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| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 5 gennaio 2006, n. 45 |  | Regolamento  recante  la modifica all'allegato A al decreto 11 agosto 2004,  n.  246,  concernente  norme  per il rilascio della patente di servizio  per  il  personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
 Visto  l'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  e successive modificazioni, concernente la patente di servizio  per  il  personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;
 Visto   il   decreto  11 agosto  2004,  n.  246,  concernente  il «Regolamento  recante norme per il rilascio della patente di servizio per  il  personale  abilitato  allo svolgimento di compiti di polizia stradale»;
 Visto l'allegato A del citato decreto n. 246 del 2004, recante il modello di patente di servizio;
 Viste  le  osservazioni  formulate  dal Ministero dell'economia e delle  finanze  - Dipartimento del tesoro - Direzione VI con nota del 22 ottobre  2004,  n.  110178,  circa la necessita' di procedere alla definizione di un nuovo modello di patente di servizio;
 Visto  il  nuovo  modello  di  patente  di  servizio proposto dal Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione  VI  ed  approvato  dai  rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno nel corso di  apposita riunione svoltasi il 18 febbraio 2005 presso il medesimo Dipartimento del tesoro;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 16 settembre 2005;
 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 5 ottobre 2005, n. 17277 UL;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 1.  Il  modello  di  patente di servizio di cui all'allegato A al decreto 11 agosto 2004, n. 246, e' sostituito dal modello allegato al presente regolamento.
 2. Le caratteristiche tecniche del modello sono le seguenti:
 a) formato: cm 14,5 x 11,00;
 b)  stampa in bianca a tre colori, due per i fondi di sicurezza di  cui uno fluorescente blu piu' nero per i testi, ed in volta a tre colori,  due  per i fondi di sicurezza di cui uno fluorescente giallo piu' uno nero per i testi;
 c) carta neobond non filigranata bianca;
 d) numerazione progressiva alfanumerica.
 Il  presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 Roma, 5 gennaio 2006
 
 Il Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Lunardi Il Ministro dell'interno
 Pisanu
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 106
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   L'art.   139,   comma 2,  del  decreto  legislativo
 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante:
 «Nuovo  codice  della  strada»,  pubblicato nel supplemento
 ordinario  n. 74 alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.
 114, cosi' recita:
 «Art. 139. - 1. (Omissis).
 2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti,  di  concerto con il Ministro dell'interno, sono
 stabiliti  i requisiti e le modalita' per il rilascio della
 patente di cui al comma 1».
 -   Il   decreto   11 agosto  2004,  n.  246,  recante:
 «Regolamento recante norme per il rilascio della patente di
 servizio  per  il  personale  abilitato allo svolgimento di
 compiti  di  polizia stradale» e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 1° ottobre 2004, n. 231.
 -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato A 
 ----> Vedere Allegato da pag. 5 a pag. 6 della G.U. <----
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