| IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita'
 del Ministero delle attivita' produttive
 IL DIRETTORE GENERALE
 della prevenzione del Ministero della salute
 IL DIRETTORE GENERALE
 della tutela delle condizioni di lavoro
 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 
 Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato  nel supplemento n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;
 Visto  il  decreto  17 gennaio  2005,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive, del Ministro  della  salute  e  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del  23 settembre  2004,  recante  «Norme  per  la  verifica decennale  dei  serbatoi  di  GPL di capacita' non superiore ai 13 m3 secondo la norma UNI EN 12818»;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  consorzio PRO.ECO. con sede in Milano, via Inama n. 21;
 Considerata   la   rispondenza  dell'organizzazione  del  consorzio PRO.ECO.  ai  requisiti  minimi  indicati  in  allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;
 Considerato   che   dalla   documentazione   presentata   ai  sensi dell'allegato  II  non  risultano  elementi ostativi all'abilitazione alle  verifiche  decennali  dei recipienti di GPL con il metodo delle emissioni acustiche;
 Ritenuto  pertanto  che  il consorzio PRO.ECO. ha dichiarato che la struttura   operativa  ed  il  personale  dedicato  all'attivita'  di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, corrisponde a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;
 Sentito  l'Istituto  superiore  per  la prevenzione e sicurezza del lavoro;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  consorzio  PRO.ECO.  e'  abilitato,  ai  sensi  del decreto 17 gennaio  2005,  alla  esecuzione  delle  verifiche  decennali  sui serbatoi interrati per il GPL, con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.
 2.  L'abilitazione e' concessa per un periodo di due anni a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 3.  Durante  il  periodo  di  validita'  di cui al precedente comma l'abilitazione puo' essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge  7 agosto  1990,  n.  241,  modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio  2005,  n.  15,  a  seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005,  ritenuti  da questa amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 febbraio 2006
 Il direttore generale
 dello sviluppo produttivo e competitivita'
 del Ministero delle attivita' produttive
 Goti
 
 Il direttore generale
 della prevenzione del Ministero della salute
 Greco
 
 Il direttore generale
 della tutela delle condizioni di lavoro
 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 Onelli
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