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| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 febbraio 2006 |  | Riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Salaparuta» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Vista la domanda presentata dalle Organizzazioni di categoria della provincia   di   Trapani   -   Federazione   provinciale  coldiretti, Confederazione  italiana agricoltori, Unione provinciale cooperative, Lega   nazionale   cooperative   e   mutue,  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Salaparuta»;
 Visto  il  parere favorevole della regione Siciliana in merito alla richiesta   di   riconoscimento   della   denominazione   di  origine controllata «Salaparuta»;
 Viste   le  risultanze  della  pubblica  audizione  concernente  il riconoscimento suddetto;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  sulla  citata  domanda  «Salaparuta» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 2005;
 Considerato  che  sono  pervenute,  nei termini e nei modi previsti controdeduzioni  al  parere  sopra  citato  da  parte  della «Duca di Salaparuta» S.p.a.;
 Rilevato  che  in  particolare  la  deducente  «Duca di Salaparuta» S.p.a.   contesta   il   diritto   al   riconoscimento  della  d.o.c. «Salaparuta»  sotto  il  duplice  profilo  che  essa  e' titolare del marchio  registrato  «Salaparuta»  e  che non sussiste il presupposto della  «rinomanza storico-geografica» della zona cui la denominazione stessa si intende attribuire;
 Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini sulle predette controdeduzioni nella riunione del 25 gennaio 2006;
 Rilevato  che  il  Comitato  predetto,  nella riunione medesima, ha fatto  presente  che  ai  sensi  del  regolamento  CE n. 1493/99, del Consiglio  del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e' possibile la coesistenza di un marchio a suo tempo  registrato  con  l'omologo  nome  geografico  contenuto in una denominazione  di  origine,  nonche'  risulta  dimostrata  agli atti, attraverso  la relazione storica, la tradizionalita' della produzione dei  vini  nel  comune di Salaparuta, nonche' l'esistenza di numerose cantine  private  e  cooperative  che  da tempo commercializzano vini provenienti da vigneti ubicati nel comune stesso;
 Rilevato  che  l'art.  1  della  legge  10  febbraio  1992,  n. 164 definisce  come denominazione di origine dei vini, il nome geografico di  una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un  prodotto  di  qualita'  e  rinomato,  le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale e ai fattori umani;
 Rilevato  che  l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile   1994,   n.   348   (Regolamento  recante  disciplina  del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini), esplica  i presupposti, per il riconoscimento di una denominazione di origine,  sopra citati richiedendo in alternativa ad altri requisiti, l'uso   generalizzato   del   nome   geografico   o   le   condizioni socio-economiche che hanno determinato la richiesta della indicazione geografica tipica;
 Ritenuto  che  la  normativa  vigente non fa alcun riferimento alla quantita' del prodotto come elemento per la sussistenza del requisito della rinomanza;
 Rilevato che i proponenti hanno documentato:
 l'utilizzo    del    nome    geografico   IGT   «Sicilia»   nella commercializzazione   dei   vini   da  loro  prodotti  in  comune  di Salaparuta;
 le  condizioni socio-economiche che dimostrano che i vigneti e la produzione   vinicola  rappresentano  parte  essenziale  e  rilevante dell'economia locale;
 Ritenuto il fondamento dei rilievi del Comitato e anche, in ragione di  cio',  la  sussistenza  delle condizioni previste dalla normativa vigente   per   il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine controllata  «Salaparuta», e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione:
 denominazione    di    origine    controllata   «Salaparuta»,   e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta», ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 2.   La   denominazione  di  origine  controllata  «Salaparuta»  e' riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  disciplinare  di  produzione  di  cui  al comma 1 del presente  articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia  2006,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Salaparuta»  sono  tenuti  ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi  terreni  vitati,  ai  fini  dell'iscrizione  dei medesimi all'apposito   albo   dei  vigneti  della  denominazione  di  origine controllata «Salaparuta».
