 |Ranzo |Imperia 008066 |Vessalico |Imperia

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2006

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle attività produttive
Scajola
 
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