IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministero delle attivita' produttive IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione del Ministero della salute IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato nel supplemento n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5; Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004, recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacita' non superiore ai 13 m3 secondo la norma UNI EN 12818»; Vista la domanda presentata dal consorzio PRO.ECO. con sede in Milano, via Inama n. 21; Considerata la rispondenza dell'organizzazione del consorzio PRO.ECO. ai requisiti minimi indicati in allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005; Considerato che dalla documentazione presentata ai sensi dell'allegato II non risultano elementi ostativi all'abilitazione alle verifiche decennali dei recipienti di GPL con il metodo delle emissioni acustiche; Ritenuto pertanto che il consorzio PRO.ECO. ha dichiarato che la struttura operativa ed il personale dedicato all'attivita' di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, corrisponde a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005; Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro; Decreta: Art. 1. 1. Il consorzio PRO.ECO. e' abilitato, ai sensi del decreto 17 gennaio 2005, alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL, con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche. 2. L'abilitazione e' concessa per un periodo di due anni a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Durante il periodo di validita' di cui al precedente comma l'abilitazione puo' essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2006 Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministero delle attivita' produttive Goti
Il direttore generale della prevenzione del Ministero della salute Greco
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Onelli |