 2.  I  vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per l'annata 2006, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto  dall'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio  degli  organi  tecnici  della regione Siciliana, le denunce risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita' tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Per   la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  «Salaparuta»,  in  deroga  a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo,  possono  essere iscritti,  a  titolo provvisorio nell'albo sopra citato, i vigneti in cui  siano  presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate  nel  sopra  citato  art. 2, purche' non superino il 20% del totale  delle  viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
 2.  La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del regolamento CE  n.  1493/1999, allegato 8, lettera e), alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
 3.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al  comma  precedente, saranno cancellati d'ufficio dal predetto albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'unito   disciplinare  di  produzione  dandone  comunicazione  al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Salaparuta»  e'  tenuto  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 2.  Per  tutto  quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione  e  commercializzazione  dei  vini  a  denominazione di origine.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SALAPARUTA»
 
 Art. 1.
 Denominazione e vini
 La denominazione di origine controllata «Salaparuta» e' riservata ai  vini  che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
 «Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva;
 «Salaparuta» Bianco;
 «Salaparuta» Inzolia;
 «Salaparuta» Grillo;
 «Salaparuta» Chardonnay;
 «Salaparuta» Catarratto;
 «Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva;
 «Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva;
 «Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva;
 «Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva;
 «Salaparuta» Novello.
 Art. 2.
 Vitigni ammessi
 La  denominazione di origine controllata «Salaparuta» con o senza alcuna  specificazione  e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da   uve   provenienti   da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale, rispettivamente  per  le  varie  tipologie,  la seguente composizione ampelografica: «Salaparuta» Bianco:
 Catarratto minimo: 60%, per la rimanente parte possono concorrere alla  produzione  di  detto  vino  altri  vitigni a bacca bianca, non aromatici,  idonei  alla  coltivazione  nella  regione  Siciliana con esclusione del Trebbiano toscano. «Salaparuta» Rosso e «Salaparuta» Rosso Riserva:
 Nero  d'Avola:  minimo per il 65%; per la rimanente parte possono concorrere  alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana. «Salaparuta» Novello:
 Nero  d'Avola:  minimo  50%;  Merlot minimo 20%, per la rimanente parte  possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a  bacca  nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.
 La  denominazione  di origine controllata «Salaparuta» seguita da una  delle  seguenti  specificazioni  di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay»,  «Catarratto»  «Nero  d'Avola»  anche  nella  tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, e'  riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%, possono concorrere alla produzione di detti vini,  per  la restante percentuale, le uve di altri vitigni, a bacca di  colore  analogo  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione nella regione  Siciliana  con  esclusione  per i vini bianchi del Trebbiano toscano.
 Art. 3.
 Zona di raccolta delle uva
 Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di origine  controllata «Salaparuta» devono provenire da vigneti ubicati in  terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta.
 Art. 4.
 Coltivazione e resa
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
 I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di potatura  devono essere quelli generalmente usati nella zona e atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
 E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura.  E' ammessa la pratica dell'irrigazione di soccorso.
 Come    forme    di   allevamento   devono   essere   utilizzate, esclusivamente,  i  sistemi  a  controspalliera  o  ad  alberello  ed eventuali varianti similari esclusi i sistemi a tendone.
 Per  gli  impianti esistenti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.600.
 Per  i  vigneti  impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare la densita' dei ceppi per ettaro non potra' essere  inferiore a 4.000 per i vitigni a bacca nera, per i vitigni a bacca  bianca  la  densita' non dovra' essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro.
 Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2 ed i titoli alcolometrici naturali  minimi  delle  relative  uve  destinate  alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
 
 |         |Titolo alcolometrico naturale Tipologia              |Resa T/ha|minimo % vol. --------------------------------------------------------------------- Rosso....              |13       |12,0 --------------------------------------------------------------------- Bianco....             |13       |11,5 --------------------------------------------------------------------- Inzolia....            |12       |11,0 --------------------------------------------------------------------- Grillo....             |12       |11,5 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay....         |11       |12,5 --------------------------------------------------------------------- Catarratto....         |13       |11,5 --------------------------------------------------------------------- Nero d'Avola....       |12       |12,5 --------------------------------------------------------------------- Merlot....             |11       |12,5 --------------------------------------------------------------------- Cabernet Sauvignon.... |11       |12,5 --------------------------------------------------------------------- Syrah....              |11       |12,5 --------------------------------------------------------------------- Novello....            |13       |11,0 --------------------------------------------------------------------- Tipologie Riserva....  |11       |13,5
 
 A  detti  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli la resa  delle  uve  dovra'  essere  riportata  nei  limiti di cui sopra purche'  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre  tali  limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata «Salaparuta».
