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| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 9 febbraio 2006 |  | Modifica  temporanea  delle  condizioni  di  esercizio della centrale termoelettrica  di Turbigo e di Robecchetto con Induno, di proprieta' della Societa' Edipower S.p.a. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 e
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  recante  attuazione  delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360  e  85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento prodotto  dagli  impianti  industriali,  ai  sensi dell'art. 15 della legge  16 aprile  1987,  n.  183,  nonche'  il  decreto  del Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro della sanita' e con il Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990), concernente   linee   guida   per  il  contenimento  delle  emissioni inquinanti  degli  impianti  industriali  e  la fissazione dei valori minimi di emissione;
 Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica  e,  in  particolare,  gli articoli 1 e 3 che disciplinano   le   competenze   del  Ministero  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  in  materia  di sicurezza del sistema elettrico  nazionale,  nonche' del Gestore della rete di trasmissione nazionale  in  materia  di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;
 Visto   il   decreto   legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  per l'attuazione  della  direttiva  93/80/CE  recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio  2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE  del  Consiglio  del  22 aprile  1999 concernente i valori limite  di  qualita'  dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido  di  azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della  direttiva  n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 maggio  2004,  concernente  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale  di  trasmissione,  e  in  particolare  l'art.  1, comma 1, secondo  il  quale  sono  trasferiti  a Terna S.p.a. le attivita', le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al  Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di  quelli  di  cui  alle  lettere  a), b) c) del medesimo comma, ivi incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
 Visto  il  decreto-legge  25 gennaio  2006,  n.  19, recante misure urgenti  per  garantire  l'approvvigionamento  di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:
 -  comma  3,  che  consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006,  dall'obbligo  di  osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera   fissati  nei  provvedimenti  di  autorizzazione  e  nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con   potenza   termica  superiore  a  300  MW  che  utilizzino  olio combustibile  senza  zolfo  o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessita' di garantire la continuita' dei citati impianti;
 -  comma  4,  che  assimila gli impianti di produzione di energia elettrica   alimentati   ad  olio  combustibile  e  gli  impianti  di produzione  di  energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unita'  essenziali  per  la  sicurezza  del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;
 -  comma  5, che assegna alla societa' Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli  impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile,  nonche' assegna alla Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  il  compito  di  definire,  per  i  medesimi  impianti, i corrispettivi   a   reintegrazione  degli  eventuali  maggiori  costi sostenuti,   ivi  compreso  l'onere  delle  compensazioni  ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;
 Viste  le  lettere  in  data  26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a.,  a  seguito  degli  incontri  con  i  soggetti  esercenti gli impianti  di  produzione  di  energia  elettrica alimentabili ad olio combustibile,  ha  individuato  gli  impianti  di  cui  e' necessario garantire  il  proseguimento  dell'esercizio  e  per i quali si rende necessaria  la  deroga  di  cui  all'art.  1,  comma  3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;
 Viste  le  lettere in data 30 e 31 gennaio 2006, rispettivamente n. 629  e  n. 683, anticipate via fax, con le quali la societa' Edipower S.p.a.  comunica,  tra  l'altro, «i valori limite di emissione (medie mensili)  derivanti dall'utilizzo estensivo di olio combustibile (con max  1%  di  zolfo)»  relativi agli impianti predetti ed i vincoli di esercizio esistenti;
 Vista la lettera in data 1° febbraio 2006, n. MERC/1090, anticipata via  fax, con la quale la medesima societa' Edipower S.p.a. conferma, come  da  richiesta  di  Terna S.p.a., che «10.000 tonnellate di olio combustibile,  gia'  destinate  alla  centrale  di  Piacenza, possono essere  reindirizzate  alle  centrali  di Sermide e/o Turbigo, per il funzionamento, nello stesso periodo, al massimo di mix di olio»;
 Vista  la  lettera in data 2 febbraio 2006, anticipata via fax, con la  quale  la  societa'  Terna  S.p.a.  ha comunicato le modalita' di massimizzazione   dell'utilizzo  degli  impianti  di  generazione  di energia  elettrica  della societa' Edipower S.p.a. alimentati ad olio combustibile,  concentrando  le  disponibilita' di combustibile sugli impianti di Sermide e di Turbigo;
 Considerato  che,  a  decorrere dall'1 novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la  societa'  Terna  rete  nazionale  elettrica S.p.a. e' il soggetto derivante  dalla  unificazione  fra  proprieta' e gestione della rete elettrica  nazionale  di  trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a.;
 Considerata  l'esigenza  di adottare immediate misure per garantire la  continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza  nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di  un assetto transitorio di esercizio della centrale termoelettrica di  Turbigo,  sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in  relazione  alla  consistenza  dei  margini  di  riserva nel primo trimestre 2006.
 Ritenuta  l'urgenza  di  assicurare  il mantenimento di un'adeguata disponibilita'   della   riserva  di  potenza  atta  a  garantire  la continuita'  dell'esercizio  del  sistema  elettrico  nazionale e nel contempo  a  non  incrementare  la  quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;
 Considerato il decreto ministeriale n. 55 marzo 2005 del 9 dicembre 2005  con  il quale la societa' Edipower S.p.a. e' stata autorizzata, tra   l'altro,   alla   continuazione  dell'esercizio  delle  sezioni termoelettriche a vapore site nella centrale di produzione di energia elettrica  di  Turbigo  e  di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  A  partire  dalla  data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006,  l'esercizio  della  centrale  termoelettrica  di  Turbigo e di Robecchetto  con  Induno, in provincia di Milano, di proprieta' della societa'  Edipower  S.p.a.,  di  potenza  termica superiore a 300 MW, inserita   nei   piani   settimanali   richiamati   in  premessa,  e' autorizzato,  nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera,  misurati  in mg/Nm3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:
 Sezioni n. 1 e n. 2:
 
 Ossidi di zolfo                              |1700 NOx (calcolati come NO2 )                    |200 Monossido di carbonio                        |250 Polveri                                      |50
 
 Sezioni n. 3 e n. 4
 
 Ossidi di zolfo                              |1700 NOx (calcolati come NO2 )                    |550 Monossido di carbonio                        |250 Polveri                                      |50
 
 I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.
 2.  La  societa'  Edipower S.p.a. e' tenuta a comunicare la data di inizio  dell'effettivo  esercizio della centrale di cui al precedente punto 1 alle condizioni sopra indicate.
 3.  Ai  fini  dell'adozione  del  provvedimento  di cui al comma 3, ultimo  periodo,  la  Societa'  Edipower  S.p.a.,  deve comunicare le quantita' di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al  periodo  di esercizio in deroga, nonche' specificare le modalita' di  esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  nel  sito  internet  del Ministero delle attivita' produttive e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  dalla  data  di  prima pubblicazione.
 2.  Il presente decreto e' comunicato alle societa' Edipower S.p.a. e  Terna  S.p.a., all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al Prefetto  di  Milano,  che e' incaricato di dare notizia del presente provvedimento  alla  regione Lombardia, alla provincia di Milano e ai comuni di Turbigo e di Robecchetto con Induno.
 Roma, 9 febbraio 2006
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro della salute
 Storace
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