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| Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 13 dicembre 2005 |  | Recepimento   della   direttiva   2004/43/CE  della  Commissione  del 13 aprile  2004,  che  modifica  la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE, per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di aflatossina e  di  ocratossina  A  nei  prodotti  alimentari per lattanti e prima infanzia. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista la direttiva 2004/43/CE della Commissione del 13 aprile 2004, che  modifica  la  direttiva  98/53/CE  e la direttiva 2002/26/CE per quanto  riguarda  i  metodi  di  prelievo  di  campioni  ed  i metodi d'analisi  per  il controllo ufficiale dei tenori di aflatossina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia;
 Visto  il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
 Visto il regolamento CE n. 683/2004 della Commissione del 13 aprile 2004,  che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le  aflatossine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia;
 Visto   il   regolamento  CE  n.  123/2005  della  Commissione  del 26 gennaio  2005,  che  modifica  il  regolamento  CE n. 466/2001 per quanto riguarda l'ocratossina A;
 Visto il decreto 23 dicembre 2000, concernente il recepimento della direttiva  98/53/CE  della  Commissione  che  fissa  i  metodi per il prelievo  di  campioni  e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei  tenori  massimi  di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001;
 Visto  il  decreto  ministeriale  31 maggio  2003,  concernente  il recepimento della direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002,  relativa  ai  metodi  di  campionamento  e  di  analisi per il controllo   ufficiale  del  tenore  di  ocratossina  A  nei  prodotti alimentari,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 novembre  2004, concernente il recepimento   della   direttiva  2003/121/CE  della  Commissione  del 15 dicembre  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/53/CE che fissa i metodi  per  il  prelievo  di  campioni  e  metodi  d'analisi  per il controllo  ufficiale  dei  tenori  massimi di taluni contaminanti nei prodotti  alimentari,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2005;
 Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;
 Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 12 settembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  decreto ministeriale 23 dicembre 2000, modificato da ultimo con  il decreto ministeriale del 17 novembre 2004, e' modificato come segue:
 a) nell'allegato  I,  dopo  il punto 5.6, e' aggiunto il seguente punto 5.7
 «5.7. Prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia
 5.7.1. Modalita' di prelievo
 Si  applica  il  sistema  di campionamento indicato per il latte, i prodotti   derivati   e   i  prodotti  alimentari  composti  da  piu' ingredienti di cui ai punti 5.4, 5.5 e 5.6.
 5.7.2. Accettazione di una partita
 Accettazione,  se  il  campione  globale  e' conforme al limite massimo   stabilito   dal   regolamento  CE  683/2004,  tenuto  conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero
 Rifiuto,  se il campione globale supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero»;
 b) nell'allegato  II al punto 2 Trattamento del campione ricevuto in laboratorio e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:
 «Nel  caso  in  cui  si  applichi  il tenore massimo alla materia secca,   il  contenuto  di  materia  secca  e'  determinato  in  base all'analisi  di una parte del campione omogeneizzato, utilizzando una procedura  che  sia  stata  dimostrata affidabile per determinare con precisione il contenuto di materia secca.».
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Il   decreto   ministeriale  31 maggio  2003,  concernente  il recepimento della direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002 e' modificato come segue:
 a) l'allegato I e' modificato come segue:
 1) il punto 4.6 e' sostituito dal seguente:
 «4.6. Modalita' di prelievo per i prodotti alimentari destinati a lattanti e prima infanzia
 Si  applica  il sistema di campionamento per i cereali e i prodotti derivati  di cui al punto 4.5 del presente allegato. Quindi il numero di campioni elementari da prelevare dipende dal peso della partita ed e'  compreso  tra  un minimo di 10 e un massimo di 100, conformemente alla tabella 2 di cui al punto 4.5.
 Il peso del campione elementare e' di circa 100 grammi. Nel caso di partite  che  si  presentano  in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.
 Peso del campione globale = 1-10 kg sufficientemente mescolato.»;
 2) e' aggiunto, in fine, il seguente punto 4.7
 «4.7.   Campionatura  nella  fase  della  commercializzazione  al dettaglio
 Il  prelievo  di  campioni  nella fase della commercializzazione al dettaglio  deve  essere  conforme, se possibile, alle disposizioni di campionamento  di  cui  sopra. Ove cio' non sia possibile si potranno usare   altre   procedure   di   prelievo   efficaci  nella  fase  di commercializzazione    al   dettaglio,   purche'   garantiscano   una sufficiente    rappresentativita'    della    partita    oggetto   di campionamento.».
 3) il punto 5 e' sostituito dal seguente:
 «5. Accettazione di una partita o sottopartita
 Accettazione,  se  il  campione  globale  e' conforme al limite massimo   stabilito   dal   regolamento  CE  123/2005,  tenuto  conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
 Rifiuto,  se  il  campione  globale  supera  il  limite massimo stabilito  dal regolamento CE 123/2005 oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.».
 b) l'allegato II e' modificato come segue:
 1)  al punto 2 Trattamento del campione ricevuto in laboratorio e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:
 «Nel  caso  in  cui  si  applichi  il tenore massimo alla materia secca,   il  contenuto  di  materia  secca  e'  determinato  in  base all'analisi  di una parte del campione omogeneizzato, utilizzando una procedura  che  sia  stata  dimostrata affidabile per determinare con precisione il contenuto di materia secca.».
 2) il punto 4.4 e' sostituito come segue:
 «4.4.  Calcolo  del  fattore  di  recupero  e  registrazione  dei risultati
 Il  risultato analitico sul rapporto di prova e' riportato in forma corretta  o  non  corretta per il fattore di recupero. Devono essere, comunque,  indicati  il  modo  in  cui e' stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.
 Il  risultato  analitico  corretto  per  il  fattore di recupero e' utilizzato  per la verifica della conformita' (cfr. allegato I, punto 5).
 Il  risultato  analitico deve essere riportato come x +/- U, dove x e' il risultato analitico e U e' l'incertezza di misura.
 U e' l'incertezza estesa che, applicando un fattore di sicurezza di 2 ad un livello di confidenza del 95% circa.».
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 13 dicembre 2005
 
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 71
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