 I  vigneti  potranno  essere  adibiti  alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta», solo a partire dal terzo  anno  dell'impianto  e  qualora  portino  il  riferimento alla specifica «Riserva», solo a partire dal quarto anno.
 Art. 5.
 Vinificazione
 Le   operazioni  di  vinificazione,  affinamento,  invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero  territorio delimitato nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte  a  conferire  ai  vini  le  proprie  peculiari caratteristiche. L'eventuale arricchimento potra' essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti iscritti all'albo di produzione.
 La  resa  massima  dell'uva  in vino non deve essere superiore al 70%.
 Qualora  la resa superi detto limite l'eccedenza, fino al 5%, non ha  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata, oltre tale limite  tutta  la  produzione  perde il diritto alla denominazione di origine controllata.
 I   vini   rossi,   con  o  senza  specificazione  di  vitigno  a denominazione  di  origine controllata «Salaparuta», sottoposti ad un periodo  di  invecchiamento  non inferiore ai due anni, di cui almeno sei  mesi in contenitore di legno a partire dal 1° novembre dell'anno di  produzione  delle uve, possono riportare in etichetta la menzione «Riserva».
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Salaparuta», all'atto  dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Salaparuta» Rosso:
 colore: rosso intenso;
 odore: gradevole, fine;
 sapore: armonico, strutturato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Salaparuta» Bianco:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: fine, elegante;
 sapore: delicato, tipico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Salaparuta» Inzolia:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato, gradevole;
 sapore: asciutto, sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
 acidita' totale minima 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Salaparuta» Grillo:
 colore: giallo piu' o meno intenso;
 odore: elegante, fine;
 sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Salaparuta» Chardonnay:
 colore: giallo piu' o meno intenso;
 odore: intenso, caratteristico;
 sapore: gradevole, fruttato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Salaparuta» Catarratto:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, fine;
 sapore: armonico, pieno, intenso;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Salaparuta» Nero d'Avola e «Salaparuta» Nero d'Avola Riserva:
 colore: rosso intenso
 odore: delicato, caratteristico, fruttato;
 sapore: corposo, armonico, speziato;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Salaparuta» Merlot e «Salaparuta» Merlot Riserva:
 colore: rosso rubino;
 odore: intenso, fruttato;
 sapore: caratteristico, intenso;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 13% vol.; per la tipologia riserva 14% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; per la tipologia riserva 25,0 g/l. «Salaparuta»  Cabernet  Sauvignon  e  «Salaparuta» Cabernet Sauvignon
 Riserva:
 colore: rosso rubino;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: caratteristico, corposo;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Salaparuta» Syrah e «Salaparuta» Syrah Riserva:
 colore: rosso rubino intenso;
 odore: caratteristico, fruttato;
 sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Salaparuta» Rosso Riserva:
 colore: rosso rubino carico;
 odore: intenso, armonico;
 sapore: ricco, corposo, speziato;
 titolo alcolometrico volumico minimo: 14% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Salaparuta» Novello:
 colore: rosso rubino;
 odore: intenso, fruttato, caratteristico;
 sapore: sapido, morbido;
 titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
 In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare sentore di legno.
 E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare   i   limiti  dell'acidita'  totale  e  dell'estratto  non riduttore minimo con proprio decreto.
 Art. 7.
 Etichettatura e recipienti
 Alla  denominazione  di  origine  controllata «Salaparuta», nelle diverse  tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non  prevista  dal  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli  aggettivi  extra,  fine, scelto selezionato, classico, vecchio e similari.
 E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a nomi,  marchi  o  ragioni  sociali purche' non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta» deve sempre figurare l'indicazione dell'anno di vendemmia.
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Salaparuta», devono  essere immessi al consumo in bottiglie di vetro non superiori a  litri  5  e  con  tappi raso bocca corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.
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