| 
| Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 1 febbraio 2006 |  | Riconoscimento,  in  favore  del  cittadino  italiano  prof. Corneliu Melinte,  di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Romania),  quale  titolo  abilitante  all'esercizio  in Italia della professione  di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
 
 Visti  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto ministeriale 21 ottobre   1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni;  il  decreto ministeriale  30  gennaio  1998,  n.  39;  il decreto ministeriale 28 maggio  1992;  il  decreto  ministeriale  26  maggio 1998; il decreto legislativo  25 luglio  1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165; il decreto  interministeriale  4  giugno 2001; il decreto del Presidente della  Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  277;  il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
 Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,   di riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per l'insegnamento  acquisito in paese non comunitario dal prof. Corneliu Melinte,  nonche'  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,  rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;
 Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessato  e' abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo;
 Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato,  sia  nell'altro paese che in Italia, al possesso di una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di durata  minima  di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992 compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2; del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
 Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di servizi  nella  seduta  del  18  gennaio 2005, indetta ai sensi degli articoli  49,  comma  3,  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Accertato che:
 sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il titolo    posseduto    dall'interessato   comprova   una   formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;
 il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la  formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse quelle  contemplate  nella  formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza    posseduta    integra   e   completa   la   formazione professionale;
 Decreta:
 1. Il titolo di formazione cosi' composto:
 diploma   di   istruzione  superiore:  «Diploma  de  Licenta¬  in filozofie-istorie»  conseguito  nella  sessione  di giugno  dell'anno 1979,   presso   l'Universita'  di  «Alexandru  Ioan  Cuza»  di  Iasi (Romania);
 titolo   di   abilitazione   all'insegnamento:   «Certificat   de definitivat»    (Certificato   di   abilitazione   all'insegnamento), conseguito  presso  l'Universita'  di  «Alexandru  Ioan Cuza» di Iasi (Romania) nella sessione di settembre del 1982, posseduto dal cittadino italiano Corneliu Melinte, nato a Tirgu Neamt (Romania) il 6 novembre 1955, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e'  titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
 37/A «Filosofia e storia»;
 36/A «Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.
 2. Il  presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Roma, 1° febbraio 2006
 
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  |  |